• Lavoro Autonomo

    EPAP 2024: quali sono contributi minimi e le scadenze?

    Il professionista iscritto all’Epap,  ente pluricategoriale degli attuari, chimici e fisici, geologi, dottori  agronomi e dottori  forestali.   è tenuto al versamento della seguente contribuzione obbligatoria previdenziale:

    1) contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto;
    2) contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
    3) contributo integrativo pari al 4% del volume di affari,  (dal 16 aprile 2022),
    4) contributo di maternità,  fissato annualmente dall’Ente e approvata dai ministeri competenti da versare con  il saldo dei contributi 

    Agevolazione giovani under 30: A tutti i professionisti che si iscrivono all’EPAP prima dei 30 anni e che sono tenuti al pagamento dei soli contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre del 70% il livello di contribuzione  per i primi 3 anni di iscrizione.

    Scadenze di versamento contributi EPAP  e modello redditi 

    Le scadenze contributive sono le seguenti:

    • primo acconto: 5 aprile pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale M2;
    • secondo acconto: 5 agosto pari al 35% dei contributi dovuti calcolati sulla medesima base imponibile del primo acconto;
    • saldo (anno precedente) e contributo di maternità (anno in corso): 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti.

    È facoltà degli iscritti optare eventualmente su due rate di pari importo , senza oneri né interessi, con le seguenti scadenze:

    • per il primo acconto
      • 1^ rata entro il 05 aprile
      • 2^ rata entro il 05 maggio
    • per secondo acconto
      • 1^ rata entro il 05 agosto
      • 2^ rata entro il 05 settembre
    • per il saldo dei contributi dovuti per l’anno precedente
      • 1^ rata entro il 15 novembre
      • 2^ rata entro il 15 dicembre

    ATTENZIONE

    La scadenza del  modello 2 (dichiarazione reddituale) è il  31 Luglio dell'anno successivo . In caso di inadempimento non sarà possibile inviare il precalcolo delle varie scadenze e l’iscritto dovrà calcolarsi da solo gli importi da versare.

    L’Ente, per comunicare gli importi da pagare utilizza l’invio per PEC, pertanto l’iscritto deve essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata. 

    Minimi contributivi e massimale di reddito EPAP 2024

    Ogni iscritto in attività è tenuto almeno al versamento dei contributi minimi ogni anno come determinati dall'ente. Tali contributi, sono dovuti, come previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento anche dall’iscritto che abbia dichiarato reddito zero o negativo.

    REDDITO IMPONIBILE MASSIMO 2024
    REDDITO IMPONIBILE MINIMO 
    € 119.650,00

    €  7.227,00

    CONTRIBUTI MINIMI:

    • soggettivo   € 723,00
    • integrativo   € 289,00
    • di solidarietà  € 14,00

    Nella GU del 19 giugno 2024 è stata pubblicata la nota del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  n. 36/0006680/PLUR-L-80 del 27 maggio 2024  di approvazione della  delibera  del  consiglio di amministrazione dell'EPAP  del 26 ottobre 2023, concernente  la  determinazione  del  contributo  di maternita' per l'anno 2023, in misura pari a euro 21,00 pro-capite.

    Modalità di versamento contributi EPAP

    Bonifico Bancario:   può essere fatto presso qualsiasi sportello Bancario, anche online.

    Nel caso di pagamento online è preferibile utilizzare la EPAPCARD (senza alcuna commissione).

    Le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente sono:

    Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma

    C/C: 000069000X37 – ABI: 05696 – CAB: 03211 – CIN: Q – CODICE BIC-SWIFT: POSOIT22 –  IBAN: IT74Q0569603211000069000X37

    Il modello F24 è quello ordinario . Nell’ultima sezione in basso – Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi – al di sotto della parte riservata all’INAIL, vanno  inseriti i seguenti dati:

    •     Codice ente: 0008;
    •     Codice sede: non compilare;
    •     Causale contributo: E065;
    •     Codice posizione: non compilare;
    •     Periodo di riferimento: da 01/2024 a 12/2024;
    •     Importo a debito versato: Importo dovuto;
    •     Importo a credito compensato: non compilabile*.

    *Questo campo non è compilabile, in quanto non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali con i debiti di imposta. Invece è possibile procedere con la compensazione di crediti derivanti da imposte dirette (IVA compresa) utilizzando le apposite sezioni presenti nell’F24.

  • Lavoro Dipendente

    Perché non trovo il modello 730-4 negli archivi dell’INPS?

    Può accadere che il contribuente, accedendo all’Assistenza fiscale sul portale INPS, riceva il messaggio «Non è presente nessun Documento 730/4 per l'anno 2024»; questa situazione si verifica nei casi in cui l’Agenzia delle Entrate non ha trasmesso all’INPS la dichiarazione, perché sottoposta a controlli preventivi.

    In questi casi, il contribuente viene informato:

    • direttamente dall’Agenzia delle Entrate, in caso di dichiarazione precompilata;
    • dall’intermediario a cui si era rivolto per effettuare la dichiarazione dei redditi, a cui Agenzia delle Entrate invia gli esiti relativi alle dichiarazioni trasmesse.

    Le dichiarazioni oggetto di controlli preventivi vengono gestite direttamente dall’Agenzia delle Entrate che, in tali circostanze, non trasmette all’INPS il modello 730-4, e, pertanto, il contribuente per eventuali problematiche dovrà fare riferimento esclusivamente all’Agenzia.

    Si riepilogano di seguito le cause che possono determinare l’assenza negli archivi Inps del modello 730-4:

    • il contribuente non ha indicato correttamente INPS quale sostituto di imposta;
    • la dichiarazione è ancora in fase di trasmissione da parte del CAF/Intermediario all’Agenzia delle Entrate e da parte dell’Agenzia verso l’Istituto;
    • la dichiarazione è sottoposta a controlli preventivi da parte di Agenzia delle Entrate.

    Leggi anche INPS e assistenza fiscale nel 2024

  • Dichiarazione 730

    730/2024: che cos’è la dichiarazione congiunta?

    Il Modello 730/2024 va presentato entro il 30 settembre.

    Tale modello presenta nel frontespizio uno spazio riservato alla Dichiarazione congiunta.

    Vediamo che cos'è

    730/2024: che cos'è la dichiarazione congiunta?

    In particolare, se entrambi i coniugi possiedono solo redditi 2023 indicati di seguito

    • redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. co.co.co. e contratti di lavoro a progetto)
    • redditi dei terreni e dei fabbricati;
    • redditi di capitale;
    • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA (es. prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
    • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
    • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata, indicati nella sezione II del quadro D;
    • redditi di capitale di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente dal contribuente senza l’intervento di intermediari residenti indicati nella sezione III del quadro L.

    e almeno uno dei due può utilizzare il modello 730, i coniugi possono presentare il modello 730 in forma congiunta.

    Non è possibile utilizzare la forma congiunta se si presenta la dichiarazione per conto di persone incapaci, compresi i minori e nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.   

    Nella dichiarazione congiunta va indicato come “dichiarante” il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, oppure quello scelto per effettuare i conguagli d’imposta negli altri casi.   

    Attenzione al fatto che, in caso di dichiarazione in forma congiunta le schede per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef sono inserite dai coniugi in due distinte buste. 

    Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta. 

    Può anche essere utilizzata una normale busta di corrispondenza indicando “Scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef”, il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente. La scheda deve essere consegnata anche se non viene espressa alcuna scelta, indicando il codice fiscale e i dati anagrafici.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Plusvalenza cessione immobile con superbonus: anche per il comodatario?

    La legge di bilancio 2024 con il comma 64 dell'unico articolo 1 ha previsto una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile per le cessioni a titolo oneroso, poste in essere a partire dal 1° gennaio 2024, di immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il cosiddetto Superbonus, che si sono conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

    A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la Circolare n 13/2024 di giugno.

    L'ade fa riferimento a questo documento di prassi per chierire se la plusvalenza è pagata anche dal comodatario.

    Plusvalenza cessione immobile con superbonus: per chi?

    Le Entrate, per quanto riguarda gli immobili e i soggetti interessati alla nuova plusvalenza, disciplinata dall' art 67 del Tuir (comma 1, lettera b-bis), sintetizzano, che:

    • gli immobili interessati sono tutti quelli sui quali sono stati effettuati interventi ammessi al Superbonus (anche quelli non residenziali), a prescindere:
      • dal soggetto che ha eseguito i lavori (proprietario o altri “aventi diritto” alla detrazione – conduttore, comodatario, familiare convivente, eccetera), 
      • dalla loro tipologia (trainanti o trainati), 
      • dalla percentuale di detrazione spettante e dalla modalità di fruizione di questa;
    • sono escluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili acquisiti per successione e di quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni precedenti la cessione (o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia trascorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo).

    Per il calcolo della plusvalenza, sulla quale il contribuente può applicare l’imposta sostitutiva del 26% si rinvia alla citata circolare dell’Agenzia delle entrate.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito d’imposta ZES è cumulabile con altre agevolazioni?

    Oggi 12 luglio è l'ultimo giorno per inviare la comunicazione per il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica.

    A tal proposito le Entrate hanno pubblicato una serie di FAQ del giorno 11.07 a beneficio di chi deve ancora inviare la suddetta comunicazione.

    Tra le risposte fornite dall'agenzia ve n'è una che chiede la cumulabilità del credito di imposta in oggetto con altre agevolazioni, vediamo i dettagli.

    Credito d'imposta ZES è cumulabile con altre misure?

    Veniva richiesto se sia possibile cumulare il credito d'imposta ZES con altri contributi quali quelli della Legge Sabatini, regionali Mini PIA etc. (sempre nei limiti della misura massima consentita dalle rispettive normative).

    Le Entrate hanno replicato che in base al secondo periodo del comma 5 dell’art. 16 del decreto-legge n. 124 del 2023 ripreso dal comma 6 dell’art. 7 del DM, il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento.

    Inoltre, che in forza del comma 7 dell’articolo 7 del DM Il credito d'imposta è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative, che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.”

    Il primo periodo del comma 18 dell’art. 38 del decreto-legge n. 19 del 2024 , in tema di credito d’imposta “transizione 5.0” (che è una “misura agevolativa di carattere generale”) dispone, infatti, che “Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.”.

    Leggi anche: Credito 5.0 cumulabile con la Nuova Sabatini per approfondimenti ulteriori.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Assistenza per operazioni di M&A: quale onorario applicare?

    In data 26 guigno l'ADC associaizoni di commercialisti ha pubblicato un vademecum con suggerimenti per il calcolo delle tariffe.

    Tra gli altri, secondo il Vademecum, relativamente alle operazioni di M&A la determinazione dei compensi varia molto in considerazione dell’attività effettivamente svolta dal professionista. 

    Il documento orientativo specifica testualmente che a tal proposito "Sono da considerare la dimensione dell’incarico, la complessità dell’operazione e la stima delle probabilità di concludere il deal. L’ Advisor è colui che gestisce il processo di M&A, negozia i termini dell’operazione con la controparte, trova i possibili acquirenti. Assiste inoltre con impegno e continuità l’imprenditore/management con lo scopo di focalizzare costantemente le risorse sulla preparazione e sviluppo del processo di vendita o fusione."

    Ciò premesso, per operazioni di M&A, lo stesso vademecum indica di procodere come segue

    valore del deal compenso

    Fino 3.000.000

     Dal 4% al 6%

    Da 3.000.001 a 6.000.000

     Dal 3% al 5%
    Da 6.000.001 a 10.000.000  Dal 2% al 4%

    Da 10.000.001 a 20.000.000

    Da 10.000.001 a 20.000.000 Dal 1% al 3%

    Da 20.000.001 a 50.000.000

    Da 20.000.001 a 50.000.000 Dal 1% al 2%

    Oltre 50.000.000

    Oltre 50.000.000 Dallo 0,5% al 1%

  • TFR e Fondi Pensione

    Fondi pensione aperti, negoziali, PIP, cosa vuol dire?

    Secondo la recente relazione annuale sulla previdenza integrativa presentata alle Camere dalla Commissione di vigilanza COVIP , A fine 2023 i fondi pensione  attivi  erano ben 302:, di cui:

    33 fondi negoziali, 40 fondi aperti, 68 piani individuali pensionistici (Pip) e 161 fondi pensione preesistenti. 

     Vediamo le differenze tra i principali tipi di Fondi pensione:

    Fondi Pensione Negoziali   

    Sono  i fondi pensione istituiti attraverso accordi collettivi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali.

    Adesione: Riservati principalmente ai lavoratori dipendenti appartenenti a specifici settori produttivi o aziende.

    Caratteristiche: Offrono condizioni vantaggiose, come costi di gestione più bassi, grazie alla loro natura collettiva.

    Fondi Pensione  Aperti

    Sono fondi pensione gestiti da banche, società di gestione del risparmio (SGR), compagnie di assicurazione e altri intermediari finanziari.

    Adesione: Aperta a tutti, inclusi lavoratori autonomi, dipendenti e liberi professionisti.

    Caratteristiche: Offrono una maggiore flessibilità in termini di scelta dei piani di investimento e sono accessibili anche ai lavoratori non coperti da accordi collettivi.

    Piani Individuali Pensionistici (PIP)

    Sono prodotti previdenziali individuali offerti da compagnie di assicurazione.

    Adesione: Aperta a tutti, indipendentemente dalla condizione lavorativa.

    Caratteristiche: Consentono un elevato grado di personalizzazione del piano pensionistico e offrono la possibilità di integrare la pensione con coperture assicurative.

    In sintesi, i fondi negoziali sono destinati principalmente ai lavoratori di specifici settori  produttivi attraverso accordi collettivi, i fondi aperti sono accessibili a chiunque desideri aderire, e i PIP sono piani individuali offerti dalle compagnie di assicurazione con ampia personalizzazione.

    Fondi pensione preesistenti

    Si tratta di fondi pensione istituiti prima del 1993, data in cui è stata introdotta una nuova normativa per la previdenza complementare in Italia.

    Adesione: Inizialmente riservati ai dipendenti di specifiche aziende o gruppi di aziende. Possono essere ancora attivi e aperti ai nuovi iscritti, ma sono regolamentati da statuti e regolamenti originari che possono differire dalle normative più recenti.

    Caratteristiche:   Operano secondo regole e statuti definiti prima del 1993, che potrebbero essere diversi rispetto ai fondi negoziali e aperti nati successivamente.

    Gestione: Possono essere gestiti direttamente dalle aziende o tramite enti o associazioni specifiche.

    Beneficiari: Spesso riservati ai dipendenti dell’azienda o gruppo di aziende che ha istituito il fondo, ma possono essere aperti anche a nuovi iscritti.

    Patrimonio e Risorse: Gestiscono risorse accumulate da lungo tempo, spesso con patrimoni significativi e consolidati.

    In sintesi, i fondi pensione preesistenti sono una componente storica del sistema di previdenza complementare in Italia, mantenendo regole e strutture originarie pre-riforma, e continuano a fornire benefici previdenziali ai loro iscritti secondo le norme stabilite prima del 1993.