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    Riforma fiscale: Dlgs di revisione della disciplina doganale pubblicato in GU

    Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 03.10.2024 il Decreto legislativo del 26 settembre 2024 n. 141 contenente disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi, in attuazione della Delega al Governo per la riforma fiscale (articolo 11 e articolo 20, commi 2 e 3 della Legge n. 111 del 09.08.2023).

    In breve sintesi, vediamo alcune delle disposizioni contenute nel testo in vigore dal 4 ottobre.

    Diritti doganali e diritti di confine

    L’articolo 27 definisce diritti doganali, tutti quei diritti che vengono riscossi dall’Agenzia, in forza dei vincoli che derivano dall’ordinamento unionale o da altre disposizioni di legge. Viene inoltre specificato che, tra i diritti doganali, sono diritti di confine:

    • i dazi all’importazione e all’esportazione previsti dalla normativa unionale,
    • i prelievi e le altre imposizioni all’importazione o all’esportazione,
    • i diritti di monopolio,
    • le accise,
    • l’imposta sul valore aggiunto 
    • e ogni altra imposta di consumo dovuta all’atto dell’importazione a favore dello Stato.

    Rispetto alla formulazione vigente, tra i diritti di confine viene esplicitamente inserita l’imposta sul valore aggiunto, al fine di chiarire che anche a questo tributo, per le operazioni di importazione, si applica la normativa unionale in materia di individuazione del debitore e di estinzione dell’obbligazione doganale.

    La rappresentanza doganale

    Per l’espletamento di procedure e adempimenti previsti dalla normativa doganale si può agire personalmente o avvalendosi di un rappresentante doganale che esercita il suo potere sulla base di un contratto di mandato, che può essere con o senza rappresentanza. Questo ruolo viene regolato dettagliatamente nell'articolo 31.

    Requisiti e condizioni per esercitare la rappresentanza

    • Contratto di mandato: il rappresentante doganale opera in base a un contratto stipulato con il mandante.
    • Abilitazione: per poter esercitare la rappresentanza diretta, il soggetto deve ottenere l'abilitazione da parte dell'Agenzia delle Dogane, che richiede il rispetto di requisiti come l'assenza di condanne penali e di violazioni gravi della normativa fiscale e doganale.
    • Professionalità e competenze: il rappresentante deve avere competenze specifiche nel settore doganale, garantite dall'iscrizione all'albo degli spedizionieri doganali o dall'autorizzazione come Centro di Assistenza Doganale (CAD) o Operatore Economico Autorizzato (AEO).

    Sanzioni amministrative

    L'Articolo 96 del Decreto Legislativo 26 settembre 2024, n. 141, regola le sanzioni amministrative in ambito doganale, in particolare prevede:

    • Sanzione principale: chiunque commette violazioni doganali (articoli da 78 a 83) è soggetto a una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti, con un minimo di 2.000 euro. Per le violazioni dell'articolo 79, la sanzione minima è di 1.000 euro.
      Le violazioni doganali elencate agli articoli da 78 a 83 riguardano principalmente casi di contrabbando e altre infrazioni gravi. Ecco una sintesi delle principali violazioni:
      • Articolo 78 – Contrabbando per omessa dichiarazione
      • Articolo 79 – Contrabbando per dichiarazione infedele
      • Articolo 80 – Contrabbando nel movimento delle merci
      • Articolo 81 – Contrabbando nei depositi e negli spazi doganali
      • Articolo 82 – Altre violazioni in materia di contrabbando
      • Articolo 83 – Violazioni legate al regime delle franchigie doganali
    • Sanzione ridotta: se i maggiori diritti di confine dovuti non superano il 3% di quelli dichiarati, la sanzione viene ridotta di un terzo.
    • Esenzione dalla sanzione: nessuna sanzione viene applicata se l'importo dei diritti di confine dichiarati è pari o superiore a quello accertato.
    • Casi di aggravamento: la sanzione può essere aumentata se:
      • sussistono circostanze aggravanti come elencate nell'articolo 88.
      • l'importo dei diritti di confine dovuti o indebitamente percepiti supera i 10.000 euro.
        In sintesi, l'articolo 96 prevede un regime sanzionatorio progressivo e proporzionato basato sull'entità delle violazioni e sul valore dei diritti di confine coinvolti.

    Allegati:
  • Inail

    Indennizzi danno biologico 2024: circolare INAIL

    Con il decreto 119 del 16 Luglio 2024  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ha definito la rivalutazione degli importi degli indennizzi riconosciuti per il danno biologico da  infortuni e malattie professionali  per il 2024 , che a  decorrere dal 1 luglio 2024 sono rivalutati del 5,4%

    In merito INAIL ha pubblicato la  nuova circolare di istruzioni  n 26  del 16 settembre 2024 in cui precisa che:

    • Per quanto riguarda gli indennizzi in capitale, l’incremento dovuto a titolo di  rivalutazione si applica  sugli importi definiti con provvedimenti a decorrere dal 1° luglio 2024 mentre il valore capitale  è riferito alla tabella del danno biologico in relazione alla data dell’evento
    • Per gli accertamenti provvisori dei postumi effettuati a decorrere dal 1° luglio 2043, la  rivalutazione sarà corrisposta a seguito di accertamento definitivo dei postumi.  
    • Nei casi di revisione e di aggravamento, la rivalutazione si applica solo ai maggiori  importi eventualmente liquidati a far data dal 1° luglio 2024.
    • Gli importi  della rivalutazione saranno liquidati d’ufficio con le consuete modalità di pagamento e gli interessati riceveranno comunicazione del provvedimento.

    Indennizzo danno biologico: di cosa si tratta

    Si tratta di una prestazione  economica  riconosciuta per gli infortuni  e le malattie professionali  che hanno causato un grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 16% ed il 100%, in vigore dal 2000.

    L'erogazione decorre dal giorno successivo alla guarigione clinica.

    L'importo viene stabilito in relazione al grado di menomazione  e comprende

    • una quota che indennizza il danno biologico provocato dall’infortunio o dalla malattia professionale, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata. L’importo è fissato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in rendita” di cui al d.m. 12 luglio 2000  adeguata in seguito con la circolare INAIL  26 /2019, con aumenti  del 40%.
    • una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell’infortunato/affetto da malattia professionale di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall’assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella “Tabella dei coefficienti” di cui al citato d.m.,

    ATTENZIONE : SOLO per la quota di rendita prevista quale indennizzo del danno biologico, la legge di stabilità 2016 ha introdotto, con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno, la rivalutazione annua dei relativi importi.

    Si ricorda anche che la  rendita  INAIL è soggetta a revisione nelle scadenze previste dalla legge entro il limite di:

    • 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio e di
    •  15 anni dalla data di decorrenza della rendita da malattia professionale

    e può comportare l’aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell’indennizzo in capitale.

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale soggetti ISA e forfettari: tutti i chiarimenti dell’Agenzia

    L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 17.09.2024 n. 18 fornisce tutte le regole per l'applicazione del Concordato preventivo biennale (CPB), introdotto dal Dlgs n. 13/2024, per i forfetari e per i contribuenti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (Isa).

    La presente circolare è così strutturata:

    • la prima parte introduttiva, in cui sono illustrati aspetti dell’istituto del CPB aventi natura più generale, validi per entrambe le tipologie di contribuenti interessate alla sua applicazione;
    • la parte centrale, destinata ai contribuenti che applicano gli ISA ed a quelli che aderiscono al regime forfetario;
    • la parte conclusiva, in cui sono descritti ulteriori elementi comuni e vengono forniti chiarimenti su quesiti in materia di CPB.

    Normativa di riferimento

    Ricordiamo che il CPB è stato istituito per razionalizzare gli obblighi dichiarativi e promuovere l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni, che possono ottenere benefici fiscali con la stabilizzazione dei propri redditi per un biennio, ed è disciplinato dalle seguenti disposizioni:

    In proposito, l’articolo 17 della legge delega, al comma 1, lettera g), punto 2), ha previsto l’introduzione del CPB per i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
    di minori dimensioni. Tale platea di contribuenti è rappresentata, in linea generale, da:

    • coloro che sono tenuti all’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
    • coloro che aderiscono al Regime dei forfetari.

    La proposta di concordato, se accettata, definisce per il successivo biennio, ad eccezione dei soggetti in regime forfettario, per i quali, in via sperimentale, l’adesione al CPB rileva per il solo anno 2024, il reddito di impresa e di lavoro autonomo e (solo per i soggetti ISA) la base imponibile IRAP.

    Resta invece esclusa dal CPB l’IVA, che continua ad applicarsi secondo le ordinarie disposizioni e a vincolare i contribuenti a tutti i conseguenti adempimenti.

    Allegati:
  • Studi di Settore

    ISA periodo d’imposta 2023: approvate le modifiche

    Approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023, pubblicato in GU del 10.09.2024 n. 212 il Decreto del MEF del 29 aprile 2024 (scarica il testo e Allegati).

    Di seguito le principali disposizioni contenute nel decreto.

    Modifiche agli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA)

    Il decreto approva delle modifiche agli ISA per il periodo d'imposta 2023. Queste modifiche sono finalizzate a migliorare il sistema di valutazione fiscale, tenendo conto di ulteriori componenti positivi di reddito che i contribuenti possono dichiarare per migliorare il loro profilo di affidabilità fiscale. Tale dichiarazione permette di accedere al regime premiale, che include agevolazioni in materia di controlli fiscali e sanzioni.

    Revisione Congiunturale Straordinaria

    Una delle principali novità del decreto è la revisione congiunturale straordinaria degli ISA, applicabile solo per il periodo d'imposta 2023. Questa revisione è stata necessaria a causa dell’instabilità economica derivante da fattori geopolitici, l'aumento dei prezzi dell'energia e dei beni alimentari, e i tassi d’interesse in rialzo. La metodologia statistica utilizzata per la revisione tiene conto di queste variabili per assicurare una corretta valutazione dell’affidabilità fiscale.

    Indici di Concentrazione Territoriale

    Il decreto prevede l’applicazione di indici di concentrazione della domanda e dell’offerta su base territoriale. Questi indici tengono conto delle differenze competitive o svantaggi territoriali che possono influire sulla capacità delle imprese di generare reddito in diverse aree geografiche.

    Misure di Ciclo Settoriale

    Per affrontare l’impatto delle fluttuazioni congiunturali sui diversi settori economici, il decreto introduce delle misure di ciclo settoriale. Queste misure sono necessarie per riflettere meglio l’andamento economico nei vari settori durante il periodo d’imposta.

    Aggiornamento delle Analisi Territoriali

    Un aggiornamento delle analisi territoriali è stato effettuato per includere le variazioni geografiche derivanti dalla creazione di nuovi comuni e dalla ridenominazione di alcuni esistenti. In particolare, le modifiche riguardano l’indice sintetico DM05U per i Factory Outlet Center e DG44U per le strutture ricettive.

    Programma Informatico di Supporto

    È stato previsto un aggiornamento del programma informatico dell’Agenzia delle Entrate, che sarà utilizzato per applicare le modifiche approvate dal decreto agli indici ISA.

    con il quale sono approvate le modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d'imposta 2023, finalizzate a migliorare il sistema di valutazione fiscale, tenendo conto di ulteriori componenti positivi di reddito che i contribuenti possono dichiarare per migliorare il loro profilo di affidabilità fiscale. 

    Tale dichiarazione permette di accedere al regime premiale, che include agevolazioni in materia di controlli fiscali e sanzioni.

    Allegati:
  • Rendicontazione non finanziaria

    Rendicontazione di sostenibilità: il testo del Dlgs di recepimento della Direttiva UE

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10.10.2024, il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva 2022/2464/UE relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità

    Il decreto, in vigore dal 25 settembre 2024, si applica principalmente alle società di grandi dimensioni, alle PMI quotate, e ad alcune categorie di enti finanziari, con eccezioni previste per le micro-imprese e altri soggetti specifici, in particolare:

    • si applica alle società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) e a certe società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) se controllate da società di capitali.
    • sono incluse anche imprese di assicurazione e enti creditizi, ossia banche e istituzioni finanziarie, purché abbiano una dimensione tale da rientrare nei criteri previsti dal decreto.

    Sono escluse:

    • le micro-imprese, ovvero le imprese che non superano determinati limiti di ricavi, totale di bilancio e numero di dipendenti,
    • la Banca d’Italia è esplicitamente esclusa dal decreto.

    L’obbligo di rendicontazione è finalizzato a fornire informazioni trasparenti e complete sulle attività aziendali e sui loro impatti ESG, sia per le singole imprese che per i gruppi. La rendicontazione consolidata richiede un’analisi a livello di gruppo, mentre quella individuale si concentra sulle singole imprese. Vediamo qui di seguito i contenuti della Rendicontazione individuale.

    Rendicontazione individuale di sostenibilità

    L'Articolo 3 prevede che le imprese di grandi dimensioni, nonché le piccole e medie imprese quotate, debbano includere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione le informazioni necessarie alla comprensione dell'impatto dell'impresa sulle questioni di sostenibilità, nonchè le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

    Contenuti della Rendicontazione individuale di sostenibilità

    Tra le informazioni da includere nella rendicontazione vi sono:

    1. una breve descrizione del modello e della strategia aziendaleche indichi:
      • la resilienza del modello e della strategia aziendali dell'impresa in relazione ai rischi connessi alle questioni di sostenibilita';
      • le opportunità per l'impresa connesse alle questioni di sostenibilità;
      • i piani dell'impresa, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la transizione verso un'economia sostenibile e con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C in linea con l'Accordo di Parigi e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;
      • il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa tengono conto delle istanze dei portatori di interesse e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;
      • le modalità di attuazione della strategia dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità;
    2. una descrizione degli obiettivi temporalmente definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, inclusi, se del caso, obiettivi quantitativi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050, una descrizione dei progressi da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;
    3. una descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo per quanto riguarda le questioni di sostenibilita' e delle loro competenze e capacita' in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;
    4. una descrizione delle politiche dell'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità;
    5. informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli organi di amministrazione e controllo;
    6. una descrizione:
      • delle procedure di dovuta diligenza applicate dall'impresa in relazione alle questioni di sostenibilità e, ove applicabile, in linea con gli obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
      • dei principali impatti negativi, effettivi o potenziali, legati alle attività dell'impresa e alla sua catena del valore, compresi i suoi prodotti e servizi, i suoi rapporti commerciali e la sua catena di fornitura, delle azioni intraprese per identificare e monitorare tali impatti, e degli altri impatti negativi che l'impresa è tenuta a identificare in virtu' di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;
      • di eventuali azioni intraprese dall'impresa per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;
    7. una descrizione dei principali rischi per l'impresa connessi alle questioni di sostenibilità, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa.

    Rendicontazione di sostenibilità e tempi di applicazione

    Secondo l'articolo 17 del Decreto Legislativo 6 settembre 2024, n. 125, l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità (CRSD) varia in base alla dimensione e al tipo di impresa, in breve sintesi:

    • Dal 1° gennaio 2024:
      • l’obbligo si applica alle imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico (ad esempio, società quotate) e che superano il numero medio di 500 dipendenti occupati durante l'esercizio.
      • si applica anche agli enti di interesse pubblico che sono società madri di gruppi di grandi dimensioni che, su base consolidata, superano il numero medio di 500 dipendenti.
    • Dal 1° gennaio 2025:
      • l'obbligo si estende a tutte le altre imprese di grandi dimensioni, anche se non rientrano tra quelle che superano i 500 dipendenti.
    • Dal 1° gennaio 2026:
      • si applica alle piccole e medie imprese quotate (eccetto le microimprese) e ad altri enti, come gli enti piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive.
    • Dal 1° gennaio 2028:
      • gli obblighi di rendicontazione si applicheranno anche alle succursali di società madri extra-europee che superano determinati limiti di ricavi nell'Unione Europea

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Adempimento collaborativo e le istruzioni per la procedura di ravvedimento

    Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 31 luglio 2024 n. 126 che stabilisce un nuovo Regolamento che disciplina la procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.

    Il nuovo Regolamento si rivolge principalmente ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, ovvero coloro che dispongono di sistemi interni per la gestione del rischio fiscale e che intrattengono un dialogo costante con l’Agenzia delle Entrate, come previsto dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.

    I contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo che individua omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, avvalendosi della procedura di cui al presente decreto.

    La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

    Come si attiva la procedura di ravvedimento guidato

    Il passo iniziale per avviare la procedura è l'invio di una comunicazione qualificata all’Agenzia delle Entrate. Questa comunicazione deve essere effettuata entro 9 mesi dalla decadenza dei termini di accertamento, e deve includere:

    • la descrizione dettagliata delle irregolarità rilevate,
    • gli importi delle imposte, delle sanzioni e degli interessi dovuti in base alle irregolarità,
    • tutti gli elementi necessari per permettere all’Ufficio competente di valutare la situazione,

    La comunicazione può essere inviata in diversi modi, tramite:

    • consegna a mano presso l'Ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.
    • spedizione tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
    • posta elettronica certificata (PEC), sottoscritta digitalmente o con firma autografa nel rispetto delle normative vigenti.

    Avvio del contraddittorio

    Una volta ricevuta la comunicazione, l'Agenzia delle Entrate ha 90 giorni per analizzarla e notificare al contribuente uno schema di ricalcolo, quest'ultimo documento contiene:

    • l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi calcolati in base alle irregolarità dichiarate,
    • un termine di almeno 60 giorni entro il quale il contribuente può presentare osservazioni o chiarimenti.

    Conclusione della procedura

    Dopo aver ricevuto eventuali osservazioni, l'Agenzia delle Entrate procede al calcolo finale e notifica un atto di ricalcolo, che include:

    • l'importo esatto delle imposte, sanzioni e interessi da pagare.
    • un termine di almeno 15 giorni per effettuare il pagamento.

    Il contribuente ha la facoltà di chiudere anticipatamente la procedura pagando immediatamente gli importi indicati nello schema di ricalcolo.

    Allegati:
  • Nautica da diporto

    Taxi e RENT: iscrizione e modalità di accesso al nuovo Registro elettronico nazionale

    Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Circolare n. 24135 del 6 settembre 2024, ha fornito importanti chiarimenti in merito al funzionamento del Registro Elettronico Pubblico Nazionale per le imprese titolari di licenza taxi e noleggio con conducente (NCC), istituito con il Decreto n. 203 del 2 luglio 2024.

    Entro il 30 settembre 2024 le imprese taxi e noleggio con conducente sono tenute a presentare istanza di iscrizione al RENT, con le informazioni indicate nell’Allegato A al Decreto ministeriale.

    Questo nuovo registro è stato creato per semplificare e rendere più trasparente la gestione delle licenze e autorizzazioni in un settore cruciale per la mobilità urbana. Infatti, il RENT è stato istituito per raccogliere e gestire in modo centralizzato i dati delle imprese che operano nel settore del trasporto pubblico non di linea, con particolare attenzione alle attività di taxi e NCC, ed è gestito dal Centro Elaborazione Dati (CED) del Ministero, che garantisce la correttezza e la trasparenza delle informazioni registrate. 

    Contenente i dati di cui all’Allegato A, è diviso in distinte sezioni relativamente a:

    1. imprese titolari di licenza per il servizio taxi;
    2. imprese titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente;
    3. imprese titolari di licenza o autorizzazione per i servizi di cui alle lettere a) e b) espletati con natanti a motore.

    Modalità di Accesso e Iscrizione

    Dal 9 settembre 2024, le imprese titolari di licenza per il servizio taxi o NCC possono accedere al registro tramite il Portale dell’Automobilista, utilizzando le credenziali SPID livello 2 o la CIE (Carta di Identità Elettronica). L’accesso e la presentazione dell’istanza devono essere effettuati dal legale rappresentante dell’impresa.

    A partire dal 16 settembre 2024, anche i soggetti delegati, come le cooperative e i consorzi, possono accedere al RENT tramite credenziali istituzionali per conto delle imprese rappresentate.

    L’iscrizione al RENT è obbligatoria per tutte le imprese che operano nei settori taxi e NCC, e deve essere completata entro il 30 settembre 2024. Le domande presentate dopo tale data saranno esaminate solo successivamente a quelle pervenute entro il termine previsto.

    La procedura di iscrizione si articola in diversi passaggi, che includono l'inserimento dei dati anagrafici dell’impresa e la registrazione delle licenze o autorizzazioni. Le imprese possono iscriversi in una delle tre sezioni del RENT:

    • Taxi
    • NCC
    • Natanti

    Ogni impresa deve fornire informazioni dettagliate, come il numero della licenza o autorizzazione, il comune di rilascio, i dati del veicolo o natante, e i dati relativi ai conducenti.

    Una volta presentata l'istanza, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i Comuni competenti procederanno a verificare la correttezza delle informazioni fornite. In caso di irregolarità o incompletezza, il Ministero invierà richieste di integrazione alle imprese, che avranno un termine per fornire i dati mancanti.

    Al termine delle verifiche e delle eventuali integrazioni, il Ministero comunica all’impresa l’esito della prima fase di verifiche. Secondo quanto disposto dall’art. 7, comma 2, del D.M. 2 luglio 2024, n. 203, tale fase dell’istruttoria si conclude entro il termine di 45 giorni dal termine di presentazione dell'istanza d’iscrizione, e, pertanto, entro il giorno 14 novembre 2024.

    Successivamente all'avvenuta iscrizione, qualora l’impresa modifichi i propri dati (come cambiamenti relativi a licenze, autorizzazioni, veicoli o natanti utilizzati), è obbligata ad aggiornare le informazioni nel RENT entro 30 giorni. Le variazioni possono includere, ad esempio, trasferimenti di licenze o cambiamenti nella disponibilità dei veicoli o dei natanti utilizzati per il servizio.

    Tagliandi di Iscrizione

    Dopo la corretta iscrizione al registro, vengono rilasciati appositi tagliandi di iscrizione, che devono essere applicati sulla carta di circolazione di ogni veicolo o natante utilizzato per il servizio.

    Istruzioni operative di iscrizione al RENT

    L'Allegato alla Circolare rappresenta una guida rapida all'inserimento delle richieste di iscrizione al RENT che possono essere avanzate dai titolari di imprese esercenti il servizio di autotrasporto pubblico non di linea.

    Allegati: