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Enti formativi: decreto riparto fondi 2022
E' stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale di riparto delle risorse stanziate dalla legge di bilancio 205- 2017 per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative non coperte da contributo regionale.
Si tratta ricordiamo degli enti :
- emanazione delle organizzazioni sindacali o datoriali oppure
- di associazioni con finalita' formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo
- a carattere nazionale
- e senza scopo di lucro c
- che operino in piu' di una regione, attraverso idonee strutture tecniche ed organizzative.
Il finanziamento è pari complessivamente a 13 milioni di euro ed è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Il finanziamento è ripartito sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 aprile 2015, n. 107/IV/2015.
Le risorse per ciascun ente gestore di attività formative che ha presentato istanza relativamente all’annualità 2022, sono riportate nella Tabella 1 “Ripartizione delle risorse” ( elencati nel paragrafo successivo)
I fondi saranno erogati dalla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro in due tranches:
- anticipo previa presentazione di garanzia fideiussoria e del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC in corso di validità, fino alla concorrenza dell’80%, del contributo assegnato .
- Il saldo finale nel limite del 20% dopo le risultanze delle verifiche contabili dei rendiconti presentati dagli esnti, che saranno effettuate dagli ispettorati territoriali e lavoro e trasmesse alla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro
Fondi formazione 2022: beneficiari e importi
Questo l'elenco degli enti beneficiari e il relativo importo in euro:
- ENTI CONTRIBUTO 4 FORM S.c. a r.l. 19.670,92
- A.N.A.P.I.A. NAZIONALE 1.210.885,05
- AGRICOLTURA E’ VITA 54.186,40
- ASS.FOR.SEO S.c. a r.l. 62.364,15
- ASSOFOR – ASSOCIAZIONE ORGANISMI DI FORMAZIONE 566.794,76
- ASSOCIAZIONE CONSORZIO SCUOLE LAVORO 595.819,44
- ASSOCIAZIONE INFORJOB 129.644,94
- ASSOCIAZIONE NUOVI LAVORI 47.490,12
- CNOS – FAP 1.201.754,15
- FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS 195.602,03
- CE.S.CO.T. 25.486,47
- FONDAZIONE C.F.M. – CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE 129.945,02
- CIF – CENTRO ITALIANO FEMMINILE 55.154,22
- CENTRO STUDI FORMAZIONE E LAVORO 421.754,27
- CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA 84.798,22
- CIOFS – FP 657.549,48
- CONFEDERAZIONE SERVIZI FORMATIVI 753.385,06
- EFAL 59.996,34
- ENDO – FAP NAZIONALE 235.018,09
- ENAC 275.715,77
- ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale 1.371.696,19
- ENAP 62.205,48 ENFAP ITALIA 81.089,90
- E.N.G.I.M. – FONDAZIONE ENGIM ETS 534.988,03
- FONDAZIONE ECIPA 225.430,83
- FONDAZIONE ET LABORA 296.872,87
- FORMEDIL ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA 281.799,68
- H.E.R. A.P.S.E.T.S – ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE HER 23.943,99
- I.F.O.A. 597.203,13
- IAL NAZIONALE S.r.l. Impresa Sociale 782.556,77
- INIPA Impresa Sociale 57.276,42
- ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI S.c. a r.l. Impresa Sociale 44.396,10
- PORTA XXI 104.638,31
- RETE ITS – RETE FONDAZIONI ITS ITALIA 157.036,90
- SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE 1.297.232,35
- S.F.C. – SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA S.c.p.a. 298.618,15.
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Legge anti violenza e molestie sul luogo di lavoro: in vigore la Convenzione OIL
Nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2021 è stata pubblicata la Legge 15 gennaio 2021, n. 4: Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione dell'OIL.
Un comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, informa che la convenzione è entrata in vigore il 29 ottobre 2022,
Convenzione OIL anti violenza: i principi
I principi fondamentali affermati nel documento definito "Convenzione sulla violenza e sulle molestie 2019" sono i seguenti:
- La Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell'economia formale e informale, in aree urbane o rurali.
- In conformita' con il diritto e le circostanze nazionali e in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, i Membri sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio deve tenere in considerazione la violenza e le molestie che coinvolgano soggetti
terzi, qualora rilevante, e includere:
a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;
b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie;
c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;
d) l'istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio;
e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;
f) l'istituzione di misure sanzionatorie;
g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attivita' educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalita' accessibili e adeguate;
h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.
- Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio ciascuno Stato Membro riconosce i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, di governi nonche' di datori di lavoro e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo conto della diversita' della natura e della portata delle rispettive responsabilita'.
L' Obiettivo della Convenzione è quello di "proteggere i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo status contrattuale, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro, e individui che esercitino l'autorita', i doveri e le responsabilita' di un datore di lavoro".
Gli Stati Membri dovranno mettere in campo anche meccanismi di controllo sull’applicazione delle norme e per garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci , garaneno contemporaneamente la privacy dei soggetti coinvolti
A questo fine andra rafforzata l'azione degli ispettorati del lavoro e delle altre autorità competenti abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.
Allegati: -
Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione
Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.Scarica il testo del Provvedimento e allegati A, B e C relativi alle specifiche tecniche.
Con il provvedimento in oggetto risultano così superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che:
- i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
- dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria,
- dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.
e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, viene stabilito che:
- l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i
file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso
di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di
esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini
penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma
l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,
accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da
parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione - con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle
entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo
svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode
fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali
anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei
confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,
ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati - con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano
nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al
fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle
fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO
del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.
Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo.
Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.
Allegati: - i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:
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Riparto fondi centri antiviolenza 2022
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'10 novembre 2022 il decreto della presidenza del Consiglio del 22 settembre 2022 dipartimento per le pari opportunità, recante i Criteri di riparto per il finanziamento dei centri antiviolenza e delle case-rifugio e le tabelle di attribuzione dei Fondi in attuazione degli articoli 5 e 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
Si tratta dell'l'importo di euro 30.000.000,00 di cui:
a) euro 15.000.000,00 destinati al finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione;
b) euro 15.000.000,00 destinati al finanziamento delle case-rifugio pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione.
Il riparto delle risorse finanziarie si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022 riferiti alla popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche'
sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari opportunita' dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche sociali» della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al numero di centri antiviolenza e delle case-rifugio esistenti nelle regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la tabella 2 allegate
Il decreto specifica che un importo pari ad euro 10.000.000,00 viene ripartito in particolare per
a. iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione;
b. rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
c. interventi per il sostegno abitativo, il reinserimento lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
d. azioni per migliorare le capacita' di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione e rifugiate vittime di violenza;
e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e a minori vittime di violenza assistita;
f. azioni di informazione, comunicazione e formazione.
Il fondi vengono trasferiti dal Dipartimento per le pari opportunita' alle regioni , a seguito di specifica richiesta da parte delle regioni da inoltrare, a cura delle all'indirizzo di posta elettronica certificata [email protected] entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione da parte degli organi di controllo del decreto.
Dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica, che dovra' recare,per ciascuno degli interventi
a. la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;
b. l'indicazione delle attivita' da realizzare per l'attuazione degli interventi;
c. il cronoprogramma delle attivita';
d. la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare, ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lettera d);
e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.
Il Dipartimento per le pari opportunita' provvedera' quindi a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, entro trenta giorni all'approvazione della nota inviata .
Le regioni si impegnano ad assicurare la consultazione dell'associazionismo di riferimento e di tutti gli altri attori pubblici e privati destinatari delle risorse statali ripartite con il decreto o che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita' al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d),
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.
Ai fini del potenziamento del «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse, e regioni si impegnano ad istituire ed a convocare, almeno su base semestrale, tavoli di coordinamento regionali per la programmazione e per il monitoraggio delle attivita'. e a dare conto al Dipartimento per le pari opportunita', in fase di monitoraggio, di eventuali scostamenti rispetto a quanto riportato nella nota programmatica
Alle regioni è richiesto inoltre di inviare entro il 30 novembre 2023, un'apposita relazione sull'utilizzo delle risorse ed entro il 30 marzo 2024, una relazione riepilogativa, in merito all'avanzamento finanziario ed alle iniziative adottate a valere sulle risorse, con un successivo aggrionamento anche entro il 30 settembre 2024.
ATTENZIONE Il mancato utilizzo delle risorse da parte delle regioni, entro l'esercizio finanziario 2024, comporta la revoca dei finanziamenti, i quali
saranno versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri – Centro di responsabilita' n. 8 «Pari Opportunita'» – Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni
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Fringe benefit 2022 fino a 600 euro anche per le utenze domestiche
Limitatamente al periodo di imposta 2022, l’articolo 12 del decreto Aiuti-bis è intervenuto per fissare un nuovo limite massimo di esenzione e per ampliare le tipologie di fringe benefit concesse al lavoratore, ovvero:
- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 euro a 600,00 euro.
L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 04.11.2022 n. 35, fornisce tutti i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale concentrandosi sugli obblighi documentali in capo al datore di lavoro e al dipendente.
Le spese per utenze domestiche rientranti nei fringe benefit
Relativamente alle spese per utenze domestiche, rientranti nei fringe benefit, l'Agenzia chiarisce che queste debbano:
- riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari,
- a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio,
- a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.
Sono comprese anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento):
- intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino)
- e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
Resta fermo che, in tale ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate 6 effettivamente sostenute.
Obblighi del datore di lavoro e del dipendente
Tenuto conto che la misura agevolativa si riferisce espressamente a una determinata tipologia di spesa, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR.
In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Dpr n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.
In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle stesse spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.
Tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata:
- al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR
- o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.
Le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.
Allegati: -
Trust: il punto della disciplina fiscale nella circolare dell’Agenzia
Con Circolare del 20 ottobre 2022 n. 34, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta, nonché delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 in tema di imposizione diretta.
In particolare, sul piano normativo, il decreto ha modificato la disciplina, ai fini della imposizione sui redditi, relativa alle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata.
Tale intervento normativo ha avuto quale finalità quella di fornire regole specifiche per l’imposizione delle predette “attribuzioni”, in particolare, da parte di trust opachi, ovvero di trust senza beneficiari di reddito “individuati”, allo scopo di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.
Nello specifico, il decreto ha fornito indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust, stabilendo:
- l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73»;
- una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».
Indice della Circolare:
- PROFILI CIVILISTICI DEL TRUST
- APPORTO DEI BENI IN TRUST
- DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
- 3.1 TRUST TRASPARENTE RESIDENTE E NON RESIDENTE
- 3.2 TRUST OPACO RESIDENTE
- 3.2.1 Trust opaco commerciale
- 3.2.2 Trust opaco non commerciale
- 3.3 TRUST OPACO ESTERO
- 3.4 L’INTERPOSIZIONE DEL TRUST
- 3.5 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 44 COMMA 1 LETTERA G-SEXIES)
- DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE
- 4.1 QUADRO DI RIFERIMENTO
- 4.2 EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
- 4.3 RECEPIMENTO DELL’ORIENTAMENTO ESPRESSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE
- 4.4 TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE
- 4.4.1 Istituzione del trust
- 4.4.2 Dotazione dei beni in trust
- 4.4.3 Attribuzione dei beni ai beneficiari
- 4.4.4 Liquidazione dell’imposta
- 4.4.5 Liquidazione dell’imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da Trust già esistenti
- 4.4.6 Esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni
- 4.4.7 Operazioni effettuate durante la vita del trust
- 4.4.8 Sostituzione del trustee
- 4.4.9 Imposte ipotecaria e catastale
- 4.5 ATTI FORMATI ALL’ESTERO
- 4.6 ATTRIBUZIONI AI BENEFICIARI “SENZA FORMALITÀ”
- 4.7 TRUST C.D. “LIQUIDATORI” E “DI GARANZIA”
- 4.8 TRUST “DOPO DI NOI” .
- OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE
- 5.1 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEL TRUST
- 5.2 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI EFFETTIVI
- 5.3 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE (TRUSTEE, DISPONENTE E GUARDIANO)
- APPLICAZIONE DELL’IVIE E DELL’IVAFE
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Atto costitutivo Srl e Srl semplificata in videoconferenza: pronti i modelli standard
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2022 n. 155, sono stati definiti i modelli di atti costitutivi per la costituzione società a responsabilità limitata (sia ordinaria che semplificata) attraverso la partecipazione delle parti in videoconferenza utilizzando la procedura online mediante una piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.
Pertanto, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.
Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i seguenti modelli standard (allegati al decreto):
- Allegato 1 – Modello SRL per le società a responsabilità limitata
- Allegato 2 – Modello SRL SEMPLIFICATA per le società a responsabilità limitata semplificata,
Scarica qui i Modelli allegati al decreto in formato word
I suddetti modelli potranno essere utilizzati dal 5 novembre 2022, data di entrata in vigore del Decreto del Mise del 26 luglio 2022 n. 155.
Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicherà sul proprio sito istituzionale i modelli, anche in lingua inglese.
In caso di utilizzo di tali modelli standard uniformi, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.
Allegati: