• Assegni familiari e ammortizzatori sociali

    Importi NASpI, CIG, AIS e altre prestazioni INPS 2026

    Con la circolare n. 4 del 28 gennaio 2026, l’INPS ha comunicato gli importi massimi in vigore dal 1° gennaio 2026 relativi ai principali trattamenti di integrazione salariale e alle prestazioni di disoccupazione e sostegno al reddito.

    Il documento fornisce indicazioni operative su CIGO, CIGS, assegno di integrazione salariale, nonché sulle indennità NASpI, DIS-COLL, disoccupazione agricola, IDIS, ISCRO e sull’assegno per attività socialmente utili, con valori aggiornati in base alla variazione ISTAT.

    Di seguito si riepilogano, in modo sistematico, gli importi di riferimento per il 2026, suddivisi per singola prestazione.

    Cassa integrazione Importi 2026

    Dal 1° gennaio 2026 è applicabile un unico massimale mensile, indipendentemente dalla retribuzione di riferimento, come previsto dall’art. 3 del D.lgs. n. 148/2015.

    Prestazione Importo lordo (€) Importo netto (€)
    CIGO – CIGS – CISOA – FIS 1.423,69 1.340,56

    Per i trattamenti concessi al settore edile e lapideo per intemperie stagionali, l’importo è incrementato del 20%.

    Settore Importo lordo (€) Importo netto (€)
    Edile e lapideo (intemperie) 1.708,44 1.608,66

    Fondi di solidarietà del Credito

    Assegno di integrazione salariale I massimali dell’assegno di integrazione salariale del Fondo Credito variano in funzione della retribuzione mensile lorda.

    Retribuzione mensile lorda (€) Massimale 2026 (€)
    Fino a 2.592,03 1.407,77
    Da 2.592,03 a 4.097,35 1.622,62
    Oltre 4.097,35 2.049,90

    Assegno emergenziale Per l’assegno emergenziale sono previsti importi differenziati sulla base della retribuzione annua lorda.

    Retribuzione annua lorda (€) Importo lordo (€) Importo netto (€)
    Fino a 49.638,65 2.899,50 2.730,17
    Da 49.638,65 a 65.313,03 3.266,27
    Oltre 65.313,03 4.571,55

    Fondo di solidarietà del Credito Cooperativo Per il 2026 l’assegno emergenziale del Fondo Credito Cooperativo è determinato come segue:

    Fascia retributiva (€) Importo lordo (€) Importo netto (€)
    Fino a 2.780,97 2.780,97 2.618,56
    Da 46.925,60 a 65.448,86 3.740,45
    Oltre 65.448,86 4.350,50

    Disoccupazione e assegni LSU

    NASpI e DIS-COLL

    Per entrambe le prestazioni di disoccupazione gli importi sono:

    • retribuzione di riferimento: 1.456,72 euro;
    • importo massimo mensile: 1.584,70 euro.

    La riduzione del 5,84% non si applica a tali indennità.

    Disoccupazione agricola

    Per le prestazioni liquidate nel 2026, relative ad attività svolte nel 2025, resta applicabile il massimale di 1.404,03 euro, già previsto per l’anno precedente.

    Indennità per lavoratori dello spettacolo (IDIS)

    L’importo giornaliero dell’IDIS non può superare il minimale contributivo giornaliero.

    Per il 2026, con riferimento ai periodi 2025, il limite è pari a:

    • 57,32 euro al giorno.

    Indennità ISCRO

    Per l’anno 2026:

    • reddito di riferimento: 12.749,18 euro;
    • importo mensile minimo: 255,53 euro;
    • importo mensile massimo: 817,69 euro.

    Assegno per attività socialmente utili

    Dal 1° gennaio 2026, l’assegno mensile spettante ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili è pari a:

    • 707,19 euro mensili, senza applicazione della riduzione ex legge n. 41/1986.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Piano Transizione 5.0 e fonti rinnovabili: le novità della legge pubblicata in GU

    Con la legge 15 gennaio 2026, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

    Scarica il testo della Legge n. 4/2026 e il testo del decreto legge n. 175/2025 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Il provvedimento interviene su tre ambiti principali di rilievo per imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni:

    1. credito d’imposta Transizione 5.0;
    2. disciplina delle aree idonee e semplificazioni per gli impianti a fonti rinnovabili (FER);
    3. modifiche alla normativa sul golden power, con particolare riferimento al settore finanziario.

    La legge entra in vigore il 21 gennaio 2026. Di seguito una sintesi sistematica delle principali disposizioni.

    Credito d’imposta Transizione 5.0: chiarimenti e termini definitivi

    La legge di conversione del DL n. 175/2025 interviene in modo puntuale sulla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti applicativi che avevano generato incertezze operative, soprattutto in relazione a termini, cumulo delle agevolazioni e controlli.

    Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni

    È innanzitutto definitivamente fissato al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione di prenotazione del credito d’imposta.

    Per le comunicazioni trasmesse dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, la norma consente una fase di integrazione documentale, ma solo in presenza di una specifica richiesta del GSE e entro un termine perentorio, che non può andare oltre il 6 dicembre 2025.

    L’integrazione è ammessa esclusivamente nei casi di:

    • errori nel caricamento dei dati;
    • documentazione incompleta o non leggibile.

    Resta invece espressamente esclusa qualsiasi sanatoria nel caso in cui manchi o sia irregolare la certificazione tecnica sulla riduzione dei consumi energetici, elemento centrale per l’accesso al beneficio.

    Divieto di cumulo con il credito “beni strumentali”: cosa cambia

    La legge fornisce un’interpretazione autentica del divieto di cumulo già previsto dalla normativa precedente.

    In particolare, viene chiarito che per gli stessi beni agevolabili, l’impresa non può beneficiare contemporaneamente del credito d’imposta Transizione 5.0 e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex legge n. 178/2020).

    Le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano già presentato domanda per entrambe le agevolazioni sono obbligate a:

    • scegliere uno solo dei due crediti;
    • effettuare l’opzione entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche.

    La norma tutela comunque le imprese prevedendo che, qualora il credito Transizione 5.0 non venga riconosciuto per esaurimento delle risorse disponibili, resti salva la possibilità di accedere al credito per beni strumentali, nei limiti delle risorse ancora disponibili a legislazione vigente.

    Rafforzamento dei controlli e nuovo ruolo del GSE

    Un ulteriore chiarimento riguarda il sistema dei controlli.

    Con la legge di conversione:

    • il GSE diventa il soggetto centrale e diretto per la vigilanza sulle certificazioni tecniche ex ante ed ex post;
    • vengono rafforzati i controlli di merito sulla reale riduzione dei consumi energetici dichiarata dalle imprese.

    Se, a seguito delle verifiche, emerge l’assenza dei requisiti per la fruizione del beneficio:

    • il GSE può disporre l’annullamento della prenotazione del credito;
    • l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del credito indebitamente fruito, con applicazione di interessi e sanzioni.

    Nei contenziosi tributari relativi al recupero del credito, il GSE è parte necessaria del giudizio, insieme all’Amministrazione finanziaria.

    Aree idonee e impianti da fonti rinnovabili: riordino nel Testo Unico FER

    L’articolo 2 del decreto, modificato in sede di conversione, realizza un riassetto organico della disciplina sulle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, mediante il coordinamento con il d.lgs. n. 190/2024 (Testo Unico FER).

    Trasposizione delle norme nel TU FER
    Vengono abrogati gli articoli 18, 20, 21, 22 e 23 del d.lgs. n. 199/2021, le cui disposizioni confluiscono nei nuovi articoli:

    • 11-bis (aree idonee su terraferma),
    • 11-ter (aree idonee marine – off-shore),
    • 11-quater (regimi amministrativi semplificati),
    • 11-quinquies (interventi in siti UNESCO),
    • 12-bis (piattaforma digitale aree idonee).

    L’obiettivo dichiarato è rendere il Testo Unico FER l’unico riferimento normativo per i procedimenti autorizzatori in materia di energie rinnovabili.

    Impianti agrivoltaici
    È introdotta una definizione normativa di impianto agrivoltaico, qualificato come impianto fotovoltaico idoneo a preservare la continuità delle attività agricole e pastorali.

    In particolare:

    • deve essere garantita almeno l’80% della produzione lorda vendibile agricola;
    • il comune competente è tenuto a verificare, nei cinque anni successivi, la persistente idoneità agro-pastorale del sito;
    • in caso di violazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dal TU FER, fermo restando il ripristino dei luoghi.

    Disciplina transitoria
    Le nuove regole non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
    Per le aree agricole di elevato valore, è previsto il possibile ricorso all’opposizione in conferenza di servizi da parte di regioni e province autonome.

    Modifiche alla disciplina del golden power

    Con l’introduzione dell’articolo 2-bis, la legge interviene sulla normativa in materia di poteri speciali dello Stato (golden power), in particolare per il settore finanziario, creditizio e assicurativo.

    Le principali novità riguardano:

    • il coordinamento tra golden power e procedimenti autorizzatori europei;
    • la sospensione dei termini di notifica alla Presidenza del Consiglio fino alla conclusione delle valutazioni delle autorità UE competenti;
    • l’estensione del concetto di sicurezza nazionale anche alla sicurezza economica e finanziaria.

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione Iva 2026: pubblicati i modelli con le relative istruzioni

    Con Provvedimento del 15.01.2026 n. 51732, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2026 concernenti l’anno di imposta 2025, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:

    • Modello IVA/2026
      Il modello di dichiarazione IVA 2026 è strutturato in forma modulare ed è composto da un frontespizio, articolato in due facciate, e da uno o più moduli contenenti i quadri dichiarativi (VA, VC, VD, VE, VF, VJ, VH, VM, VK, VN, VL, VP, VQ, VT, VX, VO e VG) destinati all’indicazione dei dati contabili e delle informazioni relative all’attività svolta. I quadri VN, VP, VQ e VG devono essere compilati sempre a partire dal primo modulo, anche in presenza di contabilità separate o operazioni straordinarie.
      I contribuenti con contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 633/1972 presentano un modulo per ciascuna attività, fermo restando che alcuni quadri riepilogativi e specifiche sezioni del quadro VA e del quadro VL vanno compilati una sola volta nel primo modulo.
      Le società ed enti che applicano la liquidazione IVA di gruppo devono inoltre allegare il prospetto IVA 26 PR/2026. In caso di applicazione di regimi IVA differenti nel corso dell’anno o di operazioni straordinarie, la dichiarazione deve essere articolata in più moduli, secondo le istruzioni ministeriali, avendo cura di indicare su ogni pagina il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo.
    • Modello IVA BASE/2026

      Il modello IVA BASE 2026 è strutturato in forma semplificata ed è composto dal frontespizio e da un modulo dichiarativo, articolato nei quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX. La determinazione dell’IVA a debito o dell’eventuale credito d’imposta avviene mediante la compilazione del quadro VX, mentre le opzioni e le revoche rilevanti ai fini IVA e delle imposte sui redditi devono essere comunicate attraverso il quadro VO della dichiarazione IVA annuale.

      Il quadro VP deve essere compilato sempre a partire dal primo modulo, anche in presenza di più moduli dovuti alla tenuta di contabilità separate ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. n. 633/1972; in tali casi, i quadri VH, VT e VX, nonché la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL, vanno compilati una sola volta nel primo modulo, riportando i dati riepilogativi di tutte le attività.

      Su ciascuna pagina del modulo devono essere indicati il codice fiscale del contribuente e il numero progressivo del modulo; qualora la dichiarazione sia composta da un unico modulo, deve essere riportato il numero “01”. Per ogni modulo compilato, inoltre, occorre barrare, in calce al quadro VL, le caselle corrispondenti ai quadri effettivamente compilati. Restano ferme le istruzioni secondo cui i quadri privi di dati significativi non devono essere compilati, considerandosi non rilevanti i valori pari a zero, fatta eccezione per il quadro VH, per il quale sono previste specifiche modalità di compilazione.

      Scarica i Modelli Iva 2026 e le relative istruzioni.

    La dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2025 deve essere presentata all’Agenzia delle entrate nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026, esclusivamente per via telematica. 

    Principali modifiche al modello IVA/2026 di carattere generale

    Nel modello di dichiarazione IVA 2026, relativo al periodo d’imposta 2025, sono state introdotte alcune modifiche di carattere generale che interessano diversi quadri della modulistica, con l’obiettivo di recepire le più recenti novità normative e razionalizzare alcune informazioni richieste ai contribuenti.

    QUADRO VA 
    Con riferimento al quadro VA, il rigo VA15 è stato riformulato prevedendo un’unica casella la cui barratura è riservata alle società che risultano non operative ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994, rafforzando così il collegamento tra la disciplina delle società di comodo e la dichiarazione annuale IVA.

    QUADRO VE
    Nel quadro VE, sezione 4, il rigo VE38 è stato integrato con i nuovi campi 2 e 3, destinati all’indicazione dell’imponibile e dell’imposta relativi alle prestazioni di servizi rese a imprese operanti nei settori del trasporto, della movimentazione merci e della logistica, in attuazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 1, commi da 59 a 63, della legge n. 207 del 2024.

    QUADRO VJ
    Rilevanti novità riguardano anche il quadro VJ, che è stato rinominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” e riorganizzato in due sezioni distinte: la prima dedicata alla determinazione dell’imposta per specifiche operazioni, la seconda riservata agli acquisti di servizi effettuati dalle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, da indicare nel nuovo rigo VJ30.

    QUADRO VX
    Nel quadro VX, infine, è stato eliminato dal rigo VX4 il riquadro relativo all’attestazione delle società e degli enti operativi, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti dichiarativi.

    Prospetto IVA 26/PR 
    Analoghi interventi di coordinamento sono stati effettuati anche nel prospetto IVA 26/PR relativo alla liquidazione IVA di gruppo. In particolare, nel quadro VS, sezione 1, il campo 4 è ora costituito da una casella riservata alle società non operative ai sensi della citata legge n. 724 del 1994, mentre nel quadro VW è stato eliminato il rigo VW21, precedentemente utilizzato per estromettere dalla liquidazione di gruppo i crediti trasferiti da società risultate di comodo nel corso dell’anno d’imposta.

    Allegati:
  • Successioni

    Coefficienti usufrutto e rendite 2026 senza modifiche

    Con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, vengono aggiornate le modalità di calcolo dei diritti di usufrutto e delle rendite o pensioni ai fini fiscali, con efficacia dal 1° gennaio 2026.

    Il provvedimento interviene in attuazione delle recenti modifiche normative introdotte dai decreti legislativi nn. 139/2024 e 192/2025, con l’obiettivo di garantire uniformità, stabilità e coerenza nella determinazione delle basi imponibili dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.

    Il decreto riguarda in particolare:

    • la determinazione del valore fiscale dell’usufrutto, uso e abitazione;
    • il calcolo delle rendite e pensioni vitalizie;
    • la definizione dei coefficienti da utilizzare per la determinazione della base imponibile.

    Le nuove disposizioni si applicano:

    • agli atti pubblici e alle scritture private (autenticate o meno) presentate per la registrazione;
    • agli atti giudiziari;
    • alle successioni aperte e alle donazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026 .

    Il punto centrale del decreto è il criterio di determinazione dei coefficienti, che resta ancorato al saggio legale di interesse, ma con un limite minimo inderogabile. Infatti, sebbene il saggio legale per il 2026 sia stato fissato all’1,60% (DM 10 dicembre 2025), il legislatore ha previsto che, ai fini fiscali, non possa essere utilizzato un valore inferiore al 2,5%.

    Questo limite:

    • è previsto dall’art. 46, comma 5-ter del TUR (imposta di registro);
    • e dall’art. 17, comma 1-ter del TUS (successioni e donazioni);

    In sintesi il Decreto MEF 24 dicembre 2025:

    • conferma il 2,5% come tasso minimo di riferimento per i calcoli fiscali;
    • fissa a 40 volte l’annualità il valore del multiplo per rendite e pensioni;
    • mantiene validi i coefficienti già previsti nell’Allegato 1 del D.lgs. 139/2024;
    • si applica a tutti gli atti e successioni dal 1° gennaio 2026.

    Coefficienti per usufrutto e rendite: nessuna nuova tabella

    Una delle particolarità del decreto è che non viene allegato un nuovo prospetto dei coefficienti.

    Il motivo è che:

    • i coefficienti restano quelli già individuati nell’Allegato 1 del D.lgs. 139/2024;
    • tali coefficienti sono calcolati assumendo come misura di riferimento il saggio del 2,5%, corrispondente a quello in vigore nel 2024.

    In questo modo si garantisce continuità applicativa e certezza nei calcoli, evitando aggiornamenti annuali potenzialmente disallineati rispetto alla reale capacità contributiva dei soggetti coinvolti.

    Il valore del multiplo dell’annualità: fissato a 40 volte

    Il decreto interviene anche sul valore del multiplo dell’annualità, utilizzato per il calcolo della base imponibile delle rendite e pensioni:

    • per l’imposta di registro (art. 46, comma 2, lett. a, TUR);
    • per l’imposta sulle successioni e donazioni (art. 17, comma 1, lett. a, TUS).

    In entrambi i casi, il multiplo è fissato in 40 volte l’annualità.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2026: il testo pubblicato in GU con le novità per famiglie e imprese

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, Supplemento ordinario n. 42/L, la Legge di Bilancio 2026 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028, approvata dalla Camera in via definitiva nella seduta del 30 dicembre 2025, con 216 voti a favore, 126 contrari e 3 astenuti.

    Scarica qui il testo della Legge di Bilancio 2026 (Legge del 30.12.2025 n. 199).
    Segnaliamo che è stato ripubblicato il testo della Legge di Bilancio 2026 corredato delle note esplicative. Le note hanno esclusiva finalità di facilitare la lettura delle disposizioni e non modificano il valore e l’efficacia degli atti legislativi.

    Le disposizioni spaziano dal riordino della tassazione personale e d’impresa al sostegno al reddito delle famiglie, fino agli interventi per la sanità, gli enti territoriali e la revisione della spesa pubblica.

    Di seguito una breve sintesi delle novità più rilevanti.

    Fisco e potere d’acquisto delle famiglie

    Riduzione IRPEF

    I commi 3-4 prevedono la riduzione dell’aliquota intermedia IRPEF dal 35% al 33%, applicabile ai redditi tra 28.000 e 50.000 euro. Per i contribuenti con reddito superiore a 200.000 euro è introdotta una riduzione di 440,00 euro sulle detrazioni d’imposta, esclusi i costi sanitari.

    Carta “Dedicata a te”

    Rifinanziata per il 2026-2027 con 500 milioni €/anno (commi 5-6), la carta consente l’acquisto di beni alimentari di prima necessità da parte dei nuclei familiari a basso reddito.

    Premi di produttività e rinnovi contrattuali

    I commi 8-12 prevedono, al fine di favorire l’adeguamento salariale al costo della vita e di rafforzare il legame tra produttività e salario, che gli incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 siano assoggettati (salva espressa rinuncia scritta del lavoratore) a una imposta sostitutiva del 5% dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, applicabile solo ai lavoratori del settore privato con reddito di lavoro dipendente 2025 non superiore a 33.000 euro. Inoltre, ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili (art. 1, c. 182, L. 208/2015) corrisposti negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile entro il limite complessivo di 5.000 euro con aliquota ridotta all’1%.

    Buoni pasto elettronici

    L’esenzione è elevata da 8 a 10 euro (comma 14).

    Locazioni brevi

    Il comma 17 interviene sulla disciplina fiscale delle locazioni brevi, modificando l’articolo 1, comma 595, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e incidendo indirettamente anche sull’applicazione della cedolare secca di cui all’articolo 4 del D.L. 50/2017. In particolare:

    • il riferimento temporale per l’applicazione del regime agevolato viene esteso fino all’anno 2026;
    • viene ridotto da quattro a due il numero massimo di unità immobiliari che il contribuente può destinare a locazioni brevi senza essere qualificato come imprenditore.

    Resta fermo che, ai fini della cedolare secca sulle locazioni brevi:

    • l’aliquota ordinaria del 26% si applica in via generale ai redditi derivanti da locazioni brevi;
    • l’aliquota ridotta del 21% è applicabile sul primo immobile locato per scopi turistici, anche per chi si affida a intermediari immobiliari o portali telematici, solo se il locatore opera al di fuori dell’esercizio di impresa e non supera la soglia dei due appartamenti destinati a locazione breve;
    • il superamento del limite dei due immobili comporta la presunzione di attività imprenditoriale, con esclusione sia della cedolare secca sia dell’aliquota ridotta.

    In sostanza, dal 2026 il regime delle locazioni brevi risulta più selettivo, la cedolare secca al 21% rimane accessibile esclusivamente ai piccoli locatori che operano in forma non imprenditoriale, mentre per gli altri casi trova applicazione l’aliquota ordinaria del 26% o il regime d’impresa, a seconda delle circostanze.

    Superbonus ed ecobonus

    Confermate le detrazioni al 50% per le spese 2025-2026 e al 36% dal 2027 (comma 22). In sostanza, l’articolo modifica due norme fondamentali del D.L. 63/2013, che regolano i bonus edilizi “ordinari” dopo la progressiva riduzione del Superbonus:

    Articolo 14 – Ecobonus

    • l’aliquota del 36% (anziché 30%) sarà applicabile anche per le spese sostenute nel 2026,
    • la riduzione al 30% scatterà solo dal 2027,
    • per alcuni interventi specifici (quelli con detrazione “rafforzata” fino al 50%), anche tale aliquota più alta sarà prorogata al 2026.

    In sostanza, chi effettua interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) potrà beneficiare ancora per tutto il 2026 delle percentuali oggi in vigore (36% o 50%, a seconda dei casi).

    Articolo 16 – Bonus ristrutturazioni

    • viene confermata la detrazione del 50% per le spese di recupero edilizio sostenute fino al 31 dicembre 2026, con un tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare,
    • dal 2027, la detrazione tornerà alla misura “ordinaria” del 36%,
    • inoltre, viene esteso al 2026 anche il riferimento temporale di alcuni bonus “collegati” (ad esempio il bonus mobili e gli interventi su parti comuni di edifici condominiali).

    Misure per le imprese

    Beni strumentali

    I commi 427-436 ripropongono la maggiorazione del costo fiscalmente rilevante (ai fini IRES/IRPEF) per gli investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il paradigma “4.0”, con un impianto rivisto rispetto alla bozza iniziale. La maggiorazione opera solo ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing deducibili.

    La misura si applica agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
    La maggiorazione del costo è riconosciuta, in relazione agli investimenti agevolabili, nelle seguenti misure:

    • +180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
    • +100% per la quota oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
    • +50% per la quota oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

    La maggiorazione spetta per investimenti in:

    • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge di bilancio,
    • interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

    Rispetto al passato, dunque, non si rinvia più agli Allegati A e B della legge 232/2016, perché gli elenchi sono ora riportati (e aggiornati) direttamente negli allegati della manovra.

    Inoltre, rientrano anche i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo (anche a distanza), inclusi gli impianti di stoccaggio; per il fotovoltaico sono agevolabili solo determinate tipologie di moduli individuate dalla norma.

    Ulteriore condizione, i beni devono essere prodotti in UE o SEE e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

    Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve trasmettere telematicamente (tramite una piattaforma sviluppata dal GSE) apposite comunicazioni e certificazioni sugli investimenti agevolabili; le modalità attuative saranno definite da decreto MIMIT-MEF.

    Se, durante il periodo di fruizione, il bene è ceduto a titolo oneroso o destinato a strutture produttive all’estero, la fruizione delle quote residue prosegue solo se nello stesso periodo d’imposta il bene è sostituito con un bene materiale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

    Sono previsti inoltre crediti d’imposta per la ZES unica e per le Zone logistiche semplificate (commi 438-447 e 448-452), nonché contributi a tasso agevolato per le PMI che acquistano macchinari e attrezzature (comma 468).

    Criptovalute

    Il ddl (comma 28) interviene in modo mirato sulla tassazione delle cripto-attività, prevedendo un regime specifico per i token di moneta elettronica ancorati all’euro (euro-token), come definiti dal Regolamento UE 2023/1114. In particolare, per i redditi diversi e gli altri proventi derivanti dalla detenzione, cessione o impiego di tali euro-token viene applicata un’aliquota ridotta al 26%, in luogo di quella ordinaria del 33%. Il testo chiarisce inoltre che non costituiscono plusvalenze né la mera conversione tra euro e euro-token, né il rimborso in euro del relativo valore nominale, evitando che operazioni “neutre” generino imponibile.

    Assegnazione agevolata di beni ai soci

    Riaperta la possibilità per le società di persone e di capitali di assegnare o cedere beni immobili o mobili registrati ai soci entro il 30 settembre 2026, con tassazione agevolata. Sulla differenza tra valore normale e costo fiscale dei beni è prevista un’imposta sostitutiva dell’8% (o 10,5% per le società non operative), mentre le riserve in sospensione sono tassate al 13%. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono ridotte: proporzionali dimezzate e fisse per ipotecaria e catastale. Previsti versamenti in due rate (60% entro settembre, saldo entro novembre 2026).

    La misura si estende anche all’estromissione agevolata dei beni delle imprese individuali effettuata tra il 1° gennaio e il 31 maggio 2026, con effetti dal 1° gennaio 2026 e imposta sostitutiva da versare entro novembre 2026 e giugno 2027. (commi 35-41).

    Contributo banche e assicurazioni

    L’aliquota IRAP per gli enti creditizi e assicurativi è aumentata di due punti percentuali per il triennio 2026-2028 (commi 74-75). Rispetto alla versione originaria, la Commissione ha ristretto l’ambito soggettivo della misura, escludendo dall’aumento i soggetti indicati nell’articolo 6, commi 2, 3, 4 e 9, del D.Lgs. 446/1997. Inoltre, è stata introdotta una misura di parziale compensazione: per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2026 e per quello seguente, spetta una detrazione IRAP pari a 90.000 euro, riconosciuta fino a concorrenza dell’extra-imposta derivante dall’aumento dell’aliquota. 

    Definizione agevolata cartelle

    Si introduce una nuova definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2023, per imposte e contributi non versati, ma esclusi quelli da accertamento. I debiti potranno essere estinti senza pagare sanzioni, interessi e aggio, versando solo imposte e spese di notifica/esecuzione. Il pagamento potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in 54 rate bimestrali fino al 2035, con interessi al 3% annuo a decorrere dal 1° agosto 2026.

    La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026 all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che comunicherà l’importo dovuto entro il 30 giugno. Con la domanda si sospendono fermi, ipoteche e procedure esecutive. La misura vale anche per debiti inclusi in precedenti rottamazioni inefficaci e per quelli in procedure concorsuali, con effetto di piena estinzione dopo il pagamento della prima rata. (commi 82-101).

    Lavoro e previdenza

    Incentivi alle assunzioni

    I commi 153-155 prevedono stanziamenti di 154 milioni per il 2026, 400 milioni per il 2027 e di 271 milioni per il 2028 per sostenere l’occupazione giovanile, le donne svantaggiate e il lavoro nella ZES unica del Mezzogiorno. Le risorse finanziano un esonero parziale dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2026, per un massimo di 24 mesi. Un decreto del Ministero del Lavoro definirà requisiti e modalità attuative nel rispetto dei limiti di spesa.

    Assegno di inclusione (ADI)

    I commi 158-161 estendono il beneficio fino a 18 mesi rinnovabili previa presentazione della domanda, per periodi ulteriori di 12 mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di 12 mesi il beneficio è rinnovato, previa presentazione della domanda. L’importo della prima mensilità di rinnovo è riconosciuto in misura pari al 50% dell’importo mensile del beneficio economico rinnovato.

    Ape Sociale

    Prorogata al 31 dicembre 2026 (commi 162-163).

    Ammortizzatori sociali

    Rifinanziato il Fondo per l’occupazione (comma 175), prorogati i trattamenti per le aree di crisi industriale complessa e per i call center.

    Pensioni minime

    Incremento di 20 euro mensili dal 2026 per i soggetti in condizioni disagiate (comma 179).

    Famiglia, pari opportunità e welfare

    Bonus lavoratrici madri

    I commi 206-207 introducono un’integrazione del reddito per le madri con due o più figli.

    ISEE e prima casa

    I commi 208-209 modificano la franchigia e la scala di equivalenza per rendere più favorevole il calcolo ai nuclei con figli. In breve, viene innalzata la franchigia “prima casa” nell’ISEE, ovvero la soglia di valore dell’abitazione principale che non viene considerata nel patrimonio immobiliare sale a 91.500 euro, con +2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il primo. Per i nuclei residenti nei comuni capoluogo delle città metropolitane la soglia è stata ridotta in sede referente a 120.000 euro, sempre con l’incremento per figli successivi. Inoltre, l’articolo ritocca la scala di equivalenza aumentando le maggiorazioni per nuclei con 2 o più figli.

    Congedi parentali e genitorialità

    Rafforzate le tutele per lavoratori e lavoratrici genitori (commi 219-221).

    Fondo caregiver e Fondo minori

    Rifinanziati per sostenere l’assistenza familiare e i servizi educativi (commi 222-224).

    Contributo abitativo

    Previsto un fondo per genitori separati o divorziati con figli a carico (commi 234-235.

    Reddito di libertà

    Rifinanziato il fondo per le donne vittime di violenza (commi 229-232).

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2026 per il calcolo del fringe benefit pubblicate in Gazzetta

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23.12.2025 Suppl. Ordinario n. 40, il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2026, utili per la determinazione del fringe benefits, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private, ai sensi dell’art. 51, comma 4, lett. a) del TUIR.

    Il beneficio tassabile è imponibile per il lavoratore sia ai fini fiscali che previdenziali e si desume dalle tabelle ACI pubblicate ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

    Scarica le Tabelle ACI 2026 in formato excel per tipologia di veicolo.

    Le tabelle ACI valide per il 2026

    Le tabelle ACI valide per il 2026 sono suddivise in:

    • Autoveicoli in produzione cosi distinte:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, 
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in;
      • autoveicoli elettrici.
    • Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in,
      • Autoveicoli elettrici.
    • Motoveicoli.
    • Autocaravan.

    Scarica qui le Tabelle ACI 2026 in pdf

    Ricordiamo che l’ACI (www.aci.it) elabora due tipologie di tabelle:

    1. le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
    2. le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).

    Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.

    Fringe benefit auto aziendali: criteri di determinazione nel 2026

    Anche per il 2026 resta confermato il meccanismo di tassazione basato su:

    • costo chilometrico ACI × 15.000 km;
    • applicazione della percentuale prevista dalla normativa vigente.

    Le tabelle ACI 2026 includono:

    • autovetture benzina e gasolio;
    • veicoli benzina-GPL e ibridi benzina-GPL;
    • veicoli ibridi benzina (mild, full e plug-in);
    • autovetture elettriche, per le quali continua ad applicarsi la percentuale agevolata del 25%.

    Il valore così determinato costituisce reddito di lavoro dipendente, da assoggettare a:

    • IRPEF;
    • contributi previdenziali.

    Uso promiscuo dell’auto e rilevanza delle nuove Tabelle ACI 2026

    Le Tabelle ACI 2026 devono essere utilizzate:

    • per i veicoli assegnati ai dipendenti nel corso del 2026;
    • per i veicoli già in uso negli anni precedenti, se il contratto prevede il ricalcolo annuale del fringe benefit.

    Resta ferma la regola secondo cui il fringe benefit è determinato a prescindere dall’effettiva percorrenza e non rilevano i chilometri realmente percorsi dal dipendente.

    Fringe benefit, trasferte e tracciabilità delle spese: il nuovo quadro fiscale

    Accanto all’aggiornamento delle Tabelle ACI, assume particolare rilievo il nuovo regime di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la recente Circolare n. 15/2025. In base ai recenti chiarimenti:

    • le spese di trasferta rimborsate al dipendente sono deducibili e non imponibili solo se tracciabili;
    • la tracciabilità è richiesta anche per le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute in missione;
    • i pagamenti devono avvenire tramite strumenti tracciabili (carte, bonifici, app di pagamento).

    La mancata tracciabilità può comportare quindi l'indeducibilità del costo per il datore di lavoro e la possibile riqualificazione fiscale in capo al dipendente.

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza: i chiarimenti dell’Agenzia

    Con la Circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro organico e sistematico dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese relative a trasferte, missioni e spese di rappresentanza, introdotti dal D.lgs. n. 192/2024, dalla Legge di Bilancio 2025 e dal DL n. 84/2025, convertito dalla legge n. 108/2025.

    Il documento chiarisce in modo puntuale quando le spese sono fiscalmente rilevanti o deducibili, distinguendo tra lavoro dipendente, lavoro autonomo e reddito d’impresa, con particolare attenzione all’uso di pagamenti tracciabili e alla decorrenza delle nuove regole .

    Trasferte dei lavoratori dipendenti: cosa cambia dal 2025

    Per i lavoratori dipendenti, la circolare interviene sull’articolo 51 del TUIR, chiarendo che:

    • per le trasferte all’interno del territorio comunale, i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto non concorrono al reddito se comprovati e documentati, senza più l’obbligo di documenti “provenienti dal vettore”;
    • rientrano ora tra le spese non imponibili anche:
      • indennità chilometriche calcolate secondo le tabelle ACI;
      • pedaggi autostradali;
      • parcheggi, purché documentati in modo univoco.

    La nuova disciplina si applica ai rimborsi erogati dal 1° gennaio 2025, anche se riferiti a spese sostenute nel periodo d’imposta precedente, in applicazione del principio di cassa allargato.

    Pagamenti tracciabili e utilizzo di taxi e NCC

    Un passaggio centrale della circolare riguarda l’obbligo di pagamento tracciabile per alcune tipologie di spesa. In particolare, vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati tramite taxi o NCC:

    • non concorrono al reddito del dipendente solo se pagati con:
      • bonifico bancario o postale;
      • carte di credito, debito o prepagate;
      • altri strumenti tracciabili ex art. 23 del D.lgs. n. 241/1997.

    Sono esclusi dall’obbligo di tracciabilità:

    • i biglietti di trasporto pubblico di linea (treno, aereo, autobus);
    • le indennità chilometriche.

    Dopo le modifiche del DL fiscale 2025, l’obbligo di tracciabilità vale solo per le spese sostenute in Italia, per le trasferte all’estero, il requisito non è richiesto.

    Lavoratori autonomi: rimborsi, deducibilità e nuove deroghe

    La circolare dedica un’ampia sezione ai redditi di lavoro autonomo, alla luce della riscrittura dell’articolo 54 del TUIR. I principali chiarimenti sono:

    • i rimborsi analitici delle spese sostenute per conto del committente non concorrono al reddito;
    • tuttavia, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC sostenuti in Italia, i rimborsi diventano imponibili se il pagamento non è tracciabile;
    • se tali spese non vengono rimborsate, restano deducibili dal reddito del professionista solo se pagate con strumenti tracciabili.

    Particolare attenzione viene posta alle decorrenze differenziate, introdotte per tutelare l’affidamento del contribuente, con applicazione graduale delle nuove regole tra 1° gennaio e 18 giugno 2025.

    Reddito d’impresa e spese di rappresentanza

    Per le imprese, la circolare chiarisce che:

    • le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto con taxi o NCC, sostenute in Italia per trasferte dei dipendenti, sono deducibili solo se tracciabili;
    • lo stesso principio vale per i rimborsi analitici;
    • l’obbligo di tracciabilità non si applica alle spese sostenute all’estero.

    Novità rilevanti anche per le spese di rappresentanza, che:

    • sono deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili;
    • restano soggette ai requisiti di inerenza e congruità;
    • non includono spese di pubblicità e sponsorizzazione, che seguono regole diverse.

    L’obbligo di tracciabilità per le spese di rappresentanza vale anche se sostenute all’estero.

    Allegati: