• Rubrica del lavoro

    Importi Naspi, Discoll, Cassa integrazione 2023

    Con la  circolare 14 del 3 febbraio 2023 vengono forniti  dall'INPS gli importi massimi 2023,  aggiornati al tasso di inflazione indicato dall'ISTAT,     degli ammortizzatori sociali erogati dall'Istituto:

    •  trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario (CIGO e CIGS), 
    • Trattamento di integrazione salariale per gli operai agricoli (CISOA), 
    • assegno di integrazione salariale del FIS.
    • assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale del Fondo di solidarietà del Credito, 
    • assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito cooperativo, 
    • indennità di disoccupazione NASpI, 
    • indennità di disoccupazione DIS-COLL, 
    • indennità di disoccupazione agricola,
    • indennità di disoccupazione a favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS), 
    • indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), 
    • assegno per le attività socialmente utili.

    Le principali misure, in vigore dal 1 gennaio 2023,  sono le seguenti:

    Trattamenti di cassa integrazione: importi 2023

    Trattamenti di integrazione salariale con e senza riduzione ART 26 L 41 1986

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    1.321,53

    1.244,36

    Trattamenti di integrazione salariale – settore edile e lapideo (con maggiorazione per  intemperie stagionali

    Importo lordo (euro)

    Importo netto (euro)

    1.585,84

    1.493,23

    Massimali assegno di integrazione salariale Fondo Credito

    Retribuzione mensile lorda (euro)

    Massimale (euro)

    Inferiore a 2.406,02

    1.306,75

    Compresa tra 2.406,02 e 3.803,33

    1.506,19

    Superiore a 3.803,33

    1.902,81

    Indennità di disoccupazione importi 2023

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE  NASPI

    L’importo massimo mensile di detta indennità, per la quale NON opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2023,1.470,99 euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL

    L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023,   1.470,99 euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA

    con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell’anno 2022, trovano applicazione gli importi massimi stabiliti per il 2022  vale a dire 1.222,51 euro.

    • INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO (ALAS)

    L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2023,   1.470,99 euro.

    • INDENNITÀ STRAORDINARIA DI CONTINUITÀ REDDITUALE E OPERATIVA (ISCRO)

     l’importo mensile dell’ISCRO per l’anno 2023 non può essere  inferiore a 275,38 euro e non può superare l’importo di 881,23 euro.

    •  ASSEGNO PER ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI

    L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili, a carico del Fondo sociale occupazione e formazione, è pari, dal 1° gennaio 2023, a 656,44 euro. Anche a tale prestazione non si applica la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986.

  • Lavoro Autonomo

    Gestione separata 2023 aliquote e massimali

    Sono stati resi disponibili ieri con la circolare INPS N12 2023 le istruzioni per i versamenti contributivi degli iscritti alla estione separata INPS . 

    Come di consueto sono forniti  i dettagli su aliquote,  minimi  e massimali contributivi 

    Riportiamo di seguito le tabelle riassuntive 

    Contributi gestione separata 2023

    Codice

    Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA

    IVS

    Malattia Maternità ANF

    Maternità ex D.M. 12.7.2007

    DIS-COLL

    Totale

    1A – 1E

    AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1B

    SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1C

    REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    1D

    LIQUIDATORE DI SOCIETA'

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    02

    COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIE E SIMILI

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    03

    PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    04

    AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    05

    DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    06

    CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    07

    VENDITORE PORTA A PORTA

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    09

    RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    11

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    12

    RAPPORTI DI CO. CO. CO. PROROGATI

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    13

    ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    14

    FORMAZIONE SPECIALISTICA

    33,00

    0,50

    0,22

    33,72

    17

    CONSULENTE PARLAMENTARE

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    18

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – D.LGS. N. 81/2015

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    19

    AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti

    25,00

    0,50

    0,22

    0,51

    26,23[4]

    20

    COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid19 – Ordinanza 24 ottobre 2020 D.P.C.M. Protezione Civile

    33,00

    0,50

    0,22

    1,31

    35,03

    Gestione separata 2023 Aliquote professionisti

    Di seguito la tabella relativa ai professionisti 

    Collaboratori e figure assimilate

    Aliquote

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

    35,03

    (33,00 IVS + 0,72 + 1,31 aliquote aggiuntive)

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL

    33,72%

    (33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)

    Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

    24%

    (24,00 IVS)

    Professionisti

    Aliquote

    Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie

    26,23%

    (25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,51 ISCRO)

    Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria

    24%

    (24,00 IVS)

    Minimali e massimali Gestione separata 2023

    MASSIMALE REDDITO 

    Per l’anno 2023 il massimale di reddito  è pari a € 113.520,00. Pertanto, le aliquote per il 2023 si applicano  fino al raggiungimento del citato massimale.

    MINIMALE REDDITO  E ACCREDITI CONTRIBUTIVI 

    Per l’anno 2023 il minimale di reddito imponibile  è pari a € 17.504,00.

    Conseguentemente:

    • gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.200,96;
    • gli iscritti  che applicano  l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari a:

    – € 4.591,30 (di cui € 4.376,00 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 26,23%;

    – € 5.902,35 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;

    – € 6.131,65 (di cui € 5.776,32 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 35,03%.

  • Contributi Previdenziali

    Retribuzioni imponibili dipendenti 2023 ai fini contributivi

    Con la circolare n. 11 del 1 febbraio  2023 INPS ha comunicato gli aggiornamenti delle retribuzioni  minime per il calcolo dei contributi previdenziali nel 2023 per la generalità dei lavoratori dipendenti e le istruzioni  ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio. 

    L'istituto ricorda infatti che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. 

     Inoltre si ricorda che  il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

    Limiti retribuzione giornaliera  e minimali e massimali  2023

    Considerato che, nell'anno 2022, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari all’8,1%la circolare fornisce  nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2023. Tali limiti, secondo quanto precisato sopra , devono essere ragguagliati a:

    •   € 53,95 giornalieri (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2023, pari a
    •  € 567,94 mensili) se di importo inferiore.

    In sintesi i principali valori indicati dall'INPS sono i seguenti

    Anno 2023

    Euro

    Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD

    567,94

    Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)

    53,95

    retribuzioni convenzionali in genere: retribuzione giornaliera minima

    29,98

    soci delle cooperative della piccola pesca

    Retribuzione convenzionale mensile

    750,00

    Prima fascia di retribuzione pensionabile annua

    Importo mensilizzato

    Euro 52.190,00

    Euro 4.349,00

    Massimale annuo della base contributiva

    113.520,00

     Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2023

    I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2023 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo  senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.

    La scadenza è quindi fissata al 16 maggio 2023

    Per la regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2023 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

    L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1%, da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

  • Pace Fiscale

    Regolarizzazione delle irregolarità formali: le istruzioni dell’Agenzia

    Definite, con Provvedimento del 30.01.2023 n. 27629 dell'Agenzia delle Entrate, le modalità attuative della Definizione agevolata delle violazioni formali (disciplinata dalla legge di Bilancio 2023, commi da 166 a 173 dell’articolo 1).

    Le violazioni formali che possono formare oggetto di regolarizzazione, sono quelle per cui sono competenti gli uffici dell’Agenzia delle entrate ad irrogare le relative sanzioni amministrative, commesse fino al 31 ottobre 2022:

    • dal contribuente, 
    • dal sostituto d’imposta, 
    • dall’intermediario 
    • e da altro soggetto tenuto ad adempimenti fiscalmente rilevanti, anche solo di comunicazione di dati, 

    che non rilevano sulla determinazione della base imponibile e dell’imposta, ai fini dell'Iva, dell'Irap, delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché sulla determinazione delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta e sul relativo pagamento dei tributi

    Viene precisato che la regolarizzazione non può, inoltre, essere esperita dai contribuenti, per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

    Come fare per regolarizzare le violazioni formali

    La regolarizzazione si perfeziona mediante

    • la rimozione delle irregolarità od omissioni 
    • e il versamento di 200 euro per ciascuno dei periodi d’imposta, indicati nel modello F24, cui si riferiscono le violazioni formali. 

    Qualora le violazioni formali non si riferiscono ad un periodo d’imposta, occorre fare riferimento all’anno solare in cui sono state commesse. 

    Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il versamento dell’importo regolarizza le violazioni formali che si riferiscono al periodo d’imposta che ha termine nell’anno solare indicato nel modello F24. 

    Quando nello stesso anno solare hanno termine in date diverse più periodi d’imposta, per ciascuno di essi va eseguito il versamento dell’importo di cui sopra.

    Il versamento può essere effettuato in due rate di pari importo:

    • la prima entro il 31 marzo 2023 
    • e la seconda entro il 31 marzo 2024. 

    É consentito anche il versamento in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2023

    Con separata risoluzione dell’Agenzia delle entrate verrà istituito il codice tributo per il versamento delle somme dovute per la regolarizzazione da riportare nel modello F24 con le istruzioni per la compilazione.

    Il comma 168 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023, per il perfezionamento della regolarizzazione, richiede anche “la rimozione delle irregolarità od omissioni”. La rimozione va effettuata entro il 31 marzo 2024. Qualora il soggetto interessato non abbia effettuato per un giustificato motivo la rimozione di tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa comunque produce effetto se la rimozione avviene entro un termine fissato dall'ufficio dell’Agenzia delle entrate, che non può essere inferiore a 30 giorni. La rimozione va in ogni caso effettuata entro il predetto termine del 31 marzo 2024 in ipotesi di violazione formale constatata o per la quale sia stata irrogata la sanzione o comunque fatta presente all’interessato.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Adesione agevolata e Definizione agevolata atti di accertamento: le modalità attuative

    Con Provvedimento del 30 gennaio 2023 n. 27663, l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità attuative per l’adesione e la definizione agevolate degli atti del procedimento di accertamento, come disciplinate dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022, articolo 1, commi da 179 a 185),

    Con riferimento ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativi a:

    • processi verbali di constatazione consegnati entro la data del 31 marzo 2023;
    • avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del primo gennaio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023;
    • inviti al contradditorio emessi ai sensi degli articoli 5, comma 1, 5-ter e 11, comma 1 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro il 31 marzo 2023;

    le sanzioni di cui al comma 5 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto legislativo n. 218 del 1997, si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. 

    Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data del 1° gennaio 2023 (data di entrata in vigore della legge di bilancio 2023) e quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate.

    Tali disposizioni si applicano anche agli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata di entrata in vigore della legge di bilancio 2023 e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, con il pagamento delle sanzioni nella misura di un diciottesimo delle sanzioni irrogate e degli interessi applicati, entro il termine per presentare il ricorso.

    Come fare per perfezionare la regolarizzazione

    La regolarizzazione degli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e di liquidazione nonché degli atti di recupero si perfeziona con il pagamento:

    • dell’intero importo dovuto 
    • ovvero della prima rata 

    entro il termine per la proposizione del ricorso. 

    Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo al pagamento della prima rata. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale.

    E esclusa la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Gli uffici dell’Agenzia delle entrate forniscono l’assistenza eventualmente richiesta dagli interessati per potersi avvalere della regolarizzazione.

    Allegati:
  • Rubrica del lavoro

    Decreto flussi 2022: 82705 gli ingressi previsti

    E' stato pubblicato ieri nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2023 il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022 

    contenente la programmazione "transitoria" dei flussi d'ingresso dei  lavoratori  non  comunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2022. 

    Nel decreto viene fissata una quota di nuovo superiore al 2021 pari a 82705 unità , numero provvisorio  in quanto IL  documento  programmatico  triennale  non  e'  stato  emanato  e  tenuto  conto  dei consistenti  fabbisogni evidenziati dal mondo economico e produttivo nazionale.

    Si tiene conto inoltre dell'art. 22, comma 2, del testo  unico  dell'immigrazione,  che  prevede per il datore di lavoro che  voglia  assumere  uno  straniero

    residente all'estero e  verificare preventivamente presso il  centro  per  l'impiego competente,  l'indisponibilita'  di  un   lavoratore   presente   sul  territorio nazionale con il profilo adatto a  a ricoprire il posto di lavoro,    con le modalita' definite dall'Agenzia nazionale  politiche con nota  del  20  dicembre  2022   in tema di adempimenti  dei  centri  per l'impiego»; 

     La programmazione è  riassunta nella tabella  seguente:

    PROGRAMMAZIONE FLUSSI INGRESSO 
    Quota complessiva 82705, di cui 44000  per lavoro subordinato stagionale per il settore agricolo  e turistico alberghiero di cui: 22000 gestiti dalle organizzazioni datoriali e  sindacali del settore
     38.705  per lavoro subordinato non stagionale e autonomo di cui: per lavoro subordinato non stagionale 30105 da paesi con accordi di cooperazione attivi o imminenti
    1000 lavoratori già formati nei paesi di origine
    100 lavoratori dal Venezuela di origine italiana
    6000 lavoratori autonomi
    500 imprenditori artisti 

       

     Termini per la presentazione delle domande  e istruzioni operative

     I termini  per  la  presentazione  delle  domande   sono fissati dalle ore 9,00  del  sessantesimo  giorno  successivo alla data di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale , quindi dal 27 marzo 2023 fino a esaurimento delle quote o, comunque, entro il 31 dicembre 2023. 

     Le quote per lavoro subordinato, stagionale  e  non  stagionale,saranno  ripartite  dal  Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali tra gli Ispettorati territoriali del lavoro, le Regioni e le Province autonome. 

     ATTENZIONE è previsto che trascorsi centoventi giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del decreto qualora il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  rileviquote significative non utilizzate tpuo' effettuarne una diversa suddivisione sulla  base  delle effettive  necessita'  riscontrate  nel  mercato  del  lavoro.

     Le disposizioni attuative in particolare sulla documentazione da presentario per dimostrare di aver verificato la disponibilità di lavoratori italiani  saranno definite con  apposita circolare congiunta del Ministero  dell'interno,  del  Ministero  del lavoro e delle politiche  sociali,  del  Ministero  dell'agricoltura,della sovranita' alimentare e delle  foreste,  sentito  il  Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,   e comunicata  comunicata sui siti web degli stessi Ministeri. 

      

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Il Decreto aiuti Quater diventa legge: ecco il testo coordinato pubblicato in GU

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.13 del 17.01.2023, la Legge del 13.01.2023 n. 6 di conversione del decreto Aiuti quater (Decreto legge del 18.11.2022 n. 176).

    Scarica il testo del Decreto aiuti quater n. 176/2022 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

    Vediamo in breve sintesi alcune delle misure previste dal nuovo decreto.

    Benefit aziendali fino a 3000 euro

    Limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonche' le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di 3.000 euro (in luogo degli attuali 600 euro come previsto dal decreto aiuti bis).

    Credito imposta imprese contro il caro energia

    Credito d'imposta previsto a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale anche per il mese di dicembre 2022.

    Si ricorda che il disegno di legge di bilancio 2023 in corso di approvazione, riconosce anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, i crediti di imposta in esame.

    Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette

    Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi dell’energia, le imprese residenti in Italia hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.

    A tal fine, le imprese interessate, formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy (ex Mise), da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

    Limiti contante fuori dal testo del decreto

    Riguardo al limite per il pagamento in contanti, il Consiglio dei Ministri, il 10 novembre aveva approvato la disposizione per cui a partire dal 1° gennaio 2023, la soglia per il pagamento in contanti venisse innalzata a 5.000 euro (in luogo dei 1.000 euro), che non compare più nel testo del decreto, ma viene inglobata nella Legge di Bilancio per il 2023.

    Superbonus

    Prevista la rimodulazione del Superbonus al 90% a partire dal 1° gennaio 2023.

    L'articolo 9 comma 1, lettera a), modifica il comma 8-bis dell’articolo 119 del dl n. 34/2020 in materia di disciplina di detrazione al 110% per interventi di efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici (superbonus). In particolare, diminuisce la detrazione portandola al 90% per le spese sostenute nell'anno 2023, indicando conseguentemente nel termine del 31 dicembre 2022 (rispetto al previgente termine del 31 dicembre 2023) il limite per avvalersi dell’agevolazione nella misura del 110%.

    Inoltre, viene prevista l'estensione del termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, ovvero tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo.

    In merito leggi anche Superbonus villette unifamiliari: nel 2023 agevolazione al 90% legata al reddito familiare.

    Allegati: