• PRIMO PIANO

    Autoscuole: nuove regole per la formazione degli istruttori

    E'  stato pubblicato il  22 marzo 2024 in Gazzetta Ufficiale il Decreto del ministero delle infrastrutture n. 34 del 1.2.2024  con  modifiche al precedente "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.

    Le novità portano a una semplificazione della procedura di formazione, in particolare prevedendo che non sia più necessario il possesso della patente di categoria D/E per l'aspirante istruttore

    •  viene modificato il programma dei corsi di formazione, con l'introduzione  di moduli  dedicati  ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e di 8 ore sull' utilizzo del  tachigrafo e ADR 
    • viene modificato anche il programma d'esame 
    • in caso di bocciatura in una singola prova, verranno tenute valide le prove d'esame  già superate  in precedenza 

    Le disposizioni del regolamento si applicano  ai  corsi di formazione autorizzati o avviati a decorrere dalla data della  sua  entrata in vigore. 

    Ai corsi avviati prima di tale data e ai  relativi  esami continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  vigenti  in precedenza  ma ATTENZIONE :

    •  trascorsi dodici mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento, ferma restando la validità degli attestati  di  frequenza  dei  corsi  di  formazione  iniziale   o   di   estensione  dell'abilitazione  erogati  prima  della  data di entrata in vigore, tutti gli esami per conseguire  o  estendere l'abilitazione di insegnante o di istruttore di  autoscuola  si conformeranno alle  nuove disposizioni. 
    •  In questi casi  sarà  consentita  la  compartecipazione  ai corsi di allievi che frequentano l'intero programma di  formazione  iniziale  o  di  estensione  dell'abilitazione  di  insegnante  o  di  istruttore, con quella di allievi che intendano frequentare  le  sole  parti di programma non erogate ai sensi della previgente disciplina.

    Sono fornite anche in allegato 

    ALLEGATO 1 il programma di formazione per gli insegnanti

    ALLEGATO 2   il programma di formazione per gli istruttori 

    ALLEGATO 2-bis  Estensione dell’abilitazione di cui all’art. 5, comma 1, lettera a)

    ALLEGATO 3   Attestato di frequenza della formazione iniziale

    ALLEGATO 3bis Attestato di frequenza della formazione periodica

  • Agenti e Rappresentanti

    Ritenuta d’acconto obbligatoria per agenti e mediatori assicurativi dal 1° aprile 2024

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 21 marzo 2024 n. 7 con la quale ha fornito chiarimenti in merito all'abrogazione dell'esonero dall'applicazione della ritenuta d'acconto sulle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione, in base a quanto disposto dall'articolo 1 commi 89 e 90 della legge 30 dicembre 2023 n. 213 (legge di bilancio 2024). 

    A decorrere dal 1° aprile 2024, la ritenuta d'acconto dovrà pertanto essere applicata ai pagamenti delle provvigioni effettuati a partire da tale data, indipendentemente dalla data di maturazione delle provvigioni.

    Misura della ritenuta da applicare

    L'aliquota della ritenuta da applicare sulle provvigioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione è del 23% e segue il criterio di cassa (resta infatti invariata la disciplina del calcolo delle ritenute, la cui aliquota si applica, ai sensi dell’articolo 25-bis, primo comma del Dpr 600/1973, nella misura fissata dall’articolo 11 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per il primo scaglione di reddito).

    Come regola generale, la ritenuta è commisurata al 50% dell'ammontare delle provvigioni, salvo il caso in cui i percipienti dichiarino ai loro committenti che nell’esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi. In tal caso la ritenuta è commisurata al 20% dell’ammontare delle
    provvigioni.

    In sintesi, la ritenuta si applica:

    • al 50% dell'ammontare delle provvigioni, come regola generale.
    • al 20% dell'ammontare delle provvigioni, nel caso in cui i percipienti dichiarino di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, mediante la presentazione al committente, preponente o mandante, di apposita dichiarazione in carta semplice, datata e sottoscritta, contenente i dati identificativi del percipiente stesso nonché l’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.

