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INAIL rimborso spese sostenute per infortuni in UE
L’INAIL ha pubblicato con la circolare 32 del 18 luglio 2023 in allegato l’Accordo firmato con il Ministero della Salute in materia di rimborso delle prestazioni sanitarie relative a infortuni e malattie professionali nei paesi UE o dello Spazio economico europeo e Svizzera .
Si tratta in particolare dei costi che rimborsa Inail , di competenza del Ministero della Salute, anticipate da Stati aderenti al Regolamento (CE) n. 883/2004 e al Regolamento (CE) n. 987/2009 , relativi a prestazioni sanitarie fornite ai lavoratori che hanno subito da infortunio sul lavoro e malattia professionale nei paesi sopracitati .
Giova ricordare che nel caso di un assicurato INAIL che si infortuni in uno Stato aderente ai Regolamenti comunitari ( paesi UE , Islanda, Norvegia e Liechtenstein e Svizzera e,che abbia diritto alle cure presso il medesimo Stato, l’INAIL quale istituzione competente deve provvedere ai rimborsi anche per le prestazioni sanitarie di competenza del Servizio Sanitario Nazionale.
A questo fine l’INAIL e il Ministero della Salute convengono di definire le modalità operative indicate nell'accordo al fine di regolare il flusso informativo e finanziario dei rimborsi che devono avvenire entro 180 giorni dalla richiesta. effettuata via PEC.
Nella circolare l'Istituto di assicurazione contro gli infortuni evidenzia anche con il nuovo Accordo le modalità di scambio di dati e documentazione
rimangono invariate fra la Sede e la Direzione centrale rapporto assicurativo, in qualità di organismo di collegamento con le istituzioni estere
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Pensioni: al via l’assistenza online con l’intelligenza artificiale
E' partita e in questi giorni una nuova sperimentazione sul INPS che prevede il supporto dell’intelligenza artificiale nell'assistenza online agli utenti INPS , in particolare riguardante le pensioni e il regime Opzione Donna
L'iniziativa , come molte altre introdotte di recente, fa parte del programma di digitalizzazione della pubblica amministrazione, finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e ha una durata inizialmente prevista di 4 settimane
L'istituto lo ha comunicato con il messaggio 2956 -2023 .
Il nuovo “assistente virtuale” al motore di ricerca sostituisce il vecchio con capacità enormemente potenziate dall'intelligenza artificiale di tipo generativo. Sarà infatti in grado di rispondere alle domande in maniera più completa in quanto può mantenere memoria di tutte le conversazioni precedenti. Questo consentirà agli utenti di avere risposte anche a domande di tipo logico-comparativo, ad esempio sulle differenze tra una prestazione ed un’altra, o sua quale sia la convenienza di alcune prestazioni sulla base dei dati specifici forniti dallindividuo come l’età od il numero di figli a carico.
Oggi invece gli assistenti virtuali anche di altre piatteforme digitali forniscono via chat risposte standardizzate a una serie predefinita di domande , del tipo di quelle date " per iscritte nelle FAQ ordinarie
Il messaggio precisa infatti che in questo modo l’Assistente:
- supporta l’utente in modo specifico sull’argomento ricercato;
- instaura con l’utente un dialogo, alimentato anche in base al contesto della conversazione, in modo da migliorare le risposte in modo progressivo ed efficace;
- risponde a quesiti puntuali, fornendo risposte articolate, corredate sempre da link al Portale internet per approfondire e passare all’azione, utilizzando come fonti informative le pagine del Portale internet individuate dal motore di ricerca;
- •supporta l’utente nel precisare la propria domanda facendo richieste specifiche di chiarimenti e di indicare la categoria di appartenenza, tra diverse opzioni. L’importanza di questo passaggio varia con il grado di specificità della domanda e di trasversalità sulle prestazioni di concetti chiave come “disoccupazione”, “pagamento dei contributi”: quanto più la domanda è generica ed il concetto è trasversale su molte prestazioni tanto più la disambiguazione diventa determinante. L’Assistente potrà così dare una risposta più precisa e l’utente otterrà un aiuto sostanziale nella sua ricerca.
Assistenza online per Opzione donna
In via sperimentale, oltre al supporto sul motore di ricerca, nell’area “Pensione e Previdenza / Domanda di pensione” è offerto un secondo tipo di servizio, sempre con adozione dell’Intelligenza Artificiale, che permette di sottoporre domande più approfondite sulla prestazione “opzione donna”. In questo caso è possibile ricevere risposte
- sia su aspetti attinenti i requisiti per la prestazione
- che sulle procedure operative.
A seguire, una volta terminata la sperimentazione il servizio risponderà anche su altre prestazioni.
Viene sottolineato che Inps si impegna a garantire la privacy e la sicurezza dei dati dei suoi utenti, assicurando la riservatezza delle informazioni fornite durante la comunicazione con il sistema.
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Minaccia di licenziamento ed estorsione: nuova pronuncia
Una nuova sentenza di Cassazione ribadisce un concetto già consolidato nella giurisprudenza , per cui configura reato di estorsione la minaccia di licenziamento del datore di lavoro a un dipendente nel caso questo sia indotto ad accettare le condizioni peggiorative rispetto a quanto previsto formalmente nel contrato di lavoro . Si tratta in particolare della sentenza della sezione penale 29047 del 5 luglio 2023.
Nel caso specifico una società di servizi del settore socio-sanitario avevano minacciato di licenziamento i dipendenti che erano stati costretti ad accettare:
- la non conformiàa dello stipendio ricevuto rispetto a quanto stabilito per contratto e
- l'obbligo di segnare giorni di ferie in realta non goduti.
I giudici della Suprema Corte affermano che il comportamento di soci della società datrice di lavoro configura il reato di estorsione ai sensi dell'articolo 629 c.p. e rinviano il caso ai giudici di merito.
Minacce dal datore di lavoro: reato di estorsione
Allo stesso modo con la sentenza n.629 dell’11 gennaio 2023, la Corte di Cassazione si era pronunciata sul caso di datore di lavoro che con la minaccia di non retribuire una dipendente, le aveva chiesto a di firmare un foglio in bianco e di ritrattare alcune dichiarazioni rese agli ispettori INAIL .
La sentenza era stata emessa dalla Corte di appello che riconosceva nel caso applicabile la definizione di estorsione del Codice penale per il quale il reato si realizza nel momento in cui il soggetto obbliga una persona a compiere un atto, mediante violenza o minaccia di una conseguenza futura, con l’intento di procurare un profitto ingiusto a sé o ad altri. Il datore di lavoro ha fatto ricorso per Cassazione .
Gli Ermellini confermano quanto deciso dalla Corte territoriale in quanto la prospettazione del licenziamento è idonea ad integrare gli estremi della minaccia, con la conseguenza che i Giudici del merito, nel ravvisare nella condotta dell'imputato il delitto di tentata estorsione, hanno fatto corretta applicazione dei principi enunciati dalla Suprema Corte, nella pronuncia della Sez. 2, n. 3724 del 29/10/2021. In quell'occasione era stato statuito infatti che "integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione del mercato del lavoro a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con minacce larvate di licenziamento, ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate."
Nel caso in esame, si sottolinea che il potere di autodeterminazione della vittima è stato compromesso dalla minaccia del licenziamento ed essa è stata posta concretamente in uno stato di soggezione.
La corte aveva anche specificato che :
la successiva regolarizzazione del rapporto di lavoro non ha rilevanza per il perfezionamento del reato.
il caso non costituiva semplice violenza privata in quanto tale reato non comporta il vantaggio economico assicurato dall'estorsione che si era invece realizzato nel caso di specie.
Venivano quindi confermate le misure sanzionatorie con il diniego delle attenuanti generiche in quanto lo stato di incensuratezza dell'imputato non ha rilevanza mentre sussiste l'aggravante della recidiva che comporta un aggravio di pena non superiore ad un terzo.
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Fondi interprofessionali: riparto delle risorse 2023
Con il decreto interministeriale del 14 marzo pubblicato in Gazzetta il 21 aprile 2023 erano stati definiti criteri e modalita' di rimborso, per le annualita' 2022 e 2023, delle risorse in favore dei Fondi paritetici interprofessionali che finanziano percorsi di formazione professionale , (art. 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ( per i lavoratori destinatari dei trattamenti cassa integrazione ordinaria e straordinaria (articoli 11, 21,comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142).
Il ministero forniva in allegato al decreto anche i modelli per la richiesta di rimborso.
Di seguito lo schema del riparto 2022 :
Si ricorda che il decreto 2 agosto 2022 ha previsto che: - I progetti formativi o di riqualificazione professionale devono individuare i fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori coerenti con la riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa. I fabbisogni di nuove o maggiori competenze possono essere individuati anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016.
- I progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate ad agevolare il riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza ovvero incrementare l'occupabilita' del lavoratore anche in funzione di processi di mobilita' e ricollocazione in altre realta' lavorative.
- Inoltre i progetti formativi o di riqualificazione devono prevedere in esito al percorso formativo il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformita' con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013, n. 13 e del decreto interministeriale 5 gennaio 2021.
Tabella risorse Fondi paritetici interprofessionali 2023
Con il decreto direttoriale del 5 maggio 2023 pubblicato sul sito del ministero del lavoro il 10 luglio 2023 il Ministero del Lavoro ha comunicato la nuova tabella di riparto delle risorse per il 2023 destinate ai fondi paritetici sulla base sulla base dei dati indicati nella Tabella 2 “Dati gettito INPS 2021-2022” di cui all’Allegato 1del decreto.
Le risorse sono cosi suddivise:
FONARCOM
7,71
9.252.677,00
FON.COOP
4,60
5.514.885,00
FON.TER
1,76
2.108.384,00
FOND.E.R.
0,84
1.013.334,00
FONDIMPRESA
51,87
62.245.509,00
FONDITALIA
2,28
2.740.942,00
FONDOLAVORO
0,60
719.186,00
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
3,80
4.564.384,00
FONDO BANCHE ASSICURAZIONI
6,60
7.919.389,00
FONDO FORMAZIONE PMI
1,84
2.203.948,00
FONDO FORMAZIONE SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI
1,92
2.304.726,00
FONDOPROFESSIONI
1,01
1.217.316,00
FOR.AGRI
1,11
1.327.309,00
FOR.TE
8,77
10.522.244,00
FORMAZIENDA
4,86
5.826.335,00
FONDOCONOSCENZA
0,43
519.432,00
Totale 16 FPI
100,00
120.000.000,00
Fondi per dirigenti
FONDIRIGENTI
0,00
0,00
FONDIR
0,00
0,00
FONDO DIRIGENTI PMI
0,00
0,00
Totale 3 FPI per dirigenti
0,00
0,00
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Contributi Inail Associazioni categoria: invio modifiche dal 18 luglio
Con un comunicato sul proprio sito INAIL informa che dal 18 luglio al 16 ottobre 2023 le associazioni di categoria titolari di convenzione per la riscossione dei contributi associativi, devono inviare, attraverso l’apposito servizio online, i file relativi alle adesioni/revoche degli aderenti.
E' disponibile un servizio di assistenza, in caso di difficoltà nell’accesso o nell’utilizzo del servizio, attraverso canale telematico “Inail Risponde”.
L'istituto di assicurazione contro infortuni sul lavoro ricorda che:
per aggiornamenti delle abilitazioni in seguito alla modifica del legale rappresentante occorre allegare l’apposito modulo “Subentro legale rappresentante servizi telematici”, corredato da un documento di identità in corso di validità, selezionando come categoria “Gestione del rapporto assicurativo”, sottocategoria “Assistenza ai servizi online” e oggetto “Associazioni per contributi associativi”.
Per assistenza tecnica è possibile inoltre, in caso di problemi nella predisposizione o nell’invio dei file di adesioni/revoche, inviare una mail all’indirizzo [email protected], che deve riportare nell’oggetto “Contributi Associativi – Adesioni e revoche” e nel corpo sia il codice fiscale dell’Associazione sia il codice progressivo F24 abbinato alla convenzione.
Infine , eventuali variazioni dell’anagrafica dell’associazione o delle basi di calcolo del contributo per l’anno 2024 devono essere inviate all’indirizzo pec [email protected] entro il 30 settembre 2023, utilizzando esclusivamente la modulistica disponibile sul portale al seguente percorso: Atti e documenti> Moduli e modelli> Altri moduli > Contributi associativi.
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CCNL metalmeccanici Conflavoro: nuovi minimi dal 1 giugno 2023
E' stato firmato il 23 giugno 2023 un accordo economico integrativo del contratto collettivo Conflavoro Fesica Confsal per gli addetti dell'industria metalmeccanica e installazione di impianti. Il ccnl , firmato a luglio 2020 (gui il testo in pdf) è in vigore fino al 31 luglio 2023 .
Vediamo i nuovi minimi retributivi e una sintesi del contratto nei paragrafi seguenti.
Aumenti retributivi giugno 2023 CCNL metalmeccanici Conflavoro
Nell'accordo del 23 giugno vengono adeguate le retribuzioni sulla base previsioni inflattive così come misurate dall'Istat tramite indice I.P.C.A..
Tale intervento è volto a un aumento retributivo che possa influire positivamente sul potere di acquisto e rinvigorire i consumi dei lavoratori operanti nel settore metalmeccanico industria.
Le variazioni descritte nella tabella seguente hanno effetto a decorrere dall’1.6.2023 e si inseriscono nel testo del C.C.N.L. variando conseguentemente il testo originario.
Inquadramento
Minimi retributivi dal 1.6.2023
euro
Quadri
2.621,00
Primo Livello
2.559,65
Secondo livello Super
2.292,90
Secondo livello
2.137,30
Terzo livello
1.994,05
Quarto livello
1.862,00
Quinto livello
1.823,45
Sesto livello
1.785,00
Settimo livello
1.609,70
CCNL aziende metalmeccaniche principali istituti contrattuali
CAMPO DI APPLICAZIONE
Il CCNL si applica alle aziende metalmeccaniche del settore Industria di seguito riportate:
1. Degli stabilimenti metalmeccanici nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;
2. degli stabilimenti, delle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici;
3. delle unità produttive e di servizio, ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza;
4. negli stabilimenti industriali siderurgici.
nonché per l’industria della installazione di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, direti telefoniche ed elettriche e comunque di materiale metallico ivi compresa l’installazione di impianti di segnaletica stradale.
Periodo di prova
- Quadri e Primo livello: 6 MESI
- Altri livelli: 3 MESI
Orario di lavoro
40 ore settimanali suddivise in cinque giorni lavorativi.
Flessibilità orario
In considerazione di particolari situazioni di servizio per far fronte alle variazioni dell'intensità lavorativa, è consentito alle imprese di ripartire la durata dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario nelle precedenti o successive settimane.
Banca delle ore
Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore. Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione.
Maggiorazioni Straordinario, Notturno, Festivo
Si possono richiedere nel limite massimo di 250 ore annuali per lavoratore
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo. Le ore di lavoro svolte nei giorni festivi dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della retribuzione.
Il lavoro ordinario notturno (quello prestato tra le 22:00 e le 06:00) è compensato con aliquota oraria della retribuzione di fatto di cui all’art. 25 applicando una maggiorazione pari al 30% per lavoro non a turno e il 15% per lavoro a turno.
Ferie e permessi
Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 26 giorni lavorativi se presta la propria attività per sei giorni la settimana. Il personale ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22 giorni lavorativi se presta la propria attività per cinque giorni la settimana.
Permessi retribuiti annui 32 ore per ex festività.
Welfare Aziendale
importo annuo pari ad euro 200,00 da utilizzare entro il 31 maggio dell’anno successivo. Tale importo verrà proporzionalmente ridotto in caso di contratto part-time ed in base ai mesi di anzianità.
Part time
Previste clausole elastiche con:
• maggiorazione del 2% per le ore variate a seguito di modifica della collocazione temporale;
• maggiorazione del 20% per le ore variate in aumento;
• maggiorazione del 10% per le ore supplementari.
Contratti a Tempo determinato
Limiti numerici: 50% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. A seguito di accordo sindacale sarà possibile aumentare il limite
Somministrazione
Contemporaneamente lavoratori somministrati a tempo determinato in misura non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio.
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Retribuzione ferie: spettano anche le indennità di mansione
Gli incentivi retributivi collegati alle mansioni del singolo dipendente vanno erogati anche per i giorni di ferie. Questo quanto afferma la sentenza di Cassazione n. 19663 dell'11 luglio 2023.
In particolare il caso riguardava un gruppo di dipendenti per i quali il datore di lavoro aveva sospeso la corresponsione degli elementi retributivi connessi a specifiche mansioni nell'intento di evitare la fruizione delle ferie. Vediamo piu in dettaglio .
Alcuni dipendenti di una srl avevano proposto ricorso per il mancato computo nella retribuzione dovuta durante le ferie dei compensi spettanti a titolo di incentivo per:
- indennità di condotta ed
- indennità di riserva
previsti dall'art. 54 del contratto aziendale La corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale evidenziando o che i lavoratori avevano assolto all'onere di allegazione e prova che su di loro incombeva depositando con il ricorso di primo grado le buste paga, i contratti collettivi e conteggi analitici delle somme chieste.
Quindi ha ricordato che la giurisprudenza della Cassazione nell'esaminare la questione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE per come interpretato dalla Corte di Giustizia, sussiste una nozione Europea di "retribuzione" che comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore".
Era stato anche verificato che la retribuzione erogata dalla società durante il periodo di ferie comprendeva la parte fissa prevista dall'art. 48.1.1. del c.c.a. e l'indennità di turno di cui all'art. 48.1.2. dello stesso contratto, mentre ne erano esclusi gli altri compensi, pure erogati incontestatamente in maniera continuativa, e segnatamente l'incentivo per attività di condotta e l'indennità di riserva sebbene fossero collegati alla prestazione delle attività di condotta e riserva e previste dal c.c.n.l. come lavoro effettivo
E' stato ritenuto inoltre che i compensi rientrassero tutti nella base di calcolo della retribuzione da erogare durante le ferie, alla luce di quanto disposto dal c.c.n.l
Inoltre, sulla corrispondenza della retribuzione percepita nel periodo feriale sulla base della normativa interna rispetto a quella fissata imperativamente dall'art. 7 della direttiva 2003/88, come interpretata dalla Corte di Giustizia, la Corte di appello ha ribadito che occorre verificare se la retribuzione corrisposta possa costituire una dissuasione dal godimento delle ferie ed in tale prospettiva ha accertato che una diminuzione tra il 13,50% ed il 19% è effettivamente idonea a dissuadere dal beneficiarne.
Ha escluso poi che i compensi per attività di condotta e di riserva fossero stati incorporati nella voce premiale "patto di competitività" essendo le relative voci tutte distintamente presenti nelle buste paga depositate.
Infine, la Corte ha escluso che le somme chieste fossero prescritte evidenziando che, nel regime novellato dell'art. 18 dello Statuto per effetto delle modifiche apportate dalla L. n. 92 del 2012, la prescrizione non decorre in costanza di rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione a sua volta ribadisce, come già in passato, che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.17/05/2019 n. 13425). 7.3. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass.30/11/2021 n. 37589).
Ricorda anche che "le sentenze della Corte di Giustizia dell'UE hanno, infatti, efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale" sicchè non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europea che, quale interprete qualificata del diritto dell'unione, indica il significato ed i limiti di applicazione delle norme.
Respinge quindi il ricorso della società, confermando la sentenza della Corte di merito che, come ricordato, ha proceduto, correttamente, ad una verifica ex ante della potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita.