-
Riforma del processo tributario: il testo della legge pubblicato in GU
La Riforma del processo tributario diventa legge.
Pubblicata in GU la Legge del 31 agosto 2022 n. 130 recante disposizioni in materia di giustizia e di processo tributario.
Con tale intervento il Governo, considerato l’impatto che la giustizia tributaria ha sulla fiducia degli operatori economici, compresi gli investitori esteri, si propone di rispettare gli impegni assunti con il PNRR riformando il quadro giuridico con l'obiettivo di rendere più efficace l'applicazione della legislazione tributaria e ridurre l'elevato numero di ricorsi alla Corte di Cassazione.
Il testo, composto da otto articoli, interviene in particolare sul decreto legislativo 545 del 1992::
- Articolo 1, comma 1 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria: nuovi magistrati tributari, procedure concorsuali, nomina alle funzioni direttive e progressioni di carriera)
- Articolo 1, commi 2-14 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria: regime transitorio, assunzioni di magistrati e personale amministrativo, progressioni di carriera, continuità di esercizio della funzione giurisdizionale)
- Articolo 2 (Ulteriori effetti premiali per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale)
- Articolo 3 (Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione)
- Articolo 4, comma 1, lettera a) (Modifiche di coordinamento al decreto legislativo n. 546 del 1992)
- Articolo 4, comma 1, lettera b) (Competenza del giudice monocratico)
- Articolo 4, comma 1, lett. c) (Prova testimoniale)
- Articolo 4, comma 1, lett. d) (Spese del giudizio in caso di mancata conciliazione)
- Articolo 4, comma 1, lett. e) (Reclamo e mediazione)
- Articolo 4, comma 1, lett. f) (Disposizioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato)
- Articolo 4, comma 1, lett. g) e h) (Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria)
- Articolo 4, comma 2 (Disposizioni in materia di iscrizione nei ruoli ordinari)
- Articolo 4, comma 3 (Impiego delle entrate derivanti dal contributo unificato tributario)
- Articolo 4, comma 4 (Disposizioni in materia di giustizia tributaria digitale)
- Articolo 5 (Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione)
- Articolo 6 (Ulteriori modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
- 4 Articolo 7 (Copertura finanziaria)
- Articolo 8 (Disposizioni transitorie e finali)
-
Buono trasporti 2022: ecco il decreto attuativo
Pubblicato nel sito del Ministero del Lavoro il decreto interministeriale 29 luglio 2022 n. 5 che chiarisce le modalità di presentazione delle domande e di emissione del c.d. “bonus trasporti” previsto dall’art. 35 del DL 50/2022 (DL “Aiuti”).
Il buono è destinato all’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.
Il Fondo conta su 180 milioni di euro grazie al nuovo finanziamento delll’art. 27 del DL 115/2022 (DL “Aiuti-bis”).
Vediamo in sintesi di cosa si tratta.
Bonus trasporti 2022: guida
BENEFICIARI persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
VALORE DEL BUONO: 60 euro per ciascun beneficiario
UTILIZZO per l’acquisto entro il 31 dicembre 2022, di un solo abbonamento, annuale, mensile, o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale ( ESCLUSI I servizi di prima classe, executive, business, ecc)
Il bonus trasporti
– è personale e utilizzabile una sola volta;
– non è cedibile;
– non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE
Va utilizzato presso il gestore prescelto entro un mese dall'emissione
MODALITA' PER LE DOMANDE da presentare entro il 31 dicembre 2022, sul Portale dedicato del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, operativo dal 1 settembre 2022 , allegando le dichiarazioni sostitutive di autocertificazione su dati anagrafici e reddito 2021
RIMBORSO AI GESTORI
I gestori dei servizi pubblici devono inviare domanda di rimborso per i buoni attraverso la stessa piattaforma telematica.
-
Decreto Semplificazioni 2022 convertito in legge: il testo coordinato con le modifiche
Il Decreto Semplificazioni diventa legge.
Pubblicata in GU del 19.08.2022 n. 193, la Legge del 4 agosto 2022 n. 122 di conversione del Decreto Semplificazioni (DL del 21.06.2022 n. 73), recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali, in vigore dal 20 agosto 2022.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, e hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Per le novità introdotte in sede di conversione, leggi anche l'articolo "DL Semplificazioni: sintesi delle novità in vigore dal 20 agosto"
Con il provvedimento in oggetto è stato ridisegnato il calendario fiscale e sono state prorogate alcune scadenze di fine giugno:
- la presentazione della Dichiarazione Imu slitta al 31 dicembre 2022,
- la Dichiarazione imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021, il cui termine di presentazione fissato al 30 giugno viene differito al 30 settembre 2022.
Vengono inoltre previste diverse misure di semplificazione:
- imposta di bollo fatture elettroniche: al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, a partire dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro (in luogo di 250 euro);
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a a 5.000 euro (in luogo di 250 euro),
- viene semplificata la procedura relativa alla modifica del domicilio fiscale,
- semplificata la procedura di erogazione dei rimborsi fiscali spettanti agli eredi, ovvero all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni concernente l’imposta sulle successioni e donazioni, viene inserito il nuovo comma 6-bis che stabilisce che i rimborsi fiscali di competenza dell’Agenzia delle entrate, spettanti al defunto, sono erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all’eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulta che l’eredità è devoluta per legge, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all’eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l’importo erogato all’Agenzia delle entrate,
- Caf o il professionista non saranno più obbligati a conservare i singoli documenti relativi alle spese sanitarie,
- semplificate le modalità di deduzione dal valore della produzione IRAP dell’intero costo relativo al personale dipendente a tempo indeterminato,
- ampliati i casi di esonero dalla presentazione dell'esterometro: i soggetti passivi devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, ad esclusione di:
- quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale,
- quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche,
- nonche' quelle, purche' di importo non superiore ad euro 5.000 per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022:- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
- la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e' effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».
e tanto altro ancora, scarica qui il testo coordinato con le modifiche apportate dalla Legge di conversione n. 122/2022.
Allegati: -
OT23 2023: Modello e istruzioni
Come ogni anno INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta da parte delle aziende, di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023 con l'istruzione operativa del 1 agosto 2022.
Pubblicata anche la Guida alla compilazione.
Gli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che danno accesso alle riduzioni se adottati dalle aziende nel corso del 2022, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe (decreto interministeriale 27 febbraio 2019) sono sostanzialmente invariati .
Si segnalano però le seguenti novità applicative:
- punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 del 2022;
- riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete con obbligo di rottamazione di queste ultime
- riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing
- la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida,
- la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
- l’inserimento dell’intervento E-191;
- la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
- la modifica dell’intervento F-3 che ora richiede l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine tra quelle elencate
-
Spettacolo: il testo della legge delega in GU
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3.8.2022 la legge 15 luglio 2022, n. 106, recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo" .
La nuova legge interviene sull'art. 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 (Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia), anche alla luce della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società e della risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sullo statuto sociale degli artisti (2006/2249(INI)).
L'entrata in vigore è prevista per il 18 agosto 2022.
Il provvedimento prevede che il Governo emani entro nove mesi dalla sua pubblicazione, quindi teoricamente entro il 4 aprile 2023 i decreti legislativi necessari alla creazione di un Nuovo Codice dello spettacolo, per il coordinamento e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti lirici, ndel teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche.
In particolare:
- un decreto legislativo sarà dedicato alle disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, che riconosca in particolare le specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, un'indennità giornaliera, aggiuntivo per la disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva con specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale , tutele specifiche per l'attività preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione artistica. Nella legge è già definito l'importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali nella misura di 120 euro e prevede l'attivazione di tirocini formativi e di in favore di giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.
- Un decreto legislativo dovrà prevedere disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- determinazione di parametri retributivi
- obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
Ammortizzatori per il settore dello spettacolo
Un ulteriore decreto lsarà dedicato alla revisione degli ammortizzatori sociali per il settore e alla introduzione di un'indennità di discontinuità,n favore dei lavoratori a tempo determinato, e dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo. Iil decreto dovrà individuare
a) requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, fondati su:
b) determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera,
c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;
d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché' di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Agenti e rappresentanti degli spettacoli dal vivo
La legge inoltre :
- istituisce il Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo presso il Ministero della Cultura pubblicato sul sito internet del medesimo Dicastero.
- riconosce la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo
- istituisce il Sistema nazionale degli osservatori regionali dello spettacolo e il Tavolo permanente per lo spettacolo.
Servizi INPS per il settore dello spettacolo
Viene previsto infine che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, tramite il proprio portale, l'INPS attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per agevolare l'accesso alle prestazionie alla consultazione dell'estratto conto contributivo, anche per le attività svolte all'estero.
Allegati: -
Decreto trasparenza in GU: comunicazioni obbligatorie dal 13.8
E' stato pubblicato in GU n. 176 del 29.7.2022 il Decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104 di "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.
Entra in vigore il 13 agosto 2022.
Il provvedimento,sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e datori di lavoro, dà attuazione alla disciplina attualmente vigente nell'Unione, nell'ambito del diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela.
Nello specifico i datori di lavoro sono tenuti a:
- fornire ai lavoratori le informazioni specificate dal decreto forma digitale o cartacea
- conservare copia delle informazioni fornite per 5 anni
D.lgs. Trasparenza: a chi si applicano gli obblighi di comunicazione
L'obbligo si applica ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:
a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
b) contratto di lavoro somministrato;
c) contratto di lavoro intermittente;
d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile;
f) contratto di prestazione occasionale di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e a quelli degli enti pubblici economici.
a) ai lavoratori marittimi e ai lavoratori della pesca, fatta salva la disciplina speciale vigente in materia;
b) ai lavoratori domestici, fatta eccezione per le previsioni di cui agli articoli 10 e 11.
Sono esclusi dall'applicazione
a) i rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro V del codice civile e quelli di lavoro autonomo di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, purche' non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
b) i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive.
c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;
d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi;
e) i rapporti di lavoro del personale dipendente di amministrazioni pubbliche in servizio all'estero, limitatamente all'articolo 2 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152
f) i rapporti di lavoro del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativamente alle disposizioni di cui al Capo III del decreto.
-
Equilibrio tra attività professionale e vita familiare: decreto in GU
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 176 del 29 luglio 2022 il Decreto legislativo 105 del 30 giugno 2022 che da attuazione della direttiva UE (2019/1158) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del consiglio.
Attenzione va prestata al fatto che il decreto entrerà in vigore il 13 agosto 2022.
In generale, lo scopo del decreto è la previsioned di disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attivita' lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilita' di cura tra uomini e donne e la parita' di genere in ambito lavorativo e familiare. Nell'ottica della piena equiparazione dei diritti alla genitorialita' e all'assistenza, i congedi, i permessi e gli altri istituti oggetto del presente decreto, salvo che non sia diversamente specificato, sono direttamente applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Tra le principali novità segnaliamo:
- Congedo di paternità obbligatorio: estensione del congedo anche ai dipendenti pubblici, congedo obbligatorio, retribuito al 100%, della durata di dieci giorni, fruibili anche ad ore e utilizzabile in contemporanea ai congedi di maternità. Possibilità di fruirne anche nei due mesi antecedenti la data presunta del parto e in caso di parto plurimo la durata del congedo sale a venti giorni lavorativi. Previsione di una sanzione fino a 2.582 euro in caso di rifiuto, opposizione o ostacolo all’esercizio del diritto al congedo di paternità obbligatorio.
- Congedi parentali per l’assistenza ai figli: durata del congedo parentale elevata a 11 mesi nel caso di genitore solo, revisione delle indennità che possono essere fruite fino al dodicesimo anno di età. Estensione del congedo anche agli iscritti alla Gestione separata dell’INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico).
- Congedo straordinario fino a 2 anni per l'assistenza di familiari con grave disabiltà. Sono congedi indennizzati aggiuntivi rispetto a quelli parentali.
- Misure antidiscriminatorie
- Agevolazioni per smart working e part time