• Dichiarazione 730

    Dichiarazione 2023: per quali spese la detrazione varia in base al reddito?

    Dall’anno d’imposta 2020, la detrazione dall’imposta lorda spettante in sede di dichiarazione dei redditi, per alcune delle spese indicate nell’art. 15 del TUIR, varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare, la detrazione spetta:

    • per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro,
    • in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce in base al seguente calcolo 100 x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000
    • fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari
      a 240.000 euro

    In sostanza si applica il seguente meccanismo di detraibilità:

    Redditi (euro) Quota di detraibilità spettante (%)
    Fino a 120.000 100%
    Oltre 120.000 fino a 240.000 100 x (240.000 – reddito complessivo) / 120.000
    Oltre 240.000 0

    Il reddito complessivo per la verifica del limite reddituale è calcolato al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, ma tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1, comma 692, lett. g), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 – legge di bilancio 2020) e della quota di agevolazione ACE.

    Spese per le quali la detrazione varia in base al reddito complessivo

    Si tratta in particolare delle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal contribuente, qui di seguito indicate:

    • Spese d’istruzione
    • Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
    • Spese universitarie
    • Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato
    • Spese funebri
    • Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
    • Spese per assistenza personale
    • Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave
    • Attività sportive dei ragazzi
    • Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza
    • Intermediazioni immobiliare
    • Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
    • Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
    • Premi per assicurazioni per il rischio di eventi calamitosi
    • Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche
    • Spese per minori o maggiorenni con DSA
    • Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
    • Spese per iscrizione annuale o abbonamento AFAM per ragazzi
    • Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche
    • Erogazioni liberali a favore delle ONLUS
    • Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo
    • Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d’imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un’impresa di assicurazione
    • Spese veterinarie
    • Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale
    • Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi

    La detrazione, invece, compete per l’intero importo, a prescindere dall’ammontare del reddito complessivo:

    • per le spese sostenute per gli interessi passivi relativi ai prestiti e ai mutui agrari di ogni specie, ai mutui contratti per l’acquisto e la costruzione dell’abitazione principale (di cui al comma 1, lett. a) e b), e al comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR),
    • e per le spese sanitarie.

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    PNRR: che cos’è il principio DNSH?

    Il Ministero dell'ambiente con una nota ha specificato il significato del principio DNSH relativo alla applicazione dei finanziamenti da PNRR.

    Nel dettaglio, il principio del “non arrecare un danno significativo” all’ambiente  DNSH, cioè “Do No Significant Harm") nasce per coniugare crescita economica e tutela dell’ecosistema, garantendo che gli investimenti siano realizzati senza pregiudicare le risorse ambientali.

    A questo scopo specifica il MISE, è nato il Regolamento (UE) 241/2021, istitutivo del Dispositivo di Ripresa e Resilienza, che dispone che possano essere finanziate, nell’ambito dei singoli Piani nazionali, soltanto le misure che rispettino il principio DNSH, introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, il cd. “Regolamento Tassonomia”.

    Con la Tassonomia delle attività economiche sostenibili si introduce una classificazione delle attività sulla base del loro impatto su sei obiettivi ambientali.

    In particolare, in base all’art. 17 del Regolamento Tassonomia, si considera che un'attività economica arrechi un danno significativo:

    1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se conduce a significative emissioni di gas a effetto serra;
    2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e del clima futuro previsto sull’attività stessa o sulle persone, sulla natura o sugli attivi;
    3. all’uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, se l’attività nuoce: al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee; al buono stato ecologico delle acque marine;
    4. all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se: – conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali quali le fonti energetiche non rinnovabili, le materie prime, le risorse idriche e il suolo, in una o più fasi del ciclo di vita dei prodotti, anche in termini di durabilità, riparabilità, possibilità di miglioramento, riutilizzabilità o riciclabilità dei prodotti; – l’attività comporta un aumento significativo della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili; – lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all’ambiente;
    5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o nel suolo rispetto alla situazione esistente prima del suo avvio;
    6. alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione.

    Come specificato dalle FAQ sul DNSH sul sito di Italia Domani relativo al PNRR non tutte le attività hanno necessariamente il potenziale di arrecare un danno significativo all'ambiente (ad es, l’assunzione di personale per il supporto agli uffici giudiziari) pertanto, non tutte le attività avranno delle schede associate, non dovendo verificare specifici vincoli per rispettare il principio DNSH. 

    Accedi da qui alla sezione FAQ con tutti i chiarimenti sul principio in oggetto.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Visto di conformità bonus edilizi “ora per allora”: va comunicato alle Entrate?

    Sul sito della Agenzia delle Entrate in data 6 giugno, viene pubblicata una nuova faq con chirimenti sul visto di conformità relativo ai bonus edilizi.

    Sinteticamente, il visto di conformità “ora per allora”, diversamente da quello “ordinario”, posto dal professionista che ha già inviato le comunicazioni delle opzioni su bonus edilizi, non deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione.

    Visto di confromità ora per allora: chiarimenti delle entrate

    Nel dettaglio, il quesito chiedeva chiarimenti sulle modalità di rilascio del visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022.

    Le Entrate replicano che nel caso segnalato, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. 

    Al riguardo, però vengono forniti le seguenti indicazioni. 

    Le Entrate specificano che, è necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

    Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce. 

    Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, si segnalano:

    • codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
    • codice fiscale del condominio (se applicabile);
    • codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
    • codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
    • tipologia di intervento agevolato;
    • anno di sostenimento della spesa;
    • ammontare della spesa sostenuta;
    • ammontare del credito ceduto.

    Attenzione al fatto che, il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.

    L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: cosa succede dopo l’invio della domanda?

    La Definizione agevolata o Rottamazione quater introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 si applica ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se già oggetto di precedenti misure agevolative. 

    Chi aderisce entro il 30 giugno (Il decreto n 51/2023 con la conferma della proroga è stato pubblicato in GU n 108 del 10 maggio) potrà versare solo l’importo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.  Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio.

    Una volta presentata la domanda di adesione alla Rottamazione, cosa accade? Vediamolo di seguito

    Rottamazione quater: cosa succede dopo l'invio della domanda?

    La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023 (termine che ha subito una proroga al 30 settembre), una “Comunicazione” di

    • accoglimento della domanda, contenente: 
      • l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”); 
      • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; 
      • i moduli di pagamento precompilati; 
      • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
    • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

    Inoltre, a seguito della presentazione della domanda di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione, limitatamente ai debiti rientranti nell’ambito applicativo (debiti "definibili”) della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

    • non avvierà nuove procedure cautelari o esecutive;
    • non proseguirà le procedure esecutive precedentemente avviate salvo che non abbia già avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
    • resteranno in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritte alla data di presentazione della domanda.

    Inoltre, il contribuente, sempre per i debiti "definibili”, non sarà considerato inadempiente ai sensi degli articoli 28-ter e 48-bis del DPR n. 602/1973 e per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

    La legge prevede infine che, a seguito della presentazione della domanda di adesione, sempre limitatamente ai debiti rientranti nell'ambito applicativo della Definizione agevolata (debiti "definibili"), siano sospesi:

    • i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
    • fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni

    Ricordiamo infine che, il termine per aderire previsto inizialmente per il 30 aprile è stato recentemente prorogato di due mesi, pertanto sarà possibile aderire alla Rottamazione entro il 30 giugno 2023 tramite il portale dell'Agenzia delle Riscossione: Accedi da qui

    La Riscossione per rispondere ai dubbi frequenti dei contribuenti interessati a questa misura ha pubblicato varie FAQ, aggiornate al 19 aprile, con le quali si forniscono preziose indicazioni. Leggi qui per approfondire.

    Leggi anche Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande per il riepilogo di tutte le regole.

  • Dichiarazione 730

    730/2023 precompilato: quali dati contiene?

    A partire dal giorno 2 maggio 2023 entra nel vivo la campagna della Precompilata.

    Con il Provvedimento n. 131884 datato 18 aprile le Entrate hanno fissato il calendario per i contribuenti interessati al suo utilizzo.

    Nel dettaglio viene specificato che l’Agenzia inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi: 

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; 
    • contributi previdenziali e assistenziali; 
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi; 
    • spese veterinarie; 
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; 
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili; 
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi; 
    • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    Per ulteriori dettagli leggi anche: 730 precompilato 2023: accesso da oggi 2 maggio

  • IMU e IVIE

    Come si deduce l’IMU 2021 pagata nel 2022?

    Dall'anno d'imposta 2022 e quindi per i dichiarativi 2023 le imprese e i lavoratori autonomi, potranno dedurre al 100% l'IMU pagata per gli immobili strumentali.

    I modelli dichiarativi continuano a riportare la possibilità di indicare l'IMU tra le variazioni in aumento e in diminuzione.

    Per approfondire leggi anche: Deducibilità IMU immobili strumentali: le regole per i dichiarativi 2023

    La deducibilità al 100% per l'anno 2022 pone però una questione, quella degli eventuali pagamenti tardivi, visto che, tra il 2021 e il 2022 vi è una variazione della percentuale di deducibilità.

    Ricordiamo infatti che, la legge n. 160/2019 ha rimodulato le aliquote come segue:

    • nel 2019 la deduzione IMU spetta al 50%
    • nel 2020 e nel 2021 la deduzione IMU spetta al 60%
    • dal 2022 la deduzone IMU spetta al 100%

    Deducibilità IMU anno d'imposta 2022: esempi di pagamenti tardivi

    Ricordiamo innanzitutto che, secondo la Circolare n 10/2014 delle Entrate per i soggetti titolari di reddito di impresa ai fini della deducibilità di cui si tratta, occorre tenere conto di quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 99 del TUIR in base al quale “Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”. 

    Pertanto, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza del periodo di imposta in corso al 31 dicembre a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.

    Facendo un esempio:

    • l’IMU 2021 versata tardivamente nel 2022,
    • è un costo di competenza del periodo di imposta 2021 indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento,
    • è un costo deducibile nel successivo periodo di imposta 2022 all’atto del pagamento mediante una variazione in diminuzione. 

    Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell’art. 54, comma 1, del TUIR, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’arte o professione. 

    IMU immobili strumentali: come si deduce l'IMU 2021 pagata nel 2022? 

    Tornando all'anno d'imposta 2022 da dichiarare con la prossima dichiarazione dei redditi 2023, e tenendo conto della deducibilità IMU rimodulata dalla Legge n 160/2019 ipotizziamo che una società:

    • debba una IMU 2021 per un importo di 5.000 euro però:
      • ha versato nel 2021, una parte dell'IMU dovuta, pari a 2.500 euro,
      • e nel 2022 versa la restante parte pari a 2.500 euro,
    • versa inoltre nel 2022, l'intera IMU dovuta per il 2022, pari a 5.000 euro,

    cosa accadrà all'IMU 2021 versata in ritardo nel 2022?

    Dalla tabella di riepilogo si evince la quota IMU deducibile nel Modello redditi 2023 anno di imposta 2022

    Anno di competenza IMU % deducibilità   IMU dovuta per anno
    IMU versata per anno Deduzione spettante nel Modello redditi 2023
    2021 60% 5.000 euro per il 2021 2.500 euro pagata nel 2022  1.500 (60% di 2.500)
    2022 100% 5.000 euro per il 2022 5.000 euro pagata nel 2022 5.000 euro (100% di 5.000)

  • Dichiarazione 730

    Spese di trasporto pubblico: saranno indicate nella precompilata 2023?

    Dal 2 maggio prossimo sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2023.

    La dichiarazione precompilata, ricordiamolo, contiene una serie di dati pre-inseriti dall'Agenzia delle Entrate che il contribuente può accettare o modificare per procedere poi all'invio, entro i termini previsti, della sua dichiarazione.

    Per i dettagli leggi:

    Spese di trasporto pubblico: quando verrano inserite nella Precompilata?

    Come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 83/2023, l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati sull’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte degli enti pubblici o privati affidatari di tali servizi, decorrerà a partire dal periodo d’imposta 2025.
    Attenzione al fatto che, saranno escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità che non prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
    Per gli anni 2023 e 2024 la trasmissione dei dati riguardanti le spese pagate nell’anno precedente, con l’indicazione del titolare dell’abbonamento e della persona che le ha sostenute, sarà invece facoltativa.
    Pertanto, potremmo trovare queste spese già nella precompilata del prossimo anno dichiarazione 2024, se comunicate all’Agenzia, e sempre che siano state effettuate con versamento bancario o postale, oppure mediante altri strumenti di pagamento tracciabili.