• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto Cultura 2025 convertito in legge: le principali novità

    Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 25.02.2025 serie generale n. 46, la Legge del 21.02.2025 n. 16 di conversione con modificazioni, del Decreto Cultura (D.L. 201/2024), che introduce diverse misure per il rilancio e la valorizzazione del settore culturale.

    Il provvedimento prevede interventi su biblioteche, librerie, editoria, spettacolo, patrimonio culturale e cooperazione internazionale

    Scarica il testo del Decreto legge del 27.12.2024 n. 201 coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Di seguito le principali novità.

    Il Piano Olivetti per la Cultura

    Uno dei pilastri del decreto è il Piano Olivetti per la Cultura, ispirato alla figura di Adriano Olivetti, che mira a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune e accessibile. Tra gli obiettivi principali:

    • rigenerazione culturale delle periferie e delle aree svantaggiate, con particolare attenzione alle zone caratterizzate da denatalità e degrado urbano,
    • sostegno all’editoria e alle librerie di prossimità, con un focus sulle librerie storiche e di interesse culturale,
    • promozione della lettura in età prescolare e valorizzazione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini,
    • sostegno alla produzione culturale giovanile,
    • valorizzazione dello spettacolo dal vivo, del cinema e del settore audiovisivo,
    • digitalizzazione del patrimonio librario e alfabetizzazione digitale attraverso le biblioteche.

    Incentivi per librerie ed editoria

    Il decreto prevede nuovi finanziamenti a favore delle librerie e dell’editoria, così ripartiti:

    • 4 milioni di euro nel 2024 per incentivare l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni, con priorità nelle aree interne e svantaggiate.
    • 24,8 milioni di euro nel 2025 e 5,2 milioni nel 2026 per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte:
      • delle biblioteche aperte al pubblico statali, 
      • degli enti territoriali 
      • e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici,
        al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e quelle di qualità;
    • 10 milioni di euro nel 2025 per il potenziamento delle pagine culturali dei quotidiani cartacei, nell’ottica di valorizzare la cosiddetta “terza pagina”.

    Misure urgenti per il Bonus Cultura 18app e la Carta della Cultura

    Il decreto introduce un termine per la richiesta, da parte degli esercenti, del rimborso delle fatture legate alla Carta della Cultura Giovani, alla Carta del Merito e al Bonus Cultura 18app.

    I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la "Carta della cultura giovani" e la "Carta del merito", ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla trasmissione della fattura entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.

    Per le edizioni passate riferite all’iniziativa “Bonus cultura 18app” la scadenza è fissata al 31 marzo 2025.

    Si ricorda che, con riferimento ai soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito», le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del Ministero della cultura, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata

    i fini dell'inserimento nell'elenco citato, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata.

    L’avvenuta registrazione implica l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa, nonché l'obbligo della tenuta di un registro vendite, da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte.

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Modello 770/2025: pubblicata la versione definitiva con le relative istruzioni

    L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 24 febbraio 2025 n. 75896, ha approvato il Modello 770/2025 definitivo con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare:

    •  i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, 
    •  le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed
    •  i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

    Si ricorda che il modello 770/2025 a anche utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.

    Scarica il modello 770/2025 con le relative istruzioni

    La Dichiarazione dei sostituti d’imposta

    La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:

    • la Certificazione unica, che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2024 per il periodo d’imposta precedente.
      La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2025 deve essere effettuata entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo quest'anno cade di domenica).
      Per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve es sere effettuata entro il 31 ottobre (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770).
    • e il Modello 770, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative,a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2024 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
      La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2025.

    Ricordiamo che, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la possibilità per i sostituti di imposta, indicati nel
    titolo III del D.P.R. n. 600/73, che:

    • corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o
      assimilati 
    • e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a
      cinque

    di poter aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati secondo le modalità e le procedure stabilite
    dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 2597 del 31 gennaio 2025.
    La comunicazione dei dati attraverso il sudetto sistema semplificato è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nella presente dichiarazione
    annuale dei sostituti d’imposta, modello 770.

    Composizione del Modello 770/2025: frontespizio e quadri

    La dichiarazione Mod. 770/2025 si compone di un frontespizio e di diversi quadri staccati.

    Frontespizio

    Nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nella seconda facciata, i riquadri:

    tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.

    Quadri staccati

    I quadri staccati sono i seguenti:

    • Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
    • Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
    • Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
    • Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2024;
    • Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
    • Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del ri- sparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
    • Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del ri- sparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
    • Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono ge- nerare plusvalenze a norma dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati;
    • Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
    • Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; • Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
    • Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore; • Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;
    • Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
    • Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997.
    • Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. Deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Decreto Milleproroghe diventa legge: pubblicato in GU il testo coordinato

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2025 n. 45, la Legge del 21.02.2025 n. 15 di conversione con modificazioni del decreto Milleproroghe 2024 (decreto legge 27 dicembre 2024 n. 202) che introduce disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ora in attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

    Scarica il testo del Decreto Milleproroghe coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione

    Diverse sono le novità introdotte in sede di conversione.

    Riapertura della Rottamazione Quater: nuova opportunità per i decaduti

    I contribuenti che avevano aderito alla definizione agevolata delle cartelle, ma che hanno perso il beneficio a causa del mancato pagamento o del versamento tardivo di una rata, potranno essere riammessi presentando la dichiarazione entro il 30 aprile 2025.

    Nel frattempo, non è stata concessa la proroga del concordato preventivo biennale, inizialmente proposta attraverso un emendamento successivamente ritirato. La misura era fortemente sostenuta dalle associazioni di artigiani, commercianti e commercialisti.

    Proroghe in materia di lavoro

    L'Articolo 14, comma 3, prevede la proroga dei contratti a tempo determinato superiori ai 12 mesi nel settore privato fino al 31 dicembre 2025

    Polizze rischi catasfrofali

    L'articolo 13 prevede la proroga al 31 marzo 2025 il termine per la stipulazione dei contratti assicurativi per rischi catastrofali da parte di alcune categorie di imprese. Le imprese interessate, con sede legale in Italia o aventi sede legale all’estero, ma stabile organizzazione in Italia, avranno tempo fino al 31 marzo 2025 per stipulare contratti assicurativi per la copertura dei rischi catastrofali, estendendo di tre mesi la scadenza precedentemente fissata al 31 dicembre 2024.

    Credito d'imposta Transizione 5.0

    L’articolo 13, comma 1-quinquies, inserito nel corso dell’esame al Senato, specifica che il credito d’imposta Transizione 5.0 spetta anche nel caso in cui gli investimenti agevolabili siano stati effettuati prima della presentazione della domanda di accesso, purché siano stati sostenuti a partire dal 1° gennaio 2024.

    Agevolazioni settore editoria

    L’articolo 17 prevede un'ulteriore proroga biennale per tre misure agevolative destinate alle imprese editrici di quotidiani e periodici:

    • Proroga della soglia minima di copie vendute: Le disposizioni introdotte durante l’emergenza Covid-19, che hanno abbassato la soglia minima di copie vendute rispetto a quelle distribuite per accedere ai contributi pubblici per l’editoria, sono prorogate fino alle annualità 2025 e 2026.
    • Clausola di salvaguardia: Viene prorogata l'applicazione della cosiddetta “clausola di salvaguardia” per le annualità 2025 e 2026. Questa misura consente di proteggere i contributi spettanti agli editori anche in situazioni in cui non vengano rispettati i requisiti ordinari di vendita e distribuzione a causa di circostanze straordinarie.
    • Differimento del pagamento dei costi di produzione: È prorogato al 2024 e 2025 il termine per il pagamento dei costi sostenuti per la produzione della testata editoriale. In pratica, gli editori possono differire il pagamento di tali costi fino a 60 giorni dalla percezione del saldo del contributo pubblico.

    Semplificazioni fatturazione elettronica
    per gli operatori sanitari

    Esteso per tutto il 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

    Il comma 6 dell'articolo 3, interamente sostituito nel corso dell'esame del Senato, estende fino al 31 dicembre 2025 il divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’esenzione dall’obbligo riguarda le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti dei consumatori finali, come ad esempio:

    • Medici e odontoiatri;
    • Strutture sanitarie private;
    • Operatori sanitari che emettono fatture per servizi direttamente resi ai pazienti.

    Proroga dell’organo consultivo per le società sportive professionistiche

    L'articolo 15 dispone la proroga al 31 dicembre 2027 dell’obbligo di costituzione di un organo consultivo negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche (il testo iniziale del provvedimento in esame prevedeva infatti il rinvio al 31 dicembre 2025).

    Si ricorda che l'articolo 51 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 ha stabilito che le società sportive professionistiche debbano prevedere nei propri atti costitutivi la presenza di un organo consultivo, incaricato di fornire pareri obbligatori ma non vincolanti per tutelare gli interessi dei tifosi.

    Agricoltura

    Viene messa a regime l’applicazione delle misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, che colpisce in particolare gli ulivi.

    L’articolo 19 infatti, interviene sull’articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, rimuovendo il termine dei sette anni entro il quale era possibile procedere con l’estirpazione degli ulivi infetti.

    I proprietari, conduttori o detentori di terreni situati in una zona infetta dalla Xylella possono quindi procedere all’estirpazione degli ulivi previa comunicazione alla regione competente. È consentita l’estirpazione in deroga a:

    • Il decreto legislativo luogotenenziale del 27 luglio 1945, n. 475.
    • Ogni altra disposizione vigente in materia di vincoli paesaggistici o ambientali.
    • Le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
    • Le procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA).

    Allegati:
  • Dichiarazione 770

    Dichiarazione sostituti d’imposta: nuovo modello F24/770 in alternativa al 770

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 31 gennaio 2025 n. 25978, che introduce le disposizioni attuative dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, riguardante la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.

    L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici e migliorare l’efficienza nella trasmissione delle informazioni relative a ritenute, trattenute e versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

    Scarica il testo del Provvedimento del 31.01.2025 n. 25978 e singoli allegati

    Ricordiamo che con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.

    La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunichino anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati.

    Con il presente provvedimento sono state definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e sono individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.

    A tal fine, è approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.

    Vediamo in breve sintesi le novità introdotte.

    Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: soggetti interessati

    Il provvedimento si applica ai sostituti d’imposta che:

    • corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati;
    • sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
    • versano le ritenute tramite modello F24, esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
    • al 31 dicembre dell’anno precedente avevano non più di cinque dipendenti.

    Le nuove disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati, utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo i codici tributo elencati nell’Allegato 1.

    Il provvedimento stabilisce nuove regole e strumenti per semplificare gli adempimenti dichiarativi, tra cui:

    • Codici tributo aggiornati (Allegato 1) per facilitare la corretta compilazione dei versamenti.
    • Note per il modello F24/770 (Allegato 2) con indicazioni operative sui pagamenti e compensazioni.
    • Specifiche tecniche (Allegato 3) per la trasmissione telematica delle informazioni relative a ritenute e trattenute operate.
    • Nuovo prospetto riepilogativo (Allegato 4) per la gestione e il controllo dei dati dichiarati.

    Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: cosa inviare

    In alternativa al modello 770, pertanto, i soggetti interessati possono trasmettere mensilmente, contestualmente ai versamenti F24, i seguenti dati:

    • ritenute e trattenute operate, con relativo codice tributo e periodo di riferimento,
    • addizionali IRPEF regionali e comunali, specificando l’ente destinatario,
    • note esplicative, ovvero la presenza delle fattispecie (note) elencate nell'Allegato 2,
    • interessi versati per ravvedimento operoso,
    • i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate,
    • ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento,
    • il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.

    Le comunicazioni mensili sostituiscono la dichiarazione annuale modello 770 e sono valide ai fini del controllo automatizzato dell’Agenzia.

    Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: modalità di invio dei dati e modello F24

    La trasmissione è obbligatoria dal 6 febbraio 2025 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

    A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (Allegato 4).

    In caso di scarto del modello F24, la comunicazione dei dati resta valida e il versamento deve essere effettuato con un nuovo F24.

    Viene precisato che per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 aprile 2025.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Investimenti sostenibili 4.0: nuove agevolazioni per le PMI del Sud

    Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2024, che introduce nuove misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per investimenti innovativi e sostenibili. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, con una dotazione di 300.488.426,61 euro

    Le domande saranno valutate in base a criteri di solidità finanziaria, qualità del progetto e impatto ambientale. Il processo di selezione avverrà con modalità a sportello, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.

    I dettagli sulla presentazione delle domande saranno definiti con un provvedimento attuativo del MIMIT e pubblicati sui siti ufficiali del Ministero e di Invitalia.

    Investimenti sostenibili 4.0: soggetti beneficiari

    Le agevolazioni sono rivolte alle PMI che:

    • sono regolarmente costituite e attive nel Registro delle Imprese,
    • non sono in liquidazione o soggette a procedure concorsuali,
    • operano in regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci approvati o due dichiarazioni dei redditi presentate,
    • hanno sede in una delle Regioni meno sviluppate:
      • Molise, 
      • Basilicata, 
      • Calabria, 
      • Campania, 
      • Puglia, 
      • Sicilia 
      • e Sardegna.

    Investimenti sostenibili 4.0: soggetti beneficiari

    Investimenti sostenibili 4.0: investimenti ammissibili

    Il decreto promuove investimenti finalizzati a:

    • efficientamento energetico, con risparmi minimi del 5% rispetto ai consumi precedenti,
    • transizione digitale, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate come IoT, AI e blockchain,
    • sostenibilità ambientale, favorendo processi produttivi a basso impatto ecologico e l'economia circolare.

    I progetti devono avere un valore compreso tra 750.000 euro e 5 milioni di euro e devono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda.

    Investimenti sostenibili 4.0: agevolazioni concedibili

    Le PMI possono ottenere un sostegno fino al 75% dell’investimento, sotto forma di:

    • Contributo a fondo perduto pari al 35% dell’importo ammissibile;
    • Finanziamento agevolato pari al 40% dell’importo ammissibile, con restituzione in 7 anni senza interessi.

    Una quota del 25% delle risorse è riservata esclusivamente a micro e piccole imprese.

    Le imprese che riceveranno l’agevolazione dovranno:

    • mantenere gli investimenti per almeno tre anni dalla concessione dell’ultima tranche di contributi,
    • garantire la tracciabilità dei pagamenti e la conformità agli obblighi ambientali e di sicurezza,
    • evitare delocalizzazioni per almeno due anni dopo il completamento dell’investimento.

    Il mancato rispetto di questi vincoli potrebbe comportare la revoca delle agevolazioni e l’obbligo di restituzione dei fondi ricevuti.

    Allegati:
  • Contributi Previdenziali

    Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025

    Con la Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l'INPS   illustra il limite di retribuzione giornaliera  dei dipendenti ai fini contributivi per l'anno 2025,  aggiorna anche  gli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in ambito previdenziale e assistenziale e  fornisce le istruzioni  ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio. 

    In particolare, per la generalità dei lavoratori, il minimale di retribuzione giornaliera per il 2025 è fissato a 57,32 euro. 

    Il  minimale orario ai fini contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale ammonta a 8,60 euro.

    Al penultimo paragrafo una tabella  di riepilogo dei principali valori e l'indice completo dei contenuti della circolare.

    Retribuzioni minime ai fini contributii: le regole

    L'istituto ricorda che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. 

    Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.

    Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

    Retribuzioni minime e massimali contributivi – Indice

    Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025 

    Descrizione Importo (Euro)
    Minimale di retribuzione giornaliera 57,32
    Minimale di retribuzione oraria per contratti a tempo parziale 8,60
    Retribuzioni convenzionali in genere 31,85
    Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% 55.448,00 annui (4.621,00 mensili)
    Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 120.607,00
    Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 2.508,04
    Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 120,00

    Anno 2025  

    Euro

    Trattamento minimo mensile di pensione     

    603,40

    Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)  

    241,36

    Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)  

    12.551,00

    INDCE COMPLETO 

    1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

    2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo

    3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

    3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)

    3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)

    3.3 Lavoratori a domicilio

    4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

    5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%

    6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

    7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

    8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

    9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

    10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri

    10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

    10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

    10.3 Precisazioni

    10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

    11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri

    11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

    11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

    11.3 Precisazioni

    12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

    12.1 Precisazioni

    12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

    12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

    13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025

    Regolarizzazione contributiva gennaio 2025

    I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2025 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo :

    • senza oneri aggiuntivi,
    •  entro il giorno 16  APRILE 2025 ( terzo mese successivo a quello di pubblicazione della  circolare)

    Ai fini della regolarizzazione:

    1. i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.  L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1%  da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
    2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come già illustrato nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.

    Allegati:
  • Dichiarazione IVA

    Dichiarazione Iva 2025: pubblicati i modelli con le relative istruzioni

    Con Provvedimento del 15.01.2025 n. 9491, l'Agenzia delle Entrate ha approvato e pubblicato i modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti l’anno di imposta 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in particolare:

    • il Modello IVA/2025 composto da: 
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
      • i quadri (VA-VC-VD-VE-VF-VJ-VH-VM-VK-VN-VL-VP-VQ -VT-VX-VO-VG),
        L’ente o società commerciale controllante deve comprendere nella propria dichiarazione anche il prospetto IVA 26 PR/2025 (composto dei quadri VS-VV-VW-VY-VZ) per l’indicazione dei dati relativi alla liquidazione dell’IVA di gruppo.
    • il Modello IVA BASE/2025 composto da:
      • il frontespizio, contenente anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali; 
      • i quadri VA, VE, VF, VJ, VH, VP, VL, VT e VX.
        I dati relativi alla determinazione dell’IVA da versare o del credito d’imposta devono essere indicati nel quadro VX.
        Le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte sui redditi devono essere comunicate utilizzando il quadro VO della dichiarazione annuale IVA/2025.

    Scarica i Modelli Iva 2025 e le relative istruzioni.

    La dichiarazione IVA relativa all’anno di imposta 2024 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025.

    Principali modifiche al modello IVA/2025 di carattere generale

    Come illustrato nelle istruzioni allegate al modello Iva 2025, ecco le principali modifiche, di carattere generale, apportate quest'anno:

    • QUADRO VM
      Il quadro è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per dare seguito a quanto previsto dall’ art. 1, comma 93, della legge n. 213 del 2023. 
    • QUADRO VO 
      Nella sezione 1, è stato previsto il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’ anno oggetto della presente dichiarazione, per l’applicazione del regime previsto dall’art. 1, commi da 54 a 63, della legge n. 190 del 2014.
      Nella sezione 2, è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, comma 1, della legge n. 36 del 2024. Prospetto IVA 26/PR.
    • QUADRO VW 
      Nel rigo VW 26 è stato introdotto il campo 2, che deve essere compilato per indicare i crediti trasferiti dalle società del gruppo ritornate operative, non più rientranti nella disciplina delle società di comodo di cui all’art 30 della legge n. 724 del 1994.

    Allegati: