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Dichiarazione Iva 2025: pubblicati i modelli con le relative istruzioni
Con Provvedimento del 15.01.2025 n. 9491, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:
- il Modello IVA/2025 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri (VA-VC-VD-VE-VF-VJ-VH-VM-VK-VN-VL-VP-VQ -VT-VX-VO-VG),
L’ente o società commerciale controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR/2025 (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l’indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA di gruppo.
- il Modello IVA BASE/2025 composto da:
- il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali;
- i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX.
I dati relativi alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel quadro VX.
Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2025.
Scarica i Modelli Iva 2025 e le relative istruzioni.
La dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.
Principali modifiche al modello IVA/2025 di carattere generale
Come illustrato nelle istruzioni allegate al modello Iva 2025, ecco le principali modifiche, di carattere generale, apportate quest'anno:
- QUADRO VM
Il quadro è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’ art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023. - QUADRO VO
Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.
Nella sezione 2, è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024. Prospetto IVA 26/PR. - QUADRO VW
Nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art 30 della legge n. 724 del 1994.
- il Modello IVA/2025 composto da:
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Certificazione Unica 2025: pubblicati i Modelli con relative istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9454, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2025 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Scarica il Modello di Certificazione Unica 2024 (sintetico e ordinario)
Termine di presentazione CU 2025
Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo 2025, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 31 marzo 2025, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
- entro il 31 ottobre 2025 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2025 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2025 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730- 3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1)
Allegati: -
Riforma fiscale: Dlgs di revisione imposte IRPEF e IRES pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2024 n. 294 il Decreto legislativo del 13.12.2024 n. 192 che, in attuazione della Riforma fiscale (Legge n. 111 del 09.08.2023), introduce una complessiva revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES), in particolare rilevanti novità in materia di:
- reddito agrario (articoli 1 e 2 dello schema di decreto legislativo),
- reddito da lavoro dipendente (articoli 3 e 4 dello schema di decreto legislativo),
- reddito da lavoro autonomo (articoli 5 e 6 dello schema di decreto legislativo)
- nonché redditi diversi (articolo 7 dello schema di decreto legislativo).
Scarica il testo del Dlgs del 13.12.2024 n. 192 di revisione Irpef e Ires.
Vediamo in breve sintesi alcune delle disposizioni previste.
Redditi dei Terreni
In merito alla revisione della disciplina dei redditi dei terreni, le norme modificano gli articoli 28, 32, 34, 36, 56-bis e 81 del TUIR (DPR 917 del 1986), in particolare, si segnalano:
Redditi dominicali e agrari
La nuova disciplina prevista dall'articolo 1, ridefinisce il reddito dominicale e agrario.
Per quanto riguarda il Reddito dominicale è prevista una revisione della determinazione del reddito dominicale nei casi in cui le colture siano effettuate su immobili censiti al catasto dei fabbricati. In particolare, fino all’emanazione di specifici decreti attuativi, il reddito dominicale viene determinato applicando alla superficie della particella catastale la tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia, incrementata del 400%.
Per quanto riguarda il Reddito agrario, la definizione del reddito agrario è stata aggiornata per includere anche attività specifiche, ovvero il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni attribuibile al capitale d’esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nelle attività agricole ai sensi dell’articolo 2135 del Codice CivileAggiornamento catastale
Si prevede un sistema semplificato per l’aggiornamento delle qualità e classi di coltura nei catasti, con un’esenzione per i proprietari di terreni monitorati dall'AGEA, riducendo così gli obblighi di comunicazione.Redditi da Lavoro Dipendente
Benefici fiscali e deduzioni – Fondi Sanitari Integrativi
Vengono ridefinite le condizioni per la deducibilità dei contributi sanitari versati dal datore o dal dipendente a favore di enti con fini assistenziali. Viene specificato che, per beneficiare della deducibilità delle somme versate ai fondi sanitari integrativi, questi devono risultare iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari istituita con il decreto del 31 marzo 2008.
Le somme versate ai fondi sanitari integrativi iscritti all’Anagrafe continuano a essere deducibili dal reddito complessivo, ma i fondi non registrati non saranno più riconosciuti per la deducibilità.Retribuzioni e fringe benefits
È stato aggiornato il limite esente da tassazione per i beni e servizi ceduti dall'azienda ai dipendenti, ora fissato a 258,23 euro. Ulteriormente, sono state modificate le modalità di determinazione del valore normale per beni e servizi forniti dal datore di lavoro, che dovrà corrispondere al prezzo mediamente praticato o, in mancanza, al costo per il datore di lavoroRedditi di Lavoro Autonomo
Principio di onnicomprensività
Il reddito di lavoro autonomo viene definito come differenza tra tutte le somme percepite e le spese sostenute, in analogia alla determinazione del reddito da lavoro dipendente.
Si precisa che il principio di onnicomprensività si applica principalmente ai redditi di lavoro dipendente. Per quanto riguarda i redditi di lavoro autonomo, invece, il regime fiscale segue il principio della determinazione analitica del reddito, regolamentato dall’Articolo 54 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), così come modificato dal Dlgs del 13 dicembre 2024, n. 192.
Per i redditi di lavoro autonomo, il sistema di determinazione del reddito non si basa sul principio di onnicomprensività come per i lavoratori dipendenti, ma su un criterio di determinazione analitica dei compensi percepiti e delle spese sostenute, secondo le disposizioni dell’Articolo 54 del TUIR.Deduzioni specifiche
Sono introdotti criteri specifici per la deducibilità di spese connesse all'attività, inclusi i riaddebiti per l’uso comune di immobili. Inoltre, viene confermato il principio di cassa, mentre la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali, compresi quelli ceduti in leasing, avverrà solo se queste vengono realizzateRedditi di Impresa
Allineamento tra valori fiscali e contabili
Il decreto propone una significativa riduzione del "doppio binario" fra valori fiscali e contabili e incentiva un processo di uniformità che riduca la duplicazione dei criteri di valutazione.Nuova disciplina per operazioni straordinarie
Allegati:
Le fusioni e altre riorganizzazioni aziendali tra soggetti con regimi fiscali o contabili diversi saranno soggette a una disciplina unificata, garantendo coerenza fiscale e facilitando la gestione dei valori contabili. -
Regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese: novità dal 2025
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2024 n. 281, il Decreto legislativo del 13.11.2024 n. 180 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva UE 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto".
Le novità saranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2025.
In particolare, la lettera c) dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 180, introduce nel testo del dpr n. 633 del 1972, il Titolo V-ter disciplinante il regime transfrontaliero di franchigia in recepimento delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/285, con l'obiettivo di armonizzare il regime fiscale europeo e incentivare la competitività delle piccole realtà imprenditoriali, ovvero viene disciplinato:
- il regime di franchigia applicato nello Stato italiano da parte di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea (sezione I)
- ed il regime di franchigia applicato in altri Stati membri dell’Unione europea da parte di soggetti stabiliti nello Stato (sezione II).
Si ricorda che il regime di franchigia, è il regime in forza del quale i soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea, aventi un volume d’affari non superiore a determinate soglie, non esercitano la rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta.
Vediamo brevemente le novità previste.
Regime di franchigia IVA transfrontaliero applicato in Italia da soggetti stabiliti in altri Stati della UE
Abbiamo detto che il decreto istituisce un nuovo regime di franchigia IVA transfrontaliero per le piccole imprese stabilite nell'Unione Europea, ovvero consente alle piccole imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea di applicare un sistema di franchigia IVA anche in altri Stati membri, inclusa l'Italia, nel rispetto di specifiche condizioni.
Un soggetto passivo persona fisica stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea può applicare il regime di franchigia nel territorio dello Stato italiano se ricorrono le seguenti condizioni:
- Volume d’affari annuo dell’Unione europea non superiore a 100.000 euro nell’anno civile precedente;
- Volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato non superiore a 85.000 euro o alla minor soglia stabilita dall’articolo 1, comma 54, della legge n. 190 del 2014, in materia di regime forfettario, nell’anno civile precedente;
- Volume d’affari nell’Unione europea non superiore a 100.000 euro nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla notifica della comunicazione di cui al punto successivo;
- Il soggetto passivo deve comunicare al proprio Stato membro di stabilimento l’intenzione di avvalersi del regime nel territorio di un altro Stato membro (es. Italia).
- Il soggetto passivo deve ottenere un numero di identificazione EX assegnato dallo Stato di stabilimento, necessario per applicare il regime in Italia o in altri Stati membri.
Cause di preclusione all’accesso al regime di franchigia IVA
Il soggetto passivo non può comunque avvalersi del regime di franchigia IVA se, nel territorio dello Stato:
- effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili, o di mezzi di trasporto nuovi;
- partecipa a societa' di persone, ad associazioni o a imprese familiari, ovvero controlla direttamente o indirettamente societa' a responsabilita' limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attivita' economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal medesimo soggetto passivo;
- nell'anno civile precedente ha sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoratori dipendenti e collaboratori, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati, o per altre prestazioni di lavoro non riconducibili a contratti di lavoro autonomo;
- effettua operazioni prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione del soggetto che inizia una nuova attivita' dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- nell'anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia e' irrilevante se il rapporto di lavoro e' cessato.
Regime di franchigia IVA transfrontaliero applicato in altri Stati UE da soggetti stabiliti in Italia
Un soggetto passivo persona fisica stabilito in Italia può applicare il regime di franchigia in un altro Stato membro dell'Unione
europea se ricorrono le seguenti condizioni:- nell'anno civile precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
- nel periodo dell'anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d'affari annuo dell'Unione europea non e' stato superiore a 100.000 euro;
- il volume d'affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non è superiore a quello previsto da tale Stato per l'applicazione del regime di franchigia;
- ha comunicato preventivamente all'Agenzia delle entrate
l'intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione; - è identificato ai fini dell'applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.
Informazioni contenute nella comunicazione all’Agenzia delle entrate
In tale comunicazione sono indicati:
- il nome e cognome ovvero la denominazione o ragione sociale, l'attivita', la forma giuridica, la residenza anagrafica o, se diverso, il domicilio fiscale del soggetto passivo;
- il numero di partita IVA, il codice fiscale e altri eventuali numeri identificativi assegnati al soggetto passivo da altri Stati di esenzione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- lo Stato o gli Stati di esenzione in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia;
- il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nei due anni civili precedenti la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- il valore totale delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione, nel territorio dello Stato e in ciascuno degli altri Stati membri, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione;
- le ulteriori informazioni individuate con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui all'articolo 70‐terdecies, comma 5.
Le novità per l’e-commerce e i servizi digitali
Le prestazioni rese virtualmente o in streaming saranno soggette a IVA nel Paese in cui è domiciliato o residente il committente.
In particolare, si
considerano effettuati nel territorio dello Stato italiano i servizi di accesso
a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative,
ricreative e simili e relative prestazioni accessorie trasmesse in streaming o
altrimenti rese virtualmente disponibili ad un committente (non soggetto
passivo) domiciliato in Italia o ivi residente senza domicilio all’estero.Diversamente, se il committente è un soggetto passivo IVA, tale regola
Allegati:
non si applica all’ammissione agli eventi se la presenza è virtuale. - Senza categoria
Nuovo Codice della Strada: quando scatta la sospensione breve della patente
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29.11.2024 il testo della Legge del 25 novembre 2024 n. 177 di modifica del Codice della Strada recante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del Codice della Strada (dlgs del 30 aprile 1992, n. 285), precedentemente approvato in via definitiva dal Senato nella seduta del 20 novembre.
Scarica il testo della Legge del 25.11.2024 n. 177 in vigore dal 14 dicembre 2024.
Ricordiamo che il ddl e i 25 progetti di legge abbinati, di cui 18 di iniziativa parlamentare, 3 proposti dal consiglio regionale del Veneto, 1 dal consiglio regionale della Lombardia, 1 dal consiglio regionale della Puglia e 2 dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro abbinate proposte di legge è stato esaminato in sede referente dalla IX Commissione (Trasporti) a partire dal 25 ottobre 2023 e ha visto lo svolgimento di un'ampia attività di conoscitiva, successivamente la Commissione IX (Trasporti) della Camera ne ha concluso l'esame in sede referente nella seduta del 28 febbraio 2024 con il conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo modificato in Commissione.
In breve sintesi le novità introdotte dalla legge in merito alla sospensione breve della patente.
Sospensione breve della patente in relazione ai punti
L’articolo 4 della Legge del 25.11.2024 n. 177 rende più severo il sistema di penalizzazione dei punti sulla patente.
In particolare viene introdotto, in aggiunta alla graduale diminuzione dei punti a disposizione, l’istituto della sospensione breve della patente di guida, una misura accessoria collegata alla perdita di punti per determinate infrazioni.
Viene introdotto al Codice della Strada il nuovo art. 218-ter che, senza modificare l’art. 126-bis, prevede:
- per i conducenti la cui patente risulti avere un numero inferiore a 20 punti,
- non solo l’ulteriore decurtazione dei punti e il pagamento della sanzione pecuniaria,
- ma anche la sospensione breve della patente,
- in presenza di specifiche violazioni qui di seguito elencate.
Questo tipo di sospensione si applica pertanto a chi ha un punteggio residuo inferiore a 20 punti e in presenza di specifiche infrazioni già sanzionate con la decurtazione secondo la tabella allegata all’art. 126-bis e precisamente:
- mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso (articolo 6, comma 4, lettera b);
- circolazione contromano (art. 143 comma 11);
- mancato rispetto delle precedenze (art. 145, comma 10);
- mancato rispetto delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia (art. 146, comma 3);
- violazione delle norme sui passaggi a livello, inclusi il superamento di barriere chiuse o in chiusura (art. 147, comma 5);
- sorpasso a destra ove non consentito (articolo 148, commi 9-bis e 15), ovvero sorpasso effettuato senza rispettare le prescritte regole di comportamento sia nei confronti di altri veicoli che di tram e velocipedi (articolo 148, comma 15, in violazione dei commi 2, 3 e 8);
- mancato rispetto della distanza di sicurezza, nei casi in cui la mancata distanza causi incidenti con gravi danni ai veicoli (art. 149, comma 5);
- inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a cambi di direzione o corsia, immissione nel flusso della circolazione, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione (articolo 154, comma 7 e 8);
- guida senza casco o utilizzo irregolare del casco sui ciclomotori e motocicli (art. 171, comma 2);
- guida senza cintura di sicurezza inclusi dispositivi anti-abbandono per bambini (art. 172, commi 10 e 11);
- uso del cellulare alla guida senza vivavoce o auricolare (art. 173, comma 3-bis);
- per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose:
- superamento dei periodi di guida stabiliti di oltre il 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida ovvero minimo del tempo di riposo (articolo 174, comma 6);
- mancato rispetto per oltre il 20 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti (articolo 174, comma 7, terzo periodo);
- circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall’entità della violazione accertata (articolo 174, comma 11);
- infrazioni in autostrada (art. 176):
- retromarcia su autostrada;
- mancato rispetto della corsia di emergenza;
- sosta in corsia di emergenza senza motivazione valida;
- mancato uso delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti durante la sosta in condizioni di scarsa visibilità;
- mancata collocazione del triangolo di emergenza.
- per i conducenti di età inferiore a 21 anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente B, i conducenti che esercitano attività di trasporto di persone o cose, i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di autoveicoli con rimorchio che insieme raggiungano la stessa massa, di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di otto posti a sedere escluso quello del conducente guida, nonché di autoarticolati e autosnodati, guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste, qualora il tasso alcolemico accertato non sia superiore a 0,5 g/l e anche se abbiano causato un incidente (articolo 186-bis, comma 2);
- mancata precedenza ai pedoni e in generale mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella o non vedente, nonché mancato uso di cautela in presenza di bambini e anziani (articolo 191, comma 4).
La durata della sospensione breve è articolata in due periodi:
- sospensione di 7 giorni per chi ha un punteggio inferiore a 20 ma superiore a 10 punti.
- sospensione di 15 giorni per chi ha meno di 10 punti.
La durata della sospensione può raddoppiare se l'infrazione ha causato un incidente.
Tabella dei punti della patente (art. 126-bis)
E' utile ricordare che l’art. 126-bis del codice della strada, introdotto dal decreto-legge n. 151 del 2003, prevede che ciascun titolare della patente abbia come “patrimonio” sulla patente 20 punti.
Le violazioni elencate nella tabella allegata al codice della strada comportano la progressiva decurtazione dei punti, in aggiunta alla prevista sanzione amministrativa pecuniaria, salvo il reintegro del montante dei punti in caso di assenza di recidive nel biennio e l’acquisizione di nuovi punti in caso di frequenza di appositi corsi.
Il comma 5 dell’art. 126-bis prevede che, per coloro che conservino integro il patrimonio di 20 punti, la mancata violazione di norme per cui sarebbe prevista la decurtazione in un biennio consente un accumulo di ulteriori due punti, comunque entro il limite massimo di 10 punti (quindi per un totale massimo di 30).
Allegati: -
Riaperti i termini del Concordato preventivo biennale e modifiche al Bonus Natale 2024
Pubblicato in GU il Decreto legge del 14 novembre 2024 n. 167 che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale, oltre a prevedere benefici aggiuntivi per i lavoratori dipendenti e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze.
Il decreto è entrato in vigore il 14 novembre 2024, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È ora in attesa di conversione in legge da parte del Parlamento.
Riapertura dei termini per il concordato preventivo biennale
Con l'articolo 1, il decreto consente ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i soggetti di cui agli articoli da 10 a 22 del dlgs n. 13 del 2024, che:
- hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024
- e che non hanno aderito al concordato preventivo biennale,
di farlo entro il 12 dicembre 2024.
L’adesione può essere effettuata tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa. Tuttavia, questa possibilità è esclusa nei casi in cui nella suddetta dichiarazione integrativa siano indicati:
- un minore
imponibile - o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore
credito
rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata
entro la data del 31 ottobre 2024.Inoltre, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, sono esclusi i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015.
Bonus Natale 2024 lavoratori dipendenti
L'articolo 2 introduce modifiche significative al bonus natale di 100 euro previsto per i lavoratori dipendenti, apportando modifiche all'art.2-bis del decreto Ominibus, in particolare si prevede:
- l'estensione del diritto al beneficio per i lavoratori con figli, indipendentemente dallo stato matrimoniale, inclusi figli adottivi o affidati.
- che l’indennità prevista non sia riconosciuta se il coniuge o convivente del lavoratore è già beneficiario della stessa misura.
- l'adeguamento dei termini relativi all’inserimento dei codici fiscali di coniuge o convivente e figli per accedere al beneficio.
Gli oneri stimati per queste misure ammontano a 224,7 milioni di euro per il 2024, coperti tramite risorse già allocate al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Gestione delle emergenze
L'articolo 3 stanzia risorse finanziarie fino a 44 milioni di euro per il 2024, da destinare alla protezione civile per fronteggiare emergenze, come previsto dagli articoli 23, 24 e 29 del Codice della Protezione Civile.
Allegati: -
Rider e lavoratori delle piattaforme digitali: Direttiva UE approvata con le nuove regole
L’Unione Europea ha finalmente dato il via libera definitivo alla direttiva sui rider, volta a garantire migliori condizioni di lavoro per i lavoratori delle piattaforme digitali.
Scarica il testo della Direttiva UE 2024/2831 del 23.10.2024 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea dell'11 novembre 2024.
Questa direttiva è stata approvata dopo un lungo percorso di negoziazioni tra i vari Stati membri, che ha visto emergere un consenso sulla necessità di tutelare i lavoratori coinvolti in attività come consegne a domicilio e trasporto passeggeri, forniti da aziende come Uber, Deliveroo, Glovo e altre.
La direttiva dovrà essere firmata dal Consiglio e dal Parlamento europeo ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri dell’UE avranno due anni di tempo per adeguare il diritto interno alle nuove norme comunitarie, ovvero gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 2 dicembre 2026.
Obiettivi della Direttiva
L’obiettivo principale della normativa è di migliorare le condizioni contrattuali e lavorative dei rider, garantendo loro diritti simili a quelli dei lavoratori subordinati, in caso risultino essere tali.
Infatti, la direttiva stabilisce dei criteri chiari per distinguere tra lavoratori autonomi e dipendenti. Se l'attività del rider risponde a determinati requisiti di subordinazione, come la gestione del lavoro da parte della piattaforma (orari, remunerazione e controllo delle prestazioni), la relazione lavorativa sarà riclassificata come un contratto subordinato.
Impatti per le piattaforme digitali
La direttiva UE del 2024 avrà notevoli impatti sulle piattaforme digitali, modificando in maniera significativa le modalità operative di aziende come Uber, Glovo, Deliveroo e simili.
Ecco i principali cambiamenti che queste piattaforme dovranno affrontare:
Riclassificazione dei lavoratori
La direttiva introduce una presunzione legale di subordinazione per molti lavoratori delle piattaforme digitali. Questo significa che le piattaforme dovranno dimostrare che i loro lavoratori sono effettivamente autonomi, altrimenti verranno considerati dipendenti.
Ciò comporterà un aumento significativo dei costi per le piattaforme, poiché i lavoratori riclassificati come dipendenti avranno diritto a ferie pagate, malattia, contributi previdenziali e protezione contro i licenziamenti illegittimi.Trasparenza e gestione algoritmica
Le piattaforme dovranno garantire una maggiore trasparenza nella gestione algoritmica. Saranno obbligate a spiegare ai lavoratori come funzionano gli algoritmi che gestiscono la distribuzione dei compiti, la determinazione delle tariffe e altre decisioni critiche per il loro lavoro.
Questo include anche l'obbligo di fornire spiegazioni sulle decisioni automatizzate che possono influire negativamente sui lavoratori, come la sospensione o la chiusura degli account.Obblighi di dichiarazione e monitoraggio
Le piattaforme digitali dovranno dichiarare regolarmente il numero di lavoratori impiegati e fornire informazioni dettagliate sulla loro situazione contrattuale alle autorità competenti. Questo introduce un carico amministrativo maggiore per le aziende, che dovranno rendere trasparenti le loro operazioni e sottostare a eventuali controlli da parte delle autorità nazionali.Supervisione umana e diritto al riesame
In aggiunta alla gestione algoritmica, la direttiva richiede che le piattaforme implementino supervisione umana sulle decisioni prese dagli algoritmi. Questo significa che, in casi come la chiusura di un account o il mancato pagamento di un lavoratore, un essere umano dovrà intervenire per verificare e riesaminare tali decisioni.
Questo processo aumenta la complessità della gestione delle risorse umane per le piattaforme digitali.Possibili sanzioni e azioni legali
Allegati:
La direttiva introduce sanzioni severe in caso di mancato rispetto delle norme, comprese multe e altre penalità amministrative. Le piattaforme che non rispettano i diritti dei lavoratori o non garantiscono la trasparenza richiesta potranno essere soggette a ispezioni e sanzioni. Inoltre, i lavoratori avranno il diritto di avviare procedimenti legali collettivi o individuali contro le piattaforme.