• Lavoro Dipendente

    Premi di risultato anche con permessi legge 104

    I permessi  legge 104 a disabili o caregiver  non devono essere motivo di esclusione dai premi di risultato. Lo ha statuito la Corte di appello di Torino con la sentenza 212 2022 del 14 giugno 2022 .

    Il caso  riguardava numerosi lavoratori di una società ritenuta responsabile di discriminazione per aver escluso nel  calcolo per la determinazione dei premi  le giornate utilizzate per permessi a norma dell'articolo 33 della legge 104 1992.

    Leggi anche Premi di risultato tassazione al 10% se l'azienda recepisce il CCNL

    Il Tribunale del lavoro aveva respinto il ricorso dei dipendenti  che avevano chiesto che le giornate fossero considerati, nel premio di risultato, al pari della presenza in servizio. La motivazione addotta dal tribunale era che i premi di produttivita puntano a limitare il fenomeno dell'assenteismo  per incrementare appunto la produttivita   e che tale motivazione esula dalla  discriminazione basata sulla disabilità. A riprova di questo ricordava che anche per i colleghi assenti  per altra causa (malattia, infortunio…) il conteggio eslcude le assenze e solo i permessi  per i donatori di sangue e quelli sindacali erano stati considerati equivalenti alla presenza, in quanto diretti a soddisfare interessi collettivi 

    In appello invece, come detto,  la  Corte di Torino ha  richiamato la Carta di Nizza, la direttiva 2000/78, il Dlgs 216/2003 e la consolidata interpretazione della Corte di giustizia Ue –  che sono concordi nel  divieto di discriminazione   a motivo della disabilità  (sia del lavoratore sia di un familiare assistito dal lavoratore)  nell'ambito lavorativo.  Secondo la sentenza la decurtazione dal premio dei  permessi 104 realizza una vera e propria discriminazione  in quanto l'assenza dipende direttamente dalla disabilità.

    Sui permessi leggi 104 vedi anche Permessi legge 104 regole e casi particolari

     Va ricordato che già in una sentenza precedente n. 937 2017 la stessa Corte di Torino aveva condannato come discriminatorio il mancato computo di assenze per maternità, gravidanza e congedi parentali, ai fini dell'erogazione dei premi di risultato.

    Sul confronto con le assenze per malattia o infortunio la corte osserva che  non è rilevante in quanto  per tali motivazioni non opera la protezione della direttiva 2000/78.

    Il giudizio  porta a ritenere consigliabile  che  negli accordi sindacali riguardanti i premi di risultato  non si prevedano esclusioni selettive per talune categorie di assenze che rischiano di risultare appunto discriminatorie, ma la modalità di determinazione sia il piu possibile omogenea e rivolta alla generalità dei dipendenti.

  • Rubrica del lavoro

    Mobbing con sanzioni disciplinari persecutorie

    È mobbing comminare provvedimenti disciplinari al solo fine di screditare il lavoratore ed è quindi dovuto il risarcimento per i danni patiti

    È quanto stabilito dalla ordinanza della Corte di Cassazione  n. 22381,  pubblicata il  15 luglio 2022.

     La sentenza ha riconosciuto l'illegittimità  dei provvedimenti decisi da un istituto scolastico nei confronti di una insegnante sospesa e trasferita senza valido motivo,riconoscendo che erano volti a colpire la dignità della lavoratrice e costituivano mobbing lavorativo  per il quale è dovuto il risarcimento del danno  non patrimoniale e biologico .

    Vediamo la vicenda piu in dettaglio.

    Una docente di un liceo di Roma aveva chiesto il risarcimento del danno subito per mobbing , già accertato con sentenza del TAR del Lazio, contro il MIUR con sentenza del 24 settembre 2015, alla Corte d'Appello  di Roma,  dopo una sentenza sfavorevole emessa dal Tribunale di  Roma.

     La corte territoriale accoglieva parzialmente la domanda stessa condannando  il MIUR al risarcimento del danno non patrimoniale biologico e per invalidità temporanea riferita alla sindrome ansioso-depressiva sviluppata dalla lavoratrice a seeguito dei provvedimenti subiti e al trasferimento della sede di lavoro 

    Il MIUR ricorreva in Cassazione con la motivazione che la  decisione della corte territoriale  aveva erroneamente  riconosciuto efficacia di giudicato all'accertamento compiuto  dal giudice amministrativo e  motivando ulteriormente con  il difetto di extrapetizione riguardo il risarcimento  richiesto.

    La Cassazione  respinge il ricorso dle Ministero  in quanto afferma che giustamente la Corte territoriale, si è limitata a recepire  la ricostruzione in fatto operata dal giudice amministrativo del rapporto di lavoro indubbiamente conflittuale intercorso  tra le parti, e ha autonomamente concluso  sulla base dell'analisi delle circostanze di fatto indicate, che la  condotta  complessiva posta in essere dall'amministrazione, era persecutoria e illegittima , volta a  colpire la docente nella sua dignità, "minandone gravemente  l'autorevolezza ed il prestigio" e non, come affermato dall'amministrazione "volta a comporre il conflitto insorto nell'ambiente di lavoro"

    Ricorrevano quindi esattamente i pressupposti del mobbing lavorativo come descritto ,piu volte dalla Cassazione:

    "  Ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere tutti gli elementi che lo contraddistinguono: i comportamenti di carattere  vessatorio, la  conseguenza dell'evento lesivo della salute o della dignità del dipendente e l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti."(Cass. 19782/2014)

    Vedi gli approfondimenti sul tema del Mobbing in giurisprudenza

  • Legge di Bilancio

    Sgravio cooperative da aziende in crisi: ecco le istruzioni

    L'ultima   legge di bilancio 2022  (Legge n.234/ 2021)   ha previsto, con l' intento di difesa dei posti di lavoro,  all’art. 1 commi 253 e 254  un esonero dal versamento del 100% dei  contributi previdenziali  a carico dei datori di lavoro. in favore delle società cooperative,  istituite a partire  dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022  formate  per la maggior parte  lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni, delocalizzazioni o crisi aziendali, per portare avanti l'impresa stessa ( cd. workers' buy out)

    Dopo l'approvazione da parte della Commissione europea giunta  un mese  fa, sono state finalmente pubblicate le istruzioni operative INPS con il messaggio 2864 del 18 luglio 2022.

    Rivediamo in sintesi di cosa si tratta e il dettaglio delle istruzioni per l'utilizzo.

    Sgravio contributivo cooperative lavoratori (workers' buy out)

     L’esonero ha le seguenti caratteristiche:

    • una  durata massima di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa
    • limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile
    • esclusione di premi e contributi INAIL.

    La particolarità sta nel fatto che lo sgravio è applicabile alle  cooperative di lavoratori  che si costituiscono dal 1° gennaio del 2022 con operazioni dette di "workers buy out" secondo quanto previsto dal comma 3-quater dell’art. 23 del DL 83/2012, un nuovo comma che modifica la legge istitutiva del Fondo per l'occupazione della legge di bilancio precedente.

      Si tratta in particolare delle  imprese in forma di società cooperativa   in cui si associano per la maggior parte  lavoratori dipendenti da aziende interessate da riorganizzazioni, delocalizzazioni o crisi aziendali ,  aziende   che  i titolari  trasferiscono in cessione o affitto  ai lavoratori medesimi.

    La norma della legge di bilancio specifica anche un altra condizione   per ottenere l'agevolazione contributiva:    il datore di lavoro dell’impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori  deve aver corrisposto ai propri dipendenti, nell’ultimo periodo d’imposta, retribuzioni almeno pari al 50% dell’ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.

    Va sottolineato infine che per i lavoratori interessati dall'esonero esonero  non ci sono ripercussioni dal punto di vista previdenziale in quanto resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

    Si segnala che per queste nuove realta aziendali  sono stati previsti anche finanziamenti agevolati, le cui  modalità  specifiche e i criteri  di attuazione  sono stati dettagliati dal  Ministro dello Sviluppo economico con  decreto.  Leggi i dettagli in Finanziamenti agevolati per il subentro di cooperative di dipendenti.

    Istruzioni, codice autorizzazione condizioni

    L'istituto ricorda innanzitutto che possono fruire dello sgravio le  sooperative costituite entro il 30 giugno 2022  visto che l'autorizzazione europea fa riferimento al Quadro temporaneo scaduto in quella data

    Precisa che ha provveduto ad attribuire il codice di autorizzazione (CA) “8Y”, che, a decorrere dal mese di giugno 2022, assume il seguente significato “Cooperativa autorizzata all’esonero di cui all’articolo 1, comma 253, legge 234/2021” alle sole cooperative che abbiano comunicato al Ministero dello Sviluppo economico la loro costituzione 

    Per fruire effettivamente dell'esonero, una volta verificata tale attribuzione, i soggetti interessati dovranno inoltrare una richiesta alla Struttura territoriale competente, utilizzando la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale " sezione “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Altre agevolazioni”, nella quale dovranno dichiarare 

    la data di costituzione della società cooperativa,

    •  la forza lavoro della stessa,
    •  la retribuzione media mensile erogata ai lavoratori dipendenti,
    •  l’aliquota contributiva datoriale media applicata e 
    • l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

    La Struttura territoriale  fara le verifiche e  potrà modificare la decorrenza del codice garantendone una durata di ventiquattro mesi a partire dal mese di costituzione della cooperativa stessa.

    Viene anche sottolineato che il  diritto all’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, dall’altro, dai presupposti della norma citati sopra .

    Il beneficio è, quindi, concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020[1], e successive modificazioni, c.d. Temporary Framework, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

    In ragione dell’entità della misura, la stessa non è compatibile con altre agevolazioni riguardanti la contribuzione datoriale.

    Esposizione dei dati nel flusso Uniemens

    I datori di lavoro  devono esporre i dati a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di agosto , i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici interessate dall’esonero 

    • nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “ESWB”, avente il significato di “Esonero contributivo per le società cooperative art 1, co. 253, L. n. 234/2021”;

    • nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;

    • nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;

    • nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

  • Lavoro Dipendente

    Iscrizione INPS aziende: novità per i familiari

    Con il messaggio n. 2819 del 14 luglio 2019 l'istituto nazionale di previdenza annuncia il rilascio di una nuova sezione nel  modulo telematico di iscrizione delle aziende  con la dichiarazione in ordine all’esistenza di rapporti di parentela.

    L'istituto ricorda infatti che nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato assume particolare rilievo l’ipotesi di prestazioni di lavoro tra parenti e affini conviventi,  per i quali in virtù del vincolo che lega i soggetti coinvolti  la prestazione lavorativa si presume a titolo gratuito ed è, pertanto, necessario verificare l’eventuale sussistenza dei requisiti della subordinazione

    Per questo motivo è stato modificato il  modulo “Iscrizione Azienda”  prevedendo la compilazione del nuovo  campo “Dichiarazione di parentela”

    Quindi  in fase di prima iscrizione, il datore di lavoro dovrà dichiarare se tra i lavoratori assunti siano presenti soggetti ai quali lo stesso è legato da

    1.  rapporti di coniugio, 
    2. di parentela entro il terzo grado o
    3.  di affinità entro il secondo grado; 

    in caso di risposta affermativa, il dichiarante dovrà inserire nell’apposito campo il codice fiscale del lavoratore e scegliere nel menu a tendina il tipo di relazione che lo lega al dipendente.

    La dichiarazione viene richiesta nelle seguenti ipotesi  di  forme giuridiche: 

    • Azienda agricola,
    •  Impresa familiare,
    •  Impresa individuale, 
    • Persona fisica, 
    • Proprietario di fabbricato, 
    • Società di fatto,
    •  Società in accomandita semplice, 
    • Società in nome collettivo, 
    • Società semplice, 
    • Studio.
  • Agevolazioni Covid-19

    Fondo Sanarti artigiani: nuova proroga delle prestazioni COVID 19

    Il Fondo Sanarti  di Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori dell'artigianato, ha previsto  prestazioni  straordinarie erogate da UNISALUTE  per l'emergenza Covid 19. Si tratta di:

    • indennità per ricovero in caso di positività al Covid-19 e 
    •  indennità forfettarie post ricovero o post ricovero in terapia intensiva  agli Iscritti.
    • rimborso delle franchigie versate per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici effettuatipresso le strutture della rete convenzionata con UniSalute, a favore dei lavoratori dipendenti iscritti e
    •  indennità per ricovero a favore dei titolari non iscritti.

    Gli importi dal 2021 sono stati aumentati rispetto al 2020 e ammontano  :

    1. indennità giornaliera per ricovero di 100 euro al giorno per massimo 50 giorni l'anno;
    2. indennità forfettaria post ricovero di 1.000 euro l'anno;
    3. indennità forfettaria post ricovero in terapia intensiva di 2.000 euro l'anno;

    Il fondo ha comunicato in questi giorni che le prestazioni sono prorogate nuovamente fino al 30 settembre 2022.
    Possono fruirne :

    • lavoratori dipendenti in regolare copertura 
    • Titolari, soci e collaboratori iscritti al Fondo come Volontari 
    • Familiari iscritti al Fondo come Volontari 

    Alleghiamo QUI il riepilogo integrale delle prestazioni  2022 con le istruzioni dettagliate.

    Si ricorda che la documentazione richiesta per l'accesso alle prestazioni è la seguente :

    •  Il referto del tampone che attesti la positività al COVID-19 per la diaria da isolamento  domiciliare
    • La lettera di dimissione ospedaliera dalla quale risulti la positività al COVID-19 (esito positivo del tampone rilasciato dalle Autorità competenti) e il numero di notti di degenza ospedaliera per l’indennità per ricovero. Se nella lettera di dimissioni non  fosse menzionata la positività al COVID-19 o espressamente indicato che si è trattato di ricovero per COVID-19 è necessario inviare copia conforme all’originale della cartella  clinica o ulteriore documentazione dalla quale si evinca la positività al virus

    Solo l’indennità per ricovero ospedaliero può essere presentata on line dal sito  www.sanarti.it.

     La richiesta di rimborso può essere inviata:

    1. PER POSTA: In formato cartaceo inviando tutta la documentazione richiesta all’ indirizzo SAN.ARTI. – Ufficio Autogestione – Casella Postale 7241 – Ufficio Postale Roma Nomentano –  00162 Roma.
    2. ON LINE:   Sul sito www.sanarti.it dalla propria AREA RISERVATA, dopo aver scansionato la documentazione necessaria .
  • Contributi Previdenziali

    Contributi volontari in agricoltura 2022: importi e modalità

    Con  la Circolare n. 81 del 14 luglio 2022, l'INPS illustra le modalità di calcolo dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza, per il 2022.

    Si ricorda che le modalità variano anche in base alla data di prima autorizzazione e che i lavoratori interessati sono 

    • lavoratori agricoli dipendenti;
    • coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali;
    • operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
    • piccoli coloni e compartecipanti familiari;
    • coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria.

    Le aliquote per i lavoratori dipendenti sono confermate come segue:

    Autorizzati entro il

    30 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    Aliquota Base

    0,11%

    0,003704

    Quota Pensione

    29,59%

    0,996296

    Totale IVS

    29,70%

    1,000000

    Autorizzati dal

    31 dicembre 1995

    Coefficienti di riparto

    0,11%

    0,003704

    29,59%

    0,996296

    29,70%

    1,000000

    Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali  versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale, come segue:

    Classi

    Classi di reddito settimanale

    Reddito

    settimanale

    medio imponibile

    Quota

    Pensione

    22,00% RM

    Addizionale

    legge n. 233/90

    2,00% RM

    Addizionale

    legge n. 160/75

    (€ 0,69 x 3)

    Contributo

    Totale

    Fino a

    € 235,11

    € 235,11

    € 51,73

    € 4,71

    € 2,07

    € 58,51 (a)

    Oltre

    € 235,11

    Fino a

    € 313,48

    € 274,30

    € 60,35

    € 5,49

    € 2,07

    € 67,91 (a)

    Oltre

    € 313,48

    Fino a

    € 391,85

    € 352,67

    € 77,59

    € 7,06

    € 2,07

    €86,72

    Oltre € 391,85

    € 431,04

    € 94,83

    € 8,63

    € 2,07

    €105,53

    CONTRIBUTI INTEGRATIVI VOLONTARI

    Per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato  i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente,  pari a 29,70%.

    PICCOLI COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI 

    Si applicano i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali,  con le aliquote contributive  riferite ai lavoratori dipendenti, citate sopra.

    Qui l'allegato 1 ( contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari anno 2022)

    Qui l'allegato 2 ( Importi dei contributi volontari per l’anno 2022, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria prima della data  di entrata in vigore del Decreto Legislativo 184/1997).

  • Agricoltura

    Contributi autonomi agricoltura: proroga all’8 agosto

    Il pagamento della 1 rata  contributi  2022 dei lavoratori autonomi in agricoltura  può essere effettuato senza sanzioni per  ritardi fino all’8 agosto 2022.

    Lo comunica l'INPS  con il messaggio 2823  del 14 luglio 2022. 

    L'istituto  ricorda che  il dettaglio dei contributi dovuti è stato  reso disponibile nel cassetto previdenziale dei lavoratori autonomi in agricoltura  in data  11 luglio 2022  e che gli intermediari delle aziende agricole hanno  fatto presente che questo ritardo sta causando gravi  difficoltà a gestire per tutti gli assistiti il pagamento della prima rata entro il termine di scadenza del 18 luglio 2022 .

    Tenuto conto di tali difficolta l'istituto ha deciso che "al fine di evitare le ricadute negative nei confronti dei contribuenti le sanzioni per ritardato pagamento per il periodo dal 18 luglio 2022 all’8 agosto 2022 saranno azzerate."

    Si ricorda che le istruzioni operative e la tabella degli importi erano state pubblicata il  30  giugno  2022. Qui il testo della circolare 75 2022

    Le principali indicazioni   erano le seguenti:

    reddito medio giornaliero pari a € 60,26.

    Aliquote contributive pensionistiche di finanziamento : 24,00%,  comprensive del  contributo addizionale del 2%

    contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione  pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

    I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi

    Contribuzione di maternità per  l’anno 2022 :  € 7,49 

    Contribuzione INAIL  nella misura capitaria annua di:

    • € 768,50 (per le zone normali);
    • € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).