-
Bonus 200 euro autonomi senza partita IVA: requisiti
Il bonus da 200 o 350 euro previsto dai decreti Aiuti del Governo Draghi ampliato dal decreto interministeriale del 7 dicembre 2022 può essere richiesto da professionisti e autonomi senza partita IVA iscritti all'INPS entro il 30 aprile 2023 .
Lo ha comunicato INPS con la circolare di istruzioni n. 30 del 16 marzo 2023.
L’estensione oggetto della circolare 30/2023 riguarda in particolare iscritti alle gestioni Inps dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali (e relativi coadiuvanti e coadiutori), nonché i pescatori autonomi e i liberi professionisti. Sono a disposizione 28 milioni di euro che costituiscono il limite finanziario per l'accettazione delle domande.
Bonus 200 euro i requisiti
Il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto ad autocertificare i seguenti requisiti:
- a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
- b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
- c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
- d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
- e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
- f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
- g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Presentazione della domanda del bonus 200 euro autonomi
La domanda all’INPS va presentata esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 aprile 2023, utilizzando i consueti canali:
- sul portale web dell’Istituto accedendo con SPID, CIE o CNS alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile seguendo il percorso “Sostegni, sussidi ed indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione Strumenti > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la voce corrispondete alla categorie di appartenenza fra quelle indicate di seguito che si trovano raggruppate sotto la voce “Indennità una tantum – Autonomi Senza Partita IVA”.
- In alternativa al portale web dell’Istituto, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
- attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
ATTENZIONE :
- i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996, sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.
- i lavoratori iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.
La normativa sul bonus 200 euro
Il decreto interministeriale Lavoro -Economia del 7 dicembre era intervenuto a modificare il decreto attuativo D.M. 19 agosto 2022 che indicava come beneficiari esclusivamente i lavoratori autonomi e i professionisti titolari di partita IVA.
L'ampliamento dell'accesso al bonus con il nuovo decreto interministeriale interessa complessivamente circa 80mila lavoratori , di cui 30mila autonomi e circa 50mila liberi professionisti , tra i quali in particolare ben 30mila medici specializzandi in medicina e chirurgia e collaboratori iscritti alle casse previdenziali private dei biologi infermieri e veterinari.
Nel comunicato il ministero ricorda che l'obiettivo dell'indennità esente IRPEF, prevista dal Governo Draghi e rivolta a oltre 32 milioni di cittadini era il contrasto alle difficoltà economiche dovute all'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime aggravato dalla crisi Ucraina . Ha interessato a partire dal luglio 2022 lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e professionisti, pensionati , disoccupati, percettori di NASPI e DIS COLL, percettori di RDC e di indennità COVID.
Con l'art 22 del DL 115 2022 Aiuti bis l'indennità una tantum di 200 euro è stata poi riconosciuta anche:
- ai collaboratori sportivi che hanno beneficiato delle indennità una tantum previste nel 2020 e 2021 dalla normativa emergenziale COVID
- ai quei lavoratori dipendenti che – pur percettori di reddito inferiore ai 35mila euro – nei primi 6 mesi dell'anno non hanno beneficiato dell'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2022, in quanto interessati da eventi (quali maternità o cassa integrazione) coperti solo figurativamente dall'INPS. Da notare che a questi lavoratori l'indennità sarà riconosciuta in via automatica, previa autodichiarazione, nella retribuzione che sarà erogata nel mese di ottobre.
- dottorandi e assegnisti di ricerca e
- lavoratori in pensione entro il primo luglio (non più entro il 30 giugno 2022)
La cassa Enpam dei medici aveva però già consentito ai propri iscritti di fare domanda a dicembre dopo la notizia della firma del decreto.
-
Rientro dei cervelli agevolato anche con assegni di ricerca
L'Agenzia pubblica nella risposta con Principio di diritto n. 8 2023 chiarimenti sulla spettanza dell'incentivo per il rientro in Italia di docenti e ricercatori art. 44 Legge 78 2010 ampliando l'applicabilità dell'agevolazione anche ai soggetti beneficiari di assegni di ricerca esenti IRPEF, propedeutici ai dottorati di ricerca. Vediamo più in dettaglio.
Agevolazione rientro dei cervelli L. 78/2010
Si ricorda che l'articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cosiddetto Rientro dei cervelli intendeva mettere un freno al fenomeno dell'espatrio di lavoratori ad alto profilo scientifico ma favorire anche l'ingresso in italia di ricercatori e docenti stranieri per favorire lo sviluppo scientifico e tecnologico del paese
L'agevolazione prevede l'esclusione del novanta per cento degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori per lavoro dipendente o autonomo di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università svolto per almeno due anni continuativi purché in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, e che tornino o acquisiscano per la priva volta la residenza fiscale in Italia .L'agevolazione è fruibile per sei anni a decorrere dal periodo di imposta in cui si trasferiscono
Viene precisato inoltre che per i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 44 del decreto legge n. 78 del 2010, il rientro o l'ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale, può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche nell'ambito di un assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2020 n. 240.Per i suddetti assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di durata compresa tra uno e tre anni, è prevista l'esenzione dall'IRPEF
La norma, prorogata dal DL Milleproroghe 198 2022 fino al 31.12.2023, prevede che le università possano stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ( triennali), con
- candidati con abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia, ovvero
- in possesso del titolo di specializzazione medica, oppu
- che per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca o di borse postdottorato, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
Incentivo docenti-ricercatori e assegni di ricerca
L'Agenzia precisa quindi che in caso di assunzione da parte degli enti di ricerca e delle università, di docenti e ricercatori provenienti dall'estero che entrano o rientrano in Italia per svolgere attività di ricerca o di docenza, con percezione di assegni di ricerca (esenti da IRPEF) non è in contrasto con la ratio agevolativa del regime di cui all'articolo 44, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, cd. "Rientro dei cervelli"
Attenzione va posta al fatto che in tal caso, la durata delle agevolazioni verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia e in connessione con l'avvio dell'assegno di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010.
-
CCNL autoscuole 2023: in arrivo gli aumenti arretrati
E' stata firmata il 28 febbraio 2023 l'accordo per la nuova stesura del CCNL per i dipendenti di autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica.
Il 14 marzo 2023 un ulteriore accordo ha provveduto a rettificare le tabelle salariali del Ccnl che risultavano trascritte in modo non corretto nel verbale di rinnovo del 22 luglio 2021 impedendo l'erogazione degli aumenti alle scadenze prefissate. E' stato concordato che a partire dal periodo di paga marzo 2023 siano erogati tutti gli arretrati da settembre 2021 in 10 tranches..
Vediamo di seguito gli aspetti principali del contratto che è vigente dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, sia per la parte normativa che per la parte economica.
CCNL autoscuole – aspetti contrattuali
Il contratto a tempo determinato può essere stipulato o prorogato per dipendenti in numero NON superiore al 20 per cento dell'organico in forza a tempo indeterminato.
Il periodo di prova ha le seguenti durate previste
• 6 mesi per i quadri;
• 4 mesi per gli impiegati del 5° livello, e per gli istruttori di guida o di nautica;
• 3 mesi per gli impiegati del 4°, 3° e 2° livello;
• 10 giorni lavorativi per i lavoratori del 1° livello.
CCNL autoscuole: aspetti retributivi
Indennità di cassa
Per il maneggio di denaro,è previsto di corrispondere al lavoratore un’indennità di cassa pari al 5% del minimo tabellare mensile.
Maggiorazioni per lavoro straordinario
Per le prime quattro ore settimanali di lavoro straordinario feriale diurno la maggiorazione è pari a:
• 15%, per la prima e per la seconda ora;
• 25%, per la terza ora;
• 30% per la quarta ora.
Oltre le 4 ore di lavoro straordinario e per lavoro festivo e notturno le maggiorazioni sono le seguenti:
• 30% per lavoro straordinario feriale diurno;
• 55% per lavoro straordinario feriale notturno;
• 55% per lavoro straordinario festivo diurno;
• 80% per lavoro straordinario festivo notturno.
CCNL autoscuole: aumenti, nuovi minimi e arretrati
AUMENTI RETRIBUTIVI Livello
Aumenti mensili da settembre 2021 e da febbraio 2022
Totale arretrati da erogare da marzo 2023 Q
88,88
1.607,41 5
69,34
1.253,78 4
60,00
1085,00 3
55,56
1.004.63 2
52,88
956,41
1
44,44
803,70 MINIMI RETRIBUTIVI Livello
Minimo al 31 agosto 2021
Minimo dal 1° settembre 2021
Minimo dal 1° febbraio 2021
Q
1.488,32
1.995,90
2.040,34
5
1.158,53
1.649,37
1.684,04
4
997,07
1.479,81
1.509,81
3
931,48
1.409,42
1.437,20
2
885,53
1.362,13
1.388,57
1
744,17
1.214,28
1.236,50
-
Assunzioni agevolate: ok con contratto di espansione
Con il messaggio 1450 del 18 aprile 2023 INPS fornisce le istruzioni operative sulle assunzioni agevolate nell'ambito dei contratti di espansione, istituiti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e prorogato con modifiche dalla legge 234 2021 con applicazione fino al 31 dicembre 2023.
Ricordiamo di seguito in breve la disciplina vigente del contratto di espansione e vediamo le nuove indicazioni INPS in tema di assunzioni agevolate.
Contratto di espansione 2023 come funziona
Come già chiarito con la circolare n. 88 del 25 luglio 2022 i datori di lavoro con un organico non inferiore a cinquanta unità possono, per gli anni 2022 e 2023, avviare una procedura per la stipula, in sede governativa, di un contratto di espansione con il Ministero del Lavoro e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o RSA-RSU.
La disciplina si applica nell’ambito di processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese “che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità”.
L'accordo per l'applicazione del contratto di espansione consente al datore di lavoro alcune agevolazioni tra cui:
- possibilità di periodi di di riduzioni orarie o sospensione del personale dipendente, con trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di 18 mesi, anche non continuativi (in deroga alla normativa ordinaria) e con esonero dalla contribuzione addizionale (v. circolare INPS 143 2020)
- il pensionamento anticipato per il personale cui manchino al massimo cinque anni dal raggiungimento della pensione, per i quali il datore di lavoro provvede a garantire una 'indennità mensile di accompagnamento alla pensione.
Contratto di espansione e agevolazioni per le assunzioni
In merito al riconoscimento delle agevolazioni per le assunzioni , che in generale è subordinato al rispetto dei principi generali di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 , Inps chiarisce nel nuovo messaggio l'applicabilità, nell'ambito dei contratti di espansione, malgrado due condizioni apparentemente ostative.
- l’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015, prevede espressamente, che “gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva”. Sul punto , su parere concorde del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si chiarisce che l’impegno del datore di lavoro ad assumere lavoratori con contratto a tempo indeterminato (o di apprendistato professionalizzante), non integra la fattispecie di “obbligo preesistente” regolata dal citato articolo 31. Ciò perché, in forza dell’accordo sottoscritto, le parti si impegnano liberamente e genericamente ad assumere lavoratori con profili professionali compatibili e l’effettuazione delle assunzioni non costituisce l’attuazione di un obbligo di legge, ma il mero adempimento della previsione contrattuale.
- Inoltre l'inps precisa che non si applica neppure l’articolo 31, comma 1, lettera c), dello stesso decreto n. 150/2015, che dispone che “gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso ..”. Cio in quanto la stipula del contratto di espansione presuppone che il datore di lavoro interessato ponga in essere un processo strutturale di reindustrializzazione e riorganizzazione anche attraverso l’acquisizione di nuove figure professionali coerenti : Quindi per le nuove assunzioni previste nell’accordo è possibile accedere alle misure agevolative anche laddove siano in atto, presso il datore di lavoro, riduzioni dell’orario di lavoro ai sensi dell’articolo 41, comma 7, del decreto legislativo n. 148/2015.
-
Protocollo sicurezza Porti italiani con MIT e INAIL
E' stato firmato il 12 aprile e pubblicato il 14 aprile 2023 sul sito INAIL un nuovo Protocollo d’intesa tra Ministero delle infrastrutture, INAIL e Assoporti, l'associazione delle strutture portuali italiane, per la realizzazione di attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza .
Il documento è stato elaborato dopo una fase di approfondita indagine sulla situazione da parte di Infor.MO, sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi sul lavoro. E' emerso che i lavoratori portuali che si infortunano sono principalmente facchini e addetti alla movimentazione merci e al magazzino, seguiti dai conduttori di mezzi pesanti e camion e dai meccanici, riparatori e manutentori macchine su navi. La maggioranza degli incidenti avviene nelle aree operative (banchine) o di viabilità e stoccaggio (piazzali) dei porti, mentre sulle navi le zone più a rischio sono quelle interessate dalle operazioni di carico e scarico merci. Le modalità più frequenti sono:
- gli investimenti, in quanto è ancora necessaria la presenza del lavoratore pur in cicli produttivi ad automazione crescente,
- le cadute dall’alto di gravi e
- le cadute dall’alto o in profondità dell’infortunato.
Il protocollo ha durata triennale dalla data della stipula e ha le seguenti finalità
- – implementazione di strumenti e metodologie semplificati per una rilevazione degli incidenti sul lavoro in ambito specificamente portuale, con una evidenza di quelli connessi alle operazioni e servizi portuali;
- – azioni di formazione/informazione e sensibilizzazione volti a favorire interventi di prevenzione nelle imprese;
- – iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nella realizzazione delle attività programmate, le Parti prevedono il coinvolgimento, laddove necessario, dei competenti soggetti istituzionali, delle Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori del settore e delle Associazioni di categoria delle imprese portuali stipulanti il CCNL Lavoratori dei Porti, che insieme a Inail fanno parte del sistema di promozione della salute e sicurezza.
Gli ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici Accordi attuativi realizzati a livello territoriale, che dovranno indicare:
– gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
– la composizione del Comitato territoriale, composto dal Segretario Generale e dal dirigente responsabile della sicurezza dell’AdSP e da analoghi
rappresentanti dell’Inail, che condividerà i risultati raggiunti con il Comitato di coordinamento;
– gli impegni in termini di risorse umane e strumentali, necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell’Accordo attuativo, in regime di pariteticità, nonché i tempi e le modalità di attuazione;
– gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione ed alla diffusione dei prodotti stessi;
– la durata dell’Accordo attuativo, che non può eccedere la durata del Protocollo d’intesa.
-
Certificazioni Uniche giornalisti 2023 e dichiarazioni: istruzioni
Sono consultabili e scaricabili dal sito web dell’INPGI (in area riservata ) le certificazioni uniche (CU 2023) riferite alle prestazioni erogate dall’Istituto nel corso del 2022 ai giornalisti autonomi scritti presso la Gestione previdenziale INPGI 2
Per quanto riguarda invece i giornalisti con rapporto di lavoro dipendente si deve fare riferimento ai servizi messi a disposizione dall' INPS che a decorrere dal 1° luglio 2022 ha assorbito la gestione previdenziale sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti per effetto della legge 234/2021
CU Giornalisti dipendenti
i giornalisti che abbiano ricevuto nel primo semestre del 2022 prestazioni a carico della Gestione sostitutiva INPGI e che, successivamente al 1° luglio 2022, abbiano percepito prestazioni a carico del subentrato Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti INPS, potranno reperire i relativi documenti – riferiti all’intero anno 2022 – accedendo ai servizi messi a disposizione dell’INPS
ATTENZIONE Per i giornalisti che abbiano percepito solo prestazioni dalla Gestione sostitutiva INPGI nel primo semestre 2022, senza aver percepito altre prestazioni dal 1° luglio in poi, la CU sarà inviata a cura dell’INPGI presso gli indirizzi di posta elettronica o fisica conosciuti. In questo caso la CU potrà anche essere richiesta dagli interessati tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] allegando una copia del documento di identità del richiedente.
La documentazione è reperibile accedendo nell’apposita sezione “Area Riservata” con le credenziali di autenticazione del sistema SPID.
Le istruzioni complete sono state fornite dall'INPS nella circolare 29 del 15 marzo 2023.
Dichiarazioni redditi giornalisti: convenzioni INPGI
INPGI informa inoltre che come ogni anno sono attive delle convenzioni con i seguenti CAF per l’assistenza agli iscritti ai fini della dichiarazione dei redditi 2022:
- Acli Milano Servizi Fiscali Srl (la cui l’attività viene svolta esclusivamente nel territorio di Milano – Monza/Brianza e relative province): dichiarazione singola: euro 50,00 IVA inclusa (di cui 50% a carico Inpgi);dichiarazione congiunta con coniuge non a carico euro 100,00 IVA inclusa (di cui 50% a carico Inpgi).
- CAAF 50&Più SRL (operante su tutto il territorio nazionale): dichiarazione singola: Nord-Est, Nord-Ovest, Toscana, Umbria e Marche euro 49,50 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi) – altre regioni euro 40,00 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi); dichiarazione congiunta con coniuge non a carico euro 74,50 IVA inclusa (di cui il 50% a carico Inpgi).
-
Bonus 150 euro stagionali e intermittenti: al via il riesame
Con il messaggio 1389 del 14 aprile INPS da le indicazioni sulla richiesta di riesame delle domande respinte per l'indennità da 150 euro prevista dal decreto-legge 23 settembre 2022 a favore delle seguenti categorie di lavoratori:
- titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
- dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo;
- iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
e fissa la scadenza al 13 luglio 2023 (90 giorni dopo la pubblicazione del messaggio; se la conoscenza del rifiuto è giunta successivamente, il conteggio parte da questa data)
Riesame bonus 150 euro: presenta la domanda
Con la circolare n. 127 del 16 novembre 2022 erano state fornite le istruzioni amministrative sugli specifici requisiti normativi previsti per le singole categorie
L'istituto ha terminato la prima fase di gestione e informa ora che l’esito della domanda e le motivazioni sono consultabili accedendo al “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile dalla home page del sito dell’Istituto (www.inps.it),
attraverso il motore di ricerca oppure
seguendo il percorso “Sostegni, Sussidi ed Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” > “Utilizza lo strumento”; una volta autenticati, si seleziona la prestazione e poi la sezione “Ricevute e provvedimenti”.
Con il tasto “Chiedi riesame”, si puo inviare la richiesta e allegare attraverso la funzione “Allega documentazione”, i documenti previsti per il riesame, come specificati nell' allegato al messaggio
Indennità una tantum per beneficiari di NASpI e DIS-COLL novembre 2022. Chiarimenti
Inps precisa sulla precedente circolare n. 127/2022, che il riferimento alla titolarità nel mese di novembre 2022 di una delle prestazioni NASpI e DIS-COLL quale condizione di accesso all’indennità una tantum di 150 euro, deve intendersi che per il bonus occorre avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione è conforme a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”.