• PRIMO PIANO

    Domicilio digitale amministratori: proroga al 31 dicembre 2025

    Con una nota ufficiale del 25 giugno 2025 (prot. n. 127654), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato il differimento del termine per l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese già costituite in forma societaria nel Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio 2025.

    Il nuovo termine per adempiere all’obbligo è stato fissato al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente 30 giugno 2025.

    Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207), che ha esteso agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle Imprese.

    Il MIMIT, con una prima circolare interpretativa (nota n. 43836 del 12 marzo 2025), aveva già chiarito che tale obbligo riguardasse non solo le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, ma anche quelle già esistenti a quella data, pur rilevando l’assenza di un termine esplicito per l’adempimento nel testo di legge.

    In un’ottica di semplificazione e di "favor per le imprese", la stessa Direzione Generale aveva quindi fissato il primo termine di adempimento al 30 giugno 2025 per le società già costituite, al fine di garantire un’applicazione uniforme della norma.

    Le ragioni del rinvio al 31 dicembre 2025

    La nuova nota ministeriale prende atto delle criticità operative evidenziate da Unioncamere, professionisti e operatori economici, in particolare in relazione alla concomitanza tra la scadenza del 30 giugno e gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2024. 

    Accogliendo le sollecitazioni per un’estensione più congrua dei tempi di adeguamento, il MIMIT ha quindi disposto un rinvio del termine al 31 dicembre 2025. 

    Resta ferma l’efficacia dell’obbligo per le imprese costituite dal 1° gennaio 2025 in poi, che devono provvedere alla comunicazione del domicilio digitale degli amministratori contestualmente alla costituzione o secondo le modalità ordinarie previste.

    Allegati:
  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Concordato preventivo biennale 2025-2026: le istruzioni operative dell’Agenzia

    Con la Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un’articolata guida interpretativa e operativa alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituto introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dal correttivo D.Lgs. 81/2025. Il documento integra la precedente circolare 18/E/2024 alla luce delle modifiche normative, con un focus sulla nuova tornata 2025-2026, escludendo i soggetti forfetari.

    Il CPB consente ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) di definire preventivamente con il Fisco la base imponibile ai fini delle imposte dirette e IRAP per due anni.

    Accesso al CPB: requisiti, soglie e modalità operative

    Per il biennio 2025-2026, il software per l’acquisizione dei dati è stato reso disponibile entro il 30 aprile (termine prorogato solo per il 2025). Il contribuente deve:

    • calcolare la proposta tramite il software “IlTuoISA_CPB 2025”;
    • accettarla entro il 30 settembre 2025 (o entro il nono mese dalla chiusura del periodo d’imposta, per soggetti non solari).

    Il decreto correttivo ha introdotto soglie di affidabilità che limitano l’aumento del reddito proposto:

    • massimo +10% per punteggio ISA 10,
    • +15% per punteggio tra 9 e 10,
    • +25% per punteggio tra 8 e 9.

    Per contribuire alla compliance, la proposta per il 2025 sarà inferiore rispetto a quella per il 2026 (50%), così da favorire un avvicinamento progressivo al “reddito target”.

    Imposta sostitutiva opzionale e regimi premiali

    Il CPB introduce la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, con aliquote agevolate:

    • 10% per punteggi ISA ≥ 8,
    • 12% per punteggi da 6 a 8,
    • 15% per punteggi < 6.

    Superata la soglia di 85.000 euro di differenziale, scatta l’aliquota IRPEF del 43% (o IRES del 24%) sulla quota eccedente.

    L’adesione al CPB garantisce anche importanti benefici premiali, tra cui:

    • esclusione dagli accertamenti standard (salvo cause di decadenza),
    • esonero dal visto di conformità fino a 70.000 euro (IVA) o 50.000 euro (IRPEF e IRAP),
    • esclusione da studi di settore, presunzioni semplici e accertamenti sintetici.

    Cause di esclusione dal CPB: tutte le ipotesi

    Le cause di esclusione si distinguono in tre gruppi temporali:

    Cause riferite al triennio precedente

    Non può accedere al CPB chi:

    • non ha presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, pur essendone obbligato,
    • ha condanne (irrevocabili) o patteggiamentisuperiori a due anni per:
      • reati tributari (D.Lgs. 74/2000),
      • falsità in bilancio (art. 2621 c.c.),
      • riciclaggio, impiego e autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.).
        La dichiarazione dell'assenza di condanne va resa con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.

    Cause riferite all’anno precedente al CPB (2024)

    Escluso chi ha:

    • Debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro risultanti al 31 dicembre 2024, se non estinti prima dell’adesione.
      Sono inclusi tutti i debiti definitivi per imposte o contributi.
      Sono esclusi quelli sospesi o oggetto di rateazione in regolare pagamento.
    • Redditi esenti, esclusi o non imponibili (ad es. redditi agevolati da pesca, docenza agevolata, ecc.) superiori al 40% del reddito d’impresa o lavoro autonomo.

    Cause riferite all’anno in corso (2025)

    • Adesione al regime forfetario (ex L. 190/2014). Non è compatibile con il CPB, riservato ai soggetti ISA.
    • Operazioni straordinarie:
      • fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda,
      • modifiche della compagine sociale con aumento del numero di soci o associati (esclusi subentri per decesso).
    • Presenza di partecipazioni incrociate non coerenti:
      • se un lavoratore autonomo partecipa a un’associazione professionale, società tra professionisti o tra avvocati e non vi è adesione congiunta al CPB da parte di tutti i soggetti coinvolti (professionista e società/associazione, o viceversa).
        Questa regola si applica solo alle adesioni effettuate dopo il 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto correttivo.

    Altre precisazioni

    • La cessione di ramo d’azienda è equiparata al conferimento: comporta esclusione.
    • La modifica della ripartizione delle quote sociali (senza variazione del numero dei soci) non è causa di esclusione.
    • Le società trasparenti non devono verificare le condizioni sui soci (es. debiti tributari): le verifiche si fanno solo sulla società.

    Cause di cessazione anticipata del CPB

    La cessazione implica che l’accordo tra contribuente e Fisco non produce più effetti a partire dall’anno in cui si verifica l’evento. Le cause sono individuate dagli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 13/2024 e successive modifiche.

    1. Cessazione o modifica dell’attività

    • Cambio attività economica durante il biennio rispetto a quella per cui è stata formulata la proposta.
    • La cessazione non opera se il nuovo codice ATECO rientra nello stesso ISA.

    2. Presenza di circostanze eccezionali

    Il CPB cessa se, a causa di eventi straordinari, si verifica una riduzione superiore al 30%:

    • del reddito d’impresa/lavoro autonomo,
    • o del valore della produzione netta IRAP,
      rispetto agli importi concordati.

    Eventi rilevanti:

    • Calamità naturali con stato d’emergenza,
    • Inagibilità dei locali o perdita scorte,
    • Impossibilità di esercitare l’attività,
    • Sospensione attività dovuta a crisi del cliente principale,
    • Liquidazioni, affitti d’azienda, sospensioni da comunicazioni alla CCIAA o ordini professionali.

    3. Adesione al regime forfetario

    Se il contribuente passa al regime forfetario nel corso del biennio, il CPB cessa.

    4. Operazioni societarie straordinarie o modifica della compagine sociale

    • Fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o ramo d’azienda,
    • Aumento del numero dei soci nelle società di persone o associazioni (escluse successioni ereditarie).

    Non costituisce causa di cessazione:

    • Il semplice cambio di quote tra i soci già presenti,
    • Il passaggio da regime trasparente a ordinario e viceversa.

    5. Ricavi o compensi eccedenti i limiti ISA maggiorati

    • Se i ricavi o compensi dichiarati superano di oltre il 50% i limiti per l’applicazione degli ISA, il CPB cessa.

    Esempio: superamento della soglia ISA di 5.164.569 € → cessazione se si supera 7.746.853 €.

    6. Mancanza di adesione congiunta tra professionisti e società partecipate

    Introdotta dal decreto correttivo (in vigore dal 13 giugno 2025):

    • Se un professionista partecipante a una società tra professionisti/associazione non aderisce, la società decade dal CPB.
    • Viceversa, se è la società/associazione a non aderire, decade il CPB del singolo professionista.

    Effetti della cessazione

    • Il CPB non ha più valore dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento.
    • Non si applicano più i benefici connessi (esoneri, esclusioni da accertamenti ecc.).
    • L’eventuale differenza tra reddito concordato e reddito effettivo torna a rilevare fiscalmente, salvo specifiche disposizioni.

    Allegati:
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    Intelligenza artificiale e imprese: cosa prevede il nuovo disegno di legge A.C. 2316

    Nella seduta del 17 giugno 2025, le Commissioni Riunite Trasporti e Attività produttive della Camera, in sede referente, hanno proseguito e concluso l’esame, in II lettura, del provvedimento in titolo, apportando modifiche e conferendo il mandato ai relatori, Onn. Caroppo (FI) e Colombo (FDI) del disegno di legge A.C. 2316-A recante Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale al fine di porre le basi per una disciplina nazionale organica sull’intelligenza artificiale (IA), affiancandosi al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act).

    Il provvedimento definisce princìpi generali e misure settoriali per uno sviluppo antropocentrico, trasparente e sicuro dell’IA. Per le imprese, si tratta di un pacchetto di novità che mira a coniugare innovazione e competitività con la tutela dei diritti e l’uso responsabile della tecnologia.

    Cosa cambia per le imprese

    Promozione dello sviluppo economico e della competitività

    Il disegno di legge punta a rafforzare la competitività del sistema economico nazionale attraverso l’adozione di sistemi IA nei settori produttivi e organizzativi. Lo Stato e le autorità pubbliche sono chiamati a:

    • promuovere l’utilizzo dell’IA per aumentare la produttività e facilitare l’avvio di nuove attività economiche;
    • favorire la nascita di un mercato dell’IA innovativo, equo e concorrenziale;
    • garantire alle imprese l’accesso a dati di alta qualità per lo sviluppo di soluzioni intelligenti;
    • orientare le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche verso fornitori che utilizzano data center localizzati in Italia, assicurando così la sovranità e la sicurezza dei dati strategici;
    • favorire la ricerca collaborativa fra imprese, organismi di ricerca e centri di trasferimento tecnologico (nuova lettera e).

    Ricerca e innovazione: una rete pubblico-privata

    Il legislatore intende rafforzare le sinergie tra imprese, enti di ricerca e centri tecnologici, sostenendo la ricerca collaborativa e la valorizzazione economica dei risultati. Il disegno di legge sottolinea l’importanza della cooperazione tra attori pubblici e privati nella costruzione di un ecosistema IA dinamico.

    Gli incentivi al venture-capital possono avvenire anche tramite coinvestimento di altri fondi istituiti dalla stessa SGR del MIMIT, non previsto nella versione del Senato.

    Accesso e uso dei dati: una futura disciplina dedicata

    È prevista una delega al Governo per l’adozione di una normativa organica su dati, algoritmi e metodi matematici per l’addestramento dei modelli IA. Saranno definiti i diritti e gli obblighi delle imprese, le tutele per gli interessati e un quadro sanzionatorio, con competenza giudiziaria affidata alle sezioni specializzate in materia di impresa.

    Investimenti nei settori strategici

    Il disegno di legge prevede misure di sostegno agli investimenti nel campo dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico, favorendo iniziative imprenditoriali ad alto contenuto tecnologico.

    IA nei rapporti di lavoro: diritti e obblighi

    L’impiego dell’IA nell’organizzazione del lavoro è consentito nel rispetto della dignità dei lavoratori e dei principi di trasparenza, affidabilità e non discriminazione. Il datore di lavoro deve informare i dipendenti dell’uso di strumenti di IA, secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 152/1997. 

    Per monitorare l’evoluzione del fenomeno è stato istituito un Osservatorio nazionale sull’adozione dell’IA nel mondo del lavoro, con il compito di promuovere anche percorsi formativi per lavoratori e datori.

    Tutela della proprietà intellettuale e trasparenza dei contenuti

    Un altro aspetto rilevante per le imprese è la protezione del diritto d’autore.

    L’articolo 25 interviene sulla legge n. 633/1941 per adeguare la disciplina del diritto d’autore all’uso dell’intelligenza artificiale (IA).

    Origine umana come requisito essenziale

    • Le opere tutelate devono scaturire da un apporto creativo umano.
    • Ciò vale anche quando l’autore utilizza strumenti di IA: la protezione si applica solo se l’opera è il risultato di un’attività intellettuale effettiva dell’autore, non di una generazione automatica priva di intervento creativo.

    Opere realizzate “con l’ausilio” di IA

    • L’uso di sistemi di IA – inclusi quelli generativi – non esclude di per sé la tutela, purché l’autore diriga o rielabori il contenuto in maniera creativa e personale.In pratica, la legge equipara queste opere alle altre opere dell’ingegno, garantendo diritti economici e morali al loro autore umano.

    Riproduzione ed estrazione per text-&-data mining (TDM)

    • Viene espressamente ammessa la copia temporanea e l’estrazione di contenuti (testi, immagini, dati) da opere o banche dati – cui si abbia legittimo accesso – per addestrare o far funzionare modelli di IA.
    • L’operazione deve avvenire nel rispetto delle clausole e delle eccezioni già previste dalla legge 633/1941 (ad es. uso legittimo, citazione, finalità di ricerca scientifica) e non deve pregiudicare l’uso normale delle opere né recare ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

    In sintesi, la disposizione riafferma la centralità dell’autore umano, estende la copertura alle creazioni coadiuvate dall’IA e – seguendo la logica del text-&-data mining dei recenti interventi europei – legittima l’uso di contenuti protetti per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale, entro limiti ben definiti.

    Conformità all’AI Act: nessun onere duplicato

    Il provvedimento si coordina espressamente con il Regolamento (UE) 2024/1689 e non introduce obblighi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dal diritto europeo per sistemi e modelli IA. Le imprese sono quindi tenute ad adeguarsi agli standard comunitari, ma all’interno di un quadro nazionale coerente con le specificità italiane.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Decreto Correttivo bis: novità per il concordato e altri adempimenti tributari

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.134 del 12.06.2024 il testo del decreto legislativo (Dlgs n. 81 del 12.06.2025), che introduce importanti disposizioni correttive e integrative in materia fiscale, con particolare riferimento a: 

    • adempimenti tributari
    • concordato preventivo biennale (CPB)
    • contenzioso tributario e sanzioni. 

    Scarica il testo del dlgs del 12.06.2025 n. 81

    Si tratta di disposizioni correttive e integrative dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.

    Novità rispetto alla versione iniziale dello schema del dlgs

    Il testo, nel corso dell'esame, è stato integrato da ulteriori 10 articoli rispetto alla versione iniziale, con contenuti in più sezioni tematiche, in particolare:

    Art. 6 – Semplificazione dei termini di versamento IVA
    È stato introdotto un nuovo articolo che modifica l’art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014, prevedendo per i forfetari il versamento dell’IVA da reverse charge (anche intracomunitaria) entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

    Art. 13 – Deduzione del costo del lavoro incrementale
    Viene modificato il D.Lgs. 13/2024 per ammettere la deducibilità della maggiorazione del costo del lavoro introdotta dal D.Lgs. 216/2023. Prevista applicazione retroattiva al biennio 2025-2026.

    Art. 14 – Soglie per le proposte nei confronti dei soggetti ad alta affidabilità fiscale
    Introdotte limitazioni quantitative al reddito concordato per i contribuenti con livelli di affidabilità pari a 10, ≥9<10, ≥8<9.

    Art. 15 – Modifiche alle cause di decadenza dal concordato
    Precisazione su quando si applica la decadenza in caso di mancato pagamento: solo se non si paga entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia (art. 36-bis, DPR 600/1973).

    Art. 17 (precedentemente art. 12) – Modifiche doganali e sanzionatorie

    Rispetto alla formulazione iniziale dell'Art. 12 dello schema:

    • inserito un nuovo comma 8 all’art. 118 sull’opzione per il riscatto delle merci confiscate.

    Art. 21-23 – Nuovi articoli sull’accertamento

    • Art. 21: adeguamento del procedimento di adesione al D.Lgs. 13/2024
    • Art. 22: la sospensione dei termini non si applica più a determinati atti dal 31 dicembre 2025
    • Art. 23: disciplina del recupero fiscale per aiuti di Stato.

    Adempimenti tributari: proroghe e nuovi termini

    Tra le principali novità per professionisti e imprese si segnala:

    • proroga dell’uso dei vecchi coefficienti di redditività per i forfetari: per i contribuenti forfetari si prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in attesa dell’elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025.
    • divieto permanente di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche: per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, viene reso definitivo il divieto per i soggetti tenuti a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria.
    • rinvio al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per l’invio delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi, a partire dal 2026, e spostamento al 20 maggio della data di disponibilità della dichiarazione precompilata per le partite IVA.
    • trasmissione annuale, e non più semestrale, delle spese sanitarie al Sistema TS, a partire dai dati 2025.

    Concordato preventivo biennale: esclusione dei forfetari e novità per gli ISA

    Una delle principali novità del decreto è l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, del Capo III del Titolo II del D.lgs. 13/2024, che disciplinava l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art. 7). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime di cui alla legge 190/2014 non potranno più accedere al concordato per il biennio 2025-2026, anche se in possesso dei requisiti previsti inizialmente.

    Il decreto lascia l’istituto riservato ai soggetti ISA. Tra le modifiche per questi ultimi si segnala che:

    • a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, qualora la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente sia superiore a 85.000 euro, sulla parte eccedente si applicano le seguenti aliquote ordinarie
      • del 43% per i soggetti IRPEF
      • e del 24% per i soggetti IRES.
    • nuove cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. In particolare, i lavoratori autonomi che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti:
      • associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
      • società tra professionisti;
      • società tra avvocati,
        possono accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società sopra elencate nelle quali partecipano abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
        È inoltre prevista un’ulteriore causa di esclusione per le associazioni e società sopra menzionate qualora tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo non aderiscano al concordato per i medesimi periodi. 
    • proroga del termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre.
      Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tale termine è differito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Nuove soglie sulle proposte per soggetti con alta affidabilità fiscale

    L’art. 14 introduce un limite massimo (soglia) alla proposta di reddito nel concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti con elevata affidabilità fiscale, ovvero quelli che negli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ottengono un punteggio pari o superiore a 8. Il nuovo art. 9, commi 3-bis del D.lgs. 13/2024 e seguenti (introdotti dall’art. 14), prevede infatti limiti quantitativi alla proposta concordataria, in funzione del livello di affidabilità fiscale (ISA), più precisamente, il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente (rettificato secondo le regole degli articoli 15 e 16 del D.lgs. 13/2024) di oltre:

    • 10% se il punteggio ISA è 10;
    • 15% se il punteggio ISA è tra 9 e 9,99;
    • 25% se il punteggio ISA è tra 8 e 8,99.

    La soglia non si applica se la proposta risulta inferiore ai valori settoriali determinati nella metodologia ufficiale.

    Contenzioso tributario: più digitalizzazione

    Il decreto introduce diverse misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico, come:

    • obbligo per i difensori di attestare la conformità dei documenti al cartaceo originale da loro detenuto;
    • estensione dell’uso della PEC per notifiche anche nel giudizio di ottemperanza;
    • possibilità di lettura immediata del dispositivo in udienza da parte del presidente della Corte di giustizia tributaria.

    Sanzioni tributarie e doganali: chiarimenti e definizione agevolata

    Tra le modifiche al sistema sanzionatorio, segnaliamo:

    • la ridefinizione della graduazione delle sanzioni per violazioni in materia doganale e accise;
    • estensione della possibilità di ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti;
    • chiarimenti in merito alla non punibilità di alcuni reati di contrabbando in caso di ravvedimento prima dell’avvio di accertamenti.
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Legge annuale sulle PMI: il testo del ddl presentato al Senato

    Il 12 maggio 2025 è stato presentato al Senato il Disegno di legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese (A.S. 1484), attualmente all’esame della 10ª Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare. 

    Il testo, accompagnato da un ampio dossier illustrativo, contiene numerose proposte di intervento per rafforzare il tessuto produttivo nazionale.

    Ecco una panoramica delle disposizioni più rilevanti per imprenditori e professionisti.

    Aggregazione tra imprese e rafforzamento delle reti

    Il Capo I del DDL incentiva le forme di collaborazione tra PMI, in particolare si prevedono:

    • incentivi fiscali per i contratti di rete (art. 1): prevista la sospensione d’imposta sulla quota di utili destinata agli investimenti del programma comune di rete, valida per gli esercizi 2026-2028. Il beneficio si applica entro un tetto massimo di 1 milione di euro annui per impresa e viene fruito in sede di saldo delle imposte sui redditi.
    • misure a sostegno al settore della moda (art. 2): stanziati fino a 100 milioni di euro nel Fondo per la crescita sostenibile per programmi di riconversione e digitalizzazione delle imprese della filiera tessile-moda, anche in forma aggregata.
    • centrali consortili (art. 3): introdotta la figura dell’ente mutualistico di sistema per aggregazioni interregionali, con delega al Governo per la definizione della disciplina su occupazione, sicurezza e formazione.
    • part-time pensionistico e ricambio generazionale (art. 4): sperimentazione nel biennio 2026-2027 per 1.000 lavoratori senior, con esonero contributivo e obbligo di assunzione contestuale di un under 35.

    Proposte per il ricambio generazionale e la staffetta generazionale

    L’art. 4, in particolare, introduce una misura sperimentale di part-time incentivato (2026-2027) per lavoratori a tempo indeterminato prossimi alla pensione. La proposta prevede:

    • Riduzione volontaria dell’orario (25%-50%) per lavoratori in aziende fino a 50 dipendenti.
    • Integrazione contributiva, copertura figurativa e agevolazioni fiscali.
    • Condizione vincolante: assunzione contestuale di un giovane under 35 a tempo pieno e indeterminato.

    Il beneficio sarebbe limitato a un massimo di 1.000 lavoratori e subordinato a specifici limiti di spesa.

    Semplificazioni per PMI e salute e sicurezza sul lavoro

    Il Capo III riduce il carico burocratico su imprese minori, ovvero:

    • esonero assicurativo (art. 7): esclusione dall’obbligo RC auto per carrelli elevatori e veicoli non circolanti su strade pubbliche, già coperti da altre forme di assicurazione.
    • modelli semplificati sicurezza (art. 8): l’INAIL predisporrà modelli di gestione della sicurezza per PMI; è ammessa la formazione dei lavoratori anche durante la CIG.
    • smart working e sicurezza (art. 9): obbligo per i datori di lavoro di fornire annualmente informative sui rischi anche per le attività svolte in modalità agile.
    • settore Ho.Re.Ca. (art. 10): vengono definiti gli operatori economici della distribuzione nel settore Horeca (Hotel, Ristoranti e Catering) con la determinazione della percentuale minima dei ricavi per ottenere la qualificazione (il 70% dei ricavi degli ultimi tre anni deve derivare dalla distribuzione di prodotti alimentari e bevande in favore di imprese dei settori alberghiero, della ristorazione e del catering), con effetti semplificativi per accesso a bandi e agevolazioni.

    Stop alle recensioni false: trasparenza digitale garantita per imprese e consumatori

    Il Capo IV (artt. 12-17) introduce un corpus organico per contrastare il fenomeno delle fake reviews, soprattutto nel settore turistico:

    • Obbligo di identificazione dell’autore della recensione.
    • Facoltà per le strutture recensite di chiedere la cancellazione in caso di recensione non veritiera.
    • Divieto di compravendita e incentivazione di recensioni false (art. 14).
    • Introduzione di codici di condotta vincolanti per le piattaforme digitali e sanzioni in caso di inadempienza.
    • L’AGCM è investita di poteri investigativi e sanzionatori specifici per garantire trasparenza e correttezza nelle recensioni pubblicate online.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese: novità dalla Legge

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26.05.2025 la Legge 15 maggio 2025 n. 76, dà attuazione all’articolo 46 della Costituzione, istituendo un quadro organico per promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita dell’impresa, sia sotto il profilo gestionale, economico, organizzativo e consultivo.

    Obiettivo della riforma è quello di:

    • rafforzare il legame tra datore di lavoro e lavoratore,
    • promuovere l’occupazione 
    • e stimolare la sostenibilità sociale ed economica delle imprese italiane.

    Scarica il testo della Legge 15 maggio 2025 n. 76.

    Le quattro forme di partecipazione dei lavoratori

    La legge distingue quattro principali modalità di coinvolgimento dei lavoratori:

    1. Partecipazione gestionale: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa.
      I lavoratori possono essere rappresentati nei consigli di sorveglianza e amministrazione, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi, se previste dagli statuti aziendali. Ciò vale sia nel sistema dualistico che monistico (artt. 3-4).
    2. Partecipazione economica e finanziaria: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato.
      • Per l’anno 2025, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 comma 182, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le imprese che distribuiscono almeno il 10% degli utili ai lavoratori (tramite contratti collettivi) potranno applicare un’imposta sostitutiva agevolata su un ammontare fino a 5.000 euro annui per lavoratore (art. 5).
      • Possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare (art. 6).
    3. Partecipazione organizzativa: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa.
      • Le aziende possono istituire commissioni paritetiche composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, per promuovere innovazione, benessere organizzativo e qualità del lavoro (art. 7).
      • È incentivata l’introduzione di figure interne dedicate alla formazione, welfare, conciliazione vita-lavoro e inclusione (art. 8). Le imprese che occupano meno di 35 lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.
    4. Partecipazione consultiva: la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere.
      • Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Viene quindi introdotta la consultazione preventiva su decisioni aziendali strategiche tramite commissioni paritetiche, con tempi, modalità e obbligo di motivazione degli esiti (artt. 9-10).
      • È previsto un parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori da allegare al verbale.

    Formazione, organismi di controllo e incentivi

    Formazione dei rappresentanti

    Ai membri delle commissioni paritetiche e agli amministratori designati dai lavoratori è garantito un minimo di 10 ore annue di formazione, finanziabili tramite enti bilaterali, Fondo Nuove Competenze o fondi interprofessionali (art. 12).

    Commissione nazionale permanente

    Nasce presso il CNEL la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori (art. 13), che avrà il compito di:

    • Dirimere controversie interpretative;
    • Proporre misure correttive agli organismi paritetici;
    • Raccogliere buone pratiche e redigere relazioni biennali.

    La legge si applica anche alle società cooperative, se compatibile con la loro struttura (art. 14). Per il finanziamento delle misure, è stato stanziato un fondo di 70 milioni per il 2025 (art. 15).

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  • Lavoro Dipendente

    Costo medio lavoro 2025 per cultura, turismo e sport: decreto e tabelle

    E' stato pubblicato il 20 maggio sul sito istituzionale del ministero del lavoro, sezione Pubblicità legale, il decreto ministeriale 39 del 19.5.2025 , emanato dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali , che definisce il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero a partire da marzo 2023. 

    Di seguito una sintesi dei contenuti principali.

    Contesto normativo

    Il provvedimento si basa su una serie di riferimenti normativi fondamentali, tra cui:

    • D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), art. 41, comma 13, che attribuisce al Ministero il compito di determinare annualmente i costi del lavoro.
    • D.lgs. 81/2008 ( Testo Unico su salute e sicurezza sul lavoro).
    • Normative in materia di IRAP, previdenza, assistenza e incentivi all’occupazione.
    • Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 28 dicembre 2022 per i lavoratori del settore, firmato da FEDERCULTURE e le sigle sindacali F.P. CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA.

    l'Art. 1 – Determinazione del costo del lavoro , stabilisce che:

    Il costo medio orario del lavoro per i dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero è valido dal mese di marzo 2023.

    I dati si basano sulle tabelle allegate, che sono parte integrante del decreto.

    All'Art. 2  sono precisate le variazioni ammissibili.

    Il costo del lavoro può variare in funzione di:

    • Benefici contributivi o fiscali previsti dalla normativa;
    • Oneri aziendali derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
    • Costi di salute e sicurezza (d.lgs. 81/2008);
    • Incentivi tecnici legati ad appalti e concessioni.

    Finalita e contenuto tecnico – le tabelle

    Le tabelle allegate  a  pagina 4 del decreto riportano in dettaglio i valori per il calcolo del costo medio orario annuo, suddiviso per livelli e fasce retributive (I, II, III Fascia e Quadri).

    Gli importi tengono conto di:

    • Retribuzione base, EGR, EAR e indennità di funzione
    • Oneri aggiuntivi: festività, tredicesima, quattordicesima, domeniche retribuite
    • Oneri previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL)
    • Altri oneri: TFR, DPI, assistenza sanitaria, previdenza complementare

    Esempi di costo medio orario:

    • Livello I, I fascia: € 19,07/ora
    • Livello VII, III fascia: € 35,41/ora
    • Quadri: fino a € 44,56/ora

    Sono riportati anche i valori per contratti a tempo determinato e con orario distribuito su 6 giorni/settimana.

    Scarica qui il file integrale delle tabelle anche per il part time.

    costo medio orario del lavoro cultura e sport: tabella di sintesi

    Costo Medio Orario

    Fascia Livello Costo Medio Orario
    I Fascia I 19,07 €
    I Fascia II 19,36 €
    I Fascia III 20,06 €
    I Fascia IV 20,41 €
    I Fascia V 21,57 €
    I Fascia VI 22,20 €
    I Fascia VII 22,64 €
    II Fascia I 21,77 €
    II Fascia II 22,63 €
    II Fascia III 23,25 €
    II Fascia IV 24,07 €
    II Fascia V 24,70 €
    II Fascia VI 24,15 €
    III Fascia I 25,40 €
    III Fascia II 26,47 €
    III Fascia III 29,09 €
    III Fascia IV 30,52 €
    III Fascia V 31,18 €
    Quadri 35,41 €