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Definizione agevolata avvisi bonari: sanzioni al 3%
Con Circolare n 1 del 13 gennaio 2023 le Entrate pubblicano i chiarimenti per i contribuenti che intendono beneficiare della definizione agevolata degli avvisi bonari.
Si tratta in particolare delle comunicazioni di irregolarità con cui l’Agenzia delle Entrate segnala errori materiali e di calcolo nella compilazione della dichiarazione dei redditi che comportano una imposta o una maggiore imposta da versare.
Con la circolare si specifica il perimetro della misura con relativi chiarimenti introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022)
In data 25 gennaio, con una FAQ pubblicata sulla rivista online FiscoOggi, le Entrate in risposta ad un contribuente, specificano che:
"Nella definizione agevolata, tuttavia, rientrano solo le comunicazioni emesse a seguito dei controlli “automatizzati”, cioè quelli eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
Per le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli formali (eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) rimane ferma, invece, la sanzione del 20%. Per queste comunicazioni, comunque, è adesso possibile optare per l’estensione del piano di rateazione (20 rate, anziché 8), indipendentemente dall’importo dovuto."
Il documento di prassi ricorda che, il controllo automatizzato delle dichiarazioni, disciplinato dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rappresenta una delle metodologie di verifica della regolarità degli adempimenti posti in essere dai contribuenti.
In particolare, attraverso procedure automatizzate, sulla base degli elementi direttamente riscontrabili dalle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate effettua specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni.
I controlli automatizzati verificano che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.
Se dai controlli automatizzati emerge un’imposta o una maggiore imposta dovuta, l’esito della liquidazione è comunicato al contribuente o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame.
La comunicazione degli esiti della liquidazione non è un tipico atto impositivo, ma rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, per dare al soggetto passivo la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico3 ), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione.
In caso di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), le somme dovute, senza riduzione delle sanzioni, sono iscritte a ruolo.
Ciò premesso, con la presente circolare si forniscono chiarimenti in merito alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata, considerato che le richiamate disposizioni non hanno previsto, per gli esiti già trasmessi ai contribuenti, l’invio di nuove comunicazioni da parte dell’Agenzia delle entrate.
Il documento di prassi illustra, anche con concreti esempi di calcolo, le altre possibilità offerte dalla norma, ossia la definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 e l’estensione da 8 a 20 rate trimestrali dei piani di rateazione dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni.
Definizione agevolata avvisi bonari con sanzoni al 3%: istruzioni
Il comma 153 stabilisce che le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità previste:
- dagli articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973
- e 54-bis del DPR n. 633 del 1972,
possono essere oggetto di definizione agevolata, consistente nella riduzione al 3 per cento (rispetto al 10 per cento ordinariamente applicabile in sede di comunicazione degli esiti) delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Rientrano nella definizione agevolata:
a) le comunicazioni per le quali il termine di pagamento, previsto dall’articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata5 ;
b) le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023.
Si sottolienea che per effetto della definizione agevolata, le imposte, i contributi previdenziali, gli interessi e le somme aggiuntive sono dovuti per intero, mentre le sanzioni sono ricalcolate nella misura del 3 per cento delle imposte non versate o versate in ritardo.
Per beneficiare della definizione agevolata, è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte al 3 per cento, siano versate, in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.
In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.
I benefici della definizione agevolata sono conservati anche nelle ipotesi di lieve inadempimento previste dall’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Le Entrate specificano che si tratta di
- lieve tardività nel versamento delle somme dovute o della prima rata, non superiore a sette giorni;
- lieve carenza nel versamento delle somme dovute o di una rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10.000 euro;
- tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva, salva l’applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.
In caso di omesso o tardivo pagamento delle somme dovute, oltre i limiti del lieve inadempimento, la definizione non produce effetti e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione.
Si procede, quindi, all’iscrizione a ruolo delle somme dovute, con sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Definizione agevolata avvisi bonari con sanzoni al 3%: un esempio
Esempio n. 1 come riportato nella Circolare delle Entrate
Un contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo automatizzato della dichiarazione modello Redditi 2020 (periodo d’imposta 2019) in relazione ad una imposta non versata pari a 100 euro e ad un versamento tardivo pari a 400 euro.
Tale comunicazione è stata inviata tramite posta elettronica certificata e ricevuta dal contribuente in data 19 dicembre 2022.
Esiti comunicati al contribuente:
Esito di omesso versamento Imposta non versata 100,00
Sanzione (10%) 10,00
Interessi 7,00
Esito di tardivo versamento
Sanzione (10%) 40,00
Interessi 14,00
Totale 171,00
L’importo totale richiesto con la comunicazione, comprensivo di sanzioni calcolate al 10 per cento, è pari a euro 171,00.
Esiti rideterminati a seguito del ricalcolo delle sanzioni al 3%:
Esito di omesso versamento
Imposta non versata 100,00
Sanzione (3%) 3,00
Interessi 7,00
Esito di tardivo versamento
Sanzione (3%) 12,00
Interessi 14,00
Totale 136,00
La definizione agevolata si perfeziona con il versamento dell’importo rideterminato, con sanzioni calcolate al 3 per cento, pari a euro 136,00, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, indicando nel modello F24 il codice tributo 9001, l’anno di riferimento 2019 e il codice atto relativo alla comunicazione. In caso di opzione per il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 giorni e le rate successive devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.
Definizione agevolata delle rateazioni in corso al 1° gennaio 2023
Il comma 155 prevede la definizione agevolata anche con riferimento alle comunicazioni di cui ai citati articoli 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e 54-bis del DPR n. 633 del 1972, riferite a qualsiasi periodo d’imposta, per le quali, alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023), sia regolarmente in corso un pagamento rateale, ai sensi dell’articolo 3-bis del citato d.lgs. n. 462 del 1997.
Per rateazioni in corso al 1° gennaio 2023 si intendono le rateazioni regolarmente intraprese in anni precedenti (a prescindere dal periodo d’imposta), per le quali, alla medesima data, non si è verificata alcuna causa di decadenza ai sensi dell’articolo 15-ter del DPR n. 602 del 1973.
L’agevolazione consiste nella rideterminazione delle sanzioni in misura pari al 3 per cento dell’imposta (non versata o versata in ritardo) che residua dopo aver considerato gli 8 versamenti rateali eseguiti fino al 31 dicembre 2022.
Pertanto, la definizione agevolata si realizza con il pagamento degli importi residui a titolo di imposte, contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive, nonché con il pagamento delle sanzioni calcolate nella misura del 3 per cento delle residue imposte non versate o versate in ritardo.
Il comma 156 prevede che il pagamento rateale delle somme dovute, come rideterminate a seguito della definizione agevolata, prosegue secondo le modalità e i termini previsti dal predetto articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997.
In altri termini, condizione necessaria per beneficiare della riduzione sanzionatoria è che il pagamento rateale prosegua, senza soluzione di continuità, secondo le scadenze previste dall’originario piano di rateazione, ovvero, nei casi di importo originario non superiore a 5.000 euro, usufruendo dell’estensione fino a venti rate, di cui si dirà nel paragrafo successivo.
In caso di mancato pagamento, anche parziale, alle prescritte scadenze, tale da determinare la decadenza dalla rateazione, la definizione agevolata non produce alcun effetto e si applicano le ordinarie disposizioni in materia di sanzioni e riscossione. Si riporta di seguito un esempio di definizione agevolata per una rateazione in corso.
Estensione piani di rateazione
In merito alla rateazione delle somme dovute a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, il comma 159 modifica, a regime, la disciplina contenuta nell’articolo 3-bis, comma 1, del d.lgs. n. 462 del 19978 , in base al quale le somme dovute potevano essere versate in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Allo scopo di uniformare il numero massimo di rate (venti rate trimestrali di pari importo) in cui può essere suddiviso il pagamento dei debiti emergenti dal controllo delle dichiarazioni, a prescindere dall’ammontare dei debiti stessi, viene quindi prevista la soppressione delle parole «in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro».
Ne consegue che, indipendentemente dall’importo della comunicazione, il contribuente può sempre optare per il pagamento delle somme dovute fino ad un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Tale disposizione si applica, oltre che alle rateazioni non ancora iniziate, anche a tutte le rateazioni in corso al 1° gennaio 2023.
Di conseguenza, tutti i piani rateali attualmente in corso relativi a debiti di importo non superiore a cinquemila euro possono essere estesi fino a un massimo di venti rate trimestrali. Si riporta di seguito un esempio di estensione per un piano di rateazione in corso.
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Decreto aiuti quater: alcune novità dopo la conversione in legge
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 17.01.2023, la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del decreto Aiuti quater (Decreto legge del 18.11.2022 n. 176).
Vediamo alcune novità
Decreto Aiuti quater è legge: modifiche ai crediti energia
Una delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del D.L. 179/2022 riguarda il posticipo del termine per la fruizione dei crediti d’imposta spettanti alle imprese per gli acquisti di energia elettrica e di gas naturale relativi agli ultimi 6 mesi del 2022.
Infatti, per espressa previsione normativa:
- i crediti in commento maturati per il mese di dicembre 2022:
- i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL aiuti-ter relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2022:
- i crediti “energia” spettanti ai sensi del DL Aiuti-biselativamente al terzo trimestre 2022;
sono utilizzabili esclusivamente in compensazioneentro la data del 30.09.2023.
Tali crediti sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore:
- di banche;
- intermediari finanziari;
- società appartenenti a un gruppo bancario;
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 settembre 2023.
Decreto Aiuti quater è legge: credito di imposta carburanti agricoltura e pesca
Con l’art. 2-bis si posticipano di tre mesi, dal 31.03.2023 al 30.06.2023, i termini entro cui è utilizzabile in compensazione tramite modello F24 il credito d’imposta del 20% anche se è stato oggetto di cessione – spettante alle imprese esercenti:
- attività agricola e della pesca;
- attività agromeccanica (codice Ateco 01.61),
per l’acquisto di carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel quarto trimestre del 2022.
L'agevolazione è riconosciuta in riferimento al carburante acquistato per la trazione dei mezzi utilizzati in quelle attività e – con riguardo alle sole imprese esercenti attività agricola e della pesca – anche all’acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di determinati soggetti.
Si aggiunge inoltre che il credito d’imposta in oggetto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data.
È stato anche spostato in avanti di un mese, dal 16.02.2023 al 16.03.2023 il termine entro il quale i beneficiari dell’agevolazione, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione di quanto non ancora utilizzato, devono riferire all’Agenzia delle Entrate, tramite apposita comunicazione, l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022.
Decreto Aiuti quater è legge: superbonus
L’articolo 9 riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento.
Il comma 2 dell’articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione. Tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
Allegati:
La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
Viene riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
L’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020. -
Autoliquidazione INAIL 2023: istruzioni e coefficienti rateazione
ll 29 dicembre 2022 l’INAIL ha fornito le istruzioni operative e le scadenze relative all’autoliquidazione 2022/2023, con particolare riferimento agli adempimenti dei datori di lavoro in tema di riduzioni contributive.
Apertura servizi e scadenza comunicazioni
I servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2022-2023 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
- Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2023;
- Riduzione di Presunto (PAN): 3 gennaio 2023;
- Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2023;
- AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2023;
- Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 12 gennaio 2023;
- Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2023
SCADENZE
Versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata 16 FEBBRAIO 2023 altre rate del 25% + interessi di rateazione eventuali :
16 MAGGIO – 16 (21) AGOSTO – 16 NOVEMBRE 2023 (v. coefficienti all'ultimo paragrafo)presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2022 28 FEBBRAIO 2023 comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni con servizio “Riduzione Presunto”. 16 FEBBRAIO 2023 in caso di presumibile riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2023, Modalità di invio :
- I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) dovranno presentare le dichiarazioni solo con i servizi telematici “AL.P.I. online”, e “Invio telematico Dichiarazione Salari”. Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2022/2023 da indicare nel modello F24 è 902023.
- I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) dovranno trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio on line “Invio retribuzioni e calcolo del premio”, che fornisce anche il calcolo del premio, il numero di riferimento per il modello F24 e, su richiesta il certificato di assicurazione dell’equipaggio.
Autoliquidazione INAIL : Riduzioni del premio
Nella istruzione operativa sono dettagliati i possibili casi di riduzione dei premi assicurativi INAIL:
- riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari;
- sgravi per la pesca oltre gli stretti, la pesca mediterranea e costiera; l
- sgravio per il Registro Internazionale;
- incentivi per il sostegno della maternità e della paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo;
- riduzione per le imprese artigiane;
- riduzione per Campione d’Italia;
- riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate; la riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci; gli incentivi per le assunzioni ex art. 4 comma 8 della L. 92/2012.
- riduzione del premio per le imprese artigiane (nel 2022 misura del 5,68% destinata alle e imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di salute e sicurezza, che non hanno registrato infortuni nel biennio 2020/2021 e che hanno presentato la preventiva richiesta di ammissione nella dichiarazione delle retribuzioni 2021, inviata entro il 28 febbraio 2022. Nelle basi di calcolo del premio, i requisiti sono segnalati nella casellla “Regolazione anno 2022 Agevolazioni” con il codice 127.
Attenzione infine che per l'applicazione della riduzione per l’autoliquidazione 2023/2024, va richiesta nella domanda barrando la casella “Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781” nella dichiarazione delle retribuzioni 2022 da presentare entro il 28 febbraio 2023.
Coefficienti rateazione autoliquidazione 2023
Con la Nota n. 346 del 12 gennaio 2023, INAIL ha reso noti i coefficienti di rateazione ai fini del versamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2022-2023.
I coefficienti vanno moltiplicati per gli importi della 2a, 3a e 4a rata dell'autoliquidazione 2022/2023, sulla base del medio di interesse dei titoli di Stato per il 2022 reso noto dal Ministero dell'economia, pari all'1,71% , da utilizzare ai sensi dell'art. 44, comma 3, del DPR n. 1124/1965, come segue:
Rate Data scadenza pagamento Coefficienti interesse 1 16-2-2023 0 2 16-05-2023 0,00416959 3 21-8- 2023 0,00847973 4 16-11-2023 0,01278986 -
Congedi parentali dal 2022: le sanzioni previste
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 2414 del 6 dicembre 2022, con chiarimenti sulla applicazione delle sanzioni in materia di congedi parentali e altre misure di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e su una piu equa suddivisione del lavoro di cura tra uomini e donne. La disciplina è stata infatti recentemente rinnovata dal dlgs 105 2022 che ha recepito la direttiva comunitaria.
Vediamo di seguito le principali indicazioni dell’Ispettorato del Lavoro.
Congedo paternità obbligatorio sanzioni e divieto licenziamento
Il congedo di paternità obbligatorio spetta ai lavoratore dipendenti per un periodo di 10 giorni lavorativi (20 in caso di parto plurimo) ed è indennizzato al 100%
Il dipendente deve richiederlo in forma scritta al datore di lavoro con un preavviso non minore di cinque giorni (salvo diverse previsioni del CCNL applicato)
Al datore di lavoro che rifiuti o ostacoli l’esercizio di questo diritto si applica :
- la nuova sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro (non è ammesso il pagamento in misura ridotta)
- diniego della eventuale certificazione per la parità di genere per i due anni successivi la violazione.
L'INL precisa che non si ritiene di ostacolo la richiesta del datore di lavoro di fruire del congedo in tempi compatibili con il preavviso, salvo i casi di parto anticipato.
La violazione può essere soggetta a diffida, sempre che il congedo sia ancora fruibile.
La nota precisa che il divieto di licenziamento trova applicazione anche nei confronti del padre lavoratore :
- sia per congedo di paternità obbligatorio
- che per il congedo di paternità alternativo (art 28)
e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
Congedo paternità alternativo alla madre
Sul congedo di paternità riconosciuto al padre in sostituzione della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, ora chiamato “congedo di paternità alternativo” (cfr. art. 2, comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 105/2022) l'ispettorato sottolinea che , il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 151/2001 è punito con le sanzioni previsted all'art. 18 del medesimo D.Lgs. n. 151/2001 ovvero :
- sanzione penale dell'arresto fino a sei mesi per il datore di lavoro
- diniego della certificazione di parità di genere.
Permessi e congedi parentali
Si esternde la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582, già prevista per le ipotesi di inosservanza delle disposizioni relative ai riposi giornalieri del padre e della madre anche a quelle concernenti
- i riposi e permessi per i figli con handicap grave (art. 42),
- l’assegnazione temporanea dei lavoratori dipendenti alle amministrazioni pubbliche (art. 42-bis) ed
- i riposi giornalieri del padre
- e della madre in caso di adozione e affidamento (art. 45).
Si sottolinea che le sanzioni sono applicabili anche per violazioni riguardanti il coniuge convivente di fatto.
Sanzioni per violazioni in tema di permessi legge 104
Anche riguardo la fruizione dei 3 giorni di permesso mensile retribuito per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, ampliato ai parenti e affini fino al secondo grado , nelle ipotesi di rifiuto, opposizione o ostacolo all'esercizio dei diritti che si verifichino nei due anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere di cui all'art. 46-bis del D.Lgs. n. 198/2006 o di analoghe certificazioni, si applica la misura interdittiva del mancato conseguimento delle certificazioni stesse .
Congedi a cavallo del 13 agosto 2022
Un ulteriore precisazione dell'ispettorato riguarda il regime intertemporale di applicabilità delle tutele per i congedi fruiti a cavallo dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
Si tratta del divieto di licenziamento e dell'indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni che si ritengono applicabili anche nei casi in cui la nascita sia avvenuta prima del 13 agosto 2022, a condizione che il congedo di paternità sia stato fruito anche solo parzialmente dopo tale data.
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Commercialisti e Legge di Bilancio 2023: emendamenti dal CNDCEC
Con un documento datato 5 dicembre il CNDCEC ha presentato il Contributo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili alla Legge di bilancio 2023.
In particolare, nel documento vengono enunciate considerazioni e proposte dei commercialisti su:
- articolo 36 (Rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione e all’operatività delle partite IVA)
- Titolo III (Misure fiscali) – Capo III (Misure di sostegno in favore del contribuente) – Articoli da 38 a 48
- norma di interpretazione autentica dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
- sblocco dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus e relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022.
In una nota pubblicata sempre in data 5.12, sul sito del Consiglio Nazionale, il Presidente De Nuccio ha presentato il documento specificando che il DDL di legge di Bilancio 2023 costituisce:
“Un impianto normativo nel complesso positivo, che ovviamente potrà essere migliorato in sede parlamentare con ulteriori misure frutto anche dei contributi provenienti da parti sociali, categorie professionali e altre organizzazioni”.
Nel documento, vengono anche avanzate proposte emendative, vediamo alcuni dettagli.
Per visionare l'intero documento del CNDCEC clicca qui
Definizione agevolata: emendamento alla legge di Bilancio 2023 dei Commercialisti
In particolare, per le varie forme di definizione agevolata della pretesa tributaria previste dal disegno di legge (ad eccezione della sanatoria delle irregolarità formali), i commercialisti, ritengono che:
“al fine di rendere maggiormente sostenibile il pagamento di quanto dovuto dai contribuenti e garantire il buon fine delle misure di sostegno, nonché di rendere più omogenee le modalità di pagamento in forma rateale”, e quindi propongono, la facoltà di rateizzare il pagamento:
- in un massimo di 28 rate trimestrali (ovvero di sette anni), per importi dovuti superiori a euro 30.000 e fino a euro 50.000,
- in un massimo di 40 rate trimestrali (ovvero di dieci anni), per importi dovuti superiori a euro 50.000
Superbonus e legge di bilancio 2023: emendamento dei Commercialisti
Il CNDCEC ribadisce anche la richiesta di una misura che consenta alle banche di liberare una parte del plafond che hanno ancora disponibile per l’acquisizione dei crediti da bonus fiscali, già avanzata nei giorni scorsi in audizione al Senato.
La proposta è che i crediti d’imposta derivanti dagli interventi ammessi al superbonus relativi alle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possano essere riportati, ai fini del loro utilizzo in compensazione, sino al sesto periodo di imposta successivo a quello di competenza.
Ribadita anche la richiesta di una norma di interpretazione autentica in tema di bonus fiscali diversi dai super bonus che, a seguito delle recenti pronunce della Corte di cassazione, chiarisca definitivamente che per i bonus minori non è necessario il riscontro dello stato avanzamento lavori, così come più volte ribadito sia dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo il Commercialisti “Un provvedimento assolutamente necessario per tutelare la buona fede e l’affidamento degli operatori e dei loro professionisti, che hanno seguito le indicazione interpretative del MEF e dell’Agenzia delle Entrate che ora, a seguito delle pronunce della Corte di cassazione, rischiano di essere messe in discussione aprendo squarci preoccupanti nella credibilità delle istituzioni interessate e alimentano nuove incertezze per le operazioni in corso”.
Piva fittizie e legge di bilancio 2023: il dissenso dei Commercialisti
Dalla categoria arriva anche la ferma richiesta di eliminazione della responsabilità solidale dell’intermediario che trasmette la dichiarazione di inizio attività, per la sanzione di 3.000 euro prevista a carico del contribuente che, in esito ai controlli dell’Agenzia delle entrate connessi al rilascio di nuove partite IVA, non abbia risposto all’invito a comparire ovvero non sia riuscito a dimostrare l’effettivo esercizio dell’attività, e che pertanto risulti destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA.
Per approfondimenti leggi anche PIVA fittizie: prevista responsabilità del Commercialista.
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Quota 100: tutte le regole. La sentenza della Consulta
Quota 100 è un sistema per l'accesso alla pensione che permette di anticipare l' uscita dal lavoro al momento in cui la somma tra l'età del lavoratore e il numero di anni di contributi accreditati è 100; ad esempio 60 anni di età e 40 di contributi o 61 anni di età e 39 di contributi. Il sistema era presente in passato ed è stato abolito dalla riforma Fornero nel 2012.
Il provvedimento del Governo Conte 1 che prevede Quota 100 in forma sperimentale dal 2019 al 2021 era stato istituito con il decreto-legge n. 4 del 28.1.2019, all'art. 14
Quota 100, nella forma in vigore fino al 31.12.2021, non dà la possibilità di scegliere tra le diverse combinazioni per raggiungere la somma 100, in quanto sarebbe stata troppo costosa per il sistema previdenziale. E' stata quindi fissata l'età minima di 62 anni e 38 di contributi.
Ricordiamo che le regole ordinarie per il pensionamento anticipato ( secondo la legge Fornero) oggi richiedono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne (67 anni invece è il requisito per la pensione di vecchiaia).
Il regime di Quota 100 è stato sostituito con le legge di bilancio 2022 ( legge 234 2021 ) per garantire un minimo di gradualità nel passaggio per i soggetti vicina al pensionamento, con Quota 102, che consente l'uscita anticipata dal lavoro a 64 anni di età e 38 di contribuzione.
Quota 100: requisiti anagrafici e contributivi – Esclusioni
Secondo l'art. 14 del decreto legge 4-2019 la pensione con quota 100 puo' essere richiesta da chi ha maturato 62 anni di età e 38 di contributi entro il 2021.
Il pensionamento potrà avvenire anche dopo il 31.12.2021.
Per il requisito di 62 anni non si applicheranno fino al 31 dicembre 2026 gli adeguamenti automatici alla speranza di vita (legge 30 luglio 2010, n. 122).
Sono esclusi coloro che già beneficiano di un trattamento pensionistico o che hanno richiesto un altro sistema di pensionamento anticipato come l'isopensione o forme di esodo sostenuto da Fondi di Enti bilaterali (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).
Sono esclusi anche: personale militare Forze armate, delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, e personale operativo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale della Guardia di Finanza) .
I versamenti contributivi possono essere stati effettuati in tutte le gestioni INPS, quindi eventualmente utilizzando il cumulo gratuito di versamenti per periodi non coincidenti tra piu gestioni (assicurazione generale obbligoria dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori commercianti, artigiani e coltivatori diretti, Gestione Separata autonomi).
Sono esclusi contributi versati alle Casse ed enti previdenziali privati, ad esempio dei professionisti.
Ai fini del raggiungimento dei 38 anni sono validi tutti i tipi di contributi: Obbligatori, volontari, da riscatto, figurativi.
E' utilizzabile anche il cumulo contributivo tra varie gestioni di contributi esteri, versati in paesi paesi Ue, compresa la Svizzera e la Norvegia, oppure in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (come Stati Uniti e Canada). La contribuzione estera non puo avvenire se realizzata in paesi esteri non convenzionati con l’Italia.la normativa comunitaria prevede un minimo di contribuzione di 52 settimane per il riconoscimento del cumulo contributivo.
Calcolo dell’assegno con Quota 100. Esempi di importo
Il decreto legge non prevedeva penalizzazioni nel calcolo della pensione con quota 100 ma inevitabilmente con l'uscita a 62 anni l'importo è inferiore a quello della regolare pensione di vecchiaia per il semplice fatto che mancano 5 anni di versamenti contributivi.
Inoltre l'assegno veniva calcolato con il sistema ordinario ovvero:
- per i periodi contributivi fino al 1995 incluso con metodo retributivo (collegato alla retribuzione che veniva percepita – piu favorevole9
- per i periodi contributivi dal 1996 con il metodo contributivo (collegato direttamente ai contributi versati con un coefficente piu alto al crescere dell'età – meno favorevole).
Un esempio pratico : per chi va in pensionei con 38 anni di contributi e ha iniziato a versare nel 1980, per 16 anni fino al 1995, il suo assegno è calcolatocon il metodo retributivo e per altri 22 (dal 1996 fino al 31.12.2018) con il sistema contributivo, che incide quindi maggiormente sul totale, per cui l' assegno risulterà penalizzato ulteriormente (si puo arrivare fino al 30%).
versamenti
durata versamenti
sistema di calcolo della pensione
1980 fino a tutto il 1995
16 anni
calcolo retributivo (media della retribuzione degli ultimi 5 o 10 anni moltiplicata per una aliquota decrescente
dal 1996 al 2018
22 anni
calcolo contributivo
(contributi per coefficiente che sale con l'età)
totale contributi
38 anni
pensione per la maggior parte è calcolata con sistema sfavorevole
Si ricorda che sul sito dell'INPS è disponibile per gli iscritti alle gestioni INPS un simulatore di calcolo della propria pensione "La mia pensione futura" che consente inserendo i propri dati specifici di valutare la convenienza dell'uscita alle diverse età, anche con Quota 100. E' necessario per l'accesso lo SPID o CIE o CNS.
Le finestre di uscita dal lavoro e il limite di reddito – lavoro estero
Il decreto-legge prevedeva per le pensioni anticipate con Quota 100 le seguenti date di decorrenza del diritto al trattamento pensionistico:
lavoratori privati:
- 1 aprile 2019 per chi ha raggiunto i requisiti al 31.12.2018
- dopo 3 mesi dal momento di raggiungimento dei requisiti, per chi raggiunge quota 100 nel corso del 2019
lavoratori pubblici
- 1° Agosto 2019 per chi ha raggiunto i requisiti entro la data di entrata in vigore del decreto (29 gennaio 2019)
- dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisit, per chi raggiunge quota 100 dopo l'entrata in vigore del decreto.
inoltre la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.
RAGGIUNGIMENTO REQUISITI
DECORRENZA PENSIONE DIPENDENTI PRIVATI
entro il 31 dicembre 2018
1 aprile 2019
dal 1 gennaio 2019
dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti
RAGGIUNGIMENTO REQUISITI
DECORRENZA PENSIONE PUBBLICI DIPENDENTI
entro la data di entrata in vigore del decreto 29.1.2019
dal 1 agosto 2019
dopo la data di entrata in vigore del decreto
29.1.2019
dopo 6 mesi dal raggiungimento dei requisiti
Quota 100 e TFR -TFS statali
Il decreto legge 4 2019 aveva anche previsto all'art. 23 per tutti i pensionati pubblici (non solo Quota 100) la possibilità di avere una parte del TFS, fino a 30.000 euro, in anticipo rispetto ai tempi ordinari che prevedono l'attesa del momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Il finanziamento delle spese per gli interessi è quasi completamente a carico dello Stato.
Nel corso della conversione in legge il tetto massimo di importo anticipabile con il finanziamento agevolato è salito a 45mila euro.
Inoltre l'accesso a questa agevolazione era previsto anche per chi era già in pensione al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge 4 2019.
Quota 100: cumulabilità con altri redditi – Sentenza Corte Cost.
In tema di cumulabilità con i redditi da lavoro nella circolare 117 2019 del 21 agosto 2019 l'INPS aveva precisato che:
- i redditi non cumulabili sono quelli da lavoro dipendente , autonomo e d'impresa (comprese associazioni in partecipazione con apporto di lavoro, brevetti e diritti d'autore) collegati ad attività lavorativa svolta nel periodo in cui vige il divieto.
- i redditi da lavoro occasionale (ex art 2222 c.c. ) sono cumulabili fino al limite di 5000 euro annui (al lordo delle ritenute erariali e al netto dei contributi previdenziali)
I compensi da lavoro autonomo occasionale vanno conteggiati in relazione all'anno di percezione , quindi rilevano anche se vengono incassati prima della data di decorrenza della pensione o dopo il compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
I redditi che non rilevano invece sono i seguenti:
- indennità percepite dagli amministratori locali e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro,
- compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale a;
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace
- indennità percepite dai giudici onorari
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario
- indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva
- redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).
Il cumulo con redditi vietati comporta la sospensione del pagamento della pensione.
La verifica di eventuale percezione di redditi da lavoro incumulabili con la “pensione quota 100” avviene anche attraverso l'incrocio con i dati dell’Agenzia delle Entrate e di tutte le banche dati disponibili.
Incumulabilità con i redditi da lavoro: Sentenza corte costituzionale 24.11.2022
La Corte Costituzionale reso noto con il comunicato stampa del 5 ottobre 2022 in attesa della pubblicazione della sentenza , che il divieto di cumulo tra la pensione anticipata con Quota 100 e i redditi da lavoro, con la sola esclusione di quelli da lavoro autonomo occasionale fino a 5mila euro lordi annui , è costituzionalmente legittimo.
La questione era stata sollevata da un giudice del lavoro ma la Consulta ha risposto che non è fondata in quanto " le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5mila euro lordi annui non dà luogo, infatti, a obbligo contributivo» e – aggiunge la Corte – la «preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato Quota 100 impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione» con la prosecuzione di una prestazione di lavoro.
La sentenza n. 234 è stata pubblicata il 24 novembre 2022
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Credito imposta energia e gas imprese 2022: i chiarimenti nelle Circolari delle Entrate
Con Circolare n. 13 del 13 maggio l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica relativi al primo e al secondo trimestre 2022, per imprese “energivore” e “non energivore” così come previsti dal Decreto Sostegni ter (DL 4/2022) dal Decreto Energia (DL 17/2022) e dal Decreto Ucraina (DL 21/2022). Vediamo le principali indicazioni.
Attenzione in data 29.11 le Entrate hanno pubblicato altri chiarimenti.
Per una sintesi e per la consultazione della Circolare n 36 del 29 novembre ti consigliamo di leggere: Crediti energia e gas imprese: nuovi chiarimenti delle Entrate del 29.11
Credito d’imposta per imprese energivore relativo al primo trimestre 2022
Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, l’articolo 15 del decreto Sostegni ter (DL 4/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25), stabilisce, al comma 1, il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il primo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica» (cosiddette imprese energivore).
Rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione della disposizione agevolativa in esame le imprese:
- che siano qualificabili come “imprese a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017. Nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per fruire del credito d’imposta oltre a possedere i requisiti di cui all'articolo 3 del DM, sia necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell’elenco, di cui al comma 1 dell’articolo 6, dell’anno 2022, ossia quello che include il periodo oggetto di agevolazione. Resta inteso che, qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, sebbene presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati. ;
- e i cui costi medi per kWh della componente energia elettrica riferibili all’ultimo trimestre 2021 abbiano subito un incremento in misura superiore al 30 per cento del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019. In particolare le Entrate hanno chiarito che che, ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica,
- si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia”. Concorrono al suddetto calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa, non rilevando a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.
- non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo, le spese di trasporto, le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica, né, per espressa previsione normativa, le imposte inerenti alla componente energia. Il costo medio così calcolato va ridotto, inoltre, dei relativi sussidi . Si ritiene, al riguardo, che per “sussidio” debba intendersi qualsiasi beneficio economico (fiscale e non fiscale) conseguito dall’impresa energivora, a copertura totale o parziale della componente energia elettrica e ad essa direttamente collegata. Si tratta, in particolare, di sussidi riconosciuti in euro/MWh ovvero in conto esercizio sull’energia elettrica.
Per quanto riguarda l'ambito oggettivo costituisce presupposto per l’applicazione della disposizione il sostenimento di spese per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2022. Si considera spesa agevolabile quella sostenuta per l’acquisto della componente energetica.
Credito di imposta per imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022
L’articolo 4 del Decreto Energia (DL 17/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 34 del 2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle «imprese a forte consumo di energia elettrica». Le imprese energivore possono beneficiare del contributo in esame a condizione che i «costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi» abbiano subito «un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa":
In generale valgono i chiarimenti di cui sopra, e nel merito l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle suddette imprese e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso, «l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica» .
Ricordiamo che il contributo era pari inizialmente al 20 per cento delle spese sostenute ed è stato rideterminato in misura pari al 25 per cento della stessa.
Si segnala, ad ogni modo, che la risoluzione del 21 marzo 2022, n. 13, ha istituito il codice tributo “6961” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
Credito di imposta a favore delle imprese “NON energivore” per l’acquisto di energia relativa al secondo trimestre 2022
L’articolo 3 del Decreto Ucraina (DL 21/2022) stabilisce il riconoscimento di un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese «dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica» (imprese energivore).
Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che il prezzo di acquisto della componente energia «calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019».
Nel documento l'Agenzia delle Entrate ha precisato
- che ai fini del calcolo del costo medio per kWh della componente energia elettrica, si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione, ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica. Si tratta, sostanzialmente, come chiarito anche sopra, della macrocategoria abitualmente indicata in fattura complessivamente alla voce “spesa per la materia energia".
- pur non essendo espressamente previsto dalla norma, concorrono al calcolo i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. Non rileva, infatti, a tal fine che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa.
Si ricorda che la risoluzione del 14 aprile 2022, n. 18, ha istituito il codice tributo “6963” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”
Cedibilità dei crediti di imposta
Gli articoli 9 e 3, comma 3, del Decreto Ucraina disciplinano la cessione dei crediti d’imposta. Detti crediti utilizzabili entro il 31 dicembre 2022 sono cedibili entro il medesimo termine, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
Al fine di uniformare la cessione dei crediti alla disciplina prevista per il Superbonus e gli altri bonus edilizi, è fatta salva, inoltre, la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
- società appartenenti a un gruppo bancario
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
Si precisa, altresì, che per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima, sono applicabili le disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, recante “Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi”, in base al quale i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle predette cessioni, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione rispettivamente previsti dagli articoli 35 e 42 del predetto d.lgs. n. 231 del 2007.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del citato d.lgs. n. 241 del 1997.
Fermi restando gli obblighi di conservazione documentale previsti in capo ai soggetti che rilasciano il visto di conformità, il contribuente è tenuto a conservare
- la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità,
- unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d’imposta.
Il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.
Le norme demandano l’individuazione delle modalità attuative della cessione del credito ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.