• Lavoro Dipendente

    Tabelle ACI 2025 per il calcolo del fringe benefit pubblicate in Gazzetta

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2024 il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2025, utili per la determinazione del fringe benefits, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private. 

    Il beneficio tassabile è imponibile per il lavoratore sia ai fini fiscali che previdenziali e si desume dalle tabelle ACI pubblicate ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.

    Le tabelle ACI valide per il 2025

    Le tabelle ACI valide per il 2025 sono suddivise in:

    • Autoveicoli in produzione cosi distinte:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, 
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in;
      • autoveicoli elettrici.
    • Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
      • autoveicoli a Benzina, 
      • autoveicoli a Gasolio,
      • autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
      • autoveicoli ibrido-Benzina,
      • autoveicoli ibrido-Gasolio,
      • autoveicoli ibridi plug-in.
    • Autoveicoli elettrici;
    • Motoveicoli.
    • Autocaravan.

    Ricordiamo che L’ACI (www.aci.it) elabora due tipologie di tabelle:

    1. le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
    2. le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).

    Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.

    Leggi anche Fringe benefit: regole e novità 2025

    Novità nella disciplina delle auto aziendali nella legge di bilancio 2025

    Con la legge di bilancio 2025 cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo al dipendente.

    Dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ulteriormente ridotta:

    •  al 10% nei casi in cui i veicoli concessi  siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
    •  ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin. 

  • Stranieri in Italia

    Lavoratori stranieri e tutela contro il caporalato: il decreto convertito in legge

    Pubblicata in GU del 10.12.2024 n. 289 la Legge del 09.12.2024 n. 187 di conversione del Decreto Flussi Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 contenente disposizioni urgenti in materia di:

    • ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
      il decreto semplifica le procedure per l'ingresso di lavoratori dall'estero, introducendo una gestione telematica delle domande di nulla osta e garantendo maggiore rapidità nella risposta. Una delle principali innovazioni riguarda l'adozione di firme digitali obbligatorie per i contratti di soggiorno;
    • tutela e assistenza alle vittime di caporalato;
      viene introdotto un nuovo permesso di soggiorno per "casi speciali", riservato ai lavoratori stranieri vittime di sfruttamento o violenze connesse al caporalato. Il decreto prevede anche misure di assistenza, formazione e inclusione sociale per queste persone, e consente la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato o autonomo;
    • gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale;
      vengono introdotte nuove regole per il rilascio di permessi di soggiorno e visti per lavoro nel 2025, prevedendo quote specifiche per settori come quello agricolo e sociosanitario. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti la sospensione dei procedimenti relativi a cittadini provenienti da Paesi ad alto rischio;
    • nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali.

    Scarica il testo del Decreto legge dell'11 ottobre 2024 n. 145 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione e stampate con caratteri corsivi.

    Decreto Flussi 2025: novità di rilievo

    Le novità di rilievo sono:

    • Firma digitale obbligatoria e procedura digitalizzata: Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, il contratto di soggiorno tra lavoratore straniero e datore di lavoro deve essere sottoscritto tramite firma digitale o altra firma elettronica qualificata. Il contratto deve essere trasmesso per via telematica allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Questa digitalizzazione semplifica e velocizza le pratiche amministrative.
    • Protezione dei lavoratori vulnerabili: Il permesso di soggiorno "casi speciali" è stato rafforzato per tutelare le vittime di caporalato, tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. Oltre alla protezione legale, viene garantito un percorso di inclusione sociale e lavorativa. Questo include anche l’accesso agevolato alla giustizia e misure di sostegno.
    • Quote di ingresso per il 2025: Le quote complessive sono state ridefinite: 
      • 110.000 per il lavoro subordinato non stagionale,
      • 47.000 per il lavoro stagionale 
      • e 37.000 per conversioni di permessi di soggiorno.
        Inoltre, è riservata una quota fino al 40% per le lavoratrici nel settore del lavoro stagionale, non stagionale e dell’assistenza familiare e sociosanitaria 

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Il Decreto Fiscale correttivo del CPB diventa legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del n. 291 del 12.12.2024 la Legge del 09.12.2024 n. 189 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 19 ottobre 2024, n. 155 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, con il quale il Governo ha introdotto importanti modifiche normative volte a semplificare l’accesso al ravvedimento operoso per le imprese e i lavoratori autonomi, in particolare per coloro che hanno aderito al CPB e che hanno subito gli effetti della pandemia da COVID-19.

    Ricordiamo infatti che nel disegno di legge è confluito il decreto-legge 14 novembre 2024, n. 167, recante misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale e l'estensione di benefici per i lavoratori dipendenti, nonché disposizioni finanziarie urgenti per la gestione delle emergenze.

    Scarica il testo del Decreto legge del 19 ottobre 2024, n. 155 coordinato con le modifiche apportale.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Vediamo brevemente alcune delle misure previste.

    Ravvedimento speciale CPB per gli anni 2018-2022 soggetti Covid

    In particolare, l'articolo 7 introduce modifiche al Decreto Omnibus appena convertito nella legge n. 143 del 7 ottobre, e al decreto legislativo del 12 febbraio 2024, n. 13, stabilendo che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che aderiscono al concordato preventivo biennale entro il 12 dicembre 2024, con un ammontare di ricavi fino a 5.164.569 euro e che non determinano il reddito con criteri forfetari, possono accedere al regime di ravvedimento tombale, nel caso in cui sussista una delle seguenti cause anche per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022:

    1. hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19;
    2. ovvero hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9 -bis , comma 6, lett. a) , del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

    Calcolo dell'imposta sostitutiva

    Per tali soggetti qualora sussistano le predette circostanze, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva da versare per il ravvedimento:

    • la base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
    • l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando, all’incremento di cui sopra, l’aliquota del 12,5%;
    • la base imponibile dell’imposta sostitutiva dell'Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
    • l’imposta sostitutiva dell'Irap è determinata applicando, all’incremento di cui alla precedente lettera l’aliquota del 3,9%.

    Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP sono diminuite del 30%.

    Modifiche apportate in sede di conversione

    Nel corso dell’esame parlamentare, il Senato ha apportato alcune modifiche:

    • viene estesa la platea dei contribuenti che possono accedere al regime opzionale includendovi anche coloro hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'indice sintetico di affidabilità fiscale relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati. Per i predetti contribuenti non si applica la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva;
    • con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati;
    • viene precisato che i decreti ministeriali relativi alle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, sono quelli “adottati in attuazione del combinato disposto dell'articolo 9-bis, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2017 […] e dell'articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34” (nel testo iniziale erano i decreti “attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

    Modifiche al credito d’imposta ZES Unica per il Mezzogiorno

    L'articolo 8 del Decreto-legge del 19 ottobre 2024, n. 155 introduce modifiche al credito d’imposta per le Zone Economiche Speciali (ZES), in particolare, si prevede che investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli già dichiarati, possano essere inclusi nella comunicazione integrativa.

    Questo significa che le imprese possono dichiarare nuovi investimenti o incrementare l'importo degli investimenti già comunicati per usufruire di un credito d’imposta maggiore.

    Rinvio del versamento seconda rata di acconto delle imposte dirette

    Articolo 7-quater prevede per il solo periodo d'imposta 2024, il differimento al 16 gennaio 2025 del termine per il versamento della seconda rata relativa all’acconto IRPEF (ordinariamente previsto il 30 novembre) dovuto dalle persone fisiche titolari di partita IVA, che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro.

    Rifinanziamento dell’APE Sociale

    Viene incrementata l'autorizzazione di spesa per l'APE Sociale con i seguenti stanziamenti:

    • 20 milioni di euro per il 2025
    • 30 milioni di euro per il 2026
    • 50 milioni di euro per il 2027
    • 10 milioni di euro per il 2028

    Questi fondi aggiuntivi mirano a garantire la continuità dell'APE Sociale, l'indennità erogata dall'INPS che consente il pensionamento anticipato a specifiche categorie di lavoratori in condizioni di difficoltà, a partire dai 63 anni di età. La misura, introdotta in via sperimentale nel 2017, è stata prorogata più volte e il recente rifinanziamento ne assicura la prosecuzione fino al 2028.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Bonus Natale dipendenti 2024: chiarimenti sui requisiti per richiederlo

    Le modifiche al Decreto Omnibus introdotte dall'articolo 2 del DL n. 167 del 2024, hanno ampliato la platea dei beneficiari che possono accedere al bonus di 100 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico. 

    In particolare si prevede che, ai fini della spettanza del bonus, il lavoratore dipendente debba avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico, nulla disponendo, contrariamente alla formulazione previgente, con riferimento al coniuge o all’appartenenza al nucleo c.d. monogenitoriale. In altri termini, non è più richiesto, per la spettanza del bonus, il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

    Ne deriva, quindi, che il bonus, in presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico (anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato), spetta al lavoratore dipendente, a prescindere dalla circostanza che questi sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare c.d. monogenitoriale.

    Con la Circolare del 19.11.2024 n. 22, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni operative in merito alle modifiche introdotte.

    Bonus Natale 100 euro: chi può richiederlo

    Il Bonus una tantum di 100,00 euro per l'anno 2024 spetta ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

    1. Reddito complessivo non superiore a 28.000 euro per l'anno d'imposta 2024.
    2. Almeno un figlio fiscalmente a carico, inclusi figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o in affido.
    3. Imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve superare le detrazioni spettanti.

    Il bonus in commento è riconosciuto al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico.

    Il suddetto bonus spetta anche in presenza di figli di età inferiore ai 21 anni che rispettano i criteri reddituali stabiliti al comma 2 del medesimo articolo 12 del TUIR (e che, quindi, sono fiscalmente a carico), ancorché non siano più previste le detrazioni per figli a carico.

    Esclusioni

    Il bonus non è concesso al lavoratore dipendente il cui coniuge o convivente, non separato legalmente, percepisce già l’indennità. Questo criterio evita la doppia erogazione all'interno dello stesso nucleo familiare.

    Bonus Natale 100 euro: come richiederlo

    La richiesta del Bonus Natale 100,00 euro deve essere presentata al datore di lavoro, allegando una dichiarazione scritta che attesti:

    • la presenza dei requisiti reddituali e familiari.
    • l’assenza di benefici percepiti dal coniuge o convivente.

    Nel caso di errori o indebite percezioni, il lavoratore è tenuto a restituire l’importo attraverso la dichiarazione dei redditi 2024.

    Scarica il fac-simile per la richiesta del Bonus Natale 2024

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Investment Management Exemption: chiarimenti dell’Agenzia sulle nuove disposizioni

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 19 novembre 2024 n. 23/E con la quale ha fornito istruzioni operative sull'Investment Management Exemption (IME), il regime introdotto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 255, legge n. 197/2022) che mira a favorire l'attrattività dell'Italia per i gestori patrimoniali, riducendo i rischi legati alla configurazione di una stabile organizzazione per i veicoli di investimento non residenti.

    La legge di bilancio 2023 ha introdotto, mediante la modifica dell’articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, una presunzione legale in merito alla non configurabilità, al ricorrere di determinate condizioni, di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di ciascuna delle entità che costituiscono una struttura di investimento non residente che si avvale di servizi, ancorché preliminari o accessori, riconducibili all’alveo dell’attività di investimento svolta a beneficio della predetta struttura e resi da altri soggetti, nel medesimo territorio.

    La relazione illustrativa alla legge di bilancio per l’anno 2023, nel premettere che «il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento (e quindi al veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) potrebbe avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia gli “asset manager” (e quindi dei loro dipendenti e/o collaboratori)», afferma, altresì, che «la modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all’esigenza di ridimensionare tale rischio» e «non interviene su altri presupposti di tassazione degli investitori, dei fondi di investimento esteri o degli stessi asset manager».

    La presunzione legale opera, quindi, a beneficio delle c.d. “strutture di investimento” andando a integrare, nell’ipotesi in cui vengano soddisfatte le condizioni previste per l’accesso alla Investment Management Exemption (in seguito l’“IME”), lo status di agente indipendente della management company, che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite stabile organizzazione, chiamato, nell’ambito della propria ordinaria attività e in nome o per conto della struttura di investimento, a concludere, anche con poteri  discrezionali, contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti; oppure, a contribuire, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione delle predette asset class.

    Vediamo brevemente i chiarimenti forniti dalla suddetta circolare.

    Investment Management Exemption (IME): le condizioni richieste

    L’applicazione della disciplina Investment Management Exemption (IME) stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, le attività svolte da un gestore per conto di un veicolo di investimento non residente non configurano automaticamente una stabile organizzazione in Italia. Questo è valido sia per i gestori residenti sia per quelli non residenti operanti tramite una stabile organizzazione nel nostro Paese.

    Le condizioni principali sono le seguenti:

    1. Requisiti per il veicolo di investimento non residente
    Il veicolo di investimento non residente deve rispettare i seguenti criteri:

    • Attività esclusiva o principale: deve svolgere attività di gestione di investimenti di natura finanziaria per conto di terzi.
    • Soggetto a vigilanza: deve essere vigilato nel Paese di costituzione.
    • Pluralità di investitori: deve operare nell’interesse di una pluralità di partecipanti, garantendo la separazione tra rischio d’investimento e rischio d’impresa.
    • Residenza in paesi che garantiscono uno scambio di informazioni: il veicolo e le sue controllate devono essere localizzati in Stati che garantiscono uno scambio adeguato di informazioni fiscali.

    2. Requisiti per l’indipendenza del gestore (asset manager)
    Il gestore patrimoniale, residente o non residente, deve garantire indipendenza rispetto al veicolo di investimento:

    • Nessuna carica direttiva: Il gestore, o i suoi dipendenti, non deve ricoprire ruoli direttivi nel veicolo o nelle sue controllate.
    • Limiti di partecipazione ai risultati economici: La partecipazione del gestore ai risultati del veicolo non deve superare il 25%, inclusi eventuali benefici indiretti derivanti da schemi di partecipazione ai risultati (es. carried interest).

    3. Documentazione idonea
    La remunerazione ricevuta dal gestore per le attività svolte deve essere supportata da documentazione conforme ai principi di libera concorrenza, in linea con le norme sui prezzi di trasferimento. Questa documentazione deve dimostrare:

    • La correttezza dei metodi di calcolo della remunerazione.
    • La conformità ai requisiti previsti dalla disciplina IME.

    4. Limiti specifici per le deleghe
    Nel caso in cui il gestore deleghi parte delle attività a terzi:

    • I delegati devono essere soggetti a vigilanza in Stati che garantiscono scambi di informazioni fiscali adeguati.
    • Devono rispettare principi di vigilanza equivalenti a quelli delle direttive europee UCITS e GEFIA.

    Il mancato rispetto di queste condizioni non implica automaticamente l’esistenza di una stabile organizzazione, ma obbliga l’Amministrazione finanziaria a valutare i presupposti concreti per una possibile contestazione.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Riaperti i termini del Concordato preventivo biennale e modifiche al Bonus Natale 2024

    Pubblicato in GU il Decreto legge del 14 novembre 2024 n. 167 che introduce misure urgenti per la riapertura dei termini di adesione al concordato preventivo biennale, oltre a prevedere benefici aggiuntivi per i lavoratori dipendenti e disposizioni finanziarie per la gestione delle emergenze.

    Il decreto è entrato in vigore il 14 novembre 2024, data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. È ora in attesa di conversione in legge da parte del Parlamento.

    Riapertura dei termini per il concordato preventivo biennale

    Con l'articolo 1, il decreto consente ai contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), i soggetti di cui agli articoli da 10 a 22 del dlgs n. 13 del 2024, che:

    • hanno presentato regolarmente la dichiarazione dei redditi entro il 31 ottobre 2024 
    • e che non hanno aderito al concordato preventivo biennale, 

    di farlo entro il 12 dicembre 2024.

    L’adesione può essere effettuata tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa. Tuttavia, questa possibilità è esclusa nei casi in cui nella suddetta dichiarazione integrativa siano indicati:

    • un minore
      imponibile
       
    • o, comunque, un minore debito d'imposta ovvero un maggiore
      credito
       

    rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata
    entro la data del 31 ottobre 2024.

    Inoltre, come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, sono esclusi  i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità 2015.

    Bonus Natale 2024 lavoratori dipendenti

    L'articolo 2 introduce modifiche significative al bonus natale di 100 euro previsto per i lavoratori dipendenti, apportando modifiche all'art.2-bis del decreto Ominibus, in particolare si prevede:

    • l'estensione del diritto al beneficio per i lavoratori con figli, indipendentemente dallo stato matrimoniale, inclusi figli adottivi o affidati.
    • che l’indennità prevista non sia riconosciuta se il coniuge o convivente del lavoratore è già beneficiario della stessa misura.
    • l'adeguamento dei termini relativi all’inserimento dei codici fiscali di coniuge o convivente e figli per accedere al beneficio.

    Gli oneri stimati per queste misure ammontano a 224,7 milioni di euro per il 2024, coperti tramite risorse già allocate al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

    Gestione delle emergenze

    L'articolo 3 stanzia risorse finanziarie fino a 44 milioni di euro per il 2024, da destinare alla protezione civile per fronteggiare emergenze, come previsto dagli articoli 23, 24 e 29 del Codice della Protezione Civile.

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Il Decreto Salva Infrazioni diventa legge: le novità per le concessioni balneari

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.11.2024 n. 267 la legge del 14.11.2024 n. 166 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 16.09.2024 n. 131, che introduce misure urgenti per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e per risolvere procedure di infrazione pendenti (AC. 2038-A).

    Scarica il testo del DL n. 131 del 16.09.2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Come aveva specificato il Consiglio dei Ministri nel suo comunicato, il decreto consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. In almeno 6 casi, le norme introdotte sono in grado di condurre all’immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea; in altri 11 casi, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all’archiviazione.

    Tra le procedure interessate dal decreto rivestono particolare rilevanza:

    • le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (n. 2020/4118), 
    • il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081), 
    • il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, del diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e del diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 2023/2006),
    • l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037), 
    • il corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090),
    • il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231), 
    • l’attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 – Cielo unico europeo (n. 2024/2190 e n.  2023/2056),
    • la sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (n. 2019/2279), 
    • il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (n. 2023/2022), 
    • la procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092) e le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299. 

    Concessioni demaniali marittime e fluviali

    Il decreto interviene sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, prorogando la loro validità fino al 30 settembre 2027 per consentire un'adeguata programmazione delle procedure di affidamento, nel rispetto del diritto europeo.

    In particolare, si favorisce la partecipazione di microimprese e piccole imprese, con l'obiettivo di agevolare anche le imprese giovanili.

    I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:

    • l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027,
    • l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027
    • la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati,
    • l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. 

    Regole per le nuove gare

    È previsto un sistema di selezione pubblico per l'assegnazione delle concessioni, con criteri basati su qualità, trasparenza e non discriminazione.

    Le regole per le nuove gare relative alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono state aggiornate, le principali disposizioni riguardano: 

    • Modalità di affidamento: le gare vengono avviate attraverso la pubblicazione di un bando di garada parte dell’ente concedente. Il bando deve essere pubblicato:
      • sul sito istituzionale dell'ente concedente
      • nell'albo pretorio online del comune dove si trova il bene demaniale
      • per concessioni di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale
      • per concessioni di durata superiore a 10 anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
    • Tempistiche:
      • le procedure di gara devono essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza della concessione esistente.
      • la concessione in essere può essere prorogata solo se la nuova procedura di gara è stata avviata, e per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione.
    • Durata delle concessioni: la durata delle nuove concessioni è stabilita in base al tempo necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti previsti, con un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni.
    • Criteri di aggiudicazione:gli enti concedenti devono valutare le offerte sulla base dei seguenti criteri:
      • Importo del canone offerto rispetto a quello minimo stabilito.
      • Qualità e condizioni dei servizi offerti agli utenti, con particolare attenzione all'accessibilità e alla fruibilità per persone con disabilità.
      • Progetti di investimento per migliorare le strutture e l’offerta turistico-ricreativa, anche nei periodi di bassa stagione.
      • Qualità degli impianti e delle strutture.
      • Valorizzazione delle specificità culturali locali (cultura, folklore, enogastronomia).
      • Impegni in ambito sociale e ambientale, inclusa la protezione del patrimonio culturale.
      • Occupazione giovanile: l’offerta di lavoro per persone sotto i 36 anni è valorizzata.
      • Esperienza dell'offerente in attività simili. Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.
    • Indennizzo per il concessionario uscente: in caso di assegnazione della concessione a un nuovo concessionario, è previsto un indennizzo per il concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati.

    Modifiche introdotte in sede referente

    Tra le modifiche, introdotte durante l’esame in sede referente, si segnalano:

    • la cauzione prestata dal concessionario entrante all’atto della stipula dell’atto di concessione, posta a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario, riguarda anche l’obbligo gravante sul concessionario entrante di procedere, a pena di decadenza dalla concessione in caso di inadempimento, al tempestivo pagamento dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente. Inoltre, con riferimento alla perizia che deve determinare il valore su cui calcolare l’indennizzo, che a legislazione vigente è rilasciata da un professionista, viene introdotta la possibilità di avvalersi di un collegio di professionisti.
    • vengono integrati i criteri per l’aggiudicazione delle concessioniincludendo:
      • l’offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione;
      • l’offerta di servizi specifici e dedicati alle famiglie;
      • l’offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l’esperienza turistica delle persone con disabilità.

    Allegati: