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Agevolazioni e incentivi per Start-up e PMI Innovative: le novità della Legge 162/2024
Pubblicata in GU la legge del 28 ottobre 2024 n. 162 con misure volte a sostenere la crescita e l’innovazione del tessuto imprenditoriale italiano, puntando su agevolazioni fiscali e incentivi finanziari rivolti a start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative.
La norma risponde alla necessità di rendere più attrattivo il mercato italiano per gli investimenti, sia per le aziende già operative sia per gli investitori individuali, offrendo nuove opportunità di risparmio fiscale.
In particolare, la legge inquadra le categorie di imprese interessate:
- Start-up innovative
sono quelle società caratterizzate da alti contenuti tecnologici e orientate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. La definizione completa si trova nel Decreto-Legge n. 179/2012, che stabilisce i requisiti specifici. - PMI innovative
sono piccole e medie imprese che si distinguono per innovazione e digitalizzazione, come definito dal Decreto-Legge n. 3/2015. Queste imprese devono rispettare determinati criteri, come un'elevata spesa in ricerca e sviluppo.
In breve sintesi le principali disposizioni contenute nella legge.
Agevolazioni fiscali per investimenti in Start-up e PMI innovative
Uno dei punti chiave della legge è l’incentivo fiscale per chi decide di investire in start-up o PMI innovative.
Ecco come funziona:
- gli investitori persone fisiche possono beneficiare di una detrazione dall'imposta sul reddito (IRPEF) proporzionale all’investimento.
- qualora la detrazione superi l’imposta lorda dovuta, la parte eccedente si trasforma in un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione nelle dichiarazioni fiscali future.
- questa misura sarà applicabile a partire dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023, con un impatto economico stimato di circa 1,8 milioni di euro all’anno a partire dal 2025.
Con queste agevolazioni, il governo intende ridurre il rischio di investimento e rendere più interessante l’iniezione di capitali in progetti innovativi, anche per i piccoli investitori.
Nuovi incentivi per la Patrimonializzazione delle PMI
Un'altra importante novità è rappresentata dall’ampliamento delle possibilità di intervento del Patrimonio Destinato, il fondo istituito per sostenere il rilancio delle imprese italiane, che avrà la facoltà di:
- investire in quote o azioni di fondi di investimento di nuova costituzione, che dovranno operare con politiche di investimento compatibili con gli obiettivi di crescita e innovazione.
- tali investimenti potranno indirizzarsi verso titoli di emittenti italiani di media o piccola capitalizzazione, promuovendo così l'intero mercato italiano dei capitali.
Questo meccanismo rafforza il supporto economico alle imprese che operano in settori strategici, come le filiere produttive e le reti di innovazione. Si tratta di un passo importante per incrementare la competitività delle PMI italiane sul mercato internazionale.
Esenzione fiscale sulle plusvalenze da investimenti in Imprese innovative
La legge introduce ulteriori vantaggi per chi decide di investire in start-up e PMI innovative:
- le plusvalenze derivanti dalla vendita di quote in start-up e PMI innovative sono esentate da imposizione fiscale, a condizione che le quote siano detenute per almeno tre anni e siano acquisite entro il 31 dicembre 2025.
- questa esenzione è applicabile solo ai proventi generati dalla partecipazione a fondi di investimento dedicati alle imprese innovative, sia start-up che PMI.
Questa agevolazione mira a incentivare non solo la creazione di nuove imprese, ma anche la fidelizzazione degli investitori, scoraggiando il disinvestimento precoce e favorendo il reinvestimento in nuove iniziative.
Allegati: - Start-up innovative
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Autotutela tributaria: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle novità
L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 7 novembre 2024 n.21, fornisce chiarimenti in merito all’esercizio del potere di autotutela tributaria, alla luce della nuova disciplina dell’istituto, contenuta negli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), introdotti dal dlgs n. 219/2023 (articolo 1, comma 1, lett. m), emanato in
attuazione della legge delega per la
riforma fiscale.Scarica il testo della Circolare del 07.11.2024 n. 21
In particolare, gli articoli 10-quater e 10-quinquies dello Statuto dei diritti del contribuente hanno riformato l'istituto dell'autotutela tributaria, distinguendola in due categorie:
- autotutela obbligatoria
- e sutotutela facoltativa.
Queste disposizioni, in vigore dal 18 gennaio 2024, mirano a garantire una maggiore tutela dei diritti del contribuente, introducendo criteri chiari per l'esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria.
Autotutela obbligatoria (articolo 10-quater)
L’articolo 10-quater introduce un obbligo di autotutela per l’amministrazione finanziaria in specifici casi di "manifesta illegittimità".
L'amministrazione finanziaria è tenuta ad annullare, in tutto o in parte, atti di imposizione o a rinunciare all'imposizione senza necessità di istanza da parte del contribuente, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
- Errore di persona
- Errore di calcolo
- Errore nell'individuazione del tributo
- Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria
- Errore sul presupposto d'imposta
- Mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti
- Mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini previsti a pena di decadenza
Tuttavia, l'obbligo di autotutela non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria o se è trascorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
Autotutela facoltativa (articolo 10-quinquies)
L’articolo 10-quinquies consente all’amministrazione di annullare atti non rientranti nei casi di autotutela obbligatoria.
Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 10-quater, l'amministrazione finanziaria può procedere all'annullamento, totale o parziale, di atti di imposizione o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
Modalità di presentazione della richiesta di autotutela
Le richieste di autotutela devono essere indirizzate all’Ufficio emittente e devono riportare dati completi, incluse motivazioni chiare e documentazione a supporto.
L’istanza deve essere presentata avvalendosi di strumenti atti a certificarne l’invio da parte del soggetto legittimato a presentarla, tramite, ad esempio, l'utilizzo dei servizi telematici (accesso tramite SPID, CIE o CNS), tramite posta elettronica certificata o in alternativa tramite consegna a mano con accesso fisico allo sportello.
Contenuto dell'istanza di autotutela
L'istanza deve essere redatta in carta semplice e contenere:
- Dati del richiedente: nome, cognome, codice fiscale e recapiti.
- Riferimenti dell'atto contestato: tipo di atto (ad esempio, avviso di accertamento o cartella di pagamento), numero e data dell'atto, anno d'imposta.
- Motivazioni della richiesta: esposizione chiara e dettagliata dei motivi per cui si ritiene l'atto illegittimo o infondato.
- Documentazione a supporto: allegare copia dell'atto contestato e ogni altro documento utile a comprovare le proprie ragioni.
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Residenza Fiscale: le nuove regole per Persone Fisiche e Società nel 2024
Il Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023, che ha dato attuazione a taluni degli interventi previsti dalla delega fiscale (legge n. 111/2023) tra questi è stato demandato al Governo la riforma della “disciplina della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società come criterio di collegamento personale all’imposizione, al fine di renderla coerente con la migliore prassi internazionale e con le Convenzioni sottoscritte dall’Italia per evitare le doppie imposizioni, nonché coordinarla con la disciplina della stabile organizzazione e dei regimi speciali vigenti per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia anche valutando la possibilità di adeguarla all’esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile.
Il quadro normativo della residenza fiscale in Italia ha subito un’importante revisione, con la recente Circolare n. 20/E del 4 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate, fornisce le istruzioni operative agli uffici dell’Agenzia delle Entrate in merito alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 sulla determinazione della residenza fiscale delle persone fisiche, società ed enti, al fine di uniformare le modalità di applicazione delle disposizioni, contribuendo a garantire maggiore certezza giuridica e a ridurre i potenziali contenziosi.
Le novità si applicano dal 1° gennaio 2024 per le società e gli enti aventi l’esercizio coincidente con l’anno solare.
Per le società o gli enti con esercizio non coincidente con l’anno solare (c.d. esercizio a cavallo d’anno) la nuova determinazione della residenza è efficace dal periodo successivo a quello in corso al 29 dicembre 2023, continuando ad operare la disciplina previgente nel periodo d’imposta in corso fino alla chiusura dell’esercizio a cavallo d’anno.
In breve sintesi i chiarimenti forniti nella Circolare.
Residenza Fiscale delle Persone Fisiche
Il Decreto n. 209/2023 introduce cambiamenti significativi alla definizione di residenza fiscale delle persone fisiche ai fini delle imposte sui redditi. Le principali novità riguardano i criteri per stabilire la residenza fiscale, con l’aggiunta del nuovo parametro della presenza fisica.
I Nuovi Criteri di Residenza
Prima del 2024, una persona fisica era considerata fiscalmente residente in Italia se:
- Iscritta nell’anagrafe della popolazione residente;
- Possedeva il domicilio o la residenza in Italia, come definiti dal Codice Civile.
Dal 2024, oltre alla residenza anagrafica e al domicilio, si aggiunge un criterio di presenza fisica. Viene considerata residente la persona che, per più di metà dell’anno fiscale (183 o 184 giorni in caso di anno bisestile), ha:
- Residenza o domicilio in Italia;
- Una presenza fisica continuativa o frazionata sul territorio italiano.
Pertanto, dal 2024, la normativa considera residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 per l’anno bisestile), soddisfano almeno uno dei seguenti criteri:
- Iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente (presunzione relativa);
- Domicilio principale nel territorio italiano, ora definito come il luogo delle principali relazioni personali e familiari;
- Residenza nel territorio, intesa come dimora abituale;
- Presenza fisica sul territorio italiano, considerando anche le frazioni di giorno.
La Relazione illustrativa al Decreto conferma, altresì, in continuità con la previgente versione dell’articolo 2, comma 2, del TUIR, che ai fini del computo della maggior parte del periodo d’imposta, si ha riguardo anche a periodi non consecutivi nel corso dell’anno, sommandoli, quindi, tra loro. Pertanto, ai fini della residenza fiscale in Italia, non è necessario che i criteri di collegamento richiesti dalla norma ricorrano in modo continuativo ed ininterrotto, ma è sufficiente che si verifichino per 183 – o 184 in caso di anno bisestile – giorni nel corso di un anno solare.
Presunzione di Residenza e prova contraria
Il Decreto specifica che l’iscrizione anagrafica non è più una presunzione assoluta, di conseguenza, un soggetto può fornire prove che dimostrino l’assenza di una residenza effettiva in Italia, nonostante la registrazione anagrafica.
Residenza fiscale e Smart working
Un’altra novità è l’estensione del criterio della presenza fisica ai lavoratori in smart working. Chiunque lavori da remoto per la maggior parte dell’anno fiscale in Italia sarà considerato fiscalmente residente, indipendentemente da dove sia situato il datore di lavoro o l’origine dei redditi.
Residenza Fiscale delle Società e degli Enti
L’articolo 73, comma 3, del TUIR, nella versione previgente alle modifiche attuate dal Decreto, considerava fiscalmente residenti in Italia le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, mantenevano nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale. Si trattava di tre criteri alternativi, con la conseguenza che la ricorrenza di uno solo era sufficiente a radicare la residenza fiscale della società o dell’ente nel nostro Paese.
Per le società e gli enti, l’articolo 2 del Decreto riformula, quindi, la definizione di residenza di società ed enti ai fini delle imposte sui redditi, intervenendo sugli articoli 73, comma 3, e 5, comma 3, lettera d) del TUIR, introducendo due nuovi criteri sostanziali che sostituiscono la nozione di “sede dell’amministrazione”:
- la sede di direzione effettiva
- e la gestione ordinaria in via principale.
