• Accertamento e controlli

    Concordato preventivo biennale: i passi metodologici per la formulazione della proposta

    Pubblicato in GU il decreto del MEF del 14.06.2024 contenente i passi metodologici con cui l'Agenzia delle Entrate definisce la proposta di Concordato preventivo biennale.

    Ricrodiamo infatti, che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, il dlgs del 12.02.2024 n. 13 ha istituito il Concordato Preventivo Biennale (CPB), un istituto di compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi, di minori dimensioni.

    Il CPB è finalizzato alla definizione, per un biennio, del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive. 

    Al concordato preventivo biennale, possono accedere i soggetti titolari di reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti e professioni

    • tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96;
    • che adottano il Regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54-89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    Per tali contribuenti, il Concordato Preventivo Biennale (CPB) prevede la formulazione di una proposta, per i periodi d’imposta 2024 e 2025, relativamente a due basi imponibili:

    • reddito d’impresa o reddito di lavoro autonomo rilevante ai fini delle imposte sui redditi, al netto dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni;
    • valore della produzione netta rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

    Pertanto, i redditi oggetto di concordato riguardano:

    • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, di cui all’articolo 54, comma 1 del TUIR senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR;
    • il reddito d’impresa, di cui all’articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del TUIR, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all’articolo 66 TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR. 

    Per quanto riguarda l’IRAP, invece, l’oggetto del concordato è il valore della produzione netta individuato con riferimento agli articoli 5, 5-bis, e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive, nonché le minusvalenze e sopravvenienze passive.

    Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l’Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta di concordato, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, sulla base della metodologia descritta nell'Allegato 1 del decreto del MEF del 14.06.2024 che valorizza le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi. 

    La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli Indici sintetici di affidabilità fiscale, e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli ulteriori dati nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria.

    Poiché il reddito concordatario ai fini del valore della produzione netta risulta definito in linea con quanto previsto per il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, vengono di seguito descritti inizialmente i passi metodologici per la determinazione di quest’ultimo e successivamente i criteri per la formulazione della seconda base imponibile. 

    Partendo dal reddito dichiarato dal contribuente nell’annualità oggetto di dichiarazione (periodo d'imposta 2023), per la definizione della proposta concordataria vengono previsti i seguenti passaggi:

    • misurazione dei singoli indicatori elementari di affidabilità e anomalia;
    • valutazione dei risultati economici nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
    • confronto con valori di riferimento settoriali;
    • criterio formulazione base IRAP;
    • rivalutazione con proiezioni macroeconomiche per i periodi d’imposta 2024 e 2025

    Se il contribuente accetta la proposta dell’Agenzia, si impegna a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d’imposta oggetto del concordato stesso.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazioni dei redditi 2024: prime indicazioni dell’Agenzia per contribuenti e Caf

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 31.05.2024 n. 12 con la quale vengono forniti chiarimenti, attraverso lo schema della domanda-risposta suddiviso per argomento, sui principali aspetti di novità, che riguardano l’anno d’imposta 2023, alla luce dei quesiti formulati dai centri di assistenza fiscale (CAF).

    In particolare:

    • vengono illustrate questioni concernenti l’utilizzo, la compilazione e l’apposizione del visto di conformità, in relazione al modello di dichiarazione dei redditi semplificato (c.d. “modello 730/2024”)
    • e sono fornite precisazioni concernenti alcuni oneri detraibili, con l’obiettivo di dare agli uffici uno strumento unitario che garantisca un’applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale.

    Indice della Circolare:

    1. Estensione dell’utilizzo del modello di dichiarazione dei redditi 730 semplificato
    2. Compilazione del Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera
      • 2.1. Detenzione di cripto-attività riferite a diversi emittenti
      • 2.2. Detenzione di più conti correnti presso lo stesso intermediario
      • 2.3. Individuazione del valore delle cripto-attività
    3. Versamenti minimi imposte sostitutive
    4. Rilascio del visto di conformità
      • 4.1. Quadro L – Sezione II – Dati relativi alla rivalutazione dei terreni
      • 4.2. Quadro L – Sezione III – Redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva
      • 4.3. Quadro W – Redditi di capitale di fonte estera
      • 4.4. Documentazione spese Superbonus al 90%
    5. Detrazione IRPEF pari al 50 per cento dell’IVA per acquisti di abitazione di classe energetica A o B e credito d’imposta “prima casa under 36” 
    6. Ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di trasmissione delle certificazioni uniche oltre i termini ordinariamente previsti

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi: il decreto blocca crediti diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28.05.2024, la Legge n. 67 del 23.05.2024 di conversione del decreto legge del 29.03.2024 n. 39 contenente misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria, con il quale il Governo ha introdotto anche ulteriori modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura relativamente ai bonus edilizi.

    Scarica il testo del decreto legge del 29.03.2024 n. 39 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Bonus edilizi: ulteriori modifiche alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura

    La disposizione contenuta all'art.1 del decreto in oggetto, apporta modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti fiscali contenuta nell’articolo 2 del DL 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, il quale aveva previsto che, a partire dal 17 febbraio 2023, non fosse più consentito di esercitare le opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni spettanti per la realizzazione degli interventi edili elencati nell’articolo 121, comma 2, DL 19 maggio 2020, n. 34.

    Tale norma aveva previsto delle eccezioni per le spese sostenute da determinate tipologie di soggetti (IACP, cooperative, enti del Terzo settore) ovvero per gli interventi realizzati sugli immobili danneggiati da eventi sismici.

    Il comma 1, lettera a) dell'art.1, fa venire meno la deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore. Tale soppressione non agisce per gli interventi realizzati su immobili danneggiati da eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e da quelli accaduti a partire dal 24 agosto 2016 nei comuni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

    E' previsto tuttavia un regime transitorio, che consente l’applicazione delle disposizioni previgenti più favorevoli, fissate dell’articolo 2, commi 3-bis e 3-quater, del DL n. 11/2023, in caso di spese sostenute in relazione a interventi per i quali, in data precedente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto in esame):

    1. risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), i sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del DL 19 maggio 2020, n. 34, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
    2. risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la stessa Cila, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, effettuati da condomini;
    3. risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di lavori per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico, in caso di demolizione e ricostruzione di edifici;
    4. risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico;
    5. siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi non riguardano l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e per quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

    Tra le novità si segnala l’articolo 1-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, che prevede la costituzione di un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per il 2025, per sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale degli immobili danneggiati nei comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. 

    Sono esclusi dall’ambito di applicazione gli eventi occorsi in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, già interessati da specifiche norme previste dal precedente articolo 1.

    Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale di immobili degli enti del terzo settore

    Viene istituito un fondo per il 2025, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, relativi ad alcune tipologie di interventi nel settore edile, in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe, nonché delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, interessate dal processo di trasmigrazione dai relativi registri speciali al Registro unico nazionale del Terzo settore.

    Gli interventi per i quali può essere riconosciuto il contributo sono quelli individuati dall’articolo 121, comma 2, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, ovvero di:

    • recupero del patrimonio edilizio; 
    • efficienza energetica;
    • adozione di misure antisismiche;
    • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
    • installazione di impianti fotovoltaici8; installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici9; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.

    Allegati:
  • Redditometro

    Definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

    Al fine di rendere più efficiente il processo di accertamento del reddito e a fornire maggiori garanzie ai contribuenti, adeguandosi al contesto socio-economico mutato nell'ultimo decennio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024 con il quale vengono definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

    Ricordiamo che il c.d. “accertamento sintetico” interessa esclusivamente le persone fisiche e si attiva solo quando il totale del reddito dichiarato all’Erario risulta inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate in dichiarazione. 

    Con il decreto appena pubblicato, viene individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del dPR 600/73, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

    Elementi indicativi di capacità contributiva

    Il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato utilizzando elementi indicativi di capacità contributiva definiti come:

    • le spese sostenute dal contribuente inclusi beni e servizi acquistati,
    • e la sua propensione al risparmio, ovvero quanto il contribuente riesce a risparmiare durante l'anno, considerando anche l'archivio dei rapporti finanziari.

    L'elenco di tali elementi è indicato nella Tabella A allegata al decreto, dove le spese sono suddivise per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare del contribuente, desunti dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie condotta dall'ISTAT.

    La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria. 

    La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. 

    Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.

    Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella Tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. 

    Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

    Questi strumenti consentono all'Amministrazione Finanziaria di effettuare accertamenti più precisi e di garantire una maggiore equità e trasparenza nel processo di determinazione del reddito.

    Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla determinazione sintetica dei redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016.

    Imputazione delle Spese

    Le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

    Inoltre, si includono le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

    Non si considerano invece le spese relative esclusivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, se supportate da idonea documentazione.

    Determinazione Sintetica del Reddito Complessivo

    L'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

    • delle spese sostenute, anche diverse da quelle indicate nella Tabella A.
    • delle spese per beni nella disponibilità del contribuente, applicando una spesa minima presunta.
    • della quota parte delle spese essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile (soglia di povertà assoluta).
    • degli incrementi patrimoniali imputabili al periodo d'imposta.
    • della quota di risparmio non utilizzata per consumi, investimenti o altre spese.

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    AI Act: via libera definitivo del Consiglio UE alla legge sull’Intelligenza artificiale

    Il nuovo regolamento europeo sull’intelligenza artificiale, l’Artificial Intelligence Act, già in precedenza approvato il 13 marzo 2024 dal Parlamento Europeo con 523 voti favorevoli, 46 contrari e 49 astensioni, ha ottenuto, il 21 maggio, il via libera all’unanimità dal Consiglio europeo.

    N.B. Il testo è stato approvato definitivamente. 
    Scarica qui il testo pubblicato in GU n. 223 del 25 settembre 2025 della Legge n. 132/25 del 23 settembre 2025.

    Dopo essere stato firmato dai presidenti del Parlamento europeo e del Consiglio, l’atto legislativo sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE nei prossimi giorni ed entrerà in vigore venti giorni dopo la presente pubblicazione.

    Il nuovo regolamento si applicherà due anni dopo la sua entrata in vigore, con alcune eccezioni per disposizioni specifiche. 

    Pubblichiamo il testo Artificial Intelligence Act, che era stato approvato a marzo, il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo.

    Con il termine intelligenza artificiale (IA) si indica una famiglia di tecnologie in rapida evoluzione in grado di apportare una vasta gamma di benefici economici e sociali in tutto lo spettro delle attività industriali e sociali.

    Lo scopo del presente regolamento è migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso di sistemi di intelligenza artificiale (sistemi di IA) nell'Unione, in conformità dei valori dell'Unione, promuovere la diffusione di un'intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta"), compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell'ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell'Unione nonché promuovere l'innovazione.

    Il presente regolamento garantisce la libera circolazione transfrontaliera di beni e servizi basati sull'IA, impedendo così agli Stati membri di imporre restrizioni allo sviluppo, alla commercializzazione e all'uso di sistemi di IA, salvo espressa autorizzazione del presente regolamento.

    La nuova legge classifica diversi tipi di intelligenza artificiale a seconda del rischio:

    • I sistemi di intelligenza artificiale che presentano solo un rischio limitato sarebbero soggetti a obblighi di trasparenza molto leggeri, 
    • mentre i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio sarebbero autorizzati, ma soggetti a una serie di requisiti e obblighi per accedere al mercato dell'UE. 

    I sistemi di intelligenza artificiale come, ad esempio, la manipolazione comportamentale cognitiva e il punteggio sociale saranno banditi dall’UE perché il loro rischio è ritenuto inaccettabile. 

    La legge vieta inoltre l’uso dell’IA per la polizia predittiva basata sulla profilazione e sui sistemi che utilizzano i dati biometrici per classificare le persone in base a categorie specifiche come razza, religione o orientamento sessuale.

    Vediamo brevemente alcuni degli obblighi principali che le imprese dovranno rispettare nell'ambito della proposta di regolamento sull'intelligenza artificiale. 

    Obblighi delle Imprese

    Viene adottato un approccio basato sul rischio per regolare i sistemi di IA, distinguendo tra sistemi ad alto rischio e altri sistemi. Per i sistemi di IA ad alto rischio, sono previsti obblighi specifici e più rigorosi, come la valutazione dei rischi e la conformità a standard elevati di affidabilità e sicurezza. 

    Le imprese sono obbligate a garantire la trasparenza dei sistemi di IA, compresa la spiegabilità delle decisioni e dei processi decisionali automatizzati. Questo include l'obbligo di informare gli utenti quando interagiscono con un sistema di IA e di fornire adeguata documentazione tecnica e registrazioni. In particolare:

    • Trasparenza: Le imprese devono garantire che gli utenti siano informati quando interagiscono con un sistema di IA. Questo implica che gli utenti devono essere consapevoli del fatto che le decisioni che li riguardano sono prese con l'assistenza o sulla base di un sistema di IA. Inoltre, devono essere fornite informazioni sufficienti sul funzionamento dei sistemi di IA, sui dati utilizzati e sui principi di decisione, in modo da renderli comprensibili agli utenti.
    • Documentazione e Registrazioni: È richiesto che le imprese mantengano una documentazione dettagliata e registrazioni dei sistemi di IA, compresi gli algoritmi, i dati di addestramento e le procedure di decisione. Questo non solo aiuta nel garantire la trasparenza ma fornisce anche una base per la valutazione dell'impatto, la verifica della conformità e l'identificazione delle responsabilità in caso di dispute o danni.
    • Spiegabilità: I sistemi di IA dovrebbero essere progettati e implementati in modo che le loro decisioni siano spiegabili agli utenti e ai soggetti interessati. Ciò significa che gli utenti dovrebbero essere in grado di comprendere le ragioni alla base delle decisioni prese dai sistemi di IA, contribuendo così alla responsabilità e alla fiducia nell'uso dell'IA.
    • Responsabilità: Le imprese devono essere in grado di identificare chi è responsabile delle varie fasi del ciclo di vita di un sistema di IA, dall'ideazione all'implementazione e all'uso. Ciò include la responsabilità per la conformità ai principi etici, alle normative sulla protezione dei dati e ai requisiti di sicurezza. La chiara assegnazione della responsabilità è fondamentale per garantire che i diritti degli utenti siano protetti e che vi sia un punto di riferimento in caso di problemi.

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Ravvedimento speciale 2024: novità e termini di regolarizzazione

    Con la Circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi sull'estensione del ravvedimento speciale per l'anno d'imposta 2022 e sulla riapertura dei termini per gli anni d'imposta 2021 e precedenti.

    In particolare vengono illustrate le disposizioni stabilite dal decreto Milleproroghe n. 215/2023 che prevedono l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e, dal decreto legge n. 39 del 2024, che stabiliscono la riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.

    Estensione del Ravvedimento Speciale per l'anno d'imposta 2022

    Viene estesa l'applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni relative alle dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 2022 (articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe) che permette ai contribuenti di regolarizzare le violazioni pagando una sanzione ridotta pari a un diciottesimo del minimo edittale, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

    Il versamento delle somme può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 o in quattro rate di pari importo, con interessi del 2% annuo sulle rate successive alla prima. 

    La regolarizzazione si perfeziona con il versamento della somma dovuta o della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità o omissioni entro la stessa data.

    Riapertura dei termini per gli anni d'Imposta 2021 e precedenti

    Vengono riaperti i termini per la regolarizzazione delle violazioni relative agli anni d'imposta 2021 e precedenti (articolo 7, comma 7, del Decreto-legge n. 39/2024).

    I contribuenti che non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023 possono ora regolarizzare le loro posizioni entro il 31 maggio 2024, pagando le somme dovute in un'unica soluzione o versando cinque delle otto rate previste dalla legge di bilancio 2023.

    Le restanti tre rate dovranno essere pagate entro il:

    • 30 giugno, 
    • 30 settembre 
    • e 20 dicembre 2024, con interessi del 2% annuo.

    Modalità di calcolo degli importi dovuti

    Per il pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2024, i contribuenti devono versare:

    • l'importo del tributo;
    • gli interessi di ravvedimento calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
    • la sanzione ridotta a un 1/18 del minimo edittale.

    In caso di pagamento rateale (ad esempio cinque rate al 31 maggio 2024 e le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024), sono dovuti:

    • alla data del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024):
      • un importo pari a 5/8 del tributo;
      • un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
      • un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
    • alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024):
      • un importo pari a 1/8 del tributo;
      • un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024);
      • un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale;
      • l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2% annuo), calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1° giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.

    Allegati:
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    Revisione dei Testi Unici: le proposte elaborate dall’Agenzia e atti trasmessi al Governo

    Ad oggi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28.11.2024, tre atti del Governo attuativi della delega contenuta all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della legislazione tributaria mediante la redazione di testi unici.

    Ricordiamo che il 13 maggio 2024 è scaduto il termine per poter inviare all'Agenzia delle Entrate osservazioni in merito alle proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle entrate e in consultazione già dal 13 marzo scorso, al fine di riordinare in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario, nell’ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. 

    Qui in allegato i 9 Testi Unici (le proposte elaborate dall'Agenzia in consultazione e i tre Testi Unici già pubblicati in Gazzetta Ufficiale):

    1. Imposte sui redditi;
    2. Iva;
    3. Imposta di registro e altri tributi indiretti;
    4. Tributi erariali minori (Dlgs del 05.11.2024 n. 174);
    5. Adempimenti e accertamento;
    6. Sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs del 05.11.2024 n. 173); 
    7. Giustizia tributaria (Dlgs del 14.11.2024 n. 175);
    8. Versamenti e riscossione;
    9. Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

    Terminata la fase di consultazione, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti (esclusi quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione).