• Fondi sanitari e di solidarietà

    Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti

    Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 27 ottobre 2023  il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla  riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.

    Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.

    Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative   relative ai nuovi obblighi contributivi , 

    una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento  è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)

    Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni 

    Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento  delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti  nel numero di   dipendenti.

     In particolare si prevede l'adeguamento di 

    • importo, 
    • durata e 
    • causali di accesso 
    • all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,

     nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.

    Il decreto  prevede quindi che:

    • l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito  dal decreto legislativo n. 148 del 2015.

    La durata massima  e' pari: 

    • per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie; 
    • per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti :  I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie;  II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale,   III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale;  IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto  di solidarieta'.

     Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti

     I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni  in tema di condizionalita' e formazione. 

    E' previsto  anche

    • il versamento mensile   di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento  nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a  trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». 
    • il  finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei  lavoratori,  anche in esubero, per  programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.

    Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi 

     Il messaggio INPS  3901/2023 precisa che  i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano  dall’11 novembre 2023,  quindicesimo giorno  dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale 

    Dal mese di novembre 2023  quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano  sempre dal mese di novembre, gli obblighi  verso il FIS  con revoca  del codice autorizzazione “0J”.

    Sono dovuti in particolare 

    • per le imprese fino a 15 dipendenti il  contributo  dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali 
    • per  le imprese con oltre  15 dipendenti  il contributo dello 0,65%

    di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.

    Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens

    Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo  di solidarietà ambiente

    Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:

    a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;

    b)  50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.

    Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e  sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.

    ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.

    Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive,  sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il  significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.

  • Agricoltura

    Agricoltura: limiti lavoro occasionale e compatibilità con NASPI

    Limiti precisi per il lavoro subordinato occasionale  secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 8art. 1, commi 344 e ss., della L. n. 197/2022) .che ha sostituito la precedente modalità dei cd. Voucher  per il settore agricolo  . 

    Sono stati emanati recentemente due documenti di chiarimenti da Ispettorato nazionale del lavoro e INPS in particolare sulle categorie di lavoratori che possono rientrare nella nuova disciplina e sulla Cumulabilità con le indennità di disoccupazione. Vediamo di seguito maggiori dettagli.

    Lavoro agricolo subordinato occasionale: compatibilità NASPI e DISCOLL

    Nella circolare 89 del 7 novembre 2023 INPS fornisce le indicazioni  sulla compatibilità fra 

    • percezione di indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati Naspi e autonomi (Discoll) con
    •  prestazioni  subordinate occasionali di lavoro agricolo,

    Si ricorda che la novità ha la finalità di assicurare la continuità delle attività stagionali  del settore agricolo  e si riferisce solo al biennio   2023-2024.

    L'Istituto precisa in particolare i limiti  di compatibilità previsti in termini di durata e il trattamento fiscale dei compensi mentre non fornisce ancora indicazioni sugli aspetti contributivi.

    Lavoro agricolo subordinato occasionale: limiti e compenso

    La circolare INPS  ricorda innanzitutto che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato   sono le 

    • attività di natura stagionale 
    • di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore 
    • svolte SOLO  da precise categorie di lavoratori, ovvero
        1.  disoccupati, 
        2. percettori di  reddito di cittadinanza o indennità di disoccupazione o altri  ammortizzatori sociali
        3.  pensionati di vecchiaia o di anzianità; 
        4. giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nei periodi liberi da  impegni scolastici;
        5.  detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno o in  semilibertà.
        6. percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL 

    La norma precisa che sono ammessi  esclusivamente i  soggetti che, ad eccezione dei pensionati, “non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto  di lavoro occasionale "

    Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.

    Sono dovuti  i contributi unificati previdenziale e assistenziale  nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (articolo 1, comma 45, della legge 220/2010).

    Tali prestazioni  possono essere svolte  senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso ne deriva.

    Dalla norma sopracitata deriva che le indennità  NASPI e DISCOLL percepite da  durante i periodi di lavoro occasionale agricolo non sono soggette a sospensione, riduzione o decadenza previsti dagli articoli 9,10,11 del DLGS 22/2015.

