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Dichiarazione 2025 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte dopo la proroga
Recentemente, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 12 giugno 2025, ha approvato un decreto-legge (c.d. Decreto Fiscale) che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale, con il quale per il 2025 è stato disposto, per i Soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto:
- al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) senza alcuna maggiorazione,
- al 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,40%.
Di conseguenza, i professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), potranno usufruire della proroga dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, ed effettuare il versamento:
- entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione;
- oppure entro il 20 agosto 2025 applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.
I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:
- saldo 2024 per IRPEF / IRES / IVA
- acconto 2025 IRPEF / IRES
- addizionali IRPEF;
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- Diritto CCIAA.
Redditi PF 2025 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte e date da ricordare
Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, hanno la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi, compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato per intero entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica).
Già dall’anno scorso, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, è stato uniformato il termine di scadenza del versamento delle singole rate sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati, i quali dovranno effettuare i versamenti ratealientro il giorno 16 di ciascun mese, in ogni caso da completarsi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
Per i soggetti ISA che usufruiscono della proroga e che optano per la rateizzazione delle imposte, pertanto viene ridefinito il calendario dei versamenti delle rate nel modo seguente:
RATA
VERSAMENTO
primo versamento il 21.07.2025
senza maggiorazioneINTERESSI %
VERSAMENTO
primo versamento il 20.08.2025 con maggiorazioneIn questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% in ragione di giorno
INTERESSI %
1ª
21 luglio 2025
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20 agosto 2025
–
2ª
20 agosto 2025
0,18
16 settembre 2025
0,18
3ª
16 settembre 2025
0,51
16 ottobre 2025
0,51
4ª
16 ottobre 2025
0,84
17 novembre 2025
0,84
5ª
17 novembre 2025
1,17
16 dicembre 2025
1,17
5ª
16 dicembre 2025
1,50
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Di conseguenza, le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Per il calendario delle scadenze secondo i termini ordinari, dei versamenti delle rate per i contribuenti che non hanno usufruito della proroga, leggi l'articolo "Dichiarazione redditi persone fisiche 2025: rateazione delle imposte e date da ricordare".
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Rinnovo CCNL Metalmeccanici: verso lo sciopero nazionale il 20 giugno
Dopo lo sciopero nazionale del 28 marzo per la richiesta di rinnovo del contratto metalmeccanici industria, i sindacati confederati continuano la mobilitazione.
Le sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm hanno lanciato nei giorni scorsi lanciano un ultimatum alle controparti datoriali. In mancanza di una ripresa delle trattative entro il 30 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale di otto ore per il prossimo 20 giugno, accompagnato da manifestazioni a livello regionale.
Secondo i sindacati le associazioni datoriali Federmeccanica-Assistal e Unionmeccanica-Confapi continuano a mantenere una posizione di chiusura, rifiutando ogni dialogo con i sindacati a quasi un anno dalla scadenza del contratto collettivo nazionale.
Fim, Fiom e Uilm definiscono “inaccettabile” la scelta delle associazioni datoriali di interrompere il confronto, ignorando la piattaforma unitaria presentata dai sindacati. Quest’ultima si fonda sui principali aspetti economici e normativi già previsti dal contratto nazionale del 2021, e propone strumenti innovativi per sostenere la competitività del settore, tutelare i livelli occupazionali e garantire aumenti salariali equi.
“La persistente rigidità delle controparti – denunciano i sindacati – sta deteriorando le relazioni industriali e sindacali, mettendo a rischio la tenuta del comparto.” Di fronte a questo stallo, Fim, Fiom e Uilm annunciano una fase di intensa mobilitazione: nelle prossime settimane verranno organizzate assemblee nei luoghi di lavoro e rafforzate le azioni di protesta, inclusi il blocco degli straordinari e della flessibilità.
Rinnovo CCNL Metalmeccanici: le richieste per il rinnovo del contratto
Come è noto le posizioni delle due parti restano lontane:
- le associazioni datoriali puntano su un modello basato su sostenibilità, competitività e welfare aziendale, proponendo l’aumento dei flexible benefit fino a 400 euro e nuove tutele come una rendita per la non autosufficienza.
- I sindacati, invece, insistono su un incremento salariale di 280 euro lordi, giudicato insostenibile dalle imprese.
Si era svolto ormai quasi 12 mesi fa, il 30 maggio 2024 in Confindustria il primo incontro tra Federmeccanica e Assistal per la parte datoriale e FIM, FIOM e UILM per la parte sindacale, per il rinnovo del contratto, che riguarda piu di un milione di lavoratori che producono l’8% del Pil, e il 50% circa dell’export nazionale.
Nel secondo incontro svoltosi il 27 giugno si sono affrontati i temi della formazione, dell’inquadramento professionale e della salute e sicurezza sul lavoro.
Il rappresentante della FIOM CGIL De Palma ha rilasciato una dichiarazione che ha delineato le difficolta sul tavolo pur confermando l'impegno a proseguire con forza le trattative Vedi qui il documento integrale
La parte sindacale ha presentato la propria piattaforma di richieste ( vedi sotto ) e non ha mancato di sottolineare la distanza "siderale" con le considerazioni di Confindustria che , a titolo di esempio, ha respinto con forza la richiesta di aumenti retributivi per 280 euro nel triennio, ribadendo la necessita di «preservare e difendere un modello che funziona, che non può essere alterato in nessuna delle parti che lo compongono».
Secondo Federmeccanica e Assistal, nel contratto nel 2016 e 2021 sono già state date «risposte sostanziose» nel periodo di alta inflazione; e non si puo dimenticare che applicato «il principio della distribuzione della ricchezza dove viene prodotta e dopo che è stata prodotta ».
Secondo il presidente di Federmeccanica il contesto è difficile, con una produzione molto rallentata, e con margini di profitto molto ridotti . "La realtà, non va mai persa di vista – e ha concluso affermando l'intenzione di fare la propria parte "come sempre, con spirito positivo e costruttivo".
Nell'incontro del 10 ottobre 2024 Federmeccanica e Assistal hanno presentato la loro controproposta in un documento denominato CCNL ESG in cui si propone:
- una durata di quattro anni (2024-2028)
- UNA TANTUM di 700 euro per le aziende che non hanno contratti integrativi
- nessun aumento salariale se non quello definito in base all’andamento dell’inflazione (IPCA NEI).
- se la cifra dell’adeguamento, tra previsione e consuntivo, risultasse superiore all’1%, il differenziale verrà riconosciuto a partire dal mese di dicembre di quello stesso anno e non più a giugno.
(ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)
Nel comunicato sindacale unificato di pubblicazione della piattaforma del 20 febbraio 2024 si leggeva:
La piattaforma per rinnovare il contratto collettivo nazionale metalmeccanico punta ad estendere i diritti all'insieme dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche, un CCNL di tutte e di tutti, per tutte e tutti. Ci proponiamo di :
- aumentare i salari con una richiesta di 280 euro di aumento sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex 5º livello), un aumento che va oltre l’Ipca (indice dei prezzi al consumo) depurata dai costi energetici importati, e con la previsione del premio perequativo per coloro che non hanno un contratto aziendale.
- (…) il contrasto alla precarietà, per stabilizzare il lavoro e ridurre la competizione tra lavoratori e garantire pari diritti e migliori condizioni di lavoro in tutto il sistema degli appalti.
I diritti che abbiamo possono aumentare e migliorare solo se ci uniamo e siamo solidali tra di noi. Diversi ma uniti operai con impiegati, tempi indeterminati con precari, informatici con siderurgici, turnisti e smart worker, donne e uomini. Per noi la contrattazione collettiva corrisponde ad un elemento di solidarietà tra le lavoratrici e i lavoratori."
Scarica qui il testo integrale della piattaforma sindacale FIM FIOM UILM per il rinnovo del contratto metalmeccanici industria.
Le richieste sindacali per il CCNL metalmeccanici industria
WELFARE
In tema di welfare contrattuale si chiede:
- un aumento dell’importo a 250 euro annui e
- l' istituzione di una «Piattaforma metalmeccanica Welfare» unica nazionale a gestione delle parti per garantire a tutti la possibile conversione del Premio di risultato in welfare, con ulteriori convenzioni e forme di sostegno ai dipendenti.
Fondi Meta salute e Cometa:
- Adeguamento progressivo del contributo mensile del fondo Metasalute a carico aziendale di 4 euro a dipendente,
- Al fine di incrementare il numero di aderenti al Fondo previdenziale (Cometa) occorre prevedere forme di premialità straordinarie per nuovi aderenti accompagnate da campagne informative condivise tra le parti attraverso una comunicazione nel cedolino paga.
- Prevedere la contribuzione aziendale al fondo previdenziale anche per i periodi di non attività lavorativa o di sospensioni del rapporto di lavoro per
- qualsiasi causa (cassa integrazione, congedo parentale ecc.
RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO
Si chiede:
- una riduzione dell'orario di lavoro che implementi quanto già previsto per il lavoro a turni e che si applichi anche in settori/aziende coinvolti in processi di transizione, riorganizzazione o crisi e di consistente riqualificazione professionale e
- che si avvii una fase di sperimentazione contrattuale con l'obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, facendo salve le intese aziendali esistenti.
CCNL metalmeccanici: le richieste per salute e sicurezza
Sui temi : AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
- Viene chiesto di prevedere che negli incontri periodici tra Rspp e Rls si discuta, alla presenza anche della direzione aziendale e della Rsu, delle tematiche ambientali e si individuino e sviluppino specifici progetti di sostenibilità ambientale che coinvolgano tutti o parte dei lavoratori.
- Incremento di 36 ore del permesso retribuito per ogni Rls, per rafforzare la formazione specifica e l’operatività preventiva.
- Nelle piccole realtà dove non è insediato l’Rls, è necessario individuare specifiche soluzioni volte alla regolamentazione a copertura.
- Prevedere che nei casi di infortunio e di mancato infortunio, nell’ambito del reparto/ufficio, il break formativo deve essere attivato entro le 48 ore su richiesta Rsu, Rls o Rspp. Nelle aziende con più di 200 dipendenti si richiede comunque siano previste almeno tre convocazioni annue
Dichiarazioni incontro del 27 giugno: formazione e inquadramento
La maggiore organizzazione dei lavoratori metalmeccanici FIOM CGIL ha commentato :
"Nonostante il diritto soggettivo alla formazione sia stato introdotto con il contratto del 2016, riscontriamo ancora un limitato utilizzo delle 24 ore formative. Pertanto si è ritenuto di rendere permanente lo strumento di MetApprendo di recente avvio che dovrebbe erogare servizi e registrare la formazione effettuata dai lavoratori. La fase di transizione ecologica e industriale sta portando a cambiamenti repentini e radicali, in passato abbiamo utilizzato strumenti come il fondo nuove competenze che adeguava le capacità e professionalità dei lavoratori e implementava la produttività per le imprese. Ma ora è diventato necessario rafforzare e rendere effettivamente attuato il diritto alla formazione per tutti i lavoratori.
Alla formazione è legato anche il tema dell'inquadramento. La recente riforma introdotta con il Ccnl del 2021 ha rappresentato un punto di innovazione contrattuale rilevante d ma sono ancora poche le esperienze che hanno portato ad un'applicazione della riforma. E' per questa ragione che in piattaforma abbiamo chiesto in aziende con oltre 150 dipendenti l'insediamento di un gruppo di lavoro (RSU-azienda), per definire i profili professionali in funzione delle declaratorie del Ccnl.
Inoltre, sul tema della salute e della sicurezza c'è da troppo tempo una situazione grave e inaccettabile, in cui si riscontrano continuamente infortuni e morti sul lavoro. (…)Sono necessari tutti gli strumenti utili alla prevenzione, all'informazione e alla formazione. Il registro dei quasi infortuni e i break formativi devono diventare pratiche consolidate nelle imprese, come da noi richiesto.Le distanze anche su questi temi continuano ad essere importanti, per questo per quanto ci riguarda è necessario intensificare il confronto, superare la fase delle valutazioni e dei bilanci per entrare nel merito della trattativa”.
La controproposta di Federmeccanica CCNL ESG
Riportiamo dal documento CCNL ESG alcuni dettagli sugli aspetti economici:
RETRIBUZIONE
- Nel caso in cui non sia già presente un premio di risultato e/o altri elementi economici collettivi, a partire dal mese di giugno del 2026 verrà riconosciuto un importo pari a 700€ lordi annui ai dipendenti occupati in aziende con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all’anno precedente.
- • Nel caso in cui i lavoratori abbiano già riconoscimenti individuali l’importo sarà pari a 350€ lordi annui.
- Più disponibilità finanziaria per le persone, anticipando competenze e valorizzando la continuità professionale
- • Passare dall’attuale sistema degli aumenti periodici di anzianità (APA) ad un nuovo elemento economico, denominato Elemento di Continuità Professionale (ECP).
- • A far data dal 1° gennaio 2026 con la maturazione del biennio, considerando mese e anno di assunzione, sarà anticipata al lavoratore, unitamente alla retribuzione del mese successivo, una somma pari al totale degli importi mensili che sarebbero stati erogati nel corso dei due anni successivi a titolo di APA.
- • Sarà prevista la possibilità di maturare, al termine di un ulteriore biennio, un sesto biennio che determinerà per tutti i lavoratori e le lavoratrici un’erogazione aggiuntiva per il livello medio C3 pari a 520 euro lordi biennali (tabella in calce). Tali importi non saranno assorbibili.
- • Nel passaggio dagli APA all’elemento di continuità professionale si opereranno arrotondamenti in eccesso allo 0,50 centesimi, che per un livello C3 determineranno a regime un incremento dell’importo pari a circa 46,80 euro lordi nel biennio rispetto all’attuale sistema.
SANITA INTEGRATIVA
- Migliorare le prestazioni per le lavoratrici e i lavoratori con RAL inferiore ai 35mila euro, in particolare ridurre le franchigie e/o gli scoperti sulle spese odontoiatriche per i dipendenti e i loro familiari.
- A partire dal 2026 verrà introdotta una copertura assicurativa gratuita per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici che garantirà una rendita pari a 600 euro mensili netti in caso di insorgenza di non autosufficienza.
Inoltre, saranno previsti servizi a supporto delle persone non autosufficienti come ad esempio:
– Sportello di orientamento
– Convenzioni con RSA
– Convenzioni con assistenti familiari
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Più previdenza complementare per tutti i lavoratori e ancora di più per neoassunti giovani e donne
- A decorrere dal 1° giugno 2025 per tutte le lavoratrici e i lavoratori passare dall’attuale contributo a carico azienda del 2,0% al 2,2% (finora previsto solo per gli under 35).
- Per le nuove iscrizioni successive alla data di firma del CCNL di under 35 e delle donne aumentare la contribuzione a 2,5% a decorrere dal 1° giugno 2025 come azione positiva di riequilibrio della composizione delle adesioni per genere ed età.
WELFARE
- Più flexible benefits con valore sociale e ambientale
- Innalzamento a 400 € a regime (50 euro il 1° anno, 100 euro il 2° anno, 150 euro il 3° anno e 200 euro il 4° anno) dei flexible benefits esistenti,nel caso in cui gli attuali 200 € annuali vengano destinati:
- − al rimborso delle rette degli asili nido;
- − al rimborso delle spese di acquisto di libri di testo scolastici, borse di studio, ecc.;
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Spese sportive ragazzi: regole di detrazione 2025
Nei modelli 730 o Redditi PF 2025 riferite all'anno di imposta 2024 è possibile portare in detrazione al 19% le spese sostenute per la pratica sportiva svolta dai ragazzi, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, presso associazioni sportive e impianti sportivi.
L'importo massimo detraibile è pari a 210 euro per ciascun ragazzo, da ripartire tra i genitori.
La detrazione d’imposta per tali spese varia in base all’importo del reddito complessivo.
In particolare, essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro.
In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro. Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
Ecco un breve riepilogo delle regole di detrazione, in vista della scadenza della compilazione della dichiarazione dei redditi e del calcolo delle imposte.
Spese sportive 2025: le strutture che consentono la detrazione
In base alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate le strutture sportive che danno diritto alla detrazione sono:
- associazioni sportive,
- palestre,
- piscine
- altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
In particolare, le modalità attuative dell’agevolazione in esame sono state fissate dal citato d.m. 28 marzo 2007 che ha definito:
- per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all’art. 90 commi 17 e seguenti, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.
- per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati
- destinati all’esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
- gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).
Attenzione va quindi prestata al fatto che la detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l’attività sportiva praticata presso:
- le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
- le società di capitali di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91 (sport professionistico);
- le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.
Detrazione spese sportive 2025: età dei ragazzi
In generale la detrazione spetta per le spese sostenute durante tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo ha tra i 5 e i 18 anni.
Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate il requisito dell'età ricorre anche se sussiste per una sola parte del periodo d’imposta.
Si ritiene, pertanto, che la detrazione spetti anche per tutto il periodo d'imposta in cui il ragazzo compie i 18 o i 5 anni, indipendentemente dal fatto che le spese sportive siano state sostenute prima o dopo il compimento.
Spese sportive: limite di detrazione 2025
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa di 210 Euro per:
- il contribuente, se in possesso dei requisiti (minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori);
- ogni soggetto fiscalmente a carico. Il limite di 210 Euro è il limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori, per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Nell'importo devono essere comprese anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352), con il codice 16.
Spese sportive: documenti da conservare ai fini della detrazione
Per beneficiare della detrazione occorre dimostrare il sostenimento della spesa tramite un bollettino bancario o postale, o con fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle associazioni o impianti sportivi.
In questi documenti devono essere indicati i seguenti elementi:
- ditta, denominazione o ragione sociale, sede legale (o se persona fisica: nome, cognome, residenza, codice fiscale);
- causale del pagamento;
- attività sportiva esercitata;
- importo corrisposto per la prestazione resa;
- dati anagrafici del ragazzo che pratica l'attività sportiva, e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.
Spese sportive: indicazione nel 730 o Redditi PF 2025
La spesa sostenuta, nel limite di 210 Euro per ragazzo, va indicata:
- nei righi E8-E10 del modello 730;
- nei righi RP8-RP13 del modello Redditi cod. 16
Se il soggetto ha sostenute spese per più di un ragazzo, compilerà più righi, indicando in ognuno di essi il codice 16, e riportando separatamente la spesa sostenuta per ciascun ragazzo.
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Microcredito autoimprenditorialità: bando FUSESE Calabria 2025
L’intervento prevede incentivi per sostenere e promuovere la nascita di attività imprenditoriali da parte di categorie di disoccupati, disoccupati di lunga durata e di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo.
Il sostegno è concesso sia sotto forma di prestito agevolato (microcredito) che sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto) in conformità con le disposizioni di cui all’art. 58(5) RDC. Al fine di assicurare efficacia alla misura di sostegno, il Gestore del Fondo assicura le necessarie attività di tutoraggio e mentoring specialistico in fase esecuzione del progetto di investimento e di servizio del debito per 24 mesi.
Bando incentivi autoimprenditorialità Fusese Calabria 2025: destinatari
I fondi sono destinati a lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui all’art. 2 (4 e 99) del Reg. 651/14 (di seguito anche GBER) con lo status di disoccupati che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale. I destinatari si impegnano alla costituzione di un’impresa rientrante nella definizione di Piccola Impresa di cui all’Allegato 1 del Reg. 651/2014.
Beneficiari
- Nel caso di società:
– Imprese costituite sotto forma di società di persona e che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta. Le società di persone dovranno esser composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari.
– Imprese non costituite, composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari.
- Nel caso di Lavoro autonomo/ditte individuali:
– titolari di partita iva che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta, fermo restando i requisiti indicati nella sezione destinatari.
Le attività imprenditoriali dovranno:
– avere sede operativa in Calabria;
– essere operanti in tutti i settori economici, con le esclusioni fissate dalle norme applicabili in materia di aiuti di stato e/o dal Regolamento operativo del Fondo.
Bando microcredito FUSESE Calabria: contributo concedibile
L’intervento finanziario complessivo (Finanziamento a tasso agevolato + Sovvenzione) è concedibile nella misura massima del 100% dell’importo ammissibile dell’investimento, ripartito secondo le seguenti percentuali:
- – 50% dell’intervento finanziario complessivo a titolo di Finanziamento a tasso agevolato;
- – 50% dell’Intervento finanziario complessivo a titolo di Sovvenzione a fondo perduto.
L’intervento finanziario complessivo, è concedibile nelle seguenti misure:
Lavoro autonomo/Ditte individuali massimo euro 78.000 così ripartito:
- – Prestito Importo massimo ¬ 40.000;
- – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo ¬ 38.000;
Società di persone massimo 148.000 euro cosi ripartito:
- – Prestito Importo massimo ¬ 75.000
- – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo ¬ 73.000
In entrambi i casi è previsto un supporto specialistico per attività di tutorship e mentorship per un importo massimo pari a ¬ 2.000 per singola azienda finanziata.
Dotazione Finanziaria complessiva: € 43.135.700.00.
Bando microcredito FUSESE Calabria: le spese ammissibili
Gli Investimenti ammissibili sono:
- – opere murarie ed assimilate;
- – macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- – attivi immateriali: brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- – spese per capitale circolante:
1. spese di costituzione così come definite dal Codice Civile,
2. costi di locazione;
3. utenze;
4. costi generali;
5. costi di consulenza;
6. materie prime;
7. scorte.
Bando microcredito FUSESE Calabria: Domanda e valutazione
Le domande potranno essere presentate a sportello fino ad esaurimento delle risorse. La data di apertura dello sportello è il 16 aprile alle ore 10.00.
la piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo: https://bandifincalabra.it/ secondo le indicazioni fornite nella Guida Utente.
L’esame delle domande è effettuato con modalità valutative a sportello in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande di contributo come stabilito dall’art. 4.5 “Modalità di valutazione della domanda” dell’Avviso pubblico.
Informazioni
Per informazioni e chiarimenti sull’ Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare: Indirizzo mail: [email protected]
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Sconto IMU 2025 immobili in comodato a parenti di primo grado
La base imponibile IMU è ridotta al 50% per alcune categorie di immobili e tra questi:
- gli immobili, esclusi quelli “di lusso” (A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
- il contratto sia registrato;
- il comodante:
- possieda un solo immobile in Italia;
- risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.
Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 quindi di lusso.
La riduzione del 50% si applica anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest’ultimo e presenza di figli minori.
Ai fini della agevolazione, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale vi è obbligo dichiarativo.
Viene specificato anche che, per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, il principio generale prevede che tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.
Contratto di comodato: che cos’è
Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.
Esso è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta.
Il comodato di un bene immobile va registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto, se in forma scritta.
Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.
Contratto di comodato: come si registra
La registrazione del contratto di comodato può essere effettuata telematicamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa, la registrazione del contratto di comodato può essere effettuata presentando, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modello di richiesta di registrazione atti privati modello RAP.
Leggi anche: Modello RAP 2025: registrazione atti privati tutte le regole.
- gli immobili, esclusi quelli “di lusso” (A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
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Assegno sociale, a chi spetta: requisiti e obblighi
L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:
- abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni),
- risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e
- possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati.
Possono richiederlo anche i:
a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
che siano anche residenti continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il termine massimo per la definizione del provvedimento è fissato in 45 giorni dal momento della domanda.
Assegno sociale 2023: requisiti
L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta a chi ha un reddito inferiore al minimo definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).
I requisiti per l'assegno sociale sono:
67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana e situazioni equiparate ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).
residenza effettiva in Italia;
requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).
ATTENZIONE :
La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età
L'assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti.
Assegno sociale: obbligo di comunicazione del reddito. Come fare
Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria.
Nel messaggio 1173 del 4 aprile 2025 INPS comunica che sono stati individuati i titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020 e che riceveranno una raccomandata A/R, che ricorda l’obbligo di comunicazione reddituale.
ATTENZIONE : In caso di ulteriore inadempimento verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.
La comunicazione può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".
In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso gli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati
Soggiorno continuativo di 10 anni per l’assegno sociale: chiarimenti
Come detto, per il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione: residenza decennale, maggiorazione dell'importo e modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022.
A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.
Con la Circolare 131 2022 è stto chiarito che :
Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione i criteri del “Testo unico" sul rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Quindi “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo quando :
- sono inferiori a sei mesi consecutivi e
- non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio,
salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
Per la verifica del requisito di dieci anni è fondamentale individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Il requisito è autocertificabile dall'interessato e viene verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni.
AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2023
A seguito delle sentenze della Corte di Cassazione n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, INPS ha precisato che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)).
Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi soddisfatto in sè, ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS.
Assegno sociale: come funziona l’autocertificazione dei requisiti
Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Al fine della verifica gli operatori possono utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019).
- I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ma SOLO per i fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi siano previste da convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza.
In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, le Strutture territoriali richiederanno:
- per i cittadini dei paesi elencati nell'allegato 1 una certificazione rilasciata dallo Stato estero e
- per i cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo
Maggiorazione dell’assegno sociale: requisiti e redditi
Come illustrato nelle circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002, i requisiti per il riconoscimento delle maggiorazioni sono i seguenti
- – età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
- – età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.
La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.
La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto) che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.
L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
ATTENZIONE Questo incremento è soggetto a perequazione.
Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.
Sono esclusi i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- il reddito delle pensioni di guerra;
- l’indennizzo legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
- i trattamenti di famiglia;
- eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.
Assegno sociale : come si richiede , tempi di risposta e integrazione documenti
L'assegno sociale si puo richiedere online sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html, previo accesso con identità digitale:
SPID almeno di livello 2 o
CIE 3.0 oppure
CNS
I cittadini possono anche rivolgersi al Contact center telefonico.
La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:
- cittadinanza;
- residenza;
- trattamenti erogati dall’INPS.
I primi due aspetti sono modificabili dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS
Resta necessario l’inserimento delle informazioni seguenti:
– Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”
– Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).
requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.
possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).
Infine l'istituto sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e dare il consenso prima di procedere.
La procedura telematica consente anche di consultare una dichiarazione già presentata .
Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, il “Regolamento Inps sui tempi dei procedimenti amministrativi” fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.
Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda non sia completa il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni per consentire l’integrazione necessaria.
La mancata integrazione della documentazione nei 30 giorni comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e non è ammesso il riesame.
Il cittadino dovrà quindi presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.
Allegati: -
Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole
Il Fondo innovazione agricoltura, come da avviso ISMEA è stato rifinanziato con lo scorrimento delle risorse 2025.
Ovvero il bando 2024 ha a disposizione anche i 75 milioni stanziati per il 2025 con un totale di 175 milioni da destinare alle imprese.
Tutte le regole per aderire e ricevere le agevolazioni per le imprese agricole sono state pubblicate nell'Avviso ISMEA del 6 novembre 2024.
Vediamo il riepilogo della misura.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: che cos’è
L’articolo 1, comma 428, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, con Legge 31 luglio 2023, n. 100, per gli interventi in favore delle imprese con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell’ambito della dotazione complessiva di cui al capoverso che precede, risorse pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 35 milioni di euro per l’anno 2025.
Ai sensi dell’art.23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009, nel bilancio finanziario dello Stato 2024-2026 è stato disposto il rifinanziamento del capitolo 7728 – Fondo Innovazione in agricoltura – con una disponibilità di ulteriori 25 milioni per l’anno 2024.
ISMEA soggetto gestore della misura ha pubblicato l'avviso (ai sensi del predetto articolo 7 del Decreto 9 agosto 2023) con le Istruzioni Operative per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024, pari a complessivi 100 milioni di euro di cui 30 milioni destinati alle PMI con sede operativa nei territori di cui al comma 8, art. 12, del decreto-legge 61/2023.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:
- 1. risultano iscritte come attive al registro delle imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- 2. risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. In caso di svolgimento di più attività, il requisito deve sussistere per ogni specifica attività alla quale è destinato l’investimento per il quale si richiede il contributo ai sensi del Decreto;
- 3. hanno sede operativa nel territorio nazionale;
- 4. rientrano nella categoria di micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 ovvero del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: importo dell’aiuto
L’importo complessivo dei costi ammissibili per singola domanda di agevolazioni deve essere compreso tra 70.000 euro (10.000 euro per le PMI della pesca) e 500.000 euro.
Sono ammissibili alle agevolazioni i costi, al netto dell’IVA, per l’acquisto dei beni dettagliatamente indicati all’articolo 5 del Decreto, con le seguenti precisazioni:
- è esclusa l’acquisizione tramite locazione finanziaria (leasing),
- i beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica,
- gli aiuti non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: gli investimenti ammessi
Per gli investimenti in innovazione tecnologica, ai sensi del Decreto, sono concessi:
- per le PMI Agricole o della Pesca e per le PMI Agromeccaniche, un contributo a fondo perduto, quantificato nella percentuale massima graduata in base all’importo ammissibile, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024
- e per le sole PMI Agricole e della Pesca, in aggiunta al suddetto contributo a fondo perduto, una garanzia ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con abbattimento del costo della commissione mediante contributo quantificato nei limiti indicati dall’articolo 4 del Decreto così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024.
Si specifica che, per le PMI agricole, la garanzia ISMEA è rilasciata fino all’80% del finanziamento bancario mentre, per le PMI della pesca, la garanzia ISMEA è rilasciata con copertura fino al 70% del finanziamento bancario, elevabile all’80% nel caso di giovani imprenditori ittici come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: l’accreditamento e le domande
Gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello.
Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
L’Utente, per presentare la domanda deve:
- Accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
- Compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida,
- Convalidare la domanda durante il periodo di presentazione. In nessun caso, una domanda che non è stata precedentemente preconvalidata può essere poi presentata ad ISMEA nel corso del periodo di presentazione. La preconvalida e la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni devono essere effettuate presso il portale dedicato ISMEA all’indirizzo http://strumenti.ismea.it.
L’accreditamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2024, data di apertura dello sportello telematico fino alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2024.
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell’ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere preconvalidata.
Conseguentemente, il sistema restituisce all’Utente un codice univoco di preconvalida che dovrà essere utilizzato per effettuare la presentazione della domanda durante il periodo di presentazione.
La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni del Fondo Innovazione 2024.Non è possibile preconvalidare due domande riferite alla medesima PMI.
In nessun caso, la data e l’ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande da parte di ISMEA che terrà esclusivamente conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il momento della preconvalida è quindi irrilevante ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Una domanda preconvalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall’Utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di preconvalida.
Attenzione al fatto che la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2024, data di apertura dello sportello telematico.
Per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, l’Utente dovrà disporre del codice univoco di preconvalida, che sarà richiesto dal sistema al momento della presentazione della domanda stessa.
Ad oggi 23 dicembre ISMEA ha comunicato che le domande sono state circa 6500 e gli impreditori riceveranno a breve una pec di convalida delle domande.
Allegati: