• Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Locazione casa: è deducibile il contributo versato al coniuge?

    Con la Circolare n 15 del 19 luglio le Entrate hanno diffuso i chiarimenti utili a caf e professionisti per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2023.

    In merito alle somme corrisposte al coniuge separato viene ricordato che, in linea generale sono deducibili dal reddito complessivo i versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all’estero, a seguito di:

    • separazione legale ed effettiva, 
    • scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili,

    nella misura indicata nel provvedimento dell’autorità giudiziaria o nell’accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’Ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014.

    Nel dettaglio, nella prossima dichiarazione dei redditi 2023 saranno deducibili anche le somme per il "contributo casa"

    ovvero le somme corrisposte per:

    • il pagamento del canone di locazione
    •  e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato 
    • che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. 

    La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (Circolare 24.04.2015 n. 17/E, risposta 4.1).

    Attenzione al fatto che gli assegni e le somme sono deducibili fino a concorrenza del reddito complessivo.

    Il contributo casa nel Modello 730/2023 va indicato nel quadro E sezione II al rigo E 22 in colonna 2.

    Infatti in colonna 2 sono indicati gli assegni periodici, compresi gli importi stabiliti a titolo di spese per il canone di locazione e spese condominiali, disposti dal giudice (c.d. “contributo casa”) corrisposti al coniuge, anche se residente all’estero in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento o annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell’autorità giudiziaria. 

    Nell’importo non devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli. Se il provvedimento non distingue la quota per l’assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l’assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Inoltre, non sono deducibili le somme corrisposte in un’unica soluzione al coniuge separato.

    Leggi anche Assegno periodico corrisposto al coniuge: la deducibilità in dichiarazione 2023

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Trattamenti di ozonoterapia: sono detraibili in dichiarazione?

    Con una faq datata 14 giugno pubblicata sul sito internet della rivista on line delle Entrate FiscOggi si forniscono chiarimenti sulla detraibilità dei trattamenti di ozonoterapia.

    In particolare veniva domandato se un ciclo di trattamenti di ozonoterapia possa essere portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

    La risposta delle Entrate è affermativa, a condizione che:

    • il trattamento venga eseguito da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto la prestazione rientra tra i trattamenti di natura sanitaria.
    • il contribuente che sostiene la spesa per questi trattamenti sia in possesso di una prescrizione medica che dimostri il collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.

    Ozonoterapia: le spese della cura sono detraibili?

    Viene precisato che le spese sono detraibili nella misura del 19% e che la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (a meno che la prestazione sanitaria non venga eseguita da una struttura pubblica o da una struttura sanitaria accreditata al Servizio sanitario nazionale.

    E' bene sottolineare che in merito alla natura sanitaria la Circolare n 24/2022 ha chiarito che sono detraibili le spese per prestazioni specialistiche che si riferiscono alle prestazioni rese da un medico specialista nella particolare branca cui attiene la specializzazione (Circolare 23.04.1981 n. 14, parte seconda).

    In generale, non tutte le prestazioni rese da un medico o sotto la sua supervisione sono ammesse alla detrazione, ma solo quelle di natura sanitaria, rispondenti a trattamenti sanitari qualificati che, in quanto finalizzati alla cura di una patologia, devono essere effettuati da medici o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria.

    Per il riconoscimento della detrazione, la prestazione resa deve risultare dalla descrizione riportata nella fattura, così da escludere la detrazione per le prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

    La stessa circolare specifica che per i trattamenti di mesoterapia e ozonoterapia occorre controllare e conservare i seguenti documenti:

    • Ricevuta fiscale o fattura della spesa sostenuta rilasciata da medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria,
    • Prescrizione medica che ne attesti la finalità sanitaria,
    • Se la prestazione non è resa da strutture pubbliche o private accreditate al SSN l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere attestato mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che effettua la prestazione di servizio. In mancanza di tale documentazione, ricevuta del versamento bancario o postale, ricevuta del pagamento effettuato tramite carta di debito o credito, estratto conto, copia bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA o con applicazioni via smartphone tramite Istituti di moneta elettronica autorizzati

    Nel modello 730/2023 tali spese andranno indicate nel quadro E

  • Dichiarazione 730

    730/2023 precompilato: quali dati contiene?

    A partire dal giorno 2 maggio 2023 entra nel vivo la campagna della Precompilata.

    Con il Provvedimento n. 131884 datato 18 aprile le Entrate hanno fissato il calendario per i contribuenti interessati al suo utilizzo.

    Nel dettaglio viene specificato che l’Agenzia inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi: 

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; 
    • contributi previdenziali e assistenziali; 
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi; 
    • spese veterinarie; 
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; 
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili; 
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi; 
    • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    Per ulteriori dettagli leggi anche: 730 precompilato 2023: accesso da oggi 2 maggio

  • Dichiarazione 730

    Spese di trasporto pubblico: saranno indicate nella precompilata 2023?

    Dal 2 maggio prossimo sarà possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2023.

    La dichiarazione precompilata, ricordiamolo, contiene una serie di dati pre-inseriti dall'Agenzia delle Entrate che il contribuente può accettare o modificare per procedere poi all'invio, entro i termini previsti, della sua dichiarazione.

    Per i dettagli leggi:

    Spese di trasporto pubblico: quando verrano inserite nella Precompilata?

    Come stabilito dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 83/2023, l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati sull’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte degli enti pubblici o privati affidatari di tali servizi, decorrerà a partire dal periodo d’imposta 2025.
    Attenzione al fatto che, saranno escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità che non prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
    Per gli anni 2023 e 2024 la trasmissione dei dati riguardanti le spese pagate nell’anno precedente, con l’indicazione del titolare dell’abbonamento e della persona che le ha sostenute, sarà invece facoltativa.
    Pertanto, potremmo trovare queste spese già nella precompilata del prossimo anno dichiarazione 2024, se comunicate all’Agenzia, e sempre che siano state effettuate con versamento bancario o postale, oppure mediante altri strumenti di pagamento tracciabili.

  • IMU e IVIE

    Come si deduce l’IMU 2021 pagata nel 2022?

    Dall'anno d'imposta 2022 e quindi per i dichiarativi 2023 le imprese e i lavoratori autonomi, potranno dedurre al 100% l'IMU pagata per gli immobili strumentali.

    I modelli dichiarativi continuano a riportare la possibilità di indicare l'IMU tra le variazioni in aumento e in diminuzione.

    Per approfondire leggi anche: Deducibilità IMU immobili strumentali: le regole per i dichiarativi 2023

    La deducibilità al 100% per l'anno 2022 pone però una questione, quella degli eventuali pagamenti tardivi, visto che, tra il 2021 e il 2022 vi è una variazione della percentuale di deducibilità.

    Ricordiamo infatti che, la legge n. 160/2019 ha rimodulato le aliquote come segue:

    • nel 2019 la deduzione IMU spetta al 50%
    • nel 2020 e nel 2021 la deduzione IMU spetta al 60%
    • dal 2022 la deduzone IMU spetta al 100%

    Deducibilità IMU anno d'imposta 2022: esempi di pagamenti tardivi

    Ricordiamo innanzitutto che, secondo la Circolare n 10/2014 delle Entrate per i soggetti titolari di reddito di impresa ai fini della deducibilità di cui si tratta, occorre tenere conto di quanto disposto dal secondo periodo del comma 1 dell’articolo 99 del TUIR in base al quale “Le altre imposte sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento”. 

    Pertanto, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, costituisce costo deducibile l’IMU di competenza del periodo di imposta in corso al 31 dicembre a condizione che l’imposta sia pagata dal contribuente.

    Facendo un esempio:

    • l’IMU 2021 versata tardivamente nel 2022,
    • è un costo di competenza del periodo di imposta 2021 indeducibile in detto periodo di imposta in assenza del pagamento,
    • è un costo deducibile nel successivo periodo di imposta 2022 all’atto del pagamento mediante una variazione in diminuzione. 

    Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell’art. 54, comma 1, del TUIR, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell’esercizio dell’arte o professione. 

    IMU immobili strumentali: come si deduce l'IMU 2021 pagata nel 2022? 

    Tornando all'anno d'imposta 2022 da dichiarare con la prossima dichiarazione dei redditi 2023, e tenendo conto della deducibilità IMU rimodulata dalla Legge n 160/2019 ipotizziamo che una società:

    • debba una IMU 2021 per un importo di 5.000 euro però:
      • ha versato nel 2021, una parte dell'IMU dovuta, pari a 2.500 euro,
      • e nel 2022 versa la restante parte pari a 2.500 euro,
    • versa inoltre nel 2022, l'intera IMU dovuta per il 2022, pari a 5.000 euro,

    cosa accadrà all'IMU 2021 versata in ritardo nel 2022?

    Dalla tabella di riepilogo si evince la quota IMU deducibile nel Modello redditi 2023 anno di imposta 2022

    Anno di competenza IMU % deducibilità   IMU dovuta per anno
    IMU versata per anno Deduzione spettante nel Modello redditi 2023
    2021 60% 5.000 euro per il 2021 2.500 euro pagata nel 2022  1.500 (60% di 2.500)
    2022 100% 5.000 euro per il 2022 5.000 euro pagata nel 2022 5.000 euro (100% di 5.000)

  • Pace Fiscale

    Rottamazione quater: se aderisco cosa accade ai debiti <1000 euro?

    L'agenzia delle Riscossione a pochi giorni dalla scadenza del 2 maggio, termine per aderire alla Rottamazione quater, visto che il 30 aprile cade di domenica, pubblica un aggiornamento delle faq con altre risposte a dubbi frequenti.

    In particolare chiarisce cosa accade ai debiti entro 1000 euro che rientrano nel prospetto debiti di un contribuente che vorrebbe aderire entro il 2 maggio alla definizione agevolata delle cartelle.

    In particolare, si specifica che:

    • se nella propria posizione debitoria vi sono cartelle che potrebbero essere interessate dallo stralcio dei debiti di importo entro i 1.000 euro, il cui annullamento è previsto entro il 30 aprile (slitta al 2 maggio) è comunque possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione quater”) anche per questi carichi, per i quali la norma ha previsto la sospensione dell’attività di riscossione fino al 30 aprile 2023, e non c’è il rischio di pagare somme maggiori rispetto a quelle dovute,
    • gli importi da saldare a titolo di “Rottamazione-quater”, riportati nella “Comunicazione” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023, terranno già conto dell’annullamento determinato dallo “Stralcio” dei debiti residui fino a mille euro che sarà effettuato il 30 aprile 2023.

    Leggi: Rottamazione quater 2023: nuove FAQ al 19.04 per tutti gli altri chiarimenti sulla rottamazione e per il riepilogo delle regole della Definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

    ATTENZIONE con un comunicato stampa del 21 aprile il MEF informa della proroga del termine per aderire alla Rottamazione quater da 30 aprile al 30 giugno. 

    In proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande con tutte le regole della Definizione agevolata introdotta dalla legge di Bilancio 2023.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Cani guida: detrazioni nella dichiarazione 2023 per acquisto e mantenimento

    Tempo di dichiarazione dei redditi e controllo delle detrazioni. Ma come funzionano i benefici per coloro che acquistano e mantengono un cane guida? 

    Per prima cosa, chiariamo che la definizione di soggetti non vedenti è stata fornita dalla Circolare n 19/E 2020 della Agenzia delle Entrate che ha precisato chi sono i soggetti non vedenti che hanno diritto alla detrazione per l’acquisto di cane guida e in particolare riporta che:

    "i non vedenti sono le persone colpite da cecità assoluta, parziale, o che hanno un residuo visivo non superiore a un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 138 del 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti aventi diritto alle agevolazioni fiscali, fornendo la definizione di ciechi totali, parziali e ipovedenti gravi".

    Le detrazioni spettanti ai non vedenti per i cani guida sono di due tipi, una per l’acquisto di cani guida e l'altra forfettaria per il loro mantenimento.

    La persona non vedente può portare in detrazione dall’Irpef il 19% delle spese sostenute per l’acquisto del cane guida, una sola volta in un periodo di 4 anni (salvo i casi di perdita dell’animale).
    La detrazione può essere calcolata sull’intero ammontare del costo sostenuto ed è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente è fiscalmente a carico.
    Può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.
    Nei modelli dichiarativi va indicata:
    • 730/2023: Rigo E5
    • Redditi PF 2023: Rigo RP5
    DETRAZIONE ACQUISTO CANE GUIDA PER NON VEDENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023
    Detrazione al 19% sull'intero importo sostenuto

    Detrazione possibile una sola volta ogni 4 anni tranne nei casi di perdita dell'animale

    E' fruibile dal disabile o dal familiare che l'ha fiscalmente a carico
    Può essere ripartita in 4 quote annuali a scelta del contribuente (alternativamente è detraibile in un'unica soluzione)

    Va indicata nel rigo:

    • E5 del modello 730/2023
    • RP5 del modello Redditi PF 2023
    L’importo da indicare nel rigo E5 e nel rigo RP5 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 5.

    Detrazione mantenimento del cane guida per i soggetti non vedenti nella dichiarazione dei redditi 2023

    Il soggetto non vedente può fruire altresì della detrazione forfetaria di € 1.000,00 per le spese sostenute per il mantenimento del cane guida, senza che sia necessario documentare l’effettivo sostenimento della spesa.
    Attenzione: al familiare del non vedente non è, invece, consentita la detrazione forfetaria, anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

    Dall’anno d’imposta 2020 (dichiarazione dei redditi 2021) la fruizione di questa detrazione varia in base all’importo del reddito complessivo. In particolare essa spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. In caso di superamento del predetto limite, il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

    Per la verifica del limite reddituale si tiene conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca e del reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. La detrazione deve essere indicata nel rigo RN17 colonna 2.

    La detrazione nei modelli dichiarativi va indicata:
    • modello 730/2023: E81
    • modello Redditi PF 2023: rigo RP 82
     
    DETRAZIONE MANTENIMENTO CANI GUIDA PER NON VEDENTI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2023
    Spetta forfettariamente per 1.000 euro
    Spetta solo al contribuente e non al familiare di cui è fiscalmente a carico
    Non sono necessari documenti per giustificare le spese

    Nei modelli dichiarativi va indicata:

    • 730/2023: Rigo E81
    • Redditi PF 2023: Rigo RP 82