Sede di Direzione Effettiva e Gestione Ordinaria
La sede di direzione effettiva si riferisce al luogo in cui si prendono le decisioni strategiche principali che riguardano l’ente nel suo complesso. La gestione ordinaria in via principale, invece, indica il luogo dove si svolgono le attività di gestione quotidiana. Entrambi questi criteri riflettono un approccio sostanziale che mira a garantire un collegamento reale tra la società e il territorio italiano.
Eliminazione dell’oggetto principale
Il criterio dell’oggetto principale, spesso causa di incertezza, è stato eliminato. La residenza fiscale delle società sarà ora determinata in base alla sede legale o a questi nuovi criteri di direzione e gestione ordinaria.
Allegati: -
Testo Unico Edilizia aggiornato
Pubblichiamo il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, rappresenta una delle pietre miliari della normativa italiana in ambito urbanistico ed edilizio.Esso fornisce un quadro normativo chiaro e unificato per regolamentare l'attività edilizia su tutto il territorio nazionale, assicurando la conformità alle esigenze di sicurezza, tutela ambientale e sostenibilità.
Ultimo aggiornamento all'atto del 09.10.2024.
Il testo è suddiviso in diverse parti e sezioni, ognuna dedicata a specifici aspetti della disciplina edilizia. Gli obiettivi principali includono:
- Fornire regole uniformi per le attività edilizie;
- Garantire il rispetto delle norme in materia di tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico;
- Regolamentare i procedimenti amministrativi relativi a permessi di costruire, attività edilizia libera e segnalazioni certificate;
- Sostenere interventi di rigenerazione urbana e tutela dell’ambiente.
Punti salienti del Testo Unico Edilizia aggiornato
Attività edilizia libera
- Include interventi di manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche e installazione di pannelli fotovoltaici per uso domestico, che non richiedono permessi specifici.
Permesso di costruire
- Regolamenta gli interventi di nuova costruzione e trasformazione urbanistica ed edilizia che richiedono un’autorizzazione esplicita, specificando criteri di conformità urbanistica e procedurale.
Strumenti di semplificazione
- Introduzione dello sportello unico per l’edilizia, che funge da punto di riferimento per tutte le interazioni amministrative tra cittadini e amministrazioni pubbliche.
Norme per il recupero dei sottotetti
- Agevolazioni per il recupero a fini abitativi, anche in deroga ai limiti di distanza tra edifici, nel rispetto della normativa regionale.
Contributo di costruzione
- Definisce i parametri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, favorendo interventi di ristrutturazione rispetto a nuove edificazioni.
Sostenibilità e innovazione
- Incentivi per interventi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica.
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Decreto PNRR 2024: novità per lavoro, scuola e università
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 il Decreto legge del 28 ottobre 2024 n. 160 contenente misure urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione, per favorire una migliore attuazione del PNRR.
Scarica il testo del Decreto legge del 28 ottobre n. 160
Il testo si articola in diverse aree con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso, supportare settori in crisi, riformare il reclutamento accademico e rafforzare la promozione degli ITS Academy.
Capo I – Disposizioni in materia di lavoro
Misure di contrasto al lavoro sommerso
- Revisione delle competenze: l’INAIL sostituisce l’ANPAL come ente competente per alcune funzioni, al fine di migliorare il contrasto al lavoro sommerso.
- Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC): dal 2026 verranno introdotti per identificare i datori di lavoro a rischio di evasione contributiva in alcuni settori.
- Portale Nazionale del Sommerso: accesso ampliato alle pubbliche amministrazioni per verifiche e controlli mirati.
Crisi occupazionale nel settore moda
- Sostegno ai lavoratori: viene riconosciuta un’integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario. L’integrazione viene erogata direttamente dal datore di lavoro e rimborsata dall’INPS.
Fondo per il pluralismo e innovazione digitale
- Crisi nel settore dell’informazione: una quota del Fondo verrà destinata a misure di supporto per imprese in difficoltà nell’editoria e informazione.
Capo II – Disposizioni per il sistema universitario
Reclutamento del personale docente
- Procedure ASN: ampliamento della tornata ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) con nuovi periodi di presentazione per il personale docente, in linea con gli obiettivi del PNRR.
Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
- Proroga mandato: le funzioni dei membri attuali vengono prorogate al 31 luglio 2025 per garantire la continuità delle attività istituzionali.
Alloggi universitari
- Ampliamento e verifica degli interventi: viene introdotta la possibilità di utilizzare beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione di alloggi universitari. Il Commissario straordinario è autorizzato a velocizzare le verifiche di avanzamento per raggiungere i target del PNRR.
Campus del Politecnico di Milano
- Interventi strutturali e tecnologici: previsti finanziamenti per il Campus di Bovisa per completare l’ammodernamento, con fondi destinati agli anni 2024 e 2025.
Capo III – Disposizioni in materia di istruzione
Promozione internazionale degli ITS Academy
- Processi di internazionalizzazione: l’iniziativa "Piano Mattei" prevede un investimento per promuovere i percorsi ITS anche all’estero, ampliando così l’offerta formativa.
Supporto al personale scolastico
- Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: incrementato per supportare il personale coinvolto nelle attività legate al PNRR e alla transizione verso nuovi sistemi di gestione delle pratiche.
Libri di testo per le famiglie meno abbienti
- Incremento fondi: previsti finanziamenti per la fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie con minori possibilità economiche, riducendo le barriere all’accesso all’istruzione.
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Contributi Nautica da diporto sostenibile: approvato il decreto per la richiesta
Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è stato pubblicato il Decreto del MIMIT del 05.09.2024 contenente i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, destinati a persone fisiche e imprese che operano nel settore, in attuazione di quanto previsto all’articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it).
Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese verranno definiti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione.
Con il medesimo provvedimento verrà reso disponibile lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione nonchè definita l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese
proprietarie di unità da diporto utilizzate per:- navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e
senza fine di lucro, - fini commerciali,
- nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da
diporto.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:
- essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- essere nel pieno godimento dei diritti civili;
- non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di
agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:
- risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno
e libero esercizio dei propri diritti; - aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
- non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4 del decreto.
Misura del contributo e come viene erogato
L'importo del contributo varia in base al tipo di motore elettrico acquistato e alla modalità di utilizzo, ed è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:
- 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo dotati di batteria integrata;
- 10.000 euro per motori elettrici fuoribordo con batteria esterna, motori elettrici entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione con batteria esterna.
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di agevolazione, e il contributo massimo complessivamente concedibile è:
- 8.000 euro per persone fisiche, con un massimo di due motori acquistati;
- 50.000 euro per imprese, per l'acquisto di più motori.
Nel caso di imprese, le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”.
Allegati: - navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e
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Etichettatura alimentare e obbligo indicazione QUID: pubblicate le Linee Guida
Pubblicata la Circolare MIMIT del 18.09.2024 che fornisce le Linee Guida con gli orientamenti necessari per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura di taluni prodotti alimentari o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.
Scarica la Circolare MIMIT del 18.09.2024 – Linee guida etichettatura alimentare
La presente circolare tiene conto anche della Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) (2017/C 393/05) ed è stata redatta allo scopo di fornire i necessari orientamenti per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.
L'obbligo suddetto riguarda solo gli ingredienti e non i componenti naturalmente presenti nei prodotti alimentari.
Pertanto, il QUID non si applica, ad esempio, alla caffeina, alle vitamine e ai sali minerali contenuti rispettivamente nel caffè o nei succhi e nettari di frutta.
Inoltre, forniscono chiarimenti sulle previsioni normative che disciplinano specifiche categorie di alimenti quali, ad esempio, prodotti preimballati e non preimballati, latte e formaggi freschi a pasta filata, prodotti da forno ed etichettatura delle carni quali ingredienti.
Quando è obbligatorio indicare il QUID
L'obbligo di indicare la dichiarazione quantitativa degli ingredienti (QUID) è previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e riguarda specifici casi in cui la quantità di determinati ingredienti o categorie di ingredienti deve essere riportata sull’etichetta. Ecco nel dettaglio quando è obbligatorio indicare il QUID:
1. Ingrediente presente nella denominazione di vendita
Se l'ingrediente o la categoria di ingredienti figura direttamente nella denominazione del prodotto, come ad esempio:
- Pasta all'uovo: la quantità di uova deve essere dichiarata.
- Yogurt alle fragole: la quantità di fragole deve essere indicata.
- Panettone al cioccolato: la quantità di cioccolato deve essere specificata.
2. Categoria di ingredienti nella denominazione di vendita
Se una categoria generica di ingredienti figura nella denominazione di vendita, è obbligatorio indicarne la quantità. Esempi includono:
- Torta alla frutta: la quantità di frutta deve essere dichiarata.
- Zuppa di pesce: la quantità di pesce deve essere indicata.
Questa regola si applica anche quando viene usata una denominazione generica che il consumatore riconosce comunemente, come “verdure”, “cereali” o “proteine vegetali”.
3. Ingrediente posto in rilievo nell'etichettatura
Quando un ingrediente è enfatizzato nell'etichetta tramite parole, immagini o rappresentazioni grafiche, è necessario indicarne la quantità. Esempi di questo caso includono:
- Un dolce con la dicitura "con gocce di cioccolato" accompagnata da un’immagine che le mette in evidenza.
- Un prodotto caseario con l’immagine di una mucca per sottolineare la presenza di latte o burro.
L’obbligo non si applica se l'immagine rappresenta l'intero prodotto senza evidenziare un particolare ingrediente, ad esempio la rappresentazione di un minestrone con tutte le verdure usate senza metterne in risalto una specifica.
4. Ingrediente essenziale per caratterizzare un prodotto
Quando un ingrediente è essenziale per caratterizzare un prodotto e per distinguerlo da prodotti simili, il QUID è obbligatorio. Un esempio classico è:
- Aranciata: deve essere specificata la quantità di succo d'arancia contenuta, poiché è l'ingrediente chiave che definisce il prodotto.
5. Ingrediente generalmente associato alla denominazione di vendita
Se un ingrediente è generalmente associato dal consumatore a un particolare prodotto, anche se non evidenziato nella denominazione o in etichetta, deve essere indicata la sua quantità. Questo caso è meno frequente e riguarda prodotti con nomi consacrati dall’uso, come:
- Savoiardi: devono indicare la quantità di uova, anche se non specificata nella denominazione.
- Strudel: deve essere indicata la quantità di frutta, come le mele, anche se non esplicitamente indicata nell'etichetta.
6. Ingrediente composto
Quando un ingrediente menzionato è composto da altri ingredienti, è obbligatorio indicare sia la quantità dell'ingrediente composto, sia quella dei suoi ingredienti principali. Ad esempio:
- Biscotti con crema alle nocciole: deve essere indicata la quantità sia della crema che delle nocciole.
7. Ingredienti presenti in alimenti preimballati
Il QUID è obbligatorio anche nei prodotti preimballati per la vendita diretta, qualora sia necessario specificare un ingrediente particolarmente valorizzato, come potrebbe essere un ripieno di carne o verdure.
Esclusioni e deroghe
Vi sono casi in cui l’obbligo di indicare il QUID non si applica, come:
- Ingredienti utilizzati in piccole quantità a scopo di aromatizzazione (es.: spezie, erbe).
- Prodotti fabbricati con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (es.: formaggi, olio d'oliva).
- Ingredienti la cui quantità deve già figurare sull'etichetta per altre normative dell’Unione Europea.