• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Codice degli incentivi alle imprese pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10 dicembre 2025 il Decreto legislativo del 27.11.2025 n. 184, recante il Codice degli incentivi alle imprese, adottato in attuazione della legge delega n. 160/2023.

    Il provvedimento, che entra in vigore dal 1° gennaio 2026, introduce una disciplina organica e unitaria degli incentivi alle imprese, con l’obiettivo di razionalizzare, semplificare e rendere più trasparente l’intero sistema delle agevolazioni pubbliche.

    La riforma si colloca anche nell’ambito delle riforme previste dal PNRR, Missione 1, Componente 2, Riforma 3 “Razionalizzazione e semplificazione degli incentivi alle imprese”.

    Lo schema di decreto si compone di 28 articoli, suddivisi in cinque Capi:

    1. Disposizioni generali: definizione dell’ambito di applicazione, principi e coordinamento con norme UE e competenze regionali.
    2. Programmazione e coordinamento istituzionale: introduzione del Programma degli incentivi e del coordinamento Stato-Regioni.
    3. Attuazione degli incentivi: disciplina di bandi-tipo, criteri di ammissibilità, procedure di accesso ed erogazione, contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia occupazionale.
    4. Monitoraggio, valutazione e trasparenza: rafforzamento dei controlli e obblighi di pubblicità.
    5. Disposizioni finali e transitorie: abrogazioni, coordinamenti e clausola di invarianza finanziaria.

    Novità principali del Codice degli incentivi

    Il codice introduce un quadro unitario valido per tutte le agevolazioni concesse a livello nazionale, comprese quelle cofinanziate con fondi europei. Restano esclusi i settori agricolo, forestale e della pesca, che continueranno a seguire regole specifiche.
    Tra i principi ispiratori figurano stabilità, digitalizzazione, accessibilità, trasparenza, coesione territoriale e inclusione (con particolare attenzione al lavoro femminile e giovanile).

    Programmazione e bando-tipo

    È previsto un Programma triennale degli incentivi, che dovrà assicurare coordinamento tra interventi statali e regionali. Centrale diventa il ricorso al bando-tipo, uno strumento uniforme che fissa contenuti minimi, motivi di esclusione e criteri di valutazione.

    Le amministrazioni potranno introdurre deroghe solo in casi motivati, per evitare frammentazioni e garantire maggiore standardizzazione.

    Agevolazioni e procedure

    Lo schema individua in modo chiaro le operazioni agevolabili e le spese ammissibili (artt. 11-12), prevedendo procedure di accesso semplificate e digitalizzate tramite la piattaforma “Incentivi Italia”. 

    Si prevede inoltre un sistema di codifica nazionale delle spese, per rendere omogenei bandi e controlli, ridurre errori e aumentare trasparenza ed efficienza. La classificazione univoca delle voci di spesa (con codici e nomenclatura standard) potrà essere applicata solo dopo che sarà operativo il protocollo unico nazionale per la gestione degli incentivi previsto dall'art. 3. I bandi futuri dovranno quindi adeguarsi a queste regole comuni, rendendo più semplice controllare e confrontare le spese tra diversi incentivi.

    Un aspetto innovativo riguarda la partecipazione dei lavoratori autonomi e dei professionisti, riconosciuti tra i destinatari delle misure (art. 10). Il decreto riconosce quindi ai lavoratori autonomi e ai professionisti la possibilità di partecipare agli incentivi, trattandoli in linea con le PMI, ma eliminando obblighi burocratici non pertinenti, così da favorire un’effettiva inclusione nelle misure agevolative. 

    Vengono inoltre introdotte specifiche premialità per imprese che assumono giovani, donne o persone con disabilità, nonché misure per favorire il sostegno alla natalità.

    Per sostenere le imprese di minori dimensioni, è prevista una riserva minima alle PMI pari al 60% delle risorse del singolo incentivo; di tale quota, almeno il 25% è destinato a micro e piccole imprese (o ai lavoratori autonomi, ove ammessi).

    Contrasto alla delocalizzazione, salvaguardia e revoche

    Particolare attenzione è posta al contrasto alla delocalizzazione: i beneficiari che trasferiscono attività produttive all’estero rischiano la revoca degli aiuti (art. 16).

    Le norme sulle revoche e recuperi (art. 17) rafforzano il ruolo del credito privilegiato a favore dello Stato, a tutela delle risorse pubbliche.

    Nel testo definitivo, la disciplina anti-delocalizzazione è dettagliata: 

    • decadenza dagli aiuti se la delocalizzazione avviene prima di 5 anni dal completamento dell’investimento (10 anni per le grandi imprese, nei casi previsti) e obbligo di restituzione degli incentivi fruiti con le maggiorazioni; 
    • se la delocalizzazione è verso Stati non UE/SEE, può scattare la decadenza da tutte le agevolazioni fruite per gli investimenti realizzati; 
    • sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito; obbligo di comunicazione preventiva (almeno 90 giorni, o 180 giorni per le grandi imprese) al MIMIT e al Ministero del Lavoro; 
    • in mancanza, nullità dei licenziamenti collegati all’unità produttiva interessata;
    • preclusione all’accesso ad altri incentivi per 5 anni (10 anni per grandi imprese) dalla delocalizzazione nei casi previsti.

    Controlli, monitoraggio e trasparenza

    Il Capo IV disciplina un sistema di monitoraggio continuo, di valutazioni ex ante, in itinere ed ex post, e di obblighi di pubblicità delle misure, anche attraverso la piattaforma unica nazionale.

    L’obiettivo è garantire maggiore accountability, migliorare l’efficienza della spesa e fornire dati omogenei a istituzioni e cittadini.

    L'art. 19 prevede un regime speciale, agli incentivi fiscali con istruttoria valutativa si applica il Codice, restando ferme modalità di fruizione/controllo/recupero previste dalla disciplina di settore. Per i crediti d’imposta “non valutativi” è prevista comunque una comunicazione preventiva dell’ammontare complessivo e della ripartizione negli anni, con flussi informativi verso il MEF per il monitoraggio.

    Allegati:
  • Lavoro Autonomo

    Codice di condotta per Influencer: online il web form di iscrizione AGCOM

    Con la delibera n. 197/25/CONS del 23 luglio 2025, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha approvato in via definitiva il Codice di condotta rivolto agli influencer e le modifiche alle Linee guida già adottate con la precedente delibera n. 7/24/CONS.

    Il provvedimento definisce in modo organico l’ambito di applicazione delle regole previste dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi (Tusma) agli influencer e ai creator digitali che diffondono contenuti in Italia.

    L’AGCOM riconosce agli influencer, quando producono e organizzano i propri contenuti in modo professionale e continuativo, una responsabilità editoriale assimilabile a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, rendendoli soggetti a obblighi di trasparenza, tutela dei minori e rispetto dei diritti fondamentali.

    Il Codice di condotta per gli influencer

    L’Allegato B alla delibera 197/25/CONS contiene il nuovo Codice di condotta, nato da un percorso di co-regolamentazione e di confronto con le principali associazioni di categoria e le piattaforme digitali.

    Il Codice ha finalità di autodisciplina, ma il suo rispetto diventa obbligatorio per gli influencer che rientrano nella definizione di “rilevanti”.

    Tra le disposizioni principali:

    • obbligo di riconoscibilità dei contenuti commerciali: gli influencer devono adottare una chiara segnaletica (#ad, #pubblicità, #sponsorizzato) in conformità al Regolamento Digital Chart dello IAP, recepito nel Codice.
    • tutela dei minori: vietata la pubblicazione di contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico o morale dei minori; introdotti obblighi specifici per l’uso di filtri e per i contenuti generati da intelligenza artificiale.
    • rispetto della dignità e dei diritti fondamentali: è vietato ogni messaggio discriminatorio o che inciti all’odio.
    • tutela della proprietà intellettuale e industriale: gli influencer devono evitare la diffusione di contenuti contraffatti o che violino diritti d’autore o marchi registrati.
    • trasparenza e identificabilità: i soggetti iscritti all’elenco AGCOM devono indicare nel proprio profilo la dicitura “in elenco AGCOM” (o “soggetto virtuale in elenco AGCOM” per gli influencer digitali).

    Il Codice prevede inoltre l’avvio di campagne formative e informative rivolte agli operatori del settore, con il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori e delle organizzazioni di categoria.

    L’elenco degli influencer rilevanti e il web form AGCOM

    Un’importante novità introdotta dalla delibera è la creazione dell’elenco pubblico degli “influencer rilevanti”, ossia dei soggetti che superano specifiche soglie di popolarità e impatto definite dalle Linee guida aggiornate:

    • almeno 500.000 follower su una piattaforma di social media o condivisione video;
    • almeno 1 milione di visualizzazioni medie mensili nei sei mesi precedenti la valutazione.

    Tali influencer devono inviare all’Autorità un modulo telematico di iscrizione, con i propri dati identificativi, link ai profili social e recapiti PEC o dell’agenzia rappresentante.

    Il 6 novembre, AGCOM ha reso disponibile il web form online per la presentazione delle domande di iscrizione, accessibile dal sito istituzionale dell’Autorità.
    L’elenco, aggiornato due volte l’anno (entro il 15 aprile e il 15 ottobre), sarà pubblicato sul portale AGCOM e conterrà solo le informazioni essenziali: nome o nickname e metriche di riferimento.

    Va precisato che l’obbligo di rispetto del Codice di condotta e delle Linee guida sussiste anche per gli influencer che non risultano ancora iscritti, qualora superino le soglie fissate.

    Vigilanza, sanzioni e ruolo del Tavolo tecnico

    L’AGCOM ha confermato che i controlli e le eventuali sanzioni per le violazioni delle disposizioni del Codice di condotta saranno applicati secondo i criteri dell’art. 67 del Tusma e della legge n. 689/1981, tenendo conto della gravità, della recidiva e delle condizioni economiche del soggetto.

    Tra le sanzioni possibili: 

    • ordini di rimozione dei contenuti 
    • e sanzioni pecuniarie proporzionali alla violazione.

    Viene inoltre mantenuto attivo il Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 7/24/CONS, con funzioni di:

    • monitoraggio dell’evoluzione del fenomeno dell’influencer marketing;
    • valutazione periodica delle soglie e delle metriche;
    • proposta di aggiornamento del Codice di condotta;
    • pianificazione di iniziative formative e campagne informative congiunte.

    Allegati:
  • La Fattura Elettronica nella PMI

    Collegamento POS e registratori telematici dal 2026

    Con il Provvedimento n. 424470 del 31 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità operative per l’attuazione dell’art. 1, commi 74 e 77, della legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025).

    Le nuove disposizioni disciplinano il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico (POS) e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi (registratori telematici o software equivalenti), nonché le regole per la memorizzazione puntuale e la trasmissione aggregata dei dati relativi ai pagamenti elettronici.

    Ambito di applicazione e definizioni

    Il provvedimento individua i principali soggetti e strumenti coinvolti:

    • Soggetti obbligati: esercenti e operatori che utilizzano strumenti di certificazione dei corrispettivi ai sensi del d.lgs. 127/2015.
    • Strumenti di pagamento elettronico: hardware o software mediante i quali vengono accettati i pagamenti digitali (POS, app, terminali virtuali).
    • Strumenti di certificazione dei corrispettivi: i registratori telematici e le soluzioni software approvate dall’Agenzia.
    • Area riservata: la sezione del portale Fatture e Corrispettivi in cui si effettueranno le operazioni di collegamento.

    Sono inoltre definiti i “prestatori di servizi di pagamento” e i “contratti di convenzionamento” che disciplinano i rapporti tra questi e gli esercenti.

    Modalità di collegamento tra POS e registratori telematici e scadenze operative

    A decorrere dal 1° gennaio 2026, tutti gli esercenti obbligati alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi che accettano pagamenti elettronici sono tenuti ad effettuare il collegamento tra ciascun POS e il proprio registratore telematico.

    L’operazione deve essere eseguita esclusivamente tramite le funzionalità disponibili nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con credenziali SPID, CNS, CIE o Entratel/Fisconline.
    All’interno della procedura, l’esercente deve:

    • registrare l’identificativo univoco del dispositivo di pagamento elettronico (POS);
    • associarlo all’identificativo del registratore telematico o del software RT già censito e attivo;
    • indicare l’indirizzo dell’unità locale in cui tali strumenti vengono utilizzati.

    Il collegamento può essere effettuato direttamente dall’esercente oppure tramite un soggetto delegato (scarica qui il Modello di Delega Unica), attraverso il servizio “Accreditamento e censimento dispositivi”, come previsto dal Provvedimento n. 375356 del 2 ottobre 2024.

    Qualora la trasmissione dei corrispettivi avvenga mediante la procedura web prevista per i soggetti di minori dimensioni, il collegamento potrà essere effettuato all’interno della medesima interfaccia telematica.

    Scadenze per il collegamento

    Il provvedimento stabilisce due diverse tempistiche, in funzione della data di disponibilità dei dispositivi:

    1. POS già attivi a gennaio 2026
      • Il collegamento deve essere effettuato entro 45 giorni dalla data in cui l’Agenzia delle Entrate renderà operativo il servizio web dedicato.
      • La data ufficiale di attivazione del servizio sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito dell’Agenzia.
    2. POS attivati successivamente al 31 gennaio 2026
      • Il collegamento deve essere registrato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità del POS ed essere completato entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese.
      • Ai fini del calcolo dei termini, il sabato è considerato giorno non lavorativo. Esempio pratico: per un POS attivato il 1° febbraio 2026, la registrazione del collegamento dovrà avvenire tra il 6 e il 30 aprile 2026.

    Le medesime tempistiche si applicano anche in caso di modifica di un collegamento già registrato, ad esempio per la sostituzione di un POS o l’attivazione di un nuovo registratore telematico presso la stessa sede.

    Il mancato rispetto dei termini potrà essere rilevato in sede di controllo, poiché la registrazione dei dispositivi nel portale costituisce elemento essenziale per la tracciabilità dei pagamenti elettronici e la coerenza dei dati trasmessi con i corrispettivi giornalieri.

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    Decreto Sicurezza 2025: nuove misure per salute, sicurezza sul lavoro e protezione civile

    È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2025 il Decreto Legge n. 159/2025, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

    Il provvedimento nasce per rafforzare le politiche di prevenzione, migliorare i controlli e potenziare la capacità operativa dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e delle strutture territoriali sanitarie, in risposta all’aumento degli infortuni e ai recenti eventi emergenziali.

    Il decreto si articola in 21 articoli, toccando temi che spaziano dalla revisione delle aliquote INAIL alla formazione obbligatoria, fino alla proroga dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici in Toscana.

    Misure per imprese e INAIL: incentivi, formazione e sicurezza

    Revisione delle aliquote e bonus sicurezza

    Dal 1° gennaio 2026, l’INAIL potrà rivedere le aliquote di oscillazione per andamento infortunistico, premiando i datori di lavoro virtuosi e penalizzando quelli con condanne definitive per violazioni gravi sulla sicurezza.
    È inoltre prevista la revisione dei contributi agricoli, sempre nel rispetto dell’equilibrio tariffario.

    Rete del lavoro agricolo di qualità

    Le imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità potranno accedere a una quota dei fondi INAIL destinati ai progetti di miglioramento della sicurezza.

    Formazione e cultura della prevenzione

    L’articolo 5 potenzia la formazione in materia di sicurezza:

    • L’INAIL dovrà trasferire almeno 35 milioni di euro annui al Fondo sociale per occupazione e formazione, destinati a programmi formativi innovativi e all’uso di tecnologie immersive.
    • Vengono promossi progetti specifici per settori ad alto rischio (costruzioni, logistica, trasporti) e incentivi per le PMI che adottano DPI intelligenti.
    • Le competenze acquisite dai lavoratori saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e nel SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

    Vigilanza, patente a crediti e nuove assunzioni

    Appalti e subappalti: badge di cantiere e patente a crediti

    Le imprese che operano in appalto e subappalto dovranno dotare i lavoratori di un badge digitale anticontraffazione, interoperabile con il sistema SIISL. Inoltre, vengono aggiornate le regole della patente a crediti prevista dal D.Lgs. 81/2008:

    • decurtazioni più severe per violazioni in materia di sicurezza;
    • raddoppio della sanzione pecuniaria (da 6.000 a 12.000 euro) per alcune infrazioni.

    Potenziamento dell’Ispettorato del lavoro e dei Carabinieri

    L’articolo 4 prevede 300 nuove assunzioni a tempo indeterminato per gli ispettori del lavoro dal 2026 al 2028 e l’aumento del contingente del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro a 810 unità complessive.
    Sono stanziati oltre 16 milioni di euro annui dal 2027 per coprire costi di personale e funzionamento.

    Studenti, volontari e misure sociali

    Sicurezza scuola-lavoro

    Si estende la copertura INAIL anche al tragitto casa-scuola per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione duale.
    Le convenzioni con le imprese ospitanti non potranno più prevedere mansioni ad alto rischio.

    Borse di studio per i superstiti di vittime del lavoro

    Dal 2026, l’INAIL erogherà borse di studio annuali ai figli di lavoratori deceduti per infortunio o malattia professionale:

    • 3.000 € per scuole primarie e secondarie di I grado;
    • 5.000 € per scuole secondarie di II grado e IeFP;
    • 7.000 € per università e ITS.

    Protezione civile e volontariato

    Una sezione dedicata (artt. 18-20) disciplina la formazione e sorveglianza sanitaria dei volontari della protezione civile, inclusi Croce Rossa e Soccorso Alpino.

    È inoltre prorogato fino al 31 dicembre 2025 lo stato di emergenza per le province toscane colpite dagli eventi alluvionali del 2023.

    Altre novità: norme UNI, prevenzione e semplificazioni

    • aggiornamento del riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024 nei modelli organizzativi aziendali (art. 10).
    • adozione di linee guida per il tracciamento dei mancati infortuni e campagne nazionali di prevenzione (art. 15).
    • potenziamento dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL, che potranno utilizzare parte delle sanzioni riscosse per assumere personale e finanziare attività di sorveglianza (art. 16).
    • stabilizzazione del personale medico dell’INAIL e semplificazioni nei controlli (artt. 12-13).
    • introduzione dell’obbligo di pubblicazione delle offerte di lavoro sul SIISL per le imprese che richiedono agevolazioni contributive (art. 14).

  • Lavoro Dipendente

    Flussi d’ingresso 2026-2028: il testo del DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15.10.2025 il Dpcm del 2 ottobre 2025 per le quote triennali di ingresso per lavoratori stranieri nel periodo 2026-2028, introducendo criteri semplificati e orientati a semplificare la procedura di domanda. 

    Come di consueto il provvedimento include sia ingressi all’interno delle quote (subordinato stagionale e non stagionale, lavoro autonomo) sia al di fuori delle quote, ad esempio in caso di accordi di rimpatrio o per rifugiati.

    La programmazione dei flussi  ha tenuto conto delle criticità riscontrate anche  con il dpcm 2023-205  e si basa sui seguenti elementi principali:

    • analisi triennale del fabbisogno occupazionale;
    • estensione delle quote relative ai settori ATECO più critici (tra cui agricoltura, costruzioni, logistica, ristorazione, sanità);
    • riserve di quote per campagne contro l’immigrazione irregolare;
    • canali preferenziali per apolidi, rifugiati e discendenti di italiani all’estero.

    È prevista come di consueto una formazione nei Paesi di origine e conversione in lavoro dei permessi rilasciati per studio o formazione professionale.

    Vediamo più in dettaglio il contenuto del decreto.

    Quote complessive e settori ammessi

    Il decreto prevede il  numero massimo di ingressi previsti nel triennio pari a  497.550 unità, suddivisi equamente ogni anno. 

    La ripartizione distingue fra lavoro subordinato stagionale e non stagionale, e lavoro autonomo, con riserve per categorie specifiche come rifugiati e discendenti di italiani.

    Ecco il dettaglio completo in tabella:

    Anno Totale Quote Subordinato non stagionale Stagionale Autonomo Riserve speciali (rifugiati, discendenti, assistenza)
    2026 164.850 76.200 88.000 650 13.970 (assistenti, rifugiati, discendenti)
    2027 165.850 76.200 89.000 650 14.370
    2028 166.850 76.200 90.000 650 14.570

    Per il lavoro subordinato non stagionale, si accede tramite quote riservate a lavoratori provenienti da:

    • Paesi già convenzionati e Nuovi Paesi con cui l’Italia concluderà accordi tra 2026 e 2028 (con crescita annuale: 18.000 nel 2026, fino a 34.000 nel 2028). v. tabella 2
    • Le categorie per il lavoro autonomo includono imprenditori con investimenti minimi, liberi professionisti riconosciuti, amministratori societari, artisti e startupper.

     Settori ammessi per lavoro subordinato non stagionale

    Settori
    Agricoltura, silvicoltura e pesca
    Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco
    Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature
    Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo
    Altre industrie (codici ATECO 16–22 e 26–33)
    Costruzioni
    Commercio all’ingrosso e al dettaglio
    Servizi di alloggio e ristorazione
    Servizi turistici (ATECO 55, 56, 79)
    Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio
    Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone
    Sanità, assistenza sociale e servizi sanitari privati
    Altri servizi (codici ATECO K, 61, 62, 63, M, 68)

     

    tabella 2
    Albania Giappone
    Algeria Giordania
    Bangladesh Guatemala
    Bosnia-Erzegovina India
    Corea del Sud Kirghizistan
    Costa d’Avorio Kosovo
    Egitto Mali
    El Salvador Marocco
    Etiopia Mauritius
    Filippine Moldova
    Gambia Montenegro
    Georgia Niger
    Ghana Nigeria
    Ucraina Pakistan
    Senegal Perù
    Serbia Repubblica di Macedonia del Nord
    Sri Lanka Sudan
    Tunisia Uzbekistan

    Procedura e date per le domande

    Il decreto prevede che le domande di nulla osta per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo debbano essere precompilate e trasmesse esclusivamente per via telematica, tramite il sistema informatico del Ministero dell’Interno. Il DPCM enfatizza un rafforzamento delle funzionalità online, con possibili aggiornamenti tecnici per la gestione più fluida dei click day.

    Viene confermata e rafforzata l’obbligatorietà della verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, da effettuarsi prima della presentazione della domanda.

    Le modalità saranno definite da una successiva Circolare interministeriale (Ministero del Lavoro e Interno), ma si prevede un canale integrato con i CPI per velocizzare le risposte.

    Il DPCM prevede un calendario preciso per l’invio delle domande, differenziato per tipologia di lavoro e settore. Le date saranno pubblicate annualmente con apposito decreto, ma con validità triennale della pianificazione, le aziende potranno organizzarsi in anticipo.

    Le quote verranno distribuite territorialmente dal Ministero del lavoro in base ai fabbisogni rilevati, con priorità ai settori produttivi con maggiore carenza di manodopera. 

    Una successiva circolare congiunta  dei ministeri interesati quindi  definirà in dettaglio:

    • tempi e modalità della precompilazione dei moduli,
    •  la documentazione richiesta, e
    •  le modalità di verifica preventiva presso i Centri per l’impiego per l’indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale.

    La bozza di decreto indica le seguenti finestre di invio per le domande 

    Settore Data apertura domande Data chiusura
    Agricoltura (stagionale) 12 gennaio 31 dicembre anno di riferimento
    Turismo (stagionale) 9 febbraio 31 dicembre
    Non stagionale – Accordi specifici 16 febbraio 31 dicembre
    Altri ingressi (lavoro autonomo, rifugiati ecc.) 18 febbraio 31 dicembre

    Le domande non perfezionate  con le necessaria documentazione entro sei mesi dal 31 dicembre saranno considerate decadute. 

    Allegati:
  • Risparmio energetico

    Decreto Terra dei fuochi 116 2025 convertito: nuove regole sui rifiuti

    Il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116 nasce dall’urgenza di rafforzare il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti e di dare esecuzione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) del 30 gennaio 2025

     La Corte aveva condannato l’Italia per non aver tutelato adeguatamente i cittadini della cosiddetta Terra dei Fuochi, esposti per anni ai roghi tossici e all’inquinamento derivante dallo smaltimento illegale di rifiuti.

    Il provvedimento, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025, si colloca in un quadro di emergenza sanitaria e ambientale che coinvolge non solo la Campania, ma anche altre aree del Paese. Il legislatore rafforza le norme esistenti, aumenta le pene per i reati più gravi e introdce strumenti di prevenzione e repressione più rapidi ed efficaci.

    In particolare gli obiettivi erano:

    1. la necessità di colpire in maniera mirata l’abbandono di rifiuti, soprattutto tramite l’uso di veicoli;
    2. l’esigenza di disciplinare con chiarezza i casi di gestione non autorizzata e spedizione illegale di rifiuti, anche pericolosi;
    3. l’urgenza di finanziare interventi di bonifica e ripristino ambientale, in particolare nella Terra dei Fuochi.

    La legge di conversione è tata pubblicata in GU il 7 ottobre 2025. In fondo all'articolo una tabella con le modifiche 

    Pene e sanzioni: le modifiche al Testo Unico ambientale

    Il cuore del decreto riguarda le modifiche al Testo unico ambientale (d.lgs. n. 152/2006) e ad altre norme collegate. Le pene per abbandono, deposito incontrollato e traffico illecito di rifiuti sono state inasprite, con l’introduzione di fattispecie autonome dedicate sia ai rifiuti non pericolosi che a quelli pericolosi . Ecco una tabella di sintesi delle  novità:

    Fattispecie Sanzione principale Pene accessorie / Note per imprese
    Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255) Ammenda da 1.500 a 18.000 € Sospensione patente da 1 a 4 mesi se con veicolo; competenza sanzionatoria del Sindaco con supporto di videosorveglianza
    Abbandono di rifiuti non pericolosi con pericolo per salute/ambiente (art. 255-bis) Reclusione da 6 mesi a 5 anni Per titolari di imprese/responsabili enti: reclusione da 9 mesi a 5 anni e 6 mesi; sospensione patente da 2 a 6 mesi
    Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter) Reclusione da 1 a 5 anni Aggravata: da 1 anno e 6 mesi a 6 anni in caso di pericolo grave o siti contaminati; per titolari/responsabili: da 1 a 5 anni e 6 mesi
    Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256) Reclusione da 6 mesi a 3 anni (non pericolosi) / da 1 a 5 anni (pericolosi) Sospensione patente da 3 a 9 mesi; confisca del mezzo utilizzato; pena aumentata se in siti contaminati
    Discarica non autorizzata (art. 256, commi 3 e 3-bis) Reclusione da 1 a 5 anni (non pericolosi) / fino a 7 anni (pericolosi o siti contaminati) Confisca dell’area; obblighi di bonifica a carico del responsabile
    Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis) Reclusione da 3 a 6 anni (non pericolosi); da 3 anni e 6 mesi a 7 anni (pericolosi) Aumento pena fino alla metà in caso di incendio; aggravante se commesso in siti contaminati
    Spedizione illegale di rifiuti (art. 259) Reclusione da 1 a 5 anni Aumento pena per rifiuti pericolosi; aggravante se commesso da impresa (aumento di 1/3) – art. 259-bis
    Aggravante per attività di impresa (art. 259-bis) Aumento di 1/3 delle pene per reati ambientali commessi nell’esercizio d’impresa Responsabilità per omessa vigilanza; applicazione responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 con sanzioni pecuniarie e interdittive
    Falsità documentale nei formulari rifiuti (art. 258) Reclusione da 1 a 3 anni Confisca del mezzo; sospensione patente da 1 a 8 mesi; sospensione Albo gestori ambientali da 2 a 12 mesi
    Autotrasporto senza iscrizione all’Albo gestori (art. 212, co. 19-ter) Sanzioni previste per la violazione + sospensione dall’Albo autotrasportatori da 15 giorni a 2 mesi In caso di recidiva: cancellazione dall’Albo con divieto di reiscrizione per 2 anni

    Da evidenziare come, accanto alle pene principali, sono previste sanzioni accessorie: 

    • sospensione o cancellazione dall’Albo degli autotrasportatori, 
    • sospensione della patente, 
    • confisca del mezzo utilizzato e, in caso di discariche abusive, 
    • confisca dell’area interessata.

     Importante anche l’introduzione di aggravanti specifiche se il reato è commesso nell’ambito di un’attività d’impresa o in siti contaminati.

     Infine, il decreto interviene anche sul codice penale, sul codice antimafia e sulla responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. 231/2001), ampliando il novero dei reati ambientali per i quali si applicano sanzioni interdittive e pecuniarie più elevate.

    Altre novità

    Oltre alla parte penale, il decreto prevede risorse economiche e strumenti operativi per affrontare le emergenze ambientali e sociali. Per il 2025 è stata autorizzata una spesa di 15 milioni di euro destinata al Commissario unico per la Terra dei Fuochi, che potrà procedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e avviare azioni di bonifica e ripristino

    l decreto introduce anche:

    • l’uso della Carta nazionale dell’uso del suolo dell’AGEA per monitorare i cambiamenti morfologici e chimico-fisici dei terreni;
    • la proroga dello stato di emergenza nelle Marche fino al 31 dicembre 2025, dopo gli eventi meteorologici eccezionali iniziati nel settembre 2022;
    • la possibilità di continuare ad erogare contributi per l’autonoma sistemazione delle famiglie sfollate in caso di calamità.

    Le modifiche della legge di conversione

    Sintesi delle novità

    Di seguito una tabella comparativa che evidenzia le novità introdotte in sede di conversioneQUI IL TESTO COORDINATO

     Le principali innovazioni riguardano nuove fattispecie di reato, aggravanti, confische obbligatorie, sanzioni 231, misure antimafia e capitoli extra (Terra dei Fuochi e Dipartimento per il Sud). Fonti normative: Testo coordinato in G.U. 7 ottobre 2025 (vigente dal 7/10/2025):contentReference[oaicite:0]{index=0}.

    Tema Decreto originario (nell’articolo) Novità introdotte con la legge di conversione Riferimenti
    Abbandono rifiuti (art. 255) Aumento ammende e sospensione patente se con veicolo. Nuovi commi: 1.1 (arresto 6–24 mesi o ammenda 3.000–27.000 € per titolari d’impresa/enti); 1.2 (1.000–3.000 € per abbandono accanto ai cassonetti + fermo veicolo 1 mese); 1-ter (accertamento tramite videosorveglianza; sindaco competente). Art. 255, commi 1, 1.1, 1.2, 1-ter:contentReference[oaicite:1]{index=1}
    Nuove fattispecie: 255-bis e 255-ter Non presenti nell’articolo (non ancora introdotte). 255-bis: abbandono non pericolosi in casi con pericolo per ambiente/vita → reclusione 6 mesi–5 anni.
    255-ter: abbandono pericolosi → reclusione 1–5 anni (aggravanti pericolo/siti contaminati).
    Art. 255-bis, 255-ter:contentReference[oaicite:2]{index=2}
    Gestione illecita (art. 256) Inasprimento pene in generale. Riscrittura comma 1; nuove aggravanti 1-bis (pericolo ambientale) con pene più alte; 1-ter sospensione patente 3–9 mesi; 1-quater confisca del mezzo; 3-bis aggravanti per discarica abusiva; 3-ter confisca area. Art. 256, commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 3, 3-bis, 3-ter:contentReference[oaicite:3]{index=3}
    Combustione illecita (art. 256-bis) Rafforzamento sanzioni. Nuovi 3-bis e 3-ter: combustione non pericolosi 3–6 anni (pericolosi 3 anni e 6 mesi–7 anni); pene aumentate fino alla metà se segue incendio. Art. 256-bis, commi 3-bis, 3-ter:contentReference[oaicite:4]{index=4}
    Spedizioni illegali (art. 259) Pene rafforzate. Riscrittura allineata al Reg. (UE) 2024/1157; reclusione 1–5 anni, aumentata per rifiuti pericolosi. Art. 259 (rubrica e testo); rinvio Reg. UE 2024/1157:contentReference[oaicite:5]{index=5}
    Aggravante impresa & colpa Non menzionate. 259-bis: +1/3 se nell’ambito di impresa/attività organizzata.
    259-ter: fatti colposi → diminuzione 1/3–2/3.
    Art. 259-bis, 259-ter:contentReference[oaicite:6]{index=6}
    Codice penale Indicazioni generiche su aggravanti ambientali. Estensione esclusione particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) a nuovi reati; nuove aggravanti in 452-sexies

    Allegati:
  • Turismo

    Turismo: contributi e agevolazioni per alloggi ai lavoratori

    Il Ministero del Turismo ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2025 il Decreto 18 settembre 2025, che attua l’articolo 14 del D.L. n. 95/2025 (convertito con legge n. 118/2025), introducendo misure per garantire alloggi a condizioni agevolate ai lavoratori del settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande.

    Il provvedimento disciplina in particolare:

    • le tipologie di costo ammissibili;
    • le categorie di soggetti beneficiari;
    • le procedure di erogazione dei contributi e i controlli;
    • le modalità per assicurare la destinazione agevolata degli alloggi per un periodo minimo di cinque o nove anni.

    Le risorse stanziate ammontano a 44 milioni di euro per il 2025 e a 38 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, suddivise tra contributi in conto capitale e in conto esercizio.

    Contributi in conto capitale

    Il Titolo II disciplina i contributi destinati a finanziare investimenti strutturali per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi da destinare ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo, compresi quelli impiegati nei pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.). 

    In sostanza, incentiva investimenti edilizi e strutturali per creare o migliorare alloggi per lavoratori del turismo, con contributi fino al 30–50% delle spese. 

    Beneficiari

    Possono accedere ai contributi:

    • le imprese del settore turistico con i codici ATECO indicati nella Tabella 1, che comprendono servizi di alloggio (alberghi, B&B, rifugi, villaggi turistici, ecc.), ristorazione, centri termali e attività ricreative.
    • le imprese devono disporre dell’immobile oggetto dell’intervento, anche in locazione, e destinarlo per almeno nove anni esclusivamente ai lavoratori dipendenti, applicando un canone ridotto di almeno il 30% rispetto ai valori medi di mercato.

    Requisiti ulteriori: sede legale e operativa in Italia, regolarità contributiva, fiscale, ambientale e antimafia, assenza di procedure concorsuali, ecc. (art. 3, commi 2–3).

    Interventi e spese ammissibili

    I progetti devono riguardare:

    • Riqualificazione e ammodernamento di immobili esistenti (o porzioni certificabili) per almeno 10 posti letto per intervento.
    • Lavori finalizzati all’efficientamento energetico (es. coibentazioni, serramenti, pareti ventilate, impianti rinnovabili, sistemi intelligenti di climatizzazione, ecc.).
    • Spese per impianti, macchinari e arredi entro il 30% del totale dell’investimento.

    Gli investimenti devono avere un valore compreso tra 500.000 e 5 milioni di euro e concludersi entro 24 mesi dalla concessione del contributo.

    Entità dei contributi

    Le agevolazioni sono concesse in percentuale delle spese ammissibili, con intensità base del 30%, aumentata per PMI (fino a +20%), interventi in zone assistite o con miglioramenti energetici oltre il 40%, aumentabile fino a:

    • +20% per piccole imprese
    • +10% per medie imprese
    • +15% per interventi con miglioramento energetico ≥40%
    • +15% o +5% per investimenti in aree assistite UE (art. 107 TFUE)

    Contributi per la locazione di alloggi per lavoratori nel turismo

    Il Titolo III prevede contributi in conto esercizio per sostenere le spese di locazione di alloggi destinati ai lavoratori del settore turistico, con l’obiettivo di migliorare la disponibilità abitativa per il personale stagionale o stabile. la finalità consiste nel sostenere direttamente i costi di affitto per alloggi da destinare ai lavoratori, con contributi annuali per posto letto, per periodi pluriennali. 

    Beneficiari

    Gli stessi soggetti indicati per i contributi in conto capitale (art. 10), purché sostengano direttamente spese di locazione:

    • gli alloggi possono essere singoli o multipli, purché ubicati nella stessa provincia della struttura o entro 40 km.
    • devono essere nella disponibilità del beneficiario (proprietà o contratto registrato) e destinati ai lavoratori.
    • devono essere funzionali entro 24 mesi dalla domanda.

    Entità del contributo

    Il contributo è calcolato per posto letto, fino a 3.000 euro l’anno, per un periodo da 5 a 10 anni.

    • fino a 3.000 € l’anno per posto letto, per un periodo da 5 a 10 anni, con intensità:

    L’intensità massima è del 50% dei costi per le PMI e del 15% per le grandi imprese, nel rispetto del regolamento europeo sugli aiuti di Stato. (art. 11, richiamo all’art. 29 Reg. GBER).

    Procedure e controlli

    Le domande saranno presentate in modalità telematica a seguito della pubblicazione di appositi avvisi pubblici. Le procedure saranno:

    • valutative a graduatoria per i contributi in conto capitale;
    • a sportello per i contributi di parte corrente.

    Le domande ammissibili saranno valutate in base a criteri di merito con punteggi da 0 a 100; verranno finanziate quelle che raggiungeranno almeno 50 punti, in ordine cronologico, fino ad esaurimento fondi.

    Il Ministero o il soggetto gestore potrà effettuare controlli in ogni fase e revocare le agevolazioni in caso di:

    • dichiarazioni mendaci;
    • mancato rispetto dei vincoli di destinazione (5 o 9 anni);
    • perdita della disponibilità degli immobili;
    • violazioni normative in materia di lavoro, ambiente, edilizia e sicurezza.

    Allegati: