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Autoliquidazione INAIL 2023-2024: istruzioni e tassi per la rateazione
INAIL completa le istruzioni operative per la procedura di autoliquidazione dei premi INAIL Saldo 2023 e acconto 2024 fornite lo scorso 27 dicembre, con un nuovo documento che definisce i coefficienti di applicazione dei tassi di interesse per le rateazioni , pubblicato il 9 gennaio 2024 (v dettagli sotto)
Vengono inoltre riepilogate le scadenze secondo il seguente calendario
16 FEBBRAIO 2024 :
- versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale e
- versamento dei contributi associativi in unica soluzione
- comunicazione riduzione retribuzioni presunte 2024
29 FEBBRAIO 2024
- termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2023.
i servizi telematici correlati all’autoliquidazione 2023-2024 saranno disponibili in www.inail.it a partire dalle seguenti date:
Calendario servizi online
Riduzione di Presunto (PAT): 4 gennaio 2024;
Riduzione di Presunto (PAN): 2 gennaio 2024;
Invio telematico dichiarazione salari e VSAL (PAT): 11 gennaio 2024;
AL.P.I. online (PAT): 11 gennaio 2024;
Invio retribuzioni e calcolo del premio (PAN): 11 gennaio 2024;
Richiesta certificato assicurazione equipaggio (PAN): 2 gennaio 2024.
Sul portale istituzionale sono stati inoltre pubblicati i relativi manuali aggiornati a disposizione degli utenti (Servizi online – Istruzioni e manuali).
Autoliquidazione INAIL 2023-24: istruzioni sulle procedure
In tema di Servizi online si ricorda che
- I datori di lavoro titolari di PAT (posizioni assicurative territoriali) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto, e “Invio telematico Dichiarazione Salari" . Il numero di riferimento del premio di autoliquidazione 2023/2024 da indicare nel modello F24 è902024.
- I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN (posizioni assicurative navigazione) devono trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con il servizio online “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.
- È possibile inviare i dati sia nel formato Json sia nel formato txt.
ATTENZIONE Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:
– per il certificato Ruolo unico, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
– per i certificati Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina, l’elenco dei nominativi del personale assicurato.
I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2024 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2023 (ad esempio per riduzione o cessazione dell’attività prevista nel 2024) devono inviare all’Inail entro il 16 febbraio 2024 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio “Riduzione Presunto”.
Pagamento rateale del premio di autoliquidazione: date e tassi di interesse
Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16 febbraio 2024, in quattro rate trimestrali , ognuna pari al 25% del premio annuale,
dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni.
- I rata, 16 febbraio
- II rata, 16 maggio
- III rata, 16 agosto differita al 20 agosto (art. 3-quater, d.l. 16/2012 convertito dalla l. 44/2012)
- IV rata, 16 novembre.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18, d.lgs n. 241 del 9 luglio 1997).
Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2023 determinato dal MEF . pari allo 3,76%1
Su questa base, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell’autoliquidazione 2023/2024, che tengono conto del
differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nel caso in cui il termine di pagamento del 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 20 agosto senza alcuna maggiorazione:
Rate
Data scadenza
Data utile per il pagamento
Coefficienti interessi
1°
16 febbraio 2024
16 febbraio 2024
0
2°
16 maggio 2024
16 maggio 2024
0,00927123
3°
16 agosto 2024
20 agosto 2024
0,01874849
4°
16 novembre 2024
18 novembre 20242
0,02822575
Autoliquidazione INAIL 2023-24: Riduzioni del premio assicurativo
La nota INAIL si sofferma infine sulle riduzioni contributive applicabili all’autoliquidazione 2023/2024, ovvero:
- 1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
- 2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
- 3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
- 4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di
- lavoratori in congedo (PAT)
- 5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
- 6. Riduzione per Campione d’Italia (PAT)
- 7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e
- svantaggiate (PAT)
- 8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto
- proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
- 9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)
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Pensioni 2024 tutti gli importi e calendario pagamenti
L’Istituto ha comunicato con la circolare 1 del 2 gennaio 2024 la rivalutazione ufficiale delle pensioni e delle prestazioni assistenziali, che saranno pagate nel 2024. Le operazioni hanno riguardato oltre 20 milioni di posizioni.
Nell'allegato 2 le tabelle di tutti gli importi delle pensioni e prestazioni assistenziali e di accompagnamento a pensione
Nei paragrafi seguenti le principali prestazioni e il calendario dei pagamenti per il 2024.
Questo l'indice dei contenuti della circolare:
Premessa
1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale
2. Indice di rivlutazione definitivo per l’anno 2023
3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024
3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni
3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)
3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)
4. Rivalutazion delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
4.1 Pensioni sociali e assegni sociali
4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)
4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche
5. Tabelle
6. Requisiti anagrafici
7. Gestione fiscale
7.1 Conguagli fiscali a consuntivo
7.2 Addizionali all’IRPEF
7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani
8. Sistemi integrati
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2024
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero
9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario
9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età
9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere
9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali
10. Prestazioni assistenziali
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale
11. Prestazioni di accompagnamento a pensione
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024
12. Periodicità e date di pagamento
12.1 Calendario di pagamento
12.2 Pagamenti annuali e semestrali
13. Certificato di pensione per l’anno 2024
Pensioni minime 2024 importo base e incremento straordinario
Decorrenza
lavoratori dipendenti e autonomi
Assegni vitalizi
1° gennaio 2023
1 gennaio 2024
567,94 €
598,61 €
323,75 €
341,24 €
IMPORTO ANNUO 2023
IMPORTO ANNUO 2024
7.383,22 €
7.781,93€
4.208,75 €
4.436,12€
Si segnala inoltre a seguito dell'art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che prevede " in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023 fino a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, nella misura di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024", l' Importo massimo riconosciuto arriva a € 614,77 €
Viene sottolineato che per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto.
Date pagamento pensioni 2024
mese
Giorno disponibilità valuta
Poste
Banche
gennaio
3
febbraio
1
marzo
1
aprile
2
maggio
2
giugno
1
3
luglio
1
agosto
1
settembre
2
ottobre
1
novembre
2
4
dicembre
2
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Riforma fiscale: Dlgs in materia di adempimento collaborativo pubblicato in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28.12.2023 serie generale n.301 il decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 221 in materia di adempimento collaborativo, che introduce alcune modifiche al decreto legislativo n. 128 del 2015, che regola tale istituto, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023).
Scarica qui il testo del Dlgs del 30.12.2023 n. 221.
Il decreto legislativo in esame introduce misure volte a potenziare il regime dell'adempimento collaborativo attraverso:
- una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali;
- la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili l’emanazione di un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti;
- procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;
- nuove forme di contraddittorio tra contribuente e l’Agenzia delle entrate;
- la non applicazione delle sanzioni amministrative in presenza della tempestiva ed esauriente comunicazione all’Agenzia delle entrate, mediante l’interpello dei rischi fiscali;
- la non punibilità delle condotte riconducibili a dichiarazione infedele dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente;
- la riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- l’introduzione di soglie dimensionali per l’accesso al regime, progressivamente decrescenti; esso dal 2028 è applicabile a contribuenti con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro;
- la modifica delle modalità di adesione e di esclusione dal regime. In particolare, in quest’ultimo caso sono previste forme di contraddittorio tra l’amministrazione finanziaria e il contribuente;
- l’introduzione di un regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale, riservato a contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo, cui sono ricondotti alcuni benefici fiscali;
- l’introduzione infine di un regime transitorio per i soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo prima dell’entrata in vigore delle modifiche in esame.
Rispetto al testo approvato in esame preliminare, sono state apportate modifiche attinenti al regolamento relativo ai compiti, agli adempimenti e ai requisiti richiesti agli avvocati e ai dottori commercialisti abilitati al rilascio della certificazione del tax control framework (TCF), prevedendo che ai suddetti professionisti, ai fini del rilascio della certificazione, è consentito di avvalersi dei consulenti del lavoro per le materie di loro competenza. Resta fermo in ogni caso che il professionista indipendente abilitato al rilascio, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, è esclusivamente quello iscritto all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
Inoltre, è stata riformulata la disposizione relativa alla “certificazione tributaria”, prevista dall’articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti che aderiscono all’adempimento collaborativo, prevedendo che la stessa attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
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Riforma fiscale: Dlgs riforma dello Statuto dei diritti del contribuente pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.01.2024 n. 2, il decreto legislativo n. 219 del 30.12.2023 contenente modifiche allo statuto dei diritti del contribuente, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.
Scarica qui il testo del Dlgs n. 219 del 30.12.2023.
Il presente decreto entra in vigore il 18 gennaio 2024 (quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Tra le novità introdotte si segnala la revisione dell'istituto dell'interpello, che sostanzialmente diventa a pagamento, in particolare si prevede che la presentazione dell'istanza di interpello sia subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalità di corresponsione saranno individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in funzione:
- della tipologia di contribuente,
- del suo volume di affari o di ricavi
- e della particolare rilevanza e complessità della questione oggetto di istanza.
La legge delega di riforma fiscale prevede tra i principi e criteri direttivi specifici per la revisione dello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, quale legge generale tributaria, quello di “valorizzare il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio di certezza del diritto”.
Tale obiettivo trova immediato conforto nella disposizione, contenuta nella prima frase dell’articolo 1, comma 1 dello Statuto dei diritti del contribuente che prevede, tra i principi e criteri direttivi generali, quello di “garantire l’adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell’ordinamento tributario e agli standard di protezione dei diritti stabiliti dal diritto dell’Unione Europea, tenendo anche conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia tributaria”, posto che proprio da tale giurisprudenza provengono impulsi significativi per una maggiore tutela del principio della certezza del diritto e dell’affidamento.
Al fine di attuare in parte qua la norma di delega, si è reso necessario intervenire seguendo due principali linee di azione. In primo luogo, si è rafforzata la funzione dello Statuto dei diritti del contribuente quale legge generale tributaria, sostituendo il riferimento all’attuazione dei soli principi artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione con quello ai principi costituzionali, dell’Unione Europea, della CEDU.
In secondo luogo, sono state apportate significative modifiche a numerose disposizioni statutarie, ormai inadeguate – vuoi per l’evoluzione della giurisprudenza della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell’Unione Europea e della Corte europea dei diritti dell’Uomo, vuoi per alcune interpretazioni restrittive adottate dalla giurisprudenza nazionale – a garantire la piena attuazione del principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento. In tal modo, la novella dimostra specifica considerazione anche per la dimensione internazionale dei diritti fondamentali del contribuente, consentendo a livello interpretativo di dare immediata rilevanza di quanto statuito dagli organi giurisdizionali internazionali, compresa la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Allegati: -
Riforma fiscale: Dlgs riforma dell’Irpef e altre imposte sul reddito pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023 n. 303, il decreto legislativo in materia di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023) con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario.
Scarica qui il testo del Dlgs Riforma dell'Irpef n. 216 del 30.12.2023.
Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
Il presente decreto, agli articoli da 1 a 3, attua le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”, finalizzate a realizzare la revisione del sistema di imposizione del reddito delle persone fisiche nonché la graduale riduzione della relativa imposta (IRPEF) in base a principi e criteri direttivi specifici volti a:
- garantire il rispetto del principio di progressività nella prospettiva del cambiamento del sistema verso un’unica aliquota d’imposta, attraverso il riordino delle deduzioni dalla base imponibile, degli scaglioni di reddito, delle aliquote di imposta e delle detrazioni dall'imposta lorda;
- a conseguire il graduale perseguimento dell'equità orizzontale prevedendo, nell'ambito dell'IRPEF, la progressiva applicazione della stessa no tax area e dello stesso onere fiscale per tutte le tipologie di reddito prodotto, privilegiando tale equiparazione innanzitutto tra i redditi di lavoro dipendente e i redditi di pensione.
Vediamo un breve riepilogo delle disposizioni contenute.
Revisione della disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
Solo per il periodo d'imposta 2024, vengono rimodulate le aliquote e gli scaglioni di reddito da applicarsi in sede di determinazione dell’imposta lorda. In particolare, si prevede una riduzione a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote progressive di tassazione del reddito delle persone fisiche, così come segue:
- 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
- 35% per i redditi superiori a 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% per i redditi che superano 50.000 euro.
A regime, in base all’art. 11, comma 1, del TUIR, la curva delle aliquote IRPEF previste per ciascuno scaglione di reddito è la seguente:
- fino a 15.000 euro, 23%;
- oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.
Sempre per il 2024, si innalza da 1.880 a 1.955 euro la detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.
In tal modo con la modifica si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.
Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova articolazione degli scaglioni.Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
Si prevede, per il periodo d'imposta 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50.000 euro. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.
In particolare, la decurtazione deve essere applicata sulla detrazione spettante per le seguenti tipologie di oneri:
- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da altre disposizioni fiscali, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del predetto testo unico;
- le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, delle iniziative umanitarie, religiose o laiche di cui all’articolo 15, comma 1.1, del TUIR;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- le erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore di cui all’articolo 83, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ai fini dell’applicazione della decurtazione, il reddito complessivo deve essere assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni.
Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito e spettano:
- ai titolari di reddito d’impresa (soggetti di cui all’articolo 73 del TUIR);
- alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali;
- alle società di persone ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del TUIR;
- agli esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 54 del TUIR.
L’agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d’imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l’impresa si trovi in condizioni di normale operatività. Sono escluse dall’ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria.
Nell’ambito delle nuove assunzioni è prevista una maggiore incentivazione per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela, quali, tra le altre:
- lavoratori “molto svantaggiati” ai sensi della normativa europea;
- persone con disabilità;
- minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;
- donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione.
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Riforma fiscale: Dlgs in materia di Fiscalità internazionale pubblicato in GU
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28.12.2023 serie generale n.301 il decreto legislativo del 27 dicembre 2023 n. 209 in materia di fiscalità internazionale, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023).
Scarica qui il testo del Dlgs del 27.12.2023 n. 209 Fiscalità internazionale.
Come precisato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, il testo introduce norme volte:
- alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
- a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
- al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (global minimum tax);
- alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate.
Brevemente alcune delle disposizioni previste.
Residenza fiscale persone fisiche e persone giuridiche
Per quanto riguarda la Residenza delle persone fisiche, la modifica normativa sostituisce il comma 2 dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi. Si stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi si considerano
residenti le persone che per la maggior parte del periodo
d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno
la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio
nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. Ai fini
dell’applicazione della presente disposizione, per domicilio
si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale,
le relazioni personali e familiari della persona. Salvo
prova contraria, si presumono altresì residenti le persone
iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle
anagrafi della popolazione residente.Per quanto riguarda la Residenza delle società e degli enti, la disposizione in esame riformula il comma 3 dell’articolo 73 del TUIR in materia di residenza delle società e degli enti con l’obiettivo di assicurare maggiore certezza giuridica, tenendo anche conto delle prassi internazionali e dei criteri per la definizione della residenza previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Vengono eliminati i riferimenti al criterio dell’oggetto principale, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell’amministrazione.
La residenza di società ed enti viene per contro ricondotta a tre criteri:
- il criterio della “sede legale”, con carattere formale, che rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma;
- il criterio della “sede di direzione effettiva” e quello della “gestione ordinaria in via principale”, che presentano aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o ente.
Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati
Si introduce un nuovo regime fiscale agevolativo in favore dei lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, che sostituisce il regime attualmente vigente in favore dei lavoratori impatriati di cui all’art. 16 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147.
In particolare, viene stabilito che il nuovo regime si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 del TUIR e che percepiscono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e redditi di lavoro autonomo.
Per tali contribuenti è previsto un abbattimento dell’imponibile fiscale del 50% su un ammontare di reddito non superiore a 600.000 euro al ricorrere delle seguenti condizioni:
- i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni (per un periodo di tempo corrispondente a quello di cui al comma 3, secondo periodo);
- i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento. Se il lavoratore presta l’attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all’estero è di:
- sei periodi d’imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi d’imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio dello Stato;
- i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108 e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Global minimum tax
Si recepisce la direttiva (UE) 2022/2523, seguendo l’approccio comune condiviso a livello internazionale in base alla guida tecnica dell’OCSE sull’imposizione minima globale, con l’introduzione, tra l’altro, di:
- un’imposta minima nazionale dovuta in relazione a tutte le imprese, localizzate in Italia, appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale e soggette a una bassa imposizione;
- un regime sanzionatorio, conforme a quello vigente in materia di imposte sui redditi, per la violazione degli adempimenti riguardanti l’imposizione minima dei gruppi multinazionali e nazionali di imprese e un regime sanzionatorio effettivo e dissuasivo per la violazione dei relativi adempimenti informativi.
- La direttiva recepisce nel mercato unico il nucleo principale dell’accordo globale sul cosiddetto “secondo pilastro” o “Pillar 2” raggiunto in sede OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese multinazionali a livello globale (“global minimum tax”). L’obiettivo della global minimum tax consiste nel raggiungere un livello di parità concorrenziale tra imprese a livello globale, fermare la corsa al ribasso delle aliquote e promuovere efficienti decisioni di investimento e localizzazione delle attività d’impresa.
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Diritto annuale Camera di Commercio 2024: pubblicati gli importi
Il MIMIT ha pubblicato con nota del 20.23.2023 n. 383421, le misure del diritto CCIAA 2024.
Si ricorda che il diritto annuale è dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste all'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche.
Confermata la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114.
Si riportano qui in allegato le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024, evidenziando che le misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).
Inoltre, con il decreto 23 febbraio 2023, il MIMIT ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.
Allegati: