• Redditometro

    Definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

    Al fine di rendere più efficiente il processo di accertamento del reddito e a fornire maggiori garanzie ai contribuenti, adeguandosi al contesto socio-economico mutato nell'ultimo decennio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2024 il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 maggio 2024 con il quale vengono definiti i criteri per la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

    Ricordiamo che il c.d. “accertamento sintetico” interessa esclusivamente le persone fisiche e si attiva solo quando il totale del reddito dichiarato all’Erario risulta inferiore a quello effettivo, o quando non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni di imposta indicate in dichiarazione. 

    Con il decreto appena pubblicato, viene individuato il contenuto induttivo degli elementi indicativi di capacità contributiva sulla base del quale, ai sensi del quinto comma dell'art. 38, del dPR 600/73, può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.

    Elementi indicativi di capacità contributiva

    Il reddito complessivo delle persone fisiche può essere determinato utilizzando elementi indicativi di capacità contributiva definiti come:

    • le spese sostenute dal contribuente inclusi beni e servizi acquistati,
    • e la sua propensione al risparmio, ovvero quanto il contribuente riesce a risparmiare durante l'anno, considerando anche l'archivio dei rapporti finanziari.

    L'elenco di tali elementi è indicato nella Tabella A allegata al decreto, dove le spese sono suddivise per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare del contribuente, desunti dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie condotta dall'ISTAT.

    La tabella A individua le informazioni utilizzabili per determinare gli elementi indicativi di capacità contributiva presenti negli archivi in possesso dell'amministrazione finanziaria. 

    La medesima tabella indica, inoltre, alcune categorie di beni e servizi detenuti, a qualsiasi titolo, dal contribuente, per i quali non si dispone dell'ammontare della spesa di mantenimento effettivamente sostenuta, che viene, pertanto, determinata applicando una spesa minima presunta rappresentativa del valore d'uso del bene o del servizio considerato. 

    Le spese, distinte per gruppi e categorie di consumi del nucleo familiare di appartenenza del contribuente, sono desunte dall'indagine annuale sulle spese delle famiglie compresa nel Programma statistico nazionale, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, effettuata su campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale.

    Le tipologie di nuclei familiari considerate sono indicate nella Tabella B, che fa parte integrante del presente decreto. 

    Le spese possono essere desunte anche da studi e analisi socio-economiche di settore.

    Questi strumenti consentono all'Amministrazione Finanziaria di effettuare accertamenti più precisi e di garantire una maggiore equità e trasparenza nel processo di determinazione del reddito.

    Le disposizioni contenute nel decreto si applicano alla determinazione sintetica dei redditi relativi agli anni d'imposta a decorrere dal 2016.

    Imputazione delle Spese

    Le spese si considerano sostenute dalla persona fisica cui risultano riferibili sulla base dei dati disponibili o delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria.

    Inoltre, si includono le spese effettuate dal coniuge e dai familiari fiscalmente a carico.

    Non si considerano invece le spese relative esclusivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni, se supportate da idonea documentazione.

    Determinazione Sintetica del Reddito Complessivo

    L'Agenzia delle Entrate determina il reddito complessivo accertabile del contribuente sulla base:

    • delle spese sostenute, anche diverse da quelle indicate nella Tabella A.
    • delle spese per beni nella disponibilità del contribuente, applicando una spesa minima presunta.
    • della quota parte delle spese essenziali per uno standard di vita minimamente accettabile (soglia di povertà assoluta).
    • degli incrementi patrimoniali imputabili al periodo d'imposta.
    • della quota di risparmio non utilizzata per consumi, investimenti o altre spese.

    Allegati:
  • Ravvedimento

    Ravvedimento speciale 2024: novità e termini di regolarizzazione

    Con la Circolare n. 11/E del 15 maggio 2024, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti operativi sull'estensione del ravvedimento speciale per l'anno d'imposta 2022 e sulla riapertura dei termini per gli anni d'imposta 2021 e precedenti.

    In particolare vengono illustrate le disposizioni stabilite dal decreto Milleproroghe n. 215/2023 che prevedono l’applicabilità dell’istituto del ravvedimento speciale alle violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e, dal decreto legge n. 39 del 2024, che stabiliscono la riapertura dei termini per coloro che non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione entro la data originaria del 30 settembre 2023.

    Estensione del Ravvedimento Speciale per l'anno d'imposta 2022

    Viene estesa l'applicabilità del ravvedimento speciale alle violazioni relative alle dichiarazioni presentate per l'anno d'imposta 2022 (articolo 3, comma 12-undecies, del decreto Milleproroghe) che permette ai contribuenti di regolarizzare le violazioni pagando una sanzione ridotta pari a un diciottesimo del minimo edittale, oltre all'imposta e agli interessi dovuti.

    Il versamento delle somme può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2024 o in quattro rate di pari importo, con interessi del 2% annuo sulle rate successive alla prima. 

    La regolarizzazione si perfeziona con il versamento della somma dovuta o della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità o omissioni entro la stessa data.

    Riapertura dei termini per gli anni d'Imposta 2021 e precedenti

    Vengono riaperti i termini per la regolarizzazione delle violazioni relative agli anni d'imposta 2021 e precedenti (articolo 7, comma 7, del Decreto-legge n. 39/2024).

    I contribuenti che non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale entro il 30 settembre 2023 possono ora regolarizzare le loro posizioni entro il 31 maggio 2024, pagando le somme dovute in un'unica soluzione o versando cinque delle otto rate previste dalla legge di bilancio 2023.

    Le restanti tre rate dovranno essere pagate entro il:

    • 30 giugno, 
    • 30 settembre 
    • e 20 dicembre 2024, con interessi del 2% annuo.

    Modalità di calcolo degli importi dovuti

    Per il pagamento in unica soluzione entro il 31 maggio 2024, i contribuenti devono versare:

    • l'importo del tributo;
    • gli interessi di ravvedimento calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
    • la sanzione ridotta a un 1/18 del minimo edittale.

    In caso di pagamento rateale (ad esempio cinque rate al 31 maggio 2024 e le tre rate residue al 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024), sono dovuti:

    • alla data del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024):
      • un importo pari a 5/8 del tributo;
      • un ammontare pari a 5/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del versamento;
      • un importo pari a 5/8 della sanzione ridotta nella misura disposta dal ravvedimento speciale;
    • alla data del versamento di ciascuna delle tre rate successive (nell’esempio 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre 2024):
      • un importo pari a 1/8 del tributo;
      • un ammontare pari a 1/8 degli interessi complessivi da ravvedimento, calcolati dalla data della violazione a quella del primo versamento (nell’esempio il 31 maggio 2024);
      • un importo pari a 1/8 della sanzione da ravvedimento speciale;
      • l’ammontare degli interessi da rateazione (nella misura del 2% annuo), calcolati, sull’importo di ciascuna rata, dal 1° giugno 2024 alla data del versamento di ciascuna rata.

    Allegati:
  • Maternità, famiglia, conciliazione vita-lavoro

    Assegni nucleo familiare Tabelle 2024-2025

    Sono state pubblicate  dall'INPS con la circolare n. 65  del  15 maggio 2024,  le  tabelle aggiornate degli 

    • importi e 
    • livelli di reddito

    degli assegni per il nucleo familiare (ANF) , previsti dal  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

    Si ricorda che la disciplina è stata  sostanzialmente modificata  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'Assegno Unico e universale per i figli .

     misura che   ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.

    Le tabelle ANF  con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti  rivalutatati  sulla base dell'indice ISTAT 2023 (+ 5,4 sul 2022)   quindi riguardano  i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero  le famiglie composte da:

    •  coniugi, 
    •  fratelli e  sorelle,
    • nipoti.

    Si tratta in particolare delle  tabelle (DISPONIBILI QUI) relative a :

    • 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
    • 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
    • 20B,  NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
    • 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21B,  NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
    • 21D  NUCLEI MONOPARENTALI  DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE  SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE                                        

    Le nuove  tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice,   sono  in vigore  dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025.

    L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

    Qui  le precedenti tabelle 2023-2024 , allegate alla circolare 55  del 9.6.2023,contenenti :

    •  i  livelli reddituali e 
    •  i corrispondenti importi mensili della prestazione 

    e ancora applicabili  fino al 30 giugno 2024. tabelle seguenti (DISPONIBILI QUI):

  • Senza categoria

    Revisione dei Testi Unici: le proposte elaborate dall’Agenzia e atti trasmessi al Governo

    Ad oggi sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28.11.2024, tre atti del Governo attuativi della delega contenuta all'articolo 21 della legge n. 111 del 2023, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino della legislazione tributaria mediante la redazione di testi unici.

    Ricordiamo che il 13 maggio 2024 è scaduto il termine per poter inviare all'Agenzia delle Entrate osservazioni in merito alle proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle entrate e in consultazione già dal 13 marzo scorso, al fine di riordinare in maniera organica le disposizioni che regolano il sistema tributario, nell’ottica di semplificare e migliorare la chiarezza delle regole fiscali. 

    Qui in allegato i 9 Testi Unici (le proposte elaborate dall'Agenzia in consultazione e i tre Testi Unici già pubblicati in Gazzetta Ufficiale):

    1. Imposte sui redditi;
    2. Iva;
    3. Imposta di registro e altri tributi indiretti;
    4. Tributi erariali minori (Dlgs del 05.11.2024 n. 174);
    5. Adempimenti e accertamento;
    6. Sanzioni tributarie amministrative e penali (Dlgs del 05.11.2024 n. 173); 
    7. Giustizia tributaria (Dlgs del 14.11.2024 n. 175);
    8. Versamenti e riscossione;
    9. Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori.

    Terminata la fase di consultazione, l’Agenzia delle Entrate pubblicherà i commenti pervenuti (esclusi quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione).

  • Locazione immobili

    Locazioni brevi e le nuove norme fiscali: i chiarimenti nella Circolare dell’Agenzia

    Ulteriori chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 10.05.2024 n. 10 sulla nuova disciplina fiscale delle locazioni brevi (introdotta dalla legge di bilancio 2024) dalla modifica dell'aliquota d'imposta alla ritenuta operata dai soggetti intermediari e gli adempimenti dei soggetti intermediari non residenti.

    Locazioni brevi e aliquota dell'imposta sostitutiva del 26%

    Dal 1° gennaio 2024, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dovuta sui redditi derivanti dai contratti di locazione di immobili a uso abitativo:

    • di durata non superiore a 30 giorni, 
    • stipulati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività d’impresa, 
    • che effettuano l’opzione per l’applicazione del regime fiscale della cedolare secca

    è stata aumentata al 26%, con la possibilità per i locatori di applicare un'aliquota ridotta del 21% per un'unica unità immobiliare a scelta, identificata specificamente nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta pertinente. 

    L’imposta sostitutiva nella misura del 26% si ritiene dovuta relativamente ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve maturati pro-rata temporis in base all’articolo 26 del TUIR, a partire dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dalla data di stipula dei predetti contratti e dalla percezione dei canoni, fatta salva, ovviamente, la facoltà di usufruire dell’aliquota ridotta del 21% per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare specificamente individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi.

    Per completezza, appare utile ricordare che resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 595, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta, di conseguenza, in caso di destinazione alla locazione breve di cinque o più appartamenti, l’attività di locazione si presume svolta in forma imprenditoriale, condizione che preclude l’applicazione del regime fiscale delle locazioni brevi.

    Allegati:
  • Senza categoria

    Comunicazione trasferimenti esteri: le indicazioni operative dell’Agenzia delle Entrate

    Ampliata la platea dei soggetti obbligati all'invio della comunicazione dei dati dei trasferimenti da o verso l’estero di mezzi di pagamento, ai fini del monitoraggio fiscale.

    Con Provvedimento del 09.05.2024 n. 224381, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per procedere alla trasmissione dei dati delle movimentazioni da o verso l’estero di valore pari o superiori a 5.000 euro. Tra i soggetti obbligati, ora rientrano anche:

    • i prestatori di servizi in valuta virtuale
    • e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

    Pertanto, i soggetti obbligati alla comunicazione dei dati (ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167), sono:

    • gli intermediari finanziari indicati nell’articolo 3, comma 2, 
    • gli altri operatori finanziari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e d),
    • e gli operatori non finanziari di cui all’articolo 3, comma 5, lettera i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

    In allegato al provvedimento:

    • Allegato 1 – Modalità di compilazione
    • Allegato 2 – Specifiche tecniche – xlsx
    • Allegato 3 – Tracciato diagnostici ricevute – xlsx
    • Allegato 4 – Tabella codifica codici errore diagnostici e ricevute – xlsx
    • Allegato 5 – Tabella causali analitiche – xlsx.

    Dati da comunicare

    Gli elementi informativi da comunicare, relativi ai trasferimenti, sono:

    • la data, la causale, l’importo e la tipologia dell’operazione, ivi compresi i mezzi di pagamento utilizzati;
    • l’eventuale rapporto continuativo movimentato e la relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l’eventuale presenza di contante reale;
    • i dati identificativi, compreso l’eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l’ordine di pagamento;
    • i dati identificativi delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate destinatari dell’ordine di accreditamento, compreso l’eventuale stato estero di provenienza dei fondi, se presente;
    • qualora presenti in relazione alle tipologie di operazioni identificate dalle causali di cui all’allegato 5.Tabella Causali Analitiche, i dati identificativi dell’intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria esteri, compreso lo stato estero di provenienza dei fondi.

    Le causali da utilizzare ai fini della comunicazione sono quelle analiticamente indicate nell’allegato 5. Tabella Causali Analitiche.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Indennità INPS malattia, maternità 2024

    A seguito dell'aggiornamento ISTAT del  limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti comunicati  con la circolare INPS 21 2024, l'istituto indica con la circolare 61 del 6 maggio 2024,  gli importi  minimi e le retribuzioni da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di 

    • malattia, di 
    • maternità/paternità e di
    • tubercolosi.

    Di seguito l'elenco dei contenuti della circolare :

    A) Retribuzioni di riferimento nell’anno 2024

    1) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    2) Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    3) Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    4) Lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)

    5) Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

    6) Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)

    B) Importi da prendere a riferimento, nell’anno 2024, per altre prestazioni

    1) Lavoratori iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 335/1995 (maternità/paternità, congedo parentale, assegni per il nucleo familiare, malattia e degenza ospedaliera)

    2) Assegno di maternità di base di cui all’articolo 74 del D.lgs n. 151/2001 (c.d. assegno di maternità dei Comuni, importo prestazione e limite reddituale)

    3) Assegno di maternità per lavori atipici e discontinui di cui all’articolo 75 del D.lgs n. 151/2001(c.d. assegno di maternità dello Stato)

    4) Limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001

    5) Articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001. Indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità. Importi massimi per l’anno 2024

    Importi indennità malattia maternità tubercolosi, congedo parentale 2024

    Di seguito riportiamo i principali valori di riferimento:

     

    categorie e indennità minimale giornaliero di legge istruzioni 
    Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)  56,87 euro
     Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 50,89 euro
    Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi) 61,98 euro vengono utilizzati,in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all’anno 2023.
     Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)

     retribuzioni convenzionali orarie ( da utilizzare per il calcolo) comunicate con circolare  49 2024.

    Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 50,59 euro
     Artigiani 56,87 euro
    Commercianti 56,87 euro
    Pescatori 31,60 euro
    Lavoratori iscritti alla Gestione separata  ( degenza ospedaliera)

    52,45 euro (16%), se  accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

    78.67 euro (24%), se  accreditate da 5 a 8 mensilità 

    104,90 euro (32%), se nei 12 mesi precedenti  accreditate da 9 a 12 mensilità 

     le indennità per malattia e per degenza ospedaliera sono calcolate applicando, a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti l’evento con le aliquote indicate nella circolare   24 2024

    Lavoratori iscritti alla Gestione separata  (malattia

    26,22 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

    39,34 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti risultano accreditate da 5 a 8 mensilità ;

    52,45 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti  risultano accreditate da 9 a 12 mensilità 

    Lavoratori dipendenti Congedo parentale indennità  30% 116,25 euro massimo giornaliero   diritto all’indennità  se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo minimo di pensione.
    Per il 2024 tale  valore è pari a19.454,83 euro