• La casa

    Interessi mutuo prima casa: chi si trasferisce per lavoro perde la detrazione?

    Le Entrate hanno pubblicato le nuove guide con tutti i chiarimenti utili alla Dichiarazione dei Redditi 2024.

    Nella guida sugli oneri da portare in detrazione, ve n'è uno relativo agli interessi passivi sul mutuo prima casa.

    In particolare, si specificano i casi in cui, NON si perde il diritto alla detrazione degli interessi passivi nella dichiarazione.

    Nel dettaglio non si perde il diritto per:

    • trasferimento della dimora abituale per motivi di lavoro: la detrazione spetta anche se l’unità immobiliare non è mai stata o non è più adibita ad abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro (Circolare 15.05.1997 n. 137, risposta 2.2.2); ciò anche in caso di trasferimento in un comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Tale deroga non trova più applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui vengono meno le predette esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.5). Allo stesso modo, il diritto alla detrazione non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto. Tutto ciò nel presupposto che siano rispettate tutte le condizioni previste dall’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da
      adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza. La detrazione non si perde neanche se l’immobile viene locato (Circolare 20.04.2015 n. 17/E, risposta 4.5);
    • ricovero in istituti di ricovero o sanitari: non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in case di riposo o in centri di assistenza sanitaria, a condizione che l’immobile non venga locato.

  • Bollo e concessioni governative

    Imposta di bollo fatture: come si paga?

    Con l'interpello n 129 del 5 giugno le Entrate hanno specificato il perimetro della esenzione dalla imposta di bollo per le quietanze di pagamento delle fatture (Leggi ancheImposta di bollo sulle quietanze delle Ft: quando spetta l'esenzione)

    Inoltre, hanno chiarito le modalità di assolvimento della imposta, vediamole.

    Con particolare riferimento alle modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, si fa presente che, come chiarito con risposta ad interpello pubblicata 15 settembre 2020, n. 351, l'articolo 3 del d.P.R. n. 642 del 1972 stabilisce che «L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della Tariffa allegata: 

    • a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno; 
    • b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia dell'entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto corrente postale».

    La disciplina del pagamento dell'imposta in modo virtuale è recata dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

    Nell'ipotesi in cui l'utente intenda assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, l'interessato deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.

    Qualora, invece, non intenda adottare la modalità virtuale, l'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, che rilascia l'apposito contrassegno.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese università non statali: quanto posso detrarre nel 730?

    Nel pieno della campagna dei dichiarativi 2024, vediamo quanto si può detrarre nel 730 o nel modello redditi PF per le spese della frequenza delle università non statali.

    A tal propisoto, con decreto del 7dicembre 2023 pubblicato in GU n 24 del 30 gennaio 2024 sono state pubblicate le tabelle di riferimento per le spese detraibili sostenute per la frequenza di università non statali.

    Si ricorda appunto che, per la frequenza di corsi di laurea presso università statali e non statali spetta una detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute

    La detrazione è calcolata sull’intera spesa sostenuta se l’università è statale o su un importo massimo stabilito annualmente (per ciascuna facoltà universitaria) con decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca per l’università non statale, appunto l'ultimo dei quali datato 7.12.2023.

    Vediamo gli importi da indicare nella dichiarazione 730 o nel modello Redditi PF 2024.

    Tipologia corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico 

    Area disciplinare corsi istruzione

    zona geografica nord

    zona geografica centro

    zona geografica sud e isole

    Medicina

    euro 3.900

    euro 3.100

    euro 2.900

    Sanitaria

    euro 3.900

    euro 2.900

    euro 2.700

    Scientifico tecnologica

    euro 3.700

    euro 2.900

    euro 2.600

    Umanistico sociale

    euro 3.200

    euro 2.800

    euro 2.500

  • Dichiarazione 730

    Precompilata 2024: come si accede per terzi?

    Le Entrate nella sezione apposita della Dichiarazione Precompilata chiariscono chi può accedere alla dichiarazione 2024 per conto di terzi, vediamo le regole e i passaggi per farlo.

    Precompilata 2024: come si accede per terzi?

    Per accedere alla dichiarazione per conto di un soggetto terzo, in qualità di:

    • persona di fiducia,
    • tutore, 
    • curatore speciale, 
    • amministratore di sostegno o genitore,

    devi essere in possesso dell’apposita abilitazione.

    In particolare, dopo aver effettuato l'accesso con le proprie credenziali personali:

    • Spid, Cie, Cns e per i soggetti titolati ad averle, 
    • con le credenziali rilasciate dall’Agenzia [Entratel/Fisconline]

    all’Area Riservata, occorre selezionare il tasto "Cambia utenza" nel box in alto a destra: Successivamente occorre selezionare come si vuole operare

    • Tutore/Curatore speciale, 
    • Amministratore di sostegno, 
    • genitore,
    • persona di fiducia,

    e inserire il codice fiscale della persona per la quale intendi operare.

    Infine occorre selezionare nella sezione Servizi più richiesti il tasto "dichiarazione precompilata".

    Infine ricordiamo che chi intende accedere per conto terzi deve essere preventivamente autorizzato seguendo le istruzioni reperibili sulla apposita pagina delle entrate..

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Detrazione Ristrutturazioni edilizie: quando si trasferisce agli eredi?

    Nel caso di trasferimento di immobile per successione, oggetto di ristrutturazione, la detrazione IRPEF  viene trasmessa, esclusivamente all'erede che conserva la detenzione materiale e diretta del bene,  ovvero la detrazione spetta a gli eredi che possono disporre dell'immobile a proprio piacimento, a prescindere dalla destinazione dell'immobile ad abitazione principale.

    E' quanto viene ribadito da una interrogazione parlamentare di ieri 28 maggio dal sottosegretario Freni.

    Il quesito chiedeva chiarimenti sulla eventuale possibilità di beneficiare delle quote rimanenti della detrazione decennale anche nel caso in cui l’immobile fosse in affitto.

    Il Sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze ha specificato che non è possibile in quanto: “l'art. 16-bis del TUIR prevede che la fruizione delle rate residue della detrazione spettante per gli interventi di recupero in caso di decesso dell’avente diritto si trasmetta per intero esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.”

    Per beneficiare delle rate rimanenti dell’agevolazione è necessario che venga rispettata la condizione di detenzione materiale e diretta del bene.

    Ristrutturazioni edilizie: detrazione eredi nel 730/2024

    Ricordiamo che nel caso spetti la quaota residua poichè ricorrono le condizioni prescritte dalla norma, nel modello 730/2023 le detrazioni per ristrutturazioni del soggetto deceduto vanno indicate, dagli eredi nel Quadro E, Sezione III A ai righi da E41 a E43.

    Le istruzuini al modello sottolineano che, per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio va compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.
    Se i righi disponibili nel modello non sono sufficienti occorre seguire le istruzioni fornite nella parte II, paragrafo “Modelli aggiuntivi”.

    In particolare, in colonna 5 (Acquisto, eredità o donazione) occorre indicare il codice: ‘4’ se il contribuente nell’anno 2023 ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l’immobile da una persona che aveva rateizzato la spesa, sostenuta in anni precedenti, nella misura ordinaria di 10 rate.

    Ristrutturazioni edilizie: quando si trasferisce la detrazione agli eredi?

    L'agenzia delle entrate ha più volte chiarito il perimetro di spettanza agli eredi delle ristrutturazioni edilizie residue di spettanza degli eredi.

    Ad esempio con la Risposta a interpello n 594/2022, le entrate hanno chiarito il caso di un immobile ''parzialmente e temporaneamente'' locato a terzi e la eventuale spettanza delle quote residue della detrazione spettanti al de cuius (articoli 16 bis del TUIR e 14 del DL n. 63 del 2013). Per approfondire leggi: Detrazione rate residue lavori straordinari: il caso di immobile ereditato e locato

    Con la Circolare n 7/E del 04.04.2017 aveva fornito chiarimenti sulla dichiarazione dei redditi e sugli oneri detraibili e piu precisamente sul tema in oggetto aveva chiarito che:

    • se l'immobile è locato, la detrazione viene persa e quindi non trasmessa agli eredi,
    • se l'immobile è libero e ci sono più eredi, la detrazione spetta a ciascuno pro-quota,
    • se l'immobile viene utilizzato come abitazione da un erede, nel caso ci siano più eredi, la detrazione spetterà per intero a colui che ci abita,
    • se il coniuge superstite ha rinunciato all'eredità, mentenendo solo il diritto di abitazione, non può usufruire delle residue quote di detrazione, in quanto è venuta meno la condizione di erede.

    La condizione della detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue rate di detrazione. 

    Se, per esempio, l’erede che deteneva direttamente l’immobile ereditato successivamente concede in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. 

    Potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di comodato o di locazione. 

    Con circolare n. 24/E del 2004 è stato chiarito che la “detenzione materiale e diretta del bene”, alla quale è subordinata la possibilità di continuare a fruire della detrazione da parte dell’erede, sussiste qualora l'erede assegnatario abbia la immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che abbia adibito l'immobile ad abitazione principale.

    Con circolare 20/E del 2011, al par. 2.2, è stato ulteriormente specificato che l’erede, concedendo in comodato l’immobile, non può più disporne in modo diretto e immediato e, pertanto, non potrà continuare a beneficiare della detrazione per le spese di ristrutturazione sostenute dal de cuius. Coerentemente, si ritiene che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” debba essere sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. Nel caso in cui l’erede, che deteneva direttamente l’immobile, abbia successivamente concesso in comodato o in locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui l’immobile non è detenuto direttamente. Tuttavia, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza degli anni successivi al termine del contratto di locazione o di comodato, riprendendo la detenzione materiale e diretta del bene." 

