• Edilizia

    Testo Unico Edilizia aggiornato

    Pubblichiamo il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380, noto come Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, rappresenta una delle pietre miliari della normativa italiana in ambito urbanistico ed edilizio.

    Esso fornisce un quadro normativo chiaro e unificato per regolamentare l'attività edilizia su tutto il territorio nazionale, assicurando la conformità alle esigenze di sicurezza, tutela ambientale e sostenibilità.

    Ultimo aggiornamento all'atto del 09.10.2024.

    Il testo è suddiviso in diverse parti e sezioni, ognuna dedicata a specifici aspetti della disciplina edilizia. Gli obiettivi principali includono:

    • Fornire regole uniformi per le attività edilizie;
    • Garantire il rispetto delle norme in materia di tutela del patrimonio storico, culturale e paesaggistico;
    • Regolamentare i procedimenti amministrativi relativi a permessi di costruire, attività edilizia libera e segnalazioni certificate;
    • Sostenere interventi di rigenerazione urbana e tutela dell’ambiente.

    Punti salienti del Testo Unico Edilizia aggiornato

    Attività edilizia libera

    • Include interventi di manutenzione ordinaria, eliminazione di barriere architettoniche e installazione di pannelli fotovoltaici per uso domestico, che non richiedono permessi specifici.

    Permesso di costruire

    • Regolamenta gli interventi di nuova costruzione e trasformazione urbanistica ed edilizia che richiedono un’autorizzazione esplicita, specificando criteri di conformità urbanistica e procedurale.

    Strumenti di semplificazione

    • Introduzione dello sportello unico per l’edilizia, che funge da punto di riferimento per tutte le interazioni amministrative tra cittadini e amministrazioni pubbliche.

    Norme per il recupero dei sottotetti

    • Agevolazioni per il recupero a fini abitativi, anche in deroga ai limiti di distanza tra edifici, nel rispetto della normativa regionale.

    Contributo di costruzione

    • Definisce i parametri per il calcolo degli oneri di urbanizzazione e dei costi di costruzione, favorendo interventi di ristrutturazione rispetto a nuove edificazioni.

    Sostenibilità e innovazione

    • Incentivi per interventi di rigenerazione urbana, efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica.

    Allegati:
  • Privacy

    Nuovo Codice della Privacy – Codice in materia di protezione dei dati personali

    Pubblichiamo il testo del Nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali (Dlgs del 30.06.2003 n. 196) recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.

    Le novità introdotte dal decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 sono riportate in rosso.

    Il presente testo coordinato è reso disponibile al solo scopo informativo e non ha valore ufficiale.

    Allegati:
  • Determinazione del Reddito

    Testo Unico delle imposte sui redditi (Tuir) il testo aggiornato a novembre 2024

    Nuovo Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 1986 vigente a novembre 2024.

    TITOLO I : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

    • CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI
    • CAPO II : REDDITI FONDIARI
    • CAPO III : REDDITI DI CAPITALE
    • CAPO IV : REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE
    • CAPO V : REDDITI DI LAVORO AUTONOMO
    • CAPO VI : REDDITI DI IMPRESA
    • CAPO VII : REDDITI DIVERSI

    TITOLO II : IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA'

    • CAPO I : SOGGETTI PASSIVI E DISPOSIZIONI GENERALI
    • Capo II: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLE SOCIETA' E DEGLI ENTI COMMERCIALI RESIDENTI
      Sezione I: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
      Sezione II: CONSOLIDATO NAZIONALE
      Sezione III: CONSOLIDATO MONDIALE
    • CAPO III : ENTI NON COMMERCIALI RESIDENTI
    • CAPO IV : SOCIETA' ED ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI
    • Capo V: ENTI NON COMMERCIALI NON RESIDENTI
    • Capo VI: DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE PER ALCUNE IMPRESE MARITTIME

    TITOLO III : DISPOSIZIONI COMUNI
    TITOLO IV : DISPOSIZIONI VARIE, TRANSITORIE E FINALI.

    TU imposte sui redditi in consultazione fino al 13.05.2024

    E' utile segnalare che l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibili, fino al 13 maggio in consultazione le proposte di Testi unici elaborate dall’Agenzia delle Entrate per semplificare il sistema fiscale. Il lavoro realizzato dagli esperti dell’Agenzia, in attuazione della Delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023, art. 21), è consistito nell’individuazione delle norme vigenti del sistema tributario, che sono state riorganizzate per settori omogenei, nel coordinamento e nell’abrogazione delle disposizioni non più attuali.

    Accademici, professionisti e contribuenti possono ora inviare entro il 13 maggio 2024 le loro osservazioni o proposte di modifica, che potranno essere eventualmente recepite nelle versioni definitive, al seguente indirizzo di posta elettronica: [email protected].

    La proporsta di TU Imposte sui Redditi si compone di 7 Titoli e muove dal Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nell’ottica di raccogliere, sistematizzare ed integrare le disposizioni ivi contenute con le disposizioni tributarie successivamente emanate e non confluite nel corpo dello stesso TUIR.

    • Il Titolo I “Imposta sul reddito delle persone fisiche” mantiene la suddivisione originaria in 7 capi. Il capo IV relativo ai redditi di lavoro dipendente è stato suddiviso in due sezioni: la sezione I raccoglie le disposizioni relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati e la sezione II raccoglie le disposizioni relative ai lavoratori frontalieri.
    • Il Titolo II “Imposta sul reddito delle società” si articola in 5 capi. Rispetto alla previgente suddivisione, la proposta di testo unico razionalizza la disciplina in ragione della natura commerciale o non commerciale delle società e degli enti. Pertanto, i capi II e III si riferiscono alle società ed enti commerciali rispettivamente residenti e non residenti e i capi IV e V si riferiscono agli enti non commerciali residenti e non residenti.
    • Il Titolo III, “Disposizioni comuni” si compone di 6 capi di cui 1 (precisamente il III) raccoglie la disciplina in materia di disallineamenti da ibridi.
    • Il Titolo IV, “Disposizioni speciali ai fini delle imposte sui redditi”, non presente nella versione vigente del TUIR, è stato inserito per raccogliere in appositi 9 capi le disposizioni che prevedono specifici regimi di determinazione del reddito. Si tratta, in particolare, delle disposizioni relative a: regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni (capo I); determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (capo II); società di investimento immobiliare quotate e non quotate (capo III); gruppo europeo di interesse economico GEIE (capo IV), società di comodo (capo V); forme pensionistiche complementari (capo VI); consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi (confidi) (capo VII);
      Nel capo VIII del titolo IV in esame sono state raccolte le disposizioni relative all’addizionale alle imposte sul reddito per le attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza. Nel capo IX, infine, è stata ricondotta la disciplina dell’addizionale del 10 per cento sugli emolumenti variabili corrisposti a dirigenti e collaboratori che operano nel settore finanziario (c.d. stock options).
    • Il Titolo V si compone di 9 capi ed è riservato alle “Altre disposizioni in materia di imposte sui redditi”. Si tratta di un titolo residuale che raccoglie, tra le altre, le disposizioni in materia di: riallineamento, trasformazione in crediti d’imposta delle attività per imposte anticipate, perdite attese su crediti verso la clientela iscritte in sede di prima applicazione dell’IFRS 9, disposizioni di interpretazione in materia di determinazione del corrispettivo per le cessioni di immobili e aziende, disposizioni in materia di deducibilità IMU, alloggi sociali, fondi comuni d’investimento, strumenti finanziari, ecc.
    • Il Titolo VI riporta le “Disposizioni in materia di imposizione minima globale” (cd Pillar 2) introdotte dal decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale.
    • Il Titolo VII “Disposizioni temporanee, transitorie e finali” è suddiviso in 4 capi. In particolare, i primi 3 capi raccolgono le discipline con efficacia temporale di carattere temporaneo: Contributo dovuto dalle imprese energivore (capo I); Imposta straordinaria calcolata sull’incremento del margine di interesse (capo II); Disciplina transitoria delle svalutazioni e delle perdite su crediti degli enti creditizi e finanziari e delle imprese di assicurazione (capo III). Il capo IV del Titolo VII in esame raccoglie, infine, le disposizioni transitorie e finali, comprese quelle già presenti nel Titolo V del vigente TUIR.

    La proposta infine contiene l’elenco di quelle disposizioni che si propone di abrogare in quanto ricondotte nel corpo del testo unico ovvero non più attuali (articolo 21, comma 1, lett. c), legge 11 agosto 2023, n. 111).

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    Codice Civile: il testo completo in pdf

    Testo completo del Codice Civile, Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/04/1942).
     

    Disposizioni sulla legge in generale

    • Capo I: Delle fonti del diritto
    • Capo II: Dell'applicazione della legge in generale

    Libro Primo: Delle persone e della famiglia

    • Titolo I: Delle persone fisiche
    • Titolo II: Delle persone giuridiche
    • Titolo III: Del domicilio e della residenza
    • Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
    • Titolo V: Della parentela e dell'affinità
    • Titolo VI: Del matrimonio
    • Titolo VII: Dello stato di figlio
    • Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età
    • Titolo IX: Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
    • Titolo IX-bis: Ordini di protezione contro gli abusi familiari
    • Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
    • Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
    • Titolo XII: Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
    • Titolo XIII: Degli alimenti
    • Titolo XIV: Degli atti dello stato civile

    Libro Secondo: Delle successioni

    • Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
    • Titolo II: Delle successioni legittime
    • Titolo III: Delle successioni testamentarie
    • Titolo IV: Della divisione
    • Titolo V: Delle donazioni

    Libro Terzo: Della proprietà

    • Titolo I: Dei beni
    • Titolo II: Della proprietà
    • Titolo III: Della superficie
    • Titolo IV: Dell'enfiteusi
    • Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
    • Titolo VI: Delle servitù prediali
    • Titolo VII: Della comunione
    • Titolo VIII: Del possesso
    • Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto

    Libro Quarto: Delle obbligazioni

    • Titolo I: Delle obbligazioni in generale
    • Titolo II: Dei contratti in generale
    • Titolo III: Dei singoli contratti
    • Titolo IV: Delle promesse unilaterali
    • Titolo V: Dei titoli di credito
    • Titolo VI: Della gestione di affari
    • Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
    • Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
    • Titolo IX: Dei fatti illeciti

    Libro Quinto: Del lavoro

    • Titolo I: Della disciplina delle attività professionali
    • Titolo II: Del lavoro nell'impresa
    • Titolo III: Del lavoro autonomo
    • Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti
    • Titolo V: Delle società
    • Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici
    • Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione
    • Titolo VIII: Dell'azienda
    • Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
    • Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
    • Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi

    Libro Sesto: Della tutela dei diritti

    • Titolo I: Della trascrizione
    • Titolo II: Delle prove
    • Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
    • Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti
    • Titolo V: Della prescrizione e della decadenza

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Global minimum tax: come calcolare la riduzione Sbie

    Pubblicato in GU il Decreto del MEF dell'11 ottobre 2024 (emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del dlgs 27 dicembre 2023 n. 209) che introduce misure per la riduzione della base imponibile in riferimento alla Global Minimum Tax, in linea con le direttive dell'OCSE e dell'UE.

    La normativa disciplina principalmente la Substance-Based Income Exclusion (SBIE), volta a escludere dal calcolo della tassazione parte dei redditi generati da attività economiche sostanziali, ossia quelle che dimostrano l'uso di immobilizzazioni materiali e di forza lavoro in un Paese specifico.

    L'obiettivo è evitare l'erosione della base imponibile in nazioni a bassa fiscalità, limitando l’imposizione solo ai profitti eccedenti non legati a reali attività economiche.

    In particolare, il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale.

    Tale riduzione, nota anche come “Substance-based Income Exclusion” (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi: 

    • il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali
      Ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione 
    • e i salari dei dipendenti.

    Ambito di applicazione

    Il decreto si applica a gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni, con riferimento ai redditi prodotti in Paesi con aliquote fiscali inferiori alla soglia minima globale. La riduzione della base imponibile si basa su due elementi:

    • Spese salariali ammissibili: include retribuzioni, indennità, contributi previdenziali e altre spese a favore dei dipendenti. La riduzione ammonta al 5% delle spese ammissibili.
    • Immobilizzazioni materiali ammissibili: comprende beni come immobili, macchinari e attrezzature utilizzati per attività economiche nel Paese. La riduzione è pari al 5% del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali.

    Questa regolamentazione si inserisce nel quadro più ampio della normativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e della Direttiva UE 2022/2523, per assicurare una fiscalità equa e combattere l’elusione fiscale delle grandi imprese.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Contributi Nautica da diporto sostenibile: approvato il decreto per la richiesta

    Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è stato pubblicato il Decreto del MIMIT del 05.09.2024 contenente i criteri, le modalità e le procedure per l’erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, destinati a persone fisiche e imprese che operano nel settore, in attuazione di quanto previsto all’articolo 13, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206.

    Per accedere all’agevolazione, i soggetti interessati dovranno presentare al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero (www.mimit.gov.it).

    Con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese verranno definiti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione.

    Con il medesimo provvedimento verrà reso disponibile lo schema di istanza di ammissione all’agevolazione nonchè definita l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell’intervento.

    Soggetti beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese
    proprietarie 
    di unità da diporto utilizzate per:

    • navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e
      senza fine di lucro,
    • fini commerciali, 
    • nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da
      diporto.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:

    • essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
    • essere nel pieno godimento dei diritti civili;
    • non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di
      agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:

    • risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno
      e libero esercizio dei propri diritti;
    • aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
    • non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4 del decreto.

    Misura del contributo e come viene erogato

    L'importo del contributo varia in base al tipo di motore elettrico acquistato e alla modalità di utilizzo, ed è concesso sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura del 50% delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:

    • 2.000 euro per motori elettrici fuoribordo dotati di batteria integrata;
    • 10.000 euro per motori elettrici fuoribordo con batteria esterna, motori elettrici entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione con batteria esterna.

    Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di agevolazione, e il contributo massimo complessivamente concedibile è:

    • 8.000 euro per persone fisiche, con un massimo di due motori acquistati;
    • 50.000 euro per imprese, per l'acquisto di più motori.

    Nel caso di imprese, le agevolazioni sono concesse nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento, ai sensi del regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”.

    Allegati:
  • Lavoro Dipendente

    Bonus Natale dipendenti 100 euro: le novità dopo la conversione del Decreto Omnibus 2024

    L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 10.10.2024 n. 19, ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative in merito al Bonus una tantum di 100 euro (c.d. Bonus Natale), introdotto dall’articolo 2-bis del Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024.

    Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari.

    In particolare, è destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato. 

    È inoltre necessario che l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.

    Bonus Natale 2024: i requisiti richiesti

    Per accedere al bonus di 100 euro, il lavoratore dipendente deve rispettare tre requisiti fondamentali:

    1. Reddito
      il reddito complessivo del lavoratore per l’anno d’imposta 2024 non deve superare i 28.000 euro.
    2. Situazione familiare
      il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Inoltre, se sposato, il coniuge non deve essere legalmente separato.
    3. Imposta lorda
      l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione prevista dall'articolo 13 del TUIR. In altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024. (Per ulteriori approfondimenti per il calcolo della capienza dell’imposta lorda rispetto alla detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti resi con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E, par. 1).

    Questi requisiti sono cumulativi, ovvero devono essere rispettati tutti congiuntamente per poter beneficiare del bonus.

    Bonus Natale 2024: erogazione nella tredicesima

    Il bonus verrà erogato insieme alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro.

    Il lavoratore è tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico. 

    Nel caso di nuclei familiari monogenitoriali, sarà sufficiente indicare solo il codice fiscale dei figli a carico.

    Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite il meccanismo della compensazione fiscale.

    Bonus Natale 2024: erogazione in dichiarazione dei redditi

    Se il bonus non viene erogato dal datore di lavoro o il lavoratore non è stato in grado di richiederlo, l'indennità potrà essere richiesta tramite la dichiarazione dei redditi relativa al 2024.

    In questo caso, il bonus verrà riconosciuto come credito d’imposta nella determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

    Allegati: