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    Disciplina della guida turistica: il testo della legge pubblicato in GU

    Pubblicata nella GU del 16.12.2023 n. 293 la legge contenente disposizioni sulla disciplina della professione di guida turistica, la Legge del 13 dicembre 2023 n. 190 in vigore dal 17 dicembre 2023, con la quale si stabiliscono i criteri e le condizioni per l'esercizio della professione di guida turistica e i principi fondamentali e uniformi su tutto il territorio nazionale.

    Il provvedimento è stato dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, dalla Nota di aggiornamento al DEF 2022 e dal Documento di Economia e Finanza 2023 e dà attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza, laddove, tra le riforme da attuare entro il 2° trimestre 2024 (T2 2024), contempla l'adozione dell'ordinamento delle professioni delle guide turistiche (M1C3-R 4.1 -10).

    Le regioni dovranno disciplinare la professione di guida turistica nel rispetto dei princìpi fondamentali previsti dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

    Definizione di Guida Turistica

    Si definisce guida turistica, il professionista che:

    • abbia conseguito il titolo ai sensi dell’articolo 4, che prevede un esame di abilitazione all’esercizio della professione,
    • oppure abbia conseguito il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’articolo 6, che disciplina l’esercizio sulla base di titoli conseguiti all’estero,
    • nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell’articolo 13, comma 1, ai sensi del quale le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell’elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all’articolo 5, comma 4.

    Costituiscono attività propria della professione di guida turistica l’illustrazione e l’interpretazione, nel corso di visite guidate con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

    Contenuto della Legge

    La legge è costituita da 14 articoli:

    • l’articolo 1 indica le finalità del disegno di legge, ossia disciplina la professione di guida turistica, stabilendone i principi comuni ai sensi dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione, che indica le professioni tra le materie a competenza concorrente;
    • l’articolo 2 indica la definizione e l’oggetto della professione di guida turistica;
    • l’articolo 3 reca alcuni principi riguardo all’esercizio della professione di guida turistica, prevedendo, di norma, il superamento di un esame di abilitazione ai sensi dell’articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale conseguita all’estero ai sensi dell’articolo 6, con conseguente iscrizione all’elenco di cui all’articolo 5;
    • l’articolo 4 precisa i requisiti per l’ammissione e le modalità di svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione di guida turistica, indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo;
    • l’articolo 5 prevede l’istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche;
    • l’articolo 6 detta norme specifiche (salvo rinviare e modificare in alcuni punti le norme generali previste dal D.lgs. n. 206/2007 di recepimento della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali) per l’esercizio in Italia della professione sulla base di titoli conseguiti all’estero, distinguendo i casi in cui essa è svolta su base temporanea e occasionale (in regime di “libera prestazione di servizi”) e i casi in cui è svolta in maniera stabile (cd. “libertà di stabilimento”);
    • l’articolo 7 prevede l’istituzione di corsi di specializzazione, nonché obblighi di aggiornamento professionale per le guide turistiche;
    • l’articolo 8 prevede la definizione, da parte dell’ISTAT, di una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica e l’attribuzione di uno specifico codice ATECO;
    • l’articolo 9 dispone l’ingresso gratuito delle guide turistiche in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per studio e formazione;
    • l’articolo 10 prevede che i compensi professionali debbano essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione;
    • l’articolo 11 indica gli obblighi di comportamento a cui sono tenute le guide turistiche;
    • l’articolo 12 stabilisce le sanzioni comminabili in caso di violazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge;
    • l’articolo 13 stabilisce disposizioni transitorie a favore delle guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge;
    • l’articolo 14 detta le disposizioni finanziarie, prevedendo le modalità con cui si provvede alle spese da sostenere per lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professione, nonché per la tenuta e la pubblicità dell’elenco nazionale delle guide turistiche.

    Regolamento di attuazione della Legge sulla disciplina delle Guide turistiche

    Segnaliamo inoltre, che nella Gazzetta Ufficiale del 28.06.2024 n. 150, è stato pubblicato il Regolamento contenente disposizioni applicative per l'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 14 della legge 13 dicembre 2023, n. 190 relativa alla disciplina della professione di guida turistica (Decreto del Ministero del Turismo del 26.06.2024 n. 88), in particolare relative a:

    • Criteri e modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione alla professione di guida turistica
    • Istituzione dell'elenco nazionale delle guide turistiche
    • Condizioni e modalità per l'esercizio della professione di guida turistica sulla base di titoli conseguiti all'estero
    • Disciplina dei corsi di specializzazione e di aggiornamento per la professione di guida turistica
    • Disciplina delle funzioni di controllo, accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative
    • Determinazione dei contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui al presente regolamento.

    Allegati:
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    Decreto proroghe 2023 convertito in legge

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge del 27.11.2023 n. 170 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 29.09.2023 n. 132 che introduce disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali.

    Scarica il testo del Decreto legge del 29.09.2023 n. 132 coordinato con le modifiche apportate. 

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, per facilità di lettura.

    Sono diverse le proroghe delle scadenze contenute nel testo del nuovo provvedimento, vediamo quali.

    • riaperti i  termini del ravvedimento speciale: possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.  
    • proroga al 31 dicembre 2023 della possibilità di richiedere l’accesso alle garanzie statali per l’acquisto della prima casa, estese fino all’80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui;
    • proroga al 15 novembre 2023 (in luogo del 30 settembre 2023) del termine per il versamento dell’imposta sostitutiva (stabilita nella misura del 14%) e del primo versamento rateizzato, sul reddito derivante dalle cripto-attività;
    • I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, dovuti dai soggetti che, alla data del 4 luglio 2023, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nel medesimo periodo, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023, si considerano tempestivi se effettuati, senza l’applicazione di sanzioni e interessi, in un’ unica soluzione entro il 31 ottobre 2023.
    • proroga al 30 novembre 2023 del termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023;
    • differimento al 15 ottobre 2023 del termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo (FIR) deve comunicare l’eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell’accredito;
    • anticipato, dal 31 dicembre 2023 al 16 novembre 2023, il termine entro il quale le imprese energivore, gasivore, e non, possono usufruire, tramite compensazione o cessione, del credito di imposta per la spesa sostenuta per l’acquisto dell’energia elettrica o del gas, in relazione al primo trimestre 2023 e al secondo trimestre 2023;
    • prorogato, dal 1° ottobre al 1° dicembre 2023, la vigenza in carica dei componenti della Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE), operante presso l’AIFA;
    • proroga, dal 7 ottobre al 7 dicembre 2023, il termine per il completamento dei lavori relativi alle candidature per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) dei professori universitari di prima e seconda fascia;
    • fino al 31 dicembre 2023 è autorizzata la spesa di 55,6 milioni di euro al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Tabelle malattie professionali industria e agricoltura 2023

    Il Ministero del Lavoro  di concerto con il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione pubblicità legale ,  un decreto  interministeriale datato 10 ottobre 2023  che amplia il campo di applicazione per il riconoscimento delle malattie professionali da parte dell'Inail per i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura. 

    Il documento  con la revisione delle tabelle è apparso poi nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023 

    Va ricordato che l'assicurazione per le malattie professionali  obbligatoria   a carico dell'INAIL  viene riconosciuta quando la malattia è determinata da una prolungata esposizione a una delle attività comprese nelle tabelle degli allegati al Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro TU 81 2008,  

    Si tratta in particolare dell'allegato 4 per l'industria  e allegato 5  per l'agricoltura 

     Il nuovo decreto ministeriale, a seguito della delibera  della Commissione scientifica  del 2 agosto 2023 ,  riepiloga  nelle  nuove tabelle : 

    •  81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'industria e 
    • 21 malattie professionali indennizzabili nel settore  dell'agricoltura. 

    Le tabelle  vanno utilizzate  non solo ai fini del riconoscimento del conseguente  prestazioni assicurative  lavoratore da parte dell'Inail, ma anche , preventivamente ,  da parte del medico competente  che è chiamato ad  inoltrare apposita comunicazione 

    • all'Inail, 
    • al datore di lavoro ed
    •  al lavoratore stesso  

    quando sospetta che la malattia dell'assistito abbia una origine professionale.

    L'omessa denuncia all'Inail comporta l'applicazione di un'ammenda con importo che va da 258,23 a 1.032,91 euro.  

    Le novità del decreto  sono entrate  in vigore  il 19 novembre . giorno successivo  alla pubblicazione del DM  in Gazzetta Ufficiale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuova ZES unica per il Mezzogiorno dal 2024: decreto Sud convertito in legge

    Convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) il Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

    Scarica il testo Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende i territori delle regioni:

    • Abruzzo, 
    • Basilicata, 
    • Calabria, 
    • Campania, 
    • Molise, 
    • Puglia, 
    • Sicilia, 
    • Sardegna.

    Ricordiamo che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa.

    Tra le novità si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà  tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.

    Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo  sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.

    Credito d'imposta per investimeni nella ZES Unica per il 2024

    L'articolo 16 stabilisce che, per l'anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

    Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi:

    • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, 
    • nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato

    L’agevolazione non si applica:

    • ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo,
    • alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

    Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 del presente decreto, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro

    Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. 

    Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro

    Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. 

    Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. 

    Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

    Portale web della ZES unica

    Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito il portale web della ZES unica (articolo 12).

    Funzione primaria del portale è quella di fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nel quadro della ZES unica, garantendo l’accessibilità degli utenti allo sportello unico digitale ZES.

    Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES

    L'articolo 13 prevede, dal 1° gennaio 2024 l'istituzione dello Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno, nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.

    Il comma 3, modificato in sede di conversione, stabilisce che, nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate:

    • per le attività nei territori delle ZES già vigenti, agli sportelli unici digitali già attivati in virtù della pertinente disciplina delle ZES; 
    • per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.

    Allegati:
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    Cripto-attività e trattamento fiscale: la Circolare esplicativa dell’Agenzia

    La legge di bilancio 2023 ha introdotto modifiche alla disciplina di tassazione delle “cripto-attività”, allo scopo di rendere la normativa fiscale coerente con l’evoluzione delle diverse tipologie di cripto-attività presenti nel sistema.

    La rapidità di diffusione di tali attività presso i contribuenti e la varietà delle stesse, denota una complessità del fenomeno tale da non consentirne la riconducibilità ad unitarietà e, dunque, di qualificare “in astratto” e “a priori” le varie fattispecie riscontrabili sul mercato. E' possibile individuare diverse attività che pur utilizzando la medesima tecnologia, non hanno natura omogenea e qualificazione giuridica.

    Con la Circolare del 27 ottobre 2023 n. 30 l'Agenzia delle Entrate, dopo aver fatto un excursus sui chiarimenti forniti in materia fino al 2022, ha fornito indicazioni operative in merito alle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 126 a 147, della legge di bilancio 2023.

    Al riguardo, il legislatore ha previsto una nuova categoria di redditi diversi introducendo la lettera c-sexies) al comma 1 dell’articolo 67, del Tuir, che definisce le cripto-attività come "una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga".

    Le plusvalenze e gli altri proventi derivanti dalle operazioni con cripto-attività sono considerati redditi imponibili, soggetti a tassazione con un'aliquota del 26% per le persone fisiche, enti non commerciali, società semplici ed equiparate, e soggetti non residenti senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

    Soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023

    In considerazione della modifica del regime fiscale, viene prevista la possibilità per i soggetti che già detenevano cripto-attività alla data del 1° gennaio 2023 di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle stesse a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 14% con il versamento dell’intero importo o della prima rata entro il 15 novembre 2023.

    Con Risoluzione n. 36 del 26 giugno le Entrate sono stati istituiti i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, delle imposte sostitutive derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di cripto-attività previste dalla legge di bilancio 2023.

    Regolarizzazione cripto-attività possedute al 31 dicembre 2021: istanza entro il 30.11.2023

    Infine, sempre la legge di bilancio 2023, ha introdotto la possibilità di prevenire possibili contestazioni in sede di controllo sul passato, per i contribuenti che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale non indicando nel quadro RW della propria dichiarazione la detenzione delle cripto-attività e/o che non hanno dichiarato i redditi derivanti dalle stesse, regolarizzando la propria posizione presentando un’apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l’omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un’imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché l’ulteriore somma pari allo 0,5 per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi.

    Ricordiamo che con Provvedimento n. 290480 del 7 agosto 2023, le Entrate hanno approvato il Modello, con le relative istruzioni, per la regolarizzazione delle cripto attività detenute e non indicate nel quadro RW, scarica qui il Modello con relative istruzioni e Allegati.

    L’istanza di regolarizzazione va presentata all’Agenzia delle entrate entro il 30 novembre 2023, utilizzando esclusivamente il presente modello, firmato digitalmente, allegando:

    • la quietanza del versamento effettuato mediante modello F24 
    • e la relazione di accompagnamento con la relativa documentazione probatoria, eventualmente redatta secondo lo schema allegato al presente provvedimento (Allegato 3).

    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Mediatore familiare: pubblicato il Regolamento che disciplina la professione

    Pubblicato il Regolamento recante la disciplina professionale del mediatore familiare. 

    Scarica il testo del Decreto del 27.10.2023 n. 151

    Il testo disciplina:

    • l'attivita' professionale del mediatore familiare e la sua formazione; 
    • i requisiti di onorabilita' per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
    • le modalita' e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;
    • i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
    • le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
    • le tariffe applicabili all'attivita' professionale del mediatore familiare.

    Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo.

    Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

    L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.

    Compenso del mediatore familiare

    Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale. 

    Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

    Il compenso determinato non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6 (i costi determinati forfettariamente in misura del
    21% dell'importo calcolato), ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. 

    La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare:

    • del compenso dovuto al professionista, 
    • delle spese, 
    • degli oneri e dei contributi, 
    • nonche' il totale di tali voci. 

    Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale. 

    Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 

    Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.

    Tale somma è moltiplicata secondo i seguenti parametri:

    • bassa complessita' e conflittualita': moltiplicato 1;
    • media complessita' e conflittualita': moltiplicato 1,5;
    • alta complessita' e conflittualita': moltiplicato 2.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Prodotti biologici ed etichettatura: adeguamento alla normativa comunitaria

    Pubblicato in GU n. 254 del 30.10.2023 il decreto legislativo n. 148/2023 di adeguamento della normativa nazionale:

    • alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
    • e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonchè sui prodotti fitosanitari,

    in attuazione della delega al Governo ai sensi dall’articolo 10 della legge di delegazione europea n. 127 del 2022.

    Ricordiamo che il regolamento (UE) 2018/848 fissa i principi della produzione biologica, stabilisce le norme relative alla produzione biologica, alla relativa certificazione e all’uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità, nonché le norme relative ai controlli aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti dal regolamento (UE) 2017/625 per verificare la conformità alla normativa nei settori relativi, tra l’altro, alla la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici.

    Nell’esercizio della delega conferita, il Governo è stato quindi chiamato a osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

    • adeguamento alla citata normativa europea del procedimento di autorizzazione e del sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi (articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625);
    • adeguamento dei procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro (articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848) per includere le attività con metodo biologico;
    • definizione dei criteri e delle modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848).
    • previsione delle disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali (articolo 37 del
      regolamento (UE) 2017/625) per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell’ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell’allegato I al regolamento (UE) 2018/848;
      e) adeguamento del sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici.

    Il provvedimento in esame revisiona, aggiorna e rafforza il sistema dei controlli in materia di produzione, commercializzazione, importazione e certificazione dei prodotti biologici e il sistema sanzionatorio sulla produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico, adotta misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza e tutela della concorrenza mediante la definizione di strumenti di superamento e soluzione dei conflitti di interessi esistenti tra controllori e controllati e, inoltre, abroga il decreto legislativo n. 20 del 2018 che disciplinava la precedente normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica.

    In breve sintesi alcune delle disposizioni previste dal provvedimento.

    L’articolo 1 riporta le finalità (adeguamento alla normativa europea per garantirne l’applicazione) e l’ambito di applicazione dell’atto, che disciplina il sistema di controlli e certificazione, il sistema di tracciabilità dei prodotti biologici, nonché il sistema sanzionatorio e fornisce le indicazioni necessarie per procedere alla designazione del laboratorio nazionale di riferimento e dei laboratori ufficiali per l’effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio.

    L’articolo 2 elenca le definizioni, introducendo quelle di “verifica di conformità”, “sigillo elettronico” e “autorizzazione”. 

    Gli articoli da 3 a 16 disciplinano il sistema dei controlli ufficiali e delle altre attività di controllo, in particolare il Ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) viene indicato quale autorità competente responsabile dell’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica.

    I compiti di controllo sono delegati dal Ministero esclusivamente ad uno o più organismi di controllo (definiti organismi delegati nella normativa europea), mediante il rilascio di un’autorizzazione (articoli 28 e seguenti del regolamento (UE) 2017/625 e articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848). I controlli in materia di immissione in libera pratica dei prodotti biologici importati sono affidati dal MASAF a un organismo pubblico qualificato come “autorità di controllo competente per il settore biologico” dal regolamento (UE) 2017/625. La competenza al rilascio dell’autorizzazione agli organismi di controllo e i relativi compiti di vigilanza sono posti in capo all’autorità nazionale, ferme restando le competenze delle Regioni e Province autonome (confermando quanto previsto dalla legislazione vigente). 

    Casi di accertata condizione di non conformità

    L’articolo 9 elenca le misure che gli organismi di controllo sono tenuti ad adottare in caso di accertata condizione di non conformità a carico degli operatori, tra le quali il divieto alla commercializzazione di prodotti che facciano riferimento alla produzione biologica, la sospensione o il ritiro del certificato, nonché l’imposizione di un obbligo di informazione nei confronti dei clienti.

    Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è predisposto il catalogo comune di misure che gli organismi di controllo applicano agli operatori in caso di sospetta o accertata non conformità, a seconda della loro gravità.

    L’articolo 12 consente agli operatori per i quali sia stata rilevata la presenza di sostanze non ammesse nell’ambito dei controlli ufficiali, di far effettuare una controperizia, a proprie spese, sui risultati del controllo di laboratorio (articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625), dandone notizia all’organismo di controllo entro cinque giorni dalla comunicazione dell’esito sfavorevole del controllo ufficiale. La controperizia è svolta da un perito di parte individuato dall’operatore e iscritto in un albo professionale pertinente; essa non pregiudica le indagini e i provvedimenti, anche cautelari, che l’organismo di controllo è obbligato ad adottare. Sulla base dei risultati della controperizia, l’articolo 13 consente all’operatore di contestare il risultato del controllo di laboratorio.

    La controversia può essere avviata dall’operatore (a carico del quale sono le spese della procedura) inviando apposita richiesta all’organismo di controllo entro venti giorni dalla comunicazione dell’esito analitico sfavorevole. L’organismo di controllo affida la ripetizione dell’analisi ad un diverso laboratorio ufficiale indicato dall’operatore. Il laboratorio utilizza l’aliquota messa a disposizione al fine del nuovo accertamento e comunica alle parti l’esito dell’analisi eseguita entro dieci giorni dal ricevimento dell’incarico.

    L’organismo di controllo decide in merito alla controversia utilizzando i risultati ritualmente acquisiti, avendo facoltà di disporre ulteriori e opportuni incombenti istruttori.

    Allegati: