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TFR: coefficiente dicembre 2025, regole, tabelle e istruzioni
Per le quote di trattamento di fine rapporto accantonate a dicembre 2024, il coefficiente di rivalutazione del TFR relativo a dicembre 2025 è pari a 2,311148% .
L’ISTAT ha reso noto ieri infatti che per il calcolo del TFR da corrispondersi ai lavoratori cessati tra il 15 dicembre 2025 e il 14 dicembre 2026, la quota di TFR accantonata deve essere rivalutata sulla base dell'indice pari a 121,5 punti, in leggero aumento rispetto a novembre .
Rivediamo di seguito in dettaglio cos'è, come si calcola e come viene tassato il Trattamento di Fine Rapporto.
Nei successivi paragrafi disponibili anche le tabelle dei coefficienti di rivalutazione a partire dal 2017.
TFR, cos'è, quando spetta
Il TFR (trattamento di fine rapporto) è stato cosi definito dalla legge del 25 maggio 1982 n.297, la quale ha modificato l’articolo 2120 c.c., variando il nome (in precedenza si chiamava "indennità di anzianità") e molti aspetti della disciplina. Sono state anche previste:- l' anticipazione di una parte degli importi in corso di rapporto,
- la costituzione di un fondo di garanzia contro l’insolvenza del datore di lavoro,
- alcune disposizioni in materia pensionistica.
L'art. 2120 c.c., così riformato, prevede che in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il prestatore ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, indipendentemente dalla tipologia di contratto con cui è stato assunto.Il trattamento viene costituito con gli accantonamenti mensili di quote di retribuzione da corrispondere al lavoratore e da liquidare in un’unica volta al termine del rapporto. Il diritto a questa prestazione si prescrive in 5 anni.Il TFR ha natura retributiva differita e previdenziale, nel senso che è volto ad assicurare al lavoratore il sostegno economico necessario in attesa di nuova occupazione; la funzione previdenziale è stata aggiunta successivamente, infatti ora è prevista la possibilità di destinarlo ai c.d. fondi pensioni, integrativi della pensione pubblica.Con la Legge di Stabilità 2015 era stata prevista la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l'erogazione in busta paga, come parte integrativa della retribuzione (Qu.I.R.), norma cessata dal 1 luglio 2018.Calcolo TFR: esempio rivalutazione, versamento e trattamento fiscale
Il trattamento di fine rapporto viene calcolato, salvo diversa previsione del contratto collettivo, sommando:- per ciascun anno di lavoro
- una quota equivalente e non superiore all'importo della retribuzione annua (comprensiva di tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale ed esclusi i rimborsi spese)
- divisa per 13,5.
ATTENZIONE la Cassazione con Sentenza n.1581 del 19 gennaio 2022 ha ricordato che l'indennità sostitutiva del preavviso di licenziamento non rientra nella base di calcolo del TFR.
Il TFR cosi calcolato e accantonato, va poi rivalutato annualmente ad un tasso composto, costituito:
- dall'1.5% in misura fissa annua e
- dal 75% dell' aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'ISTAT rispetto al dicembre dell'anno precedente.
Si ricorda che:
- In caso di anticipo del Tfr, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino all'erogazione. Per il resto dell'anno l'aumento si applica, invece, solo sulla quota che rimane a disposizione del datore di lavoro.
- Non è soggetta a rivalutazione versata dai lavoratori ai fondi di previdenza complementare.
- Deve essere rivalutata la quota di Tfr maturata dal dipendente di un'azienda con almeno 50 dipendenti che non ha aderito alla previdenza complementare.
ESEMPIO DI CALCOLO DELLA RIVALUTAZIONE DEL TFR- Le quote accantonate fino al dicembre dell'anno precedente si rivalutano utilizzando il coefficiente in vigore alla data della cessazione
- Sul totale si applica il 17% di imposta sostitutiva
- Al totale si somma il TFR maturato nell'anno di riferimento e
- si sottrae il contributo dovuto al Fondo Pensioni INPS (L.287-199
N.B. A decorrere dal 1° gennaio 2015 sono cambiate le modalità di tassazione del TFR (L. 190/2015) per cui la rivalutazione è soggetta all’imposta sostitutiva del 17%. Normalmente l'imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Tfr al termine del periodo di imposta.Il versamento deve essere effettuato:- con acconto del 90% della rivalutazione maturata nell'anno precedente entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento, tramite modello F24, con il codice tributo 1712, e
- a titolo di saldo, entro il 16 febbraio dell'anno successivo, con il codice tributo 1713.
L'imposta sostitutiva va ugualmente versata entro il 16 febbraio in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno.Come detto l’imposta sostitutiva non è dovuta per i contribuenti che aderiscono a una forma pensionistica complementare. In questo caso, infatti, il lavoratore è privo del Tfr che viene interamente destinato al fondo pensione.L’anticipazione del TFR e l’indennità mortis causa
Il lavoratore che abbia almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, la quale deve essere giustificata dalla necessità di:
- 1) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- 2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile;
- 3) spese da sostenere durante il congedo parentale;
- 4) spese da sostenere per la formazione del lavoratore.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti dal trattamento di fine rapporto.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali.Nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto ad una procedura concorsuale o sia stato infruttuoso l'esperimento dei rimedi esecutivi sui suoi beni ed il credito sia certo, è possibile riscuotere il t.f.r. dal “Fondo di Garanzia per il t.f.r.” presso l' I.N.P.S., sia da parte dei lavoratori subordinati che dai soci lavoratori di cooperativeIn caso di morte del lavoratore, cosi come stabilito dall'art. 2122 c.c., il t.f.r. maturato viene corrisposto al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, sotto forma di indennità sostitutiva o indennità mortis causa.Coerfficienti rivalutazione TFR 2017 e 2018
I coefficienti relativi ai mesi del 2017 sono i seguenti:Periodo in cui cessa il rapporto di lavoro
coefficiente
Gennaio 2017 dal 15.01 al 14.02
0,349327
Febbraio 2017 dal 15.02 al 14.03
0,773430
Marzo 2017 dal 15.03 al 14.04
0,898430
Aprile 2017 dal 15.04 al 14.05
1 ,247757
Maggio 2017 dal 15.05 al 14.06
1,223205
Giugno 2017 dal 15.06 al 14.07
1,273430
Luglio 2017 dal 15.07 al 14.08
1,398430
Agosto 2017 dal 15.08 al 14.09
1,822532
Settembre 2017 dal 15.09 al 14.10
1,723205
Ottobre 2017 dal 15.10 al 14.11
1,698654
Novembre 2017 dal 15.11 al 14.12
1,748878
Dicembre 2017 dal 15.12 al 14.01.2018
2,098205
I coefficienti relativi al 2018 sono i seguenti:Gennaio 2018 | 15 Gen/14 Feb
0,421736
Febbraio 2018 | 15 Feb/14 Mar
0,546736
Marzo 2018 | 15 Mar/14 Apr
0,820104
Aprile 2018 | 15 Apr/ 14 Mag
0,945104
Maggio 2018 | 15 Mag/14 Giu
1,292656
Giugno 2018 | 15 Giu/14 Lug
1,566024
Luglio 2018 | 15 Lug /14 Ago
2,335312
Agosto 2018 | 15 Ago/14 Set
2,089392
Settembre 2018 | 15 Set/14 Ott
2,214392
Ottobre 2018 | 15 Ott/ 14 Nov
2,191024
Novembre 2018 | 15 Nov /14 Dic
2,241840
Dicembre 2018 | 15 dic/14 Gen 2019
2,241840
Rivalutazione TFR 2019 e 2020
Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2019 Mese
periodo fine rapporto
indice Istat
Tasso fisso 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
102,2
0,125
0,198457
Febbraio
15-02 14-03
102,3
0,250
0,396915
Marzo
15-03 14-04
102,5
0,375
0,668830
Aprile
15-04 14-05
102,6
0,500
0,867287
Maggio
15-05 14-06
102,7
0,625
1,065744
Giugno
15-06 14-07
102,7
0,750
1,190744
Luglio
15-07 14-08
102,7
0,875
1,315744
Agosto
15-08 14-09
103,2
1,00
1,808031
Settembre
15-09 14-10
102,5
1,125
1,418830
Ottobre
15-10 14-11
102,0
1,250
1,470372
Novembre 15-11 14-12 102,3 1,375 1,521915 Dicembre 15-02 14-01 102,5 1,500 1,793830 RIVALUTAZIONE TFR 2020
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
102,7
0,125
0,271341
Febbraio
15-02 14-03
102,5
0,250
0,25000
Marzo
15-03 14-04
102,6
0,375
0,448171
Aprile
15-04 14-05
102,5
0,500
0,50000
Maggio
15-05 14-06
102,3
0,625
0,62500
Giugno
15-06 14-07
102,4
0,750
0,75000
Luglio
15-07 14-08
102,3
0,875
0,87500
Agosto
15-08 14-09
102,5
1,00
1,00000
Settembre
15-09 14-10
101,9
1,125
1,12500
Ottobre
15-10 14-11
102,0
1,250
1,25000
Novembre 15-11 14-12 102,0 1,375 1,37500 Dicembre 15-12 14-01-21 103,3 1,500 1,50000 Coefficienti rivalutazione TFR 2021- 2025
Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2020 a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2021
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
102,9 0,125 0,564883 Febbraio
15-02 14-03
103,00 0,250 0,763196 Marzo 15-03 14-04 103,3 0,325 1,108138 Aprile 15-04 14-05 103,6 0,500 1, 526393 Maggio 15-05 14-06 103,7 0,625 1,578079 Giugno 15-06 14-07 103,8 0,750 1, 849707 Luglio 15-07 14-08 104,2 0,875 2,267962 Agosto
15-08 14-09 104,7 1 2,759531 Settembre 15-09 14-10 104,5 1,125 2,737903 Ottobre 15-10 14-11 105,1 1,250 2,267962 Novembre 15-11 14-12 105,7 1,375 3,867669 Dicembre 15-12 14-01-2022 106,2 1,500 4,359238 Da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2021 a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2022
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
107,7 0,125 1,184322. Febbraio
15-02 14-03
108,8 0,250 2,086158 Marzo
15-03 14-04
109,9 0,325 2,987994 Aprile
15-04 14-05
109,7 0,500 2,971751 Maggio
15-05 14-06
109,7 0,625 3,732345 Giugno
15-06 14-07
111,9 0,750 4,775424 Luglio
15-07 14-08
112,3 0,875 5,182910 Agosto
15-08 14-09
112,3 1,00 5,943503 Settembre
15-09 14-10
113,5 1,125 6,280367 Ottobre
15-10 14-11
117,2 1,250 9,018362 Novembre
15-11 14-12
117,9 1,375 9,637712. Dicembre
15-12 14-1-2023
118,2 1,500 9,974576 Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2022 a titolo di TFR
RIVALUTAZIONE TFR 2023
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
118,3 0,125 0,188452 Febbraio
15-02 14-03
118,5 0,250 0,440355 Marzo
15-03 14-04
118,2 0,375 0,375 Aprile
15-04 14-05
118,4 0,500 0,626904 Maggio
15-05 14-06
118,6 0,625 0,878807 Giugno
15-06 14-07
118,6 0,750 1,003807 Luglio
15-07 14-08
118,7 0,875 1,192259 Agosto
15-08 14-09
119,1 1,0 1,571066 Settembre
15-09 14-10
119,3 1,125 1,822970 Ottobre
15-10 14-11
119,2 1,250 1,884518 Novembre
15-11 14-12
118,7 1,375 1,692259 Dicembre
15-12 14-1- 2024
118,9 1,500 1,944162 Coefficienti da computare sull'importo accantonato al 31 dicembre 2023 a titolo di TFRRIVALUTAZIONE TFR 2024
Mese
periodo fine rapporto
indice istat
Tasso fisso annuo 1,5%
coefficiente
rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
119,3 0,125 0,377313 Febbraio
15-02 14-03
119,3 0,250 0,502313 Marzo
15-03 14-04
119,4 0,375 0,690391. Aprile
15-04 14-05
119,3 0,500 0,752313 Maggio
15-05 14-06
119.5 0,625 1,003469 Giugno
15-06 14-07
119.5 0,750 1,128469 Luglio
15-07 14-08
120,00 0,875 1,568860 Agosto
15-08 14-09
120,1 1,0 1,756939 Settembre
15-09 14-10
120,00 1,125
1,818860Ottobre
15-10 14-11
120,1 1,250 2,006939 Novembre
15-11 14-12
120,1 1,375 2,131939 Dicembre
15-12 14-1-2025
120,2 1,5 2,320017 RIVALUTAZIONE TFR 2025
Mese
periodo in cui cessa il rapporto di lavoro
indice Istat
Tasso fisso annuo totale 1,5%
coefficiente
rivalutazione
Gennaio
15-01 14-02
120,9 0,125 0,561772 Febbraio
15-02 14-03
121,1 0,250 0,811564 Marzo
15-03 14-04
121,4 0,375 1,123752 Aprile
15-04 14-05
121,3 0,500 1,186356 Maggio
15-05 14-06
121,20 0,625 1,248960. Giugno
15-06 14-07
121,3 0,750 1,436356 Luglio
15-07 14-08
121,8 0,875 1,873336% Agosto
15-08 14-09
121,8 1,00 1,998336 Settembre
15-09 14-10
121,7 1,125 2,060940 Ottobre
15-10 14-11
121,4 1,250 1,998752 Novembre
15-11 14-12
121,3 1,375 2,061356 Dicembre
15-12 15-1-2026
121,5 1,500 2,311148% -
Fondo Metasalute Metalmeccanici: adesione familiari entro il 10 dicembre
Il Fondo Metasalute comunica a tutti gli Iscritti, dipendenti delle aziende aderenti al CCNL Metalmeccanici industria e installazione impianti , che
- dal 10 novembre
- al 10 dicembre 2025 è disponibile in Area Riservata la procedura per l’iscrizione a pagamento dei familiari non a carico per l’anno 2026.
Possono procedere sia i lavoratori “in copertura” che “in attesa di copertura”.
Per avviare la procedura di iscrizione, occorre accedere al menu “Familiari – Gestione familiari” oppure utilizzare il tasto di accesso rapido “Gestione familiari” e cliccare sul pulsante “Attiva copertura a pagamento”. Al termine della procedura verrà generato un bollettino MAV, che dovrà essere scaricato dalla sezione “Pagamenti – MAV” e pagato entro il 10 dicembre 2025. La contribuzione da versare è la seguente:
Piani Sanitari 2026 familiari non a carico
- Piano Base 361 €
- Piano MS1 513 €
- Piano MS2 783 €
- Piano MS3 1.088 €
- Piano MS4 2.555 €
Prima di effettuare la scelta si consiglia la consultazione delle relative schede sintetiche e del documento Nuovo Piano Sanitario 2024 2026 – Confronto breve, disponibili sul sito del Fondo . QUI il testo del Manuale operativo
In azienda possono essere attivati – con accordo o Regolamento aziendale – un massimo di tre piani sanitari l’anno.
La contribuzione va versata dall’Azienda secondo i termini e le modalità previste dall‘art. 10 del Regolamento vigente QUI IL TESTO(ottobre 2024).
Fondo Metasalute: quali sono i familiari compresi
Si ricorda che dal 1 ottobre 2017 è prevista una contribuzione minima annua per ogni lavoratore dipendente pari a 156€ (suddivisi in 12 quote mensili da 13 € cadauna) a totale carico dell’azienda e comprensiva delle coperture per i familiari fiscalmente a carico e per i conviventi di fatto con analoghe condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
Per familiari a carico del lavoratore dipendente iscritto s’intendono:
- i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) del lavoratore fino al compimento del 21° anno di età, se risultano “a carico” ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021;
- il coniuge del lavoratore (con riferimento anche alle unioni civili di cui alla L.76/2016) non legalmente ed effettivamente separato e i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) dal 21° anno di età e fino al compimento del 26° anno di età, a condizione che tali soggetti possiedano un reddito complessivo annuo (intendendosi quello d’imposta) non superiore ad euro 2.840,51 o ad euro 4.000,00 per i figli di età inferiore ai 24 anni.
I figli con disabilità (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) si considerano “a carico” del lavoratore anche dopo il compimento del 26° anno di età, se sussistono i requisiti reddituali di cui al periodo precedente.
Iscrizione e trasferimenti lavoratori Fondo Metasalute
Si ricorda che l’adesione al Fondo MètaSalute di assistenza sanitaria integrativa è assicurata gratuitamente dal 1° ottobre 2017 dalle aziende che applicano ai propri lavoratori il CCNL per l’Industria Metalmeccanica e della Installazione di Impianti del comparto Industria.
A decorrere dal 1° aprile 2018 anche le aziende che applicano il CCNL del settore orafo, argentiero e della gioielleria sono tenute ad aderire al Fondo MètaSalute.
Sono iscritti tutti i lavoratori dipendenti, non in prova, a cui vengano applicate le seguenti forme contrattuali:
- con contratto a tempo indeterminato, compresi i lavoratori part-time,
- con contratto di apprendistato;
- con contratto a tempo determinato con durata residua non inferiore a 5 mesi a decorrere dalla data di iscrizione;
i lavoratori in aspettativa per malattia, i lavoratori interessati dalla CIG in tutte le sue tipologie e, per un periodo massimo di 12 mesi, i lavoratori cessati a seguito di procedura di licenziamento collettivo che beneficiano della NASPI.
I dipendenti che non vogliono aderire al Fondo devono comunicarlo alla propria azienda tramite apposita rinuncia scritta.
I lavoratori iscritti possono estendere GRATUITAMENTE la copertura sanitaria ai propri familiari fiscalmente a carico e ai conviventi di fatto con le medesime condizioni reddituali dei familiari fiscalmente a carico.
E’ possibile estendere la copertura sanitaria ai familiari NON fiscalmente a carico attraverso una adesione a pagamento.
L’iscrizione dei NUOVI lavoratori avviene esclusivamente on-line mediante trasmissione da parte dell’azienda delle anagrafiche dei lavoratori che dovranno essere iscritti.
Sul sito www.fondometasalute.it è disponibile una Area Riservata appositamente dedicata alle aziende all’interno della quale – dopo essersi registrate – potranno inserire l’ultimo UNIEMENS disponibile inviato all’INPS seguendo le istruzioni tecniche fornite dal Fondo. Tale modalità è stata scelta per rendere più veloce ed agevole l’acquisizione del flusso informativo circa le anagrafiche dei dipendenti. I dati anagrafici dei lavoratori estratti dai flussi UNIEMENS saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento degli obblighi derivanti dal CCNL.
Dopo aver depositato i dati le aziende dovranno aggiornare mensilmente le anagrafiche trasmesse al Fondo eliminando eventuali dipendenti cessati o inserendo i neo-assunti. Le aziende dovranno, inoltre, eliminare dall’elenco i dipendenti che avranno comunicato la volontà di non aderire al Fondo. L’iscrizione delle aziende può avvenire direttamente o tramite consulenti.
TRASFERIMENTI LAVORATORI INFRAGRUPPO
Si ricorda inoltre che nel caso di trasferimenti di lavoratori tra Aziende appartenenti ad uno stesso gruppo aziendale, per garantire la continuità di copertura sanitaria dei lavoratori, occorre richiedere al Fondo il trasferimento delle anagrafiche dei lavoratori dall’Azienda di origine a quella di destinazione
Le istruzioni ai datori per il versamento al fondo Metasalute
L’INPS, con la Circolare 2 del 10.1.2024 ha ricordato che i piani sanitari integrativi validi dal 01 gennaio 2024 passano da 6 a 4 ed hanno una diversa identificazione e una differente contribuzione.
Le codifiche da inserire nell’Uniemens per identificare i piani sanitari per ciascun lavoratore a partire dalla competenza di gennaio 2024 (scadenza febbraio 2024) sono di seguito riportate, e si dovranno ancora utilizzare alcuni dei vecchi codici Uniemens per Mètasalute (Circolare INPS n.189/2017) che però saranno rapportati ai nuovi piani sanitari integrativi:
- “MET1” per il piano Base;
- “META” per il piano integrativo MS1;
- “METB” per il piano integrativo MS2;
- “METC” per il piano integrativo MS3;
- “METD” per il piano integrativo MS4.
A partire dalla competenza di gennaio 2024, i codici Uniemens METE e METF non dovranno essere più utilizzati poiché non corrispondenti a nessun piano integrativo attivo.
Le attuali modalità di pagamento che prevedono che il versamento della contribuzione mensile dovuta per ciascun lavoratore iscritto al Fondo venga effettuata dall’azienda entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento tramite modello di pagamento unificato F24, Codice MET1, restano invariate.
RICORDA quindi che tutte le Aziende sono tenute a compilare il flusso Uniemens utilizzando i codici indicati coerentemente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari e che il flusso Uniemens dovrà essere congruente con il versamento effettuato tramite F24, come indicato nel Regolamento del Fondo (art. 3.2), pena l’impossibilità di acquisire correttamente i pagamenti e di garantire le coperture sanitarie ai lavoratori.
Per maggiori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center amministrativo del Fondo:
- al numero 800-189671 (dalle 9 alle 18) o
- aprendo una segnalazione con categoria “Contribuzione” nella sezione “Contatta il Fondo” disponibile nell’Area Riservata.
Regolamento e piani sanitari Mètasalute 2025 per i lavoratori iscritti
I lavoratori vengono informati e iscritti al Fondo dai datori di lavoro automaticamente con il contratto di assunzione che fa riferimento ai CCNL citati sopra.
Dal 10 ottobre 2024 è in vigore il nuovo Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Per il triennio 2024-2026 il Fondo Metasalute prevede i seguenti Piani Sanitari e relativi costi:
– Piano BASE con contribuzione mensile pari a euro 13,00 su base annua;
– Piano MS1 con contribuzione mensile pari a euro 16,67 su base annua;
– Piano MS2 con contribuzione mensile pari a euro 23,34 su base annua;
– Piano MS3 con contribuzione mensile pari a euro 34,00 su base annua;
– Piano MS4 con contribuzione mensile pari a euro 75,00 su base annua.
Le prestazioni sanitarie sono garantite attraverso due regimi di erogazione:
- assistenza sanitaria diretta: gli Assistiti possono accedere alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate con il Fondo MètaSalute da Previmedical S.p.A., Società specializzata incaricata che paga direttamente per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti a suo carico;
- assistenza sanitaria rimborsuale: è possibile per gli Assistiti il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi nei limiti prestabiliti dal proprio Piano Sanitario.
Non sono ammesse prestazioni eseguite presso le case di convalescenza e di soggiorno, case di cura dietologiche ed estetiche o per lungodegenze (RSA), palestre, club ginnico-sportivi, studi estetici, centri benessere anche se con annesso centro medico.
Allegati:
Nel caso in cui l’Assistito decida di utilizzare strutture del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) o strutture private accreditate dal S.S.N con spese a carico del S.S.N., verrà corrisposta un’indennità sostitutiva giornaliera per ogni giorno di ricovero con pernottamento (si intende escluso il pernottamento in pronto soccorso), nei termini previsti dal solo Piano Sanitario.
In ogni caso, tutte le informazioni relative al Piano Sanitario sono disponibili e costantemente aggiornate sul sito internet www.fondometasalute.it. -
Mala gestione dell’amministratore di condomino: si può chiedere il risarcimento
Si parla di mala gestio in riferimento ad una condotta gestionale imprudente, negligente o contraria agli interessi dell’ente o del gruppo rappresentato. Tale espressione assume rilievo quando chi esercita funzioni gestionali o di direzione (in una società, un’associazione o un condominio) viola i doveri di diligenza, trasparenza e correttezza imposti dalla legge o dallo statuto.
In ambito condominiale la mala gestio dell’amministratore si configura, indipendentemente dalle ipotesi specifiche previste dall’art. 1129 c.c., ogni qualvolta l’attività svolta si discosti dall’interesse collettivo dei condomini.
Tali condotte integrano una violazione del dovere di diligenza e possono dar luogo a un obbligo di risarcimento per i danni derivanti dalla sua condotta negligente.
Mancanza di regolare contabilità e credito per compenso dell’amministratore
È essenziale evidenziare che il diritto dell’amministratore a percepire il compenso, nonché al rimborso delle anticipazioni e delle spese sostenute, è subordinato alla presentazione al condominio di un rendiconto dettagliato della propria gestione.
In altre parole il credito per il compenso di detto professionista non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose – analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società – deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo. Recentemente è stato chiaramente affermato che l'amministratore non ha diritto al compenso se non è stato approvato il rendiconto di gestione, ossia il cosiddetto “bilancio consuntivo” (Cass. civ., sez. II, 21/06/23, n. 17713).
In mancanza di regolare rendiconto approvato la domanda dell'amministratore tesa ad ottenere il compenso maturato negli anni in cui ha gestito il condominio va rigettata perché il credito non è munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità (Trib. Napoli Nord 24 aprile 2025, n. 1567).
La mala gestio: esempi pratici
La cosiddetta mala gestio si configura ogniqualvolta l’amministratore condominiale adotti condotte non conformi all’interesse collettivo dei rappresentati.
Ciò si verifica, ad esempio, quando omette di mettere a disposizione dei condomini la documentazione contabile in sede di approvazione del consuntivo, oppure non fornisce un rendiconto chiaro e trasparente della propria gestione. Una responsabilità — sia civile che penale — può sorgere in capo all’amministratore in presenza di una mala gestio contabile tale da provocare un dissesto nella contabilità condominiale. Tale dissesto può derivare da incongruenze tra i dati riportati nei consuntivi e le somme effettivamente versate dai condomini, nonché dall’appropriazione indebita di parte di tali somme, utilizzate dall’amministratore per fini personali anziché per adempiere ai debiti del condominio verso terzi.
Il risarcimento danni: casi in cui è previsto
Gli addebiti di "mala gestio" mossi all'ex amministratore non fanno sorgere, in modo automatico, obbligazioni risarcitorie di danni (patrimoniali) a favore dei condomini.
È stato affermato che non è sufficiente limitarsi ad affermazioni generiche, come sostenere che “le somme si sarebbero potute evitare” o che la gestione è stata “opaca” (Trib. Monza 17 giugno 2025, n. 1229).
Il condominio che agisce contro l'ex amministratore per far valere la responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. deve allegare e provare, oltre alla fonte negoziale del proprio diritto, di avere subito pregiudizi, causalmente ricollegabili alla condotta inadempiente tenuta dall'amministratore.
Per configurare una responsabilità civile, perciò, il condominio è tenuto a allegare in modo preciso e documentato l’entità del danno subito, la sua origine e il nesso causale con le condotte gestionali contestate. Solo attraverso questa ricostruzione puntuale è possibile superare il livello della mera critica contabile e accedere al piano della responsabilità risarcitoria. L'amministratore, invece, qualora sia citato in giudizio per mala gestio, è onerato della prova della corretta amministrazione e, perciò, in particolare, dell'effettivo e accorto impiego di tutte le somme riscosse per pagare le spese di volta in volta preventivate o imposte dall'urgenza (previa puntuale registrazione di ogni singolo incasso – con la relativa provenienza – e di ogni singolo esborso – in corrispondenza di adeguata documentazione giustificativa). In ogni caso, va ricordato che è nulla per eccesso di potere la delibera dell’assemblea condominiale che, a maggioranza, decide di non promuovere un’azione legale nei confronti dell’amministratore responsabile di atti di mala gestio suscettibili di arrecare danni ai condomini. Tale principio è stato affermato dal Tribunale di Milano con sentenza del 24 giugno 1991, sottolineando come una simile delibera comprometta il diritto alla tutela giurisdizionale e si ponga in contrasto con i principi di corretto esercizio del potere assembleare.
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Microcredito autoimprenditorialità: bando FUSESE Calabria 2025
L’intervento prevede incentivi per sostenere e promuovere la nascita di attività imprenditoriali da parte di categorie di disoccupati, disoccupati di lunga durata e di soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo.
Il sostegno è concesso sia sotto forma di prestito agevolato (microcredito) che sotto forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto) in conformità con le disposizioni di cui all’art. 58(5) RDC. Al fine di assicurare efficacia alla misura di sostegno, il Gestore del Fondo assicura le necessarie attività di tutoraggio e mentoring specialistico in fase esecuzione del progetto di investimento e di servizio del debito per 24 mesi.
Bando incentivi autoimprenditorialità Fusese Calabria 2025: destinatari
I fondi sono destinati a lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati di cui all’art. 2 (4 e 99) del Reg. 651/14 (di seguito anche GBER) con lo status di disoccupati che intendono avviare una nuova attività imprenditoriale. I destinatari si impegnano alla costituzione di un’impresa rientrante nella definizione di Piccola Impresa di cui all’Allegato 1 del Reg. 651/2014.
Beneficiari
- Nel caso di società:
– Imprese costituite sotto forma di società di persona e che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta. Le società di persone dovranno esser composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari.
– Imprese non costituite, composte per almeno la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione da soggetti aventi i requisiti indicati nella sezione destinatari.
- Nel caso di Lavoro autonomo/ditte individuali:
– titolari di partita iva che non abbiano emesso la prima fattura di vendita/scontrino/ricevuta, fermo restando i requisiti indicati nella sezione destinatari.
Le attività imprenditoriali dovranno:
– avere sede operativa in Calabria;
– essere operanti in tutti i settori economici, con le esclusioni fissate dalle norme applicabili in materia di aiuti di stato e/o dal Regolamento operativo del Fondo.
Bando microcredito FUSESE Calabria: contributo concedibile
L’intervento finanziario complessivo (Finanziamento a tasso agevolato + Sovvenzione) è concedibile nella misura massima del 100% dell’importo ammissibile dell’investimento, ripartito secondo le seguenti percentuali:
- – 50% dell’intervento finanziario complessivo a titolo di Finanziamento a tasso agevolato;
- – 50% dell’Intervento finanziario complessivo a titolo di Sovvenzione a fondo perduto.
L’intervento finanziario complessivo, è concedibile nelle seguenti misure:
Lavoro autonomo/Ditte individuali massimo euro 78.000 così ripartito:
- – Prestito Importo massimo ¬ 40.000;
- – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo ¬ 38.000;
Società di persone massimo 148.000 euro cosi ripartito:
- – Prestito Importo massimo ¬ 75.000
- – Sovvenzione a fondo perduto importo massimo ¬ 73.000
In entrambi i casi è previsto un supporto specialistico per attività di tutorship e mentorship per un importo massimo pari a ¬ 2.000 per singola azienda finanziata.
Dotazione Finanziaria complessiva: € 43.135.700.00.
Bando microcredito FUSESE Calabria: le spese ammissibili
Gli Investimenti ammissibili sono:
- – opere murarie ed assimilate;
- – macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;
- – attivi immateriali: brevetti, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
- – spese per capitale circolante:
1. spese di costituzione così come definite dal Codice Civile,
2. costi di locazione;
3. utenze;
4. costi generali;
5. costi di consulenza;
6. materie prime;
7. scorte.
Bando microcredito FUSESE Calabria: Domanda e valutazione
Le domande potranno essere presentate a sportello fino ad esaurimento delle risorse. La data di apertura dello sportello è il 16 aprile alle ore 10.00.
la piattaforma è raggiungibile al seguente indirizzo: https://bandifincalabra.it/ secondo le indicazioni fornite nella Guida Utente.
L’esame delle domande è effettuato con modalità valutative a sportello in base all’ordine cronologico di ricevimento delle domande di contributo come stabilito dall’art. 4.5 “Modalità di valutazione della domanda” dell’Avviso pubblico.
Informazioni
Per informazioni e chiarimenti sull’ Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare: Indirizzo mail: [email protected]
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Assegno sociale, a chi spetta: requisiti e obblighi
L’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, riconosce il diritto all’assegno sociale ai cittadini che:
- abbiano compiuto 67 anni (dal 1° gennaio 2019, in precedenza il limite era 65 anni),
- risiedano effettivamente e abitualmente in Italia e
- possiedano redditi di importo inferiore ai limiti previsti dalla stessa legge, annualmente rivalutati.
Possono richiederlo anche i:
a) cittadini dell’Unione europea e cittadini extracomunitari loro familiari (articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30);
b) cittadini della Repubblica di San Marino;
c) cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria e rispettivi coniugi ricongiunti;
d) cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo;
e) cittadini svizzeri e dello Spazio Economico Europeo.
che siano anche residenti continuativamente nel territorio nazionale da almeno dieci anni (art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il termine massimo per la definizione del provvedimento è fissato in 45 giorni dal momento della domanda.
Assegno sociale 2023: requisiti
L'Assegno sociale è una prestazione economica rivolta a chi ha un reddito inferiore al minimo definito ogni anno per legge (dal 1° gennaio 1996, ha sostituito la pensione sociale).
I requisiti per l'assegno sociale sono:
67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
stato di bisogno economico;
cittadinanza italiana e situazioni equiparate ( cittadini italiani; cittadini comunitari iscritti all'Anagrafe del comune di residenza; cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario ; cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria).
residenza effettiva in Italia;
requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).
ATTENZIONE :
La domanda può essere inoltrata solo a partire dal mese in cui si perfeziona il requisito anagrafico dell’età previsto dalla legge attualmente fissato al 67° anno di età
L'assegno sociale non è reversibile ai familiari superstiti.
Assegno sociale: obbligo di comunicazione del reddito. Come fare
Si ricorda che per la concessione dell’assegno sociale la legge non solo stabilisce un limite reddituale, ma impone anche ai beneficiari di comunicare all’INPS la propria situazione reddituale , se non obbligati alla dichiarazione dei redditi ordinaria.
Nel messaggio 1173 del 4 aprile 2025 INPS comunica che sono stati individuati i titolari dell'assegno sociale che non hanno adempiuto a tale obbligo per l'anno 2020 e che riceveranno una raccomandata A/R, che ricorda l’obbligo di comunicazione reddituale.
ATTENZIONE : In caso di ulteriore inadempimento verrà avviato un procedimento di sospensione e successiva revoca della prestazione.
La comunicazione può essere effettuata attraverso la procedura telematica disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, autenticandosi con la propria identità digitale (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE 3.0) nell'area riservata “MyINPS”, raggiungibile al seguente percorso: "Pensione e Previdenza" > "Domanda di Pensione" > "Aree Tematiche" > "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, Certificazioni, APE Sociale e Beneficio Precoci" > "Variazione Pensione" > "Ricostituzione reddituale per sospensione art.35 comma 10bis D.L. 207/2008".
In alternativa, è possibile effettuare la comunicazione attraverso gli Istituti di patronato o da altri soggetti abilitati
Soggiorno continuativo di 10 anni per l’assegno sociale: chiarimenti
Come detto, per il diritto all'assegno sociale i requisiti necessari a beneficiare della prestazione: residenza decennale, maggiorazione dell'importo e modalità di autocertificazione erano stati chiariti dall'INPS con la circolare 131 2022.
A parziale rettifica è stato pubblicato il messaggio 1268 del 3 aprile 2023 in particolare sui periodi di interruzione della residenza.
Con la Circolare 131 2022 è stto chiarito che :
Per la verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, trovano applicazione i criteri del “Testo unico" sul rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Quindi “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo quando :
- sono inferiori a sei mesi consecutivi e
- non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio,
salvo che detta interruzione sia dipesa da obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”.
In pratica spiega la circolare, suddividendo il decennio in due periodi quinquennali consecutivi la continuità del soggiorno si intende interrotta nella ipotesi in cui l’assenza dal territorio italiano è pari o superiore a sei mesi continuativi, calcolati all’interno del singolo quinquennio.
Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori a sei mesi continuativi o a dieci mesi complessivi nell’arco di ciascun quinquennio, le assenze per necessità di adempiere agli obblighi militari, per gravi e documentati motivi di salute ovvero per altri motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, formazione professionale o distacco per motivi di lavoro all’estero.
Per la verifica del requisito di dieci anni è fondamentale individuare la prima data di ingresso nel territorio nazionale da cui fare decorrere il decennio, indipendentemente dalla nazionalità del richiedente.
Il requisito è autocertificabile dall'interessato e viene verificata dagli uffici INPS attraverso l’acquisizione del certificato storico di residenza dal Comune.
Resta fermo che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni.
AGGIORNAMENTO 3 APRILE 2023
A seguito delle sentenze della Corte di Cassazione n. 22261/2015, n. 24981/2016, n. 16990/2019 e n. 16867/2020, a parziale rettifica del paragrafo 2.2 della circolare n. 131/2022, INPS ha precisato che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (requisito di cui alla lettera b)), di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni (ai fini della soddisfazione del requisito di cui alla lettera c)).
Anche in caso di continuità delle date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni non deve ritenersi soddisfatto in sè, ma è comunque necessaria l’ulteriore verifica, da parte della Struttura territoriale INPS.
Assegno sociale: come funziona l’autocertificazione dei requisiti
Ai cittadini italiani e in generale a quelli appartenenti ai Paesi dell’Unione europea viene riconosciuta la possibilità di autocertificare stati, qualità personali e fatti elencati negli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
Al fine della verifica gli operatori possono utilizzare il sistema EESI-RINA PORTAL (formulari elettronici-SED) o, in alternativa, i consueti canali telematici per i Paesi esteri in convenzione o non EESSI ready (formulari cartacei; cfr. la circolare n. 97 del 28 giugno 2019).
- I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono ugualmente utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ma SOLO per i fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di tale caso, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea legalmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi siano previste da convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza.
In tutti gli altri casi, gli stati, le qualità personali e i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.
Relativamente alle dichiarazioni dei redditi posseduti all’estero, le Strutture territoriali richiederanno:
- per i cittadini dei paesi elencati nell'allegato 1 una certificazione rilasciata dallo Stato estero e
- per i cittadini aventi la cittadinanza di Paesi non inclusi nell’elenco, i redditi relativi ai beni immobili sono autocertificabili, mentre gli altri redditi devono essere documentati attraverso la certificazione rilasciata dal Paese di provenienza qualora i cittadini non rientrino nelle ipotesi descritte al precedente paragrafo
Maggiorazione dell’assegno sociale: requisiti e redditi
Come illustrato nelle circolari n. 61 e n. 61 bis del 29 marzo 2001, n. 17 del 16 gennaio 2002 e n. 44 del 1° marzo 2002, i requisiti per il riconoscimento delle maggiorazioni sono i seguenti
- – età inferiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 12,92 per 13 mensilità;
- – età pari o superiore a 75 anni: è riconosciuto un aumento dell’assegno sociale di euro 20,66 per 13 mensilità.
La maggiorazione è riconosciuta d’ufficio e decorre dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti previsti dalla normativa.
La maggiorazione non è soggetta a perequazione e viene incrementata ogni anno per coloro che hanno almeno 70 anni di età. Questo limite viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni) (figurativa, volontaria e da riscatto) che non abbia dato luogo a un trattamento pensionistico.
L'incremento è concesso d’ufficio dal mese successivo al perfezionamento dei requisiti.
ATTENZIONE Questo incremento è soggetto a perequazione.
Per la maggiorazione e l’incremento alla maggiorazione, come per la prestazione principale, devono essere considerati i redditi di qualsiasi natura, sia personali sia dell’eventuale coniuge o unito civilmente.
Sono esclusi i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- il reddito delle pensioni di guerra;
- l’indennizzo legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze da vaccinazioni obbligatorie e trasfusioni;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge n. 388/2000;
- i trattamenti di famiglia;
- eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità.
Assegno sociale : come si richiede , tempi di risposta e integrazione documenti
L'assegno sociale si puo richiedere online sul portale www.inps.it, al seguente percorso “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per persone a basso reddito” > “Assegno sociale” o direttamente al link: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-sociale-50184.assegno-sociale.html, previo accesso con identità digitale:
SPID almeno di livello 2 o
CIE 3.0 oppure
CNS
I cittadini possono anche rivolgersi al Contact center telefonico.
La procedura di inoltro della domanda compila in modo automatico con l’inserimento del codice fiscale, i seguenti dati:
- cittadinanza;
- residenza;
- trattamenti erogati dall’INPS.
I primi due aspetti sono modificabili dall'utente mentre è fissa la parte delle prestazioni INPS
Resta necessario l’inserimento delle informazioni seguenti:
– Stato civile “separata/o” ovvero “divorziata/o”
– Cittadini extracomunitari (occorre allegare il titolo di soggiorno di cui è in possesso).
requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno dieci anni nel territorio dello Stato.
possibile inserire la documentazione relativa alle informazioni di tipo reddituale non autocertificabili (cfr. il paragrafo 3.1 della circolare n. 131/2022).
Infine l'istituto sottolinea l'obbligo prendere visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali e dare il consenso prima di procedere.
La procedura telematica consente anche di consultare una dichiarazione già presentata .
Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione n. 111 del 21 dicembre 2020, il “Regolamento Inps sui tempi dei procedimenti amministrativi” fissa in 45 giorni il termine per la definizione della domanda di assegno sociale.
Nel caso in cui la documentazione allegata alla domanda non sia completa il termine può essere sospeso per un periodo non superiore a 30 giorni per consentire l’integrazione necessaria.
La mancata integrazione della documentazione nei 30 giorni comporta il rigetto della domanda di assegno sociale e non è ammesso il riesame.
Il cittadino dovrà quindi presentare una nuova domanda di assegno sociale allegando la documentazione necessaria per la verifica del diritto.
Allegati: -
Polizza catastrofale imprese: tutte le regole
Pubblicato in GU n 75 del 31 marzo il Decreto-legge n 39/2025 con la proroga per l'obbligo di polazza catastrofale per le imprese.
In particolare è stato previsto che:
- per le PMI l'obbligo slitta al 1° gennaio 2026,
- per le medie imprese al 1° ottobre 2025,
- rimane al 31 marzo l'obbligo di stipula per le grandi imprese ma senza sanzioni per 90 giorni.
Leggi anche: Polizza rischi catastrofali imprese: approvata proroga differenziata
Per le regole attuative della polizza catastrofali delle imprese ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 48 del 27 febbraio il Decreto MEF entrato in vigore dal 14 marzo.
Il diecreto sinteticamente disciplina:
- a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;
- c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
- e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.
Attenzione al fatto che chi non dovesse adeguarsi all'obbligo assicurativo introdotto, non sarà soggetto a sanzioni dirette.
Relativamente ai dubbi frequenti su questo adempimento il MIMIT in data 2 aprile ha pubblicato una serie di risposte.
Per una sintesi leggi qui i chiarimenti del Ministero: Polizza catastrofale imprese: quali sono i dubbi frequenti?
Polizza catastrofale imprese: gli eventi climatici rilevanti
Nel decreto viene previsto che ai fini dell'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per
- a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
- b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché' i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Polizza catastrofale imprese: il calcolo dei premi assicurativi
Relativamente ai premi assicurativi si prevede che conformemente alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il premio è determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati.
Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, da calamità naturali ed eventi catastrofali.
I premi sono aggiornati periodicamente, anche in considerazione del principio di mutualità, al fine di riflettere l'evoluzione dei valori economici e di conoscenza e modellazione del rischio, tenuto conto dei rischi di anti selezione e degli obiettivi di solvibilità dell'impresa di assicurazione.Polizza rischi catastrofali imprese: il danno indennizzabile
Il decreto prevede che ai sensi dell'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), del presente decreto, la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.Polizza rischi catastrofali imprese: massimali di indennizzo
Ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le polizze assicurative possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
- a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Fermo l'obbligo di copertura assicurativa, per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.
Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, per i terreni la copertura e' prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.
Per le polizze di cui al comma 1, lettera a), i contratti di assicurazione stipulati in forma collettiva anche per il tramite di convenzioni prevedono l'individuazione di classi di rischio a cui far corrispondere l'applicazione di massimali differenziati in relazione alle specifiche esigenze di copertura.
Polizza catastrofali imprese: c’è sanzione per chi non la stipula?
Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.
In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.
In base all'art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.
Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.
Relativamente invece alle compagnie abilitate ad operare nel ramo 8 danni, con in corso un’attività per i danni alle immobilizzazioni materiali, avranno 30 giorni dalla data di pubblicazione del DM in oggetto, per adeguarsi alle previsioni di legge per i nuovi prodotti assicurativi.
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Fondo innovazione agricoltura 2024: tutte le regole
Il Fondo innovazione agricoltura, come da avviso ISMEA è stato rifinanziato con lo scorrimento delle risorse 2025.
Ovvero il bando 2024 ha a disposizione anche i 75 milioni stanziati per il 2025 con un totale di 175 milioni da destinare alle imprese.
Tutte le regole per aderire e ricevere le agevolazioni per le imprese agricole sono state pubblicate nell'Avviso ISMEA del 6 novembre 2024.
Vediamo il riepilogo della misura.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: che cos’è
L’articolo 1, comma 428, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per l'innovazione in agricoltura, con una dotazione di 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di favorire lo sviluppo di progetti di innovazione finalizzati all'incremento della produttività nei settori dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura attraverso la diffusione delle migliori tecnologie disponibili per la gestione digitale dell'impresa, per l'utilizzo di macchine, di soluzioni robotiche, di sensoristica e di piattaforme e infrastrutture 4.0, per il risparmio dell'acqua e la riduzione dell'impiego di sostanze chimiche, nonché per l'utilizzo di sottoprodotti.
Ai sensi dell’articolo 12, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, con Legge 31 luglio 2023, n. 100, per gli interventi in favore delle imprese con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio e del 25 maggio 2023, sono riservate, nell’ambito della dotazione complessiva di cui al capoverso che precede, risorse pari a 10 milioni di euro per l’anno 2023, 30 milioni di euro per l’anno 2024 e 35 milioni di euro per l’anno 2025.
Ai sensi dell’art.23, comma 3, lettera b) della legge 196/2009, nel bilancio finanziario dello Stato 2024-2026 è stato disposto il rifinanziamento del capitolo 7728 – Fondo Innovazione in agricoltura – con una disponibilità di ulteriori 25 milioni per l’anno 2024.
ISMEA soggetto gestore della misura ha pubblicato l'avviso (ai sensi del predetto articolo 7 del Decreto 9 agosto 2023) con le Istruzioni Operative per il funzionamento del Fondo Innovazione a valere sulla dotazione finanziaria per l’anno 2024, pari a complessivi 100 milioni di euro di cui 30 milioni destinati alle PMI con sede operativa nei territori di cui al comma 8, art. 12, del decreto-legge 61/2023.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: i beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le PMI singole o associate, ivi comprese le loro cooperative e associazioni, che:
- 1. risultano iscritte come attive al registro delle imprese con la qualifica di “impresa agricola” ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di “impresa ittica” ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, ovvero con qualifica di “impresa agromeccanica”, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- 2. risultano attive da almeno due anni alla data di presentazione della domanda. In caso di svolgimento di più attività, il requisito deve sussistere per ogni specifica attività alla quale è destinato l’investimento per il quale si richiede il contributo ai sensi del Decreto;
- 3. hanno sede operativa nel territorio nazionale;
- 4. rientrano nella categoria di micro, piccole e medie imprese, in conformità a quanto previsto dall’Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 ovvero del regolamento (UE) 2022/2473 della Commissione del 14 dicembre 2022.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: importo dell’aiuto
L’importo complessivo dei costi ammissibili per singola domanda di agevolazioni deve essere compreso tra 70.000 euro (10.000 euro per le PMI della pesca) e 500.000 euro.
Sono ammissibili alle agevolazioni i costi, al netto dell’IVA, per l’acquisto dei beni dettagliatamente indicati all’articolo 5 del Decreto, con le seguenti precisazioni:
- è esclusa l’acquisizione tramite locazione finanziaria (leasing),
- i beni agevolabili devono essere nuovi di fabbrica,
- gli aiuti non possono essere concessi per investimenti realizzati per conformarsi alle norme dell’Unione europea in vigore.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: gli investimenti ammessi
Per gli investimenti in innovazione tecnologica, ai sensi del Decreto, sono concessi:
- per le PMI Agricole o della Pesca e per le PMI Agromeccaniche, un contributo a fondo perduto, quantificato nella percentuale massima graduata in base all’importo ammissibile, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del Decreto, così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024
- e per le sole PMI Agricole e della Pesca, in aggiunta al suddetto contributo a fondo perduto, una garanzia ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con abbattimento del costo della commissione mediante contributo quantificato nei limiti indicati dall’articolo 4 del Decreto così come modificato dal Decreto del Capo Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica 11 ottobre 2024.
Si specifica che, per le PMI agricole, la garanzia ISMEA è rilasciata fino all’80% del finanziamento bancario mentre, per le PMI della pesca, la garanzia ISMEA è rilasciata con copertura fino al 70% del finanziamento bancario, elevabile all’80% nel caso di giovani imprenditori ittici come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.
Fondo Innovazione Agricoltura 2024: l’accreditamento e le domande
Gli interventi sono attuati con una procedura valutativa a sportello.
Le domande di accesso sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
L’Utente, per presentare la domanda deve:
- Accreditarsi al portale dedicato ISMEA,
- Compilare e preconvalidare la domanda durante il periodo di preconvalida,
- Convalidare la domanda durante il periodo di presentazione. In nessun caso, una domanda che non è stata precedentemente preconvalidata può essere poi presentata ad ISMEA nel corso del periodo di presentazione. La preconvalida e la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni devono essere effettuate presso il portale dedicato ISMEA all’indirizzo http://strumenti.ismea.it.
L’accreditamento, la compilazione e la preconvalida delle domande di accesso alle agevolazioni possono essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del giorno 15 novembre 2024, data di apertura dello sportello telematico fino alle ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2024.
Ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12.00 alle ore 18.00) e dell’ultimo giorno di chiusura (dalle ore 9.00 alle ore 12.00), lo sportello telematico rimane aperto nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 9.00 alle ore 18.00.
Una volta che la domanda è stata compilata in tutte le sue parti e corredata degli allegati indicati, deve essere preconvalidata.
Conseguentemente, il sistema restituisce all’Utente un codice univoco di preconvalida che dovrà essere utilizzato per effettuare la presentazione della domanda durante il periodo di presentazione.
La preconvalida non è impegnativa ma è la condizione necessaria per poter presentare la domanda ed accedere quindi alle agevolazioni del Fondo Innovazione 2024.Non è possibile preconvalidare due domande riferite alla medesima PMI.
In nessun caso, la data e l’ora della preconvalida della domanda costituiscono elemento di priorità nella istruttoria delle domande da parte di ISMEA che terrà esclusivamente conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il momento della preconvalida è quindi irrilevante ai fini della determinazione dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Una domanda preconvalidata non può essere in alcun modo modificata od integrata dall’Utente, ma potrà essere rimossa dal sistema per tutto il periodo di preconvalida.
Attenzione al fatto che la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire dalle ore 12.00 del giorno 18 dicembre 2024, data di apertura dello sportello telematico.
Per presentare la domanda di accesso alle agevolazioni, l’Utente dovrà disporre del codice univoco di preconvalida, che sarà richiesto dal sistema al momento della presentazione della domanda stessa.
Ad oggi 23 dicembre ISMEA ha comunicato che le domande sono state circa 6500 e gli impreditori riceveranno a breve una pec di convalida delle domande.
Allegati: