• Lavoro Dipendente

    Tabelle malattie professionali industria e agricoltura 2023

    Il Ministero del Lavoro  di concerto con il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito, alla sezione pubblicità legale ,  un decreto  interministeriale datato 10 ottobre 2023  che amplia il campo di applicazione per il riconoscimento delle malattie professionali da parte dell'Inail per i lavoratori dell'industria e dell'agricoltura. 

    Il documento  con la revisione delle tabelle è apparso poi nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2023 

    Va ricordato che l'assicurazione per le malattie professionali  obbligatoria   a carico dell'INAIL  viene riconosciuta quando la malattia è determinata da una prolungata esposizione a una delle attività comprese nelle tabelle degli allegati al Testo unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro TU 81 2008,  

    Si tratta in particolare dell'allegato 4 per l'industria  e allegato 5  per l'agricoltura 

     Il nuovo decreto ministeriale, a seguito della delibera  della Commissione scientifica  del 2 agosto 2023 ,  riepiloga  nelle  nuove tabelle : 

    •  81 malattie professionali indennizzabili nel settore dell'industria e 
    • 21 malattie professionali indennizzabili nel settore  dell'agricoltura. 

    Le tabelle  vanno utilizzate  non solo ai fini del riconoscimento del conseguente  prestazioni assicurative  lavoratore da parte dell'Inail, ma anche , preventivamente ,  da parte del medico competente  che è chiamato ad  inoltrare apposita comunicazione 

    • all'Inail, 
    • al datore di lavoro ed
    •  al lavoratore stesso  

    quando sospetta che la malattia dell'assistito abbia una origine professionale.

    L'omessa denuncia all'Inail comporta l'applicazione di un'ammenda con importo che va da 258,23 a 1.032,91 euro.  

    Le novità del decreto  sono entrate  in vigore  il 19 novembre . giorno successivo  alla pubblicazione del DM  in Gazzetta Ufficiale.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuova ZES unica per il Mezzogiorno dal 2024: decreto Sud convertito in legge

    Convertito in Legge n. 162 del 13 novembre 2023 (GU n. 268 del 16 novembre 2023) il Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione.

    Scarica il testo Decreto Sud n. 124 del 19.09.2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    A partire dal 1° gennaio 2024 viene istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno, la c.d. "ZES unica", che ricomprende i territori delle regioni:

    • Abruzzo, 
    • Basilicata, 
    • Calabria, 
    • Campania, 
    • Molise, 
    • Puglia, 
    • Sicilia, 
    • Sardegna.

    Ricordiamo che per Zona economica speciale (ZES) si intende una zona delimitata del territorio dello Stato nella quale l'esercizio di attività economiche e imprenditoriali da parte delle aziende già operative e di quelle che si insedieranno può beneficiare di speciali condizioni in relazione agli investimenti e alle attivita' di sviluppo d'impresa.

    Tra le novità si prevede l'istituzione di un portale web della ZES unica che fornirà  tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nella ZES unica e garantirà l’accessibilità allo sportello unico digitale, S.U.D ZES.

    Le imprese che intendono avviare attività economiche, ovvero insediare attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES unica, dovranno presentare, allo  sportello unico digitale, S.U.D ZES, l’istanza, allegando la documentazione e gli eventuali elaborati progettuali previsti dalle normative di settore, per consentire alle amministrazioni competenti la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto.

    Credito d'imposta per investimeni nella ZES Unica per il 2024

    L'articolo 16 stabilisce che, per l'anno 2024 e fino al 2026, alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, viene concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura massima consentita dalla medesima Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito.

    Sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi:

    • all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, 
    • nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato

    L’agevolazione non si applica:

    • ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio, della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banda larga nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo,
    • alle imprese che si trovano in stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese in difficoltà.

    Fermo restando il limite complessivo di spesa definito ai sensi del comma 6 del presente decreto, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquistati o, in caso di investimenti immobiliari, realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024 nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro

    Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione. 

    Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro

    Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. 

    Se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. 

    Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

    Portale web della ZES unica

    Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità della ZES unica e dei benefici connessi, è istituito il portale web della ZES unica (articolo 12).

    Funzione primaria del portale è quella di fornire tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nel quadro della ZES unica, garantendo l’accessibilità degli utenti allo sportello unico digitale ZES.

    Sportello Unico Digitale ZES – S.U.D. ZES

    L'articolo 13 prevede, dal 1° gennaio 2024 l'istituzione dello Sportello Unico Digitale ZES (S.U.D. ZES) per le attività produttive nella ZES unica per il Mezzogiorno, nella Struttura di missione per le ZES presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di sportello unico per le attività produttive (SUAP) per i procedimenti di autorizzazione unica per l’avvio di attività economiche o l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno della ZES Unica.

    Il comma 3, modificato in sede di conversione, stabilisce che, nelle more della piena operatività del S.U.D. ZES, le domande di autorizzazione unica sono presentate:

    • per le attività nei territori delle ZES già vigenti, agli sportelli unici digitali già attivati in virtù della pertinente disciplina delle ZES; 
    • per le attività negli altri territori della ZES Unica, ai SUAP territorialmente competenti.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Rivalutazione minimali e massimali INAIL dal 1.7.2023

    Con la Circolare n. 47 del  9 novembre 2023  l'INAIL comunica la rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023  e i limiti  di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi.

    In particolare    precisa che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 giugno 2023, n. 891  di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023  ha stabilito  i seguenti  importi :

    • minimale   di rendita nelle misura di euro 19.221,30 e
    •  massimale di rendita nella misura dii euro 35.696,70.

    Sulla base di tali import in accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  vengono aggiornati i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi  assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, riportati nella circolare  29 maggio 2023, n. 212

    L'istituto fornisce anche in allegato il riepilogo dei valori dal 2014 al 2023.

    Riportiamo nella tabella seguente i principali importi  aggiornati 

    categorie  Retribuzione convenzionale Premi unitari
    Lavoratori dell’area dirigenziale giornaliera euro 118,99 mensile euro 2.974,73
    Lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time oraria euro 14,87*

    Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita:

    • detenuti e internati;

    • allievi dei corsi di istruzione professionale;

    • lavoratori impegnati in lavori socialmente utili 

    • lavoratori impegnati in tirocini 

    • lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;

    • giudici onorari di pace e vice procuratori onorari.

    giornaliera euro 64,07*

    mensile euro 1.601,78
     Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis c.c.6 giornaliera euro 64,33*
    Lavoratori parasubordinati

    Minimo e massimo mensile

     euro 1.601,78

    euro 2.974,73

    Lavoratori sportivi a seguito della riforma dello sport d.lgs 36/2021

    Minimo e massimo

    mensile euro 1.601,78/ euro 2.974,73

    annuale euro 19.221,30/ euro 35.696,70

    Alunni e studenti  di scuole o istituti non statali

    premio annuale  a persona

    Anno scolastico  2022/2023

    regolazione: euro 2,92 

    Anno scolastico 2023/24 

    anticipo euro 9,87

    Alllievi istruzione e formazione professionale 

    giornaliera euro 64,07

     Premio speciale unitario 

    annuale euro 66,60

  • Lavoro Autonomo

    Mediatore familiare: pubblicato il Regolamento che disciplina la professione

    Pubblicato il Regolamento recante la disciplina professionale del mediatore familiare. 

    Scarica il testo del Decreto del 27.10.2023 n. 151

    Il testo disciplina:

    • l'attivita' professionale del mediatore familiare e la sua formazione; 
    • i requisiti di onorabilita' per l'esercizio della professione e per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 12-bis del regio decreto n. 1368 del 1941 recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;
    • le modalita' e i contenuti dei corsi obbligatori dedicati ai mediatori familiari per la formazione iniziale e l'aggiornamento professionale continuo;
    • i requisiti del formatore nella mediazione familiare;
    • le regole deontologiche della professione del mediatore familiare;
    • le tariffe applicabili all'attivita' professionale del mediatore familiare.

    Il mediatore familiare è la figura professionale terza e imparziale, con una formazione specifica, che interviene nei casi di cessazione o di oggettive difficoltà relazionali di un rapporto di coppia, prima, durante o dopo l'evento separativo.

    Il mediatore opera al fine di facilitare i soggetti coinvolti nell'elaborazione di un percorso di riorganizzazione di una relazione, anche mediante il raggiungimento di un accordo direttamente e responsabilmente negoziato e con riferimento alla salvaguardia dei rapporti familiari e della relazione genitoriale, ove presente.

    L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnico, secondo buona fede, affidamento della clientela, correttezza, responsabilità del professionista e riservatezza.

    Compenso del mediatore familiare

    Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale e adeguato alla delicatezza del ruolo rivestito, al decoro della professione e all'importanza della prestazione e non può essere condizionato all'esito o ai risultati dell'intervento professionale. 

    Il professionista rende noto, in forma scritta, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri prevedibili, dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico.

    Il compenso determinato non comprende le spese forfettarie calcolate ai sensi del comma 6 (i costi determinati forfettariamente in misura del
    21% dell'importo calcolato), ne' gli oneri e i contributi dovuti a qualsiasi titolo. 

    La notula di pagamento o la fattura indicano in modo distinto l'ammontare:

    • del compenso dovuto al professionista, 
    • delle spese, 
    • degli oneri e dei contributi, 
    • nonche' il totale di tali voci. 

    Il compenso del mediatore familiare comprende le attività accessorie alla prestazione professionale. 

    Per gli incarichi non conclusi, o costituenti prosecuzione di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 

    Ciascuno dei mediandi si impegna a corrispondere al mediatore familiare per ogni incontro effettivamente svolto la somma di € 40,00 oltre oneri di legge.

    Tale somma è moltiplicata secondo i seguenti parametri:

    • bassa complessita' e conflittualita': moltiplicato 1;
    • media complessita' e conflittualita': moltiplicato 1,5;
    • alta complessita' e conflittualita': moltiplicato 2.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Decreto Asset o Omnibus bis convertito in legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 09.10.2023 n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 136 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 104 (c.d. Decreto Asset o Omnibus bis) contenente disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attivita' economiche e finanziarie e investimenti strategici.

    Scarica il testo del decreto n. 104/2023 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, le quali, a norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400, hanno efficacia dal 10 ottobre 2023 (dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione).

    Il decreto si compone di 29 articoli riguardanti diversi settori economici con misure che intendono:

    • rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa;
    • individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale, di assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre;
    • incentivare gli investimenti, anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica; 
    • intervenire su specifiche attività economicamente rilevanti.

    Vediamo alcune delle misure previste.

    Imposta straordinaria calcolata su incremento margine interesse

    Per contrastare l’aumento delle rate dei mutui, il decreto istituisce, per l’anno 2023, un'imposta straordinaria sui margini di interesse (cd. extraprofitti) delle banche operanti nel territorio dello Stato, con l'applicazione di un’aliquota pari al 40% sulla base imponibile che viene configurata confrontando il margine degli interessi dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022 e quello del solo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024.

    In altre parole l'aliquota viene applicata sull’ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d’Italia, relativo all’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10% il medesimo margine nell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

    Resta ferma l’applicazione della disciplina antielusiva contenuta nell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

    L’imposta intende colpire il margine di interesse (voce 30 del Conto Economico delle banche), ossia la differenza tra gli interessi attivi (percepiti dalle banche a fronte dell’impiego delle proprie disponibilità liquide, nonché sulle attività finanziarie al fair value o valutate al costo ammortizzato) e gli interessi passivi (e oneri assimilati) corrisposti dalle banche ai propri clienti a fronte della raccolta di risparmio.

    L’imposta straordinaria sarà versata nel corso del 2024 e non sarà deducibile ai fini IRPEF e IRAP. L’imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell’anno 2023, il versamento è effettuato nell’anno 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

    Le maggiori entrate saranno destinate al finanziamento del fondo per i mutui sulla prima casa e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese.

    Tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre

    Servizio Taxi

    Nel settore taxi, in deroga al divieto di cumulo delle licenze, i comuni potranno rilasciare, in linea generale e in via sperimentale, licenze aggiuntive temporanee per l’esercizio del servizio per fronteggiare uno straordinario incremento della domanda legato a grandi eventi o a flussi di presenze turistiche.

    Riguardo al numero delle licenze, viene fatta una distinzione tra:

    • i comuni in generale e
    • i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitana o di aeroporto.

    La durata, in ogni caso, non può superare i 12 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi. Le licenze possono essere rilasciate esclusivamente in favore dei soggetti già titolari di licenze. Si prevede poi che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% delle licenze già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria putilizzo di veicoli a basse emissioni. 

    Trasporto aereo

    Per contrastare il “caro voli”, si vieta la fissazione dinamica delle tariffe da parte delle compagnie aree, in relazione al tempo della prenotazione, per le rotte di collegamento con le isole e durante un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità o in concomitanza di uno stato di emergenza nazionale e se conduce ad un prezzo del biglietto, o dei servizi accessori, del 200% superiore alla tariffa media del volo.

    Vengono così assegnati all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ampi poteri istruttori e sanzionatori in materia di trasporto aereo.

    In particolare si prevede che, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si applicano anche nel caso in cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, o anche d’ufficio, accerti che il coordinamento algoritmico delle tariffe praticate dalle compagnie nel settore aereo faciliti, attui o comunque monitori un’intesa restrittiva della concorrenza, anche preesistente, ovvero accerti che il livello dei prezzi fissati attraverso un sistema di gestione dei ricavi costituisce abuso di posizione dominante.

    Interventi urgenti a sostegno di attività economiche strategiche per il made in Italy

    Al fine di incentivare e sviluppare le potenzialità della filiera nazionale forestalegno e di favorire il riposizionamento strategico delle aziende italiane rispetto alla concorrenza dei mercati esteri, anche potenziando le possibilità di approvvigionamento della materia prima, all’articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g) » sono sostituite dalle seguenti: « indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)».

    Tale disposizione prevede che non si applichino le norme sull’autorizzazione paesaggistica contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio:

    • Agli immobili e alle aree di notevole interesse pubblico;
    • Ai territori boschivi e forestali sottoposti a vincolo di rimboschimento,

    pur rimanendo salva l’applicazione dell’articolo 143, comma 4, lettera a), che riguarda l’inclusione, nel piano paesaggistico, delle aree soggette a tutela e noninteressate da specifiche procedure o provvedimenti, previo accertamento della conformità degli interventi alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale.

    Misure nel settore della pesca

    Autorizzata la spesa di 2,9 milioni di euro per l’anno 2023 in favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie del granchio blu (Callinectes sapidus). Si istituisce, inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo con dotazione di 500 mila euro per il 2023, da assegnare alle imprese e ai consorzi che praticano attività di acquacultura per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del cinquanta per cento, del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Pubblicato il testo della NADEF in vista della Legge di Bilancio 2024

    Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 settembre 2023, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il periodo 2024-2026 rispetto a quello contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile (DEF 2023).

    Ricordiamo che il Governo è tenuto a presentare alle Camere entro il 27 settembre di ogni anno, la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per le conseguenti deliberazioni parlamentari.

    Come precisato nella premessa del testo della nota, dopo una buona partenza nei primi mesi del 2023, nel secondo trimestre la crescita dell’economia italiana ha subìto una temporanea inversione di tendenza, risentendo dell’erosione del potere d’acquisto delle famiglie dovuto all’elevata inflazione, della permanente incertezza causata dalla guerra in Ucraina, della sostanziale stagnazione dell’economia europea e della contrazione del commercio mondiale.

    Alla luce della modesta crescita dell’attività economica prefigurata dalle stime interne per il secondo semestre, tali fattori portano a rivedere al ribasso la previsione di crescita annuale del prodotto interno lordo (PIL) in termini reali del 2023 dall’1,0 per cento del DEF allo 0,8 per cento e la proiezione tendenziale a legislazione vigente per il 2024, dall’1,5 per cento all’1,0 per cento.

    Resta invece sostanzialmente invariata, rispetto al DEF, la proiezione tendenziale di crescita del PIL per il 2025, all’1,3 per cento, mentre quella per il 2026 migliora marginalmente, dall’1,1 per cento all’1,2 per cento.

    Per quanto riguarda la finanza pubblica, gli andamenti dell’indebitamento netto della PA e del fabbisogno di cassa del settore pubblico nell’anno in corso hanno fortemente risentito dell’impatto dei crediti di imposta legati agli incentivi edilizi introdotti durante la pandemia, in particolare del superbonus. A tale impatto si è aggiunto l’effetto del rialzo dei tassi di interesse sul costo del finanziamento del debito pubblico e della discesa dei prezzi all’importazione sul gettito delle imposte indirette.

    La revisione al rialzo delle stime di erogazione degli incentivi edilizi comporta maggiori compensazioni fiscali e, pertanto, un fabbisogno di cassa del settore pubblico che resterà elevato lungo tutto il triennio coperto dalla prossima legge di bilancio.

    Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:

    • conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
    • prima fase della riforma fiscale;
    • sostegno alle famiglie e alla genitorialità, attraverso sostegno delle famiglie con più di due figli.
    • prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
    • conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
    • rifinanziamento delle politiche invariate.

    La riforma fiscale è una delle principali iniziative strutturali che il Governo intende mettere in campo.

    La legge di bilancio finanzierà l’attuazione della prima fase della riforma, con il passaggio dell’imposta sui redditi delle persone fisiche a tre aliquote e il mantenimento della flat tax per partite IVA e professionisti con ricavi ovvero compensi inferiori a 85 mila euro.

    La riforma ridurrà la pressione fiscale sulle famiglie, giacché essa sarà solo parzialmente coperta da una revisione delle spese fiscali.

    Sempre nell’ottica di un recupero del reddito disponibile delle famiglie, la legge di bilancio finanzierà anche il rinnovo contrattuale del pubblico impiego, con una particolare attenzione al settore sanitario.

    Allegati:
  • ISEE

    Decreto Energia 2023: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 29.09.2023 n. 131 (c.d. Decreto Energia) contenente “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.

    Scarica il testo del decreto legge del 29.09.2023 n. 131

    Diverse le misure previste, tra cui un buono benzina ovvero un contributo economico che dovrebbe integrare la Carta spesa Dedicata a te per le famiglie con ISEE sono una certa soglia e il rinnovo delle agevolazioni sulle bollette nonchè il rafforzamento dei bonus sociali anche per il 4° trimestre 2023 sui costi dell'energia elettrica e gas e l'incremento delle borse di studio universitarie.

    Inoltre il decreto contiene diverse proroghe riguardanti tra le altre la garanzia prima casa e le agevolazioni per gli under 36 e misure di emersione di irregolarità.

    Di seguito piu in dettaglio le misure.

    Misure in materia di energia e per sostenere il potere di acquisto delle famiglie

    Anche per il 4° trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 vengono prorogate le seguenti misure:

    • riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi; 
    • azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale; 
    • riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano;
    • al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalle somme stanziate,  consentendo l’uso della social card  anche per l’acquisto di carburanti e per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici.

    Sostegno imprese energivore

    Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del 18 febbraio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente decreto, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:

    1. operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
    2. operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
    3. pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.

    Le imprese di cui sopra sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:

    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa; 
    • con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore: 
      • per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 
      • per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa; 
      • per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa.

    Borse di studio università

    Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) è incrementato per l’anno 2023 dell’importo di 7.429.667 euro, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023.

    Proroghe di termini e sanatoria corrispettivi 

    Sono presenti nella bozza del decreto legge anche le seguenti disposizioni:

    • il termine riguardante le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione destinate agli under 36 viene prorogato al 31 dicembre 2023 (di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
    • possibile esercitare il ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023, per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;

    Altre disposizioni urgenti

    Si segnala infine che il decreto contiene anche :

    • disposizioni tecniche in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese.

    Allegati: