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WeSportUp: agevolazione per start up “sport e salute”
Viene aperta la nuova call for applications di WeSportUp, l’Acceleratore della Rete Nazionale CDP in ambito sport e wellness.
L’acceleratore WeSportUp, dedicato a startup che operano negli ambiti dello sport e del benessere, apre un secondo ciclo di accelerazione.
L’edizione 2023 partirà con una open call della durata di 3 mesi, con l’obiettivo di ricercare le realtà più interessanti che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione.
Si tratta di soluzioni che impattano su 8 focus area:
- Activity & Performance;
- Fitness & Lifestyle;
- Wellness & Nutrition;
- Management & Organization;
- Fan Experience & Metaverse;
- Gaming & Esports;
- ESG & Sustainability;
- Venue & Stadium Tech.
A metà giugno durante il Selection Day verranno selezionate le startup che avranno accesso alla fase di accelerazione.
Le startup interessate a prendere parte alla selezione di WeSportUp potranno presentare la propria candidatura entro il 24 maggio utilizzando il sito dedicato, di seguito i dettagli su come fare.
WeSportUp: che cos’è l’acceleratore per start up
WeSportUp fa parte della Rete Nazionale Acceleratori CDP, il network presente su tutto il territorio per sostenere la crescita di giovani imprese innovative nei mercati a maggiore potenziale
Esso è nato su iniziativa di CDP (Cassa Depositi e prestiti) Venture Capital tramite il suo Fondo Acceleratori e come partner istituzionale ha Sport e Salute SpA che ospita il programma all’interno del complesso del Foro Italico.
La gestione operativa del programma è affidata a Startupbootcamp, primo acceleratore in Europa con 1.200 società in portafoglio.
Si ricorda che la prima edizione di sostegno alle start up di settore si è conclusa lo scorso 14 dicembre dopo un percorso di 9 mesi così strutturato:
- il lancio della call,
- la fase di scouting,
- le ore dedicate agli incontri one-to-one con i founder delle 9 startup accelerate.
WeSportUp: come funzione la call per le start up interessate
L'open call della durata di 3 mesi, ha l’obiettivo di ricercare le realtà più interessanti che sviluppano prodotti o servizi dedicati allo sport e al benessere in tutti gli ambiti di innovazione.
Una volta individuate le realtà da sostenere si avvierà un percorso di 14 settimane coordinato dal team di WeSportUp, fatto di:
- momenti di accompagnamento one-to-one e coaching,
- workshop di business training,
- masterclass con esperti e professionisti del mondo sport-tech,
- attività di supporto allo sviluppo di business delle startup,
- sessioni di lavoro con le aziende corporate partner.
L’obiettivo principale è accelerare la maturazione delle startup preparandole adeguatamente all'incontro con investitori e clienti.
L’evento conclusivo del programma sarà il Demo Day, previsto per inizio novembre, dove le startup si presenteranno ai partner dell’acceleratore, agli investitori e a tutti gli stakeholder della sport industry italiana.
La location del programma si trova nel cuore del Foro Italico a Roma, un open space di 500 m2 realizzato da Sport e Salute adiacente alle piscine olimpiche, un campus moderno e tecnologico che ospiterà il team operativo, le startup selezionate ed i principali eventi del programma.
WeSportUp: i beneficiari e i vantaggi
Possono candidarsi al processo di selezione:
- le startup Sport Tech
- o Wellness Tech early-stage ad alto potenziale di crescita.
Le candidature vanno inviate on line entro il 24 maggio 2023 al seguente indirizzo: Apply to WeSportUp – Batch 2 2023 | F6S.
I selezionati avranno a disposizione i seguenti vantaggi:
- training di 14 settimane progettato con incontri 1:1 con il team di WSU e coach dedicati per aiutare gli imprenditori a scalare le loro imprese e imporsi con soluzioni innovative per il settore sport e benessere,
- relazione con le aziende Corporate Partner di WeSportUp e con brand leader nel settore Sport & Wellness, con cui sperimentare le soluzioni proposte,
- accesso alla community di mentor composta da esperti di startup e innovazione e professionisti in ambito sport e wellness, che volontariamente affiancano le startup durante il programma, supportando il loro sviluppo
- un pacchetto complessivo di €150.000 in cash e servizi. Un investimento di follow on già committed di almeno €150k per le startup più performanti..
- sostegno continuo, anche dopo il programma, con eventi annuali dedicati agli alumni, opportunità commerciali e connessioni ad hoc.
- accesso ai fondi di Venture Capital e agli investitori più attivi nel settore Sport & Wellness italiani e internazionali,
- masterclass tenute da manager ed esperti di business e sportstech, a copertura di tutti gli aspetti fondamentali per lo sviluppo di una startup, dall'economia del prodotto al business development e al fundraising,
- accesso al mondo sportivo, grazie al coinvolgimento di Sport e Salute, unita all’esperienza nel sostenere la crescita di centinaia di startup di Startupbootcamp e Wylab, attraverso la creazione di opportunità di business,
- spazio di coworking dedicato presso il Foro Italico a Roma,
- sconti, offerte e crediti esclusivi con partner leader di tecnologia (es Amazon Web Services, Google Cloud, Stripe, HubSpot ecc.), pagamenti, legal e compliance, assicurazioni e risorse umane.
Per ulteriori informazioni visita il sito: Accelerator (wesportup.it).
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Tregua fiscale: tutti i codici tributo
Con Risoluzione n 6 del 14 febbraio le Entrate istituiscono i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la fruizione delle misure previste dalla “Tregua fiscale” (Legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Ricordiamo che, l’articolo 1 della legge di bilancio 2023, ha introdotto, tra l’altro, una serie di misure riguardanti:
- la regolarizzazione delle irregolarità formali (commi da 166 a 173),
- il ravvedimento speciale delle violazioni tributarie (commi da 174 a 178),
- la definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186 a 202)
- la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221).
Con la presente risoluzione sono istituiti i codici tributo per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme dovute per fruire degli istituti in argomento.
Si rimanda alla lettura della risoluzione in oggetto per le istruzioni operative ed ulteriori dettagli utili ai fini pratici.
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Regolarizzazione irregolarità formali: i codici tributo
L’articolo 1, comma 166 prevede che “Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tali tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni”.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 27629 del 30 gennaio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 173, della citata legge n. 197 del 2022, sono state definite le modalità di versamento delle somme dovute. (Leggi anche Violazioni formali commesse entro il 31.10.22: come sanarle)
In particolare, il versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, oppure in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2023. Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:
- “TF44” denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022”.
Ravvedimento speciale delle violazioni tributarie: i codici tributo
L’articolo 1, comma 174, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, prevede che con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.
Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2023.
Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.
Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi a tale regolarizzazione.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle sanzioni dovute per la regolarizzazione in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:
Definizione agevolata controversie tributarie: codici tributo
L’articolo 1, comma 186, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte, tra l’altro, l’Agenzia delle entrate.
Il comma 194 della citata legge stabilisce, inoltre, che la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti entro il 30 giugno 2023; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n 30294 del 1° febbraio 2023, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 203, della citata legge n. 197 del 2022, è stato approvato il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie in argomento e sono stati definiti modalità e termini per il versamento delle somme dovute. (Leggi anche Liti pendenti con le Entrate: modello e istruzioni per definizione agevolata)
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 delle suddette somme, si istituiscono i seguenti codici tributo, da esporre nella sezione “ERARIO” esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, per i quali si riportano le modalità di compilazione degli altri campi del modello di pagamento:
Omessi pagamenti rate acquiescenza e accertamento: codici tributo per regolarizzare
Regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale (commi da 219 a 221)
L’articolo 1, comma 219, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, disciplina, con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
La regolarizzazione avviene mediante il versamento integrale della sola imposta e si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023 oppure con il versamento di un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023.
Sull'importo delle rate successive alla prima, con scadenza il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata.
È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con circolare n. 2/E del 27 gennaio 2023 sono stati forniti i chiarimenti relativi, tra l’altro, alla regolarizzazione in argomento.
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Imprese florovivaistiche: entro il 27.02 domanda contributo sostegno costi energetici
Entro il 27 febbraio i beneficiari del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura possono presentare domanda al soggetto gestore della misura AGEA.
L'invio deve essere effettuato tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, (leggi la Circolare AGEA n. 118/2022 con le istruzioni operative).
Ricordiamo che, con decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali, pubblicato in GU n 282 del 2 dicembre 2022 è stato previsto un intervento a sostegno della riduzione dei maggiori costi energetici sostenuti dalle imprese florovivaistiche.
Il decreto definisce i criteri e le modalità di utilizzo di parte delle risorse del «Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura», per un importo di 25 milioni di euro.
Agevolazioni imprese florovivaistiche: a chi spettano
Secondo il Decreto 19 ottobre 2022 del Ministero delle politiche agricole e forestali, può presentare domanda al fondo in oggetto:
- l'impresa agricola di produzione primaria di fiori e piante ornamentali,
- inscritta all'INPS, iscritta all'Anagrafe delle aziende agricole (SIAN) e con un fascicolo aziendale validato nel corso del 2022,
avente uno dei seguenti codici ATECO:
- 1.19.1, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di riscaldamento delle superfici agricole utilizzate con propri impianti localizzati in azienda (riscaldamento basale);
- 1.19.2; 1.30, limitatamente alle imprese agricole che dimostrino di utilizzare forme di condizionamento di apprestamenti protetti o di condizionamento delle superfici agricole utilizzate, con propri impianti localizzati in azienda.
Agevolazioni imprese florovivaistiche: criteri ed entità dell’aiuto
Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi nei limiti fissati dal Quadro temporaneo e dei criteri di cui al decreto interdipartimentale del 26 agosto 2022 n. 370386.
L'aiuto è erogato alle imprese beneficiarie come sovvenzione diretta.
Alle imprese agricole beneficiarie è concesso un aiuto, qualora i costi sostenuti nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022, per l'acquisto di una o più delle seguenti risorse energetiche:
a) energia elettrica;
b) gas metano;
c) G.P.L.;
d) gasolio;
e) biomasse utilizzate per la combustione in azienda;
risultino superiori di almeno il 30% rispetto ai costi complessivamente sostenuti nel medesimo periodo dell'anno 2021.
Per le imprese costituite tra il 1° marzo 2021 e il 31 agosto 2021, il valore di riferimento è quello del periodo che va dalla data di costituzione sino al 31 agosto 2021, rapportato, pro-quota, ad una durata semestrale.
L'aiuto concedibile è determinato nella misura del 30% dei maggiori costi sostenuti.
Per le imprese costituite dal 1° settembre 2021 e sino al 31 agosto 2022, l'aiuto concedibile sarà pari al 15% del valore delle spese energetiche complessivamente sostenute nel periodo 1° marzo 2022 – 31 agosto 2022 o nel periodo di minor durata quando costituite dopo il 1° marzo 2022.
Agli adempimenti necessari per l'attuazione del presente comma si provvede con decreto del direttore generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica.
Il contributo alla singola azienda non può comunque superare l'ammontare massimo dei limiti di cui alla sezione 2.1 del Quadro temporaneo.
Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilità in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali.
Attenzione al fatto che il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del presente decreto e ai soggetti che si sono costituiti dopo il 31 agosto 2022.
Gli aiuti a norma del presente decreto non sono concessi a imprese soggette alle sanzioni adottate dall'UE di cui alla sezione 1.1 del Quadro temporaneo.
Agevolazioni imprese florovivaistiche: presenta la domanda
Il soggetto beneficiario, dopo aver presentato/aggiornato e validato il fascicolo aziendale, presenta al soggetto gestore AGEA apposita domanda per il riconoscimento dell'aiuto entro il 27 febbraio: scarica qui il fac-simile.
L'invio deve essere effettuato tramite l’assistenza di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, (leggi la Circolare AGEA n. 118/2022 con le istruzioni operative).
Alla domanda sono acclusi seguenti documenti:
a) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2021 e sino al 31 agosto 2021;
b) copia delle fatture di acquisto dei beni oggetto di intervento, effettivamente utilizzate e/o consegnate in azienda a partire dal 1° marzo 2022 e sino al 31 agosto 2022;
c) ogni altro elemento richiesto dal soggetto gestore ai sensi del comma 1.
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La collaborazione occasionale 2023
Il lavoro autonomo occasionale, (o "contratto d’opera" ) previsto dal codice civile all’articolo 2222, si realizza quando una persona si obbliga a compiere nei confronti del committente, a fronte di un compenso, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione.
Chiunque può svolgere questo tipo di prestazione di lavoro, senza limiti di reddito.
I caratteri essenziali sono:
a) prestazione di lavoro prevalentemente personale;
b) assenza di vincolo di subordinazione;
c) corresponsione di un corrispettivo;
d) oggetto della prestazione consistente in un'opera o un servizio.ATTENZIONE dal 2022 è obbligatoria la comunicazione preventiva di questo tipo di prestazione da parte del datore di lavoro al Ministero del Lavoro.(v. ultimo paragrafo per i dettagli)
La prestazione e il corrispettivo possono essere concordati sia in forma orale che per iscritto ma la redazione del contratto non è obbligatoria.
Se svolta nei confronti di un soggetto sostituto d'imposta (soggetto con Partita IVA) la prestazione genera un reddito
- fiscalmente soggetto ad una ritenuta alla fonte del 20%
- e soggetta al versamento del contributo previdenziale calcolato con le aliquote vigenti per la Gestione Separata, ma solo qualora l’importo lordo del compenso ecceda i 5.000 euro annui.
Il reddito che ne deriva rientra nella categoria fiscale residuale dei Redditi diversi.
ATTENZIONE Questo tipo di prestazione non dà diritto, una volta terminata, ad indennità di disoccupazione – DIS Coll – che spetta invece ai collaboratori coordinati e continuativi.
I contributi previdenziali per le collaborazioni occasionali
Come detto, pur non esistendo alcun valore economico massimo per le collaborazioni occasionali, al di sopra di una certa soglia il compenso del collaboratore occasionale è soggetto alla contribuzione previdenziale , da versare alla Gestione separata INPS, sulla base delle percentuali di riferimento fissate ogni anno dall'INPS.
Vedi le aliquote 2023 in Gestione separata INPS aliquote e minimali 2023
A decorrere dal 1/1/2014, infatti, anche per i collaboratori occasionali vige l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, solo quando i compensi percepiti in un anno sono superiori a 5.000 euro.
Nel limite dei 5.000 euro sono ricompresi tutti i compensi percepiti dai diversi committenti , ma senza tener conto di altre tipologie di reddito quali co.co.co. o lavoro subordinato. Per questo, il collaboratore deve comunicare con immediatezza ai suoi committenti il superamento di tale soglia di esenzione contributiva.Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente concorrerà al versamento dei contributi in misura proporzionale, in base al rapporto fra il suo compenso e il totale delle erogazioni del mese, sulla base delle aliquote sottoriportate:
Situazione Previdenziale del collaboratore
Aliquota complessiva e sua ripartizione
Soggetti iscritti alla G.S. e non iscritti ad altra forma previdenziale o pensionistica per i quali non è prevista l'aliquota aggiuntiva per DIS-COLL
33% + 0,72% dovuto per la tutela della maternità, assegno per il nucleo familiare e la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero di cui:
- 22,48 a carico del committente
- 11,24 a carico del percipiente
Soggetti iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria o già pensionati
24,00% di cui:
- 16 % a carico del committente
- 8% a carico del percipiente
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche
obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DISCOLL :
35,03% di cui
- 23,35 a carico del committente
- 11,67 a carico del percipiente
Fac simile di ricevuta e dichiarazione dei redditi
Nella ricevuta per collaborazione occasionale andranno quindi esposti la ritenuta d'acconto e i contributi a carico del datore di lavoro, se dovuti perché oltre soglia, come segue:
NOME _ COGNOME
Via ________________, n. __
Cap. ______ Città _____
C.F. ____________________
Luogo di Nascita __________
Data di nascita __ __ ____ Spett.le ______
RICEVUTA DEL ……..
Il sottoscritto ________________________________________dichiara di ricevere la somma lorda di euro euro ______,00 (euro ___________________/__) per l’attività occasionale di collaborazione relativa a : ___________________________________________________ svolta nel periodo ________________________.
Al suddetto importo lordo andrà detratta:
– la ritenuta d'acconto (20%) pari a euro ______,00 ( euro___________________/__)
– la trattenuta previdenziale pari a 1/3 dell’aliquota vigente dovuta alla Gestione separata
per un corrispettivo netto pagato pari a euro euro ______,00 ( euro___________________/__)Il sottoscritto dichiara inoltre sotto la propria responsabilità che la prestazione è stata resa alla azienda in completa autonomia e con carattere del tutto occasionale non svolgendo il sottoscritto prestazione di lavoro autonomo con carattere di abitualità.
Data
In fedeIl committente versa all’erario, entro il 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento del compenso, la ritenuta d’acconto del 20% tramite modello F24 con codice tributo 1040. Sul medesimo modello F24, se dovuto, il committente versa all’INPS Gestione Separata, il contributo complessivo composto da 1/3 prelevato al collaboratore e dei 2/3 a suo carico
Nell’anno successivo a quello dell’erogazione del compenso il committente deve compilare e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la Certificazione Unica (CU) , che va inviata al collaboratore entro la data del 16 Marzo.
Il collaboratore, entro il termine di presentazione della propria dichiarazione dei redditi, espone il compenso ricevuto nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche, ovvero nel quadro D del modello 730.
Il contributo INPS pari a 1/3, sottratto al compenso ricevuto, potrà essere dedotto dal proprio reddito dal collaboratore quale onere deducibile.
Collaborazione coordinata, prestazioni occasionali: differenze
La collaborazione o lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 del codice civile è una tipologia contrattuale mai mutata nel tempo e spesso confusa con altre, in ragione dei termini usati dal legislatore anche in altri casi ("prestazione", "occasionale").
Va distinta quindi da:
- mini co.co.co (collaborazioni coordinate) di cui all’art. 61 co. 2 del D.Lgs. n. 276/2003 sono state abrogate dal 2012 ad opera del D.Lgs. n. 81/2015,
- il contratto telematico di prestazione occasionale in vigore dal 2017 (ex voucher) (recentemente modificato in senso estensivo dalla legge di bilancio 2023 Ndr), che prevede l'iscrizione di committente e prestatore alla piattaforma telematica INPS che gestisce i versamenti del datore di lavoro e i compensi al collaboratore, trattenendo i contributi previdenziali, con un tetto massimo di compensi annuali.
- collaborazioni coordinate e continuative ancora in vigore pur con molti limiti dopo il Jobs Act, facenti capo all’art. 409 c.p.c. e art. 50 del TUIR ( redditi assimilati al lavoro dipendente)
Quest'ultima tipologia di prestazione lavorativa, rispetto al lavoro autonomo occasionale si distingue per:
- potere di coordinamento del committente;
- requisito della continuità delle prestazione;
- inserimento funzionale del lavoratore nell’organizzazione aziendale.
Adempimenti committente: nuovo obbligo di comunicazione obbligatoria
Il decreto "FIsco-lavoro" n. 146 2021 ha introdotto l' obbligo di comunicazione preventiva anche per l'utilizzo di lavoro autonomo occasionale.
Sul tema l'ispettorato del lavoro ha pubblicato la nota n. 29-2022, con le indicazioni operative e FAQ con le note n. 109 del 27 gennaio
e N. 393 del 1 marzo 2022, cOn le quali ha indicato alcune tipologie di prestazioni escluse.
Dal 28 marzo 2022 è disponibile l'applicazione online per la comunicazione obbligatoria dei lavoratori occasionali sul sito istituzionale www.Servizi Lavoro.gov.it.
SOGGETTI OBBLIGATI
Il nuovo obbligo interessa:
- esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e
- solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
Sono quindi ESCLUSI:
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017 e modificato dalla legge 197-2022 ( prestazioni occasionali con contratto telematico INPS)
- le professioni intellettuali, oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR" (ad es. riders, traduttori e insegnanti online ecc) , che sono soggetti a specifici obblighi di comunicazione (DL 152 2021 e DM 31-2022) da espletare entro il ventesimo giorno del mese successivo all'instaurazione del rapporto di lavoro.
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Decreto aiuti quater: alcune novità dopo la conversione in legge
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 17.01.2023, la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del decreto Aiuti quater (Decreto legge del 18.11.2022 n. 176).
Vediamo alcune novità
Decreto Aiuti quater è legge: modifiche ai crediti energia
Una delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 179/2022 riguarda il posticipo del termine per la fruizione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi agli ultimi 6 mesi del 2022.
Infatti, per espressa previsione normativa:
- i crediti in commento maturati per il mese di dicembre 2022:
- i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL aiuti-ter relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2022:
- i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL Aiuti-biselativamente al terzo trimestre 2022;
sono utilizzabili esclusivamente in compensazioneentro la data del 30.09.2023.
Tali crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore:
- di banche;
- intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023.
Decreto Aiuti quater è legge: credito di imposta carburanti agricoltura e pesca
Con l’art. 2-bis si posticipano di tre mesi, dal 31.03.2023 al 30.06.2023, i termini entro cui è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 il credito d’imposta del 20% anche se è stato oggetto di cessione – spettante alle imprese esercenti:
- attività agricola e della pesca;
- attività agromeccanica (codice Ateco 01.61),
per l’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre del 2022.
L'agevolazione è riconosciuta in riferimento al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati in quelle attività e – con riguardo alle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca – anche all’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti.
Si aggiunge inoltre che il credito d’imposta in oggetto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data.
È stato anche spostato in avanti di un mese, dal 16.02.2023 al 16.03.2023 il termine entro il quale i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora utilizzato, devono riferire all’Agenzia delle Entrate, tramite apposita comunicazione, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Decreto Aiuti quater è legge: superbonus
L’articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento.
Il comma 2 dell’articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione. Tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
Allegati:
La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
Viene riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
L’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020. -
Formazione studi professionali: al via le domande di contributo
Il Consiglio di Amministrazione di Fondoprofessioni, il fondo interprofessionale bilaterale per la formazione continua negli studi e aziende collegate nella seduta del 21/12/2022, ha deliberato la pubblicazione degli Avvisi 01-02-03-04-06-07/23, per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro. Lo scorso 12 gennaio in un webinar sono state presentate le linee strategiche degli Avvisi 2023.
Gli avvisi attivi riguardano diverse modalità di finanziamento dei percorsi formativi :
- AVVISO 01/23: Piani formativi monoaziendali “Fondo Nuove Competenze"
- AVVISO 02/23 Training voucher (catalogo) con rimborso Studio/Azienda la quota di partecipazione ai corsi disponibili a catalogo.
- AVVISO 03/23 Piani formativi monoaziendali per la realizzazione di piani formativi progettati in base alle esigenze del singolo Studio/Azienda ,
- AVVISO 04/23 : Piani formativi pluriaziendalii, con quattro distinte Linee di intervento, con relativi stanziamenti di risorse.
- AVVISO 06/23 Piani formativi one to one e per piccoli gruppi di colleghi, realizzabili anche sul posto di lavoro.
- AVVISO 07/23 Piani formativi monoaziendali – Atlante del lavoro e delle qualificazioni per la diffusione delle risultanze e delle buone pratiche realizzate.
Le domande possono già essere inviate da oggi e fino al 16 febbraio 2023 (un secondo sportello aprirà ad ottobre 2023).
Vediamo di seguito alcuni dettagli in particolare sull'avviso 3 che gode di uno stanziamento di 2 milioni di euro, destinati in particolare a studi professionali di:
- commercialisti ed esperti contabili,
- consulenti del lavoro e
- avvocati
- e aziende collegate,
per l'aggiornamento del proprio personale.
Finanziamento Fondoprofessioni avviso 3/2023: come funziona
I finanziamenti dell'avviso 3 2023 sono rivolti unicamente agli Studi/Aziende aderenti a Fondoprofessioni, attraverso la destinazione del contributo per la bilateralita di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, che abbiano provveduto all’iscrizione prima della presentazione del piano formativo.
Per maggiori informazioni sulla modalità di iscrizione a Fondoprofessioni si veda la sezione "Come aderire” del sito www.fondoprofessioni.it.
Il piano formativo deve essere studiato specificamente per i propri dipendenti solo per gli ambiti formativi ammessi ( vedi sotto) e presentato, dopo una verifica, da un ente attuatore accreditato presso Fondo professioni.
i corsi possono essere tenuti sia in presenza che in FAD in modalità sincrona (in diretta).
Le graduatorie delineate in seguito alla valutazione dei progetti saranno sottoposte al C.d.A. del Fondo, che delibererà gli esiti entro le seguenti date:
• 1° Sportello: mercoledì 29/03/2023;
• 2° Sportello: mercoledì 20/12/2023.
Nell'avviso sono specificati i criteri di valutazione dei piani formativi.
Formazione studi professionali: dipendenti beneficiari e ambiti
I dipendenti che possono usufruire dei piani formativi sono i dipendenti con
- contratto a tempo determinato/indeterminato o
- di apprendistato, e
- dipendenti coperti da misure di integrazione salariale/fondi di solidarietà, solo nel caso di piani formativi finanziati in regime de minimis.
Per favorire l’integrazione delle competenze, è possibile coinvolgere nelle attività formative, come “uditori” dello Studio/Azienda, senza incremento del budget previsto, anche
- i datori di lavoro,
- i collaboratori coordinati o in regime di partita Iva.
Gli ambiti previsti per gli interventi formativi sono :
- digitalizzazione e innovazione tecnologica
- innovazione organizzativa, di servizio e di processo,
- sviluppo dell’internazionalizzazione,
- tecniche e azioni di marketing,
- responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità ESG.
- Cultura aziendale di parità di genere
- Cultura aziendale di inclusione
ATTENZIONE Per i progetti formativi con durata pari o superiore alle 16 ore, c'è l’obbligo di prevedere lo svolgimento di almeno due ore d’intervento dedicato alle Parti sociali, ai temi contrattuali e agli Enti del sistema bilaterale. Tale intervento non sarà necessario se assolto con gli stessi partecipanti in altro progetto.
Formazione Fondoprofessioni : importi finanziamenti
Il contributo alle spese per ogni singolo piano formativo sarà al massimo di Euro 20.000,00.
Ogni singolo progetto prevede una durata da 8 h a 40 h, con almeno 4 e non oltre 20 allievi
- Per la formazione in presenza il costo complessivo dell’intervento formativo è rendicontato e riconosciuto in relazione alla relativa Unità di Costo Standard pari a Euro 23 ora/allievo.
- Per la F.A.D. sincrona Il costo complessivo dell’intervento formativo è rendicontato e riconosciuto in relazione alla relativa Unità di Costo Standard pari a Euro 22 ora/allievo.
In riferimento alle voci di costo rendicontabili si rinvia al Manuale collegato all’Avviso.
E’ facoltà dell’Ente attuatore richiedere, prima della chiusura rendicontativa del piano formativo, l’erogazione dell’anticipo su conto corrente dell’Ente stesso, per un importo pari al 90% del finanziamento concesso, previa stipula con primari istituti bancari o assicurativi di apposita polizza fideiussoria.
Infine si ricorda che i datori di lavoro che applicano il Ccnl Studi professionali e aderiscono integralmente alla bilateralità possono chiedere ad Ebipro anche il rimborso del 100% della retribuzione sostenuta dei dipendenti in formazione, fino a un massimo di 40 ore annue a dipendente.
Per informazioni relative alla domanda di rimborso della retribuzione si può contattare Ebipro al numero 06/5918786 o scrivere a [email protected].
Le modalità e scadenze per le domande
Gli sportelli per la presentazione dei pian da parte dell'ente attuatore hanno le seguenti scadenze:
- dal 16 gennaio 2023 al 15 febbraio 2023;
- dal 9 ottobre 2023 all’8 novembre 2023.
La documentazione da caricare in piattaforma presente nel sito www.fondoprofessioni.it è la seguente:
• Domanda di finanziamento, timbrata e sottoscritta dal rappresentante legale dell’Ente proponente;
• Documento d’identità del rappresentante legale dell’Ente proponente;
• Verbale di accordo sottoscritto, per la condivisione del piano formativo con le Parti sociali;
• Certificato di attribuzione della partita Iva (per lo Studio professionale) o visura camerale (per l’Azienda) dell’Ente proponente;
• Schermata del “Cassetto previdenziale” Inps dell’Ente proponente, per attestare l’adesione a Fondoprofessioni.
Le modalità di presentazione e realizzazione dei piani formativi sono ulteriormente dettagliate nel manuale QUI allegato
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Autoliquidazione INAIL 2023: istruzioni e coefficienti rateazione
ll 29 dicembre 2022 l’INAIL ha fornito le istruzioni operative e le scadenze relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento agli adempimenti dei datori di lavoro in tema di riduzioni contributive.
Apertura servizi e scadenza comunicazioni
I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
- Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2023;
- Riduzione di Presunto (PAN): 3 gennaio 2023;
- Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2023;
- AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2023;
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 12 gennaio 2023;
- Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2023
SCADENZE
Versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata 16 FEBBRAIO 2023 altre rate del 25% + interessi di rateazione eventuali :
16 MAGGIO – 16 (21) AGOSTO – 16 NOVEMBRE 2023 (v. coefficienti all'ultimo paragrafo)presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 28 FEBBRAIO 2023 comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni con servizio “Riduzione Presunto”. 16 FEBBRAIO 2023 in caso di presumibile riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023, Modalità di invio :
- I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) dovranno presentare le dichiarazioni solo con i servizi telematici “AL.P.I. online”, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.
- I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) dovranno trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il calcolo del premio, il numero di riferimento per il modello F24 e, su richiesta il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Autoliquidazione INAIL : Riduzioni del premio
Nella istruzione operativa sono dettagliati i possibili casi di riduzione dei premi assicurativi INAIL:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
- sgravi per la pesca oltre gli stretti, la pesca mediterranea e costiera; l
- sgravio per il Registro Internazionale;
- incentivi per il sostegno della maternità e della paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per le imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate; la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci; gli incentivi per le assunzioni ex art. 4 comma 8 della L. 92/2012.
- riduzione del premio per le imprese artigiane (nel 2022 misura del 5,68% destinata alle e imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza, che non hanno registrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che hanno presentato la preventiva richiesta di ammissione nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, inviata entro il 28 febbraio 2022. Nelle basi di calcolo del premio, i requisiti sono segnalati nella casellla “Regolazione anno 2022 Agevolazioni” con il codice 127.
Attenzione infine che per l'applicazione della riduzione per l’autoliquidazione 2023/2024, va richiesta nella domanda barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 da presentare entro il 28 febbraio 2023.
Coefficienti rateazione autoliquidazione 2023
Con la Nota n. 346 del 12 gennaio 2023, INAIL ha reso noti i coefficienti di rateazione ai fini del versamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023.
I coefficienti vanno moltiplicati per gli importi della 2a, 3a e 4a rata dell'autoliquidazione 2022/2023, sulla base del medio di interesse dei titoli di Stato per il 2022 reso noto dal Ministero dell'economia, pari all'1,71% , da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del DPR n. 1124/1965, come segue:
Rate Data scadenza pagamento Coefficienti interesse 1 16-2-2023 0 2 16-05-2023 0,00416959 3 21-8- 2023 0,00847973 4 16-11-2023 0,01278986