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Detrazioni affitti per inquilini 2023: a chi spettano e come si calcolano
Il pagamento del canone di locazione per l’abitazione principale è considerato dal legislatore un onere meritevole di agevolazione fiscale.
Per questo motivo, in sede di dichiarazione dei redditi, sono previste delle detrazioni per gli inquilini che stipulano contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale, che vengono riconosciute e graduate in relazione all’ammontare del reddito complessivo (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca).
In linea generale, l’agevolazione è limitata ai titolari di redditi fino ai 30.987,41 euro, ma riguarda tutti i contratti
stipulati per l’abitazione principale, ed è riconosciuta per tutte le tipologie e le durate del contratto, compresi i contratti di durata transitoria che rientrano nella categoria dei contratti a canone concordato.La detrazione è definita in misura fissa che varia in base al reddito
dell'inquilino e alla tipologia contratto.Vediamo nel dettaglio quali sono gli importi delle detrazioni spettanti agli inquilini di adibiti ad abitazione principale.
Dichiarazioni 2023: importi detrazioni per canoni di locazione
Abbiamo detto che in sede di dichiarazione dei redditi (730/2023 o Redditi PF 2023), i locatari di immobili adibiti ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione, in virtù del contratto di locazione, riconosciuta e graduata in relazione all’ammontare del reddito complessivo dell'affittuario (aumentato del reddito dei fabbricati locati assoggettati alla cedolare secca). In particolare, le detrazioni previste dal legislatore per i suddetti contribuenti sono:
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
- Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale
- Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione principale
- Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro (da indicare nel rigo E72) .
Le detrazioni non sono cumulabili, ma il contribuente ha la facoltà di scegliere quella a lui più favorevole. Se, invece, nel corso dell’anno il contribuente si trova in situazioni diverse, può beneficiare di più detrazioni.
Come evidenziato nelle istruzioni del Modello di dichiarazione 730/2023 (anno di imposta 2022) dell'Agenzia delle Entrate, per poter usufruire delle suddette detrazioni è necessario compilare la Sezione V – (righi da E71 a E72) a seconda della tipologia.

e sono riconosciute secondo i seguenti importi, così riepilogati:
RIGOCODICE DETRAZIONE
(da indicare in colonna 1 – Tipologia)DETRAZIONE (*)E71 1
Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale- 300,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro;
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Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
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Detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti per l’abitazione principale- 20% del canone di locazione se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, l’importo della detrazione non può eccedere i 2.000 euro;
In tal caso la detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta.
E72 Detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro - 991,60 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro
(*) Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Nel Modello Redditi PF 2023 è necessario compilare il Rigo RP71 (inserendo i rispettivi codici 1, 2 o 4 a seconda della tipologia) o il Rigo RP72.
Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
Per i contratti di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti stipulati o rinnovati è prevista la seguente detrazione ai fini Irpef:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 150 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.
Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati in regime convenzionale
Nei contratti a canone concordato, dove il contribuente è intestatario di contratto di locazione stipulato ai sensi della L. n 431 del 9 dicembre 1998, è prevista una detrazione d’imposta di:
- 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- 247,90 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 ma non superiore a 30.987,41 euro.
- Nessuna detrazione se il reddito è superiore a 30.987,41
Si ricorda che per fruire di tale agevolazione, nel caso di contratti di locazione a canone concordato “non assistiti” occorre verificare la necessità dell’attestazione rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell’accordo, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’Accordo Territoriale.
Dichiarazioni 2023: detrazione per gli inquilini di età compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti
Per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 20 anni e i 31 anni non compiuti, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 43, per l’unità immobiliare o per una porzione di essa da destinare a propria residenza purché il contratto sia stipulato prima del compimento del trentunesimo anno d'età, è prevista, in sede della dichiarazione dei redditi, una detrazione pari al 20% del canone di locazione, se il reddito complessivo non è superiore a 15.493,71 euro, e fino ad un massimo di 2.000 euro. Non può essere inferiore a 991,60 euro.
La detrazione spetta solo fino all'anno d'imposta in cui si sono compiuti i 31 anni. Se i 31 anni sono compiuti il 1° gennaio 2022, per il 2022 la detrazione non spetta. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte dell’anno in cui si intende fruire della detrazione.
La detrazione spetta per i primi 4 anni dalla stipula del contratto. Ad esempio, se il contratto è stato stipulato nel 2022 la detrazione può essere fruita fino al 2025.
La condizione per fruire dell’agevolazione è che l’immobile in questione sia diverso dall'abitazione principale dei genitori del giovane intestatario del contratto o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.
Il requisito dell'età è soddisfatto qualora ricorra anche per una parte del periodo d'imposta in cui si intende fruire della detrazione.
L'importo deve essere indicato nel modello 730/2023 (anno di imposta 2022) al rigo E71 con il codice 4.
Dichiarazioni 2023: detrazione per lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
Nelle dichiarazioni dei redditi sono previste detrazioni anche a favore dei lavoratori dipendenti, che per motivi di lavoro:
- trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo;
- il nuovo comune di trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque fuori dalla propria regione;
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di 3 anni dalla richiesta della detrazione.
La detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza.Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2020, si può beneficiare della detrazione per gli anni d’imposta 2020, 2021 e 2022.
Attenzione va prestata al fatto che la detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre, se il contribuente, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dall’anno d’imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.
Tale detrazione può essere fruita nei primi tre anni dal trasferimento della residenza e spetta nella misura
- di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro.
- di 495,80 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
Nel modello dichiarativo 730/2023 deve essere indicata nel rigo E72
Dichiarazioni 2023: detrazioni per studenti fuori sede
E' utile infine ricordare che è prevista una detrazione Irpef anche per gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università che stipulano o rinnovano un contratto di locazione ai sensi della Legge 9 dicembre 1998, n. 431.
La detrazione spetta anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fini di lucro e coope rative.
È un’agevolazione che prevede la detrazione del 19% delle spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, calcolata su un importo massimo di 2.633,00 euro, e può beneficiarne sia lo studente che il familiare di cui lo stesso risulta fiscalmente a carico.
Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata:
- in un Comune distante almeno 100 chilometri dal Comune di residenza dello studente
- e comunque in una Provincia diversa
- oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
Tale detrazione va indicata nel modello 730/2023 nei righi E8-E10 con il codice 18.
Si ricorda che dall’anno d’imposta 2020, la detrazione d’imposta per questa spesa varia in base all’importo del reddito complessivo:
- spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro,
- in caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.
Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca.
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Informazioni tariffarie vincolanti (ITV): chiarimenti sulla procedura centralizzata
Con la Circolare 11 del 31/03/2023 le Dogane hanno fornito chiarimenti circa la procedura di richiesta e rilascio delle Informazioni Tariffaria Vincolanti (ITV).
Il procedimento in esame definisce i passaggi relativi alla richiesta, rilascio e gestione delle ITV attraverso l’apposito sistema informatico, denominato Electronic Binding Tariff Information (EBTI), che tramite l’interfaccia elettronico (Generic Trader Portal – GTP) messo a disposizione degli operatori economici, consente di gestire lo scambio di tutte le informazioni ed il flusso della procedura in commento.
Informazione tariffaria vincolante: che cos’è
Uno degli aspetti principali dei flussi commerciali che interessano paesi extra-Ue è senza dubbio la classificazione della merce (oltre all’origine e al valore della merce), mediate la quale viene associato al prodotto un codice doganale dal quale è possibile determinare il valore dei dazi applicabili, l’origine doganale del prodotto (diversa dal concetto di provenienza), ma soprattutto è possibile conoscere eventuali formalità o restrizioni associate alla merce.
Deve rilevarsi che la corretta classificazione delle merci non è sempre una procedura immediata o di semplici considerazioni, ma necessita spesso di un’approfondita analisi del prodotto.
In considerazione di quanto sopra, prima di procedere ad analizzare la Circolare in esame, vale la pena chiarire cos’è e qual è la portata applicativa delle ITV nell’ambito del commercio internazionale.
Le ITV, dunque, sono delle decisioni amministrative emesse dalle Autorità Doganali dello Stato membro in cui viene presentata l’istanza (da parte di chi ne abbia interesse) con le quali viene attribuito un codice doganale (Nomenclatura Combinata o Taric) ad un determinato prodotto e il cui valore della decisone si estende a tutti i paesi dell’Unione europea.
In questo senso, il legislatore europeo ha inteso rafforzare e quanto più uniformare la disciplina relativa alla procedura di richiesta e rilascio delle ITV, le quali spesso risultano un valido ausilio per gli operatori economici che riscontrano difficoltà oggettive nell’attribuire il corretto codice doganale al prodotto da commercializzare.
In sostanza, per evitare che non vi sia uniformità di decisioni a livello unionale, si è reso necessario implementare una procedura centralizzata di richiesta, rilascio e gestione delle ITV.
Informazione tariffaria vincolante: richiesta, termini e validità
Le istanze devono essere presentate esclusivamente tramite il formulario elettronico disponibile sul Generic Trader Portal. Eventuali istanze presentate attraverso canali diversi dal predetto portale europeo non sono prese in considerazione.
Per accedere al Generic Trader Portal e presentare l’istanza, l’operatore economico deve essere in possesso:
- Del codice EORI valido;
- delle credenziali per l’accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUDM – Portale Unico Dogane e Monopoli) e,
- delle autorizzazioni ai servizi UE, da richiedere preventivamente tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU).
Dopo aver inviato la domanda tramite il citato portale europeo, l’operatore entro 7 giorni riceve la conferma di ricezione e il numero identificativo ITV.
Nelle ipotesi in cui si rendesse necessario inviare campioni utili alla classificazione della merce oggetto di istanza ITV devono essere inviati all’Ufficio Tariffa e classificazione, Via Mario Carucci 71 – 00143 Roma, facendo riferimento al suddetto numero identificativo ITV.
Ogni domanda di ITV può riferirsi ad una sola merce/articolo, fatte salve disposizioni specifiche, ad esempio quelle riguardanti i cosiddetti “assortimenti”.
L’istante, oltre a indicare la natura della merce, deve fornire informazioni riguardo alla descrizione fisica, alla funzione o all’uso della stessa e alla sua composizione, al processo di fabbricazione, descrivendone le caratteristiche allegando, se opportuno, schede tecniche e documentazione commerciale, foto e qualsivoglia documentazione utile, riguardanti le caratteristiche del prodotto, nonché informazioni sulle operazioni doganali che si intende realizzare.
Nella fase istruttoria l’Ufficio centrale inoltra la domanda di ITV, con gli eventuali allegati, all’Ufficio territorialmente competente in relazione alla sede legale dell’istante.
L’Ufficio locale, diversamente da quanto precedentemente previsto, entro 20 giorni dalla ricezione della stessa, trasmette una relazione all’Ufficio centrale, e per conoscenza all’Ufficio Affari Generali della Direzione Territoriale sovraordinata, riportando:
- il proprio parere in merito alla classificazione della merce oggetto della ITV (di particolare importanza sono le informazioni specifiche relative alla merce qualora l’Ufficio abbia già avuto modo di esaminarla durante le ordinarie attività);
- l’esistenza di eventuali contenziosi pendenti o definiti in capo al richiedente, vertenti sulla classificazione della merce oggetto della domanda ITV;
- ogni altro elemento conoscitivo ritenuto utile nell’ambito della procedura di rilascio delle ITV.
Nell’istruttoria, l’Ufficio centrale può avvalersi dell’ausilio dei laboratori chimici di ADM, i quali forniscono un referto di analisi corredato di parere tecnico. L’intervento dei Laboratori costituisce una importante fase endoprocedimentale nell’ambito della più ampia procedura di rilascio dell’ITV, seppure il parere espresso sulla classificazione non sia vincolante.
Trascorso il termine di validità ordinario (3 anni) è possibile richiedere Il rinnovo di una ITV che consiste nel rilascio di una nuova ITV, dotata di proprio numero di riferimento, avente ad oggetto la medesima merce ed intestata allo stesso titolare di una ITV che è ancora in corso di validità al momento della presentazione della domanda di rinnovo.
L’Ufficio procede ad una completa istruttoria per valutare, tra l’altro, eventuali variazioni del prodotto nonché le possibili modifiche intervenute sulla NC, attività che richiede i medesimi tempi previsti per un rilascio ex-novo.
La domanda, se ritenuta completa, viene accettata a sistema entro 30 giorni dalla sua registrazione. Nel caso in cui sia ritenuta incompleta, ai fini dell’accettazione, viene chiesto all’istante di fornire ulteriori informazioni e/o un campione rappresentativo della merce da classificare. L’ufficio centrale può concedere fino a 30 giorni di tempo per integrare l’istanza con quanto richiesto. In caso di mancata risposta del richiedente la procedura viene automaticamente interrotta a sistema.
Dal momento dell’accettazione l’Ufficio ha a disposizione 120 giorni (più eventuali ulteriori 30) per il rilascio della ITV, fatte salve specifiche motivazioni per le quali si rende necessario sospendere i termini del rilascio per un tempo utile ad esperire apposite indagini o valutazioni nei consessi unionali preposti.
Informazione tariffaria vincolante: notifica, diritto a essere sentiti, revoca e annullamento
Ogni fase del procedimento di richiesta e rilascio di ITV prevede l’emissione di una notifica nei confronti dell’operatore coinvolto attraverso il portale EBTI.
Inoltre, ogni qualvolta venga posto in essere e/o pubblicato un atto di interesse del soggetto istante o già titolare di ITV, è possibile attivare l’inoltro di una c.d. “e-mail di alert”, che opera l’automatico invio di una comunicazione inerente alle notifiche presenti sul portale.
Nel caso di atti successivi al rilascio della decisione, nei quali si applica il diritto ad essere sentiti (ad esempio, revoca, annullamento, uso esteso etc..), ovvero in altri casi di necessità, l’Ufficio centrale competente provvede ad anticipare al destinatario, a mezzo PEC (o raccomandata A/R), l’atto in questione, unitamente all’invito ad acquisire le informazioni rilevanti nel Generic Trader Portal.
Prima di adottare un atto che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, tramite il Portale EBTI, vengono comunicate al richiedente le motivazioni poste a fondamento di un qualsivoglia provvedimento che potrebbe risultare lesivo dei suoi interessi (annullamento o, qualora previsto, revoca), al fine di concedere la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.
Le eventuali osservazioni dovranno pervenire entro il termine ordinario di 30 giorni, salvo sia espressamente fornita una indicazione differente. Decorso tale termine la decisione diventa definitiva ed è notificata al richiedente.
Le ITV, oltre al caso di scadenza della decisione nei termini ordinari, cessano di essere valide a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche delle nomenclature o dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione della Commissione relativi alla classificazione di merci identiche o simili a quelle di cui alla ITV.
In caso di cessazione di validità per i suddetti motivi le Autorità doganali non hanno l’obbligo giuridico di darne informazione al destinatario.
La decisione di ITV può essere revocata quando non è più compatibile con:
- note esplicative della nomenclatura combinata;
- sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea;
- decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative del sistema armonizzato dell’Organizzazione Mondiale delle Dogane.
Può essere altresì revocata una decisione di ITV nel caso di adozione di una decisione della Commissione in cui si chiede ad uno o più Stati membri di revocare specifiche decisioni ITV.
In ogni caso, una ITV può essere revocata in ogni momento per casi specifici oltre, a casi di errori materiali.
Le ITV vengono annullate se si basano su informazioni inesatte o incomplete comunicate dal richiedente. Di conseguenza, in tali casi, la decisione ITV è annullata con effetto ex tunc.
In caso di annullamento della ITV non è previsto l’uso esteso e le importazioni di merci interessate dalla ITV annullata potrebbero essere oggetto di recupero ex post di eventuali dazi doganali non riscossi, a partire dalla data in cui decorrono gli effetti dell’annullamento della decisione ITV.
Inoltre, deve rilevarsi che è sempre ammessa la possibilità di presentare ricorso mediante procedura rituale alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, avverso le decisioni ritenute sfavorevoli per l’istante oltre alle decisioni di revoca e annullamento delle ITV.
Informazione tariffaria vincolante: uso esteso
Su istanza di parte, da effettuarsi tramite il Generic Trader Portal, può essere concesso il c.d. “uso esteso” (o “periodo di grazia”) della ITV che è stata revocata.
In tal caso, l’ITV revocata può ancora essere utilizzata limitatamente ai contratti vincolanti che erano stati conclusi dal titolare in base alla decisione e prima della sua revoca o cessazione della validità.
Tale istituto, che si fonda sulla tutela del legittimo affidamento, ha lo scopo di evitare che gli operatori siano penalizzati da circostanze imprevedibili. L’uso esteso può essere concesso soltanto in situazioni specifiche e se sono soddisfatte determinate condizioni di seguito elencate:
- l’operatore ha stipulato contratti vincolanti basati sulla decisione che ha cessato di essere valida o è stata revocata e i predetti contratti sono stati conclusi prima di tale data;
- il periodo di uso esteso viene richiesto all’Autorità doganale che ha originariamente emesso la decisione entro 30 giorni dalla data in cui la decisione ITV cessa di essere valida o viene revocata, come da notifica sul Generic Trader Portal;
- la misura che ha portato a invalidare o a revocare la decisione ITV non esclude la concessione di un periodo di uso esteso;
- sono espressamente indicati, nella domanda di concessione dell’uso esteso, le quantità e i luoghi nei quali le merci saranno “sdoganate” nel periodo di uso esteso, unitamente ai contratti vincolanti in virtù dei quali saranno realizzate tali operazioni.
L’autorizzazione viene emessa dall’Autorità doganale entro 30 giorni dalla data in cui sono ricevute tutte le informazioni necessarie all’adozione della decisione stessa.
L’Ufficio centrale comunica il rilascio di tale autorizzazione di uso esteso anche agli Uffici territoriali interessati, i quali monitorano il corretto utilizzo della stessa e comunicano all’Ufficio centrale l’eventuale raggiungimento dei quantitativi autorizzati affinché possa, se del caso, interrompere anticipatamente a sistema la validità dell’autorizzazione in questione.
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Autoliquidazione INAIL 2023: istruzioni e coefficienti rateazione
ll 29 dicembre 2022 l’INAIL ha fornito le istruzioni operative e le scadenze relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento agli adempimenti dei datori di lavoro in tema di riduzioni contributive.
Apertura servizi e scadenza comunicazioni
I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
- Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2023;
- Riduzione di Presunto (PAN): 3 gennaio 2023;
- Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2023;
- AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2023;
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 12 gennaio 2023;
- Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2023
SCADENZE
Versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata 16 FEBBRAIO 2023 altre rate del 25% + interessi di rateazione eventuali :
16 MAGGIO – 16 (21) AGOSTO – 16 NOVEMBRE 2023 (v. coefficienti all'ultimo paragrafo)presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 28 FEBBRAIO 2023 comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni con servizio “Riduzione Presunto”. 16 FEBBRAIO 2023 in caso di presumibile riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023, Modalità di invio :
- I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) dovranno presentare le dichiarazioni solo con i servizi telematici “AL.P.I. online”, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.
- I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) dovranno trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il calcolo del premio, il numero di riferimento per il modello F24 e, su richiesta il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Autoliquidazione INAIL : Riduzioni del premio
Nella istruzione operativa sono dettagliati i possibili casi di riduzione dei premi assicurativi INAIL:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
- sgravi per la pesca oltre gli stretti, la pesca mediterranea e costiera; l
- sgravio per il Registro Internazionale;
- incentivi per il sostegno della maternità e della paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per le imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate; la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci; gli incentivi per le assunzioni ex art. 4 comma 8 della L. 92/2012.
- riduzione del premio per le imprese artigiane (nel 2022 misura del 5,68% destinata alle e imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza, che non hanno registrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che hanno presentato la preventiva richiesta di ammissione nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, inviata entro il 28 febbraio 2022. Nelle basi di calcolo del premio, i requisiti sono segnalati nella casellla “Regolazione anno 2022 Agevolazioni” con il codice 127.
Attenzione infine che per l'applicazione della riduzione per l’autoliquidazione 2023/2024, va richiesta nella domanda barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 da presentare entro il 28 febbraio 2023.
Coefficienti rateazione autoliquidazione 2023
Con la Nota n. 346 del 12 gennaio 2023, INAIL ha reso noti i coefficienti di rateazione ai fini del versamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023.
I coefficienti vanno moltiplicati per gli importi della 2a, 3a e 4a rata dell'autoliquidazione 2022/2023, sulla base del medio di interesse dei titoli di Stato per il 2022 reso noto dal Ministero dell'economia, pari all'1,71% , da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del DPR n. 1124/1965, come segue:
Rate Data scadenza pagamento Coefficienti interesse 1 16-2-2023 0 2 16-05-2023 0,00416959 3 21-8- 2023 0,00847973 4 16-11-2023 0,01278986 -
Salario minimo: pubblicata la direttiva UE 2022
E' stata pubblicata il 25 ottobre scorso sulla Gazzetta ufficiale europea la direttiva sul salario minimo – 2022/2041, che intende garantire ai lavoratori dell’Unione condizioni dignitose. Il Parlamento l'ha approvata nella versione definitiva nella seduta del 19 ottobre 2022.
Come di consueto la direttiva europea enuncia alcuni principi e criteri per il raggiungimento di un obiettivo condiviso lasciando agli Stati membri la liberta di definire le modalità con cui realizzarli.
L'obiettivo della direttiva è far si che le normative dei paesi membri consentano «un livello di vita dignitoso» a tutti i propri lavoratori e una riduzione delle disuguaglianze .
Si introducono in particolare:
- regole piu stringenti per i 21 paesi che già prevedono il salario minimo, con maggiore trasparenza e
- alcuni criteri di determinazione degli importi,
- un sistema di controlli piu forte
- la raccomandazione al rafforzamento del sistema della contrattazione collettiva.
Il termine per l'adeguamento per i paesi membri è fissato al 15 novembre 2024.
Vediamo più in dettaglio cosa prevede la direttiva e la situazione in Italia in tema di salario minimo.
Salario minimo UE: non obbligatorio per gli Stati
Come detto una volta entrata in vigore la direttiva non sarà obbligatorio il recepimento integrale in tutte le legislazioni nazionali
Si prevede infatti semplicemente il rafforzamento del diritto nei paesi in cui è già previsto, ed un invito ai Governi a favorire una elaborazione politica condivisa sul tema .
Attualmente non hanno una legislazione sul salario minimo:
- Austria,
- Cipro,
- Danimarca,
- Finlandia,
- Svezia e
- Italia
L'italia conta comunque su un sistema di contrattazione collettiva molto diffuso e strutturato che dà garanzie alla maggioranza dei lavoratori dipendenti.
ll commissario UE al Lavoro Schmit in conferenza stampa aveva dichiarato infatti «In Italia è in corso un dibattito molto forte e ampio su come rafforzare un sistema di contrattazione collettiva nel vostro paese ed eventualmente introdurre un salario minimo. Non imporremo un salario minimo politicamente, non è questo il problema. E penso che questo strumento sia un contributo a questo dibattito».
Da parte della sinistra sono state avanzate proposte legislative in merito mentre per i partiti di centro destra non sono necessarie nuove leggi perché si puo continuare a fare affidamento sulla tutela garantita dalla contrattazione collettiva che nel nostro paese è molto piu sviluppata che altrove
Purtroppo è presente sempre di più anche il fenomeno del dumping contrattuale cioe di contratti "civetta" fatti da organizzazioni poco rappresentative che non garantiscono tutele minime (sono oltre 1000 i contratti collettivi nazionali registrati al CNEL)
La direttiva europea ricorda infatti che " Sebbene una solida contrattazione collettiva, in particolare a livello settoriale o intersettoriale, contribuisca ad
assicurare una tutela garantita dal salario minimo adeguata, negli ultimi decenni le strutture tradizionali di contrattazione collettiva si sono indebolite, a causa, tra l’altro, di spostamenti strutturali dell’economia verso settori meno sindacalizzati e a causa del calo delle adesioni ai sindacati, in particolare come conseguenza di attività antisindacali e dell’aumento delle forme di lavoro precarie e atipiche. Inoltre, la contrattazione collettiva a livello
settoriale e intersettoriale ha subito pressioni in alcuni Stati membri all’indomani della crisi finanziaria del 2008".
Cosa prevede la nuova direttiva 2022/2041
La direttiva prevede in particolare:
- l'ampliamento dell'applicabilità del salario minimo a una maggiore platea di lavoratori e
- procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi e il loro progressivo aggiornamento almeno una volta ogni due anni (o 4 per i paesi in cui si utilizzano meccanismi di indicizzazione) nei paesi in cui già esistono
- la promozione della contrattazione collettiva e la partecipazione delle parti sociali nella definizione dei salari.
Su quest'ultimo punto , all'art 4 la direttiva prevede nello specifico che:
"ogni Stato membro, qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia dell’80 %, prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime. Tale Stato membro definisce altresì un piano d’azione per promuovere la contrattazione collettiva. Lo Stato membro definisce tale piano d’azione previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esseconcordato. Il piano d’azione stabilisce un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di copertura della contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Lo Stato membro riesamina il suo piano d’azione periodicamente, e lo aggiorna se necessario. Qualora lo Stato membro aggiorni il suo piano d’azione, ciò avviene previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. In ogni caso, tale piano d’azione è sottoposto a riesame almeno ogni cinque anni. Il piano d’azione e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici e notificati alla Commissione.
Criteri per l’importo del salario minimo
In tema invece specificamente di importo del salario minimo, per i paesi in cui è previsto, l’art. 5 della direttiva prevede che tali stati istituiscano le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali in modo da contribuire alla loro adeguatezza, al fine di
- garantire livelli di vita dignitosi ,
- ridurre la povertà lavorativa,
- promuovere la coesione sociale e la convergenza sociale verso l’alto ,
- ridurre il gap retributivo di genere.
Per conseguire tali obiettivi vanno utilizzati criteri che tengano conto almeno gli elementi seguenti:
- a) il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;
- b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione;
- c) il tasso di crescita dei salari;
- d) i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività.
Si prevede inoltre che gli Stati membri possono ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale.
Come valori di riferimento indicativi per orientare la valutazione dell’adeguatezza dei salari minimi legali vengono ricordati i valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, e/o valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale.
I progetti di legge sul salario minimo in Italia e il nodo cuneo fiscale
Le proposte di legge (vedi Legge sul salario minimo il testo base in discussione) con l'adozione poi di un testo unico erano ferme al Senato al momento della crisi del Governo Draghi.
In estrema sintesi il testo del ddl Catalfo intendeva introdurre :
- un salario minimo orario di 9 euro lordi l’ora,
- il riconoscimento dei Ccnl maggiormente rappresentativi, in chiave anti-dumping;
- un meccanismo di rivalutazione legata all’indice dei prezzi al consumo, automatica in caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati (simile alla vecchia “scala mobile” ).
Il provvedimento non è considerato prioritario dai partiti di centro destra, che teme il pericolo di gravare eccessivamente con nuovi costi le Piccole e Medie imprese e i lavoratori autonomi. Uno studio dell'INAPP (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) del 2019 ha infatti indicato nelle PMI del Mezzogiorno i soggetti piu pesantemente colpiti da un eventuale aumento dei costi per il personale.
La proposta piu condivisa era invece quella sostenuta anche da Confindustria di aumentare i salari attraverso un intervento di riduzione del cuneo fiscale ovvero un alleggerimento del prelievo fiscale e contributivo sui salari lordi che oggi si attesta all'80 per cento della retribuzione. Indirizzo che sembra oggi condiviso dal nuovo Governo Meloni.
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IVA 2022 per le attività di spettacolo, intrattenimento e per le ASD
Le attività di intrattenimento, quelle di spettacolo e le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) seguono spesso regimi IVA particolari. In vista della scadenza il 2 maggio 2022 per la presentazione della dichiarazione IVA 2022 (anno d'imposta 2021), in questo articolo riepiloghiamo la disciplina.
Regime forfettario IVA 2022 per le attività di intrattenimento
Il regime IVA delle attività di intrattenimento è un regime forfettario disciplinato dall’articolo 74, sesto comma del Testo Unico IVA (DPR 633/72) costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti e delle altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. In particolare, ai sensi del d.P.R. 442/97 che disciplina le modalità di comunicazione delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione esercitata nell’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO7. L’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Attenzione va prestata al fatto che la comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO7.
Il regime forfettario IVA presenta queste caratteristiche principali:
- applicazione dell’IVA sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti;
- forfetizzazione della detrazione;
- esonero dagli adempimenti contabili, compreso quello relativo alla presentazione della dichiarazione annuale;
- obbligo di adozione della contabilità separata per le attività diverse da quelle di intrattenimento;
- versamento dell’IVA con le stesse modalità e termini dell’imposta sugli intrattenimenti. Si ricorda che il pagamento di entrambe le imposte deve essere effettuato mediante l’utilizzo del modello di pagamento unificato (modello F24) indicando i codici tributo
- 6728 relativo all’imposta sugli intrattenimenti
- 6729 relativo all’IVA forfetaria connessa all’imposta sugli intrattenimenti.
In generale, i soggetti che organizzano le attività elencate nella tariffa allegata al d.P.R. n. 640/1972 e che applicano il regime forfetario di cui sopra sono obbligati
- ad emettere fattura limitatamente alle prestazioni di pubblicità, di sponsorizzazione, di cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica comunque connesse alle attività di cui alla tariffa.
- a certificare mediante titoli di accesso emessi attraverso appositi misuratori o biglietterie automatizzate, i corrispettivi per l’ingresso o l’occupazione del posto e quindi per partecipare all’intrattenimento e i corrispettivi delle altre attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti.
Grande attenzione deve essere prestata al fatto che l’articolo 74, sesto comma, DPR 633/72 esclude dal campo di applicazione del regime in esame le operazioni non soggette ad imposta sugli intrattenimenti, ivi comprese le prestazioni pubblicitarie, eventualmente effettuate nell’esercizio di attività di intrattenimento. Ne consegue, pertanto, l’attrazione delle stesse nel regime IVA ordinario. Da ciò deriva limitatamente alle predette operazioni:
- la determinazione della base imponibile secondo i criteri generali;
- la determinazione della detrazione secondo i principi dettati dall’articolo 19;
- l’osservanza degli obblighi di liquidazione e di presentazione della dichiarazione annuale.
Attività di spettacolo: dichiarazione IVA 2022
Per quanto riguarda le attività di spettacolo è previsto un particolare regime agevolativo con base imponibile pari al 50% dell’ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti per
- i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti
- gli esercenti le altre attività di spettacolo indicate nella tabella C allegata al d.P.R. n. 633/1972 che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro.
Il regime agevolativo costituisce il naturale regime IVA per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari. L’opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta in cui il contribuente ha operato la scelta. Pertanto, i soggetti tenuti a comunicare l’opzione relativa all’anno 2021 devono barrare la casella 1 del rigo VO14. La comunicazione della revoca, invece, deve essere effettuata barrando la casella 2 del medesimo rigo VO14.
Si ricorda che l’opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. Tuttavia il superamento del limite di 25.822,84 euro di volume d’affari comporta il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall’anno solare successivo.L'Agenzia delle Entrate ha fornito recenti indicazioni sul tema:
- nella risposta 506 del 10.12.2019: si veda l'articolo Spettacoli teatrali dal vivo senza obbligo di corrispettivi telematici
- nel prinicipio di diritto 26 del 17.12.2019: si veda l'articolo Acquisto ticket eventi online: trattamento IVA
Attenzione va prestata all’obbligo di istituire una contabilità separata per le attività che rientrano nel campo di applicazione del regime agevolativo in esame, qualora il soggetto svolga anche altre attività.
Infine, per quanto riguarda gli adempimenti contabili, l’articolo 8 del d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti, prevede per i soggetti, che effettuano spettacoli viaggianti nonché quelli che svolgono le altre attività spettacolistiche di cui alla tabella C, che hanno realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a 50.000,00 euro:
- esonero dall’obbligo di annotazione dei corrispettivi;
- esonero dall’obbligo di liquidazione e di effettuazione dei versamenti dell’imposta;
- conservazione delle fatture ricevute;
- possibilità di certificare i corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale;
- versamento annuale dell’imposta;
- presentazione della dichiarazione annuale.
Associazioni e società sportive dilettantistiche e soggetti assimilati
In generale, l’art. 90 L.289/2002 prevede le seguenti tipologie soggettive operanti nel settore dello sport dilettantistico:
- associazioni sportive prive di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- società sportive dilettantistiche di capitali (ivi comprese le società cooperative) senza fine di lucro.
Si ricorda che il regime forfettario IVA ex art. 74, sesto comma, applicabile alle società ed associazioni sportive dilettantistiche, alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro-loco che si avvalgono delle disposizioni recate dalla legge n. 398 del 1991, si estende anche alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro che effettuino la medesima opzione. Nei confronti delle società e associazioni sportive dilettantistiche e soggetti assimilati, che optano per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398/1991, il particolare regime IVA disciplinato dal sesto comma dell’articolo 74, trova applicazione anche per quei proventi percepiti nell’esercizio di attività non soggette ad imposta sugli intrattenimenti.
Pertanto, le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, le associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro, per comunicare l’opzione effettuata nell’anno 2021, provvederanno a barrare la casella 1 del rigo VO30. Attenzione va prestata al fatto che l’opzione è vincolante per almeno un quinquennio.
Tuttavia, la perdita in corso d’anno dei requisiti necessari per l’accesso ai benefici concessi dalla legge n. 398/1991, comporta l’applicazione dell’IVA secondo i criteri generali a decorrere dal mese successivo a quello in cui i requisiti stessi sono venuti meno. Si ricorda che il limite per avvalersi del regime agevolato recato dalla legge n. 398/1991, è fissato a 400.000 euro dall’art. 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 1, comma 50, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. La comunicazione della revoca deve essere effettuata barrando la casella 2 del rigo VO30.
È inoltre opportuno chiarire che restano invece obbligati a tutti gli adempimenti IVA – ivi compreso quello della presentazione della dichiarazione annuale – le società e le associazioni sportive dilettantistiche (ovvero centri o circoli sportivi gestiti in forma associativa) nonché le altre associazioni ad esse collegate normativamente, che non hanno optato per l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991 e che, non svolgendo attività di intrattenimento, non rientrano nel regime speciale forfetario previsto dall’art. 74, 6° comma.
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Bonus bebè (assegno natalità) 2021: istruzioni aggiornate
Il bonus bebè (ufficialmente definito Assegno di natalità) è una misura che intende incentivare le nascite contribuendo alle spese delle famiglie in cui arriva un bambino (nato, adottato o in affido preadozione).Si tratta di un contributo mensile erogato dall'INPS per i primi 12 mesi di vita o adozione del bambino, che fino al 2019 era destinato alle famiglie con ISEE inferiore a 25mila euro ma con la legge di bilancio 2020 è stato ampliato a tutti senza limiti di reddito, con importi differenziati tra gli 80 e i 192 euro mensili .Sono disponibili 348 milioni di euro per l’anno 2020 e di 410 milioni di euro per l’anno 2021 a valere sul nuovo Fondo per il supporto alle famiglie. Il messaggio INPS 918 2021 ha comunicato l'apertura delle domande anche per gli eventi a partire da gennaio 2021.Il Governo intende poi entro il 2022 riorganizzare tutti i contributi e le prestazioni sociali per la maternità in un unico assegno. (vedi ulteriori dettagli in: Assegno Universale figli: la legge di bilancio stanzia le risorse)L'INPS ha emanato la circolare 26 del 14.2. 2020 con le istruzioni aggiornate dopo le modifiche degli importi e delle fasce di reddito.Con il successivo messaggio 1099 dell' 11 marzo 2020 sono stati illustrati i passaggi per la compilazione della domanda telematica.Riepiloghiamo nei paragrafi che seguono la normativa in vigore sul bonus bebé e la procedura per la richiesta, gli importi, i requisiti, casi particolari e cause di decadenza.Bonus bebè le regole fino al 2019
Il Bonus bebé è stato istituito nel 2014 e riconosciuto ai nuclei familiari fino ai tre anni di vita del bambino o di adozione o di affidamento preadottivao tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 (a partire "dalla data di ingresso nel nucleo famigliare" cioè dalla data nella quale la sentenza di adozione definitiva) Invece, per le nascite avvenute dal 1 gennaio 2018 al 31 .12.2019 la durata è stata ridotta a 1 anno, corrispondente al 1° anno di vita o di adozione .E' stato riconfermato e ampliato dal Governo Conte 1 anche per il 2019, (circolare n. 85 del 7 giugno 2019 con gli stessi requisiti ISEE e gli importi precedenti , ma con una importante novità: maggiorazione del 20% per i figli successivi al primo.Fino al 2019 l'agevolazione spettava a condizione che il nucleo famigliare del genitore richiedente, fosse in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 Euro.
Bonus bebè: requisiti, importi e maggiorazione oltre il primo figlio dal 2020
La circolare INPS n.26 del 14.2.2020 ha ricordato e riconfermato i requisiti anagrafici di base richiesti che sono :- cittadinanza italiana, o di uno Stato dell'Unione Europea o, in caso di cittadino extracomunitario, permesso di soggiorno UE o carta di soggiorno per familiare (v. sotto);
- residenza in Italia;
- convivenza con il figlio (figlio e genitore richiedente devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune).
Dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 gli importi garantiti per l'assegno di natalità sono i seguenti:SCAGLIONI ISEE
IMPORTO BONUS BEBE’ PRIMO FIGLIO
IMPORTO BONUS BEBE’
2 FIGLIO E SUCCESSIVI
ISEE non superiore a 7.000€ annui;
1.920 euro (160 x 12 mesi)
2304 € (192 € x12 mesi) ISEE superiore a 7.000 e non superiore a 40.000€;
1.440 euro (120€ x 12 mesi)
1728 € (144 x 12 mesi) ISEE superiore a 40.000 euro (senza limite di reddito)
960 euro (80 € x 12 mesi)
1152 € (96 x 12 mesi) Il pagamento del bonus viene effettuato dall'INPS in rate mensili, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.
Nel caso non sia stata presentata la DSU al momento della domanda non potendo individuare l'esatto importo cui la famiglia ha diritto INPS eroga in automatico l'importo piu basso e verrà attribuito eventualmente poi l'importo spettante per differenza, a partire dalla data di presentazione della DSU.
Bonus bebè: come inviare la domanda
La domanda va presentata entro 90 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso del minore nel nucleo famigliare per godere di tutte le mensilità.(Ai fini del computo dei 90 giorni non si conta il giorno iniziale e il termine scade alla fine dell'ultimo giorno feriale. Se il termine scade di giorno festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.)- Se la domanda è presentata entro i 90 giorni, il primo pagamento corrisponde a tutte le mensilità maturate dalla nascita/adozione fino a quel momento.
- Se la domanda è presentata oltre il termine di 90 giorni, il bonus viene erogato dal mese di presentazione della domanda.
La domanda va presentata telematicamente all'INPS, allegando il modello SR163 (reperibile nella sezione "tutti i moduli" del sito www.inps.it) mediante:- il portale dell'INPS, accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo seguendo il percorso:
- Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè
- il Contact Center Integrato ai numeri:
- 803164 numero gratuito da rete fissa;
- 06164164 numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante;
- patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
E' consigliabile avere presentato preventivamente la DSU per ottenere l'ISEE minorenni, che consente la definizione dell'importo dell'Assegno.
Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda è consultabile dal sito web, accedendo al proprio profilo:Servizi per il cittadino -> autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> assegno di natalità -> Bonus bebè –> Consultazione domande –>Documenti correlati.Bonus bebé: casi particolari adozione, stranieri, ISEE
Con la circolare n. 214/16 l'INPS ha fornito le modalità operative per ottenere l’assegno alla luce delle indicazioni ministeriali che hanno esteso il beneficio agli stranieri titolari di:
- carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea (italiano o comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro;
- carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007.
Con il messaggio 261/2017 infine sono state fornite ulteriori precisazioni in tema di :
Attestazioni ISEE – In caso di omissioni o difformità sul patrimonio mobiliare è stato realizzato un aggiornamento procedurale per cui vengono evidenziate automaticamente eventuali omissioni o errori nei dati autodichiarati dagli utenti all 'interno delle attestazioni ISEE grazie al controllo incrociato con i dati forniti dall'anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate.
– Isee corrente : validità e rinnovo – l’ISEE corrente consente di aggiornare i dati reddituali di una DSU già presentata, a causa di eventuale modifica della situazione lavorativa di un componente e ricorda che tale ISEE ha validità due mesi dalla presentazione della DSU Modulo sostitutivo. E' possibile presentare domanda di assegno in presenza di un ISEE corrente entro il bimestre di validità dello stesso se tale indicatore non è superiore alla soglia di legge di 25.000 euro annui. In tal caso la procedura determina l’importo dell’assegno in base al valore dell’ISEE corrente fino alla presentazione di una nuova DSU.
– Nuove modalità di comunicazione del codice IBAN e delle richieste di variazione per il pagamento dell’assegno: modello SR163.
Il documento fornisce anche precisazioni in merito ai casi particolari di :
– Parto gemellare ed adozioni plurime: necessità di domanda di assegno per ciascun minore
– Rinnovo annuale della DSU ed inclusione del minore nel quadro A della DSU
– Affidamento temporaneo di minori nati o adottati fuori dal triennio 2015-2017: non ci sono i presupposti per la concessione dell’assegno.
Bonus bebè: cause di decadenza
Il pagamento del bonus viene interrotto a partire dal mese successivo dal verificarsi di uno dei seguenti eventi che determinano la decadenza:- Compimento di un anno di età o della maggiore età in caso di adozioni o affidamenti
- Decesso del figlio
- Revoca dell'adozione
- Fine dell'affidamento temporano
- Decadenza dell'esercizio della responsabilità genitoriale
- Affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda
- Affidamento del minore a terzi
L'interruzione avviene anche a seguito di perdita dei requisiti di legge (residenza, cittadinanza) o provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.Il richiedente entro 30 giorni deve comunicare all'INPS il verificarsi di una causa di decadenza. E' importante che la comunicazione sia tempestiva per evitare il generarsi di un pagamento indebito e la successiva azione di recupero da parte dell'INPS.Allegati: -
Reddito di cittadinanza per assunzioni e nuove imprese: le regole
L'inps ha pubblicato il 19 luglio 2019 la circolare 104 2019 , con le regole per ottenere uno sgravio contributivo pari al reddito di cittadinanza da parte delle aziende che assumono i percettori . Ricordiamo che il REDDITO DI CITTADINANZA è un regime di aiuto composto da:
- un sussidio economico che integra il reddito del nucleo familiare con determinati requisiti (primo fra tutti l’ISEE inferiore a 9.360 euro), erogato mensilmente
- un Patto per il lavoro ovvero di un Patto per l'inclusione sociale per i soggetti maggiorenni disoccupati .
L'Inps non chiarisce nel dettaglio le modalità di domanda né della comunicazione in Uniemens. Ripercorre invece le caratteristiche generali dello sgravio, con alcune specificazioni ed esempi pratici.
In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato (anche con contratto di apprendistato) di un beneficiario di RDC è previsto:
- lo sgravio contributivo a favore del datore di lavoro per l'importo pari alla differenza tra le 18 mensilità totali e quelle già fruite dal beneficiario, non inferiore a 5 mensilità di RDC, Lo sgravio massimo mensile sarà pari a 780 euro.
- In caso di assunzione di donne o soggetti svantaggiati il minimo di mensilità è pari a 6 mensilità.
- Nel caso l’assunzione avvenga nel periodo di rinnovo del RDC l’incentivo è fissato in 5 mensilità
L'agevolazione viene suddivisa a metà in caso di "mediazione" ( percorsi formativi personalizzati per il lavoratore ) da parte di una agenzia per il lavoro, che avrà diritto all'altra metà dell'importo previsto.
L’agevolazione è riconosciuta solo se l’assunzione realizza un incremento occupazionale netto del numero di dipendenti, nel rispetto dei principi generali stabiliti per gli incentivi alle assunzioni (art. 31 D.lgs. 150/2015).Sono esclusi dall' agevolazione i seguenti oneri:
- premi INAIL
- contributo Fondo tesoreria INPS
- contributi Fondi solidarietà d.lgs 148/ 2015
- contribuzione aggiuntiva NASPI
- contributo di solidarietà del 10% fondi pensione o sanitari
- contributi solidarietà ex Enpals e sportivi professionisti.
La fruibilità è soggetta ad alcune condizioni:
- segnalazione della disponibilità di posti di lavoro da parte delle aziende sulla piattaforma dedicata di ANPAL servizi (MyANPAL non ancora operativa )
- rispetto art. 31 d.lgs 150/2015 (regime de minimis, incremento occupazionale netto; normativa DURC sicurezza, collocamento obbligatorio)
- L'assunzione comporta un divieto di licenziamento per i 36 mesi successivi (salvo che per giusta causa o giustificato motivo), con recupero dei contributi non versati e sanzioni civili.
- Disponibilità alla firma di un Patto per la formazione o di riqualificazione professionale del lavoratore con il CPI.
E' riconosciuta la piena compatibilità e cumulabilità con il c.d. “Bonus Sud” della legge n. 145/2018, per gli anni 2019 e 2020 per le assunzioni a tempo indeterminato nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
Nel caso in cui il datore abbia esaurito la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi (perché ha raggiunto il tetto massimo), le agevolazioni sono “godute” sotto forma di credito di imposta. Anche in questo caso si attende un D.M. dei Ministri del Lavoro e dell’Economia a stabilire le modalità di accesso (doveva essere emanato entro il 30 marzo 2019).
In sintesi:
RDC COME INCENTIVO PER IL LAVORO
destinatari
agevolazione
quando e come
importo massimo
PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI
sgravio contributivo per le mensilità non fruite dal beneficiario (minimo 5)
in caso di assunzione
a tempo pieno e indeterminato
max 780 € mensili
in caso di patto di formazione con enti accreditati il bonus viene suddiviso tra azienda e ente formativo (390 € max)
PER I BENEFICIARI
6 mensilità di RDC in un’unica soluzione + 2 mensilità erogate anche se varia la situazione reddituale
in caso di avvio di una attività di lavoro autonomo o impresa
max 4860 € totali
Reddito di cittadinanza: le istruzioni INPS nella circolare 104 2019
Vediamo le specificazioni fornite dall'INPS nella circolare 104 :
Riguardo l'importo dello sgravio come detto il massimo erogabile è pari a 780 euro ma la somma è molto variabile perche ogni percettore riceve un importo diverso basato sulla sua specifica situazione economica, sui redditi che già percepisce e sul numero di componenti della famiglia.
Il reddito da lavoro concorre, dal mese successivo a quello della variazione, alla rideterminazione del RCC nella misura dell'80%. (Va ricordato che il lavoratore deve comunicare entro 30 giorni il reddito previsto per l'anno solare del nuovo lavoro)
La circolare aggiunge che il RDC , nel nuovo importo rideterminato potrà essere utilizzato come sgravio per una eventuale successiva assunzione di un altro membro del nucleo familiare. "Ad esempio, nel caso in cui il Rdc percepito dal nucleo sia pari a 1.100 euro mensili, l’assunzione di un membro del nucleo familiare comporta il riconoscimento di uno sgravio – parametrato ai contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore – per un ammontare pari al minore valore tra il tetto di 780 euro e l’importo dei predetti contributi mensili, pari in ipotesi a 500 euro mensili.La circolare ricorda che la norma prevede che “nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute […]”. Pertanto, l’importo del predetto beneficio economico, che il lavoratore continua a percepire, non rileva ai fini della determinazione dell’ammontare dell’incentivo spettante ."
L'assunzione come detto deve essere a tempo pieno e indeterminato anche da parte di una agenzia di somministrazione. In questo caso il beneficio è trasferito all'azienda utilizzatrice; il lavoratore puo essere utilizzato anche con contratti a termine ma sempre a tempo pieno . Non sono ancora definite le modalità con cui l'agenzia deve comunicare all'INPS le destinazioni del lavoratore .
I DATORI DI LAVORO DESTINATARI sono :
- datori di lavoro privati sia imprenditori che non imprenditori ,
- enti associazioni consorzi
- enti pubblici economici
- enti morali; enti ecclesiastici.
Sono, al contrario, esclusi dall’applicazione del beneficio:
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane,La FRUIZIONE DEL BENEFICIO comporta il divieto di licenziamento del percettore di Rdc per 36 mesi successivi . In quest’ultima situazione si deve restituire tutto l’importo fruito, con applicazione delle sanzioni civili. Fanno eccezione:
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo dichiarato illegittimo;
- recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione;
- recesso durante il periodo di prova; dimissioni per giusta causa.
Nel caso in cui l’incentivo sia fruito contemporaneamente dall’azienda e da un ente di formazione (che ha riqualificato il lavoratore) a fronte di un licenziamento, la restituzione del bonus è dovuta solo dal datore di lavoro e non dall’ente.
L’incentivo può seguire il lavoratore in caso trasferimento d’azienda e passaggio del dipendente ad altro datore di lavoro, tranne che nel caso di subentro in appalto di servizi in attuazione di un obbligo.
Reddito di Cittadinanza: incentivo per nuove imprese
Nel caso in cui il beneficiario avvii una attività di lavoro autonomo o impresa individuale nei primi 6 mesi di fruizione del beneficio è possibile ottenere fino a un massimo di 6 mensilità del RDC, erogati in un’unica soluzione (massimo 4.860 euro).
Il soggetto è tenuto a comunicare all'INPS in via telematica l'avvio dell'attività economica e a rendicontare trimestralmente il bilancio.
L'erogazione del RDC resta invariata nei primi due mesi dall'avvio della nuova attività.