• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Contributi IVS artigiani e commercianti: versamento acconto entro il 30 novembre

    Ormai si avvicina il termine per l'effettuazione del versamento della seconda rata di acconto dei contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani e commercianti.

    Si ricorda che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per il corrente anno le suddette scadenze sono:

    • entro il 30.06.2022 (fatta salva la proroga dei versamenti eventualmente applicabile) per il 1° acconto, pari al 50% dell’acconto totale;
    • entro il 30.11.2022 deve invece essere versato il 2° acconto, pari al restante 50% dell’importo totale dell’acconto.

    L'acconto dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione IVS può essere determinato utilizzando alternativamente:

    • il metodo storico, basato sul reddito d'impresa /lavoro autonomo conseguito nel 2021 ed evidenziato nel mod. REDDITI PF 2022;
    • il metodo previsionale, che permette di versare un acconto inferiore rispetto a quanto dovuto applicando il metodo storico o non versare alcunché sulla base del reddito che si presume di dichiarare per il 2021 nel mod. REDDITI PF 2022. Tale metodo, ancorché non espressamente previsto dalla normativa previdenziale, si ritiene comunque applicabile anche con riferimento ai contributi in esame.

    Si riepilogano di seguito le modalità per la loro determinazione.

    Base imponibile di riferimento per il calcolo dell’acconto dei contributi

    I soggetti tenuti al versamento dei contributi IVS sono gli artigiani e gli esercenti attività commerciali, compresi i relativi coadiuvanti e coadiutori, nonché i soci di società di persone e di srl trasparenti che svolgono attività artigiane e commerciali.

    In merito all'individuazione dell'ammontare del reddito da assoggettare all'imposizione dei contributi previdenziali si fa presente che deve essere preso in considerazione il totale dei redditi d'impresa conseguiti nel 2021 e dichiarati ai fini IRPEF, al netto delle eventuali perdite dei periodi d'imposta precedenti scomputate dal reddito dell'anno. 

    Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni degli artigiani o dei commercianti la base imponibile è costituita dalla parte del reddito d'impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili, ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

    Si indicano, di seguito, i righi di riferimento del Modello Redditi PF 2022 che costituiscono la base imponibile per il calcolo dell'acconto contributivo dovuto per il 2022:

    RIGO MOD. REDDITI PF

    TIPOLOGIA DEL SOGGETTO 

    RF101

    Titolare iscritto IVS (in contabilità ordinaria)

    RG36

    Titolare iscritto IVS (in contabilità semplificata)

    LM6 – LM9, campo 3

    Titolare iscritto IVS (in regime dei "minimi")

    LM34 – LM37*

    Titolare iscritto IVS (in regime "forfettario")

    RH14

    Socio di società di persone

    Socio di Srl in regime di trasparenza

    Collaboratore impresa familiare**

    * con riferimento alla contribuzione IVS gli importi relativi al reddito e alle perdite pregresse devono essere esposti nel campo 1 dei righi in esame.
    ** in questo caso il soggetto tenuto al versamento è il titolare dell’impresa familiare.

    Aliquote contributive IVS 2022 per la determinazione dell’acconto

    Come abbiamo detto il versamento del contributo eccedente il minimale avviene in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d'impresa dell'anno precedente ed eventualmente un saldo (se il versato non corrisponde al dovuto) all'anno successivo, quando è noto il reddito conseguito.

    L'acconto viene determinato applicando l'aliquota contributiva di riferimento sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2021 eccedenti il minimale contributivo per il 2022, pari a 16.243,00 euro, e fino al massimale 2022 pari a:

    • a 80.465,00 euro (frazionabile in ragione mensile) per i soggetti iscritti alla Gestione Inps con decorrenza anteriore al 01.01.1996 o con anzianità contributiva al 31.12.1995, oppure
    • a 105.014,00 euro (non frazionabile in ragione mensile) per i soggetti iscritti alla Gestione Inps dal 1996, privi di anzianità contributiva al 31.12.1995.

    Per il calcolo dell’acconto si applicano le aliquote contributive 2022 (cfr. Circolare INPS n. 22 del 08.02.2022).

    Di seguito le aliquote contributive da applicare a seconda della tipologia di soggetti:

    ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2022 ARTIGIANI E COMMERCIANTI SUL REDDITO ECCEDENTE IL MINIMALE 

    Tipologia di contribuenti 

    Fascia di reddito 

    Titolare, socio e collaboratore > 21 anni 

    Collaboratore ≤ 21 anni 

    Artigiani

    € 16.243,00 < Reddito ≤ € 48.279,00

    24%

    22,80%

    € 48.280,00 < Reddito ≤ € 80.465,00*

    25%

    23,80% 

    Commercianti

    € 16.243,00 < Reddito ≤ € 48.279,00

    24,48%

    23,28%

    € 48.280,00 < Reddito ≤ € 80.465,00*

    25,48%

    24,28%

    *Il massimale di € 80.465 è innalzato a € 105.014 per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti dal 1996.

    L’importo derivante dalla somma:

    • del contributo calcolato sul minimale di reddito, e
    • del contributo calcolato sul reddito eccedente il minimale,

    costituisce l’importo dell’acconto dovuto sulla totalità dei redditi d’impresa prodotti nel 2022 – non solo sul reddito derivante dall’attività che dà titolo all’iscrizione nella gestione di appartenenza – sulla base del dato storico del 2021.

    Se la somma di cui sopra dovesse risultare, in sede di presentazione del Modello Redditi PF 2023 (per il periodo d’imposta 2022), inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa effettivamente realizzati nel 2022, sarà ovviamente dovuto il saldo dei contributi per lo stesso 2022, da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche per tale anno d’imposta (quindi, fatte salve eventuali modifiche normative, entro il 30.06.2023.

    Esempio: 

    Il sig. Mario Rossi è un artigiano di 40 anni ed ha conseguito nel 2021 un reddito d’impresa pari a € 28.057.

    La seconda rata dell’acconto IVS per il 2022, da corrispondere entro il 30.11.2022, è così calcolata:

    • Reddito eccedente il minimale€ (28.057 – 16.243) = € 11.814
    • Seconda rata IVS dovuta: € (11.814 x 24%) : 2 = € 1.417,68

    Termini e modalità di versamento degli acconti IVS

    Gli acconti dei contributi 2022 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, devono essere versati in 2 rate di pari importo, arrotondando gli importi al centesimo di euro, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioè:

    • entro il 16 giugno 2022 o 16 luglio 2022 (con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1° acconto 2022 (50% dell'acconto totale);
    • entro il 30 novembre 2022, a titolo di 2° acconto 2022 (restante 50% dell'acconto totale).

    tramite modello F24.

    Si ricorda che l'Inps già dall’anno 2013 non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le medesime informazioni possono essere facilmente prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel “Cassetto previdenziale per artigiani e commercianti”“Dati del mod. F24”.

    Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    S.U.D.o.C.o.: cosa c’è da sapere

    In generale, deve rilevarsi che la principale difficoltà degli operatori economi per la gestione di operazioni di import/export, era quella di presentare, oltre alla dichiarazione doganale, diverse istanze che coinvolgessero più amministrazioni, in quanto era necessario trasmettere ad ognuna di esse informazioni e dati spesso identici o simili nella sostanza per ottenere le autorizzazioni, i permessi, le licenze ed i nulla osta necessari, nella grande maggioranza dei casi rilasciati su carta.
    Pertanto, questa asimmetria informativa tra le amministrazioni coinvolte nel processo di sdoganamento, ricadeva sulle imprese incidendo sui costi e tempi. 

    S.U.D.o.C.o: iter normativo

    Per le ragioni appena sopra esposte, Agenzia delle Dogane ha proposto la norma istitutiva dello Sportello Unico Doganale, inserita poi nella legge finanziaria per il 2004

    In sostanza, si prevedeva che la Dogana fosse il punto di coordinamento e di controllo del complesso delle informazioni necessarie allo sdoganamento; le modalità attuative dello sportello unico doganale furono demandate al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 242 del 4 Novembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 10 del 14 Gennaio 2011.

    Lo Sportello Unico Doganale è stato attivato a partire da luglio 2011 con le modalità transitorie previste dal DPCM 242/2010 – pdf.

    Successivamente, con il D.P.R. del 29 dicembre 2021, n. 235 è stata regolamentata la disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli che, oltre alla nota finalità di coordinamento di tutti i procedimenti e controlli connessi all’entrata e all’uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, ha assicurato al contempo il conseguimento dell’obiettivo previsto dalla Missione 3, riforma 2.1. «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l’effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). 

    Infine, con la Determinazione Direttoriale prot. n. 39493/RU del 28 gennaio 2022 sono state definite le modalità tecniche di realizzazione del S.U.D.o.C.o

    Funzione del S.U.D.o.C.o

    Come appena sopra rappresentato la principale finalità  dello Sportello Unico dei Controlli  è quella di garantire un maggior  coordinamento, da parte degli Uffici doganali,  delle richieste di ispezione fisica presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti a vario titolo nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, al fine di garantire lo svolgimento concomitate dei controlli (cd. approccio one stop shop).

    L’attuazione in concreto dell’attività di coordinamento avviene mediate l’Agenda di coordinamento dei controlli, che consente agli uffici operativi dell’ADM e alle altre Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato di concordare data e ora di svolgimento delle ispezioni fisiche, anche in considerazione della disponibilità della merce, con il coinvolgimento quindi delle Autorità di Sistema Portuale e dei gestori di Temporanea custodia.

    Fase sperimentale del S.U.D.o.C.o

    Con la recente Circolare n. 38/2022 le Dogane hanno reso noto l’avvio della sperimentazione operativa presso il porto di La Spezia, del solo modulo “Gestione Controlli”.

    A tal riguardo, si precisa che l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:

    • Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop).
    • Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari. 
    • Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.

    A tal riguardo, allegati alla circolare in commento, le dogane hanno reso disponibile  il Disciplinare quadro, con il quale vengono fornite le istruzioni operative inerenti le attività connesse al modulo «Gestione Controlli» e il Manuale utente che contiene le istruzioni per l’utilizzo delle applicazioni messe a disposizione sempre da ADM nell’ambito del modulo “Gestione Controlli.

  • Rubrica del lavoro

    Salario minimo: pubblicata la direttiva UE 2022

    E' stata pubblicata il 25 ottobre scorso   sulla Gazzetta ufficiale europea la direttiva sul salario minimo – 2022/2041, che intende  garantire ai lavoratori dell’Unione condizioni dignitose. Il Parlamento  l'ha approvata nella versione definitiva nella seduta del 19 ottobre 2022.

    Come di consueto la direttiva europea  enuncia alcuni principi e criteri per il raggiungimento di un obiettivo condiviso lasciando agli Stati membri la liberta di definire  le modalità con cui realizzarli.

     L'obiettivo della direttiva è far si che le normative dei paesi membri consentano   «un livello di vita dignitoso» a tutti i  propri lavoratori  e una riduzione delle disuguaglianze .

    Si introducono in particolare:

    •  regole piu stringenti  per i 21 paesi che già prevedono il salario minimo,  con maggiore trasparenza e  
    • alcuni  criteri di determinazione degli importi, 
    • un sistema di controlli piu forte
    • la raccomandazione al rafforzamento del sistema della contrattazione  collettiva.

    Il termine per l'adeguamento  per i paesi membri è fissato al 15 novembre 2024.

    Vediamo  più in dettaglio cosa prevede la  direttiva e la situazione in Italia in tema di salario minimo.

    Salario minimo UE: non obbligatorio per gli Stati

    Come detto una volta entrata in vigore la direttiva  non sarà obbligatorio il recepimento  integrale in tutte le legislazioni nazionali 

    Si prevede infatti semplicemente il  rafforzamento del diritto nei paesi in cui è già previsto, ed un invito ai Governi a favorire una elaborazione politica condivisa sul tema .

    Attualmente non hanno una legislazione sul salario minimo:

    • Austria, 
    • Cipro,  
    • Danimarca,  
    • Finlandia, 
    • Svezia e 
    • Italia 

    L'italia conta comunque su un sistema di contrattazione collettiva molto diffuso e strutturato che dà garanzie  alla maggioranza dei lavoratori dipendenti.

    ll commissario UE al Lavoro Schmit in conferenza stampa  aveva dichiarato infatti «In Italia è in corso un dibattito molto forte e ampio su come rafforzare un sistema di contrattazione collettiva nel vostro paese ed eventualmente introdurre un salario minimo. Non imporremo un salario minimo politicamente, non è questo il problema. E penso che questo strumento sia un contributo a questo dibattito». 

    Da parte della sinistra  sono state avanzate  proposte legislative in merito  mentre per i partiti di centro destra  non sono necessarie nuove leggi perché si puo continuare a fare affidamento sulla tutela garantita dalla contrattazione collettiva che nel nostro paese è molto piu sviluppata che altrove

    Purtroppo è presente sempre di più anche il fenomeno del dumping contrattuale cioe di contratti "civetta" fatti da organizzazioni poco rappresentative che non garantiscono tutele minime (sono oltre 1000 i contratti collettivi nazionali registrati al CNEL)

    La direttiva europea  ricorda infatti che " Sebbene una solida contrattazione collettiva, in particolare a livello settoriale o intersettoriale, contribuisca ad

    assicurare una tutela garantita dal salario minimo adeguata, negli ultimi decenni le strutture tradizionali di  contrattazione collettiva si sono indebolite, a causa, tra l’altro, di spostamenti strutturali dell’economia verso settori meno sindacalizzati e a causa del calo delle adesioni ai sindacati, in particolare come conseguenza di attività antisindacali e dell’aumento delle forme di lavoro precarie e atipiche. Inoltre, la contrattazione collettiva a livello

    settoriale e intersettoriale ha subito pressioni in alcuni Stati membri all’indomani della crisi finanziaria del 2008".

    Cosa prevede la nuova direttiva 2022/2041

    La direttiva  prevede in particolare:

    1. l'ampliamento dell'applicabilità del salario minimo a una maggiore platea di lavoratori e
    2.  procedure per assicurare l’adeguatezza dei salari minimi  e il loro progressivo aggiornamento almeno una volta ogni due anni (o 4 per i paesi in  cui  si utilizzano meccanismi di indicizzazione)  nei paesi in cui già esistono
    3. la promozione della contrattazione collettiva  e la partecipazione delle parti sociali nella definizione dei salari.

    Su quest'ultimo punto , all'art 4 la direttiva prevede nello specifico  che:

    "ogni Stato membro, qualora il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia  dell’80 %, prevede un quadro di condizioni favorevoli alla contrattazione collettiva, per legge a seguito della consultazione  delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime. Tale Stato membro definisce altresì un piano d’azione per  promuovere la contrattazione collettiva. Lo Stato membro definisce tale piano d’azione previa consultazione delle parti  sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta congiunta delle parti sociali, come da esseconcordato. Il piano d’azione stabilisce un calendario chiaro e misure concrete per aumentare progressivamente il tasso di  copertura della contrattazione collettiva, nel pieno rispetto dell’autonomia delle parti sociali. Lo Stato membro riesamina il  suo piano d’azione periodicamente, e lo aggiorna se necessario. Qualora lo Stato membro aggiorni il suo piano d’azione,  ciò avviene previa consultazione delle parti sociali o mediante un accordo con queste ultime o, a seguito di una richiesta  congiunta delle parti sociali, come da esse concordato. In ogni caso, tale piano d’azione è sottoposto a riesame almeno  ogni cinque anni. Il piano d’azione e gli eventuali aggiornamenti sono resi pubblici e notificati alla Commissione.

    Criteri per l’importo del salario minimo

    In tema invece specificamente di importo del salario minimo,  per i paesi in cui è previsto, l’art. 5 della direttiva  prevede che  tali stati   istituiscano le necessarie procedure per la determinazione e l’aggiornamento dei salari minimi legali in modo da  contribuire alla loro adeguatezza, al fine di 

    • garantire livelli di vita dignitosi ,
    •  ridurre la povertà lavorativa, 
    • promuovere la coesione sociale e la convergenza sociale verso l’alto ,
    • ridurre il  gap  retributivo di genere.

    Per conseguire tali obiettivi  vanno utilizzati criteri che tengano conto almeno gli elementi seguenti:

    • a) il potere d’acquisto dei salari minimi legali, tenuto conto del costo della vita;
    • b) il livello generale dei salari e la loro distribuzione;
    • c) il tasso di crescita dei salari;
    • d) i livelli e l’andamento nazionali a lungo termine della produttività.

    Si prevede inoltre che gli Stati membri possono ricorrere a un meccanismo automatico di adeguamento dell’indicizzazione dei salari minimi legali, basato su criteri appropriati e conformemente al  diritto e alle prassi nazionali, a condizione che l’applicazione di tale meccanismo non comporti una diminuzione del salario minimo legale.

    Come valori di riferimento indicativi per orientare la  valutazione dell’adeguatezza dei salari  minimi legali  vengono ricordati i valori di riferimento indicativi comunemente utilizzati a livello internazionale, quali il 60 % del salario lordo mediano e il 50 % del salario lordo medio, e/o valori di riferimento indicativi utilizzati a livello nazionale.

    I progetti di legge sul salario minimo in Italia e il nodo cuneo fiscale

    Le  proposte di legge  (vedi Legge sul salario minimo il testo base in discussione) con l'adozione poi di un testo unico erano ferme al  Senato al momento della crisi del Governo Draghi.

    In estrema sintesi  il testo  del  ddl Catalfo   intendeva introdurre :

    •     un salario minimo orario di 9 euro lordi l’ora,  
    •     il riconoscimento dei Ccnl maggiormente rappresentativi, in chiave anti-dumping; 
    •     un meccanismo di rivalutazione legata all’indice dei prezzi al consumo, automatica in caso di contratti scaduti o disdettati e non rinnovati (simile alla vecchia “scala mobile” ).

     Il provvedimento non è considerato prioritario  dai partiti di centro destra, che teme il pericolo di gravare  eccessivamente  con nuovi costi le Piccole e Medie imprese e i lavoratori autonomi. Uno studio dell'INAPP   (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) del 2019  ha infatti indicato nelle PMI del Mezzogiorno i soggetti piu pesantemente colpiti da un eventuale aumento dei costi per il personale.

    La proposta  piu condivisa era  invece quella sostenuta anche da Confindustria di aumentare i salari attraverso un intervento di riduzione del cuneo fiscale ovvero un alleggerimento del prelievo fiscale e contributivo sui salari lordi  che oggi si attesta all'80 per cento della retribuzione.   Indirizzo che sembra oggi condiviso dal nuovo Governo Meloni.

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Fondo perduto fotovoltaico: entro il 27 ottobre le domande al Parco Agrisole

    Dal 27 settembre alle ore 12.00 sarà possibile inviare le domande per il fondo perduto del Parco Agrisole per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Per termini e modalità scarica l'avviso del 22 agosto 2022

    Attenzione al fatto che, il MIPAAF in data 23 settembre informa del fatto che è disponibile la versione aggiornata del Regolamento operativo e dell'elenco dei Codici ATECO (scarica qui l'allegato B aggiornato al 23.09) della misura PNRR "Parco Agrisolare", al fine di correggere alcuni refusi e rispondere ad alcuni temi posti all'attenzione del Ministero. Scarica qui l'avviso del 23 settembre con tutte le novità.

    Inoltre, sono pubblicate inoltre ulteriori FAQ (ACCEDI QUI alla pagina del Ministero per gli aggiornamento). 

    Si ricorda che la predetta misura ha una dotazione di 1 miliardo e 500 milioni, tutti disponibili sin da questo primo bando ed assegnati con una procedura a sportello, tramite la piattaforma attiva da domani 27 settembre,  fino ad esaurimento delle risorse finanziarie.

    Ricordiamo, che il decreto 25 marzo del Ministero delle Politiche agricole recante norme per interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell'ambito del  PNRR, Missione  2,  componente  1,  investimento  2.2 Parco Agrisolare veniva pubblicato in GU n 149 del 28 giugno 2022 

    Esso reca misure per rimuovere e smaltire i tetti esistenti e costruire nuovi tetti isolati, creare sistemi automatizzati di ventilazione e/o di raffreddamento e installare pannelli solari e sistemi di gestione intelligente dei flussi e degli accumulatori. 

    Obiettivo finale della misura è quello di promuovere l'installazione di pannelli fotovoltaici con una nuova capacità di generazione di 375.000 Kw da energia solare.

    Il decreto fornisce le direttive necessarie all'avvio della misura tramite l'erogazione di  un contributo a fondo perduto per la realizzazione dei suddetti impianti fotovoltaici.

    Fondo perduto Parco Agrisole: i beneficiari

    Le risorse sono destinate alla realizzazione di interventi nel settore della produzione agricola primaria per una quota pari a 1,2 miliardi di euro, mentre due quote di 150 milioni di euro sono destinate rispettivamente alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in agricoli e alla realizzazione di interventi nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli. 

    Un importo pari almeno al 40% delle risorse complessive è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

    Soggetti beneficiari del fondo perduto sono:

    a) Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
    b) imprese agroindustriali, in possesso di codice  ATECO di cui all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13 del Decreto 25 marzo 2022;
    c)  indipendentemente  dai  propri  associati,  le cooperative agricole che svolgono attività di  cui  all'art.  2135  del  codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1,  comma  2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
    Sono  esclusi  i  soggetti   esonerati   dalla   tenuta   della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad  euro 7.000,00.
    I soggetti suddetti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti:
    a) essere regolarmente costituiti ed  iscritti  come  attivi  nel registro delle imprese;
    b) essere nel pieno e  libero  esercizio  dei  propri  diritti  e possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
    c) non essere soggetto a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8  giugno  2001,  n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con  la pubblica amministrazione, compresi i  provvedimenti  interdittivi  di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    d) non avere amministratori o rappresentanti che  si  siano  resi colpevoli  anche  solo  per   negligenza   di   false   dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche;
    e) essere in condizioni di regolarità contributiva, attestata da documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e  non  trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione  coattiva  o  volontaria,  di amministrazione controllata, di concordato preventivo  (ad  eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) o  in  qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
    g) non essere destinatari di un ordine di recupero  pendente  per effetto di una precedente decisione  della  Commissione  europea  che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno  ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in  relazione  a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
     h) non essere stati destinatari, nei  tre  anni  precedenti  alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di  agevolazioni  concesse dal Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
    i) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in difficoltà così come definita all'art. 2, punto 18 del regolamento GBER. 

    Il decreto specifica che per le aziende agricole di  produzione  primaria,  gli  impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e  se  la loro capacità produttiva  non  supera  il  consumo  medio annuo  di energia elettrica dell'azienda agricola, compreso  quello  familiare. 

    La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale.
    In particolare, si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l'acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti  di   fabbricati   strumentali   all'attività  dei   soggetti beneficiari,  ivi  compresi  quelli  destinati  alla   ricezione   ed ospitalità nell'ambito dell'attività  agrituristica.  Unitamente a tale attività possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture:
    a)  rimozione  e  smaltimento  dell'amianto  (o,  se  del   caso, dell'eternit) dai tetti, in conformità alla normativa  nazionale  di settore vigente: tale procedura  deve  essere  svolta  unicamente  da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro;
    b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la  relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del  grado  di  coibentazione  previsto  in  ragione  delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al  fine  di migliorare il benessere animale;
    c)  realizzazione di un sistema  di  aerazione  connesso  alla sostituzione del  tetto  (intercapedine  d'aria):  la  relazione  del professionista  dovrà dare  conto  delle  modalità di  aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del  fabbricato;  a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato  mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria, anche al  fine  di migliorare il benessere animale.

    Fondo perduto Parco Agrisole: presenta la domanda dal 27 settembre

    Le domande di accesso agli incentivi dovranno essere presentate attraverso il portale messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici SPA dall'Area clienti.

    Il caricamento delle proposte sarà possibile dalle ore 12:00 del 27 settembre fino alle ore 12:00 del 27 ottobre 2022.

    Per ulteriori info è possibile consultare la sezione dedicata del sito MIPAF, clicca qui
    Le  istanze  di  ammissione  al  contributo   potranno   essere presentate personalmente dai soggetti beneficiari o  per il  tramite dei centri di assistenza agricola o di professionisti abilitati.
    Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata la  seguente documentazione:

    • a) modulo   informatizzato   con   anagrafica   del    soggetto beneficiario,  descrizione  catastale  dei   manufatti   oggetto   di intervento, descrizione  di  massima  dell'intervento,  richiesta  di contributo, dichiarazione resa ai sensi del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000;
    • b) relazione  tecnica  asseverata  da  parte  del  professionista abilitato, contenente:
      • descrizione del sito  e  dei  lavori  oggetto  dell'istanza  di contributo;
      • stima  preliminare  dei  costi  e  dei  lavori,  distinti   per tipologie di intervento come elencate all'art. 6;
         cronoprogramma  delle    attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l'agevolazione, dal momento della concessione  del  contributo sino alla conclusione  dei  lavori  nel  rispetto  delle  tempistiche previste dal PNRR;
      • descrizione  dei  lavori,  che  deve  contenere  le  specifiche tecniche dei materiali utilizzati per ciascuno  degli  interventi  per cui  si  chiede  l'agevolazione,  nel  rispetto  del  principio  «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del  regolamento (UE)  2020/852,  come  meglio  specificato  nell'avviso  di  cui   al successivo art. 13;
      •  visura del catasto fabbricati;
      • documentazione atta all'identificazione del fabbricato;
      • dossier fotografico ante operam per documentare  lo  stato  dei luoghi e eventuali coperture in amianto alla  data  di
      • presentazione della domanda;
      • ogni altra richiesta presente nella  modulistica  del  soggetto attuatore e disciplinata  nei  provvedimenti  e  nell'avviso  di  cui all'art. 13.

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Modello dichiarazione IMU/IMPI: modello e istruzioni 2022

    È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 08.08.2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.07.2022 in merito all’approvazione del nuovo modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi).

    Premessa

    E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 08.08.2022 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29.07.2022 in merito all’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi), con le relative istruzioni.

    La dichiarazione IMU-IMPi deve essere presentata[1], in modalità cartacea o, in alternativa, deve essere trasmessa in via telematica, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

    I soggetti passivi dell’imposta sono[2]:

    1. i possessori di immobili, intendendosi per tali 
    • il proprietario, ovvero 
    • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; 
    1. il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli; 
    2. nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario;
    3. per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.  

    In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

    Fanno invece eccezione, rispetto all’obbligo di presentazione della dichiarazione, gli enti non commerciali[3] che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di determinate attività.

    La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

    Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

    [1] a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019.

    [2] all’articolo 1, comma 743, della legge n. 160 del 2019.

    [3] di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

    Struttura del modello di dichiarazione cartacea e specifiche tecniche

    La dichiarazione:

    1. se cartacea deve essere redatta su stampato conforme al modello su fondo bianco, con caratteri in colore nero. 
    2. qualora telematica è un documento informatico formato in conformità alle specifiche tecniche

    Gli eventuali aggiornamenti del modello di dichiarazione IMU-IMPi, delle istruzioni e delle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze www.finanze.gov.it

    Disponibilità dei modelli di dichiarazione

    I modelli sono disponibili nel Comune di residenza e nel sito Internet del Ministero dell’economia e delle finanze in versione PDF editabile e possono essere utilizzati[1]

    È altresì autorizzato l’utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche e rechino l’indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonché gli estremi del presente decreto. 

    [1] purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche.

    Presentazione della dichiarazione

    La dichiarazione cartacea o telematica deve essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati

    Se l’immobile insiste su territori di Comuni diversi, la dichiarazione IMU-IMPi deve essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso[1]. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, la dichiarazione deve essere presentata al Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce. 

    Nel caso di presentazione della dichiarazione cartacea, il Comune deve rilasciarne ricevuta.

    La dichiarazione può essere[2]:

    1. presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura “Dichiarazione IMU-IMPi 20_ _” e deve essere indirizzata all’ufficio tributi del Comune competente. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione[3];
    2. trasmessa in via telematica con posta certificata

    La presentazione della dichiarazione in modalità telematica è effettuata dal contribuente, oppure da un soggetto incaricato della trasmissione telematica[4], attraverso il canale Fisconline/Entratel

    [1] la dichiarazione relativa all’IMPi deve essere presentata ai Comuni individuati dal decreto previsto dall’articolo 38, comma 4 del decreto-legge, n. 124 del 2019. 

    [2] il Comune può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione cartacea più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. 

    [3] la spedizione può essere effettuata anche dall’estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione.

    [4] di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

    Termini di presentazione della dichiarazione

    La dichiarazione, cartacea o telematica, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

    Le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2021 devono essere presentate entro il 31.12.2022. Restano comunque valide le dichiarazioni già presentate per l’anno di imposta 2021[1], nel solo caso in cui i dati dichiarati non differiscono da quelli richiesti nel nuovo modello dichiarativo. 

    Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022.

    [1] utilizzando il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

  • Riforma dello Sport

    ASD e riforma dello sport: il nuovo decreto cambia il regime fiscale

    Il Consiglio dei ministri ha approvato nei giorni scorsi uno schema di decreto  che corregge il  decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, (cd Riforma dello sport ) come previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo".

    Vediamo di seguito le principali novità, ricordando che si tratta comunque di una bozza he potrebbe essere ancora modificato prima della pubblicazione In Gazzetta ufficiale.  In particolare sono da evidenziare: la formalizzazione dello sport dilettantistico e la ridefinizione dell'inquadramento dei lavoratori, la possibile distribuzione degli utili  in certi casi fino all'80%   e la modifica della disciplina fiscale e previdenziale.

    Qui il testo della bozza

    ASD e Registro nazionale nuovi adempimenti

    Si opera una riforma dello sport dilettantistico con il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche che ne  diventa il perno, e sarà gestito dalla   direzione del Dipartimento per lo sport,  

    Avrà un  ruolo non solo di certificazione dello svolgimento di attività sportiva, ma anche di regolazione , tramite apposite funzioniper gli adempimenti previdenziali ed assistenziali connessi ai rapporti di lavoro , con l'obiettivo di una riduzione dei costi a carico di associazioni e società.

    E' previsto un  decreto che individui entro il 1  aprile  2023 i protocolli informatici  per le comunicazioni obbligatorie in collaborazione con  Ministero, Agenzia delle Entrate, Inps e INAIL  per definire in dettaglio le procedure

    L’articolo 1  in tema di forma giuridica degli enti sportivi dilettantistici, aggiunge le cooperative  e gli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore, i quali se esercitano  come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, possono iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche.  

    Vengono invece eliminate  le società di persone perché non potrebbero godere di agevolazioni fiscali  e per il rischio di confusione  tra i patrimoni dei soci e quelli della società. 

    L’articolo 5 inserisce le Discipline Sportive Associate tra gli enti  affilianti assimilabili alle Federazioni Sportive Nazionali.

    L’articolo 26  chiarisce la distinzione tra l’area del professionismo e quella del dilettantismo definendo per la prima volta in positivo dell’attività dilettantistica, che non viene più determinata solo per differenza.

    Le novità per l’inquadramento del lavoratore sportivo

    L’articolo 13 prevede che l'attività di lavoro sportivo, può costituire oggetto di:

    •  un rapporto di lavoro subordinato o 
    • di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative.

    E' possibile anche  per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche  prestare la propria attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall'orario di lavoro;

    Riguardo  le disposizioni applicabili ai lavoratori sportivi, provenienti da Paesi extraeuropei ; e il  trattamento dei dati personali si prevede entro 12 mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo, uno specifico decreto.

    Tra le figure dei lavoratori sportivi viene ricompreso anche il tesserato che svolge, verso corrispettivo, le mansioni necessarie allo svolgimento delle attività sportive sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

    Si  rimanda alla definizione elaborata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolare n. 1 del primo dicembre 2016;

    Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari,  con obbligo di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza e autorizazione in caso di compensi. 

    Come detto, il decreto correttivo introduce la presunzione di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, se 

    •  le prestazioni, pur avendo carattere continuativo, non abbiano una durata superiore alle 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive, e
    •  risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva. 

    Per quanto riguarda la costituzione del rapporto di lavoro, si prevede la possibilità di assolvere mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ad adempimenti quali la comunicazione dei dati  relativi al  rapporto di lavoro sportivo  .

     Il registro può sostituire il Libro Unico del Lavoro.

    In tema di utilizzo di volontari si amplia la possibilità di utilizzo anche agli organismi paralimpici, al CONI al CIP e alla società sport e salute.

    Ai volontari possono essere rimborsate le spese documentate di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute al di fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, come già succede per gli enti del terzo settore 

    Viene precisato che le società professionistiche  possono   stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dall’età di 15 anni resta fermo il limite massimo di  23 anni di età.

    L’articolo 19  riguarda  l’abolizione del vincolo sportivo, e ne fissa il termine di decorrenza al primo gennaio 2023.

    Tesseramento e professionismo

    L’articolo 15  riguarda il rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici  e aggiunge la sanzione dell’inefficacia nel caso di mancata approvazione del contratto secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata.

    Il tesseramento diventa possibile a partire dai 14 anni e non piu 12 di età.

    Vengono comunque mantenuti, per il professionismo:

    • sia la presunzione di lavoro subordinato per gli atleti:
    • sia i criteri per identificare il lavoratore autonomo, già previsti nella legge 23 marzo 1981, n. 91.

    Disciplina fiscale e contributiva

     Tenendo in considerazione  i recenti interventi della Corte di Cassazione  e della corte di giustizia europea , si prevede che  in presenza di un’attività sportiva dilettantistica svolta a titolo oneroso con continuità, in maniera professionale, i compensi sportivi dilettantistici  non rientrano tra i redditi diversi .

    L’abrogazione si riferisce unicamente alla tipologia di reddito, ai fini delle imposte dirette mentre  restano invariate le agevolazioni oggi previste

    Da segnalare inoltre una agevolazione agli investimenti che possano supportare attività di avviamento e di promozione dello sport.  per cui aumenta all’80% la quota del 50% della possibile distribuzione degli utili , ma:

    – limitatamente ai soli enti sportivi che gestiscono palestre o impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari,  

    – sempre subordinatamente al rispetto delle condizioni già vigenti

    – nel limite fissato dal Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, all’autorizzazione della Commission e Europea. 

    TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

     La novità principale è l’applicazione dell'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per la parte eccedente l’importo di euro 5.000,00 del compenso.

     L’articolo 23 in materia di trattamento pensionistico dei lavoratori sportivi prevede quindi :

    1.  per le collaborazioni coordinate e continuative iscritte alla gestione separata INPS, l’applicazione di un’aliquota del 24% per coloro che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e del 25%, oltre le aliquote aggiuntive in vigore, per coloro che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie. 
    2. Stessa aliquota del 25%, oltre le aliquote aggiuntive, si applica,per i lavoratori che svolgono prestazioni autonome (art. 53, comma 1, TUIR)

    ATTENZIONE : Fino al 31 dicembre 2027  il nuovo decreto introduce una riduzione del 50% delle aliquote,  con equivalente riduzione dell’imponibile contributivo  e conseguentemente delle relative prestazioni pensionistiche . 

    Non subiscono invece riduzioni le aliquote aggiuntive in vigore per tutela relativa a maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale, disoccupazione, che quindi vengono garantiti per intero;

    Sono esclusi dal recupero contributivo  i rapporti iniziati prima del termine di decorrenza del decreto e  la comunicazione all'INPS avverrà  attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,

    TRATTAMENTO FISCALE 

    •  I compensi fino all’importo di 15.000,00 euro, analogamente alla disciplina oggi vigente per importi fino a 10.000,00 euro, non sono soggetti ad alcune forma di imposizione fiscale 
    •  i compensi superiori a 15.000,00 euro rilevano esclusivamente per la parte eccedente ed esclusivamente per determinare il reddito del percipiente;
    • all’atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l’ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell’anno solare;
    • per agevolare il graduale inserimento nel settore professionistico di atleti e atlete di età inferiore a 23 anni, si prevede che le loro retribuzioni non costituiscono reddito per il percipiente, al fine del calcolo delle imposte dirette, fino all’importo massimo di euro 15.000,00. Per gli sport a squadre, questa agevolazione si applica alle sole società sportive professionistiche il cui fatturato non superi i 5 milioni di euro;
    • Viene escluso dalla natura retributiva l'importo erogato ai lavoratori sportivi a titolo di premio, quindi non in relazione all’attività svolta ma al raggiungimento di risultati sportivi.

  • Lavoro Autonomo

    Criptovalute: registro degli operatori al via il 16 maggio

    Sarà attivo dal 16 maggio prossimo il nuovo  registro per gli operatori di criptovalute,  previsto dal Decreto ministeriale del 13  gennaio 2022. (QUI il testo).

     Lo comunica l’OAM, Organismo Agenti e Mediatori incaricato della gestione. Per essere in regola , coloro che già operano nel settore, in possesso dei requisiti , dovranno presentare domanda di iscrizione al Registro entro i 60 giorni successivi per continuare a lavorare. Attraverso il registro saranno effettuate 

    1. la comunicazione di inizio attivita e le 
    2. comunicazioni trimestrali  dei dati delle prestazioni effettuate.

    L'obbligo riguarda:

    1.  i prestatori di servizi relativi all'utilizzo si valuta virtuale (criptovalute) e
    2. i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

    Vediamo di seguito  in dettaglio i requisiti e le modalità per fare domanda.

    Requisiti per l’iscrizione al Registro Operatori valuta virtuale

     I requisiti per l’iscrizione, previsti dalla normativa in vigore, sono: 

    1. per i soggetti diversi dalle persone fisiche sede legale e amministrativa in Italia o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
    2.  per le persone fisiche cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea o di Stato diverso e  domicilio nel territorio della Repubblica.

    Domanda, e iter di iscrizione al Registro operatori criptovalute – Contributo una tantum

    Dal 16 maggio 2022  chi intende iniziare l'attività di operatore nel settore delle valute virtuali dovrà preventivamente registrarsi  nella sezione speciale del Registro dei cambiavalute all'interno dell'area riservata della piattaforma OAM.

    ATTENZIONE La “Registrazione” al portale web dell’Organismo NON equivale a comunicare la  propria operatività in Italia per l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro dei Cambiavalute  per effettuare la quale è necessario compilare l’apposito servizio disponibile in area privata, dopo aver  completato la “Registrazione” stessa.

    Per la registrazione al portale è richiesta una casella di posta elettronica certificata   (PEC), già attiva al momento della registrazione

    Per chi già sta operando è previsto un termine di 60 giorni decorrenti dal 16 maggio 2022 per l'iscrizione 

    Nella pagina web www.organismo-am.it, sarà disponibile il servizio di “Registrazione” in cui vanno inseriti i dati anagrafici .

    Una volta completata la registrazione, l’utente avrà a disposizione una propria area privata, ad accesso riservato con password all’interno della quale potrà usufruire dei servizi telematici messi a disposizione dall’Organismo. 

    Tramite la propria area  è possibile compilare firmare e inviare l’apposito modulo informatico di comunicazione di attività.

    Devono essere indicati:

    •  i propri dati anagrafici (della società, in caso di persone giuridiche, inclusi dati anagrafici del legale rappresentante), 
    • identificativo fiscale, 
    • estremi documento di identificazione,
    •  un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC),
    • la tipologia di attività e servizi prestati, 
    • le modalità di svolgimento del servizio (punti fisici, ATM, indirizzi web).

     Alla comunicazione va allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata.

    CONTRIBUTO UNA TANTUM

    La registrazione nel Registro prevede il pagamento di un contributo una tantum , di cui  andra inviata la ricevuta  

    L'importo del contributo è pari a 

    • 500 euro per le persone fisiche e 
    • 8.300  euro per le società .

    ITER DELLA DOMANDA

    Dalla ricezione della domanda l'OAM avra 15 giorni di tempo per verificare regolarità e completezza della comunicazione e della documentazione allegata.

    Il termine puo essere sospeso una sola volta, e per un massimo di 10 giorni,  in caso di  comunicazione incompleta ,  per l'integrazione.

     Decorsi i termini previsti, se la documentazione richiesta risultasse non pervenuta o insufficiente, l'organismo Agenti e mediatori puo negare l’iscrizione nella Sezione speciale del Registro, dandone tempestiva e motivata comunicazione all’interessato.

    Potrà comunque essere presentata una successiva richiesta di iscrizione.

    Obbligo di trasmissione dati all’OAM

    Gli operatori iscritti devono trasmettere all’OAM, per via telematica, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana. La trasmissione deve essere effettuata con cadenza trimestrale e riguarda in particolare i dati identificativi e dati sintetici sull’operatività complessiva in Italia, suddivisi per singolo cliente .

    Nel dettaglio dovranno essere inviati telematicamente all’OAM:

    Dati identificativi del cliente:

    1. Cognome e nome;

    2. Luogo e data di nascita;

    3. Residenza;

    4. Codice fiscale/Partita IVA, ove assegnato;

    5. Estremi del documento di identificazione.

    Dati relativi all’operatività complessiva per singolo cliente:

    1) controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, del saldo  totale delle valute legali e delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

    2) numero e controvalore complessivo in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, delle operazioni di conversione da valuta legale a virtuale e da virtuale a legaleriferibili a ciascun cliente;

    3) numero delle operazioni di conversione tra valute virtuali riferibili a ciascun cliente;

    4) numero delle operazioni di trasferimento di valuta virtuale in uscita e in ingresso da/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale riferibili a ciascun cliente;

    5) numero e controvalore in euro, alla data dell’ultimo giorno del trimestre di riferimento, dell’ammontare delle operazioni di trasferimento di valuta legale in uscita e in ingressoda/verso il prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, riferibili a ciascun cliente  e suddivise per trasferimenti in contante e strumenti tracciabili.

    I dati del registro e guide operative

    • cognome e nome del prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale o di portafoglio digitale se persona fisica o denominazione sociale e sede legale o sede della stabile organizzazione a in caso di soggetto diverso da persona fisica; 
    • codice fiscale o partita IVA, ove assegnato; 
    • indicazione della tipologia di servizio prestato; 
    • indirizzo dei punti fisici di operatività, compresi gli eventuali sportelli automatici (ATM), e/o l’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

    Ai seguenti link è possibile scaricare le Guide operative