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Dichiarazione 730/2025: pubblicato il Modello con relative istruzioni
L'Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 10 marzo 2025 n. 114763 ha pubblicato i modelli di Dichiarazione 730/2025 con relative istruzioni, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2025 da parte dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale.
Scarica il Modello 730/2025 con relative istruzioni
Il 730 ordinario deve essere presentato entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta, nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato.
Dichiarazione 730/2025: le principali novità
Come indicato nelle istruzioni di compilazione, ecco le principali novità del modello 730/2025:
- Ampliamento platea 730: è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
- redditi soggetti a tassazione separata e imposta sostitutiva e da rivalutazione dei terreni (quadro M);
- plusvalenze di natura finanziaria (quadro T);
- Redditi a tassazione separata: da quest'anno i redditi assoggettati a tassazione separata vanno indicati nel quadro M anziché nel quadro D. In particolare, i rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione in anni precedenti vanno indicati nel rigo M3 (ad esempio, rimborsi di spese sanitarie portati in detrazione negli anni precedenti al 2024);
- Modifica scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: è prevista una riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
- Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- Locazioni brevi: i redditi derivanti da contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26% nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21% per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- Codice Identificativo Nazionale (CIN): per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo;
- Lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 10.000 euro;
- Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: per il solo periodo d’imposta 2024 è innalzata da 1.880 euro a 1.955 euro la detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
- Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: il lavoro sportivo dal 31 luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 610,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Trattamento Integrativo: per l’anno 2024, l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
- Lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024; i redditi prodotti dai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare (limitatamente al 40 per cento del loro ammontare in presenza di un figlio minore o in caso di nascita di un figlio ovvero di adozione di un minore di età durante il periodo di fruizione del regime) al ricorrere di determinate condizioni;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;
- Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale;
- Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sostenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabonus o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
- IVIE e IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo;
- Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri: dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
- Ampliamento platea 730: è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF, quali:
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Tabella Unica Nazionale per risarcimento danni da macrolesioni
In Gazzetta ufficiale del 18 febbraio 2025 è stata pubblicata la Tabella Unica Nazionale (Tun) per il risarcimento delle macrolesioni derivanti da sinistri stradali e responsabilità sanitaria, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 12 del 13 gennaio 2025.
Vengono cosi definite le nuove regole per la liquidazione dei danni non patrimoniali da lesioni di «non lieve entità», che comportano menomazioni gravi comprese tra 10 e 100 punti di invalidità biologica.
La Tabella Unica (Tun) entrerà in vigore il 5 marzo 2025 e si applicherà ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente a tale data.
Da sottolineare che la Tun introduce novità nel risarcimento del danno morale e temporaneo, con valori giornalieri inferiori rispetto a quelli milanesi.
Inoltre manca ancora la tabella dei baremes medico-legali prevista dall'articolo 138 del Codice delle assicurazioni, che potrebbe influenzare la valutazione delle menomazioni psicofisiche.
TUN e tabelle coefficienti 2025
In particolare sono allegate al testo del decreto per l'applicazione ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entita':
- conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonche'
- conseguenti all'attivita'dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata:
- le tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I;
- la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, commi 1, lettera b), e 2, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,- tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;
- la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidita', comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'eta' del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n.209 del 2005 – tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2.
Resta invece da aggiornare la tavola 1.B., riportata nell'allegato I sulla base di nuovi dati ISTAT. Per questo è previsto un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).
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Dichiarazione sostituti d’imposta: nuovo modello F24/770 in alternativa al 770
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 31 gennaio 2025 n. 25978, che introduce le disposizioni attuative dell’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, riguardante la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta.
L’obiettivo è ridurre gli oneri burocratici e migliorare l’efficienza nella trasmissione delle informazioni relative a ritenute, trattenute e versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Scarica il testo del Provvedimento del 31.01.2025 n. 25978 e singoli allegati
Ricordiamo che con riferimento alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e autonomo, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ha introdotto dall’anno 2025 una modalità semplificata di presentazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta (modello 770), che possono utilizzare i datori di lavoro con un numero complessivo di dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente non superiore a cinque.
La soluzione individuata dal legislatore, alternativa alla presentazione del modello 770, prevede che i sostituti d’imposta, in occasione dei versamenti mensili delle ritenute effettuati tramite modello F24 telematico, comunichino anche l'ammontare delle ritenute operate, gli eventuali importi a credito da utilizzare in compensazione ai fini del versamento e gli altri dati.
Con il presente provvedimento sono state definite le modalità di svolgimento della nuova procedura e sono individuati i dati che i sostituti d’imposta devono trasmettere unitamente al modello F24, in alternativa alla presentazione del modello 770.
A tal fine, è approvata anche la nuova versione delle specifiche tecniche per l’invio telematico del modello F24, per consentire la comunicazione delle suddette informazioni riepilogate in un apposito nuovo prospetto.
Vediamo in breve sintesi le novità introdotte.
Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: soggetti interessati
Il provvedimento si applica ai sostituti d’imposta che:
- corrispondono esclusivamente redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati;
- sono obbligati a operare ritenute e trattenute alla fonte;
- versano le ritenute tramite modello F24, esclusivamente con i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- al 31 dicembre dell’anno precedente avevano non più di cinque dipendenti.
Le nuove disposizioni si applicano alle ritenute e trattenute da versare e ai crediti maturati, utilizzabili in compensazione tramite modello F24, secondo i codici tributo elencati nell’Allegato 1.
Il provvedimento stabilisce nuove regole e strumenti per semplificare gli adempimenti dichiarativi, tra cui:
- Codici tributo aggiornati (Allegato 1) per facilitare la corretta compilazione dei versamenti.
- Note per il modello F24/770 (Allegato 2) con indicazioni operative sui pagamenti e compensazioni.
- Specifiche tecniche (Allegato 3) per la trasmissione telematica delle informazioni relative a ritenute e trattenute operate.
- Nuovo prospetto riepilogativo (Allegato 4) per la gestione e il controllo dei dati dichiarati.
Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: cosa inviare
In alternativa al modello 770, pertanto, i soggetti interessati possono trasmettere mensilmente, contestualmente ai versamenti F24, i seguenti dati:
- ritenute e trattenute operate, con relativo codice tributo e periodo di riferimento,
- addizionali IRPEF regionali e comunali, specificando l’ente destinatario,
- note esplicative, ovvero la presenza delle fattispecie (note) elencate nell'Allegato 2,
- interessi versati per ravvedimento operoso,
- i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta utilizzati in compensazione, specificando il relativo codice tributo e il periodo di riferimento. Se consentito dalle disposizioni vigenti, tali crediti possono in alternativa essere utilizzati in compensazione, tramite separato modello F24 ordinario, ai fini del versamento di debiti diversi dalle ritenute e trattenute operate,
- ulteriori importi a debito da versare e importi a credito da compensare, secondo le disposizioni vigenti, ivi comprese le sanzioni dovute in caso di ravvedimento,
- il codice IBAN del proprio conto intrattenuto presso una banca, Poste Italiane o un prestatore di servizi di pagamento convenzionati con l’Agenzia delle entrate, autorizzando l'addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24.
Le comunicazioni mensili sostituiscono la dichiarazione annuale modello 770 e sono valide ai fini del controllo automatizzato dell’Agenzia.
Procedura semplificata trasmissione dati ritenute sostituti d’imposta: modalità di invio dei dati e modello F24
La trasmissione è obbligatoria dal 6 febbraio 2025 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
A tal fine, i dati aggiuntivi da comunicare in occasione dell’invio del modello F24 sono esposti nel nuovo modello denominato “PROSPETTO DELLE RITENUTE/TRATTENUTE OPERATE” (Allegato 4).
In caso di scarto del modello F24, la comunicazione dei dati resta valida e il versamento deve essere effettuato con un nuovo F24.
Viene precisato che per le ritenute e trattenute operate nei mesi di gennaio e febbraio 2025, i sostituti d’imposta che si avvalgono del nuovo sistema possono effettuare i relativi versamenti tramite modello F24, entro le ordinarie scadenze, e poi trasmettere le informazioni contenute nel prospetto dell’allegato 4 entro il 30 aprile 2025.
Allegati: -
Investimenti sostenibili 4.0: nuove agevolazioni per le PMI del Sud
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il Decreto Ministeriale del 22 novembre 2024, che introduce nuove misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (PMI) per investimenti innovativi e sostenibili. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Programma Nazionale “Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”, con una dotazione di 300.488.426,61 euro.
Le domande saranno valutate in base a criteri di solidità finanziaria, qualità del progetto e impatto ambientale. Il processo di selezione avverrà con modalità a sportello, fino all’esaurimento dei fondi disponibili.
I dettagli sulla presentazione delle domande saranno definiti con un provvedimento attuativo del MIMIT e pubblicati sui siti ufficiali del Ministero e di Invitalia.
Investimenti sostenibili 4.0: soggetti beneficiari
Le agevolazioni sono rivolte alle PMI che:
- sono regolarmente costituite e attive nel Registro delle Imprese,
- non sono in liquidazione o soggette a procedure concorsuali,
- operano in regime di contabilità ordinaria con almeno due bilanci approvati o due dichiarazioni dei redditi presentate,
- hanno sede in una delle Regioni meno sviluppate:
- Molise,
- Basilicata,
- Calabria,
- Campania,
- Puglia,
- Sicilia
- e Sardegna.
Investimenti sostenibili 4.0: soggetti beneficiari
Investimenti sostenibili 4.0: investimenti ammissibili
Il decreto promuove investimenti finalizzati a:
- efficientamento energetico, con risparmi minimi del 5% rispetto ai consumi precedenti,
- transizione digitale, attraverso l’adozione di tecnologie avanzate come IoT, AI e blockchain,
- sostenibilità ambientale, favorendo processi produttivi a basso impatto ecologico e l'economia circolare.
I progetti devono avere un valore compreso tra 750.000 euro e 5 milioni di euro e devono essere avviati solo dopo la presentazione della domanda.
Investimenti sostenibili 4.0: agevolazioni concedibili
Le PMI possono ottenere un sostegno fino al 75% dell’investimento, sotto forma di:
- Contributo a fondo perduto pari al 35% dell’importo ammissibile;
- Finanziamento agevolato pari al 40% dell’importo ammissibile, con restituzione in 7 anni senza interessi.
Una quota del 25% delle risorse è riservata esclusivamente a micro e piccole imprese.
Le imprese che riceveranno l’agevolazione dovranno:
- mantenere gli investimenti per almeno tre anni dalla concessione dell’ultima tranche di contributi,
- garantire la tracciabilità dei pagamenti e la conformità agli obblighi ambientali e di sicurezza,
- evitare delocalizzazioni per almeno due anni dopo il completamento dell’investimento.
Il mancato rispetto di questi vincoli potrebbe comportare la revoca delle agevolazioni e l’obbligo di restituzione dei fondi ricevuti.
Allegati: -
Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Con la Circolare n. 26 del 30 gennaio 2025, l'INPS illustra il limite di retribuzione giornaliera dei dipendenti ai fini contributivi per l'anno 2025, aggiorna anche gli altri parametri necessari per il calcolo delle contribuzioni dovute in ambito previdenziale e assistenziale e fornisce le istruzioni ai datori di lavoro per la regolarizzazione del mese di gennaio.
In particolare, per la generalità dei lavoratori, il minimale di retribuzione giornaliera per il 2025 è fissato a 57,32 euro.
Il minimale orario ai fini contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale ammonta a 8,60 euro.
Al penultimo paragrafo una tabella di riepilogo dei principali valori e l'indice completo dei contenuti della circolare.
Retribuzioni minime ai fini contributii: le regole
L'istituto ricorda che la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Retribuzioni minime e massimali contributivi – Indice
Retribuzioni minime e massimali contributivi 2025
Descrizione Importo (Euro) Minimale di retribuzione giornaliera 57,32 Minimale di retribuzione oraria per contratti a tempo parziale 8,60 Retribuzioni convenzionali in genere 31,85 Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1% 55.448,00 annui (4.621,00 mensili) Massimale annuo della base contributiva e pensionabile 120.607,00 Importo a carico dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria 2.508,04 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato 120,00 Anno 2025
Euro
Trattamento minimo mensile di pensione
603,40
Limite settimanale per l’accredito dei contributi (40%)
241,36
Limite annuale per l’accredito dei contributi, arrotondato all’unità di euro (*)
12.551,00
INDCE COMPLETO
1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti
2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo
3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere
3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)
3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)
3.3 Lavoratori a domicilio
4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale
5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell’1%
6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile
7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi
8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente
9. Rivalutazione dell’importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria
10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
10.3 Precisazioni
10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato
11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell’aliquota aggiuntiva dell’1% e massimali giornalieri
11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995
11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995
11.3 Precisazioni
12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica
12.1 Precisazioni
12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico
12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001
13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2025
Regolarizzazione contributiva gennaio 2025
I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2025 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo :
- senza oneri aggiuntivi,
- entro il giorno 16 APRILE 2025 ( terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare)
Ai fini della regolarizzazione:
- i datori di lavoro che utilizzano la sezione “PosContributiva” del flusso Uniemens devono calcolare le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2025 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti. L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell’aliquota aggiuntiva dell’1% da restituire al lavoratore, deve essere riportato nella denuncia Uniemens, nell’elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.
- Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare deve essere riportato nell’elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come già illustrato nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell’elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.
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Piano strategico della ZES unica: il testo completo
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 ottobre 2024, registrato dalla Corte dei conti al n. 3190/2024, è stato approvato, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del DL n. 124/2023, il piano strategico della ZES unica.
Scarica il testo del piano strategico della ZES unica
Il Piano Strategico della ZES Unica del Mezzogiorno si pone l'obiettivo di rilanciare lo sviluppo economico e infrastrutturale delle aree meno sviluppate del Sud Italia.
Piano strategico della ZES unica: le Filiere strategiche
Il Piano Strategico ZES individua nove filiere strategiche da rafforzare per promuovere lo sviluppo economico del Mezzogiorno, valorizzando le specificità produttive regionali. Le filiere prioritarie sono:
- Agroalimentare & Agroindustria:
- Settore centrale per il sistema economico italiano, con forti connessioni alla transizione ecologica e tecnologica.
- Coinvolge più di 538.000 addetti e oltre 63.000 imprese, con una significativa proiezione internazionale.
- Turismo:
- Settore chiave per il Mezzogiorno con alto potenziale di crescita, legato all'incremento del turismo internazionale.
- Elettronica & ICT:
- Settore ad alta intensità tecnologica con forte capacità innovativa e occupazione qualificata.
- Automotive:
- Filiera strategica in termini di competitività internazionale e buona progettualità, con importanti ricadute occupazionali.
- Made in Italy di qualità:
- Comprende moda, arredamento e altre eccellenze italiane, con potenziale per aumentare l’export e l’occupazione.
- Chimica & Farmaceutica:
- Filiera ad alto contenuto tecnologico con effetti positivi di cross-fertilization su altri settori.
- Navale & Cantieristica:
- Settore industriale importante per il Mezzogiorno, con alte retribuzioni e una buona presenza di contratti stabili.
- Aerospazio:
- Comparto ad alta intensità tecnologica con rilevante presenza di laureati e capacità di abilitare la crescita economica.
- Ferroviario:
- Filiera avanzata, con un focus sulla componente industriale e tecnologica.
Questi settori sono selezionati in base a criteri di competitività, potenziale di mercato e capacità di generare occupazione e innovazione.
Inoltre, per sviluppare un’industria moderna e innovativa, in grado di posizionarsi su segmenti ad alto valore aggiunto, sono state selezionate tre tecnologie da promuovere:
- le tecnologie digitali,
- le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse (Cleantech)
- e le biotecnologie (Biotech).
Piano Strategico della ZES Unica: incentivi e agevolazioni per le imprese
Il Piano Strategico della ZES Unica prevede un’ampia gamma di incentivi e agevolazioni per le imprese che operano nel Mezzogiorno. Tra le principali misure disponibili si includono:
1. Fiscalità di vantaggio
Credito d’imposta per investimenti:
- Riconosciuto per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nella ZES.
- La percentuale del credito varia in base alla dimensione dell’impresa e alla localizzazione dell’investimento (es. fino al 60% per le piccole imprese in determinate aree)
Credito d’imposta per il settore agricolo e della pesca:
- Specificamente per gli investimenti nel settore della produzione primaria, con intensità differenziate in base alla localizzazione e al tipo di impresa.
2. Incentivi per l’occupazione
Bonus giovani:
- Esenzione totale dei contributi previdenziali per l’assunzione di giovani under 35, con un massimo di 650 euro al mese per 24 mesi.
Bonus donne:
- Sostegno per l’assunzione di donne svantaggiate, con analoghe condizioni di esenzione contributiva.
3. Finanziamenti e sovvenzioni
- Contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per nuove imprese e per lo sviluppo di progetti innovativi.
- Misure specifiche per le aree di crisi industriale.
4. Capitale di rischio
- Fondo Cresci al Sud:
- Investimenti in capitale di rischio per favorire la crescita delle PMI nell’area ZES
5. Semplificazioni amministrative
- Regime autorizzatorio semplificato (autorizzazione unica), che riduce i tempi e gli oneri burocratici per le imprese che intendono investire nella ZES unica.
6. Zone franche doganali
- Agevolazioni per l’import-export attraverso la creazione di aree con regime doganale semplificato.
Questi strumenti mirano a incentivare nuovi investimenti, aumentare la competitività delle imprese locali e stimolare l'occupazione.
Allegati: - Agroalimentare & Agroindustria:
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Tabelle ACI 2025 per il calcolo del fringe benefit pubblicate in Gazzetta
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2024 il comunicato con cui l’Agenzia delle entrate ha reso note le tabelle elaborate dall’Automobile Club d’Italia per il 2025, utili per la determinazione del fringe benefits, cioè della retribuzione in natura che deriva dalla concessione in uso ai dipendenti dei veicoli aziendali che vengono destinati ad uso promiscuo per esigenze di lavoro e per esigenze private.
Il beneficio tassabile è imponibile per il lavoratore sia ai fini fiscali che previdenziali e si desume dalle tabelle ACI pubblicate ogni anno sulla Gazzetta Ufficiale.
Le tabelle ACI valide per il 2025
Le tabelle ACI valide per il 2025 sono suddivise in:
- Autoveicoli in produzione cosi distinte:
- autoveicoli a Benzina,
- autoveicoli a Gasolio,
- autoveicoli a Benzina-GPL,
- autoveicoli ibrido-Benzina,
- autoveicoli ibrido-Gasolio,
- autoveicoli ibridi plug-in;
- autoveicoli elettrici.
- Autoveicoli fuori produzione ugualmente distinti in base alla modalità di alimentazione:
- autoveicoli a Benzina,
- autoveicoli a Gasolio,
- autoveicoli a Benzina-GPL, Benzina-Metano e Metano esclusivo
- autoveicoli ibrido-Benzina,
- autoveicoli ibrido-Gasolio,
- autoveicoli ibridi plug-in.
- Autoveicoli elettrici;
- Motoveicoli.
- Autocaravan.
Ricordiamo che L’ACI (www.aci.it) elabora due tipologie di tabelle:
- le tabelle che riportano i costi chilometrici di esercizio correlati all’effettuazione di trasferte per conto dell’azienda con impiego dell’auto propria da parte del dipendente o collaboratore;
- le tabelle contenenti i fringe benefits imponibili in capo al dipendente o collaboratore, al quale l’azienda concede il veicolo aziendale in uso promiscuo (aziendale e privato).
Le prime vengono pubblicate dall’ACI due volte l’anno (all’incirca a marzo e a settembre), mentre le seconde, ovvero quelle indicate nel presente articolo, sono pubblicate una volta l’anno entro il 31/12.
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Novità nella disciplina delle auto aziendali nella legge di bilancio 2025
Con la legge di bilancio 2025 cambia il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo al dipendente.
Dal 1° gennaio 2025, si assume il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (desumibile dalle tabelle ACI), con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La percentuale è ulteriormente ridotta:
- al 10% nei casi in cui i veicoli concessi siano a trazione esclusivamente elettrica a batteria,
- ovvero al 20% per i veicoli elettrici ibridi plugin.
- Autoveicoli in produzione cosi distinte: