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Concordato preventivo biennale soggetti ISA e forfettari: tutti i chiarimenti dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 17.09.2024 n. 18 fornisce tutte le regole per l'applicazione del Concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal Dlgs n. 13/2024, per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa).
La presente circolare è così strutturata:
- la prima parte introduttiva, in cui sono illustrati aspetti dell’istituto del CPB aventi natura più generale, validi per entrambe le tipologie di contribuenti interessate alla sua applicazione;
- la parte centrale, destinata ai contribuenti che applicano gli ISA ed a quelli che aderiscono al regime forfetario;
- la parte conclusiva, in cui sono descritti ulteriori elementi comuni e vengono forniti chiarimenti su quesiti in materia di CPB.
Normativa di riferimento
Ricordiamo che il CPB è stato istituito per razionalizzare gli obblighi dichiarativi e promuovere l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni, che possono ottenere benefici fiscali con la stabilizzazione dei propri redditi per un biennio, ed è disciplinato dalle seguenti disposizioni:
- legge 9 agosto 2023 n. 111 (legge delega) recante «Principi e criteri direttivi in materia di procedimento accertativo, di adesione e di adempimento spontaneo»;
- decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, modificato dal decreto legislativo del 5 agosto 2024 n. 108 (decreto correttivo CPB), recante «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale»;
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 giugno 2024 di approvazione della metodologia di calcolo della proposta di CPB per i contribuenti ISA (decreto ministeriale CPB ISA);
- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2024 di approvazione della metodologia di calcolo della proposta di CPB per i contribuenti forfetari (decreto ministeriale CPB forfetari).
In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
di minori dimensioni. Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:- coloro che sono tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- coloro che aderiscono al Regime dei forfetari.
La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio, ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024, il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP.
Resta invece esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.
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Adempimento collaborativo e le istruzioni per la procedura di ravvedimento
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 31 luglio 2024 n. 126 che stabilisce un nuovo Regolamento che disciplina la procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.
Il nuovo Regolamento si rivolge principalmente ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, ovvero coloro che dispongono di sistemi interni per la gestione del rischio fiscale e che intrattengono un dialogo costante con l’Agenzia delle Entrate, come previsto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che individua omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto.
La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.
Come si attiva la procedura di ravvedimento guidato
Il passo iniziale per avviare la procedura è l'invio di una comunicazione qualificata all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione deve essere effettuata entro 9 mesi dalla decadenza dei termini di accertamento, e deve includere:
- la descrizione dettagliata delle irregolarità rilevate,
- gli importi delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti in base alle irregolarità,
- tutti gli elementi necessari per permettere all’Ufficio competente di valutare la situazione,
La comunicazione può essere inviata in diversi modi, tramite:
- consegna a mano presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
- spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
- posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta digitalmente o con firma autografa nel rispetto delle normative vigenti.
Avvio del contraddittorio
Una volta ricevuta la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha 90 giorni per analizzarla e notificare al contribuente uno schema di ricalcolo, quest'ultimo documento contiene:
- l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi calcolati in base alle irregolarità dichiarate,
- un termine di almeno 60 giorni entro il quale il contribuente può presentare osservazioni o chiarimenti.
Conclusione della procedura
Dopo aver ricevuto eventuali osservazioni, l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo finale e notifica un atto di ricalcolo, che include:
- l'importo esatto delle imposte, sanzioni e interessi da pagare.
- un termine di almeno 15 giorni per effettuare il pagamento.
Il contribuente ha la facoltà di chiudere anticipatamente la procedura pagando immediatamente gli importi indicati nello schema di ricalcolo.
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Taxi e RENT: iscrizione e modalità di accesso al nuovo Registro elettronico nazionale
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito al funzionamento del Registro Elettronico Pubblico Nazionale per le imprese titolari di licenza taxi e noleggio con conducente (NCC), istituito con il Decreto n. 203 del 2 luglio 2024.
Entro il 30 settembre 2024 le imprese taxi e noleggio con conducente sono tenute a presentare istanza di iscrizione al RENT, con le informazioni indicate nell’Allegato A al Decreto ministeriale.
Questo nuovo registro è stato creato per semplificare e rendere più trasparente la gestione delle licenze e autorizzazioni in un settore cruciale per la mobilità urbana. Infatti, il RENT è stato istituito per raccogliere e gestire in modo centralizzato i dati delle imprese che operano nel settore del trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione alle attività di taxi e NCC, ed è gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero, che garantisce la correttezza e la trasparenza delle informazioni registrate.
Contenente i dati di cui all’Allegato A, è diviso in distinte sezioni relativamente a:
- imprese titolari di licenza per il servizio taxi;
- imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
- imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti a motore.
Modalità di Accesso e Iscrizione
Dal 9 settembre 2024, le imprese titolari di licenza per il servizio taxi o NCC possono accedere al registro tramite il Portale dell’Automobilista, utilizzando le credenziali SPID livello 2 o la CIE (Carta di Identità Elettronica). L’accesso e la presentazione dell’istanza devono essere effettuati dal legale rappresentante dell’impresa.
A partire dal 16 settembre 2024, anche i soggetti delegati, come le cooperative e i consorzi, possono accedere al RENT tramite credenziali istituzionali per conto delle imprese rappresentate.
L’iscrizione al RENT è obbligatoria per tutte le imprese che operano nei settori taxi e NCC, e deve essere completata entro il 30 settembre 2024. Le domande presentate dopo tale data saranno esaminate solo successivamente a quelle pervenute entro il termine previsto.
La procedura di iscrizione si articola in diversi passaggi, che includono l'inserimento dei dati anagrafici dell’impresa e la registrazione delle licenze o autorizzazioni. Le imprese possono iscriversi in una delle tre sezioni del RENT:
- Taxi
- NCC
- Natanti
Ogni impresa deve fornire informazioni dettagliate, come il numero della licenza o autorizzazione, il comune di rilascio, i dati del veicolo o natante, e i dati relativi ai conducenti.
Una volta presentata l'istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i Comuni competenti procederanno a verificare la correttezza delle informazioni fornite. In caso di irregolarità o incompletezza, il Ministero invierà richieste di integrazione alle imprese, che avranno un termine per fornire i dati mancanti.
Al termine delle verifiche e delle eventuali integrazioni, il Ministero comunica all’impresa l’esito della prima fase di verifiche. Secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, tale fase dell’istruttoria si conclude entro il termine di 45 giorni dal termine di presentazione dell'istanza d’iscrizione, e, pertanto, entro il giorno 14 novembre 2024.
Successivamente all'avvenuta iscrizione, qualora l’impresa modifichi i propri dati (come cambiamenti relativi a licenze, autorizzazioni, veicoli o natanti utilizzati), è obbligata ad aggiornare le informazioni nel RENT entro 30 giorni. Le variazioni possono includere, ad esempio, trasferimenti di licenze o cambiamenti nella disponibilità dei veicoli o dei natanti utilizzati per il servizio.
Tagliandi di Iscrizione
Dopo la corretta iscrizione al registro, vengono rilasciati appositi tagliandi di iscrizione, che devono essere applicati sulla carta di circolazione di ogni veicolo o natante utilizzato per il servizio.
Istruzioni operative di iscrizione al RENT
L'Allegato alla Circolare rappresenta una guida rapida all'inserimento delle richieste di iscrizione al RENT che possono essere avanzate dai titolari di imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea.
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Riforma fiscale: Dlgs in materia di riordino del sistema della riscossione
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07.08.2024, il testo del Dlgs del 29.07.2024 n. 110 contenente disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione, in attuazione della riforma fiscale ai sensi degli articoli 1 e 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111 della legge delega per la riforma fiscale.
Lo schema in esame è composto di 19 articoli, in particolare:
- Gli articoli da 1 a 10 ridisegnano la disciplina relativa all’inesigibilità dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione.
- Gli articoli da 11 a 17 contengono disposizioni complementari a quelle dei precedenti articoli volti a definire profili organizzativi e funzionali connessi alla riforma della riscossione.
- Infine l’articolo 18 contiene le disposizioni finanziarie e l’articolo 19 disciplina l’entrata in vigore.
Di seguito le principali misure previste dallo schema.
Nuove disposizioni e Pianificazione annua
Il decreto innova la gestione della riscossione, demandando all'Agenzia delle Entrate-Riscossione la pianificazione annuale delle attività di recupero dei crediti. Tale pianificazione sarà regolamentata tramite una convenzione specifica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, garantendo un approccio sistematico e coordinato alla riscossione delle somme dovute.
Discarico automatico e riaffidamento dei carichi
Una delle novità più rilevanti è l'introduzione del discarico automatico delle somme non riscosse entro cinque anni dall'affidamento, una modifica che mira a snellire il magazzino dei crediti arretrati e difficilmente recuperabili.
In particolare, l’articolo 3 prevede il discarico automatico delle quote affidate all’Agenzia delle entrate-riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2025 e non riscosse entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di affidamento, secondo modalità stabilite da un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Inoltre, viene introdotta la possibilità di riaffidamento dei carichi, permettendo agli enti creditori di gestire autonomamente o riaffidare a soggetti privati le somme non riscosse, incentivando così una maggiore efficienza nel recupero dei crediti.
L’articolo 4, in deroga alla disciplina del discarico automatico prevista in via generale all’articolo 3, esclude temporaneamente dal discarico
automatico, a determinate condizioni, le quote affidate dal 1° gennaio 2025, per le quali:- è sospesa la riscossione, ovvero sono ancora pendenti procedure esecutive o concorsuali, a specifiche condizioni;
- sono conclusi accordi ai sensi del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza o sono intervenute dilazioni, ovvero sono derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge e si sono verificate cause di revoca e decadenza dal beneficio ovvero ancora di sospensione della riscossione
Verifiche e controlli accresciuti
Il decreto stabilisce anche un regime di verifiche e controlli più rigorosi sull'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il Ministero dell'Economia, attraverso controlli annuali, assicurerà che le attività di riscossione siano conformi alla pianificazione e agli obiettivi prefissati, con sanzioni previste per le mancanze.
Un passo verso la digitalizzazione
Un altro aspetto fondamentale della riforma è la spinta verso la digitalizzazione della riscossione, questo include:
- la notifica elettronica delle cartelle di pagamento
- e l'utilizzo di sistemi digitali per il monitoraggio e il controllo delle attività di riscossione,
riducendo i tempi e i costi operativi e migliorando l'interazione con i cittadini e le imprese.
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Contributi IVASS 2024: il decreto fissa gli importi
E' apparso il 12 agosto 2024 in Gazzetta Ufficiale N. 188 il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2024 che fissa:
- il Contributo di vigilanza dovuto dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione per l'anno 2024 all'IVASS ( vedi sotto gli importi in dettaglio)
- il Contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 relativo alla sessione d'esame 2024 per l'accesso al Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Contributo di vigilanza IVASS 2024
La misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 2024 all'IVASS, dagli intermediari di assicurazione e riassicurazione iscritti al registro di cui all'art. 109 e all'elenco annesso al Registro e' determinata come segue:
Sezione A – agenti di assicurazione: persone fisiche: euro 47,00; persone giuridiche: euro 275,00; Sezione B – broker: persone fisiche: euro 47,00 persone giuridiche: euro 275,00 Sezione C- produttori diretti: euro 18 Sezione D – banche, intermediari finanziari, SIM e Poste Italiane:
- Banche con raccolta premi oltre 100 mil. e poste italiane: euro 10.000,00
- banche con raccolta premi da 1 a 99,9 milioni di euro: euro 9.700,00;
- banche con raccolta premi inferiore a 1 milione di euro, intermediari finanziari e SIM: euro 4.600,00;
e) intermediari europei iscritti nell'elenco annesso al registro unico degli intermediari:
persone fisiche: euro 15,00; persone giuridiche: euro 80,00. Si ricorda che sono tenuti al pagamento del contributo di vigilanza i soggetti che risultavano iscritti nel registro unico degli intermediari alla data del 30 maggio 2024.
I contributi andranno versati sulla base di un prossimo provvedimento dell'IVASS concernente le modalita' ed i termini di versamento.
Contributo per prova di idoneità IVASS 2024
La misura del contributo dovuto all'IVASS da coloro che intendono svolgere la prova di idoneita' di cui all'art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005 per la sessione d'esame 2024, resta stabilita nella misura di 70 euro, come negli anni precedenti.
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Costo medio orario servizi vigilanza e sicurezza 2024
Sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è stato pubblicato il decreto direttoriale 50 del 8 agosto 2024, riguardante la determinazione del costo medio orario del lavoro per il personale dei settori vigilanza privata e servizi di sicurezza, sulla base del verbale di accordo del 30 maggio 2023 e l’ulteriore accordo del 16 febbraio 2024, sottoscritti rispettivamente da A.N.I.V.P., ASSIV, UNIV, CONFCOOPERATIVE-LAVORO e SERVIZI, LEGACOOP PRODUZIONE e SERVIZI, AGCI SERVIZI in rappresentanza dei datori di lavoro e da FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS in rappresentanza dei lavoratori.
Vengono fornite in particolare le tabelle:
- per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata, che decorrono dai mesi di :giugno 2023, giugno 2024, giugno 2025, dicembre 2025, aprile 2026 e dicembre 2026.
- mentre per i dipendenti da istituti di servizi di sicurezza la decorrenza è dai mesi di : gennaio 2024, luglio 2024, ottobre 2024, gennaio 2025, luglio 2025, dicembre 2025, aprile 2026 e dicembre 2026.
Il costo è definito in tabelle distinte per tecnici e amministrativi.
Si sottolinea che il costo del lavoro è suscettibile di eventuali oscillazioni in relazione a:
- benefici (contributivi, fiscali od altro) previsti da norme di legge di cui l’impresa usufruisce;
- oneri derivanti dall’applicazione di accordi integrativi aziendali, nonché specifici costi inerenti ad aspetti logistici (indennità varie, lavoro notturno, etc.);
- oneri derivanti da interventi relativi a infrastrutture, attrezzature, macchinari, mezzi connessi all’applicazione del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
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Decreto legislativo 110 2024 Riscossione: il testo in GU
Il Decreto Legislativo 29 luglio 2024, n. 110 Riscossione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024 ed è vigente a partire dall'8 agosto 2024.
Il Decreto è emanato in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, che conferisce al Governo la delega per la riforma fiscale.
In particolare, il decreto è conforme all'articolo 18 della legge delega, che stabilisce i principi e i criteri direttivi per la revisione del sistema nazionale della riscossione.
Decreto Riscossione 2024: sintesi dei contenuti
Ecco un riassunto dei principali articoli del decreto:
Art. 1 – Pianificazione annuale dell'attività di riscossione: L'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve pianificare annualmente le attività di riscossione secondo una convenzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Art. 2 – Adempimenti dell'Agente della riscossione: Stabilisce le procedure che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione deve seguire per la gestione delle quote affidatele, tra cui la notifica tempestiva delle cartelle di pagamento e la gestione dei flussi informativi verso gli enti creditori.
Art. 3 – Discarico automatico o anticipato: Le quote non riscosse entro cinque anni dall'affidamento sono automaticamente discaricate, con possibilità di discarico anticipato in specifici casi.
Art. 4 – Differimento del discarico automatico: Alcune quote sono escluse temporaneamente dal discarico automatico se vi sono sospensioni o procedure in corso.
Art. 5 – Riaffidamento dei carichi: Definisce le condizioni in cui le somme non riscosse possono essere riaffidate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o gestite direttamente dagli enti creditori.
Art. 6 – Verifiche e responsabilità: Prevede controlli sull'operato dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dagli enti creditori.
Art. 7 – Magazzino in carico all'Agenzia delle Entrate-Riscossione: Viene costituita una commissione per l'analisi e il possibile discarico dei carichi non riscossi affidati all'Agenzia dal 2000 al 2024.
Art. 11 – Integrazione logistica tra Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione: Riguarda la gestione logistica tra le due entità, facilitando l'uso condiviso di strutture e risorse.
Art. 12 – Disposizioni in materia di impugnazione: L'estratto di ruolo non è impugnabile, ma la cartella di pagamento può essere contestata in casi specifici.
Art. 13 – Disposizioni in materia di dilazione: Introduce nuove modalità per la rateizzazione dei pagamenti, con condizioni più flessibili a seconda dell'importo e della data di presentazione della richiesta.