• La casa

    Plusvalenze da cessione su immobile A10: quando è esclusa

    La Cassazione con l'Ordinanza n 17852 depositata a giugno ha sancito un importante criterio sulla tassazione delle plusvalenze da cessione di immobili (avvenute quindi entro i 5 anni dall'acquisto).

    Il caso di specie riguarda un immobile destinato ad abitazione principale dal cedente e i suoi familiari, tale immobile è classificato in categoria A/10.

    La pronuncia sinteticamente afferma che la nozione di abitazione principale è ancorata all’accertamento di una situazione di fatto, di oggettiva destinazione dell’immobile a dimora abituale, e deve essere consentito al contribuente di provare tale condizione. 

    In caso di accertamento, grava su di lui tale tale onere.

    Vediamo i fatti causa.

    Plusvalenze da cessione su immobile A10: quando è esclusa

    L'Agenzia delle entrate notificava a due persone fisiche comproprietarie di un immobile in categoria A10, due avvisi di accertamento riguardanti il presunto maggior reddito che sarebbe derivato dalla plusvalenza realizzata a seguito di una (ri)vendita infraquinquennale di un immobile in comproprietà.

    La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo fondata solo la censura relativa al mancato conteggio da parte dell'Agenzia delle Entrate delle spese documentate sostenute per l'acquisto dell'immobile successivamente ceduto, con conseguente rideterminazione della maggiore imposta dovuta.

    I contribuenti proponevano appello, eccependo l'omessa motivazione in ordine alle eccezioni preliminari avanzate in primo grado, con particolare riferimento a quella di nullità della notifica degli avvisi di accertamento.

    Il cuore della doglianza fatta valere dai contrbiuenti ruotava intorno all'insussistenza di una plusvalenza tassabile, dal momento che, indipendentemente dalla categoria catastale A/10, l'immobile era stato adibito ad abitazione principale della famiglia e la sua vendita non era finalizzata al perseguimento di un intento speculativo, ma era stata resa necessaria, invece, dalla situazione di crisi familiare sfociata nella separazione personale tra i coniugi.

    La Commissione Tributaria Regionale, rigettate le eccezioni di nullità concernenti la notifica degli atti impositivi, accoglieva il motivo di ricorso relativo all'insussistenza di una plusvalenza tassabile, annullando gli atti impositivi originariamente impugnati.

    Essa osservava che la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 (TUIR), nell'escludere dalle plusvalenze tassabili le somme ottenute dalla vendita infraquinquennale di immobili adibiti ad abitazione principale, non contiene alcun riferimento alla loro categoria catastale.

    Aggiungeva che l'assegnazione di un immobile ad una categoria catastale non può assumere rilevanza probatoria assoluta in ordine all'utilizzo corrispondente alla classificazione, sicché l'inclusione di un immobile in una categoria che normalmente identifica un uso diverso da quello abitativo – come appunto la categoria A/10, che identifica la destinazione ad uso ufficio o studio privato – non precludeva la possibilità di provare, da parte del contribuente, che l'immobile stesso fosse stato effettivamente adibito ad abitazione principale e, come tale, sottratto per legge all'imposizione fiscale sulla plusvalenza derivante dalla vendita prima del decorso di cinque anni dall'acquisto.

    Riteneva quindi che tale prova fosse stata fornita dal contribuente attraverso la produzione dei certificati di residenza nell'immobile poi ceduto, delle copie delle fatture relative alla fornitura di gas, energia elettrica (per usi domestici) e servizio telefonico, delle copie dei bollettini di pagamento del canone RAI, della tassa rifiuti e delle quote condominiali. 

    Tale documentazione veniva considerata idonea a superare la presunzione di non utilizzo a fini abitativi derivante dall'assegnazione a tale unità immobiliare della categoria catastale prevista per gli uffici e gli studi privati.

    L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso in Cassazione, ricorso respinto dalla Corte che esplicitava il seguente principio: "in caso di cessione, entro il quinquennio dall'acquisto, di un immobile classificato ad uso ufficio, ma oggettivamente classificabile anche ad altri usi abitativi, l'effettiva adibizione di esso ad abitazione principale del cedente (sul quale grava il relativo onere probatorio) o di un suo familiare, da intendersi come destinazione a dimora abituale, ove realizzatasi per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la cessione, è idonea ad escludere l'assoggettamento a tassazione dell'eventuale plusvalenza conseguita dal cedente, anche se tale destinazione sia avvenuta in contrasto con la classificazione catastale dell'immobile, potendosi anche in tal caso escludere l'intento speculativo dell'operazione".
    Secondo la Cassazione la sentenza della CTR ha fatto corretta applicazione di tale principi 

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Modello Redditi PF 2024: rigo RC6 sul periodo di lavoro

    Entro il 15 ottobre va presentato in via telematica il Modello redditi PF 2024, e tal fine le entrate hanno pubblicato il Modello e le relative istruzioni, con apposito provvedimento.

    Nel Quadro RC vanno indicati i redditi di lavoro dipendente, i redditi di pensione e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2023.

    Se il contribuente nel corso dell’anno ha avuto più rapporti di lavoro dipendente o assimilati e ha chiesto all’ultimo datore di lavoro di tener conto degli altri redditi percepiti, deve indicare in questo quadro i dati presenti nella Certificazione Unica rilasciata da quest’ultimo.

    Nella Sezione del Quadro RC vanno indicati redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché redditi di pensione per i quali la detrazione è rapportata al periodo di lavoro nell’anno.

    Per questi redditi la detrazione, da indicare nel rigo RN7 colonna 1 o RN7 colonna 2, è rapportata al periodo di lavoro nell’anno, ovvero a quello per il quale spetta la detrazione, e a tal fine è necessario compilare il rigo RC6 indicandovi i giorni di lavoro/pensione.

    Redditi PF 2024: il quadro RC rigo RC6

    Il rigo RC6 contiene i dati del periodo di lavoro.

     

    In questo rigo indicare il periodo di lavoro riferito ai redditi indicati nei righi da RC1 a RC3, in particolare:

    • nella colonna 1, indicare il numero dei giorni relativo al periodo di lavoro dipendente o assimilato (365 per l’intero anno). Vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi; vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcuna retribuzione, neanche differita (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni). In caso di rapporto di lavoro part-time, le detrazioni spettano per l’intero periodo ancorché la prestazione lavorativa venga resa per un orario ridotto.

    Se si compilato un solo rigo perché si è avuto un unico rapporto di lavoro, occorre riportare la cifra indicata al punto 6 della Certificazione Unica 2024.

    Redditi PF 2024: il rigo RC14 trattamento integrativo

    Per consentire di calcolare correttamente il trattamento integrativo, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo RC14:In particolare, al Rigo RC14 noto come Riduzione pressione fiscale in Colonna 1:

    • Riportare il codice indicato nel punto 390 della Certificazione Unica 2024. 

    Nella Certificazione Unica è riportato:

    • il codice 1 se il datore di lavoro ha riconosciuto il trattamento integrativo e lo ha erogato tutto o in parte. In questo caso nella colonna 2 del rigo RC14 va riportato l’importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d’imposta (punto 391 della Certificazione Unica 2024);
    • il codice 2 se il datore di lavoro non ha riconosciuto il trattamento integrativo ovvero pur avendolo riconosciuto, non ha provveduto ad erogarlo neanche in parte. In questo caso non va compilata la colonna 2 del rigo RC14.

    Ricordiamo che dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominato “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati. 

    Dal 1° gennaio 2022 esso è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 15.000 euro. 

  • Legge di Bilancio

    Adeguamento rimanenze di magazzino: pronti i coefficienti di maggiorazione

    Il MEF ha pubblicato il Decreto del 24 giugno con i coefficienti di maggiorazione necessari all'adeguamento delle rimanenze di magazzino 2024.

    Lo stesso decreto è stato pubblicato poi in GU n 145 del 25 giugno ed entra in vigora da oggi 26 giugno.

    Ricordiamo che scade il 30 giugno il termine per il pagamento della imposta sostitutiva prevista per tale riallineamento delle rimanenze previsto dalla Legge di Bilancio 2024. (Per tutte le regole sulla misura leggi anche Adeguamento rimanenze magazzino: pronti codici tributo)

    Vediamo ora il dettaglio dei coefficienti appena pubblicati.

    Adeguamento rimanenza di magazzino: il MEF pubblica i coefficienti

    Con il decreto Mef sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4, da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta  sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito  delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di  eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel  periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno  svolto attività economiche:

    • a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui  all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il  medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione  degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
    • b) e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;  
    • c) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di  cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui  all’allegato n. 3.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Dematerializzazione note spese dipendenti: regole ADE

    Con Risposta a interpello n 142 del 24 giugno le Entrate replicano a dubbi su dematerializzazione delle note spese e dei documenti dei dipendenti ai fini della successiva deduzione del costo.

    Sinteticamente si chiarisce che le ricevute di pagamenti elettronici, effettuati con carta di credito aziendale, di per sé non sono sufficienti a documentare fiscalmente la spesa deducibile a meno che non siano accompagnate da altri giustificativi, come ad esempio le ricevute dei taxi.

    L'istante inoltre chiedeva se la procedura proposta per la dematerializzazione delle note spese fosse corretta, vediamo i dettagli e la replica delle Entrate.

    Dematerializzazione note spese dipendenti: chiarimenti ADE

    L'istante desidera procedere alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai  dipendenti  durante  le trasferte di lavoro, in prevalenza per servizi di trasporto tramite taxi, saldati utilizzando la carta di credito aziendale. 

    A tali fine riferisce che il  progetto di dematerializzazione  in questione, ­semplificherebbe la preparazione, la gestione ed il controllo delle note spese, rendendo più efficiente l'intero processo.

    Inoltre, riferisce che il  sistema informatico  che  si  sta attivando consente di creare automaticamente una versione digitale della spesa sostenuta partendo dalla scansione sicura del giustificativo cartaceo tramite apposita applicazione installata  sullo  smartphone aziendale, utilizzando la tecnologia ''OCR''. 

    Una volta rilevate tutte le informazioni relative alle suddette spese, il sistema compilerà automaticamente i campi corrispettivi della spesa all'interno di un ''form'' prima di procedere alla fase successiva di inserimento di tale spesa all'interno della nota spese del lavoratore dipendente. 

    La nota spese sarà quindi composta da una serie di record contenenti le informazioni, native digitali, con gli importi, le tipologie di spese e tutte le informazioni necessarie, corredate da una immagine corrispettiva del documento cartaceo originale. 

    Sia  l'applicazione sullo smartphone che  il  sistema  di  gestione delle  trasferte in  formato  Desktop  saranno accessibili ai  soli  lavoratori  dipendenti riconosciuti  e autenticati a più fattori.

    Tutte le attività di accesso al sistema, di compilazione delle note spese, di modifica delle stesse saranno registrate tramite opportuni log del sistema informatico. 

    Il sistema, inoltre, garantisce che il documento caricato tramite fotocamera, riportato automaticamente in modalità analitica in nota spese e poi approvato dal proprio responsabile, godrà di caratteristiche di integrità, immutabilità e leggibilità e sarà archiviato automaticamente a norma di legge.

    Il documento non sarà quindi più modificabile dal lavoratore dipendente. 

    La nota spese così compilata e controllata sarà sottoposta a processo autorizzativo interno, dove il responsabile potrà verificare, de visu, la nota spese e i relativi giustificativi allegati per ogni singola spesa. 

    Le entrate hanno chiarito che quando si  parla di documenti informatici qualsiasi considerazione non può prescindere dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. ''Codice dell'Amministrazione Digitale'' o ''CAD'') e dai relativi decreti attuativi, siano questi di ordine generale sia, nello specifico, propri dell'ambito tributario.

    Dalla normativa richiamata emerge che qualunque  documento  informatico avente rilevanza fiscale ­ ossia qualunque documento elettronico che contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari (cfr. l'articolo  1 lett.  p)  del CAD)­ come le  note  spese che verranno  poi  utilizzate  per la deducibilità dei relativi costi ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, debba possedere, tra le altre, le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità.

    Laddove tali accorgimenti siano effettivamente presenti […] nulla osta a che i documenti analogici siano sostituiti da quelli informatici (ovvero siano realizzati duplicati informatici di documenti informatici ai sensi dell'articolo 23­bis del CAD) e che la procedura sia interamente dematerializzata.

    Tanto premesso, in base a quanto sommariamente riferisce l'istante, la procedura di generazione della nota spese del caso di specie sembra avere delle similitudini con le procedure descritte nelle risposte a interpello con cui le entrate hanno fornito i chiarimenti, con  la conseguenza  che, laddove siano garantiti  i requisiti di immodificabilità, integrità  ed  autenticità  dei  documenti  dematerializzati­ nulla osta all'adozione del processo ipotizzato dall'istante.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Digitalizzazione ETS: domande entro il 19 luglio

    Il bando digitalizzazione ETS prevede aiuti per le imprese del terzo settore con domande entro il 19 luglio sulla piattaforma re@dy.

    Gli interventi proposti potranno prevedere azioni di: 

    • formazione digitale, di base e/o avanzata, per dipendenti, collaboratori stabili e volontari, attraverso l’utilizzo di metodologie e pratiche innovative, affinché essi maturino maggiori competenze e consapevolezza in ambito digitale, assumano un ruolo (pro)attivo nel processo di transizione digitale delle proprie organizzazioni e aumentino la propria velocità di adattamento ai cambiamenti imposti dalla digitalizzazione e dalla trasformazione digitale; 
    • coerente integrazione di sessioni formative per lo sviluppo e/o miglioramento delle competenze non cognitive (soft o life skills), complementari a quelle digitali, al fine di costruire percorsi di crescita professionale capaci di insistere sulle competenze “soft” (es. creatività, ragionamento critico ed empatia, capacità relazionali e sociali); 
    • implementazione di una soluzione digitale volta al miglioramento dell’efficienza interna (organizzazione e processi interni) e/o esterna (servizi offerti alla collettività), coerente con la proposta progettuale ed in generale funzionale al contesto in cui le organizzazioni coinvolte operano. La formazione relativa all’utilizzo di tale soluzione digitale potrà rappresentare solo parte di un più ampio programma formativo indirizzato ai lavoratori, che pertanto dovrà presentare un assetto strutturato comprendente argomenti di carattere strategico e professionalizzante in ambito digitale; 
    • attivazione, sostegno e accompagnamento dei beneficiari al fine di coinvolgerli efficacemente nei percorsi formativi, attraverso la proposta di attività pratiche ed esperienziali (es. role modelling, tutoring, coaching, mentoring), che ne incentivino la partecipazione attiva durante tutto l’arco della formazione fino al suo completamento; 
    • messa a disposizione di sessioni di orientamento per far emergere le conoscenze e abilità dei beneficiari, al fine di valorizzare le loro potenzialità e attitudini professionali misurando i diversi livelli di partenza in termini di fabbisogni formativi e sviluppando un percorso di reskilling e/o upskilling digitale efficace.

    Bando digitale sociale 2024: che cos’è

    Sul sito del Fondo per la repubblica Digitale viene pubblicato il bando per la digitalizzazione degli ETS.

    La transizione digitale è un elemento cruciale per accelerare i processi di innovazione e consentire al mondo del non profit di raggiungere obiettivi sociali, migliorare l’efficienza e coinvolgere le comunità. 

    Il digitale, infatti, può sostenere e agevolare il lavoro delle organizzazioni non profit.

    L’investimento nella formazione e nello sviluppo di competenze digitali dei propri dipendenti, collaboratori e volontari risulta essere essenziale per consentire al settore di massimizzare il potenziale delle tecnologie digitali nel perseguire missioni e obiettivi sociali.

    Con l’obiettivo di sostenere progetti rivolti all’empowerment di conoscenze e competenze digitali di dipendenti, collaboratori stabili e volontari degli enti che operano in uno o più settori di interesse generale dell’economia sociale, il Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale ha pubblicato il bando “Digitale sociale” che mette a disposizione 15 milioni di euro.

    Bando digitale sociale 2024: beneficiari

    Le proposte progettuali possono essere presentate da partenariati di almeno due soggetti.

    All’interno del partenariato dovranno essere presenti una rete formale o un gruppo di enti privati non profit che presentano un bisogno comune di empowerment delle competenze digitali dei propri dipendenti e/o collaboratori stabili, inclusi i volontari; un soggetto pubblico o privato non profit con comprovata esperienza nella realizzazione di progetti in ambito digitale, che contribuisca a costruire il percorso formativo più adatto alle esigenze manifestate e sia eventualmente in grado di sviluppare una soluzione digitale funzionale alle necessità degli enti.

    Bando digitale sociale 2024: presenta la domanda

    I soggetti interessati possono presentare i progetti, corredati di tutta la documentazione richiesta, devono essere compilate e inviate esclusivamente online attraverso la piattaforma Re@dy, entro il 19 luglio 2024. 

    Per informazioni: 

      • lunedì e venerdì, ore 9:30 – 13:30
      • mercoledì, ore 14:30 – 17:00

    Si consiglia di non registrarsi e di non presentare i progetti a ridosso della scadenza, in quanto potrebbero verificarsi rallentamenti del sistema dovuti all’elevato numero di utenti contemporaneamente online. 

    Altresì, si consiglia di prendere visione dei documenti “Manuale di registrazione alla piattaforma Re@dy” e “Guida alla presentazione dei progetti”, disponibili sul sito internet www.fondorepubblicadigitale.it, per ulteriori indicazioni circa la registrazione sulla piattaforma Re@dy e la presentazione delle proposte progettuali.

    Allegati:
  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    TARI 2024: i PEF slittano al 20 luglio

    Viena accolta la richiesta dell'ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani di posticipare ulteriormente la finalizzazione per PEF Piani Economici Finanziari dei rifiuti e quindi alle relative tariffe (TARI).

    Un emendamento al DL Coesione dovrebbe far differire al 20 luglio il termine.

    Ricordiamo che già la Legge n 67/2024 (GU n 123 del 28 maggio) di conversione del DL n 39/2024 (pubblicato in GU n 75 del 29.03.24) con una norma ha differito al 30 giugno 2024 il termine (fissato al 30 aprile 2024, dall’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

    Vediamo tutti i dettagli.

    TARI 2024: al 20 luglio i PEF

    Il comma in esame ha disposto che sempre relativamente alla TARI:

    • restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;
    • sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

    Si ricorda che il comma 5-quinquies ha previsto che, a decorrere dall'anno 2022, i comuni (in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 147/201312) possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. 

    Lo stesso comma dispone altresì che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. 

    Il comma in questione ha disposto inoltre che, in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

    Attenzione, ora un emendamento al DL Coesione fa slittare il termine dei PEF Piani economici finanziari al 20 luglio.

    Come spiega lo stesso MEF sulla pagina preposta del proprio sito, le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF, predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale.

    Il PEF individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti.

    Normalmente le delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI devono essere approvate entro il termine del 30 aprile.

    Si attende il testo definitivo dell'emendamento con lo slittamento del termine.

  • Studi di Settore

    ISA 2024: chiarimenti ADE del 25 giugno

    Con la Circolare n 15/2024 le Entrate pubblicano istruzioni operative per gli ISA 2024.

    In particolare, ricordati tutti gli ultimi interventi normativi le Entrate analizzano i nuovi benefici premiali riconosciuti ai contribuenti più affidabili.

    Viene evidenziato anche che per garantire allo strumento la capacità di cogliere adeguatamente le caratteristiche dei diversi comparti economici di interesse, gli Isa sono oggetto di una costante attività di aggiornamento. 

    Il processo evolutivo e di affinamento dello strumento ha riguardato la revisione biennale di 88 indici e l’aggiornamento di tutti i 175 Isa in vigore, al fine di consentirne una più aderente applicazione al periodo d’imposta 2023.

    ISA 2024: chiarimenti ADE del 25 giugno

    Il documento di prassi, tra l'altro, analizza le misure contenute nel “Decreto Adempimenti” ossia il Dlgs n. 1/2024 recante Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari” di modifica della disciplina degli Isa.

    In particolare, con l’articolo 5 è stata adeguata l’applicazione degli Isa ai rilevanti cambiamenti della classificazione delle attività economiche, operativi dal prossimo anno, come la nuova classificazione Ateco che entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2025. 

    Ad esempio, viene evidenziata la modifica della divisione 47 dedicata al commercio al dettaglio e l’introduzione di nuovi codici attività relativi all’intermediazione nei servizi e nel commercio al dettaglio.

    Tali interventi richiederanno, per il periodo d’imposta 2024, una revisione anticipata dei 15 Isa già approvati per il 2023 che trovano applicazione per i codici attività interessati da tali modifiche.

    L’articolo 6 dello stesso decreto Adempimenti ha previsto la riduzione degli oneri compilativi dei modelli degli Isa al fine di potenziare sempre più le informazioni che l’Agenzia mette a disposizione del contribuente, sotto forma anche di dati precompilati.

    Altra novità segnalata dalla circolare è la fissazione di un termine stabilito per legge per la pubblicazione del software ai fini dell’applicazione degli Isa (articolo 7 del decreto Adempimenti), che a regime sarà reso disponibile entro il giorno 15 del mese di marzo del periodo d’imposta successivo a quello di applicazione degli Isa. 

    Per il periodo d’imposta 2024 la pubblicazione dovrà avvenire entro il 15 aprile 2025 (articolo 38, comma 3, del Dlgs n. 13/2024).

    La circolare ha evidenziato aspetti del regime premiale, considerato che l’articolo 14 del decreto Adempimenti è intervenuto, in particolare, sui vantaggi connessi all’esonero dal visto di conformità. 

    E' stato previsto l’incremento:

    • da 50mila a 70mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione del credito Iva. Gli stessi soggetti sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 70mila euro annui;
    • da 20mila a 50mila euro annui della soglia al di sotto della quale non è richiesto il visto di conformità per l’utilizzo in compensazione dei crediti delle imposte dirette e Irap.

    Si rimanda alla Circolare in oggetto per tutti gli altri approfondimenti.

    Allegati: