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Codice Civile: il testo completo in pdf
Testo completo del Codice Civile, Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262 (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04/04/1942).Disposizioni sulla legge in generale
- Capo I: Delle fonti del diritto
- Capo II: Dell'applicazione della legge in generale
Libro Primo: Delle persone e della famiglia
- Titolo I: Delle persone fisiche
- Titolo II: Delle persone giuridiche
- Titolo III: Del domicilio e della residenza
- Titolo IV: Dell'assenza e della dichiarazione di morte presunta
- Titolo V: Della parentela e dell'affinità
- Titolo VI: Del matrimonio
- Titolo VII: Dello stato di figlio
- Titolo VIII: Dell'adozione di persone maggiori di età
- Titolo IX: Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
- Titolo IX-bis: Ordini di protezione contro gli abusi familiari
- Titolo X: Della tutela e dell'emancipazione
- Titolo XI: Dell'affiliazione e dell'affidamento
- Titolo XII: Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia
- Titolo XIII: Degli alimenti
- Titolo XIV: Degli atti dello stato civile
Libro Secondo: Delle successioni
- Titolo I: Disposizioni generali sulle successioni
- Titolo II: Delle successioni legittime
- Titolo III: Delle successioni testamentarie
- Titolo IV: Della divisione
- Titolo V: Delle donazioni
Libro Terzo: Della proprietà
- Titolo I: Dei beni
- Titolo II: Della proprietà
- Titolo III: Della superficie
- Titolo IV: Dell'enfiteusi
- Titolo V: Dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione
- Titolo VI: Delle servitù prediali
- Titolo VII: Della comunione
- Titolo VIII: Del possesso
- Titolo IX: Della denunzia di nuova opera e di danno temuto
Libro Quarto: Delle obbligazioni
- Titolo I: Delle obbligazioni in generale
- Titolo II: Dei contratti in generale
- Titolo III: Dei singoli contratti
- Titolo IV: Delle promesse unilaterali
- Titolo V: Dei titoli di credito
- Titolo VI: Della gestione di affari
- Titolo VII: Del pagamento dell'indebito
- Titolo VIII: Dell'arricchimento senza causa
- Titolo IX: Dei fatti illeciti
Libro Quinto: Del lavoro
- Titolo I: Della disciplina delle attività professionali
- Titolo II: Del lavoro nell'impresa
- Titolo III: Del lavoro autonomo
- Titolo IV: Del lavoro subordinato in particolari rapporti
- Titolo V: Delle società
- Titolo VI: Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici
- Titolo VII: Dell'associazione in partecipazione
- Titolo VIII: Dell'azienda
- Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali
- Titolo X: Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
- Titolo XI: Disposizioni penali in materia di società e consorzi
Libro Sesto: Della tutela dei diritti
- Titolo I: Della trascrizione
- Titolo II: Delle prove
- Titolo III: Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale
- Titolo IV: Della tutela giurisdizionale dei diritti
- Titolo V: Della prescrizione e della decadenza
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Decreto PNRR 2024: novità per lavoro, scuola e università
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 ottobre 2024 il Decreto legge del 28 ottobre 2024 n. 160 contenente misure urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione, per favorire una migliore attuazione del PNRR.
Scarica il testo del Decreto legge del 28 ottobre n. 160
Il testo si articola in diverse aree con l’obiettivo di contrastare il lavoro sommerso, supportare settori in crisi, riformare il reclutamento accademico e rafforzare la promozione degli ITS Academy.
Capo I – Disposizioni in materia di lavoro
Misure di contrasto al lavoro sommerso
- Revisione delle competenze: l’INAIL sostituisce l’ANPAL come ente competente per alcune funzioni, al fine di migliorare il contrasto al lavoro sommerso.
- Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC): dal 2026 verranno introdotti per identificare i datori di lavoro a rischio di evasione contributiva in alcuni settori.
- Portale Nazionale del Sommerso: accesso ampliato alle pubbliche amministrazioni per verifiche e controlli mirati.
Crisi occupazionale nel settore moda
- Sostegno ai lavoratori: viene riconosciuta un’integrazione salariale per i lavoratori dei settori tessile, abbigliamento, calzaturiero e conciario. L’integrazione viene erogata direttamente dal datore di lavoro e rimborsata dall’INPS.
Fondo per il pluralismo e innovazione digitale
- Crisi nel settore dell’informazione: una quota del Fondo verrà destinata a misure di supporto per imprese in difficoltà nell’editoria e informazione.
Capo II – Disposizioni per il sistema universitario
Reclutamento del personale docente
- Procedure ASN: ampliamento della tornata ASN (Abilitazione Scientifica Nazionale) con nuovi periodi di presentazione per il personale docente, in linea con gli obiettivi del PNRR.
Consiglio Universitario Nazionale (CUN)
- Proroga mandato: le funzioni dei membri attuali vengono prorogate al 31 luglio 2025 per garantire la continuità delle attività istituzionali.
Alloggi universitari
- Ampliamento e verifica degli interventi: viene introdotta la possibilità di utilizzare beni confiscati alla criminalità organizzata per la realizzazione di alloggi universitari. Il Commissario straordinario è autorizzato a velocizzare le verifiche di avanzamento per raggiungere i target del PNRR.
Campus del Politecnico di Milano
- Interventi strutturali e tecnologici: previsti finanziamenti per il Campus di Bovisa per completare l’ammodernamento, con fondi destinati agli anni 2024 e 2025.
Capo III – Disposizioni in materia di istruzione
Promozione internazionale degli ITS Academy
- Processi di internazionalizzazione: l’iniziativa "Piano Mattei" prevede un investimento per promuovere i percorsi ITS anche all’estero, ampliando così l’offerta formativa.
Supporto al personale scolastico
- Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa: incrementato per supportare il personale coinvolto nelle attività legate al PNRR e alla transizione verso nuovi sistemi di gestione delle pratiche.
Libri di testo per le famiglie meno abbienti
- Incremento fondi: previsti finanziamenti per la fornitura gratuita di libri di testo alle famiglie con minori possibilità economiche, riducendo le barriere all’accesso all’istruzione.
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Global minimum tax: come calcolare la riduzione Sbie
Pubblicato in GU il Decreto del MEF dell'11 ottobre 2024 (emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del dlgs 27 dicembre 2023 n. 209) che introduce misure per la riduzione della base imponibile in riferimento alla Global Minimum Tax, in linea con le direttive dell'OCSE e dell'UE.
La normativa disciplina principalmente la Substance-Based Income Exclusion (SBIE), volta a escludere dal calcolo della tassazione parte dei redditi generati da attività economiche sostanziali, ossia quelle che dimostrano l'uso di immobilizzazioni materiali e di forza lavoro in un Paese specifico.
L'obiettivo è evitare l'erosione della base imponibile in nazioni a bassa fiscalità, limitando l’imposizione solo ai profitti eccedenti non legati a reali attività economiche.
In particolare, il decreto tiene conto dei chiarimenti forniti nella Guida Amministrativa “Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Administrative Guidance on the Global Anti-Base Erosioin Model Rules (Pillar two)”, approvata dal Quadro Inclusivo sul BEPS il 13 luglio 2023, riguardanti l’importo del reddito rilevante che è possibile escludere dall’imposizione integrativa in quanto riferibile allo svolgimento, in un dato Paese, di un’attività economica sostanziale.
Tale riduzione, nota anche come “Substance-based Income Exclusion” (SBIE), si calcola considerando la remunerazione di due fattori produttivi:
- il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali
Ammissibili non destinate alla vendita, all’investimento o alla locazione - e i salari dei dipendenti.
Ambito di applicazione
Il decreto si applica a gruppi multinazionali e nazionali di grandi dimensioni, con riferimento ai redditi prodotti in Paesi con aliquote fiscali inferiori alla soglia minima globale. La riduzione della base imponibile si basa su due elementi:
- Spese salariali ammissibili: include retribuzioni, indennità, contributi previdenziali e altre spese a favore dei dipendenti. La riduzione ammonta al 5% delle spese ammissibili.
- Immobilizzazioni materiali ammissibili: comprende beni come immobili, macchinari e attrezzature utilizzati per attività economiche nel Paese. La riduzione è pari al 5% del valore contabile netto delle immobilizzazioni materiali.
Questa regolamentazione si inserisce nel quadro più ampio della normativa BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) e della Direttiva UE 2022/2523, per assicurare una fiscalità equa e combattere l’elusione fiscale delle grandi imprese.
Allegati: - il Valore Contabile Netto delle Immobilizzazioni Materiali
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Bonus Natale dipendenti 100 euro: le novità dopo la conversione del Decreto Omnibus 2024
L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 10.10.2024 n. 19, ha fornito i chiarimenti e le istruzioni operative in merito al Bonus una tantum di 100 euro (c.d. Bonus Natale), introdotto dall’articolo 2-bis del Decreto Omnibus (D.L. 113/2024), convertito in legge n. 143/2024.
Il bonus, che non concorre alla formazione del reddito complessivo del lavoratore dipendente, è riservato a coloro che soddisfano specifiche condizioni reddituali e familiari.
In particolare, è destinato ai lavoratori con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro, che abbiano almeno un figlio fiscalmente a carico e, se coniugati, un coniuge non legalmente separato.
È inoltre necessario che l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente sia superiore alla detrazione spettante.
Bonus Natale 2024: i requisiti richiesti
Per accedere al bonus di 100 euro, il lavoratore dipendente deve rispettare tre requisiti fondamentali:
- Reddito
il reddito complessivo del lavoratore per l’anno d’imposta 2024 non deve superare i 28.000 euro. - Situazione familiare
il lavoratore deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico. Inoltre, se sposato, il coniuge non deve essere legalmente separato. - Imposta lorda
l'imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente deve essere superiore alla detrazione prevista dall'articolo 13 del TUIR. In altri termini, ai fini del riconoscimento del bonus, è necessaria la previa verifica della “capienza” dell’imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente rispetto alla detrazione spettante per la stessa tipologia reddituale, con riferimento al medesimo periodo d’imposta, ossia l’anno 2024. (Per ulteriori approfondimenti per il calcolo della capienza dell’imposta lorda rispetto alla detrazione spettante per i redditi da lavoro dipendente si rinvia, per quanto compatibili, ai chiarimenti resi con la circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E, par. 1).
Questi requisiti sono cumulativi, ovvero devono essere rispettati tutti congiuntamente per poter beneficiare del bonus.
Bonus Natale 2024: erogazione nella tredicesima
Il bonus verrà erogato insieme alla tredicesima mensilità, su richiesta del lavoratore al proprio datore di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a fornire una dichiarazione scritta che attesti il diritto al bonus, specificando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico.
Nel caso di nuclei familiari monogenitoriali, sarà sufficiente indicare solo il codice fiscale dei figli a carico.
Il datore di lavoro è responsabile della verifica dei requisiti e, una volta accertato il diritto, provvederà a compensare l'importo erogato tramite il meccanismo della compensazione fiscale.
Bonus Natale 2024: erogazione in dichiarazione dei redditi
Se il bonus non viene erogato dal datore di lavoro o il lavoratore non è stato in grado di richiederlo, l'indennità potrà essere richiesta tramite la dichiarazione dei redditi relativa al 2024.
In questo caso, il bonus verrà riconosciuto come credito d’imposta nella determinazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Allegati: - Reddito
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Riforma fiscale: Dlgs di revisione della disciplina doganale pubblicato in GU
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 03.10.2024 il Decreto legislativo del 26 settembre 2024 n. 141 contenente disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione della Delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 11 e articolo 20, commi 2 e 3 della Legge n. 111 del 09.08.2023).
In breve sintesi, vediamo alcune delle disposizioni contenute nel testo in vigore dal 4 ottobre.
Diritti doganali e diritti di confine
L’articolo 27 definisce diritti doganali, tutti quei diritti che vengono riscossi dall’Agenzia, in forza dei vincoli che derivano dall’ordinamento unionale o da altre disposizioni di legge. Viene inoltre specificato che, tra i diritti doganali, sono diritti di confine:
- i dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale,
- i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione,
- i diritti di monopolio,
- le accise,
- l’imposta sul valore aggiunto
- e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato.
Rispetto alla formulazione vigente, tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l’imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.
La rappresentanza doganale
Per l’espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che può essere con o senza rappresentanza. Questo ruolo viene regolato dettagliatamente nell'articolo 31.
Requisiti e condizioni per esercitare la rappresentanza
- Contratto di mandato: il rappresentante doganale opera in base a un contratto stipulato con il mandante.
- Abilitazione: per poter esercitare la rappresentanza diretta, il soggetto deve ottenere l'abilitazione da parte dell'Agenzia delle Dogane, che richiede il rispetto di requisiti come l'assenza di condanne penali e di violazioni gravi della normativa fiscale e doganale.
- Professionalità e competenze: il rappresentante deve avere competenze specifiche nel settore doganale, garantite dall'iscrizione all'albo degli spedizionieri doganali o dall'autorizzazione come Centro di Assistenza Doganale (CAD) o Operatore Economico Autorizzato (AEO).
Sanzioni amministrative
L'Articolo 96 del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, regola le sanzioni amministrative in ambito doganale, in particolare prevede:
- Sanzione principale: chiunque commette violazioni doganali (articoli da 78 a 83) è soggetto a una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti, con un minimo di 2.000 euro. Per le violazioni dell'articolo 79, la sanzione minima è di 1.000 euro.
Le violazioni doganali elencate agli articoli da 78 a 83 riguardano principalmente casi di contrabbando e altre infrazioni gravi. Ecco una sintesi delle principali violazioni:- Articolo 78 – Contrabbando per omessa dichiarazione
- Articolo 79 – Contrabbando per dichiarazione infedele
- Articolo 80 – Contrabbando nel movimento delle merci
- Articolo 81 – Contrabbando nei depositi e negli spazi doganali
- Articolo 82 – Altre violazioni in materia di contrabbando
- Articolo 83 – Violazioni legate al regime delle franchigie doganali
- Sanzione ridotta: se i maggiori diritti di confine dovuti non superano il 3% di quelli dichiarati, la sanzione viene ridotta di un terzo.
- Esenzione dalla sanzione: nessuna sanzione viene applicata se l'importo dei diritti di confine dichiarati è pari o superiore a quello accertato.
- Casi di aggravamento: la sanzione può essere aumentata se:
- sussistono circostanze aggravanti come elencate nell'articolo 88.
- l'importo dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti supera i 10.000 euro.
In sintesi, l'articolo 96 prevede un regime sanzionatorio progressivo e proporzionato basato sull'entità delle violazioni e sul valore dei diritti di confine coinvolti.
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Riforma fiscale: Dlgs imposte di registro, successione e altri tributi indiretti in GU
Pubblicato in GU n. 231 del 02.10.2024, il testo del dlgs del 18.09.2024 n. 139 per la razionalizzazione dell’imposta di registro, successioni e donazioni, di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA in attuazione della riforma fiscale ai sensi dell'articolo 20, comma 1 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), in vigore dal 29 giugno 2024.
Le nuove norme avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicheranno agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data. Inoltre, saranno applicabili alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito effettuati da tale data in avanti.
Vediamo in breve sintesi alcune delle novità introdotte.
Imposta di successione e donazione
Viene esteso il campo di applicazione dell'imposta ai trasferimenti patrimoniali derivanti da trust e vincoli di destinazione.
Con le modifiche apportate si chiarisce che l’imposta, oltre ad applicarsi ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte e per donazione, si applica anche ai trasferimenti di beni e diritti che avvengono a
titolo gratuito (in luogo della locuzione “altra liberalità tra vivi”) e si precisa che sono compresi in questa definizione i trasferimenti derivanti da trust e
da altri vincoli di destinazione, cui quindi si applica l’imposta.Sono previste esenzioni fiscali per i trasferimenti a favore di coniugi e discendenti diretti, purché rispettino i requisiti previsti, come la prosecuzione dell'attività d’impresa per almeno cinque anni. In particolare la lettera d) comma 1 dell'art. 1, modifica l’articolo 3, comma 4-ter, del Testo Unico, che individua i trasferimenti non soggetti a imposta, stabilisce che resta ferma l’esenzione da imposta per i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni.
Resta altresì fermo che, in caso di quote sociali e azioni di società di capitali, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo secondo la disciplina civilistica.
Viene differenziata la disciplina degli adempimenti cui è subordinata l’esenzione.
In caso di aziende o rami di esse, rimane fermo che il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa proseguano l’esercizio dell’attività d'impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Per le quote sociali e le azioni delle società di capitali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
In caso di altre quote sociali, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.
Imposta di registro
Modalità di registrazione
Viene introdotto l’obbligo di utilizzare un modello approvato dal direttore dell'Agenzia delle Entrate per richiedere la registrazione degli atti scritti.
Per la registrazione di atti pubblici e scritture private autenticate, è previsto l'invio di una copia certificata conforme, tranne in casi specifici in cui è sufficiente presentare l'originale.Semplificazione procedurale
Viene promossa la possibilità di effettuare la registrazione tramite modalità telematiche, seguendo quanto stabilito da provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate, al fine di snellire le procedure e ridurre il carico burocratico.Autoliquidazione dell’imposta
L’imposta dovuta per la registrazione viene autoliquidata dai soggetti obbligati, seguendo le nuove indicazioni previste per la base imponibile e le tariffe .Aggiornamenti alla Tariffa
Viene modificata la Tariffa Parte Prima, prevedendo che atti diversi da quelli già contemplati, che abbiano un contenuto patrimoniale, come i contratti che trasferiscono diritti edificatori, siano soggetti a un'aliquota del 3%.Imposte ipotecarie e catastali
Aggiornate le tariffe per i servizi ipotecari e catastali, con particolare attenzione alle operazioni di voltura e certificazioni.
Allegati: -
Patente a crediti per i cantieri edili: come richiederla dal 1° ottobre
Pubblicato in GU del 20.09.2024 n. 221 il Decreto del Ministero del Lavoro del 18.09.2024 n. 132 contenente il Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente a punti (a crediti) per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente entreranno in vigore a partire dal 1° ottobre 2024.
Soggetti interessati
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, dunque, le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri.
Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).Modalità di presentazione della domanda per la patente a crediti
La domanda per il conseguimento della patente deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa o dal lavoratore autonomo, oppure da un soggetto delegato con delega scritta, attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024, e le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica dell'INL di prossima emanazione.
Requisiti richiesti
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Formazione obbligatoria per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
- Documento unico di regolarità contributiva valido.
- Documento di valutazione dei rischi (ove richiesto dalla normativa).
- Certificazione di regolarità fiscale, come previsto dall’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (ove previsto).
I requisiti relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva e fiscale devono essere autocertificati ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente (come precisato nella recente Circolare INL n. 4 del 23.09.2024) è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato alla circolare INL, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo: [email protected].
Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Una volta presentata la domanda, la patente verrà rilasciata in formato digitale e sarà disponibile direttamente sul portale. Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti che può essere incrementato ai sensi dell'articolo 5 fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell'UE o in Stati non appartenenti all'UE devono fornire una documentazione equivalente tramite autocertificazione.
Le attività lavorative nei cantieri possono essere svolte anche in attesa del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Allegati: