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Decreto Energia 2023: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge del 29.09.2023 n. 131 (c.d. Decreto Energia) contenente “misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio”.
Scarica il testo del decreto legge del 29.09.2023 n. 131
Diverse le misure previste, tra cui un buono benzina ovvero un contributo economico che dovrebbe integrare la Carta spesa Dedicata a te per le famiglie con ISEE sono una certa soglia e il rinnovo delle agevolazioni sulle bollette nonchè il rafforzamento dei bonus sociali anche per il 4° trimestre 2023 sui costi dell'energia elettrica e gas e l'incremento delle borse di studio universitarie.
Inoltre il decreto contiene diverse proroghe riguardanti tra le altre la garanzia prima casa e le agevolazioni per gli under 36 e misure di emersione di irregolarità.
Di seguito piu in dettaglio le misure.
Misure in materia di energia e per sostenere il potere di acquisto delle famiglie
Anche per il 4° trimestre 2023 e fino al 31 dicembre 2023 vengono prorogate le seguenti misure:
- riduzione delle bollette dell’energia elettrica e del gas a favore dei nuclei familiari economicamente più disagiati (con ISEE fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro se con 4 figli) o con componenti in condizioni di salute gravi;
- azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale;
- riduzione dell’aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per le forniture di servizi di teleriscaldamento e per le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano;
- al fine di sostenere il potere d’acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell’incremento del costo del carburante, ai beneficiari della social card è riconosciuto un ulteriore contributo nei limiti pro capite derivante dalle somme stanziate, consentendo l’uso della social card anche per l’acquisto di carburanti e per l'acquisto di abbonamenti ai trasporti pubblici.
Sostegno imprese energivore
Al fine di adeguare la normativa nazionale alla comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea, del 18 febbraio 2022, a decorrere dal 1° gennaio 2024, accedono alle agevolazioni di cui al comma 4 del presente decreto, le imprese che, nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza di concessione delle agevolazioni medesime, hanno realizzato un consumo annuo di energia elettrica non inferiore a 1 GWh e che rispettano almeno uno dei seguenti requisiti:
- operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione di cui all’allegato 1 alla comunicazione 2022/C 80/01;
- pur non operando in alcuno dei settori di cui alle lettere a) e b), hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”, avendo rispettato i requisiti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto.
Le imprese di cui sopra sono soggette ai seguenti contributi a copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico relativi al sostegno delle energie rinnovabili:
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera a), nella misura del minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e lo 0,5 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera b), nella misura del minor valore tra il 25% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1 per cento del valore aggiunto lordo dell’impresa;
- con riferimento alle imprese di cui al comma 1, lettera c), nella misura del minor valore:
- per le annualità 2024, 2025 e 2026, tra il 35 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e l’1,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- per l’anno 2027, tra il 55 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 2,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa;
- per l’anno 2028, tra l’80 per cento della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico destinata al sostegno delle fonti rinnovabili di energia e il 3,5 per cento del valore lordo aggiunto dell’impresa.
Borse di studio università
Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio (decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68) è incrementato per l’anno 2023 dell’importo di 7.429.667 euro, destinato alla corresponsione delle borse di studio per l’accesso alla formazione superiore in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie degli enti regionali per il diritto allo studio relative all’anno accademico 2022/2023.
Proroghe di termini e sanatoria corrispettivi
Sono presenti nella bozza del decreto legge anche le seguenti disposizioni:
- il termine riguardante le agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione destinate agli under 36 viene prorogato al 31 dicembre 2023 (di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73);
- possibile esercitare il ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023, per i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento;
Altre disposizioni urgenti
Si segnala infine che il decreto contiene anche :
- disposizioni tecniche in materia di cessioni di compendi assicurativi e allineamento di valori contabili per le imprese.
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Bonus edilizi: i chiarimenti dell’Agenzia su cessione del credito o sconto in fattura
Con Circolare del 07.09.2023 n. 27, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle novità introdotte dal Decreto Cessioni (DL 16 febbraio 2023, n. 11) che, modificando l’articolo 121 del Dl n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha previsto, salvo precise deroghe, un generalizzato divieto di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.
A decorrere dal 17 febbraio 2023, pertanto, salvo le deroghe tassative (articolo 2, commi da 1-bis a 3-quater, del Decreto Cessioni), i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi diversi dal Superbonus, potranno fruire esclusivamente della detrazione in diminuzione delle imposte dovute, ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Il divieto all’esercizio dell’opzione opera in relazione agli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) (interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni degli edifici residenziali; interventi di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, nonché interventi volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune);
- efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
- adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del d.l. n. 63 del 2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate);
- installazione d’impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
L'Agenzia precisa che valgono tutti i chiarimenti già resi in argomento con le circolari 27 maggio 2022, n. 19/E, 6 ottobre 2022, n. 33/E, 13 giugno 2023, n. 13/E, 26 giugno 2023, n. 17/E.
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Riforma dello Sport: il decreto correttivo 120 di agosto 2023 in Gazzetta Ufficiale
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04.09.2023, il Decreto Legislativo del 29.08.2023 n. 120 in tema di enti e lavoratori sportivi, che interviene con disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 attuativi della riforma dello sport (Legge delega n. 86 2019), così come annunciato a giugno dal Consiglio dei Ministri.
Il testo costituisce uno strumento significativo nella promozione e nello sviluppo dello sport in Italia ed è il risultato di un lungo processo di consultazione e collaborazione con gli stakeholder del mondo dello sport, tra cui atleti, federazioni sportive, organizzazioni non profit e altri attori chiave.
L'obiettivo principale di questa riforma è quello di creare un ambiente sportivo più equo, sostenibile ed inclusivo per tutti i cittadini italiani.
Come si leggeva nel comunicato del Dipartimento dello Sport di giugno, tutele, semplificazione e trasparenza sono le parole chiave che identificano il correttivo ai decreti attuativi della delega contenuta nella legge 86/2019 con l’obiettivo di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport, a iniziare dal lavoro sportivo di cui al d.lgs. 36/2021, con il riconoscimento delle dovute tutele a chi opera nel suo ambito, incluse tutele fondamentali come quelle relative alla maternità e alla malattia, in un quadro sostenibile per il mondo del dilettantismo.
Il testo composto da 6 articoli reca disposizioni integrative e correttive dei seguenti decreti legislativi:
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, "recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, "recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, "recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, "recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi";
- D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, "recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali".
Diverse le novità previste, tra le quali si segnalano:
- semplificazioni degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
- potenziamento del registro con l’aggiunta di nuove funzioni;
- previsione di norme specifiche per i giudici di gara;
- norme specifiche per i dipendenti pubblici;
- maggiore flessibilità nella individuazione del tipo di rapporto da instaurare nel lavoro sportivo dilettantistico;
- sostegno al mondo paralimpico, con l’introduzione di una nuova disciplina per la partecipazione a competizioni e ad allenamenti;
- abbassamento a 14 anni dell’età minima per l’apprendistato per l’istruzione secondaria sia nel professionismo che nel dilettantismo;
- un intervento in tema di Irap sulla determinazione della base imponibile;
- creazione di un Osservatorio nazionale sul lavoro sportivo.
Ricordiamo che precedentemente era già stato pubblicato in GU il Decreto legislativo del 5 ottobre 2022 n. 163, contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 36/2021, le cui norme oggetto delle modifiche, dovevano essere applicate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ma con il decreto Milleproroghe 2023, l'entrata in vigore è stata rinviata al 1° luglio 2023.
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Delega Fiscale: il testo pubblicato in Gazzetta
E' stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto 2023 il testo definitivo della legge Delega al Governo per la riforma fiscale approvato dal Parlamento nelle scorse settimane, si tratta della Legge n. 111 del 09.08.2023 che entra in vigore il 29 agosto 2023 e stabilisce che il Governo adotti entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, i quali dovranno essere adottati, nel rispetto dei principi costituzionali, nonché del diritto dell’Unione europea e internazionale.
Il testo è composto da 23 articoli raggruppati in 5 titoli:
- Titolo I – I principi generali e i tempi di attuazione (artt. 1-4);
- Titolo II – I tributi, raggruppati in imposte sui redditi, Iva e Irap (artt. 5-9), altri tributi indiretti (artt. 10-12), Princìpi e criteri direttivi per la piena attuazione del federalismo fiscale regionale (art. 13) per la revisione del sistema fiscale dei comuni, delle città metropolitane e delle province (art. 14) per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici (art. 15);
- Titolo III – I procedimenti e le sanzioni (artt. 16-20);
- Titolo IV – Testi unici e codici (art. 21);
- Titolo V – Disposizioni finanziarie (art. 22-23).
I principali aspetti della riforma fiscale riguardano quindi:
- la struttura dell'Irpef;
- la revisione della tassazione d'impresa;
- la revisione dell'imposta sul valore aggiunto;
- il graduale superamento dell'Irap;
- la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti, diversi dall'IVA;
- la revisione delle disposizioni in materia di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi;
- il riordino delle disposizioni vigenti in tema di giochi pubblici, fermo restando il modello organizzativo dei giochi pubblici fondato sul regime concessorio e autorizzatorio;
- la revisione dell'attività di accertamento;
- la revisione del sistema nazionale della riscossione.
Decreto legislativi attuativi
In attuazione della delega sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri i seguenti schemi di decreti legislativi che hanno iniziato il loro iter parlamentare:
- Dlgs riforma dell'Irpef e altre imposte sul reddito
- Dlgs in materia di Fiscalità internazionale
- Dlgs riforma dello Statuto dei diritti del contribuente
- Dlgs Semplificazione degli adempimenti tributari
Revisione del sistema di imposizione personale sui redditi (IRPEF)
Fermo restando il principio costituzionale della progressività, la riforma dell'Irpef (art. 5) mira a semplificare il sistema attraverso:
- la revisione e la graduale riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva della transizione del sistema verso l'aliquota impositiva unica. A seguito delle modifiche in sede referente sono stati introdotti principi volti a favorire i nuclei familiari comprendenti persone con disabilità e l’occupazione giovanile, oltre che in tema di spopolamento delle aree periferiche del Paese.
- il graduale perseguimento della equità orizzontale prevedendo, in particolare:
- la progressiva applicazione della medesima area di esenzione fiscale e del medesimo carico impositivo IRPEF, indipendentemente dalla natura del reddito prodotto, con priorità per l'equiparazione tra redditi di lavoro dipendente e redditi di pensione;
- la possibilità di consentire la deduzione dal reddito di lavoro dipendente e assimilato, anche in misura forfettizzata, delle spese sostenute per la produzione dello stesso;
- la possibilità per il contribuente di dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del reddito di categoria e l'eccedenza dal reddito complessivo;
- l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, in misura agevolata su una base imponibile pari alla differenza tra il reddito del periodo d'imposta e il reddito di periodo più elevato tra quelli relativi ai tre periodi d'imposta precedenti, con possibilità di prevedere limiti al reddito agevolabile e un regime peculiare per i titolari di reddito di lavoro dipendente che agevoli l'incremento reddituale del periodo d'imposta rispetto a quello precedente;
- l'inclusione nel reddito complessivo, rilevante ai fini della spettanza di detrazioni, deduzioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, dei redditi assoggettati ad imposte sostitutive e a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, con esclusione dei redditi di natura finanziaria;
- con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'IRPEF dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, è stato introdotto un prioncipio di delega diretto a prevedere una migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto ed è stato precisato, con riguardo alla tassazione dei collezionisti di opere d'arte, l'esonero dei medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale.
Graduale superamento dell'Irap
Secondo quanto disposto dall'art. 8, si prevede il graduale superamento dell’Irap, con priorità per le società di persone, le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, nella prospettiva di istituire una sovraimposta, che assicuri un gettito in misura equivalente, determinata con le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite, ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali, da ripartire tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.
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Decreto anti infrazioni UE convertito in legge: il testo coordinato
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2023 il Testo del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, coordinato con la legge di conversione 10 agosto 2023, n. 103 , recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.»
L’obiettivo è quello di prevenire l’apertura di nuove procedure di infrazione ed evitare l’aggravamento di quelle pendenti adeguando l’ordinamento nazionale al diritto dell’Unione e alle sentenze della Corte di giustizia in quanto attualmente il numero di infrazioni è superiore alla media degli altri Stati membri dell’Unione Europea.
Il testo si compone di 27 articoli.
In particolare gli interventi riguardano le seguenti procedure
- 1. n. 2014/4075, in materia di aliquota agevolata dell'imposta di registro analoga a quella prevista per l'acquisto prima casa, senza obbligo di stabilire la residenza nel comune in cui è situato l'immobile acquistato;
- 2. n. 2021/2170 in materia di revisioni legali;
- 3. n. 2021/2075, per l'incompleto recepimento della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e di comunicare con terzi e con le autorità consolari, allo stadio di messa in mora ex articolo 258 TFUE;
- 4. n. 2014/4231, per non conformità alla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e in materia di computo del pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera del personale docente;
- 5. n. 2018/2044, per mancato recepimento della direttiva 2013/59/EURATOM che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;
- 6. n. 2014/2147, in materia di superamento dei valori limite fissati per il PM10;
- 7. n. 2015/2043 in materia di superamento dei valori di biossido di azoto;
- 8. n. 2020/2299 relativa alla qualità dell'aria per quanto concerne i valori limite per il PM2,5.
Per quanto riguarda i casi di pre-infrazione, si tratta di:
- 1. caso EU Pilot 2021/10083/FISMA, sui sistemi di garanzia dei depositi bancari;
- 2. caso EU Pilot (2021) 10047-Empl., in materia di cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali;
- 3. caso ARES (2021)5623843, in materia di attribuzione della Carta del docente anche ai docenti con contratto a tempo determinato;
- 4. caso NIF 2020/4008, in materia di pubblicità nel settore sanitario;
- 5. caso ARES (2022)1775812, in materia di istituzione del Fondo per la individuazione delle aree prioritarie e istituzione del Fondo per la prevenzione e riduzione del radon indoor e per rendere compatibili le misure di efficientamento energetico, di qualità dell'aria in ambienti chiusi con gli interventi di prevenzione e riduzione del radon indoor;
- 6. caso ARES (2019) 3110724, in materia di rilascio dei passaporti;
- 7. caso EU Pilot 2022/10193/ENER, in materia di verifica dell'efficienza degli investimenti nella rete di distribuzione del gas ai fini della copertura tariffaria;
- 8. caso EU Pilot 10375/22, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (modifica del decreto legislativo 8 novembre 2021 n.198).
L'adeguamento all'ordinamento nazionale a 9 regolamenti e 1 direttiva riguarda:
- regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 sul marchio dell'Unione Europea;
- regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 in materia di anti-tortura;
- regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 in materia di prodotti a duplice uso
- regolamento UE 1157/2019 del Parlamento europea e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione
- regolamenti (UE) 2017/2225, 2017/2226, 2018/1240, 2019/817 e 2019/818 in materia di interoperabilità dei sistemi informativi per le frontiere, l'immigrazione e la sicurezza;
- direttiva 2022/738/UE sull'utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada.
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Modifiche al Codice della proprietà industriale: la Legge pubblicata in GU
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 184 dell'08.08.2023, la legge n. 102 del 24 luglio 2023 che modifica il Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30 del 2005).
Scarica il testo della Legge n. 102/2023 in vigore dal 23 Agosto 2023.
Il provvedimento, composto da 32 articoli e 3 Capi, ha la finalità di perseguire due fondamentali obiettivi:
- il rafforzamento della competitività del sistema Paese e la protezione della proprietà industriale;
- la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione delle procedure.
Diverse sono le novità in materia di accesso alla proprietà industriale e di gestione dei brevetti, quali, ad esempio:
- la maggiore tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine, attraverso il divieto di registrazione di marchi evocativi, usurpativi o imitativi;
- la protezione temporanea dei disegni e dei modelli nelle fiere;
- la titolarità delle invenzioni realizzate nell'ambito di università ed enti di ricerca.
Per sciogliere alcuni dubbi interpretativi circa il termine finale di durata dei relativi brevetti, si precisa che il brevetto per invenzione industriale ha una durata di 20 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e scade all'ultimo istante del giorno corrispondente a quello di deposito della domanda stessa.
Come già previsto dall'articolo 60 attualmente in vigore, viene ribadito che tale brevetto non può essere rinnovato né può esserne prorogata la durata.
Si segnala inoltre che sono stati variati gli importi relativi all’imposta di bollo dovuta per la presentazione delle domande di concessione o registrazione di titoli di proprietà industriale, atti allegati e successive formalità, presso le Camere di commercio e l’Ufficio brevetti e marchi, con trasmissione telematica o consegnate su supporto informatico.
Variazione Imposta di bollo
Come chiarito dalla relazione illustrativa, l'adeguamento degli importi mira ad estendere l'utilizzo del bollo digitale, utilizzabile solo per importi pari a 16 euro e multipli, fino ad un massimo di cinque volte.
L’articolo 31 della legge modifica la misura degli importi dovuti a titolo di imposta di bollo, apportando all'articolo 1, comma 1-quater, della tariffa, parte I, di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, le seguenti modificazioni:
- aumento da 42,00 a 48,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di marchi d'impresa, novità vegetali, certificati complementari di protezione e topografie di prodotti per semiconduttori (art. 1, comma 1-quater, lettera a));
- diminuzione da 20,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni domanda di concessione o di registrazione di brevetto per invenzione, modello di utilità, disegno e modello ove alla stessa risulti allegatouno o più dei seguenti documenti:
- lettera di incarico a consulente di proprietà industriale o riferimento alla stessa;
- richiesta di copia autentica del verbale di deposito;
- rilascio di copia autentica del verbale di deposito (lettera a-bis));
- diminuzione da 85,00 a 80,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati (lettera b));
- aumento da 15,00 a 16,00 euro dell'importo dovuto per ogni istanza di annotazione e per tutte le altre istanze diverse da quelle richiamate nei punti precedenti (lettere c) e d)).
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Codice della proprietà industriale
Codice della proprietà industriale – Dlgs del 10 febbraio 2005, n. 30, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273. (Pubblicato in GU n.52 del 4-3-2005 – Suppl. Ordinario n. 28 )Aggiornato alla Legge del 24/07/2023 n. 102
Codice della Proprietà Industriale (D.lgs. n. 30/2005)Capo I – Diposizioni generali e principi fondamentali (Artt. 1-6)Allegati:
Capo II – Norme relative all'esistenza, all'ambito e all'esercizio dei diritti di proprietà industriale (Artt. 7-116)
Capo III – Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale (Artt. 117-146)
Capo IV – Acquisto e mantenimento dei diritti di proprietà industriale e relative procedure (Artt. 147-193)
Capo V – Procedure speciali (Artt. 194-200)
Capo VI – Ordinamento professionale (Artt. 201-222)
Capo VII – Gestione dei servizi e diritti (Artt. 223-230)
Capo VIII – Disposizioni transitorie e finali (Artt. 231-246)