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Bando AGRI MULTI: domande entro il 20.04
Aperto con domande entro il 20 aprile, il Bando 2023 AGRI MULTI con l'obiettivo di rafforzare la competitività del settore agricolo dell'Unione e in particolare:
- migliorare il grado di conoscenza dei meriti dei prodotti agricoli dell'Ue e degli elevati standard applicabili ai metodi di produzione nell'Ue;
- aumentare la competitività e il consumo dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione e ottimizzarne l'immagine, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Ue;
- rafforzare la consapevolezza e il riconoscimento dei regimi di qualità dell'Ue;
- aumentare la quota di mercato dei prodotti agricoli e di determinati prodotti alimentari dell'Unione, prestando particolare attenzione ai mercati di paesi terzi che presentano il maggior potenziale di crescita;
- ripristinare condizioni normali di mercato in caso di turbative gravi del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi specifici.
Il bando AGRI MULTI finanzia azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei in forma di campagne di informazione e di promozione.
Bando AGRI MULTI 2023: i beneficiari
I richiedenti devono essere:
- organismi pubblici o privati in possesso di personalità giuridica,
- stabiliti in uno Stato membro UE – compresi i paesi e territori d’oltremare (PTOM) –
- rientrare in una delle seguenti categorie:
- organizzazioni commerciali o interprofessionali, stabilite in uno Stato membro e rappresentative del settore o dei settori interessati in tale Stato membro, in particolare le organizzazioni interprofessionali di cui ai regolamenti 1308/2013 (art. 157) e 1151/2012 (art. 3, punto 2) purché siano rappresentative di una denominazione di origine protetta ai sensi di quest'ultimo regolamento;
- organizzazioni commerciali o interprofessionali dell’Ue rappresentative del settore o dei settori interessati a livello di Unione;
- organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori di cui al regolamento 1308/2013 (artt. 152 e 157) e che sono state riconosciute da uno Stato membro;
- organismi del settore agroalimentare il cui obiettivo e la cui attività sia l'informazione e la promozione dei prodotti agricoli, e che siano stati investiti dallo Stato membro interessato di attribuzioni di servizio pubblico chiaramente definite in questo ambito (devono essere legalmente costituiti almeno due anni prima del bando al quale intendono candidarsi).
Il proponente deve essere rappresentativo del settore o del prodotto interessato (tale rappresentatività deve rispondere a requisiti specifici precisati nel testo de bando).
Bando AGRI MULTI 2023: il contributo
Il contributo comunitario può coprire fino all’80% dei costi ammissibili nel quadro della campagna di promozione e informazione:
- Relazioni pubbliche: azioni di PR, eventi stampa.
- Sito web, social media: configurazione, manutenzione, aggiornamento del sito web; social media: configurazione degli account, pubblicazione regolare di post; applicazioni per dispositivi mobili, piattaforme di e-learning, seminari online, ecc.
- Pubblicità: stampa, TV, radio, servizi online, attività in ambienti esterni, cinema
- Strumenti di comunicazione: pubblicazioni, kit mediatici, gadget promozionali; video promozionali
- Eventi: stand in fiere; seminari, workshop, incontri tra imprese, formazioni commerciali/corsi di cucina, attività nelle scuole; settimane dei ristoranti; sponsorizzazione di eventi; viaggi di studio in Europa
- Promozione presso i punti vendita: giornate di degustazione; promozione nelle pubblicazioni destinate ai dettaglianti, pubblicità presso i punti vendita.
Bando AGRI MULTI 2023: le domande
Viene precisato che le proposte di progetto:
- possono essere scritte in una lingua qualsiasi dell’UE (di preferenza l’inglese)
- avere una durata prevista compresa fra 12 e 36 mesi
- essere presentate da un partenariato di almeno due soggetti ammissibili stabiliti in almeno due Stati membri diversi.
Invece, NON sono ammesse proposte da parte di singoli richiedenti, ad eccezione del caso di organizzazioni commerciali o interprofessionali dell'UE rappresentative a livello dell'UE per il prodotto o il settore promosso.
La presentazione delle proposte di progetto deve essere fatta via web attraverso il portale Funding and Tender della Commissione europea.
Per ulteriori info visita anche il sito Europa Facile al seguente indirizzo:
Bando AGRI MULTI 2023: le caratteristiche
Le risorse disponibili ammontano a oltre 84 milioni di euro.
E' bene specificare che, il bando finanzia azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli europei in forma di campagne di informazione e di promozione.
I prodotti oggetto di campagna rientrano nei prodotti e regimi elencati all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1144/2014 (ma i prodotti vitivinicoli, della pesca e dell’acquacoltura possono essere oggetto delle azioni di informazione e di promozione soltanto se nel programma considerato rientra almeno un altro prodotto indicato in detto articolo).
Il bando riguarda l’esecuzione di programmi multipli, (che devono essere presentati da almeno due organizzazioni di almeno 2 Stati membri diversi) relativi ad azioni nel mercato interno o nei Paesi terzi nell'ambito dei seguenti temi:
MERCATO INTERNO
Topic 1. AGRIP-MULTI-2023-IM
Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la conoscenza e la riconoscibilità dei regimi di qualità dell’Ue:
a) regimi di qualità: denominazione di origine protetta (DOP), indicazione geografica protetta (IGP), specialità tradizionale garantita (STG) e indicazioni facoltative di qualità;
b) logo dei prodotti agricoli di qualità caratteristici delle regioni ultraperiferiche dell’Unione.
– Programmi di informazione e promozione che mettano in evidenza le caratteristiche specifiche dei metodi agricoli nell'Unione e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari e dei regimi di qualità dell'UE (Art. 5.d del Regolamento (UE) 1144/2014: devono evidenziare almeno una delle specificità dei metodi di produzione agricola nell'Unione, in particolare in termini di sicurezza alimentare, tracciabilità, genuinità, etichettatura, aspetti nutrizionali e sanitari, benessere degli animali, rispetto dell'ambiente e sostenibilità (compresi gli aspetti climatici benefici quali la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l'aumento dell'assorbimento di carbonio) e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari, in particolare in termini di qualità, gusto, diversità o tradizioni.
Budget: 4.200.000 euro
Topic 2. AGRIP-MULTI-2023-IM-ORGANIC
Programmi di informazione e promozione volti a rafforzare la consapevolezza e la riconoscibilità del regime di qualità dell’Ue relativamente al metodo di produzione biologica, un regime che fornisce ai consumatori garanzie sulla sostenibilità, sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto o del processo di produzione utilizzato, nonché sui benefici ambientali che essi generano
Budget: 14.000.000 euro
Topic 3. AGRIP-MULTI-2023-IM-SUSTAINABLE
Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare la consapevolezza sull'agricoltura sostenibile dell'Ue e sul benessere degli animali.
Il metodo di produzione del prodotto promosso copre almeno due dei settori elencati all'articolo 31, par 4, del regolamento (UE) 2021/2115, nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 5 di detto regolamento Articolo.
Budget indicativo: 14.000.000 euro
Topic 4. AGRIP-MULTI-2023-IM-FRESH FRUIT AND VEGETABLES
Programmi di informazione e promozione volti ad aumentare il consumo di frutta e verdura fresca nel mercato interno nel contesto di pratiche alimentari equilibrate e sane. I prodotti ammissibili in questa rubrica sono quelli elencati nella parte IX e le banane fresche nella parte XI dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le azioni devono evidenziare i benefici del consumo di frutta e verdura fresca in una dieta equilibrata. I messaggi potrebbero concentrarsi in particolare su sulla raccomandazione di consumare almeno 5 porzioni di frutta e verdura diverse ogni giorno, sul posto di frutta e verdura all’interno della piramide alimentare, sull’impatto benefico sulla salute del consumo di frutta e verdura.
Budget indicativo: 10.000.000 euro
PAESI TERZI
Topic 5. AGRIP-MULTI-2023-TC-ALL
Programmi di informazione e di promozione destinati a uno o più Paesi terzi. Devono evidenziare in particolare le specificità dei metodi di produzione agricola nell’UE, soprattutto sul piano della sicurezza alimentare, della tracciabilità, dell’autenticità, dell’etichettatura, degli aspetti nutrizionali e sanitari, del benessere degli animali, del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità (compresi i benefici per il clima come la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e/o l’aumento delle rimozioni dell’anidride carbonica), come pure delle caratteristiche intrinseche dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare in termini di qualità, sapore, diversità o tradizioni.
L’effetto finale atteso è di migliorare la competitività e il consumo dei prodotti agroalimentari dell’Unione, ottimizzarne l’immagine e aumentarne la quota di mercato nei paesi destinatari.
Budget indicativo: 29.200.000 euro
Topic 6. AGRIP-MULTI-2023-TC-ORGANIC OR SUSTAINABLE
Le azioni ricalcano quelle indicati nel topic 2 o nel topic 3 e possono svolgersi in qualsiasi Paese terzo
Budget indicativo: 11.000.000 euro
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Fisco buono: agevolazione per imprese per cessioni gratuite eccedenze alimenti e farmaci
La legge n.166/2016 nota come Legge Antisprechi prevede agevolazioni sulle imposte per chi cede gratuitamente le eccedenze alimentari.
Nel dettaglio, le finalità della legge 166 art. 1 consistono nel ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di:
- produzione,
- trasformazione,
- distribuzione
- somministrazione
di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari:
a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale, destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano;
b) favorire il recupero e la donazione di medicinali, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale
c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;
d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare previsto dal medesimo Programma nonché alla riduzione della quantità dei rifiuti biodegradabili avviati allo smaltimento in discarica;
e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei consumatori e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
Legge Antisprechi: agevolazioni IRES e IVA per chi cede gratis le eccedenze alimentari
Alla luce degli obiettivi della legge Antisprechi, il Fisco diventa una leva per promuovere l'economia di tipo circolare dando rilevanza a comportamenti virtuosi e prevedendo, a fronte di donazioni di beni strettamente indicati dalla norma l'eliminazione per le imprese di qualsiasi effetto fiscale.
Ai fini IRES le cessioni gratuite, secondo le previsioni della legge, non generano un ricavo imponibile e i costi sostenuti sono deducibili.
Per quanto riguarda l'IVA le operazioni di cessione, poiché assimilate alla distruzione dei prodotti, non scontano l'imposta.
La finalità della Legge 166/2016 che incentiva grandi e piccole imprese a donare prodotti di prima necessità rimasti invenduti o inutilizzati promuovendo nel nostro Paese un'economia di tipo circolare.
Inoltre, accanto a tali incentivi, il legislatore ha previsto la facoltà per i Comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità, debitamente certificata, di beni e prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
Leggi anche:
- Legge anti-spreco: il trattamento IVA delle cessioni gratuite dei beni
- Legge anti-spreco: chiarimenti sulle agevolazioni dall'Agenzia delle Entrate
Legge Antisprechi: agevolazioni TARI per chi cede gratis le eccedenze alimentari
Ai sensi dell'art 17 della Legge Antisprechi di fatto i Comuni scontano la Tari a chi dona beni alimentari
In particolare, si prevede quanto segue:
- Alle utenze non domestiche
- relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere,
- che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale,
- il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità debitamente certificata (art 16 della Legge), dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
Legge Antisprechi: il Comune di Varese
Secondo i dati sono diversi i Comuni che riconoscono alle attività commerciali e industriali che producono o distribuiscono beni alimentari e che li cedono, a titolo gratuito, un abbattimento della parte variabile della tariffa sui rifiuti, tra questi si annoverano: Roma, Varese, Bologna e altri.
Nel Dettaglio, il Comune di Varese, come specificato sul proprio sito istituzionale, ha riconosciuto una esenzione TARI per gli enti del Terzo Settore che recuperano eccedenze alimentari
Fino al 30 novembre, gli enti attivi nel recupero e ridistribuzione di beni eccedenti ai fini di solidarietà sociale hanno potuto richiedere l'esenzione di quota fissa e variabile della Tari.
A bilancio del Comune di Varese, in questa prima fase sperimentale, sono stati previsti 20 mila euro.
Già dal 2017 il Comune di Varese ha recepito la norma di cui all'art. 17 della legge Gadda n.166/2016 cosiddetta “antispreco”, che introduce la possibilità di richiedere una riduzione della Tari.
La domanda per il riconoscimento delle agevolazioni dovevano essere presentata dall’intestatario della Tassa rifiuti entro il 30 novembre, insieme alla documentazione richiesta, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected].
Tutti i dettagli sono sul sito del Comune di Varese.
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Agevolazioni disabili nella dichiarazione dei redditi 730/2023
Per le persone con disabilità e per i loro familiari, la normativa tributaria mostra particolare attenzione riservando loro numerose agevolazioni fiscali. Per usufruire di queste agevolazioni è necessario indicarle correttamente nella dichiarazione dei redditi, in questo approfondimento vediamo dove indicarle nel 730/2023 (anno di imposta 2022).
In generale, possono usufruire delle agevolazioni le persone con disabilità, ovvero:
- non vedenti: persone colpite da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo a entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 Legge 138/2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi.
- sordi: persone minorate sensoriali dell'udito affette da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva (Legge 381/1970 art. 1, comma 2)
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento: persone che hanno un grave handicap certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’Asl (comma 3, articolo 3 della legge n. 104/1992).
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni
- disabili con ridotte o impedite capacità motorie: persone che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
730/2023: dove indicare le spese sanitarie per persone con disabilità
Nel rigo E3 va indicato l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità per le quali spetta la detrazione del 19% sull’intero importo, ovvero:
- mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento. Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
- le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità(spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
- la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
- l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.
Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 50 o del 75 per cento per le spese sostenute per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)
- sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico.
Nel rigo E4 va indicato l’importo delle spese sostenute per l’acquisto:
- di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie delle persone con disabilità. Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
- pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nell’abitacolo della persona con disabilità;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
- sportello scorrevole.
- di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni.
La detrazione:
- ha un limite di spesa di 18.075,99 euro,
- spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona con disabilità.
- spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l’eventuale rimborso dell’assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, è dovuta la differenza tra l’imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell’agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell’handicap che comporta per la persona con disabilità la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.
- può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso indicare nel rigo E4 l’intero importo della spesa sostenuta e, nell’apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.
Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2019, nel 2020 o nel 2021 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicare:
- l’intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2019, 2020 o 2021);
- il numero della rata che si utilizza per il 2022 (4, 3 o 2) nell’apposita casella.
La detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell’ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante). Queste spese devono essere sostenute entro quattro anni dall’acquisto e concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.
Se vengono compilati due righi E4, uno per l’acquisto dell’autoveicolo e l’altro per la manutenzione straordinaria la detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali solo per l’acquisto e non per la manutenzione straordinaria.
L’importo da indicare nel rigo E4 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 4.
Nel rigo E5 va indicato l’importo della spesa sostenuta dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l’intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all’acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell’apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l’intero importo della spesa sostenuta.
L’importo da indicare nel rigo E5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.
Nel rigo E25 va indicato l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento. Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:
- assistenza infermieristica e riabilitativa;
- personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- personale con la qualifica di educatore professionale;
- personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario.
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.
Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi, suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.
730/2023 detrazione Irpef per i figli portatori di handicap
Dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le maggiorazioni previste per i figli con disabilità poiché anche queste maggiorazioni sono sostituite dall’assegno unico e, in questo caso, anche per i figli con 21 anni o più.
730/2023: la detrazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche
Per interventi che rispettano requisiti specifici, le cui spese sono state sostenute dal 1° gennaio 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche, la detrazione corrisponde al 75% della spesa da ripartire in cinque rate annuali.
Si deve però trattare di interventi finalizzati all’utilizzo da parte di soggetti disabili, a prescindere che ci siano o meno disabili residenti nell’edificio al momento in cui vengono effettuati i lavori.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Qualora le spese sostenute nel 2022, rappresentino una prosecuzione di interventi già iniziati in anni precedenti per le quali spetta la detrazione al 110%, fermi restando tutti i requisiti richiesti per l’applicazione di tale agevolazione, il contribuente può scegliere se continuare a fruire del Superbonus nel limite di spesa di euro 96.000, comprensivo anche delle spese sostenute nel 2021 per il medesimo intervento, oppure fruire della nuova detrazione nella misura del 75% delle spese sostenute e comunque nei limiti di spesa previsti dalla norma.
Rientrano nella categoria degli interventi agevolati:
- quelli effettuati per l’eliminazione delle barriere architettoniche(per esempio, ascensori e montacarichi). Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione rientrano ad esempio:
- la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione,
- la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
- i lavori eseguiti per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
Attenzione: La detrazione non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.
730/2023: la maggior detrazione Irpef per le polizze assicurative
Nei righi E8-E10 del modello 730/2023 è possibile indicare con il codice 38 i premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all’articolo 59 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.
L’importo per i premi, non deve complessivamente superare 750,00 euro al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36), e deve comprendere anche i premi di assicurazione indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 38.
Tale importo deve comprendere anche i premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni indicati nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 36.
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Profughi Ucraina: proroga permessi e nuovi fondi
Pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto legge n. 16 2023 con la proroga delle misure urgenti per la protezione dei profughi provenienti dall'Ucraina già invigore e nuovi stanziamenti per la loro realizzazione.
In particolare viene 'autorizzata fino al 31 dicembre 2023
- la prosecuzione, nel limite massimo complessivo di 7.000 posti, delle forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,anche mediante convenzioni territoriale, sottoscritte dai Commissari delegati del Dipartimento della protezione civile
- la prosecuzione delle misure di sostentamento di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b) del decreto-legge n. 21 del 2022, nel limite delle risorse a tal fine disponibili a legislazione vigente;
- l'assegnazione anche per l'anno 2023, 40.000.000 di euro, per il rafforzamento, in via temporanea, dell'offerta dei servizi sociali da parte dei comuni ospitanti persone richiedenti il permesso di protezione temporanea. Le domande di accesso ai fondi andranno presentate entro il 30 settembre 2023.
- la proroga al 31 dicembre 2023 dei permessi di soggiorno speciali ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022,
- la proroga delle misure di assistenza sanitaria ai profughi, previa verifica incrociata dei dati dei ministeri competenti
- nuove misure e fondi per l'accoglienza dei minori non accompagnati .
Nel complesso sono stanziati per i fini sopra descritti circa 89 milioni di euro.
Le modalità per l'accoglienza dei profughi
Si ricorda che il Governo aveva già stanziato
- con due DPCM a fine aprile 2022 risorse per 42 milioni di euro, e
- circa 350 milioni nel decreto Ucraina n. 21 2022,
- 58 milioni con il Decreto Aiuti 50 2022, destinati in particolare ai Comuni
Sono tre infatti le modalità di accoglienza:
- nei centri CAS e SAI del Ministero dell'interno, e degli enti locali, per i quali sono previsti contributi di 33 euro a persona al giorno
- con OSPITALITA DIFFUSA gestita da enti e associazioni del terzo settore, sempre con rimborso di 33 euro al giorno per ogni profugo ospitato
- con SISTEMAZIONE AUTONOMA dei profughi presso parenti ed amici : previsto un rimborso diretto mensile a persona di 300 euro/ 150 euro per i bambini .
Rivediamo insieme di seguito più in dettaglio le modalità di accoglienza dei profughi Ucraini previste dal Dipartimento della Protezione Civile.
Accoglienza profughi Ucraina: posti, rimborsi e bonus
- I centri CAS centri accoglienza straordinaria e SAI Sistema di accoglienza e integrazione sono le strutture "ordinarie" del ministero dell'Interno per l'accoglienza dei migranti.Il numero di posti disponibili in queste strutture è stato elevato a 16.500 unità per consentire l'ospitalità alla popolazione ucraina in fuga. Le strutture del CAS sono individuate dalle Prefetture, mentre il sistema SAI è costituito dalla rete degli enti locali che con il supporto delle realtà del terzo settore garantiscono interventi di accoglienza integrata. Le strutture sono sia quelle pubbliche già in uso che strutture private (appartamenti hotel in convenzione) .
- Ulteriori 15mila posti potranno essere utilizzati tramite l'ospitalità diffusa con gestione diretta di enti ed associazioni del terzo settore che possano offrire gli stessi servizi del sistema CAS e SAI. Per questi due canali sono a disposizione le risorse per rimborsare a enti e associazioni del terzo settore un importo di 33 euro al giorno per ogni profugo ospitato.
- Il dipartimento della protezione civile stima inoltre di poter finanziare la sistemazione autonoma a circa 60 mila cittadini ucraini , presso amici e parenti. In questo caso è previsto un contributo economico diretto per le spese di prima necessità pari a 300 euro mensili per gli adulti e 150 per i minori. Il contributo è erogato per un massimo di 90 giorni, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di protezione temporanea (vedi sotto).
Accoglienza tramite enti: la piattaforma per le richieste
Ospitalità tramite enti
La raccolta delle manifestazioni d’interesse per l’accoglienza diffusa delle persone provenienti dall’Ucraina partiva il 12 aprile e si è conclusa il 22 aprile alle ore 18.00.
A questo link la piattaforma per offrire ospitalità accompagnamento per l’integrazione e l’autonomia alle persone provenienti dall’Ucraina da parte degli enti abilitati che devono fare richiesta e siglare una convenzione .QUI l'avviso integrale con i requisiti e le modalità operative
ATTENZIONE : Per compilare e trasmettere la domanda è necessario disporre, oltre che di un cellulare e di una email per le procedure di validazione sulla piattaforma, di:
- Firma Elettronica Qualificata (FEQ) del legale rappresentante, indispensabile per sottoscrivere digitalmente il documento in formato PDF;
- Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del legale rappresentante o del soggetto proponente, a cui verrà inviata la notifica di avvenuta trasmissione con il numero di protocollo della domanda.
Per chiarimenti è possibile scrivere a [email protected] supporto tecnico sulla piattaforma, è possibile scrivere a: apps@ protezionecivile.it.
Il contributo economico copre sia le spese organizzative dell'ente-associazione , che una quota per il profugo che un eventuale rimborso alla famiglia ospitante che si sia messa a disposizione dell'associazione.
Prevista anche la designazione di tutor che assistano i rifugiati, come mediatori culturali ma anche tecnici in materia legale, sanitaria, scolastica.
Ospitalità presso amici in autonomia
Per quanto riguarda invece la sistemazione autonoma i profughi ucraini dovranno richiedere il contributo su una piattaforma online che sarà resa resa disponibile sul sito della protezione civile. Nel frattempo è stato predisposto un vademecum con le prime indicazioni per la regolarità amministrativa e sanitaria. I testi sono disponibili in italiano inglese russo e ucraino a questo link
Il dipartimento deve ancora individuare il soggetto che erogherà direttamente il contributo agli interessati , anche in contanti (potrebbe trattarsi di Poste Italiane) per coloro che non hanno un conto corrente in Italia.
ATTENZIONE Alle famiglie ospitanti in questo caso non spettano contributi economici dallo Stato.
E' stato però predisposto un contributo per l'ospitalità fornita da lavoratori domestici a loro parenti ucraini.
Protezione temporanea per i profughi ucraini
Il Governo Draghi aveva messo a punto anche un DPCM, attuativo della decisione europea 384 2022, che prevede un permesso di soggiorno speciale, della durata di 12 mesi prorogabile per altri 6, definito di "protezione temporanea" per i profughi ucraini.
Si tratta di una forma di tutela diversa dalla protezione internazionale .
Nello specifico questa forma di permesso è applicabile :
- ai cittadini ucraini residenti in patria prima del 24 febbraio 2022
- ai cittadini di paesi terzi o apolidi che già beneficiavano della protezione internazionale o equivalente, o un permesso di soggiorno in Ucraina alla stessa data
- ai familiari dei soggetti sopraindicati
Va richiesto agli Uffici immigrazione delle Questure e viene rilasciato in formato elettronico a titolo gratuito.
Come detto i permessi speciali già emanati e in scadenza il 4 marzo 2023 la durata è prorogata fino al 31 dicembre 2023.
Piattaforma Offro aiuto per l’Ucraina
Sul sito della Protezione civile è disponibile la piattaforma Offro Aiuto alla popolazione ucraina per tutti i tipi di aiuto ( beni o servizi) da parte di privati, aziende, enti del terzo settore.
E' consigliato compilare un modulo per ciascuna tipologia di offerta.
Le offerte di beni, servizi e ospitalità saranno valutate e gestite dalle strutture di coordinamento dell’emergenza, dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile, dai soggetti del Terzo Settore e del Privato Sociale impegnati nelle attività di accoglienza e sostegno alla popolazione ucraina.
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WeSportUp: agevolazione per start up “sport e salute”
Viene aperta la nuova call for applications di WeSportUp, l’Acceleratore della Rete Nazionale CDP in ambito sport e wellness.
L’acceleratore WeSportUp, dedicato a startup che operano negli ambiti dello sport e del benessere, apre un secondo ciclo di accelerazione.
L’edizione 2023 partirà con una open call della durata di 3 mesi, con l’obiettivo di ricercare le realtà più interessanti che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione.
Si tratta di soluzioni che impattano su 8 focus area:
- Activity & Performance;
- Fitness & Lifestyle;
- Wellness & Nutrition;
- Management & Organization;
- Fan Experience & Metaverse;
- Gaming & Esports;
- ESG & Sustainability;
- Venue & Stadium Tech.
A metà giugno durante il Selection Day verranno selezionate le startup che avranno accesso alla fase di accelerazione.
Le startup interessate a prendere parte alla selezione di WeSportUp potranno presentare la propria candidatura entro il 24 maggio utilizzando il sito dedicato, di seguito i dettagli su come fare.
WeSportUp: che cos’è l’acceleratore per start up
WeSportUp fa parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network presente su tutto il territorio per sostenere la crescita di giovani imprese innovative nei mercati a maggiore potenziale
Esso è nato su iniziativa di CDP (Cassa Depositi e prestiti) Venture Capital tramite il suo Fondo Acceleratori e come partner istituzionale ha Sport e Salute SpA che ospita il programma all’interno del complesso del Foro Italico.
La gestione operativa del programma è affidata a Startupbootcamp, primo acceleratore in Europa con 1.200 società in portafoglio.
Si ricorda che la prima edizione di sostegno alle start up di settore si è conclusa lo scorso 14 dicembre dopo un percorso di 9 mesi così strutturato:
- il lancio della call,
- la fase di scouting,
- le ore dedicate agli incontri one-to-one con i founder delle 9 startup accelerate.
WeSportUp: come funzione la call per le start up interessate
L'open call della durata di 3 mesi, ha l’obiettivo di ricercare le realtà più interessanti che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione.
Una volta individuate le realtà da sostenere si avvierà un percorso di 14 settimane coordinato dal team di WeSportUp, fatto di:
- momenti di accompagnamento one-to-one e coaching,
- workshop di business training,
- masterclass con esperti e professionisti del mondo sport-tech,
- attività di supporto allo sviluppo di business delle startup,
- sessioni di lavoro con le aziende corporate partner.
L’obiettivo principale è accelerare la maturazione delle startup preparandole adeguatamente all'incontro con investitori e clienti.
L’evento conclusivo del programma sarà il Demo Day, previsto per inizio novembre, dove le startup si presenteranno ai partner dell’acceleratore, agli investitori e a tutti gli stakeholder della sport industry italiana.
La location del programma si trova nel cuore del Foro Italico a Roma, un open space di 500 m2 realizzato da Sport e Salute adiacente alle piscine olimpiche, un campus moderno e tecnologico che ospiterà il team operativo, le startup selezionate ed i principali eventi del programma.
WeSportUp: i beneficiari e i vantaggi
Possono candidarsi al processo di selezione:
- le startup Sport Tech
- o Wellness Tech early-stage ad alto potenziale di crescita.
Le candidature vanno inviate on line entro il 24 maggio 2023 al seguente indirizzo: Apply to WeSportUp – Batch 2 2023 | F6S.
I selezionati avranno a disposizione i seguenti vantaggi:
- training di 14 settimane progettato con incontri 1:1 con il team di WSU e coach dedicati per aiutare gli imprenditori a scalare le loro imprese e imporsi con soluzioni innovative per il settore sport e benessere,
- relazione con le aziende Corporate Partner di WeSportUp e con brand leader nel settore Sport & Wellness, con cui sperimentare le soluzioni proposte,
- accesso alla community di mentor composta da esperti di startup e innovazione e professionisti in ambito sport e wellness, che volontariamente affiancano le startup durante il programma, supportando il loro sviluppo
- un pacchetto complessivo di €150.000 in cash e servizi. Un investimento di follow on già committed di almeno €150k per le startup più performanti..
- sostegno continuo, anche dopo il programma, con eventi annuali dedicati agli alumni, opportunità commerciali e connessioni ad hoc.
- accesso ai fondi di Venture Capital e agli investitori più attivi nel settore Sport & Wellness italiani e internazionali,
- masterclass tenute da manager ed esperti di business e sportstech, a copertura di tutti gli aspetti fondamentali per lo sviluppo di una startup, dall'economia del prodotto al business development e al fundraising,
- accesso al mondo sportivo, grazie al coinvolgimento di Sport e Salute, unita all’esperienza nel sostenere la crescita di centinaia di startup di Startupbootcamp e Wylab, attraverso la creazione di opportunità di business,
- spazio di coworking dedicato presso il Foro Italico a Roma,
- sconti, offerte e crediti esclusivi con partner leader di tecnologia (es Amazon Web Services, Google Cloud, Stripe, HubSpot ecc.), pagamenti, legal e compliance, assicurazioni e risorse umane.
Per ulteriori informazioni visita il sito: Accelerator (wesportup.it).
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Albo gestori crisi d’impresa: tutte le regole
Il Ministero della Giustizia in data 24 febbraio ha aggiornato la sezione FAQ (istituita nel mese di gennaio) relativa all'Albo gestori della crisi d'impresa.
In particolare, si segnalano tra le altre, le indicazioni relative alle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l’iscrizione e per l’attestazione dell’avvenuto completamento del tirocinio.
In una faq viene peraltro chiarito per chi è obbligatorio il tirocinio semestrale e "Alla luce del mancato richiamo del comma 6 cit. a opera dell’art. 356 cit., il tirocinio semestrale di cui all’art. 4, comma 5, lett. c) cit. è, allo stato, obbligatorio per tutte le categorie di soggetti legittimate a iscriversi all’albo, ivi inclusi avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili. Pertanto, tutti i soggetti che richiedono l’iscrizione all’albo devono dimostrare di aver svolto il tirocinio". Clicca qui per consultare le FAQ
Ricordiamo che con comunicato il Ministero della Giustizia infornava dell'avvio della creazione dell'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dall'art 356 del codice della crisi e dell'insolvenza.
Dalle ore 12 del 5 gennaio 2023 è possibile fare domanda d'iscrizione nel portale “Albo dei gestori della crisi di impresa”.
Per l’iscrizione è previsto il versamento del contributo di 150 euro come disposto dall'articolo 8 del decreto 3 marzo 2022 n 75.
Il contributo di iscrizione all’albo può essere versato con bonifico bancario o postale a favore di Tesoreria provinciale di Roma, all'IBAN: IT42B0100003245348011241324 indicando come causale: “ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI”.
E' bene sottolineare che sono disponibili i seguenti recapiti per richieste di chiarimento:
- chiamare allo 06 85271228 dalle 10.00 alle 12.00 dal martedì al venerdì
- oppure scrivere a: [email protected]
Albo gestori crisi d’impresa: la normativa
Il Decreto n 75 del 2022 del Ministero della Giustizia pubblicato in GU N 143 DEL 21 giugno 2022 con i suoi 12 articoli reca le disposizioni sul funzionamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
In particolare, l'art.356 comma 1 del Codice della crisi e dell'insolvenza sancisce che è istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.
Il comma 2 recita che possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni.
Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore.
Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352.
Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto.
Albo gestori crisi d’impresa: sezioni e funzionamento
L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.
Esso è articolato in due sezioni:
a) sezione ordinaria;
b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice. Attenzione al fatto che l'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI.
Il responsabile dell'albo cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del regolamento.
L'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque,
connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
L'albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata.
Nella parte pubblica sono inseriti:
- i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto,
- la sezione dell'albo nella quale è iscritto
- e l'eventuale ordine professionale di appartenenza.
Nella parte riservata sono inseriti:
- le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice;
- le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo
- e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.
L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo.
Possono accedere alla parte riservata dell'albo:
- i magistrati,
- i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili,
- nonché limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.
L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche.
Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati.
Albo gestori crisi d’impresa: come iscriversi
Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice.
Il responsabile dell'albo approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:
- a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione;
- b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:
- 1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;
- 2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
- 3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;
- c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società;
- d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;
- e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità';
- f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità
- g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;
- h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice.
In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice.
A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.
Albo gestori crisi d’impresa: costi e obblighi per gli iscritti
Per l'iscrizione all'albo è dovuto un contributo di euro 150, mentre per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta.
Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.
Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile.
Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo:
a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice;
b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice;
c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare piu' grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.
Le richieste e le comunicazioni sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5.
Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni.
La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
Albo gestori crisi d’impresa: la Circolare 19 gennaio 2023 con i requisiti formativi
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato in data 19 gennaio 2023 una circolare con Requisiti di iscrizione all’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 e obblighi formativi e requisito alternativo ai fini del primo popolamento.
Per ulteriore approfondimento Leggi Albo gestori della crisi: gli obblighi formativi per gli esperti
Si consulti la sezione FAQ per restare aggiornati sui chiarimenti del Ministero
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Colonnine di ricarica: agevolazioni per imprese che le installano
Viene pubblicato in GU n 36 del 13 febbraio il decreto 12 gennaio del Ministero dell'ambiente con criteri e modalità di concessione di benefici a fondo perduto a favore di nuove infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici fast e ultra-fast da realizzare nei centri urbani.
Attenzione al fatto che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cioè entro 30 giorni dal 14 febbraio 2023, il Ministero individua:
- il soggetto gestore,
- definisce i termini e le modalità di presentazione delle istanze di ammissione al beneficio,
- i requisiti dei soggetti beneficiari,
- le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi,
- nonché gli ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'investimento in conformità alle disposizioni in materia di PNRR.
Leggi anche Colonnine di ricarica: 21mila stazioni in tutta Italia, vediamo dove
Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: i beneficiari
Il decreto prevede che, al fine di garantire la necessaria esperienza e affidabilità per una corretta gestione e un ottimale funzionamento delle infrastrutture nel tempo, accedono alle agevolazioni le imprese o gli RTI che, alla data di presentazione dell'istanza di ammissione al beneficio stesso, dimostrano di aver gestito infrastrutture di ricarica operative sul territorio dell'Unione europea, in misura pari ad almeno il 5% del numero di infrastrutture di ricarica per cui hanno presentato istanza e che sono stati selezionati ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto.
In particolare, le risorse sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.
Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorieFondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: le risorse
Le risorse finanziarie destinate alla copertura dei benefici sono complessivamente pari a 353.159.625 euro, cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, del PNRR e sono ripartite annualmente come di seguito:
- a) anno 2023: 127.116.925 euro;
- b) anno 2024: 127.116.925 euro;
- c) anno 2025: 98.925.775 euro.
Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: spese ammissibili
Sono ammissibili al beneficio le spese, al netto di IVA, per:
- a) l'acquisto e la messa in opera di stazioni di ricarica da almeno 90 kW di potenza, ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo si considera un costo specifico massimo ammissibile pari a 50.000 euro per infrastruttura di ricarica;
- b) i costi per la connessione alla rete elettrica come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete, nel limite massimo del 20 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e la messa in opera delle stazioni di ricarica, di cui alla lettera a);
- c) le spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi e i costi sostenuti per ottenere le pertinenti autorizzazioni, nel limite massimo del 10 per cento del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera della infrastruttura di ricarica di cui alla lettera a).
Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale per un importo non superiore al 40 per cento delle spese ammissibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per iascuna annualità in relazione a ciascun ambito ed entro i massimali stabiliti dal regolamento di esenzione.
I soggetti beneficiari non hanno individualmente accesso a un finanziamento di importo maggiore del 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun bando previsto per ciascuna delle annualità di cui all'art. 3, comma 2, anche nel caso di partecipazione in RTI.
Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuti di Stato, destinati alla realizzazione delle medesime infrastrutture di ricarica oggetto di contribuzione ai sensi del presente decreto.
Fondo perduto infrastrutture di ricarica veicoli elettrici: procedura di ammissione
Per avere accesso alla agevolazione, il decreto prevede che le risorse sono assegnate all'esito di procedure di selezione nell'ambito del biennio 2023-2024 e sono ripartite per ambiti e lotti secondo quanto previsto nell'allegato 2.
Le procedure di selezione si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, della più ampia partecipazione e della tutela della concorrenza, nonché secondo modalità non discriminatorie definite ai sensi dell'art. 15.I soggetti beneficiari indicano nell'istanza di ammissione al beneficio di cui al presente decreto:
a) la riduzione percentuale del costo specifico massimo ammissibile di cui all'art. 7, comma 1, che intendono richiedere, comunque non inferiore all'1,25 per cento e non superiore al 50 per cento;
b) il numero di infrastrutture di ricarica che intendono realizzare, comunque non inferiore ai valori minimi indicati nell'allegato 2 con riferimento a ciascun ambito e lotto.
Allegati:
I soggetti beneficiari presentano l'istanza di ammissione nei termini e secondo le modalità stabilite ai sensi dell'art. 15 ossia in base al decreto attuativo da emanare entro l'11 marzo 2023