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Dichiarazione sostituti d’imposta: nuovo modello F24/770 in alternativa al 770
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 31 gennaio 2025 n. 25978, che introduce le disposizioni attuative dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, riguardante la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.
L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici e migliorare l’efficienza nella trasmissione delle informazioni relative a ritenute, trattenute e versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Scarica il testo del Provvedimento del 31.01.2025 n. 25978 e singoli allegati
Ricordiamo che con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.
La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunichino anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati.
Con il presente provvedimento sono state definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e sono individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.
A tal fine, è approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.
Vediamo in breve sintesi le novità introdotte.
Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: soggetti interessati
Il provvedimento si applica ai sostituti d’imposta che:
- corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- versano le ritenute tramite modello F24, esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- al 31 dicembre dell’anno precedente avevano non più di cinque dipendenti.
Le nuove disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati, utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo i codici tributo elencati nell’Allegato 1.
Il provvedimento stabilisce nuove regole e strumenti per semplificare gli adempimenti dichiarativi, tra cui:
- Codici tributo aggiornati (Allegato 1) per facilitare la corretta compilazione dei versamenti.
- Note per il modello F24/770 (Allegato 2) con indicazioni operative sui pagamenti e compensazioni.
- Specifiche tecniche (Allegato 3) per la trasmissione telematica delle informazioni relative a ritenute e trattenute operate.
- Nuovo prospetto riepilogativo (Allegato 4) per la gestione e il controllo dei dati dichiarati.
Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: cosa inviare
In alternativa al modello 770, pertanto, i soggetti interessati possono trasmettere mensilmente, contestualmente ai versamenti F24, i seguenti dati:
- ritenute e trattenute operate, con relativo codice tributo e periodo di riferimento,
- addizionali IRPEF regionali e comunali, specificando l’ente destinatario,
- note esplicative, ovvero la presenza delle fattispecie (note) elencate nell'Allegato 2,
- interessi versati per ravvedimento operoso,
- i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate,
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento,
- il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
Le comunicazioni mensili sostituiscono la dichiarazione annuale modello 770 e sono valide ai fini del controllo automatizzato dell’Agenzia.
Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: modalità di invio dei dati e modello F24
La trasmissione è obbligatoria dal 6 febbraio 2025 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (Allegato 4).
In caso di scarto del modello F24, la comunicazione dei dati resta valida e il versamento deve essere effettuato con un nuovo F24.
Viene precisato che per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 aprile 2025.
Allegati: -
Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Con la Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l'INPS illustra il limite di retribuzione giornaliera dei dipendenti ai fini contributivi per l'anno 2025, aggiorna anche gli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in ambito previdenziale e assistenziale e fornisce le istruzioni ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio.
In particolare, per la generalità dei lavoratori, il minimale di retribuzione giornaliera per il 2025 è fissato a 57,32 euro.
Il minimale orario ai fini contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale ammonta a 8,60 euro.
Al penultimo paragrafo una tabella di riepilogo dei principali valori e l'indice completo dei contenuti della circolare.
Retribuzioni minime ai fini contributii: le regole
L'istituto ricorda che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Retribuzioni minime e massimali contributivi – Indice
Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Descrizione Importo (Euro) Minimale di retribuzione giornaliera 57,32 Minimale di retribuzione oraria per contratti a tempo parziale 8,60 Retribuzioni convenzionali in genere 31,85 Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% 55.448,00 annui (4.621,00 mensili) Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 120.607,00 Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 2.508,04 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 120,00 Anno 2025
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione
603,40
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
241,36
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)
12.551,00
INDCE COMPLETO
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
10.3 Precisazioni
10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
11.3 Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1 Precisazioni
12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025
Regolarizzazione contributiva gennaio 2025
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2025 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo :
- senza oneri aggiuntivi,
- entro il giorno 16 APRILE 2025 ( terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare)
Ai fini della regolarizzazione:
- i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
- Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come già illustrato nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.
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Certificazione Unica 2025: pubblicati i Modelli con relative istruzioni
L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9454, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.
Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2025 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Scarica il Modello di Certificazione Unica 2024 (sintetico e ordinario)
Termine di presentazione CU 2025
Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 16 marzo 2025, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
- entro il 31 marzo 2025, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
- entro il 31 ottobre 2025 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
Il sostituto d’imposta che nell’anno 2025 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2025 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730- 3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:
- 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
- 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
- 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
- 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
- 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre.
Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1)
Allegati: -
Piano strategico della ZES unica: il testo completo
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, registrato dalla Corte dei conti al n. 3190/2024, è stato approvato, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DL n. 124/2023, il piano strategico della ZES unica.
Scarica il testo del piano strategico della ZES unica
Il Piano Strategico della ZES Unica del Mezzogiorno si pone l'obiettivo di rilanciare lo sviluppo economico e infrastrutturale delle aree meno sviluppate del Sud Italia.
Piano strategico della ZES unica: le Filiere strategiche
Il Piano Strategico ZES individua nove filiere strategiche da rafforzare per promuovere lo sviluppo economico del Mezzogiorno, valorizzando le specificità produttive regionali. Le filiere prioritarie sono:
- Agroalimentare & Agroindustria:
- Settore centrale per il sistema economico italiano, con forti connessioni alla transizione ecologica e tecnologica.
- Coinvolge più di 538.000 addetti e oltre 63.000 imprese, con una significativa proiezione internazionale.
- Turismo:
- Settore chiave per il Mezzogiorno con alto potenziale di crescita, legato all'incremento del turismo internazionale.
- Elettronica & ICT:
- Settore ad alta intensità tecnologica con forte capacità innovativa e occupazione qualificata.
- Automotive:
- Filiera strategica in termini di competitività internazionale e buona progettualità, con importanti ricadute occupazionali.
- Made in Italy di qualità:
- Comprende moda, arredamento e altre eccellenze italiane, con potenziale per aumentare l’export e l’occupazione.
- Chimica & Farmaceutica:
- Filiera ad alto contenuto tecnologico con effetti positivi di cross-fertilization su altri settori.
- Navale & Cantieristica:
- Settore industriale importante per il Mezzogiorno, con alte retribuzioni e una buona presenza di contratti stabili.
- Aerospazio:
- Comparto ad alta intensità tecnologica con rilevante presenza di laureati e capacità di abilitare la crescita economica.
- Ferroviario:
- Filiera avanzata, con un focus sulla componente industriale e tecnologica.
Questi settori sono selezionati in base a criteri di competitività, potenziale di mercato e capacità di generare occupazione e innovazione.
Inoltre, per sviluppare un’industria moderna e innovativa, in grado di posizionarsi su segmenti ad alto valore aggiunto, sono state selezionate tre tecnologie da promuovere:
- le tecnologie digitali,
- le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (Cleantech)
- e le biotecnologie (Biotech).
Piano Strategico della ZES Unica: incentivi e agevolazioni per le imprese
Il Piano Strategico della ZES Unica prevede un’ampia gamma di incentivi e agevolazioni per le imprese che operano nel Mezzogiorno. Tra le principali misure disponibili si includono:
1. Fiscalità di vantaggio
Credito d’imposta per investimenti:
- Riconosciuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nella ZES.
- La percentuale del credito varia in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento (es. fino al 60% per le piccole imprese in determinate aree)
Credito d’imposta per il settore agricolo e della pesca:
- Specificamente per gli investimenti nel settore della produzione primaria, con intensità differenziate in base alla localizzazione e al tipo di impresa.
2. Incentivi per l’occupazione
Bonus giovani:
- Esenzione totale dei contributi previdenziali per l’assunzione di giovani under 35, con un massimo di 650 euro al mese per 24 mesi.
Bonus donne:
- Sostegno per l’assunzione di donne svantaggiate, con analoghe condizioni di esenzione contributiva.
3. Finanziamenti e sovvenzioni
- Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per nuove imprese e per lo sviluppo di progetti innovativi.
- Misure specifiche per le aree di crisi industriale.
4. Capitale di rischio
- Fondo Cresci al Sud:
- Investimenti in capitale di rischio per favorire la crescita delle PMI nell’area ZES
5. Semplificazioni amministrative
- Regime autorizzatorio semplificato (autorizzazione unica), che riduce i tempi e gli oneri burocratici per le imprese che intendono investire nella ZES unica.
6. Zone franche doganali
- Agevolazioni per l’import-export attraverso la creazione di aree con regime doganale semplificato.
Questi strumenti mirano a incentivare nuovi investimenti, aumentare la competitività delle imprese locali e stimolare l'occupazione.
Allegati: - Agroalimentare & Agroindustria:
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Adempimento collaborativo: le linee guida per obblighi e certificazioni
L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128 ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. “TCF”).
Con Provvedimento del 10.01.2025 n. 5320, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF.
Scarica il testo del Provvedimento e Allegati:
- Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema
- Allegato 1 – Linee Guida TCF
- Allegato 2 – Linee Guida TCF
- Linee guida per la compilazione della Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali dei contribuenti del settore industriale
- Mappa dei rischi
Ricordiamo che il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 (Delega al Governo per la riforma fiscale), in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.
Tax Compliance Model (TCM): linee guida per la predisposizione
Le Linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la certificazione del sistema sono rivolte, in primo luogo, alle imprese che, essendo in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l’ammissione al Regime di adempimento collaborativo, intendono fare richiesta di adesione.
Il presente documento si rivolge, anche, ai contribuenti che pur non essendo in possesso dei requisiti per aderire al Regime, intendono optare per l’adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale che abbia i requisiti, dandone apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Inoltre, per la sola parte relativa alle certificazioni, le presenti Linee Guida si rivolgono ai professionisti indipendenti, di cui all’articolo 4, comma 1-ter, del d.lgs.128/2015 che operano ai fini del rilascio della certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale o dell’attestazione della sua efficacia operativa, per gli usi consentiti dalla legge.
Il presente documento fornisce indicazioni operative sui contenuti e sulle modalità di redazione del Tax Compliance Model (TCM), ossia il documento
che definisce le modalità di gestione del processo di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, nonché sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF.Sono definiti, in termini generali, i cd. Pilastri del TCF declinando le quattro aree di funzionamento cui si riconducono i building blocks del sistema di controllo del rischio fiscale. Vengono, quindi, riportati in maniera puntuale, i paragrafi e sottoparagrafi che il documento descrittivo del sistema di controllo (TCM) dovrebbe presentare, oltre a una proposta di contenuto minimo standard degli stessi.
In tale contesto, mediante l’utilizzo di parentesi quadre verranno fornite indicazioni di carattere generale sul contenuto di ciascun paragrafo nonché ulteriori precisazioni e indicazioni relative alla costruzione del Tax Control Framework e alla redazione del documento.
Infine, negli ultimi paragrafi vengono descritte le metodologie di valutazione del Tax Control Framework, da utilizzare, rispettivamente, ai fini della certificazione prevista dall’articolo 4, comma 1-bis, del decreto e ai fini dell’attestazione dell’efficacia operativa del TCF prevista dall’articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, come modificato dal decreto correttivo.
Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (RCM): linee guida di compilazione
Il Provvedimento del 14 aprile 2016 (al punto 4.5) prevede che la domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo debba essere corredata da alcuni documenti essenziali tra cui:
- la “mappa dei processi aziendali”
- e la “mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti”.
La Circolare n. 38/2016 ha specificato che la suddetta mappa dei rischi fiscali è “normalmente redatta per processo aziendale e per ogni attività di cui questo si compone, ne evidenzia gli eventuali rischi, la rilevanza degli stessi ai fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali, nonché i controlli posti a presidio degli stessi” (RCM).
Con le presenti Linee guida per la compilazione della MAPPA DEI RISCHI E DEI CONTROLLI FISCALI dei contribuenti del settore industriale si intende, quindi, fornire le istruzioni per la costruzione della Risk and control matrix standardizzata (RCMs) e si riferiscono, in particolare, alle imprese operanti nel settore industriale.
Ulteriori e separate istruzioni saranno fornite con riferimento ad altri settori economici (ad esempio assicurativo e bancario).
I processi, le attività e i rischi fiscali standard individuati nell’ambito della RCMs sono quelli “minimi” ordinariamente e generalmente riscontrabili nell’operatività delle imprese operanti nel settore industriale. Essi dovranno necessariamente essere inclusi nella Mappa anche qualora non riscontrabili in concreto in capo all’impresa. In quest’ultimo caso il contribuente non sarà tenuto alla compilazione degli ulteriori dati richiesti nella Mappa ma dovrà limitarsi ad esplicitare nel campo “Note” l’assenza dello specifico processo/attività/rischio.
Resta fermo a carico delle imprese che intendono aderire al Regime l’obbligo di integrare l’alberatura dei processi e dei relativi rischi “minimi” con gli ulteriori rischi/processi/attività caratterizzanti l’organizzazione interna di ciascuna di esse. Ciò anche al fine di ottemperare a quanto sopra indicato in merito alla necessità di procedere alla “mappatura” dei rischi fiscali “derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente”.
Allegati: -
Lavoratori stranieri e tutela contro il caporalato: il decreto convertito in legge
Pubblicata in GU del 10.12.2024 n. 289 la Legge del 09.12.2024 n. 187 di conversione del Decreto Flussi Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 contenente disposizioni urgenti in materia di:
- ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
il decreto semplifica le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta e garantendo maggiore rapidità nella risposta. Una delle principali innovazioni riguarda l'adozione di firme digitali obbligatorie per i contratti di soggiorno; - tutela e assistenza alle vittime di caporalato;
viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali", riservato ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o violenze connesse al caporalato. Il decreto prevede anche misure di assistenza, formazione e inclusione sociale per queste persone, e consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo; - gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale;
vengono introdotte nuove regole per il rilascio di permessi di soggiorno e visti per lavoro nel 2025, prevedendo quote specifiche per settori come quello agricolo e sociosanitario. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi ad alto rischio; - nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.
Scarica il testo del Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione e stampate con caratteri corsivi.
Decreto Flussi 2025: novità di rilievo
Le novità di rilievo sono:
- Firma digitale obbligatoria e procedura digitalizzata: Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il contratto di soggiorno tra lavoratore straniero e datore di lavoro deve essere sottoscritto tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Il contratto deve essere trasmesso per via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Questa digitalizzazione semplifica e velocizza le pratiche amministrative.
- Protezione dei lavoratori vulnerabili: Il permesso di soggiorno "casi speciali" è stato rafforzato per tutelare le vittime di caporalato, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. Oltre alla protezione legale, viene garantito un percorso di inclusione sociale e lavorativa. Questo include anche l’accesso agevolato alla giustizia e misure di sostegno.
- Quote di ingresso per il 2025: Le quote complessive sono state ridefinite:
- 110.000 per il lavoro subordinato non stagionale,
- 47.000 per il lavoro stagionale
- e 37.000 per conversioni di permessi di soggiorno.
Inoltre, è riservata una quota fino al 40% per le lavoratrici nel settore del lavoro stagionale, non stagionale e dell’assistenza familiare e sociosanitaria
- ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
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Il Decreto Fiscale correttivo del CPB diventa legge
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del n. 291 del 12.12.2024 la Legge del 09.12.2024 n. 189 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 19 ottobre 2024, n. 155 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, con il quale il Governo ha introdotto importanti modifiche normative volte a semplificare l’accesso al ravvedimento operoso per le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare per coloro che hanno aderito al CPB e che hanno subito gli effetti della pandemia da COVID-19.
Ricordiamo infatti che nel disegno di legge è confluito il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Vediamo brevemente alcune delle misure previste.
Ravvedimento speciale CPB per gli anni 2018-2022 soggetti Covid
In particolare, l'articolo 7 introduce modifiche al Decreto Omnibus appena convertito nella legge n. 143 del 7 ottobre, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, stabilendo che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024, con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento tombale, nel caso in cui sussista una delle seguenti cause anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:
- hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;
- ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9 -bis , comma 6, lett. a) , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Calcolo dell'imposta sostitutiva
Per tali soggetti qualora sussistano le predette circostanze, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:
- la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui sopra, l’aliquota del 12,5%;
- la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell'Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l’imposta sostitutiva dell'Irap è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera l’aliquota del 3,9%.
Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP sono diminuite del 30%.
Modifiche apportate in sede di conversione
Nel corso dell’esame parlamentare, il Senato ha apportato alcune modifiche:
- viene estesa la platea dei contribuenti che possono accedere al regime opzionale includendovi anche coloro hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per i predetti contribuenti non si applica la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva;
- con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati;
- viene precisato che i decreti ministeriali relativi alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono quelli “adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 […] e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (nel testo iniziale erano i decreti “attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
Modifiche al credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno
L'articolo 8 del Decreto-legge del 19 ottobre 2024, n. 155 introduce modifiche al credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES), in particolare, si prevede che investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, possano essere inclusi nella comunicazione integrativa.
Questo significa che le imprese possono dichiarare nuovi investimenti o incrementare l'importo degli investimenti già comunicati per usufruire di un credito d’imposta maggiore.
Rinvio del versamento seconda rata di acconto delle imposte dirette
Articolo 7-quater prevede per il solo periodo d'imposta 2024, il differimento al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento della seconda rata relativa all’acconto IRPEF (ordinariamente previsto il 30 novembre) dovuto dalle persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.
Rifinanziamento dell’APE Sociale
Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per l'APE Sociale con i seguenti stanziamenti:
- 20 milioni di euro per il 2025
- 30 milioni di euro per il 2026
- 50 milioni di euro per il 2027
- 10 milioni di euro per il 2028
Questi fondi aggiuntivi mirano a garantire la continuità dell'APE Sociale, l'indennità erogata dall'INPS che consente il pensionamento anticipato a specifiche categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà, a partire dai 63 anni di età. La misura, introdotta in via sperimentale nel 2017, è stata prorogata più volte e il recente rifinanziamento ne assicura la prosecuzione fino al 2028.
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