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Domicilio digitale amministratori: proroga al 31 dicembre 2025
Con una nota ufficiale del 25 giugno 2025 (prot. n. 127654), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato il differimento del termine per l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese già costituite in forma societaria nel Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio 2025.
Il nuovo termine per adempiere all’obbligo è stato fissato al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente 30 giugno 2025.
Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207), che ha esteso agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle Imprese.
Il MIMIT, con una prima circolare interpretativa (nota n. 43836 del 12 marzo 2025), aveva già chiarito che tale obbligo riguardasse non solo le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, ma anche quelle già esistenti a quella data, pur rilevando l’assenza di un termine esplicito per l’adempimento nel testo di legge.
In un’ottica di semplificazione e di "favor per le imprese", la stessa Direzione Generale aveva quindi fissato il primo termine di adempimento al 30 giugno 2025 per le società già costituite, al fine di garantire un’applicazione uniforme della norma.
Le ragioni del rinvio al 31 dicembre 2025
La nuova nota ministeriale prende atto delle criticità operative evidenziate da Unioncamere, professionisti e operatori economici, in particolare in relazione alla concomitanza tra la scadenza del 30 giugno e gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2024.
Accogliendo le sollecitazioni per un’estensione più congrua dei tempi di adeguamento, il MIMIT ha quindi disposto un rinvio del termine al 31 dicembre 2025.
Resta ferma l’efficacia dell’obbligo per le imprese costituite dal 1° gennaio 2025 in poi, che devono provvedere alla comunicazione del domicilio digitale degli amministratori contestualmente alla costituzione o secondo le modalità ordinarie previste.
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Comunità Energetiche Rinnovabili: pubblicato il decreto con le modifiche agli incentivi
Entrato in vigore il 26 giugno 2025, il nuovo Decreto MASE del 16 maggio 2025, che modifica la disciplina degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e l’autoconsumo collettivo.
Le modifiche sono finalizzate a potenziare la partecipazione dei beneficiari e a garantire il raggiungimento degli obiettivi europei di decarbonizzazione e transizione energetica.
Il provvedimento si inserisce nella cornice del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in particolare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, dedicata all’energia rinnovabile, e recepisce le modifiche alla descrizione dell’Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo” approvate con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023.
Obiettivo principale è incentivare la diffusione di impianti di produzione da fonti rinnovabili associati a sistemi di accumulo, integrati in configurazioni di autoconsumo collettivo e in CER, promuovendo nuove installazioni per almeno 1,73 GW di potenza nei territori comunali, originariamente limitati a popolazioni sotto i 5.000 abitanti.
Estensione della platea dei beneficiari
La prima rilevante novità riguarda l’estensione della platea dei beneficiari. Il decreto modifica l’articolo 1, comma 3, del precedente DM 7 dicembre 2023, n. 414, stabilendo che possono accedere agli incentivi non solo i comuni con meno di 5.000 abitanti, ma tutti quelli con popolazione inferiore a 50.000 abitanti.
Questa modifica, sebbene subordinata alla formale approvazione della nuova decisione del Consiglio ECOFIN, consente un notevole ampliamento del perimetro di applicazione della misura, con l’intento di accelerare l’accesso ai fondi disponibili e superare il rischio di sotto-utilizzo delle risorse.
Incremento dell’anticipazione concessa ai beneficiari
La seconda modifica sostanziale riguarda il potenziamento delle anticipazioni erogabili.
Viene innalzata dal 10% al 30% la quota di contributo concedibile in via anticipata da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ai soggetti beneficiari, come previsto ora all’articolo 10, comma 1, lett. a) del decreto modificato.
La misura è volta a facilitare l’avvio dei progetti, migliorando la liquidità a disposizione dei soggetti attuatori e supportando la realizzazione tempestiva degli interventi, anche in considerazione delle stringenti scadenze previste dal PNRR:
- completamento dei lavori entro il 30 giugno 2026;
- entrata in esercizio entro 24 mesi dalla fine dei lavori, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.
Ulteriori precisazioni operative
Tra le altre modifiche degne di nota:
- viene introdotta la definizione di "data di completamento dei lavori" (art. 2, lett. c-bis), necessaria per chiarire le condizioni di erogazione dei saldi;
- è precisato che le spese propedeutiche alla domanda non costituiscono avvio dei lavori (art. 10, comma 5);
- tra i motivi di esclusione è ora contemplata anche la mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione (art. 8, comma 4, lett. e);
- all’elenco dei soggetti che possono aderire alle CER sono aggiunte anche le persone fisiche, oltre ad enti del terzo settore e ambientali (Allegato 1).
Infine, le disposizioni del decreto si applicano anche ai progetti già presentati prima della sua entrata in vigore, secondo le modalità che saranno definite con l’aggiornamento delle regole operative da parte del MASE su proposta del GSE, entro cinque giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso.
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Bonus edilizi e nuove regole dopo la Legge di Bilancio 2025
Con la pubblicazione della Circolare 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate illustra le modifiche introdotte dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207 (Legge di Bilancio 2025) su tutte le principali detrazioni per lavori in casa, in particolare in materia di:
- Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
- Ecobonus;
- Sismabonus;
- Superbonus.
Di seguito una sintesi operativa pensata sia per i professionisti del settore fiscale/tecnico sia per i contribuenti che intendono programmare interventi nei prossimi mesi.
Recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica (art. 16-bis TUIR)
Il comma 54 della Legge di Bilancio ha modificato l’articolo 16-bis, comma 3-ter, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, prevedendo:
- Nuova aliquota unica 30% per le spese sostenute nel triennio 2025-2027 (già prevista per le spese sostenute nel periodo 2028-2033),
- ad esclusione delle spese per sostituire gruppi elettrogeni di emergenza con generatori a gas di ultima generazione, per le quali la detrazione è sempre al 50%.
Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, Sismabonus e Bonus mobili
Ecobonus (art. 14 D.L. 63/2013)
Il comma 55, lettera a), proroga le agevolazioni per le spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica degli edifici, c.d. Ecobonus, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2024, e rimodulando la percentuale di detrazione:
Anno spesaAliquota baseAliquota abitazione principale (proprietari/usufruttuari)2025 36 %50 %2026-2027 30 %36 %Le nuove percentuali si applicano a tutti gli interventi agevolati, anche quelli che prima godevano di aliquote più alte (condomini, riqualificazione globale ecc.) .
Stop agli incentivi per le caldaie a combustibili fossili, dal 1° gennaio 2025 non spetta alcuna detrazione per la sostituzione con caldaie uniche alimentate a gasolio, metano ecc. Restano ammesse pompe di calore, sistemi ibridi, micro-cogeneratori e generatori a biomassa .
Bonus ristrutturazioni (art. 16 D.L. 63/2013)
- aliquote identiche all’Ecobonus (36% oppure 50% per l’abitazione principale) con tetto sempre a 96.000 € per unità immobiliare
- restano esclusi gli impianti a caldaia fossile come spiegato sopra.
Sismabonus
Anche per gli interventi antisismici (commi 1-bis – 1-septies) le aliquote diventano:
- 36% (2025) / 30% (2026-27)
- 50% (2025) / 36% (2026-27) se l’immobile è abitazione principale del proprietario/detentore .
Maggiorazioni per l’abitazione principale
La percentuale più alta (50% o 36%) spetta solo se alla data di inizio lavori il contribuente è proprietario o titolare di diritto reale e l’immobile è (o diventerà entro fine lavori) abitazione principale.
Bonus mobili
Prorogato al 2025 con limite di 5.000 € di spesa (non variato).
Superbonus 2025
Il comma 56, lettera a), modifica, infine, la disciplina del Superbonus, di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, aggiungendo, dopo il comma 8-bis.1, il nuovo comma 8-bis.
Quest’ultima disposizione stabilisce che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025, prevista dal comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, a favore dei condomini, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, anche se posseduti da un unico proprietario, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, spetta per i soli interventi per i quali alla data del 15 ottobre 2024 risulti:
- presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del citato articolo 119, comma 13-ter, del d.l. n. 34 del 2020, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
- Niente detrazione per caldaie a fossili installate dal 2025, anche se “trainanti” .
Ripartizione in 10 rate per le spese 2023
Chi ha sostenuto costi Superbonus nel 2023 può optare, entro la dichiarazione 2025, per la nuova ripartizione in 10 quote annuali senza sanzioni/interessi per l’eventuale maggior imposta dovuta. Tale facoltà può essere esercitata, su opzione del contribuente, tramite la presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa da presentarsi, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 3222, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2024 (ossia 31 ottobre 2025).
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Decreto Sicurezza 2025 convertito in legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025 la Legge n. 80 del 09.06.2025 di conversione del Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025), recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica.
Ai tratta di un provvedimento ampio che interviene su vari fronti: contrasto al terrorismo, tutela delle forze dell’ordine, sicurezza urbana, lotta alla criminalità organizzata e gestione dell’ordine pubblico.
Vediamo i principali contenuti.
Più strumenti contro terrorismo e criminalità organizzata
Il decreto, con l'art. 2, introduce nuove fattispecie di reato, come la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, punita con la reclusione da 2 a 6 anni, e la diffusione online di istruzioni per compiere atti violenti o sabotaggi (art. 270-quinquies.3 c.p.). Rafforzati anche i controlli sui noleggi auto, che dovranno essere segnalati anche per i reati di mafia e criminalità organizzata.
Novità in materia antimafia
L'art. 3 cambia la disciplina della documentazione antimafia: il prefetto potrà, in casi eccezionali, escludere temporaneamente alcune decadenze per evitare che un imprenditore individuale perda ogni mezzo di sostentamento. Le modifiche si estendono anche alla gestione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per garantire maggiore efficienza e trasparenza.
Sostegno rafforzato alle vittime di usura: nasce la figura dell’esperto
L’art. 33 prevede che gli operatori economici vittime del reato di usura, beneficiari dei mutui erogati ai sensi dell’art. 14 della legge 108/1996, siano affiancati da un esperto incaricato di assisterli nel percorso di rilancio economico e reinserimento nel circuito legale.
Per approfondire leggi l'articolo Vittime di usura: mutui con il controllo di esperti
Occupazioni abusive: pene più severe e sgomberi immediati
Nasce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.), punito con fino a 7 anni di reclusione. Prevista la possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell’immobile occupato, anche senza mandato del giudice, in caso di occupazioni illegittime.
Più tutele per forze dell’ordine e personale di sicurezza
Viene rafforzata la tutela penale per le forze di polizia: aumentano le pene per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, con aggravanti specifiche. Gli operatori potranno essere dotati di bodycam, con un investimento statale da oltre 20 milioni nel triennio. Introdotto anche un sostegno economico per le spese legali fino a 10.000 euro per agenti coinvolti in procedimenti giudiziari relativi al servizio.
L’art. 19 ha subito un inasprimento in conversione, l’aggravante per violenza e resistenza a pubblico ufficiale si estende a casi specifici come l’impedimento a opere pubbliche o occupazioni.
Proteste e manifestazioni
Rivolte negli istituti penitenziari e nei centri per migranti
Nuovo reato di “rivolta” in carcere (art. 415-bis c.p.) e nei centri di trattenimento per migranti (art. 14, co. 7.1 del T.U. immigrazione):
- Reclusione da 1 a 5 anni (carcere) o 1 a 4 anni (Cpr) per chi partecipa con violenza, minaccia o resistenza all’autorità.
- Fino a 18 anni di reclusione se la rivolta provoca morte o lesioni gravi.
- Pene più alte per chi organizza o guida la rivolta.
- È punita anche la resistenza passiva se impedisce l’azione degli agenti.
Proteste su strada e blocchi ferroviari
L’art. 14 del decreto trasforma in reato (prima era solo un illecito amministrativo) l’impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia:
- Reclusione fino a 1 mese o multa fino a 300 euro.
- Se il blocco è organizzato da più persone riunite: reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Lotta all’accattonaggio e alla truffa
Si inaspriscono le pene per chi impiega minori nell’accattonaggio (fino a 5 anni di reclusione) e per le truffe commesse in aree pubbliche o su mezzi di trasporto. La truffa con l’aggravante dell’abuso di minorata difesa sarà ora punibile con arresto in flagranza.
Stretta sulla cannabis light
Novità anche sul fronte della cannabis.
Si chiarisce che la legge 242/2016 non si applica alla vendita e distribuzione di infiorescenze di canapa anche in forma lavorata o semilavorata.L'art. 18 modifica ed integra gli articoli 1 e 2 della legge n. 242 del 2016, in tema di promozione della coltivazione della filiera agroalimentare della canapa, in particolare si chiarisce che la promozione della coltivazione della canapa è ammessa soltanto a livello di filiera industriale e per le finalità espressamente previste dalla legge, senza possibilità di interpretazioni estensive. Inoltre, viene sostituito il riferimento all’incentivazione al “consumo finale” di semilavorati con quello diretto alla “realizzazione di semilavorati di canapa” provenienti da filiere prioritariamente locali e per gli usi consentiti dalla legge.
Viene, altresì, introdotto il nuovo comma 3-bis per chiarire che, fermo restando la disciplina in materia di stupefacenti, e salvo l’ipotesi di produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal Decreto del Ministro della salute, la legge n. 242/2016 non si applica all’importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all’invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati.
Il predetto divieto non ricomprende, tuttavia, la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione.
Carcere e tutela dei minori
Modificata la disciplina sulle detenzioni di madri con figli piccoli: la custodia in carcere sarà ammessa solo in istituti con misure attenuate.
Il differimento della pena per madri di bambini sotto l’anno di età da obbligatorio diventa facoltativo, ma con l’obbligo di esecuzione presso ICAM (istituti a custodia attenuata) se non è possibile il rinvio. Le madri con figli tra 1 e 3 anni, invece, potranno accedere a ICAM solo su valutazione discrezionale.Previsti anche incentivi all'apprendistato per i detenuti e semplificazioni per l’accesso al lavoro esterno.
Misure per migranti e centri di trattenimento
Pene più severe per chi partecipa a rivolte nei centri di trattenimento per migranti, con reclusione fino a 18 anni nei casi più gravi. Semplificate anche le procedure per costruire nuovi centri.
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Partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili delle imprese: novità dalla Legge
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 120 del 26.05.2025 la Legge 15 maggio 2025 n. 76, dà attuazione all’articolo 46 della Costituzione, istituendo un quadro organico per promuovere la partecipazione attiva dei lavoratori alla vita dell’impresa, sia sotto il profilo gestionale, economico, organizzativo e consultivo.
Obiettivo della riforma è quello di:
- rafforzare il legame tra datore di lavoro e lavoratore,
- promuovere l’occupazione
- e stimolare la sostenibilità sociale ed economica delle imprese italiane.
Scarica il testo della Legge 15 maggio 2025 n. 76.
Le quattro forme di partecipazione dei lavoratori
La legge distingue quattro principali modalità di coinvolgimento dei lavoratori:
- Partecipazione gestionale: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell’impresa.
I lavoratori possono essere rappresentati nei consigli di sorveglianza e amministrazione, secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi, se previste dagli statuti aziendali. Ciò vale sia nel sistema dualistico che monistico (artt. 3-4). - Partecipazione economica e finanziaria: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell’impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l’azionariato.
- Per l’anno 2025, in deroga a quanto previsto dall’articolo 1 comma 182, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le imprese che distribuiscono almeno il 10% degli utili ai lavoratori (tramite contratti collettivi) potranno applicare un’imposta sostitutiva agevolata su un ammontare fino a 5.000 euro annui per lavoratore (art. 5).
- Possono essere previsti piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti. Per l’anno 2025 i dividendi corrisposti ai lavoratori e derivanti dalle azioni attribuite in sostituzione di premi di risultato, per un importo non superiore a 1.500 euro annui, sono esenti dalle imposte sui redditi per il 50% del loro ammontare (art. 6).
- Partecipazione organizzativa: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell’impresa.
- Le aziende possono istituire commissioni paritetiche composte in eguale numero da rappresentanti dell’impresa e dei lavoratori, per promuovere innovazione, benessere organizzativo e qualità del lavoro (art. 7).
- È incentivata l’introduzione di figure interne dedicate alla formazione, welfare, conciliazione vita-lavoro e inclusione (art. 8). Le imprese che occupano meno di 35 lavoratori possono favorire, anche attraverso gli enti bilaterali, forme di partecipazione dei lavoratori all’organizzazione delle imprese stesse.
- Partecipazione consultiva: la partecipazione che avviene attraverso l’espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l’impresa intende assumere.
- Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera g) , del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nell’ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore possono essere preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali. Viene quindi introdotta la consultazione preventiva su decisioni aziendali strategiche tramite commissioni paritetiche, con tempi, modalità e obbligo di motivazione degli esiti (artt. 9-10).
- È previsto un parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori da allegare al verbale.
Formazione, organismi di controllo e incentivi
Formazione dei rappresentanti
Ai membri delle commissioni paritetiche e agli amministratori designati dai lavoratori è garantito un minimo di 10 ore annue di formazione, finanziabili tramite enti bilaterali, Fondo Nuove Competenze o fondi interprofessionali (art. 12).
Commissione nazionale permanente
Nasce presso il CNEL la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori (art. 13), che avrà il compito di:
- Dirimere controversie interpretative;
- Proporre misure correttive agli organismi paritetici;
- Raccogliere buone pratiche e redigere relazioni biennali.
La legge si applica anche alle società cooperative, se compatibile con la loro struttura (art. 14). Per il finanziamento delle misure, è stato stanziato un fondo di 70 milioni per il 2025 (art. 15).
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ISA periodo d’imposta 2024: approvate le modifiche
Con Decreto del MEF del 24 aprile 2025 (scarica il testo e Allegati) pubblicato nella GU del 28.05.2025 n. 122 – Supplemento Ordinario n. 20, sono state approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2024.
Le risultanze dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, integrati con le modifiche approvate con il presente decreto, determinate anche a seguito della dichiarazione di ulteriori componenti positivi di reddito per migliorare il profilo di affidabilità, rilevano ai fini:
- dell’accesso al regime premiale di cui al comma 11 dell’art. 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
- e delle attività di analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al successivo comma 14 del medesimo art. 9-bis.
Le modifiche appena approvate mirano ad aggiornare gli ISA alla luce della nuova classificazione ATECO 2025, entrata in vigore dal 1° gennaio 2025, e includono correzioni per tener conto delle nuove condizioni economiche e geopolitiche.
Le principali novità del Decreto
Revisione straordinaria congiunturale
L’articolo 2 del Decreto introduce una revisione straordinaria degli ISA, riferita al solo periodo d’imposta 2024, per tener conto delle conseguenze economiche di:
- tensioni geopolitiche internazionali;
- aumento dei prezzi energetici e alimentari;
- rialzo dei tassi d’interesse.
La metodologia utilizzata è illustrata nell’allegato 4 al decreto.
Indici territoriali di concentrazione della domanda e offerta
Per valutare la posizione competitiva legata al territorio, il Decreto approva (art. 3) nuovi indici di concentrazione territoriale, determinati sulla base di parametri economici e demografici a livello provinciale.
Tali dati si fondano su banche dati ISA e fonti ISTAT aggiornate al 2024, come specificato nell’allegato 1.
Misure di ciclo settoriale
L’art. 4 introduce ulteriori correttivi che misurano le dinamiche settoriali congiunturali per il 2024, sulla base dell’analisi di andamento dei comparti economici interessati (allegato 2).
Tali misure contribuiscono a rendere gli ISA più aderenti alla realtà economica.
Aggiornamenti tecnici, territoriali e software
Note metodologiche e territorialità
Vengono apportate modifiche anche alle note tecniche e metodologiche degli ISA già approvati nel marzo 2024 e marzo 2025 (art. 5), con aggiornamenti riportati nell’allegato 3.
L’allegato 3 ha lo scopo di aggiornare le basi metodologiche su cui si fonda la costruzione e l’applicazione degli ISA, in coerenza con:
- le nuove fonti statistiche e strutturali disponibili nel 2024, tra cui la nuova classificazione ATECO 2025;
- i cambiamenti intervenuti nel tessuto territoriale italiano, come modifiche nella denominazione e nella configurazione dei comuni;
- l’integrazione di nuovi indicatori specifici, per settori o aree geografiche.
Le analisi territoriali sono riviste per includere nuovi comuni o cambi di denominazione intervenuti nel 2024 (art. 6, allegato 5), con aggiornamenti specifici per:
- Factory Outlet Center (indice EM05U);
- aree gravitazionali (indice DG44U).
Software applicativo aggiornato
Infine, l’articolo 7 conferma che l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il programma informatico per il calcolo degli ISA, integrando tutte le modifiche contenute nel decreto.
Effetti premiali e operativi
Le modifiche agli ISA influenzano direttamente l’accesso ai benefici premiali previsti dal comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. 50/2017, tra cui:
- esonero dal visto di conformità per compensazioni e rimborsi;
- riduzione dei termini di accertamento;
- esclusione da alcuni tipi di accertamento.
Inoltre, le nuove versioni ISA saranno utilizzate dall’Amministrazione finanziaria nelle analisi di rischio per selezionare i contribuenti da sottoporre a controlli.
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Rendite inabilità e superstiti: nuovi coefficienti capitalizzazione INAIL
Pubblicato il Decreto 25 marzo 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2025 (Supplemento Ordinario n. 17), approva le nuove tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL.
Scarica le Tabelle dei coefficienti di capitalizzazione delle rendite INAIL
Vediamo un chiarimento dettagliato su cosa comporta.
Cos’è la capitalizzazione delle rendite INAIL?
La capitalizzazione delle rendite è il calcolo del valore attuale complessivo di una rendita erogata dall’INAIL per:
- Inabilità permanente da infortunio sul lavoro o malattia professionale.
- Superstiti in caso di decesso del lavoratore.
Questo valore si ottiene moltiplicando l'importo annuo della rendita per un coefficiente di capitalizzazione, determinato in base all’età del beneficiario e ad altri parametri tecnici (come il tasso tecnico di interesse attuariale).
Perché si aggiornano questi coefficienti e a cosa servono?
L’art. 39 del Testo Unico INAIL (DPR 1124/1965) prevede che i coefficienti:
- Siano sottoposti ad approvazione ministeriale.
- Siano rivisti almeno ogni cinque anni.
L’aggiornamento riflette variazioni demografiche, attuariali ed economiche (come speranza di vita, tassi di interesse, inflazione ecc.).
I coefficienti vengono utilizzati da:
- INAIL: per calcolare la riserva matematica o il valore attuale della rendita.
- Datori di lavoro/consulenti legali e attuariali: per determinare il valore economico in caso di transazioni, risarcimenti una tantum, retrocessioni, ecc.
Descrizione delle Tavole dei coefficienti di capitalizzazione
Le tavole dei coefficienti di capitalizzazione, oltre ad essere articolate in funzione della tipologia evento (infortunio o malattia professionale) e della classe di grado di menomazione dell'inabile – sono distinte a seconda della disciplina indennitaria di riferimento.
Ovvero per le rendite d'inabilità relative ad eventi avvenuti prima del 25 Luglio 2000 (Testo Unico – D.P.R. n. 1124/1965, di seguito "T.U.") la capitalizzazione deve effettuarsi mediante tavole riportanti la specifica dicitura "T.U.", mentre per le rendite concernenti eventi accaduti a partire da tale data (D. Lgs. n.38/2000 – Danno Biologico, di seguito "D.B.") la capitalizzazione deve effettuarsi mediante tavole riportanti la specifica dicitura "D.B.".
- Tavola 1 Coefficienti relativi ad infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
- Tavola 2 Coefficienti relativi ad infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
- Tavola 3 Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 4 Coefficienti relativi ad infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%; •Tavola 5Coefficienti relativi a tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 6 Coefficienti relativi a tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 7 Coefficienti relativi ai superstiti;
- Tavola 8 Assicurazione di famiglia;
- Tavola 9 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
- Tavola 10 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%; •Tavola 11Coefficienti relativi a coniugi di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 12 Coefficienti relativi a coniugi di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 13 Coefficienti relativi a coniugi di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 14 Coefficienti relativi a coniugi di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 15 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%;
- Tavola 16 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
- Tavola 17 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 18 Coefficienti relativi a figli abili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 19 Coefficienti relativi a figli abili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%; •Tavola 20Coefficienti relativi a figli abili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 21 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 11%-60%; •Tavola 22Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati e tecnopatici, Regime indennitario "T.U.", grado 61%-100%;
- Tavola 23 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 24 Coefficienti relativi a figli inabili di infortunati, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%;
- Tavola 25 Coefficienti relativi a figli inabili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 16%-60%;
- Tavola 26 Coefficienti relativi a figli inabili di tecnopatici, Regime indennitario "D.B.", grado 61%-100%.
I coefficienti di capitalizzazione delle rendite ad infortunati e tecnopatici sono tabellati secondo l'età e, ove previsto, secondo l'antidurata (definita come il tempo trascorso tra la data di decorrenza della rendita e la data di calcolo); entrambe le variabili vanno considerate in anni interi. Le età variano da 12 a 108, le antidurate da 0 a 10 anni per le rendite ad infortunati e da 0 a 15 per quelle relative ai tecnopatici. Nella costruzione dei coefficienti si è adottato un tasso d'interesse pari al 1,5%.