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Visita medica al dipendente dopo lunga malattia: è obbligatoria?
Con l'interpello 1 2024 del 5 febbraio la Commissione sicurezza del Ministero del lavoro ha risposto ad una richiesta di chiarimenti da parte di una università, in tema di obbligo di effettuazione della visita medica di controllo di un dipendente successivamente ad una assenza superiore a 60giorni
La commissione chiarisce che l'obbligo , a carico dei datori di lavoro per verificare la continuità dell'idoneità alle mansioni, riguarda solo i dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria
In particolare la nota della Commissione riepiloga il quadro normativo, ricordando che l’articolo 2, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
Invece l’articolo 18, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, pone, in capo al datore di lavoro privato e ai dirigenti pubblici , che organizzano e dirigono le
attività, l’obbligo di “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28” ( casistica ampliata dal recente decreto 48 2023)
Inoltre lo stesso articolo 18, comma 1, lettera c), stabilisce che il datore di lavoro “nell’affidare i compiti ai lavoratori” ha l’obbligo di :
- “tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza”, e di:
- “vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.
Infine l’articolo 41, sulla “Sorveglianza sanitaria”, prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprende, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”;
L'interpello richiama quindi la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 in cui è stato chiarito che l"a "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario
compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica»
La Commissione conclude affermando che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di confermare la loro idoneità alla mansione già svolta.
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Dichiarazione IVA 2024: chi è esonerato?
Entro il 30 aprile è possibile inviare la Dichiarazione IVA 2024 anno d'imposta 2023.
Attenzione al fatto che, i soggetti che vogliono evitare l'invio della comunicazione LIPE del 4° trimestre 2023, possono effettuare la presentazione del modello Iva 2024 entro il 29 febbraio prossimo, con l'inclusione del quadro VP.
Dichiarazione IVA 2024: chi è esonerato?
Sono invece esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA i seguenti soggetti d’imposta:
- i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10, nonché coloro che essendosi avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ai sensi dell’art. 36-bis abbiano effettuato soltanto operazioni esenti. L’esonero non si applica qualora il contribuente abbia effettuato anche operazioni imponibili (ancorché riferite ad attività gestite con contabilità separata) ovvero se sono state registrate operazioni intracomunitarie o siano state eseguite le rettifiche di cui all’art. 19-bis2 ovvero siano stati effettuati acquisti per i quali in base a specifiche disposizioni l’imposta è dovuta da parte del cessionario (acquisti di oro, argento puro, rottami ecc.);
- i contribuenti che per tutto l’anno d’imposta si sono avvalsi del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni previsto dall’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, (vedi circolare n.32 del 5 dicembre 2023);
- i contribuenti che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98;
- i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6;
- gli esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività indicate nella tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, esonerati dagli adempimenti IVA ai sensi dell’art. 74, sesto comma, che non hanno optato per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari (vedi Appendice alla voce: “Attività di intrattenimento e di spettacolo”);
- le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitino altre attività rilevanti agli effetti dell’IVA (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986);
- i soggetti passivi d’imposta nell’ipotesi di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 331 del 1993, qualora abbiano effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta
- i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzional;
- i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini dell’IVA nel territorio dello Stato con le modalità previste dall’art. 74-quinquies per l’assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti, non soggetti passivi d’imposta;
- i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe ATECO 02.30 e i raccoglitori occasionali di piante officinali spontanee ai sensi dell’art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 75, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore ad euro 7.000 (art. 34-ter).
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Atto pignoramento presso terzi: va notificato sia al terzo che al debitore?
Durante l'edizione di Telefisco del 1 febbraio l'Agenzia delle Entrate come in ogni edizione ha fornito chiarimenti sulle principali tematiche fiscali, tra questi ha chiarito dubbi sulla notifica dell'atto di pignoramento nell'ambito del pignoramento verso terzi.
Si chiede se in caso di pignoramento presso terzi, disposto dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis, Dpr 602/1973, sia obbligatoria la notifica dell’atto di pignoramento non solo al terzo ma anche al debitore iscritto a ruolo e, in caso di risposta positiva, quali sono le conseguenze laddove tale notifica non sia avvenuta.
Pignoramento presso terzi: la notifica è obbligatoria al terzo e al debitore?
L'agenzia ha replicato che l’atto di pignoramento presso terzi, emesso dall’agente della riscossione ai sensi dell’articolo 72 bis del Dpr 602/1973 deve essere notificato al terzo pignorato e anche al debitore.
Secondo l’art. 72-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973, “l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all’articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l’ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede…”.
Inoltre la Corte Costituzionale ha espressamente qualificato quella di cui all’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 come “modalità di esecuzione forzata presso terzi” che l’agente della riscossione può scegliere ai fini della riscossione coattiva delle somme che gli sono state affidate (ordinanza n. 393 del 2008).
L'art. 49, comma 2, del citato decreto, prevede inoltre che: “Il procedimento di espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili…”.
Pertanto, all’atto di pignoramento di cui al richiamato art. 72-bis del DPR n. 602/1973 si applica, nei limiti di compatibilità, la disciplina processuale civilistica dell’esecuzione presso terzi.
L'’art. 543, primo comma, c.p.c. “il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esige mediante atto notificato al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti.”. Ne consegue che anche l’atto di pignoramento disciplinato dall’art. 72-bis del DPR n. 602/1973 deve essere notificato sia al terzo, che al debitore.
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Dichiarazione IVA 2024: quando si invia se si compila il quadro VP?
L'agenzia delle entrate ha pubblicato il Modello IVA 2024 per la Dichiarazione IVA 2024 anno di imposta 2023 da presentare dal 1 febbraio al 30 aprile prossimo.
Ricordiamo che l'invio è possibile esclusivamente in via telematica:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Vediamo i termini per i contribuenti che compilano il quadro VP.
Dichiarazione IVA 2024: quando va inviata se si compila il quadro VP?
All'interno del modello IVA, il Quadro VP – Liquidazioni Periodiche IVA è riservato ai contribuenti che intendono avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010, come modificato dall’articolo 12-quater del decreto-legge n. 34 del 2019, di comunicare con la dichiarazione annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre.
Il quadro VP è composto dai righi che vanno da VP1 a VP14
Nel caso appunto il contribuente intenda avvalersi di questa opzione, la dichiarazione annuale 2024 deve essere presentata entro il mese di febbraio.
Il quadro VP, pertanto, non può essere compilato qualora la dichiarazione sia presentata successivamente a tale termine.
Dichiarazione IVA 2024: come si compila il quadro VP?
Secondo quanto riportato anche nelle istruzioni al Modello IVA 2024, qualora il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
- il quadro VP, se la dichiarazione è presentata entro febbraio (in tal caso, non va compilato il quadro VH o il quadro VV in assenza di dati da inviare, integrare o correggere relativamente ai trimestri precedenti al quarto);
- il quadro VH (o VV), se la dichiarazione è presentata oltre febbraio.
Si evidenzia invece che, nel Quadro VP rigo VP1
La compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1:
- la casella del campo 4 deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’IVA per l’intero gruppo di cui all’articolo 73;
- il campo 5 deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno indicando la partita IVA del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività da quest’ultimo svolta.
Attenzione al fatto che, in linea generale, per le modalità di compilazione del quadro VP e per l’individuazione dei dati da indicare nei diversi righi, si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2024.
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Chi è obbligato all’invio della certificazione unica 2024?
Con Provvedimento n 8253 del 15 gennaio le Entrate approvano il modello e le istruzioni per la certificazione unica 2024.
Va precisato che, per quest'anno l'invio va effettuato entro il giorno 18 marzo, in quanto il 16 marzo termine ordinario scade di sabato.
Chi è obbligato all’invio della certificazione unica 2024?
Come evidenziato nelle istruzioni al Modello della CU 2024, sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2024 coloro che nel 2023 hanno corrisposto:
- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.
- contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail
- somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (precedentemente obbligati alla presentazione del Mod. O1/M), ad esempio: le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia. A tal fine, i soggetti in questione comunicano, mediante la Certificazione Unica, i dati relativi al personale interessato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’INPS nella sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali.
Sono tenuti, inoltre, i titolari di posizione assicurativa INAIL che mediante la presentazione della Certificazione Unica, comunicano i dati relativi al personale assicurato, compilando l’apposito riquadro previsto per l’Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria e l’obbligo della denuncia nominativa, nonché i dati assicurativi riferiti ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 sono assicurati all’INAIL secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l’INPGI alla data del 30 giugno 2022, come disposto dall’articolo 1, comma 109, della legge n. 234 del 2021;
- tutte le Amministrazioni sostituti d’imposta comunque iscritte alle gestioni confluite nell’INPS gestione Dipendenti Pubblici, nonché gli enti con personale iscritto per opzione all’INPS gestione Dipendenti Pubblici. La dichiarazione va compilata anche da parte dei soggetti sostituti d’imposta con dipendenti iscritti alla sola gestione assicurativa ENPDEP. I dati contenuti nella presente dichiarazione riguardano l’imponibile contributivo INPS Gestione Dipendenti Pubblici, ai fini previdenziali ed assicurativi, e gli elementi utili all’aggiornamento della posizione assicurativa degli iscritti. La dichiarazione, pertanto, ha per oggetto tutti i redditi corrisposti nel 2023 ai dipendenti iscritti alle seguenti gestioni amministrate dall’INPS Gestione Dipendenti Pubblici:
- Gestione Cassa Pensioni Statali;
- Gestione Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali;
- Gestione Cassa Pensioni Insegnanti;
- Gestione Cassa Pensioni Sanitari;
- Gestione Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari;
- Gestione INADEL;
- Gestione ENPAS;
- Gestione ENPDEP (Assicurazione Sociale Vita);
- Gestione Cassa Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;
- Gestione ENAM.
Sono confermate le istruzioni fornite al titolo V, punto 1, della circolare n. 79 del 6 dicembre 1996 del Ministero del Tesoro (pubblicata nel S.O. n. 224 alla G.U. n. 297 del 19 dicembre 1996).
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Dichiarazione IVA 2024: va presentata in caso di cessazione attività?
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Modelle IVA 2024 per la presentazione della dichiarazione a partire dal 1 febbraio ed entro il 30 aprile prossimo.
In particolare, la dichiarazione IVA 2024 va presentata ai fini dell’imposta sul valore aggiunto 2023, esclusivamente per via telematica, nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2024 con le seguenti modalità:
- a) direttamente dal dichiarante;
- b) tramite un intermediario;
- c) tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni dello Stato);
- d) tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, comma 2-bis del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Ci si domanda se i soggetti che abbiano cessato l'attività nel corso del 2023 debbano o meno presentare la dichiarazione IVA e la risposta è affermativa, vediamo i dettagli.
Cessazione attività: va presentata la dichiarazione IVA 2024?
I soggetti che hanno cessato l’attività sono tenuti, ai sensi dell’art. 35, comma 4, alla presentazione dell’ultima dichiarazione annuale nell’anno successivo a quello in cui l’attività è cessata, entro i normali termini.
In particolare, per le imprese, si precisa che l’attività si intende cessata alla data di ultimazione delle operazioni relative alla liquidazione dell’azienda.
Va sottolineato che, nella particolare ipotesi in cui un contribuente nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione abbia cessato l’attività, con conseguente cancellazione della partita IVA, e poi nel corso dello stesso anno abbia ripreso la stessa o altra attività, con apertura di una nuova partita IVA, egli deve presentare ai fini dell’IVA un’unica dichiarazione costituita da:
- il frontespizio, nel quale devono essere indicati nella parte anagrafica la partita IVA corrispondente all’ultima attività esercitata nell’anno oggetto della presente dichiarazione;
- un modulo (mod. n. 01), in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi all’ultima attività esercitata.
- Esclusivamente nel modulo n. 01 devono essere compilati i quadri VT e VX al fine di riepilogare i dati di entrambe le attività;
- un modulo, in cui devono essere compilati tutti i quadri riportando i dati relativi alla prima attività esercitata nell’anno ed indicando, in particolare, nel rigo VA1, campo 1, la corrispondente partita IVA.
In merito all'eventuale credito IVA, occorre specificare che il rigo VX4, riservato ai contribuenti IVA che intendono chiedere il rimborso del credito d’imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta 2023,in caso di cessazione di attività, il rimborso compete senza limiti di importo.
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Consorzio di trasporto pubblico: deve inviare i dati per la Precompilata?
Le Entrate in data 9 gennaio hanno ulteriormente chiarito il perimetro dell'invio dei dati per la Precompilata relativamente alle spese di trasporto pubblico locale.
Prima di dettagliare il chiarimento ricordiamo che con Provvedimento n 354629 del 4.10.2023 sono state pubblicate le relative regole.
In particolare, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei Redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, entro il 16 marzo di ogni anno:
- gli enti pubblici,
- o i soggetti privati
affidatari del servizio di trasporto pubblico, trasmettono telematicamente una comunicazione contenente i dati relativi alle spese detraibili per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, sostenute nell'anno precedente da persone fisiche, con l'indicazione dei dati identificativi dei titolari degli abbonamenti e dei soggetti che hanno sostenuto le spese.
Attenzione al fatto che l'invio sarà obbligatorio dal 2025, mentre resta facoltativo per il 2024.
Consorzio imprese trasporto pubblico: è obbligato all'invio dati per precompilata?
Ciò premesso, il chiarimento riguarda un consorzio di imprese di trasporto pubblico che si occupa, tra le altre attività, anche della rivendita di abbonamenti di trasporto.
Si domandava in questo caso chi sia tenuto alla trasmissione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico.
Le entrate specificano che il provvedimento su indicato ha individuato quali soggetti tenuti alla comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti al servizio di trasporto pubblico esclusivamente gli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico.Pertanto, i consorzi incaricati della sola vendita degli abbonamenti ma che non siano affidatari del servizio di trasporto pubblico non hanno i requisiti soggettivi richiesti per l'invio dei dati.
Se l'ente pubblico o il soggetto privato affidatario del servizio di trasporto pubblico acquisisce nel proprio sistema di data base i dati relativi agli abbonamenti venduti tramite consorzio (compresa l'informazione sulla tracciabilità), provvede ad effettuarne la relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata.