• Contributi Previdenziali

    Contributi artigiani e commercianti: versamento entro il 16 maggio

    Artigiani e commercianti iscritti alla relative gestioni speciali  sono tenuti  entro  il 16 maggio  2024  al versamento  della prima trimestrale della quota di contributi  IVS 2024   sul  reddito 2023,  tramite il Modello di pagamento F24.

    Si ricorda che le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, per l’anno 2023, sono  pari a: 

     Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni 

    • 24% per  gli ARTIGIANI
    • 24,48% per i COMMERCIANTI Titolari e per i collaboratori di età superiore a 21 ani

    per i collaboratori di età inferiore a 21 anni:

    • 23,70% per gli artigiani
    • 24,18% per i commercianti

    Si conferma  anche per l’anno 2024,

    • la riduzione del 50% dei contributi dovuti  per gli iscritti di almeno 65 anni , già pensionati e
    •  la maggiorazione dell'aliquota pari all'1% per  i redditi superiori alla soglia di 52.190 euro.

    Si ricorda  anche  con la legge di bilancio 2023 è stato innalzato da 65.000  a 85.000 euro di reddito   il requisito di accesso al regime fiscale forfettario  che da diritto alla riduzione contributiva del 35% . Chi ha iniziato l'attività nel corso del 2024 deve dare comunicazione dell'adesione al regime con tempestività

    Artigiani e commercianti versamento I rata contributi 2024

    I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione “Dati del mod. F24”, cui può accedere il contribuente o un suo delegato. 

    Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

  • Lavoro Dipendente

    Dimissioni in periodo protetto revocabili dopo convalida

    Con la nota 862 del 8 maggio 2024 l'ispettorato del lavoro è intervenuto a seguito di richieste di chiarimenti in tema di  revoca delle dimissioni protette dopo il procedimento  di convalida  dell'ispettorato,  come previsto ai sensi dell’art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001.

    Vediamo i dettagli nei paragrafi seguenti.

    Dimissioni genitori lavoratori in periodo protetto

    Va ricordato innanzitutto che per dimissioni protette si intendono quelle rassegnate  dai genitori nel periodo , fino  ai 3 anni di vita de bambino, nel quale, a protezione della funzione genitoriale,   le dimissioni, cosi come gli accordi per la risoluzione consensuale,  devono essere ratificate dall'ispettorato del lavoro.

    Tale verifica riguarda il fatto che la decisione  del lavoratore sia effettivamente frutto di una libera scelta e non, al  contrario, imposta dal datore di lavoro.

    Le stesse considerazioni valgono per la risoluzione consensuale o le dimissioni presentate nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di proposta di incontro del minore.

     l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro è condizionata dalla convalida dell'INL.

    Per la richiesta di convalida dal 2022 è stato reso disponibile un modulo telematico di richiesta. 

     Vedi l'articolo convalida dimissioni protette 2022

    La revoca delle dimissioni protette

    Sul tema della revoca  delle dimissioni dei lavoratori nel periodo protetto  l' Ispettorato si è già pronunciato fornendo alcuni chiarimenti in merito alla  procedura  con le  note prot. n. 5296 del 5 giugno 2019, n. 5534 del 13 giugno 2019 e n. 4113 del 26 novembre 2020.

    Ora, sulla base del parere  dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (nota prot. n. 4376 del 6 maggio 2024) viene chiarito che il citato D.Lgs. n. 151/2001 non regolamenta la revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto ma, secondo l'ispettorato, trattandosi di un atto unilaterale recettizio, non vi sono elementi  che impediscano al soggetti di  revocarle, sia prima che dopo la convalida  delle dimissioni, purché prima della risoluzione effettiva del rapporto. 

    L'ispettorato ricorda  anche  quanto  già affermato ovvero che anche la revoca delle dimissioni richiede  un esame istruttorio da parte dell’Ispettorato che, “valutata attentamente la fondatezza delle motivazioni  addotte, provvederà all’annullamento del relativo provvedimento”, e potrà programmare “gli eventuali   accertamenti ispettivi a tutela della lavoratrice/del lavoratore interessati, qualora si ritenga che nei confronti degli  stessi possano essere stati adottati comportamenti datoriali discriminatori o comunque illeciti” (così nota prot. n.5296/2019 e nota prot. n. 5534/2019).

    Solo nel caso in cui invece  le dimissioni presentate siano state regolarmente convalidate all’esito della verifica della genuinità della scelta compiuta dalla lavoratrice/lavoratore e abbiano  già prodotto l’effetto della risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse non potranno più essere oggetto di revoca unilaterale da parte del lavoratore  e il  rapporto di lavoro potrà riprendere unicamente con il consenso del datore di lavoro.

    Sul periodo di sospensione   tra l'altro anche la Cassazione è intervenuta  con l'ordinanza 5598/2023, specificando che le dimissioni di una lavoratrice restano sospese fino al momento della convalida da parte dell'ispettorato anche oltre il periodo protetto di tre anni.

    Leggi per i dettagli Dimissioni in periodo di maternità convalida sempre necessaria 

  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    CIGS imprese strategiche 2024: le istruzioni

    E’  stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale  il decreto legge 4 del 18 gennaio 2024  "Disposizioni urgenti  in  materia  di  amministrazione  straordinaria delle imprese di carattere strategico" che interviene a rafforzare le  misure di tutela occupazionale  dei lavoratori e della  continuità produttiva  nelle  imprese strategiche in crisi . Con la circolare 62 del 7 maggio INPS ha fornito le istruzioni procedurali per la fruizione 

    In generale il provvedimento  prevede   un nuovo intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria a favore delle imprese in amministrazione straordinaria , con almeno 1000 dipendenti,  in presenza di stabilimenti industriali di interesse strategico ai sensi dell’articolo 1 del Dl 207/2012, che non abbiano potuto completare  piani di riorganizzazione aziendale complessa.

    E' prevista anche  una misura specifica per gli stabilimenti di Acciaierie d'Italia  (Ex ILVA)  alle quali è riservato uno stanziamento di 320 milioni di euro per l'erogazione di  uno o piu' finanziamenti a titolo oneroso  della  durata  massima  di  cinque anni.

    Le imprese potranno fruire nel 2024  di una prosecuzione della CIGS  senza soluzione di continuità,  a valere sui fondi previsti dall’articolo 1, commi 175 e 176, della legge 213/2023 (Legge di Stabilità per il 2024). con  limite di spesa di 63,3 milioni di euro .Si ricorda che la cigs  non richiede  la  consultazione sindacale  e  viene autorizzata su domanda  con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali  in deroga ai limiti di durata  ordinariamente previsti dagli articoli 4 e 22, Dlgs 148/2015.

    Inoltre si applicano le  tutele di cui all’articolo 7, comma 10-ter, del Dl 148/1993 ovvero a domanda dell'autorità  amministrativa straordinaria   la  durata dell’intervento della cassa integrazione straordinaria viene equiparata al termine previsto per l’attività commissariale.

    Il decreto prevede anche all’articolo 3, comma 2,  che per assicurare adeguati  livelli di sicurezza  le riduzioni o sospensioni dal lavoro  potranno applicarsi ai  lavoratori addetti alla manutenzione degli impianti e alla sorveglianza delle attività di  sicurezza,  solo a  rotazione e quando non siano impegnati nei  programmi di manutenzione e sorveglianza di tali attività.

    Cassa integrazione straordinaria 2024 le istruzioni 

    Nella circolare 62 2024 INPS precisa che al trattamento di CIGS di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 4/2024 possono ricorrere le imprese  con i seguenti requisiti

    1. a)  gestiscono uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale e per le quali, ricorrendone i presupposti, sia disposta l’amministrazione straordinaria con prosecuzione dell’esercizio di impresa;
    2. b) siano già state autorizzate – o abbiano proposto apposita istanza al Ministero del Lavoro  – al trattamento di CIGS ai sensi dell’articolo 1, commi 175 e 176, della legge di Bilancio 2024, in relazione a programmi di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità.   

    La norma  non prevede nuovi oneri per la finanza pubblica né, conseguentemente, specifici finanziamenti  in quanto ha solo lo scopo di assicurare che, a seguito del passaggio dalla gestione ordinaria all’amministrazione straordinaria dell’impresa, la fruizione dei trattamenti di CIGS, già autorizzati o in corso di autorizzazione, senza soluzione di continuità.

    La circolare ricorda anche che:

    •   le imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria non sono tenute al versamento del contributo addizionale mentre .
    • i datori di lavoro tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria  INPS  l’obbligo contributivo sussiste anche durante il periodo di integrazione salariale, relativamente alle quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturate sulla retribuzione persa.

     In “Sistema UNICO”, nell’ambito del codice intervento 333, è stato istituito il seguente nuovo apposito codice evento:

    “168 – Proroga CIGS imprese int. strateg. con piani riorg. non complet.(art.1 c.175 l.213/23;art.3 DL.4/24)”.  

     La circolare fornisce quindi di dettagli sulle modalità e termini di trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) ricordando che in caso di pagamento diretto INPS i datori di lavoro devono provvedere , a inviare all'INPS tutti i dati entro la fine del secondo mese successivo al periodo di integrazione salariale o, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della concessione.

    Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento  resta  a carico del datore di lavoro.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Cassa integrazione PMI dell’indotto di grandi aziende in crisi: le istruzioni

    Il Governo aveva  approvato il 31 gennaio 2024  un nuovo decreto legge  per la tutela delle piccole e medie imprese dell''indotto di grandi aziende in stato di insolvenza e sottoposte ad amministrazione straordinaria.  Il decreto legge  prevede  in particolare  misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle aziende coinvolte dalle difficolta dei grandi  committenti come contributi a fondo perduto, accesso al Fondo di Garanzia , integrazione al reddito dei dipendenti, tassi di interesse agevolati.  Il provvedimento,  dl 9-2024  è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il 2  febbraio 2024. Qui il testo

    Nel corso della conversione in legge del decreto 4 2024  in legge 28 del 15 marzo 2024  recante: «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico» , il decreto 9 è stato abrogato e le norme sono confluite nella legge di conversione, facendo salvi  gli effetti  già intervenuti .

    Con la circolare 62 del 6 maggio 2024 INPS fornisce tutte le istruzioni per fruire delle agevolazioni .

    Vediamo di seguito le misure principali.

    Sostegno finanziario  a PMI coinvolte nella crisi di grandi imprese strategiche

    Nella legge di conversione 8 2024 sono previste  diverse forme di sostegno finanziario , tra cui : 

    1.  accesso al Fondo di Garanzia  legge  662/1996  per le imprese che incontrano difficoltà di accesso al credito e   che abbiano prodotto  negli ultimi due esercizi precedenti la richiesta, almeno il 70 per cento del fatturato nei confronti del committente sottoposto alle procedure straordinarie. Tale garanzia sarà  concessa a titolo gratuito, senza valutazione, fino alla misura: 
      • dell’80 per cento dell'importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta; 
      • del 90 per cento dell’importo dell’operazione finanziaria del primo livello, nel caso di riassicurazione.
    2.  contributi a fondo perduto finalizzati ad abbattere del 50%  il tasso di interesse, ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti di Stato (“de minimis”) e pari al valore complessivo, attualizzato, della differenza tra interessi calcolati nell’arco dell’intera durata dell’operazione, al tasso contrattuale, e gli interessi determinati applicando un tasso pari al 50 per cento del contrattuale.
    3. possibilità di prededuzione dei  crediti vantati dalle imprese o dai cessionari nei confronti di imprese committenti ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ove riferiti a prestazioni di beni e servizi,  strumentali a consentire la funzionalità produttiva degli impianti.

    Leggi anche Liquidita micro e PMI fornitrici di aziende strategiche in crisi

    PMI indotto aziende strategiche – Integrazione salariale unica "ISU"

    E' prevista l'erogazione di una  integrazione al reddito per i  lavoratori subordinati di datori di lavoro definita dall'INPS " ISU "(integrazione salariale unica) che sospendono o riducono l’attività in conseguenza della  crisi delle  grandi aziende committenti . Il sostegno sarà riconosciuto per il 2024 dall'INPS con relativa contribuzione figurativa, in misura pari a quella prevista dall’articolo 3 del d.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per un periodo non superiore a sei settimane, prorogabili fino a 10 .

     Anche in questo caso il requisito è costituito da

    1. monocommittenza o 
    2. prevalenza sulla gestione della piccola o media impresa,

     esercitata dall’impresa in amministrazione straordinaria . Al fine di garantire continuità aziendale e sicurezza nei luoghi di lavoro, le modalità di sospensione sono individuate con apposito accordo quadro tra le associazioni datoriali e le associazioni sindacali più rappresentative, da stipularsi presso il Ministero del Lavoro. 

    Le integrazioni sono incompatibili con i trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 148/2015  e con i sostegni al reddito di eventuali fondi bilaterali di solidarietà attivi nel settore.

    La circolare INPS precisa che non si tratta di una  prestazione soggetta alle limitazioni del D.LGS 148 2015: non è richiesta al comunicazione sindacale nè il versamento della contribuzione addizionale 

    I sostegni saranno comunque  erogati dai datori di lavoro alla fine di ogni periodo di paga e rimborsati dall’INPS oppure erogati  direttamente dall’INPS.

     Sono stanziati a questo fine 16,7 milioni di euro .

    Integrazione salariale:  domande  e compilazione Uniemens

    Nella circolare 62 2024 INPS  precisa che:

    •   la sottoscrizione dell' accordo con le rappresentanze sindacali è propedeutica all’invio delle domande di accesso al trattamento di sostegno al reddito 
    •  le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.  ma precisa che tale  sospensione o riduzione  non puo  essere anteriore a quello di stipula del medesimo accordo.
    • Il termine di invio telematico delle domande non riveste carattere decadenziale, tuttavia,  è opportuno che la domanda sia trasmessa con la massima tempestività,  tramite la piattaforma “OMNIA IS”, accedendo al sito istituzionale www.inps.it e inserendo, nella home page, alla funzione “cerca”, la voce “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”.

    In particolare: dopo avere effettuato l’autenticazione tramite la propria identità digitale – SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0 

    va selezionata la voce “CIG e Fondi di solidarietà” e successivamente la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

     La circolare sottolinea che  per l’accesso alla nuova misura  nell’istanza deve essere resa una dichiarazione di responsabilità, in cui i datori di lavoro autocertificano la sussistenza del requisito in loro possesso.

    Per tutte le domande presentate, i datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari delegati devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket). 

    Per la procedura operativa nel  “Sistema UNICO” è stato creato il nuovo codice intervento “700”, che definisce il nuovo strumento “Integrazione salariale unica” (ISU) e la nuova causale codice evento “701” “ISU – Crisi aziende dell’indotto ex art. 2 quinquies DL n. 4/2024”.

    In caso di pagamento diretto ai lavoratori da parte dell’Istituto, i datori di lavoro devono procedere con l’invio dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) secondo le consuete modalità,( circolare n. 62/2021 e messaggi n. 2519/2022, n. 2743/2022 e n. 2902/2022).

     L’invio dei flussi   non è soggetto a termine decadenziale; tuttavia, al fine di assicurare un più celere completamento delle attività connesse al pagamento è opportuno che la trasmissione dei flussi “UniEmens-Cig” (UNI41) avvenga con la massima tempestività.

    Ai fini della compilazione delle denunce individuali, deve essere valorizzata la causale dell’assenza nell’elemento <CodiceEvento> di <Settimana> con il codice di nuova istituzione “ISU”, avente il significato di “Integrazione salariale unica”; ai fini della valorizzazione del “tipo copertura” delle settimane in cui si collocano i periodi indennizzati, devono essere seguite le consuete modalità.

    Nella circolare sono riportati  tutti i dettagli della compilazione.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica pensionati Inps 2024: pubblicate le istruzioni

    INPS ha dato notizia  il 17 marzo 2024  della disponibilità della certificazione Unica 2024 relativa alle prestazioni  erogate dall'istituto  (redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di pensione, redditi di lavoro autonomo, redditi di provvigioni prestazioni assistenziali e di sostegno al reddito). Veniva specificato che la Certificazione Unica  INPS  è  visualizzabile,  scaricabile e stampabile con le seguenti modalità:

    • con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS) al “Servizio Certificazione unica 2024 (Cittadino)” sul portale dell’Istituto,
    • con le credenziali personali  tramite App Mobile al servizio  “Certificazione Unica”. 
    • I pensionati potranno scaricare e stampare il modello della CU/2024 anche dal servizio on-line “Cedolino pensione”.
    • si può ricevere  tramite patronati, CAF e professionisti abilitati o tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC) [email protected] allegando una copia del documento di identità del richiedente. In questo caso, la Certificazione Unica sarà inviata dall’INPS direttamente alla casella di posta elettronica utilizzata per la richiesta.

    Per i cittadini di oltre 75 anni titolari di indennità di accompagnamento, speciale o di comunicazione, inoltre è attivo il servizio “Sportello Mobile” che prevede l’invio di un’apposita comunicazione, con i recapiti telefonici di un operatore della sede territorialmente competente e le istruzioni  per richiedere la spedizione della Certificazione Unica al proprio domicilio.

    ATTENZIONE nel caso il contribuente si avvalga della dichiarazione precompilata   questo risulterà tra le annotazioni  nella Certificazione Unica, i cui dati vanno utilizzati eventualmente per modificarla.

    Certificazione Unica INPS 2024 le istruzioni sul rilascio

    Il 7 maggio è stata  pubblicata la circolare di istruzioni n. 63 /2024  in cui l'istituto riepiloga in dettaglio la procedura riguardante il rilascio, il conguaglio e la rettifica delle Certificazioni.

    In particolare vengono specificate tutte le modalità di rilascio  dlla forma telematica (v. sopra)   alle modalità alternative :

    1. in forma cartacea  presso le  Strutture territoriali dell’Istituto,
    2.  con spedizione della Certificazione Unica attraverso Posta Elettronica Certificata, 
    3. attraverso Istituti di Patronato, Centri di assistenza fiscale, professionisti abilitati all’assistenza fiscale
    4. con spedizione  alla residenza del titolare o dell’erede di soggetto titolare,  anche all’estero
    5. con il Servizio “Canale/sportello utenza fragile”
    6. presso Comuni e altre pubbliche Amministrazioni abilitate.

    Rilascio della Certificazione Unica al soggetto non titolare

    La Certificazione Unica  può essere rilasciata anche a persona diversa dal titolare facendo  richiesta ai Patronati, ai Centri di assistenza fiscale, ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale  o  attraverso il servizio di posta elettronica ordinaria , sia da persona appositamente delegata sia,   in caso di morte del titolare, da parte degli  eredi.

    1. Nel primo caso, la richiesta deve essere corredata dalla delega  e dalla fotocopia del  documento di riconoscimento in corso di validità del delegante e del delegato.  L’intermediario, cui viene presentata la delega, è tenuto a conservare la documentazione per un periodo di tre anni.
    2. Nel secondo caso, in cui la richiesta sia presentata da eredi del titolare della  prestazione,   deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale il  richiedente attesti la propria qualità di erede, unitamente alla fotocopia del proprio  documento di riconoscimento.

    Rettifica Certificazione Unica

    Nel caso vengano rilevati errori nella CU il contribuente deve rivolgersi alle strutture territoriali che provvederanno alla rettifica e comunicheranno  la correzione via raccomandata o PEC e anche nell'area personale MYINPS del contribuente.

     Qualora il contribuente si avvalga della dichiarazione precompilata dell'Agenzia sarà tenuto quindi a modificarla sulla base dell’ultima Certificazione Unica.

    CU INPS anni precedenti

    Si ricorda infine che i CUD e Certificazioni Uniche degli anni passati restano a disposizione dei cittadini all’interno del servizio “Fascicolo previdenziale del cittadino” e sono accessibili tramite la voce “Modelli” del menu interno del servizio online "Servizio Certificazione unica 2024 (Cittadino)” .

  • Privacy

    Pubblicità in violazione GDPR: azienda responsabile per l’errore del dipendente

    La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con Sentenza dell’11 aprile 2024, relativa alla causa C-741/21  in tema di  violazione dei  dati personali attraverso attività di  marketing diretto,  ha ritenuto responsabile il titolare aziendale del trattamento, precisando che non è rilevante che  il danno sia stato causato dall’errore del dipendente che ha violato le istruzioni ricevute.

    La sentenza ha fornito inoltre chiarimenti sul diritto al risarcimento in caso di violazione del Regolamento (UE) 2016/679,  Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

    Vediamo in maggiore dettaglio la vicenda e la sentenza della Corte.

    Marketing diretto nonostante la revoca del consenso

    Il caso specifico affrontato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) riguardava un avvocato  tedesco che aveva revocato il proprio consenso alla ricezione di materiale pubblicitario da parte di una società che gestisce una banca dati giuridica. 

    Nonostante la revoca del consenso, il ricorrente continuava a ricevere materiale pubblicitario, il che ha portato a una violazione del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

    Il ricorrente ha adito il Tribunale del Land di Saarbrücken ( Germania) per ottenere:

    • il risarcimento del danno materiale, relativo alle spese sostenute per l'ufficiale giudiziario e il notaio,  e per 
    •  il risarcimento per danno immateriale, affermando di aver subito una perdita di controllo sui propri dati personali.

     Ha sostenuto che tale perdita di controllo costituisse di per sé un danno immateriale, indipendentemente dalla gravità o dagli effetti ulteriori di tale perdita, sulla base del diritto garantito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e precisato dal GDPR.

    La società imputata, per parte sua ha negato ogni responsabilità, sostenendo di aver istituito un adeguato sistema di gestione delle opposizioni al marketing diretto e attribuendo la mancata considerazione delle opposizioni del ricorrente, ipoteticamente  

    • a un errore umano di un collaboratore oppure
    • al fatto che sarebbe stato eccessivamente oneroso tenerne conto.

    Inoltre, ha argomentato che la mera violazione di un obbligo del GDPR non costituisce automaticamente un "danno" ai sensi dell'articolo 82 del regolamento.

    Il tribunale tedesco ha  quindi sollevato la questione presso la  CGUE  cercando chiarimenti sull'interpretazione di varie disposizioni del GDPR, specialmente riguardo :

    • al diritto al risarcimento per danni immateriali senza la necessità di dimostrare la gravità del danno e 
    • sulle condizioni di responsabilità del titolare del trattamento quando il danno è causato dall'errore di una persona sotto la sua autorità.

    I chiarimenti della CGUE su risarcimento e responsabilità

     La decisione della Corte chiarisce i seguenti punti:

    • Violazione e Danno Immateriale: La Corte ha stabilito che una violazione del GDPR non è di per sé sufficiente per stabilire un danno immateriale. Per avere diritto al risarcimento, l'interessato deve dimostrare di aver subito un danno immateriale reale causato dalla violazione. Non è necessario che il danno raggiunga una certa gravità, ma deve essere comunque dimostrato.
    • Responsabilità del Titolare del Trattamento: In caso di violazione del GDPR causata dall'errore di un dipendente, il titolare del trattamento non può automaticamente esimersi dalla responsabilità. La Corte ha sottolineato che il titolare del trattamento deve dimostrare che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Non basta quindi soltanto indicare che il danno è stato causato dall'errore di un dipendente per liberarsi da ogni responsabilità.
    • Calcolo del Risarcimento: I criteri previsti dall'articolo 83 del GDPR per la determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere applicati nel calcolo del risarcimento per i danni ai sensi dell'articolo 82 del GDPR. Il risarcimento dovuto dovrebbe riflettere una compensazione per il danno effettivamente subito, non avendo una natura punitiva ma compensativa.

    Si ribadisce  quindi la necessità che gli ordinamenti nazionali  rafforzino il diritto delle persone fisiche alla protezione dei loro dati personali, garantendo che possano ottenere un risarcimento effettivo in caso di violazione, e assicurando al contempo che i titolari del trattamento adottino misure adeguate per prevenire tali violazioni.

  • Stranieri in Italia

    Prestazioni INPS anche a extracomunitari in attesa del permesso

    L'INPS, con il Messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024, ha  chiarito  ai propri uffici territoriali che, come previsto dalla normativa vigente , i cittadini di paesi extracomunitari hanno il diritto di  ricevere  le prestazioni economiche previsti a sostegno del reddito  e gestiti dall'istituto, anche se non risultino  ancora titolari di permesso di soggiorno .Si tratta ad esempio delle prestazioni NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, assegno Unico, Assegni familiari , Assegno di inclusione, ecc.

    E' necessario però che   questi cittadini dimostrino il  possesso della documentazione  che certifica  l'avvenuta richiesta di rinnovo,  rilasciata da parte degli uffici competenti.

    Si ricorda anche  che l’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a quando viene comunicata dall’Autorità di pubblica sicurezza, l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

    Pagamento con riserva di ripetizione

    L'istituto specifico inoltre nel messaggio che il pagamento  viene effettuato con riserva di ripetizione ,  potrà cioè essere oggetto di  richiesta  di  restituzione totale o parziale della prestazione eseguita (art. 2033 ss. c.c.)  nel caso  in cui successivamente  vi sia il diniego del rinnovo del titolo di soggiorno.