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Check list INL per controllo imprese autotrasporto
Con il decreto del 17 luglio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato un nuovo modello di lista di controllo da utilizzare durante le ispezioni presso i locali delle imprese di autotrasporto. L’obiettivo è duplice: standardizzare i controlli e renderli più efficienti, favorendo trasparenza e omogeneità nell’applicazione delle normative europee e nazionali.
Il decreto si inserisce nel quadro di attuazione della direttiva (UE) 2020/1057, che disciplina il distacco dei conducenti nel trasporto su strada, e dei relativi decreti legislativi italiani (n. 27/2023 e n. 144/2008). Queste norme attribuiscono alla Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto il ruolo di coordinamento delle attività ispettive a livello nazionale e intracomunitario.
Il nuovo modello nasce dal lavoro congiunto tra il Ministero delle Infrastrutture, il Ministero del Lavoro, il Ministero dell’Interno e l’Ispettorato nazionale del lavoro. In particolare, è frutto dei risultati del tavolo tecnico permanente, istituito per definire procedure unificate nella raccolta e trasmissione delle informazioni sugli illeciti nel settore.
Il decreto, oltre a recepire il parere positivo del tavolo tecnico (riunione del 3 giugno 2025), sostituisce integralmente il precedente decreto del 1° dicembre 2008.
Check list operativa controllo imprese autotrasporto
L’Allegato I del decreto MIMS contiene la nuova checklist operativa che gli ispettori devono utilizzare durante i controlli nei locali delle imprese di autotrasporto. Si tratta di uno strumento standardizzato, articolato in otto sezioni principali:
1. Identificazione e contesto
Le prime 4 sezioni (A-D) raccolgono le informazioni preliminari:
- Data e luogo del controllo.
- Dati dell’impresa (tipologia, sede, dimensioni, R.E.N., CCNL applicato).
- Flotta veicoli, distinta per classi dimensionali (da 1 a oltre 500 mezzi).
- Tipo di attività (nazionale/internazionale) e utilizzo di veicoli in locazione.
2. Controlli tecnici e documentali
Viene verificata la dotazione tachigrafica (analogica/digitale/intelligente), il numero di veicoli controllati e la disponibilità degli stessi, anche in locazione senza conducente
3. Conducenti e giornate di lavoro
Gli ispettori devono registrare:
- Numero di conducenti e giornate verificate.
- Nazionalità dei lavoratori, distinguendo tra italiani, UE/SEE ed extra-UE.
4. Infrazioni accertate
Il cuore della checklist è la settima sezione, G, dove sono catalogate le principali violazioni:
- Superamento dei limiti di guida.
- Mancanza di interruzioni o riposi.
- Difetti o manipolazioni del tachigrafo.
- Violazioni dei regolamenti (CE n. 561/2006, UE n. 165/2014, Dir. 2002/15/CE).
- Inosservanza delle norme sul distacco transnazionale dei conducenti (Dir. 2020/1057/UE).
È prevista anche l’opzione “Clean Check” per i casi senza infrazioni.
5. Sanzioni e autorità
Infine, l’allegato prevede il riepilogo delle sanzioni comminate a carico del conducente e/o dell’impresa, e l’identificazione dell’ispettore e della sede ITL/IAM competente
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Modello INAIL OT23 2026 rettificato
L’INAIL aveva pubblicato poche settimane fa il nuovo Modello OT23 per il 2026, che consente alle aziende di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa in presenza di interventi migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, realizzati nel corso del 2025.
Il documento era stato aggiornato con la collaborazione della Consulenza tecnica centrale per la sicurezza e delle parti sociali, per garantire continuità e coerenza con le normative più recenti.
Con una nota del 18 luglio pubblicata il 21 , l'istituto informa che a seguito di segnalazioni sono stati corretti due refusi presenti nel modello OT23 2026, allegato alla nota del 3 luglio 2025, prot.6436.
Nella nuova versione del modello OT23 anno 2026 (all.1) sono stati quindi aggiornati i seguenti interventi:
1. Intervento D-3. Subito dopo la declaratoria dell’intervento, le note e la documentazione probante, era stato erroneamente riportato il testo delle note e della documentazione probante relative all’intervento D-4 del modello OT23 2025 (sostanze reprotossiche), eliminato dal modello OT23 2026 come da nota del
3.7.2025.
E’ stato quindi rimosso il seguente testo: “Note: L’attività di formazione, non inferiore a 2 ore, deve essere incentrata sui rischi derivanti dalla presenza, nell’ambiente di lavoro, di sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) e sull’importanza del rispetto delle procedure di lavoro e deve comprendere delle prove pratiche di simulazione di tali procedure. La docenza deve essere erogata da un soggetto professionista iscritto all’Albo nazionale dei Chimici.
Documentazione ritenuta probante: 1. Elenco delle sostanze reprotossiche e descrizione del loro utilizzo in azienda 2. Programmi dei corsi di formazione, con indicazione del docente con evidenza dell’iscrizione all’Albo dei Chimici 3. Attestati di partecipazione dei lavoratori al corso di formazione aggiuntiva.”
2. Intervento E-3. Nelle note, il testo “con data antecedente al 28 febbraio 2025” è stato sostituito con il seguente: “entro la data di presentazione della domanda”.
Viene anche ricordato che per l’anno 2026 il termine di presentazione della domanda è fissato al 2 marzo, in quanto il 28 febbraio 2026 cade di sabato.
I documenti sono allegati anche in fondo all'articolo.
OT23 2026 – Interventi ammessi e struttura del modello
Nella Nota INAIL si precisa che il modello OT23 2026 conferma l’impianto degli anni precedenti, articolando gli interventi in 71 azioni suddivise in sei sezioni tematiche:
- Sezione A – Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
- Sezione B – Prevenzione del rischio stradale
- Sezione C – Prevenzione delle malattie professionali
- Sezione D – Forazione, addestramento e informazione
- Sezione E – Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
- Sezione F – Gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale
Ogni intervento è accompagnato dalla relativa documentazione probante, che è stata aggiornata per agevolare le aziende nella dimostrazione delle attività svolte e ridurre i tempi e i margini di errore nelle verifiche da parte dell’Istituto.
Modifiche sul 2025 – modalità di accesso e tipologie di intervento
Restano invariati i requisiti di accesso al beneficio. Le aziende devono effettuare:
- almeno un intervento di tipo A (alta efficacia prevenzionale e maggiore onerosità),oppure
- due interventi di tipo B (con efficacia minore ma comunque significativa).
Modifiche e aggiornamenti rispetto al 2025
Sono state introdotte alcune modifiche puntuali per precisare meglio il campo di applicazione di diversi interventi. Tra questi:
- A-4.1: analisi termografica su impianti elettrici e successive azioni correttive;
- C-2.1: installazione di sistemi di aspirazione per la riduzione di agenti chimici;
- C-5.2: prevenzione dell’uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcol;
- C-5.3: interventi per il reinserimento lavorativo di disabili da lavoro;
- C-5.4: promozione della salute nei luoghi di lavoro secondo i Piani Nazionali e Regionali della Prevenzione (2020-2025);
- E-4: adozione o mantenimento di un modello organizzativo conforme all’art. 30 del D.lgs. 81/2008.
È stato invece eliminato l’intervento D-4 previsto nel modello 2025, relativo alla formazione sulle sostanze reprotossiche, in seguito all’entrata in vigore del D.lgs. 135/2024, che ha esteso il campo di applicazione del Titolo IX del D.lgs. 81/2008 includendo anche le sostanze tossiche per la riproduzione.
Tutte le istruzioni nella Guida alla compilazione.
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Contributi PNRR per le Comunità energetiche rinnovabili 2025: nuovo Avviso del MASE
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha pubblicato, con Decreto Direttoriale n. 229 del 17 luglio 2025, l’aggiornamento dell’Avviso Pubblico per la presentazione delle domande a sportello per i contributi in conto capitale destinati allo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e dei sistemi di autoconsumo collettivo.
L’iniziativa rientra nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.
L’Avviso recepisce le novità introdotte dal Decreto MASE n. 127 del 16 maggio 2025, finalizzate ad ampliare la platea dei beneficiari e favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili, pari a 2,2 miliardi di euro.
Il nuovo sportello sarà attivo dal 21 luglio 2025 (ore 15:00) fino al 30 novembre 2025 (ore 18:00), salvo esaurimento anticipato delle risorse.
Chi può beneficiare del contributo e quali interventi sono ammessi
I contributi in conto capitale (fino al 40% dei costi ammissibili) sono destinati a soggetti che realizzano o potenziano impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di CER o autoconsumo collettivo, ubicati in Comuni con popolazione inferiore ai 50.000 abitanti.
Gli impianti ammissibili devono:
- essere nuovi o potenziati, con potenza massima fino a 1 MW;
- essere localizzati sotto la medesima cabina primaria di riferimento della CER o gruppo di autoconsumatori;
- avere avviato i lavori dopo la presentazione della domanda;
- entrare in esercizio entro 24 mesi dal completamento, e comunque entro il 31 dicembre 2027.
Sono ammissibili anche progetti in Comuni con più di 5.000 abitanti (ma sempre sotto i 50.000), a determinate condizioni transitorie se i lavori sono avviati tra il 16 maggio 2025 e la data di apertura dello sportello.
Spese ammissibili e limiti di finanziamento
Rientrano tra le spese finanziabili:
- l'acquisto e l’installazione degli impianti a fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, hardware/software e componentistica elettrica;
- opere edili essenziali, connessione alla rete elettrica;
- progettazioni, collaudi, direzione lavori e studi preliminari (fino al 10% dell'importo totale).
Sono previsti limiti massimi di costo per impianti, differenziati in base alla potenza installata:
- fino a 20 kW: €1.500/kW
- da 20 a 200 kW: €1.200/kW
- da 200 a 600 kW: €1.100/kW
- da 600 a 1.000 kW: €1.050/kW
L’IVA non è ammissibile salvo nei casi di non recuperabilità.
Modalità di presentazione, obblighi e controlli
Le domande dovranno essere trasmesse tramite l'applicazione online “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” disponibile sul portale clienti GSE.
È obbligatoria l’autenticazione e l’uso del Manuale Utente “Guida all’utilizzo dell’applicazione SPC”. Alla domanda andrà allegata la documentazione prevista dalle Regole Operative.
Il GSE esaminerà le richieste entro 90 giorni e comunicherà l’importo massimo del contributo concedibile. In caso di ammissione, seguirà la sottoscrizione di un atto d’obbligo e la successiva erogazione (anticipazione, quota intermedia e saldo) da parte del MASE.
Il soggetto beneficiario sarà tenuto, tra l’altro, a:
- completare i lavori entro il 30 giugno 2026;
- rendicontare le spese entro il 31 agosto 2026;
- garantire tracciabilità finanziaria, evitare il doppio finanziamento e assicurare il rispetto dei principi DNSH, parità di genere e inclusione giovanile;
- facilitare controlli e ispezioni da parte di GSE, MASE e autorità competenti.
Sono previste sanzioni e revoche del contributo in caso di irregolarità, mancato rispetto delle scadenze o delle condizioni contrattuali.
Allegati: -
ISA periodo d’imposta 2024: le novità dalla Circolare 11/E
Con la pubblicazione della Circolare n. 11/E del 18 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative e chiarimenti in merito all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, delineando le principali novità normative, tecniche e procedurali che interessano contribuenti e intermediari.
Gli ISA, come noto, sono soggetti ogni anno a un processo di aggiornamento e revisione che consente di mantenere adeguata la loro capacità di rappresentare correttamente le dinamiche dei settori economici di riferimento. In particolare, per l’anno d’imposta 2024, tale processo ha comportato:
- la revisione completa di 100 indici;
- l’aggiornamento di tutti i 172 ISA attualmente in vigore.
Il fine è quello di adeguare il più possibile lo strumento alla congiuntura economico-finanziaria del periodo, tenendo conto anche degli effetti straordinari derivanti dalle tensioni geopolitiche che hanno interessato il mercato nello stesso anno.
Infine, si evidenzia che, per il 2024, non sono intervenute modifiche sostanziali nelle modalità di adempimento degli obblighi connessi all’applicazione degli ISA.
La nuova classificazione ATECO 2025 e il suo impatto sugli ISA
Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. Essa sostituisce la precedente versione del 2007 (aggiornamento 2022) e ha comportato un generale riassetto dei codici attività e delle relative note esplicative. Il criterio guida per la classificazione delle attività del commercio al dettaglio, ad esempio, non è più il canale di vendita (es. negozi fisici, online, ambulanti), ma la tipologia di prodotto commercializzato.
Tale riforma ha determinato:
- la revisione anticipata di 14 ISA del commercio al dettaglio;
- l’eliminazione di 3 ISA (CM03U, CM90U, DM86U) relativi a canali di vendita ora assorbiti da altri indici;
- l’aggiornamento di quasi tutti i 172 modelli ISA in vigore, con l’inserimento di nuove informazioni nei quadri E, non rilevanti però ai fini del punteggio.
Interventi normativi ordinari e straordinari
L’attività di aggiornamento degli ISA ha seguito due direttrici:
- Ordinaria, con la revisione biennale di 100 ISA, approvata con DM 31 marzo 2025, di cui 85 derivanti da versioni precedenti e 15 oggetto di revisione anticipata;
- Straordinaria, prevista dal DM 24 aprile 2025, per tenere conto delle mutate condizioni economiche derivanti da tensioni geopolitiche, rincari energetici e variazioni dei tassi di interesse.
In particolare, sono stati introdotti:
- correttivi congiunturali;
- indici di concentrazione domanda/offerta per area territoriale;
- misure legate al ciclo settoriale;
- aggiornamenti territoriali e soglie di alcuni indicatori di anomalia.
Modifiche alla modulistica ISA
Per il periodo d’imposta 2024, i modelli ISA mantengono la struttura consolidata, ma sono stati aggiornati per recepire importanti novità legislative:
- Quadri F e H: sterilizzazione degli effetti sul punteggio ISA derivanti dalle nuove deduzioni per assunzioni agevolate (ex D.lgs. n. 216/2023);
- Quadro F: eliminato il campo per l’adeguamento delle esistenze iniziali (non più previsto per il 2024) e integrate le modifiche al TUIR (artt. 92 e 93) sul trattamento delle rimanenze;
- Quadro H: aggiornamenti coerenti con le nuove regole sul reddito da lavoro autonomo (art. 54 TUIR), inclusa la gestione separata dei costi per beni immateriali.
Le società tra professionisti, sebbene escluse dagli ISA, sono tenute comunque alla compilazione del modello relativo all’attività esercitata, per finalità di raccolta dati.
Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025:
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Testo Unico Sicurezza – TU 81- 2008 agg Luglio 2025
E' stata pubblicata sul sito dell'ispettorato del lavoro il 1luglio 2025 la versione aggiornata a luglio 2025 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
Rispetto alle edizioni precedenti, oltre alle correzioni di refusi formali, si evidenziano le seguenti novità
- ▪ Modificata la nota all’art. 18, comma 3.2 sulla proroga al 31/12/2025 per l'adozione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che definisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici
- scolastici;
- ▪ Inserita la nota INL del 23/01/2025, prot. n. 656 avente ad oggetto: “Legge n. 203/2024. Tesserini di riconoscimento”;
- ▪ Inserita la nota INL del 29/01/2025, prot. n. 811 avente ad oggetto: “Art. 65 del d.lgs. n. 81/2008, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. e, legge n. 203/2024. Prime indicazioni”;
- ▪ Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2/2025 del 13/02/2025 ad oggetto: “Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi” che supera la circolare n. 23 del 2016;
- ▪ Inserita la nota prot. 2668 del 18/03/2025 congiunta tra INL e Conferenza delle Regioni e della Province Autonome ad oggetto: “Modalità di applicazione delle sanzioni ai precetti riconducibili alla stessa categoria omogenea – Conformità macchine ante direttiva. Chiarimenti”;
- ▪ Inserito l’accordo Stato-Regioni rep- 59/CSR del 17/04/2025, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, pubblicato sulla GU Serie Generale n.119 del 24/05/2025;
- ▪ Inserita la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/2025 del 23/05/2025 ad oggetto: “Elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Nuove modalità di presentazione delle istanze di cui al punto 1.1 dell’Allegato III al D.M. 11.04.2011”;
- ▪ Inserita la nota INL prot. 4867 del 29/05/2025 ad oggetto “Quesiti Nota DC Vigilanza prot. n. 811 del 29 gennaio 2025 – Locali sotterranei o semi-sotterranei. Riscontro”;
- ▪ Inserita la nota INL prot. 964 del 04/06/2025 ad oggetto “Patente a crediti – disconoscimento natura autonoma rapporto di lavoro con Ditta individuale artigiana – QUESITO
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Contributi volontari INPS agricoltura 2025: aliquote e importi
La circolare INPS 110/2025 pubblicata il 14 luglio comunica aliquote importi e regole per i versamenti contributivi volontari per i lavoratori del settore agricolo. sia dipendenti che autonomi per l’anno 2025.
I contributi volontari dovuti dai lavoratori agricoli dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato, sono calcolati sulla base dell’aliquota vigente del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD), fissata al 30,30%. Questa aliquota è suddivisa in:
- Quota pensione: 30,19%
- Aliquota base: 0,11%
Tale aliquota si applica sia ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 30 dicembre 1995, sia a quelli autorizzati successivamente. I coefficienti di riparto sono gli stessi per entrambe le categorie:
Autorizzazione Aliquota Base Quota Pensione Totale IVS Entro il 30/12/1995 0,11% (0,003630) 30,19% (0,996370) 30,30% (1,000000) Dal 31/12/1995 0,11% (0,003630) 30,19% (0,996370) 30,30% (1,000000) Lavoratori autonomi agricoli: importi settimanali aggiornati
Per coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali, i contributi volontari sono determinati in base a quattro classi di reddito settimanale, con decorrenza dal 1° gennaio 2025. A ciascuna fascia corrisponde un importo specifico, calcolato sommando la quota pensione, due addizionali fisse e un contributo minimo.
Di seguito le tabelle aggiornate:
Classe Reddito Settimanale Quota Pensione (22%) Addiz. L. 233/1990 (2%) Addiz. L. 160/1975 (€0,79 x 3) Totale Contributo 1° Fino a €270,00 €59,40 €5,40 €2,37 €67,17 2° €270,01 – €360,00 €69,30 €6,30 €2,37 €77,97 3° €360,01 – €450,00 €89,10 €8,10 €2,37 €99,57 4° Oltre €450,00 €108,90 €9,90 €2,37 €121,17 È previsto un contributo minimo settimanale: €67,27 per chi è stato autorizzato prima del 31/12/1995 €79,65 per chi è stato autorizzato successivamente.
Nell'allegato 1 la tabella delle retribuzioni di riferimento
Contributi volontari operai, piccoli coloni e reintegrati AGO
Per gli Operai agricoli (a tempo determinato e indeterminato) si possono versare contributi integrativi volontari fino a 270 giornate annue.
Il calcolo si basa sull’imponibile derivante dalla retribuzione percepita e applicando l’aliquota IVS del 30,30%.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari utilizzano invece i salari medi convenzionali provinciali, determinati annualmente dal Ministero del Lavoro.
Per il 2025, i valori sono stati fissati con decreto del 10 giugno 2025 (repertorio 91/2025).
Coloni e mezzadri reinseriti nell’AGO versano secondo due regimi distinti:
- Se autorizzati prima del 12/07/1997, il contributo è determinato in base alla classe di contribuzione preesistente e aggiornato al costo della vita.
- Se autorizzati dopo il 12/07/1997, il contributo è la somma di:
- Contributo integrativo: somma di €22,97 + 9,34% della retribuzione media annua precedente
- Contributo base: 0,11% della retribuzione media annua precedente. (V. Tabella completa nell'allegato 2)
I coefficienti di riparto per questi ultimi sono:
Allegati:Base IVS Quota Pensione Totale 0,005685 0,994315 1,000000 - Senza categoria
Comunità Energetiche Rinnovabili: pubblicato il decreto con le modifiche agli incentivi
Entrato in vigore il 26 giugno 2025, il nuovo Decreto MASE del 16 maggio 2025, che modifica la disciplina degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l’autoconsumo collettivo.
Le modifiche sono finalizzate a potenziare la partecipazione dei beneficiari e a garantire il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione e transizione energetica.
Il provvedimento si inserisce nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, dedicata all’energia rinnovabile, e recepisce le modifiche alla descrizione dell’Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo” approvate con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
Obiettivo principale è incentivare la diffusione di impianti di produzione da fonti rinnovabili associati a sistemi di accumulo, integrati in configurazioni di autoconsumo collettivo e in CER, promuovendo nuove installazioni per almeno 1,73 GW di potenza nei territori comunali, originariamente limitati a popolazioni sotto i 5.000 abitanti.
Estensione della platea dei beneficiari
La prima rilevante novità riguarda l’estensione della platea dei beneficiari. Il decreto modifica l’articolo 1, comma 3, del precedente DM 7 dicembre 2023, n. 414, stabilendo che possono accedere agli incentivi non solo i comuni con meno di 5.000 abitanti, ma tutti quelli con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
Questa modifica, sebbene subordinata alla formale approvazione della nuova decisione del Consiglio ECOFIN, consente un notevole ampliamento del perimetro di applicazione della misura, con l’intento di accelerare l’accesso ai fondi disponibili e superare il rischio di sotto-utilizzo delle risorse.
Incremento dell’anticipazione concessa ai beneficiari
La seconda modifica sostanziale riguarda il potenziamento delle anticipazioni erogabili.
Viene innalzata dal 10% al 30% la quota di contributo concedibile in via anticipata da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai soggetti beneficiari, come previsto ora all’articolo 10, comma 1, lett. a) del decreto modificato.
La misura è volta a facilitare l’avvio dei progetti, migliorando la liquidità a disposizione dei soggetti attuatori e supportando la realizzazione tempestiva degli interventi, anche in considerazione delle stringenti scadenze previste dal PNRR:
- completamento dei lavori entro il 30 giugno 2026;
- entrata in esercizio entro 24 mesi dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Ulteriori precisazioni operative
Tra le altre modifiche degne di nota:
- viene introdotta la definizione di "data di completamento dei lavori" (art. 2, lett. c-bis), necessaria per chiarire le condizioni di erogazione dei saldi;
- è precisato che le spese propedeutiche alla domanda non costituiscono avvio dei lavori (art. 10, comma 5);
- tra i motivi di esclusione è ora contemplata anche la mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione (art. 8, comma 4, lett. e);
- all’elenco dei soggetti che possono aderire alle CER sono aggiunte anche le persone fisiche, oltre ad enti del terzo settore e ambientali (Allegato 1).
Infine, le disposizioni del decreto si applicano anche ai progetti già presentati prima della sua entrata in vigore, secondo le modalità che saranno definite con l’aggiornamento delle regole operative da parte del MASE su proposta del GSE, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.
Allegati: