• Agricoltura

    Contributi prodotti agricoli e alimentari DOP e IGP: al via le domande

    Il 26 luglio 2024, il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha emanato un nuovo decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 06.09.2024, che stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi volti alla valorizzazione e salvaguardia delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP), secondo il regolamento UE 2024/1143. 

    Il decreto, oltre a mettere a disposizione un fondo di 900.000 euro, ha l’obiettivo di incentivare la promozione e la salvaguardia delle eccellenze agroalimentari italiane attraverso contributi destinati a chi si occupa della tutela e valorizzazione dei prodotti a marchio DOP e IGP. 

    Consorzi di tutela, associazioni di produttori e altre organizzazioni del settore potranno quindi accedere a fondi per migliorare la promozione dei loro prodotti e per proteggerli da imitazioni e abusi. 

    Soggetti Beneficiari

    Possono presentare domanda di contributo:

    • Consorzi di tutela: consorzi riconosciuti che si occupano della tutela dei prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP).
    • Organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela: associazioni che raggruppano diversi consorzi di tutela per rappresentarli collettivamente.
    • Associazioni temporanee: raggruppamenti temporanei formati da uno o più consorzi di tutela e/o organismi a carattere associativo dei consorzi di tutela.
    • Altri organismi a carattere associativo: associazioni che operano nel settore delle DOP e IGP, purché senza scopo di lucro e con fini statutari orientati alla tutela e valorizzazione dei prodotti DOP e IGP.

    Attività e costi ammissibili

    I contributi sono concessi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, sia in campo nazionale che internazionale, dei prodotti agricoli e degli altri prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP o IGP, e della loro salvaguardia attraverso la realizzazione delle seguenti attività:

    1. Organizzazione e partecipazione a fiere, esposizioni e concorsi
      Questa attività riguarda la promozione dei prodotti agricoli e alimentari contraddistinti da DOP (Denominazione di Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta), sia a livello nazionale che internazionale. Le condizioni devono essere in linea con il regolamento UE 2022/2472 per i prodotti agricoli e con il regolamento UE 651/2014 per gli altri prodotti agricoli e alimentari.
    2. Pubblicazioni informative per il grande pubblico
      Pubblicazioni destinate a sensibilizzare il pubblico sui prodotti agricoli DOP e IGP, sempre in rispetto delle condizioni del regolamento UE 2022/2472. Le informazioni devono essere neutre e accessibili a tutti i produttori coinvolti.
    3. Attività dimostrative, azioni di informazione e promozione dell'innovazione
      Queste attività comprendono dimostrazioni, azioni informative sull'innovazione, scambi interaziendali di breve durata e visite presso aziende agricole, in linea con quanto previsto dal regolamento UE 2022/2472 per i prodotti agricoli.
    4. Formazione professionale e acquisizione di competenze
      Rientrano in questa categoria corsi di formazione, seminari, conferenze e coaching, sia per i prodotti agricoli che per gli altri prodotti agricoli e alimentari, in rispetto delle condizioni del regolamento UE 2022/2472 e del regolamento UE 651/2014. Non sono ammessi aiuti per la formazione obbligatoria richiesta dalla normativa nazionale.
    5. Progetti di ricerca e sviluppo
      Questi progetti possono riguardare aspetti di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, legati alla produzione, commercializzazione o salvaguardia dei prodotti DOP e IGP. È inclusa anche l'attività di monitoraggio per garantire l'uso legittimo delle denominazioni sul mercato, nel commercio elettronico e nei nomi di dominio, nonché la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, in rispetto del regolamento UE 2022/2472 e del regolamento UE 651/2014.

    I costi ammissibili, elencati distintamente per ciascuna tipologia delle suddette attività sono riportati nell'allegato B al presente decreto e i contributi sono concessi esclusivamente sulla base del rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal soggetto beneficiario.

