• Next Generation EU e Recovery Fund

    Colonnine di ricarica: agevolazioni per imprese che le installano

    Viene pubblicato in GU n 36 del 13 febbraio il decreto 12 gennaio del Ministero dell'ambiente con criteri e modalità di concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultra-fast da realizzare nei centri urbani.

    Attenzione al fatto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè entro 30 giorni dal 14 febbraio 2023, il Ministero individua:

    • il soggetto gestore,
    • definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio,
    • i requisiti dei soggetti beneficiari, 
    • le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi, 
    • nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'investimento in conformità alle disposizioni in materia  di PNRR.

    Leggi anche Colonnine di ricarica: 21mila stazioni in tutta Italia, vediamo dove

    Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: i beneficiari

    Il decreto prevede che, al fine di garantire la necessaria  esperienza e affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle infrastrutture nel tempo, accedono alle  agevolazioni le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso,  dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in misura pari ad almeno il  5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza e che sono stati selezionati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto.

    In particolare, le risorse sono  assegnate  all'esito di procedure di selezione nell'ambito del  biennio  2023-2024  e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.
    Le procedure di selezione si svolgono in  forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della  tutela della  concorrenza,  nonché secondo modalità non discriminatorie

    Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: le risorse

    Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR e sono ripartite annualmente come di seguito:

    • a) anno 2023: 127.116.925 euro;
    • b) anno 2024: 127.116.925 euro;
    • c) anno 2025: 98.925.775 euro.

    Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: spese ammissibili

    Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, per:

    • a) l'acquisto e la messa in opera  di  stazioni  di  ricarica  da almeno 90 kW di potenza, ivi comprese le  spese  per  l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili  strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi  per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per infrastruttura di ricarica;
    • b)  i costi per la connessione  alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite  massimo del 20 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera a);
    • c) le spese di  progettazione,  direzione  lavori,  sicurezza  e collaudi e i costi sostenuti per ottenere   le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10 per cento del costo  totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a).

    Le agevolazioni sono  concesse  in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40 per cento delle spese ammissibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per  iascuna annualità in relazione a ciascun  ambito ed  entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.

    I soggetti beneficiari non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.

    Le agevolazioni non  sono  cumulabili con  altri  incentivi  pubblici o regimi  di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.

    Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: procedura di ammissione

    Per avere accesso alla agevolazione, il decreto prevede che le risorse sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio  2023-2024 e  sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.
    Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15.

    I soggetti beneficiari indicano nell'istanza  di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:

    a)  la  riduzione  percentuale  del   costo   specifico   massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25 per cento e non superiore al 50 per cento;

    b)  il  numero di  infrastrutture di ricarica che intendono realizzare, comunque  non inferiore ai valori  minimi indicati nell'allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto.
    I soggetti beneficiari presentano l'istanza di ammissione nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 15 ossia in base al decreto attuativo da emanare entro l'11 marzo 2023

    Allegati:
  • Agricoltura

    Imprese florovivaistiche: entro il 27.02 domanda contributo sostegno costi energetici

    Entro il 27 febbraio i beneficiari del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono presentare domanda al soggetto gestore della misura AGEA.

    SCARICA QUI IL FAC-SIMILE

    L'invio deve essere effettuato tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, (leggi la Circolare AGEA n. 118/2022 con le istruzioni operative). 

    Ricordiamo che, con decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato in GU n 282 del 2 dicembre 2022 è stato previsto un intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche.

    Il decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per un importo di 25 milioni di euro.

    Agevolazioni imprese florovivaistiche: a chi spettano

    Secondo il Decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali, può presentare domanda al fondo in oggetto:

    • l'impresa agricola di produzione primaria di fiori e piante ornamentali,
    • inscritta all'INPS, iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, 

    avente uno dei seguenti codici ATECO: 

    • 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale); 
    • 1.19.2; 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

    Agevolazioni imprese florovivaistiche: criteri ed entità dell’aiuto

    Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386. 

    L'aiuto è erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta. 

    Alle imprese agricole beneficiarie è concesso un aiuto, qualora i costi sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022, per l'acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche: 

    a) energia elettrica; 

    b) gas metano; 

    c) G.P.L.; 

    d) gasolio; 

    e) biomasse utilizzate per la combustione in azienda; 

    risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021.

    Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, il valore di riferimento è quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, ad una durata semestrale. 

    L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti. 

    Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021 e sino al 31 agosto 2022, l'aiuto concedibile sarà pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022. 

    Agli adempimenti necessari per l'attuazione del presente comma si provvede con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. 

    Il contributo alla singola azienda non può comunque superare l'ammontare massimo dei limiti di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo. 

    Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali.

    Attenzione al fatto che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022. 

    Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.

    Agevolazioni imprese florovivaistiche: presenta la domanda

    Il soggetto beneficiario, dopo aver presentato/aggiornato e validato il fascicolo aziendale, presenta al soggetto gestore AGEA apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto entro il 27 febbraio: scarica qui il fac-simile.

    L'invio deve essere effettuato tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, (leggi la Circolare AGEA n. 118/2022 con le istruzioni operative). 

    Alla domanda sono acclusi seguenti documenti: 

    a) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2021 e sino al 31 agosto 2021;  

    b) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2022 e sino al 31 agosto 2022; 

    c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.

  • Lavoro Occasionale

    La collaborazione occasionale 2023

    Il lavoro autonomo occasionale, (o "contratto d’opera" ) previsto dal codice civile all’articolo 2222, si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un'opera o un servizio,  con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. 

    Chiunque può svolgere questo tipo di prestazione di lavoro, senza limiti di reddito.

    I caratteri essenziali sono:
    a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
    b) assenza di vincolo di subordinazione;
    c) corresponsione di un corrispettivo;
    d) oggetto della prestazione consistente in un'opera o un servizio.

    ATTENZIONE dal 2022 è obbligatoria la comunicazione preventiva di questo tipo di prestazione da parte del datore di lavoro al Ministero del Lavoro.(v. ultimo paragrafo per i dettagli)

    La prestazione e il corrispettivo possono  essere concordati sia in forma orale che per iscritto ma la redazione del contratto non è obbligatoria.

    Se svolta nei confronti di un soggetto sostituto d'imposta (soggetto con Partita IVA) la prestazione genera un reddito

    •  fiscalmente soggetto ad una ritenuta alla fonte del 20% 
    • e  soggetta al versamento  del contributo previdenziale calcolato con le aliquote vigenti per la Gestione Separata, ma  solo qualora l’importo lordo del compenso ecceda i 5.000 euro annui.

    Il reddito che ne deriva  rientra nella categoria fiscale residuale dei Redditi diversi.

    ATTENZIONE Questo tipo di prestazione non dà diritto, una volta terminata, ad indennità di disoccupazione – DIS Coll  – che spetta invece ai collaboratori coordinati e continuativi.
     

    I contributi previdenziali per le collaborazioni occasionali

    Come detto, pur non esistendo alcun valore economico massimo per le collaborazioni occasionali,   al di sopra di una certa soglia il compenso del collaboratore occasionale è soggetto  alla contribuzione  previdenziale , da versare alla Gestione separata  INPS,  sulla base delle percentuali di riferimento  fissate ogni anno dall'INPS.

    Vedi le aliquote 2023 in Gestione separata INPS aliquote e minimali 2023

    A decorrere dal 1/1/2014, infatti, anche per i collaboratori occasionali vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata,  solo quando i compensi percepiti in un anno sono superiori a 5.000 euro.
    Nel limite dei 5.000 euro sono ricompresi tutti i compensi percepiti dai diversi committenti , ma senza tener conto di altre tipologie di reddito quali co.co.co. o lavoro subordinato.  Per questo,  il collaboratore deve comunicare con immediatezza ai suoi committenti il superamento di tale soglia di  esenzione contributiva.

    Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà  al versamento dei contributi in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese, sulla base delle aliquote sottoriportate:

    Situazione Previdenziale del collaboratore

    Aliquota complessiva e sua ripartizione

    Soggetti iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica per i quali non è prevista l'aliquota aggiuntiva per DIS-COLL

    33% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero di cui:

    • 22,48  a carico del committente
    • 11,24 a carico del  percipiente

    Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o  già pensionati

     24,00% di cui:

    • 16 % a carico del committente
    • 8% a carico del  percipiente

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche

    obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL  :

     

    35,03% di cui

    • 23,35 a carico del committente
    • 11,67 a carico del percipiente

    Fac simile di ricevuta e dichiarazione dei redditi

    Nella ricevuta per collaborazione occasionale andranno quindi esposti  la ritenuta d'acconto e i contributi a carico del datore di lavoro, se dovuti perché oltre soglia, come segue:

    NOME _ COGNOME
    Via ________________, n. __
    Cap. ______          Città _____
    C.F. ____________________
    Luogo di Nascita __________
    Data di nascita __ __ ____                                                                     Spett.le  ______
     

    RICEVUTA DEL ……..
    Il sottoscritto ________________________________________ 

    dichiara di ricevere la somma lorda di euro euro ______,00 (euro ___________________/__) per l’attività occasionale di collaborazione relativa a : ___________________________________________________ svolta nel periodo ________________________.
    Al suddetto importo lordo andrà detratta:
    –  la ritenuta d'acconto (20%) pari a  euro ______,00 ( euro___________________/__)
     – la trattenuta previdenziale pari a 1/3 dell’aliquota vigente dovuta alla Gestione separata
    per un corrispettivo netto pagato pari a  euro euro ______,00 ( euro___________________/__) 

    Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che la prestazione è stata resa alla azienda  in completa autonomia e con carattere del tutto occasionale non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità.

    Data
    In fede     

    Il committente versa all’erario, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso, la ritenuta d’acconto del 20% tramite modello F24 con codice tributo 1040. Sul medesimo modello F24, se dovuto, il committente versa all’INPS Gestione Separata, il contributo complessivo composto da 1/3 prelevato al collaboratore e dei 2/3 a suo carico

    Nell’anno successivo a quello dell’erogazione del compenso il committente deve  compilare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (CU) , che va inviata  al collaboratore entro la data  del 16 Marzo.

    Il collaboratore, entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, espone il compenso ricevuto nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, ovvero nel quadro D del modello 730.

    Il contributo INPS pari a 1/3, sottratto al compenso ricevuto, potrà essere dedotto dal proprio reddito dal collaboratore quale onere deducibile.
     

    Collaborazione coordinata, prestazioni occasionali: differenze

    La collaborazione o  lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile è una  tipologia contrattuale mai mutata nel tempo e spesso confusa con altre, in ragione dei termini usati dal legislatore anche in altri casi ("prestazione", "occasionale"). 

    Va distinta quindi da:

    • mini co.co.co (collaborazioni coordinate) di cui all’art. 61 co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 sono state abrogate  dal 2012 ad opera del D.Lgs. n. 81/2015, 
    • il contratto telematico di prestazione occasionale  in vigore dal  2017   (ex voucher)   (recentemente modificato in senso estensivo dalla legge di bilancio 2023 Ndr),  che  prevede l'iscrizione di committente e prestatore alla piattaforma  telematica  INPS  che gestisce i versamenti del datore di lavoro e i compensi al collaboratore, trattenendo i contributi previdenziali, con un tetto massimo di compensi annuali. 
    • collaborazioni coordinate e continuative   ancora in vigore  pur con molti limiti dopo il Jobs Act, facenti capo all’art. 409 c.p.c. e art. 50 del TUIR ( redditi assimilati al lavoro dipendente) 

    Quest'ultima tipologia di prestazione lavorativa, rispetto al lavoro autonomo occasionale si distingue per:

    •   potere di coordinamento del committente;
    •  requisito della continuità delle prestazione;
    •  inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

    Adempimenti committente: nuovo obbligo di comunicazione obbligatoria

    Il decreto "FIsco-lavoro"  n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo  di comunicazione preventiva  anche per l'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

    Sul tema  l'ispettorato del lavoro ha pubblicato  la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative  e FAQ con   le note n. 109 del 27 gennaio 

    e N. 393 del 1 marzo 2022, cOn le quali ha indicato alcune tipologie di prestazioni escluse.

    Dal 28 marzo 2022 è  disponibile  l'applicazione online per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali  sul sito istituzionale  www.Servizi Lavoro.gov.it.

    SOGGETTI OBBLIGATI

    Il nuovo obbligo  interessa:

    • esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e 
    • solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.

    Sono quindi  ESCLUSI:

    1. le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
    2. i  rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017 e modificato dalla legge 197-2022 ( prestazioni occasionali con contratto telematico INPS
    3. le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
    4. i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR" (ad es. riders, traduttori e insegnanti online ecc) , che sono  soggetti a specifici  obblighi di comunicazione (DL 152 2021 e DM 31-2022)   da espletare entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.

  • Lavoro Dipendente

    Lavori usuranti comunicazione con Modello LAV-US

    Scade  il 31 Marzo  di ogni anno il termine per la presentazione del Modello LAV_US con cui i datori di lavoro comunicano all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di riferimento ed ai competenti istituti previdenziali i dipendenti addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, che danno diritto all'accesso pensionistico anticipato.

    Il D.Lgs 67/2011 prevede l'accesso anticipato alla pensione per quei lavoratori che sono addetti a lavorazioni particolarmente faticose o pesanti, (si veda oltre cosa si intende )  ed inoltre, con l'articolo 5, impone un'ulteriore adempimento in capo al datore di lavoro: l'invio di una comunicazione con l'indicazione

    • del periodo e 
    • del numero di dipendenti che hanno svolto lavori usuranti.

    L'obbligo viene assolto attraverso la presentazione telematica del Modello LAV_US entro il 31 Marzo di ogni anno .

    I lavoratori soggetti a comunicazione

    Non tutti i lavoratori sono soggetti a comunicazione, ma solamente coloro i quali sono addetti a lavori particolarmente faticosi o pesanti. Secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1 D.Lgs 67/2011, tra i soggetti obbligati rientrano coloro che svolgono:

    • lavori usuranti,
    • lavoro notturno,
    • lavori a catena e
    • i conducenti di veicoli.

    Lavoro usurante
    I lavori usuranti sono previsti tassativamente dall'art. 2 D.M. 19 maggio 1999:
    • lavori in galleria, cava o miniera – tutte le mansioni svolte in sotterraneo dagli addetti con carattere di prevalenza e continuità;
    • lavori in cassoni ad aria compressa;
    • lavori svolti dai palombari;
    • lavori ad alte temperature;
    • lavorazione del vetro cavo;
    • lavori espletati in spazi ristretti – con carattere di prevalenza e continuità, in particolare le attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale e le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, come intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
    • lavori di asportazione dell'amianto;

    Lavoro notturno
    Il D.lgs 66/2003 definisce “periodo notturno” un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, mentre “lavoratore notturno” è chi svolge, durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero, o parte del suo orario di lavoro ( secondo quanto stabilito dai contratti collettivi, in mancanza si applica il limite di 80 giorni l'anno).
    Il lavoro notturno è considerato usurante:
    • se organizzato in turni, almeno sei ore in cui è compresa la fascia indicata come “periodo notturno”, e per un numero di giorni non inferiore a 64;
    • se invece il lavoro è svolto in modo ordinario i lavoratori devono prestare la loro attività per almeno tre ore nel periodo tra la mezzanotte e le cinque.

    Lavori a catena
    Lavorazioni svolte da addetti alla cosiddetta “linea catena” e che sono indicate tassativamente dall'Allegato 1 del D.Lgs 67/2011:
    • prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti;
    • lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, etc.;
    • macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico;
    • costruzione di autoveicoli e di rimorchi;
    • apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento;
    • elettrodomestici;
    • altri strumenti e apparecchi;
    • confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
    • confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

    Conducenti di veicoli
    Rientrano tra i lavoratori soggetti alla comunicazione anche i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo

     

    Il Modello LAV_US: composizione ed invio, sanzioni

    La comunicazione va effettuata entro il 31 Marzo di ogni anno tramite la compilazione del Modello LAV_US direttamente sul sito ClicLavoro (https://www.co.lavoro.gov.it/modulolavus/).

    Qualora il soggetto che effettua l'invio non sia  in possesso delle credenziali d'accesso dovrà procedere dapprima con la registrazione, aspettare l'esito del Ministero, e successivamente iniziare la compilazione.
    Il Modello può essere presentato direttamente dal datore di lavoro, azienda utilizzatrice in caso di lavoratori somministrati, o da intermediari abilitati ( ad es. i Consulenti del Lavoro).

    Il Modello LAV_US si compone di tre parti principali:

    1. Sezione Datore di Lavoro, si indicano i riferimenti dell'azienda che svolge lavori faticosi o pesanti, insieme anche alla matricola e i codici di inquadramento INPS, Codice Cliente attribuito dall'INAIL, eventuale iscrizione ad alti enti e alla Camera di Commercio o all'Albo delle imprese artigiane;
    2. Sezione elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività, in questa sezione vanno indicate tutte le sedi territoriali nelle quali l’azienda svolge attività usuranti, i dati anagrafici dei singoli lavoratori impegnati in tali attività e il periodo in cui si è svolta la lavorazione in oggetto;
    3. Sezione dati di invio, compilata automaticamente dal sistema, sono presenti i dati di chi ha compilato il modello, azienda o intermediario.

    Il mancato invio del Modello LAV_US comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da 500 a 1.500 euro, previa diffida ad adempiere.

     

    Fonti normative

    Le fonti normative consultate in tema di lavoro usurante e compilazione modello LAV-US sono le seguenti:

    •  D.lgs 67/2011 Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;
    •  D.M. 19 Maggio 1999 Criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti;
    •  Nota Direttoriale 28 Novembre 2011 Indirizzi operativi per la compilazione del modello LAV_US
    •  D.M. 20 Settembre 2017 Concernente l'accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

  • Pace Fiscale

    Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni al 3%

    Con Circolare n 1 del 13 gennaio 2023  le Entrate pubblicano i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari.

    Si tratta in particolare delle comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare. 

    Con la circolare si specifica il perimetro della misura con relativi chiarimenti introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022)

    In data 25 gennaio, con una FAQ pubblicata sulla rivista online FiscoOggi, le Entrate in risposta ad un contribuente, specificano che:

    "Nella definizione agevolata, tuttavia, rientrano solo le comunicazioni emesse a seguito dei controlli “automatizzati”, cioè quelli eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.

    Per le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli formali (eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) rimane ferma, invece, la sanzione del 20%. Per queste comunicazioni, comunque, è adesso possibile optare per l’estensione del piano di rateazione (20 rate, anziché 8), indipendentemente dall’importo dovuto."

    Il documento di prassi ricorda che, il controllo automatizzato delle dichiarazioni, disciplinato dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti. 

    In particolare, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate effettua specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni. 

    I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua. 

    Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame. 

    La comunicazione degli esiti della liquidazione non è un tipico atto impositivo, ma rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.

    Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico3 ), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione. 

    In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo. 

    Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata, considerato che le richiamate disposizioni non hanno previsto, per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate. 

    Il documento di prassi illustra, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.

    Definizione agevolata avvisi bonari con sanzoni al 3%: istruzioni

    Il comma 153 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste:

    • dagli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973
    • e 54-bis del DPR n. 633 del 1972,

    possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo. 

    Rientrano nella definizione agevolata: 

    a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata5 ; 

    b) le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.

    Si sottolienea che per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo. 

    Per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti. 

    In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione. 

    I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    Le Entrate specificano che si tratta di 

    • lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
    • lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro; 
    • tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.

    In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. 

    Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

    Definizione agevolata avvisi bonari con sanzoni al 3%: un esempio

    Esempio n. 1 come riportato nella Circolare delle Entrate

    Un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 400 euro. 

    Tale comunicazione è stata inviata tramite posta elettronica certificata e ricevuta dal contribuente in data 19 dicembre 2022. 

    Esiti comunicati al contribuente: 

    Esito di omesso versamento Imposta non versata 100,00 

    Sanzione (10%) 10,00

    Interessi 7,00

    Esito di tardivo versamento

    Sanzione (10%) 40,00 

    Interessi 14,00 

    Totale 171,00 

    L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 171,00. 

    Esiti rideterminati a seguito del ricalcolo delle sanzioni al 3%: 

    Esito di omesso versamento

    Imposta non versata 100,00 

    Sanzione (3%) 3,00 

    Interessi 7,00 

    Esito di tardivo versamento 

    Sanzione (3%) 12,00

    Interessi 14,00

    Totale 136,00

    La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato, con sanzioni calcolate al 3 per cento, pari a euro 136,00, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

    Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023

    Il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997. 

    Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973. 

    L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato gli 8 versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022

    Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.

    Il comma 156 prevede che il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le modalità e i termini previsti dal predetto articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997. 

    In altri termini, condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a venti rate, di cui si dirà nel paragrafo successivo. 

    In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si riporta di seguito un esempio di definizione agevolata per una rateazione in corso.

    Estensione piani di rateazione

    In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il comma 159 modifica, a regime, la disciplina contenuta nell’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 19978 , in base al quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. 

    Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi, viene quindi prevista la soppressione delle parole «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro». 

    Ne consegue che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

    Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.

    Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali. Si riporta di seguito un esempio di estensione per un piano di rateazione in corso.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo straordinario editoria: le agevolazioni 2022

    Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria con un comunicato del 14 dicembre informa del Provvedimento del capo Dipartimento sempre del 14.12 con le modalità per la fruizione dei contributi previsti dal D.P.C.M. 28 settembre 2022 di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all’editoria per l’anno 2022.

    In particolare, il decreto disciplina le misure:

    • per il sostegno alle edicole (articolo 2 del D.P.C.M. 28 settembre 2022) 
    • per le assunzioni di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato (articolo 4, commi 1 e 2), le cui disposizioni sono immediatamente operative in quanto non subordinate all’autorizzazione della Commissione europea.

    Si specifica invece che, per le altre agevolazioni di cui al D.P.C.M. 28 settembre 2022, relative ai contributi per le copie cartacee di quotidiani e periodici vendute (articolo 3) e agli investimenti in tecnologie innovative (articolo 5), è stato predisposto un ulteriore schema di provvedimento per l’invio alla Commissione europea ai fini dell’acquisizione della prescritta autorizzazione.

    Ricordiamo che con il DPCM emanato il 28 settembre 2022 Pubblicato in GU n 268 del 16 novembre 2022  sono state ripartite le risorse, pari a 90 milioni per il 2022, del Fondo Straordinario per l'Editoria istituito dalla legge di Bilancio 2022.

    Nel dettaglio, l’assegnazione è così ripartita: 

    • 15 milioni per il bonus edicole,
    • 28 milioni per il contributo straordinario sul numero di copie vendute nel 2021, 
    • 12 milioni per l’assunzione di giovani giornalisti e professionisti con competenze digitali e per la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti giornalistici co.co.co 
    • 35 milioni come contributo per gli investimenti in tecnologie innovative effettuati dalle tv nazionali e locali, dalle emittenti radiofoniche e dalle imprese editoriali di quotidiani e periodici, comprese le agenzie di stampa.

    Fondo straordianario editoria: Bonus edicole modalità

    Ai sensi dell’articolo 2, del decreto del DPCM del 28 settembre 2022 viene riconosciuto:

    • alle persone fisiche esercenti attività di rivendita esclusiva, 
    • non titolari di reddito di lavoro dipendente, 

    un contributo una tantum fino a 2.000 euro per:

    • trasformazione digitale
    • ammodernamento tecnologico
    • fornitura di pubblicazioni degli esercizi commerciali limitrofi
    • attivazione di punti vendita addizionali
    • realizzazione di progetti di consegna a domicilio di quotidiani e periodici

    Lo stanziamento totale per il 2022 è pari a 15ML di euro.

    Per sapere come richiederlo leggi Bonus una tantum edicole 2022: come richiederlo

    Fondo straordianrio editoria: contributo sul numero di copie vendute nel 2021

    Al fine di sostenere la domanda di informazione, e a seguito dell'incremento dei costi di produzione, 

    • alle imprese editoriali di giornali e periodici 
    • con almeno tre dipendenti inquadrati ai sensi dell'art 1 del contratto collettivo nazionale dei giornalisti, 
    • e in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, 
    • è riconosciuto un contributo pari a 5 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiano o rivista venduti nel 2021 venduti in edicola o presso punti vendita non esclusivi.

    Il contributo è previsto per un importo massimo complessivo per il 2022 pari 28 milioni di euro.

    Fondo straordinario editoria: contributo investimenti in tecnologie innovative effettuati da tv e radio

    Al fine di incentivare gli investimenti orientati alla innovazione tecnologica, e alla transizione digitale nel settore dell'edtoria radiofonica e televisiva nonchè delle imprese editoriali, di quotidiani e periodicie delle agenzie di stampa, per l'anno 2022 è riconosciuto un contributo con tetto massimo complessivo pari a 35 ML di euro, per spese destinate ad investimeti in tecnologe innovative per

    • adeguamento delle infrastrutture e dei processi produttivi 
    • finalizzati a miglioramento della qualità dei contenuti e della loro fruizione da parte dell'utenza.

    Per sapere come presentare domanda leggi anche: Innovazione tecnologica Editoria: domande dal 7 novembre

  • Rubrica del lavoro

    Salario minimo: pubblicata la direttiva UE 2022

    E' stata pubblicata il 25 ottobre scorso   sulla Gazzetta ufficiale europea la direttiva sul salario minimo – 2022/2041, che intende  garantire ai lavoratori dell’Unione condizioni dignitose. Il Parlamento  l'ha approvata nella versione definitiva nella seduta del 19 ottobre 2022.

    Come di consueto la direttiva europea  enuncia alcuni principi e criteri per il raggiungimento di un obiettivo condiviso lasciando agli Stati membri la liberta di definire  le modalità con cui realizzarli.

     L'obiettivo della direttiva è far si che le normative dei paesi membri consentano   «un livello di vita dignitoso» a tutti i  propri lavoratori  e una riduzione delle disuguaglianze .

    Si introducono in particolare:

    •  regole piu stringenti  per i 21 paesi che già prevedono il salario minimo,  con maggiore trasparenza e  
    • alcuni  criteri di determinazione degli importi, 
    • un sistema di controlli piu forte
    • la raccomandazione al rafforzamento del sistema della contrattazione  collettiva.

    Il termine per l'adeguamento  per i paesi membri è fissato al 15 novembre 2024.

    Vediamo  più in dettaglio cosa prevede la  direttiva e la situazione in Italia in tema di salario minimo.

    Salario minimo UE: non obbligatorio per gli Stati

    Come detto una volta entrata in vigore la direttiva  non sarà obbligatorio il recepimento  integrale in tutte le legislazioni nazionali 

    Si prevede infatti semplicemente il  rafforzamento del diritto nei paesi in cui è già previsto, ed un invito ai Governi a favorire una elaborazione politica condivisa sul tema .

    Attualmente non hanno una legislazione sul salario minimo:

    • Austria, 
    • Cipro,  
    • Danimarca,  
    • Finlandia, 
    • Svezia e 
    • Italia 

    L'italia conta comunque su un sistema di contrattazione collettiva molto diffuso e strutturato che dà garanzie  alla maggioranza dei lavoratori dipendenti.

    ll commissario UE al Lavoro Schmit in conferenza stampa  aveva dichiarato infatti «In Italia è in corso un dibattito molto forte e ampio su come rafforzare un sistema di contrattazione collettiva nel vostro paese ed eventualmente introdurre un salario minimo. Non imporremo un salario minimo politicamente, non è questo il problema. E penso che questo strumento sia un contributo a questo dibattito». 

    Da parte della sinistra  sono state avanzate  proposte legislative in merito  mentre per i partiti di centro destra  non sono necessarie nuove leggi perché si puo continuare a fare affidamento sulla tutela garantita dalla contrattazione collettiva che nel nostro paese è molto piu sviluppata che altrove

    Purtroppo è presente sempre di più anche il fenomeno del dumping contrattuale cioe di contratti "civetta" fatti da organizzazioni poco rappresentative che non garantiscono tutele minime (sono oltre 1000 i contratti collettivi nazionali registrati al CNEL)

    La direttiva europea  ricorda infatti che " Sebbene una solida contrattazione collettiva, in particolare a livello settoriale o intersettoriale, contribuisca ad

    assicurare una tutela garantita dal salario minimo adeguata, negli ultimi decenni le strutture tradizionali di  contrattazione collettiva si sono indebolite, a causa, tra l’altro, di spostamenti strutturali dell’economia verso settori meno sindacalizzati e a causa del calo delle adesioni ai sindacati, in particolare come conseguenza di attività antisindacali e dell’aumento delle forme di lavoro precarie e atipiche. Inoltre, la contrattazione collettiva a livello

    settoriale e intersettoriale ha subito pressioni in alcuni Stati membri all’indomani della crisi finanziaria del 2008".

    Cosa prevede la nuova direttiva 2022/2041

    La direttiva  prevede in particolare:

    1. l'ampliamento dell'applicabilità del salario minimo a una maggiore platea di lavoratori e
    2.  procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi  e il loro progressivo aggiornamento almeno una volta ogni due anni (o 4 per i paesi in  cui  si utilizzano meccanismi di indicizzazione)  nei paesi in cui già esistono
    3. la promozione della contrattazione collettiva  e la partecipazione delle parti sociali nella definizione dei salari.

    Su quest'ultimo punto , all'art 4 la direttiva prevede nello specifico  che:

    "ogni Stato membro, qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia  dell’80 %, prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione  delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime. Tale Stato membro definisce altresì un piano d’azione per  promuovere la contrattazione collettiva. Lo Stato membro definisce tale piano d’azione previa consultazione delle parti  sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esseconcordato. Il piano d’azione stabilisce un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di  copertura della contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Lo Stato membro riesamina il  suo piano d’azione periodicamente, e lo aggiorna se necessario. Qualora lo Stato membro aggiorni il suo piano d’azione,  ciò avviene previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta  congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. In ogni caso, tale piano d’azione è sottoposto a riesame almeno  ogni cinque anni. Il piano d’azione e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici e notificati alla Commissione.

    Criteri per l’importo del salario minimo

    In tema invece specificamente di importo del salario minimo,  per i paesi in cui è previsto, l’art. 5 della direttiva  prevede che  tali stati   istituiscano le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali in modo da  contribuire alla loro adeguatezza, al fine di 

    • garantire livelli di vita dignitosi ,
    •  ridurre la povertà lavorativa, 
    • promuovere la coesione sociale e la convergenza sociale verso l’alto ,
    • ridurre il  gap  retributivo di genere.

    Per conseguire tali obiettivi  vanno utilizzati criteri che tengano conto almeno gli elementi seguenti:

    • a) il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;
    • b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione;
    • c) il tasso di crescita dei salari;
    • d) i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività.

    Si prevede inoltre che gli Stati membri possono ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al  diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale.

    Come valori di riferimento indicativi per orientare la  valutazione dell’adeguatezza dei salari  minimi legali  vengono ricordati i valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, e/o valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale.

    I progetti di legge sul salario minimo in Italia e il nodo cuneo fiscale

    Le  proposte di legge  (vedi Legge sul salario minimo il testo base in discussione) con l'adozione poi di un testo unico erano ferme al  Senato al momento della crisi del Governo Draghi.

    In estrema sintesi  il testo  del  ddl Catalfo   intendeva introdurre :

    •     un salario minimo orario di 9 euro lordi l’ora,  
    •     il riconoscimento dei Ccnl maggiormente rappresentativi, in chiave anti-dumping; 
    •     un meccanismo di rivalutazione legata all’indice dei prezzi al consumo, automatica in caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati (simile alla vecchia “scala mobile” ).

     Il provvedimento non è considerato prioritario  dai partiti di centro destra, che teme il pericolo di gravare  eccessivamente  con nuovi costi le Piccole e Medie imprese e i lavoratori autonomi. Uno studio dell'INAPP   (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) del 2019  ha infatti indicato nelle PMI del Mezzogiorno i soggetti piu pesantemente colpiti da un eventuale aumento dei costi per il personale.

    La proposta  piu condivisa era  invece quella sostenuta anche da Confindustria di aumentare i salari attraverso un intervento di riduzione del cuneo fiscale ovvero un alleggerimento del prelievo fiscale e contributivo sui salari lordi  che oggi si attesta all'80 per cento della retribuzione.   Indirizzo che sembra oggi condiviso dal nuovo Governo Meloni.