• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Progetti installazione colonnine di ricarica pubbliche: domande dal 12 maggio

    Il Ministero dell'ambiente ha pubblicato sul proprio sito internet delle FAQ aggiornate al 17 maggio relative all'Investimento 4.3 – Installazione di infrastrutture di ricarica elettrica.

    Le imprese interessate all'invio di progetti di installazione di colonnine di ricarica sul territorio possono presentare domanda dal 12 maggio 

    Nel dettaglio l’Investimento prevede:

    • la costruzione su larga scala di punti pubblici di ricarica rapida (in autostrada e in centri urbani)
    •  e di stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio, 
    • con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo della mobilità elettrica (in coerenza con gli obiettivi di decarbonizzazione). 

    Gli obiettivi strategici includono:

    • la riduzione dell’emissione di gas climalteranti derivanti dai trasporti, 
    • la promozione di una mobilità sostenibile, 
    • la transizione dal modello tradizionale di stazioni di rifornimento basate su carburante verso punti di rifornimento per veicoli elettrici.

    All'Investimento si accompagnano le riforme dei prezzi della ricarica elettrica e delle relative concessioni elencate nella componente di riforma del contesto imprenditoriale. 

    Leggi anche il "dizionario" delle stazioni di ricarica

    Progetto installazione colonnine di ricarica pubbliche: che cos’è

    L'obiettivo del PNRR – M2C2 Investimento 4.3 – Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica Obiettivi è quello di installare 

    • 7500 punti di ricarica rapida in autostrada; 
    • 13000 punti di ricarica rapida in centri urbani; 
    • 100 stazioni di ricarica sperimentali con stoccaggio.

    L’importo complessivo dell’Investimento, pari a 741.320.000 euro, si compone di tre linee d’intervento:

    • linea A: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in strade extra-urbane da almeno 175 kW;
    • linea B: installazione di stazioni di ricarica rapida per veicoli elettrici in zone urbane da almeno 90 kW;
    • linea C: installazione di stazioni di ricarica pilota con natura sperimentale e stoccaggio di energia. 

    Il Ministero specifica che i Decreti Ministeriali relativi, rispettivamente, alle linee di investimento A e B, che danno attuazione alla misura, sono in corso di finalizzazione.

    Per quanto riguarda le linee A e B, le risorse, suddivise per tipologia di installazione (superstrade, centri urbani e infrastrutture abbinate a sistemi di accumulo), sono assegnate attraverso bandi annuali nei quali viene messo a disposizione l’intero contingente previsto per ciascun anno, eventualmente incrementato delle risorse non assegnate nelle precedenti procedure e ripartito sui diversi lotti elencati in un apposito allegato al decreto.

    Con riferimento alla linea di investimento C (stazioni di ricarica sperimentale con stoccaggio), le risorse a disposizione sono assegnate in un unico bando nel quale viene messo a disposizione l’intero contingente.

     Decreto Ministeriale n. 10 del 12 gennaio 2023 – Criteri e modalità per la concessione dei benefici la realizzazione nei centri urbani di almeno 13.755 infrastrutture di ricarica veloci per veicoli elettrici.

    Decreto Ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 – Criteri e modalità per la concessione dei benefici la realizzazione sulle superstrade di almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-veloci per veicoli elettrici.

    Installazione colonnine ricarica autostrade: le domande dal 12 maggio

    Con Avviso del 10 maggio 2023 il MASE rende note le regole operative per partecipare alla linea di intervento A ossia quella per la installazione delle colonnine di ricarica nelle autostrade.

    In particolare, l'Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 per l’installazione delle infrastrutture di ricarica per l’anno 2023, per le quali sono rese disponibili dall’art. 3, comma 2, lett. a) dello stesso decreto, risorse finanziarie pari a € 149.352.660.

    Si disciplina, altresì, le modalità di verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l’erogazione delle agevolazioni.

    La concessione delle agevolazioni avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall’articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i., nonché con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023.

    Sono “Soggetto proponente” che presenta l’istanza di ammissione alle agevolazioni (o al beneficio) di cui al Decreto, le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito da sole imprese. Le risorse sono assegnate all’esito della procedura di selezione da svolgersi nell’anno 2023.

    Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che alla data di emanazione del presente Avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

    • a) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • b) sono in regola con gli adempimenti fiscali; 
    • c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dispongono della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
    • d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
    • e) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
    • f) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 
    • g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni; 
    • h) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
    • i) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso;
    • j) dispongano di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero complessivo di infrastrutture di ricarica per le quali, in esito alla procedura di selezione di cui all’articolo 5, comma 1, risultino assegnatari delle agevolazioni previste; 
    • k) qualora i soggetti proponenti si connotino come RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti l’RTI, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente Avviso;
    • l) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 
    • m) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario; 
    • n) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

    Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e quindi dal 12 maggio, secondo le indicazioni ivi previste, fino alle ore 21:59 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione. 

    Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.

    Installazione colonnine ricarica città: le domande dal 12 maggio

    Con Avviso del 10 maggio 2023 il MASE rende note le regole operative per partecipare alla linea di intervento A ossia quella per la installazione delle colonnine di ricarica nelle autostrade.

    In particolare, l'Avviso disciplina il riconoscimento delle agevolazioni previste dal decreto ministeriale n. 11 del 12 gennaio 2023 per l’installazione delle infrastrutture di ricarica per l’anno 2023, per le quali sono rese disponibili dall’art. 3, comma 2, lett. a) dello stesso decreto, risorse finanziarie pari a € 149.352.660.

    Si disciplina, altresì, le modalità di verifica del rispetto delle condizioni e dei requisiti necessari per l’erogazione delle agevolazioni.

    La concessione delle agevolazioni avviene con una procedura valutativa a graduatoria, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (UE) 2021/241, dalla scheda di dettaglio della Missione 2 Componente 2 del PNRR, dall’articolo 46 del Regolamento (UE) N. 651/2014 e s.m.i., nonché con quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 11 del 12 gennaio 2023.

    Sono “Soggetto proponente” che presenta l’istanza di ammissione alle agevolazioni (o al beneficio) di cui al Decreto, le imprese, di qualsiasi dimensione e operante in tutti i settori, o un raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) costituito da sole imprese. Le risorse sono assegnate all’esito della procedura di selezione da svolgersi nell’anno 2023.

    Possono presentare istanza di partecipazione al presente Avviso pubblico esclusivamente i soggetti proponenti che alla data di emanazione del presente Avviso risultano attivi e iscritti al Registro delle imprese e che risultino in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

    • a) sono iscritti presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • b) sono in regola con gli adempimenti fiscali; 
    • c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e dispongono della capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
    • d) non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o altre procedure concorsuali ovvero in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
    • e) non sono soggetti a sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 
    • f) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara l’aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 
    • g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni; 
    • h) non rientrano in una delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
    • i) non hanno ricevuto né richiesto altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime stazioni di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente Avviso;
    • j) dispongano di esperienza nella gestione di infrastrutture di ricarica operative sul territorio europeo, in un numero almeno pari al 5% del numero complessivo di infrastrutture di ricarica per le quali, in esito alla procedura di selezione di cui all’articolo 5, comma 1, risultino assegnatari delle agevolazioni previste; 
    • k) qualora i soggetti proponenti si connotino come RTI, è conferito ad uno dei soggetti costituenti l’RTI, con un unico atto, un mandato collettivo speciale con rappresentanza, per operare in nome e per conto dei mandanti, per le finalità di cui al presente Avviso;
    • l) non hanno amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 
    • m) non hanno conferito incarichi né concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto, laddove questi nell’esercizio di poteri autoritativi o negoziali, abbiano svolto, negli ultimi tre anni di servizio, attività di cui sia stato destinatario il soggetto proponente o beneficiario; 
    • n) non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà, così come definite all’articolo 2, punto 18 del Regolamento GBER.

    Le istanze di ammissione al beneficio devono essere presentate tramite accesso all’apposita piattaforma predisposta dal GSE dalle ore 17:00 della data di pubblicazione del presente Avviso pubblico sul sito del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, e quindi dal 12 maggio, secondo le indicazioni ivi previste, fino alle ore 21:59 del 30° giorno successivo al medesimo giorno di pubblicazione. 

    Qualora l’ultimo giorno utile sia festivo, la data ultima per la presentazione è fissata al primo giorno lavorativo successivo.

  • Bando Inail

    Bando ISI 2021: proroga per le imprese subentrate

    L'avviso per il BANDO ISI INAIL 2021 ha previsto lo stanziamento di 274 milioni  con cui finanzia i migliori  progetti aziendali per l'innalzamento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

    Gli elenchi definitivi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sono stati pubblicati ieri sul sito istituzionale 

    Sono distinte in 4 categorie :

    • S = ammesse definitivamente
    • S-AMS = subentrate per l'ammissibilità
    • N-DEC = decadute/non convalidate
    • N = definitivamente non ammissibile, per carenza di fondi.

    AGGIORNAMENTO 18 MAGGIO 2023 ATTENZIONE 

    Per le domande subentrate in posizione utile ai fini del finanziamento (S-AMS), che negli elenchi provvisori non risultavano ammesse (N), le imprese devono provvedere, a pena di decadenza,  all'invio della propria domanda (modulo A) insieme alla documentazione a suo completamento

    NON  PIU' entro le ore 18:00 del 22 maggio 2023 bensì

    entro le ore 18.00 del   12 giugno 2023.

    Qui le regole tecniche di funzionamento dello sportello informatico.

    Nei paragrafi che seguono vediamo gli aspetti principali del bando ISI 2021 e il calendario completo della procedura.

    In allegato in fondo all'articolo tutti i link ai documenti INAIL di approfondimento.

    Bando ISI INAIL 2021: i 5 assi di intervento

    Come di consueto, ma diversamente dall'eccezione dello scorso anno, quest'anno il bando è unico e i fondi sono suddivisi in 5 assi di intervento :

    1. L’Asse 1 (Isi generalista) con risorse per 112,2 milioni, suddivisi in 107,2 milioni per progetti di investimento (asse 1.1) e cinque milioni per progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (asse 1.2).

    2. L’Asse 2 (Isi Tematica) che puo contare su 40 milioni, destinati a progetti di riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

    3. L’Asse 3 (Isi Amianto) dispone di 74 milioni per progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

    4. L’Asse 4 (Isi Micro e Piccole imprese) ha a disposizione 10 milioni  per micro e piccole imprese operanti nel settore della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e del recupero e preparazione per il riciclaggio dei materiali (codice Ateco E38) e in quello del risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti (codice Ateco E39).

    5. L’Asse 5 (Isi Agricoltura) mette, infine, a disposizione 37,5 milioni, di cui 20 finanziati dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, per progetti destinati alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, suddivisi in 27,5 milioni per la generalità delle imprese agricole (asse 5.1) e 10 milioni per i giovani agricoltori (under 40), organizzati anche in forma societaria (asse 5.2).

    Da segnalare in particolare  le seguenti novita:

     ASSE 1: tre tipologie di progetti di investimento finanziabili con l’asse 1.1, riguardanti : la riduzione del rischio incendio, la riduzione del rischio infortunistico e la riduzione del rischio radon. e cresce lo stanziamento per i fondi destinati all’adozione di modelli di organizzazione, gestione e controllo (Mog – asse 1.2),

     ASSE 2 : create due nuove tipologie di intervento per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (asse 2) 

    ASSE 3 : incremento dei fondi per la bonifica dell’amianto (asse 3), ai quali potranno stavolta accedere anche le micro e piccole imprese agricole.

    Va ricordato che INAIL finanzia per ogni progetto ammesso :

    • fino al 65% delle spese sostenute 
    • con un limite massimo di 130mila euro,

     sulla base dei parametri e degli importi minimi e massimi specificati dal bando per ciascun asse di intervento.

    Si segnalano in particolare  le seguenti specificazioni:

    non e' previsto alcun limite minimo di finanziamento per le imprese fino a cinquanta dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilita' sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2);

    ASSE  4 Per l'Asse 4, il finanziamento complessivo di ciascun progetto non potra' essere inferiore a 2.000,00 euro ne' superiore a 50.000,00 euro. 

    ASSE 5 Per l'asse 5 il finanziamento e' concesso nella misura del

    • 40% per la generalita' delle imprese agricole (sub asse 5.1) 
    • 50% per giovani agricoltori (sub asse 5.2

    e per ciascun progetto il finanziamento non potra' essere inferiore a 1.000,00 euro ne' superiore a 60.000,00 euro.

    Modalita’ e tempistiche per le domande. Inviati 7mila progetti

    La domanda doveva  essere presentata esclusivamente in modalita' telematica, con successiva conferma,  attraverso l'apposita funzione, presente nella procedura per la compilazione della domanda on line, di upload/caricamento della documentazione come specificato negli avvisi regionali/provinciali. 

    Si ricorda che le domande sono accolte in base all'ordine cronologico di presentazione, per cui il momento dell'invio è molto importante che tutta la documentazione sia perfettamente predisposta

    Nella fase di registrazione all'account di posta elettronica  fornito viene attribuito un codice identificativo domanda, che permetterà in seguito l'associazione della domanda  con l'account  registrsto.

    INAIL ha comunicato il 16 novembre che la procedura si è conclusa regolarmente Nei 20 minuti di apertura dello sportello informatico sono stati circa settemila  i progetti presentati dagli utenti che hanno inserito online il codice identificativo associato al proprio progetto

    BANDO ISI INAIL: gli avvisi regionali

    Gli avvisi regionali/provinciali con i relativi allegati sono pubblicati   anche sul sito internet dell'Inail, all'indirizzo www. Inail.it/attivita/ sicurezza/Bando ISI 2021 . 

    Questo il calendario delle scadenze della procedura di domanda:

    Calendario

    Scadenze Isi 2021

    Apertura della procedura informatica per la compilazione della domanda

    2 maggio 2022

    Chiusura della procedura informatica per la compilazione della domanda

    16 giugno 2022 entro le ore 18.00

    Download codici identificativi

    dal 23 giugno 2022

    Regole tecniche per l'inoltro della domanda online 

    12 settembre 2022

    Apertura sportello 

    Momento 1  Disponibilità degli indirizzi del portale del  partecipante e del portale  dell’amministratore.  – 27/10/2022   h. 10:00

    Momento 2 Inizio della possibilità di registrazione sul  portale del partecipante e dell’amministratore – 28/10/2022 h.  10:00

    Momento 3 Disponibilità dell'indirizzo dello sportello  informatico nella funzione online ISI domanda.  –  14/11/2022  h. 10:00

    Momento 4 Inizio autenticazione e pagina di attesa. –  16/11/2022 10:00


    Momento 5 Inizio della fase di invio della domanda.  – 16/11/2022 11:00


    Momento 6 Fine della fase di invio della domanda.  –   16/11/2022 11:20

    Pubblicazione elenchi cronologici provvisori

    Entro 14 giorni dall'apertura dello sportello informatico RINVIATA 

    Upload della documentazione
     (efficace nei confronti degli ammessi agli elenchi pena la decadenza della domanda)

     dal 12 dicembre 2022 al 20 gennaio 2023, entro le ore 18:00 10 febbraio 2023

    27 FEBBRAIO 2023

    Pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi

    28 febbraio 2023   21 marzo 2023

    20 APRILE 2023

     Per informazioni ed assistenza sull' Avviso e' possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail.

     E' anche possibile rivolgersi al servizio Inail risponde, nella sezione supporto del sito: www.inail.it .

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    P.IVA fittizie: criteri delle Entrate per l’analisi di rischio

    Con Provvedimento n 156803 del 16 maggio le Entrate fissano i Criteri, modalità e termini per l’analisi del rischio ed il controllo delle nuove partite Iva, in attuazione delle disposizioni della legge di Bilancio 2023.

    L’articolo 1, comma 148, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto, dopo il comma 15-bis dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i commi 15-bis.1 e 15-bis.2, che prevedono ulteriori misure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di evasione connessi al rilascio di nuove partite Iva.

    Leggi anche: P.IVA fittizie: soppressa la norma sulla responsabilità del Commercialista.

    La novità normativa, prevista dai commi 15-bis.1 e 15-bis.2, è principalmente rivolta alle partite Iva di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte.

    Sono altresì ricomprese le partite Iva già esistenti e, in particolare, quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell’oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche innanzi dette.

    L’Agenzia delle Entrate, anche sulla base dei dati trasmessi e degli esiti delle istruttorie della Guardia di Finanza, effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio e all’operatività delle partite Iva, al fine di individuare tempestivamente i soggetti che presentano criticità o anomalie in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi, nonché alla violazione degli obblighi tributari, secondo le modalità di seguito esposte.

    P.IVA Fittizie: criteri di valutazione del rischio

    Il Provvedimento delle Entrate specifica che, la valutazione del rischio è, prioritariamente, orientata su: 

    • elementi di rischio riconducibili al titolare della ditta individuale, al lavoratore autonomo o al rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica. Tali elementi possono riguardare sia la presenza di criticità nel profilo economico e fiscale del soggetto sia la manifesta carenza dei requisiti di imprenditorialità, nonché di professionale e abituale svolgimento dell’attività del medesimo; 
    • elementi di rischio relativi alla tipologia e alle modalità di svolgimento dell’attività, rispetto ad anomalie economico-contabili nell’esercizio della stessa, strumentali a gravi o sistematiche condotte evasive;
    • elementi di rischio relativi alla posizione fiscale del soggetto titolare della partita Iva, per il quale emergano gravi o sistematiche violazioni delle norme tributarie.

    P.IVA Fittizie: l’invito delle Entrate al contribuente a rischio

    I soggetti titolari di partita Iva che presentano gli elementi di rischio sopra individuati o gli altri elementi, di volta in volta individuati dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito della propria analisi del rischio, sono invitati, ai sensi dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a comparire di persona presso l’ufficio competente ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo le modalità e i tempi previsti dall’ordinamento tributario.

    L’invito contiene:

    • l’indicazione dei profili di rischio individuati 
    • e gli elementi di pericolosità fiscale riscontrati in base alle specifiche analisi effettuate  

    La comparizione personale è finalizzata alla verifica dei profili di rischio propri del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, a cui è attribuita la partita Iva.

    Il contribuente è, inoltre, chiamato a fornire ogni chiarimento e ad esibire la documentazione di cui agli articoli 14 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ove obbligatoria e, in ogni caso, a dimostrare documentalmente l’assenza dei profili di rischio individuati dall’ufficio.

    P.IVA Fittizie: i controlli delle Entrate sui soggetti a rischio

    Nei confronti dei soggetti destinatari dell’invito, l’ufficio effettua le seguenti attività:

    • riscontri volti a verificare l’effettività degli elementi di rischio individuati con riferimento alle gravi anomalie relative al profilo soggettivo del titolare della ditta individuale, del lavoratore autonomo o del rappresentante legale dell’ente a cui si riferisce la partita Iva. Tali riscontri possono riguardare criticità di carattere fiscale unitamente ad aspetti relativi alla reperibilità del soggetto, alle competenze professionali, al possesso dei requisiti di imprenditorialità ed alla solidità patrimoniale e finanziaria, da analizzare alla luce della specifica attività svolta; 
    • riscontri volti a verificare l’effettivo esercizio dell’attività di cui agli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e l’assenza dei profili di rischio individuati rispetto alle anomalie emerse. Tali controlli, effettuati anche sulla base dell’esame della documentazione esibita in risposta all’invito e dei chiarimenti forniti, possono riguardare l’esistenza e l’idoneità della struttura organizzativa, le modalità di svolgimento dell’attività dichiarata ed ogni elemento di coerenza rispetto alla stessa; 
    • riscontri volti a verificare il corretto adempimento degli obblighi fiscali del soggetto passivo Iva, rispetto agli elementi di pericolosità ed alle correlate violazioni individuati dall’ufficio.

    P.IVA Fittizie: conseguenze per chi non risponde all’invito

    Nel caso in cui il contribuente non ottemperi all’invito dell’ufficio o non fornisca gli elementi idonei a dimostrare l’insussistenza dei profili di rischio su indicati o emersi nel corso dell’istruttoria, anche a seguito della presentazione della documentazione richiesta, l’ufficio notifica al medesimo il provvedimento di cessazione della partita Iva. 

    La sanzione prevista dall’articolo 11, comma 7-quater del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 viene irrogata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita Iva e non trova applicazione l’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia di concorso di violazioni e continuazione. 

    La sanzione trova applicazione nei confronti dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cessazione della partita Iva emessi sia ai sensi del comma 15- bis.1 che ai sensi del comma 15-bis. 

    La cessazione della partita Iva ha effetto dalla data di registrazione in Anagrafe Tributaria della notifica del provvedimento

    La cessazione della partita Iva comporta l’esclusione della stessa dalla banca dati dei soggetti che effettuano operazioni intracomunitarie rendendola conseguentemente invalida nel sistema elettronico di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 904/2010. 

    Conformemente a quanto previsto dall’articolo 35-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita Iva del sito internet dell’Agenzia delle Entrate sarà possibile riscontrare, mediante i dati disponibili in anagrafe tributaria, l’eventuale cessazione della partita Iva

    Ciascun operatore potrà verificare in ogni momento se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dei citati commi, al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolente

    P.IVA Fittizie: le novità della legge di Bilancio 2023

    Il provvedimento specifica che, il comma 15-bis.2 dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 – stabilisce che, in caso di cessazione della partita Iva effettuata ai sensi dei precedenti commi 15- bis e 15-bis.1, il soggetto destinatario del provvedimento può successivamente richiedere l’attribuzione di partita Iva, solo previa presentazione di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria, a favore dell’Amministrazione finanziaria, 

    Qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell’emanazione del provvedimento di cessazione della partita Iva, l’importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute se superiori a euro 50.000. 

    La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348 e successive modifiche e integrazioni, è prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate competente ai sensi dell’art 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita Iva. 

    La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato al provvedimento di cu si tratta.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Albo Autotrasportatori: le regole per iscriversi

    Il Comitato centrale di direzione dell'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi è l'organo direttio dell'Albo. Esso ha specifiche funzioni attribuitegli dalla legge (D Lgs n 284/2005)

    La legge di Stabilità 2014 ne ha successivamente aumentato le competenze nell’ottica di 

    • realizzare un maggior controllo sul possesso dei requisiti richiesti alle imprese per esercitare la professione
    • ma anche di verificare in modo più preciso lo svolgimento della loro attività economica. 

    Tra le rincipali attribuzioni assegnate al Comitato Centrale dalla attuale legislazione vi sono le seguenti:

    • curare la formazione, la tenuta e la pubblicazione dell’Albo nazionale delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi; 
    • accreditare gli organismi di certificazione di qualità;
    • attuare le direttive del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in materia di autotrasporto; 
    • verificare l'adeguatezza e regolarità delle imprese iscritte, in relazione alle modalità concrete di svolgimento dell'attività economica e alla congruità fra il parco veicolare e il numero dei dipendenti autisti, nonché alla regolarità della copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione dei dati presenti nel Ced presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi di Inail, Inps e Camere di Commercio;
    • svolgere attività di controllo sulle imprese iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti ai sensi del regolamento CE n. 1071/2009 del 21 ottobre 2009,
    • curare attività editoriali e di informazione alle imprese di autotrasporto, anche attraverso strumenti informatici e telematici;
    • svolgere funzioni di studio e di consulenza con specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e alla professione di autotrasportatore.

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    Albo autotrasportatori: come iscriversi

    Le imprese che intendono esercitare il trasporto di merci su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi tenuto presso l'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda:

    A) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 t.

    B) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 1,5 t. e fino a 3,5 t.

    C) iscrizione per attività con veicoli di massa complessiva a pieno caricosuperiore a 3,5 t;

    Le cooperative/consorzi che intendono esercitare il trasporto di merci per conto terzi su strada devono iscriversi all’albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi  tenuto presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio rispetto alla sede principale/unica dell’impresa presentando apposita domanda.

    Per ciascun tipo di iscrizione è necessario:

    • predisporre la domanda, 
    • allegare documenti specificatamente previsti
    • versare un contributo.

    Consulta qui tutti i documenti necessari.

    Albo autotrasportatori: le quote da pagare per iscriversi

    Con Delibera del 18 ottobre 2022 del Ministero dei Trasporti sono state stabilite le quote per il 2023 che ciascina impresa ha versato entro il 31 dicembre scorso.

    In particolare, entro il  31 dicembre 2022,  le mprese scritte all'albo nazionale degli autotrasportatori, alla data del  31  dicembre 2022, debbono corrispondere, per l'annualità  2023,  la quota prevista dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 e dall'art.  9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2.

    La quota da versare per l'anno 2023 è stabilita nelle  seguenti misure:

    Quota  fissa  di  iscrizione  dovuta  da  tutte  le  imprese comunque iscritte all'albo: euro 30,00;

    Ulteriore quota dovuta  da  ogni  impresa  in  relazione alla  dimensione numerica del proprio parco veicolare,  qualunque  sia  la  massa  dei veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto: 

    A Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 2 a 5 5,16
    B
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 6 a 10

    10,33
    C
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 11 a 50

    25,82
    D
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 51 a 100

    103,29
    E
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli da 101 a 200

    258,23
    F
    
    

    Imprese iscritte all'albo con un numero di veicoli superiore a 200

    516,46

    Albo autotrasportatori: come si paga la quota

    Il versamento della quota deve essere effettuato, attraverso la piattaforma PagoPA con le seguenti modalita' alternative entrambe attivabili nella apposita sezione «Pagamento quote» presente sul sito www.alboautotrasporto.it per l'importo ivi visualizzabile relativo all'anno 2023 o ad eventuali annualita' pregresse non corrisposte, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile nella  citata sezione «Pagamento quote» del portale albo:

    • a)  Pagamento   on-line,   effettuato    in  modo  integrato nell'applicazione dei  pagamenti. L'utente viene automaticamente reindirizzato alle pagine web di PagoPA che consentono di  scegliere il prestatore di servizi di pagamento (PSP) e pagare in  tempo reale utilizzando i canali on-line proposti dal PSP scelto;
    • b) pagamento previa creazione della posizione debitoria (PD) che avviene in modalita' differita. L'utente stampa o visualizza  il  pdf dell'avviso di pagamento e procede a pagare con una  delle  modalita' presentata da uno dei PSP, sia tramite canale fisico che virtuale.

    L'utente potra' pagare una posizione debitoria alla volta.

    Le imprese iscritte alla Provincia autonoma di  Bolzano,  ai  sensi della  normativa  riportata  in  premessa,  dovranno  effettuare   il pagamento esclusivamente sul conto corrente bancario, intestato  alla Provincia autonoma di Bolzano. 

  • Bilancio

    Perdite su crediti: il punto sulla normativa civile e fiscale

    In tema di determinazione del reddito d’impresa, un punto particolarmente sensibile è rappresentato dal coordinamento tra la disciplina civile e quella fiscale in relazione ai crediti e alle perdite su crediti.

    Il trattamento civilistico

    L’articolo 2426 del Codice civile, al numero 8 del comma 1, dispone che i crediti debbano essere rilevati in bilancio secondo il criterio del “presumibile valore di realizzo”.

    Il quadro normativo civilistico si completa con le disposizioni contenute nel Principio contabile OIC 15 dedicato appunto ai “Crediti”.

    Alla chiusura di ogni esercizio, il valore contabile dei crediti iscritti in bilancio deve essere rettificato, tramite lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, in base alle perdite potenziali da inesigibilità.

    La svalutazione rappresenta una posta di stima che deve gravare sull’esercizio nella quale l’inesigibilità può essere ragionevolmente prevista, anche se non ancora definita.

    Nel momento in cui l’inesigibilità del credito diviene definitiva, la posta di stima diviene effettiva e il credito inesigibile deve essere cancellato dal bilancio, secondo le previsioni del principio contabile OIC 15.

    Al verificarsi delle ipotesi di inesigibilità definitiva del credito, questo sarà cancellato dal bilancio utilizzando il fondo svalutazione crediti a storno del suo valore, e rilevando una perdita su crediti per l’eccedenza che non trova capienza nel fondo.

    Il trattamento fiscale

    La normativa fiscale si distingue sensibilmente da quella civilistica, non tanto nelle definizioni o nelle rilevazioni, quanto nelle condizioni che permettono il riconoscimento fiscale, e quindi la deduzione, delle perdite su crediti.

    Il perno della normativa fiscale sul tema è costituito dal comma 5 dell’articolo 101 del TUIR.

    La norma individua due classi di situazioni in relazioni alle quali una perdita su crediti, previamente rilevata in bilancio, può godere del riconoscimento fiscale:

    • qualora questa risulti da elementi certi e precisi;
    • in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

    Prima di entrare nel merito analitico delle singole situazioni, sarà necessario precisare che la normativa fiscale diverge da quella civilistica anche per talune questioni relative al fondo di svalutazione crediti.

    Fiscalmente è ammessa in deduzione una percentuale forfetaria annua del 0,50% del valore nominale dei crediti iscritti in bilancio, fino a quando il fondo non raggiungerà il limite di consistenza del 5% del valore nominale degli stessi.

    Le perdite rilevate dovranno essere prima imputate al fondo di svalutazione fiscalmente riconosciuto, e poi dedotte come perdite su crediti nei limiti della parte della perdita che non trova copertura nel fondo stanziato.

    Gli elementi certi e precisi

    La deducibilità delle perdite su crediti, per il caso in cui il debitore sia in bonis, è subordinata all’esistenza di elementi certi e precisi che attestino la definitività della loro inesigibilità.

    Il fulcro della questione è rappresentato dall’inesigibilità del credito e dalla definitività della situazione: un credito definitivamente inesigibile, come regola generale, presenta gli elementi certi e precisi che permettono la rilevazione fiscale della perdita.

    La valutazione dell’esistenza degli elementi certi e precisi è da effettuarsi caso per caso, in quanto subordinata a specifiche situazioni che possono, tuttavia, essere classificate in due grandi categorie:

    • quelle derivanti da una valutazione di inesigibilità definitiva;
    • quelle conseguenti ad un atto realizzativo o estintivo.

    Le situazioni in cui gli elementi certi e precisi derivino da una valutazione dell’inesigibilità, dato il contrasto logico tra l’incertezza di una stima e la certezza della definitività, dovranno essere supportate da idonea documentazione, come ad esempio:

    • un decreto che attesti lo stato di fuga o di latitanza del debitore;
    • l’esito negativo di azioni esecutive per il recupero del credito.

    Le situazioni in cui la perdita su crediti viene rilevata in conseguenza di un atto realizzativo o estintivo racchiude quell’insieme eterogeneo di fattispecie in conseguenza delle quali il debito smette di esistere, parzialmente o totalmente, motivo per cui la porzione di credito non riscossa potrà essere legittimamente rilevata come perdita e dedotta; a titolo esemplificativo, appartengono a questa categoria di situazioni:

    • la cessione definitiva del credito;
    • la transazione con il debitore;
    • il decesso del debitore.

    Il legislatore, nella parte finale del citato comma 5 dell’articolo 101 del TUIR. individua altresì due specifiche situazioni in coincidenza delle quali un debito potrà essere dedotto automaticamente, in quanto sussistono di diritto gli elementi certi e precisi richiesti dalla norma:

    • quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
    • in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

    Nel caso in cui il debitore sia assoggettato a procedure concorsuali, oppure nel caso in cui lo stesso abbia concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o un piano attestato di risanamento, il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR prevede che le perdite su crediti siano sempre deducibili, a prescindere dall’esistenza degli elementi certi e precisi.

    La perdita, in questo caso, non dovrà necessariamente investire l’intero importo del credito, ma dovrà essere oggetto di valutazione in base al presumibile valore di realizzo, da valutare in base alle specifiche condizioni e configurazioni della procedura concorsuale.

    I crediti di modesto importo

    In considerazione delle difficoltà nelle quali, in talune situazioni, il creditore può trovarsi per dimostrare l’effettiva esistenza degli elementi certi e precisi richiesti dalla normativa fiscale ai fini della deducibilità di una perdita su crediti, il medesimo comma 5 dell’articolo 101 del TUIR individua una specifica situazione, grazie alla quale è possibile effettuare legittimamente la deduzione senza dover dimostrare l’inesigibilità definitiva del credito: infatti, in caso di crediti di modesto importo, il legislatore prevede una presunzione di esistenza degli elementi certi e precisi, a date condizioni, senza quindi necessità di fornire documentazione a supporto.

    Per poter godere della deducibilità automatica, è richiesto che il credito sia scaduto da oltre sei mesi e che questo sia di modesto importo.

    La definizione di modesto importo è definita con precisione dal legislatore, e si configura in:

    • euro 5.000 per le imprese con ricavi non inferiori a 100 milioni di euro;
    • euro 2.500 per le imprese di minore dimensione.

    Questione di non secondaria importanza è costituita dal corretto momento di rilevazione di questa tipologia di perdite su crediti, in quanto un errore in tal senso potrebbe comprometterne la deducibilità: in conseguenza del disallineamento tra norme civili e fiscali, il momento in cui una tali perdite debbano essere rilevate in bilancio, non per forza coinciderà con il momento in cui le stesse saranno fiscalmente deducibile.

    La questione è stata a lungo di battuta, non a caso il legislatore nel 2015 ha promulgato il comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, in base al quale “per i crediti di modesta entità […] la deduzione della perdita su crediti è ammessa […] nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui […]sussistono gli elementi certi e precisi”, a cui ha fatto seguito una norma di interpretazione autentica, emanata con il comma 3 dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 147/2015, che interpreta il comma 5 dell’articolo 101 del TUIR, e più recentemente un chiarimento di prassi (la Risposta a interpello numero 342/2021) secondo il quale “compete all'impresa creditrice la scelta circa l'esercizio in cui portare in deduzione la relativa perdita e la determinazione del rispettivo ammontare, una volta soddisfatti i requisiti minimi richiesti per ammetterne la rilevanza fiscale […] con l'unico limite rappresentato dal periodo d'imposta nel corso del quale il credito viene cancellato dal bilancio

    I crediti prescritti

    Una situazione particolare è quella della perdita scaturente dalla prescrizione di un credito: queste poste negative di bilancio sono deducibili in base al comma 5-bis dell’articolo 101 del TUIR, ciò che è in discussione è con quali limiti e in quali condizioni.

    Nel 2021 l’Agenzia delle Entrate si è occupata della questione, emanando un principio di diritto (per un approfondimento si veda l’articolo: La deducibilità delle perdite su crediti prescritti con il quale si ammette la deduzione delle poste in esame, anche in questo caso con il limite derivante dal rispetto dei principi di corretta imputazione temporale.

    Ricordando infatti che una perdita scaturente dalla prescrizione di un credito è deducibile sia per esplicita previsione normativa sia perchè la sua cancellazione dal bilancio è prevista dai principi contabili, secondo la posizione della prassi, in caso di prescrizione di un credito, la perdita derivante sarà sicuramente deducibile ma con il limite temporale costituito dall’esercizio in cui deve essere effettuata la cancellazione dal bilancio in base ai principi contabili, cioè l’anno fiscale in cui è avvenuta la prescrizione.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi: le regole per detrazione in 10 anni

    L'agenzia delle Entrate ha pubblicato oggi 2 maggio sulla pagina della Piattaforma cessione crediti la nuova guida aggiornata alla possibilità di detrarre in 10 anni alcuni bonus edilizi.

    Ricordiamo che con Provvedimento n 132123 del 18 aprile le Entrate hanno disciplinato:

    • le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 
    • per la fruizione in dieci rate annuali dei crediti residui derivanti dalla cessione o dallo sconto in fattura relativi alle detrazioni spettanti per taluni interventi edilizi.

    In particolare, i soggetti titolari di crediti da:

    • Superbonus, 
    • Sismabonus 
    • e Bonus barriere architettoniche (imprese edilizie, banche e altri cessionari) 

    possono ripartire in 10 anni i crediti non ancora utilizzati per i quali è stata comunicata la prima opzione entro lo scorso 31 marzo. 

    Condizione per poterlo fare è comunicare la scelta dal 2 maggio tramite la nuova funzionalità disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

    Attenzione al fatto che, la comunicazione potrà riguardare anche solo una parte della rata del credito disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati sia la restante parte della rata sia eventuali altri crediti acquisiti nel frattempo. 

    Le novità sono previste in attuazione delle ultime modifiche normative in materia (Dl n. 11/2023 e relativa Legge di conversione n. 38/2023), e le Entrate forniscono le relative istruzioni ai fornitori e ai cessionari che intendono usufruire di questa possibilità.

    Per un riepilogo di quanto approvato dal DL n 11/2023 leggi anche Superbonus 110% : tutte le novità

    Bonus edilizi in 10 anni: quali crediti riguarda

    La novità si applica ai crediti d’imposta relativi a interventi agevolati con Superbonus, Sismabonus e Bonus barriere architettoniche derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura comunicate alle Entrate entro il 31 marzo 2023.

    Il provvedimento specifica che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta, anche acquisita a seguito di cessioni successive alla prima opzione, e non utilizzata in compensazione, può essere ripartita in 10 rate annuali di pari importo. In particolare, la nuova ripartizione può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

    • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus;
    • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus e al Bonus barriere architettoniche.

    Ciascuna nuova rata annuale potrà essere utilizzata esclusivamente in compensazione e non potrà essere a sua volta ceduta, né ulteriormente ripartita.

    Bonus edilizi in 10 anni: beneficiari

    Secondo le regole delle Entrate, fornitori e cessionari potranno comunicare all’Agenzia la volontà di optare per la rateizzazione lunga – al posto di quella originariamente prevista – semplicemente accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia, dove, dal 2 maggio 2023, sarà attiva una nuova funzionalità all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

    In particolare, sulla guida delle entrate alla pagina 27 viene indicato che attraverso la funzione "ulteriore rateazione" l’utente può comunicare all’Agenzia delle Entrate di avvalersi delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi.

    L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate. 

    Dal 3 luglio 2023 il servizio sarà attivo anche per gli intermediari provvisti di delega alla consultazione del Cassetto fiscale dei titolari dei crediti.

    Bonus edilizi in 10 anni: esempio pratico

    Sempre in data 18 aprile, le entrate hanno pubblicato un comunicato che annuncia il provvedimento con un pratico esempio di calcolo, vediamolo.

    La comunicazione può riguardare anche solo una parte della rata del credito al momento disponibile: con successive comunicazioni potranno essere infatti rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

    ESEMPIO RATA 2023

    • un soggetto dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo Sismabonus dell’importo di 100 euro,
    • prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre di quest’anno, 
    • potrà stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell’anno (per esempio 60 euro),
    • e comunicare all’Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare (40 euro): 
      • questo importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, 
      • utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033.

     Se alla fine del 2023 il soggetto avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all’Agenzia di volerli ripartire nei successivi dieci anni. 

    In alternativa a questa prima soluzione, sarà possibile attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e inviare la relativa comunicazione alle Entrate.

     

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Decreto lavoro approvato: tutte le misure

    Il Consiglio dei ministri di oggi ha approvato diversi provvedimenti in materia di lavoro e di inclusione sociale . 

    In particolare lle misure sono suddivise in  tre provvedimenti legislativi:

    1. Decreto lavor , un DECRETO LEGGE  ( subito operativo ma che deve essere  convertito in legge entro 2 mesi con possibili modifiche) "Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro che contiene :la  riduzione del cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui;  la nuova misura di contrasto alla povertà e l’esclusione sociale,  che prende il posto del Reddito di cittadinanza; rafforzamento delle  regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.
    2. Un DISEGNO DI LEGGE   con  misure piu a lungo termine  in materia di somministrazione  di lavoro cassa integrazione  periodo di prova  ecc
    3. un DECRETO LEGISLATIVO con misure per l'inclusione delle persone con disabilità.

    Vediamo di seguito le principali novità, sulla base dal comunicato ufficiale  del Governo, in attesa del testo dei decreti.

    Decreto legge in materia di lavoro e inclusione sociale

    Ecco in sintesi le principali novità del Decreto lavoro 

    Si innalza, dal 2 al 6 per cento, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità).   L’esenzione è innalzata al 7 per cento se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.

    incremento della soglia dei fringe benefit a 3.000 euro per il 2023, esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

    Si prevede una estensione ai genitori vedovi della maggiorazione dell’assegno unico prevista per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano occupati.

    Assegno di inclusione sociale e lavorativa,

    Dal 1° gennaio 2024,  al posto del reddito di cittadinanza si introduce l'assegno di inclusione  che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona con disabilità, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti.  Il beneficio mensile, di importo non inferiore a 480 euro all’anno esenti dall’IRPEF, sarà erogato dall’INPS attraverso uno strumento di pagamento elettronico, per un periodo massimo di 18 mesi continuativi, con la possibilità di un rinnovo per ulteriori 12 mesi. 

    Per i soggetti occupabili, cioè coloro che hanno una età compresa tra i 18 e i 59 anni e non rientrano tra le categorie “fragili”, è prevista la decadenza dal beneficio nel caso di rifiuto di una offerta di lavoro a tempo pieno o parziale, non inferiore al 60 per cento dell’orario a tempo pieno e con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi e che sia: 

    •     a tempo indeterminato, su tutto il territorio nazionale oppure 
    •     a tempo determinato, anche in somministrazione, se il luogo di lavoro non dista oltre 80 km dal domicilio.

    I datori di lavoro privati che intendano assumere i beneficiari potranno fruire, a determinate condizioni, di incentivi nella forma di un esonero contributivo previdenziale. Ai patronati, alle associazioni senza fini di lucro e agli altri enti di mediazione sarà riconosciuto, per ogni persona con disabilità assunta a seguito dell’attività da loro svolta, un contributo compreso tra il 60 e l’80 per cento di quello riconosciuto ai datori di lavori.

    Contributo  di accompagnamento al lavoro   350 euro 

    Ai soggetti di età compresa fra i 18 e 59 anni in condizioni di povertà assoluta, facenti parte di nuclei familiari privi dei requisiti per accedere al sostegno al reddito e ai componenti di nuclei che invece lo percepiscono e che non siano calcolati nella scala di equivalenza, è riconosciuto un diverso contributo, volto a sostenere il percorso di inserimento lavorativo, anche attraverso la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, ( tra cui anche il  servizio civile universale,)  Gli interessati devono  una dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, e sottoscrivere un patto di servizio personalizzato, . Durante la partecipazione ai programmi formativi, per un massimo di dodici mensilità, gli interessati riceveranno un beneficio economico pari a 350 euro mensili.

    Incentivo al lavoro giovanile 

    Per favorire l’occupazione giovanile sono previsti incentivi pari al 60 per cento della retribuzione per un periodo di 12 mesi, a favore dei datori di lavoro che assumono giovani sotto i trenta anni di età, non inseriti in programmi formativi e registrati nel PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. 

    Misure sui contratti a termine: le causali che possono essere indicate nei contratti di durata compresa tra i 12 e i 24 mesi (comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso più flessibile di tale tipologia contrattuale saranno:

    •    causali previste dai contratti collettivi;
    •     per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 31 dicembre 2024;
    •    sostituzione di altri lavoratori.

    Rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni e dei controlli ispettivi

    •  Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.
    • l’obbligo per i datori di lavoro di nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; 
    • estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri; 
    • obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di attrezzature di lavoro per attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza.

    Disegno di legge: contributi assunzione disabili – somministrazione – ricongiunzione contributi

     Il disegno di legge che viene presentato dal Governo per l'approvazione del  Parlamento prevede:

    • Contributo per le assunzioni di persone con disabilità da parte di  enti e organizzazioni :  per ogni persona con disabilità assunta a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2022 ed il 31 dicembre 2023.
    • Modifiche in materia di somministrazione di lavoro:  si eliminano i limiti percentuali relativi alle assunzioni con il contratto di apprendistato in regime di somministrazione e quelli quantitativi in caso di somministrazione a tempo indeterminato di specifiche categorie di lavoratori (lavoratori in mobilità, soggetti disoccupati non del settore agricolo):  l’esenzione dal rispetto dei limiti quantitativi  della  somministrazione, si estende in caso di assunzione  con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    • Sospensione della prestazione di cassa integrazione: si estende ai rapporti di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi la disciplina che prevede che il lavoratore non abbia diritto all’integrazione soltanto per le giornate di lavoro effettuate.
    • Durata del periodo di prova: Si puntualizza la tempistica della durata del periodo di prova nel rapporto di lavoro a tempo determinato, fissandola in un giorno di effettiva prestazione per ogni quindici giorni di calendario, e si precisa che in ogni caso tale periodo non può essere inferiore a due giorni.
    • Rafforzamento degli ambiti territoriali sociali per l’attuazione del LEPS e degli interventi del PNRR possibili assunzioni per i comuni 
    • Potenziamento dell’attività di accertamento di elusioni e violazioni in ambito contributivo :  consente all'INPS  accertamenti d’ufficio mediante la consultazione di banche dati anche di altre pubbliche amministrazioni e possibilità di inviiare i contribuenti a comparire per fornire dati ed elementi informativi. Qualora il contribuente effettui il pagamento integrale entro quaranta giorni dall’accertamento, le sanzioni civili sono ridotte nella misura del 50%. Entro tale termine il contribuente può inoltrare domanda di dilazione con agevolazioni sull'applicazione delle sanzioni .
    • Ricostituzione del Fondo nazionale per le Politiche Migratorie:Si prevede l’incremento, per l’anno 2023, di un importo pari a euro 2.427.740 per il Fondo nazionale per le politiche migratorie, istituito presso la Presidenza del Consiglio.
    • Ricongiunzione, ai fini previdenziali, dei periodi assicurativi per i lavoratori dipendenti, autonomi e per i liberi professionisti: con  rendimento previsto a quello offerto dal sistema contributivo, pari alla media quinquennale del tasso di crescita del PIL.
    • istituzione del Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura; l’uniformazione dei tempi di presentazione delle domande di accesso ad Ape sociale e di pensionamento anticipato con requisito contributivo ridotto; modifiche al Codice del terzo settore per consentire la partecipazione a distanza alle assemblee; modifiche relative ai fondi di solidarietà bilaterali.

    Decreto legislativo con misure per la disabilità

    E'  stato approvato infine in esame preliminare un decreto legislativo in tema di  riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e) della legge 22 dicembre 2021, n. 227 

    Le disposizioni mirano a garantire l’uniformità della tutela dei lavoratori con disabilità sul territorio nazionale e l’accessibilità ai servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni ai fini della loro piena inclusione.

    Si introduce un’apposita figura qualificata nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità. 

    Gli  obiettivi di tutela e accessibilità delle persone con disabilità nell’esercizio delle prestazioni lavorative e nell’accesso e fruizione dei servizi della pubblica amministrazione entrano a far parte del sistema di valutazione dei risultati anche in relazione alla responsabilità dei dirigenti.