    Dichiarazione di applicazione della ritenuta ridotta

    In merito alla dichiarazione da presentare al committente per l'applicazione della ritenuta d'acconto ridotta, l’articolo 3 del del decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1983, n. 2446, prevede che:

    • la dichiarazione debba essere spedita ai committenti, per ciascun anno solare, entro il 31 dicembre dell’anno precedente mediante raccomandata A/R;
    • se le condizioni previste per la riduzione al 20% della base imponibile della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa dichiarazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate ed entro lo stesso termine devono essere dichiarate le variazioni in corso d’anno che fanno venire meno le predette condizioni;
    • se per l’anno o frazione di anno in cui ha inizio l’attività il percipiente, presumendo il verificarsi delle relative condizioni, intende avvalersi della ritenuta ridotta, deve farne dichiarazione non oltre i 15 giorni successivi alla stipula dei contratti, o accordi, di commissione, di agenzia, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari o
      alla eseguita mediazione.

    In considerazione del fatto che la modifica della legge di bilancio 2024 è efficace a decorrere dal 1° aprile 2024, successivamente al termine ordinario per la presentazione della comunicazione sopra citata (31 dicembre dell’anno precedente), analogamente al caso in cui le condizioni per fruire della ritenuta d’acconto nella misura ridotta si verifichino in corso d’anno, le comunicazioni degli agenti e dei mediatori di assicurazione possono pervenire entro il 16 aprile 2024 (entro i quindici giorni successivi alla decorrenza della norma).

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2024: pubblicati i 175 modelli per la comunicazione dei dati

    Con Provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024 n. 68629, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da utilizzare per il periodo di imposta 2023

    Il Modello ISA costituisce parte integrante del modello REDDITI 2024 ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito ISA). Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, a partire dal periodo d’imposta 2018 gli ISA sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.

    Con lo stesso provvedimento di febbraio, è stato approvato anche il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, modello CPB (disciplinato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13) e per la relativa accettazione, che costituisce parte integrante dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (modelli ISA) ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini del calcolo della proposta di CPB per i periodi d’imposta 2024 e 2025.

    Modelli Isa Redditi 2024

    Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2023, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 28.02.2024:

    Cosa sono gli Isa

    Gli ISA sono uno strumento di compliance finalizzato, nell’ambito del percorso di rinnovamento dei rapporti tra cittadini e amministrazione finanziaria, a favorire l’emersione spontanea di basi imponibili, a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e a rafforzare la collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione. 

    Si applicano agli esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come “attività prevalente”, attività per le quali risulta approvato un ISA (come indicato nella TABELLA 1 – ELENCO DEGLI ISA PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2023 delle Istruzioni) e che non presentano una causa di esclusione. Per “attività prevalente” s’intende l’attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d’imposta, il maggiore ammontare di ricavi o di compensi.

    Gli ISA rappresentano la sintesi di indicatori elementari volti a verificare la normalità e la coerenza della gestione dell’impresa o dell’attività professionale, con riferimento a diverse basi imponibili.

    Il contribuente, tramite l’applicazione degli ISA, può verificare, in fase dichiarativa, il proprio grado di affidabilità fiscale in base al posizionamento su una scala di valori da 1 a 10 (10 corrisponde al punteggio di massima affidabilità).

    In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici:

    • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
    • esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro annui.
    • esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
    • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    • anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito d’impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
    • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
    • esclusione della prestazione della garanzia di cui al comma 5 dell’art. 47 del Decreto legislativo del 31/12/1992 n. 546 per i soggetti con livello di affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 2 della Legge 31 agosto 2022 n. 130.

    L’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali in argomento, avviene con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le annualità in cui i crediti IVA, per i quali è possibile beneficiare delle suddette primalità, sono maturati.

    Allegati:
  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Dichiarazione Società di Capitali 2024: pubblicato il modello con le relative istruzioni

    Con Provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68514, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello “Redditi 2024–SC”, da presentare nell'anno 2024 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati, con le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2024 delle Società e degli Enti”.

    Scarica il Modello Redditi SC-2024 con relative istruzioni

    Il modello “Redditi 2024–SC” è composto da:

    • il frontespizio ed i quadri RF, RN, PN, TN, GN, GC, RI, RM, RQ, RU, RV, RK, RO, RS, RZ, FC, RX, AC, CE, NI, RJ, TR, OP, RA, RB, RH, RL, RT, DI;
    • i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento.

    Le principali novità contenute nel modello SC 2024

    Le principali novità contenute nel modello SC 2024 sono le seguenti:

    • Immobili sequestrati: Introduzione della casella “Immobili sequestrati” nel Frontespizio, sezione “Altri dati”, per segnalare l’esistenza di beni immobili oggetto di provvedimenti di sequestro e confisca non definitiva, influenzando il versamento delle imposte e la rilevanza ai fini delle imposte sui redditi del reddito dei beni immobili soggetti a tali provvedimenti.
    • Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile: Aggiunta della sezione XXIII nel quadro RQ per il recupero dell’imposta sostitutiva per i soggetti che avevano optato per l’esclusione degli utili e riserve di utile dalla formazione del reddito e sono decaduti dall'aliquota ridotta per non aver rispettato certe condizioni.
    • Imposta straordinaria banche: Creazione della sezione XXIV nel quadro RQ per l’imposta straordinaria applicabile alle banche per l’anno 2023 sull’ammontare del margine degli interessi, secondo specifiche disposizioni legislative.
    • Contributo di solidarietà temporaneo: Inserimento della sezione XXV nel quadro RQ dedicata ai soggetti che hanno applicato il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023, con particolari condizioni riguardanti l'esclusione di certi utilizzi di riserve del patrimonio netto dalla determinazione del reddito complessivo.
    • Imposta sul valore delle cripto-attività: Implementazione della sezione XXVI nel quadro RQ riguardante l'imposta sul valore delle cripto-attività detenute dai soggetti residenti, non soggette all'imposta di bollo.
    • Imposta sull’adeguamento delle esistenze iniziali dei beni: Aggiunta della sezione XXVII nel quadro RQ per l'imposta sostitutiva sull'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, con condizioni specifiche legate al pagamento dell'IRES, dell'IRAP, e dell'IVA.
    • Superbonus: Aggiornamento dei quadri RS, GN, e TN per gestire la nuova percentuale di detrazione del 70% per l’anno 2024 e l’opzione per ripartire la detrazione per le spese sostenute nel 2022 in dieci quote annuali a partire dal 2023.
    • Società sportive professionistiche: Aggiornamento nel quadro RS per consentire l’opzione della nuova disciplina sulle plusvalenze realizzate mediante cessione dei diritti all’utilizzo esclusivo della prestazione dell’atleta per i contratti stipulati a decorrere dal 23 giugno 2023.
    • Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato: Nel quadro RF (rigo RF50) è prevista la non concorrenza alla formazione del reddito del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa trasferite nel territorio dello Stato da un Paese estero non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
    • Opzione per il regime speciale SIIQ e SIINQ: Nel quadro OP è prevista un’apposita sezione per esercitare l’opzione per il regime fiscale speciale denominato SIIQ e SIINQ per le società per azioni che svolgono in via prevalente l’attività di locazione immobiliare.
    • Rivalutazione del valore dei terreni e delle partecipazioni: Aggiornamento dei quadri RQ e RM per consentire la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, con applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.
    • Soggetti controllati non residenti (CFC): Gestione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per i soggetti controllati non residenti (CFC) nel quadro RM e FC, con un'aliquota del 15% dell’utile contabile netto.

    Termine di presentazione

    La dichiarazione dei redditi dei soggetti IRES (modello REDDITI SC e REDDITI ENC) va inviata entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta, tuttavia, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, il citato termine di presentazione scade il quindicesimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (ai sensi dell’art. 38, comma 1, del dlgs 12 febbraio 2024, n. 13).

    Ad esempio, i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare dovranno presentare la dichiarazione in via telematica entro il 15 ottobre 2024

    Un soggetto invece, con periodo d’imposta 1° luglio 2023 – 30 giugno 2024, dovrà presentare la dichiarazione dei redditi (modello REDDITI 2024) entro il 15 aprile 2025.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    Dichiarazione 730/2024: pubblicato il Modello con relative istruzioni

    L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 28 febbraio 2024 n. 68478 ha pubblicato i modelli di Dichiarazione 730/2024 con relative istruzioni, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2024 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.

    Scarica il Modello 730/2024 con relative istruzioni

    Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta, nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.

    Come indicato nelle istruzioni di compilazione, ecco le principali novità del modello di quest'anno:

    • Ampliamento della platea 730: Ora è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune tipologie di redditi precedentemente esclusi. Queste includono:
      • Dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni effettuata ai sensi di specifiche disposizioni legislative.
      • Determinati redditi di capitale di fonte estera assoggettati a imposta sostitutiva.
      • Adempimenti relativi agli investimenti all'estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività).
    • Quadro RU aggiuntivo per gli agricoltori sotto soglia: Gli imprenditori agricoli c.d. sotto soglia, esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA che hanno fruito nel corso del 2023 di alcuni specifici crediti d’imposta relativi alle attività agricole da utilizzare esclusivamente in compensazione, possono presentare il quadro RU insieme al frontespizio del modello REDDITI PF come quadro aggiuntivo al modello 730.
    • Detrazioni per familiari a carico: Per l’intero anno d’imposta 2023, le detrazioni per i figli a carico spettano solo per i figli con 21 anni o più, modificando quindi le precedenti disposizioni relative ai figli minorenni e le maggiorazioni per i disabili che sono state sostituite dall’assegno unico.
    • Tassazione agevolata delle mance: Nel settore turistico-alberghiero, le mance destinate ai lavoratori dai clienti sono qualificate come redditi da lavoro dipendente e possono essere assoggettate a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali territoriali con aliquota del 5%.
    • Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività: L’aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato è ridotta dal 10% al 5%.
    • Modifiche alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: La detrazione spetta per un importo massimo di 571 euro ai lavoratori che nell’anno 2022 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro.
    • Riforma del lavoro sportivo: Dal 1° luglio 2023 è entrata in vigore la riforma che prevede una detassazione per un importo massimo di 15.000 euro delle retribuzioni degli sportivi professionisti under 23 e per i compensi degli sportivi dilettanti.
    • Detrazione Super bonus e bonus mobili: Modifiche alla detrazione per le spese sostenute nel 2022 e 2023, inclusa la modifica al limite di spesa massimo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
    • Detrazione IVA per acquisto abitazione: Introduzione di una detrazione del 50% dell'IVA pagata nel 2023 per l'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
    • Crediti d’imposta per mediazioni e negoziazione e arbitrato: Introduzione di crediti d’imposta commisurati all'indennità corrisposta o al compenso pagato in caso di successo della negoziazione o conclusione dell'arbitrato.
    • Proroga esenzione IRPEF per redditi dominicali e agrari: Prorogata l'esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
    • Credito d’imposta per monopattini elettrici e mobilità elettrica: Specificazione che il credito d’imposta per l'acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche, o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, e servizi di mobilità elettrica condivisa o sostenibile non è più fruibile oltre l'anno d'imposta 2022.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Dichiarazione Redditi PF 2024: pubblicato il modello con le relative istruzioni

    Con Provvedimento del 28.02.2024 n. 68687, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2024–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2024, per il periodo d’imposta 2023, ai fini delle imposte sui redditi.

    È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.

    Scarica il Modello Redditi PF-2024 con relative istruzioni

    Vediamo come è composto e come si utilizza il Modello REDDITI Persone Fisiche:

    • FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
      • FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
      • prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
    • FASCICOLO 2 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
      • le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
    • FASCICOLO 3 che contiene:
      • i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

    I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale. 

    I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.

    I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. 

    Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2. 

    Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2024 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello.

    I contribuenti che presentano il Modello 730/2024 in alcune ipotesi particolari, devono presentare anche i quadri RM e RT, insieme al frontespizio del Modello REDDITI. Anche gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio. Analogamente, per alcuni crediti d’imposta, è possibile adempiere l’obbligo dichiarativo presentando, quale quadro aggiuntivo, il Quadro RU. 

    I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM, insieme al frontespizio. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello REDDITI. 

    Per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale il contribuente deve utilizzare i modelli separatamente approvati.

    Da quest’anno, in via sperimentale, l’Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, rende disponibile telematicamente, entro il 30 aprile di ciascun anno, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente anche alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro dipendente e assimilati.

    Termini e modalità di presentazione della dichiarazione 

    Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2022 deve essere presentato entro i termini seguenti:

    • dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024 (1° luglio, in quanto il 30 giugno cade di domenica) se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
    • entro il 15 ottobre 2024 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.

    Ricordiamo che salvo i casi qui di seguito descritti, tutti i contribuenti sono obbligati a presentare la dichiarazione Modello REDDITI 2024 esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.
    Sono esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2024 cartaceo, presso un qualsiasi ufficio postale, i contribuenti che:

    • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730;
    • pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello REDDITI (RM, RS, RT, RU);
    • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

    Soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione

    Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che: 

    • hanno conseguito redditi nell’anno 2023 e non rientrano nei casi di esonero; 
    • sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

    In particolare, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi:

    • i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati (Certificazione Unica 2024), nel caso in cui l’imposta corrispondente al reddito complessivo superi di oltre euro 10,33 il totale delle ritenute subite;
    • i lavoratori dipendenti che direttamente dall’INPS o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
    • i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2024);
    • i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa); 
    • i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
    • i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non sono state trattenute nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
    • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
    • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2024;

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Milleproroghe 2024 convertito in legge: il testo coordinato con le novità

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2024 la legge del 23 febbraio 2024 n. 18 di conversione del Decreto Milleproroghe (decreto legge del 30 dicembre 2023 n. 215) recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

    Scarica il testo del DL del 30.12.2023 n. 215 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, le modifiche sono stampate con caratteri corsivi, ripubblicato e corredato delle relative note.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal 29 febbraio (giorno successivo a quello della sua pubblicazione). Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024, si procederà alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

    Il testo prevede la proroga di scadenze che riguardano diversi ambiti, tra questi in breve sintesi, segnaliamo i seguenti.

    Economia e finanza

    • anche per il 2024 divieto di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie (operatori sanitari) nei confronti di consumatori finali persone fisiche (non soggetti IVA),
    • prorogati di un anno i termini per la notifica degli atti di recupero in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024,
    • anche per il 2024 previste le estrazioni settimanali aggiuntive del gioco del Lotto e del Superenalotto,
    • fino al 31 dicembre 2024, si consente a determinate società cooperative che concedono finanziamenti ai propri soci, di continuare a svolgere la propria attività senza il rispetto dei prescritti obblighi di iscrizione nell’albo degli intermediari finanziari, qualora sussistano determinate condizioni,
    • a seguito dell’attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, non si tiene conto del periodo compreso tra il 7 dicembre 2023 e il 30 gennaio 2024, ai fini del computo dei diversi termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti o successivi, gestiti tramite le afferenti strutture informatiche,
    • prorogato al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali,
    • proroga al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni di modifica del regime IVA in cui ricadono anche gli enti del Terzo settore (previste dall’art. 5, commi da 5-quater a 15-sexies, del D.L. n. 146 del 2021). Tali disposizioni intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche volte a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerate in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse, ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA. Inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000,
    • estesa la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 (comma 12-undecies, inserito dalla Camera).
    • esteso il termine per avvalersi dell’agevolazione prevista per l'acquisto della casa da parte di soggetti con età inferiore a 36 anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000, tale misura si applica anche nel caso che il contratto preliminare registrato di acquisto sia stato sottoscritto entro il 31 dicembre 2023, purché la stipula del contratto definitivo avvenga entro il 31 dicembre 2024,
    • slitta al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) e della seconda e terza rata della rottamazione-quater. Analoga proroga anche per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023, con riferimento alla prima e seconda rata.

    Salute

    Proroga al 31 dicembre 2024 del termine relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, nonché del termine relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per dirigenti medici e personale del ruolo sanitario, collocati in quiescenza, anche non iscritti al competente albo professionale.

    Cultura

    Proroga al 31 dicembre 2024 del regime di semplificazione (SCIA) per la realizzazione di spettacoli dal vivo, in particolare per spettacoli con un numero massimo non più di 1.000 ma di 2.000 partecipanti.

    Infrastrutture e trasporti

    Proroga al 31 dicembre 2024 del termine di decorrenza del divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2. In particolare, proroga al:

    • 31 gennaio 2024 il termine, originariamente fissato al 1° gennaio 2024, per le categorie di veicoli Euro 2;
    • 15 gennaio 2024 il termine, originariamente fissato al 15 novembre 2023, per le categorie di veicoli Euro 2 da poter esonerare nelle Province autonome di Trento e Bolzano;
    • 31 gennaio 2024 il termine ultimo spettante al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’adozione del decreto di esonero delle categorie di veicoli Euro 2 che sono da considerarsi necessari per soddisfare i requisiti di funzionamento del trasporto pubblico locale.

    Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

    • anche per il 2024 prorogate le misure per contenere la diffusione del batterio Xylella fastidiosa;
    • proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la revisione delle macchine agricole immatricolate dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996 e al 31 dicembre 2025, del termine per la revisione di quelle immatricolate dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019.

    Allegati: