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Decreto correttivo adempimenti e concordato preventivo biennale: il testo in GU
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n.182 del 05.08.2024 dopo molti giorni dall'annuncio dell'approvazione definitiva il decreto legislativo del 5 agosto 2024 n. 108 contenente disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
Le norme sono in vigore dal 6 agosto 2024.
Il testo contiene disposizioni correttive e integrative di tre decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega per la riforma fiscale n. 111 del 2023, introducendo nuove procedure e termini per l'adempimento collaborativo, per migliorare la gestione delle comunicazioni fiscali e ampliano i tempi per i pagamenti tributari, offrendo maggiore flessibilità ai contribuenti e ai professionisti del settore.
In particolare:
- l’articolo 1 apporta varie modifiche al decreto legislativo, 5 agosto 2015, n. 128, come modificato dal decreto legislativo n. 221 del 2023, avente ad oggetto le disposizioni in materia di adempimento collaborativo.
- l’articolo 2 contiene le modifiche e le integrazioni al decreto legislativo n. 1 del 2024 avente ad oggetto razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
- l’articolo 3 reca disposizioni integrative e correttive in materia di concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo n. 13 del 2024.
Vediamo una breve sintesi delle disposizioni contenute.
Modifiche alla disciplina dell'adempimento collaborativo
- Certificazione infedele: Nuove disposizioni per la gestione delle certificazioni infedeli con conseguenze sulla permanenza nel regime collaborativo.
- Comunicazioni: Estensione del termine per le comunicazioni obbligatorie a 120 giorni.
- Esonero da garanzie: Esenzione estesa anche ai rimborsi in corso al 30 dicembre 2023.
- Riduzioni dei termini di accertamento: Non cumulabili con altre riduzioni.
- Requisiti di gruppo: Applicazione del regime anche a gruppi di imprese con requisiti specifici.
Modifiche agli adempimenti tributari
- Programmi informatici: Disponibili entro il 15 aprile per l'anno successivo.
- Versamenti: Modifiche alle scadenze dei versamenti mensili e annuali.
- Dichiarazione precompilata: Disponibile dal 2025 anche tramite intermediari autorizzati.
- Certificazioni telematiche: Termini di trasmissione estesi al 31 marzo dell'anno successivo.
Ampliamento dei termini di versamento avvisi bonari
- Termini estesi: Da 30 a 60 giorni per il pagamento delle somme richieste .
- Rateizzazioni: Prima rata da versare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale
- Termini di adesione: Estesi per facilitare la partecipazione dei contribuenti.
- Debiti e soglie: Requisiti di accesso basati su debiti tributari e contributivi.
- Regime opzionale: Imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato per soggetti con indici di affidabilità fiscale.
Determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche
- Modifiche ai criteri di determinazione: Semplificazioni nelle prove dei finanziamenti delle spese.
Differimento del pagamento della rata della Rottamazione-quater
- Scadenza estesa: La rata scadente il 31 luglio 2024 può essere pagata entro il 15 settembre 2024 senza perdere i benefici della definizione agevolata.
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Capital gain: la tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni non residenti
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 29 luglio 2024 n. 17, ha fornito chiarimenti in merito al regime fiscale delle plusvalenze su partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti commerciali non residenti, a seguito della modifica introdotta dalla legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023, all’articolo 1, comma 59).
In particolare, la principale modifica riguarda l'inserimento del comma 2-bis all'articolo 68 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).
Questo nuovo comma stabilisce che:- le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate,
- realizzate da società ed enti commerciali non residenti e senza stabile organizzazione in Italia,
- siano tassate in misura pari al 5% del loro ammontare.
Ambito Soggettivo
La disposizione si applica alle società ed enti commerciali non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia, che risiedono in uno Stato membro dell'Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che siano soggetti a un'imposta sul reddito delle società paritetica all'IRES.
Ambito Oggettivo
Le plusvalenze che rientrano nell’ambito oggettivo della norma sono quelle definite dall'articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR, ossia le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate. Queste devono essere diverse da quelle derivanti dalla partecipazione in società semplici e da quelle di cui al comma 4 del medesimo articolo.
Partecipazioni qualificate
L’articolo 67, comma 1, lettera c), del TUIR definisce «qualificate» le partecipazioni, i diritti o i titoli, qualora rappresentino, complessivamente,una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, secondo che si tratti di titoli negoziati in un mercato regolamentato o di altre partecipazioni.
Modalità di Determinazione del Capital Gain
Per determinare il reddito derivante dalla cessione di partecipazioni qualificate, la plusvalenza, in misura pari al 5% del loro ammontare, deve essere sommata algebricamente all'ammontare corrispondente dell'eventuale minusvalenza della medesima categoria. Se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, l'eccedenza può essere riportata in deduzione fino al 5% dell'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto periodo d'imposta.
Le plusvalenze e le minusvalenze che, ai fini della norma in esame, rilevano per la determinazione del saldo imponibile per l’anno d’imposta 2024 sono esclusivamente quelle realizzate dal 1° gennaio 2024, vale a dire quelle derivanti dalle cessioni di partecipazioni con effetto raslativo a decorrere dal 1° gennaio 2024; su tale insieme non incidono, pertanto, le eccedenze riportabili dai periodi d’imposta precedenti relative alle altre masse.
Allegati: -
Il Decreto Salva casa diventa legge: ecco il testo coordinato con le modifiche apportate
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27.07.2024 la Legge del 24 luglio 2024 n. 105 di conversione, con modificazioni, del Decreto legge del 29.05.2024 n. 69 (c.d. Decreto Salva casa), recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica finalizzate a fornire un riscontro immediato e concreto al crescente fabbisogno abitativo, supportando, al contempo, gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo, non ancora pubblicato in GU.
Come di consueto le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Le misure contenute nel decreto, in vigore dal 30 maggio, sono volte a:
- semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, anche al fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione del consumo del suolo;
- rilanciare il mercato della compravendita immobiliare, anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni immobili;
- consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la regolarizzazione delle c.d. lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.
In particolare, si tratta di misure specifiche finalizzate a rimuovere quegli ostacoli, ricorrenti nella prassi, che determinano lo stallo delle compravendite a causa di irregolarità formali.
Alla luce di quanto rappresentato, le disposizioni mirano alla salvaguardia dell’interesse alla celere circolazione dei beni, consentendo il recupero e la rigenerazione edilizia, mediante l’adozione di misure di semplificazione volte a favorire la regolarizzazione delle cd. "lievi difformità edilizie".
In particolare, si tratta di difformità che spesso rallentano le operazioni di compravendita, in alcuni casi arrivando addirittura a comprometterle.
Recupero Sottotetti
Tra le novità inserite durante l'iter di conversione, segnaliamo quelle relative al recupero di sottotetti.
Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione.
Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli. Per una panoramica delle norme regionali vigenti in materia di recupero dei sottotetti, si rimanda al dossier pubblicato dall’ANCE nel giugno 2024 intitolato "Sottotetti: le discipline sul territorio".
Il tecnico progettista deve asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie per il recupero dei sottotetti nei seguenti casi specifici:
Altezza Minima Interna
- Locali con un’altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite massimo di 2,40 metri.
Superficie Minima
- Alloggio a singola stanza per una persona, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati.
- Alloggio per due persone con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati.
Altre misure previste
- Strutture Amovibili Durante l'Emergenza Covid
Viene prevista la possibilità di mantenere le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative durante l'emergenza Covid-19, previa comunicazione di inizio lavori asseverata e nel rispetto delle normative vigenti. - Semplificazione delle opere di protezione solare (tende da sole)
Porticati: Viene inclusa la possibilità di realizzare porticati, oltre alle logge, senza bisogno di autorizzazioni specifiche.
Tende e pergole: Vengono semplificate le norme per l'installazione di tende da sole, tende a pergola con telo retrattile o elementi di protezione solare mobili. La lettera a), numero 2), introduce, inoltre, al comma 1 dell’articolo 6, la lettera b-ter), che assoggetta al regime di edilizia libera le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. La novella specifica tuttavia che, in ogni caso, tali opere:- non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
- devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e;
- devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.
Nel corso dell’esame in sede referente, è stato precisato che la disciplina della lettera b-ter) si applica alle tende a pergola con telo retrattile anche se bioclimatiche.
- Mutamento di destinazione d'uso
Senza opere: È sempre consentito cambiare la destinazione d'uso di un’unità immobiliare all'interno della stessa categoria funzionale senza realizzare opere, rispettando le normative di settore.
Tra categorie funzionali: Consentito il cambio di destinazione d'uso senza opere tra alcune categorie funzionali specifiche, con la possibilità per i comuni di fissare condizioni specifiche.
Le lievi difformità edilizie
Come chiarito nella relazione illustrativa che accompagna lo schema di decreto, sono considerate lievi difformità, in particolare:
- le difformità cd. “formali”, derivanti da incertezze interpretative della disciplina vigente rispetto alla dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile;
- le difformità edilizie interne (cd. “tolleranze”), risultanti da interventi spesso stratificati nel tempo, realizzati dai proprietari dell’epoca in assenza di formale autorizzazione o segnalazione, rendendo oggi difficile comprovare lo stato legittimo dell’unità immobiliare;
- le difformità che potevano essere sanate all’epoca di realizzazione dell’intervento, ma non sanabili oggi, a causa della disciplina della cd. “doppia conformità” che, richiedendo la conformità alla disciplina edilizia vigente sia al momento di realizzazione dell’intervento sia al momento della richiesta del titolo, non consentono di conseguire il permesso o la segnalazione in sanatoria per moltissimi interventi qualificati come parziali difformità, risalenti nel tempo, pur se conformi agli standard urbanistici.
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Agricoltura: malattia e maternità piccoli coloni 2024
Facendo seguito alla circolare 81 dell'11 luglio 2024 sui versamenti volontari in agricoltura, con la nuova circolare 83 del 22 luglio 2024 INPS comunica gli importi giornalieri delle retribuzioni di riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche:
- di malattia,
- di maternità/paternità e
- di tubercolosi
per compartecipanti familiari e piccoli coloni in agricoltura., dettagliate nella tabella allegata QUI,
Le modalità di calcolo sono differenziate, ricorda INPS:
- per le prestazioni economiche di malattia e di tubercolosi, le retribuzioni di riferimento sono utilizzabili soltanto nei confronti dei lavoratori in questione (compartecipanti familiari e piccoli coloni), limitatamente ai quali, nell’ambito del settore agricolo, continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali in agricoltura determinati anno per anno per ciascuna provincia con i decreti previsti dall’articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968. Eventuali prestazioni riferite a eventi indennizzabili sulla base di periodi di paga cadenti nell’anno 2024, liquidate temporaneamente ai lavoratori predetti sulla scorta dei salari convenzionali stabiliti per il 2020, dovranno essere, quindi, riliquidate sulla base dei nuovi importi.
- Per quanto riguarda invece le prestazioni economiche di maternità/paternità, a decorrere dal 2011, sono liquidate sulla base del reddito medio convenzionale giornaliero valido per la determinazione della misura delle pensioni. Viene precisato che per il 2024 , ai fini dell’erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, tale reddito è pari a euro 63,06
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Semplificazioni per il Terzo settore: la legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Pubblicata in GU del 19.07.2024 n. 168 la Legge 4 luglio 2024, n. 104 che introduce una serie di disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del Terzo Settore in Italia.
Promulgata dal Presidente della Repubblica e approvata dal Parlamento, questa legge mira a migliorare l'integrazione sociale e il funzionamento degli enti del Terzo Settore attraverso modifiche legislative e nuove disposizioni.
Tra le diverse misure previste si segnalano in particolare quelle volte a modificare il Codice del Terzo Settore.
Modifiche al Codice del Terzo Settore
L'articolo 4 introduce diverse modifiche al Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117), vediamone brevemente alcune.
Attività diverse
Modifica all'articolo 6, comma 1 del dlgs n. 117/2017:
- Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi siano impiegati in attività sportive dilettantistiche di interesse generale.
In particolare, viene fatta salva, per gli enti del Terzo settore che siano iscritti altresì al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport, l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, ai sensi del quale i proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti entro cui è consentito alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche l’esercizio di attività diverse da quelle istituzionali loro proprie, purché secondarie e ad esse strumentali.
La citata disposizione, tuttavia, è fatta salva a condizione che i proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche, ricomprendendo in tale nozione anche la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.
Iscrizione Imprese sociali e personalità giuridica
Modifica all'articolo 11, comma 3 del dlgs n. 117/2017:
- Viene fornito un chiarimento in merito all'iscrizione delle imprese sociali nel registro delle imprese soddisfa il requisito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore. Inoltre, per le fondazioni costituite come associazioni o fondazioni, questa iscrizione è efficace anche per l'acquisizione della personalità giuridica, con i controlli esercitati dagli uffici del registro delle imprese.
Scritture contabili e Bilancio
Modifiche all'articolo 13 del dlgs n. 117/2017:
- Per gli enti del Terzo Settore senza personalità giuridica viene elevato da 219.999,99 a 300.000 euro il limite massimo dei proventi, entro il quale il bilancio degli enti del Terzo settore può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- Gli enti del Terzo Settore con ricavi non superiori a 60.000 euro possono indicare le entrate e le uscite in forma aggregata nel rendiconto per cassa.
- Introdotta la possibilità, per gli enti del Terzo settore che esercitino la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale e che non abbiano la qualifica di impresa sociale, di adottare il bilancio di esercizio secondo il modello previsto per gli enti del Terzo settore, anziché secondo le norme del codice civile.
Assemblea
Modifica all'articolo 24, comma 4 del dlgs n. 117/2017:
- Introdotta la possibilità per gli associati di partecipare all'assemblea tramite mezzi di telecomunicazione e votare elettronicamente, purché sia verificata l'identità dell'associato e rispettati i principi di buona fede e parità di trattamento. Gli statuti possono anche prevedere il voto per corrispondenza alle stesse condizioni.
Organo di Controllo
Modifiche all'articolo 30, comma 2 del dlgs n. 117/2017:
- Prevista una revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un organo di controllo nelle associazioni del Terzo Settore. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, l'organo di controllo, costituito anche in forma monocratica, è organo necessario quando siano superati, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti nuovi limiti:
- 150.000 euro (attualmente 110.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
- 300.000 euro (attualmente 220.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate;
- 7 unità (attualmente 5) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Revisione Legale dei Conti
Modifiche all'articolo 31, comma 1 del dlgs n. 117/2017:
- Prevista una revisione dei limiti per la nomina obbligatoria di un revisore legale dei conti nelle associazioni e fondazioni del Terzo Settore. Vengono elevati i limiti previsti attualmente per la nomina necessaria di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, iscritti nell’apposito regi stro, da parte delle associazioni riconosciute o non riconosciute e delle fondazioni del Terzo settore, portandoli, rispettivamente a:
- 1.500.000 euro (attualmente 1.100.000) per l’attivo dello stato patrimoniale;
- 3.000.000 euro (attualmente 2.200.000) per i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate:
- 20 unità (attualmente 12) per il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio.
Rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le associazioni di promozione sociale
Modifica all'articolo 36, comma 1 del dlgs n. 117/2017:
- Le associazioni di promozione sociale possono impiegare lavoratori dipendenti o autonomi fino al 20% del numero degli associati (prima era il 5% dei volontari).
- Per gli enti del Terzo settore iscritti anche nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche è fatta salva l’applicazione dell’articolo 9, comma 1-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021, a condizione che i proventi siano impiegati in attività sportive dilettantistiche di interesse generale.
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Concordato preventivo biennale Forfettari: pubblicato in GU il decreto con le regole
Pubblicato in GU Serie Generale n. 167 del 18.07.2024, il decreto del MEF del 15 luglio 2024 contenente i passi metodologici con cui l'Agenzia delle Entrate definisce la proposta di Concordato preventivo biennale relativa destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario.
Ricordiamo infatti, che al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti, il dlgs del 12.02.2024 n. 13 ha istituito il Concordato Preventivo Biennale (CPB), un istituto di compliance, rivolto ai contribuenti, imprese e lavoratori autonomi, di minori dimensioni.
Con il presente decreto viene approvata la metodologia in base alla quale l'Agenzia formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato.
La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto:
- degli andamenti economici e dei mercati,
- delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione,
- nonche' degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali,
ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1 del presente decreto, per l'elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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Differenze dati Iva 2021: modalità di comunicazione per l’adempimento spontaneo
Come di consueto, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento del 15.07.2024 n. 29534 con il quale ha definito le modalità di comunicazione per promuovere l’adempimento spontaneo tra i soggetti titolari di partita IVA, mettendo in luce eventuali differenze tra i dati indicati nella dichiarazione annuale Iva relativamente al periodo d’imposta 2021 e le operazioni trasmesse telematicamente.
Elementi e informazioni disponibili ai contribuenti
Le informazioni messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti soggetti passivi IVA riguardano:
- Dati fiscali delle fatture elettroniche riferiti a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia e verso le Pubbliche Amministrazioni.
- Corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente all’Agenzia.
- Dati della Dichiarazione annuale IVA da cui emergono eventuali anomalie per l'anno 2021.
Modalità di comunicazione
Le informazioni vengono trasmesse al domicilio digitale dei contribuenti e sono consultabili nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle Entrate ("Cassetto fiscale" e "Fatture e Corrispettivi"). Questi dati includono:
- Il codice fiscale del contribuente.
- L'anno d’imposta e il numero identificativo della comunicazione.
- Il totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente.
- Dettagli delle anomalie riscontrate e modalità per regolarizzare errori o omissioni.
Richiesta di informazioni e segnalazione di errori
I contribuenti possono richiedere ulteriori informazioni o segnalare eventuali errori tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, utilizzando le modalità indicate nella comunicazione ricevuta.
I dati e gli elementi raccolti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza attraverso strumenti informatici per facilitare le attività di controllo e verifica.
Regolarizzazione degli errori
I contribuenti possono correggere errori o omissioni usufruendo delle riduzioni delle sanzioni previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Allegati: