• Sicurezza sul Lavoro

    Rischio agenti cancerogeni sul lavoro: rapporto INAIL

    Inail ha reso disponibile ieri un approfondito e completo rapporto sui rischi di esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro :  "L’esposizione ad agenti cancerogeni nei luoghi di lavoro in Italia – Quadro normativo, strumenti operativi e analisi del sistema informativo di registrazione delle esposizioni professionali (SIREP)".

     (Qui il testo integrale),  in  cui vengono illustrati in dettaglio il quadro di riferimento attuale  la normativa e gli obblighi dei datori di lavoro  con  la tabelle comparative sulle situazioni i dati e gli strumenti utilizzati  negli altri paesi europei, e non solo . Vediamo i principali aspetti  

    Registro esposizione agenti cancerogeni 

    Sostanze o preparati cancerogeni e/o mutageni sono presenti in diversi settori produttivi,  ricorda il rapporto,  li si può trovare:

    •  come materie prime (es. agricoltura, industria petrolchimica e farmaceutica, trattamenti galvanici, laboratori  di ricerca), o 
    • come sottoprodotti derivati da alcune attività (es. saldatura degli acciai inox, asfaltatura  stradale, produzione della gomma).

     La normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs.  81/2008 e introduzione s.m.i.) contiene prescrizioni specifiche e rigorose per la tutela dei lavoratori potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, considerata la loro pericolosità per la salute umana, che sono definiti in dettaglio dall’art. 234 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

    Va  ricordato anche  l'obbligo previsto all’articolo 243 del decreto legislativo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza  per cui i lavoratori esposti al rischio di sviluppare neoplasie correlate al contatto con sostanze impiegate nello svolgimento del proprio lavoro siano iscritti in un registro istituito dal datore di lavoro, in cui venga riportata l’attività svolta, l’agente cancerogeno utilizzato e, se noto, il valore dell’esposizione a tale agente.  Il Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell'INAIL  e le Unità sanitarie locali, sono incaricati della  gestione dei flussi informativi relativi alla tenuta e all'aggiornamento dei registri con i livelli di esposizione ad agenti cancerogeni, degli elenchi dei lavoratori esposti, delle cartelle sanitarie e di rischio.

    Analisi dei dati del SIREP INAIL 

    I dati dei registri sono  raccolti sistematicamente nel Sistema informatico registri di esposizione professionale (Sirep), sul quale  si basa la pubblicazione in commento 

    In particolare sono stati raccolti e analizzati e i dati del Sirep dal 1994 al 2021  con uno studio comparativo con la situazione di altri Stati, sia comunitari che internazionali. 

    I dati sono divisi per regioni, per ciascuna delle quali viene riportata la descrizione del rischio (agente/classi di agenti cancerogeni), per tipologia di azienda e settore economico di attività. 

    Sono pubblicate quindi le tabelle di sintesi  che descrivono la distribuzione delle diverse circostanze di esposizione ad agenti cancerogeni negli ambienti di lavoro, esposte anche su base regionale  e specifiche per ciascun settore economico. 

    Dato  il  lungo periodo di latenza tra esposizione ad agenti cancerogeni e insorgenza dei sintomi patologici  che non facilita la  correlazione con le cause lavorative, lL'istituto sottolinea anche con questo rapporto l'importanza dell'attività di prevenzione e sorveglianza  con il fine ultimo di ridurre il rischio oncogeno negli ambienti di lavoro .

    La sorveglianza sanitaria in ambito occupazionale  è  considerata essenziale per l’individuazione e la prevenzione primaria in questa particolare tipologia di rischi.

  • Lavoro estero

    Rientro dei cervelli agevolato anche con assegni di ricerca

    L'Agenzia pubblica nella risposta con Principio di diritto n.  8 2023     chiarimenti sulla spettanza dell'incentivo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori art. 44 Legge 78 2010 ampliando l'applicabilità dell'agevolazione anche ai soggetti beneficiari di assegni di ricerca esenti  IRPEF,   propedeutici ai dottorati di  ricerca.  Vediamo più in dettaglio.

    Agevolazione rientro dei cervelli L. 78/2010

    Si ricorda  che l'articolo  44  del  decreto  legge  31  maggio  2010,  n.  78, cosiddetto Rientro dei cervelli   intendeva mettere un freno al fenomeno dell'espatrio di lavoratori ad alto profilo scientifico  ma favorire anche l'ingresso in italia di ricercatori e docenti stranieri per favorire lo sviluppo scientifico e tecnologico del paese 

    L'agevolazione prevede l'esclusione  del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori    per lavoro dipendente o autonomo di ricerca o docenza all'estero presso centri di  ricerca pubblici o privati o università svolto per almeno due anni continuativi  purché   in possesso di  titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero,  e che tornino o acquisiscano per la priva volta la residenza fiscale   in Italia .L'agevolazione è fruibile per sei anni a decorrere dal   periodo di imposta in cui  si trasferiscono 

    Viene precisato inoltre che per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legge   n.  78  del  2010, il  rientro  o l'ingresso in  Italia con assunzione  della  residenza  fiscale,  può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche  nell'ambito di un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020  n. 240.Per i suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata compresa    tra uno e tre anni, è prevista l'esenzione dall'IRPEF

    La norma, prorogata dal DL Milleproroghe  198 2022 fino al 31.12.2023,  prevede che  le  università  possano  stipulare  contratti  di  lavoro  subordinato  a  tempo   determinato ( triennali), con

    •  candidati con abilitazione  scientifica  nazionale  alle  funzioni  di  professore  di  prima  o  di  seconda fascia, ovvero 
    •  in possesso del titolo di specializzazione medica, oppu
    • che per almeno tre anni anche  non consecutivi,  hanno  usufruito  di assegni  di  ricerca   o  di  borse  postdottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

    Incentivo docenti-ricercatori e assegni di ricerca 

    L'Agenzia precisa quindi che  in caso di assunzione da parte  degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall'estero che  entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza,  con  percezione di assegni di ricerca (esenti da IRPEF) non è in contrasto  con la ratio agevolativa del regime  di cui all'articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cd. "Rientro dei cervelli" 

    Attenzione va posta al fatto che in tal caso, la durata delle agevolazioni  verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente  interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia  e  in  connessione con l'avvio dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010.

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus 200 euro autonomi senza partita IVA: requisiti

    Il bonus da 200 o 350 euro  previsto dai decreti Aiuti del Governo Draghi  ampliato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 può essere richiesto da professionisti e autonomi senza partita IVA iscritti all'INPS  entro il 30 aprile 2023 .

    Lo ha comunicato INPS con la circolare di istruzioni n. 30 del 16 marzo 2023.

    L’estensione oggetto della circolare 30/2023 riguarda in particolare  iscritti alle gestioni Inps dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (e relativi coadiuvanti e coadiutori), nonché i pescatori autonomi e i liberi professionisti. Sono a disposizione 28 milioni di  euro che costituiscono il limite finanziario per l'accettazione delle domande.

    Bonus 200 euro i requisiti

    Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto ad autocertificare i seguenti requisiti:

    • a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
    • b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
    • c)  di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
    • d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro; 
    • e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
    • f)  di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
    • g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

    Presentazione della domanda del bonus 200 euro autonomi

    La domanda all’INPS  va presentata esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i consueti canali:

    1.  sul portale web dell’Istituto  accedendo con SPID, CIE o CNS  alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.
    2.  In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
    3.  attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

     ATTENZIONE :

    •  i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
    • i lavoratori  iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza  la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

    La normativa  sul bonus 200 euro

     Il decreto interministeriale Lavoro -Economia  del 7 dicembre era intervenuto  a modificare il decreto attuativo  D.M. 19 agosto 2022 che indicava come  beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA.

    L'ampliamento  dell'accesso al bonus con il nuovo decreto interministeriale  interessa  complessivamente circa 80mila lavoratori , di cui  30mila  autonomi e circa 50mila liberi professionisti , tra i quali in particolare ben  30mila medici specializzandi in medicina e chirurgia e collaboratori iscritti alle casse previdenziali private dei biologi infermieri e veterinari.

    Nel comunicato il ministero ricorda che l'obiettivo dell'indennità  esente IRPEF, prevista dal Governo Draghi e rivolta a oltre 32 milioni di cittadini era il contrasto alle difficoltà economiche dovute all'aumento dei costi dell'energia  e delle materie prime aggravato dalla crisi Ucraina . Ha interessato a partire dal luglio 2022 lavoratori dipendenti, lavoratori  autonomi e professionisti, pensionati , disoccupati, percettori di NASPI e DIS COLL, percettori di RDC  e di indennità COVID.

    Con l'art 22 del DL 115 2022 Aiuti bis  l'indennità una tantum di 200 euro  è stata poi riconosciuta anche:

    1.  ai collaboratori  sportivi che hanno beneficiato delle indennità una tantum previste nel 2020 e 2021 dalla normativa emergenziale COVID
    2. ai quei lavoratori dipendenti che – pur percettori di reddito inferiore ai 35mila euro – nei primi 6 mesi dell'anno non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022, in quanto interessati da eventi (quali maternità o cassa integrazione) coperti solo figurativamente dall'INPS.   Da notare che a questi lavoratori l'indennità sarà riconosciuta in via automatica, previa autodichiarazione, nella retribuzione che sarà erogata nel mese di ottobre.
    3.  dottorandi e  assegnisti di ricerca e 
    4. lavoratori in pensione entro il primo luglio (non più entro il 30  giugno 2022)

    La cassa  Enpam  dei medici aveva però già consentito ai propri iscritti di fare domanda a dicembre  dopo la notizia della firma del decreto.

  • Lavoro Dipendente

    Riforma Cartabia: novità per i processi del lavoro

    L'ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato il 19 aprile 2023 una nota  n. 2563 dedicata interamente alla novità della Riforma Cartabia, (Leggi delega nn. 134 2021 e 206 2021,   con i relativi decreti attuativi n. 149 2022, 150 2022 151 2022 e 13 2023 sulla digitalizzazione)  con particolare attenzione all'ambito della  vigilanza sul lavoro.

    Vediamo di seguito le principali novità  applicabili al processo civile e al processo penale in materia di lavoro.

    Riforma Cartabia modifiche processo civile del lavoro 

    L'ispettorato precisa innanzitutto che per quanto attiene al processo civile la finalità della riforma è lo snellimento delle procedure per una velocizzazione dei  processi.

     L'operatività  della riforma del processo civile è fissata  a partire dal 28 febbraio 2023 ma  si  ricorda  che  alcuni aspetti relativi all'utilizzo di strumenti telematici sono stati anticipati al 1 gennaio 2023.

    Nell'illustrare le modifiche viene sottolineato che  comunque il tessuto normativo fondamentale di riferimento restano i  dlgs 150 2022 e 149 2011,  l'  art 22 della legge 689/1981  e la circolare ministeriale 28 2011 .

    Di seguiti i principali aspetti di novità procedurale:

    COMUNICAZIONE NOTIFICHE: 

    • obbligo della notifica a mezzo PEC qualora il destinatario sia un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero abbia eletto domicilio digitale ,  soprattutto per i giudizi di impugnazione.
    • le notificazioni a mezzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato possono essere eseguite senza limiti orari e si intendono perfezionate, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna,(  Se generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intenderà perfezionata per il destinatario alle ore 7.)
    • se la copia è  consegnata al portiere o al vicino, l’ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione di notificazione, specificando le modalità con le quali ne ha accertato l’identità, e dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata…”;

    UDIENZA DA REMOTO

    Con l’art. 127-bis c.p.c. si è previsto che “lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza.Per cui sia precluso lo svolgimento a distanza sia quella in cui è prevista l’escussione di testimoni ma nulla osta, formalmente, a che il tentativo di conciliazione, l’interrogatorio libero delle parti e la discussione, con lettura del dispositivo o della sentenza con motivazione contestuale, si svolgano attraverso il collegamento audiovisivo.

    Trova completa disciplina nell’art. 127-ter c.p.c. la c.d. “trattazione scritta” che prevede l’esclusivo deposito o scambio di note scritte contenenti memorie difensive, istanze e conclusioni delle parti costituite in giudizio.

    FASE DECISORIA

    • si segnala la nuova formulazione dell’art. 430 c.p.c. sul deposito della sentenza, che si limita a stabilire che quando il deposito è effettuato fuori udienza dovrà essere oggetto di immediata comunicazione alle parti.  
    • Eiminato il previgente regime del deposito in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia,  Si consente quindi come nel rito ordinario  il deposito delle motivazioni unitamente al dispositivo o entro un termine fissato dal giudice e non superiore a sessanta giorni

    IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA CORTE DI APPELLO

    Per le impugnazioni successive al 28 febbraio 2023, l’appello deve indicare a pena di inammissibilità, e per ciascuno dei motivi, in modo chiaro, sintetico e specifico:

    – il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;

    – le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;

    – le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

    Riforma Cartabia: modifiche al processo penale

    ISCRIZIONE NOTIZIE DI REATO 

    In tema di iscrizione della notizia di reato la “riforma Cartabia” è intervenuta sull’art. 335 c.p.p. prevedendo che “il P.M. iscrive immediatamente nell’apposito registro, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nella iscrizione sono indicate le circostanze di tempo e di luogo del fatto”. 

    Ciò comporta per l'ispettore in qualita di  ufficiale di Polizia giudiziaria  che non si richiede . la necessaria conoscenza o anche la definizione del nesso causale tra condotta ed evento o l’individuazione dell’autore del fatto, che potranno essere definiti anche successivamente.(..) 

    È necessario altresì non che il fatto così determinato sia verosimile ma che appaia “non inverosimile”

    INDAGINI

    La nota ricorda che il personale ispettivo  opera in qualità di ufficiale di Polizia Giudiziaria per cui  deve provvedere a tutte le necessarie acquisizioni che di volta in volta il caso concreto richieda

    Di prassi si procederà, per esempio, all’escussione delle persone informate sui fatti ovvero all’esecuzione di specifici accertamenti. 

    Il completamento delle investigazioni costituisce valida giustificazione per un deposito  degli  atti anche dilazionato, purché  in tempi ragionevoli.

    IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE

     L'ispettore nel procedere all’identificazione della persona nei cui confronti si svolgono le indagini,  oltre a invitare a  dichiarare o eleggere il domicilio ai fini delle notificazioni a norma dell’art. 161 c.p.p., nonché ad indicare il “recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita l’attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio,  e indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità”. 

    DOCUMENTAZIONE ATTI E TESTIMONIANZE

    Il D.Lgs. n. 150/2022 in tema di documentazione degli atti di polizia giudiziaria, prevede la riproduzione audiovisiva e fonografica delle testimonianze come modalità generale di documentazione accanto all’ordinario verbale in forma riassuntiva (art. 134 c.p.p.).

    COMPIMENTO ATTI A DISTANZA

     L'ispettorato ricorda infine le rilevanti novità in merito al c.d. “processo telematico” che si  sostanzia nella  realizzazione di un collegamento che deve avvenire nei luoghi specificamente stabiliti dal legislatore e, secondo regola generale , “da altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall'autorità giudiziaria, previa verifica della disponibilità di dotazioni tecniche e condizioni logistiche idonee per il collegamento audiovisivo”.

     Tale procedura  può  essere richiesta  dalla polizia giudiziaria che  ne ravvisi l'esigenza e fornisca le motivazioni.

    Possibile effettuare   l’interrogatorio dell’indagato  a distanza tanto da parte del P.M. quanto da parte della P.G, con il consenso dell’indagato e del suo difensore. L’esecuzione dell’atto e la documentazione dello stesso devono avvenire con le modalità e nel rispetto delle garanzie di cui all’art. 133-ter c.p.p..

    DURATA  INDAGINI PRELIMINARI 

     I  termini di durata delle indagini preliminari decorrono dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato viene attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato. 

    Inoltre la  durata è in funzione  della gravità dei reati per cui si procede:

    •  un anno per la generalità dei delitti; 
    • sei mesi per le contravvenzioni; 
    • un anno e sei mesi per le ipotesi indicate nell’art. 407, comma 2, c.p.p. (es. necessità di compiere atti d'indagine all'estero). 

    Resta sempre, tuttavia, la possibilità per il P.M. di richiedere al giudice, quando le indagini si dimostrino complesse, la proroga dei suddetti termini.

    Viene ribadita  l’inutilizzabilità per gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine per la conclusione delle indagini preliminari stabilito dalla legge o eventualmente prorogato dal giudice.

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus 200-150 euro pensionati: revisione delle sedi territoriali

    Con il messaggio interno 1462 del 19 aprile INPS  da le indicazioni per l'intervento delle sedi Inps  per i casi di mancata erogazione dei  bonus da 200 e 150 euro dei Decreti Aiuti nn. 50 e 144 2022 destinati ai pensionati. Erano interessati  i titolari di assegni con decorrenza entro il 1 ottobre 2022.

     Viene specificata in particolare la  nuova procedura prevista per le sedi territoriali  nei casi in cui l'indennità una tantum  non sia stata erogata automaticamente con la procedura centralizzata,  per superamento dei limiti reddituale oppure per mancanza di informazioni  negli archivi centrali .

    Si ricorda che  ai fini del rispetto dei  limiti reddituale fissato, pari a 35mila euro  per l'indennità da 200 euro e 20mila euro per i successivi 150 del decreto Aiuti bis   sono stati considerati

    • redditi da Certificazioni Uniche 2022 (periodo d'imposta 2021) emesse dall'Inps; 
    • redditi da flussi UniEmens;
    • redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all'iscrizione in Gestione separata; 
    • redditi inseriti manualmente.

    Vengono considerati   tutti i redditi  imponibili Irpef  o ad  imposte sostitutive (ad es. "cedolare secca") mentre non si calcolano i redditi esenti da Irpef (pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni/indennità degli invalidi civili, pensione non riversibile ai sordi e relativa indennità, pensione non riversibile ai ciechi e relativa indennità, trattamenti di famiglia, eccetera) ,  reddito della casa di abitazione e arretrati soggetti a tassazione separata

    I pagamenti  eventualmente dovuti saranno effettuati separatamente dalla prestazione pensionistica o assistenziale 

    Il messaggio annuncia infine che  è in corso di implementazione anche una applicazione per l'inserimento della  rinuncia ai bonus  da parte del cittadino; da sottolineare che puo essere  inserita anche nel caso in cui i benefici siano già stati erogati.

  • CCNL e Accordi

    CCNL autoscuole 2023: in arrivo gli aumenti arretrati

    E' stata firmata il 28 febbraio  2023 l'accordo per la nuova stesura del CCNL per i dipendenti di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica.

    Il 14 marzo 2023 un ulteriore accordo ha provveduto a rettificare le tabelle salariali del Ccnl  che risultavano trascritte in modo non corretto nel verbale di  rinnovo  del 22 luglio 2021 impedendo l'erogazione degli aumenti alle scadenze prefissate. E' stato concordato  che a partire dal periodo di paga  marzo 2023 siano erogati tutti gli arretrati da settembre 2021 in 10 tranches..

    Vediamo di seguito  gli aspetti principali del  contratto che è vigente dal 1° gennaio 2021 al  31 dicembre 2023, sia per la parte normativa che per la parte economica.

    CCNL autoscuole – aspetti contrattuali 

    Il contratto a tempo determinato  può essere stipulato o prorogato per dipendenti  in numero NON superiore al 20 per cento dell'organico in forza a tempo indeterminato.

    Il periodo di prova  ha le seguenti  durate previste 

        6 mesi per i quadri;

        4 mesi per gli impiegati del 5° livello, e per gli istruttori di guida o di nautica;

        3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello;

        10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.

    CCNL autoscuole:   aspetti retributivi 

    Indennità di cassa

    Per il maneggio di denaro,è previsto di corrispondere al lavoratore un’indennità di cassa pari al 5% del minimo tabellare mensile.

    Maggiorazioni per lavoro straordinario

    Per le  prime quattro ore settimanali di lavoro straordinario feriale diurno  la maggiorazione è pari a:

        15%, per la prima e per la seconda ora;

        25%, per la terza ora;

        30% per la quarta ora.

    Oltre le 4 ore  di lavoro straordinario e per  lavoro festivo e notturno  le maggiorazioni sono le seguenti:

        30% per lavoro straordinario feriale diurno;

        55% per lavoro straordinario feriale notturno;

        55% per lavoro straordinario festivo diurno;

        80% per lavoro straordinario festivo notturno.

    CCNL autoscuole: aumenti, nuovi minimi e arretrati

    AUMENTI RETRIBUTIVI 

    Livello

     Aumenti mensili  da settembre 2021 e da  febbraio 2022

    Totale arretrati da erogare da marzo 2023 

    Q

    88,88

    1.607,41

    5

    69,34

    1.253,78

    4

    60,00

    1085,00

    3

    55,56

    1.004.63

    2

    52,88

    956,41

    1

    44,44

    803,70

    MINIMI RETRIBUTIVI

    Livello

    Minimo al 31 agosto 2021

    Minimo dal 1° settembre 2021

    Minimo dal 1° febbraio 2021

    Q

    1.488,32

    1.995,90

    2.040,34

    5

    1.158,53

    1.649,37

    1.684,04

    4

    997,07

    1.479,81

    1.509,81

    3

    931,48

    1.409,42

    1.437,20

    2

    885,53

    1.362,13

    1.388,57

    1

    744,17

    1.214,28

    1.236,50

  • Agevolazioni Covid-19

    Bonus 150 euro stagionali e intermittenti: al via il riesame

    Con il messaggio  1389 del 14 aprile INPS  da le indicazioni sulla richiesta di riesame delle domande respinte per l'indennità da 150 euro prevista dal  decreto-legge 23 settembre 2022  a favore delle seguenti categorie di lavoratori:

    • titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
    • dottorandi e assegnisti di ricerca;
    • lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
    • iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

     e fissa la scadenza al 13 luglio 2023 (90 giorni dopo la pubblicazione del messaggio;  se la conoscenza del rifiuto è giunta successivamente, il conteggio parte da questa data)

    Riesame bonus 150 euro: presenta la domanda

    Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022  erano  state fornite le istruzioni amministrative  sugli specifici requisiti normativi previsti per le singole categorie

    L'istituto ha terminato la prima fase di gestione e informa ora  che l’esito della domanda e le  motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it),

     attraverso il motore di ricerca oppure

     seguendo il percorso Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”;  una volta autenticati,  si seleziona la prestazione  e poi la  sezione “Ricevute e provvedimenti”.

    Con  il tasto “Chiedi riesame”,  si puo inviare la richiesta e allegare  attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame, come specificati nell' allegato al messaggio 

     Indennità una tantum per beneficiari di  NASpI e DIS-COLL novembre 2022. Chiarimenti 

    Inps precisa  sulla precedente  circolare n. 127/2022, che il riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro, deve intendersi che per il bonus occorre avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”.