-
Nautica da diporto: chiarimenti sul bonus investimenti in beni strumentali nuovi
L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 33 del 21 dicembre 2023, fornisce alcune precisazioni sul credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive del Sud, rivolto in particolare alle imprese che esercitano, nell’ambito del comparto della nautica da diporto, la propria attività mediante la concessione in uso di unità da diporto mediante contratti di noleggio e di locazione.
In particolare, i chiarimenti si rendono necessari in considerazione della circostanza per cui le attività qui in esame devono essere svolte nel rispetto delle previsioni contenute nel Codice della nautica da diporto, e, più in generale, nel Codice della navigazione di cui al Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (ai sensi degli articoli 265 e ss. del Codice della navigazione e dell’articolo 24-bis del Codice).
Si tratta del bonus a favore delle imprese che fino al 31 dicembre 2023 “effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027». – che presentano delle peculiarità in relazione sia alla funzione e regole del contratto di locazione e di quello di noleggio, sia con riferimento all’assunzione della veste di “armatore” (articoli 265 e seguenti del Codice della navigazione e dell’articolo 24-bis del Codice della nautica da diporto).
Per quanto attiene al riconoscimento del bonus sud alle imprese che esercitano attività di locazione e noleggio di unità da diporto, a maggior chiarimento di quanto precisato con la Circolare n. 32/E del 2022, occorre evidenziare che, coerentemente con la ratio della misura (che è quella di agevolare i beni che restino effettivamente impiegati nell’ambito della struttura produttiva dell’impresa destinataria del beneficio e non vengano delocalizzati verso altre strutture produttive), in generale, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale i contratti che, considerate le disposizioni ad hoc che regolamentano il comparto della nautica da diporto, lascino in capo al soggetto che ha effettuato l’investimento per l’acquisizione di unità da diporto destinate a essere locate / noleggiate, le responsabilità e i rischi connessi alla navigazione.
Allegati: -
Riforma fiscale: Dlgs riforma dello Statuto dei diritti del contribuente pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.01.2024 n. 2, il decreto legislativo n. 219 del 30.12.2023 contenente modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.
Scarica qui il testo del Dlgs n. 219 del 30.12.2023.
Il presente decreto entra in vigore il 18 gennaio 2024 (quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Tra le novità introdotte si segnala la revisione dell'istituto dell'interpello, che sostanzialmente diventa a pagamento, in particolare si prevede che la presentazione dell'istanza di interpello sia subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione:
- della tipologia di contribuente,
- del suo volume di affari o di ricavi
- e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.
La legge delega di riforma fiscale prevede tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria, quello di “valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto”.
Tale obiettivo trova immediato conforto nella disposizione, contenuta nella prima frase dell’articolo 1, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente che prevede, tra i principi e criteri direttivi generali, quello di “garantire l’adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell’ordinamento tributario e agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell’Unione Europea, tenendo anche conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia tributaria”, posto che proprio da tale giurisprudenza provengono impulsi significativi per una maggiore tutela del principio della certezza del diritto e dell’affidamento.
Al fine di attuare in parte qua la norma di delega, si è reso necessario intervenire seguendo due principali linee di azione. In primo luogo, si è rafforzata la funzione dello Statuto dei diritti del contribuente quale legge generale tributaria, sostituendo il riferimento all’attuazione dei soli principi artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione con quello ai principi costituzionali, dell’Unione Europea, della CEDU.
In secondo luogo, sono state apportate significative modifiche a numerose disposizioni statutarie, ormai inadeguate – vuoi per l’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell’Uomo, vuoi per alcune interpretazioni restrittive adottate dalla giurisprudenza nazionale – a garantire la piena attuazione del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento. In tal modo, la novella dimostra specifica considerazione anche per la dimensione internazionale dei diritti fondamentali del contribuente, consentendo a livello interpretativo di dare immediata rilevanza di quanto statuito dagli organi giurisdizionali internazionali, compresa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Allegati: -
Costo medio lavoro edile 2023: tabelle rettificate
Pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro sezione pubblicità legale il decreto direttoriale 12 del 5 aprile 2023 che aggiorna il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da
- imprese del settore dell’edilizia e attività affini e
- delle cooperative.
I valori riportati nelle tabelle allegate al decreto, riguardano il costo del lavoro per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del decreto del 5 2023 .
Con un nuovo decreto del 15 dicembre 2023 sono state rettificate alcune tabelle relative al costo della manodopera per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, relative alle province di Campobasso-Isernia, Nuoro, Oristano e Sassari
con decorrenza dalla data di adozione del decreto.
Qui il testo e tabelle corrette del decreto 15.12.2023
Costo lavoro edile 2023
Si precisa che il costo del lavoro così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:
- a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle disposizioni vigenti;
- b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Sono stati esaminati in particolare i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell’edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti
- all’ANCE,
- LEGACOOP Produzione e Servizi,
- CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro,
- ANAEPA CONFARTIGIANATO,
- CNA COSTRUZIONI,
- FIAE CASARTIGIANI,
- CLAAI Dipartimento edilizia,
- CONFAPI ANIEM
e le Organizzazioni sindacali territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di :
Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari – Barletta – Andria -Trani (per i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova, Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza – Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.
Allegati: -
Disciplina della guida turistica: il testo della legge pubblicato in GU
Pubblicata nella GU del 16.12.2023 n. 293 la legge contenente disposizioni sulla disciplina della professione di guida turistica, la Legge del 13 dicembre 2023 n. 190 in vigore dal 17 dicembre 2023, con la quale si stabiliscono i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica e i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.
Il provvedimento è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla Nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023 e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare entro il 2° trimestre 2024 (T2 2024), contempla l'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 -10).
Le regioni dovranno disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
Definizione di Guida Turistica
Si definisce guida turistica, il professionista che:
- abbia conseguito il titolo ai sensi dell’articolo 4, che prevede un esame di abilitazione all’esercizio della professione,
- oppure abbia conseguito il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 6, che disciplina l’esercizio sulla base di titoli conseguiti all’estero,
- nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ai sensi del quale le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 4.
Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.
Contenuto della Legge
La legge è costituita da 14 articoli:
- l’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia disciplina la professione di guida turistica, stabilendone i principi comuni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente;
- l’articolo 2 indica la definizione e l’oggetto della professione di guida turistica;
- l’articolo 3 reca alcuni principi riguardo all’esercizio della professione di guida turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell’articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi dell’articolo 6, con conseguente iscrizione all’elenco di cui all’articolo 5;
- l’articolo 4 precisa i requisiti per l’ammissione e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo;
- l’articolo 5 prevede l’istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche;
- l’articolo 6 detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal D.lgs. n. 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l’esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di “libera prestazione di servizi”) e i casi in cui è svolta in maniera stabile (cd. “libertà di stabilimento”);
- l’articolo 7 prevede l’istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche;
- l’articolo 8 prevede la definizione, da parte dell’ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l’attribuzione di uno specifico codice ATECO;
- l’articolo 9 dispone l’ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione;
- l’articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
- l’articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche;
- l’articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge;
- l’articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge;
- l’articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell’elenco nazionale delle guide turistiche.
Regolamento di attuazione della Legge sulla disciplina delle Guide turistiche
Segnaliamo inoltre, che nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.2024 n. 150, è stato pubblicato il Regolamento contenente disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 relativa alla disciplina della professione di guida turistica (Decreto del Ministero del Turismo del 26.06.2024 n. 88), in particolare relative a:
- Criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica
- Istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche
- Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero
- Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica
- Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative
- Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento.
- Senza categoria
Decreto proroghe 2023 convertito in legge
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 27.11.2023 n. 170 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 29.09.2023 n. 132 che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.
Scarica il testo del Decreto legge del 29.09.2023 n. 132 coordinato con le modifiche apportate.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, per facilità di lettura.
Sono diverse le proroghe delle scadenze contenute nel testo del nuovo provvedimento, vediamo quali.
- riaperti i termini del ravvedimento speciale: possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.
- proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui;
- proroga al 15 novembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023) del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
- I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’ unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
- proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
- differimento al 15 ottobre 2023 del termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito;
- anticipato, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023;
- prorogato, dal 1° ottobre al 1° dicembre 2023, la vigenza in carica dei componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), operante presso l’AIFA;
- proroga, dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023, il termine per il completamento dei lavori relativi alle candidature per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) dei professori universitari di prima e seconda fascia;
- fino al 31 dicembre 2023 è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.
- riaperti i termini del ravvedimento speciale: possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.
-
Tabelle malattie professionali industria e agricoltura 2023
Il Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione pubblicità legale , un decreto interministeriale datato 10 ottobre 2023 che amplia il campo di applicazione per il riconoscimento delle malattie professionali da parte dell'Inail per i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura.
Il documento con la revisione delle tabelle è apparso poi nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023
Va ricordato che l'assicurazione per le malattie professionali obbligatoria a carico dell'INAIL viene riconosciuta quando la malattia è determinata da una prolungata esposizione a una delle attività comprese nelle tabelle degli allegati al Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro TU 81 2008,
Si tratta in particolare dell'allegato 4 per l'industria e allegato 5 per l'agricoltura
Il nuovo decreto ministeriale, a seguito della delibera della Commissione scientifica del 2 agosto 2023 , riepiloga nelle nuove tabelle :
- 81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'industria e
- 21 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'agricoltura.
Le tabelle vanno utilizzate non solo ai fini del riconoscimento del conseguente prestazioni assicurative lavoratore da parte dell'Inail, ma anche , preventivamente , da parte del medico competente che è chiamato ad inoltrare apposita comunicazione
- all'Inail,
- al datore di lavoro ed
- al lavoratore stesso
quando sospetta che la malattia dell'assistito abbia una origine professionale.
L'omessa denuncia all'Inail comporta l'applicazione di un'ammenda con importo che va da 258,23 a 1.032,91 euro.
Le novità del decreto sono entrate in vigore il 19 novembre . giorno successivo alla pubblicazione del DM in Gazzetta Ufficiale.
-
Nuova ZES unica per il Mezzogiorno dal 2024: decreto Sud convertito in legge
Convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) il Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.
Scarica il testo Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.
A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende i territori delle regioni:
- Abruzzo,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Molise,
- Puglia,
- Sicilia,
- Sardegna.
Ricordiamo che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa.
Tra le novità si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.
Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.
Credito d'imposta per investimeni nella ZES Unica per il 2024
L'articolo 16 stabilisce che, per l'anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.
Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi:
- all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio,
- nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.
L’agevolazione non si applica:
- ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo,
- alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.
Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 del presente decreto, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.
Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro.
Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione.
Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.
Portale web della ZES unica
Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito il portale web della ZES unica (articolo 12).
Funzione primaria del portale è quella di fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nel quadro della ZES unica, garantendo l’accessibilità degli utenti allo sportello unico digitale ZES.
Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES
L'articolo 13 prevede, dal 1° gennaio 2024 l'istituzione dello Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno, nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.
Il comma 3, modificato in sede di conversione, stabilisce che, nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate:
- per le attività nei territori delle ZES già vigenti, agli sportelli unici digitali già attivati in virtù della pertinente disciplina delle ZES;
- per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.