-
Assonime sull’affrancamento con rimpatrio degli utili delle società partecipate estere
L’articolo 1, commi da 87 a 95, della Legge numero 197 del 2022 prevede la possibilità, per i soci titolari di partecipazioni in società estere, nel contesto dello svolgimento di una attività, di affrancare gli utili e le riserve di utili realizzati da società estere, assolvendo una imposta sostitutiva, al fine da poterli distribuire senza doverli assoggettare a ulteriore imposizione fiscale in Italia.
La normativa
Sono interessati dalla norma gli utili e le riserve di utili dell’esercizio precedente a quello in corso giorno 1 gennaio 2022 (quindi, nella maggior parte delle situazioni, quelli risultanti dal bilancio 2021) che non siano ancora stati distribuiti giorno 1 gennaio 2023.
Dal punto di vista tecnico l’imposta sostitutiva sarebbe dovuta per l’affrancamento, il quale però è sostitutivo delle imposte sui redditi.
La norma fa riferimento generico agli utili e alle riserve di utili prodotti all’estero, ma per un semplice calcolo di convenienza fiscale del regime opzionale, i destinatari sono gli utili formati in società residenti in paesi a fiscalità privilegiata, soggetti a sfavorevole tassazione.
L’obiettivo della norma è quello di favorire l’emersione di questi utili e il successivo rimpatrio e mantenimento nell’economia dell’azienda italiana; in ragione di ciò i destinatari della misura opzionale sono coloro che esercitano attività d’impresa, sia in forma individuale che collettiva d’impresa (sono quindi escluse le persone fisiche non imprenditori); e, per favorire il mantenimento in azienda degli utili e delle riserve di utili affrancati, è prevista una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva nel caso in cui:
- gli utili affrancati vengano rimpatriati in Italia, presso il soggetto controllante, entro il termine di scadenza del versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2023 (ad oggi previsto per il 30 giugno 2024);
- gli utili rimpatriati vengano accantonati in una apposita riserva di utili del patrimonio netto per un periodo non inferiore a due esercizi, prima di procedere all’eventuale distribuzione.
Aliquota ordinaria
Aliquota ridotta
Società
9%
6%
Imprenditore individuale
30%
27%
L’imposta sostitutiva dovuta, ottenuta applicando l’aliquota agli utili, deve essere versata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo d’imposta 2022, senza possibilità di avvalersi della compensazione orizzontale.
In ragione del fatto che gli utili della società partecipata possono essere monetizzati non solo attraverso la distribuzione, ma anche attraverso la cessione della partecipazione, la normativa prevede che, in una tale situazione, l’importo degli utili affrancati incrementerà il costo della partecipazione e che la successiva distribuzione ne determinerà una riduzione.
Le rilevazioni di Assonime
Il 2 marzo 2023 Assonime ha pubblicato una circolare, la numero 5, dedicata per intero all’argomento.
La circolare, per lo specifico caso del rimpatrio senza distribuzione, ha rilevato alcune sensibilità che probabilmente verranno tecnicamente chiarite quando il ministero competente emanerà l’apposito decreto attuativo, previsto per la fine del mese di marzo.
Un primo nodo da sciogliere è se, per soddisfare il requisito del rimpatrio, sia necessario una formale distribuzione di utili dalla società controllata a quella controllante, oppure se il requisito possa essere risolto anche con modalità alternative indirette, come, ad esempio, l’incorporazione della società controllata estera nella controllante italiana.
Altra questione non chiara è se il rimpatrio possa essere considerato realizzato anche nel momento in cui gli utili di origine estera confluiscano in una società controllata dall’impresa che ha esercitato l’opzione; in ragione del fatto che la norma fa esplicito riferimento al socio controllante, è possibile che, in caso di gruppo societario, le riserve debbano confluire alla capogruppo che provvederà poi all’accantonamento.
Proprio in relazione alla costituzione e al monitoraggio della riserva di utili da accantonare, Assonime ha rilevato poi ulteriori sensibilità.
Questione tecnicamente da chiarire, di non secondaria importanza, è come si dovrà soddisfare l’obbligo di iscrizione della riserva di utili nel caso in cui la società italiana presenti una perdita d’esercizio; la soluzione più semplice sarebbe la possibilità di utilizzare altre riserve già iscritte in patrimonio netto, ma si dovrà anche considerare l’ipotesi, non per forza accademica, che siano iscritte solo riserve obbligatorie.
Altra questione da definire è il computo preciso del periodo biennale di siano sorveglianza, durante il quale gli utili accantonati non possono essere distribuiti; in relazione ciò le ipotesi sono sostanzialmente tre:
- che per il computo del biennio inizi dalla data dell’effettivo rimpatrio;
- che il computo del biennio faccia riferimento al primo giorno del periodo d’imposta nel quale il rimpatrio è avvenuto;
- che il computo del biennio faccia riferimento al primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in cui è avvenuto il rimpatrio, considerato che la riserva vincolata sarà definitiva nel momento in cui il bilancio è approvato.
Nel caso in cui i requisiti dell’effettivo rimpatrio e del mantenimento biennale della riserva indisponibile non siano entrambi soddisfatti, la normativa prevede una recapture dell’agevolazione consistente nella riduzione dell’aliquota adottata. Secondo Assonime la situazione che dovrebbe, in base alla logica sottostante alla misura agevolativa, comportare la perdita dell’agevolazione è solo il caso in cui la riserva vincolata venga meno per distribuzione ai soci degli utili rimpatriati, e non per le ipotesi alternative di riduzione della riserva senza effettiva distribuzione degli utili ai soci, come può essere, ad esempio, la riduzione della riserva in conseguenza delle perdite subite dall’impresa.
Assonime nota infine che il beneficio fiscale derivante dal rientro dei capitali con accantonamento biennale non è circoscritto alla sola riduzione del 3% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento, in quanto a questa dovrà essere sommato il risparmio fiscale derivante dall’ACE sugli utili rimpatriati e accantonati a patrimonio netto.
Infatti, anche in mancanza di un esplicito riferimento normativo, secondo Assonime, dato che trova applicazione la normativa ACE ordinaria, questi accantonamenti a riserva, che derivano dalla realizzazione di un utile d’esercizio estero, potranno concorrere alla formazione della base ACE, come avviene per gli utili nazionali dell’impresa accantonati a riserva, senza necessità che tali riserve siano destinate a uno specifico investimento.
-
Quota 103: tutte le regole e istruzioni per la domanda
La legge di bilancio 2023 L 197-2022 in vigore dal 1 gennaio, introduce all'art 1 co. 283-285 in via sperimentale SOLO per il 2023, una nuova forma di pensione anticipata, definita dalla norma ”pensione anticipata flessibile”, ma comunemente detta “Quota 103”.
Il regime sostituisce Quota 102 dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno al regime della legge Fornero, anche in vista di una possibile riforma previdenziale complessiva.
Un messaggio del 20 febbraio ha comunicato la disponibilità della piattaforma telematica per le domande (v. ultimo paragrafo).
In data 10 marzo invece è stata finalmente pubblicata la circolare completa di istruzioni n. 27-2023
Vediamo di seguito le regole principali per accedere a Quota 103 nel 2023: beneficiari, requisiti , particolarità su importo e cumulo con i redditi da lavoro, finestre di decorrenza.
Quota 103: requisiti
Il diritto alla pensione Quoa 103 si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023 dei seguenti requisiti:
- età anagrafica di almeno 62 anni e
- anzianità contributiva di almeno 41 anni, anche in cumulo tra diverse gestioni INPS.
La circolare 27 precisa che resta fermo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
I soggetti che conseguono il diritto possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente.
Sono interessati in particolare gli iscritti:
- alle gestioni INPS AGO dipendenti, pubblici e privati, e forme esclusive e sostitutive e
- alle gestioni speciali INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata) per lavoratori autonomi e parasubordinati.
Sono esclusi personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.
Quota 103 importo e cumulo redditi – Casi particolari
Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, (nel 2023 sono 2.818,7 euro mensili lordi) con riferimento alle mensilità di anticipo del pensionamento prima del raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia. In quel momento verrà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.
E’ previsto, per la durata dell’anticipo, il divieto di cumulo con i redditi da lavoro , con deroga di 5.000 euro derivanti da lavoro autonomo occasionale.
ATTENZIONE La circolare INPS del 10 marzo 2023 precisa che:
- " per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti per la pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 , il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza "
- il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile.
- per gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale sanitario in quiescenza,prorogati fino al 31 dicembre 2023, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile.
- per quanto riguarda gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà il riconoscimento è possibile entro il 31 dicembre 2023, con i requisiti di accesso a pensione di Quota 103 purchè in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
Quota 103: finestre di accesso e pagamento TFR-TFS pubblico impiego
Sono previste due tempistiche differenti per la decorrenza degli assegni:
1 – i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento
- dal 1° aprile 2023 se dipendenti privati o
- dal 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici (con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;)
2 – i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla pensione:
- dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, se dipendenti privati e
- dal settimo mese se dipendenti pubblici,
Il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.
Nella circolare 27 2023 INPS precisa che i termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate per i dipendenti pubblici relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.
Il trattamento sarà pagabile dunque dopo:
- dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero
- dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.
Quota 103 e incentivo al trattenimento in servizio dei dipendenti
Per chi matura i requisiti di Quota 103 è previsto anche un incentivo, riservato ai i lavoratori dipendenti che decidano comunque di rimanere al lavoro: consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico del lavoratore che sono, in genere, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, per il periodo di percezione dell'assegno anticipato
L’importo corrispondente viene versato in busta paga.
Domande Quota 103
Con il messaggio 754 del 21 febbraio 2023 INPS comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile (Quota 103)
Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:
- direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
- utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
- chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
ATTENZIONE sul sito la pensione in oggetto è definita come “Pensione Anticipata Flessibile”, nel gruppo Anzianità/Anticipata/Vecchiaia – Sottogruppo: Pensione di anzianità/anticipata – requisito anticipata flessibile
-
Italia Domani: il portale dedicato al PNRR
Italia Domani è il portale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che si inserisce all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), il pacchetto da 750 miliardi di euro, costituito per circa la metà da sovvenzioni, concordato dall’Unione Europea in risposta alla crisi pandemica.
Ricordiamo che la principale componente del programma NGEU è il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che:
- ha una durata di sei anni, dal 2021 al 2026,
- e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sovvenzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati).
L’Italia integra il PNRR con il Piano nazionale per gli investimenti complementari, con risorse aggiuntive pari a 30,6 miliardi.
Il portale consente di consultare lo stato di avanzamento di ogni investimento e le spese sostenute in modo che i cittadini potranno controllare e monitorare le informazioni relative alla realizzazione del Piano stesso.
Il portale si compone di varie sezioni consultabili dal MENU in alto tramite le quali si può scaricare il testo integrale del Piano e molti altri documenti di approfondimento utili a comprendere le singole sezioni e gli interventi rivolti alla crescita dell'economia del paese.
In ogni sezione oltre alle risorse stanziate in totale per quella sezione vengono riportati i dettagli degli interventi.
Si evidenzia che con il DL n. 13 del 24 febbraio 2023 si aggiorna la governance del Piano introducendo disposizioni in materia di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo.
Visita il nostro dossier Next Generation e Recovery Found
Italia Domani: “Priorità Trasversali”
Accedendo alla sezione “Priorità Trasversali”, è possibile navigare fra le principali misure che hanno impatto:
- sui giovani, le linee di intervento di ciascuna Missione che favoriscono le opportunità per il futuro dei giovani
- sulla parità di genere, al fine di garantire con riforme, istruzione e investimenti le stesse opportunità economiche e sociali tra uomini e donne in un'ottica di gender mainstreaming.
- sulla riduzione dei divari territoriali, al fine di colmare il divario di cittadinanza valorizzando il potenziale del Sud e rafforzando i servizi sociali territoriali per il sostegno alle persone disabili e anziane.
Clicca qui per accedere a Italia Domani.
Italia Domani: “Missioni”
La sezione “Missioni” illustra i principali interventi di cui si compone il PNRR, in totale sono 6.
Clicca su ogni Missione per accedere direttamente al dettaglio della misura:
- Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo
- Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica
- Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile
- Missione 4: Istruzione e ricerca
- Missione 5: Inclusione e coesione
- Missione 6: Salute
Italia Domani: “Riforme”
La sezione “Riforme” illustra i contenuti, gli obiettivi e le tempistiche previste per le riforme.
Le riforme sono parte integrante del Piano perché fondamentali per l'attuazione degli interventi.
Sono previste tre tipologie di riforme:
- le riforme orizzontali sono trasversali a tutte le Missioni del Piano, e migliorano l'equità, l'efficienza, la competitività e il clima economico del Paese.
- le riforme abilitanti, sono interventi funzionali a garantire l'attuazione del Piano e a migliorare la competitività in ambito di promozione della concorrenza, semplificazione e razionalizzazione della legislazione,
- le riforme settoriali accompagnano gli investimenti delle singole Missioni, sono innovazioni normative per introdurre regimi regolatori e procedurali più efficienti nei rispettivi ambiti
Italia Domani: “Investimenti”
nella sezione “Investimenti” sarà possibile consultare facilmente gli oltre 150 progetti di investimento contenuti nel PNRR, monitorando lo stato di avanzamento di ogni misura, i benefici per i cittadini, le attività e le scadenze previste e l’importo stabilito per ciascun anno.
Italia Domani: “Risorse”
L'Unione europea ha stanziato 191,5 mld di euro per il PNRR italiano grazie a sovvenzioni e prestiti dell'RRF (Recovery and Resilience Facility), il fondo dedicato a contrastare gli effetti della pandemia.
L'Italia, a conferma dell'impegno concreto per la ripartenza, integra l'importo con 30,6 mld di euro attraverso il Piano Complementare, finanziato direttamente dallo Stato, per un totale di 222,1 mld.
Su queste risorse sono finanziati gli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari.
Tutti gli interventi previsti saranno realizzati entro 5 anni.
E' bene specificare che è stata inviata alla Commissione Ue la richiesta di pagamento della terza rata di 21.839.080.460 euro (comprensiva della quota di anticipazione del 13% ricevuta ad agosto 2021 pari a 2.839.080.460 milioni di euro).
Sono stati raggiunti, come previsto, 55 traguardi-obiettivi per il secondo semestre 2022.
L'erogazione dell’importo dovuto, pari a 19 miliardi di euro, avverrà, da parte della Commissione nei prossimi mesi, al termine dell’iter di valutazione previsto dalle procedure europee, in linea con quanto già fatto con le precedenti richieste.
Allegati: -
Il pianerottolo in condominio: cosa si può e cosa non si può fare
Il pianerottolo è un componente essenziale delle scale comuni, funzionalmente destinato al migliore godimento dell’immobile da parte di tutti i condomini, e non soltanto dell’occupante l’unità abitativa che vi si affaccia. Tale manufatto, sebbene non espressamente indicato nell’elenco dei beni di cui all’art. 1117 c.c., intanto può considerarsi in esso incluso, quale elemento strutturale collegato alle scale, in quanto, essendo ad esse vicino, sia funzionalmente adibito a consentire il passaggio da una rampa di scale all’altra, nonché a dare accesso alle proprietà esclusive che su esso si aprono.
Uso lecito dei pianerottoli: ok a piante zerbini portaombrelli
È noto che l’art. 1102 c.c. consente ai singoli di trarre maggiori utilità dal bene comune, purché sia rispettata la facoltà di pari uso degli altri comproprietari e non sia mutata la destinazione del bene. In ogni caso, la nozione di pari uso della cosa comune, cui fa riferimento l’art. 1102 c.c., non va intesa nel senso di uso identico e contemporaneo, dovendo ritenersi conferita dalla legge, a ciascun partecipante alla comunione, la facoltà di trarre dalla cosa comune la più intensa utilizzazione, a condizione che questa sia compatibile con i diritti degli altri, essendo i rapporti condominiali informati al principio di solidarietà, il quale richiede un costante equilibrio fra le esigenze e gli interessi di tutti i partecipanti alla comunione.
Alla luce di quanto sopra, quindi, il condòmino di un edificio ha il diritto di usare i vani delle scale, in genere, e i pianerottoli, in particolare, collocando davanti alle porte d'ingresso alla sua proprietà esclusiva zerbini, tappeti e piante o altri oggetti ornamentali (ciò che normalmente si risolve in un vantaggio igienico-estetico per le stesse parti comuni dell'edificio). Ma, a determinate condizioni, anche l'apposizione di un cancello/inferriata, (leggero e di facile apertura), può costituire un atto lecito rientrante nelle facoltà del compossessore dovendosi ritenere del tutto irrilevanti le ragioni soggettive che abbiano spinto il condomino a collocare il cancelletto in questione.
Usi illeciti del pianerottolo: stendini, spazzatura…
Costituisce utilizzo improprio della parte comune, la collocazione, sul pianerottolo antistante l'accesso del relativo locale, di suppellettili determinanti l'ingombro al transito dei condomini.
Così, per esempio, non è possibile lasciare lo stendibiancheria sul pianerottolo se è di intralcio agli altri, trattandosi di luogo adibito alla sua destinazione naturale, ovverosia al transito delle persone per accedere agli alloggi. È possibile che uno stendibiancheria sia lasciato per poco tempo per via dell'immediato utilizzo che il proprietario intende farne, ma non è possibile adibire il pianerottolo a luogo adibito allo stazionamento abituale di stendini.
Si deve considerare, poi, che il regolamento, vista la particolare destinazione del vano delle scale e l'esistenza del rischio generico già naturalmente connesso all'uso delle scale stesse, possa stabilire il divieto di collocare suppellettili nelle parti dei pianerottoli più vicine alle rampe delle scale, in maniera da costringere gli altri condomini a disagevoli o pericolosi movimenti; del resto, l'uso della cosa comune, da parte di un condomino , non deve impedire agli altri condomini un uso tendenzialmente pari della medesima cosa.
Si noti, poi, che dev'essere considerato lecito solo il deposito momentaneo della spazzatura sul pianerottolo se limitato ad intervalli di tempo così ristretti da non creare disturbo (es. al decoro o alla vivibilità degli ambienti a causa dei cattivi odori).
L’incorporazione dei pianerottoli
Indipendentemente da un'espressa previsione regolamentare, i pianerottoli, quali componenti essenziali delle scale comuni, avendo funzionale destinazione al migliore godimento dell'immobile da parte di tutti i condomini, non possono essere trasformati, dal proprietario dell'appartamento che su di essi si affacci, in modo da impedire l'uso comune, mediante l'incorporazione nell'appartamento, comportando un’alterazione della destinazione della cosa comune ed un’utilizzazione esclusiva di essa, lesiva del concorrente diritto degli altri condomini, nonché – in sede possessoria – lesiva del compossesso degli stessi.
In ogni caso, il condomino che ha spostato abusivamente il portoncino d'ingresso della propria abitazione in corrispondenza del muro esterno, inglobando una porzione dell'andito antistante l'unità immobiliare di sua esclusiva proprietà (parte del pianerottolo comune), non può ottenere la concessione in sanatoria se non è in grado di dimostrare il diritto di proprietà esclusiva dello spazio incorporato.
A tale proposito, ad esempio, i giudici amministrativi hanno precisato che l'andito è parte integrante del pianerottolo comune, di cui costituisce una continuazione, con la conseguenza che il condomino titolare dell'appartamento che vi si affaccia può utilizzarlo in modo più intenso ma non può certo incorporarlo, neppure parzialmente nella proprietà esclusiva. Il bene si presume comune salvo che il singolo condominio con titolo idoneo (ad esempio il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dall'originario unico proprietario ad altro soggetto o il regolamento condominiale «contrattuale», accettato da tutti nei rogiti di acquisto) dimostri di esserne titolare esclusivo o provi la destinazione dello spazio al servizio esclusivo del suo appartamento o dimostri di averlo posseduto in via esclusiva per il tempo necessario all'usucapione.
Al contrario, non è rilevante che altri condòmini abbiano commesso lo stesso abuso.
-
Agevolazioni disabili nella dichiarazione dei redditi 730/2023
Per le persone con disabilità e per i loro familiari, la normativa tributaria mostra particolare attenzione riservando loro numerose agevolazioni fiscali. Per usufruire di queste agevolazioni è necessario indicarle correttamente nella dichiarazione dei redditi, in questo approfondimento vediamo dove indicarle nel 730/2023 (anno di imposta 2022).
In generale, possono usufruire delle agevolazioni le persone con disabilità, ovvero:
- non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 Legge 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
- sordi: persone minorate sensoriali dell'udito affette da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (Legge 381/1970 art. 1, comma 2)
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento: persone che hanno un grave handicap certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl (comma 3, articolo 3 della legge n. 104/1992).
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie: persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
730/2023: dove indicare le spese sanitarie per persone con disabilità
Nel rigo E3 va indicato l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità per le quali spetta la detrazione del 19% sull’intero importo, ovvero:
- mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.
Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 50 o del 75 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)
- sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico.
Nel rigo E4 va indicato l’importo delle spese sostenute per l’acquisto:
- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità. Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.
La detrazione:
- ha un limite di spesa di 18.075,99 euro,
- spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
- spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
- può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2019, nel 2020 o nel 2021 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:
- l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2019, 2020 o 2021);
- il numero della rata che si utilizza per il 2022 (4, 3 o 2) nell’apposita casella.
La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.
L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.
Nel rigo E5 va indicato l’importo della spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.
L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.
Nel rigo E25 va indicato l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.
Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi, suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.
730/2023 detrazione Irpef per i figli portatori di handicap
Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.
730/2023: la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Per interventi che rispettano requisiti specifici, le cui spese sono state sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la detrazione corrisponde al 75% della spesa da ripartire in cinque rate annuali.
Si deve però trattare di interventi finalizzati all’utilizzo da parte di soggetti disabili, a prescindere che ci siano o meno disabili residenti nell’edificio al momento in cui vengono effettuati i lavori.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche(per esempio, ascensori e montacarichi). Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano ad esempio:
- la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione,
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Attenzione: La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
730/2023: la maggior detrazione Irpef per le polizze assicurative
Nei righi E8-E10 del modello 730/2023 è possibile indicare con il codice 38 i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 59 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.
Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
-
WeSportUp: agevolazione per start up “sport e salute”
Viene aperta la nuova call for applications di WeSportUp, l’Acceleratore della Rete Nazionale CDP in ambito sport e wellness.
L’acceleratore WeSportUp, dedicato a startup che operano negli ambiti dello sport e del benessere, apre un secondo ciclo di accelerazione.
L’edizione 2023 partirà con una open call della durata di 3 mesi, con l’obiettivo di ricercare le realtà più interessanti che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione.
Si tratta di soluzioni che impattano su 8 focus area:
- Activity & Performance;
- Fitness & Lifestyle;
- Wellness & Nutrition;
- Management & Organization;
- Fan Experience & Metaverse;
- Gaming & Esports;
- ESG & Sustainability;
- Venue & Stadium Tech.
A metà giugno durante il Selection Day verranno selezionate le startup che avranno accesso alla fase di accelerazione.
Le startup interessate a prendere parte alla selezione di WeSportUp potranno presentare la propria candidatura entro il 24 maggio utilizzando il sito dedicato, di seguito i dettagli su come fare.
WeSportUp: che cos’è l’acceleratore per start up
WeSportUp fa parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network presente su tutto il territorio per sostenere la crescita di giovani imprese innovative nei mercati a maggiore potenziale
Esso è nato su iniziativa di CDP (Cassa Depositi e prestiti) Venture Capital tramite il suo Fondo Acceleratori e come partner istituzionale ha Sport e Salute SpA che ospita il programma all’interno del complesso del Foro Italico.
La gestione operativa del programma è affidata a Startupbootcamp, primo acceleratore in Europa con 1.200 società in portafoglio.
Si ricorda che la prima edizione di sostegno alle start up di settore si è conclusa lo scorso 14 dicembre dopo un percorso di 9 mesi così strutturato:
- il lancio della call,
- la fase di scouting,
- le ore dedicate agli incontri one-to-one con i founder delle 9 startup accelerate.
WeSportUp: come funzione la call per le start up interessate
L'open call della durata di 3 mesi, ha l’obiettivo di ricercare le realtà più interessanti che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione.
Una volta individuate le realtà da sostenere si avvierà un percorso di 14 settimane coordinato dal team di WeSportUp, fatto di:
- momenti di accompagnamento one-to-one e coaching,
- workshop di business training,
- masterclass con esperti e professionisti del mondo sport-tech,
- attività di supporto allo sviluppo di business delle startup,
- sessioni di lavoro con le aziende corporate partner.
L’obiettivo principale è accelerare la maturazione delle startup preparandole adeguatamente all'incontro con investitori e clienti.
L’evento conclusivo del programma sarà il Demo Day, previsto per inizio novembre, dove le startup si presenteranno ai partner dell’acceleratore, agli investitori e a tutti gli stakeholder della sport industry italiana.
La location del programma si trova nel cuore del Foro Italico a Roma, un open space di 500 m2 realizzato da Sport e Salute adiacente alle piscine olimpiche, un campus moderno e tecnologico che ospiterà il team operativo, le startup selezionate ed i principali eventi del programma.
WeSportUp: i beneficiari e i vantaggi
Possono candidarsi al processo di selezione:
- le startup Sport Tech
- o Wellness Tech early-stage ad alto potenziale di crescita.
Le candidature vanno inviate on line entro il 24 maggio 2023 al seguente indirizzo: Apply to WeSportUp – Batch 2 2023 | F6S.
I selezionati avranno a disposizione i seguenti vantaggi:
- training di 14 settimane progettato con incontri 1:1 con il team di WSU e coach dedicati per aiutare gli imprenditori a scalare le loro imprese e imporsi con soluzioni innovative per il settore sport e benessere,
- relazione con le aziende Corporate Partner di WeSportUp e con brand leader nel settore Sport & Wellness, con cui sperimentare le soluzioni proposte,
- accesso alla community di mentor composta da esperti di startup e innovazione e professionisti in ambito sport e wellness, che volontariamente affiancano le startup durante il programma, supportando il loro sviluppo
- un pacchetto complessivo di €150.000 in cash e servizi. Un investimento di follow on già committed di almeno €150k per le startup più performanti..
- sostegno continuo, anche dopo il programma, con eventi annuali dedicati agli alumni, opportunità commerciali e connessioni ad hoc.
- accesso ai fondi di Venture Capital e agli investitori più attivi nel settore Sport & Wellness italiani e internazionali,
- masterclass tenute da manager ed esperti di business e sportstech, a copertura di tutti gli aspetti fondamentali per lo sviluppo di una startup, dall'economia del prodotto al business development e al fundraising,
- accesso al mondo sportivo, grazie al coinvolgimento di Sport e Salute, unita all’esperienza nel sostenere la crescita di centinaia di startup di Startupbootcamp e Wylab, attraverso la creazione di opportunità di business,
- spazio di coworking dedicato presso il Foro Italico a Roma,
- sconti, offerte e crediti esclusivi con partner leader di tecnologia (es Amazon Web Services, Google Cloud, Stripe, HubSpot ecc.), pagamenti, legal e compliance, assicurazioni e risorse umane.
Per ulteriori informazioni visita il sito: Accelerator (wesportup.it).
-
Tregua fiscale: tutti i codici tributo
Con Risoluzione n 6 del 14 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” (Legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Ricordiamo che, l’articolo 1 della legge di bilancio 2023, ha introdotto, tra l’altro, una serie di misure riguardanti:
- la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173),
- il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178),
- la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202)
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).
Con la presente risoluzione sono istituiti i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti in argomento.
Si rimanda alla lettura della risoluzione in oggetto per le istruzioni operative ed ulteriori dettagli utili ai fini pratici.
Ti potrebbe interessare anche Tregua fiscale: tutti i chiarimenti delle Entrate.
Regolarizzazione irregolarità formali: i codici tributo
L’articolo 1, comma 166 prevede che “Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 27629 del 30 gennaio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della citata legge n. 197 del 2022, sono state definite le modalità di versamento delle somme dovute. (Leggi anche Violazioni formali commesse entro il 31.10.22: come sanarle)
In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
- “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie: i codici tributo
L’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.
Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi a tale regolarizzazione.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:
Definizione agevolata controversie tributarie: codici tributo
L’articolo 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle entrate.
Il comma 194 della citata legge stabilisce, inoltre, che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n 30294 del 1° febbraio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 203, della citata legge n. 197 del 2022, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute. (Leggi anche Liti pendenti con le Entrate: modello e istruzioni per definizione agevolata)
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:
Omessi pagamenti rate acquiescenza e accertamento: codici tributo per regolarizzare
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)
L’articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi, tra l’altro, alla regolarizzazione in argomento.