    In linea generale, la detrazione non si trasferisce agli eredi del comodatario, in quanto non subentrano nel contratto. 

    Tuttavia, nell’ipotesi in cui l’erede sia il comodante questi potrà portare in detrazione le rate residue in quanto, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di fruire della detrazione.  E’ necessario, tuttavia, che abbia la detenzione materiale e diretta del bene

  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione 730 a debito: come rateizzo i pagamenti?

    Il Modello 730/2024 va presentato da dipendenti e pensionati entro il 30 settembre di quest'anno.

    Dal 730 si calcolano le imposte dovute a saldo per il 2023 e in acconto per il 2024.

    Il pagamento delle imposte avviene secondo precise regole e scadenze, vediamo se è possibile pagare a rate e se si come.

    Il Modello 730/2023 nella sezione V denominata Misura degli acconti per l’anno 2024 e rateazione del saldo 2023 consente di optare per un pagamento a rate.

    In particolare, al Rigo F6 bisogna specificare se si intende pagare a rate il saldo dell'irpef 2023.

    Come specificato dalle istruzioni al modello, il Rigo F6 deve essere compilato se si ritiene di non dover versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale:

    • gli acconti dell’Irpef (colonna 1 o colonna 2), 
    • dell’addizionale comunale (colonna 3 o colonna 4)
    • della cedolare secca (colonna 5 o colonna 6) per l’anno 2024

    Questa eventualità può verificarsi ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi. 

    Inoltre, se il contribuente chiede di rateizzare il versamento di quanto eventualmente dovuto a saldo per il 2023 deve compilare la colonna 7 del rigo F6.

    730/2024: come rateizzo il pagamento delle tasse?

    Nella Colonna 7 del rigo F6 occorre indicare il numero delle rate compreso tra 2 e 6 (massimo 5 per i pensionati), in cui si vuole frazionare il versamento delle seguenti somme eventualmente dovute

    • per il 2023: saldo dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e della cedolare secca;
    • per il 2024: prima rata di acconto Irpef, acconto dell’addizionale comunale, prima rata di acconto della cedolare secca;
    • acconto del 20 per cento sui redditi soggetti a tassazione separata.

    Il sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio calcolerà gli interessi dovuti per la rateazione, pari allo 0,33 per cento mensile.

    Attenzione al fatto che, nel caso di 730 senza sostituto, il numero di rate è compreso tra 2 e 7 (con le stesse scadenze previste per i pagamenti derivanti dal Mod. REDDITI Persone fisiche 2024).

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Locazione di stanza di Studio: è incompatibile con la professione?

    Il CNDCEC con il pronto ordini n 9 del 16 maggio replica ad un ordine territoriale che domanda di sapere se sussistano profili di incompatibilità o divieti di affittare una stanza presso il suo studio ad un imprenditore commerciale.   

    In merito, si forniscono indicazioni di ordine generale, specificando che l’art. 4, co. 1, lett. c), del Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l'esercizio, anche non prevalente, né abituale dell'attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti.   

    Di conseguenza l’attività in questione (locazione/sublocazione di una stanza dello studio) può assumere rilievo ai fini dell’incompatibilità esclusivamente nel caso in cui la stessa configuri attività di impresa.   

    Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2082 c.c. “È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e di servizi”.   

    Occorre rilevare che la natura soggettiva del locatario non condiziona il tema della eventuale incompatibilità dato che quest’ultima va inquadrata esclusivamente in relazione alla potenziale qualifica di imprenditore del professionista rispetto all’attività di locazione di una stanza facente parte del proprio studio.   

    Ad ogni modo, dalla nozione civilistica di impresa di cui al citato art. 2082 c.c. è possibile porne in evidenza gli elementi distintivi: organizzazione, economicità e professionalità. 

    In particolare, l'impresa è attività, intesa quale serie coordinata di atti unificati da una funzione unitaria ed è caratterizzata sia da uno specifico scopo – produzione o scambio di beni o servizi – sia da specifiche modalità di svolgimento, organizzazione, economicità, professionalità. 

    Tradizionalmente si esclude dal perimetro della predetta nozione l’attività di mero godimento, cioè quella che non dà luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, come accade nel caso in cui il proprietario di un immobile lo concede in locazione per goderne i frutti. 

    Si evidenzia che dal quesito non si evince se il professionista locatore detenga l’immobile a titolo di proprietà o di locazione

    In entrambi i casi, tuttavia, l’attività sommariamente descritta non sembra dar luogo alla produzione di nuovi beni o servizi, apparendo piuttosto finalizzata a ristorare almeno in parte il professionista dei costi sostenuti per la locazione e/o delle altre spese per utenze e servizi comuni

    In conclusione, si osserva che l’affitto di una stanza dello studio, vale a dire della sede di esercizio dell’attività professionale, non sembra produrre una modificazione della natura dell’attività del professionista e, di conseguenza, non determina l’insorgere di profili di incompatibilità in capo a quest’ultimo.