• Banche, Imprese e Assicurazioni

    Contributi IVASS 2024: il decreto fissa gli importi

    E' apparso il 12 agosto 2024 in Gazzetta Ufficiale N. 188 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024  che fissa:

    1. il Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e    riassicurazione per l'anno 2024 all'IVASS ( vedi sotto gli importi in dettaglio)
    2. il Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova   di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto  legislativo   n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2024 per l'accesso al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

     Contributo di vigilanza IVASS 2024

    La misura del contributo di vigilanza  dovuto  per  l'anno  2024  all'IVASS, dagli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione  iscritti al registro di cui all'art.  109  e  all'elenco  annesso  al  Registro e' determinata come segue: 

     Sezione A – agenti di assicurazione: persone fisiche: euro 47,00;     persone giuridiche: euro 275,00;
    Sezione B – broker:       persone fisiche: euro 47,00 persone giuridiche: euro 275,00
     Sezione C- produttori diretti: euro 18

     Sezione D –  banche,  intermediari  finanziari,  SIM  e  Poste  Italiane:

    • Banche con raccolta premi oltre 100 mil. e poste italiane:  euro 10.000,00
    • banche con raccolta premi da 1 a 99,9  milioni  di  euro:  euro 9.700,00;
    •  banche con raccolta  premi  inferiore  a  1  milione  di  euro, intermediari finanziari e SIM: euro 4.600,00;

     e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al  registro  unico degli intermediari:

        persone fisiche: euro 15,00;    persone giuridiche: euro 80,00.

        

    Si ricorda che sono tenuti al pagamento del  contributo  di vigilanza i soggetti che risultavano iscritti nel registro unico  degli  intermediari alla data del 30 maggio 2024. 

    I contributi  andranno versati sulla base  di  un prossimo provvedimento  dell'IVASS  concernente  le  modalita'  ed  i  termini di versamento.

    Contributo per prova di idoneità IVASS 2024

    La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro  che  intendono  svolgere la prova di idoneita' di cui  all'art.  110,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2024,   resta stabilita nella misura di 70  euro, come negli anni precedenti.

  • Lavoro Dipendente

    Costo medio orario servizi vigilanza e sicurezza 2024

    Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il decreto direttoriale 50 del 8 agosto 2024,  riguardante la determinazione del  costo medio orario del lavoro per il personale  dei settori vigilanza privata e servizi di sicurezza, sulla base del verbale di accordo del 30 maggio 2023 e l’ulteriore accordo del 16 febbraio 2024, sottoscritti rispettivamente da A.N.I.V.P., ASSIV, UNIV, CONFCOOPERATIVE-LAVORO e SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE e SERVIZI, AGCI SERVIZI in rappresentanza dei datori di lavoro e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS in rappresentanza dei lavoratori.

    Vengono fornite in particolare le tabelle:

    1.   per il personale dipendente  da istituti ed imprese di vigilanza privata, che decorrono  dai mesi di :giugno 2023,  giugno 2024,  giugno 2025, dicembre 2025,  aprile 2026 e   dicembre 2026.
    2. mentre per i dipendenti da istituti di servizi di sicurezza la decorrenza è dai mesi di :   gennaio 2024, luglio 2024, ottobre 2024, gennaio 2025, luglio 2025, dicembre 2025,  aprile 2026 e dicembre 2026.

    Il costo  è definito in tabelle distinte  per tecnici e amministrativi.  

    Si sottolinea che il costo del lavoro è suscettibile di eventuali oscillazioni in relazione a:

    • benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa usufruisce;
    • oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità varie, lavoro notturno, etc.);
    • oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

  • Versamenti delle Imposte

    Decreto legislativo 110 2024 Riscossione: il testo in GU

    Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110  Riscossione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 ed è vigente a partire dall'8 agosto 2024.

    Il Decreto è emanato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, che conferisce al Governo la delega per la riforma fiscale. 

    In particolare, il decreto è conforme all'articolo 18 della legge delega, che stabilisce i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.

     Decreto Riscossione 2024:  sintesi dei contenuti 

     Ecco un riassunto dei principali articoli del decreto:

    Art. 1 – Pianificazione annuale dell'attività di riscossione: L'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve pianificare annualmente le attività di riscossione secondo una convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

    Art. 2 – Adempimenti dell'Agente della riscossione: Stabilisce le procedure che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve seguire per la gestione delle quote affidatele, tra cui la notifica tempestiva delle cartelle di pagamento e la gestione dei flussi informativi verso gli enti creditori.

    Art. 3 – Discarico automatico o anticipato: Le quote non riscosse entro cinque anni dall'affidamento sono automaticamente discaricate, con possibilità di discarico anticipato in specifici casi.

    Art. 4 – Differimento del discarico automatico: Alcune quote sono escluse temporaneamente dal discarico automatico se vi sono sospensioni o procedure in corso.