    I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili  anche con i trattamenti pensionistici 

    La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per  queste prestazioni lavorative  risulta utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

    Gli accrediti figurativi delle indennità  sono ridotti  in misura pari agli accrediti  contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro.

    Lavoro occasionale in  agricoltura:  esclusi anche ex somministrati 

    Nella nota 1002 2023 di giugno 2023  l'ispettorato nazionale ha risposto ad un ufficio territoriale che chiedeva se  “un lavoratore, che ha lavorato per qualche giorno tramite agenzia  per il lavoro presso un’azienda agricola, possa successivamente svolgere una prestazione di lavoro occasionale presso la   stessa azienda”.

    Viene ricordato che il regime contrattuale  sperimentale  introdotto dalla legge 197 2022  per il biennio 2023-  2024, consente  alle imprese  agricole  il ricorso a forme  semplificate di utilizzo delle prestazioni occasionali a tempo determinato  per  attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ciascun lavoratore.

    Per espressa previsione normativa,inoltre,  il ricorso a tale tipologia contrattuale è ammesso esclusivamente per  determinate categorie di soggetti . Il fine è di impedire un “deterioramento” dei rapporti di lavoro caratterizzati da maggiore stabilità in rapporti di lavoro prettamente occasionali.

    Per questo  l'Ispettorato  afferma  il divieto  di utilizzo anche di lavoratori che, nell’arco temporale indicato dalla norma, siano stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite l’agenzia di somministrazione.

    Esclusi dunque dalla possibilità di lavoro subordinato occasionale i lavoratori  impiegati  nei tre anni precedenti tramite agenzie di somministrazione. Il datore di lavoro dovrà per evitare le sanzioni previste,  assicurarsi  attraverso una autocertificazione del lavoratore sull'assenza di  tali rapporti precedenti

  • Rubrica del lavoro

    Pensioni dicembre 2023: gli importi aggiuntivi

    Pensioni  prestazioni assistenziali di dicembre 2023 piu ricche rispetto agli ultimi anni, grazie in particolare alla sostanziosa rivalutazione resa necessaria dall'aumento dell'inflazione . Un minimo di respiro quindi per molti pensionati in particolare  quelli a piu basso reddito che questo mese  come di consueto riceveranno anche le somme aggiuntive  di fine anno  .

     Inps precisa con il messaggio 4050 del 15.11.2023 la composizione   degli assegni pensionistici e assistenziali  di dicembre per i quali si prevede oltre  all'importo ordinario

    1. il conguaglio della rivalutazione definitiva 2023 
    2. la somma aggiuntiva di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
    3. la somma aggiuntiva  2023 (c.d. quattordicesima  prevista dall’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 Seconda tranche 2023.

    Vediamo di seguito tutti i dettagli forniti dall'istituto .

    Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023

    La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione  che doveva  effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni  2024 a partire da gennaio 2024.

    L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto , in via eccezionale il conguaglio  sia anticipato al 1° dicembre 2023”.Sono interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.

    I valori definitivi della perequazione per l’anno 2023  sono i seguenti:

    Tabella degli importi  

    fasce trattamenti complessivi

    % indice perequazione da attribuire

    Aumento del

    Importo trattamenti complessivi

    da

    a

    Importo garanzia

    Fino a 4 volte il TM

    100%

    8,100%

    2.101,52

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    2.101,52

    2.125,41

     

    2.271,74

     

    Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

    85%

    6,885%

    2.101,53

    2.626,90

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    2.626,90

    2.692,18

    2.807,76

    Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

    53%

    4,293%

    2.626,91

    3.152,28

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    3.152,28

    3.167,04

    3.287,61

    Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

    47%

    3,807%

    3.152,29

    4.203,04

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    4.203,04

    4.236,09

    4.363,05

    Oltre 8 e fino a 10 volte il TM

    37%

    2,997%

    4.203,05

    5.253,80

     

    Fascia di Garanzia*

    Importo garantito

     

    5.253,80

    5.274,54

    5.411,26

    Oltre 10 volte il TM

    32%

    2,592%

    5.253,81

     

    *Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.

    Importo trattamento minimo definitivo 2023

    Importi

    dal 1° gennaio 2023

    Trattamento minimo

     

    Indice di rivalutazione definitivo

    mensile

    567,94

    8,1%

    annuo

    7.383,22

    Fino a novembre era fissato a 563,73 (importo rivalutato con indice provvisorio del 7,3%)  

    Rivalutazione prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi, sordi, pensione e assegno sociale)

    Il conguaglio riguarderà anche le prestazioni assistenziali con i seguenti  valori definitivi per l’anno 2023  

    Pensione di inabilità civile (invalidi totali) 316,25€ al mese

    Assegno mensile (invalidi parziali) : 316,25€ al mese 

    Assegno sociale:  507,03€ al mese.

     Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche come 

    • indennità ponte ape sociale, 
    • assegni straordinari di sostegno al reddito, 
    • isopensione, 
    • indennità mensile per contratto di espansione). 

    Il conguaglio della maggiorazione sociale invece sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024.

     INPS specifica che nell'assegno di dicembre vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati  del 2023 di importo non superiore a 1.000 euro.

    Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.

    Importo aggiuntivo 154, 94 euro

    L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 (V.circolare n. 68 del 20 marzo 2001) viene attribuito a oltre 346.000 beneficiari.

    L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

    Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni  elencate di seguito 

    044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

    L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

    Si ricorda che l’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:

    • se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il TM x 13 :11.074,83
    • se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il TM x 13:  12.149,66

    Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.

    Somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche

    Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima si puo fare riferimento al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.

    Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione relativa al mese di luglio 2023.

    La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.

    Casi particolari

    Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019.

    Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023.

  • Inail

    Indennità infortunio nell’alternanza scuola lavoro: istruzioni

    E' operativo il Fondo  destinato ad assegni una tantum  di 300 mila euro per le famiglie  di studenti vittime di infortuni mortali sul lavoro,   previsto dal Decreto lavoro 48 2023, che si aggiungerà alle indennità già previste dall'INAIL .

    E' stato pubblicato il 21 ottobre 2023  in Gazzetta ufficiale il decreto 25.9.2023  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'istruzione e con il Ministro dell'universita'  in cui sono definiti  i requisiti e le modalita' per l'accesso e la  quantificazione del sostegno e viene allegato il modulo di domanda.

    Con la circolare 49 del 14 novembre INAIL ha fornito le istruzioni operative (v. ultimo paragrafo)

    Contributo fondo familiari studenti vittime infortuni

    Si tratta di un contributo cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi  dell'art. 85, terzo comma, del DPR   30  giugno 1965, n. 1124.

    Il fondo  conta su uno stanziamento di 10  milioni  per l'anno 2023 e ad euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, il contributo sarà   determinato  in

    relazione alle risorse disponibili.

    Il contributo è indirizzato ai familiari degli studenti, deceduti  a  seguito  di   infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative,  con   esclusione degli infortuni in itinere, frequentanti 

    • delle  scuole o istituti  di  istruzione  di  ogni  ordine  e  grado,  pubbliche e private , 
    • strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e
    • le Universita',  

    La  prestazione  erogata  dal  Fondo  non è soggetta a tassazione , né a rivalsa  e  non  limita  l'ammontare  del  risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente. 

     Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio  2018,  l'importo del sostegno economico e'  erogato  nel  limite della dotazione annua del Fondo ed e' determinato per  ciascun   infortunio mortale in euro 200.000,00. 

    Familiari superstiti che hanno diritto  al sostegno del Fondo 

     Il  sostegno  economico  spetta, con parita' di diritto: 

        a. al coniuge superstite, anche interessato da  un  provvedimento  dichiarante la separazione; 

        b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili,  e adottivi; 

     In mancanza dei  soggetti   sopraindicati gli  aventi  diritto sono

    •  i genitori, anche adottanti, nonche'  i  fratelli  e  le  sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo; 
    •   gli ascendenti di secondo  grado  del  soggetto  vittima

     In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise  tra i medesimi in parti uguali.                              

     Fondo superstiti studenti vittime infortuni: come si accede 

    Il sostegno economico e'  erogato su domanda entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti  che  il decesso sia riconducibile ad  infortuni  occorsi  in  occasione  o  durante le attivita' formative. 

    Si attende la   predisposizione   da   parte   dell'INAIL  dell'apposito servizio per la presentazione con modalita' telematica.

    Nel frattempo si può inviare istanza 

    •  a mezzo di posta elettronica  certificata  o  
    • a  mezzo  raccomandata  con  avviso   di  ricevimento 

     da parte degli  aventi  diritto,  a  pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data del decesso  del soggetto vittima dell'evento lesivo. 

    ATTENZIONE Per gli infortuni verificatisi  prima del 23 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, la  relativa  istanza  dovra'  essere presentata,  entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale , ovvero entro  il 18 febbraio 2024.

     L'istanza   deve   essere   formulata con la modulistica allegata al decreto. 

     La procedura di accertamento e' effettuata dai competenti organi  di  vigilanza   che predisporranno una apposita relazione per  INAIL che provvede all'erogazione entro 30 giorni dal ricevimento della relazione, e a seguito di rendicontazione verrà rimborsato dal Ministero del lavoro 

    Il contenzioso giudiziario  contro  il  diniego  dell'erogazione  del sostegno economico e' posto a carico dell'INAIL. 

    Fondo superstiti studenti vittime di infortuni istruzioni INAIL

    La circolare INAIL ripercorre i contenuti della normativa e specifica ulteriormente che in attesa delle piattaforma online, in corso di predisposizione,  la domanda deve essere  presentata con l’apposito modulo , direttamente alla Sede Inail competente,o inviata  vie PEC  o a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore, entro iseguenti termini:

    1) infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio  2024,

    2) infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo

    Si specifica che in caso di presentazione o inoltro dell’istanza a una Sede Inail non competente,  quest’ultima è tenuta a trametterla alla Sede competente e a darne comunicazione al richiedente.

    Il modulo di domanda prevede l’indicazione delle generalità del soggetto richiedente,che può essere direttamente il soggetto beneficiario oppure un soggetto da questi  delegato oppure un rappresentante legale dell’avente diritto.

    È inoltre sempre ammissibile,  la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio 

     INAIL precisa che nella seconda sezione del modulo sono previsti i dati del familiare beneficiario del sostegno economico, da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non

    corrisponda al soggetto beneficiario, nonchè l’indicazione del grado di parentela  con lo studente o la  studentessa vittima dell’infortunio.

    Devono, inoltre, essere indicati i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione  della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio, l’indicazione delle generalità degli altri familiari aventi diritto in concorso (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentelacon il deceduto) nonché la “firma per accettazione del beneficio spettante pro quota e

    per delega alla riscossione, autenticata.

  • Lavoro Dipendente

    Metalmeccanici: costo medio lavoro 2023

    E' stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, sezione pubblicità legale il Decreto direttoriale 60  del 13.11.2023  che  fissa  il costo medio  del lavoro per   il personale dipendente da:

    •  imprese dell’industria metalmeccanica e 
    • imprese della installazione di impianti,

     applicabili  per i contratti  pubblici.

    In questo ambito rientrano :

    1.  l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
    2.  la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese; 
    3. l’esecuzione presso terzi delle attività stesse,

    Il decreto contiene le tabelle dettagliate  riguardanti distintamente gli operai  e   impiegati, con decorrenza dal mese di ottobre 2023 

    La determinazione è prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, e affidata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la effettua  sulla base 

    • dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, 
    • delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, 
    • dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

    E' stato preso a riferimento ancora  l'accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL.

    Il decreto ricorda che il costo medio orario  così determinato può essere  comunque soggetto a oscillazioni  dovute:

    •  benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
    •  specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
    •  oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    • oneri derivanti da contrattazione aziendale;
    • oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
    • oneri collegati all’utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
    • oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina.

    Riportiamo i valori  annui e orari  del costo complessivo medio per operai e impiegati nelle tabelle seguenti (il dettaglio nelle tabelle allegate al decreto e  in fondo all'articolo)

    operai a tempo indeterminato

    D1

    D2

    C1

    C2

    C3

    B1

    COSTO ANNUO

    33.273,33 

    36.849,10

    37.591,62

     38.432,04

     41.143,34 44.063,53

    COSTO MEDIO ORARIO

    20,80  

    23,03

     23,49

    24,02

     25,71

    27,54

    impiegati a tempo indeterminato

    D1

    D2

    C1

    C2

    C3

    B1

    B2

    B3

    A1

    COSTO ANNUO 

    32.775,32

    36.297,04

    37.028,34

    37.856,06

    40.526,38

    43.402,44 

    46.581,01

     51.902,09

     53.065,58

    COSTO MEDIO ORARIO 

    20,48

    22,69

    23,14

    23,66

    25,33

    27,13

    29,11

    32,44

    33,17

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Malattia lavoro marittimo: guida agli obblighi per i lavoratori

    INPS  ha fornito ieri nel messaggio 4010/2023  alcune indicazioni  operative circa gli adempimenti a carico del lavoratore  per gli eventi di malattia indennizzati . In particolare si chiariscono gli obblighi di: 

    1.  Trasmissione della certificazione medica
    2. indirizzo di reperibilità
    3. comunicazione  malattia in caso di trasferimento all'estero
    4. autorizzazione per lo sbarco in caso di malattia.

    Trasmissione certificato malattia marittimi

    I lavoratori marittimi devono inviare la certificazione di malattia :

    • entro due giorni dal rilascio
    •   esclusivamente in via telematica  (v. messaggio n. 897 del 2 marzo 2023). Solo in casi del tutto eccezionali è ammessa la certificazione cartacea – purché in originale.

     Leggi anche  Lavoratori marittimi comunicazioni malattia solo telematiche

    Il messaggio precisa che non  è consentita l’erogazione dell’indennità  prima della  acquisizione  dell’originale della certificazione medica cartacea.

    ATTENZIONE necessario verificare che nella certificazione medica, sia telematica che cartacea sia indicato il corretto indirizzo di reperibilità per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.

    Per le visite mediche di controllo all’estero le relative istruzioni sono state fornite con la circolare n. 87 del 2 luglio 2010.

    Le variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica vanno preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”  sul portale  www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.

    In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza,  utilizzando :

    • la casella di posta elettronica  dedicata per ogni sede (esempio di denominazione: [email protected] )oppure 
    •  il Contact center multicanale al numero verde 803 164

    Marittimi e malattia all'estero 

    In generale sono valide  le indicazioni operative fornite con la circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 e messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018 

    In particolare per i lavoratori  marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia  è necessario prima di recarsi all’estero sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia, per ottenere la preventiva autorizzazione 

    Nel caso in cui con mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta la sospensione del diritto all’indennità, come previsto dalla normativa vigente.

     

  • Rubrica del lavoro

    Assunzioni: quali sono le professioni più ricercate?

     Union Camere,  ANPAL e sistema informativo Excelsior hanno reso disponibile ieri  l'ultimo bollettino  sulle intenzioni di assunzione delle imprese nel novembre 2023 . Nel  documento si evidenziano le ricerche e i profili per i quali resta un alta  difficoltà di reperimento. 

    Vediamo alcuni dettagli  dal comunicato stampa,

    Qui disponibile il  testo integrale del Bollettino 

    Il Bollettino di novembre  evidenzia che i settori  trainanti, cioè che evidenziano maggiori necessità di nuovo personale sono:

    •  Turismo, 
    • commercio, 
    •  servizi dei media e delle comunicazioni 
    •  industria del tessile e  abbigliamento 
    • industria calzaturiera  delle calzature.

    Le professioni  e titoli di studio più ricercati

    E' in diminuzione, dopo diversi mesi di crescita, il tasso di difficoltà delle imprese ad assumere, che scende di 2,5 punti  a novembre , attestandosi al 48,5%, valore comunque molto (troppo)  alto. 

    La mancanza di candidati adatti al profilo , il cosiddetto "Mis- matching"  si conferma la causa di difficoltà più importante per le assunzioni (34,2%). Sono più di un terzo quindi, fatto cento il valore delle ricerche di personale in Italia,  i profili che restano vacanti .

     Il Borsino delle professioni di Excelsior riporta tra le figure pressoché introvabili :

    •  operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento (80,8%), 
    •  operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (74,5%), 
    •  fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (71,9%) 
    •  fabbri ferrai  costruttori di utensili (70,8%).

    A livello territoriale sono le imprese del Nord Est ad incontrare le maggiori difficoltà di reperimento (55,0%), seguite da quelle del Nord Ovest (49,2%), Centro (47,5%) e Sud e Isole (42,8%). Il Nord Ovest è invece l’area dove sono previste maggiori assunzioni a novembre (136.240), seguita dal Sud e Isole (108.530), Nord Est (96.150), Centro (89.590).

    Gli indirizzi di studio che nel mese considerato garantiscono gli esiti occupazionali migliori sono:

    1.  quello economico tra i percorsi universitari, 
    2. quello di amministrazione, finanza e marketing per il diploma secondario e
    3.  quello di ristorazione per la qualifica o diploma professionale.

    Assunzioni programmate a novembre 2023

    A novembre le assunzioni programmate  dichiarate dalle aziende sono in tutto 430.520

    Rispetto a un anno fa si registra un aumento importante (+12,6%), mentre leggermente più contenuto è quello su base trimestrale: +8,4% tra novembre 2023 e gennaio 2024. 

    L’incremento nell’industria è dell’8,8% rispetto all’anno scorso. Bene anche  le costruzioni (+10,7%), la meccatronica (+13,2%), e la moda (+28,5%).  

    Fa ancora  meglio il settore dei  servizi , con un +14,3% di assunzioni programmate, che si concentrano in particolare nei comparti :

    1. alloggio, ristorazione e turismo (+28,3%), 
    2. media e comunicazione (26,8%).  

    Complessivamente per questo settore  le entrate programmate sono 

    • 299.070 a novembre e 
    • 902.600 nel trimestre novembre 2023 – gennaio 2024.

    Aumenta più della media (+21,1%, +15mila rispetto allo stesso periodo del 2022) la domanda di lavoratori immigrati che riguarda 88.080 contratti programmati nel mese, pari al 20,5% del totale delle entrate. I settori che intendono ricorrere maggiormente alla manodopera straniera sono i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (il 33,7% degli ingressi programmati dovrebbe essere coperto da personale immigrato), i servizi operativi di supporto a imprese e persone (31,2%), i servizi di alloggio e ristorazione (23,1%), la metallurgia (22,7%) e le costruzioni (21,8%).

    Per quanto riguarda i contratti offerti, quelli a tempo determinato rappresentano il 52,6% delle entrate previste; seguono quelli a tempo indeterminato (20,2%), quelli di somministrazione (13,1%) e di apprendistato (5,2%).

    Bollettino Excelsior come funziona

    Si ricorda che il sistema informativo Excelsior è  un programma finanziato dalla UE (SPON-PAO) Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione affidato  operativamente ad UnionCamere  ANPAL.

    I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.

    L’indagine, che è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta da parte degli intervistati e  dal 2017 è svolta con cadenza  mensile.

    Le informazioni  sono state acquisite nel periodo 25 settembre 2023 – 10 ottobre 2023, attraverso le interviste realizzate presso più di 101.000 imprese, campione rappresentativo delle imprese con  dipendenti al 2022 dei diversi settori industriali e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il potenziamento dell'integrazione permettono l’analisi delle principali caratteristiche delle entrate programmate secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti. 

    Per chi fosse interessato ad approfondire: i risultati dell’indagine sono disponibili a livello nazionale, regionale e  provinciale per i settori ottenuti dall'accorpamento di codici di attività economica della classificazione ATECO2007 sul sito: https://excelsior.unioncamere.net