    L'importo massimo del contributo che ciascun beneficiario può ricevere è di 250.000 euro per progetto e varia in base all'attività:

    • le attività di promozione e pubblicazione hanno una copertura massima del 70% per i prodotti agricoli e del 50% per gli altri prodotti,
    • le attività di formazione e ricerca e sviluppo possono ricevere un contributo fino al 90% per i prodotti agricoli e fino al 70% per gli altri prodotti.

    In particolare:

    Per attività di promozione (fiere, esposizioni, concorsi), pubblicazioni e azioni dimostrative (attività elencate con le lettere a, b, c):

    • Prodotti agricoli (es. prodotti alimentari con DOP o IGP):
      Il contributo può coprire fino al 70% dei costi ammissibili, cioè delle spese sostenute per queste attività.
    • Altri prodotti agricoli e alimentari (es. prodotti non inclusi nell'Allegato I del Trattato UE):
      Il contributo può coprire fino al 50% dei costi ammissibili.

    Per attività di formazione e ricerca e sviluppo  (attività elencate con le lettere d, e): 

    • Prodotti agricoli (es. prodotti alimentari con DOP o IGP):
      Il contributo può coprire fino al 90% dei costi ammissibili, cioè delle spese sostenute per queste attività.
    • Altri prodotti agricoli e alimentari:
      Il contributo può coprire fino al 70% dei costi ammissibili.

    Come si presenta la domanda?

    Le domande di contributo devono essere presentate entro le ore 23:59 del giorno 3 ottobre 2024 (entro e non oltre le ore 23:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul sito del Ministero), esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: [email protected].

    Nell'oggetto della pec è necessario indicare: "Domanda di contributo ai sensi del DM 26 luglio 2024 n. 339084 – nome del soggetto richiedente".

    È importante che ogni domanda contenga tutte le dichiarazioni richieste, come quelle relative ai requisiti tecnici e organizzativi dei soggetti richiedenti. Se si tratta di un’associazione temporanea, va allegato anche un protocollo d'intesa che regoli i rapporti interni tra i membri.

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  • Nautica da diporto

    Taxi e RENT: iscrizione e modalità di accesso al nuovo Registro elettronico nazionale

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito al funzionamento del Registro Elettronico Pubblico Nazionale per le imprese titolari di licenza taxi e noleggio con conducente (NCC), istituito con il Decreto n. 203 del 2 luglio 2024.

    Entro il 30 settembre 2024 le imprese taxi e noleggio con conducente sono tenute a presentare istanza di iscrizione al RENT, con le informazioni indicate nell’Allegato A al Decreto ministeriale.

    Questo nuovo registro è stato creato per semplificare e rendere più trasparente la gestione delle licenze e autorizzazioni in un settore cruciale per la mobilità urbana. Infatti, il RENT è stato istituito per raccogliere e gestire in modo centralizzato i dati delle imprese che operano nel settore del trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione alle attività di taxi e NCC, ed è gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero, che garantisce la correttezza e la trasparenza delle informazioni registrate. 

    Contenente i dati di cui all’Allegato A, è diviso in distinte sezioni relativamente a:

    1. imprese titolari di licenza per il servizio taxi;
    2. imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
    3. imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti a motore.

    Modalità di Accesso e Iscrizione

    Dal 9 settembre 2024, le imprese titolari di licenza per il servizio taxi o NCC possono accedere al registro tramite il Portale dell’Automobilista, utilizzando le credenziali SPID livello 2 o la CIE (Carta di Identità Elettronica). L’accesso e la presentazione dell’istanza devono essere effettuati dal legale rappresentante dell’impresa.

    A partire dal 16 settembre 2024, anche i soggetti delegati, come le cooperative e i consorzi, possono accedere al RENT tramite credenziali istituzionali per conto delle imprese rappresentate.

    L’iscrizione al RENT è obbligatoria per tutte le imprese che operano nei settori taxi e NCC, e deve essere completata entro il 30 settembre 2024. Le domande presentate dopo tale data saranno esaminate solo successivamente a quelle pervenute entro il termine previsto.

    La procedura di iscrizione si articola in diversi passaggi, che includono l'inserimento dei dati anagrafici dell’impresa e la registrazione delle licenze o autorizzazioni. Le imprese possono iscriversi in una delle tre sezioni del RENT:

    • Taxi
    • NCC
    • Natanti

    Ogni impresa deve fornire informazioni dettagliate, come il numero della licenza o autorizzazione, il comune di rilascio, i dati del veicolo o natante, e i dati relativi ai conducenti.

    Una volta presentata l'istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i Comuni competenti procederanno a verificare la correttezza delle informazioni fornite. In caso di irregolarità o incompletezza, il Ministero invierà richieste di integrazione alle imprese, che avranno un termine per fornire i dati mancanti.

    Al termine delle verifiche e delle eventuali integrazioni, il Ministero comunica all’impresa l’esito della prima fase di verifiche. Secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, tale fase dell’istruttoria si conclude entro il termine di 45 giorni dal termine di presentazione dell'istanza d’iscrizione, e, pertanto, entro il giorno 14 novembre 2024.

    Successivamente all'avvenuta iscrizione, qualora l’impresa modifichi i propri dati (come cambiamenti relativi a licenze, autorizzazioni, veicoli o natanti utilizzati), è obbligata ad aggiornare le informazioni nel RENT entro 30 giorni. Le variazioni possono includere, ad esempio, trasferimenti di licenze o cambiamenti nella disponibilità dei veicoli o dei natanti utilizzati per il servizio.

    Tagliandi di Iscrizione

    Dopo la corretta iscrizione al registro, vengono rilasciati appositi tagliandi di iscrizione, che devono essere applicati sulla carta di circolazione di ogni veicolo o natante utilizzato per il servizio.

    Istruzioni operative di iscrizione al RENT

    L'Allegato alla Circolare rappresenta una guida rapida all'inserimento delle richieste di iscrizione al RENT che possono essere avanzate dai titolari di imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea.

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  • Riforma fiscale

    Riforma fiscale: Dlgs in materia di riordino del sistema della riscossione

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07.08.2024, il testo del Dlgs del 29.07.2024 n. 110 contenente disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della riforma fiscale ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 della legge delega per la riforma fiscale.

    Lo schema in esame è composto di 19 articoli, in particolare:

    • Gli articoli da 1 a 10 ridisegnano la disciplina relativa all’inesigibilità dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
    • Gli articoli da 11 a 17 contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.
    • Infine l’articolo 18 contiene le disposizioni finanziarie e l’articolo 19 disciplina l’entrata in vigore.

    Di seguito le principali misure previste dallo schema.

    Nuove disposizioni e Pianificazione annua

    Il decreto innova la gestione della riscossione, demandando all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la pianificazione annuale delle attività di recupero dei crediti. Tale pianificazione sarà regolamentata tramite una convenzione specifica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, garantendo un approccio sistematico e coordinato alla riscossione delle somme dovute.

    Discarico automatico e riaffidamento dei carichi

    Una delle novità più rilevanti è l'introduzione del discarico automatico delle somme non riscosse entro cinque anni dall'affidamento, una modifica che mira a snellire il magazzino dei crediti arretrati e difficilmente recuperabili.

    In particolare, l’articolo 3 prevede il discarico automatico delle quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

    Inoltre, viene introdotta la possibilità di riaffidamento dei carichi, permettendo agli enti creditori di gestire autonomamente o riaffidare a soggetti privati le somme non riscosse, incentivando così una maggiore efficienza nel recupero dei crediti.

    L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico
    automatico
    , a determinate condizioni, le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:

    • è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
    • sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione

    Verifiche e controlli accresciuti

    Il decreto stabilisce anche un regime di verifiche e controlli più rigorosi sull'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il Ministero dell'Economia, attraverso controlli annuali, assicurerà che le attività di riscossione siano conformi alla pianificazione e agli obiettivi prefissati, con sanzioni previste per le mancanze.

    Un passo verso la digitalizzazione

    Un altro aspetto fondamentale della riforma è la spinta verso la digitalizzazione della riscossione, questo include:

    • la notifica elettronica delle cartelle di pagamento 
    • e l'utilizzo di sistemi digitali per il monitoraggio e il controllo delle attività di riscossione

    riducendo i tempi e i costi operativi e migliorando l'interazione con i cittadini e le imprese.

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  • Formazione e Tirocini

    Licei quadriennali tecnologici e integrazione con ITS: legge in GU

    La Legge 8 agosto 2024, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 196  del 22 agosto 2024,  introduce diverse novità riguardanti l'istituzione di una  filiera formativa tecnologico-professionale. La legge entra in vigore il 6 settembre 2024.

    Viene prevista una integrazione tra

    •   percorsi di istruzione secondaria sperimentale quadriennale, 
    •  ITS Academy, 
    • percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), e
    •  quelli di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS).

    Le Regioni possono aderire a questa filiera, programmando i percorsi in accordo con il quadro nazionale e le risorse disponibili.

    Viene prevista l'istituzione di "campus" che integrano vari percorsi formativi in funzione delle esigenze territoriali.  I campus possono essere collegati ai poli tecnico-professionali esistenti, se presenti nel territorio, che  rappresentano già una forma di integrazione tra diverse istituzioni formative e il mondo del lavoro; i campus potranno  espandere ulteriormente queste collaborazioni.

     In particolare  la legge prevede dunque 

    • l'istituzione di Percorsi Sperimentali quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado ,che garantiranno agli studenti l'acquisizione delle competenze richieste sia dal sistema educativo che dal mercato del lavoro.
    • modalità di accesso  agli ITS Academy:  Studenti con diploma professionale possono accedere agli ITS Academy previa validazione dei percorsi formativi attraverso un sistema di valutazione basato sui risultati delle prove INVALSI.
    • Promozione di  campus,  pensati come reti che integrano l'offerta formativa di diversi istituti, come gli ITS Academy, istituti di istruzione secondaria superiore, enti di formazione professionale, università, e altri soggetti pubblici e privati già esistenti.  I campus sono progettati per rispondere alle esigenze specifiche dei territori in cui si trovano.

    Per il coordinamento  dei nuovi percorsi sono istituiti :

    1.  una struttura tecnica presso il Ministero dell'Istruzione per promuovere la filiera formativa e favorire l'adesione al sistema nazionale di valutazione e
    2.  un comitato di monitoraggio per valutare e proporre aggiornamenti ai percorsi formativi in base alle esigenze del sistema produttivo e delle specificità territoriali.

    Decreti Attuativi Necessari

    • Decreto del Ministro dell'Istruzione:

    Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge, è previsto un decreto che definirà i criteri per la stipula degli accordi tra le regioni e gli enti formativi e le modalità di adesione alle reti della filiera formativa.

    • Decreto per il Comitato di Monitoraggio:

    Entro 90 giorni, sarà emanato un decreto per istituire il Comitato di monitoraggio nazionale presso la Struttura tecnica del Ministero dell'Istruzione.

    • Decreto per il Fondo di Promozione dei Campus:

    Sarà necessario un decreto per stabilire i criteri di valutazione delle proposte progettuali dei campus, necessario per l'accesso ai fondi stanziati.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Decreto infrastrutture 89 2024 convertito in legge – Testo coordinato

    Pubblicati in GU  Serie Generale n.194 del 20 agosto 2024 :

    1. la legge 120 2024  di conversione del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89 recante: «Disposizioni urgenti per le infrastrutture e gli investimenti di interesse strategico, per il processo penale e in materia di sport.»( Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 151 del 29 giugno 2024),  
    2. e il testo  coordinato del DL 89 2024  con la legge di conversione 8 agosto 2024, n. 120 che entra in vigore il 21 agosto 2024.

    Ricordiamo di seguito le principali misure contenute nel provvedimento , mirate a ottimizzare e accelerare diversi progetti e interventi infrastrutturali di rilevanza strategica per l’Italia.

    • Infrastrutture

    Aggiornamento delle concessioni autostradali: vengono introdotte norme per l'adeguamento dei piani economico-finanziari delle concessioni autostradali;

    Operatività della società Stretto di Messina S.p.A.: si assicura la rapida entrata in funzione della società responsabile della costruzione del ponte tra Sicilia e Calabria, con semplificazioni amministrative per accelerare l'approvazione del progetto esecutivo;

    Razionalizzazione dei commissari straordinari: si prevede una riduzione e riorganizzazione dei commissari straordinari per migliorare l'efficienza e l'impiego delle risorse;

    Rete transeuropea dei trasporti: si promuove la realizzazione e il completamento di infrastrutture che fanno parte della rete centrale della rete transeuropea dei trasporti;

    Operatività dell’Autorità per la laguna di Venezia: vengono adottate misure per l’avvio dell’operatività dell’Autorità per la gestione della laguna di Venezia;

    Interventi infrastrutturali: si assicura la realizzazione e il completamento di importanti interventi infrastrutturali nei settori stradale, idrico, ferroviario e del trasporto rapido di massa;

    Accelerazione delle bonifiche: si accelera l’attuazione di interventi di bonifica nel sito di interesse nazionale Cogoleto Stoppani;

    Governance della CCS: si ridefinisce l’assetto di governance dell’autorità nazionale competente per la cattura e lo stoccaggio della CO2;

    Interventi in Liguria e Genova: si sostengono le infrastrutture della Regione Liguria e il completamento della Scuola Politecnica di Genova;

    Fondazione Petruzzelli: si rafforza l’operatività della fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e teatri di Bari;

    Efficienza del procedimento penale: si introducono misure per migliorare l’efficienza del procedimento penale in Cassazione.

    • Investimenti strategici

    Il testo introduce anche misure per incentivare investimenti strategici, con un focus particolare sull'Africa e sull'internazionalizzazione delle imprese italiane attive nel continente tramite l'incremento del fondo rotativo gestito da SIMEST per operazioni di venture capital in Paesi extra-UE. Previsto anche   un cofinanziamento a fondo perduto per iniziative nelle regioni del Sud Italia. Inoltre, si autorizza la Cassa depositi e prestiti a finanziare progetti nell'ambito del Piano Mattei, con priorità per l'Africa.

    • Sport

     il provvedimento proroga, di un anno  dal 1° luglio 2024 al 1° luglio 2025, i termini per:

    1. l'abolizione del vincolo sportivo per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti senza soluzione di continuità.
    2. l'abolizione del vincolo sportivo previsto dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata che non abbiano adottato i regolamenti relativi al riconoscimento del premio di formazione tecnica in caso di primo contratto di lavoro sportivo entro il 31 dicembre 2023.

    Allegati:
  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Contributi IVASS 2024: il decreto fissa gli importi

    E' apparso il 12 agosto 2024 in Gazzetta Ufficiale N. 188 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024  che fissa:

    1. il Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione  e    riassicurazione per l'anno 2024 all'IVASS ( vedi sotto gli importi in dettaglio)
    2. il Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova   di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto  legislativo   n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2024 per l'accesso al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

     Contributo di vigilanza IVASS 2024

    La misura del contributo di vigilanza  dovuto  per  l'anno  2024  all'IVASS, dagli intermediari di assicurazione  e  riassicurazione  iscritti al registro di cui all'art.  109  e  all'elenco  annesso  al  Registro e' determinata come segue: 

     Sezione A – agenti di assicurazione: persone fisiche: euro 47,00;     persone giuridiche: euro 275,00;
    Sezione B – broker:       persone fisiche: euro 47,00 persone giuridiche: euro 275,00
     Sezione C- produttori diretti: euro 18

     Sezione D –  banche,  intermediari  finanziari,  SIM  e  Poste  Italiane:

    • Banche con raccolta premi oltre 100 mil. e poste italiane:  euro 10.000,00
    • banche con raccolta premi da 1 a 99,9  milioni  di  euro:  euro 9.700,00;
    •  banche con raccolta  premi  inferiore  a  1  milione  di  euro, intermediari finanziari e SIM: euro 4.600,00;

     e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al  registro  unico degli intermediari:

        persone fisiche: euro 15,00;    persone giuridiche: euro 80,00.

        

    Si ricorda che sono tenuti al pagamento del  contributo  di vigilanza i soggetti che risultavano iscritti nel registro unico  degli  intermediari alla data del 30 maggio 2024. 

    I contributi  andranno versati sulla base  di  un prossimo provvedimento  dell'IVASS  concernente  le  modalita'  ed  i  termini di versamento.

    Contributo per prova di idoneità IVASS 2024

    La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro  che  intendono  svolgere la prova di idoneita' di cui  all'art.  110,  comma  2,  del  decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2024,   resta stabilita nella misura di 70  euro, come negli anni precedenti.

  • Riforma fiscale

    Decreto correttivo adempimenti e concordato preventivo biennale: il testo in GU

    Pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n.182 del 05.08.2024 dopo molti giorni dall'annuncio dell'approvazione definitiva il decreto legislativo del 5 agosto 2024 n. 108 contenente disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.

    Le norme sono in vigore dal 6 agosto 2024.

    Il testo contiene disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, introducendo nuove procedure e termini per l'adempimento collaborativo, per migliorare la gestione delle comunicazioni fiscali e ampliano i tempi per i pagamenti tributari, offrendo maggiore flessibilità ai contribuenti e ai professionisti del settore.

    In particolare:

    • l’articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo.
    • l’articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
    • l’articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024.

    Vediamo una breve sintesi delle disposizioni contenute.

    Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo

    • Certificazione infedele: Nuove disposizioni per la gestione delle certificazioni infedeli con conseguenze sulla permanenza nel regime collaborativo.
    • Comunicazioni: Estensione del termine per le comunicazioni obbligatorie a 120 giorni.
    • Esonero da garanzie: Esenzione estesa anche ai rimborsi in corso al 30 dicembre 2023.
    • Riduzioni dei termini di accertamento: Non cumulabili con altre riduzioni.
    • Requisiti di gruppo: Applicazione del regime anche a gruppi di imprese con requisiti specifici.

    Modifiche agli adempimenti tributari

    • Programmi informatici: Disponibili entro il 15 aprile per l'anno successivo.
    • Versamenti: Modifiche alle scadenze dei versamenti mensili e annuali.
    • Dichiarazione precompilata: Disponibile dal 2025 anche tramite intermediari autorizzati.
    • Certificazioni telematiche: Termini di trasmissione estesi al 31 marzo dell'anno successivo.

    Ampliamento dei termini di versamento avvisi bonari

    • Termini estesi: Da 30 a 60 giorni per il pagamento delle somme richieste .
    • Rateizzazioni: Prima rata da versare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

    Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale

    • Termini di adesione: Estesi per facilitare la partecipazione dei contribuenti.
    • Debiti e soglie: Requisiti di accesso basati su debiti tributari e contributivi.
    • Regime opzionale: Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato per soggetti con indici di affidabilità fiscale.

    Determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche

    • Modifiche ai criteri di determinazione: Semplificazioni nelle prove dei finanziamenti delle spese.

    Differimento del pagamento della rata della Rottamazione-quater

    • Scadenza estesa: La rata scadente il 31 luglio 2024 può essere pagata entro il 15 settembre 2024 senza perdere i benefici della definizione agevolata.

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