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Contributi Enasarco: non valgono per l’applicazione del massimale
Solo i contributi Enasarco versati prima del 27 agosto 1966, potrebbero validamente concorrere a definire l'anzianità contributiva necessaria all'applicazione del sistema di calcolo misto o retributivo. Da quella data infatti, con l'entrata in vigore della legge 613/1966, l'ente di previdenza di agenti e rappresentanti di commercio è stato trasformato da gestore previdenziale sostitutivo a gestore di prestazioni integrative per cui i contributi precedenti non hanno valore per la definizione del regime pensionistico.
Lo chiarisce l'INPS del messaggio 730 del 20 febbraio 2023, emanato con l'approvazione del Ministero del lavoro.
L'Istituto ricorda che il «regime contributivo» delle pensioni a norma della legge 335/1995 che prevede il sistema di calcolo degli assegni sulla base dei contributivi versati e non sulla media delle ultime retribuzioni si applica ai lavoratori lavoratori privi di un'anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, oltre che a coloro che lo scelgono volontariamente (come nel caso del regime Opzione donna).
Come noto il regime contributivo è meno conveniente per i contribuenti rispetto al regime "misto" o retributivo puro riservato a coloro che già alla data del 31 dicembre 1995 avevano versato contributi previdenziali validi .
Inoltre, nel regime contributivo è previsto un «massimale contributivo», cioè una soglia oltre la quale non si versano più contributi , limite che non si applica a chi rientra nel regime misto o retributivo .
Il messaggio conclude quindi che dato che la legge 22 luglio 1966, n. 613, istitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria per gli esercenti attività commerciali presso l’INPS, ha riconosciuto all’Enasarco la funzione di erogare prestazioni integrative rispetto a quella di base erogata dall’Inps, dall'entrata in vigore della legge (27 agosto 1966) e fino al 31 dicembre 1995 tali contributi NON sono rilevanti ai fini della determinazione dell'anzianità e della definizione del regime pensionistico applicabile
Essi non possono tra l'altro neppure essere oggetto di ricongiunzione con quella versata in Ago o nelle forme esclusive e sostitutive, né utilizzabile ai fini del cumulo o totalizzazione),
Solo eventuali contributi versati prima del 27 agosto 1966, cioè prima dell'entrata in vigore della citata legge 613/1966, sarebbero utili a fissare l'anzianità assicurativa al 31 dicembre 1995 ai fini della non applicazione del massimale.
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Contributi calcio femminile: istruzioni INPS
Con la circolare 24 del 20 febbraio 2023 Inps fornisce le istruzioni sugli obblighi contributivi derivanti dalla l’introduzione del professionismo sportivo nel calcio femminile a fare data dalla stagione 2022/2023 relativamente al Campionato di Serie A previsto con la delibera n. 353 del 9 novembre 2020 della Federazione italiana Giuoco Calcio .
La novità è entrata in vigore a decorrere dal 1° luglio 2022.
L'istituto comunica quindi l'estensione a tutti gli sportivi professionisti sopracitati dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui alla legge 14 giugno 1973, n. 366, relativa al regime ex ENPALS.
Conseguentemente, le società sportive che beneficiano dell'attività prestata da detti lavoratori (subordinati e autonomi) sono tenute a provvedere ai relativi adempimenti .
Figure professionali interessate
L'obbligo riguarda le seguenti figure professionali titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo nei confronti delle società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile:
- i direttori sportivi;
- i direttori tecnici;
- le atlete calciatrici;
- gli allenatori;
- i preparatori atletici.
Con specifico riferimento alle calciatrici professioniste si applica l’articolo 3, primo comma, della legge n. 91/1981, che prevede come forma contrattuale tipica quella del lavoro subordinato e ammette (art. 3, comma 2) quella autonoma solo al ricorrere di specifici presupposti.
Obbligo e aliquote contributive calcio femminile professionistico
L’obbligo contributivo e i correlati oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore
La contribuzione previdenziale relativa all’assicurazione IVS, è pari al 33% della retribuzione/compenso imponibile calcolata sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, variabili a seconda dell’anzianità assicurativa del lavoratore.
Per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS (33%) è calcolato sulla retribuzione giornaliera
Sono dovuti inoltre:
- il contributo di solidarietà nella misura del 3,1% (di cui l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale
- l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore.
I valori minimi e massimi applicabili sono stati comunicati con la circolare n. 11/2023.
La circolare 24 specifica poi le istruzioni operative per la trasmissione delle dichiarazioni retributive e contributive
In caso di nuova apertura di una apposita posizione contributiva dovrà essere indicata, come data inizio attività, il 1° luglio 2022. seguendo le indicazioni fornite con la circolare n. 2/2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 della circolare n. 80/2014.
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Cassa Forense: novità pensioni e welfare 2023
Il 2023 si apre con importanti novità in ambito previdenziale e assistenziale per gli iscritti alla Cassa forense:
- rivalutazione degli assegni pensionistici e
- bandi in tema di welfare con contributi per famiglie numerose e nuclei monogenitoriali.
Vediamo di seguito alcuni dettagli in piu e i documenti integrali della cassa previdenziale.
Rivalutazione pensioni 2023
Con delibera del Consiglio di Amministrazione la Cassa forense ha stabilito l'applicazione del tasso di rivalutazione dell' 8,1% , comunicato dall'Istat il 17 gennaio scorso, agli assegni pensionistici degli iscritti a partire dal 1 gennaio 2023.
La procedura si attiverà dal mese successivo a quello in cui sara formalizzata l'autorizzazione del ministro competente con riconoscimento degli arretrati dal 1 gennaio 2023.
Bandi welfare Cassa forense 2023
Sono stati pubblicati il 28 dicembre 2022 due bandi con speciali misure di welfare 2023 per le famiglie degli avvocati iscritti:
- n. 11/2022 per l’assegnazione di contributi fino a 3 mila euro per famiglie numerose (tre o piu figli) e
- n. 12/2022 per l’assegnazione di contributi da 1000 euro per ogni figlio alle famiglie monogenitoriali.
In particolare:
- il bando 11 per “famiglie numerose” riguarda gli iscritti con almeno tre figli di età inferiore ai 26 anni,
- il bando 12 è rivolto alle “famiglie monogenitoriali”o a genitore unico cioè agli iscritti che con almeno un figlio di età inferiore a 26 anni, a proprio totale ed esclusivo carico economico. (Per genitore unico si intendono genitori vedovi o single con figlio non riconosciuto dall’altro genitore, single con figlio adottato, separati/divorziati con figlio per il quale non sussiste obbligo di mantenimento a carico dell’altro genitore).
Entrambe le misure sono destinate ad Avvocati e Praticanti che siano:
- iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione in corso,
- non sospesi o cancellati dall’Albo dei praticanti avvocati,
- in regola, alla data di pubblicazione del bando, con le comunicazioni reddituali alla Cassa per l’intero periodo di iscrizione, e comunque, da data non antecedente al 1975 e per i pensionati, dall’anno successivo al pensionamento.
Le domande per entrambi i bandi vanno inviate alla Cassa Forense, tramite la piattaforma sul sito, entro le h.24 del 23 marzo 2023, complete degli allegati richiesti , tra cui l'attestazione ISEE rilasciata nel 2023.
I contributi sono erogati, fino ad esaurimento delle risorse sulla base dei valori ISEE dichiarati .
Per coloro che abbiano già beneficiato una volta della stessa provvidenza nel 2020 o 2021, il contributo è ridotto del 50%.
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Smart working fragili: proroga al 30 giugno 2023
In arrivo una nuova proroga per le prestazioni lavorative in smart working fino al 30 giugno 2023 . Lo prevede una emendamento approvato in Commissione durante la conversione in legge del decreto Milleproroghe. Il ministero del lavoro con un comunicato di ieri nel sito istituzionale dà per certa la modifica normativa affermando testualmente:
" Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Governo mantengono le promesse sulla proroga fino al 30 giugno per i lavoratori fragili, tanto del settore pubblico che di quello privato.
Il Ministro Marina Calderone, in tal senso, aveva già annunciato durante il question time al Senato del 26 gennaio scorso l'impegno a trovare le risorse per permettere la proroga dello smart working oltre il 31 marzo. Impegno concretizzatosi grazie alle coperture finanziarie (16 milioni di euro), oltre che del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, anche dei Ministeri dell'Economia e delle Finanze e dell'Istruzione e del Merito ad un emendamento al Decreto Milleproroghe approvato stamattina all'unanimità presso le Commissioni Bilancio e Affari costituzionali del Senato
Ricordiamo che l'art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, a causa dell'emergenza COVID aveva stabilito che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' (Legge 104/1992) hanno diritto :
- a svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalita' agile, oppure
- ad essere adibiti a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, previsti dal CCNL
- o specifiche attivita' di formazione professionale anche da remoto;
La disposizione è stata prorogata piu volte, fino all'ultima proroga contenuta nella legge di bilancio 2023 (art. 1 comma 306) , con scadenza 31 marzo 2023.
Chi ha diritto al lavoro agile
Per quanto riguarda i beneficiari della isura era stato pubblicato in G.U. n. 35 dell'11 febbraio 2022 il Decreto 4 febbraio 2022 del Ministero della salute con l'individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravita', in presenza delle quali a prestazione lavorativa e' normalmente svolta in modalita' agile (cd. smart working).
Va sottolineato però che il testo della legge di bilancio rinvia espressamente al decreto ministeriale sopracitato, diversamente dalla precedente proroga del DL Aiuti bis ( Dl 115/2022) che invece richiamava l’articolo 26, comma 2, del Dl 18/2020, il quale prevede come beneficiari
- i lavoratori portatori di disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 o
- quelli che versano in una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Nel messaggio INPS 3622 del 30 giugno 2022 si accordava il diritto al lavoro agile a tutte le categorie previste dai diversi provvedimenti normativi, mentre la tutela economica in caso di assenza era riservata SOLO ai soggetti portatori delle patologie elencate dal DM di febbraio 2022.
Ora la lettura formalistica della norma della legge di bilancio porterebbe ad escludere dal lavoro agile le categorie previste dal DL 18-2020.
A questo punto sarebbe auspicabile per fugare ogni dubbio un nuovo chiarimento ministeriale o dell'Istituto previdenziale.
Patologie per diritto al lavoro agile – Decreto Ministero della salute 4.2.2022
Il ministero della salute aveva individuato in particolare le seguenti patologie e condizioni per il diritto allo smart working:
A) indipendentemente dallo stato vaccinale:
a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria per: trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva; trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due annidal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia deltrapianto contro l'ospite cronica); attesa di trapianto d'organo; terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore ChimericoAntigenico (cellule CAR-T); patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure; immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.); immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es:terapia corticosteroidea ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalita' del sistema immunitario etc.); dialisi e insufficienza renale cronica grave; pregressa splenectomia; sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/µl o sulla base di giudizio clinico;
a.2) pazienti che presentino tre o piu' delle seguenti condizioni patologiche:
- cardiopatia ischemica;
- fibrillazione atriale;
- scompenso cardiaco;
- ictus;
- diabete mellito;
- bronco-pneumopatia ostruttiva cronica;
- epatite cronica;
- obesita';
B soggetti esentati dalla vaccinazione anti COVID per motivi sanitari e contemporaneamente almeno una delle seguenti condizioni:
- eta' >60 anni;
- condizioni di cui all'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021.
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Certificazione Unica 2023: disponibile il software di compilazione
In data 7 febbraio l’Agenzia delle entrate, informa della disponibilità sul proprio sito dei software di compilazione e controllo della Certificazione unica 2023.
In particolare,
- il primo software consente a sostituti d’imposta e datori di lavoratori di predisporre la dichiarazione dei redditi dei loro dipendenti,
- il secondo software segnala le incongruenze riscontrate consentendo di correggere eventuali errori.
Viene specificato che la procedura non richiede alcuna installazione di pacchetti informatici sul proprio computer, perché i prodotti si avvalgono di una tecnologia in grado di individuare, una volta connessi, la versione più attuale del software e, quindi, di procedere all’eventuale aggiornamento automatico. È richiesta l'installazione di un’applicazione in grado di leggere e stampare i file prodotti in formato Pdf.
Certificazione Unica 2023: i modelli approvati
Ricordiamo che con Provvedimento n 14392 del 17 gennaio è stato approvato il modello delle CU 2023 con le relative istruzioni.
Scarica qui: Certificazione Unica 2023
In particolare, viene approvata la Certificazione Unica “CU 2023” da trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, unitamente alle informazioni per il contribuente (Capitolo III) per attestare:
a) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni (di seguito: “TUIR”), corrisposti nell’anno 2022 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
b) l’ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1 dello stesso TUIR;
c) l’ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari, corrisposte nel 2022, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
d) l’ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2022 a seguito di procedure di pignoramenti presso terzi di cui all’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
e) l’ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art. 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
f) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati nel 2022 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art. 25-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
g) l’ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art. 17, comma 1, del TUIR);
h) l’ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni (locazioni brevi) di cui all’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;
i) le relative ritenute di acconto operate;
j) le detrazioni effettuate.
La Certificazione Unica viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi corrisposti nell’anno 2022 che non hanno concorso alla formazione 3 del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Certificazione Unica 2023: alcune novità
Per quest'anno si prevede in particolare:
- inseriti i campi per il “bonus carburante” previsto dal Dl n. 21/2022 (decreto “Ucraina”), secondo il quale, le somme relative ai buoni carburante o analoghi titoli ceduti, senza corrispettivo, da aziende private ai lavoratori dipendenti, per l’acquisto di carburanti, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di 200 euro, anche nell’ipotesi in cui le stesse siano state erogate in sostituzione del premio di risultato
- viene aggiornato il prospetto dei familiari a carico poichè a seguito dell’ingresso dell’assegno unico universale erogato dall’Inps da marzo 2022 e la fine del precedente regime di detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, cambiano i criteri per l’attribuzione delle detrazioni per i familiari a carico.
- introdotte le nuove modalità di attribuzione del trattamento integrativo previsto in caso di imposta lorda superiore alla detrazione spettante, riconosciuto per i redditi non superiori ai 15.000 euro ma attribuibile, in presenza di determinati requisiti, per i redditi fino a 28.000 euro
- inoltre relative alla detrazione spettante per canoni di locazione per un importo pari al 20% dell’ammontare del canone di locazione e, comunque, entro il limite massimo di 2mila euro (articolo 1, comma 155, della legge di bilancio per il 2022).
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Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 per persone con disabilità
Con avviso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, datato 3 febbraio, si informa della pubblicazione in data 25 gennaio sulla GU n 20, del Decreto del 21 dicembre 2022 relativo al riparto del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, cosiddetto “Dopo di noi”.
Il Fondo, istituito ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 112 del 22 giugno 2016, finanzia:
- i percorsi di accompagnamento per le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare,
- o perché mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale.
La Legge 112/2016 ha previsto e disciplinato misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare o comunque in vista del venir meno del sostegno stesso, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori.
In proposito leggi anche Disabili e Fondo Dopo di Noi: a che punto siamo
Dopo di noi: ripartite le risorse 2022 con decreto
Con decreto del 21.12.2022 le risorse assegnate al Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare per l'anno 2022, pari complessivamente a euro 76.100.000,00 sono attribuite alle regioni per gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016.
A ciascuna regione è attribuita una quota di risorse come indicato nella colonna C della Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'età 18-64 anni, secondo i più recenti dati Istat sulla popolazione residente.
Sono specificamente destinati al rafforzamento dell'assistenza alle persone con disabilità grave (di cui all'art. 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2016) 15 milioni di euro delle risorse in vista del graduale conseguimento di un obiettivo di servizio volto all'attivazione a favore di tali persone delle progettualità previste dal Fondo, ovvero di analoghe progettualità, anche finanziate a valere su risorse di diversa provenienza, nella misura del 100% delle richieste di beneficio presentate, con riferimento alla valutazione multidimensionale, alla definizione del progetto personalizzato, al finanziamento degli interventi e degli specifici sostegni previsti nel relativo budget di progetto nell'ottica della graduale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale da garantire alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge 22 giugno 2016, n. 112, e dell'art. 5, comma 5, del medesimo decreto 23 novembre 2016.
La colonna D della Tabella 1 riporta, per ciascuna regione, le risorse specificamente destinate al conseguimento degli obiettivi di cui sopra aggiuntive a quelle già correntemente destinate nell'ambito della programmazione regionale.
Le regioni procedono al successivo trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro 60 giorni dall'effettivo versamento alle stesse da parte del Ministero.L'erogazione agli ambiti territoriali è comunicata al Ministero medesimo entro 30 giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse, secondo le modalità di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente decreto.
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Smart working: possibile nominare medici competenti ad hoc
Un interpello della commissione Salute e Sicurezza del Ministero del lavoro n- 1 2023 ha fornito ieri un importante chiarimento sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in smart working .
Il quesito era stato sollevato da Confcommercio che chiedeva se fosse possibile nominare medici competenti diversi da quelli già operativi nella sede dell'impresa per la sorveglianza sanitaria di dipendenti in modalità di lavoro agile, che svolgono la loro attivita in sedi diverse e distanti tra loro e dalla sede principale
Si proponeva la possibilità inoltre, in caso di nomina di più medici individuati per "apposite aree territoriali (provincie e/o regioni) e appositamente nominati esclusivamente per tali aree e per tipologie di lavoratori operanti da tali aree". di individuarne uno tra questi con funzioni di coordinamento.
La Commissione nella risposta ricorda che il ruolo del medico competente, è disciplinato dall’articolo 2 del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Dlgs 81/2008) ed è tenuto ad effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal Testo unico.
Ricorda inoltre che la normativa sullo smart working richiede che ai lavorati subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza mediante collegamento informatico e telematico, vanno applicate le disposizioni del Titolo VII del Testo Unico «indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa».
Condividendo quindi l'esigenza evidenziata dalla domanda di Confcommercio la Commissione afferma che l’articolo 39, comma 6 del testo unico, già prevede per aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi di imprese, e qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, che il datore di lavoro possa nominare più medici competenti, uno per ogni sede, individuando un medico coordinatore del gruppo.
Tael disposizione si ritiene applicabile anche per il caso proposto relativo ai lavoratori in smart working che porterà il medico competente nominato ad assumere tutti gli obblighi e le responsabilità previste dal Dlgs 81.
Nella conclusione del documento viene anche sottolineato l'obbligo in capo al datore di lavoro di aggiornare il documento di valutazione dei rischi alla luce delle modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro.