• Contenzioso Tributario

    Riforma fiscale: Dlgs in materia di contenzioso tributario pubblicato in GU

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 03.01.2024 serie generale n.2, il decreto legislativo del 30 dicembre 2023 n. 220 in materia di contenzioso tributario, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023). 

    Scarica qui il testo del Dlgs del 30.12.2023 n. 220

    Il testo si compone di 4 articoli e reca diverse modifiche al d.lgs. 546/1992 recante disposizioni sul processo tributario, dando attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

    • il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;
    • l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;
    • il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;
    • la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;
    • l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;
    • le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

    Nel testo pubblicato, sono state modificate le disposizioni relative alle spese di giudizio prevedendo la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

    Inoltre, solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti

    Si include il rifiuto espresso dell’istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.

    Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.

    Infine, si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza in forma semplificata prevedendo che il giudice, nei casi di manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, decida, con motivazione recante un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo o a un precedente conforme.

  • Determinazione Imposta IRES

    Dimezzamento aliquota Ires: chiarimenti dell’Agenzia in merito ai beneficiari

    Ulteriori chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 28.12.2023 n. 35, in merito al dimezzamento dell’aliquota Ires, con riguardo ad alcune tipologie di soggetti (articolo 6 del dPR del 29 settembre 1973, n. 601), tra cui le fondazioni di origine bancaria (FOB) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, sia con riguardo agli enti di assistenza e beneficenza, nonché sulla compatibilità della predetta riduzione Ires con il regime agevolato per la tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, introdotto dall’articolo 1, commi da 44 a 47, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

    Con riferimento alle FOB, al fine di beneficiare del dimezzamento dell’aliquota Ires, queste ultime hanno l’onere di dimostrare:

    • la loro riconducibilità, sia dal punto di vista formale che sostanziale, ad una delle categorie di enti specificamente indicate dal comma 1 dell’articolo 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 (rilevano, in specie, le categorie di cui alla lettera a), cioè: «enti ed istituti di assistenza sociale, […], enti di assistenza e beneficenza» e alla lettera b), cioè «istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, […], fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali»);
    • di non svolgere attività che ne connotino la natura imprenditoriale secondo i canoni individuati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché dalla Commissione europea, illustrati nei citati documenti di prassi.

    Con riferimento agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, la cui equiparazione per legge agli enti con “finalità di beneficenza o istruzione” ne consente la riconducibilità nella categoria di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 6, la circolare n. 15/E ha confermato l’applicazione della riduzione Ires per i redditi derivanti dalle attività “diverse” da quelle di “religione o di culto”, ancorché commerciali, a condizione che le “attività diverse” siano svolte in maniera non prevalente e siano in rapporto di “strumentalità immediata e diretta” con i fini di “religione o di culto”.

    È stata inoltre riconosciuta l’applicazione della riduzione Ires anche ai redditi derivanti dal godimento statico-conservativo del patrimonio immobiliare (locazione e/o vendita di immobili), subordinata alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:

    • si configuri in concreto un mero godimento del patrimonio immobiliare e non lo svolgimento di un’attività commerciale. Al riguardo, sono stati indicati, a titolo esemplificativo, alcuni elementi che possono costituire indici significativi per stabilire la sussistenza o meno di un’organizzazione in forma di impresa;
    • i proventi ritratti dalla locazione o dalla vendita siano effettivamente impiegati nelle attività di religione o di culto.

    I chiarimenti forniti in ordine agli enti ecclesiastici, sempreché si riscontrino previsioni analoghe nelle leggi di approvazione degli accordi e delle intese tra lo Stato italiano e le relative confessioni religiose, valgono anche per gli enti con fini di religione o di culto appartenenti a confessioni religiose diverse dalla Chiesa cattolica, che siano equiparati per legge agli “enti con finalità di beneficenza o di istruzione”.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Art Bonus: il punto dell’Agenzia delle Entrate

    Con la circolare n. 34 del 28 dicembre 2023, sentito il ministero della Cultura, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sull’agevolazione "Art Bonus", il tax credit del 65% spettante ai cittadini e alle imprese che effettuano donazioni in denaro per sostenere il patrimonio pubblico italiano, e fornisce alcuni chiarimenti interpretativi rispetto a quanto già esposto in precedenti documenti di prassi e risposte ad istanze di interpello, alla luce sia delle modifiche normative intervenute successivamente, che delle richieste pervenute da parte dei contribuenti.

    L'Art Bonus è un credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

    Il credito d’imposta è, altresì, riconosciuto qualora le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti (anche privati) concessionari o affidatari di beni (quali, ad esempio, collezioni museali o edifici di interesse culturale o luoghi di cultura) di appartenenza pubblica oggetto di tali interventi.

    Si tratta di un'agevolazione fiscale alternativa alle detrazioni spettanti per le erogazioni liberali in denaro, di cui all’articolo 15, comma 1, lettere h) e i) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), che restano, comunque, applicabili alle fattispecie non contemplate dal citato articolo 1 come, ad esempio, alle erogazioni per l’acquisto di beni culturali.

    Misura dell'Art bonus

    Il credito d'imposta è riconosciuto:

    • alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile 
    • ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, 

    nella misura del 65% ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

    Allegati:
  • Senza categoria

    Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 pubblicata in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2023 n. 303 la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022" (Legge del 30.12.2023 n. 214), contenente disposizioni in materia di energia, con particolare riferimento all'iter di approvazione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas e della rete elettrica di trasmissione nazionale, nonché alle campagne informative del consumatore sulle potenzialità dei contatori intelligenti di seconda generazione, norme in materia di trasporti, rifiuti e comunicazioni, nonchè in materia di commercio al dettaglio, tra le quali, la revisione della disciplina sulle concessioni di posteggio su area pubblica per finalità di commercio. 

    Vi sono, tra le altre, disposizioni relative ai poteri dell'AGCM. L'approvazione del disegno di legge concorre all'attuazione del PNRR.

    Il disegno di legge originariamente composto da 10 articoli, a seguito delle modifiche introdotte durante l'iter parlamentare ora consta di 22 articoli, suddivisi in sei Capi.

    Come riportato nel Dossier del Governo, ecco una breve descrizione delle disposizioni contenute nel provvedimento:

    • misure per l’adozione dei piani di sviluppo della rete di trasporto del gas naturale e della rete elettrica di trasmissione nazionale.
    • norme sulla promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e sull’accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato.
    • integrazioni della disciplina dei servizi di cold ironing.
    • modifiche all’articolo 45 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro presso le strutture ferroviarie.
    • disposizioni in materia di concorrenza nel settore dell’autotrasporto.
    • modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, in materia di obblighi dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, e disposizioni per favorire la concorrenza nel settore della gestione dei RAEE.
    • modifiche alla disciplina per lo svolgimento della professione del mediatore del diporto.
    • disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale.
    • norme di adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici.
    • modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.
    • prorogata ulteriormente, dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, la normativa che esclude la necessità delle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali per la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, etc., funzionali all'attività di ristorazione e di somministrazione di bevande e alimenti.
    • semplificazioni in materia di attività commerciali: si include nelle motivazioni che legittimano le vendite di liquidazione anche la necessità di esitare in breve tempo la merce per accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi del Codice della protezione civile.
      Si interviene sulla disciplina delle vendite promozionali e sottocosto, al fine di facilitare i relativi adempimenti da parte dell’impresa che intenda svolgerle contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi comuni. In particolare, la norma consente all’impresa di presentare in via telematica, allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa un'unica comunicazione con le date e l’indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività.
      Previste inoltre, alcune misure relative agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita, al fine di tutelare la natura di presidio urbano e di servizio rappresentato dalle attività commerciali e artigiane nei centri urbani.
    • disposizioni in materia di obbligo di non discriminazione in ragione del fornitore di provenienza di reti o servizi di comunicazione elettronica.
    • modifiche al Codice del consumo, relativamente ai contratti di servizi a tacito rinnovo.
    • misure di semplificazione in materia di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma. Esse consistono nell’esclusione di talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi, da alcune fasi di lavorazione (lavaggio e asciugatura).
    • norme sulla preparazione di farmaci galenici.
    • esteso il termine per la comunicazione, da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), delle proprie conclusioni sulle istruttorie sulle operazioni di concentrazione.
    • misure per l'attuazione del regolamento 2022/1925/UE relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale e modificativo del c.d. "Digital Market Act".
    • disposizioni relative alle partecipazioni pubbliche in società del settore fieristico.
    • criteri di misurazione della rappresentatività nelle attività di intermediazione dei diritti d’autore.
    • differimento dei termini per la revisione del D.P.R. n. 31/2017, relativo agli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Diritto annuale Camera di Commercio 2024: pubblicati gli importi

    Il MIMIT ha pubblicato con nota del 20.23.2023 n. 383421, le misure del diritto CCIAA 2024.

    Si ricorda che il diritto annuale è dovuto ad ogni singola Camera di Commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese, e da ogni soggetto iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative, REA (a norma dell'articolo 18, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 come modificato dall'articolo 1, comma 19, D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23) per le finalità previste all'articolo 18 della stessa legge n. 580/1993 e successive modifiche. 

    Confermata la riduzione percentuale del 50% dell'importo del diritto camerale, come determinato per l'anno 2014, stabilita a decorrere dall'anno 2017 dall'art. 28, c. 1 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. 

    Si riportano qui in allegato le misure fisse del diritto annuale dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1° gennaio 2024, evidenziando che le misure sono state indicate nel loro importo esatto, mentre ai fini del versamento dell’importo complessivo da versare a ciascuna camera di commercio occorre, quando necessario, provvedere all’arrotondamento all’unità di euro tenendo conto del criterio richiamato nella nota di questo Ministero n. 19230 del 30 marzo 2009 e cioè applicando un unico arrotondamento finale, per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, e per difetto, negli altri casi, sull’intero importo dovuto dall’impresa (comprensivo dell’importo dovuto per le eventuali unità locali ubicate nella medesima provincia).

    Inoltre, con il decreto 23 febbraio 2023, il MIMIT ha autorizzato, per il triennio 2023-2025, l’incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20% per il finanziamento dei progetti indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell’allegato A) del medesimo decreto.

    Allegati:
  • Concorsi e offerte di lavoro

    Portale InPa di reclutamento nella PA: in GU il decreto con le modalità di funzionamento

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2023, il DPCM del 3 novembre 2023 recante l'individuazione delle modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it, il portale per il reclutamento del personale della PA rivolta a cittadini e Pubbliche Amministrazioni.

    L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel DPR 9 maggio 1994, n. 487.

    Dati richiesti in fase di registrazione

    Per la registrazione al Portale del reclutamento sono richiesti:

    • la maggiore età;
    • l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un domicilio digitale a cui ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa quella relativa all'eventuale assunzione in servizio;
    • un recapito telefonico;
    • la dichiarazione di avvenuta lettura dell'informativa sul trattamento dei dati personali.

    La registrazione al Portale del reclutamento è gratuita e può essere realizzata mediante i sistemi di identificazione (SPID, CIE e CNS).

    All'interno del Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae in un'apposita sezione dedicata, indicando: 

    • il cognome e il nome; 
    • il codice fiscale; 
    • il luogo di nascita; 
    • la data di nascita; 
    • il sesso; 
    • di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2; 
    • l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
    • il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
    • il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvedera' a richiedere l'equiparazione; 
    • la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata;
    • le documentate esperienze professionali e gli altri titoli posseduti al momento della compilazione e dell'aggiornamento del proprio curriculum vitae.

    Compilazione e presentazione delle candidature

    L'interessato che si registra al Portale accede all'apposita sezione della candidatura selezionando uno specifico bando o avviso d'interesse attraverso le funzioni di ricerca.

    Per la compilazione della candidatura tramite il Portale del reclutamento sono richiesti i requisiti previsti dal bando o dall'avviso di interesse, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

    Ai fini della compilazione della candidatura, il candidato può replicare, mediante specifica funzionalità presente nel Portale, le informazioni d'interesse necessarie già presenti nel curriculum vitae compilato in fase di registrazione ed eventualmente aggiornato negli accessi successivi.

    La domanda di partecipazione viene salvata automaticamente nella pagina personale dell'utente e conservata ai fini dell'eventuale proposizione della candidatura che potrà avvenire entro il termine previsto dallo specifico bando o avviso.

    L'interessato riceve comunicazioni, connesse alla candidatura compilata e non trasmessa, tramite posta elettronica prima della scadenza dello specifico bando o avviso volte ad informare l'utente dell'imminente scadenza del termine per la proposizione della candidatura.

    La trasmissione della candidatura si perfeziona tramite verifica da parte dell'interessato dei dati inseriti e successivo invio, contestualmente, è possibile aggiornare il proprio curriculum vitae con le informazioni d'interesse inserite in fase di candidatura.

  • Lavoro Dipendente

    Costo medio lavoro edile 2023: tabelle rettificate

    Pubblicato sul sito istituzionale del ministero del lavoro sezione pubblicità legale il decreto  direttoriale 12 del 5 aprile 2023  che aggiorna il costo medio orario del lavoro a livello provinciale, per il personale dipendente da 

    • imprese del settore  dell’edilizia e attività affini e 
    • delle cooperative. 

    I valori riportati nelle  tabelle allegate al decreto, riguardano il costo del lavoro   per gli operai e per gli impiegati, con decorrenza dalla data di adozione del  decreto del 5 2023 .

    Con un nuovo decreto del 15 dicembre 2023 sono state rettificate alcune tabelle relative al   costo della manodopera per gli operai e gli impiegati dipendenti da imprese del settore dell’edilizia e attività affini, relative alle province di Campobasso-Isernia, Nuoro, Oristano e Sassari

     con decorrenza dalla data di adozione del decreto.

    Qui il testo e tabelle corrette del decreto 15.12.2023

    Costo lavoro edile 2023

    Si precisa che il costo del lavoro  così determinato è suscettibile di oscillazioni in relazione a:

    • a) benefici (contributivi, fiscali o di altra natura) di cui il datore di lavoro usufruisce ai sensi delle  disposizioni vigenti;
    • b) oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari e altre misure connesse all’attuazione delle previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive  modificazioni.

    Sono stati esaminati in particolare  i contratti collettivi territoriali in vigore, stipulati nel settore dell’edilizia e attività affini tra le Associazioni territoriali aderenti 

    • all’ANCE, 
    • LEGACOOP Produzione e Servizi,
    • CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi AGCI-Produzione e Lavoro, 
    • ANAEPA CONFARTIGIANATO,
    •  CNA  COSTRUZIONI,
    •  FIAE CASARTIGIANI, 
    • CLAAI Dipartimento edilizia, 
    • CONFAPI ANIEM

     e le Organizzazioni sindacali  territoriali di FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, nei territori di :

    Agrigento, Alessandria, Ancona, Aosta,  Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Avellino, Bari – Barletta – Andria -Trani (per i comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa Di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, Trani), Belluno, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como,  Cosenza, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova,  Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lucca, Macerata, Mantova,  Massa-Carrara, Matera, Messina, Milano – Lodi – Monza – Brianza, Modena, Napoli, Novara, Padova,  Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pesaro e Urbino, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato,  Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio-Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Siena,  Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia,

    Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Verona, Vibo Valentia, Vicenza, Viterbo.

    Allegati: