• Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2025: pubblicati i Modelli con relative istruzioni

    L’Agenzia delle entrate, con Provvedimento del 15 gennaio 2025 n. 9454, ha approvato il modello di Certificazione Unica “CU 2025”, relativa all’anno 2024, unitamente alle istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni.

    Individuate anche le modalità per la comunicazione dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche e approvate le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

    I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica 2025 (CU), per attestare sia i redditi di lavoro dipendente e assimilati sia i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

    Scarica il Modello di Certificazione Unica 2025 (sintetico e ordinario)

    Termine di presentazione CU 2025

    Per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • entro il 16 marzo 2025, le certificazioni relative ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente e ai redditi diversi,
    • entro il 31 marzo 2025, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770),
    • entro il 31 ottobre 2025 per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

    Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

    I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.

    Il sostituto d’imposta che nell’anno 2025 ha prestato assistenza fiscale deve trasmettere per via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni Mod. 730/2025 e i corrispondenti prospetti di liquidazione (Mod. 730- 3) nonché le schede riguardanti le scelte (Mod. 730-1) entro i seguenti termini:

    • 15 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
    • 29 giugno per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
    • 23 luglio per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
    • 15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
    • 30 settembre per quelle presentate dal 1 al 30 settembre. 

    Con separato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate, entro lo stesso termine, dei dati contenuti nella scheda per la scelta della destinazione dell’otto per mille, del cinque per mille e del 2 per mille dell’IRPEF del (Mod. 730-1)

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Legge di Bilancio 2025: il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

    Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 305 Supplemento ordinario n. 43/L del 31.12.2024 la Legge di Bilancio 2025 (legge del 30.12.2024 n. 207) di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

    Scarica il testo Legge di Bilancio 2025 (legge del 30.12.2024 n. 207)

    Di seguito, una breve analisi dei principali interventi previsti.

    Legge di Bilancio 2025: riduzione della pressione fiscale

    Riforma IRPEF

    Confermate le aliquote per scaglioni di reddito da impiegare, a decorrere dall’anno 2025, per il calcolo dell’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche così articolate:

    • fino a 28.000 euro, 23%;
    • oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
    • oltre 50.000 euro, 43%

    con modifiche alle detrazioni per i redditi da lavoro dipendente.

    Incentivi fiscali per lavoratori a basso reddito

    Il comma 4 (comma 3 dell'ex articolo 2) prevede il riconoscimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente ad eccezione dei percettori di redditi da pensione che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

    • 7,1 per cento, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
    • 5,3 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
    • 4,8 per cento, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

    Ai soli fini dell’individuazione della percentuale, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno.

    Legge di Bilancio 2025: politiche per il lavoro

    Taglio cuneo fiscale lavoratori dipendenti

    Con riferimento ai redditi da lavoro dipendente fino a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, calcolata in percentuale decrescente per scaglioni al crescere del reddito,mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20.000 e 40.000 euro è riconosciuto contributo in cifra fissa pari a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, e d’importo decrescente per redditi superiori a 32.000 euro e 40.000 euro fino ad azzerarsi alla soglia dei 40.000 euro.

    Incentivi assunzioni

    Il comma 399 (ex art. 70 della bozza della legge di bilancio) dispone una proroga dell’incentivo fiscale alle nuove assunzioni di personale dipendente al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 ed ai successivi due.

    Legge di Bilancio 2025: sostegno alle famiglie

    Bonus natalità

    Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, il comma 206 (ex articolo 31) stabilisce che per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2025 è riconosciuto un importo una tantum pari a 1.000 euro, erogato nel mese successivo al mese di nascita o adozione.

    Il beneficio è corrisposto per i figli di:

    • cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
    • ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi, 

    residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di ISEE non superiore a 40.000 euro annui (viene computato al netto dell’assegno unico e universale per i figli a carico).

    Il beneficio è riconosciuto dall’INPS su domanda.

    Congedi parentali

    Il comma 217 (ex articolo 34 della bozza) prevede un incremento dell’indennità all’80% della retribuzione per un mese aggiuntivo fino ai sei anni di età del bambino:

    • riguarda i lavoratori dipendenti e si applica a periodi entro il sesto anno di vita del bambino o entro il sesto anno dall'ingresso in famiglia nel caso di adozioni o affidamenti.
    • l'indennità per congedo parentale è elevata all'80% della retribuzione per un massimo di due mesi, in alternativa ai genitori, successivamente a un primo mese già previsto

    Legge di Bilancio 2025: agevolazioni fiscali per la casa

    Il comma 54 (ex articolo 8 della bozza) modifica alcune disposizioni relative alle detrazioni fiscali previste per interventi sugli edifici, con un focus specifico su:

    • Recupero del patrimonio edilizio.
    • Riqualificazione energetica degli edifici.

    Modificando l’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, anticipa i termini della riduzione dal 36 al 30% dell’aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici al 1° gennaio 2025.

    Si prevede una riduzione delle aliquote di detrazione per l'Ecobonus, l'agevolazione fiscale destinata agli interventi di efficientamento energetico degli edifici. Attualmente, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni variano tra il 50% e il 65%, a seconda del tipo di intervento. A partire dal 1° gennaio 2025, le nuove aliquote saranno:

    • 50% per le spese sostenute nel 2025 relative all'abitazione principale.
    • 36% per le spese sostenute nel 2025 per immobili diversi dall'abitazione principale.
    • 36% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per l'abitazione principale.
    • 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027 per immobili diversi dall'abitazione principale.

    Queste modifiche rappresentano una significativa riduzione rispetto alle aliquote attuali.

    Dopo l'esame della Commissione Bilancio, è stata stabilita l'esclusione dall’applicazione della nuova detrazione prevista dalla disciplina dell’ecobonus e della riqualificazione edilizia, gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. 

    Bonus mobili 2025

    Ai contribuenti che già fruiscono della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia viene riconosciuta un’ulteriore detrazione dall'imposta lorda per l’acquisto di:

    • mobili 
    • e di grandi elettrodomestici:
      • di classe non inferiore alla classe A per i forni, 
      • alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, 
      • alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, 

    finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, per le spese sostenute nel 2025 e con lo stesso limite di spesa detraibile di 5.000 euro previsto per il 2024.

    Nuovo bonus elettrodomestici 2025

    Per sostenere la competitività dell’industria, l’occupazione e l’efficienza energetica domestica, nel 2025 viene concesso un contributo ai consumatori finali per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica (classe B o superiore) prodotti in Europa, a condizione che il vecchio apparecchio venga smaltito correttamente.
    Il contributo:

    • è pari al 30% del costo dell’elettrodomestico, 
    • fino a un massimo di 100 euro per ciascun acquisto, 
    • elevato a 200 euro per famiglie con un ISEE inferiore a 25.000 euro. 

    È possibile beneficiare dell’incentivo per un solo elettrodomestico per nucleo familiare.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Investment Management Exemption: chiarimenti dell’Agenzia sulle nuove disposizioni

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare del 19 novembre 2024 n. 23/E con la quale ha fornito istruzioni operative sull'Investment Management Exemption (IME), il regime introdotto dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 255, legge n. 197/2022) che mira a favorire l'attrattività dell'Italia per i gestori patrimoniali, riducendo i rischi legati alla configurazione di una stabile organizzazione per i veicoli di investimento non residenti.

    La legge di bilancio 2023 ha introdotto, mediante la modifica dell’articolo 162 del Testo unico delle imposte sui redditi, una presunzione legale in merito alla non configurabilità, al ricorrere di determinate condizioni, di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di ciascuna delle entità che costituiscono una struttura di investimento non residente che si avvale di servizi, ancorché preliminari o accessori, riconducibili all’alveo dell’attività di investimento svolta a beneficio della predetta struttura e resi da altri soggetti, nel medesimo territorio.

    La relazione illustrativa alla legge di bilancio per l’anno 2023, nel premettere che «il rischio derivante dalla possibile configurazione di una stabile organizzazione in capo alla struttura di investimento (e quindi al veicolo e alle sue controllate e, in ultima analisi, in capo agli investitori) potrebbe avere effetti fortemente deterrenti relativamente alla decisione di localizzare in Italia gli “asset manager” (e quindi dei loro dipendenti e/o collaboratori)», afferma, altresì, che «la modifica alla nozione interna di stabile organizzazione risponde all’esigenza di ridimensionare tale rischio» e «non interviene su altri presupposti di tassazione degli investitori, dei fondi di investimento esteri o degli stessi asset manager».

    La presunzione legale opera, quindi, a beneficio delle c.d. “strutture di investimento” andando a integrare, nell’ipotesi in cui vengano soddisfatte le condizioni previste per l’accesso alla Investment Management Exemption (in seguito l’“IME”), lo status di agente indipendente della management company, che può essere un soggetto residente o non residente, anche operante in Italia tramite stabile organizzazione, chiamato, nell’ambito della propria ordinaria attività e in nome o per conto della struttura di investimento, a concludere, anche con poteri  discrezionali, contratti di acquisto e/o di vendita e/o di negoziazione di strumenti finanziari, anche derivati e incluse le partecipazioni al capitale o al patrimonio, e di crediti; oppure, a contribuire, anche tramite operazioni preliminari o accessorie, all’acquisto e/o alla vendita e/o alla negoziazione delle predette asset class.

    Vediamo brevemente i chiarimenti forniti dalla suddetta circolare.

    Investment Management Exemption (IME): le condizioni richieste

    L’applicazione della disciplina Investment Management Exemption (IME) stabilisce che, in presenza di determinate condizioni, le attività svolte da un gestore per conto di un veicolo di investimento non residente non configurano automaticamente una stabile organizzazione in Italia. Questo è valido sia per i gestori residenti sia per quelli non residenti operanti tramite una stabile organizzazione nel nostro Paese.

    Le condizioni principali sono le seguenti:

    1. Requisiti per il veicolo di investimento non residente
    Il veicolo di investimento non residente deve rispettare i seguenti criteri:

    • Attività esclusiva o principale: deve svolgere attività di gestione di investimenti di natura finanziaria per conto di terzi.
    • Soggetto a vigilanza: deve essere vigilato nel Paese di costituzione.
    • Pluralità di investitori: deve operare nell’interesse di una pluralità di partecipanti, garantendo la separazione tra rischio d’investimento e rischio d’impresa.
    • Residenza in paesi che garantiscono uno scambio di informazioni: il veicolo e le sue controllate devono essere localizzati in Stati che garantiscono uno scambio adeguato di informazioni fiscali.

    2. Requisiti per l’indipendenza del gestore (asset manager)
    Il gestore patrimoniale, residente o non residente, deve garantire indipendenza rispetto al veicolo di investimento:

    • Nessuna carica direttiva: Il gestore, o i suoi dipendenti, non deve ricoprire ruoli direttivi nel veicolo o nelle sue controllate.
    • Limiti di partecipazione ai risultati economici: La partecipazione del gestore ai risultati del veicolo non deve superare il 25%, inclusi eventuali benefici indiretti derivanti da schemi di partecipazione ai risultati (es. carried interest).

    3. Documentazione idonea
    La remunerazione ricevuta dal gestore per le attività svolte deve essere supportata da documentazione conforme ai principi di libera concorrenza, in linea con le norme sui prezzi di trasferimento. Questa documentazione deve dimostrare:

    • La correttezza dei metodi di calcolo della remunerazione.
    • La conformità ai requisiti previsti dalla disciplina IME.

    4. Limiti specifici per le deleghe
    Nel caso in cui il gestore deleghi parte delle attività a terzi:

    • I delegati devono essere soggetti a vigilanza in Stati che garantiscono scambi di informazioni fiscali adeguati.
    • Devono rispettare principi di vigilanza equivalenti a quelli delle direttive europee UCITS e GEFIA.

    Il mancato rispetto di queste condizioni non implica automaticamente l’esistenza di una stabile organizzazione, ma obbliga l’Amministrazione finanziaria a valutare i presupposti concreti per una possibile contestazione.

    Allegati:
  • Sicurezza sul Lavoro

    OT23 2025: modello aggiornato e nuove istruzioni

    Inail  aveva  reso disponibile  sul proprio sito istituzionale con la nota operativa del 4182  del 22 aprile 2024,  il  modello  OT23 di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2025  (a norma dell'art. 23, DI 27 febbraio 2019) applicabile in correlazione con gli interventi migliorativi della sicurezza nel luogo di lavoro  adottati dalle aziende nel corso del 2024, con la relativa guida alla compilazione.

    In data 12 novembre 2024 è stato pubblicato un aggiornamento del modello con una nota esplicativa  INAIL con le novità 

    Nel documento si evidenzia che per  rafforzare il modello  agevolativo e dare continuità alle misure prevenzionali già previste, sono stati mantenuti la quasi totalità degli  interventi presenti nel modulo dello scorso anno, aggiornandoli con le novità normative con alcuni miglioramenti  del  testo.

    Inoltre è stata aggiornata la documentazione probante che riveste particolare importanza, in quanto la facilità  la realizzazione dell’intervento  e riduce l’attività  e di eventuale contenzioso amministrativo.

    Modello OT23 2025:  gli interventi previsti 

    Il modulo di domanda per l’anno 2025 presenta n. 72 interventi, articolati nelle 6 sezioni già presenti, ovvero: 

    • SEZIONE A Prevenzione degli infortuni mortali (non stradali)
    • SEZIONE B Prevenzione del rischio stradale
    • SEZIONE C Prevenzione delle malattie professionali
    • SEZIONE D Formazione, addestramento, informazione
    • SEZIONE E Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative
    • SEZIONE F Gestione delle emergenze e DPI.

    le modifiche di maggior interesse effettuate nel  modello per l’anno 2025 rispetto al modello per l’anno 2024 sono le seguenti.

    Per rendere il modello maggiormente accessibile alle aziende, sono state individuate solo due tipologie di interventi, 

    •  tipo “A” e 
    •  tipo “B”,

    eliminando i punteggi attribuiti a ciascun intervento presenti nel precedente modello.

    La classificazione degli interventi nelle due tipologie è stata effettuata in ragione  dell’efficacia prevenzionale e dell’onerosità di ciascun intervento.

    Per accedere al beneficio, in presenza dei requisiti prescritti, l’azienda deve attuare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B.

    Il modello OT23 2025 presenta n.39 interventi di tipo A e n. 33 interventi di tipo B.

    QUI  il Modello 0t23 VERSIONE 11.11 2024 

    Interventi pluriennali e nuove tipologie di intervento

    In considerazione dell’onerosità dell’intervento e delle diverse disponibilità economiche  delle aziende che investono in sicurezza, nel modello sono stati individuati n. 10  interventi la cui attuazione consente di accedere alla riduzione del tasso medio per  prevenzione per due o tre anni, a seconda della valenza prevenzionale dell’intervento,  fermo restando la presentazione ogni anno di apposita domanda. Tali interventi sono  qualificati come pluriennali (A-1.3, A-1.4, A-3.2, A-3.6, A-3.7, C-1.2, C-2.1, F-4, F-6,  F-7).

    Per ampliare l’offerta  sono stati introdotti i seguenti  nuovi interventi:

    1. Acquisto di macchine per la lavorazione del legno provviste di dispositivi di interblocco associati ai ripari  conformi alla norma UNI EN ISO 14119; b. seghe circolari multilama che  presentano un sistema meccanico aggiuntivo per la rimozione di trucioli, parti in  legno, schegge e polveri; c. macchina intestatrice/fresatrice dotata di cabina di  comando; d. macchina segatronchi conforme alla norma UNI EN 1807-2 e  dotata di una cabina di comando e di recinzione perimetrale (A-3.7).

    2.  Acquisto e installazione di macchine per il movimento terra con  sensore in grado di rilevare la presenza del conducente al posto di comando,  inviare un allarme in caso di discesa dal mezzo in movimento e impedirne  l’avvio o arrestarne il moto (A-3.8).

    3. Installazione  su cabine di automezzi, trattori stradali, cassoni o vani di carico,  rimorchi, la cui sommità superi i 2 metri, di  ancoraggi progettati per consentire  l’accesso di uno o più lavoratori collegati contemporaneamente e che consentono l’aggancio dei componenti di sistemi anti caduta (A-3.9).

    4.  A disposizione dei propri lavoratori sensori di  campo elettrico per la rilevazione della presenza di linee elettriche in tensione, integrabili nei DPI, conformi al rapporto tecnico IEC TR 61243-6:2017 e ha  formato gli addetti all’impiego degli stessi (A-4.2).

    5. Installazione di specifica pavimentazione a palchetti o un  graticolato atti a favorire il deflusso di liquidi in eccesso (A-6.1).

    6. Analisi di stabilità dei fronti di scavo con frequenza  superiore a quella prevista dagli obblighi di legge (periodicità almeno semestrale) per la valutazione del rischio inerente possibili instabilità  dell’ammasso roccioso o del terreno oggetto di coltivazione (A-6.2).

    7.  Installazione di  sistema automatico di abbattimento delle   polveri in ambienti outdoor (C-2.3) o di  filtrazione aria sui mezzi di  movimentazione terra con azionamento automatico a porte chiuse, con cabina  in sovrapressione rispetto all’ambiente esterno (C-2.4).

    9.Ssistema di confinamento dalle polveri per  i box di taglio e riquadratura di materiali lapidei in ambienti indoor  e ha congiuntamente acquistato dispositivi per la  pulizia ad umido dei locali (C-2.5).

    10.L’azienda ha acquistato e installato sistemi per la segregazione/confinamento di  tutti i nastri trasportatori presenti nello stabilimento per limitare la dispersione   di polveri e/o bioaerosol nell’ambiente di lavoro (C-2.6).

    11.L’azienda ha acquistato e installato, sui propri veicoli commerciali, industriali, mezzi da lavoro e da cantiere e su autobus, che non ne erano già provvisti, sistemi di dissipazione o attenuazione delle vibrazioni (C-4.4).

    12. Acquisto macchine per l’attività di cernita automatizzata dei rifiuti, come ad esempio i selettori ottici, in sostituzione di macchine per cernita manuale (movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza) (C-4.5).

    13 Sostituzione  macchine il cui livello di vibrazioni determina una  esposizione giornaliera A(8) [m/s2] al “sistema mano-braccio” o al corpo intero  superiore al

    livello di azione, con altre per le quali livello di esposizione è inferiore al livello di azione  (C-4.6)  (C-4.7).

    15. Attuazione protocollo per la promozione della salute con l‘applicazione delle buone pratiche definite dal Ministero della Salute in base al Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025 

    16.L’azienda ha erogato un corso di formazione sulle sostanze reprotossiche (D-4).

    17.L’azienda ha acquistato e installato sistemi di rilevazione termografica predittiva  per la rilevazione precoce di incendi (F-7).

    18. Installazione  su tutte le macchine per la lavorazione di  farina e zucchero delle barre elettrostatiche o ionizzanti con certificazione ATEX (F-8).

    Allegati:
  • Riforme del Governo Meloni

    Il Decreto Salva Infrazioni diventa legge: le novità per le concessioni balneari

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14.11.2024 n. 267 la legge del 14.11.2024 n. 166 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 16.09.2024 n. 131, che introduce misure urgenti per adeguare l'ordinamento italiano agli obblighi derivanti da atti dell'Unione Europea e per risolvere procedure di infrazione pendenti (AC. 2038-A).

    Scarica il testo del DL n. 131 del 16.09.2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

    Come aveva specificato il Consiglio dei Ministri nel suo comunicato, il decreto consentirà di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di un caso EU Pilot. In almeno 6 casi, le norme introdotte sono in grado di condurre all’immediata archiviazione, nel rispetto dei tempi tecnici della Commissione europea; in altri 11 casi, le norme adottate dal Governo costituiscono una premessa essenziale per giungere in tempi rapidi all’archiviazione.

    Tra le procedure interessate dal decreto rivestono particolare rilevanza:

    • le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive (n. 2020/4118), 
    • il trattamento previdenziale dei magistrati onorari (n. 2016/4081), 
    • il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, del diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e del diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (n. 2023/2006),
    • l’aumento della dotazione organica del Ministero della giustizia finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e dei servizi di intercettazione nelle indagini penali (n. 2021/4037), 
    • il corretto recepimento della direttiva 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (n. 2023/2090),
    • il completo recepimento della direttiva 2020/1057 relativamente al controllo su strada (n. 2022/0231), 
    • l’attuazione degli obblighi derivanti dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/116 – Cielo unico europeo (n. 2024/2190 e n.  2023/2056),
    • la sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea TEN-T (n. 2019/2279), 
    • il sistema sanzionatorio in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi (n. 2023/2022), 
    • la procedura in materia di diritto d’autore (n. 2017/4092) e le misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria (n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299. 

    Concessioni demaniali marittime e fluviali

    Il decreto interviene sulle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, prorogando la loro validità fino al 30 settembre 2027 per consentire un'adeguata programmazione delle procedure di affidamento, nel rispetto del diritto europeo.

    In particolare, si favorisce la partecipazione di microimprese e piccole imprese, con l'obiettivo di agevolare anche le imprese giovanili.

    I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono:

    • l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027,
    • l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027
    • la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati,
    • l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. 

    Regole per le nuove gare

    È previsto un sistema di selezione pubblico per l'assegnazione delle concessioni, con criteri basati su qualità, trasparenza e non discriminazione.

    Le regole per le nuove gare relative alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive sono state aggiornate, le principali disposizioni riguardano: 

    • Modalità di affidamento: le gare vengono avviate attraverso la pubblicazione di un bando di garada parte dell’ente concedente. Il bando deve essere pubblicato:
      • sul sito istituzionale dell'ente concedente
      • nell'albo pretorio online del comune dove si trova il bene demaniale
      • per concessioni di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta Ufficiale
      • per concessioni di durata superiore a 10 anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
    • Tempistiche:
      • le procedure di gara devono essere avviate almeno sei mesi prima della scadenza della concessione esistente.
      • la concessione in essere può essere prorogata solo se la nuova procedura di gara è stata avviata, e per il tempo strettamente necessario alla sua conclusione.
    • Durata delle concessioni: la durata delle nuove concessioni è stabilita in base al tempo necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti previsti, con un minimo di 5 anni e un massimo di 20 anni.
    • Criteri di aggiudicazione:gli enti concedenti devono valutare le offerte sulla base dei seguenti criteri:
      • Importo del canone offerto rispetto a quello minimo stabilito.
      • Qualità e condizioni dei servizi offerti agli utenti, con particolare attenzione all'accessibilità e alla fruibilità per persone con disabilità.
      • Progetti di investimento per migliorare le strutture e l’offerta turistico-ricreativa, anche nei periodi di bassa stagione.
      • Qualità degli impianti e delle strutture.
      • Valorizzazione delle specificità culturali locali (cultura, folklore, enogastronomia).
      • Impegni in ambito sociale e ambientale, inclusa la protezione del patrimonio culturale.
      • Occupazione giovanile: l’offerta di lavoro per persone sotto i 36 anni è valorizzata.
      • Esperienza dell'offerente in attività simili. Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.
    • Indennizzo per il concessionario uscente: in caso di assegnazione della concessione a un nuovo concessionario, è previsto un indennizzo per il concessionario uscente, pari al valore degli investimenti effettuati e non ammortizzati.

    Modifiche introdotte in sede referente

    Tra le modifiche, introdotte durante l’esame in sede referente, si segnalano:

    • la cauzione prestata dal concessionario entrante all’atto della stipula dell’atto di concessione, posta a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario, riguarda anche l’obbligo gravante sul concessionario entrante di procedere, a pena di decadenza dalla concessione in caso di inadempimento, al tempestivo pagamento dell’indennizzo dovuto al concessionario uscente. Inoltre, con riferimento alla perizia che deve determinare il valore su cui calcolare l’indennizzo, che a legislazione vigente è rilasciata da un professionista, viene introdotta la possibilità di avvalersi di un collegio di professionisti.
    • vengono integrati i criteri per l’aggiudicazione delle concessioniincludendo:
      • l’offerta di servizi specifici per l'accessibilità e la fruibilità dell'area demaniale da parte degli animali da affezione;
      • l’offerta di servizi specifici e dedicati alle famiglie;
      • l’offerta di servizi aggiuntivi volti a valorizzare l’esperienza turistica delle persone con disabilità.

    Allegati:
  • Adempimenti Iva

    Testo unico Iva – il testo del Dpr n. 633/72

    Ecco il testo in pdf del testo Unico Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (DPR del 26.10.1972 n. 633 aggiornato al 21.02.2024) (GU n.292 del 11-11-1972 – Suppl. Ordinario).

    AGGIORNAMENTO: Dal 2027 sarà in vigore il nuovo Testo Unico IVA (Dlgs del 19.01.2026 n. 10) | Scarica qui il testo

    TU Iva in consultazione fino al 13.05.2024

    E' utile segnalare che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, fino al 13 maggio in consultazione le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale. Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), è consistito nell’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali.

    Accademici, professionisti e contribuenti possono ora inviare entro il 13 maggio 2024 le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

    La proposta di testo unico IVA si compone di 4 Titoli.

    La materia è, a tutt’oggi, regolata da fonti diverse; al nucleo iniziale rappresentato dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si sono aggiunte, negli anni, disposizioni inserite in testi legislativi eterogenei, con la conseguenza di una frammentazione delle fonti.

    La scelta operata dal punto di vista della tecnica di redazione della proposta è stata quella della sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto. A tal fine, si propone una razionalizzazione delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 633 del 1972 e nel decreto-legge n. 331 del 1993 che disciplinano, rispettivamente, le operazioni nazionali e intraunionali, coerentemente alla sistematizzazione della direttiva 2006/112/UE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune dell’imposta sul valore aggiunto (cd Direttiva IVA).

    In una logica di coerenza con la ratio di organizzare le disposizioni per settori omogenei, alcuni profili oggi disciplinati nel d.P.R. n. 633 del 1972 (in particolare, “Obblighi dei contribuenti” e “Accertamento e Riscossione”, titoli II e IV) e nel decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, non hanno trovato collocazione nella proposta di testo unico IVA, bensì in altri testi unici.

    Si osserva che si è scelto di collocare nel testo unico adempimenti e accertamento le disposizioni che in materia di IVA disciplinano:

    • la fatturazione e la registrazione delle operazioni;
    • le dichiarazioni e le comunicazioni;
    • la liquidazione e l’accertamento.

    Parimenti, nel testo unico versamenti e riscossione sono state invece inserite le disposizioni concernenti:

    • la riscossione dell’IVA;
    • i rimborsi.

    Allegati:
  • Determinazione del Reddito

    Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) il testo aggiornato a novembre 2024

    Nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 vigente a novembre 2024.

    TITOLO I : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

    • CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI
    • CAPO II : REDDITI FONDIARI
    • CAPO III : REDDITI DI CAPITALE
    • CAPO IV : REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
    • CAPO V : REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
    • CAPO VI : REDDITI DI IMPRESA
    • CAPO VII : REDDITI DIVERSI

    TITOLO II : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

    • CAPO I : SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI
    • Capo II: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
      Sezione I: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
      Sezione II: CONSOLIDATO NAZIONALE
      Sezione III: CONSOLIDATO MONDIALE
    • CAPO III : ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI
    • CAPO IV : SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI
    • Capo V: ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI
    • Capo VI: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME

    TITOLO III : DISPOSIZIONI COMUNI
    TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI.

    TU imposte sui redditi in consultazione fino al 13.05.2024

    E' utile segnalare che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, fino al 13 maggio in consultazione le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale. Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), è consistito nell’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali.

    Accademici, professionisti e contribuenti possono ora inviare entro il 13 maggio 2024 le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

    La proporsta di TU Imposte sui Redditi si compone di 7 Titoli e muove dal Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nell’ottica di raccogliere, sistematizzare ed integrare le disposizioni ivi contenute con le disposizioni tributarie successivamente emanate e non confluite nel corpo dello stesso TUIR.

    • Il Titolo I “Imposta sul reddito delle persone fisiche” mantiene la suddivisione originaria in 7 capi. Il capo IV relativo ai redditi di lavoro dipendente è stato suddiviso in due sezioni: la sezione I raccoglie le disposizioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati e la sezione II raccoglie le disposizioni relative ai lavoratori frontalieri.
    • Il Titolo II “Imposta sul reddito delle società” si articola in 5 capi. Rispetto alla previgente suddivisione, la proposta di testo unico razionalizza la disciplina in ragione della natura commerciale o non commerciale delle società e degli enti. Pertanto, i capi II e III si riferiscono alle società ed enti commerciali rispettivamente residenti e non residenti e i capi IV e V si riferiscono agli enti non commerciali residenti e non residenti.
    • Il Titolo III, “Disposizioni comuni” si compone di 6 capi di cui 1 (precisamente il III) raccoglie la disciplina in materia di disallineamenti da ibridi.
    • Il Titolo IV, “Disposizioni speciali ai fini delle imposte sui redditi”, non presente nella versione vigente del TUIR, è stato inserito per raccogliere in appositi 9 capi le disposizioni che prevedono specifici regimi di determinazione del reddito. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative a: regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (capo I); determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (capo II); società di investimento immobiliare quotate e non quotate (capo III); gruppo europeo di interesse economico GEIE (capo IV), società di comodo (capo V); forme pensionistiche complementari (capo VI); consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (confidi) (capo VII);
      Nel capo VIII del titolo IV in esame sono state raccolte le disposizioni relative all’addizionale alle imposte sul reddito per le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Nel capo IX, infine, è stata ricondotta la disciplina dell’addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario (c.d. stock options).
    • Il Titolo V si compone di 9 capi ed è riservato alle “Altre disposizioni in materia di imposte sui redditi”. Si tratta di un titolo residuale che raccoglie, tra le altre, le disposizioni in materia di: riallineamento, trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate, perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, disposizioni di interpretazione in materia di determinazione del corrispettivo per le cessioni di immobili e aziende, disposizioni in materia di deducibilità IMU, alloggi sociali, fondi comuni d’investimento, strumenti finanziari, ecc.
    • Il Titolo VI riporta le “Disposizioni in materia di imposizione minima globale” (cd Pillar 2) introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
    • Il Titolo VII “Disposizioni temporanee, transitorie e finali” è suddiviso in 4 capi. In particolare, i primi 3 capi raccolgono le discipline con efficacia temporale di carattere temporaneo: Contributo dovuto dalle imprese energivore (capo I); Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (capo II); Disciplina transitoria delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (capo III). Il capo IV del Titolo VII in esame raccoglie, infine, le disposizioni transitorie e finali, comprese quelle già presenti nel Titolo V del vigente TUIR.

    La proposta infine contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

    Allegati: