• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Tutela emergenze climatiche: il testo del decreto convertito in legge

    Convertito in Legge n. 127 del 18.09.2023, pubblicata in GU del 23 settembre 2023 n. 223, il decreto legge del 28.07.2023 n. 98 contenente misure di urgenza in materia di trattamenti di integrazione salariale collegati a situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

    Scarica il testo del decreto n. 98/2023 coordinato con la legge di conversione, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Il provvedimento promuove la sottoscrizione di linee-guida e procedure, concordate tra le parti sociali, a tutela dei lavoratori esposti alle emergenze climatiche, e modifica alcuni termini temporali relativi al contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico e al cosiddetto pay-back nel settore dei dispositivi medici.

    Le misure di cassa integrazione eventi non evitabili –  DL 98 2023

    L'articolo 1 dispone che, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 e determinate da eventi oggettivamente non evitabili, non si applicano i limiti di durata previsti dalla normativa generale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, anche se tali trattamenti sono richiesti dalle imprese operanti nel settore edile, lapideo e delle escavazioni. Si ricorda per gli altri settori è già previsto a regime che i suddetti limiti di durata non si applichino in caso di eventi oggettivamente non evitabili.

    Per i trattamenti derivanti dall'applicazione della suddetta deroga transitoria, si conferma inoltre  che   non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).

    L'articolo 2 estende in via transitoria, con riferimento alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 29 luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) anche ai casi in cui l'attività lavorativa sia ridotta, a causa di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto. Tale trattamento è invece riconosciuto, a regime, solo per i casi di sospensione per intere giornate.

    I periodi di concessione dei trattamenti in oggetto non sono conteggiati ai fini della durata massima di 90 giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del raggiungimento del numero minimo di giornate lavorative annue, pari a 181.

    Si prevede inoltre deroga procedurale, stabilendo che il trattamento venga concesso direttamente dalla sede dell'INPS territorialmente competente, senza la previa deliberazione di una commissione 

    DL 98 2023: protocollo e altre misure 

    L'articolo 3 prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della Salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l'adozione di linee-guida e procedure concordate per l'attuazione della disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro  in correlazione  alle emergenze climatiche. Tali intese potranno  essere recepite con decreti dei Ministri medesimi.

    L'articolo 4, differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico (ossia i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi).

    Inoltre vengono prorogati:

    • dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. 
    • dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine entro il quale le risorse, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia su cessione del credito o sconto in fattura

    Con Circolare del 07.09.2023 n. 27, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Cessioni (DL 16 febbraio 2023, n. 11) che, modificando l’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi. 

    A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salvo le deroghe tassative (articolo 2, commi da 1-bis a 3-quater, del Decreto Cessioni), i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi diversi dal Superbonus, potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

    Il divieto all’esercizio dell’opzione opera in relazione agli interventi di:

    • recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni degli edifici residenziali; interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune);
    • efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
    • adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
    • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate);
    • installazione d’impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;

    L'Agenzia precisa che valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.

    Allegati:
  • Professione Commercialista, Esperto Contabile, Revisore

    CTU processo civile: regolamento 2023

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2023  il decreto del Ministero della Giustizia 4 agosto 2023 n. 109,  recante il nuovo "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei  requisiti per l'iscrizione all'albo, nonche' la formazione, la tenuta  e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all'articolo 24-bis, rispettivamente dall'articolo 4, comma 2,  lettere a) e g), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e  richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati, dallo stesso articolo 4, comma 2,  lettera b) nn. 1 e 3, lettera c), nn. 1 e 2."

     Il provvedimento è entrato  in vigore il 26 agosto 2023.

    Il decreto  si occupa di  specificare 

    •  ulteriori  categorie nell'albo dei consulenti ulteriori rispetto a quelle  delineate dall’art. 13,
    •   i settori di specializzazione di ciascuna categoria , elencati nellallegato A al DM;
    •  i requisiti per l’iscrizione all’albo e il contenuto della domanda di iscrizione (art. 4)
    •  gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi  per gli iscritti all'albo  (art.5 )
    • le modalità per la verifica dell'assolvimento dell'obbligo di formazione(art. 6);
    • le modalità di sospensione volontaria dall’albo (art. 7);
    • la  comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’art. 24-bis (art. 8).

    Nell'Allegato B  è riportata la Tabella di equipollenza dei titoli per la categoria MEDICO-CHIRURGICA .

    AGGIORNAMENTO 5 SETTEMBRE 2023 

    E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 4.9.2023 la seguente rettifica:  "Al decreto citato sono apportate le seguenti correzioni: 

    •       al terzo  visto  delle  premesse,  riportato  alla  pagina  14, seconda colonna, dove e' scritto: «Titolo I», leggasi: «Titolo II»; 
    •       all'articolo 3, riportato alla pagina  16,  prima  colonna,  la numerazione dei commi: «2.» e «3.», e'  stata  corretta  in:  «1.»  e «2.»; 
    •     all'articolo 11, riportato alla pagina 18, seconda colonna,  dove  e' scritto: «articolo 37-bis», leggasi: «articolo 1, comma 37-bis,». "

    Requisiti  generali per l'iscrizione agli albi e all'elenco nazionale 

     Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano  esclusivamente in modalita' informatica.   

    L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di  specializzazione:

    •  nome e cognome degli iscritti agli albi 
    • data di  iscrizione all'albo,
    • i provvedimenti di conferimento dell'incarico e
    • gli eventuali provvedimenti di revoca.

     Possono essere iscritti nell'albo coloro che:

     a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali; ( Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalle CCIAA  o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui  all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4

     b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale  continua, ove previsti e di versamenti contributivi ;

     c) sono di condotta morale specchiata;

     d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie  oggetto della categoria di interesse;

     e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale  nel circondario del tribunale. 

    ATTENZIONE I professionisti già iscritti alla data del 26 agosto  mantengono l'iscrizione e possono chiedere  di essere inseriti in uno dei settori di specializzazione e modificare la categoria di appartenenza. Necessario a questo fine allegare  una dichiarazione sostitutiva  relativa al  possesso dei requisiti  previsti dal decreto stesso.

    Coloro che avevano presentato domanda di iscrizione all'albo prima del 26 agosto 2023, ma non sono ancora  stati iscritti  dovranno integrare  le  indicazioni  già  fornite.

    Le scadenza per le domande

    Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio presso ciascun  Tribunale  possono essere presentate:

    •  tra il 1°  marzo e il 30 aprile e 
    • tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun  anno.

     Il comitato di valutazione  si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede all'approvazione  entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda.

  • Smart working

    Smart working e lavoratori frontalieri: il punto dell’Agenzia delle Entrate

    Con la Circolare del 18.08.2023 n. 25, l'Agenzia delle Entrate analizza e sintetizza i più recenti sviluppi, al livello sia nazionale, sia internazionale, riguardanti l’imposizione di talune categorie di lavoratori particolarmente interessate dall’affermarsi di modalità di svolgimento della prestazione che vedono una separazione tra:

    • il luogo di svolgimento dell’attività, 
    • il luogo della residenza 
    • e il luogo in cui si esplicano gli effetti di tale attività lavorativa.

    L’intensificarsi del ricorso a tali forme organizzative, che spesso accompagnano fenomeni di lavoro transfrontaliero o “frontaliero”, coinvolgendo quindi due o più giurisdizioni, ha generato taluni dubbi interpretativi in merito alle regole di tassazione applicabili.

    Dopo l’accelerazione della diffusione dovuta al periodo dell’emergenza pandemica Covid19, peraltro, queste modalità di lavoro “agile” o “flessibile”, sono divenute o si avviano a diventare, in determinati settori, modalità “ordinarie” di svolgimento della prestazione lavorativa.

    Di conseguenza, particolarmente rilevante appare l’individuazione dei profili fiscali legati al fenomeno di c.d. “mobility of work”.

    Con la presente Circolare, l'Agenzia fornisce quindi tutti i chiarimenti in relazione a due ordini di fenomeni, a ciascuno dei quali è dedicata una specifica elaborazione:

    • la prima parte fornisce chiarimenti e istruzioni applicative sui profili
      fiscali del lavoro da remoto (c.d. smart working)
      , focalizzando l’attenzione sui più recenti orientamenti della prassi sul punto, anche ai fini dell’applicazione dei regimi agevolativi rivolti alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia per svolgere un’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano, disciplinati dall’articolo 16 del dlgs del 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. regime speciale per lavoratori impatriati), nonché dall’articolo 44 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (regime speciale per docenti e ricercatori);
    • a seconda parte è, invece, dedicata alla speciale disciplina concernente i lavoratori “frontalieri”, alla luce anche dei recenti sviluppi e del nuovo Accordo internazionale siglato con la Svizzera, e delle novità introdotte dalla relativa legge di ratifica (legge 13 giugno 2023 n. 83, pubblicata nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023).
      Tra dette modifiche, si evidenziano l’innovativa definizione di “lavoratore frontaliere”, nonché le nuove regole impositive.

    Allegati:
  • Riforma dello Sport

    Decreto PA, Sport, Lavoro e Giubileo convertito in legge: il testo coordinato

    E' stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 16 agosto 2023 la legge del 10.08.2023 n. 112 di conversione del decreto legge n. 75 del 22.06.2023 contenente "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025".

    Qui il testo del decreto coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione del 10.08.2023..

    Il provvedimento,entrato  in vigore dal 23 giugno,  era  dedicato in buona parte a disposizioni di riorganizzazione e potenziamento del personale delle pubbliche amministrazioni, soprattutto Ministeri e Agenzie nazionali ma  interviene inoltre  con novità fiscali e procedurali per le attività sportive,  oltre che con finanziamenti per periodi di nuova cassa integrazione in deroga e  per attività di digitalizzazione e comunicazione nell'ambito del Giubileo 2025.

    Vediamo piu in dettaglio le misure riguardanti i diversi  settori di intervento e le principali novità della conversione in legge

    Pubblica amministrazione: assunzioni, incentivi e riorganizzazione

     Il decreto legge contiene:

    • disposizioni in materia di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
    • la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze già attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL);
    • stanziamento di 50 milioni di euro per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali;
    • l’incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero della salute;
    • disposizioni sull’Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
    • l’estinzione delle società partecipate dall’Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI);
    • norme in materia di Piano oncologico nazionale e per l’attuazione del Registro tumori;
    • indennità aggiuntive e aumento dell’organico per la dirigenza penitenziaria;
    • il rinvio del termine, attualmente previsto nel 30 giugno 2023, a partire dal quale si applica alle impugnazioni il nuovo “rito cartolare” introdotto dalla riforma “Cartabia”;
    • la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR;
    •  assunzioni a tempo determinato (anche attraverso agenzie di somministrazione), per la durata di un anno, di 30 unità da inquadrare nel profilo di funzionario, per supportare le Prefetture delle province interessate dagli eventi alluvionali.

    Attività Sportive

    • la previsione che, per le società sportive professionistiche, solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito;
    • norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, che dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo;
    • l’eliminazione dell’applicabilità alle società dilettantistiche delle (future) norme di giustizia sportiva relative ai provvedimenti per l’ammissione ai campionati;
    • la previsione per le società sportive professionistiche a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato;
    • un credito d’imposta, per l'anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali  del settore sportivo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie;
    • un’esenzione dall’IVA (anche) per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive;
    • la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche.

    Cassa integrazione straordinaria e Giubileo 

    • stanziamento di  46,1 milioni di euro per l'anno  2023 per ulteriori periodi di cassa integrazione straordinaria in deroga per aziende di rilevanza strategica nazionale che non hanno concluso i processi di riorganizzazione stabiliti con rappresentanze sindacali e  Ministero del lavoro;
    • 7.630 mila euro  sono destinati alla realizzazione di  investimenti  di  digitalizzazione  dei  cammini giubilari e di una applicazione  informatica  sul  patrimonio  sacro di Roma, funzionali alle  celebrazioni  del  Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025 e all'accoglienza dei pellegrini. 

    AGGIORNAMENTO 17 AGOSTO 2023

    Decreto 75 2023 convertito in legge

    Di particolare rilevanza nella conversione in legge:

    •  la proroga  fino al 30 settembre del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 
    • la conferma dell’esenzione IVA per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva, rese nei confronti di persone che “esercitano sport o educazione fisica”, da parte degli enti no profit comprese ASD e SSD .
    • la possibilità di delega alle operazioni di vendita da parte del giudice, senza particolari  motivazioni, a un professionista iscritto nell’elenco degli abilitati di  altro circondario del distretto di Corte d’appello di appartenenza.

    Si confermano anche 

    • le ulteriori settimane di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) in deroga per le aziende che impiegano da 1000 dipendenti  da utilizzare entro il 31.12.2023 e 
    • l'abrogazione dell'equiparazione automatica degli ordini professionali a enti  della pubblica amministrazione.

    Allegati:
  • Diritti d'Autore e Proprietà industriale

    Modifiche al Codice della proprietà industriale: la Legge pubblicata in GU

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 184 dell'08.08.2023, la legge n. 102 del 24 luglio 2023 che modifica il Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30 del 2005). 

    Scarica il testo della Legge n. 102/2023 in vigore dal 23 Agosto 2023.

    Il provvedimento, composto da 32 articoli e 3 Capi, ha la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi:

    • il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale; 
    • la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.

    Diverse sono le novità in materia di accesso alla proprietà industriale e di gestione dei brevetti, quali, ad esempio:

    • la maggiore tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi; 
    • la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere
    • la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca.

    Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi circa il termine finale di durata dei relativi brevetti, si precisa che il brevetto per invenzione industriale ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade all'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda stessa.

    Come già previsto dall'articolo 60 attualmente in vigore, viene ribadito che tale brevetto non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.

    Si segnala inoltre che sono stati variati gli importi relativi all’imposta di bollo dovuta per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presso le Camere di commercio e l’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.

    Variazione Imposta di bollo

    Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'adeguamento degli importi mira ad estendere l'utilizzo del bollo digitale, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.

    L’articolo 31 della legge modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, apportando all'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le seguenti modificazioni:

    • aumento da 42,00 a 48,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
    • diminuzione da 20,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegatouno o più dei seguenti documenti:
      • lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
      • richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
      • rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis));
    • diminuzione da 85,00 a 80,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b));
    • aumento da 15,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)).

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agricoltura: malattia e maternità 2023 piccoli coloni e compartecipanti

    Facendo seguito alla circolare n. 69  2023sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare  72 del 1 agosto 2023   INPS comunica  gli importi giornalieri   delle retribuzioni di riferimento  per il calcolo delle prestazioni economiche

    1.  di malattia, 
    2. di maternità/paternità e 
    3. di tubercolosi

    dettagliate  nella tabella allegata QUI,

     per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura.

    Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:

    1.  per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi,  le retribuzioni  sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura  determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2023, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020[3], dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
    2. Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2023 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito  è pari a euro 61,98 .