    Art. 5 – Riaffidamento dei carichi: Definisce le condizioni in cui le somme non riscosse possono essere riaffidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o gestite direttamente dagli enti creditori.

    Art. 6 – Verifiche e responsabilità: Prevede controlli sull'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dagli enti creditori.

    Art. 7 – Magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: Viene costituita una commissione per l'analisi e il possibile discarico dei carichi non riscossi affidati all'Agenzia dal 2000 al 2024.

    Art. 11 – Integrazione logistica tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione: Riguarda la gestione logistica tra le due entità, facilitando l'uso condiviso di strutture e risorse.

    Art. 12 – Disposizioni in materia di impugnazione: L'estratto di ruolo non è impugnabile, ma la cartella di pagamento può essere contestata in casi specifici.

    Art. 13 – Disposizioni in materia di dilazione: Introduce nuove modalità per la rateizzazione dei pagamenti, con condizioni più flessibili a seconda dell'importo e della data di presentazione della richiesta.

  • Versamenti delle Imposte

    Versamenti ricorrenti e rateizzati di imposte: le regole nel provvedimento dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 26.07.2024 n. 313945, ha stabilito i criteri e le modalità applicative dell’addebito in conto dell’I24 con scadenze future.

    Ricordiamo che l’articolo 17 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha previsto che, per i versamenti
    ricorrenti, rateizzati e predeterminati, di imposte, contributi e altre somme
    , effettuati attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, il contribuente o
    l’intermediario
    autorizzato può disporre l’addebito di somme dovute per scadenze
    future
    , mediante autorizzazione preventiva all’addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con la stessa Agenzia (banche, Poste Italiane S.p.A. e altri prestatori di servizi di pagamento non bancari).

    L’Agenzia delle entrate, alle singole scadenze, procede all’inoltro delle deleghe di pagamento agli intermediari della riscossione convenzionati, richiedendo l’addebito sul conto indicato e il riversamento delle somme dovute, mediante il servizio “I24” che disciplina le modalità di addebito delle deleghe F24 presentate attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

    A decorrere dal 5 agosto 2024, la scadenza di pagamento indicata nella delega I24 non può superare i 5 anni dalla data dell’invio della delega medesima. Tale termine consente, ad esempio, la gestione dei versamenti relativi alle rateizzazioni di somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità, previste in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997).

    Utilizzo in compensazione

    Il presente provvedimento disciplina anche l’utilizzo in compensazione dei crediti, ammesso anche nelle deleghe di pagamento con scadenze future. 

    I crediti, che continuano a seguire le singole leggi d’imposta che li disciplinano, devono risultare disponibili sia alla data di invio delle deleghe e sia alla data di scadenza ivi indicata; dalla data di invio, i crediti non sono più nella disponibilità del contribuente, a meno che questi non provveda all’annullamento della delega di pagamento. 

    Il credito indicato nell’I24 con scadenza futura si considera utilizzato al momento del pagamento tramite compensazione, alla singola scadenza. 

    Annullamento deleghe di pagamento

    L’annullamento di una o più deleghe di pagamento con scadenze future può essere richiesto fino al terzultimo giorno lavorativo antecedente la data di
    versamento
    indicata nell’I24, esclusivamente attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Inoltre, il provvedimento chiarisce che, qualora non sussista più il presupposto dei versamenti ricorrenti con scadenza prestabilita, ad esempio per la modifica o la decadenza del piano di rateazione, o per la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo dei versamenti periodici, tale circostanza non comporta automaticamente l’annullamento delle deleghe di pagamento, che dovranno essere annullate dal contribuente attraverso l’apposita procedura

    Lo stesso vale nel caso in cui, al momento del pagamento tramite compensazione, non sussista più in tutto o in parte il credito indicato nell’I24.

    Responsabilità del contribuente

    Resta in capo al contribuente la responsabilità di verificare

    1. che il conto di addebito risulti aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate, sia al momento dell’invio delle deleghe, sia al momento del pagamento nella data di addebito;
    2. che la disponibilità finanziaria sia sufficiente per l’intero saldo dovuto al momento dell’addebito; 
    3. che il conto di addebito sia intestato o cointestato, con abilitazione a operare con firme disgiunte, allo stesso contribuente o all’intermediario autorizzato di cui all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

    Allegati:
  • Operazioni Straordinarie

    Capital gain: la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni non residenti

    L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 29 luglio 2024 n. 17, ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti, a seguito della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023, all’articolo 1, comma 59).

    In particolare, la principale modifica riguarda l'inserimento del comma 2-bis all'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
    Questo nuovo comma stabilisce che:

    • le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate
    • realizzate da società ed enti commerciali non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, 
    • siano tassate in misura pari al 5% del loro ammontare.

    Ambito Soggettivo

    La disposizione si applica alle società ed enti commerciali non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, che risiedono in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che siano soggetti a un'imposta sul reddito delle società paritetica all'IRES.

    Ambito Oggettivo

    Le plusvalenze che rientrano nell’ambito oggettivo della norma sono quelle definite dall'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, ossia le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Queste devono essere diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo.

    Partecipazioni qualificate

    L’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR definisce «qualificate» le partecipazioni, i diritti o i titoli, qualora rappresentino, complessivamente,una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in un mercato regolamentato o di altre partecipazioni.

    Modalità di Determinazione del Capital Gain

    Per determinare il reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, la plusvalenza, in misura pari al 5% del loro ammontare, deve essere sommata algebricamente all'ammontare corrispondente dell'eventuale minusvalenza della medesima categoria. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata in deduzione fino al 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto periodo d'imposta.

    Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto  raslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Il Decreto Salva casa diventa legge: ecco il testo coordinato con le modifiche apportate

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27.07.2024 la Legge del 24 luglio 2024 n. 105 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 29.05.2024 n. 69 (c.d. Decreto Salva casa), recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica finalizzate a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo, non ancora pubblicato in GU.

    Scarica il testo decreto legge del 29.05.204 n. 69 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Come di consueto le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Le misure contenute nel decreto, in vigore dal 30 maggio, sono volte a:

    • semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;
    • rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili; 
    • consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.

    In particolare, si tratta di misure specifiche finalizzate a rimuovere quegli ostacoli, ricorrenti nella prassi, che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali. 

    Alla luce di quanto rappresentato, le disposizioni mirano alla salvaguardia dell’interesse alla celere circolazione dei beni, consentendo il recupero e la rigenerazione edilizia, mediante l’adozione di misure di semplificazione volte a favorire la regolarizzazione delle cd. "lievi difformità edilizie".

    In particolare, si tratta di difformità che spesso rallentano le operazioni di compravendita, in alcuni casi arrivando addirittura a comprometterle.

    Recupero Sottotetti

    Tra le novità inserite durante l'iter di conversione, segnaliamo quelle relative al recupero di sottotetti.

    Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.

    Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli. Per una panoramica delle norme regionali vigenti in materia di recupero dei sottotetti, si rimanda al dossier pubblicato dall’ANCE nel giugno 2024 intitolato "Sottotetti: le discipline sul territorio".

    Il tecnico progettista deve asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie per il recupero dei sottotetti nei seguenti casi specifici:

    Altezza Minima Interna

    • Locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri.

    Superficie Minima

    • Alloggio a singola stanza per una persona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati.
    • Alloggio per due persone con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati.

    Altre misure previste

    • Strutture Amovibili Durante l'Emergenza Covid
      Viene prevista la possibilità di mantenere le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative durante l'emergenza Covid-19, previa comunicazione di inizio lavori asseverata e nel rispetto delle normative vigenti.
    • Semplificazione delle opere di protezione solare (tende da sole)
      Porticati: Viene inclusa la possibilità di realizzare porticati, oltre alle logge, senza bisogno di autorizzazioni specifiche.
      Tende e pergole: Vengono semplificate le norme per l'installazione di tende da sole, tende a pergola con telo retrattile o elementi di protezione solare mobili. La lettera a), numero 2), introduce, inoltre, al comma 1 dell’articolo 6, la lettera b-ter), che assoggetta al regime di edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. La novella specifica tuttavia che, in ogni caso, tali opere:
      • non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
      • devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e;
      • devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
        Nel corso dell’esame in sede referente, è stato precisato che la disciplina della lettera b-ter) si applica alle tende a pergola con telo retrattile anche se bioclimatiche.
    • Mutamento di destinazione d'uso
      Senza opere: È sempre consentito cambiare la destinazione d'uso di un’unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale senza realizzare opere, rispettando le normative di settore.
      Tra categorie funzionali: Consentito il cambio di destinazione d'uso senza opere tra alcune categorie funzionali specifiche, con la possibilità per i comuni di fissare condizioni specifiche.

    Le lievi difformità edilizie

    Come chiarito nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, sono considerate lievi difformità, in particolare: 

    • le difformità cd. “formali”, derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile; 
    • le difformità edilizie interne (cd. “tolleranze”), risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione o segnalazione, rendendo oggi difficile comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare; 
    • le difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità” che, richiedendo la conformità alla disciplina edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’intervento sia al momento della richiesta del titolo, non consentono di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi qualificati come parziali difformità, risalenti nel tempo, pur se conformi agli standard urbanistici.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agricoltura: malattia e maternità piccoli coloni 2024

    Facendo seguito alla circolare  81 dell'11 luglio 2024  sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare  83 del 22 luglio 2024   INPS comunica  gli importi giornalieri   delle retribuzioni di riferimento  per il calcolo delle prestazioni economiche:

    •  di malattia, 
    • di maternità/paternità e 
    • di tubercolosi

     per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura.,    dettagliate  nella tabella allegata QUI,

    Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:

    1.  per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi,  le retribuzioni   di riferimento sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura  determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
    2. Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2024 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito  è pari a euro 63,06