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Fondo solidarietà ambientale: prestazioni e istruzioni per i versamenti
Con il decreto ministeriale del 29 settembre pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2023 il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito del personale del settore servizi ambientali è stato adeguato alla riforma degli ammortizzatori sociali prevista dalla legge 234 2021.
Si ricorda che sono interessate in particolare le aziende firmatarie dell'accordo di costituzione del Fondo, aderenti a Utilitalia, Confindustria – Cisambiente, Legacoop produzione e servizi, Assoambiente.
Con il messaggio 3901 del 7 novembre INPS ha fornito le istruzioni operative relative ai nuovi obblighi contributivi ,
una ulteriore comunicazione relativa alle modalità di versamento è stata pubblicata il 20 novembre Messaggio 4104/2023 (V. ultimo paragrafo)
Adeguamento Fondo solidarietà ambiente: le nuove prestazioni
Come noto l'adeguamento era richiesto entro il 31 dicembre 2022, poi prorogato al 31.12.2023 e prevede l'ampliamento delle tutele a partire dal 1. gennaio 2023 a tutte le aziende del settore non soggette a CIG, senza limiti nel numero di dipendenti.
In particolare si prevede l'adeguamento di
- importo,
- durata e
- causali di accesso
- all' assegno di integrazione salariale di cui alla legge n. 234 del 2021,
nonche' di ampliare la tipologia di prestazioni che il Fondo puo' erogare in conformita' all'art. 12-ter del decreto-legge n. 21 del2022 in tema di staffetta generazionale.
Il decreto prevede quindi che:
- l'importo dell'assegno di integrazione salariale e' pari a quello definito dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
La durata massima e' pari:
- per i datori di lavoro che occupano mediamente fino a cinque dipendenti nel semestre precedente: tredici settimane di assegno di integrazione per le causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre cinque e fino a quindici dipendenti : ventisei settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;
- per i datori di lavoro che occupano mediamente oltre quindici dipendenti : I) ventisei settimane di assegno di integrazione per le causali ordinarie; II) ventiquattro mesi per la causale straordinaria della riorganizzazione aziendale, III) dodici mesi per la causale straordinaria della crisi aziendale; IV) trentasei mesi per la causale straordinaria del contratto di solidarieta'.
Resta fermo, il limite massimo complessivo dei trattamenti
I lavoratori beneficiari di assegni sono soggetti alle disposizioni in tema di condizionalita' e formazione.
E' previsto anche
- il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti per il pensionamento nei successivi tre anni, con contestuale assunzione di lavoratori di eta' non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni».
- il finanziamento di specifiche prestazioni in favore dei lavoratori, anche in esubero, per programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Fondo solidarietà ambiente decorrenza obblighi contributivi
Il messaggio INPS 3901/2023 precisa che i nuovi obblighi contributivi e l’aggiornamento delle prestazioni si applicano dall’11 novembre 2023, quindicesimo giorno dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale
Dal mese di novembre 2023 quindi tutte le imprese del settore che occupano almeno un dipendente cessano sempre dal mese di novembre, gli obblighi verso il FIS con revoca del codice autorizzazione “0J”.
Sono dovuti in particolare
- per le imprese fino a 15 dipendenti il contributo dello 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali
- per le imprese con oltre 15 dipendenti il contributo dello 0,65%
di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori.
Fondo solidarietà ambiente: ulteriore contribuzione 2022 e istruzioni Uniemens
Il messaggio 4104 2023 ricorda che L’articolo 9, comma 4, del decreto interministeriale n. 103594 del 9 agosto 2019 dispone che i datori di lavoro sono tenuti al versamento di “un ulteriore contributo” rispetto alla contribuzione ordinaria di finanziamento prevista per il Fondo di solidarietà ambiente
Le contribuzioni ulteriori sono, nel dettaglio, le seguenti:
a) un contributo in cifra fissa di euro 10 mensili per 12 mensilità per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova;
b) 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata, fino al 31 dicembre 2022.
Tali contribuzioni sono destinate a finanziare le prestazioni integrative, erogate dal Fondo e sono dovute a decorrere dal periodo di paga in corso (ottobre 2019) alla data di entrata in vigore del decreto n. 103594/2019.
ATTENZIONE Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 4, comma 2, del decreto interministeriale del 29 settembre 2023 il versamento da parte dei datori di lavoro, del “50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia di breve durata”, è dovuto unicamente fino al 31 dicembre 2022.
Alla luce di queste precisazioni l'istituto fornisce le indicazioni in ordine alla denuncia e al predetto versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro le cui posizioni contributive, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “1Z”, avente il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.
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Agricoltura: limiti lavoro occasionale e compatibilità con NASPI
Limiti precisi per il lavoro subordinato occasionale secondo la nuova disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2023 8art. 1, commi 344 e ss., della L. n. 197/2022) .che ha sostituito la precedente modalità dei cd. Voucher per il settore agricolo .
Sono stati emanati recentemente due documenti di chiarimenti da Ispettorato nazionale del lavoro e INPS in particolare sulle categorie di lavoratori che possono rientrare nella nuova disciplina e sulla Cumulabilità con le indennità di disoccupazione. Vediamo di seguito maggiori dettagli.
Lavoro agricolo subordinato occasionale: compatibilità NASPI e DISCOLL
Nella circolare 89 del 7 novembre 2023 INPS fornisce le indicazioni sulla compatibilità fra
- percezione di indennità di disoccupazione dei lavoratori subordinati Naspi e autonomi (Discoll) con
- prestazioni subordinate occasionali di lavoro agricolo,
Si ricorda che la novità ha la finalità di assicurare la continuità delle attività stagionali del settore agricolo e si riferisce solo al biennio 2023-2024.
L'Istituto precisa in particolare i limiti di compatibilità previsti in termini di durata e il trattamento fiscale dei compensi mentre non fornisce ancora indicazioni sugli aspetti contributivi.
Lavoro agricolo subordinato occasionale: limiti e compenso
La circolare INPS ricorda innanzitutto che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono le
- attività di natura stagionale
- di durata non superiore a quarantacinque giornate annue per singolo lavoratore
- svolte SOLO da precise categorie di lavoratori, ovvero
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- disoccupati,
- percettori di reddito di cittadinanza o indennità di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nei periodi liberi da impegni scolastici;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno o in semilibertà.
- percettori delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
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La norma precisa che sono ammessi esclusivamente i soggetti che, ad eccezione dei pensionati, “non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto di lavoro occasionale "
Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di quarantacinque giornate di prestazione per anno civile.
Sono dovuti i contributi unificati previdenziale e assistenziale nella misura prevista per le zone agricole svantaggiate (articolo 1, comma 45, della legge 220/2010).
Tali prestazioni possono essere svolte senza obbligo di comunicazione all’INPS del compenso ne deriva.
Dalla norma sopracitata deriva che le indennità NASPI e DISCOLL percepite da durante i periodi di lavoro occasionale agricolo non sono soggette a sospensione, riduzione o decadenza previsti dagli articoli 9,10,11 del DLGS 22/2015.
I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili anche con i trattamenti pensionistici
La contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per queste prestazioni lavorative risulta utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.
Gli accrediti figurativi delle indennità sono ridotti in misura pari agli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro.
Lavoro occasionale in agricoltura: esclusi anche ex somministrati
Nella nota 1002 2023 di giugno 2023 l'ispettorato nazionale ha risposto ad un ufficio territoriale che chiedeva se “un lavoratore, che ha lavorato per qualche giorno tramite agenzia per il lavoro presso un’azienda agricola, possa successivamente svolgere una prestazione di lavoro occasionale presso la stessa azienda”.
Viene ricordato che il regime contrattuale sperimentale introdotto dalla legge 197 2022 per il biennio 2023- 2024, consente alle imprese agricole il ricorso a forme semplificate di utilizzo delle prestazioni occasionali a tempo determinato per attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per ciascun lavoratore.
Per espressa previsione normativa,inoltre, il ricorso a tale tipologia contrattuale è ammesso esclusivamente per determinate categorie di soggetti . Il fine è di impedire un “deterioramento” dei rapporti di lavoro caratterizzati da maggiore stabilità in rapporti di lavoro prettamente occasionali.
Per questo l'Ispettorato afferma il divieto di utilizzo anche di lavoratori che, nell’arco temporale indicato dalla norma, siano stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l’impresa agricola, ma tramite l’agenzia di somministrazione.
Esclusi dunque dalla possibilità di lavoro subordinato occasionale i lavoratori impiegati nei tre anni precedenti tramite agenzie di somministrazione. Il datore di lavoro dovrà per evitare le sanzioni previste, assicurarsi attraverso una autocertificazione del lavoratore sull'assenza di tali rapporti precedenti
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Pensioni dicembre 2023: gli importi aggiuntivi
Pensioni prestazioni assistenziali di dicembre 2023 piu ricche rispetto agli ultimi anni, grazie in particolare alla sostanziosa rivalutazione resa necessaria dall'aumento dell'inflazione . Un minimo di respiro quindi per molti pensionati in particolare quelli a piu basso reddito che questo mese come di consueto riceveranno anche le somme aggiuntive di fine anno .
Inps precisa con il messaggio 4050 del 15.11.2023 la composizione degli assegni pensionistici e assistenziali di dicembre per i quali si prevede oltre all'importo ordinario
- il conguaglio della rivalutazione definitiva 2023
- la somma aggiuntiva di 154,94 euro (art. 70, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388).
- la somma aggiuntiva 2023 (c.d. quattordicesima prevista dall’art. 5, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127 Seconda tranche 2023.
Vediamo di seguito tutti i dettagli forniti dall'istituto .
Anticipo del conguaglio per il calcolo della perequazione per l’anno 2023
La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +7,3 dal 1° gennaio 2023, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione che doveva effettuarsi, a regime, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni 2024 a partire da gennaio 2024.
L’articolo 1 del decreto-legge n. 145/2023, tuttavia, ha previsto , in via eccezionale il conguaglio sia anticipato al 1° dicembre 2023”.Sono interessate dall’operazione tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali con decorrenza precedente l’anno 2023, per una platea complessiva di 21 milioni di prestazioni.
I valori definitivi della perequazione per l’anno 2023 sono i seguenti:
Tabella degli importi fasce trattamenti complessivi
% indice perequazione da attribuire
Aumento del
Importo trattamenti complessivi
da
a
Importo garanzia
Fino a 4 volte il TM
100%
8,100%
–
2.101,52
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.101,52
2.125,41
2.271,74
Oltre 4 e fino a 5 volte il TM
85%
6,885%
2.101,53
2.626,90
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
2.626,90
2.692,18
2.807,76
Oltre 5 e fino a 6 volte il TM
53%
4,293%
2.626,91
3.152,28
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
3.152,28
3.167,04
3.287,61
Oltre 6 e fino a 8 volte il TM
47%
3,807%
3.152,29
4.203,04
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
4.203,04
4.236,09
4.363,05
Oltre 8 e fino a 10 volte il TM
37%
2,997%
4.203,05
5.253,80
Fascia di Garanzia*
Importo garantito
5.253,80
5.274,54
5.411,26
Oltre 10 volte il TM
32%
2,592%
5.253,81
–
*Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente perequato.
Importo trattamento minimo definitivo 2023
Importi
dal 1° gennaio 2023
Trattamento minimo
Indice di rivalutazione definitivo
mensile
567,94
8,1%
annuo
7.383,22
Fino a novembre era fissato a 563,73 (importo rivalutato con indice provvisorio del 7,3%)
Rivalutazione prestazioni assistenziali (invalidità civile, ciechi, sordi, pensione e assegno sociale)
Il conguaglio riguarderà anche le prestazioni assistenziali con i seguenti valori definitivi per l’anno 2023
Pensione di inabilità civile (invalidi totali) 316,25€ al mese
Assegno mensile (invalidi parziali) : 316,25€ al mese
Assegno sociale: 507,03€ al mese.
Nessun conguaglio verrà riconosciuto ai titolari di prestazioni non pensionistiche come
- indennità ponte ape sociale,
- assegni straordinari di sostegno al reddito,
- isopensione,
- indennità mensile per contratto di espansione).
Il conguaglio della maggiorazione sociale invece sarà effettuato contestualmente alle operazioni di rivalutazione per l’anno 2024.
INPS specifica che nell'assegno di dicembre vengono corrisposti il nuovo importo spettante e utilizzato anche per la tredicesima mensilità, e gli arretrati del 2023 di importo non superiore a 1.000 euro.
Sul cedolino è stata inserita la nota informativa dedicata.
Importo aggiuntivo 154, 94 euro
L'importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto a partire dal 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000 (V.circolare n. 68 del 20 marzo 2001) viene attribuito a oltre 346.000 beneficiari.
L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Tale importo, pertanto, non spetta alle prestazioni non qualificate come pensioni elencate di seguito
044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).
L’importo aggiuntivo non spetta, inoltre, sulle pensioni di vecchiaia in cumulo (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.
Si ricorda che l’importo aggiuntivo viene attribuito a condizione che:
- se il pensionato è solo, il reddito IRPEF comprensivo delle sue pensioni non superi il limite di 1,5 volte il TM x 13 :11.074,83
- se il pensionato è coniugato, il reddito IRPEF comprensivo delle pensioni non superi il limite di 3 volte il TM x 13: 12.149,66
Per tutti i pensionati interessati, la comunicazione di dettaglio del pagamento di dicembre 2023 reca l’indicazione dell’importo aggiuntivo dovuto.
Somma aggiuntiva per l’anno 2023 (c.d. quattordicesima). Seconda tranche
Per i criteri di attribuzione della c.d. quattordicesima si puo fare riferimento al messaggio n. 2178 del 12 giugno 2023.
Anche per la seconda tranche del 2023 sono stati utilizzati i limiti reddituali al tasso di perequazione provvisoria del +7,3%, utilizzato per l’elaborazione relativa al mese di luglio 2023.
La somma aggiuntiva è stata riconosciuta, sulla mensilità di dicembre 2023, a oltre 150.000 beneficiari.
Casi particolari
Per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto per l’accesso al beneficio (64 anni di età) dal 1° agosto 2023 al 31 dicembre 2023, e per i soggetti divenuti titolari di pensione nel corso del 2023, la corresponsione viene effettuata sulla mensilità di dicembre 2023, a condizione che sussistano le ulteriori condizioni normativamente previste. Sono state, inoltre, rielaborate le posizioni già scartate con la lavorazione centralizzata per la rata di luglio 2023 a causa dell’assenza di un reddito dichiarato relativo almeno all’anno 2019.
Sono state, inoltre, verificate le posizioni dei soggetti per i quali, nel corso del secondo semestre 2023, sono venute meno le condizioni per il diritto al beneficio. In tale caso, è stato avviato il recupero della somma indebitamente corrisposta per l’anno 2023.
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Indennità infortunio nell’alternanza scuola lavoro: istruzioni
E' operativo il Fondo destinato ad assegni una tantum di 300 mila euro per le famiglie di studenti vittime di infortuni mortali sul lavoro, previsto dal Decreto lavoro 48 2023, che si aggiungerà alle indennità già previste dall'INAIL .
E' stato pubblicato il 21 ottobre 2023 in Gazzetta ufficiale il decreto 25.9.2023 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'universita' in cui sono definiti i requisiti e le modalita' per l'accesso e la quantificazione del sostegno e viene allegato il modulo di domanda.
Con la circolare 49 del 14 novembre INAIL ha fornito le istruzioni operative (v. ultimo paragrafo)
Contributo fondo familiari studenti vittime infortuni
Si tratta di un contributo cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'art. 85, terzo comma, del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Il fondo conta su uno stanziamento di 10 milioni per l'anno 2023 e ad euro 2 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, il contributo sarà determinato in
relazione alle risorse disponibili.
Il contributo è indirizzato ai familiari degli studenti, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative, con esclusione degli infortuni in itinere, frequentanti
- delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, pubbliche e private ,
- strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e
- le Universita',
La prestazione erogata dal Fondo non è soggetta a tassazione , né a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente.
Per gli eventi verificatisi successivamente al 1° gennaio 2018, l'importo del sostegno economico e' erogato nel limite della dotazione annua del Fondo ed e' determinato per ciascun infortunio mortale in euro 200.000,00.
Familiari superstiti che hanno diritto al sostegno del Fondo
Il sostegno economico spetta, con parita' di diritto:
a. al coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
b. ai figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi;
In mancanza dei soggetti sopraindicati gli aventi diritto sono
- i genitori, anche adottanti, nonche' i fratelli e le sorelle del soggetto vittima dell'evento lesivo;
- gli ascendenti di secondo grado del soggetto vittima
In caso di concorso di piu' aventi diritto, le quote sono divise tra i medesimi in parti uguali.
Fondo superstiti studenti vittime infortuni: come si accede
Il sostegno economico e' erogato su domanda entro trenta giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile ad infortuni occorsi in occasione o durante le attivita' formative.
Si attende la predisposizione da parte dell'INAIL dell'apposito servizio per la presentazione con modalita' telematica.
Nel frattempo si può inviare istanza
- a mezzo di posta elettronica certificata o
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
da parte degli aventi diritto, a pena di inammissibilita', entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo.
ATTENZIONE Per gli infortuni verificatisi prima del 23 ottobre 2023, data di entrata in vigore del decreto, la relativa istanza dovra' essere presentata, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale , ovvero entro il 18 febbraio 2024.
L'istanza deve essere formulata con la modulistica allegata al decreto.
La procedura di accertamento e' effettuata dai competenti organi di vigilanza che predisporranno una apposita relazione per INAIL che provvede all'erogazione entro 30 giorni dal ricevimento della relazione, e a seguito di rendicontazione verrà rimborsato dal Ministero del lavoro
Il contenzioso giudiziario contro il diniego dell'erogazione del sostegno economico e' posto a carico dell'INAIL.
Fondo superstiti studenti vittime di infortuni istruzioni INAIL
La circolare INAIL ripercorre i contenuti della normativa e specifica ulteriormente che in attesa delle piattaforma online, in corso di predisposizione, la domanda deve essere presentata con l’apposito modulo , direttamente alla Sede Inail competente,o inviata vie PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore, entro iseguenti termini:
1) infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023: entro il 18 febbraio 2024,
2) infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023: entro novanta giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo
Si specifica che in caso di presentazione o inoltro dell’istanza a una Sede Inail non competente, quest’ultima è tenuta a trametterla alla Sede competente e a darne comunicazione al richiedente.
Il modulo di domanda prevede l’indicazione delle generalità del soggetto richiedente,che può essere direttamente il soggetto beneficiario oppure un soggetto da questi delegato oppure un rappresentante legale dell’avente diritto.
È inoltre sempre ammissibile, la presentazione della domanda attraverso un ente di patrocinio
INAIL precisa che nella seconda sezione del modulo sono previsti i dati del familiare beneficiario del sostegno economico, da compilarsi solo nel caso in cui il soggetto richiedente non
corrisponda al soggetto beneficiario, nonchè l’indicazione del grado di parentela con lo studente o la studentessa vittima dell’infortunio.
Devono, inoltre, essere indicati i dati dell’istituto scolastico o dell’università di iscrizione della vittima, la data del decesso e il luogo dell’infortunio, l’indicazione delle generalità degli altri familiari aventi diritto in concorso (nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, grado di parentelacon il deceduto) nonché la “firma per accettazione del beneficio spettante pro quota e
per delega alla riscossione, autenticata.
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Metalmeccanici: costo medio lavoro 2023
E' stato pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociale, sezione pubblicità legale il Decreto direttoriale 60 del 13.11.2023 che fissa il costo medio del lavoro per il personale dipendente da:
- imprese dell’industria metalmeccanica e
- imprese della installazione di impianti,
applicabili per i contratti pubblici.
In questo ambito rientrano :
- l’industria dell’installazione, manutenzione e gestione di impianti industriali, di impianti e di complessi meccanici, idraulici, termici, elettrici, telefonici, di reti telefoniche ed elettriche, di sollevamento ed ecologici, ivi compresa la installazione di impianti e di apparecchiature di segnalamento e di segnaletica stradale;
- la fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici alle imprese;
- l’esecuzione presso terzi delle attività stesse,
Il decreto contiene le tabelle dettagliate riguardanti distintamente gli operai e impiegati, con decorrenza dal mese di ottobre 2023
La determinazione è prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2016, e affidata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali che la effettua sulla base
- dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,
- delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
- dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
E' stato preso a riferimento ancora l'accordo per il rinnovo del CCNL per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti del 5 febbraio 2021, con decorrenza dalla stessa data ed in vigore fino al 30 giugno 2024, stipulato tra Federmeccanica, Assistal, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL.
Il decreto ricorda che il costo medio orario così determinato può essere comunque soggetto a oscillazioni dovute:
- benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) previsti da norme di legge di cui il datore di lavoro usufruisce;
- specifici benefici e/o minori oneri derivanti dall’applicazione della contrattazione collettiva;
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, e altre misure connesse all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- oneri derivanti da contrattazione aziendale;
- oneri derivanti da documentata incidenza del superminimo individuale;
- oneri collegati all’utilizzazione delle norme contrattuali sulla reperibilità;
- oneri derivanti dall’effettuazione di lavori fuori sede od officina.
Riportiamo i valori annui e orari del costo complessivo medio per operai e impiegati nelle tabelle seguenti (il dettaglio nelle tabelle allegate al decreto e in fondo all'articolo)
D1
D2
C1
C2
C3
B1
COSTO ANNUO
33.273,33
36.849,10
37.591,62
38.432,04
41.143,34 44.063,53
COSTO MEDIO ORARIO
20,80
23,03
23,49
24,02
25,71
27,54
Allegati:D1
D2
C1
C2
C3
B1
B2
B3
A1
COSTO ANNUO
32.775,32
36.297,04
37.028,34
37.856,06
40.526,38
43.402,44
46.581,01
51.902,09
53.065,58
COSTO MEDIO ORARIO
20,48
22,69
23,14
23,66
25,33
27,13
29,11
32,44
33,17
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Malattia lavoro marittimo: guida agli obblighi per i lavoratori
INPS ha fornito ieri nel messaggio 4010/2023 alcune indicazioni operative circa gli adempimenti a carico del lavoratore per gli eventi di malattia indennizzati . In particolare si chiariscono gli obblighi di:
- Trasmissione della certificazione medica
- indirizzo di reperibilità
- comunicazione malattia in caso di trasferimento all'estero
- autorizzazione per lo sbarco in caso di malattia.
Trasmissione certificato malattia marittimi
I lavoratori marittimi devono inviare la certificazione di malattia :
- entro due giorni dal rilascio
- esclusivamente in via telematica (v. messaggio n. 897 del 2 marzo 2023). Solo in casi del tutto eccezionali è ammessa la certificazione cartacea – purché in originale.
Leggi anche Lavoratori marittimi comunicazioni malattia solo telematiche
Il messaggio precisa che non è consentita l’erogazione dell’indennità prima della acquisizione dell’originale della certificazione medica cartacea.
ATTENZIONE necessario verificare che nella certificazione medica, sia telematica che cartacea sia indicato il corretto indirizzo di reperibilità per consentire l’effettuazione delle visite mediche domiciliari di controllo.
Per le visite mediche di controllo all’estero le relative istruzioni sono state fornite con la circolare n. 87 del 2 luglio 2010.
Le variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica vanno preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” sul portale www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”.
In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la suddetta comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, utilizzando :
- la casella di posta elettronica dedicata per ogni sede (esempio di denominazione: [email protected] )oppure
- il Contact center multicanale al numero verde 803 164
Marittimi e malattia all'estero
In generale sono valide le indicazioni operative fornite con la circolare n. 192 del 7 ottobre 1996 e messaggio n. 4271 del 16 novembre 2018
In particolare per i lavoratori marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia è necessario prima di recarsi all’estero sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia, per ottenere la preventiva autorizzazione
Nel caso in cui con mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta la sospensione del diritto all’indennità, come previsto dalla normativa vigente.
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Assunzioni: quali sono le professioni più ricercate?
Union Camere, ANPAL e sistema informativo Excelsior hanno reso disponibile ieri l'ultimo bollettino sulle intenzioni di assunzione delle imprese nel novembre 2023 . Nel documento si evidenziano le ricerche e i profili per i quali resta un alta difficoltà di reperimento.
Vediamo alcuni dettagli dal comunicato stampa,
Qui disponibile il testo integrale del Bollettino
Il Bollettino di novembre evidenzia che i settori trainanti, cioè che evidenziano maggiori necessità di nuovo personale sono:
- Turismo,
- commercio,
- servizi dei media e delle comunicazioni
- industria del tessile e abbigliamento
- industria calzaturiera delle calzature.
Le professioni e titoli di studio più ricercati
E' in diminuzione, dopo diversi mesi di crescita, il tasso di difficoltà delle imprese ad assumere, che scende di 2,5 punti a novembre , attestandosi al 48,5%, valore comunque molto (troppo) alto.
La mancanza di candidati adatti al profilo , il cosiddetto "Mis- matching" si conferma la causa di difficoltà più importante per le assunzioni (34,2%). Sono più di un terzo quindi, fatto cento il valore delle ricerche di personale in Italia, i profili che restano vacanti .
Il Borsino delle professioni di Excelsior riporta tra le figure pressoché introvabili :
- operai specializzati del tessile e dell'abbigliamento (80,8%),
- operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (74,5%),
- fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (71,9%)
- fabbri ferrai costruttori di utensili (70,8%).
A livello territoriale sono le imprese del Nord Est ad incontrare le maggiori difficoltà di reperimento (55,0%), seguite da quelle del Nord Ovest (49,2%), Centro (47,5%) e Sud e Isole (42,8%). Il Nord Ovest è invece l’area dove sono previste maggiori assunzioni a novembre (136.240), seguita dal Sud e Isole (108.530), Nord Est (96.150), Centro (89.590).
Gli indirizzi di studio che nel mese considerato garantiscono gli esiti occupazionali migliori sono:
- quello economico tra i percorsi universitari,
- quello di amministrazione, finanza e marketing per il diploma secondario e
- quello di ristorazione per la qualifica o diploma professionale.
Assunzioni programmate a novembre 2023
A novembre le assunzioni programmate dichiarate dalle aziende sono in tutto 430.520.
Rispetto a un anno fa si registra un aumento importante (+12,6%), mentre leggermente più contenuto è quello su base trimestrale: +8,4% tra novembre 2023 e gennaio 2024.
L’incremento nell’industria è dell’8,8% rispetto all’anno scorso. Bene anche le costruzioni (+10,7%), la meccatronica (+13,2%), e la moda (+28,5%).
Fa ancora meglio il settore dei servizi , con un +14,3% di assunzioni programmate, che si concentrano in particolare nei comparti :
- alloggio, ristorazione e turismo (+28,3%),
- media e comunicazione (26,8%).
Complessivamente per questo settore le entrate programmate sono
- 299.070 a novembre e
- 902.600 nel trimestre novembre 2023 – gennaio 2024.
Aumenta più della media (+21,1%, +15mila rispetto allo stesso periodo del 2022) la domanda di lavoratori immigrati che riguarda 88.080 contratti programmati nel mese, pari al 20,5% del totale delle entrate. I settori che intendono ricorrere maggiormente alla manodopera straniera sono i servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio (il 33,7% degli ingressi programmati dovrebbe essere coperto da personale immigrato), i servizi operativi di supporto a imprese e persone (31,2%), i servizi di alloggio e ristorazione (23,1%), la metallurgia (22,7%) e le costruzioni (21,8%).
Per quanto riguarda i contratti offerti, quelli a tempo determinato rappresentano il 52,6% delle entrate previste; seguono quelli a tempo indeterminato (20,2%), quelli di somministrazione (13,1%) e di apprendistato (5,2%).
Bollettino Excelsior come funziona
Si ricorda che il sistema informativo Excelsior è un programma finanziato dalla UE (SPON-PAO) Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l’occupazione affidato operativamente ad UnionCamere ANPAL.
I dati presentati derivano dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro.
L’indagine, che è inserita nel Programma Statistico Nazionale (UCC-00007) tra quelle che prevedono l’obbligo di risposta da parte degli intervistati e dal 2017 è svolta con cadenza mensile.
Le informazioni sono state acquisite nel periodo 25 settembre 2023 – 10 ottobre 2023, attraverso le interviste realizzate presso più di 101.000 imprese, campione rappresentativo delle imprese con dipendenti al 2022 dei diversi settori industriali e dei servizi. La proiezione mensile dei dati di indagine e il potenziamento dell'integrazione permettono l’analisi delle principali caratteristiche delle entrate programmate secondo i profili professionali e i livelli di istruzione richiesti.
Per chi fosse interessato ad approfondire: i risultati dell’indagine sono disponibili a livello nazionale, regionale e provinciale per i settori ottenuti dall'accorpamento di codici di attività economica della classificazione ATECO2007 sul sito: https://excelsior.unioncamere.net