• Formazione e Tirocini

    Enti formativi: decreto riparto fondi 2022

    E' stato pubblicato nella sezione Pubblicità legale del sito istituzionale del Ministero del lavoro il Decreto direttoriale di riparto delle risorse  stanziate dalla legge di bilancio 205- 2017 per la copertura delle spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative non coperte da contributo regionale.

    Si tratta ricordiamo degli enti :

    •   emanazione delle organizzazioni sindacali o datoriali oppure 
    • di associazioni con finalita' formative e sociali, o  di  imprese  e loro consorzi, o del movimento cooperativo
    •  a carattere nazionale 
    • e senza scopo di lucro c
    • che operino in  piu'  di  una  regione, attraverso idonee  strutture tecniche ed  organizzative.

     Il finanziamento è pari complessivamente a 13 milioni di euro ed è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

     Il finanziamento è ripartito sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14 aprile 2015, n. 107/IV/2015.

     Le risorse  per ciascun ente gestore di attività formative  che  ha presentato istanza relativamente all’annualità 2022, sono riportate  nella Tabella 1 “Ripartizione delle risorse” ( elencati nel paragrafo successivo)

    I fondi saranno erogati dalla  Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro in due tranches:

    1. anticipo previa presentazione di garanzia  fideiussoria e del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC in corso di validità, fino alla concorrenza dell’80%, del contributo assegnato .
    2. Il saldo finale nel limite del 20%  dopo le  risultanze  delle verifiche  contabili dei rendiconti  presentati dagli esnti, che saranno effettuate dagli ispettorati territoriali e lavoro e trasmesse alla Direzione Generale delle Politiche Attive del Lavoro

    Fondi formazione 2022: beneficiari e importi

    Questo l'elenco degli enti beneficiari e il relativo importo in euro:

    • ENTI CONTRIBUTO 4 FORM S.c. a r.l. 19.670,92 
    • A.N.A.P.I.A. NAZIONALE 1.210.885,05
    •  AGRICOLTURA E’ VITA 54.186,40
    •  ASS.FOR.SEO S.c. a r.l. 62.364,15
    •  ASSOFOR – ASSOCIAZIONE ORGANISMI DI FORMAZIONE 566.794,76 
    • ASSOCIAZIONE CONSORZIO SCUOLE LAVORO 595.819,44 
    • ASSOCIAZIONE INFORJOB 129.644,94 
    • ASSOCIAZIONE NUOVI LAVORI 47.490,12 
    • CNOS – FAP 1.201.754,15 
    • FONDAZIONE CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI ONLUS 195.602,03
    •  CE.S.CO.T. 25.486,47 
    • FONDAZIONE C.F.M. – CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE 129.945,02 
    • CIF – CENTRO ITALIANO FEMMINILE 55.154,22 
    • CENTRO STUDI FORMAZIONE E LAVORO 421.754,27 
    • CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA 84.798,22 
    • CIOFS – FP 657.549,48 
    • CONFEDERAZIONE SERVIZI FORMATIVI 753.385,06 
    • EFAL 59.996,34 
    • ENDO – FAP NAZIONALE 235.018,09 
    • ENAC 275.715,77 
    • ENAIP NAZIONALE Impresa Sociale 1.371.696,19
    •  ENAP 62.205,48 ENFAP ITALIA 81.089,90 
    • E.N.G.I.M. – FONDAZIONE ENGIM ETS 534.988,03
    •  FONDAZIONE ECIPA 225.430,83 
    • FONDAZIONE ET LABORA 296.872,87
    •  FORMEDIL ENTE UNICO FORMAZIONE E SICUREZZA 281.799,68 
    • H.E.R. A.P.S.E.T.S – ASS.NE DI PROMOZIONE SOCIALE HER 23.943,99 
    • I.F.O.A. 597.203,13
    •  IAL NAZIONALE S.r.l. Impresa Sociale 782.556,77 
    • INIPA Impresa Sociale 57.276,42 
    • ISTITUTO ITALIANO FERNANDO SANTI S.c. a r.l. Impresa Sociale 44.396,10
    • PORTA XXI 104.638,31 
    • RETE ITS – RETE FONDAZIONI ITS ITALIA 157.036,90
    •  SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE 1.297.232,35 
    • S.F.C. – SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA S.c.p.a. 298.618,15.

  • Rubrica del lavoro

    Legge anti violenza e molestie sul luogo di lavoro: in vigore la Convenzione OIL

    Nella Gazzetta Ufficiale  n. 20 del 26 gennaio 2021 è stata  pubblicata la Legge 15 gennaio 2021, n. 4: Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione dell'OIL.

    Un comunicato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2022, informa che la convenzione è entrata in vigore il 29 ottobre 2022,

    Convenzione OIL anti violenza: i principi

    I principi fondamentali affermati nel documento  definito "Convenzione sulla violenza e sulle molestie  2019" sono i seguenti:

    • La  Convenzione si applica  a  tutti  i  settori,  sia privati che pubblici, nell'economia  formale  e  informale,  in  aree urbane o rurali.
    •  In conformita' con il diritto e le circostanze nazionali e  in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei  datori  di  lavoro e  dei lavoratori, i   Membri  sono  tenuti   ad  adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato  sulla  prospettiva   di  genere per la prevenzione e l'eliminazione  della   violenza  e  delle  molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio  deve tenere in considerazione la violenza e le  molestie che coinvolgano soggetti

    terzi, qualora rilevante, e includere: 

          a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge; 

          b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino  misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie; 

          c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione  di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie; 

          d)  l'istituzione   o  il  rafforzamento dei meccanismi  per l'applicazione e il monitoraggio; 

          e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di  ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno; 

          f) l'istituzione di misure sanzionatorie; 

          g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attivita'  educative  e formative e la promozione di  iniziative di sensibilizzazione secondo modalita' accessibili e adeguate; 

          h) la  garanzia di  meccanismi  di ispezione e di  indagine efficaci per i  casi di  violenza e di  molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

    •      Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio ciascuno Stato Membro riconosce i ruoli e  le funzioni, diversi e complementari, di governi nonche' di datori di lavoro e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo  conto  della diversita'   della  natura  e   della  portata  delle   rispettive  responsabilita'. 

    L' Obiettivo della Convenzione è quello di "proteggere  i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a  persone  che  lavorino indipendentemente  dallo   status   contrattuale,   le   persone   in formazione, inclusi i tirocinanti e  gli  apprendisti,  i  lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un  impiego  e  i candidati a un lavoro, e  individui  che  esercitino  l'autorita',  i doveri e le responsabilita' di un datore di lavoro".    

    Gli Stati Membri  dovranno mettere in campo anche meccanismi di controllo sull’applicazione delle norme e per garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci , garaneno contemporaneamente la   privacy dei soggetti coinvolti 

    A questo fine andra rafforzata  l'azione degli ispettorati del lavoro e delle altre autorità competenti abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Fatturazione elettronica: aggiornate le regole tecniche per emissione e ricezione

    Con Provvedimento del 24.11.2022 n. 433608, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
    per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
    di servizi transfrontaliere
    e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

    Scarica il testo del Provvedimento e allegati A, B e C relativi alle specifiche tecniche.

    Con il provvedimento in oggetto risultano così superate le indicazioni sulla fatturazione elettronica fornite con il precedente provvedimento del 30 aprile 2018, che viene integralmente sostituito, al fine di recepire le disposizioni dell’articolo 14 del Dl n. 124/2019, secondo il quale viene stabilito che:

    • i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati: 
      • dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria,
      • dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

    e le previsioni contenute nel parere n. 454/2021 del Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, viene stabilito che:

    • l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i
      file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente; restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso
      di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di
      esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini
      penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma
      l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,
      accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da
      parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione
    • con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle
      entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo
      svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode
      fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali
      anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei
      confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che
      operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,
      ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati
    • con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano
      nell’ambito del settore legale
      , data la potenziale particolare delicatezza delle informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al
      fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle
      fatture elettroniche
      , le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO
      del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

    Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici, anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al fine del pagamento dell’imposta di bollo. 

    Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche, i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare, aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

    Allegati:
  • Parità di genere e Politiche del Lavoro Femminile

    Riparto fondi centri antiviolenza 2022

    E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'10 novembre 2022 il decreto della presidenza del Consiglio  del 22 settembre 2022  dipartimento per le pari opportunità, recante i Criteri di riparto per il finanziamento  dei  centri  antiviolenza  e delle case-rifugio  e le tabelle di attribuzione dei Fondi in attuazione degli articoli 5 e  5-bis,  del  decreto-legge  14   agosto 2013, n. 93.

     Si tratta dell'l'importo di euro 30.000.000,00  di cui:

        a) euro 15.000.000,00 destinati  al finanziamento  dei  centri  antiviolenza  pubblici e privati gia' esistenti in ogni regione; 

        b)  euro  15.000.000,00 destinati   al  finanziamento   delle   case-rifugio  pubbliche e private gia' esistenti in ogni regione. 

     Il riparto delle risorse finanziarie    si basa sui dati Istat al 1° gennaio 2022  riferiti  alla  popolazione residente nelle regioni e nelle province autonome nonche'

    sui dati aggiornati forniti al Dipartimento per le pari  opportunita'   dal Coordinamento tecnico della VIII commissione «Politiche  sociali»  della Conferenza delle regioni e delle province autonome, relativi al  numero di centri antiviolenza e delle  case-rifugio  esistenti  nelle  regioni e nelle province autonome, secondo la tabella 1 e la  tabella  2 allegate

    Il decreto specifica che   un importo pari ad euro 10.000.000,00 viene ripartito in particolare   per 

        a. iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale delle donne nel loro percorso di fuoruscita dal circuito di violenza, nel rispetto delle scelte programmatiche di ciascuna regione; 

        b. rafforzamento  della  rete  dei  servizi  pubblici  e  privati  attraverso  interventi  di  prevenzione,   assistenza,   sostegno   e  accompagnamento delle donne vittime di violenza; 

        c.  interventi  per  il  sostegno  abitativo,  il   reinserimento  lavorativo e piu' in generale per l'accompagnamento nei  percorsi  di  fuoriuscita dalla violenza; 

        d. azioni per migliorare le capacita' di presa  in  carico  delle  donne migranti anche di seconda generazione e  rifugiate  vittime  di  violenza; 

        e. progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e  a minori vittime di violenza assistita; 

        f. azioni di informazione, comunicazione e formazione. 

     Il fondi vengono trasferiti dal   Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  alle  regioni , a seguito di specifica richiesta da parte delle  regioni  da  inoltrare, a cura delle  all'indirizzo  di   posta   elettronica  certificata [email protected]   entro sessanta giorni dalla data della comunicazione da parte  del Dipartimento per le pari opportunita' dell'avvenuta registrazione  da parte degli organi  di  controllo  del  decreto.

    Dovrà essere allegata un'apposita nota programmatica,  che  dovra'  recare,per ciascuno degli interventi  

        a.  la  declinazione  degli  obiettivi  che  la  regione  intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto; 

        b. l'indicazione delle attivita' da realizzare  per  l'attuazione  degli interventi; 

        c. il cronoprogramma delle attivita'; 

        d. la descrizione degli interventi che si prevede di  realizzare,  ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'art.  5-bis,  comma  2, lettera d); 

        e. un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.  

    Il  Dipartimento  per  le  pari  opportunita'   provvedera'   quindi  a trasferire le risorse  a  ciascuna  regione  in  un'unica  soluzione,    entro  trenta  giorni  all'approvazione della nota  inviata .

     Le  regioni  si  impegnano  ad  assicurare   la   consultazione dell'associazionismo di riferimento  e  di  tutti  gli  altri  attori  pubblici  e  privati  destinatari delle risorse statali ripartite con il decreto o  che comunque, a diverso titolo, partecipino con la loro attivita'  al  perseguimento delle finalita' di cui all'art. 5, comma 2, lettera d),

    del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93. 

