• Agricoltura

    Contributi autonomi agricoltura e IAP 2023: prima scadenza 17 luglio

    Inps ha pubblicato il 4 luglio 2023   nella circolare 59 2023  gli importi e le istruzioni per i versamenti dei  contributi  IVS dovuti dai

    •  coltivatori diretti, 
    • coloni, mezzadri 
    • e imprenditori agricoli professionali IAP

    definiti  applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla classificazione delle aziende.

    Autonomi agricoltura: contributi e scadenze 2023

    Per l’anno 2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato con decreto del  Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 in misura pari a €  61,98

    Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento a decorrere dall’anno 2018 sono  pari alla misura del 24,00%,  comprensive del  contributo addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.

    Il contributo addizionale per ogni giornata di iscrizione  è pari a € 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate annue per ciascuna unità attiva.

    I lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono richiedere la riduzione del 50% dei contributi

    La contribuzione di maternità per  l’anno 2023  resta fissata nella misura di € 7,49 . 

    Confermata anche la  contribuzione INAIL  nella misura capitaria annua di:

    • € 768,50 (per le zone normali);
    • € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).

    Il decreto del 20 settembre 2022  del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia ha fissato la riduzione 2023 nella misura pari al 15,17%  , che  sarà applicata agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’INAIL.

    Nell’allegato n. 1 sono riportate le tabelle con le aliquote in vigore per l’anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare per le categorie interessate.

    ATTENZIONE  Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello F2 alle seguenti scadenze:

    •   17 luglio 2023
    •  18 settembre 2023, 
    • 16 novembre 2023 e
    •  16 gennaio 2024.

     Esonero contributivo prime iscrizioni per under 40

    L’Istituto  annuncia una prossima circolare con le istruzioni aggiornate sull'esonero per gli agricoltori under 40.

  • Redditi di impresa

    Flat Tax incrementale: requisiti e modalità di calcolo

    Pubblicata la Circolare del 28 giugno 2023 n. 18, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in relazione alle modalità di applicazione del regime della c.d. “flat tax incrementale”, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale in esame.

    Ricordiamo che si tratta di un regime agevolativo opzionale, la tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, introdotto dalla Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, commi da 55 a 57) limitatamente all’anno d’imposta 2023 e sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale.

    Soggetti ammessi al beneficio

    Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:

    • le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del Tuir, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
      Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 51, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti.
      Considerato, inoltre, il tenore letterale della norma, che fa riferimento alle «persone fisiche esercenti attività d’impresa», si ritiene che, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, non risulti sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa. In merito si evidenzia infatti, che la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio 2023 prevede che, ai fini delle stime degli effetti di gettito, sono stati presi in considerazione i “redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni (quadro RE) e quelli derivanti dall’esercizio d’impresa (quadri RF e RG)”.
      Viene chiarito che, ai fini dell’applicazione del regime della “flat tax incrementale”, la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c.; nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti. In tale circostanza, la quota di reddito o di perdita della società di persone imputata per trasparenza all’imprenditore individuale o il dividendo conseguito dallo stesso in qualità di socio di società di capitali costituiscono, infatti, componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale. In forza della natura di impresa individuale, rientrano nel regime della “flat tax incrementale” sia l’impresa familiare sia l’azienda coniugale non gestita in forma societaria (in entrambi i casi, limitatamente al titolare dell’impresa stessa);
    • le persone fisiche che esercitano arti o professioni, che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir.
      Atteso il riferimento letterale alle «persone fisiche esercenti (…) arti o professioni», come per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo. Si ritiene, pertanto, che rientrino nel regime agevolativo le persone fisiche che conseguono un reddito di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR.

    Per approfondire leggi anche l'articolo Flat tax incrementale imprese e autonomi: un esempio di calcolo della base imponibile.

    Allegati:
  • Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Tabelle ANF 2023-24 – Assegni nucleo familiare

    Sono state pubblicate  dall'INPS con la circolare n. 55 del  9 giugno 2023 ,  le istruzioni e le  nuove tabelle degli assegni per il nucleo familiare, previsti dal  decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153,

    Si ricorda che la disciplina è stata  sostanzialmente modificata  dal  decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 sull'assegno Unico e universale per i figli .

    Dal 1 marzo 2022, infatti  l’assegno unico e universale per i figli a carico  ha sostituito, per i nuclei con figli e orfanili, gli assegni per il nucleo familiare.

    Le tabelle ANF  con i nuovi livelli di reddito e degli importi spettanti  rivalutatati  sulla base dell'indice ISTAT 2022 (+ 8,1 sul 2021   quindi riguardano esclusivamente  i nuclei con familiari diversi da quelli con figli e orfanili ovvero  le famiglie esclusivamente composte da: 

    •  coniugi, 
    •  fratelli e  sorelle,
    • nipoti 

    Si tratta in particolare delle  tabelle seguenti (DISPONIBILI QUI):

    • 19, NUCLEI FAMILIARI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI DIVERSI DAI FIGLI
    • 20A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO O SORELLA
    • 20B,  NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E CON UN FRATELLO O SORELLA INABILE
    • 21A NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21B,  NUCLEI FAMILIARI MONOPARENTALI SENZA FIGLI E SENZA COMPONENTI INABILI 
    • 21C NUCLEI FAMILIARI SENZA FIGLI CON UN CONIUGE INABILE
    • 21D  NUCLEI MONOPARENTALI  DI CUI IL RICHIEDENTE INABILE  SENZA FIGLI CON ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE                                        

    Le nuove  tabelle con i valori rivalutati sulla base del predetto Indice,   sono  in vigore  dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024.

    L'istituto precisa che gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

    Qui  le precedenti tabelle 2022-2023 , allegate alla circolare 65 del 30.5.2022,contenenti :

    •  i  livelli reddituali e 
    •  i corrispondenti importi mensili della prestazione 

    ancora applicabili  fino al 30 giugno 2023, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA 2023: pronte le regole per il periodo d’imposta 2022

    Con la Circolare del 01.06.2023 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di indici
    sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
    per il periodo d’imposta 2022.

    Il documento si apre con una rassegna delle norme intervenute nell’ultimo anno che, direttamente o indirettamente hanno prodotto effetti nella
    disciplina degli ISA
    . Come di consueto, inoltre, la circolare annuale sugli ISA, rappresenta anche una occasione per fornire una rassegna sistematica dei diversi atti e documenti normativi di attuazione disciplinati nei mesi passati (decreti ministeriali, provvedimenti ecc.).

    Vengono quindi illustrate le principali novità correlate alla metodologia di
    elaborazione ed aggiornamento degli ISA
    . Ogni anno, infatti, gli ISA sono oggetto di una significativa attività di aggiornamento finalizzata a garantire sempre la capacità dello strumento di cogliere adeguatamente le peculiarità dei comparti economici cui gli stessi si riferiscono.

    In particolare, il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato  la revisione biennale di 87 indici, come prevede il comma 2 dell’art. 9 bis del citato decreto, nonché l’aggiornamento di tutti i 175 ISA in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2022, anche tenendo conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente al perdurare della diffusione del virus COVID-19, delle tensioni geopolitiche, dell’aumento del prezzo dell’energia, degli alimentari e delle materie prime nonché dell’andamento dei tassi di interesse, verificatisi nel predetto periodo d’imposta.

    Infine, non essendo intervenute particolari novità che riguardano gli adempimenti rivolti ai contribuenti tenuti all’applicazione degli ISA, nella seconda
    parte del documento
    ci si limita a una rapida rassegna delle principali attività che contribuenti e operatori professionali che prestano loro assistenza devono
    effettuare per l’applicazione degli stessi
    .

    Indice della Circolare

    • Premessa 
    • 1. Gli interventi normativi in materia di ISA
    • 1.1. Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica 
    • 1.2. Modifica dei termini per l’approvazione della modulistica dichiarativa 
    • 1.3. Modifiche della disciplina in materia di ISA 
    • 1.4. Introduzione di un nuovo beneficio premiale 
    • 2. Gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il p.i. 2022
    • 2.1. La revisione straordinaria degli ISA in applicazione 
    • 2.2. Le nuove cause di esclusione 
    • 3. La modulistica
    • 3.1. Quadro A – “Personale” 
    • 3.2. Quadro E – “Dati per la revisione” 
    • 3.3. Compilazione del quadro B del modello ISA CG44U da parte dei soggetti che svolgono l’attività con oltre 10 unità locali 
    • 4. Gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle entrate
    • 4.1. Dati precalcolati ISA2023 – struttura e contenuti 
    • 4.2. Dati precalcolati ISA2023 – Consultazione ed acquisizione 
    • 5. Il software applicativo “IltuoISA 2023”
    • 5.1. L’esito 5.2. L’importazione dei dati da “RedditiOnLine” 
    • 6. Il regime premiale ISA Appendice

    Allegati:
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    Alluvione Romagna: testo della prima delibera in GU

    E' apparso ieri in Gazzetta Ufficiale N. 118 del 22 maggio 2023  il testo della prima delibera del Consiglio dei ministri  del 4 maggio 2023  in cui viene dichiarato  per dodici mesi dalla data di deliberazione, 8 quindi fino al 4 maggio 2024  lo stato  di  emergenza  in  conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno  1° maggio  2023,  hanno  colpito  il  territorio   delle   Province 

     di  Reggio-Emilia, 

    • di Modena, 
    • di Bologna, 
    • di Ferrara,  
    • di  Ravenna  e  
    • di Forli-Cesena,  

    provocando l'esondazione  di  corsi  d'acqua,  lo   smottamento   di   versanti,allagamenti, movimenti franosi,  nonche'  gravi  danneggiamenti  alle  infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle  opere  di  difesa idraulica ed  alla  rete  dei  servizi  essenziali  e  la  cui  compiuta ricognizione e' in corso.

    Sono previste, per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza  dello stato di emergenza,  successive ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa  della  regione  interessata,  in  deroga  a  ogni  disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali dell'ordinamento giuridico, 

    Il provvedimento prevede  lo stanziamento, per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della  valutazione  dell'effettivo  impatto  dell'evento   di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44,  comma  1  del   decreto  legislativo n. 1 del 2018. 

     

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    Decreto Criptovalute: il testo all’esame della Camera

    Oggi 8 maggio, all'esame della Camera, disegno di legge di conversione (A.C. 1115), con modificazioni, del decreto 17 marzo 2023 n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, cosiddetto decreto criptovalute già approvato dal Senato.

    Il decreto in questione, all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura, intende adeguare
    l'ordinamento nazionale
    alle disposizioni del regolamento UE 2022/858, dal capo I al Capo VII, ed introdurre
    misure di semplificazione della sperimentazione FinTech
    (Capo VIII).

    Si compone di 35 articoli, che nel corso dell'esame al Senato sono stati oggetto di limitati interventi emendativi che non hanno modificato l'impostazione generale del provvedimento:

    • L'articolo 1 contiene le definizioni e l'articolo 2 disciplina l'ambito applicativo delle norme sugli strumenti finanziari digitali. Gli articoli da 3 a 17 contengono le disposizioni comuni per l'emissione e circolazione in forma digitale degli strumenti finanziari eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale.
    • Gli articoli da 18 a 26 diciplinano gli strumenti finanziari digitali non scritturati presso un sistema di regolamento titoli con tecnologia di registro distribuito (SS DLT) o presso un sistema di negoziazione e regolamento con tecnologia di registro distribuito (TSS DLT).
    • Gli articoli  27 e 28 contengono le norme relative alla Vigilanza sulla disciplina dell'emissione e della circolazione in forma digitale.
    • L'articolo 29 indica la Consob e la Banca d'Italia quali autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858.ù
    • L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative.
    • L'articolo 31 modifica le definizioni contenute nell'articolo 1 del TUF per includervi gli strumenti finanziari emessi mediante tecnologia a registro distribuito.
    • L'articolo 32 prevede un regime transitorio di iscrizione, a cura della Consob, in un elenco provvisorio dei responsabili del registro.

    Allegati:
  • Professione Avvocato

    Equo compenso professionisti: il testo della Legge pubblicato in Gazzetta

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 05.05.2023 n. 104 la Legge del 21 aprile 2023 n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

    Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, non ché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

    • per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 6, del la legge 31 dicembre 2012, n. 247;
    • per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
    • per i professionisti di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell’elenco di cui al comma 7 dell’articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

    Come si legge nel Dossier predisposto dalla Camera dei deputati, il testo, composto da 13 articoli, interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista, in breve sintesi:

    • definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e 2);
    • disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);
    • prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso (art. 5);
    • consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);
    • prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);
    • disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);
    • consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);
    • istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10);
    • prevede una disposizione transitoria che esclude dall'ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma (art. 11);
    • abroga la disciplina vigente (art. 12);
    • prevede la clausola di invarianza finanziaria (art. 13).

    Allegati: