• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Comunità energetiche e autoconsumo: aggiornate le regole operative per gli incentivi PNRR

    Con il Decreto Direttoriale n. 228 del 17 luglio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato una nuova versione delle Regole Operative per l’accesso agli incentivi previsti dal PNRR a favore delle comunità energetiche rinnovabili e dell’autoconsumo diffuso.

    Il provvedimento integra e modifica le precedenti disposizioni contenute nel Decreto CACER (DM 7 dicembre 2023, n. 414) e recepisce le recenti novità normative introdotte dal DL 19/2025, convertito dalla Legge 60/2025, e dal Decreto MASE 127/2025.

    L’intervento normativo rientra nell’ambito dell’attuazione dell’Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR, volto a promuovere la diffusione delle fonti rinnovabili attraverso il sostegno finanziario a configurazioni di autoconsumo collettivo e comunità energetiche.

    Principali novità introdotte dal decreto

    Il decreto recepisce una serie di modifiche normative e tecniche, con l’obiettivo di semplificare l’accesso agli incentivi, favorire la partecipazione dei beneficiari e ampliare la platea degli aventi diritto.

    Estensione del perimetro soggettivo

    L’accesso ai contributi PNRR è ora possibile anche per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, superando il precedente limite di 5.000. Questo ampliamento mira a incentivare lo sviluppo di comunità energetiche anche in ambito urbano e metropolitano.

    Nuove scadenze e termini operativi

    • I lavori per la realizzazione degli impianti devono essere ultimati entro il 30 giugno 2026, anziché essere messi in esercizio entro tale data.
    • Gli impianti dovranno entrare in esercizio entro 24 mesi dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

    Incremento dell’anticipazione PNRR

    Viene innalzata dal 10% al 30% la quota di anticipazione richiedibile dai beneficiari del contributo in conto capitale, agevolando l’avvio dei progetti anche per i soggetti con minori risorse liquide.

    Modifiche alle Regole Operative del GSE

    L’allegato al decreto aggiorna ufficialmente le Regole Operative del GSE per recepire:

    • Le novità normative su impianti entrati in esercizio prima della costituzione della comunità, a condizione che l’intento costitutivo risulti documentato (entro 150 giorni dall’entrata in vigore del Decreto CACER).
    • L’estensione dei soggetti ammessi alla CERanche a:
      • PMI partecipate da enti pubblici
      • Aziende territoriali per l’edilizia residenziale
      • Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
      • Enti di formazione, ricerca, religiosi e del Terzo settore.

    La precisazione secondo cui solo i soci ubicati in prossimità degli impianti possono esercitare poteri di controllo nella comunità.

    Sono state inoltre aggiornate:

    • Le modalità di verifica preliminare di ammissibilità
    • I criteri per la definizione delle modifiche ai progetti già in corso
    • Le modalità di ripartizione del “premio eccedentario” per finalità sociali

    Chiarimenti operativi e cumulabilità

    Tra le novità tecniche di rilievo si segnala che anche le persone fisiche sono ora esentate dall’applicazione del cosiddetto “fattore di riduzione F” nella determinazione della tariffa incentivante. In tema di cumulabilità degli incentivi, il decreto conferma che:

    • la tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR, ma sarà decurtata in proporzione all’importo ottenuto.
    • è possibile cumulare la tariffa anche con altri contributi in conto capitale, a patto che non superino il 40% dei costi di investimento ammissibili.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA periodo d’imposta 2024: le novità dalla Circolare 11/E

    Con la pubblicazione della Circolare n. 11/E del 18 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative e chiarimenti in merito all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2024, delineando le principali novità normative, tecniche e procedurali che interessano contribuenti e intermediari.

    Gli ISA, come noto, sono soggetti ogni anno a un processo di aggiornamento e revisione che consente di mantenere adeguata la loro capacità di rappresentare correttamente le dinamiche dei settori economici di riferimento. In particolare, per l’anno d’imposta 2024, tale processo ha comportato:

    • la revisione completa di 100 indici;
    • l’aggiornamento di tutti i 172 ISA attualmente in vigore.

    Il fine è quello di adeguare il più possibile lo strumento alla congiuntura economico-finanziaria del periodo, tenendo conto anche degli effetti straordinari derivanti dalle tensioni geopolitiche che hanno interessato il mercato nello stesso anno.

    Infine, si evidenzia che, per il 2024, non sono intervenute modifiche sostanziali nelle modalità di adempimento degli obblighi connessi all’applicazione degli ISA.

    La nuova classificazione ATECO 2025 e il suo impatto sugli ISA

    Una delle novità più rilevanti riguarda l’introduzione della nuova classificazione ATECO 2025, in vigore dal 1° gennaio 2025. Essa sostituisce la precedente versione del 2007 (aggiornamento 2022) e ha comportato un generale riassetto dei codici attività e delle relative note esplicative. Il criterio guida per la classificazione delle attività del commercio al dettaglio, ad esempio, non è più il canale di vendita (es. negozi fisici, online, ambulanti), ma la tipologia di prodotto commercializzato.

    Tale riforma ha determinato:

    • la revisione anticipata di 14 ISA del commercio al dettaglio;
    • l’eliminazione di 3 ISA (CM03U, CM90U, DM86U) relativi a canali di vendita ora assorbiti da altri indici;
    • l’aggiornamento di quasi tutti i 172 modelli ISA in vigore, con l’inserimento di nuove informazioni nei quadri E, non rilevanti però ai fini del punteggio.

    Interventi normativi ordinari e straordinari

    L’attività di aggiornamento degli ISA ha seguito due direttrici:

    • Ordinaria, con la revisione biennale di 100 ISA, approvata con DM 31 marzo 2025, di cui 85 derivanti da versioni precedenti e 15 oggetto di revisione anticipata;
    • Straordinaria, prevista dal DM 24 aprile 2025, per tenere conto delle mutate condizioni economiche derivanti da tensioni geopolitiche, rincari energetici e variazioni dei tassi di interesse.

    In particolare, sono stati introdotti:

    • correttivi congiunturali;
    • indici di concentrazione domanda/offerta per area territoriale;
    • misure legate al ciclo settoriale;
    • aggiornamenti territoriali e soglie di alcuni indicatori di anomalia.

    Modifiche alla modulistica ISA

    Per il periodo d’imposta 2024, i modelli ISA mantengono la struttura consolidata, ma sono stati aggiornati per recepire importanti novità legislative:

    • Quadri F e H: sterilizzazione degli effetti sul punteggio ISA derivanti dalle nuove deduzioni per assunzioni agevolate (ex D.lgs. n. 216/2023);
    • Quadro F: eliminato il campo per l’adeguamento delle esistenze iniziali (non più previsto per il 2024) e integrate le modifiche al TUIR (artt. 92 e 93) sul trattamento delle rimanenze;
    • Quadro H: aggiornamenti coerenti con le nuove regole sul reddito da lavoro autonomo (art. 54 TUIR), inclusa la gestione separata dei costi per beni immateriali.

    Le società tra professionisti, sebbene escluse dagli ISA, sono tenute comunque alla compilazione del modello relativo all’attività esercitata, per finalità di raccolta dati.

    Scarica qui i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli ISA applicabili per il periodo d’imposta 2024, approvati con provvedimento dell'Agenzia del 17.03.2025:

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Domicilio digitale amministratori: proroga al 31 dicembre 2025

    Con una nota ufficiale del 25 giugno 2025 (prot. n. 127654), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha annunciato il differimento del termine per l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di imprese già costituite in forma societaria nel Registro delle Imprese alla data del 1° gennaio 2025.

    Il nuovo termine per adempiere all’obbligo è stato fissato al 31 dicembre 2025, in luogo del precedente 30 giugno 2025.

    Ricordiamo che l’obbligo è stato introdotto dall’articolo 1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207), che ha esteso agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l’obbligo di iscrivere il proprio domicilio digitale (indirizzo PEC) nel Registro delle Imprese.

    Il MIMIT, con una prima circolare interpretativa (nota n. 43836 del 12 marzo 2025), aveva già chiarito che tale obbligo riguardasse non solo le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2025, ma anche quelle già esistenti a quella data, pur rilevando l’assenza di un termine esplicito per l’adempimento nel testo di legge.

    In un’ottica di semplificazione e di "favor per le imprese", la stessa Direzione Generale aveva quindi fissato il primo termine di adempimento al 30 giugno 2025 per le società già costituite, al fine di garantire un’applicazione uniforme della norma.

    Le ragioni del rinvio al 31 dicembre 2025

    La nuova nota ministeriale prende atto delle criticità operative evidenziate da Unioncamere, professionisti e operatori economici, in particolare in relazione alla concomitanza tra la scadenza del 30 giugno e gli adempimenti societari legati all’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2024. 

    Accogliendo le sollecitazioni per un’estensione più congrua dei tempi di adeguamento, il MIMIT ha quindi disposto un rinvio del termine al 31 dicembre 2025. 

    Resta ferma l’efficacia dell’obbligo per le imprese costituite dal 1° gennaio 2025 in poi, che devono provvedere alla comunicazione del domicilio digitale degli amministratori contestualmente alla costituzione o secondo le modalità ordinarie previste.

    Allegati:
  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Affrancamento riserve in sospensione di imposta: regole, soggetti e modalità

    Con il decreto ministeriale del 27 giugno 2025, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha dato attuazione all’art. 14 del D.lgs. 192/2024, disciplinando l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione e delle riserve in sospensione d’imposta.

    Tale misura, prevista dalla riforma fiscale in attuazione della legge delega n. 111/2023, consente ai contribuenti di regolarizzare poste patrimoniali ancora vincolate al 31 dicembre 2024, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 10%, sia ai fini IRES che IRAP.

    Questa riapertura straordinaria mira a incentivare la piena trasparenza tra valori civilistici e fiscali, migliorando la leggibilità e l’efficienza del sistema contabile e tributario.

    Ambito oggettivo e soggettivo: chi può affrancare e cosa

    Ambito oggettivo

    L’affrancamento può riguardare:

    • Saldi attivi di rivalutazione con riconoscimento fiscale, iscritti in apposite riserve o imputati al capitale sociale;
    • Riserve e fondi in sospensione di imposta, diverse da quelle derivanti da deduzioni extracontabili ex art. 109, c. 4, lett. b) del TUIR nella versione previgente al 2007.

    Sono espressamente escluse:

    • le riserve per ammortamenti anticipati o derivanti da deduzioni extracontabili non più monitorabili;
    • le riserve correlate a tributi diversi da imposte sui redditi e IRAP (es. contributo straordinario di cui al D.L. 104/2023);
    • le poste non dotate di vincolo fiscale, come le riserve da conferimento “in doppia sospensione”.

    L’affrancamento è possibile anche per parte dell’importo o solo per alcune riserve e saldi attivi presenti in bilancio al 31.12.2023 e ancora esistenti al 31.12.2024.

    Ambito soggettivo

    Possono esercitare l’opzione:

    • Società di capitali e di persone in contabilità ordinaria;
    • Imprese individuali con contabilità ordinaria;
    • Stabili organizzazioni in Italia di soggetti esteri;
    • Soggetti trasparenti ex art. 115 e 116 TUIR.

    I contribuenti in contabilità semplificata sono esclusi, salvo abbiano operato fino al 2024 in contabilità ordinaria e intendano affrancare prima del passaggio.

    Modalità di esercizio e versamento dell’imposta sostitutiva

    L’opzione per l’affrancamento si perfeziona mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024. L’imposta sostitutiva del 10%:

    • a calcolata sul valore netto (al netto dell’imposta sostitutiva già versata eventualmente in precedenza);
    • è indeducibile sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini IRAP;
    • va versata in quattro rate annuali di pari importo (prima rata entro la scadenza per il saldo IRPEF/IRES 2024, le successive nel 2026, 2027 e 2028);
    • è ammessa la compensazione in F24.

    Non si applicano interessi sulle rate. Il mancato versamento non inficia la validità dell’opzione, ma determina iscrizione a ruolo.

    Effetti fiscali dell’affrancamento

    Una volta affrancate, le riserve:

    • non concorrono a formare reddito imponibile alla distribuzione;
    • in capo alla società, non danno diritto a crediti d’imposta eventualmente originati dal regime originario;
    • per i soci di società di capitali, le riserve affrancate e distribuite sono considerate dividendi tassabili (salvo si tratti di riserve di capitale);
    • per i soci di società trasparenti o di persone, si ha un aumento del costo fiscale della partecipazione in caso di riserve di utili.

    È fatta salva la presunzione di distribuzione ex art. 47 TUIR: si considerano distribuiti prima gli utili ordinari e le riserve di utili non in sospensione.

    Affrancamento e operazioni straordinarie

    È consentito l’affrancamento anche a seguito di trasformazioni societarie (progressive o regressive), purché le riserve restino evidenziate in bilancio con indicazione del vincolo e dell’origine. In questi casi, l’effetto estintivo dell’obbligo fiscale si consolida nel periodo in cui è esercitata l’opzione nella dichiarazione.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Decreto Correttivo bis: novità per il concordato e altri adempimenti tributari

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.134 del 12.06.2024 il testo del decreto legislativo (Dlgs n. 81 del 12.06.2025), che introduce importanti disposizioni correttive e integrative in materia fiscale, con particolare riferimento a: 

    • adempimenti tributari
    • concordato preventivo biennale (CPB)
    • contenzioso tributario e sanzioni. 

    Scarica il testo del dlgs del 12.06.2025 n. 81

    Si tratta di disposizioni correttive e integrative dei decreti attuativi della legge delega n. 111/2023, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione del sistema tributario.

    Novità rispetto alla versione iniziale dello schema del dlgs

    Il testo, nel corso dell'esame, è stato integrato da ulteriori 10 articoli rispetto alla versione iniziale, con contenuti in più sezioni tematiche, in particolare:

    Art. 6 – Semplificazione dei termini di versamento IVA
    È stato introdotto un nuovo articolo che modifica l’art. 1, comma 58, della legge n. 190/2014, prevedendo per i forfetari il versamento dell’IVA da reverse charge (anche intracomunitaria) entro il 16 del secondo mese successivo a ciascun trimestre.

    Art. 13 – Deduzione del costo del lavoro incrementale
    Viene modificato il D.Lgs. 13/2024 per ammettere la deducibilità della maggiorazione del costo del lavoro introdotta dal D.Lgs. 216/2023. Prevista applicazione retroattiva al biennio 2025-2026.

    Art. 14 – Soglie per le proposte nei confronti dei soggetti ad alta affidabilità fiscale
    Introdotte limitazioni quantitative al reddito concordato per i contribuenti con livelli di affidabilità pari a 10, ≥9<10, ≥8<9.

    Art. 15 – Modifiche alle cause di decadenza dal concordato
    Precisazione su quando si applica la decadenza in caso di mancato pagamento: solo se non si paga entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Agenzia (art. 36-bis, DPR 600/1973).

    Art. 17 (precedentemente art. 12) – Modifiche doganali e sanzionatorie

    Rispetto alla formulazione iniziale dell'Art. 12 dello schema:

    • inserito un nuovo comma 8 all’art. 118 sull’opzione per il riscatto delle merci confiscate.

    Art. 21-23 – Nuovi articoli sull’accertamento

    • Art. 21: adeguamento del procedimento di adesione al D.Lgs. 13/2024
    • Art. 22: la sospensione dei termini non si applica più a determinati atti dal 31 dicembre 2025
    • Art. 23: disciplina del recupero fiscale per aiuti di Stato.

    Adempimenti tributari: proroghe e nuovi termini

    Tra le principali novità per professionisti e imprese si segnala:

    • proroga dell’uso dei vecchi coefficienti di redditività per i forfetari: per i contribuenti forfetari si prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2007, in attesa dell’elaborazione dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025.
    • divieto permanente di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie a persone fisiche: per tutelare la riservatezza dei dati sanitari, viene reso definitivo il divieto per i soggetti tenuti a inviare dati al Sistema Tessera Sanitaria.
    • rinvio al 30 aprile (dal 31 marzo) del termine per l’invio delle Certificazioni Uniche dei lavoratori autonomi, a partire dal 2026, e spostamento al 20 maggio della data di disponibilità della dichiarazione precompilata per le partite IVA.
    • trasmissione annuale, e non più semestrale, delle spese sanitarie al Sistema TS, a partire dai dati 2025.

    Concordato preventivo biennale: esclusione dei forfetari e novità per gli ISA

    Una delle principali novità del decreto è l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, del Capo III del Titolo II del D.lgs. 13/2024, che disciplinava l’adesione al concordato preventivo biennale per i soggetti in regime forfetario (art. 7). Pertanto, i contribuenti che applicano il regime di cui alla legge 190/2014 non potranno più accedere al concordato per il biennio 2025-2026, anche se in possesso dei requisiti previsti inizialmente.

    Il decreto lascia l’istituto riservato ai soggetti ISA. Tra le modifiche per questi ultimi si segnala che:

    • a decorrere dalle adesioni per il biennio 2025-2026, qualora la differenza tra il reddito concordato e quello effettivo dell’anno precedente sia superiore a 85.000 euro, sulla parte eccedente si applicano le seguenti aliquote ordinarie
      • del 43% per i soggetti IRPEF
      • e del 24% per i soggetti IRES.
    • nuove cause di esclusione e cessazione per chi partecipa a studi associati o società tra professionisti che non aderiscono al concordato, a partire dalle adesioni al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026. In particolare, i lavoratori autonomi che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo e, contestualmente, partecipano a uno dei seguenti enti:
      • associazione senza personalità giuridica costituita fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni;
      • società tra professionisti;
      • società tra avvocati,
        possono accedere al concordato a condizione che anche le associazioni e le società sopra elencate nelle quali partecipano abbiano optato per l’adesione alla proposta di concordato per i medesimi periodi d’imposta.
        È inoltre prevista un’ulteriore causa di esclusione per le associazioni e società sopra menzionate qualora tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi da lavoro autonomo non aderiscano al concordato per i medesimi periodi. 
    • proroga del termine di adesione al concordato dal 31 luglio al 30 settembre.
      Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, tale termine è differito all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.

    Nuove soglie sulle proposte per soggetti con alta affidabilità fiscale

    L’art. 14 introduce un limite massimo (soglia) alla proposta di reddito nel concordato preventivo biennale (CPB) per i soggetti con elevata affidabilità fiscale, ovvero quelli che negli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) ottengono un punteggio pari o superiore a 8. Il nuovo art. 9, commi 3-bis del D.lgs. 13/2024 e seguenti (introdotti dall’art. 14), prevede infatti limiti quantitativi alla proposta concordataria, in funzione del livello di affidabilità fiscale (ISA), più precisamente, il reddito proposto non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta precedente (rettificato secondo le regole degli articoli 15 e 16 del D.lgs. 13/2024) di oltre:

    • 10% se il punteggio ISA è 10;
    • 15% se il punteggio ISA è tra 9 e 9,99;
    • 25% se il punteggio ISA è tra 8 e 8,99.

    La soglia non si applica se la proposta risulta inferiore ai valori settoriali determinati nella metodologia ufficiale.

    Contenzioso tributario: più digitalizzazione

    Il decreto introduce diverse misure per migliorare la digitalizzazione del processo tributario telematico, come:

    • obbligo per i difensori di attestare la conformità dei documenti al cartaceo originale da loro detenuto;
    • estensione dell’uso della PEC per notifiche anche nel giudizio di ottemperanza;
    • possibilità di lettura immediata del dispositivo in udienza da parte del presidente della Corte di giustizia tributaria.

    Sanzioni tributarie e doganali: chiarimenti e definizione agevolata

    Tra le modifiche al sistema sanzionatorio, segnaliamo:

    • la ridefinizione della graduazione delle sanzioni per violazioni in materia doganale e accise;
    • estensione della possibilità di ravvedimento operoso anche in caso di annullamento parziale di atti;
    • chiarimenti in merito alla non punibilità di alcuni reati di contrabbando in caso di ravvedimento prima dell’avvio di accertamenti.
    Allegati:
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    Decreto Sicurezza 2025 convertito in legge

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025 la Legge n. 80 del 09.06.2025 di conversione del Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025), recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica.

    Ai tratta di un provvedimento ampio che interviene su vari fronti: contrasto al terrorismo, tutela delle forze dell’ordine, sicurezza urbana, lotta alla criminalità organizzata e gestione dell’ordine pubblico.

    Scarica il testo del Decreto Sicurezza (D.L. n. 48/2025) coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione 

    Vediamo i principali contenuti. 

    Più strumenti contro terrorismo e criminalità organizzata

    Il decreto, con l'art. 2, introduce nuove fattispecie di reato, come la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, punita con la reclusione da 2 a 6 anni, e la diffusione online di istruzioni per compiere atti violenti o sabotaggi (art. 270-quinquies.3 c.p.). Rafforzati anche i controlli sui noleggi auto, che dovranno essere segnalati anche per i reati di mafia e criminalità organizzata.

    Novità in materia antimafia

    L'art. 3 cambia la disciplina della documentazione antimafia: il prefetto potrà, in casi eccezionali, escludere temporaneamente alcune decadenze per evitare che un imprenditore individuale perda ogni mezzo di sostentamento. Le modifiche si estendono anche alla gestione e alla destinazione dei beni sequestrati e confiscati, per garantire maggiore efficienza e trasparenza.

    Sostegno rafforzato alle vittime di usura: nasce la figura dell’esperto

    L’art. 33 prevede che gli operatori economici vittime del reato di usura, beneficiari dei mutui erogati ai sensi dell’art. 14 della legge 108/1996, siano affiancati da un esperto incaricato di assisterli nel percorso di rilancio economico e reinserimento nel circuito legale.

    Per approfondire leggi l'articolo Vittime di usura: mutui con il controllo di esperti 

    Occupazioni abusive: pene più severe e sgomberi immediati

    Nasce il reato di occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui (art. 634-bis c.p.), punito con fino a 7 anni di reclusione. Prevista la possibilità per la polizia giudiziaria di disporre il rilascio immediato dell’immobile occupato, anche senza mandato del giudice, in caso di occupazioni illegittime.

    Più tutele per forze dell’ordine e personale di sicurezza

    Viene rafforzata la tutela penale per le forze di polizia: aumentano le pene per lesioni, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, con aggravanti specifiche. Gli operatori potranno essere dotati di bodycam, con un investimento statale da oltre 20 milioni nel triennio. Introdotto anche un sostegno economico per le spese legali fino a 10.000 euro per agenti coinvolti in procedimenti giudiziari relativi al servizio.

    L’art. 19 ha subito un inasprimento in conversione, l’aggravante per violenza e resistenza a pubblico ufficiale si estende a casi specifici come l’impedimento a opere pubbliche o occupazioni.

    Proteste e manifestazioni

    Rivolte negli istituti penitenziari e nei centri per migranti

    Nuovo reato di “rivolta” in carcere (art. 415-bis c.p.) e nei centri di trattenimento per migranti (art. 14, co. 7.1 del T.U. immigrazione):

    • Reclusione da 1 a 5 anni (carcere) o 1 a 4 anni (Cpr) per chi partecipa con violenza, minaccia o resistenza all’autorità.
    • Fino a 18 anni di reclusione se la rivolta provoca morte o lesioni gravi.
    • Pene più alte per chi organizza o guida la rivolta.
    • È punita anche la resistenza passiva se impedisce l’azione degli agenti.

    Proteste su strada e blocchi ferroviari

    L’art. 14 del decreto trasforma in reato (prima era solo un illecito amministrativo) l’impedimento alla libera circolazione su strada o ferrovia:

    • Reclusione fino a 1 mese o multa fino a 300 euro. 
    • Se il blocco è organizzato da più persone riunite: reclusione da 6 mesi a 2 anni.

    Lotta all’accattonaggio e alla truffa

    Si inaspriscono le pene per chi impiega minori nell’accattonaggio (fino a 5 anni di reclusione) e per le truffe commesse in aree pubbliche o su mezzi di trasporto. La truffa con l’aggravante dell’abuso di minorata difesa sarà ora punibile con arresto in flagranza.

    Stretta sulla cannabis light

    Novità anche sul fronte della cannabis.
    Si chiarisce che la legge 242/2016 non si applica alla vendita e distribuzione di infiorescenze di canapa anche in forma lavorata o semilavorata.

    L'art. 18 modifica ed integra gli articoli 1 e 2 della legge n. 242 del 2016, in tema di promozione della coltivazione della filiera agroalimentare della canapa, in particolare si chiarisce che la promozione della coltivazione della canapa è ammessa soltanto a livello di filiera industriale e per le finalità espressamente previste dalla legge, senza possibilità di interpretazioni estensive. Inoltre, viene sostituito il riferimento all’incentivazione al “consumo finale” di semilavorati con quello diretto alla “realizzazione di semilavorati di canapa” provenienti da filiere prioritariamente locali e per gli usi consentiti dalla legge.

    Viene, altresì, introdotto il nuovo comma 3-bis per chiarire che, fermo restando la disciplina in materia di stupefacenti, e salvo l’ipotesi di produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione stabiliti dal Decreto del Ministro della salute, la legge n. 242/2016 non si applica all’importazione, alla lavorazione, alla detenzione, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto, all’invio, alla spedizione, alla consegna, alla vendita al pubblico e al consumo di prodotti costituiti da infiorescenze di canapa, anche in forma semilavorata, essiccata o triturata, o contenenti tali infiorescenze, compresi gli estratti, le resine e gli oli da esse derivati. 

    Il predetto divieto non ricomprende, tuttavia, la produzione agricola di semi destinati agli usi consentiti dalla legge entro i limiti di contaminazione.

    Carcere e tutela dei minori

    Modificata la disciplina sulle detenzioni di madri con figli piccoli: la custodia in carcere sarà ammessa solo in istituti con misure attenuate.
    Il differimento della pena per madri di bambini sotto l’anno di età da obbligatorio diventa facoltativo, ma con l’obbligo di esecuzione presso ICAM (istituti a custodia attenuata) se non è possibile il rinvio. Le madri con figli tra 1 e 3 anni, invece, potranno accedere a ICAM solo su valutazione discrezionale.

    Previsti anche incentivi all'apprendistato per i detenuti e semplificazioni per l’accesso al lavoro esterno.

    Misure per migranti e centri di trattenimento

    Pene più severe per chi partecipa a rivolte nei centri di trattenimento per migranti, con reclusione fino a 18 anni nei casi più gravi. Semplificate anche le procedure per costruire nuovi centri.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Costo medio lavoro 2025 per cultura, turismo e sport: decreto e tabelle

    E' stato pubblicato il 20 maggio sul sito istituzionale del ministero del lavoro, sezione Pubblicità legale, il decreto ministeriale 39 del 19.5.2025 , emanato dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali , che definisce il costo medio orario del lavoro per il personale dipendente dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero a partire da marzo 2023. 

    Di seguito una sintesi dei contenuti principali.

    Contesto normativo

    Il provvedimento si basa su una serie di riferimenti normativi fondamentali, tra cui:

    • D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), art. 41, comma 13, che attribuisce al Ministero il compito di determinare annualmente i costi del lavoro.
    • D.lgs. 81/2008 ( Testo Unico su salute e sicurezza sul lavoro).
    • Normative in materia di IRAP, previdenza, assistenza e incentivi all’occupazione.
    • Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 28 dicembre 2022 per i lavoratori del settore, firmato da FEDERCULTURE e le sigle sindacali F.P. CGIL, CISL FP, UIL FPL e UIL PA.

    l'Art. 1 – Determinazione del costo del lavoro , stabilisce che:

    Il costo medio orario del lavoro per i dipendenti dei Servizi della Cultura, del Turismo, dello Sport e del Tempo Libero è valido dal mese di marzo 2023.

    I dati si basano sulle tabelle allegate, che sono parte integrante del decreto.

    All'Art. 2  sono precisate le variazioni ammissibili.

    Il costo del lavoro può variare in funzione di:

    • Benefici contributivi o fiscali previsti dalla normativa;
    • Oneri aziendali derivanti dalla contrattazione di secondo livello;
    • Costi di salute e sicurezza (d.lgs. 81/2008);
    • Incentivi tecnici legati ad appalti e concessioni.

    Finalita e contenuto tecnico – le tabelle

    Le tabelle allegate  a  pagina 4 del decreto riportano in dettaglio i valori per il calcolo del costo medio orario annuo, suddiviso per livelli e fasce retributive (I, II, III Fascia e Quadri).

    Gli importi tengono conto di:

    • Retribuzione base, EGR, EAR e indennità di funzione
    • Oneri aggiuntivi: festività, tredicesima, quattordicesima, domeniche retribuite
    • Oneri previdenziali e assistenziali (INPS e INAIL)
    • Altri oneri: TFR, DPI, assistenza sanitaria, previdenza complementare

    Esempi di costo medio orario:

    • Livello I, I fascia: € 19,07/ora
    • Livello VII, III fascia: € 35,41/ora
    • Quadri: fino a € 44,56/ora

    Sono riportati anche i valori per contratti a tempo determinato e con orario distribuito su 6 giorni/settimana.

    Scarica qui il file integrale delle tabelle anche per il part time.

    costo medio orario del lavoro cultura e sport: tabella di sintesi

    Costo Medio Orario

    Fascia Livello Costo Medio Orario
    I Fascia I 19,07 €
    I Fascia II 19,36 €
    I Fascia III 20,06 €
    I Fascia IV 20,41 €
    I Fascia V 21,57 €
    I Fascia VI 22,20 €
    I Fascia VII 22,64 €
    II Fascia I 21,77 €
    II Fascia II 22,63 €
    II Fascia III 23,25 €
    II Fascia IV 24,07 €
    II Fascia V 24,70 €
    II Fascia VI 24,15 €
    III Fascia I 25,40 €
    III Fascia II 26,47 €
    III Fascia III 29,09 €
    III Fascia IV 30,52 €
    III Fascia V 31,18 €
    Quadri 35,41 €