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Maternità flessibile: certificati medici solo al datore di lavoro
Con circolare 106 2022 del 29 settembre INPS fornisce le nuove indicazioni operative in materia di attestazioni sanitarie per la flessibilità e per l’opzione di fruizione della maternità esclusivamente dopo la data del parto, annullando l'obbligo di presentare all'inps la documentazione sanitaria.
Vediamo piu in dettaglio
L'istituto ad oggi richiedeva per utilizzare il congedo dall' ottavo mese, la presentazione la documentazione sanitaria redatta da un medico del Servizio sanitario nazionale (o con esso convenzionato) nel corso del settimo mese di gravidanza, precisando (messaggio n. 13279 del 25 maggio 2007 che le attestazioni sanitarie non redatte nel corso del settimo mese di gravidanza, non consentivano di continuare l’attività lavorativa per i giorni dell’ottavo mese successivi.
In merito la Corte di Cassazione – Sezione lavoro, con la sentenza n. 10180/2013 aveva confermato questa impostazione ma aveva anche affermato che nel caso " il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l’INPS non corrisponderà la indennità di maternità per l’ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell’ottavo mese usufruirà dell’astensione fino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall’INPS la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile. La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell’ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità”" .
Tale pronuncia chiarisce che gli aspetti connessi alla verifica della documentazione sanitaria non devono incidere sulla indennità di maternità, di competenza dell’Istituto, ma solo sulle eventuali responsabilità del datore di lavoro.
Dopo la successiva modifica giunta con la legge 30 dicembre 2018, n. 145, che riconosce alle lavoratrici, anche la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto, entro i cinque mesi successivi, l’Istituto, con la circolare n. 148 del 12 dicembre 2019, aveva indicazioni operative analoghe a quelle contenute nelle circolari n. 43/2000 del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale e n. 152/2000.
Tutto ciò premesso, al fine di contrastare il crescente aumento dei ricorsi amministrativi e in alcuni casi anche giurisdizionali, per garantire un’applicazione delle norme maggiormente aderente all’attuale contesto lavorativo orientato alla flessibilità,e per favorire maggiore tutela delle lavoratrici madri, con la circolare INPS precisa che:
- l’assenza o l’acquisizione non conforme al dettato normativo delle certificazioni sanitari non comporta conseguenze sulla misura dell’indennità di maternità, quindi
- la documentazione sanitaria di cui agli articoli 16, comma 1.1, e 20 del decreto legislativo n. 151/2001, non deve più essere prodotta all’Istituto, ma solamente ai propri datori di lavoro/committenti.
Le indicazioni si applicano a :
- tutte le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato,
- alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata,
che vogliano astenersi dall’attività lavorativa avvalendosi della flessibilità del congedo di maternità oppure interamente dopo il parto.
Va sottolineato che la lavoratrice deve produrre la certificazione prima dell'ottavo mese al datore di lavoro per fruire della maternità flessibile mentre in caso di richiesta di congedo interamente dopo il parto, la lavoratrice puo sempre modificare la tempistica e comunicare all'Inps (a partire dai due mesi prima del parto) di astenersi dal lavoro prima della nascita, godendo dei 5 mesi di indennità , a differenza di quanto indicato nella circolare 148/2019.
I datori di lavoro non hanno piu l'obbligo di dichiarare all'Inps l'esonero dall'obbligo di sorveglianza sanitaria .
Ovviamente per i medici resta l'obbligo di inviare i certificati telematici all'istituto per consentire le verifiche.
Il nuovo orientamento deve essere adottato anche per :
- le domande già presentate e in fase istruttoria, e
- su richiesta da parte della lavoratrice interessata, le domande eventualmente già definite, salvo quelle già prescritte.
Con riferimento ai ricorsi amministrativi e ai giudizi in corso, le Strutture territoriali porranno in essere, in autotutela, le attività necessarie per la cessazione della materia del contendere.
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Esonero agenzie viaggi: istanze riesame entro il 13 ottobre
Sono state pubblicate ieri con il Messaggio 3549-2022 le istruzioni operative (parziali) per l'applicazione dello sgravio contributivo totale per 5 mesi previsto per le agenzie viaggi e tour operator, senza limitazioni di dimensione aziendale. La misura era stata inserita nella legge di conversione del decreto 4 2022 (Sostegni ter). Il termine per inviare le domande era fissato al 9 settembre 2022
II 27 luglio era stata pubblicata anche la circolare INPS 89 2022 con le indicazioni per l'utilizzo del modulo telematico per le domande. Nel nuovo messaggio sono chiariti i termini per la presentazione delle istanze di riesame in caso di rigetto e viene fornito il codice causale da utilizzare nella denuncia.
Rivediamo con ordine i dettagli sulla misura sull'invio delle richieste e le nuove istruzioni.
Esonero contributivo agenzie viaggi 2022
L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali riguarda
- i datori di lavoro rientranti in tutti i codici ATECO 2007 della divisione 79.
- ha una durata di un massimo di 5 mesi anche non continuativi
- per il periodo di competenza aprile-agosto 2022 .
L'esonero sarà da utilizzare entro il 31 dicembre 2022.
Sono esclusi i premi e contributi dovuti all'INAIL. Resta confermata l'aliquota di computo dei contributi ai fini previdenziali.
L’esonero che va applicato su base mensile ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
L'Inps è incaricato del monitoraggio delle domande per il rispetto del limite di spesa fissato in cira 56 milioni di euro.
Sgravio agenzie viaggi: dichiarazione sugli aiuti di stato
Il messaggio INPS di ieri precisa che ai datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione alla data del 30 giugno è stato attribuito da parte dell’Istituto, il codice di autorizzazione (CA) 2J, che, assume il seguente significato “Azienda autorizzata all’esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”.
A seguito dell’attribuzione del predetto codice sarà consentito ai datori di lavoro di inoltrare le comunicazioni telematiche con il modulo telematico “Esonero di cui al DL 4/22 art. 4 comma 2-ter”, che verrà reso disponibile a breve nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”).
In particolare i datori di lavoro dovranno dichiarare di non avere superato i limiti individuali di concedibilità dell’aiuto stabiliti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)1863 final, e successive modificazioni.
Esonero agenzie e tour operator: invio domande
L'istituto ha reso disponibile per l'invio delle domande il nuovo modulo, denominato “AT_2TER”, nel quale vanno inseriti oltre ai dati anagrafici aziendali :
- l’importo dell’esonero richiesto, pari alla contribuzione dovuta
- l’indicazione del numero di dipendenti per il medesimo periodo,
- l’eventuale erogazione della quattordicesima mensilità nel periodo agevolato.
Dopo le verifiche sui requisiti l'istituto sta calcolando sulla base delle richieste pervenute gli importi spettanti a ciascun datore di lavoro che vengono comunicate contestualmente all'autorizzazione. Si ricorda che le risorse complessive a disposizione sono oltre 56 milioni di eruo
Istanza di riesame e Uniemens
Nel messaggio 3549/2022 si specifica che i datori di lavoro che volessero presentare istanza di riesame della propria domanda parzialmente accolta (per un importo dell’esonero inferiore rispetto a quello richiesto) devono farlo entro il 13 ottobre .
Va utilizzato il modulo di domanda AT_2TER presente nello stato di “accolta parziale provvisoria”, nel quale è possibile allegare ulteriore documentazione con cui comprovare il diritto al maggior importo agevolato richiesto, rispetto a quello comunicato dall’Inps.
Il messaggio sottolinea che la mancata risposta dell'istituto entro il termine di 30 giorni è da considerarsi come rigetto dell’istanza; l'esito è comunque disponibile in calce al modulo di domanda.
Per quanto riguarda l’esposizione nell’uniemens inps precisa che I datori di lavoro a cui sia stato attribuito il CA “2J” entro il 30 giugno 2022, devono
- esporre il credito nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022,
- valorizzando all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L572”, avente il significato di “Conguaglio esonero agenzie viaggi e tour operator, comma 2-ter articolo 4 del decreto-legge n. 4/2022” e
- nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.
Qualora la capienza disponibile non si esaurisca nel mese di dicembre 2022, nello stesso mese potrà essere esposto il complessivo importo residuo.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e intendono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
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Delocalizzazioni e cessazioni: nuova stretta nel DL Aiuti Ter
Il decreto legge Aiuti ter 144 2022 prevede una ulteriore stretta sui datori di lavoro che intendono delocalizzare e -o cessare le attivita. Si parla delle imprese con almeno 250 dipendenti che prevedano il licenziamento di più di 50 dipendenti.
Vale la pena ricordare che la disciplina di contrasto alle delocalizzazioni è contenuta nella legge di bilancio 2022 legge 234 2021 e prevedeva la comunicazione preventiva delle intenzioni dei datori di lavoro alle rappresentanze sindacali, Regioni, ministero del Lavoro, ministero dello Sviluppo economico e Anpal. Nei 60 giorni successivi l’azienda doveva elaborare un piano per limitare le conseguenze economiche e sociali sui dipendenti ed entro ulteriori 30 giorni era previsto il confronto con i sindacati e le istituzioni.
In questa cornice si inseriscono le novita dell’articolo 37 del decreto legge 144/2022 Aiuti ter , con procedure che si prolungano e un aumento esponenziale della sanzione in caso di licenziamenti collettivi per mancato accordo .
In particolare si prevede che
- sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima della decorrenza di 180 giorni o della firma dell'accordo
- viene esteso da 30 a 120 giorni il termine entro il quale il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura deve essere discusso con le rappresentanze sindacali, e i rappresentanti delle istituzioni
- in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo previsto dalla l 92 2012 ticket licenziamenti collettivi ) innalzato del 500 % (invece che del 50%).
- in caso di licenziamenti collettivi è reintrodotto l’obbligo di esame congiunto con i sindacati con la precedente durata massima di 45+30 giorni prevista dalla legge 223/1991.
- In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro deve comunicare mensilmente alle controparti lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.
- In base alle modifiche introdotte il datore di lavoro deve comunque dare evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
- sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori, sancite dai contratti collettivi di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, all’esito della procedura
- il datore di lavoro che cessi definitivamente l’attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40 per cento di quello impiegato mediamente nell’ultimo anno è tenuto alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti nei 10 anni precedenti e , fino alla completa restituzione delle somme non potrà godere di ulteriori sovvenzioni;
- la nuova disciplina si applica anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto (23 settembre 2022) e non già concluse e in questo caso, il termine per la discussione con le controparti è prolungato a 120 giorni.
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CCNL pesca marittima: firmato il rinnovo 2022
È stato firmato il 23 settembre 2022 l'accordo per il rinnovo del CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima, scaduto il 31 dicembre 2021, tra Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Pesca e le rappresentanze di Federpesca e di Coldiretti Impresa Pesca.
Soddisfatti i segretari delle organizzazioni sindacali per "l’ampia condivisione delle richieste presenti in piattaforma, e che ha preso in considerazione le difficoltà del settore, in special modo il caro gasolio”.
Il rinnovo prevede un incremento salariale del 6,5%, che sarà erogato in due tranches:
- la prima del 3% il 1 ottobre 2022,
- la seconda del 3,5% il 1 ottobre 2023.
Aumenta anche di 35 euro il valore convenzionale ai fini previdenziali e sono previsti incrementi delle diverse inddenità previste dal Contratto
Si attende l'approvazione delle assemblee dei lavoratori per la ratifica e la pubblicazione del nuovo testo.
Qui il testo in PDF del CCNL 2014-2016
Il rinnovo del contratto 2019-2021
Il precedente accordo del 2019 aveva previsto un aumento retributivo complessivo del 6,1%, erogato in tre tranches:
– 3,10 per cento dal 1° aprile 2019;
– 2,00 per cento dal 1° gennaio 2020;
– 1,00 per cento dal 1° gennaio 2021.
Introdotto anche il permesso retribuito di 15 giorni per congedo matrimoniale,
Indennità di perdita del corredo, strumenti professionali e utensili: viene stabilito che in caso di perdita di tutti gli effetti personali o della maggior parte di essi, per fatto di guerra o altro sinistro, i lavoratori hanno diritto ad un indennizzo del danno subito entro i limiti massimi definiti come segue:
Indennità perdita corredo:- – Comandante euro 614,00;
- – Direttore di macchina euro 538,00;
- – Ufficiali euro 430,00;
- – Sottufficiali euro 369,00;
- – Marinaio polivalente euro 340,00;
- – Marinai ed altri euro 307,00.
- Indennità perdita strumenti professionali e utensili:
- – Comandante euro 430,00;
- – Direttore di macchina euro 400,00;
- – Ufficiali di coperta euro 185,00;
- – Ufficiale di macchina euro 62,00;
- – Marinaio polivalente euro 62,00;
- – Cuoco euro 62,00.
Previdenza complementare
La previdenza complementare verrà attuata con l'adesione volontaria ad un fondo chiuso che verrà individuato da un'apposita commissione. L'adesione avverrà entro il 31 dicembre 2019. L'iscrizione avrà carattere volontario e le contribuzioni saranno così costituite:
- – 1,5 per cento del MMG a carico del lavoratore;
- – 1,5 per cento del MMG a carico del datore di lavoro;
- – 100 per cento del Tfr per lavoratori assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- – 3 per cento della retribuzione prevista dal MMG per i lavoratori assunti precedentemente al 28 aprile 1993.
Diritto di precedenza
I lavoratori sbarcati per malattia o infortuni hanno diritto di prelazione nella riassunzione. Nel caso in cui un lavoratore volesse avvalersi di tale opzione lo stesso deve presentare domanda di riassunzione all'armatore dell'unità da cui è stato sbarcato, impegnandosi a non imbarcarsi con altri armatori.
Assistenza sanitaria integrativa e sistema bilaterale
Dal 1° giugno 2019, è attivo il fondo di assistenza sanitaria integrativa FIS Pesca. Il contributo di finanziamento è fissato ad euro 10,00 mensili per ogni dipendente, erogato dal datore di lavoro per dodici mensilità. -
Assegno unico figli disabili: importi e istruzioni
Il decreto legge n. 73 2022, detto Semplificazioni, ha aumentato gli importi dell'assegno unico universale per i figli disabili stanziando piu di 122 milioni di euro per il 2022 e modificando anche altri aspetti del decreto legislativo 230 2021, che ha istituito l'Assegno unico universale per le famiglie con figli (AUU).
Ieri con il messaggio 3518-2022 INPS ha pubblicato le istruzioni operative per l'applicazione delle novità, che , va detto subito, sono retroattive per cui gli aumenti si applicano automaticamente a partire dal 1 marzo 2022 per chi aveva fatto richiesta entro il 30 giugno 2022.
Vediamo di seguito piu in dettaglio.
Assegno unico figli disabili 2022: tabella e altre novità
Il decreto semplificazioni 2022 prevede all'art 38, solo per il 2022 che
- l’importo previsto per ciascun figlio con disabilità senza limiti di età viene parificato a quello per i figli minorenni, che varia in base all'Isee da 175 a 50 euro mensili
- L'importo della maggiorazione per i figli minorenni con disabilità (105 euro per i non autosufficienti, 95 euro per i disabili gravi e 85 per i disabili di media gravità) viene assicurato anche ai disabili tra i 18 e i 21 anni, che ad oggi avevano invece diritto a 80 euro in misura fissa.
- la maggiorazione triennale prevista (temporaneamente) per i nuclei con Isee sotto i 25mila euro, per gli anni 2022-2023-2024 aumenta di 120 euro in caso di presenza di un figlio disabile nel nucleo familiare.
Si ricorda che per i figli disabili maggiorenni sono rimaste in vigore le detrazioni fiscali.
In siintesi la tabella degli importi dell'AUU per figli disabili fornita dall'INPS è la seguente
TIPO DI PRESTAZIONE
IMPORTO EROGATO EX D.LGS N. 230/2021
NUOVO IMPORTO (SOLO PER ANNUALITÀ 2022)
Assegno e maggiorazione figli disabili fino a 18 anni con ISEE ≤ 15.000 euro
175 euro+(min. 85 euro; max 105 euro*)
*in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente
INVARIATO
Assegno e maggiorazione figli disabili 18-20 anni, con ISEE ≤15.000
AUU = 85 euro + 80 euro
AUU = 175 euro +(min. 85 euro; max 105 euro*)
*in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente
Assegno figli disabili di età pari o superiore a 21 anni con ISEE ≤ 15.000 euro
AUU = 85 euro
AUU = 175 euro
ASSEGNO UNICO NUCLEI ORFANILI
Con riferimento ai nuclei familiari orfanili la norma viene modificata aggiungendo tra i beneficiari dell’assegno unico e universale per i figli a carico, gli orfani maggiorenni nelle seguenti condizioni:
- titolari di pensione ai superstiti;
- con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
MAGGIORAZIONE TRANSITORIA 2022
Per l’annualità 2022 (periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023), l’importo della maggiorazione transitoria prevista in presenza di
- un ISEE non superiore a 25.000 euro e
- a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare (ANF),
viene maggiorato di 120 euro mensili nel caso di nucleo familiare con almeno un figlio a carico con disabilità.
CONGUAGLIO AUTOMATICO
Come anticipato, per le domande presentate entro il 30 giugno 2022, l’INPS provvederà ai dovuti conguagli delle rate di assegno unico spettanti ed eventualmente già erogate a decorrere dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dal 1° luglio 2022 gli importi in pagamento sono già aggiornati.
L'istituto ricora che a partire dal 1° marzo 2023 torneranno ad applicarsi, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, gli importi, suddivisi per fascia di età, previsti inizialmente dal dai commi 5 e 6 dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021.
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Bonus 150 euro una tantum novembre: tutti i requisiti
Specifichiamo nel dettaglio beneficiari e requisiti del nuovo bonus 150 euro istituito dal DL Aiuti ter approvato in Consiglio dei ministri il 16 settembre scorso e pubblicato il 23 settembre 2022 in Gazzetta ufficiale (DL 144 2022), in vigore dal 24 settembre.
Bonus 150 euro novembre dipendenti
L'indennità sarà riconosciuta :
Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico,
- aventi una retribuzione lorda per il mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro,
- per il tramite dei datori di lavoro,
- nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, in via automatica,
- previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di prestazioni pensionistiche o di averlo ricevuto da altro datore
L’indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'INPS.(congedi ferie malattia)
Indennità una tantum per pensionati
A norma dell'art 19 comma 2 il bonus 150 euro è riconosciuto anche ai soggetti residenti in Italia, titolari di
- uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, oppure
- trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022
- con reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro,
Viene erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel mese di novembre 2022
Per i pensionati titolari di assegni non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell’indennità che provvede negli stessi termini e sarà successivamente rimborsato dall'INPS
Dal calcolo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi:
- trattamenti di fine rapporto
- il reddito della casa di abitazione e
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Il bonus 150 euro sarà corrisposto sulla base dei dati disponibili e soggetto alla successiva verifica del reddito.
Requisiti per indennità una tantum autonomi e altre categorie
L'INPS eroga il bonus 150 euro inoltre alle seguenti categorie con i relativi requisiti
c.8 lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità da 200 euro del DL 50 2021 che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data di entrata in vigore del decreto c. 9 disoccupati con indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL percepite nel mese di novembre 2022 c. 10 percettori di indennità di disoccupazione agricola percepita nel corso del 2021 c.11 titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data del 24.9.2022,
iscritti alla Gestione separata,
non titolari di pensioni e
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 c. 11 dottorandi e agli assegnisti di ricerca - con contratti attivi alla data del 24.9.2022,
- iscritti alla Gestione separata,
- non titolari di pensioni e
- non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 c.12 Collaboratori sportivi
beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10 commi da 1 a 9 del decreto-legge 22 marzo 2021 n. 41,
reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021 c. 14 Lavoratori iscritti al Fondo Spettacolo con almeno 50 contributi giornalieri versati che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021.
c. 15 lavoratori autonomi, privi di
partita IVA,
non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (articolo 2222 del codice civile,
Per tali contratti deve risultare per il 2021 l'accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere gia' iscritti alla data alla Gestione separata
c. 13 lavoratori intermittenti e stagionali del turismo, degli
stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport
che nel 2021 abbiano svolto almeno 50 giornate di lavoro c. 15 incaricati alle vendite a domicilio
- con reddito nell'anno 2021 derivante dalle medesime attivita' superiore a 5.000 euro
- titolari di partita IVA attiva,
- iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata
c. 16 nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza restano esclusi i nuclei in cui e' presente almeno un beneficiario delle indennità per altri requisiti
ATTENZIONE Le categorie descritte ai commi da 9 a 15 riceveranno il bonus dopo l'invio da parte dei datori di lavoro delle denunce relative ai flussi uniemens dei dipendenti.
All'articolo 20 del DL Aiuti ter infine viene previsto l'incremento pari a 150 euro per i lavoratori autonomi iscritti :
- alle gestioni speciali INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata) o
- agli enti gestori di forme previdenziali obbligatorie (Casse private)
con reddito complessivo nel 2021 inferiore a 20mila euro.
Per quest'ultima categoria, come per il bonus 200 euro, le domande e l'erogazione sono gestite direttamente dalle Casse competenti.
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Calcio femminile professionistico: tutela INAIL dal 1.7.2022
Con la circolare n.36 del 21 settembre 2022 INAIL fornisce le istruzioni per l’assicurazione obbligatoria per le calciatrici professioniste tesserate a società partecipanti al campionato di serie A femminile che è entrata in vigore a partire dal 1 luglio 2022.
L'istituto ricorda che il Consiglio Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) ha introdotto il “professionismo sportivo” nel calcio femminile relativamente al campionato di serie A, a far data dalla stagione sportiva 2022/2023, e ha precisato che l’entrata in vigore delle nuove norme decorre dal 1° luglio 2022.
La circolare conferma che la tutela assicurativa Inail opera dal 1° luglio 2022 e fornisce le indicazioni operative in tema di
- inquadramento tariffario,
- classificazione e
- retribuzione per il calcolo del premio di assicurazione e per la liquidazione dell’indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta in caso di infortunio, che è quella effettiva entro il limite del minimale e del massimale di rendita.
La circolare precisa, infine, che la tutela assicurativa è attiva per :
- gli infortuni accaduti dal 1° luglio 2022 alle calciatrici professioniste tesserate assunte dalle società sportive partecipanti al Campionato di Serie A femminile e
- per le malattie professionali denunciate dalla medesima data e comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro e le malattie professionali contratte nell’esercizio e a causa dell’attività lavorativa.
Si ricorda inoltre che in caso di infortunio o malattia professionale, l’obbligo di presentare la comunicazione di infortunio, la denuncia/comunicazione di infortunio e la denuncia di malattia professionale è a carico dello stesso soggetto assicurante tenuto al versamento del premio assicurativo.
Le società di calcio titolari di posizioni assicurative territoriali attive nelle quali è già presente per il 2022 la voce 0590 della gestione Industria ( con la quale sono già assicurati i calciatori professionisti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici), non devono effettuare alcun ulteriore adempimento, in quanto il premio assicurativo dovuto per le calciatrici professioniste per il 2022 sarà versato con la regolazione dovuta per la prossima autoliquidazione 2022/2023. A tal fine nella dichiarazione delle retribuzioni corrisposte nel 2022, da presentare entro il 28 febbraio 2023 per l’autoliquidazione 2022/2023, le retribuzioni delle calciatrici professioniste devono essere sommate a quelle dei calciatori e imputate alla voce 0590, indicata nelle basi di calcolo dell’autoliquidazione.