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Bonus mobili 2025-2026: regole in vigore e novità
La bozza di legge di Bilancio 2026 attualmente disponibile prevede la proroga del bonu mobili anche per il 2026.
Ricordiamo che la legge di Bilancio 2025 aveva esteso al 2025 il bonus.
Si tratta di una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per l’anno 2025, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Vediamo tutte le regole e quesiti a domande frequenti come pubblicati dall'ADE nella propria guida aggiornata al 10 gennaio.
Bonus mobili 2025-2026: i beneficiari
Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2025 mobili ed elettrodomestici nuovi di classe non inferiore:
- alla classe A per i forni,
- alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie,
- alla classe F per i frigoriferi e i congelatori
e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.
Pertanto i lavori devono essere iniziati nel 2024 e i beni mobili possono essere acquistati dal 1° gennaio 2024 e per tutto il 2025, vista la proroga inserita in legge di bilancio.
A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili:
- letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione
- che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).
La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.
Relativamente al 2026 l’art. 9 del Ddl. di bilancio proroga il c.d. bonus mobili anche per quest'anno, in attesa della norma definitiva, si evidenzia che per beneficiare del “bonus mobili” per le spese sostenute nel 2026, in particolare, gli interventi di recupero edilizio devono essere iniziati dal 1° gennaio 2025.
Se l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici è destinato all’unità immobiliare acquistata da un’impresa di costruzione o ristrutturazione con le caratteristiche per beneficiare della detrazione IRPEF di cui all’art. 16-bis comma 3 del TUIR, la data di “inizio lavori” è la data di acquisto o di assegnazione dell’immobile.
Bonus mobili 2025-2026: vantaggi
Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.
L'agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 8.000 euro per l’anno 2023
- e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025 (stesso limite nella bozza di legge di Bilancio 2026 per l'anno prossimo, si attendono conferme).
Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro, mentre per l’anno 2022 era pari a 10.000 euro.
Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).
Bonus mobili 2025-2026: adempimenti
Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.
Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.
La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.
I documenti da conservare sono:
- l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
- le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.
Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.
Bonus mobili 2025-2026: risposte ADE a domande frequenti
In data 10 gennaio l'Agenzia ha aggiornato la propria guida dedicata alla agevolazione, nella quale oltre al riepilogo delle norme per la spettanza di questo bonus, sono indicati anche dei quesiti frequenti, dei quali alcuni vengono qui riportati:
- Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%? No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
- Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all’estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito? Si, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
- Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili? Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”. È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
- Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile? No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
- Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l’applicazione della ritenuta? Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
- Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili? No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.
- Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili? Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
- È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici? La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2025. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
- Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare per l’anno 2024 come limite di spesa massima l’importo di 10.000 euro (5.000 per appartamento)? Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
- Può richiedere il bonus mobili il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi all’intervento di recupero del patrimonio edilizio? Sì, può usufruire dell’agevolazione anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi realizzati o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista.
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TFR: coefficiente settembre 2025, regole, tabelle e istruzioni
Per le quote di trattamento di fine rapporto accantonate a dicembre 2024, il coefficiente di rivalutazione del TFR relativo a Settembre 2025 è pari a 2,060940 .
L’ISTAT ha reso noto infatti che per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori cessati tra il 15 settembre e il 14 ottobre 2025, la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata sulla base dell'indice pari a 121,7 punti, leggermente in calo rispetto ad agosto
Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.
Nei successivi paragrafi disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.
TFR, cos'è, quando spetta
Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297, la quale ha modificato l’articolo 2120 c.c., variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità") e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:- l' anticipazione di una parte degli importi in corso di rapporto,
- la costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
- alcune disposizioni in materia pensionistica.
L'art. 2120 c.c., così riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto.Il trattamento viene costituito con gli accantonamenti mensili di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.Il TFR ha natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale è stata aggiunta successivamente, infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma cessata dal 1 luglio 2018.Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale
Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:- per ciascun anno di lavoro
- una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
- divisa per 13,5.
ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.
Il TFR cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:
- dall'1.5% in misura fissa annua e
- dal 75% dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.
Si ricorda che:
- In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
- Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare.
- Deve essere rivalutata la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR- Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente si rivalutano utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione
- Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva
- Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
- si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015) per cui la rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.Il versamento deve essere effettuato:- con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
- a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il 16 febbraio in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa
Il lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:
- 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
- 4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperativeIn caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.Coerfficienti rivalutazione TFR 2017 e 2018
I coefficienti relativi ai mesi del 2017 sono i seguenti:Periodo in cui cessa il rapporto di lavoro
coefficiente
Gennaio 2017 dal 15.01 al 14.02
0,349327
Febbraio 2017 dal 15.02 al 14.03
0,773430
Marzo 2017 dal 15.03 al 14.04
0,898430
Aprile 2017 dal 15.04 al 14.05
1 ,247757
Maggio 2017 dal 15.05 al 14.06
1,223205
Giugno 2017 dal 15.06 al 14.07
1,273430
Luglio 2017 dal 15.07 al 14.08
1,398430
Agosto 2017 dal 15.08 al 14.09
1,822532
Settembre 2017 dal 15.09 al 14.10
1,723205
Ottobre 2017 dal 15.10 al 14.11
1,698654
Novembre 2017 dal 15.11 al 14.12
1,748878
Dicembre 2017 dal 15.12 al 14.01.2018
2,098205
I coefficienti relativi al 2018 sono i seguenti:Gennaio 2018 | 15 Gen/14 Feb
0,421736
Febbraio 2018 | 15 Feb/14 Mar
0,546736
Marzo 2018 | 15 Mar/14 Apr
0,820104
Aprile 2018 | 15 Apr/ 14 Mag
0,945104
Maggio 2018 | 15 Mag/14 Giu
1,292656
Giugno 2018 | 15 Giu/14 Lug
1,566024
Luglio 2018 | 15 Lug /14 Ago
2,335312
Agosto 2018 | 15 Ago/14 Set
2,089392
Settembre 2018 | 15 Set/14 Ott
2,214392
Ottobre 2018 | 15 Ott/ 14 Nov
2,191024
Novembre 2018 | 15 Nov /14 Dic
2,241840
Dicembre 2018 | 15 dic/14 Gen 2019
2,241840
Rivalutazione TFR 2019 e 2020
Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2019 Mese
periodo fine rapporto
indice Istat
Tasso fisso 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
102,2
0,125
0,198457
Febbraio
15-02 14-03
102,3
0,250
0,396915
Marzo
15-03 14-04
102,5
0,375
0,668830
Aprile
15-04 14-05
102,6
0,500
0,867287
Maggio
15-05 14-06
102,7
0,625
1,065744
Giugno
15-06 14-07
102,7
0,750
1,190744
Luglio
15-07 14-08
102,7
0,875
1,315744
Agosto
15-08 14-09
103,2
1,00
1,808031
Settembre
15-09 14-10
102,5
1,125
1,418830
Ottobre
15-10 14-11
102,0
1,250
1,470372
Novembre 15-11 14-12 102,3 1,375 1,521915 Dicembre 15-02 14-01 102,5 1,500 1,793830 RIVALUTAZIONE TFR 2020
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
102,7
0,125
0,271341
Febbraio
15-02 14-03
102,5
0,250
0,25000
Marzo
15-03 14-04
102,6
0,375
0,448171
Aprile
15-04 14-05
102,5
0,500
0,50000
Maggio
15-05 14-06
102,3
0,625
0,62500
Giugno
15-06 14-07
102,4
0,750
0,75000
Luglio
15-07 14-08
102,3
0,875
0,87500
Agosto
15-08 14-09
102,5
1,00
1,00000
Settembre
15-09 14-10
101,9
1,125
1,12500
Ottobre
15-10 14-11
102,0
1,250
1,25000
Novembre 15-11 14-12 102,0 1,375 1,37500 Dicembre 15-12 14-01-21 103,3 1,500 1,50000 Coefficienti rivalutazione TFR 2021- 2025
Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2020 a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2021
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
102,9 0,125 0,564883 Febbraio
15-02 14-03
103,00 0,250 0,763196 Marzo 15-03 14-04 103,3 0,325 1,108138 Aprile 15-04 14-05 103,6 0,500 1, 526393 Maggio 15-05 14-06 103,7 0,625 1,578079 Giugno 15-06 14-07 103,8 0,750 1, 849707 Luglio 15-07 14-08 104,2 0,875 2,267962 Agosto
15-08 14-09 104,7 1 2,759531 Settembre 15-09 14-10 104,5 1,125 2,737903 Ottobre 15-10 14-11 105,1 1,250 2,267962 Novembre 15-11 14-12 105,7 1,375 3,867669 Dicembre 15-12 14-01-2022 106,2 1,500 4,359238 Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2021 a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2022
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
107,7 0,125 1,184322. Febbraio
15-02 14-03
108,8 0,250 2,086158 Marzo
15-03 14-04
109,9 0,325 2,987994 Aprile
15-04 14-05
109,7 0,500 2,971751 Maggio
15-05 14-06
109,7 0,625 3,732345 Giugno
15-06 14-07
111,9 0,750 4,775424 Luglio
15-07 14-08
112,3 0,875 5,182910 Agosto
15-08 14-09
112,3 1,00 5,943503 Settembre
15-09 14-10
113,5 1,125 6,280367 Ottobre
15-10 14-11
117,2 1,250 9,018362 Novembre
15-11 14-12
117,9 1,375 9,637712. Dicembre
15-12 14-1-2023
118,2 1,500 9,974576 Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2022 a titolo di TFR
RIVALUTAZIONE TFR 2023
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
118,3 0,125 0,188452 Febbraio
15-02 14-03
118,5 0,250 0,440355 Marzo
15-03 14-04
118,2 0,375 0,375 Aprile
15-04 14-05
118,4 0,500 0,626904 Maggio
15-05 14-06
118,6 0,625 0,878807 Giugno
15-06 14-07
118,6 0,750 1,003807 Luglio
15-07 14-08
118,7 0,875 1,192259 Agosto
15-08 14-09
119,1 1,0 1,571066 Settembre
15-09 14-10
119,3 1,125 1,822970 Ottobre
15-10 14-11
119,2 1,250 1,884518 Novembre
15-11 14-12
118,7 1,375 1,692259 Dicembre
15-12 14-1- 2024
118,9 1,500 1,944162 Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2023 a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2024
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente
rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
119,3 0,125 0,377313 Febbraio
15-02 14-03
119,3 0,250 0,502313 Marzo
15-03 14-04
119,4 0,375 0,690391. Aprile
15-04 14-05
119,3 0,500 0,752313 Maggio
15-05 14-06
119.5 0,625 1,003469 Giugno
15-06 14-07
119.5 0,750 1,128469 Luglio
15-07 14-08
120,00 0,875 1,568860 Agosto
15-08 14-09
120,1 1,0 1,756939 Settembre
15-09 14-10
120,00 1,125
1,818860Ottobre
15-10 14-11
120,1 1,250 2,006939 Novembre
15-11 14-12
120,1 1,375 2,131939 Dicembre
15-12 14-1-2025
120,2 1,5 2,320017 RIVALUTAZIONE TFR 2025
Mese
periodo in cui cessa il rapporto di lavoro
indice Istat
Tasso fisso annuo totale 1,5%
coefficiente
rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
120,9 0,125 0,561772 Febbraio
15-02 14-03
121,1 0,250 0,811564 Marzo
15-03 14-04
121,4 0,375 1,123752 Aprile
15-04 14-05
121,3 0,500 1,186356 Maggio
15-05 14-06
121,20 0,625 1,248960. Giugno
15-06 14-07
121,3 0,750 1,436356 Luglio
15-07 14-08
121,8 0,875 1,873336% Agosto
15-08 14-09
121,8 1,00 1,998336 Settembre
15-09 14-10
121,7 1,125 2,060940 -
Salario minimo e contrattazione, legge in Gazzetta: ecco cosa cambia
Il testo della proposta di legge sul salario minimo firmato da PD e M5S aveva iniziato lo scorso 11 luglio 2023 l'iter dell' esame parlamentare in Commissione alla Camera in abbinamento ad altre proposte.
Sul tema il dibattito è stato molto ampio con posizioni favorevoli e contrarie abbastanza trasversali tra maggioranza, opposizioni e parti sociali (sindacati, e associazioni dei datori di lavoro).
La Camera a dicembre 2024 ha votato a maggioranza, con 153 sì, 3 astenuti e 118 no, in una seduta di confronto aspro, un testo radicalmente modificato con gli emendamenti di maggioranza che svuotano la proposta iniziale e affidano due deleghe al governo in materia di “retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione”, con 6 mesi di tempo per l'attuazione dopo l'approvazione definitiva
Il disegno di legge è stato approvato il 23 settembre 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficilae il 3 ottobre 2025 Qui il testo definitivo della legge 144 2025.
Si ricorda che altre proposte di legge (Qui il testo 2019) erano state presentate negli anni scorsi ma si sono sempre arenate in Parlamento, da ultimo per la caduta del Governo Draghi.
Vediamo nei paragrafi seguenti in sintesi, le principali previsioni della proposta di legge iniziale, le osservazioni della Fondazione studi del Consiglio nazionale CDL, gl iinterventi sul DDL delega e la sintesi della legge pubblicata in GU.
Proposta di legge sul salario minimo 2023
La proposta a firma Conte, Fratoianni, Richetti ecc. definisce per tutti i rapporti di lavoro il diritto a un trattamento economico di retribuzione proporzionata e sufficiente, che non sia inferiore al trattamento previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, valido sia
- per i lavoratori subordinati, che
- per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato che presentino analoghe necessità di tutela .
Nel contempo introduce anche una soglia minima salariale inderogabile, pari a 9 euro all’ora.
La soglia si applicherebbe soltanto alle clausole relative ai cosiddetti « minimi », lasciando al contratto collettivo la regolazione delle altre voci retributive.
Garantisce inoltre l’ultrattività dei contratti scaduti o disdettati; conformemente a quanto previsto anche nella Direttiva (UE) 2022/2041, che è stata approvata definitivamente nell'ottobre scorso (Qui il testo)
La proposta di legge istituisce una commissione tripartita, composta dalle parti sociali comparativamente più rappresentative, cui spetta il compito dell’aggiornamento periodico del trattamento economico minimo orario.
Il salario minimo secondo la direttiva UE
L'approfondimento dei Consulenti del 12 luglio 2023 richiama la recente direttiva UE sottolineando il fatto che la stessa NON indica un valore minimo di salario applicabile a tutti i lavoratori né tantomeno obbliga gli Stati membri a definire una legge sul salario minimo legale, ma privilegia il criterio della contrattazione.
La Direttiva specifica infatti che "Qualora uno Stato sia al di sotto della quota del 80% dei lavoratori coperti da
contrattazione collettiva, questo dovrà definire un piano di azione per promuovere la contrattazione o per arrivare alla definizione di un salario minimo. "
I consulenti del lavoro osservano quindi come l’Italia presenti un tasso di copertura contrattuale superiore al livello
minimo previsto dalla direttiva e che guardando ai CCNL maggiormente rappresentativi, in molti casi questi prevedono soglie minime retributive inferiori ai 9 euro, valore indicato dalle principali proposte di legge di introduzione di un salario minimo legale.
La Fondazione Studi Consulenti del lavoro elenca i risultati di uno studio in cui ha analizzato 63 contratti collettivi, individuati tra i più rappresentativi, indicando per ciascuno il minimo retributivo previsto per il livello di inquadramento più basso e a questo sono stati sommati i ratei di mensilità aggiuntiva (13a mensilità ed eventuale 14a ) nonché la quota di trattamento di fine rapporto (retribuzione differita).
Lo studio evidenzia che:
- 39 CCNL presentano livelli minimi retributivi superiori ai 9 euro,
- 22 sono al di sotto di tale soglia.
Questi ultimi, nella gran parte dei casi, hanno livelli che oscillano tra gli 8 e gli 8,9 euro (18 CCNL). Solo 4 prevedono livelli minimi retributivi al di sotto degli 8 euro.
Ricorda infine che l’Istat nella recente audizione in Parlamento dell’11 luglio 2023 ha stimato in 3 milioni i lavoratori con retribuzioni minime inferiori ai 9 euro.
Lo stesso istituto di statistica ha evidenziato però, nell'analizzare le cause del cosiddetto "lavoro povero" che la retribuzione annuale di un individuo è una combinazione di fattori differenti, che comprendono oltre alla retribuzione oraria, l’intensità mensile dell’occupazione e la durata del contratto nell’anno (ovvero il numero di mesi con almeno un giorno di copertura contrattuale).
Tutti questi fattori agiscono nel determinare le disuguaglianze retributive per effetto della loro variabilità interna e per il diverso modo di combinarsi a seconda della natura della posizione lavorativa.
L’analisi svolta dall’Istat evidenzia come a determinare la condizione di dipendente a bassa retribuzione siano soprattutto gli effetti legati a
- ridotta durata dei contratti di lavoro e
- numero contenuto di ore lavorabili,
oltre a quelli – pur rilevanti – legati a un basso livello di retribuzione oraria.
Salario minimo: le controindicazioni secondo i CDL
In questo quadro la Fondazione afferma quindi che l'introduzione di un salario minimo :
- – priverebbe la contrattazione collettiva di quel ruolo di interprete e garante delle esigenze dei lavoratori rispetto ai diversi settori di appartenenza,
- – risulterebbe essere troppo semplicistica e limitativa rispetto all’effettiva tutela del trattamento globale, economico e normativo dei lavoratori, che è ben al di sopra della retribuzione minima tabellare.
- – sarebbe comunque limitante in quanto non riguarda anche quella componente di lavoratori – i collaboratori domestici – che oggi più faticano a raggiungere una retribuzione dignitosa, anche alla luce della rilevanza sociale del lavoro che svolgono.
- – determinerebbe un innalzamento del costo del lavoro a carico delle aziende su tutti i livelli retributivi più elevati del minimo;
- – rischierebbe di determinare un effetto negativo in quei settori/realtà aziendali non in grado di assorbire l’incremento retributivo previsto (vedi il caso delle cooperative).
DDL delega su retribuzione e contrattazione collettiva
Riportiamo la sintesi dei principali interventi dopo l' approvazione del Senato:
il Rel. Sen. Zaffini (FDI) il quale ha svolto le seguenti osservazioni:
Il disegno di legge Atto Senato 957, trasmesso dalla Camera dei deputati, reca due discipline di delega al Governo in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. A seconda di tali deleghe, l'articolo 2 concerne specificatamente, nell'ambito delle suddette materie, il perfezionamento della disciplina dei controlli e lo sviluppo di procedure di informazioni pubbliche e trasparenti. Nell'ambito delle due deleghe sono esclusi all'articolo 4 i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi ad essi applicabili.
Riguardo alla delega dell'articolo 1, i principi e i criteri generali ivi posti sono la definizione per ciascuna categoria di lavoratori dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti e richiama l'articolo 36 della Costituzione, il quale, nel primo comma, afferma che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso, sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
Il successivo articolo 39 della Costituzione ha previsto la possibilità – mai attuata – della registrazione delle organizzazioni sindacali e della stipulazione mediante rappresentanza unitaria, in proporzione agli iscritti, delle organizzazioni registrate di contratti collettivi nazionali di lavoro, con efficacia obbligatoria per gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
All'articolo 2, i relativi principi e criteri direttivi sono:
- la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e l'applicazione della contrattazione collettiva, con la definizione di strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale;
- il perfezionamento, anche con la previsione del ricorso a strumenti tecnologici evoluti, e la realizzazione di banche dati condivisa delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli, in modo da aumentare l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare;
- l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio sulla base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro;
- la previsione che le suddette forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali, nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica e alla correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva.
Si è svolta quindi la discussione generale nel corso della quale sono intervenuti i seguenti senatori:
- Il Sen. Mazzella (M5S), il quale ha accusato l’Esecutivo di aver solo modificato il reddito di cittadinanza restringendone la platea, senza abolirlo, colpendo così i più fragili. Ha citato dati Istat secondo cui nel 2024 il 23,1% della popolazione era a rischio di povertà o esclusione sociale, evidenziando come il problema dei bassi salari sia strutturale. Ha sottolineato che i redditi da lavoro spesso non eliminano il rischio di povertà, soprattutto per donne, giovani e stranieri. Ha ribadito la necessità di introdurre un salario minimo legale di 9 euro l’ora, ricordando che 4 milioni di lavoratori percepiscono paghe da fame. Ha evidenziato che 22 Paesi UE su 27 hanno già un salario minimo, mentre quelli senza presentano comunque stipendi medi molto più alti.
- Il Sen. Misiani (PD), il quale ha denunciato che la maggioranza ha svuotato la proposta originaria sul salario minimo, cancellando l’iniziativa unitaria delle opposizioni costruita con il contributo di sindacati, categorie ed esperti (…)
- Il Sen. Russo (FDI) ha difeso la legge delega sul lavoro, sostenendo che il provvedimento affronta in modo organico e realistico il tema del lavoro povero. Ha sottolineato che l’obiettivo era creare lavoro e sviluppo valorizzando la contrattazione collettiva, potenziando vigilanza e applicazione dei contratti, regolando subappalti e nuove forme di lavoro. Ha ribadito che salari giusti favoriscono coesione sociale e crescita economica, e che la delega fornisce strumenti di prevenzione, monitoraggio e adeguamento retributivo. Ha concluso che la legge rappresenta un impegno politico per la dignità del lavoro e la competitività del sistema produttivo, basato sulla libertà d’impresa e sul rifiuto di logiche assistenzialistiche.
Legge 144 2025 Cosa cambia
In sintesi, gli aspetti piu operativi previsti dalla legge sono:
- Indicazione obbligatoria del contratto collettivo: Inserimento del codice CCNL nei flussi UniEmens, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, per favorire i controlli e l’accesso a eventuali agevolazioni.
- Intervento nei settori scoperti: Possibilità per il Ministero del Lavoro di stabilire i trattamenti economici minimi nei settori privi di contrattazione o con contratti scaduti, utilizzando come riferimento i CCNL più rappresentativi dei settori affini.
- Rinnovo dei contratti collettivi: Previsione di strumenti per favorire il rinnovo tempestivo dei contratti, anche con incentivi ai lavoratori per compensare la perdita di potere d’acquisto.
- Controlli e trasparenza: Razionalizzazione delle comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni.
- Potenziamento delle ispezioni attraverso banche dati condivise e strumenti tecnologici evoluti.
- Rendicontazione pubblica semestrale sui fenomeni di dumping contrattuale, evasione e lavoro irregolare;
- Vigilanza sulle cooperative: Rafforzamento dei controlli per verificare l’effettiva natura mutualistica e contrastare abusi.
-
Fondo EST nel Regolamento 2025 le tutele gratuite per i figli
E' stato aggiornato il Regolamento del Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini, ne da notizia la circolare 1 2025
Qui il testo del regolamento aggiornato con le modifiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali.
Si ricorda che il Fondo è nato da un accordo tra i firmatari dei CCNL del Terziario e Turismo parte speciale “Pubblici esercizi” e parte speciale “Imprese di viaggi” , successivamente adottato da
- CCNL delle aziende Ortofrutticole e Agrumarie,
- Aziende farmaceutiche Speciali,
- degli Impianti Sportivi,
- delle Autoscuole dal 2018,
- da Agenzie Funebri, e
- CCNL sociosanitario Confcommercio dal 2023.
Fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del Servizio Sanitario Nazionale, e si rivolge tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. L'adesione era inizialmente facoltativa ma è divenuta obbligatoria per le aziende che applicano i citati contratti collettivi nazionali .
L’iscrizione di un’azienda e dei dipendenti si effettua on line sul sito FondoEst.
I contributi a carico dell’azienda o del lavoratore versati a Fondo Est dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) fino ad un importo di euro 3.615,20 annui.
Nella circolare 3 2025 il Fondo informa che dal 1° settembre in via sperimentale, Fondo Est ha allargato la copertura sanitaria ai figli degli iscritti senza alcuna contribuzione aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dai CCNL.
In questa prima fase potranno usufruire di alcune prestazioni, i minori fiscalmente a carico delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti con coperture a Fondo Est, a prescindere dal contratto collettivo applicato .Le prestazioni previste riguardano:
- • Rimborso di lenti ed occhiali con un massimale di spesa di 90 euro che potranno essere richiesti ogni 18 mesi.
- • Prestazioni di ortodonzia, erogate per il tramite di UniSalute o Mutual Help (per gli iscritti della P.A. di Bolzano) con un massimale di 350 euro dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025, che diventerà biennale a far data dal 1° gennaio 2026.
Le prestazioni potranno essere fruite a partire da settembre 2025.
Necessario per le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo ed in copertura, , tramite la propria area riservata, censire e quindi iscrivere i propri figli minori fiscalmente a carico
Nei prossimi paragrafi ulteriori dettagli sulle novità Fondo Est 2025.
Regolamento 2025, quote contributive ccnl Terziario e imprese funebri
Con Circolare n. 1 del 10 aprile 2025, l'ente comunica la pubblicazione del nuovo Regolamento delle Attività aggiornato con le modifiche contributive previste Nello specifico:
- dal 1° aprile 2025, i contributi mensili da versare al Fondo Est per i contratti del
- Terziario, distribuzione e servizi, e
- Distribuzione moderna e organizzata
passano a 12,00 a 15,00 euro per dipendente (di cui 13,00 a carico azienda e 2,00 a carico lavoratore);
Inoltre , in data 9 dicembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Integrativo Territoriale Terziario Confcommercio che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aumento della quota mensile Sanimpresa da 11 euro a 14 euro a dipendente.
L’aumento della quota relativa a Sanimpresa riguarderà il solo CCNL Terziario (codice contratto Cnel H011), mentre per tutti gli altri il contributo resta invariato .
in seguito al recente rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti l'attività funebre (Codice Cnel IB11), sono state
stabilite modifiche alla contribuzione ordinaria mensile a favore del Fondo Est.
La circolare 2 del 9 giugno 2025 ha comunicato che dal 1 luglio 2025 per le imprese funebri i contributi ordinari mensili passeranno dagli attuali 12 euro a 15 euro per dipendente.
La nuova ripartizione sarà la seguente:
• 13 euro a carico dell'azienda
• 2 euro a carico del lavoratore
Si precisa inoltre che, sempre dal 1° luglio 2025, anche i versamenti volontari mensili effettuati dai dipendenti a cui viene applicato il suddetto contratto saranno adeguati a 15 euro
Iscrizioni – Tabella quote
Le modalità di iscrizione delle aziende sono disponibili nell’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it.
Al termine della procedura, all’indirizzo dichiarato, arriva un link per le impostazioni delle proprie credenziali.
L’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.
Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.
Per l’invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare un “caricamento manuale”, possibile sempre dall’area riservata alle aziende e ai loro gestori.
Nel caso in cui l’iscrizione avvenga d’ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione all’indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.
LE QUOTE
Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file e sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato .
Le quote di contribuzione a Fondo Est aggiornate sono le seguenti:
CCNL
Importo
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Part time – Full time)
15 Euro*
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (Part time – Full time)
15 Euro*
IMPIANTI SPORTIVI (Part time – Full time)
12 Euro*
AUTOSCUOLE (Part time – Full time)
12 Euro*
ATTIVITA' FUNEBRE (Part time – Full time)
12 Euro fino al 30 giugno –
5 euro dal 1 luglio 2025 *
PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (Part time – Full time)
Dal 1° Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018
11 Euro
Dal 1° Gennaio 2019
12 Euro
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR (Part time – Full time)
Dal 1° Luglio 2019 al 30 Ottobre 2019
11 Euro*
Dal 1° Novembre 2019
12 Euro*
FIORI RECISI (Part time – Full time)
Dal 1° Luglio 2020
12 Euro*
FARMACIE SPECIALI (Part time – Full time)
10 Euro
ORTOFRUTTA (Part time – Full time)
10 Euro
* di cui € 2,00 a carico dipendente
Di seguito la tabella delle Quote una tantum
CCNL
Importo part Time
Importo full Time
TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI
30 Euro
30 Euro
DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA
30 Euro
30 Euro
IMPIANTI SPORTIVI
30 Euro
30 Euro
AUTOSCUOLE
30 Euro
30 Euro
ATTIVITA' FUNEBRE
30 Euro
30 Euro
FARMACIE SPECIALI
30 Euro
30 Euro
FIORI RECISI
30 Euro
30 Euro
PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA
8 Euro
15 Euro
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR
8 Euro
15 Euro
ORTOFRUTTA
15 Euro
15 Euro
ATTENZIONE ove previsto dagli accordi sindacali l'azienda deve versare con la quota Fondo Est anche la Quota Sanimpresa, come dettagliato nella circolare 1/ 2025.
Fondo EST Compilazione Uniemens e Modello F24 aziende
I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo>l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>
in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.”
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24
I contributi relativi al Fondo Est anno indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:
Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;
Causale contributo: EST1;
Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;
Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;
Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.
Fondo Est Modalità di pagamento
Dal 5 giugno 2023 la contribuzione può essere versata tramite
- F24 ,
- carta di credito;
- MAV elettronico stampabile dal sistema Co.Re (dal 1 giugno non è piu possibile utilizzare il bonifico bancario) che può essere pagato in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking
In caso di versamento anticipato si può scegliere il numero di mensilità da versare
In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente a cui sia stato pagato in anticipo il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano utilizzati per le coperture assicurative.
Le novità 2025 per i dipendenti
Il fondo fornisce direttamente le prestazioni di assistenza sanitaria riassunte in questo Piano sanitario.
Gli iscritti hanno accesso anche alle prestazioni fornite indirettamente da UNISALUTE qui il piano 2025
Si segnalano in particolare per il 2025 le seguenti novità:
PACCHETTO MATERNITA'
- Eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili
- Rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata
DIAGNOSTICA
- Aggiunta delle ecografie osteoarticolari (erogazione diretta e rimborso del Ticket SSN)
FISIOTERAPIA
- Inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso.
PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI
- Inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore
INVALIDITA'
- Dal 1 gennaio 2025 per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014
- Erogazione delle prestazioni dalla data di insorgenza della patologia a condizione che sia stata presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità nei sessanta giorni successivi alla certificazione dell’insorgenza della patologia
- Erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria
- Inserimento delle prestazioni odontoiatriche tra quelle previste purché siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità
- Inserimento del trasporto sanitario tra le prestazioni previste
ATTENZIONE Il fondo ricorda che
- Dal 15 luglio è possibile effettuare il censimento del nucleo familiare nell’Area Riservata per attivare, a partire dal 1° settembre 2025, la copertura sanitaria anche per i figli fiscalmente a carico degli iscritti.
- Dal 1 settembre non sarà più possibile inoltrare richieste di rimborso in formato cartaceo tramite posta. L’unica modalità che Fondo Est potrà ricevere sarà quella online, attraverso l’Area Riservata MyFondoEst.
- Senza categoria
Rendicontazione volontaria di sostenibilità con lo standard VSME
Quello di effettuare la rendicontazione di sostenibilità è un obbligo imposto alle grandi imprese quotate e non quotate sui mercati regolamentati (quelle non quotate devono superare determinati limiti dimensionali), alle PMI quotate sui mercati regolamentati, oltre che alle aziende extra-UE che generano un fatturato significativo nell’Unione Europea.
Per soddisfare quest’obbligo, le imprese devono comunicare informazioni essenziali per comprendere impatti, rischi e opportunità (reali e potenziali) in materia di sostenibilità.
Per fare ciò, i soggetti interessati devono richiedere le medesime informazioni alle PMI non quotate e alle microimprese inserite nella propria catena del valore, anche se non soggette al medesimo obbligo di rendicontazione sulla sostenibilità.
Oltre alle aziende più grandi, anche banche e investitori richiedono spesso queste stesse informazioni sulla sostenibilità alle aziende di minore dimensione.
Per limitare l’impatto della rendicontazione di sostenibilità su queste imprese, non soggette all’obbligo di rendicontazione, la Commissione UE ha chiesto all'EFRAG di elaborare uno standard semplificato, destinato all'uso volontario da parte delle PMI non quotate e delle microimprese.
A tale scopo è stato promulgato lo standard VSME: un sistema semplificato che ha l’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle PMI, fornendo un quadro semplice e standardizzato per la rendicontazione delle questioni ESG.
Lo standard VSME
La Commissione Europea, il 30 luglio 2025 , ha divulgato una Raccomandazione che incoraggia la divulgazione dello standard VSME, acronimo di Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs, per la rendicontazione volontaria della sostenibilità per PMI non quotate e microimprese.
Questo sistema fornisce delle linee guida operative alle imprese di minore dimensione, limitando le informazioni che queste debbano fornire, ed evitando così il rischio che gli obblighi di divulgazione richiesti alle imprese di maggiore dimensione si riversino sulle PMI non quotate e sulle microimprese.
Adottando volontariamente lo standard VSME, le imprese fuori dell’obbligo di applicazione degli standard europei di rendicontazione (ESRS) possono:
- migliorare le condizioni di accesso al credito e alla finanza sostenibile;
- facilitare la transizione verso un'economia sostenibile;
- facilitare il dialogo tra banca e impresa;
- comprendere e monitorare le performance ESG;
- semplificare il processo di rendicontazione e limitare la quantità di informazioni da fornire.
Il nuovo eBook teorico e pratico sullo standard VSME
Per orientarsi e approfondire lo standard VSME prima, e poi per applicarlo per la redazione della rendicontazione della sostenibilità delle PMI non quotate e delle microimprese, è arrivato il nuovo eBook, teorico e pratico, “Rendicontazione volontaria di sostenibilità – lo standard VSME nel dialogo tra PMI e banche” della dottoressa Monica Peta, dottore commercialista e apprezzata autrice di numerose pubblicazioni in tema di rendicontazione della sostenibilità.
Dopo aver spiegato che lo standard di rendicontazione volontaria VSME:
- è pensato per regolamentare la richiesta di informazioni ESG di aziende con meno di 250 dipendenti;
- mira a semplificare il processo di rendicontazione mantenendo il criterio entity-specific per settore di appartenenza e tematica;
- distingue due moduli: Modulo Base e Modulo Completo, con metriche specifiche per ciascuna informazione divulgata, secondo un formato standardizzato per facilitarne l’interpretazione;
- fa attenzione all’uniformità della richiesta dei dati da parte degli istituti bancari;
l’ebook intende guidare il lettore ai contenuti dello standard di rendicontazione volontario VSME e alle sue implicazioni, anche rilevanti, sotto diversi profili, sia da un punto di vista teorico che pratico. Il testo infatti è correlato da numerose tabelle per agevolare il lavoro degli operatori.
L’indice
Riportiamo nel seguito l’indice dell’eBook “Rendicontazione volontaria di sostenibilità – lo standard VSME nel dialogo tra PMI e banche” per maggiore approfondimento:
CAPITOLO 1
LO STANDARD VOLONTARIO VSME PER PMI E MICROIMPRESE
1.1 Lo standard VSME: punti chiave
1.1.1 VSME: soggetti destinatari e requisiti del report
1.1.2 Modello Base (B) e Modello Completo (C)
1.1.3 Conformità al VSME
1.1.4 Le circostanze specifiche
1.1.4 La struttura della dichiarazione di sostenibilità
1.1.5 Questioni rilevanti e principio entity-specific
1.1.6 Guida alla rendicontazione volontaria: la struttura del VSME
1.2 Le informazioni ambientali, formato e calcoli
1.3 Le informazioni sociali, formato e calcolo
1.4 Le informazioni di governance e condotta aziendale
CAPITOLO 2
GLI INDICATORI DI SOSTENIBILITA’ VSME NEL DIALOGO TRA PMI E BANCA
2.1 VSME, Regolamento di finanza sostenibile (SFDR) e Pillar 3 EBA
2.1.1 La sostenibilità ESG nel dialogo tra dialogo tra banca e PMI
2.1.2 La raccolta di documenti, dati e il calcolo degli indicatori
CAPITOLO 3
DIGITALIZZAZIONE E VSME NEL FORMATO XBRL – LE RACCOMANDAZIONI DELL’ UE
3.1 Il VSME tradotto in XBRL per una maggiore visibilità
3.2 La Raccomandazione UE del 30 luglio 2025 e i passi successivi
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Mala gestione dell’amministratore di condomino: si può chiedere il risarcimento
Si parla di mala gestio in riferimento ad una condotta gestionale imprudente, negligente o contraria agli interessi dell’ente o del gruppo rappresentato. Tale espressione assume rilievo quando chi esercita funzioni gestionali o di direzione (in una società, un’associazione o un condominio) viola i doveri di diligenza, trasparenza e correttezza imposti dalla legge o dallo statuto.
In ambito condominiale la mala gestio dell’amministratore si configura, indipendentemente dalle ipotesi specifiche previste dall’art. 1129 c.c., ogni qualvolta l’attività svolta si discosti dall’interesse collettivo dei condomini.
Tali condotte integrano una violazione del dovere di diligenza e possono dar luogo a un obbligo di risarcimento per i danni derivanti dalla sua condotta negligente.
Mancanza di regolare contabilità e credito per compenso dell’amministratore
È essenziale evidenziare che il diritto dell’amministratore a percepire il compenso, nonché al rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute, è subordinato alla presentazione al condominio di un rendiconto dettagliato della propria gestione.
In altre parole il credito per il compenso di detto professionista non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose – analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società – deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo. Recentemente è stato chiaramente affermato che l'amministratore non ha diritto al compenso se non è stato approvato il rendiconto di gestione, ossia il cosiddetto “bilancio consuntivo” (Cass. civ., sez. II, 21/06/23, n. 17713).
In mancanza di regolare rendiconto approvato la domanda dell'amministratore tesa ad ottenere il compenso maturato negli anni in cui ha gestito il condominio va rigettata perché il credito non è munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità (Trib. Napoli Nord 24 aprile 2025, n. 1567).
La mala gestio: esempi pratici
La cosiddetta mala gestio si configura ogniqualvolta l’amministratore condominiale adotti condotte non conformi all’interesse collettivo dei rappresentati.
Ciò si verifica, ad esempio, quando omette di mettere a disposizione dei condomini la documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo, oppure non fornisce un rendiconto chiaro e trasparente della propria gestione. Una responsabilità — sia civile che penale — può sorgere in capo all’amministratore in presenza di una mala gestio contabile tale da provocare un dissesto nella contabilità condominiale. Tale dissesto può derivare da incongruenze tra i dati riportati nei consuntivi e le somme effettivamente versate dai condomini, nonché dall’appropriazione indebita di parte di tali somme, utilizzate dall’amministratore per fini personali anziché per adempiere ai debiti del condominio verso terzi.
Il risarcimento danni: casi in cui è previsto
Gli addebiti di "mala gestio" mossi all'ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie di danni (patrimoniali) a favore dei condomini.
È stato affermato che non è sufficiente limitarsi ad affermazioni generiche, come sostenere che “le somme si sarebbero potute evitare” o che la gestione è stata “opaca” (Trib. Monza 17 giugno 2025, n. 1229).
Il condominio che agisce contro l'ex amministratore per far valere la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. deve allegare e provare, oltre alla fonte negoziale del proprio diritto, di avere subito pregiudizi, causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente tenuta dall'amministratore.
Per configurare una responsabilità civile, perciò, il condominio è tenuto a allegare in modo preciso e documentato l’entità del danno subito, la sua origine e il nesso causale con le condotte gestionali contestate. Solo attraverso questa ricostruzione puntuale è possibile superare il livello della mera critica contabile e accedere al piano della responsabilità risarcitoria. L'amministratore, invece, qualora sia citato in giudizio per mala gestio, è onerato della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso – con la relativa provenienza – e di ogni singolo esborso – in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa). In ogni caso, va ricordato che è nulla per eccesso di potere la delibera dell’assemblea condominiale che, a maggioranza, decide di non promuovere un’azione legale nei confronti dell’amministratore responsabile di atti di mala gestio suscettibili di arrecare danni ai condomini. Tale principio è stato affermato dal Tribunale di Milano con sentenza del 24 giugno 1991, sottolineando come una simile delibera comprometta il diritto alla tutela giurisdizionale e si ponga in contrasto con i principi di corretto esercizio del potere assembleare.
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Dichiarazione 2025 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte dopo la proroga
Recentemente, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 12 giugno 2025, ha approvato un decreto-legge (c.d. Decreto Fiscale) che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale, con il quale per il 2025 è stato disposto, per i Soggetti ISA, minimi e forfettari, la proroga del termine di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto:
- al 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) senza alcuna maggiorazione,
- al 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,40%.
Di conseguenza, i professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), potranno usufruire della proroga dei termini dei versamenti delle somme risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, ed effettuare il versamento:
- entro il 21 luglio 2025, senza alcuna maggiorazione;
- oppure entro il 20 agosto 2025 applicando una maggiorazione dello 0,40 per cento.
I versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:
- saldo 2024 per IRPEF / IRES / IVA
- acconto 2025 IRPEF / IRES
- addizionali IRPEF;
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- Diritto CCIAA.
Redditi PF 2025 soggetti ISA: rateizzazione delle imposte e date da ricordare
Tutti i contribuenti, titolari e non di partita Iva, hanno la possibilità di versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte che risultano dalla dichiarazione dei redditi, compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale, ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato per intero entro il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre cade di domenica).
Già dall’anno scorso, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, è stato uniformato il termine di scadenza del versamento delle singole rate sia per i titolari di partita Iva che per i soggetti privati, i quali dovranno effettuare i versamenti ratealientro il giorno 16 di ciascun mese, in ogni caso da completarsi entro il 16 dicembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione.
Per i soggetti ISA che usufruiscono della proroga e che optano per la rateizzazione delle imposte, pertanto viene ridefinito il calendario dei versamenti delle rate nel modo seguente:
RATA
VERSAMENTO
primo versamento il 21.07.2025
senza maggiorazioneINTERESSI %
VERSAMENTO
primo versamento il 20.08.2025 con maggiorazioneIn questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40% in ragione di giorno
INTERESSI %
1ª
21 luglio 2025
–
20 agosto 2025
–
2ª
20 agosto 2025
0,28
16 settembre 2025
0,29
3ª
16 settembre 2025
0,61
16 ottobre 2025
0,62
4ª
16 ottobre 2025
0,94
17 novembre 2025
0,95
5ª
17 novembre 2025
1,27
16 dicembre 2025
1,28
5ª
16 dicembre 2025
1,60
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.
Di conseguenza, le rate successive alla prima vanno maggiorate degli interessi nella misura dello 0,33% mensile.
Per il calendario delle scadenze secondo i termini ordinari, dei versamenti delle rate per i contribuenti che non hanno usufruito della proroga, leggi l'articolo "Dichiarazione redditi persone fisiche 2025: rateazione delle imposte e date da ricordare".
