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Affrancamento riserve in sospensione di imposta: regole, soggetti e modalità
Con il decreto ministeriale del 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’art. 14 del D.lgs. 192/2024, disciplinando l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta.
Tale misura, prevista dalla riforma fiscale in attuazione della legge delega n. 111/2023, consente ai contribuenti di regolarizzare poste patrimoniali ancora vincolate al 31 dicembre 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%, sia ai fini IRES che IRAP.
Questa riapertura straordinaria mira a incentivare la piena trasparenza tra valori civilistici e fiscali, migliorando la leggibilità e l’efficienza del sistema contabile e tributario.
Ambito oggettivo e soggettivo: chi può affrancare e cosa
Ambito oggettivo
L’affrancamento può riguardare:
- Saldi attivi di rivalutazione con riconoscimento fiscale, iscritti in apposite riserve o imputati al capitale sociale;
- Riserve e fondi in sospensione di imposta, diverse da quelle derivanti da deduzioni extracontabili ex art. 109, c. 4, lett. b) del TUIR nella versione previgente al 2007.
Sono espressamente escluse:
- le riserve per ammortamenti anticipati o derivanti da deduzioni extracontabili non più monitorabili;
- le riserve correlate a tributi diversi da imposte sui redditi e IRAP (es. contributo straordinario di cui al D.L. 104/2023);
- le poste non dotate di vincolo fiscale, come le riserve da conferimento “in doppia sospensione”.
L’affrancamento è possibile anche per parte dell’importo o solo per alcune riserve e saldi attivi presenti in bilancio al 31.12.2023 e ancora esistenti al 31.12.2024.
Ambito soggettivo
Possono esercitare l’opzione:
- Società di capitali e di persone in contabilità ordinaria;
- Imprese individuali con contabilità ordinaria;
- Stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri;
- Soggetti trasparenti ex art. 115 e 116 TUIR.
I contribuenti in contabilità semplificata sono esclusi, salvo abbiano operato fino al 2024 in contabilità ordinaria e intendano affrancare prima del passaggio.
Modalità di esercizio e versamento dell’imposta sostitutiva
L’opzione per l’affrancamento si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. L’imposta sostitutiva del 10%:
- a calcolata sul valore netto (al netto dell’imposta sostitutiva già versata eventualmente in precedenza);
- è indeducibile sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP;
- va versata in quattro rate annuali di pari importo (prima rata entro la scadenza per il saldo IRPEF/IRES 2024, le successive nel 2026, 2027 e 2028);
- è ammessa la compensazione in F24.
Non si applicano interessi sulle rate. Il mancato versamento non inficia la validità dell’opzione, ma determina iscrizione a ruolo.
Effetti fiscali dell’affrancamento
Una volta affrancate, le riserve:
- non concorrono a formare reddito imponibile alla distribuzione;
- in capo alla società, non danno diritto a crediti d’imposta eventualmente originati dal regime originario;
- per i soci di società di capitali, le riserve affrancate e distribuite sono considerate dividendi tassabili (salvo si tratti di riserve di capitale);
- per i soci di società trasparenti o di persone, si ha un aumento del costo fiscale della partecipazione in caso di riserve di utili.
È fatta salva la presunzione di distribuzione ex art. 47 TUIR: si considerano distribuiti prima gli utili ordinari e le riserve di utili non in sospensione.
Affrancamento e operazioni straordinarie
È consentito l’affrancamento anche a seguito di trasformazioni societarie (progressive o regressive), purché le riserve restino evidenziate in bilancio con indicazione del vincolo e dell’origine. In questi casi, l’effetto estintivo dell’obbligo fiscale si consolida nel periodo in cui è esercitata l’opzione nella dichiarazione.
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Domicilio digitale amministratori: proroga al 31 dicembre 2025
Con una nota ufficiale del 25 giugno 2025 (prot. n. 127654), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato il differimento del termine per l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese già costituite in forma societaria nel Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio 2025.
Il nuovo termine per adempiere all’obbligo è stato fissato al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente 30 giugno 2025.
Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207), che ha esteso agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle Imprese.
Il MIMIT, con una prima circolare interpretativa (nota n. 43836 del 12 marzo 2025), aveva già chiarito che tale obbligo riguardasse non solo le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, ma anche quelle già esistenti a quella data, pur rilevando l’assenza di un termine esplicito per l’adempimento nel testo di legge.
In un’ottica di semplificazione e di "favor per le imprese", la stessa Direzione Generale aveva quindi fissato il primo termine di adempimento al 30 giugno 2025 per le società già costituite, al fine di garantire un’applicazione uniforme della norma.
Le ragioni del rinvio al 31 dicembre 2025
La nuova nota ministeriale prende atto delle criticità operative evidenziate da Unioncamere, professionisti e operatori economici, in particolare in relazione alla concomitanza tra la scadenza del 30 giugno e gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2024.
Accogliendo le sollecitazioni per un’estensione più congrua dei tempi di adeguamento, il MIMIT ha quindi disposto un rinvio del termine al 31 dicembre 2025.
Resta ferma l’efficacia dell’obbligo per le imprese costituite dal 1° gennaio 2025 in poi, che devono provvedere alla comunicazione del domicilio digitale degli amministratori contestualmente alla costituzione o secondo le modalità ordinarie previste.
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Comunità Energetiche Rinnovabili: pubblicato il decreto con le modifiche agli incentivi
Entrato in vigore il 26 giugno 2025, il nuovo Decreto MASE del 16 maggio 2025, che modifica la disciplina degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l’autoconsumo collettivo.
Le modifiche sono finalizzate a potenziare la partecipazione dei beneficiari e a garantire il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione e transizione energetica.
Il provvedimento si inserisce nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, dedicata all’energia rinnovabile, e recepisce le modifiche alla descrizione dell’Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo” approvate con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
Obiettivo principale è incentivare la diffusione di impianti di produzione da fonti rinnovabili associati a sistemi di accumulo, integrati in configurazioni di autoconsumo collettivo e in CER, promuovendo nuove installazioni per almeno 1,73 GW di potenza nei territori comunali, originariamente limitati a popolazioni sotto i 5.000 abitanti.
Estensione della platea dei beneficiari
La prima rilevante novità riguarda l’estensione della platea dei beneficiari. Il decreto modifica l’articolo 1, comma 3, del precedente DM 7 dicembre 2023, n. 414, stabilendo che possono accedere agli incentivi non solo i comuni con meno di 5.000 abitanti, ma tutti quelli con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
Questa modifica, sebbene subordinata alla formale approvazione della nuova decisione del Consiglio ECOFIN, consente un notevole ampliamento del perimetro di applicazione della misura, con l’intento di accelerare l’accesso ai fondi disponibili e superare il rischio di sotto-utilizzo delle risorse.
Incremento dell’anticipazione concessa ai beneficiari
La seconda modifica sostanziale riguarda il potenziamento delle anticipazioni erogabili.
Viene innalzata dal 10% al 30% la quota di contributo concedibile in via anticipata da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai soggetti beneficiari, come previsto ora all’articolo 10, comma 1, lett. a) del decreto modificato.
La misura è volta a facilitare l’avvio dei progetti, migliorando la liquidità a disposizione dei soggetti attuatori e supportando la realizzazione tempestiva degli interventi, anche in considerazione delle stringenti scadenze previste dal PNRR:
- completamento dei lavori entro il 30 giugno 2026;
- entrata in esercizio entro 24 mesi dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Ulteriori precisazioni operative
Tra le altre modifiche degne di nota:
- viene introdotta la definizione di "data di completamento dei lavori" (art. 2, lett. c-bis), necessaria per chiarire le condizioni di erogazione dei saldi;
- è precisato che le spese propedeutiche alla domanda non costituiscono avvio dei lavori (art. 10, comma 5);
- tra i motivi di esclusione è ora contemplata anche la mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione (art. 8, comma 4, lett. e);
- all’elenco dei soggetti che possono aderire alle CER sono aggiunte anche le persone fisiche, oltre ad enti del terzo settore e ambientali (Allegato 1).
Infine, le disposizioni del decreto si applicano anche ai progetti già presentati prima della sua entrata in vigore, secondo le modalità che saranno definite con l’aggiornamento delle regole operative da parte del MASE su proposta del GSE, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.
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Concordato preventivo biennale 2025-2026: le istruzioni operative dell’Agenzia
Con la Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate fornisce un’articolata guida interpretativa e operativa alla disciplina del Concordato Preventivo Biennale (CPB), istituto introdotto dal D.Lgs. 13/2024 e modificato dal correttivo D.Lgs. 81/2025. Il documento integra la precedente circolare 18/E/2024 alla luce delle modifiche normative, con un focus sulla nuova tornata 2025-2026, escludendo i soggetti forfetari.
Il CPB consente ai contribuenti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) di definire preventivamente con il Fisco la base imponibile ai fini delle imposte dirette e IRAP per due anni.
Accesso al CPB: requisiti, soglie e modalità operative
Per il biennio 2025-2026, il software per l’acquisizione dei dati è stato reso disponibile entro il 30 aprile (termine prorogato solo per il 2025). Il contribuente deve:
- calcolare la proposta tramite il software “IlTuoISA_CPB 2025”;
- accettarla entro il 30 settembre 2025 (o entro il nono mese dalla chiusura del periodo d’imposta, per soggetti non solari).
Il decreto correttivo ha introdotto soglie di affidabilità che limitano l’aumento del reddito proposto:
- massimo +10% per punteggio ISA 10,
- +15% per punteggio tra 9 e 10,
- +25% per punteggio tra 8 e 9.
Per contribuire alla compliance, la proposta per il 2025 sarà inferiore rispetto a quella per il 2026 (50%), così da favorire un avvicinamento progressivo al “reddito target”.
Imposta sostitutiva opzionale e regimi premiali
Il CPB introduce la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, con aliquote agevolate:
- 10% per punteggi ISA ≥ 8,
- 12% per punteggi da 6 a 8,
- 15% per punteggi < 6.
Superata la soglia di 85.000 euro di differenziale, scatta l’aliquota IRPEF del 43% (o IRES del 24%) sulla quota eccedente.
L’adesione al CPB garantisce anche importanti benefici premiali, tra cui:
- esclusione dagli accertamenti standard (salvo cause di decadenza),
- esonero dal visto di conformità fino a 70.000 euro (IVA) o 50.000 euro (IRPEF e IRAP),
- esclusione da studi di settore, presunzioni semplici e accertamenti sintetici.
Cause di esclusione dal CPB: tutte le ipotesi
Le cause di esclusione si distinguono in tre gruppi temporali:
Cause riferite al triennio precedente
Non può accedere al CPB chi:
- non ha presentato la dichiarazione dei redditi per almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti, pur essendone obbligato,
- ha condanne (irrevocabili) o patteggiamentisuperiori a due anni per:
- reati tributari (D.Lgs. 74/2000),
- falsità in bilancio (art. 2621 c.c.),
- riciclaggio, impiego e autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.).
La dichiarazione dell'assenza di condanne va resa con autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
Cause riferite all’anno precedente al CPB (2024)
Escluso chi ha:
- Debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro risultanti al 31 dicembre 2024, se non estinti prima dell’adesione.
Sono inclusi tutti i debiti definitivi per imposte o contributi.
Sono esclusi quelli sospesi o oggetto di rateazione in regolare pagamento. - Redditi esenti, esclusi o non imponibili (ad es. redditi agevolati da pesca, docenza agevolata, ecc.) superiori al 40% del reddito d’impresa o lavoro autonomo.
Cause riferite all’anno in corso (2025)
- Adesione al regime forfetario (ex L. 190/2014). Non è compatibile con il CPB, riservato ai soggetti ISA.
- Operazioni straordinarie:
- fusione, scissione, conferimento d’azienda o ramo d’azienda,
- modifiche della compagine sociale con aumento del numero di soci o associati (esclusi subentri per decesso).
- Presenza di partecipazioni incrociate non coerenti:
- se un lavoratore autonomo partecipa a un’associazione professionale, società tra professionisti o tra avvocati e non vi è adesione congiunta al CPB da parte di tutti i soggetti coinvolti (professionista e società/associazione, o viceversa).
Questa regola si applica solo alle adesioni effettuate dopo il 13 giugno 2025, data di entrata in vigore del decreto correttivo.
- se un lavoratore autonomo partecipa a un’associazione professionale, società tra professionisti o tra avvocati e non vi è adesione congiunta al CPB da parte di tutti i soggetti coinvolti (professionista e società/associazione, o viceversa).
Altre precisazioni
- La cessione di ramo d’azienda è equiparata al conferimento: comporta esclusione.
- La modifica della ripartizione delle quote sociali (senza variazione del numero dei soci) non è causa di esclusione.
- Le società trasparenti non devono verificare le condizioni sui soci (es. debiti tributari): le verifiche si fanno solo sulla società.
Cause di cessazione anticipata del CPB
La cessazione implica che l’accordo tra contribuente e Fisco non produce più effetti a partire dall’anno in cui si verifica l’evento. Le cause sono individuate dagli articoli 19 e 21 del D.Lgs. 13/2024 e successive modifiche.
1. Cessazione o modifica dell’attività
- Cambio attività economica durante il biennio rispetto a quella per cui è stata formulata la proposta.
- La cessazione non opera se il nuovo codice ATECO rientra nello stesso ISA.
2. Presenza di circostanze eccezionali
Il CPB cessa se, a causa di eventi straordinari, si verifica una riduzione superiore al 30%:
- del reddito d’impresa/lavoro autonomo,
- o del valore della produzione netta IRAP,
rispetto agli importi concordati.
Eventi rilevanti:
- Calamità naturali con stato d’emergenza,
- Inagibilità dei locali o perdita scorte,
- Impossibilità di esercitare l’attività,
- Sospensione attività dovuta a crisi del cliente principale,
- Liquidazioni, affitti d’azienda, sospensioni da comunicazioni alla CCIAA o ordini professionali.
3. Adesione al regime forfetario
Se il contribuente passa al regime forfetario nel corso del biennio, il CPB cessa.
4. Operazioni societarie straordinarie o modifica della compagine sociale
- Fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o ramo d’azienda,
- Aumento del numero dei soci nelle società di persone o associazioni (escluse successioni ereditarie).
Non costituisce causa di cessazione:
- Il semplice cambio di quote tra i soci già presenti,
- Il passaggio da regime trasparente a ordinario e viceversa.
5. Ricavi o compensi eccedenti i limiti ISA maggiorati
- Se i ricavi o compensi dichiarati superano di oltre il 50% i limiti per l’applicazione degli ISA, il CPB cessa.
Esempio: superamento della soglia ISA di 5.164.569 € → cessazione se si supera 7.746.853 €.
6. Mancanza di adesione congiunta tra professionisti e società partecipate
Introdotta dal decreto correttivo (in vigore dal 13 giugno 2025):
- Se un professionista partecipante a una società tra professionisti/associazione non aderisce, la società decade dal CPB.
- Viceversa, se è la società/associazione a non aderire, decade il CPB del singolo professionista.
Effetti della cessazione
- Il CPB non ha più valore dal periodo d’imposta in cui si verifica l’evento.
- Non si applicano più i benefici connessi (esoneri, esclusioni da accertamenti ecc.).
- L’eventuale differenza tra reddito concordato e reddito effettivo torna a rilevare fiscalmente, salvo specifiche disposizioni.
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Bonus edilizi e nuove regole dopo la Legge di Bilancio 2025
Con la pubblicazione della Circolare 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) su tutte le principali detrazioni per lavori in casa, in particolare in materia di:
- Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
- Ecobonus;
- Sismabonus;
- Superbonus.
Di seguito una sintesi operativa pensata sia per i professionisti del settore fiscale/tecnico sia per i contribuenti che intendono programmare interventi nei prossimi mesi.
Recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica (art. 16-bis TUIR)
Il comma 54 della Legge di Bilancio ha modificato l’articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo:
- Nuova aliquota unica 30% per le spese sostenute nel triennio 2025-2027 (già prevista per le spese sostenute nel periodo 2028-2033),
- ad esclusione delle spese per sostituire gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione, per le quali la detrazione è sempre al 50%.
Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus mobili
Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013)
Il comma 55, lettera a), proroga le agevolazioni per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, c.d. Ecobonus, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2024, e rimodulando la percentuale di detrazione:
Anno spesaAliquota baseAliquota abitazione principale (proprietari/usufruttuari)2025 36 %50 %2026-2027 30 %36 %Le nuove percentuali si applicano a tutti gli interventi agevolati, anche quelli che prima godevano di aliquote più alte (condomini, riqualificazione globale ecc.) .
Stop agli incentivi per le caldaie a combustibili fossili, dal 1° gennaio 2025 non spetta alcuna detrazione per la sostituzione con caldaie uniche alimentate a gasolio, metano ecc. Restano ammesse pompe di calore, sistemi ibridi, micro-cogeneratori e generatori a biomassa .
Bonus ristrutturazioni (art. 16 D.L. 63/2013)
- aliquote identiche all’Ecobonus (36% oppure 50% per l’abitazione principale) con tetto sempre a 96.000 € per unità immobiliare
- restano esclusi gli impianti a caldaia fossile come spiegato sopra.
Sismabonus
Anche per gli interventi antisismici (commi 1-bis – 1-septies) le aliquote diventano:
- 36% (2025) / 30% (2026-27)
- 50% (2025) / 36% (2026-27) se l’immobile è abitazione principale del proprietario/detentore .
Maggiorazioni per l’abitazione principale
La percentuale più alta (50% o 36%) spetta solo se alla data di inizio lavori il contribuente è proprietario o titolare di diritto reale e l’immobile è (o diventerà entro fine lavori) abitazione principale.
Bonus mobili
Prorogato al 2025 con limite di 5.000 € di spesa (non variato).
Superbonus 2025
Il comma 56, lettera a), modifica, infine, la disciplina del Superbonus, di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungendo, dopo il comma 8-bis.1, il nuovo comma 8-bis.
Quest’ultima disposizione stabilisce che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, prevista dal comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del citato articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
- Niente detrazione per caldaie a fossili installate dal 2025, anche se “trainanti” .
Ripartizione in 10 rate per le spese 2023
Chi ha sostenuto costi Superbonus nel 2023 può optare, entro la dichiarazione 2025, per la nuova ripartizione in 10 quote annuali senza sanzioni/interessi per l’eventuale maggior imposta dovuta. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 3222, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 (ossia 31 ottobre 2025).
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Decreto Correttivo bis: novità per il concordato e altri adempimenti tributari
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.134 del 12.06.2024 il testo del decreto legislativo (Dlgs n. 81 del 12.06.2025), che introduce importanti disposizioni correttive e integrative in materia fiscale, con particolare riferimento a:
- adempimenti tributari,
- concordato preventivo biennale (CPB),
- contenzioso tributario e sanzioni.
Scarica il testo del dlgs del 12.06.2025 n. 81
Si tratta di disposizioni correttive e integrative dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.
Novità rispetto alla versione iniziale dello schema del dlgs
Il testo, nel corso dell'esame, è stato integrato da ulteriori 10 articoli rispetto alla versione iniziale, con contenuti in più sezioni tematiche, in particolare:
Art. 6 – Semplificazione dei termini di versamento IVA
È stato introdotto un nuovo articolo che modifica l’art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014, prevedendo per i forfetari il versamento dell’IVA da reverse charge (anche intracomunitaria) entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.Art. 13 – Deduzione del costo del lavoro incrementale
Viene modificato il D.Lgs. 13/2024 per ammettere la deducibilità della maggiorazione del costo del lavoro introdotta dal D.Lgs. 216/2023. Prevista applicazione retroattiva al biennio 2025-2026.Art. 14 – Soglie per le proposte nei confronti dei soggetti ad alta affidabilità fiscale
Introdotte limitazioni quantitative al reddito concordato per i contribuenti con livelli di affidabilità pari a 10, ≥9<10, ≥8<9.Art. 15 – Modifiche alle cause di decadenza dal concordato
Precisazione su quando si applica la decadenza in caso di mancato pagamento: solo se non si paga entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia (art. 36-bis, DPR 600/1973).Art. 17 (precedentemente art. 12) – Modifiche doganali e sanzionatorie
Rispetto alla formulazione iniziale dell'Art. 12 dello schema:
- inserito un nuovo comma 8 all’art. 118 sull’opzione per il riscatto delle merci confiscate.
Art. 21-23 – Nuovi articoli sull’accertamento
- Art. 21: adeguamento del procedimento di adesione al D.Lgs. 13/2024
- Art. 22: la sospensione dei termini non si applica più a determinati atti dal 31 dicembre 2025
- Art. 23: disciplina del recupero fiscale per aiuti di Stato.
Adempimenti tributari: proroghe e nuovi termini
Tra le principali novità per professionisti e imprese si segnala:
- proroga dell’uso dei vecchi coefficienti di redditività per i forfetari: per i contribuenti forfetari si prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in attesa dell’elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025.
- divieto permanente di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche: per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, viene reso definitivo il divieto per i soggetti tenuti a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria.
- rinvio al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per l’invio delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi, a partire dal 2026, e spostamento al 20 maggio della data di disponibilità della dichiarazione precompilata per le partite IVA.
- trasmissione annuale, e non più semestrale, delle spese sanitarie al Sistema TS, a partire dai dati 2025.
Concordato preventivo biennale: esclusione dei forfetari e novità per gli ISA
Una delle principali novità del decreto è l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, del Capo III del Titolo II del D.lgs. 13/2024, che disciplinava l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art. 7). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime di cui alla legge 190/2014 non potranno più accedere al concordato per il biennio 2025-2026, anche se in possesso dei requisiti previsti inizialmente.
Il decreto lascia l’istituto riservato ai soggetti ISA. Tra le modifiche per questi ultimi si segnala che:
- a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, qualora la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente sia superiore a 85.000 euro, sulla parte eccedente si applicano le seguenti aliquote ordinarie:
- del 43% per i soggetti IRPEF
- e del 24% per i soggetti IRES.
- nuove cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. In particolare, i lavoratori autonomi che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti:
- associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
- società tra professionisti;
- società tra avvocati,
possono accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società sopra elencate nelle quali partecipano abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
È inoltre prevista un’ulteriore causa di esclusione per le associazioni e società sopra menzionate qualora tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo non aderiscano al concordato per i medesimi periodi.
- proroga del termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tale termine è differito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Nuove soglie sulle proposte per soggetti con alta affidabilità fiscale
L’art. 14 introduce un limite massimo (soglia) alla proposta di reddito nel concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti con elevata affidabilità fiscale, ovvero quelli che negli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ottengono un punteggio pari o superiore a 8. Il nuovo art. 9, commi 3-bis del D.lgs. 13/2024 e seguenti (introdotti dall’art. 14), prevede infatti limiti quantitativi alla proposta concordataria, in funzione del livello di affidabilità fiscale (ISA), più precisamente, il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente (rettificato secondo le regole degli articoli 15 e 16 del D.lgs. 13/2024) di oltre:
- 10% se il punteggio ISA è 10;
- 15% se il punteggio ISA è tra 9 e 9,99;
- 25% se il punteggio ISA è tra 8 e 8,99.
La soglia non si applica se la proposta risulta inferiore ai valori settoriali determinati nella metodologia ufficiale.
Contenzioso tributario: più digitalizzazione
Il decreto introduce diverse misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico, come:
- obbligo per i difensori di attestare la conformità dei documenti al cartaceo originale da loro detenuto;
- estensione dell’uso della PEC per notifiche anche nel giudizio di ottemperanza;
- possibilità di lettura immediata del dispositivo in udienza da parte del presidente della Corte di giustizia tributaria.
Sanzioni tributarie e doganali: chiarimenti e definizione agevolata
Tra le modifiche al sistema sanzionatorio, segnaliamo:
- la ridefinizione della graduazione delle sanzioni per violazioni in materia doganale e accise;
- estensione della possibilità di ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti;
- chiarimenti in merito alla non punibilità di alcuni reati di contrabbando in caso di ravvedimento prima dell’avvio di accertamenti.
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Partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese: novità dalla Legge
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26.05.2025 la Legge 15 maggio 2025 n. 76, dà attuazione all’articolo 46 della Costituzione, istituendo un quadro organico per promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita dell’impresa, sia sotto il profilo gestionale, economico, organizzativo e consultivo.
Obiettivo della riforma è quello di:
- rafforzare il legame tra datore di lavoro e lavoratore,
- promuovere l’occupazione
- e stimolare la sostenibilità sociale ed economica delle imprese italiane.
Scarica il testo della Legge 15 maggio 2025 n. 76.
Le quattro forme di partecipazione dei lavoratori
La legge distingue quattro principali modalità di coinvolgimento dei lavoratori:
- Partecipazione gestionale: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa.
I lavoratori possono essere rappresentati nei consigli di sorveglianza e amministrazione, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi, se previste dagli statuti aziendali. Ciò vale sia nel sistema dualistico che monistico (artt. 3-4). - Partecipazione economica e finanziaria: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato.
- Per l’anno 2025, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 comma 182, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le imprese che distribuiscono almeno il 10% degli utili ai lavoratori (tramite contratti collettivi) potranno applicare un’imposta sostitutiva agevolata su un ammontare fino a 5.000 euro annui per lavoratore (art. 5).
- Possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare (art. 6).
- Partecipazione organizzativa: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa.
- Le aziende possono istituire commissioni paritetiche composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, per promuovere innovazione, benessere organizzativo e qualità del lavoro (art. 7).
- È incentivata l’introduzione di figure interne dedicate alla formazione, welfare, conciliazione vita-lavoro e inclusione (art. 8). Le imprese che occupano meno di 35 lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.
- Partecipazione consultiva: la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere.
- Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Viene quindi introdotta la consultazione preventiva su decisioni aziendali strategiche tramite commissioni paritetiche, con tempi, modalità e obbligo di motivazione degli esiti (artt. 9-10).
- È previsto un parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori da allegare al verbale.
Formazione, organismi di controllo e incentivi
Formazione dei rappresentanti
Ai membri delle commissioni paritetiche e agli amministratori designati dai lavoratori è garantito un minimo di 10 ore annue di formazione, finanziabili tramite enti bilaterali, Fondo Nuove Competenze o fondi interprofessionali (art. 12).
Commissione nazionale permanente
Nasce presso il CNEL la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori (art. 13), che avrà il compito di:
- Dirimere controversie interpretative;
- Proporre misure correttive agli organismi paritetici;
- Raccogliere buone pratiche e redigere relazioni biennali.
La legge si applica anche alle società cooperative, se compatibile con la loro struttura (art. 14). Per il finanziamento delle misure, è stato stanziato un fondo di 70 milioni per il 2025 (art. 15).
Allegati: