• IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Sconto IMU 2025 immobili in comodato a parenti di primo grado

    La base imponibile IMU è ridotta al 50% per alcune categorie di immobili e tra questi:

    • gli immobili, esclusi quelli “di lusso” (A/1, A/8 e A/9, concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale a condizione che:
      • il contratto sia registrato;
      • il comodante:
        • possieda un solo immobile in Italia;
        • risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato.

    Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 quindi di lusso.

    La riduzione del 50% si applica anche al coniuge del comodatario nel caso di decesso di quest’ultimo e presenza di figli minori.

    Ai fini della agevolazione, per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale vi è obbligo dichiarativo.

    Viene specificato anche che, per quanto riguarda l’obbligo dichiarativo IMU, il principio generale prevede che tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal comune.

    Contratto di comodato: che cos’è

    Il comodato è il contratto con cui una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituirlo.

    Esso è un contratto essenzialmente gratuito, che può essere redatto in forma verbale o scritta.

    Il comodato di un bene immobile va registrato entro 20 giorni dalla data dell’atto, se in forma scritta. 

    Se invece il contratto è verbale, occorre registrarlo solo se viene enunciato in un altro atto sottoposto a registrazione.

    Contratto di comodato: come si registra

    La registrazione del contratto di comodato può essere effettuata telematicamente avvalendosi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. 

    In alternativa, la registrazione del contratto di comodato può essere effettuata presentando, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, il modello di richiesta di registrazione atti privati modello RAP.

    Leggi anche: Modello RAP 2025: registrazione atti privati tutte le regole.

  • CCNL e Accordi

    Rinnovo CCNL Metalmeccanici 2025: continua la mobilitazione

    Dopo lo  sciopero del 28 marzo per la richiesta di rinnovo del contratto metalmeccanici industria, i sindacati confederati  continuano la mobilitazione. Sono state indette 8 ore di sciopero in numerose piccole imprese del Veneto  il 24 aprile .

    Inoltre un nuovo comunicato informa che "Su richiesta dei leader di PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, questa mattina abbiamo svolto un incontro su un tema per noi prioritario, quello del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Federmeccanica-Assistal.

    Nei giorni scorsi, infatti, a fronte della mobilitazione che continua in tutte le fabbriche metalmeccaniche italiane da oltre cinque mesi con 32 ore di sciopero, i quattro leader di partito avevano già mostrato interesse e solidarietà nei nostri confronti. Oggi abbiamo avuto la possibilità di spiegare la situazione complessa nella quale ci troviamo e che coinvolge oltre 1 milione e 500mila lavoratori in un settore cruciale per la manifattura italiana."

     Come è noto i  le posizioni  delle due parti restano lontane:

    • le associazioni datoriali puntano su un modello basato su sostenibilità, competitività e welfare aziendale, proponendo l’aumento dei flexible benefit fino a 400 euro e nuove tutele come una rendita per la non autosufficienza. 
    • I sindacati, invece, insistono su un incremento salariale di 280 euro lordi, giudicato insostenibile dalle imprese.

    Ricordiamo che si era  svolto ormai  quasi 12 mesi fa,  il  30 maggio  2024 in Confindustria  il primo incontro tra Federmeccanica e Assistal per la parte datoriale e FIM, FIOM e UILM per la parte sindacale,  per il rinnovo del   Giova ricordare che il contratto riguarda piu di un milione di lavoratori  che producono  l’8% del Pil,  e il 50% circa dell’export nazionale.

    Nel secondo incontro svoltosi il 27 giugno   si sono affrontati  i temi della formazione, dell’inquadramento professionale e della salute e sicurezza sul lavoro.

    Il rappresentante della FIOM CGIL De Palma ha rilasciato una dichiarazione che ha delineato le difficolta sul tavolo  pur  confermando l'impegno a proseguire con forza le trattative Vedi qui il documento integrale

    La parte sindacale ha presentato la propria piattaforma di richieste  ( vedi sotto ) e non ha mancato di sottolineare la distanza "siderale"  con le considerazioni di Confindustria che , a  titolo di esempio, ha respinto con forza  la richiesta di aumenti retributivi per 280 euro nel triennio, ribadendo la necessita di «preservare e difendere un modello che funziona, che non può essere alterato in nessuna delle parti che lo compongono».

    Secondo Federmeccanica e Assistal, nel contratto nel 2016 e 2021  sono state date «risposte sostanziose» nel periodo di alta inflazione;  e non si puo dimenticare  che applicato «il principio della distribuzione della ricchezza dove viene prodotta e dopo che è stata prodotta ».

    Secondo il presidente di Federmeccanica  il contesto è difficile, con una produzione molto rallentata,  e con  margini di profitto molto ridotti . "La realtà,  non va mai persa di vista –  e ha concluso affermando l'intenzione di fare la propria  parte "come sempre, con spirito positivo e costruttivo".

    Nell'incontro del 10 ottobre Federmeccanica e  Assistal hanno presentato la loro controproposta in un documento  denominato CCNL ESG  in cui si propone: 

    •  una durata  di quattro anni (2024-2028)
    • UNA TANTUM di 700 euro  per le aziende che non hanno contratti integrativi 
    •   nessun aumento salariale   se non quello  definito in base all’andamento dell’inflazione (IPCA NEI). 
    • se la cifra dell’adeguamento, tra previsione e consuntivo, risultasse superiore all’1%, il differenziale verrà riconosciuto a partire dal mese di dicembre di quello stesso anno e non più a giugno. 

    (ulteriori dettagli all'ultimo paragrafo)

    Rinnovo CCNL Metalmeccanici: le richieste per il rinnovo del contratto

    Nel comunicato  sindacale unificato  di pubblicazione della piattaforma del 20 febbraio 2024 si leggeva:

    La piattaforma per rinnovare il contratto collettivo nazionale metalmeccanico punta ad estendere i diritti all'insieme dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche, un CCNL di tutte e di tutti, per tutte e tutti. Ci proponiamo di :

    • aumentare i salari con una richiesta di 280 euro di aumento sui minimi contrattuali per il livello C3 (ex 5º livello), un aumento che va oltre l’Ipca  (indice dei prezzi al consumo)  depurata dai costi energetici importati, e con la previsione del premio perequativo per coloro che non hanno un contratto aziendale.
    • (…) il contrasto alla precarietà, per stabilizzare il lavoro e ridurre la competizione tra lavoratori e garantire pari diritti e migliori condizioni di lavoro in tutto il sistema degli appalti.

    I diritti che abbiamo possono aumentare e migliorare solo se ci uniamo e siamo solidali tra di noi. Diversi ma uniti operai con impiegati, tempi indeterminati con precari, informatici con siderurgici, turnisti e smart worker, donne e uomini. Per noi la contrattazione collettiva corrisponde ad un elemento di solidarietà tra le lavoratrici e i lavoratori."

    Scarica qui il testo integrale della piattaforma sindacale FIM FIOM UILM  per il rinnovo del contratto metalmeccanici industria.

    Le principali richieste per il CCNL metalmeccanici industria

    WELFARE

    In tema di welfare contrattuale si chiede:

    •  un aumento dell’importo a 250 euro annui e
    • l' istituzione di una «Piattaforma metalmeccanica Welfare» unica nazionale a gestione delle parti per garantire a tutti la possibile  conversione del Premio di risultato in welfare, con ulteriori convenzioni e forme di  sostegno ai dipendenti.

     Fondi  Meta salute e Cometa:

    • Adeguamento progressivo del contributo mensile  del fondo Metasalute a carico aziendale di 4 euro a dipendente, 
    • Al fine di incrementare il numero di aderenti al Fondo previdenziale (Cometa) occorre prevedere forme di premialità straordinarie per nuovi aderenti accompagnate da campagne informative condivise tra le parti  attraverso una comunicazione nel cedolino paga.
    • Prevedere la contribuzione aziendale al fondo previdenziale anche per i  periodi di non attività lavorativa o di sospensioni del rapporto di lavoro per
    • qualsiasi causa (cassa integrazione, congedo parentale ecc.

    RIDUZIONE ORARIO DI LAVORO

    Si chiede:

    • una riduzione dell'orario di lavoro che implementi quanto già previsto per il lavoro a turni e che si applichi anche in settori/aziende coinvolti in processi di transizione, riorganizzazione o crisi e di  consistente riqualificazione professionale e 
    •  che si avvii una fase di sperimentazione contrattuale con l'obiettivo di raggiungere progressivamente una riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, facendo salve le intese aziendali esistenti.

    CCNL metalmeccanici: le richieste per salute e sicurezza

    AMBIENTE, SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

    • Viene chiesto di prevedere che negli incontri periodici tra Rspp e Rls si discuta, alla presenza anche della direzione aziendale e della Rsu, delle tematiche ambientali e si individuino e sviluppino specifici progetti di sostenibilità ambientale che coinvolgano tutti o parte dei lavoratori.
    • Incremento di 36 ore del permesso retribuito per ogni Rls, per rafforzare  la formazione specifica e l’operatività preventiva.
    • Nelle piccole realtà dove non è insediato l’Rls, è necessario individuare specifiche soluzioni volte alla regolamentazione a copertura.
    • Prevedere che nei casi di infortunio e di mancato infortunio, nell’ambito  del reparto/ufficio, il break formativo deve essere attivato entro le 48 ore  su richiesta Rsu, Rls o Rspp. Nelle aziende con più di 200 dipendenti si  richiede comunque siano previste almeno tre convocazioni annue

    Dichiarazioni incontro del 27 giugno: formazione e inquadramento

    La maggiore organizzazione dei lavoratori metalmeccanici FIOM CGIL ha commentato :

    "Nonostante il diritto soggettivo alla formazione sia stato introdotto con il contratto del 2016, riscontriamo ancora un limitato utilizzo delle 24 ore formative. Pertanto si è ritenuto di rendere permanente lo strumento di MetApprendo di recente avvio che dovrebbe erogare servizi e registrare la formazione effettuata dai lavoratori. La fase di transizione ecologica e industriale sta portando a cambiamenti repentini e radicali, in passato abbiamo utilizzato strumenti come il fondo nuove competenze che adeguava le capacità e professionalità dei lavoratori e implementava la produttività per le imprese. Ma ora è diventato necessario rafforzare e rendere effettivamente attuato il diritto alla formazione per tutti i lavoratori.

    Alla formazione è legato anche il tema dell'inquadramento. La recente riforma introdotta con il Ccnl del 2021 ha rappresentato un punto di innovazione contrattuale rilevante d ma  sono ancora poche le esperienze  che hanno  portato ad un'applicazione della riforma. E' per questa ragione che in piattaforma abbiamo chiesto in aziende con oltre 150 dipendenti l'insediamento di un gruppo di lavoro (RSU-azienda), per definire i profili professionali in funzione delle declaratorie del Ccnl.

    Inoltre, sul tema della salute e della sicurezza c'è da troppo tempo una situazione grave e inaccettabile, in cui si riscontrano continuamente infortuni e morti sul lavoro. (…)Sono necessari tutti gli strumenti utili alla prevenzione, all'informazione e alla formazione. Il registro dei quasi infortuni e i break formativi devono diventare pratiche consolidate nelle imprese, come da noi richiesto.Le distanze anche su questi temi continuano ad essere importanti, per questo per quanto ci riguarda è necessario intensificare il confronto, superare la fase delle valutazioni e dei bilanci per entrare nel merito della trattativa”.

    La controproposta di Federmeccanica CCNL ESG

    Riportiamo dal documento CCNL ESG alcuni  dettagli  sugli aspetti economici:

    RETRIBUZIONE

    • Nel caso in cui non sia già presente un premio di risultato e/o altri elementi economici collettivi, a partire dal mese di giugno del 2026 verrà riconosciuto un importo pari a 700€ lordi annui ai dipendenti occupati in aziende con un rapporto tra margine operativo lordo e fatturato superiore al 10%, che sia incrementale rispetto all’anno precedente.
    • • Nel caso in cui i lavoratori abbiano già riconoscimenti individuali l’importo sarà pari a 350€ lordi annui.
    • Più disponibilità finanziaria per le persone, anticipando competenze e valorizzando la continuità professionale 
    • • Passare dall’attuale sistema degli aumenti periodici di anzianità (APA) ad un nuovo elemento economico,  denominato Elemento di Continuità Professionale (ECP).
    • • A far data dal 1° gennaio 2026 con la maturazione del biennio, considerando mese e anno di assunzione, sarà anticipata al lavoratore, unitamente alla retribuzione del mese successivo, una somma pari al totale degli importi mensili che sarebbero stati erogati nel corso dei due anni successivi a titolo di APA.
    • • Sarà prevista la possibilità di maturare, al termine di un ulteriore biennio, un sesto biennio che determinerà per tutti i lavoratori e le lavoratrici un’erogazione aggiuntiva per il livello medio C3 pari a 520 euro lordi biennali (tabella in calce). Tali importi non saranno assorbibili.
    • • Nel passaggio dagli APA all’elemento di continuità professionale si opereranno arrotondamenti in eccesso allo 0,50 centesimi, che per un livello C3 determineranno a regime un incremento dell’importo pari a circa 46,80 euro lordi nel biennio rispetto all’attuale sistema.

    SANITA INTEGRATIVA

    •  Migliorare le prestazioni per le lavoratrici e i lavoratori con RAL inferiore ai 35mila euro, in particolare ridurre le franchigie e/o gli scoperti sulle spese odontoiatriche per i dipendenti e i loro familiari.
    •  A partire dal 2026 verrà introdotta una copertura assicurativa gratuita per le lavoratrici e i lavoratori metalmeccanici che garantirà una rendita pari a 600 euro mensili netti in caso di insorgenza di non autosufficienza.

     Inoltre, saranno previsti servizi a supporto delle persone non autosufficienti come ad esempio:

    – Sportello di orientamento

    – Convenzioni con RSA

    – Convenzioni con assistenti familiari

    PREVIDENZA INTEGRATIVA 

    Più previdenza complementare per tutti i lavoratori e ancora di più per neoassunti giovani e donne

    •  A decorrere dal 1° giugno 2025 per tutte le lavoratrici e i lavoratori passare dall’attuale contributo a carico azienda del 2,0% al 2,2% (finora previsto solo per gli under 35).
    • Per le nuove iscrizioni successive alla data di firma del CCNL di under 35 e delle donne aumentare la contribuzione a 2,5% a decorrere dal 1° giugno 2025 come azione positiva di riequilibrio della composizione delle adesioni per genere ed età.

    WELFARE

    • Più flexible benefits con valore sociale e ambientale
    •  Innalzamento a 400 € a regime (50 euro il 1° anno, 100 euro il 2° anno, 150 euro il 3° anno e 200 euro il 4° anno) dei flexible benefits esistenti,nel caso in cui gli attuali 200 € annuali vengano destinati:
      • − al rimborso delle rette degli asili nido;
      • − al rimborso delle spese di acquisto di libri di testo scolastici, borse di studio, ecc.;
  • La busta paga

    TFR: coefficiente marzo 2025, regole, tabelle e istruzioni

    Per le quote di  trattamento di fine rapporto  accantonate a dicembre 2024, il coefficiente di rivalutazione del TFR  relativo  a Marzo  2025  è  1,123752

    L’ISTAT ha reso noto infatti  che per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori tra il 15 marzo 2025 ed il 14 aprile  2025, la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata sulla base dell'indice pari a  121,4,  in leggero aumento rispetto a febbraio 2025.

    Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.  

    Nei successivi paragrafi  disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.

    TFR,  cos'è, quando spetta

    Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297,  la quale  ha modificato l’articolo 2120 c.c.,  variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità")  e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:
    • l' anticipazione di una parte degli importi  in corso di rapporto,
    • la  costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
    •  alcune disposizioni in materia pensionistica.
     L'art.  2120 c.c., così  riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui  è stato assunto.  
    Il trattamento viene costituito con  gli accantonamenti mensili  di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.
     Il TFR ha  natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto  ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale  è stata aggiunta successivamente,  infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.
    Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma  cessata dal 1 luglio 2018.

    Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale

    Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:
    • per ciascun anno di lavoro 
    • una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro,  a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
    •   divisa per 13,5.

    ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che  l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.

    Il TFR  cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:

    1.  dall'1.5% in misura fissa annua e 
    2. dal 75%  dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.

    Si ricorda che:

    • In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
    • Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare. 
    • Deve essere rivalutata  la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
     ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR
    •  Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente  si rivalutano  utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione 
    •  Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva   
    •  Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
    •  si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
     N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015)  per cui la rivalutazione  è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.
    Il versamento deve essere effettuato:
    1.  con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
    2.  a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
    L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il  16 febbraio in caso di  cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.
    Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.

    L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa

    Il lavoratore che abbia  almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:
    1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
    2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
    3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
     4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
    L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
    Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.
    Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperative 
    In caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.

    Coerfficienti rivalutazione TFR 2017 e 2018

     I coefficienti  relativi ai mesi del  2017 sono i seguenti:

    Periodo in cui cessa il rapporto di lavoro 

     coefficiente 

    Gennaio 2017 dal 15.01 al 14.02 

     0,349327

     Febbraio 2017 dal 15.02 al 14.03 

     0,773430

     Marzo 2017 dal 15.03 al 14.04 

    0,898430

     Aprile 2017 dal 15.04 al 14.05 

    1 ,247757

     Maggio 2017 dal 15.05 al 14.06 

    1,223205

     Giugno 2017 dal 15.06 al 14.07 

     1,273430

     Luglio 2017 dal 15.07 al 14.08 

     1,398430

     Agosto 2017 dal 15.08 al 14.09 

     1,822532

     Settembre 2017 dal 15.09 al 14.10 

    1,723205

     Ottobre 2017 dal 15.10 al 14.11 

    1,698654

     Novembre 2017 dal 15.11 al 14.12 

    1,748878

     Dicembre 2017 dal 15.12 al 14.01.2018 

    2,098205

    I coefficienti relativi al 2018 sono i seguenti:

     Gennaio 2018 | 15 Gen/14 Feb 

     0,421736

    Febbraio 2018 | 15 Feb/14 Mar 

     0,546736

     Marzo 2018 | 15 Mar/14 Apr   

     0,820104

     Aprile 2018 | 15 Apr/ 14 Mag 

     0,945104

     Maggio 2018 | 15 Mag/14 Giu  

     1,292656

     Giugno 2018 | 15 Giu/14 Lug  

     1,566024

     Luglio 2018 | 15 Lug /14 Ago  

     2,335312

     Agosto 2018 | 15 Ago/14 Set 

     2,089392

     Settembre 2018 | 15 Set/14 Ott  

     2,214392

     Ottobre 2018 | 15 Ott/ 14 Nov  

     2,191024

     Novembre 2018 | 15 Nov /14 Dic  

     2,241840

     Dicembre 2018 |  15 dic/14 Gen 2019 

    2,241840

    Rivalutazione TFR 2019 e 2020

     Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente a titolo di TFR 
    RIVALUTAZIONE TFR 2019

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice Istat

    Tasso fisso 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    102,2

    0,125

    0,198457

    Febbraio

    15-02 14-03

    102,3

    0,250

    0,396915

    Marzo

    15-03 14-04

    102,5

    0,375

    0,668830

    Aprile

    15-04 14-05

    102,6

    0,500

    0,867287

    Maggio 

    15-05 14-06

    102,7

    0,625

    1,065744

    Giugno

    15-06 14-07

    102,7

    0,750

    1,190744

    Luglio

    15-07 14-08

    102,7

    0,875

    1,315744

    Agosto

    15-08 14-09

    103,2

    1,00

    1,808031

    Settembre

    15-09 14-10

    102,5

    1,125

    1,418830

    Ottobre

    15-10 14-11

    102,0

    1,250

    1,470372

    Novembre 15-11 14-12 102,3 1,375 1,521915
    Dicembre 15-02 14-01 102,5 1,500 1,793830

    RIVALUTAZIONE TFR 2020

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    102,7

    0,125

    0,271341

    Febbraio

    15-02 14-03

    102,5

    0,250

    0,25000

    Marzo

    15-03 14-04

    102,6

    0,375

    0,448171

    Aprile

    15-04 14-05

    102,5

    0,500

    0,50000

    Maggio 

    15-05 14-06

    102,3

    0,625

    0,62500

    Giugno

    15-06 14-07

    102,4

    0,750

    0,75000

    Luglio

    15-07 14-08

    102,3

    0,875

    0,87500

    Agosto

    15-08 14-09

    102,5

    1,00

    1,00000

    Settembre

    15-09 14-10

    101,9

    1,125

    1,12500

    Ottobre

    15-10 14-11

    102,0

    1,250

    1,25000

    Novembre  15-11 14-12 102,0 1,375 1,37500
    Dicembre  15-12 14-01-21 103,3 1,500 1,50000

    Coefficienti rivalutazione TFR 2021- 2024

    Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2020 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2021

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    102,9 0,125 0,564883

    Febbraio

    15-02 14-03

    103,00 0,250 0,763196
    Marzo 15-03 14-04 103,3 0,325 1,108138
    Aprile  15-04 14-05 103,6 0,500 1, 526393
    Maggio  15-05 14-06 103,7 0,625 1,578079
    Giugno  15-06 14-07 103,8 0,750  1, 849707
    Luglio 15-07 14-08 104,2 0,875  2,267962

    Agosto

     15-08 14-09 104,7 2,759531
    Settembre 15-09 14-10 104,5 1,125  2,737903
    Ottobre 15-10 14-11 105,1 1,250  2,267962
    Novembre 15-11 14-12 105,7 1,375  3,867669
    Dicembre 15-12 14-01-2022 106,2 1,500  4,359238

    Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2021 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2022 

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    107,7 0,125  1,184322.

    Febbraio 

    15-02 14-03

    108,8 0,250  2,086158

    Marzo

    15-03 14-04

    109,9 0,325  2,987994

    Aprile

    15-04 14-05

    109,7 0,500  2,971751

    Maggio

    15-05 14-06

    109,7 0,625  3,732345

    Giugno 

    15-06 14-07

    111,9 0,750  4,775424

    Luglio  

    15-07 14-08

    112,3 0,875 5,182910

    Agosto  

    15-08 14-09

    112,3 1,00 5,943503

    Settembre  

    15-09 14-10

    113,5 1,125 6,280367

    Ottobre  

    15-10 14-11

    117,2 1,250 9,018362

    Novembre

    15-11 14-12

    117,9 1,375 9,637712.

    Dicembre

    15-12 14-1-2023

    118,2 1,500  9,974576

    Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2022 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2023

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    118,3 0,125  0,188452

    Febbraio 

    15-02 14-03

    118,5 0,250  0,440355

    Marzo 

    15-03 14-04

    118,2 0,375  0,375

    Aprile  

    15-04 14-05

    118,4 0,500 0,626904

    Maggio   

    15-05 14-06

    118,6 0,625 0,878807

    Giugno  

    15-06 14-07

    118,6 0,750 1,003807

    Luglio    

    15-07 14-08

    118,7 0,875  1,192259

    Agosto     

    15-08 14-09

    119,1 1,0  1,571066

    Settembre     

    15-09 14-10

    119,3 1,125 1,822970

    Ottobre     

    15-10 14-11

    119,2 1,250 1,884518

    Novembre      

    15-11 14-12

    118,7 1,375  1,692259

    Dicembre       

    15-12 14-1- 2024

    118,9 1,500  1,944162

    Coefficienti  da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2023 a titolo di TFR 

    RIVALUTAZIONE TFR 2024

    Mese

    periodo fine rapporto    

    indice istat

    Tasso fisso  annuo 1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    119,3 0,125   0,377313

    Febbraio 

    15-02 14-03

    119,3 0,250 0,502313

    Marzo 

    15-03 14-04

    119,4 0,375  0,690391.

    Aprile  

    15-04 14-05

    119,3 0,500  0,752313

    Maggio   

    15-05 14-06

    119.5 0,625 1,003469

    Giugno  

    15-06 14-07

    119.5 0,750 1,128469

    Luglio    

    15-07 14-08

    120,00 0,875  1,568860

    Agosto     

    15-08 14-09

    120,1 1,0 1,756939

    Settembre    

    15-09 14-10

    120,00 1,125  
    1,818860

    Ottobre   

    15-10 14-11

    120,1 1,250  2,006939

    Novembre  

    15-11 14-12

    120,1 1,375 2,131939

    Dicembre   

    15-12 14-1-2025

    120,2 1,2  2,320017 

    RIVALUTAZIONE TFR 2025

    Mese

    periodo in cui cessa il rapporto    di lavoro 

    indice Istat

    Tasso fisso  annuo totale  1,5%

    coefficiente rivalutazione

    Gennaio

    15-01 14-02

    120,9 0,125  0,561772

    Febbraio 

    15-02 14-03

    121,1 0,250 0,811564

    Marzo 

    15-03 14-04

    121,4 0,375 1,123752
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus mobili 2025: regole in vigore

    La legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha esteso al 2025 il bonus mobili.

    Ricordiamo che si tratta di una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. 

    La detrazione va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per l’anno 2025, comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio, e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

    Vediamo tutte le regole e quesiti a domande frequenti come pubblicati dall'ADE nella propria guida aggiornata al 10 gennaio.

    Bonus mobili 2025: i beneficiari

    Può beneficiare della detrazione chi acquista entro il 31 dicembre 2025 mobili ed elettrodomestici nuovi di classe non inferiore:

    • alla classe A per i forni, 
    • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
    • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori

    e ha realizzato interventi di ristrutturazione edilizia a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni. 

    Pertanto i lavori devono essere iniziati nel 2024 e i beni mobili possono essere acquistati dal 1° gennaio 2024 e per tutto il 2025, vista la proroga inserita in legge di bilancio.

    A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili:

    • letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione 
    • che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

    Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

    Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

    La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

    L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio.

    Bonus mobili 2025: vantaggi

    Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. 

    L'agevolazione spetta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2025 e può essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

    La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

    • 8.000 euro per l’anno 2023
    •  e a 5.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

    Per il 2021 il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione era pari a 16.000 euro, mentre per l’anno 2022 era pari a 10.000 euro.

    Per usufruire dell’agevolazione è necessario che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. 

    La data di avvio potrà essere provata dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalle norme edilizie, dalla comunicazione preventiva all’Asl (indicante la data di inizio dei lavori), se obbligatoria, oppure, per lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi, da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del Dpr 445/2000).

    Bonus mobili 2025: adempimenti

    Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.

    Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. 

    Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia.

    La detrazione è ammessa anche se i beni sono stati acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le stesse modalità prima indicate e il contribuente abbia una copia della ricevuta del pagamento.

    I documenti da conservare sono:

    • l’attestazione del pagamento (ricevuta del bonifico, ricevuta di avvenuta transazione, per i pagamenti con carta di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente)
    • le fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

    Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, insieme all’indicazione della natura, della qualità e della quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura.

    Rispettando tutte queste prescrizioni, la detrazione può essere fruita anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati all’estero.

    Bonus mobili 2025: risposte ADE a domande frequenti

    In data 10 gennaio l'Agenzia ha aggiornato la propria guida dedicata alla agevolazione, nella quale oltre al riepilogo delle norme per la spettanza di questo bonus, sono indicati anche dei quesiti frequenti, dei quali alcuni vengono qui riportati:

    1. Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%? No, gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
    2. Ho diritto alla detrazione se acquisto dei mobili all’estero, documentando la spesa con fattura e pagando con carta di credito o di debito? Si, se si possiede la documentazione richiesta dalla legge e si eseguono gli stessi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.
    3. Ho sostituito la caldaia, posso usufruire dell’agevolazione per l’acquisto di mobili? Si, la sostituzione della caldaia rientra tra gli interventi di “manutenzione straordinaria”. È necessario, comunque, che ci sia un risparmio energetico rispetto alla situazione preesistente.
    4. Le spese sostenute da un contribuente deceduto per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere portate in detrazione, per le quote non ancora fruite, dall’erede che conserva la detenzione materiale dell’immobile? No, la norma non prevede il trasferimento agli eredi della detrazione non utilizzata in tutto o in parte.
    5. Sui pagamenti di mobili ed elettrodomestici effettuati con bonifico bancario o postale è sempre prevista l’applicazione della ritenuta? Premesso che è possibile pagare anche con carte di credito e di debito (bancomat), il bonifico non sarà soggetto a ritenuta se si utilizza un bonifico diverso da quello appositamente predisposto da banche e Poste per le spese di ristrutturazione edilizia (circ. Agenzia delle Entrate n. 7/E del 31 marzo 2016).
    6. Ho acquistato un box pertinenziale per il quale ho diritto alla detrazione Irpef del 50%. Posso richiedere anche il bonus mobili? No, tra gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che permettono di avere la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici non sono compresi quelli per la realizzazione di box o posti auto pertinenziali rispetto all’abitazione principale.
    7. Se per un acquisto effettuato con carta di credito è stato rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente, può quest’ultimo usufruire lo stesso del bonus mobili? Per la detrazione, lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente e indica natura, qualità e quantità dei beni acquistati, equivale alla fattura. Se manca il codice fiscale, la detrazione è comunque ammessa se in esso è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).
    8. È previsto un limite di tempo dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici? La data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è stata spostata al 31 dicembre 2025. La legge non prevede alcun vincolo temporale nella consequenzialità tra l’esecuzione dei lavori e l’acquisto dei beni. Tuttavia, la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto.
    9. Se con gli interventi di ristrutturazione edilizia si suddivide la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti, è possibile considerare per l’anno 2024 come limite di spesa massima l’importo di 10.000 euro (5.000 per appartamento)? Nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa per l’acquisto dei mobili e grandi elettrodomestici, vanno considerate le unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.
    10. Può richiedere il bonus mobili il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione relativi all’intervento di recupero del patrimonio edilizio? Sì, può usufruire dell’agevolazione anche il contribuente che ha pagato solo gli oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi realizzati o anche solo una parte delle spese dei lavori o solo il compenso del professionista.

  • Mettersi in proprio

    Nuovi ATECO 2025: operativi dal 1° aprile

    Dal 1° aprile è operativa la nuova classificazione degli ATECO 2025 entrata in vigore lo scorso 1° gennaio.

    L'Istat rende e renderà disponibili gli strumenti per:

    • navigare all’interno della classificazione, 
    • ricercare o individuare il codice ATECO di un’attività economica attraverso la descrizione della stessa.

    Dal 15 aprile, come evidenziato da Unioncamere, si può se necessario, rettificare il proprio codice ATECO con un servizio gratuito online, legge qui le istruzioni.

    Si ricorda che il codice ottenuto non ha valore legale ma può essere utilizzato in sede di registrazione di una partita IVA presso le Amministrazioni di riferimento (ad esempio, Registro delle Imprese delle Camere di Commercio e Anagrafe Tributaria dell’Agenzia delle Entrate).

    Per richieste di chiarimenti e assistenza l'Istituto di statistica ISTAT mette a disposizione  la casella di posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected]

    Leggi anche Codici ATECO 2025 per iscrizioni  INPS dal 1 aprile             

    E' bene evidenziare che dal sito Istat è possibile consultare delle FAQ in risposta ai dubbi frequenti aggiornate all'8 aprile.

    ATECO 2025: cosa c’è da sapere

    La classificazione  ATECO 2025, risultato di  un processo di valutazione e integrazione delle richieste di modifica alla vigente classificazione ATECO, costituisce la versione nazionale della classificazione europea di riferimento NACE rev. 2.1 adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137 della Commissione (successivamente oggetto della rettifica 2024/90720  nella sua  versione in  lingua  italiana),  che modifica il  regolamento (CE) n. 1893/200 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

    L’ATECO è la classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat per finalità statistiche cioè per la produzione e la diffusione di dati statistici ufficiali. 

    La gestione della classificazione è affidata all’Istat nelle diverse fasi di aggiornamento alle quali è sottoposta sia a livello nazionale che internazionale. 

    A livello nazionale, la classificazione è utilizzata anche per altre finalità di natura amministrativa (ad esempio fiscali).

    La nuova classificazione ATECO 2025 è adottata operativamente a partire dal 1° aprile 2025.

    Nuovi ATECO 2025: la tabella operativa di riclassificazione

    Per semplificare il processo di transizione, è stata elaborata una tabella operativa di riclassificazione tra le due versioni Ateco 2007 – Aggiornamento 2022 e Ateco 2025 definita sinergicamente da Istat, il sistema camerale e l’Agenzia delle entrate. 

    La tabella è disponibile a tutti gli utenti sul sito dell’Istat.

    Imprese e liberi professionisti, dal 1° aprile possono verificare ed eventualmente confermare o modificare le proposte di ricodifica utilizzando gli strumenti di seguito illustrati.

    Ogni ente sarà impegnato a realizzare le azioni di ricodifica all’interno dei rispettivi registri sulla base delle procedure e metodologie più appropriate per il raggiungimento delle peculiari finalità istituzionali.  

    Nuovi ATECO 2025: gli adempimenti

    Vediamo sinteticamente gli adempimenti di passaggio ai nuovi codici ADECO 2025, come anche evidenziati dalla Rivista Online delle Entrate Fiscoggi.

    In ambito fiscale

    Gli operatori Iva dovranno utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione Ateco 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali. Come precisato nella Risoluzione ADE n. 262/2008, l’adozione della riclassificazione non comporta l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto Iva. Tuttavia, Ateco 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti. 

    Di conseguenza, nel caso in cui, il contribuente ritenesse necessario comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta, dovrà:

    • se iscritto nel Registro delle imprese delle Camere di commercio, effettuare la dichiarazione utilizzando la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere
    • se non iscritto al Registro delle imprese delle Camere di commercio, dovrà utilizzare uno dei modelli pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera; modello AA5/6 per enti non commerciali, associazioni, eccetera; modello ANR/3 per l’identificazione diretta ai fini Iva di soggetto non residente).

    Ai fini statistici

    Riguardo alle finalità statistiche di competenza dell’Istat, dal 1° aprile 2025 tutti gli utenti del Portale statistico delle Imprese “Statistica&Imprese” possono verificare l'attività economica svolta, tramite l’accesso al link dedicato: https://imprese.istat.it/. Dopo l'autenticazione, un box in evidenza nella schermata di accesso al sistema consentirà la verifica della corretta riclassificazione avvenuta in Ateco 2025.Attraverso le nuove funzionalità, l’utente potrà o confermare la proposta di riclassificazione oppure non confermare se ritenuta non adeguata. In tal caso, l’utente verrà indirizzato nella schermata Anagrafica dove potrà visionare l’attività economica prevalente svolta secondo la nuova classificazione Ateco 2025 (sia come codice sia come descrizione testuale) e potrà richiedere una modifica tramite il canale di segnalazione già presente nel portale.

    Per il sistema camerale

    Le Camere di commercio hanno sviluppato soluzioni ad hoc per attivare la nuova codifica nel Registro delle imprese.

    La riclassificazione prende il via d’ufficio dal 1° aprile e le imprese interessate saranno informate dell’avvenuto aggiornamento tramite gli strumenti digitali messi a disposizione dalla propria Camera di commercio

    La visura camerale dell’impresa riporterà per un periodo transitorio sia i nuovi codici Ateco sia quelli precedenti. 

    La comunicazione dell’avvenuta riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app impresa Italia, scaricabile dai principali app store online.

    Sul sito impresa.italia.it sono disponibili i riferimenti agli store da cui è possibile scaricare l’app.

    Si ricorda infine che sarà possibile contattare l’Istat esclusivamente scrivendo a: [email protected] a partire dal 1° aprile 2025, mentre segnalazioni utili alle future attività di aggiornamento e revisione possono essere inviate a [email protected].

    Ateco 2025: classifica le professioni?

    Con una faq pubblicata sul proprio sito istituzionale, l'Istat, chiarisce che l’ATECO è una classificazione di attività economiche e non di professioni. 

    I due concetti, speiga l'istituto, assumono significato differente da un punto di vista statistico:

    • il concetto di “professione” si riferisce al modo con il quale si applicano alla produzione i singoli individui. Il criterio fondante della classificazione delle professioni (anch’essa di competenza dell’Istat) è quello del livello skill level e del campo di applicazione skill specialization delle competenze richieste per eseguire in modo appropriato i compiti associati alla professione; il diverso livello di competenza messo in gioco dalle professioni dipende dalla complessità e dall’estensione dei compiti connessi;
    • la classificazione delle attività economiche ATECO, invece, è una classificazione di tipo output-oriented cioè si rivolge al tipo di prodotto ottenuto o servizio offerto. Un’attività economica, inoltre, non è una disciplina. 

    Di conseguenza, da un punto di vista statistico l’obiettivo è cogliere sia la professione esercitata dagli individui sia le categorie di attività economiche nelle quali il lavoro viene esercitato. 

    In presenza di imprese individuali (imprenditori individuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi) questa distinzione a volte rischia di confondersi ma è assolutamente necessario fare in modo che le due classificazioni rispettino ognuna i propri criteri metodologici di base e vengano utilizzate in modo corretto.

    Per le classificare le professioni l’Istat utilizza la classificazione delle professioni.

  • Rubrica del lavoro

    Reddito di libertà vittime di violenza: i termini per le domande

    Il reddito di libertà è una misura a favore delle donne vittime di violenza istituito dal decreto Rilancio 2020 . Prevede un contributo economico mensile  erogato dall'INPS alle donne ospiti di centri di violenza per favorire l'uscita e un nuovo inizio in autonomia all'esterno. 

    Il contributo intende infatti aiutare nelle spese di affitto,  oltre che nelle spese necessarie per la vita quotidiana e  per la scuola dei figli eventualmente presenti.

    Con il DPCM  del Dipartimento per la famiglia e le pari opportunità pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 4.3.2025,  vengono stanziati e ripartiti nuovi fondi alle Regioni  portando l'importo del contributo mensile a 500 euro .

    E' stanziata una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, si prevede la possibilità di ripresentare la domanda se in precedenza era stata respinta per mancanza di fondi.

    Le risorse del fondo saranno ripartite tra le regioni in base ai dati Istat sulla popolazione femminile residente tra i 18 e i 67 anni, con la possibilità di ulteriori  incrementi da parte delle regioni stesse o della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

    Di seguito le nuove istruzioni  in particolare per la disciplina transitoria  per le domande. Le istruzioni operative INPS sono state pubblicate il 5 marzo nella circolare 54 2025.

    Reddito di libertà 2025: nuovo importo, cumulabità

    Il reddito di libertà è un contributo economico per le donne vittime di violenza, sole o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali  .

    L'importo è pari a euro 500 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità  e ha l 'obiettivo di garantire una maggiore autonomia  nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza anche  di fuori dei centri di protezione.

    Il Reddito di libertà  è destinato in particolare al 

    1. riacquisto di una autonomia personale ( spese di affitto per un alloggio autonomo,  per l'uscita dal Centro antiviolenza ) e 
    2. spese per  il percorso scolastico e formativo dei/delle figli/figlie minori.

    Va sottolineato che:

    • il bonus è cumulabile con altri strumenti di sostegno come l'assegno di inclusione ,  NASPI e altre  misure di sostegno economico dei Comuni e delle Regioni
    • l'Inps può procedere eventualmente alla revoca del contributo erogato, qualora dovessero intervenire motivi ostativi al mantenimento .

    Attenzione il DPCM  2024 specifica la richiesta puo essere effettuata  una sola volta da ogni  donna interessata. 

    Reddito di libertà: requisiti e domande

    Sono destinatarie del reddito di liberta le 

    • donne vittime di violenza e accolte nei centri riconosciuti dalle Regioni
    • residenti in Italia
    • con cittadinanza italiana, comunitaria o
    • extracomunitaria con permesso di soggiorno o lo status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

    Il dpcm 2024 precisa che Il reddito di liberta' e' riconosciuto, su istanza di parte, e per il tramite del comune di riferimento, alle donne vittime di violenza che si trovino in condizioni di poverta', con o senza figli, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali, al fine di  sostenerle nel percorso di fuoriuscita dalla violenza, favorendone l'emancipazione economica. La condizione di poverta', legata ad uno  stato di bisogno straordinario o urgente, e' dichiarata dal servizio

    sociale professionale. 

    Reddito di liberta 2025: modalità e scadenze per la presentazione delle domande

    Come detto dal 5 marzo è stata aperta la  finestra temporale straordinaria,  fino al 18 aprile 2025, dedicata alle domande che in passato non erano state accolte per mancanza di fondi. Infatti il decreto ha previsto che  le domande presentate all'INPS in precedenza  e non accolte  conservano priorita', a condizione che siano ripresentate entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, al fine di comprovare l'attuale sussistenza dei requisiti

     Secondo i dati forniti dal Dipartimento per le Pari Opportunità, tra il 2020 e il 2024 sono state presentate 6.079 richieste all’INPS, delle quali ben 3.006 erano rimaste senza risposta a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

    Ora, grazie ai nuovi finanziamenti, queste richieste potranno essere nuovamente inoltrate, seguendo il consueto canale dei Comuni ( vedi paragrafo successivo)  che restano incaricati della verifica dei requisiti di accesso.

    La circolare 54 2025 ha specificato che la domanda per il Reddito di Libertà va presentata dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, per il tramite del Comune di riferimento, utilizzando il modulo “SR208”, denominato “Domanda Reddito di Libertà”, reperibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS.

    I Comuni, a seguito della presentazione della domanda per il Reddito di Libertà da parte dell’interessata, provvedono a inviare la domanda all’INPS per l’acquisizione dal sistema informativo dell’Istituto del codice univoco che riporta la data e l’ora di invio e determina l’ordine in graduatoria su base regionale, per l’accoglimento nei limiti delle risorse disponibili per la Regione di riferimento.

    I Comuni rilasciano all’interessata copia della domanda che riporta nel campo  “N. domanda” il numero di domanda indicato dal Comune e il codice univoco rilasciato dal sistema informativo dell’Istituto.

    Il servizio online per l’invio della domanda è disponibile nel portale www.inps.it, digitando nel motore di ricerca “Prestazioni sociali dei comuni” e selezionando tra i risultati il servizio “Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali” Nel menzionato servizio è presente un’apposita sezione dedicata all’acquisizione delle domande per il Reddito di Libertà.

    Per l’accesso al servizio è necessario essere in possesso di SPID di livello 2 o superiore o di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

     Le domande ripresentate entro il 18 aprile  saranno liquidate dall'INPS secondo l'ordine cronologico della presentazione dell'istanza originaria nei limiti delle risorse disponibili.

    Le domande presentate all'INPS e non accolte per incapienza dei  fondi alla data di entrata in vigore del  decreto e non  ripresentate ai sensi del comma 1 decadono in via definitiva. Resta ferma la possibilita' per l'interessata di presentare un'autonoma  nuova domanda

    ATTENZIONE  il decreto precisa che decorso il termine di quarantacinque giorni e' possibile la presentazione della domanda da parte di tutti coloro  che siano in possesso dei requisiti.

     

    Reddito di libertà la seconda finestra

    A partire dal 18 aprile e fino al 31 dicembre 2025 si aprirà una seconda fase, in cui potranno essere presentate nuove domande da parte di tutte le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle che non avevano partecipato alla fase transitoria

    Dal 2026 in poi, la presentazione delle domande sarà consentita in via ordinaria durante tutto l’anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Anche in futuro, le richieste eventualmente non accolte per esaurimento dei fondi potranno essere ripresentate.

  • Lavoro Dipendente

    Fondo EST, quote 2025 e nuovo regolamento

    E' stato aggiornato il Regolamento dell Fondo Est, Ente di assistenza sanitaria integrativa del Commercio, Turismo, Servizi e dei settori affini,  ne da notizia la circolare 1 2025

    Qui il testo del regolamento aggiornato con le modifiche introdotte dai recenti rinnovi contrattuali.

    Si ricorda che il Fondo è nato da un accordo tra i firmatari dei CCNL del Terziario e Turismo parte speciale “Pubblici esercizi” e parte speciale “Imprese di viaggi” , successivamente adottato da

    •  CCNL delle aziende Ortofrutticole e Agrumarie,
    •  Aziende farmaceutiche Speciali, 
    • degli Impianti Sportivi, 
    • delle Autoscuole dal 2018, 
    • da Agenzie Funebri, e 
    • CCNL sociosanitario Confcommercio dal 2023.

    Fornisce servizi di assistenza sanitaria integrativa a quella del  Servizio Sanitario Nazionale, e si rivolge  tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e gli apprendisti. L'adesione era inizialmente facoltativa ma è divenuta obbligatoria per le aziende che applicano i  citati  contratti collettivi nazionali .

    L’iscrizione di un’azienda e dei dipendenti si effettua on line sul sito FondoEst. 

    I contributi a carico dell’azienda o  del lavoratore  versati a Fondo Est dal datore di lavoro non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente (e quindi sono esenti da tassazione) fino ad  un importo di euro 3.615,20 annui.

    Nei prossimi paragrafi ulteriori dettagli sulle novità Fondo Est 2025.

    Nuovo regolamento 2025, quote contributive

    Con Circolare n. 1 del 10 aprile 2025, l'ente comunica la pubblicazione del nuovo  Regolamento delle Attività aggiornato con  le modifiche contributive previste  Nello specifico:

    • dal 1° aprile 2025, i contributi mensili da versare al Fondo Est per i contratti del 
    • Terziario, distribuzione e servizi, e
    •  Distribuzione moderna e organizzata 

    passano a 12,00 a 15,00 euro per dipendente (di cui 13,00 a carico azienda e 2,00 a carico lavoratore); 

    Inoltre ,  in data 9 dicembre 2024 è stato rinnovato il Contratto Integrativo Territoriale Terziario Confcommercio che ha previsto, a partire dal 1° gennaio 2025, l’aumento della quota mensile Sanimpresa da 11 euro a 14 euro a dipendente.

    L’aumento della quota relativa a Sanimpresa riguarderà il solo CCNL Terziario (codice contratto Cnel H011), mentre per tutti gli altri il contributo resta invariato .

    Iscrizioni – Tabella quote

    Le modalità di iscrizione delle aziende  sono disponibili nell’area dedicata sul sito internet www.fondoest.it. 

    Al termine della procedura, all’indirizzo  dichiarato, arriverà un link per le impostazioni delle proprie credenziali.

    L’iscrizione vera e propria si renderà effettiva dopo l’invio della prima lista coerente con i contratti collettivi nazionali di lavoro previsti dal Fondo e/o un pagamento.

    Nel caso in cui questo non avvenga dopo sei mesi i dati anagrafici verranno cancellati ed, eventualmente, si dovrà procedere con una nuova iscrizione.

    Per l’invio delle liste di contribuzione, oltre al file Xml, è possibile anche utilizzare Excel oppure effettuare  un “caricamento manuale”, possibile sempre dall’area riservata alle aziende e ai loro gestori.

    Nel caso in cui l’iscrizione avvenga d’ufficio (ossia nel caso in cui venga effettuato un versato e compilati gli Uniemens individuali dei dipendenti) verrà inviata una comunicazione di avvenuta iscrizione  all’indirizzo mail dichiarato nella denuncia. In caso contrario la comunicazione verrà inviata tramite posta ordinaria.

    LE QUOTE

    Il versamento del Fondo Est si compone di un contributo ordinario (mensile o annuale) e di una quota Una Tantum (o quota di iscrizione). I contributi possono essere versati con cadenza mensile posticipata o annuale anticipata, previo caricamento del relativo file  e sono diversificate in base alla tipologia di contratto applicato ai dipendenti.

    Le quote  di contribuzione a  Fondo Est   sono le seguenti:

    CCNL

    Importo

    TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI (Part time – Full time)

    15 Euro*

    DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA (Part time – Full time)

    15 Euro*

    IMPIANTI SPORTIVI (Part time – Full time)

    12 Euro*

    AUTOSCUOLE (Part time – Full time)

    12 Euro*

    ATTIVITA' FUNEBRE (Part time – Full time)

    12 Euro*

    PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA (Part time – Full time)

    Dal 1° Febbraio 2018 al 31 Dicembre 2018                                             

    11 Euro

    Dal 1° Gennaio 2019                                                     

    12 Euro

    IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR (Part time – Full time)

    Dal 1° Luglio 2019 al 30 Ottobre 2019                                             

    11 Euro*

    Dal 1° Novembre 2019                                                     

    12 Euro*

    FIORI RECISI (Part time – Full time)

    Dal 1° Luglio 2020                                       

    12 Euro*

    FARMACIE SPECIALI (Part time – Full time)

    10 Euro

    ORTOFRUTTA (Part time – Full time)

    10 Euro

     * di cui € 2,00 a carico dipendente

    Di seguito la tabella  delle Quote una tantum

    CCNL

    Importo part Time

    Importo full Time

    TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZI

    30 Euro

    30 Euro

    DISTRIBUZIONE MODERNA ORGANIZZATA

    30 Euro

    30 Euro

    IMPIANTI SPORTIVI

    30 Euro

    30 Euro

    AUTOSCUOLE

    30 Euro

    30 Euro

    ATTIVITA' FUNEBRE

    30 Euro

    30 Euro

    FARMACIE SPECIALI

    30 Euro

    30 Euro

    FIORI RECISI

    30 Euro

    30 Euro

    PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE COLLETTIVA

    8 Euro

    15 Euro

    IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO, TOUR OPERATOR

    8 Euro

    15 Euro

    ORTOFRUTTA

    15 Euro

    15 Euro

    ATTENZIONE ove previsto dagli accordi sindacali l'azienda deve versare con la quota Fondo Est anche la Quota Sanimpresa,  come  dettagliato nella circolare 1/ 2025.

    Fondo EST Compilazione Uniemens e Modello F24 aziende

    I datori di lavoro interessati compileranno il flusso Uniemens nel seguente modo: all’interno di <Denuncia Individuale>, <Dati Retributivi>, <Dati Particolari> valorizzeranno il nuovo elemento <ConvBilat>inserendo nell’elemento <Conv> in corrispondenza di il valore EST1 e in corrispondenza dell’elemento <Importo>l’importo, a livello individuale, del versamento effettuato nel mod.F24 con il corrispondente codice. L’elemento contiene l’attributo <Periodo>

    in corrispondenza del quale va indicato il mese di competenza del versamento effettuato con F24, espresso nella forma “AAAA-MM”.”

    COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

    I contributi relativi al Fondo Est anno indicati nella sezione Inps del modello F24 nel seguente modo:

        Codice sede: il codice della sede Inps di competenza;

        Causale contributo: EST1;

        Matricola Inps: la matricola Inps dell’azienda;

        Periodo di riferimento: nel campo “da” indicare il mese e l’anno di competenza secondo il formato mese/anno (es: gennaio 2011 sarà 01/2011). Non inserire alcun valore nel campo “a”;

        Importo a debito versati: inserire l’importo presente nella distinta del Fondo Est generata dall’invio del file xml.

    Fondo Est Modalità di pagamento

    Dal 5 giugno 2023 la contribuzione può essere versata tramite 

    1. F24 ,
    2. carta di credito;
    3. MAV elettronico stampabile dal sistema Co.Re (dal 1 giugno non è piu possibile utilizzare il bonifico bancario) che può essere pagato  in qualsiasi istituto bancario o tramite home banking

    In caso di versamento anticipato si può scegliere il numero di mensilità da versare 

    In caso di cessazione del rapporto di lavoro di un dipendente a cui sia stato pagato in anticipo il contributo, si procederà alla restituzione o alla compensazione, purché la cessazione venga comunicata prima che gli importi siano utilizzati per le coperture assicurative.

    Le novità 2025 per i dipendenti

    Il fondo fornisce direttamente le prestazioni di assistenza sanitaria riassunte in questo Piano sanitario.

    Gli iscritti hanno accesso anche alle prestazioni fornite indirettamente da UNISALUTE qui il piano 2025

    Si segnalano in particolare per il 2025 le seguenti novità:

    PACCHETTO MATERNITA'

    • Eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili
    • Rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata  

    DIAGNOSTICA

    • Aggiunta delle ecografie osteoarticolari (erogazione diretta e rimborso del Ticket SSN) 

    FISIOTERAPIA

    • Inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso.  

    PRESIDI E AUSILI MEDICI ORTOPEDICI

    • Inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore

    INVALIDITA'

    • Dal 1 gennaio 2025 per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014
    • Erogazione delle prestazioni dalla data di insorgenza della patologia a condizione che sia stata presentata la domanda per il riconoscimento dell’invalidità nei sessanta giorni successivi alla certificazione dell’insorgenza della patologia
    • Erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria
    • Inserimento delle prestazioni odontoiatriche tra quelle previste purché siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità
    • Inserimento del trasporto sanitario tra le prestazioni previste