• Rubrica del lavoro

    Ricorsi in materia di lavoro: chiarimenti sulla competenza

    L’Ispettorato  nazionale del lavoro  ha emanato ieri  la nota giuridica  n. 2016 /2022 per chiarire la competenza per i ricorsi contro i verbali di accertamento  in materia giuslavoristica (ricorsi ex art. 16 del D.Lgs. n. 124/2004)  emessi da  ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

    L'ispettorato ribadisce chee che anche a seguito di accertamenti  a carico di datori di lavoro che occupano personale in ambiti territoriali diversi  di competenza dell’organo ispettivo.     l'ispettorato territoriale  competente per i ricorsi resta   comunque e sempre quello del luogo in cui è stato adottato l’atto oggetto di impugnazione. 

    Va ricordato che le verifiche in materia di  lavoro e legislazione sociale  sono svolte non solo dagli ispettori del lavoro, dell’Inps e dell’Inail ma anche  dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

    A questo proposito l'ispettorato precisa , richiamando una precedente circolare  che "in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui  ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”

     Dello stesso avviso si ricorda la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 14773 del 26 luglio 2016  e  il consolidato orientamento della Cassazione che indicava il luogo dell’accertamento quale criterio unificante per l’individuazione dell’ufficio riceventequando il luogo di commissione, in quanto ricadente in plurime circoscrizioni territoriali, non è idoneo a determinare una specifica competenza”.

    Le ragioni vengono quindi riassunte  nei due criteri seguenti:

    – la necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento e ;

    – l’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparenza e leale  collaborazione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria  evitando l'incombenza di dover individuare, di volta in volta, l’Ispettorato competente  sull'atto di accertamento.

  • Contributi Previdenziali

    Prescrizione debiti Inps: chiarimenti su decorrenza e sospensione

    La Corte di Cassazione, con sentenza n. 28565/2022, afferma che la prescrizione costituisce una fattispecie unitaria, in cui sospensione del termine e corretta individuazione del  giorno da cui decorrono i tempi devono essere considerati insieme  per qualsiasi pronuncia processuale , purché la sentenza sia stata impugnata relativamente alla sospensione  della prescrizione. Vediamo più in dettaglio il caso concreto.

    La Corte d'appello di Caltanissetta, con sentenza n. 98 del 2020, aveva confermato  la decisione di primo grado che aveva dichiarato la ricorrente  non tenuta al

    versamento dei contributi, relativi all'iscrizione nella Gestione separata INPS, per l'anno 2009, per intervenuta prescrizione del credito. La Corte territoriale aveva infatti :

    •  individuato come  giorno di decorrenza ("Dies a quo") della prescrizione quinquennale la scadenza del termine  per il pagamento dei contributi, coincidente con quello in cui doveva essere  versato il saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi; inoltre,
    • ha  ritenuto tardiva, e quindi priva di valenza interruttiva, la richiesta di pagamento pervenuta  dall'INPS 1'1.7.2015  einfine 
    •  ha escluso che l'omessa esposizione, nella dichiarazione dei redditi   degli obblighi contributivi connessi al lavoro autonomo (cd. quadro RR) equivalesse, ipso facto, alla volontà del debitore di occultare il  proprio debito.

    Secondo la Corte l'incertezza normativa, all'epoca, in ordine ai presupposti  dell'iscrizione, era palese, tanto da necessitare di una legge di interpretazione  autentica,  che non ha comunque portato ad eliminare il contenzioso  in materia.

    Di contro l'INPS ha proposto ricorso per cassazione affermando  invece la sospensione della prescrizione  e ha ribadito che l'omessa presentazione della dichiarazione ha determinato l'elusione del controllo automatico da parte degli uffici finanziari . Sul punto vengono richiamate varie pronunce di legittimita che hanno affermato che tale condotta produce il diritto dell'Istituto  a non considerare  prescritto  il debito per l'operare della sospensione di cui all'art. 2941 c.c., n. 8.

