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Riforma Accise 2025: cosa cambia per le imprese con il nuovo Decreto legislativo
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04.04.2025, il Decreto Legislativo 28 marzo 2025 n. 43, che attua una riforma della disciplina delle accise, recependo le direttive europee in materia e introducendo importanti novità per le imprese, in attuazione della legge delega fiscale e, in particolare, degli articoli 12 e 16, legge n. 111/2023.
Le modifiche puntano su digitalizzazione, semplificazione burocratica e maggiore tracciabilità dei prodotti sottoposti ad accisa. Ecco le novità principali che le aziende devono conoscere.
Arriva il SOAC: semplificazione e digitalizzazione
Il decreto introduce il Soggetto Obbligato Accreditato (SOAC), ovvero un operatore economico riconosciuto dall'Agenzia delle Dogane per la sua affidabilità. Questo status permette di accedere a semplificazioni operative, fiscali e documentali.
Esistono quattro tipi di SOAC, a seconda del settore:
- SOAC-PE: per i prodotti energetici (compresi carbone, lignite e coke)
- SOAC-BA: per bevande alcoliche e alcol
- SOAC-T: per il settore dei tabacchi
- SOAC-GE: per gas naturale ed energia elettrica
Requisiti richiesti per diventare SOAC
Per ottenere la qualifica, l’impresa deve:
- Esperienza nel settore
L’impresa deve operare da almeno 5 anni continuativi in uno dei settori previsti (energia, alcolici, tabacchi, gas/energia elettrica) con regolare autorizzazione o licenza. - Nessun procedimento penale in corso
Al momento della richiesta, non deve esserci alcuna azione penale in corso per reati fiscali gravi (quelli previsti dall’art. 23, comma 6 del Testo Unico delle Accise). - Nessuna condanna recente
Negli ultimi 5 anni, l’impresa non deve aver ricevuto:- condanne, nemmeno non definitive
- patteggiamenti, per i reati fiscali più gravi (art. 23, comma 6 TUA).
- Solidità economica
L’impresa non deve essere:- in crisi o sotto procedure concorsuali,
- né lo deve essere stata nei 5 anni precedenti la domanda.
- Nessuna sanzione amministrativa per reati gravi
Per le società o persone giuridiche, è richiesto che negli ultimi 5 anni non siano stati emessi provvedimenti sanzionatori ai sensi del D.lgs. 231/2001 per reati tributari rilevanti.
Per le società, i requisiti di onorabilità (assenza di procedimenti e condanne) devono valere anche per amministratori, dirigenti o chi esercita la gestione di fatto. Il requisito relativo all’assenza di sanzioni amministrative (punto 5) sarà obbligatorio solo a partire dal 1° luglio 2028.
L’Agenzia valuta questi aspetti e assegna un punteggio da 0 a 100: servono almeno 60 punti per ottenere lo status.
Vantaggi del riconoscimento di SOAC
Le imprese accreditate possono ottenere:
- esonero dalla cauzione fiscale (cioè meno garanzie da versare allo Stato)
- procedure contabili e amministrative semplificate, definite con appositi decreti
Concessioni relative alle rivendite di tabacchi
Le concessioni per l’apertura di nuove rivendite dovranno ora tener conto anche di criteri di ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita. In altre parole, si punta ad evitare concentrazioni inutili in alcune zone e carenze in altre. È ora possibile aprire rivendite speciali di tabacchi nei distributori di carburante, anche in aree extraurbane.
In questi casi:- resta valido il requisito di distanza dalle altre rivendite,
- non è più necessario rispettare il requisito minimo di popolazione, visto il contesto non urbano.
Si interviene anche sulla durata delle autorizzazioni alla vendita di tabacchi tramite patentino (cioè senza rivendita esclusiva, come in bar, stabilimenti, edicole), ovvero l'autorizzazione sarà rinnovabile ogni 4 anni (non più ogni 2).
Inoltre, per tutti i patentini attivi al 1° gennaio 2026 avranno la scadenza prorogata automaticamente di due anni, ad esempio, se il patentino scade il 30 giugno 2026, la nuova scadenza sarà il 30 giugno 2028, senza bisogno di fare richiesta.
Semplificazioni e novità per i depositi e la vendita di alcolici
Le modifiche mirano a semplificare gli adempimenti fiscali e amministrativi, in linea con l’obiettivo europeo di modernizzazione del sistema accise.
La rubrica dell’articolo 29 del Testo Unico Accise viene modificata in "Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa ed esercizi di vendita". Questo cambiamento evidenzia che anche gli esercizi di vendita (non solo i depositi) rientrano ora nel campo di applicazione della norma.
Obbligo di denuncia all’Agenzia delle Dogane solo in casi specifici
L’obbligo di denunciare l’attività di vendita di alcolici all’Agenzia delle Dogane si applica solo in due casi:
- quando si opera come speditore o destinatario certificato (per la vendita intra-UE)
- quando si detengono più di 300 litri di alcole completamente denaturato
Negli altri casi, l’impresa non ha più bisogno di ottenere una licenza fiscale, ma dovrà semplicemente fare una comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che trasmetterà i dati all’Agenzia.
Comunicazione unica SUAP per chi vende alcolici con contrassegno fiscale o birra
Per i soggetti che vendono:
- bevande alcoliche con contrassegno fiscale
- birra
non è più necessario presentare una denuncia fiscale separata. Basta una comunicazione unica tramite il SUAP, che assorbe anche gli obblighi fiscali.
Gli operatori che detengono piccole quantità di alcolici per uso commerciale possono beneficiare dell’esonero dalla denuncia all’Agenzia, se i quantitativi restano entro determinati limiti. Il limite massimo per alcole non denaturato, profumi alcolici e altri prodotti affini è stato aumentato da 20 a 50 litri.
Tabella comparativa – Prima vs Dopo il D.lgs. 43/2025
Allegati:Aspetto PRIMA DOPO il D.lgs. 43/2025 Campo di applicazione art. 29 TUA Solo depositi di alcolici Depositari e esercizi di vendita Obbligo di denuncia all’Agenzia Sempre richiesto Solo per vendite intra-UE o >300 litri di alcole denaturato Autorizzazione per vendita alcolici con contrassegno o birra Licenza fiscale + denuncia all’Agenzia Comunicazione unica al SUAP Soggetti obbligati a licenza fiscale Anche chi vende al dettaglio Solo chi effettua operazioni fiscali rilevanti (es. spedizione intra-UE) Limite per esonero da denuncia (deposito alcolici non denaturati) 20 litri 50 litri Registro carico e scarico Obbligatorio per i titolari di licenza fiscale, anche al dettaglio Non più obbligatorio per chi è esonerato dalla licenza fiscale Digitalizzazione e semplificazione Parziale Estesa: comunicazioni via SUAP e tracciabilità migliorata -
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità pubblicata in GU
Il 1° aprile 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (n. 76) la Legge 18 marzo 2025 n. 40, intitolata "Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità", che introduce un quadro normativo organico per gestire la ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi, naturali o antropici, una volta cessato lo stato di emergenza.
In particolare, la legge intende:
- superare la frammentazione normativa che ha caratterizzato le ricostruzioni post-sisma e post-alluvione degli ultimi decenni, spesso gestite con strumenti emergenziali e ordinanze ad hoc;
- garantire tempi certi, trasparenza e controllo nell’uso delle risorse pubbliche;
- rafforzare il coordinamento tra Stato e Regioni, valorizzando la programmazione degli interventi in modo coerente con i fabbisogni reali dei territori colpiti;
- favorire la ripresa del tessuto socio-economico colpito dalla calamità, tutelando sia i privati cittadini che le imprese;
- assicurare la legalità e la tracciabilità dei fondi pubblici destinati alla ricostruzione, attraverso controlli e vincoli precisi.
In breve sintesi vediamo alcune delle disposizioni previste dalla legge.
Dichiarazione dello Stato di ricostruzione di rilievo nazionale
Viene istituito uno strumento giuridico nuovo, lo Stato di ricostruzione di rilievo nazionale, deliberato con DPCM, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per la Protezione Civile, previo parere delle Regioni interessate.
Questo rappresenta il presupposto necessario per l’attivazione degli strumenti della legge n. 40/2025, in particolare per la nomina del Commissario straordinario e per l'avvio delle misure di sostegno alla ricostruzione, serve pertanto a:
- formalizzare l’inizio della fase di ricostruzione, distinta dalla fase emergenziale;
- attribuire un quadro giuridico definito e omogeneo agli interventi ricostruttivi;
- rendere applicabili le misure speciali previste dalla legge (es. semplificazioni, contributi, deroghe, poteri commissariali).
Differenze con lo stato di emergenza
Stato di emergenzaStato di ricostruzioneGestisce l'urgenza e i primi soccorsi Gestisce la fase di recupero e ricostruzione Ha durata limitata e prorogabile Entra in vigore dopo la cessazione dell’emergenza Attiva protezione civile e risorse urgenti Attiva la governance straordinaria per la ricostruzione Ricostruzione dei beni danneggiati privati
L’articolo 9 reca la disciplina degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione privata. La disciplina riguarda:
- immobili di proprietà privata danneggiati o distrutti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, ecc.);
- beni sia ad uso abitativo che produttivo o misto;
- anche i beni mobili strumentali all’attività economica (es. macchinari).
Per gli interventi di ricostruzione, di ripristino o di riparazione degli immobili privati distrutti o danneggiati dagli eventi calamitosi, le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione nonché i limiti, i parametri generali, i presupposti, le condizioni e le soglie di contribuzione sono definiti con apposite disposizioni di legge a seguito della deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale.
Con norma primaria sono altresì individuati anche i soggetti privati legittimati a ottenere i contributi pubblici per la ricostruzione e può provvedersi allo stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione, tenuto conto del fabbisogno finanziario stimato, tali risorse sono iscritte nel fondo per la ricostruzione, di cui all’articolo 6.
Al momento dello stanziamento delle risorse economiche finalizzate alla ricostruzione privata, può essere previsto con disposizione di legge uno specifico contributo per il caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, ivi compresi quelli strumentali all'esercizio dei servizi di cura e assistenza alla persona, previa determinazione delle modalita' e dei relativi criteri di concessione, anche in relazione al limite massimo del contributo concedibile per ciascuna famiglia anagrafica come risultante dallo stato di famiglia alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso.
Come funziona la richiesta di contributi per la ricostruzione privata
L'istanza di concessione dei contributi è presentata dai soggetti legittimati al comune territorialmente competente unitamente alla richiesta del titolo abilitativo necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato (permesso di costruire o SCIA, secondo il tipo di intervento).
All'istanza sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio:
- eventuale ordinanza di sgombero e la scheda tecnica dei danni (AeDES o simili);
- una relazione tecnica asseverata da un professionista, che dimostri che i danni sono causati dall’evento calamitoso;
- il progetto degli interventi da eseguire (riparazione, ricostruzione, ecc.), con un computo metrico dei costi e l'importo del contributo richiesto.
Il Comune verifica che l’intervento sia conforme alle regole urbanistiche, poi:
- rilascia il titolo edilizio (o verifica quelli già esistenti),
- accerta la legittimità dell'immobile (cioè che sia costruito regolarmente o sanato).
Nei Comuni colpiti da calamità, dichiarati in stato di ricostruzione di rilievo nazionale, è possibile fare interventi anche tramite SCIA edilizia, compresi lavori che modificano i prospetti (ma serve comunque l’autorizzazione paesaggistica, se dovuta).
Una volta conclusa l’istruttoria, il Comune:
- verifica che il contributo sia dovuto e calcola l’importo;
- invia tutto al Commissario straordinario per la decisione finale che a sua volta:
- emette un decreto di concessione del contributo;
- provvede alla erogazione dei fondi;
- ogni intervento è tracciato con un Codice Unico di Progetto (CUP).
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Dichiarazione Redditi persone fisiche 2025: pronto il modello Redditi PF e novità
Con Provvedimento del 17.03.2025 n. 131076, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione “REDDITI 2025–PF”, con le relative istruzioni, che le persone fisiche devono presentare nell’anno 2025, per il periodo d’imposta 2024, ai fini delle imposte sui redditi.
È altresì approvata la scheda da utilizzare, ai fini delle scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, da parte dei soggetti che presentano la dichiarazione e da parte dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione.
Scarica il Modello Redditi PF-2025 con relative istruzioni
Il Modello REDDITI Persone Fisiche è composto da:
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
- FRONTESPIZIO costituito da tre facciate: la prima con i dati che identificano il dichiarante e l’informativa sulla privacy, la seconda e laterza che contengono informazioni relative al contribuente e alla dichiarazione;
- prospetto dei familiari a carico, quadri RA (redditi dei terreni), RB (redditi dei fabbricati), RC (redditi di lavoro dipendente e assimilati), RP (oneri e spese), LC (cedolare secca sulle locazioni), RN (calcolo dell’IRPEF), RV (addizionali all’IRPEF), CR (crediti d’imposta), DI (dichiarazione integrativa), RX (risultato della dichiarazione).
- FASCICOLO 2 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare i contributi previdenziali e assistenziali e gli altri redditi da parte dei contribuenti non obbligati alla tenutadelle scritture contabili, nonché il quadro RW (investimenti all’estero) ed il quadro AC (amministratori di condominio);
- le istruzioni per la compilazione della dichiarazione riservata ai soggetti non residenti;
- FASCICOLO 3 che contiene:
- i quadri necessari per dichiarare gli altri redditi da parte dei contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
I contribuenti che hanno percepito solo redditi di lavoro dipendente, terreni o fabbricati, compilano il Fascicolo 1 del Modello REDDITI. Ad esempio: un lavoratore dipendente che possiede anche redditi di fabbricati, utilizza, oltre al frontespizio, anche il quadro RC, per indicare il reddito di lavoro dipendente; il quadro RB, per indicare il reddito di fabbricati e i quadri RN e RV per il calcolo dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale.
I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3. I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2.
Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.
Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC devono essere presentati unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2025 con le modalità e i termini previsti per la presentazione di tale modello
Redditi PF 2025: termini e modalità di presentazione della dichiarazione
Sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 deve essere
presentato entro i termini seguenti:- dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste
italiane S.p.a.; - dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza sono considerate valide, ma soggette a sanzioni.
Quelle presentate con un ritardo superiore ai 90 giorni sono considerate omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta eventualmente dovuta.Redditi PF 2025: soggetti obbligati alla presentazione della Dichiarazione
Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano
conseguito alcun reddito.
Sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi per il 2025 i seguenti soggetti:
- Lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro nel corso dell'anno e possiedono più Certificazioni Uniche 2025, qualora l’imposta dovuta sul reddito complessivo superi di oltre 10,33 euro il totale delle ritenute subite.
- Lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS o da altri enti a titolo di integrazione salariale o altro, nel caso in cui le ritenute non siano state applicate correttamente o non si rientri nei casi di esonero.
- Lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d’imposta ha riconosciuto deduzioni o detrazioni non spettanti (anche se in possesso di una sola Certificazione Unica 2025).
- Lavoratori dipendenti che hanno ricevuto retribuzioni o redditi da privati non obbligati a effettuare ritenute d’acconto, come collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa.
- Contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata, ad eccezione di quelli che non devono essere dichiarati (ad esempio, indennità di fine rapporto, emolumenti arretrati o indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti dagli eredi, se erogati da soggetti obbligati alle ritenute alla fonte).
- Lavoratori dipendenti e assimilati ai quali non sono state trattenute, o sono state trattenute in misura inferiore al dovuto, le addizionali comunale e regionale all’IRPEF, se l’importo da versare supera 10,33 euro per ciascuna addizionale.
- Contribuenti che hanno realizzato plusvalenze o redditi di capitale soggetti a imposta sostitutiva, da indicare nei quadri RT e RM della dichiarazione.
- Docenti titolari di cattedra nelle scuole di ogni ordine e grado che hanno percepito compensi per lezioni private e ripetizioni e desiderano avvalersi della tassazione sostitutiva, compilando il quadro RM del Modello REDDITI Persone Fisiche 2025.
Redditi PF 2025: principali novità
Le principali novità contenute nel modello REDDITI PF 2025, periodo d’imposta 2024, sono le seguenti:
Dichiarazione rettificativa Mod. 730/2025
- Introdotto un nuovo campo nel Frontespizio per correggere errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale nella dichiarazione 730/2025.
Aliquote IRPEF
- Per il periodo d’imposta 2024, le aliquote sono state rimodulate e ridotte a tre scaglioni.
Agevolazioni per coltivatori diretti e I.A.P.
- I redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali non concorrono o concorrono solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo per gli anni 2024 e 2025.
Locazioni brevi
- I redditi derivanti da contratti di locazione breve sono soggetti alla cedolare secca con un’aliquota del 26% (se si opta per il regime agevolato).
- L’aliquota è ridotta al 21% per i redditi derivanti da una sola unità immobiliare individuata dal contribuente in dichiarazione.
Codice Identificativo Nazionale (CIN) per locazioni turistiche
- Inserita una nuova sezione nel Quadro RB per indicare il CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per identificare l’immobile locato.
Lavoro dipendente all’estero (zone di frontiera)
- Il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi concorre al reddito complessivo solo per la parte eccedente i 10.000 euro.
Imposta sostitutiva per frontalieri in Svizzera
- I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva anziché per la tassazione ordinaria.
Detrazione per lavoro dipendente
- Per il 2024, la detrazione per i redditi da lavoro dipendente (escluse pensioni) è innalzata a 1.955 euro per chi ha un reddito complessivo fino a 15.000 euro.
Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico
- Dal 1° luglio 2024, il reddito derivante dall’attività sportiva non può più essere assimilato a quello di lavoro autonomo.
Detrazione per il personale del Comparto Sicurezza
- Per il 2024, la detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per chi nel 2023 ha avuto un reddito non superiore a 30.208 euro.
Bonus tredicesima
- Ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo fino a 28.000 euro è riconosciuta un’indennità di 100 euro, proporzionata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito.
Regime fiscale agevolato per lavoratori impatriati
- Ridefinita la disciplina per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024.
Trattamento Integrativo
- Per il 2024, il trattamento integrativo è riconosciuto ai contribuenti con reddito complessivo fino a 15.000 euro, se l’imposta lorda supera la detrazione spettante per il lavoro dipendente, ridotta di 75 euro rapportati al periodo di lavoro nell’anno.
Rimodulazione delle detrazioni per oneri
- Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, la detrazione spettante è ridotta di 260 euro.
Bonus mobili
- Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici è fissato a 5.000 euro per il 2024.
Superbonus
- Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è ridotta al 70% e viene rateizzata in 10 anni.
Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche
- Per le spese sostenute nel 2024, la detrazione è rateizzata in 10 anni.
Opzione Superbonus 2023
- Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, si può optare per la rateizzazione in 10 anni, tramite una dichiarazione integrativa da presentare entro il termine della dichiarazione 2024. L’opzione è irrevocabile.
IVIE e IVAFE (Imposte sugli investimenti esteri)
- L’imposta sugli immobili all’estero è fissata all’1,06%.
- L’aliquota per prodotti finanziari detenuti in Paesi a regime fiscale privilegiato è del 4 per mille annuo.
Tassazione agevolata per frontalieri in Svizzera
- I lavoratori dipendenti residenti entro 20 km dal confine svizzero possono optare per un’imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera.
Credito d’imposta per investimenti in start-up e PMI innovative
- Se la detrazione per investimenti in start-up e PMI innovative supera l’imposta lorda, l’eccedenza viene riconosciuta come credito d’imposta.
- FASCICOLO 1 (obbligatorio per tutti i contribuenti) suddiviso in:
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Imposta di registro, imposte catastali e ipotecarie: i chiarimenti dell’Agenzia
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 2/E del 14 marzo 2025, che fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dai decreti legislativi n. 139/2024 e n. 87/2024 in materia di imposte indirette.
In particolare, le novità riguardano l’imposta di registro, l’imposta di bollo, le imposte ipotecaria e catastale, oltre ad aggiornamenti sulle modalità di accesso alle banche dati catastali e ipotecarie.
Le modifiche introdotte puntano alla semplificazione degli adempimenti, all’ottimizzazione del sistema fiscale e all’uso di strumenti telematici per ridurre gli oneri a carico dei contribuenti. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
Imposte registro, bollo, catastali e ipotecarie: le principali novità
Brevemente le principali novità:
- Autoliquidazione dell’imposta di registro
La registrazione di atti, salvo eccezioni, seguirà un nuovo sistema in cui il contribuente è responsabile della liquidazione dell’imposta, riducendo il ruolo dell’Agenzia. - Modifiche alla tassazione delle cessioni d’azienda
L’imposta sarà calcolata in base alla composizione dell’azienda ceduta, con aliquote distinte per ogni tipologia di bene. - Riscossione dell’imposta per atti giudiziari
L’imposta di registro sarà richiesta prioritariamente alla parte soccombente nei procedimenti giudiziari, semplificando il processo di riscossione. - Tasse ipotecarie e catastali
Introdotta una nuova tabella che riduce alcuni tributi e rende gratuite le consultazioni telematiche catastali. - Semplificazioni per l’imposta di bollo
Sarà possibile versare l’imposta in fase di registrazione dell’atto, anziché al momento della sua formazione. - Aggiornamenti catastali d’ufficio
In caso di decesso di un usufruttuario, l’Agenzia delle Entrate aggiornerà automaticamente le intestazioni catastali senza necessità di presentare volture. - Revisione del sistema sanzionatorio
Le sanzioni per omessa registrazione, dichiarazione insufficiente o occultamento di corrispettivi sono state ridotte.
- Autoliquidazione dell’imposta di registro
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Dichiarazione 730/2025: gli adempimenti per il controllo e la liquidazione
Con Provvedimento del 12.03.2025 n. 120707, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale nell’anno 2025 da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.
In particolare, nel documento allegato al provvedimento, vengono descritti gli adempimenti che:
- i sostituti di imposta,
- i professionisti abilitati (consulenti del lavoro, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali)
- ed i Centri di Assistenza Fiscale
devono effettuare per il controllo e la liquidazione del modello 730.
Tali operazioni vengono descritte seguendo l’ordine di esposizione dei quadri contenuti nel Mod. 730. Per ogni quadro vengono riportati:
- il dettaglio dei controlli formali da operare relativamente ai dati comunicati dal contribuente;
- le modalità di calcolo per la determinazione dei redditi e della relativa imposta;
- le modalità di calcolo dell’eventuale Addizionale regionale all’IRPEF;
- le modalità di calcolo dell’eventuale Addizionale comunale all’IRPEF;
- le modalità di calcolo dell’eventuale acconto dovuto sui redditi soggetti a tassazione separata.
Scarica il testo della Circolare con le istruzioni (Allegato C)
Con lo stesso provvedimento sono state inoltre approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2025, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
Allegati: -
Decreto Cultura 2025 convertito in legge: le principali novità
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 25.02.2025 serie generale n. 46, la Legge del 21.02.2025 n. 16 di conversione con modificazioni, del Decreto Cultura (D.L. 201/2024), che introduce diverse misure per il rilancio e la valorizzazione del settore culturale.
Il provvedimento prevede interventi su biblioteche, librerie, editoria, spettacolo, patrimonio culturale e cooperazione internazionale.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Di seguito le principali novità.
Il Piano Olivetti per la Cultura
Uno dei pilastri del decreto è il Piano Olivetti per la Cultura, ispirato alla figura di Adriano Olivetti, che mira a favorire lo sviluppo della cultura come bene comune e accessibile. Tra gli obiettivi principali:
- rigenerazione culturale delle periferie e delle aree svantaggiate, con particolare attenzione alle zone caratterizzate da denatalità e degrado urbano,
- sostegno all’editoria e alle librerie di prossimità, con un focus sulle librerie storiche e di interesse culturale,
- promozione della lettura in età prescolare e valorizzazione delle biblioteche scolastiche e delle librerie per bambini,
- sostegno alla produzione culturale giovanile,
- valorizzazione dello spettacolo dal vivo, del cinema e del settore audiovisivo,
- digitalizzazione del patrimonio librario e alfabetizzazione digitale attraverso le biblioteche.
Incentivi per librerie ed editoria
Il decreto prevede nuovi finanziamenti a favore delle librerie e dell’editoria, così ripartiti:
- 4 milioni di euro nel 2024 per incentivare l’apertura di nuove librerie da parte di giovani fino a 35 anni, con priorità nelle aree interne e svantaggiate.
- 24,8 milioni di euro nel 2025 e 5,2 milioni nel 2026 per l’acquisto di libri, anche in formato digitale, da parte:
- delle biblioteche aperte al pubblico statali,
- degli enti territoriali
- e degli enti culturali che ricevono contributi pubblici,
al fine di sostenere la filiera dell'editoria libraria, anche digitale, nonché le librerie caratterizzate da lunga tradizione e interesse storico-artistico, le librerie di prossimità e quelle di qualità;
- 10 milioni di euro nel 2025 per il potenziamento delle pagine culturali dei quotidiani cartacei, nell’ottica di valorizzare la cosiddetta “terza pagina”.
Misure urgenti per il Bonus Cultura 18app e la Carta della Cultura
Il decreto introduce un termine per la richiesta, da parte degli esercenti, del rimborso delle fatture legate alla Carta della Cultura Giovani, alla Carta del Merito e al Bonus Cultura 18app.
I soggetti presso i quali è possibile utilizzare la "Carta della cultura giovani" e la "Carta del merito", ai fini del pagamento del rimborso loro spettante, sono tenuti alla trasmissione della fattura entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.
Per le edizioni passate riferite all’iniziativa “Bonus cultura 18app” la scadenza è fissata al 31 marzo 2025.
Si ricorda che, con riferimento ai soggetti presso i quali è possibile utilizzare la «Carta della cultura giovani» e la «Carta del merito», le imprese e gli esercizi commerciali, le sale cinematografiche, da concerto e teatrali, gli istituti e i luoghi della cultura, i parchi naturali e le altre strutture ove si svolgono eventi culturali o spettacoli dal vivo, presso i quali è possibile utilizzare le Carte, sono inseriti, a cura del Ministero della cultura, per il tramite di SOGEI, in un apposito elenco, consultabile sulla piattaforma informatica dedicata.
i fini dell'inserimento nell'elenco citato, i titolari o i legali rappresentanti delle strutture e degli esercizi interessati si registrano tramite SPID o CIE sulla piattaforma informatica dedicata.
L’avvenuta registrazione implica l’obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa, nonché l'obbligo della tenuta di un registro vendite, da compilare in conformità a quanto previsto nelle condizioni di uso, redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, accettate in sede di registrazione, con i dati riferiti ai beni e alle transazioni realizzate con le Carte.
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Modello 770/2025: pubblicata la versione definitiva con le relative istruzioni
L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 24 febbraio 2025 n. 75896, ha approvato il Modello 770/2025 definitivo con le relative istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare:
- i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti,
- le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed
- i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Si ricorda che il modello 770/2025 a anche utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.
Scarica il modello 770/2025 con le relative istruzioni
La Dichiarazione dei sostituti d’imposta
La dichiarazione dei sostituti d’imposta si compone di due parti in relazione ai dati in ciascuna di esse richiesti:
- la Certificazione unica, che deve essere utilizzata dai sostituti d’imposta comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Detta certificazione contiene i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti in tale anno redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i dati contributivi, previdenziali ed assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nell’anno 2024 per il periodo d’imposta precedente.
La trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica 2025 deve essere effettuata entro il 17 marzo 2025 (il 16 marzo quest'anno cade di domenica).
Per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate deve es sere effettuata entro il 31 ottobre (termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta modello 770). - e il Modello 770, che deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2024, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni effettuate nonché il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. Deve essere inoltre utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti, sulla base di specifiche disposizioni normative,a comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell’anno 2024 ovvero operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni operate ed i crediti d’imposta utilizzati. Deve essere, infine, utilizzato per i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora applichino una ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi nelle locazioni brevi.
La trasmissione telematica deve essere effettuata entro il 31 ottobre 2025.
Ricordiamo che, l’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 ha previsto la possibilità per i sostituti di imposta, indicati nel
titolo III del D.P.R. n. 600/73, che:- corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o
assimilati - e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a
cinque,
di poter aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati secondo le modalità e le procedure stabilite
dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 2597 del 31 gennaio 2025.
La comunicazione dei dati attraverso il sudetto sistema semplificato è equiparata, a tutti gli effetti, all’esposizione dei medesimi dati nella presente dichiarazione
annuale dei sostituti d’imposta, modello 770.Composizione del Modello 770/2025: frontespizio e quadri
La dichiarazione Mod. 770/2025 si compone di un frontespizio e di diversi quadri staccati.
Frontespizio
Nella prima facciata, l’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nella seconda facciata, i riquadri:
tipo di dichiarazione, dati relativi al sostituto, dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione, redazione della dichiarazione, firma della dichiarazione, impegno alla presentazione telematica e visto di conformità.
Quadri staccati
I quadri staccati sono i seguenti:
- Quadro SF relativo ai redditi di capitale, ai compensi per avviamento commerciale e ai contributi degli enti pubblici e privati, nonché alla comunicazione dei redditi di capitale non imponibili o imponibili in misura ridotta, imputabili a soggetti non residenti;
- Quadro SG relativo alle somme derivanti da riscatto di assicurazione sulla vita e capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione nonché rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie con funzione previdenziale;
- Quadro SH relativo ai redditi di capitale, ai premi e alle vincite, ai proventi delle accettazioni bancarie, nonché ai proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti;
- Quadro SI relativo al riepilogo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell’anno 2024;
- Quadro SK relativo alla comunicazione degli utili ed altri proventi equiparati corrisposti da soggetti residenti e non residenti;
- Quadro SL relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del ri- sparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo di acconto;
- Quadro SM relativo ai proventi derivanti dalla partecipazione OICR (Organismi di investimento collettivo del ri- sparmio) di diritto italiano ed estero, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta;
- Quadro SO relativo alle comunicazioni che devono essere effettuate ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 10, comma 1, del D.Lgs. n. 461 del 1997, dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni che possono ge- nerare plusvalenze a norma dell’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR e alla segnalazione da parte delle società fiduciarie dei dati utili alla liquidazione dell’IVIE per i soggetti da essi rappresentati;
- Quadro SP relativo alle ritenute operate sui titoli atipici;
- Quadro SQ relativo ai dati dei versamenti dell’imposta sostitutiva applicata sui proventi dei titoli obbligazionari di cui al D.Lgs. n. 239 del 1996, nonché di quella applicata sugli utili derivanti dalle azioni e dai titoli similari immessi nel sistema del deposito accentrato gestito dalla Monte titoli S.p.A. di cui all’art. 27-ter del D.P.R. n. 600 del 1973; • Quadro SS relativo ai dati riassuntivi concernenti quelli riportati nei diversi quadri del modello di dichiarazione;
- Quadro DI relativo all’eventuale credito derivante dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni oggetto di integrazione a favore; • Quadro ST concernente le ritenute operate, le trattenute per assistenza fiscale, le imposte sostitutive effettuate. nonché dei versamenti relativi alle ritenute e imposte sostitutive sopra indicate;
- Quadro SV relativo alle trattenute di addizionali comunali all’IRPEF e alle trattenute per assistenza fiscale, nonché i relativi versamenti;
- Quadro SX relativo al riepilogo dei crediti e delle compensazioni effettuate ai sensi del D.P.R. n. 455 del 1997 e ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 241 del 1997.
- Quadro SY relativo a somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi e ritenute da articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010. Deve essere altresì utilizzato per l’indicazione delle somme corrisposte ai percipienti esteri privi di codice fiscale.