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Codice Civile: il testo completo in pdf
Testo completo del Codice Civile, Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/04/1942).Disposizioni sulla legge in generale
- Capo I: Delle fonti del diritto
- Capo II: Dell'applicazione della legge in generale
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
- Titolo I: Delle persone fisiche
- Titolo II: Delle persone giuridiche
- Titolo III: Del domicilio e della residenza
- Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
- Titolo V: Della parentela e dell'affinità
- Titolo VI: Del matrimonio
- Titolo VII: Dello stato di figlio
- Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età
- Titolo IX: Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
- Titolo IX-bis: Ordini di protezione contro gli abusi familiari
- Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
- Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
- Titolo XII: Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
- Titolo XIII: Degli alimenti
- Titolo XIV: Degli atti dello stato civile
Libro Secondo: Delle successioni
- Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
- Titolo II: Delle successioni legittime
- Titolo III: Delle successioni testamentarie
- Titolo IV: Della divisione
- Titolo V: Delle donazioni
Libro Terzo: Della proprietà
- Titolo I: Dei beni
- Titolo II: Della proprietà
- Titolo III: Della superficie
- Titolo IV: Dell'enfiteusi
- Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
- Titolo VI: Delle servitù prediali
- Titolo VII: Della comunione
- Titolo VIII: Del possesso
- Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto
Libro Quarto: Delle obbligazioni
- Titolo I: Delle obbligazioni in generale
- Titolo II: Dei contratti in generale
- Titolo III: Dei singoli contratti
- Titolo IV: Delle promesse unilaterali
- Titolo V: Dei titoli di credito
- Titolo VI: Della gestione di affari
- Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
- Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
- Titolo IX: Dei fatti illeciti
Libro Quinto: Del lavoro
- Titolo I: Della disciplina delle attività professionali
- Titolo II: Del lavoro nell'impresa
- Titolo III: Del lavoro autonomo
- Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti
- Titolo V: Delle società
- Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici
- Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione
- Titolo VIII: Dell'azienda
- Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
- Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
- Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi
Libro Sesto: Della tutela dei diritti
- Titolo I: Della trascrizione
- Titolo II: Delle prove
- Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
- Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti
- Titolo V: Della prescrizione e della decadenza
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Decreto PNRR 2024: novità per lavoro, scuola e università
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 il Decreto legge del 28 ottobre 2024 n. 160 contenente misure urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione, per favorire una migliore attuazione del PNRR.
Scarica il testo del Decreto legge del 28 ottobre n. 160
Il testo si articola in diverse aree con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso, supportare settori in crisi, riformare il reclutamento accademico e rafforzare la promozione degli ITS Academy.
Capo I – Disposizioni in materia di lavoro
Misure di contrasto al lavoro sommerso
- Revisione delle competenze: l’INAIL sostituisce l’ANPAL come ente competente per alcune funzioni, al fine di migliorare il contrasto al lavoro sommerso.
- Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC): dal 2026 verranno introdotti per identificare i datori di lavoro a rischio di evasione contributiva in alcuni settori.
- Portale Nazionale del Sommerso: accesso ampliato alle pubbliche amministrazioni per verifiche e controlli mirati.
Crisi occupazionale nel settore moda
- Sostegno ai lavoratori: viene riconosciuta un’integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario. L’integrazione viene erogata direttamente dal datore di lavoro e rimborsata dall’INPS.
Fondo per il pluralismo e innovazione digitale
- Crisi nel settore dell’informazione: una quota del Fondo verrà destinata a misure di supporto per imprese in difficoltà nell’editoria e informazione.
Capo II – Disposizioni per il sistema universitario
Reclutamento del personale docente
- Procedure ASN: ampliamento della tornata ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) con nuovi periodi di presentazione per il personale docente, in linea con gli obiettivi del PNRR.
Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
- Proroga mandato: le funzioni dei membri attuali vengono prorogate al 31 luglio 2025 per garantire la continuità delle attività istituzionali.
Alloggi universitari
- Ampliamento e verifica degli interventi: viene introdotta la possibilità di utilizzare beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione di alloggi universitari. Il Commissario straordinario è autorizzato a velocizzare le verifiche di avanzamento per raggiungere i target del PNRR.
Campus del Politecnico di Milano
- Interventi strutturali e tecnologici: previsti finanziamenti per il Campus di Bovisa per completare l’ammodernamento, con fondi destinati agli anni 2024 e 2025.
Capo III – Disposizioni in materia di istruzione
Promozione internazionale degli ITS Academy
- Processi di internazionalizzazione: l’iniziativa "Piano Mattei" prevede un investimento per promuovere i percorsi ITS anche all’estero, ampliando così l’offerta formativa.
Supporto al personale scolastico
- Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: incrementato per supportare il personale coinvolto nelle attività legate al PNRR e alla transizione verso nuovi sistemi di gestione delle pratiche.
Libri di testo per le famiglie meno abbienti
- Incremento fondi: previsti finanziamenti per la fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie con minori possibilità economiche, riducendo le barriere all’accesso all’istruzione.
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Global minimum tax: come calcolare la riduzione Sbie
Pubblicato in GU il Decreto del MEF dell'11 ottobre 2024 (emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del dlgs 27 dicembre 2023 n. 209) che introduce misure per la riduzione della base imponibile in riferimento alla Global Minimum Tax, in linea con le direttive dell'OCSE e dell'UE.
La normativa disciplina principalmente la Substance-Based Income Exclusion (SBIE), volta a escludere dal calcolo della tassazione parte dei redditi generati da attività economiche sostanziali, ossia quelle che dimostrano l'uso di immobilizzazioni materiali e di forza lavoro in un Paese specifico.
L'obiettivo è evitare l'erosione della base imponibile in nazioni a bassa fiscalità, limitando l’imposizione solo ai profitti eccedenti non legati a reali attività economiche.
In particolare, il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale.
Tale riduzione, nota anche come “Substance-based Income Exclusion” (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi:
- il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali
Ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione - e i salari dei dipendenti.
Ambito di applicazione
Il decreto si applica a gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni, con riferimento ai redditi prodotti in Paesi con aliquote fiscali inferiori alla soglia minima globale. La riduzione della base imponibile si basa su due elementi:
- Spese salariali ammissibili: include retribuzioni, indennità, contributi previdenziali e altre spese a favore dei dipendenti. La riduzione ammonta al 5% delle spese ammissibili.
- Immobilizzazioni materiali ammissibili: comprende beni come immobili, macchinari e attrezzature utilizzati per attività economiche nel Paese. La riduzione è pari al 5% del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali.
Questa regolamentazione si inserisce nel quadro più ampio della normativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e della Direttiva UE 2022/2523, per assicurare una fiscalità equa e combattere l’elusione fiscale delle grandi imprese.
Allegati: - il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali
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Contributi Nautica da diporto sostenibile: approvato il decreto per la richiesta
Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è stato pubblicato il Decreto del MIMIT del 05.09.2024 contenente i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, destinati a persone fisiche e imprese che operano nel settore, in attuazione di quanto previsto all’articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.
Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it).
Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese verranno definiti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione.
Con il medesimo provvedimento verrà reso disponibile lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione nonchè definita l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese
proprietarie di unità da diporto utilizzate per:- navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e
senza fine di lucro, - fini commerciali,
- nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da
diporto.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:
- essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
- essere nel pieno godimento dei diritti civili;
- non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di
agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:
- risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno
e libero esercizio dei propri diritti; - aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
- non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4 del decreto.
Misura del contributo e come viene erogato
L'importo del contributo varia in base al tipo di motore elettrico acquistato e alla modalità di utilizzo, ed è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:
- 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo dotati di batteria integrata;
- 10.000 euro per motori elettrici fuoribordo con batteria esterna, motori elettrici entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione con batteria esterna.
Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di agevolazione, e il contributo massimo complessivamente concedibile è:
- 8.000 euro per persone fisiche, con un massimo di due motori acquistati;
- 50.000 euro per imprese, per l'acquisto di più motori.
Nel caso di imprese, le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”.
Allegati: - navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e
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Etichettatura alimentare e obbligo indicazione QUID: pubblicate le Linee Guida
Pubblicata la Circolare MIMIT del 18.09.2024 che fornisce le Linee Guida con gli orientamenti necessari per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura di taluni prodotti alimentari o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.
Scarica la Circolare MIMIT del 18.09.2024 – Linee guida etichettatura alimentare
La presente circolare tiene conto anche della Comunicazione della Commissione sull’applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID) (2017/C 393/05) ed è stata redatta allo scopo di fornire i necessari orientamenti per l'applicazione dell’indicazione quantitativa degli ingredienti (QUID) che figurano nella denominazione di vendita, che sono posti in rilievo nell'etichettatura o che sono essenziali per caratterizzare l’alimento.
L'obbligo suddetto riguarda solo gli ingredienti e non i componenti naturalmente presenti nei prodotti alimentari.
Pertanto, il QUID non si applica, ad esempio, alla caffeina, alle vitamine e ai sali minerali contenuti rispettivamente nel caffè o nei succhi e nettari di frutta.
Inoltre, forniscono chiarimenti sulle previsioni normative che disciplinano specifiche categorie di alimenti quali, ad esempio, prodotti preimballati e non preimballati, latte e formaggi freschi a pasta filata, prodotti da forno ed etichettatura delle carni quali ingredienti.
Quando è obbligatorio indicare il QUID
L'obbligo di indicare la dichiarazione quantitativa degli ingredienti (QUID) è previsto dal regolamento (UE) n. 1169/2011 e riguarda specifici casi in cui la quantità di determinati ingredienti o categorie di ingredienti deve essere riportata sull’etichetta. Ecco nel dettaglio quando è obbligatorio indicare il QUID:
1. Ingrediente presente nella denominazione di vendita
Se l'ingrediente o la categoria di ingredienti figura direttamente nella denominazione del prodotto, come ad esempio:
- Pasta all'uovo: la quantità di uova deve essere dichiarata.
- Yogurt alle fragole: la quantità di fragole deve essere indicata.
- Panettone al cioccolato: la quantità di cioccolato deve essere specificata.
2. Categoria di ingredienti nella denominazione di vendita
Se una categoria generica di ingredienti figura nella denominazione di vendita, è obbligatorio indicarne la quantità. Esempi includono:
- Torta alla frutta: la quantità di frutta deve essere dichiarata.
- Zuppa di pesce: la quantità di pesce deve essere indicata.
Questa regola si applica anche quando viene usata una denominazione generica che il consumatore riconosce comunemente, come “verdure”, “cereali” o “proteine vegetali”.
3. Ingrediente posto in rilievo nell'etichettatura
Quando un ingrediente è enfatizzato nell'etichetta tramite parole, immagini o rappresentazioni grafiche, è necessario indicarne la quantità. Esempi di questo caso includono:
- Un dolce con la dicitura "con gocce di cioccolato" accompagnata da un’immagine che le mette in evidenza.
- Un prodotto caseario con l’immagine di una mucca per sottolineare la presenza di latte o burro.
L’obbligo non si applica se l'immagine rappresenta l'intero prodotto senza evidenziare un particolare ingrediente, ad esempio la rappresentazione di un minestrone con tutte le verdure usate senza metterne in risalto una specifica.
4. Ingrediente essenziale per caratterizzare un prodotto
Quando un ingrediente è essenziale per caratterizzare un prodotto e per distinguerlo da prodotti simili, il QUID è obbligatorio. Un esempio classico è:
- Aranciata: deve essere specificata la quantità di succo d'arancia contenuta, poiché è l'ingrediente chiave che definisce il prodotto.
5. Ingrediente generalmente associato alla denominazione di vendita
Se un ingrediente è generalmente associato dal consumatore a un particolare prodotto, anche se non evidenziato nella denominazione o in etichetta, deve essere indicata la sua quantità. Questo caso è meno frequente e riguarda prodotti con nomi consacrati dall’uso, come:
- Savoiardi: devono indicare la quantità di uova, anche se non specificata nella denominazione.
- Strudel: deve essere indicata la quantità di frutta, come le mele, anche se non esplicitamente indicata nell'etichetta.
6. Ingrediente composto
Quando un ingrediente menzionato è composto da altri ingredienti, è obbligatorio indicare sia la quantità dell'ingrediente composto, sia quella dei suoi ingredienti principali. Ad esempio:
- Biscotti con crema alle nocciole: deve essere indicata la quantità sia della crema che delle nocciole.
7. Ingredienti presenti in alimenti preimballati
Il QUID è obbligatorio anche nei prodotti preimballati per la vendita diretta, qualora sia necessario specificare un ingrediente particolarmente valorizzato, come potrebbe essere un ripieno di carne o verdure.
Esclusioni e deroghe
Vi sono casi in cui l’obbligo di indicare il QUID non si applica, come:
- Ingredienti utilizzati in piccole quantità a scopo di aromatizzazione (es.: spezie, erbe).
- Prodotti fabbricati con un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti (es.: formaggi, olio d'oliva).
- Ingredienti la cui quantità deve già figurare sull'etichetta per altre normative dell’Unione Europea.
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Decreto Omnibus 2024 diventa legge: il testo pubblicato in GU
Nella Gazzetta Ufficiale del 08.10.2024 n. 236 pubblicata la legge del 07.10.2024 n. 143 di conversione del decreto legge del 9 agosto 2024, n. 113, c.d. decreto Omnibus, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.
Scarica il testo del Decreto legge n. 113/2024 coordinato con le modifiche apportate dalla legge.
Come di consueto, le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Il testo, suddiviso in vari capi che trattano diverse materie di carattere fiscale, proroghe di termini normativi, e interventi economici straordinari, contiene diverse modifiche introdotte in sede di conversione, in particolare segnaliamo il cosidetto Bonus Natale e il Ravvedimento speciale per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale.
Di seguito, un riepilogo delle principali disposizioni contenute nel ddl approvato.
Decreto Omnibus 113/2024: le principali modifiche contenute in sede di conversione
Di seguito le principali modifiche apportate dal Senato rispetto al testo originale.
Credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica – Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno
Sono stati modificati i riferimenti normativi e chiariti i termini e le modalità per la comunicazione degli investimenti, con particolare attenzione alla comunicazione integrativa all’Agenzia delle Entrate e all'introduzione di termini specifici per la presentazione della documentazione. È stata cambiata la modalità di correzione della comunicazione, sostituendo "scarto" con "rigetto" e altre piccole correzioni stilistiche.
In particolare, viene disposto che, le imprese che, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, hanno presentato la comunicazione per richiedere il credito d’imposta, dovranno provvedere all'invio all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella prima comunicazione.
La comunicazione integrativa dovrà essere trasmessa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024,
Bonus Natale
È stato inserito l’articolo 2-bis, che prevede per il 2024 un’indennità di 100 euro per i lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro e con determinate condizioni familiari.
Concordato preventivo biennale
Sono stati introdotti gli articoli 2-ter e 2-quater, che disciplinano rispettivamente:
- il trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al concordato preventivo biennale;
in particolare, vengono ridotte della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non
accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d'imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall'accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano. Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d'imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento speciale di cui al nuovo articolo 2-quater ovvero che ne decadono e l’imposta sostitutiva per le annualità accertabili, - e l’imposta sostitutiva per le annualità accertabili;
l’articolo 2-quater, introdotto durante l’esame al Senato, consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Regime IVA per la chirurgia estetica
Viene introdotto l’articolo 7-sexies, che modifica il regime IVA per le prestazioni di chirurgia estetica.
In particolare, viene esteso sotto il profilo temporale, il regime di esenzione dall’IVA, riconosciuto per alcune tipologie delle suddette prestazioni, disponendo l’esenzione anche per le prestazioni (rientranti nelle medesime tipologie) effettuate prima del 17 dicembre 2023 (giorno in cui è entrato in vigore il suddetto regime di esenzione), ed escludendo, tuttavia, rimborsi dell’imposta già versata.
Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD)
Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) possono continuare ad applicare le vecchie disposizioni IVA fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 5, comma 15-quater del decreto-legge n. 146 del 2021.
Tuttavia, nel testo di legge viene precisato che queste disposizioni entreranno in vigore solo con la loro "data di applicazione", il che significa che le ASD e SSD possono continuare ad applicare il vecchio regime IVA fino a quando non saranno formalmente applicate le nuove regole.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 chiarisce che fino alla data di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021 (fissata al 1° gennaio 2025), possono continuare a essere poste fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni indicate dal medesimo comma 15-quater, come previsto dall’articolo 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell’IVA), da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche.
Decreto Omnibus 113/2024: altre misure
Disposizioni Fiscali
- Imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero: Per i soggetti che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero è aumentata da 100.000 a 200.000 euro.
Misure economiche
- Credito d’imposta per investimenti pubblicitari: È previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari a favore di leghe e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
Proroghe di Termini Normativi
- Proroga dei termini di versamento delle imposte per adeguamento magazzino: Il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute è differito al 30 settembre 2024.
Disposizioni in Materia di IVA
- Attività sportiva invernale: Viene introdotta una riduzione dell’IVA per i corsi di attività sportiva invernale impartiti da iscritti a specifici albi regionali o nazionali.
Misure Urgenti in Materia di Istruzione e Cultura
- Tutela assicurativa degli studenti e del personale scolastico: Viene estesa la copertura assicurativa anche per l’anno scolastico e accademico 2024-2025.
- Finanziamenti per attività culturali: Viene stanziato un contributo per la realizzazione di eventi culturali, in particolare per celebrare il 2500° anniversario della fondazione di Napoli e per sostenere le iniziative culturali di Gorizia, capitale europea della cultura 2025.
Misure a Favore degli Investimenti Esteri
- Finanziamenti agevolati: Viene previsto l’esonero dalla prestazione di garanzia per alcune domande di finanziamento agevolato presentate da operatori che investono nel Continente africano.
Disposizioni Urgenti in Materia di Promozione della Ricerca
- Finanziamento delle Università: Le risorse destinate al fondo per il finanziamento ordinario delle università statali vengono utilizzate per promuovere l’attività di ricerca delle università italiane.
Questo decreto rappresenta una serie di misure mirate a sostenere settori chiave come lo sport, l’istruzione, la cultura e gli investimenti, con un'attenzione particolare alle esigenze fiscali e finanziarie del Mezzogiorno e alla proroga di scadenze normative rilevanti.
Allegati: - il trattamento sanzionatorio per chi non aderisce al concordato preventivo biennale;
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Riforma fiscale: Dlgs imposte di registro, successione e altri tributi indiretti in GU
Pubblicato in GU n. 231 del 02.10.2024, il testo del dlgs del 18.09.2024 n. 139 per la razionalizzazione dell’imposta di registro, successioni e donazioni, di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA in attuazione della riforma fiscale ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), in vigore dal 29 giugno 2024.
Le nuove norme avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data. Inoltre, saranno applicabili alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito effettuati da tale data in avanti.
Vediamo in breve sintesi alcune delle novità introdotte.
Imposta di successione e donazione
Viene esteso il campo di applicazione dell'imposta ai trasferimenti patrimoniali derivanti da trust e vincoli di destinazione.
Con le modifiche apportate si chiarisce che l’imposta, oltre ad applicarsi ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e per donazione, si applica anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a
titolo gratuito (in luogo della locuzione “altra liberalità tra vivi”) e si precisa che sono compresi in questa definizione i trasferimenti derivanti da trust e
da altri vincoli di destinazione, cui quindi si applica l’imposta.Sono previste esenzioni fiscali per i trasferimenti a favore di coniugi e discendenti diretti, purché rispettino i requisiti previsti, come la prosecuzione dell'attività d’impresa per almeno cinque anni. In particolare la lettera d) comma 1 dell'art. 1, modifica l’articolo 3, comma 4-ter, del Testo Unico, che individua i trasferimenti non soggetti a imposta, stabilisce che resta ferma l’esenzione da imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni.
Resta altresì fermo che, in caso di quote sociali e azioni di società di capitali, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo secondo la disciplina civilistica.
Viene differenziata la disciplina degli adempimenti cui è subordinata l’esenzione.
In caso di aziende o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Imposta di registro
Modalità di registrazione
Viene introdotto l’obbligo di utilizzare un modello approvato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la registrazione degli atti scritti.
Per la registrazione di atti pubblici e scritture private autenticate, è previsto l'invio di una copia certificata conforme, tranne in casi specifici in cui è sufficiente presentare l'originale.Semplificazione procedurale
Viene promossa la possibilità di effettuare la registrazione tramite modalità telematiche, seguendo quanto stabilito da provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, al fine di snellire le procedure e ridurre il carico burocratico.Autoliquidazione dell’imposta
L’imposta dovuta per la registrazione viene autoliquidata dai soggetti obbligati, seguendo le nuove indicazioni previste per la base imponibile e le tariffe .Aggiornamenti alla Tariffa
Viene modificata la Tariffa Parte Prima, prevedendo che atti diversi da quelli già contemplati, che abbiano un contenuto patrimoniale, come i contratti che trasferiscono diritti edificatori, siano soggetti a un'aliquota del 3%.Imposte ipotecarie e catastali
Aggiornate le tariffe per i servizi ipotecari e catastali, con particolare attenzione alle operazioni di voltura e certificazioni.
Allegati: