• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondimpresa e formazione dipendenti: domande di contributi dal 21.04

    Con l’Avviso n. 1/2024 rubricato “Formazione a sostegno dell’innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti”, Fondimpresa finanzia piani condivisi per la formazione dei lavoratori delle aziende aderenti che stanno realizzando un progetto o un intervento di innovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo.

    Ricordiamo che Fondimpresa è un Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua dei lavoratori, istituito ai sensi dell’articolo 118 della l.n.388/2000 e riconosciuto, con decreto del 28 /11/2002, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

    Fondimpresa è un’associazione senza scopo di lucro, che opera in favore di tutte le aziende che ad essa decidano di versare il contributo dello 0,30% dovuto ai sensi dell’articolo 25 comma 4 della l. N 845 /1978.

    Finanzia in tutto od in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, concordati tra le parti sociali e promuove lo sviluppo della formazione continua in Italia.

    Formazione digitale dipendenti: i beneficiari dei contributi Fondimpresa

    Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare i Piani formativi, a pena di esclusione dalla procedura, esclusivamente i seguenti soggetti:

    • le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri dipendenti, aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di finanziamento e già registrate sull’«Area riservata» pf.fondimpresa.it. Possono partecipare esclusivamente le aziende che non sono state beneficiarie di Piani finanziati sull’Avviso 6/2022 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia stato revocato o l’azienda vi abbia rinunciato;
    • gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, nell'Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa.

    Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno dei soggetti di seguito elencati:

    1. Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR;
    2. Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR;
    3. Centri nazionali di competenza ad alta specializzazione selezionati dal MISE;
    4. altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso n. 1/2024.

    La dotazione finanziaria stanziata è di 20.000.000 € ed è suddivisa tra le seguenti macro-aree

    MACRO-AREE 

    Stanziamento (Euro)

    A – Piani con aziende aderenti beneficiarie del NORD (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia di Trento, Provincia di Bolzano)  

    6.985.000,00

    B – Piani con aziende aderenti beneficiarie del CENTRO (Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise)

    4.600.000,00

    C – Piani con aziende aderenti beneficiarie del SUD E ISOLE (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna)

     3.415.000,00 

    D – Piani su base multi regionale, per soddisfare fabbisogni formativi comuni alle aziende appartenenti alla stessa categoria merceologica o a reti e filiere organizzate secondo la logica del prodotto finale. (minimo 5 aziende e 30 lavoratori)  

       5.000.000,00   

    TOTALE

    20.000.000,00

    Fonte: Fondimpresa.

    Le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di inammissibilità a partire dalle ore 9.00 del 29 aprile 2024 fino alle ore 13.00 del 31 dicembre 2024.

    La concessione dei finanziamenti è subordinata alla interrogazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato ed alla registrazione del finanziamento, alle condizioni e con le modalità previste dall’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative.

    Le imprese beneficiarie devono essere registrate sull’area riservata di Fondimpresa. 

    Gli enti qualificati devono essere iscritti nell’elenco dei soggetti proponenti di Fondimpresa.

    Le dichiarazioni aziendali devono essere compilate online tramite il sistema informatico di Fondimpresa.

  • Rubrica del lavoro

    Congedo parentale operai agricoli: chiarimenti sul pagamento INPS

    Con il messaggio 647 04 Inps  fornisce agli uffici territoriali  e ai datori di lavoro le istruzioni per  la gestione dei pagamenti diretti dei congedi parentali dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (Oti) che restano ancora con la percentuale di indennità del 30% .

    SI ricorda che per legge l’Inps dovrebbe  provvedere direttamente al pagamento  delle prestazioni di malattia e maternità  ai lavoratori agricoli, esclusi i dirigenti e gli impiegati ma  a oggi l’Uniemens/PosAgri non prevede la possibilità di denunciare il congedo parentale  e neanche di presentare la domanda online, tranne che per la modalità oraria.

    Inoltre  le procedure informatiche non consentono  il pagamento dell’indennità  all’80% per le mensilità aggiuntive rispetto al TU 151 2001 come  sarebbe previsto dalle leggi di bilancio 2023  e 2024  che hanno innalzato rispettivamente per 1 mese e per 2 mesi l'indennità  del congedo parentale facoltativo da fruire entro il 6° anno di vita del bambino , dal 30% all'80% della retribuzione (60% per il secondo mese, dal 2025) 

    Di seguito i passaggi previsti   per la procedura transitoria

    Richiesta pagamento diretto congedo parentale OTI

    In attesa delle necessarie implementazioni informatiche  i congedi parentali  per gli operai agricoli a tempo indeterminato devono ancora essere pagati con la percentuale precedente del 30% 

     Nella domanda gli interessati devono allegare una autocertificazione  in cui 

    1. dichiarano di non ricevere l'anticipo dal proprio datore di lavoro e 
    2. chiedono il pagamento diretto  chiarendo le modalità con cui vogliono riceverlo (bonifico domiciliato  o  iban)

    Gli operatori di sede provvedono quindi all'inserimento manuale dei dati  verificando nei flussi Uniemens Posagri la presenza di importi conguagliati per il periodo oggetto della domanda.

    ATTENZIONE .  In caso di esito positivo   questo verrà segnalato alla sede competente per il recupero degli importi indebitamente conguagliati e l'annullamento dell'operazione sarà comunicato all'azienda  mediante invio di un provvedimento di accertamento d’ufficio con specifica indicazione dell’applicazione delle relative sanzioni.

     Inps  sottolinea che  fino all’implementazione della procedura si potrà procedere al solo pagamento del 30% dell'indennità

  • CCNL e Accordi

    CCNL metalmeccanici artigianato Confsal 2024: le novità

    E’ stato  firmato lo scorso  10 gennaio 2024 da  Conflavoro Pmi e Fesica-Confsal  il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settori:

    •  Metalmeccanico,
    •  Installazione impianti,
    •  Orafi, 
    • Odontotecnici e 
    •  Restauro di beni culturali.

    Il nuovo contratto decorre dal 1° gennaio 2024 e  scadrà il  31 dicembre 2026.

    Vediamo nei paragrafi che seguono le novità economiche e contrattuali del documento e ricordiamo i principali aspetti della disciplina in tema di contratto a termine, preavviso, periodo di prova.

    CCNL metalmeccanici artigianato Conflavoro: aumenti e tabelle retributive

    Dal punto di vista economico è stato prevista l'erogazione di una somma a titolo di acconto  in due tranches:

    • gennaio 2024 e 
    • aprile 2024,

    incidente sui minimi contrattuali e riassorbibile in occasione dei futuri aumenti contrattuali. 

    Per il personale part-time l’erogazione avviene con criteri di proporzionalità, mentre per gli apprendisti si applicano le percentuali di calcolo vigenti al momento dell’erogazione.

    I valori degli acconti sono riportati nelle tabelle  sottoriportate , diversificati  per settore e per  livello di inquadramento dei lavoratori :

    CCNL metalmeccanico artigianato: novità apprendistato e orario di lavoro

    Novità  dell'accordo sono previste anche  sui seguenti temi:

    CONTRATTO DI APPRENDISTATO  

    Si prevede che,  fatti salvi durate e trattamenti economici di eventuali percorsi formativi già in corso:

    la durata del periodo di apprendistato è fissata per tutti i livelli in 5 anni, ad accezione degli impiegati  amministrativi per i quali è fissata in 3 anni e degli addetti al centralino per i quali è fissata in 2 anni. Resta salva la durata e relativa retribuzione per contratti di apprendistato instaurati per il 1° livello secondo la precedente normativa contrattuale. La durata si riduce di 6 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma post-obbligo in materia attinente alla qualifica oppure se ha già svolto presso la stessa impresa un periodo di tirocinio o stage.  La durata si riduce di 12 mesi se il lavoratore è in possesso di diploma di laurea in materia attinente alla qualifica.

    RETRIBUZIONE per operai e impiegati tecnici:

    • 1° anno 70%

    • 2° anno 78%

    • 3° anno 85%

    • 4° anno 92%

    • 5° anno 100%

    RETRIBUZIONE per impiegati amministrativi:

    • 1° anno 70%

    • 2° anno 80%

    • 3° anno 90%

    RETRIBUZIONE per addetti al centralino

    • 1° anno 70%

    • 2° anno 80%

    Percentuali da applicare alla retribuzione del livello di arrivo.

    La durata del periodo di apprendistato è pari a 5 anni. Per gli addetti all’amministrazione o ai servizi la durata è  pari a 3 anni.

    RETRIBUZIONE per il settore restauro

    Inquadramento

     

    I sem 

    II sem

     III sem 

    IV sem 

    V sem

     VI sem

      VII sem 

    VIII sem

     IV sem  

    X sem

     

    Livello 2        

     

        80%

     80% 

    85%

     85% 

    90% 

    90% 

    95% 

    95% 

    100% 

    100%

     

    Livello 3      

           

    70%

    70%

     75%

     78%

     80%

     85% 

    88% 

    92% 

    100%

     100%

     

    Livello 4             

     

    70%

     70%

     75%

     78% 

    80%

     85%

     88% 

    92% 

    100% 

    100%

     

    Livello 5           

     

       70% 

    70%

     75% 

    78% 

    80%

     85% 

    88% 

     92% 

    100%

       100% 

     

    Per gli Addetti  amministrazione  o servizi

     

     

     

     70%

      70% 

     75% 

    80%

     85%  

    90%

      –

     

    ORARIO DI LAVORO 

    Si potenziano gli istituti di flessibilità ed orario multiperiodale e banca delle ore,  al fine di adattare le diverse  esigenze di orario lavorativo rispetto a quelle contrattuali.

    CCNL metalmeccanico artigianato causali per i contratti a termine oltre 12 mesi

    Ampie le causali individuate per  i contratti a termine di durata superiore a 12 mesi stabilita nell’art. 24 D.L. n. 48/2023 , tenuto conto delle caratteristiche  del settore 

    CAUSALI CONTRATTI A TERMINE 

    • • Attività di produzione e realizzazione di nuovi prodotti in metallo di vario tipo inserite in un progetto di mediolungo termine, compresa l’attività di montaggio, manutenzione e controllo continuo o periodico e comunque  programmato, nei confronti del cliente;
    • • Assunzione di lavoratori con nuove e maggiori professionalità, in grado di effettuare attività di produzione, lavorazione, installazione ed eventuale manutenzione di prodotti appena lanciati sul mercato, nonché le relative attività di promozione e marketing;
    • • Assistenza tecnica in fase di lavorazione, montaggio e/o manutenzione relativa a prodotti, anche di nuova  creazione, per i quali sono necessarie conoscenze e competenze specifiche, acquisite mediante apposito percorso formativo e conoscenza pratica acquisita sul campo;
    • • Assunzione di lavoratori con competenze specifiche relative all’utilizzo di un nuovo macchinario funzionale alla realizzazione delle attività incluse nel campo di applicazione del presente CCNL; ovvero lavoratori con particolari capacità manuali e pratiche, relative all’utilizzo di nuove tecniche di lavorazione;
    • • Esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti nell'organico in relazione all'esecuzione di commesse particolari;
    • • Punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
    • • Esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
    • • Attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato;
    • • Appalti di durata determinata;
    • • Lavoratori di età superiore a 50 anni;
    • • Sostituzione di lavoratori assenti;
    • • Sostituzione di lavoratori con gravi patologie, soggetti ad un periodo di comporto esteso (fino a 720 gg  nell’arco di 48 mesi).

  • Sussidi, Social Card, Assegno inclusione, RDC

    Domande Assegno inclusione: richieste riesame dal 27.2

    Le richieste di riesame delle domande per l'assegno di inclusione respinte  possono essere inviate a partire dal 27 febbraio prossimo,  data dalla quale saranno disponibili sul sito istituzionale le motivazioni . Lo precisa  dall'INPS  nel messaggio 684 del 14 febbraio 2024  in cui riepiloga  le procedura di risposta  alle domande del nuovo sussidio per i nuclei familiari meno abbienti . 

    L'istituto ricorda  che per ottenere l'assegno  è necessario sia 

    1. presentare la richiesta all'INPS che
    2. firmare il patto di attivazione digitale PAD 

    superando poi i controlli preventivi sul possesso dei requisiti 

    L'esito delle domande è disponibile nella procedura gestionale accedendo con le proprie credenziali SPID o CIE o CNS

    Di seguito i chiarimenti sui diversi casi che si possono verificare  riepilogati anche nell'allegato 1  al messaggio.

    Assegno di inclusione: domande accolte e respinte

    L'istituto ricorda che per le domande accolte  i beneficiari  possono ritirare la carta ADI nell'ufficio postale,  che viene consegnata anche se il titolare non ha ricevuto l'avviso tramite SMS

    Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti dalla norma sono respinte.  

    Nella procedura ADI, accessibile dal portale istituzionale dell’INPS,  è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.

    Nei casi di reiezione, il richiedente la misura può presentare motivata  istanza di riesame alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell’esito, o presentare ricorso giudiziario.

    Assegno di inclusione: domande respinte

    Le domande che a seguito dell’istruttoria risultano prive di alcuni requisiti previsti sono respinte.  

    Nella procedura ADI nel  portale INPS,  è consultabile lo stato della domanda e, nel caso di reiezione, la relativa causale. 

    Dal prossimo 27 febbraio sarà disponibile anche il dettaglio delle singole causali di reiezione.

    La  richiesta di riesame  va presentata alla sede INPS, territorialmente competente, entro 30 giorni dalla data in cui il titolare  ha ricevuto comunicazione dell’esito.

    Puo anche essere presentato ricorso giudiziario.

    Domande assegno di inclusione in stato di EVIDENZA o di SOSPENSIONE per dati ISEE

    Quando le domande ADI hanno necessità di un supplemento istruttorio esse vengono poste nello stato di “evidenza” o di “sospensione”.

     In particolare, sono poste in stato “evidenza” e potranno essere gestite dalle Strutture territoriali, le domande la cui attestazione ISEE presenta omissioni e/o difformità, a seguito dei controlli automatizzati effettuati da Agenzia delle Entrate:

    1. sui dati del patrimonio mobiliare auto dichiarati nel Quadro FC2 sez. I e II;
    2. sui dati reddituali eccezionalmente auto dichiarati nel Quadro FC8 sez. II della DSU (nei casi in cui all’interno del nucleo siano presenti componenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi).

    In questi casi la Sede  INPS invia apposita comunicazione al soggetto richiedente la prestazione ADI, con la quale richiede di:

             presentare alla sede di competenza idonea documentazione per dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU;

    –         presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte; la nuova DSU dovrà essere presentata alla sede di competenza

    –         rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale. In tal caso, all’atto della rettifica, il CAF dovrà inserire nel campo “data di presentazione” la data di iniziale presentazione della DSU che si intende rettificare. Si precisa che tale funzione non è attiva qualora l’utente abbia agito con le sue credenziali di accesso.

    • Se nel termine di 60 giorni sono stati presentati i documenti giustificativi oppure se è stata rettificata l’attestazione ISEE, o se è stata presentata una nuova DSU  la domanda viene sbloccata 
    • se, diversamente, nel termine di 60 giorni, l’utente non presenta giustificativi  oppure i documenti presentati non sono idonei a la domanda viene respinta.

    Assegno inclusione.: Domande “sospese” per discordanza nucleo familiare

    In caso di discordanza  tra  quanto dichiarato in dsu e i dati presenti nell’anagrafe in tema di nucleo familiare la domanda di ADI viene  posta automaticamente in “sospensione”, al fine di consentire alle sedi territoriali l’accertamento del nucleo  in quanto ci sono e eccezioni che fanno sì che i componenti dei nuclei familiari ai fini ISEE, in alcune ipotesi, non coincidano con quelli risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante della DSU 

    All’esito delle verifiche l’operatore potrà, pertanto, confermare la discordanza sul sistema ISEE, e porre la domanda ADI in  stato "respinta"  oppure "accolta" 

    Le domande assoggettate al controllo preventivo saranno comunque automaticamente elaborate, decorsi 60 giorni dall’inizio della sospensione, in assenza di conferma della discordanza da parte dell’operatore di sede.

    Ulteriori motivi di “sospensione” della domanda sono legati  ad altre cause, ad esempio allo stato di informatizzazione degli archivi comunali .

    In questi casi , in assenza di riscontro entro sessanta giorni  INPS procede comunque  ad accogliere la richiesta.

  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegno Unico 2024: nuova guida virtuale con AI

    Continua l'aggiornamento dei servizi digitali INPS  per i propri utenti.

     In particolare in tema di Assegno unico e universale per i figli a carico l'istituto con il messaggio del 12 febbraio 2024 presenta  un nuovo servizio Chat   che utilizza le tecnologie di Intelligenza Artificiale Generativa per ottimizzare il servizio  di informazione agli utenti 

    Il cittadino che intende utilizzare l’Assistente digitale può accedere dal portale INPS alla scheda del servizio  Assegno Unico Universale e accettare l'invito ad utilizzare l'IA  per ottenere risposte alle domande relative alla prestazione, senza necessità di autenticarsi con SPID o CIE.

    Il cittadino può porre domande, chiedere di semplificare le risposte oppure di dettagliare alcuni aspetti  e la chat i risponde H24 fornendo risposte coerenti  e potendo, all’occorrenza, chiedere a sua volta precisazioni per fornire risposte più mirate.

    Il servizio è corredato  da link a servizi utili, come il simulatore importo prestazioni

    Importante sottolineare che le interazioni sono protette secondo gli standard di sicurezza più elevati, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite dagli utenti.

    Nel corso del primo semestre dell’anno 2024 il servizio dell’Assistente virtuale e l’intelligenza artificiale di tipo generativo verranno progressivamente applicati ad altre prestazioni erogate dall’Istituto per un accesso più rapido e intuitivo ai servizi erogati dall’Istituto.

    Avvisi INPS  per l''Assegno Unico

    Grazie alla nuova piattaforma di proattività finanziata dal PNRR l'istituto provvede  , in occasione della nascita di un figlio,  a inviare ai genitori una mail  che invita a presenta domanda per richiedere l’Assegno Unico Universale o integrare l'assegno già percepito per altri figli a carico.

    Per ricevere questo tipo di avvisi è necessario che gli utenti abbiano dato il loro consenso  a ricevere comunicazioni proattive dall’INPS

    Per ricevere contenuti personalizzati e servizi proattivi  da parte dell’Inps, gli utenti possono collegarsi al sito istituzionale e accedere alla propria area MyINPS ( accedendo con SPID)  nella quale  cliccando su “Vai ai tuoi consensi”, potranno prendere visione di tutte le informazioni rnella sezione “Adesione ai servizi proattivi” ed aderirvi cliccando su “Acconsento”.

    Assegno Unico: servizio di guide online

    Con il messaggio 2096 del 6 giugno 2023  INPS aveva comunicato che  sono state predisposte  guide personalizzate online per chi  pur avendo  diritto all'assegno unico 2023   non ha completato il rinnovo oppure ha avuto problemi  nelle procedure e non lo sta ricevendo . 

    Da un indagine interna è emerso infatti che per molti richiedenti si sono verificati problemi nel pagamento  del contributo  per mancanza di documentazione oppure per anomalie nell’abbinamento tra il codice fiscale dell’utente e l’IBAN inserito.

    Grazie ai processi di  innovazione digitale legati al PNRR inps  mette a disposizione video guide personalizzate e interattive che aiutano i richiedenti informa sullo stato della domanda presentata e che forniscono indicazioni su come procedere. 

    La guida chiarisce le modalità di soluzione dei problemi anche in caso in presentazione attraverso i patronati.

    Vengono chiariti i passaggi ad esempio  riguardanti  :

    • 1) la prosecuzione dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, allegando la documentazione richiesta nella specifica ipotesi di riferimento;
    • 2) il completamento dell’istruttoria della domanda “in evidenza al cittadino”, aggiornando i dati relativi al figlio divenuto maggiorenne (ad esempio, la frequenza di un corso di studio, di un tirocinio o apprendistato, servizio civile, ecc.);
    • 3) il pagamento dell’assegno, laddove nella domanda in stato di “accolta” sia stato indicato un IBAN errato o non verificabile nelle ipotesi di banche non facenti parte del circuito convenzionato con l’INPS (ad esempio, banche estere).

    Le videoguide personalizzate sono visualizzabili

    •  accedendo all’area riservata “MyINPS”, attraverso la propria identità digitale (CIE, SPID almeno di livello 2 o CNS) oppure 
    • consultando le notifiche nelle app “IO” e “INPS Mobile”.

    Anche per questo servizio  è necessario avere esercitato l’adesione ai servizi proattivi, fornendo il proprio consenso.

    Pannello informativo importi Assegno Unico

    Si ricorda infine che dal 10 giugno  2023 è disponibile un pannello informativo  raggiungibile sempre su  www.INPS.it , riservato  a chi possiede una delle tre identità digitali per l'autenticazione (SPID, CIE e CNS) oppure agli intermediari e CAF

    Nel nuovo pannello  si possono verificare tutte le ipotesi di ricalcolo e conguaglio  sugli importi del  proprio assegno. In particolare, tutti coloro che sono stati avvisati tramite sms o e-mail delle operazioni di ricalcolo effettuate  a maggio 2023 potranno trovare i dettagli relativi alla loro posizione specifica.

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGS 2023 le istruzioni per il rimborso ai datori di lavoro

    Con il  messaggio INPS  2512 del 4 luglio 2023   l'istituto ha fornito le istruzioni  riguardanti il  trattamento di cassa integrazione guadagni   straordinaria in deroga  introdotto dal Decreto Lavoro 48/2023 e riconfermato nella conversione in legge (85/2023) Qui il testo coordinato del provvedimento .

    Si trattava ricordiamo di un ulteriore periodo massimo di 15 mesi   di CIGS  che potevano  essere accordate per motivi eccezionali:

    • alle aziende in  particolare difficoltà, 
    • anche in liquidazione,  e
    •  che devono completare la riorganizzazione/ristrutturazione già prevista e non completata  entro il 2022 per motivi non imputabili ai datori di lavoro. 

    Il periodo doveva essere fruito  in continuità con quelli precedentemente autorizzati  all'interno dell'arco temporale  tra il 1° ottobre 2022  e il 31 dicembre 2023, in deroga a tutti i limiti temporali vigenti  in materia di ammortizzatori sociali e agli obblighi di consultazione sindacale e fino ad un massimo dell'80% delle ore lavorabili  nella specifica unità produttiva 

    I trattamenti avrebbero dovuto essere erogati esclusivamente con pagamento diretto dall'INPS ai lavoratori 

    Nel nuovo messaggio 617 del 9 febbraio 2024  Inps comunica che durante la gestione dei provvedimenti di concessione dei trattamenti è emerso che, in taluni casi, il relativo decreto ministeriale ha disposto che il pagamento ai lavoratori dovesse essere anticipato dai datori di lavoro e da questi ultimi successivamente conguagliato, secondo la disciplina prevista dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 148/2015.

    vengono quindi illustrate le modalità operative che i datori di lavoro devono seguire per il recupero delle somme anticipate (Vedi ultimo paragrafo)

    CIGS in deroga 2023 precedenti istruzioni

    Con il messaggio n. 3575 del 12 ottobre 2023  l’INPS  ha  ricordato che le imprese destinatarie della CIGS in deroga  art. 30 dl 48/2023 :

    • sono tenute al versamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del DLgs. 148/2015.
    • non sono tenute alla consultazione sindacale e alla procedura di  presentazione della domanda ex artt. 24 e 25 del medesimo DLgs. 148/2015.
    • l’erogazione avviene esclusivamente con  pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori
    •  i datori di lavoro sono  tenuti anche durante il periodo di integrazione salariale, al versamento al Fondo di Tesoreria  L. 296/2006, dei contributi  relativi alle quote di TFR maturate sulla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dell’attività.

    Per la domanda , all'interno del nuovo  “Sistema UNICO”  di gestione degli ammortizzatori sociali era stato istituito , nell’ambito del codice intervento “333”,  il  nuovo apposito codice evento  147 situazioni di perdurante crisi e difficoltà – art. 30 D.L. 48/23.

    CIGS in deroga 2023 codici e procedura per il rimborso degli anticipi dei datori

    Per l' esposizione delle prestazioni da porre a conguaglio e del contributo addizionale da versare,  i datori di lavoro devono operare come segue.

    Successivamente all’autorizzazione da parte dell’Istituto per il conguaglio delle prestazioni anticipate, all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale>/<ConguagliCIG>/<CIGAutorizzata>/<CIGStraord>/<CongCIGSACredito>/<CongCIGSAltre>/<CongCIGSAltCaus>,  va valorizzato il nuovo codice causale “L140”, avente il significato di “Conguaglio CIGS decreto legge. n. 48/2023”, che va effettuato entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

    Cassa in deroga 2023 versamento contributo addizionale

    Per l’esposizione degli importi dovuti a titolo di contributo addizionale i datori di lavoro devono utilizzare il codice causale “E614”, avente il significato di “Ctr. addizionale CIG straordinaria decreto-legge. n. 48/2023”, presente nell’elemento <CongCIGSCausAdd>.

    ATTENZIONE 

    Il  versamento del contributo addizionale  si effettua :

    1. a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale oppure 
    2. nel caso in cui il rilascio dell’autorizzazione avvenga, nel mese in cui termina l’evento CIGS o dopo, va effettuato  per l’intero periodo autorizzato nel periodo di paga immediatamente successivo a quello di autorizzazione.

  • Legge di Bilancio

    NASPI e DisCOLL : quali sono i requisiti e la durata

    La  legge di bilancio  2022  –  legge 234 2021- ha apportato numerose modifiche agli ammortizzatori sociali 

    Vediamo di seguito le novità previste in tema di indennità di disoccupazione ovvero :

    1. NASPI l'indennità di sostegno al reddito dei  lavoratori dipendenti 
    2. DIS COLL l'indennità di sostegno al reddito  per gli  autonomi iscritti (SOLO) alla Gestione separata INPS 

    Sull'argomento l'istituto previdenziale ha già emanato le istruzioni operative  con le circolari n. 2 (su NASPI) e n. 3 ( su DisColl),  del 5 gennaio 2021.

    Novità NASPI 2022 

    L'accesso alla Naspi viene reso piu facile. Infatti si prevede per gli eventi di disoccupazione che si verificano  dal 1° gennaio 2022 che:

    • non venga piu richiesto il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo e 
    • la riduzione del trattamento (3% al mese) scatterà dal sesto mese invece che dal terzo .

    Inoltre per  i lavoratori che abbiano compiuto 55 anni alla data della presentazione della NASPI, la riduzione dell'importo scatta dall'ottavo mese di fruizione (211 giorno per la precisione).

    Ulteriore novità: la Naspi è  riconosciuta anche ai lavoratori  a tempo indeterminato delle cooperative e dei consorzi della filiera agricola e zootecnica,compresi gli apprendisti

    Questi lavoratori quindi non sono più destinatari dall’anno di competenza 2022 delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola. Sul punto la circolare fornisce specifici esempi di applicazione riguardo al calcolo dei periodi.

    Ricordiamo  gli altri  requisiti  per la NASPI che restano immutati: 

    a)  stato di disoccupazione; 

    b) avere  nei quattro anni precedenti l'inizio della disoccupazione, almeno 13 settimane di contributi.

    La contribuzione richiesta 

    La misura dell’aliquota contributiva richiesta ai datori di lavoro relativa alla Naspi è pari all’1,61% dell’imponibile contributivo (1,31% in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 92 del 2012 e 0,30% a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845).

    Anche per i lavoratori agricoli  trova applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, da cui sono esenti invece i lavoratori con contratto di apprendistato. Per l'assolvimento dell'obbligo di versamento va utilizzato il codice causale  già in uso " M400".

    Novità Dis-Coll in legge di bilancio 2022

    La legge di bilancio modifica anche l'indennità di disoccupazione riservata ai  collaboratori iscritti alla gestione separata dell'INPS cd. Dis Coll. 

    In precedenza era prevista la riduzione dell'importo della Dis-Coll  del 3% ogni mese, dal quarto mese di fruizione e  la durata della stessa era pari alla metà della durata del contratto di collaborazione calcolato dal 1° gennaio dell'anno civile antecedente la cessazione del rapportoentro un massimo di sei mesi. 

    Dal 2022  per  la Dis Coll , le riduzioni  dell'importo scattano  a partire dal sesto mese  di fruizione.

    Inoltre  l'indennità sarà  corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno precedente la cessazione del lavoro e fino alla cessazione del rapporto , senza considerare eventuali periodi contributivi già considerati  per  precedenti erogazioni,  con una durata massima di 12 mesi. 

    Ai titolari di Dis-Coll  viene riconosciuta dal 2022  la copertura figurativa utile ai fini pensionistici per l'intero periodo,  entro  la misura di  1,4 volte il massimo mensile della prestazione.

    La circolare  INPS n. 3  2022 specifica che ad esempio, assumendo che l’importo massimo mensile dell’indennità DIS-COLL per l’anno 2022 sia pari a 1.335,40 euro, la predetta contribuzione figurativa per l’anno 2022 è riconosciuta solo entro il limite di retribuzione di 1.869,56 euro (1.335,40 euro per 1,4 = 1.869,56 euro).

    L'istituto preannuncia ulteriori istruzioni sulle procedure di versamento della nuova contribuzione per assegnisti e dottorandi in prossimi messaggi.

    Domande NASPI e DISCOLL

     Le domande di Naspi e DIS COLL vanno inviate all'INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i  canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato nel sito internet dell’INPS.

    Le credenziali di accesso sono attualmente le seguenti:

    • • SPID di livello 2 o superiore;
    • • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
    • • Carta nazionale dei servizi (CNS).

    In alternativa al portale web, la prestazione DIS-COLL può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).