• Rubrica del lavoro

    Whistleblowing: in GU la legge di tutela per violazioni nel luogo di lavoro

    Pubblicato in GU n. 63 del 15 marzo il D. lgs n 24 del 10 marzo 2023 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione".

    In particolare, il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblowers, ossia le persone che segnalano:

    • violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea 
    • che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato,

    di cui siano venute a conoscenza  nel loro contesto lavorativo . 

    Si ricorda che attualmente è in vigore una legge applicabile agli enti della pubblica amministrazione e alle imprese fornitrici della PA

    Leggi anche Whistleblowing : è legge la tutela dei dipendenti 

    Si specifica che, per quanto riguarda i soggetti del settore privato:

    negli enti con meno di cinquanta dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica. 

    Attenzione al fatto che le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing riguardanti l ’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna hanno effetto: 

    • per le aziende con piu di 249 dipendenti  in media nell'ultimo anno,  dal 15 luglio 2023
    • per le aziende  che hanno impiegato, nell’ultimo anno  fino a 249 dipendenti ,   dal 17 dicembre 2023.

    Il provvedimento è stato annunciato da ANAC Autorità nazionale Anticorruzione, che riporta nel comunicato stampa del 10 marzo le parole del Presidente Giuseppe Busia:

    "Finalmente l'Italia recepisce in via definitiva la direttiva europea sul whistleblowing da Anac fortemente voluta e richiesta. La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, e rappresenta un`estensione del diritto di libertà di espressione". 

    Busia sottolinea che "preservare da comportamenti ritorsivi chi segnala illeciti o violazioni della legge sia nelle pubbliche amministrazioni che nelle aziende private è l'imperativo dell'Autorità che con questo decreto vede rafforzate le proprie competenze sulla materia: l'Anac diventa infatti l'unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato".

    Viene annunciato che il 23 e 24 marzo, si riunirà a Roma, a Palazzo Sciarra, sede dell'Autorità, l'ottava assemblea del Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities (NEIWA), la rete delle 29 autorità europee che mirano a promuovere e salvaguardare l'integrità pubblica nei rispettivi Paesi e sono responsabili della gestione di segnalazioni provenienti da whistleblowers e della loro protezione da comportamenti ritorsivi. 

    Whistleblowing: soggetti tutelati

    Le tutele del decreto legislativo whistleblowing si rivolgono a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di:

    • dipendenti o collaboratori, 
    • lavoratori subordinati e autonomi, 
    • liberi professionisti 
    • ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, 
    • gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

    Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti “facilitatori”, colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

    Attenzione al fatto che, i soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato  devono attivare  propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell’identità del whistleblower.

    Whistleblowing: come segnalare la violazione ad ANAC

    Per effettuare una segnalazione ad ANAC si procede tramite la  piattaforma informatica messa a disposizione da Anac o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. 

    L’Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

    Vedi qui il Regolamento ANAC

    Ti può interessare l'aggiornatissimo  Responsabilità amministrativa  enti e whistleblowing  di M Compagnone –  eBook in PDF 250 pagine

    Whistleblowing: divieto di ritorsione

    Anac, nell'enunciare le tutele del decreto appena approvato specifica che, i whistleblowers non possono subire ritorsioni tra le quali:

    • il licenziamento, 
    • la sospensione; 
    • la retrocessione di grado o la mancata promozione; 
    • il mutamento di funzioni,
    • il cambiamento del luogo di lavoro, 
    • la riduzione dello stipendio, 
    • la modifica dell’orario di lavoro;
    • la sospensione della formazione; 
    • le note di merito negative; 
    • l’adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; 
    • la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; 
    • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; 
    • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; 
    • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; 
    • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l’annullamento di una licenza o di un permesso; 
    • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

    Whistleblowing: le sanzioni

    L’Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

    •  a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza di cui all’articolo 12;
    •  b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
    • c) da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

    Whistleblowing: sostegno a chi segnala gli illeciti

    È istituto presso Anac l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con Anac.

     Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • Legge di Bilancio

    Quota 103: tutte le regole e istruzioni per la domanda

    La legge di bilancio 2023 L 197-2022 in vigore dal 1 gennaio,  introduce all'art 1 co. 283-285  in via sperimentale SOLO per il 2023, una nuova forma di pensione anticipata, definita dalla norma ”pensione anticipata flessibile”,   ma comunemente detta  “Quota 103”.

    Il regime   sostituisce Quota 102 dello scorso anno e Quota 100, rimandando ancora il ritorno al regime della legge Fornero, anche in vista  di una possibile riforma previdenziale complessiva. 

    Un messaggio del 20 febbraio ha comunicato la disponibilità della piattaforma telematica per le domande (v. ultimo paragrafo).

    In data 10 marzo invece è stata finalmente pubblicata la circolare completa di istruzioni n. 27-2023

    Vediamo di seguito le regole principali per accedere a  Quota 103  nel 2023: beneficiari, requisiti , particolarità su importo e cumulo con i redditi da lavoro, finestre di decorrenza. 

    Quota 103: requisiti

    Il diritto  alla pensione  Quoa 103 si consegue al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2023   dei seguenti requisiti:

    • età anagrafica di almeno 62 anni e 
    •  anzianità contributiva di almeno 41 anni, anche in cumulo tra diverse gestioni INPS.

    La circolare 27 precisa che resta fermo il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico. 

     I soggetti che conseguono il diritto possono presentare la domanda per il relativo trattamento anche successivamente.

     Sono interessati in particolare  gli iscritti:

    •   alle gestioni INPS AGO dipendenti, pubblici e privati, e forme esclusive e sostitutive e
    •   alle gestioni speciali  INPS (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata)  per lavoratori autonomi e parasubordinati.

    Sono esclusi personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza.

    Quota 103 importo e cumulo redditi – Casi particolari

    Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, (nel 2023 sono  2.818,7 euro mensili lordi)    con riferimento alle mensilità di anticipo del pensionamento prima  del raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia. In quel momento verrà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.

    E’ previsto, per la durata dell’anticipo, il divieto di cumulo  con i redditi da lavoro ,  con deroga  di 5.000 euro derivanti da lavoro autonomo occasionale.

    ATTENZIONE La circolare INPS  del 10 marzo 2023 precisa che:

    1. " per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti per la pensione di vecchiaia differenti rispetto a quello di cui al comma 6 dell’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011 , il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza "
    2.  il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico. Ne consegue che tali redditi sono irrilevanti ai fini dell’incumulabilità della pensione anticipata flessibile. 
    3. per  gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa per  COVID-19, nei confronti dei dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché del personale  sanitario  in quiescenza,prorogati fino al 31 dicembre 2023,  non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e pensione anticipata flessibile
    4. per quanto riguarda gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà il riconoscimento è possibile  entro il 31 dicembre 2023,  con i requisiti di accesso a pensione di Quota 103  purchè in  presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

    Quota 103: finestre di accesso e pagamento TFR-TFS pubblico impiego

    Sono previste due tempistiche differenti per la decorrenza degli assegni: 

    1 – i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022 hanno diritto al trattamento 

    •    dal 1° aprile 2023 se dipendenti privati o  
    •   dal 1° agosto 2023 se dipendenti pubblici (con presentazione della domanda di collocamento a riposo alla pubblica amministrazione di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi;)

    2 –  i soggetti che maturino i requisiti successivamente al 31 dicembre 2022 conseguono il diritto  alla pensione: 

    •   dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti, se dipendenti privati e
    •   dal settimo mese se dipendenti pubblici, 

    Il  personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023, con effetti dall'inizio dell'anno scolastico o accademico.

    Nella circolare 27 2023 INPS precisa che i termine di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate  per i dipendenti pubblici relative a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019, non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, ma decorre dal momento in cui il dipendente raggiunge il requisito dell’anzianità contributiva o quello dell’età anagrafica, di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.

    Il trattamento sarà pagabile  dunque  dopo:

    • dodici mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia ovvero 
    • dopo ventiquattro mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.

    Quota 103 e incentivo al trattenimento in servizio dei dipendenti

    Per chi matura i requisiti di Quota 103 è previsto anche un incentivo, riservato ai i lavoratori dipendenti  che  decidano comunque di  rimanere al lavoro: consiste nell’esonero dal versamento dei contributi a carico del lavoratore   che sono, in genere, pari al 9,19% della retribuzione imponibile, per il periodo di percezione dell'assegno anticipato  

    L’importo  corrispondente viene  versato in busta paga. 

    Domande Quota 103

    Con il  messaggio 754 del 21 febbraio 2023  INPS  comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione è stato implementato per consentire la presentazione dell’istanza di pensione anticipata flessibile (Quota 103)

    Le domande di prestazione possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

    1. direttamente dal sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0) e seguendo il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;
    2. utilizzando i servizi telematici offerti dagli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge;
    3. chiamando il Contact Center Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

     ATTENZIONE sul sito la pensione in oggetto è  definita come “Pensione Anticipata Flessibile”, nel gruppo  Anzianità/Anticipata/Vecchiaia – Sottogruppo:        Pensione di anzianità/anticipata – requisito anticipata flessibile

  • Dichiarazione 730

    Agevolazioni disabili nella dichiarazione dei redditi 730/2023

    Per le persone con disabilità e per i loro familiari, la normativa tributaria mostra particolare attenzione riservando loro numerose agevolazioni fiscali. Per usufruire di queste agevolazioni è necessario indicarle correttamente nella dichiarazione dei redditi, in questo approfondimento vediamo dove indicarle nel 730/2023 (anno di imposta 2022).

    In  generale, possono usufruire delle agevolazioni le persone con disabilità, ovvero:

    • non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 Legge 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
    • sordi: persone minorate sensoriali dell'udito affette da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (Legge 381/1970 art. 1, comma 2)
    • disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento: persone che hanno un grave handicap certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl (comma 3, articolo 3 della legge n. 104/1992).
    • disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
    • disabili con ridotte o impedite capacità motorie: persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.

    730/2023: dove indicare le spese sanitarie per persone con disabilità

    Nel rigo E3 va indicato l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità per le quali spetta la detrazione del 19% sull’intero importo, ovvero:

    • mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
      • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
      • le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
      • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
      • la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
      • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
      • l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.

    Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 50 o del 75 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)

    • sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico.

    Nel rigo E4 va indicato l’importo delle spese sostenute per l’acquisto:

    • di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità. Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
      • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
      • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
      • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
      • paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
      • sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della persona con disabilità;
      • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
      • sportello scorrevole.
    • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.

    La detrazione:

    • ha un limite di spesa di 18.075,99 euro,
    • spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
    • spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
    • può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.

    Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2019, nel 2020 o nel 2021 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:

    • l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2019, 2020 o 2021);
    • il numero della rata che si utilizza per il 2022 (4, 3 o 2) nell’apposita casella. 

    La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.

    Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.

    L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.

    Nel rigo E5 va indicato l’importo della spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.

    L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

    Nel rigo E25 va indicato l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

    • assistenza infermieristica e riabilitativa;
    • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • personale con la qualifica di educatore professionale;
    • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

    Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.

    Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto. 

    Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
    Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi, suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.

    Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.

    730/2023 detrazione Irpef per i figli portatori di handicap

    Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.

    730/2023: la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche

    Per interventi che rispettano requisiti specifici, le cui spese sono state sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la detrazione corrisponde al 75% della spesa da ripartire in cinque rate annuali.

    Si deve però trattare di interventi finalizzati all’utilizzo da parte di soggetti disabili, a prescindere che ci siano o meno disabili residenti nell’edificio al momento in cui vengono effettuati i lavori.

    La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

    Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.

    Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:

    • quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche(per esempio, ascensori e montacarichi). Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano ad esempio:
      • la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione,
      • la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 
    • i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

    Attenzione: La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile. 

    730/2023: la maggior detrazione Irpef per le polizze assicurative

    Nei righi E8-E10 del modello 730/2023 è possibile indicare con il codice 38 i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 59 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. 

    L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38. 

    Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.

  • Start up e Crowdfunding

    WeSportUp: agevolazione per start up “sport e salute”

    Viene aperta la nuova call for applications di WeSportUp, l’Acceleratore della Rete Nazionale CDP in ambito sport e wellness.

    L’acceleratore WeSportUp, dedicato a startup che operano negli ambiti dello sport e del benessere, apre un secondo ciclo di accelerazione.

    L’edizione 2023 partirà con una open call della durata di 3 mesi, con l’obiettivo di ricercare le realtà più interessanti che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione. 

    Si tratta di soluzioni che impattano su 8 focus area: 

    1. Activity & Performance; 
    2. Fitness & Lifestyle;
    3. Wellness & Nutrition; 
    4. Management & Organization; 
    5. Fan Experience & Metaverse; 
    6. Gaming & Esports; 
    7. ESG & Sustainability; 
    8. Venue & Stadium Tech.

    A metà giugno durante il Selection Day verranno selezionate le startup che avranno accesso alla fase di accelerazione.

    Le startup interessate a prendere parte alla selezione di WeSportUp potranno presentare la propria candidatura entro il 24 maggio utilizzando il sito dedicato, di seguito i dettagli su come fare.

    WeSportUp: che cos’è l’acceleratore per start up

    WeSportUp fa parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network presente su tutto il territorio per sostenere la crescita di giovani imprese innovative nei mercati a maggiore potenziale

    Esso è nato su iniziativa di CDP (Cassa Depositi e prestiti) Venture Capital tramite il suo Fondo Acceleratori e come partner istituzionale ha Sport e Salute SpA che ospita il programma all’interno del complesso del Foro Italico.

    La gestione operativa del programma è affidata a Startupbootcamp, primo acceleratore in Europa con 1.200 società in portafoglio.

    Si ricorda che la prima edizione di sostegno alle start up di settore si è conclusa lo scorso 14 dicembre dopo un percorso di 9 mesi così strutturato:

    • il lancio della call, 
    • la fase di scouting,
    • le ore dedicate agli incontri one-to-one con i founder delle 9 startup accelerate.

    WeSportUp: come funzione la call per le start up interessate

    L'open call della durata di 3 mesi, ha l’obiettivo di ricercare le realtà più interessanti che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione.

    Una volta individuate le realtà da sostenere si avvierà un percorso di 14 settimane coordinato dal team di WeSportUp, fatto di:

    • momenti di accompagnamento one-to-one e coaching, 
    • workshop di business training, 
    • masterclass con esperti e professionisti del mondo sport-tech,
    •  attività di supporto allo sviluppo di business delle startup, 
    • sessioni di lavoro con le aziende corporate partner. 

    L’obiettivo principale è accelerare la maturazione delle startup preparandole adeguatamente all'incontro con investitori e clienti.

    L’evento conclusivo del programma sarà il Demo Day, previsto per inizio novembre, dove le startup si presenteranno ai partner dell’acceleratore, agli investitori e a tutti gli stakeholder della sport industry italiana.

    La location del programma si trova nel cuore del Foro Italico a Roma, un open space di 500 m2 realizzato da Sport e Salute adiacente alle piscine olimpiche, un campus moderno e tecnologico che ospiterà il team operativo, le startup selezionate ed i principali eventi del programma.

    WeSportUp: i beneficiari e i vantaggi

    Possono candidarsi al processo di selezione:

    • le startup Sport Tech 
    • o Wellness Tech early-stage ad alto potenziale di crescita.

    Le candidature vanno inviate on line entro il 24 maggio 2023 al seguente indirizzo: Apply to WeSportUp – Batch 2 2023 | F6S.

    I selezionati avranno a disposizione i seguenti vantaggi:

    • training di 14 settimane progettato con incontri 1:1 con il team di WSU e coach dedicati per aiutare gli imprenditori a scalare le loro imprese e imporsi con soluzioni innovative per il settore sport e benessere,
    • relazione con le aziende Corporate Partner di WeSportUp e con brand leader nel settore Sport & Wellness, con cui sperimentare le soluzioni proposte,
    • accesso alla community di mentor composta da esperti di startup e innovazione e professionisti in ambito sport e wellness, che volontariamente affiancano le startup durante il programma, supportando il loro sviluppo
    • un pacchetto complessivo di €150.000 in cash e servizi. Un investimento di follow on già committed di almeno €150k per le startup più performanti..
    • sostegno continuo, anche dopo il programma, con eventi annuali dedicati agli alumni, opportunità commerciali e connessioni ad hoc.
    • accesso ai fondi di Venture Capital e agli investitori più attivi nel settore Sport & Wellness italiani e internazionali,
    • masterclass tenute da manager ed esperti di business e sportstech, a copertura di tutti gli aspetti fondamentali per lo sviluppo di una startup, dall'economia del prodotto al business development e al fundraising,
    • accesso al mondo sportivo, grazie al coinvolgimento di Sport e Salute, unita all’esperienza nel sostenere la crescita di centinaia di startup di Startupbootcamp e Wylab, attraverso la creazione di opportunità di business,
    • spazio di coworking dedicato presso il Foro Italico a Roma,
    • sconti, offerte e crediti esclusivi con partner leader di tecnologia (es Amazon Web Services, Google Cloud, Stripe, HubSpot ecc.), pagamenti, legal e compliance, assicurazioni e risorse umane.

     Per ulteriori informazioni visita il sito: Accelerator (wesportup.it).

  • Pace Fiscale

    Tregua fiscale: tutti i codici tributo

    Con Risoluzione n 6 del 14 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” (Legge 29 dicembre 2022, n. 197).

    Ricordiamo che, l’articolo 1 della legge di bilancio 2023, ha introdotto, tra l’altro, una serie di misure riguardanti:

    1. la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173), 
    2. il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178), 
    3. la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202) 
    4. la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).

    Con la presente risoluzione sono istituiti i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti in argomento.

    Si rimanda alla lettura della risoluzione in oggetto per le istruzioni operative ed ulteriori dettagli utili ai fini pratici.

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    Regolarizzazione irregolarità formali: i codici tributo

    L’articolo 1, comma 166 prevede che Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”. 

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 27629 del 30 gennaio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della citata legge n. 197 del 2022, sono state definite le modalità di versamento delle somme dovute. (Leggi anche Violazioni formali commesse entro il 31.10.22: come sanarle)

    In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.

    Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie: i codici tributo

    L’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. 

    Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023.

    Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

    Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi a tale regolarizzazione.

    Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:

    Definizione agevolata controversie tributarie: codici tributo

    L’articolo 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle entrate.

    Il comma 194 della citata legge stabilisce, inoltre, che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

    È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n 30294 del 1° febbraio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 203, della citata legge n. 197 del 2022, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute.  (Leggi anche Liti pendenti con le Entrate: modello e istruzioni per definizione agevolata)

    Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:

    Omessi pagamenti rate acquiescenza e accertamento: codici tributo per regolarizzare

    Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221) 

    L’articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 

    La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. 

    Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. 

    È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 

    Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi, tra l’altro, alla regolarizzazione in argomento.

  • Agricoltura

    Imprese florovivaistiche: entro il 27.02 domanda contributo sostegno costi energetici

    Entro il 27 febbraio i beneficiari del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono presentare domanda al soggetto gestore della misura AGEA.

    SCARICA QUI IL FAC-SIMILE

    L'invio deve essere effettuato tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, (leggi la Circolare AGEA n. 118/2022 con le istruzioni operative). 

    Ricordiamo che, con decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato in GU n 282 del 2 dicembre 2022 è stato previsto un intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche.

    Il decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per un importo di 25 milioni di euro.

    Agevolazioni imprese florovivaistiche: a chi spettano

    Secondo il Decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali, può presentare domanda al fondo in oggetto:

    • l'impresa agricola di produzione primaria di fiori e piante ornamentali,
    • inscritta all'INPS, iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022, 

    avente uno dei seguenti codici ATECO: 

    • 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale); 
    • 1.19.2; 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.

    Agevolazioni imprese florovivaistiche: criteri ed entità dell’aiuto

    Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386. 

    L'aiuto è erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta. 

    Alle imprese agricole beneficiarie è concesso un aiuto, qualora i costi sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022, per l'acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche: 

    a) energia elettrica; 

    b) gas metano; 

    c) G.P.L.; 

    d) gasolio; 

    e) biomasse utilizzate per la combustione in azienda; 

    risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021.

    Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, il valore di riferimento è quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, ad una durata semestrale. 

    L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti. 

    Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021 e sino al 31 agosto 2022, l'aiuto concedibile sarà pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022. 

    Agli adempimenti necessari per l'attuazione del presente comma si provvede con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica. 

    Il contributo alla singola azienda non può comunque superare l'ammontare massimo dei limiti di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo. 

    Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali.

    Attenzione al fatto che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022. 

    Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.

    Agevolazioni imprese florovivaistiche: presenta la domanda

    Il soggetto beneficiario, dopo aver presentato/aggiornato e validato il fascicolo aziendale, presenta al soggetto gestore AGEA apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto entro il 27 febbraio: scarica qui il fac-simile.

    L'invio deve essere effettuato tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, (leggi la Circolare AGEA n. 118/2022 con le istruzioni operative). 

    Alla domanda sono acclusi seguenti documenti: 

    a) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2021 e sino al 31 agosto 2021;  

    b) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2022 e sino al 31 agosto 2022; 

    c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.

  • Lavoro Occasionale

    La collaborazione occasionale 2023

    Il lavoro autonomo occasionale, (o "contratto d’opera" ) previsto dal codice civile all’articolo 2222, si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un'opera o un servizio,  con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. 

    Chiunque può svolgere questo tipo di prestazione di lavoro, senza limiti di reddito.

    I caratteri essenziali sono:
    a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
    b) assenza di vincolo di subordinazione;
    c) corresponsione di un corrispettivo;
    d) oggetto della prestazione consistente in un'opera o un servizio.

    ATTENZIONE dal 2022 è obbligatoria la comunicazione preventiva di questo tipo di prestazione da parte del datore di lavoro al Ministero del Lavoro.(v. ultimo paragrafo per i dettagli)

    La prestazione e il corrispettivo possono  essere concordati sia in forma orale che per iscritto ma la redazione del contratto non è obbligatoria.

    Se svolta nei confronti di un soggetto sostituto d'imposta (soggetto con Partita IVA) la prestazione genera un reddito

    •  fiscalmente soggetto ad una ritenuta alla fonte del 20% 
    • e  soggetta al versamento  del contributo previdenziale calcolato con le aliquote vigenti per la Gestione Separata, ma  solo qualora l’importo lordo del compenso ecceda i 5.000 euro annui.

    Il reddito che ne deriva  rientra nella categoria fiscale residuale dei Redditi diversi.

    ATTENZIONE Questo tipo di prestazione non dà diritto, una volta terminata, ad indennità di disoccupazione – DIS Coll  – che spetta invece ai collaboratori coordinati e continuativi.
     

    I contributi previdenziali per le collaborazioni occasionali

    Come detto, pur non esistendo alcun valore economico massimo per le collaborazioni occasionali,   al di sopra di una certa soglia il compenso del collaboratore occasionale è soggetto  alla contribuzione  previdenziale , da versare alla Gestione separata  INPS,  sulla base delle percentuali di riferimento  fissate ogni anno dall'INPS.

    Vedi le aliquote 2023 in Gestione separata INPS aliquote e minimali 2023

    A decorrere dal 1/1/2014, infatti, anche per i collaboratori occasionali vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata,  solo quando i compensi percepiti in un anno sono superiori a 5.000 euro.
    Nel limite dei 5.000 euro sono ricompresi tutti i compensi percepiti dai diversi committenti , ma senza tener conto di altre tipologie di reddito quali co.co.co. o lavoro subordinato.  Per questo,  il collaboratore deve comunicare con immediatezza ai suoi committenti il superamento di tale soglia di  esenzione contributiva.

    Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà  al versamento dei contributi in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese, sulla base delle aliquote sottoriportate:

    Situazione Previdenziale del collaboratore

    Aliquota complessiva e sua ripartizione

    Soggetti iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica per i quali non è prevista l'aliquota aggiuntiva per DIS-COLL

    33% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero di cui:

    • 22,48  a carico del committente
    • 11,24 a carico del  percipiente

    Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o  già pensionati

     24,00% di cui:

    • 16 % a carico del committente
    • 8% a carico del  percipiente

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche

    obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL  :

     

    35,03% di cui

    • 23,35 a carico del committente
    • 11,67 a carico del percipiente

    Fac simile di ricevuta e dichiarazione dei redditi

    Nella ricevuta per collaborazione occasionale andranno quindi esposti  la ritenuta d'acconto e i contributi a carico del datore di lavoro, se dovuti perché oltre soglia, come segue:

    NOME _ COGNOME
    Via ________________, n. __
    Cap. ______          Città _____
    C.F. ____________________
    Luogo di Nascita __________
    Data di nascita __ __ ____                                                                     Spett.le  ______
     

    RICEVUTA DEL ……..
    Il sottoscritto ________________________________________ 

    dichiara di ricevere la somma lorda di euro euro ______,00 (euro ___________________/__) per l’attività occasionale di collaborazione relativa a : ___________________________________________________ svolta nel periodo ________________________.
    Al suddetto importo lordo andrà detratta:
    –  la ritenuta d'acconto (20%) pari a  euro ______,00 ( euro___________________/__)
     – la trattenuta previdenziale pari a 1/3 dell’aliquota vigente dovuta alla Gestione separata
    per un corrispettivo netto pagato pari a  euro euro ______,00 ( euro___________________/__) 

    Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che la prestazione è stata resa alla azienda  in completa autonomia e con carattere del tutto occasionale non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità.

    Data
    In fede     

    Il committente versa all’erario, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso, la ritenuta d’acconto del 20% tramite modello F24 con codice tributo 1040. Sul medesimo modello F24, se dovuto, il committente versa all’INPS Gestione Separata, il contributo complessivo composto da 1/3 prelevato al collaboratore e dei 2/3 a suo carico

    Nell’anno successivo a quello dell’erogazione del compenso il committente deve  compilare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (CU) , che va inviata  al collaboratore entro la data  del 16 Marzo.

    Il collaboratore, entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, espone il compenso ricevuto nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, ovvero nel quadro D del modello 730.

    Il contributo INPS pari a 1/3, sottratto al compenso ricevuto, potrà essere dedotto dal proprio reddito dal collaboratore quale onere deducibile.
     

    Collaborazione coordinata, prestazioni occasionali: differenze

    La collaborazione o  lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile è una  tipologia contrattuale mai mutata nel tempo e spesso confusa con altre, in ragione dei termini usati dal legislatore anche in altri casi ("prestazione", "occasionale"). 

    Va distinta quindi da:

    • mini co.co.co (collaborazioni coordinate) di cui all’art. 61 co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 sono state abrogate  dal 2012 ad opera del D.Lgs. n. 81/2015, 
    • il contratto telematico di prestazione occasionale  in vigore dal  2017   (ex voucher)   (recentemente modificato in senso estensivo dalla legge di bilancio 2023 Ndr),  che  prevede l'iscrizione di committente e prestatore alla piattaforma  telematica  INPS  che gestisce i versamenti del datore di lavoro e i compensi al collaboratore, trattenendo i contributi previdenziali, con un tetto massimo di compensi annuali. 
    • collaborazioni coordinate e continuative   ancora in vigore  pur con molti limiti dopo il Jobs Act, facenti capo all’art. 409 c.p.c. e art. 50 del TUIR ( redditi assimilati al lavoro dipendente) 

    Quest'ultima tipologia di prestazione lavorativa, rispetto al lavoro autonomo occasionale si distingue per:

    •   potere di coordinamento del committente;
    •  requisito della continuità delle prestazione;
    •  inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.

    Adempimenti committente: nuovo obbligo di comunicazione obbligatoria

    Il decreto "FIsco-lavoro"  n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo  di comunicazione preventiva  anche per l'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.

    Sul tema  l'ispettorato del lavoro ha pubblicato  la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative  e FAQ con   le note n. 109 del 27 gennaio 

    e N. 393 del 1 marzo 2022, cOn le quali ha indicato alcune tipologie di prestazioni escluse.

    Dal 28 marzo 2022 è  disponibile  l'applicazione online per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali  sul sito istituzionale  www.Servizi Lavoro.gov.it.

    SOGGETTI OBBLIGATI

    Il nuovo obbligo  interessa:

    • esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e 
    • solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.

    Sono quindi  ESCLUSI:

    1. le collaborazioni coordinate e continuative,  comprese quelle etero-organizzate  già oggetto di comunicazione preventiva;
    2. i  rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017 e modificato dalla legge 197-2022 ( prestazioni occasionali con contratto telematico INPS
    3. le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
    4. i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR" (ad es. riders, traduttori e insegnanti online ecc) , che sono  soggetti a specifici  obblighi di comunicazione (DL 152 2021 e DM 31-2022)   da espletare entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.