-
Preposti Sicurezza: è obbligatoria la formazione biennale ?
Nel recente interpello n. 6/2024 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la Commissione Interpelli ha chiarito la periodicità obbligatoria della formazione dei preposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che è stata oggetto di modifica con la legge di bilancio 2022.
Formazione preposti sicurezza: interpello ministeriale
L'istanza era stata sollevata dal Consiglio nazionale degli ingegneri, che ha richiesto chiarimenti in merito alla frequenza di aggiornamento della formazione dei preposti. In particolare, il quesito verteva su due opzioni:
- Se la periodicità obbligatoria della formazione di aggiornamento dei preposti debba essere anticipata a due anni, come indicato nel comma 7-ter dell’art. 37 del D.lgs. 81/2008, introdotto con la legge 215 2021 (legge di bilancio 2022) oppure
- se attualmente resti valido l’aggiornamento quinquennale stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, ancora in vigore fino a nuovo provvedimento.
La risposta del Ministero ha chiarito che l'entrata in vigore di tale obbligo è subordinata all'emanazione di un nuovo Accordo Stato-Regioni e alla pubblicazione del relativo provvedimento ministeriale.
Dunque fino all’approvazione del nuovo Accordo, le aziende devono continuare a rispettare l’obbligo quinquennale, mantenendo valide le indicazioni fornite nel 2011.
Non è ancora comunicata una data specifica per l’adozione del nuovo Accordo.
Formazione preposti: gli obblighi in pratica
L’aggiornamento biennale della formazione professionale per i preposti non è ancora obbligatorio . Lo diventerà solo con l’approvazione del nuovo Accordo Stato-Regioni.
Si ricorda che i preposti attualmente devono seguire l’aggiornamento quinquennale previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 2011, che richiede almeno sei ore di formazione.
-
Per l’Agriturismo devo richiedere il CIN?
Il Ministero del Turismo ha aggiornato le faq per il CIN degli affitti brevi e turistici al 22 ottobre scorso.
In particolare, un contribuente domandava se un agriturismo debba richiedere il CIN, il Ministero ha specificato che anche queste attività devono richiedere il codice identificativo nazionale entro il 1° gennaio 2025.
Ugualmente si presume che, qualora non provvedano, saranno soggette alle relative sanzioni per chi non adempie.
Ricordiamo inoltre che il BDRS, piattaforma ministeriale dove richiedere il CIN è attiva dal 3 settembre, clicca qui per accedervi.
Agriturismo: devo richiedere il CIN?
Il Ministero ha evidenziato che anche nei casi in cui la categoria di Agriturismo non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo (con la conseguenza che tale categoria sembrerebbe essere esclusa dall’alveo di applicazione dell’art. 13-ter, comma 1 del Decreto Legge n. 145/2023), anche per la suddetta categoria si rende necessaria l’acquisizione del CIN.
Ciò al fine di consentire la piena esplicazione della finalità della disciplina introdotta dal citato Decreto Legge n. 145/2023, che ha tra gli obiettivi primari quello di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità. -
B&B o Affittacamere: devono avere gli estintori?
Il Ministero del Turismo ha prorogato al 2025 gli obblighi inerenti il CIN affitti brevi.
In particolare, con avviso del 22 ottobre è stato disposto che entro il 1° gennaio 2025 è necessario munirsi del CIN richiedendolo sulla apposita piattaforma istituita dal Minstero, nota come BDRS ufficialmente operativa dallo scorso 3 settembre.
Tra le norme del CIN, per le strutture ricettive turistiche o di affitto breve, vi sono anche gli obblighi inerenti ai dispositivi di sicurezza che gli immobili devono avere in dotazione, tra questi, anche gli estintori.
A proposito della proroga, il 22 ottobre, sono state anche aggiornate le FAQ che replicano ai dubbi sugli adempimenti previsti per i dispositivi di sicurezza.
Tra queste, con una faq si replica al seguente quesito: "I Bed&Breakfast o gli Affittacamere sono soggetti all’obbligo di dotazione di estintori e rilevatori di gas combustibili e monossido di carbonio?"
La risposta del Ministero è negativa, vediamo ulteriori dettagli.B&B o Affittacamere devo avere gli estintori?
Con FAQ pubblicata sul sito del Ministero del Turismo si specifica che secondo la normativa sul CIN (D.L. n. 145/2023 – art. 13-ter, comma 7), è soggetto all’obbligo di estintori e di dispositivi di rilevamento del monossido di carbonio, solo chi concede in locazione unità immobiliari con contratti di:
- locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017),
- o di locazione per finalità turistiche, senza offrire servizi aggiuntivi
e quindi per i B&B non è necessario.
Attenzione però al fatto che, specifica il Ministero, ciò non esclude che i B&B gli affittacamere o altre tipologie di strutture ricettive siano soggetti ad altri obblighi in materia di sicurezza.
-
Condanna con sentenza in giudicato: esclude dal CPB?
E' in scadenza la misura agevolativa rivolta ai contribuenti forfettari e agli ISA nota come CPB conconrdato preventivo biennale.
Salvo, proroga più volte smentita dai rappresentanti del governo, l'adesione al patto col Fisco dovrebbe avvenire entro il 31 ottobre prossimo.
In attesa del termine le entrate hanno pubblicato una ulteriore trance di FAQ in replica ad altrettanti dubbi dei contribuenti.
In particolare si replica ad un quesito su una eventuale causa di esclusione, ossia,
Esclusione dal CPB: occorre il giudicato della sentenza di condanna?
Con una FAQ si replica ad un contribuente che domanda se ai fini dell'esclusione del CPB occarra il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o se sia sufficiente una sentenza non definitiva.
Le Entrate con risposta del 25 ottobre hanno evidenziato che la risposta è da ricercare nei chiarimenti già resi al paragrafo 2.1.2 della Circolare n 18/2024, nella quale è stato precisato che «La Relazione illustrativa di accompagno del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” chiarisce che l’accesso al CPB è precluso soltanto in ipotesi di condanna con sentenza “irrevocabile”, precisando, a tal riguardo, che “le tipologie di condanna, richiamate alla lettera b) dell’articolo 11, possono assurgere a causa di esclusione solo se assistite dal predicato della irrevocabilità, non contemplando la disposizione in argomento, in via esplicita, l’estensione dell’effetto impeditivo anche nel caso di sentenze di condanna non presidiate dal giudicato».
Ricordiamo infine che l'art 11 comma 1 lett b) del decreto CPB prevede tra le cause di esclusione la condanna o il patteggiamento per uno dei reati tributari di cui al Dlgs n 74/2000 nonchè uno dei reati indicati nella medesima disposizione commessi negli ultimi 3 periodi di imposta antecendenti a quelli di applicazione del CPB stesso.
-
CIN affitti brevi: da quando è obbligatorio?
Il CIN affitti brevi e turistici è il Codice identificativo nazionale assegnato, tramite apposita procedura automatizzata, dal ministero del Turismo, e su richiesta degli obbligati, alle unità immobiliari:
- ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche,
- a quelle destinate alle locazioni brevi,
- oltre che alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
Il CIN viene richiesto su apposita piattaforma denominata BDRS le cui regole sono contenute nel Decreto del 6 giungo del Turismo.
Il 3 settembre è stato pubblicato l'avviso, previsto ai sensi del comma 15, art. 13-ter, decreto-legge n. 145/2023, attestante l’entrata in funzione della Banca Dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e del portale telematico (BDSR) per l’assegnazione del CIN.
Pertanto, le disposizioni di cui all’articolo 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, sulla obbligatorietà del CIN e sulle eventuali sanzioni, si applicano a decorrere dal 2 novembre 2024, sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del suddetto avviso.
Attenzione però al fatto che il Ministero del Turismo con apposito comunicato ha prorogato al 1° gennaio 2025 il termine ultimo per provvedere alla richiesta ed esposizione del CIN nella propria struttura, i dettagli di seguito.
CIN affitti brevi: entro quando va richiesto?
Con riferimento alla procedura per la richiesta e l’attribuzione del codice identificativo nazionale (CIN) di cui all’art. 13-ter del decreto-legge del 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in considerazione della precipua finalità della Banca Dati delle Strutture Ricettive (BDSR), volta in particolare ad assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, la sicurezza del territorio e il contrasto a forme irregolari di ospitalità e visto l’obiettivo di garantire sia il buon funzionamento dell’innovativo sistema di interoperabilità tra banche dati, sia l’affidabilità e la sicurezza dei portali telematici sui quali vengono pubblicati gli annunci, è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste dalla citata norma.
L’individuazione di un termine unico è finalizzata altresì a garantire uniformità di trattamento nei confronti degli utenti finali della BDSR, ovverosia i titolari di strutture ricettive e di unità immobiliari ad uso abitativo offerti in locazione tenuti all’acquisizione del CIN.
L’uniformità del termine consente, inoltre, di agevolare le attività proprie dei gestori dei portali telematici, anche nell’ottica di un coordinamento, sin da ora, con le previsioni del recente Regolamento (UE) 2024/1028 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alla raccolta e alla condivisione dei dati riguardanti i servizi di locazione di alloggi a breve termineLe piattaforme online di locazione a breve termine, difatti, costituiscono il canale principale per offrire servizi di locazione di alloggi a breve termine ed è necessario che sia garantito un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, per proteggere i consumatori, assicurare la concorrenza leale e contribuire alla lotta contro le frodi
In definitiva, il termine per il conseguimento del CIN deve intendersi fissato al 1° gennaio 2025, in modo da soddisfare le suesposte esigenze e garantire, peraltro, piena uniformità di applicazione della disciplina su tutto il territorio nazionale.CIN affitti brevi: alcune faq con chiarienti
In merito al CIN il Ministero ha pubblicato diverse FAQ di chiarimento per i termini, vediamole, distinguendo chi possiede già il CIR ossia il codice identificativo regionale e chi non lo possiede, i dettagli.
- Chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, quanto tempo ha per richiedere il CIN?
I termini decorrono dal momento di effettiva applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto-legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se hai già ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale prima dell’applicazione delle disposizioni sul CIN, hai ulteriori 60 giorni di tempo per ottenere il CIN. Quindi, hai complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione. - Chi ha ottenuto il codice identificativo regionale o provinciale dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, quanto tempo ha per richiedere il CIN?
In questo caso per ottenere il CIN hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Una volta decorsi questi termini, sarai suscettibile di sanzione. - Una struttura è in una Regione o Provincia Autonoma in cui non è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale, devi richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati. - In una Regione o Provincia Autonoma è previsto il codice identificativo regionale/provinciale, ma non per la tipologia struttura, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
L’obbligo di possedere ed esporre il CIN decorre dall’applicazione delle disposizioni sul CIN (Decreto legge n. 145 del 2023, art. 13-ter), cioè dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Avviso attestante l’entrata in funzione della BDSR su tutto il territorio nazionale. Se la normativa della tua Regione/P.A. non prevede l’attribuzione di uno specifico codice regionale o provinciale per la tua struttura, devi richiedere il CIN il prima possibile. Dalla data di applicazione delle disposizioni sul CIN, infatti, sarai suscettibile di sanzione se eserciti l’attività ricettiva senza avere il CIN e se non lo esponi all’esterno dello stabile e in tutti gli annunci ovunque pubblicati. - Se la propria Regione / Provincia Autonoma prevede un proprio codice identificativo, ma tale codice non è stato attribuito nei termini previsti, quanto tempo si ha per richiedere il CIN?
Dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale/provinciale.
-
CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?
Le Entrte hanno pubblicato una serie di FAQ in risposta ai dubbi dei contribuenti sul concordato preventivo biennale.
In particolare il 15 ottobre si è provveduto ad un aggiornamento e inserimento di alcune faq di interesse per i contribuenti forfettari.
Vediamo se è causa ostativa per il CPB il cambio di regime in corso d'anno per un forfettario.
CPB dei forfettari: è causa ostativa il cambio di attività in corso d’anno?
Si chiedeva se, per un contribuente in regime forfetario, il cambio di attività nel corso del periodo d'imposta 2023 rispetto agli anni precedenti, che determini l'applicazione di un diverso coefficiente di redditività, inibisca l'accesso al concordato.
Le Entrate hanno chiarito che l'ipotesi prospettata nel quesito appare non rilevante ai fini della applicazione del CPB.
La metodologia di calcolo del CPB rivolta ai contribuenti forfetari consente, infatti, di elaborare una proposta di reddito concordato anche per coloro che esercitano nel corso del medesimo periodo d'imposta attività contraddistinte da diversi coefficienti di redditività.
CPB dei forfettari: il passaggio al regime ordinario è causa di esclusione?
Inoltre, secondo l'articolo 11, comma 1, lettera b-ter), del decreto CPB, costituisce causa di esclusione dal CPB "l'adesione, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario".
Si chiede se il passaggio inverso dal regime forfetario al regime ordinario costituisca causa di esclusione o causa di cessazione ex articolo 21, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 13 del 2024, ovvero, ancora, causa di decadenza ex articolo 22, comma 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.
Le Entrate evidenziano che come indicato nel quesito il decreto CPB non prevede una fattispecie analoga a quella di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b-ter) per i contribuenti che passano dal regime forfetario a quello ordinario nel primo periodo d'imposta oggetto di CPB.
Si deve pertanto ritenere che la fattispecie non rappresenti una condizione preclusiva per l'accesso al CPB.
-
Bonus mobili: è detraibile la rata saldata nel 2025?
Con una FAQ del 7 ottobre si replica ad un quesito di un contribuente che ha acquistato una cucina che al prezzo di euro 6.500 e di cui pagherà solo 4.000 euro nel 2024, in quanto i lavori di ristrutturazione non vengono terminati entro tale scadenza.
Egli chiese se sia possibile portare in detrazione per 10 anni solo tale importo e poi magari nel 2025 i restanti 1.000 euro, oppure se deve pagare l’intero importo di 6.500 euro entro la fine del 2024
Le entrate chiariscono che secondo l’attuale normativa, ossia l'art 16 comma 2 del DL n 63/2013 il bonus mobili ed elettrodomestici spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
Per gli acquisti effettuati nel 2024 la detrazione del 50% va calcolata, in ogni caso, su un importo massimo di 5.000 euro.
Pertanto, a meno che non interverranno nuove proroghe, le spese che si sosterranno nel 2025 non potranno essere portate in detrazione.
Si ricorda, infine, che una delle condizioni fondamentali per richiedere il bonus è che l’acquisto dei beni avvenga in data successiva a quella di avvio dei lavori e che non rileva la data in cui termineranno gli interventi di ristrutturazione.
Leggi anche Bonus mobili 2024: guida passo per passo.