    Per la Cassazione il ricorso è fondato e dopo una approfondita analisi  viene enunciato il seguente principio di diritto: «Una volta che  la sentenza d'appello sia stata impugnata per violazione della disciplina sulla  sospensione della prescrizione (nella specie, con riguardo all'occultamento  doloso del debito contributivo, ai sensi dell'art. 2941, primo comma, n. 8, cod.  civ.), l'intera fattispecie della prescrizione, anche con riguardo alla decorrenza del dies a quo, rimane sub iudice e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di  legittimità valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la  corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione, in quanto aspetto  logicamente preliminare rispetto alla sospensione dedotta con il ricorso. La  mancata proposizione di specifiche censure non determina la formazione del  giudicato interno sul dies a quo della prescrizione dei contributi, differita dal d.P.C.m. 10 giugno 2010, in applicazione dell'art. 12, comma 5, del d.lgs. 9  luglio 1997, n. 241. Il giudicato, destinato a formarsi su un'unità minima di  decisione che ricollega a un fatto, qualificato da una norma, un determinato    effetto, investe la statuizione che dichiara prescritto un diritto e non le mere  affermazioni, inidonee a costituire una decisione autonoma, sui singoli elementi  della fattispecie estintiva, come la decorrenza del dies a quo».

  • Pensioni

    Decorrenza pensione per i lavoratori autonomi: precisazioni INPS

    Con la  circolare 110  del 7 ottobre 2022 l'INPS interviene, a seguito delle richieste di chiarimento pervenute e sentito il Ministero del Lavoro,  per chiarire la decorrenza  delle  pensioni a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi  nei casi in cui intervenga la regolarizzazione di periodi contributivi dopo la domanda  di pensione.

    L'istituto richiama quanto afffermato nel  messaggio operativo n. 29901 dell’11 dicembre 2007 in cui si chiariva agli uffici territoriali che  “il versamento a posteriori di contributi implica la collocazione temporale dei medesimi nel periodo cui effettivamente si riferiscono. Detta contribuzione, quindi, esplica effetti, sia giuridici che patrimoniali, come se fosse stata tempestivamente acquisita alla posizione assicurativa del lavoratore. […] Pertanto, nelle fattispecie sopra richiamate la decorrenza della pensione è quella stabilita dalle norme comuni”.

    Decorrenza pensione anticipata  e assegni invalidita autonomi

     L’articolo 22, comma 5, della legge 30 aprile 1969, n. 153, prevedeva che  la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreché a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.( come conferma la Corte di Cassazione in molte pronunce : tutti i requisiti costitutivi del diritto a pensione devono essere già sorti all’atto dell’invio)

    Tuttavia, l’articolo 18, comma 2, del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, con riferimento alla pensione di vecchiaia e a quella per invalidità  specificava che se tali requisiti non presenti alla data della domanda, "risultino posseduti prima della definizione della domanda stessa " le pensioni possono essere ugualmente corrisposte.

    L’operatività della norma è stata poi estesa alla pensione di anzianità (oggi pensione anticipata), all'assegno di invalidità e alla pensione di inabilità 

    Il criterio è stato confermato anche da lla sentenza della  Corte Costituzionale, con la sentenza n. 355 del 14 giugno 1989 per cui l'istituto si è adeguato prevedendo che  il requisito contributivo, se non presente al momento della domanda, può essere validamente perfezionato, a seguito di versamenti contributivi  dopo la domanda ma durante il procedimento amministrativo purché entro i termini di decadenza dall’azione giudiziaria.

    In tali casi   la decorrenza della pensione  si colloca al primo giorno del mese successivo a quello in cui il è intervenuta la regolarizzazione dei periodi contributivi determinanti e le altre condizioni richieste dalla legge tra le quali, l'eventuale periodo  finestra.

    Decorrenza della pensione di vecchiaia

    Riguardo la pensione di vecchiaia la circolare ricorda , come previsto dall’articolo 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155 che la decorrenza si colloca al primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento dei requisiti, anche nel caso di regolarizzazione di contributi,  dopo la  presentazione della domanda e relativa a periodi collocati anteriormente alla stessa, privi di copertura contributiva. 

    Possibile però  anche per l'interessato chiedere che la pensione di vecchiaia decorra dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda.

  • CCNL e Accordi

    Nuovo CCNL terzo settore: novità e testo accordo

    Ha visto la luce  lo scorso 13 settembre  il primo CCNL  unitario per i dipendenti delle realtà del terzo settore  che operano in ambito socio sanitario assistenziale. Firmatari  l'organizzazione datoriale  Confcommercio Salute e i sindacati di categoria Fisascat Cisl e Uiltucs.

    Il documento interessa oltre 40mila addetti dipendenti delle circa 3mila imprese del terzo settore associate a Confcommercio.

    Il Contratto  unificato ha l'obiettivo di uniformare i trattamenti economici e normativi per gli addetti del settore socio-sanitario-assistenziale e delle cure post intensivi per contrastare le forme di dumping contrattuale presenti nel terzo settore di natura privatistica. Per questo sono previsti :

    •  uno specifico  sistema di inquadramento, 
    • una struttura in due livelli per e relazioni sindacali  e regola  diritti sindacali organizzazione del lavoro (anche  quello effettuato a domicilio  ) 
    • le condizioni di lavoro, 
    • oltre  che ovviamente un nuovo  trattamento economico e di welfare contrattuale.

    A questo proposito è stato concordato un appuntamento entro 6 mesi per la costituzione dell'ente bilaterale nazionale  per la promozione di progetti di formazione e qualificazione professionale e per iniziative di contrasto alla disparita e alla violenza di genere 

    Dal punti di vista previdenziale si prevede l'adesione  su base volontaria degli iscritti al Fondo Fon.te mentre  per l'assistenza integrativa sarà possibile aderire al 

    1. Fondo EST per gli impiegati e alla 
    2. Cassa QUAS per i quadri 

    Il Fondo interprofessionale FOR.TE è stato invece designato come riferimento per i programmi di formazione professionale continua, per i quali opererà in sinergia con Regioni ed altri enti.

    Trattamento retributivo

    Le tabelle retributive prevedono  un incremento economico a regime pari a € 72,57 ,  erogati in due tranches: 

    • 58,89 € a settembre 2022 e 
    • 13,98 a settembre 2023

     per il livello medio 4° S con una retribuzione tabellare, a regime,   che raggiunge di  1.411,84 euro  in linea con i trattamenti economici previsti dagli altri contratti nazionali di settore.

    Il lavoro ordinario  notturo e festivo  viene retribuito con maggiorazioni  fino al 25%

    Qui il testo integrale dell'accordo

    Il segretario generale della Fisascat ha sottolineato come  per il settore della Silver economy  si prevedano linee di forte sviluppo in relazione ai bisogni sociali   evidenti nelle tendenze demografiche attuali ma  che sempre più caratterizzeranno le società del futuro, mentre il segretario della Uiltucs ha ricordato con soddisfazione che  si è finalmente giunti al riconoscimento nella retribuzione degli addetti,  del  tempo di vestizione di  durata pari  di 15 minuti al giorno; inoltre  per quanto riguarda la malattia, si è costruito un sistema  innovativo con  "trattamenti di favore per i lavoratori con maggiore anzianità, valorizzando sia l’impegno che la dedizione con cui quotidianamente svolgono il proprio delicato lavoro».

  • Rubrica del lavoro

    Contratti di rete: novità sulle comunicazioni Unirete

    E' stato pubblicato  il 22 febbraio 2022   il Decreto ministeriale n. 205/2021. in cui vengono definite  disposizioni attuative per le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità   e viene fornito il nuovo modello "Unirete" da utilizzare in via telematica  (disponibile  anche sul sito www.servizi.lavoro.gov.it )

    Il decreto prevede inoltre  con riguardo all'adempimento del   Libro Unico del Lavoro,  che i  lavoratori in codatorialità vanno iscritti sul LUL dell'impresa individuata  nel contratto di rete e che  con annotazioni  specifiche devono essere evidenziati gli orari di lavoro svolti presso ciascuna impresa . 

    In merito  è stata anche emanata la nota operativa dell'ispettorato del lavoro 315-2022  che specifica che : "Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione della codatorialità nell’ambito di un contratto di rete sono effettuate attraverso il modello “Unirete” accessibile dal sito www.servizi.lavoro.gov.it. Tali comunicazioni sono da effettuarsi a far data dal 23 febbraio 2022, ossia dal giorno successivo alla  pubblicazione del D.M. n. 205/2021"

    L'ispettorato prevede però per i  rapporti di lavoro in codatorialità già in essere,  la possibilita di  effettuare le comunicazioni entro trenta giorni  dall’entrata  in vigore dello stesso D.M. e quindi entro il giorno 24 marzo 2022 compreso.

    Gli adempimenti comunicativi devono essere effettuati da un’unica impresa retista,  individuata  come referente nel contratto di rete.

    AGGIORNAMENTO 11.10.2022

    Con la nota 2015 del 10 ottobre 2022  l'ispettorato è ritornato sull'argomento con una importante precisazione concordata con lil ministero: L'impresa referente incaricata delle comunicazioni può non essere codatore di lavoro. (v  ultimo paragrafo per i dettagli)

    La nota sottolinea che il  ruolo  di  impresa referente per le comunicazioni  non coincide con quello di codatore dii codatore e di referente per il rapporto di lavoro; infatti  nella nota si ribadisce la distinzione tra :

    1. l’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete la quale, ai sensi del citato art. 2, comma 2, viene individuata nell’ambito del contratto di rete per  effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità.
    2.  l’impresa retista alla quale, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.M. n. 205/2021, sarà imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto e che , impresa, come chiarito con nota prot. n. 315 del 22 febbraio 2022, ha la “responsabilità di gestione degli  adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL.

    ATTENZIONE : Il ruolo di impresa referente per le comunicazioni puo essere rivestito anche direttamente dalla Rete-soggetto,  in quanto dotata di propria  e autonoma personalità giuridica.

    Istruzioni sul Modello Unirete per l'impresa referente

     Ai fini dell’abilitazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. h), del D.I. 30  ottobre 2007, l’impresa referente avrà cura di allegare il contratto di rete, comprensivo delle regole di ingaggio che disciplinano la codatorialità da cui risulti l’elenco delle imprese co-datori e l’individuazione, da parte di  quest’ultime, dell’impresa referente.

    Il modello è suddiviso in diverse sezioni, vediamo le principali indicazioni in proposito.

    Con il Modello Unirete Assunzione l’impresa referente comunica i dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell’attivazione del regime di codatorialità . Queste le principali indicazioni 

    • Per i lavoratori neoassunti in regime di codatorialità dovrà essere individuato un datore di lavoro di  riferimento  che avrà la responsabilità della registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro nonché  gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
    • I dati richiesti sono i medesimi previsti nell’ordinario modello Unilav di instaurazione del rapporto di lavoro,con la specifica ulteriore delle “mansioni” svolte dal lavoratore.
    •  Il contratto collettivo di lavoro applicato al  lavoratore sarà quindi quello del datore di lavoro individuato nella comunicazione.
    • Per i rapporti di lavoro preesistenti all’attivazione del regime di codatorialità, l’impresa referente  provvederà a compilare il medesimo modello Unirete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento,  il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento  della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla rete.

    Il modello Unirete Trasformazione  va utilizzato invece o nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, di trasferimento e distacco del lavoratore, specificando in particolare se l'invio è verso  imprese appartenenti alla rete o  verso imprese non rientranti tra i soggetti co-datori.

    Il modello Unirete Proroga  è necessario  in caso di proroga del rapporto di lavoro a termine.

    il modello Unirete Cessazione infine  dovrà essere utilizzato in caso di cessazione della codatorialità , per la fuoriuscita dal contratto di rete dell'impresa di riferimento dei rapporti di lavoro oppure per la cessazione del singolo rapporto.

    Tornando alle istruzioni fornite dalla nuova nota 2015 -2022  viene specificato che  il  modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1a codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati)  e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini  previdenziali e assicurativi.

    Pertanto,:

    •  nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, essa dovrà  semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; 
    •  nel caso,  invece, sia anche co-datore, dovrà  necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.

  • Rubrica del lavoro

    FIS 2022: criteri e modelli per l’assegno straordinario

    Con la circolare 109 del 5 ottobre 2022 INPS  chiarisce le modalità di applicazione delle novita apportate dal DM 33 2022 dopo la riforma degli ammortizzatori sociali contenuta nella legge di bilancio 2022, in tema di prestazioni del Fondo di integrazione salariale con causali straordinarie . Dalle istruzioni emergono alcune importanti semplificazioni per l'accesso  anche grazie al fatto che sarà l'inps a valutare le richieste, senza il passaggio ministeriale .

    Causali e criteri di valutazione  per le prestazioni di integrazione straordinaria

    Si ricorda che  le causali per cui è possibile richiedere l’intervento del Fis sono :

    •  riorganizzazione  che comprende ora  anche  processi di transizione ovvero innovazione digitale e tecnologica. sostenibilità ambientale ed  energetica o di sicurezza ;
    •  crisi aziendale; 
    • crisi per evento improvviso e imprevisto; 
    • accordi per contratti di solidarietà, 

    La circolare precisa tutti  gli elementi  necessari per la valutazione positiva,  per ciascuna causale. 

    Con riferimento alla causale di riorganizzazione va  segnalato che non  sussiste  l'obbligo che valore medio degli investimenti previsti sia superiore al valore medio degli investimenti effettuati nell'anno precedente  e che  soggetto che effettua gli investimenti e il datore di lavoro che richiede la prestazione coincidano

    Per quanto riguarda la causale crisi aziendale invece la circolare chiarisce che i datori di lavoro potranno  indicare semplicemente la motivazione del calo di attivita 

    L'istituto precisa inoltre le possibilità di cumulo tra gli interventi ordinari e straordinari  per le aziende  tutelate sia dal  Fis che dalla  CIGS. La cumulabilità è possibile nel caso in cui i  lavoratori interessati dai due diversi trattamenti siano diversi .La disciplina non trova, però applicazione per i datori di lavoro che, occupando mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, possono richiedere al Fondo di integrazione salariale prestazioni per causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa sia ordinarie che straordinarie.

    Con la circolare sono forniti in allegato i modelli di richiesta da utilizzare per ciascuna causale.

     Fondi di solidarietà bilaterali 

    In fine la circolare ricorda che per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali devono assicurare, in relazione alle causali ordinarie e straordinarie, un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari per il 2022 1.222,51 euro.

    e che i  criteri illustrati  si applicano per le istanze con causali straordinarie  relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022.

  • Incentivi assunzioni ed esoneri contributivi

    Incentivi assunzione giornalisti 2022: 12 milioni nel Fondo Editoria

    E' stato firmato nei giorni scorsi  dal  sottosegretario con delega all’Informazione e all’Editoria, Moles, il nuovo DPCM per la ripartizione delle risorse del Fondo Straordinario per l’Editoria per il 2022 di concerto con il Ministro del lavoro Orlando, il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti  e il Ministro dell'Eocnomia Franco.

     Lo stanziamento di risorse per 90 milioni  in favore del settore editoriale era stato inserito nella  Legge di Bilancio  2022, n. 234 2021. Per il 2023 sono destinati ulteriori 140 milioni. Il ministro del lavoro nel comunicato sottolinea che la misura intende "contrastare il precariato nell’editoria e  (…) destinare l'assegnazione di risorse pubbliche a chi genera lavoro di qualità, più stabile e retribuito meglio in un settore fondamentale per la vita democratica del Paese come l'informazione".

    In particolare i fondi  2022    così ripartiti:

    1.     15 milioni per il bonus edicole; Leggi in merito Bonus edicole domande dal 1 al 30 settembre
    2.     28 milioni per il contributo straordinario sul numero di copie vendute nel 2021;
    3.     12 per l’assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici co.co.co;
    4.     35 milioni come contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle tv nazionali e locali, dalle emittenti radiofoniche e dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici, comprese le agenzie di stampa.

    Riguardo ai fondi  destinati agli incentivi per le assunzioni a tempo inderminato si ipotizza che come per interventi precedenti  saranno utilizzati  per sostenere la stabilizzazione di giovani professionisti under 35 

     Si ricorda in merito  ad esempio che il l d.lgs. 70/2017   aveva previsto un rimborso pari al 75% degli oneri previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di riferimento del  contributo, per il solo anno dell'assunzione con contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse  all'informazione di età inferiore a 35 anni.