    Ai fini del potenziamento del «Piano strategico nazionale sulla  violenza  maschile  contro  le  donne (2021-2023)», cui concorrono le risorse, e regioni si impegnano ad istituire ed a convocare,  almeno  su  base  semestrale,  tavoli  di  coordinamento  regionali  per   la  programmazione e per il monitoraggio delle attivita'.  e a dare conto  al Dipartimento per le pari  opportunita',  in  fase  di   monitoraggio,   di eventuali scostamenti  rispetto  a  quanto  riportato   nella   nota  programmatica 

    Alle regioni è richiesto inoltre di inviare  entro il 30 novembre 2023,  un'apposita  relazione  sull'utilizzo  delle   risorse ed  entro il 30 marzo  2024,  una  relazione  riepilogativa,  in  merito   all'avanzamento   finanziario   ed   alle  iniziative adottate a valere sulle risorse, con un successivo aggrionamento anche entro il 30 settembre 2024.

    ATTENZIONE  Il mancato utilizzo  delle  risorse  da  parte  delle  regioni, entro l'esercizio  finanziario 2024, comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali

    saranno  versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   per   la  successiva assegnazione al bilancio della  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri – Centro di responsabilita' n. 8 «Pari  Opportunita'»  –  Capitolo n. 496, per la successiva redistribuzione tra le regioni  

  • Lavoro Dipendente

    Fringe benefit 2022 fino a 600 euro anche per le utenze domestiche

    Limitatamente al periodo di imposta 2022, l’articolo 12 del decreto Aiuti-bis è intervenuto per fissare un nuovo limite massimo di esenzione e per ampliare le tipologie di fringe benefit concesse al lavoratore, ovvero:

    • sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; 
    • il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da 258,23 euro a 600,00 euro.

    L'Agenzia delle Entrate con Circolare del 04.11.2022 n. 35, fornisce tutti i chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale concentrandosi sugli obblighi documentali in capo al datore di lavoro e al dipendente.

    Le spese per utenze domestiche rientranti nei fringe benefit

    Relativamente alle spese per utenze domestiche, rientranti nei fringe benefit, l'Agenzia chiarisce che queste debbano:

    • riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari,
    • a prescindere che negli stessi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio
    • a condizione che ne sostengano effettivamente le relative spese.

    Sono comprese anche le utenze per uso domestico (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento):

    • intestate al condominio, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) 
    • e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari, sempre a condizione che tali soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
      Resta fermo che, in tale ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione in commento per le medesime spese, in quanto queste ultime, poiché oggetto di rimborso, non possono essere considerate 6 effettivamente sostenute.

    Obblighi del datore di lavoro e del dipendente

    Tenuto conto che la misura agevolativa si riferisce espressamente a una determinata tipologia di spesa, il datore di lavoro dovrà acquisire e conservare, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. 

    In alternativa, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del Dpr n. 445/2000, con la quale il lavoratore richiedente attesti di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l’intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest’ultimo), la tipologia di utenza, l’importo pagato, la data e le modalità di pagamento.

    In ogni caso, al fine di evitare che si fruisca più volte del beneficio in relazione alle stesse spese, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri. 

    Tutta la documentazione indicata nella predetta dichiarazione sostitutiva deve essere conservata dal dipendente in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

    La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal lavoratore dipendente, purché sia intestata:

    • al coniuge o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR 
    • o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito analitico), al locatore.

    Le somme erogate dal datore di lavoro (nell’anno 2022 o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi anche a fatture che saranno emesse nell’anno 2023 purché riguardino consumi effettuati nell’anno 2022.

    Allegati:
  • Trust e Patrimoni

    Trust: il punto della disciplina fiscale nella circolare dell’Agenzia

    Con Circolare del 20 ottobre 2022 n. 34, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in materia di fiscalità diretta e indiretta dei trust alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta, nonché delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 in tema di imposizione diretta.

    In particolare, sul piano normativo, il decreto ha modificato la disciplina, ai fini della imposizione sui redditi, relativa alle “attribuzioni” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da trust stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei trust si considerano a fiscalità privilegiata. 

    Tale intervento normativo ha avuto quale finalità quella di fornire regole specifiche per l’imposizione delle predette “attribuzioni”, in particolare, da parte di trust opachi, ovvero di trust senza beneficiari di reddito “individuati”, allo scopo di evitare che la residenza fiscale del trust in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani. 

    Nello specifico, il decreto ha fornito indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali trust, stabilendo: 

    • l’inclusione tra i redditi di capitale anche dei «redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73»;
    • una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito».

    Indice della Circolare:

    1. PROFILI CIVILISTICI DEL TRUST
    2. APPORTO DEI BENI IN TRUST
    3. DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI
      • 3.1 TRUST TRASPARENTE RESIDENTE E NON RESIDENTE 
      • 3.2 TRUST OPACO RESIDENTE
      • 3.2.1 Trust opaco commerciale 
      • 3.2.2 Trust opaco non commerciale 
      • 3.3 TRUST OPACO ESTERO
      • 3.4 L’INTERPOSIZIONE DEL TRUST 
      • 3.5 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 44 COMMA 1 LETTERA G-SEXIES) 
    4. DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE
      • 4.1 QUADRO DI RIFERIMENTO
      • 4.2 EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ
      • 4.3 RECEPIMENTO DELL’ORIENTAMENTO ESPRESSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE
      • 4.4 TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE 
      • 4.4.1 Istituzione del trust 
      • 4.4.2 Dotazione dei beni in trust 
      • 4.4.3 Attribuzione dei beni ai beneficiari
      • 4.4.4 Liquidazione dell’imposta 
      • 4.4.5 Liquidazione dell’imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da Trust già esistenti 
      • 4.4.6 Esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni
      • 4.4.7 Operazioni effettuate durante la vita del trust 
      • 4.4.8 Sostituzione del trustee 
      • 4.4.9 Imposte ipotecaria e catastale
      • 4.5 ATTI FORMATI ALL’ESTERO 
      • 4.6 ATTRIBUZIONI AI BENEFICIARI “SENZA FORMALITÀ” 
      • 4.7 TRUST C.D. “LIQUIDATORI” E “DI GARANZIA” 
      • 4.8 TRUST “DOPO DI NOI” .
    5. OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE 
      • 5.1 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEL TRUST 
      • 5.2 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI EFFETTIVI 
      • 5.3 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE (TRUSTEE, DISPONENTE E GUARDIANO)
    6. APPLICAZIONE DELL’IVIE E DELL’IVAFE

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Atto costitutivo Srl e Srl semplificata in videoconferenza: pronti i modelli standard

    Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 luglio 2022 n. 155, sono stati definiti i modelli di atti costitutivi per la costituzione società a responsabilità limitata (sia ordinaria che semplificata) attraverso la partecipazione delle parti in videoconferenza utilizzando la procedura online mediante una piattaforma telematica predisposta dal Consiglio Nazionale del Notariato, in attuazione dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 183.

    Pertanto, l'atto costitutivo delle società a responsabilità limitata e delle società a responsabilità limitata semplificata aventi sede in Italia e con capitale versato mediante conferimenti in denaro, può essere ricevuto dal notaio, per atto pubblico informatico, con la partecipazione in videoconferenza delle parti richiedenti o di alcune di esse, mediante l'utilizzo di una piattaforma telematica predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato.

    Gli atti costitutivi possono essere redatti utilizzando i seguenti modelli standard (allegati al decreto):

    • Allegato 1 – Modello SRL per le società a responsabilità limitata
    • Allegato 2 – Modello SRL SEMPLIFICATA per le società a responsabilità limitata semplificata,

    Scarica qui i Modelli allegati al decreto in formato word

    I suddetti modelli potranno essere utilizzati dal 5 novembre 2022, data di entrata in vigore del Decreto del Mise del 26 luglio 2022 n. 155.

    Ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicherà sul proprio sito istituzionale i modelli, anche in lingua inglese.

    In caso di utilizzo di tali modelli standard uniformi, il compenso per l'attività notarile è determinato in misura non superiore a quello previsto dalla Tabella C) – Notai del decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n.140, ridotto alla metà.

    Allegati: