• La casa

    Agevolazione prima casa residenti esteri: tutti i requisiti per beneficiarne

    Con la Circolare n 3/2024 le Entrate, tra gli altri chiarimenti, si soffermano sulle novità 2024 per l'agevolazione prima casa per i residenti all'estero.

    Vediamo cosa è stato chiarito rispetto a chi trasferisce la residenza per lavoro e a quali agevolazioni ha diritto per l'acquisto della casa in italia.

    Agevolazione prima casa residenti esteri: tutti i requisiti per beneficiarne

    L’articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2023, intervenendo sulla nota II-bis, posta in calce all’articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ha modificato i criteri necessari per avvalersi dell’imposta di registro agevolata – c.d. “prima casa” – (con aliquota del 2 per cento) in relazione agli atti:

    • traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso 
    • traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse, 

    previsti per gli acquirenti che si sono trasferiti all’estero per ragioni di lavoro.

    Il beneficio fiscale, in ragione dell’intervento normativo, viene pertanto ancorato a un criterio oggettivo, svincolandolo da quello della cittadinanza, includendo quindi i cittadini non italiani che non intendessero stabilirsi in Italia. 

    Tenuto conto del dato letterale della norma, possono accedere al beneficio in esame le persone fisiche che, contestualmente: 

    • si siano trasferite all’estero per ragioni di lavoro. Attesa la diversa formulazione della disposizione in commento rispetto alla versione previgente, il requisito agevolativo deve ritenersi riferibile a qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro (non necessariamente subordinato) e deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile. Il trasferimento per ragioni di lavoro verificatosi in un momento successivo all’acquisto dell’immobile non consente, quindi, di avvalersi del beneficio fiscale in questione;
    • abbiano risieduto in Italia per almeno cinque anni, o ivi svolto, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile. A tal proposito si precisa che, con detto termine, si intende ricomprendere ogni tipo di attività, ivi incluse quelle svolte senza remunerazione. Si precisa che, per la verifica del requisito temporale della residenza, nonché di quello relativo all’effettivo svolgimento in Italia della propria attività, il quinquennio non deve essere necessariamente inteso in senso continuativo;
    • abbiano acquistato l’immobile nel comune di nascita, ovvero in quello in cui avevano la residenza o in cui svolgevano la propria attività prima del trasferimento.

    Resta fermo che, per fruire dell’agevolazione, devono ricorrere anche le condizioni di cui alle lettere b) (assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso comune) e c) (novità nel godimento dell’agevolazione) della nota II-bis, mentre non è richiesto, nella fattispecie in esame, che il contribuente stabilisca la propria residenza nel comune in cui è situato l’immobile acquistato.

    Tale ultimo requisito non è richiesto al contribuente:

    • sia in caso di fruizione dell’agevolazione in sede di primo acquisto da parte del residente all’estero, 
    • sia in sede di riacquisto di altra abitazione sul territorio nazionale, entro un anno dalla vendita infraquinquennale dell’immobile agevolato. In tale ultima ipotesi, pertanto, fermo restando il rispetto degli altri requisiti normativamente previsti, non è necessario ottemperare all’obbligo di adibire il nuovo immobile ad abitazione principale. 

    Come per il criterio della residenza, infatti, anche la destinazione dell’immobile ad abitazione principale non può essere imposta a coloro che vivono all’estero e che, pertanto, si troverebbero nella impossibilità di ottemperare a tale prescrizione.

    Si rammenta, infine, che l’agevolazione “prima casa”, con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale, è fruibile, ai sensi dell’articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, anche nell’ipotesi in cui l’immobile sia acquisito per successione o donazione.

    La disciplina in esame, introdotta dal d.l. n. 69 del 2023, trova applicazione in relazione alle successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della citata norma; al momento dell’apertura della successione, pertanto, devono sussistere i requisiti richiesti per la fruizione del beneficio fiscale in esame.

  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Regole antifrode per pagamenti transfrontalieri: FAQ dell’ADE del 19.02

    L'agenzia delle entrate ha aggiornato ulteriormente in data 19 febbraio la sezione delle FAQ utili ai Psp prestatori di servizi di pagamento che devono adempiere dal 1 gennaio all'bbligo di comunicazione dati relativi ai pagamenti transfrontalieri.
    Ricordiamo che si tratta dell'attuazione delle norme della Direttiva (Ue) 2020/284, per arginare i tentativi di frode, che prevede nuovi e specifici obblighi di comunicazione e di conservazione della documentazione relativa ai beneficiari delle transazioni nel pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali.
    L’Agenzia delle entrate raccoglie e trasmettere le informazioni alla banca dati europea cesop ossia il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.

    Pagamenti transfrontalieri: regole antifrode in vigore dal 2024

    Con il Provvedimento ADE n 406675 del 20 novembre 2023 sono state pubblicate le regole sulla Comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero (ex art. 40-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972).

    Con il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023 sono state recepite le indicazioni della direttiva (UE) 2020/284 del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda l’introduzione di taluni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento, quali ad esempio:

    • istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, 
    • banche e intermediari finanziari,

    al fine di rafforzare la cooperazione amministrativa per lottare contro la frode in materia di IVA. 

    Comunicazione dati pagamenti transfrontalieri: regole antifrode

    Nel dettaglio è stato previsto che i prestatori dei servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai pagamenti e mettano determinate informazioni a disposizione delle rispettive amministrazioni fiscali. 

    Queste ultime, a loro volta, trasmettono le informazioni ricevute dai prestatori di servizio di pagamento al sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, CESOP, che avrà il compito di archiviare, aggregare e analizzare, in relazione a singoli beneficiari, tutte le informazioni pertinenti in materia di IVA sui pagamenti trasmesse dagli Stati membri.

    I dati sono trasmessi utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID). 

    I soggetti non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere agli obblighi relativi alla trasmissione dei dati si accreditano al SID, previa richiesta di attribuzione del codice fiscale e conseguente abilitazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Pagamenti transfrontalieri: i dati da comunicare per l'antifrode

    Il provvedimento ADE del 20.11 specifica che, sono oggetto di comunicazione all’Agenzia le informazioni sui beneficiari e sui servizi di pagamento transfrontaliero conservate ai sensi dell’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, in conformità e nei termini stabiliti dall’articolo 24-ter del Regolamento (UE) n. 904/2010.

    Le informazioni oggetto di comunicazione sono le seguenti: 

    • il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento; 
    • il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento; 
    • il numero di identificazione IVA, o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario, se disponibili; 
    • l’IBAN o, se l’IBAN non è disponibile, altro identificativo che individui, senza ambiguità, il beneficiario e ne fornisce la localizzazione;
    • se il beneficiario riceve fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d’azienda che individui, senza ambiguità, il prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario e ne fornisca la localizzazione; 
    • se disponibile, l’indirizzo del beneficiario che figura nella documentazione del prestatore di servizi di pagamento;
    • i dettagli dei pagamenti transfrontalieri di cui all’articolo 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972; 
    • i dettagli dei rimborsi di pagamenti relativi ai predetti pagamenti transfrontalieri. 

    Comunicazione pagamenti transfrontalieri: modalità e termini di invio

    L’obbligo di comunicazione si applica se, nel corso di un trimestre civile, un prestatore di servizi di pagamento fornisce servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario, secondo le modalità di calcolo previste dall’art. 40-ter del d.P.R. n. 633 del 1972.

    Attenzione al fatto che la comunicazione è dovuta su base trimestrale con decorrenza dal 1 gennaio 2024. 

    Il termine entro cui deve essere effettuata la trasmissione dei dati è l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento delle informazioni.

    Tra i chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate il 19 febbraio, ve n'è uno che replica al seguente quesito:

    • "Nel caso di scarti da parte dell'ADE o del CESOP entro quanto tempo il prestatore di servizi di pagamento deve procedere all'invio del file sostitutivo/correttivo?"

    Il soggetto obbligato deve procedere all’invio della comunicazione correttiva il prima possibile.

    Fermi restando i termini indicati in normativa per l’adempimento dell’obbligo, la comunicazione correttiva sarà accettata dal sistema anche successivamente alla scadenza. Consulta qui tutte le risposte dell'Agenzia.

    Comunicazione pagamenti transfrontalieri: soggetti obbligati

    Sono obbligati alla comunicazione i prestatori di servizi di pagamento per i quali l’Italia è Paese di origine e i prestatori di servizi di pagamento, operanti in Stati membri diversi dallo Stato membro di origine, limitatamente ai servizi di pagamento per cui l’Italia è Paese ospitante.

    Se i prestatori di servizi di pagamento del pagatore e i prestatori dei servizi di pagamento del beneficiario sono entrambi localizzati all’interno del territorio dell’Unione europea, secondo quanto risulta dal BIC o da qualsiasi altro codice identificativo, l’obbligo si applica solo ai prestatori di servizi di pagamento del beneficiario per i quali l’Italia è Paese di origine o Paese ospitante.

    In tali casi i prestatori dei servizi di pagamento del pagatore sono comunque tenuti a includere i pagamenti transfrontalieri nel calcolo della soglia dei venticinque pagamenti per trimestre civile.

    Nel caso in cui vari prestatori di servizi di pagamento siano coinvolti in un unico pagamento da parte di un pagatore a un beneficiario, sia nei rapporti con il pagatore che nei rapporti con il beneficiario o di entrambi, l’obbligo di comunicazione di è posto a carico di tutti i prestatori di servizi di pagamento coinvolti, salvo che siano soggetti a una specifica esclusione. 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Albo Certificatori crediti R&S: via alle iscrizioni dal 21 febbraio

    Attivo dal 21 febbraio il portale per le iscrizione all'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo (Decreto Direttoriale MIMIT).

    In particolare dalle ore 12 di oggi le persone fisiche, imprese, università ed enti di ricerca in possesso dei requisiti tecnici, possono inviare la domanda di candidatura mediante la registrazione sulla piattaforma informatica predisposta dal MIMIT. 

    Per tutti i dettagli leggi ancheAlbo certificatori crediti ricerca e sviluppo: via alle iscrizioni dal 21 febbraio

    Cos'è l'albo certificatori crediti ricerca e sviluppo e chi può iscriversi? Ripercorriamo le norme in merito.

    Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: che cos'è

    Pubblicato in GU n 258 del 4 novembre il DPCM  del 15 settembre con disposizioni  in materia  di certificazione   attestante la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e ideazione.

    Il Ministro Urso aveva già annunciato il decreto all'atto della firma sottolineando che"L’albo dei certificatori per conto delle imprese darà certezza sul fatto che le imprese abbiano diritto al credito d’imposta per ricerca e sviluppo".

    Lo stesso Ministro aveva anche sottolineato che come soluzione transitoria, in vista dell’allineamento al debutto dell’albo è stata messa in campo la proroga del riversamento dei vecchi crediti d’imposta, con la possibilità quindi di decidere se restituire o meno le agevolazioni sfruttate senza aggravio di sanzioni o interessi fino al 30 giugno 2024.

    Con il Decreto è istituito l'albo dei  certificatori abilitati al rilascio delle certificazioni.
    L'albo è tenuto presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto direttoriale, stabilisce, entro novanta giorni  dall'entrata  in  vigore  del presente  decreto,  le modalità informatiche e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'albo, nonché le ulteriori regole e procedure per la verifica delle domande di iscrizione, la formazione, l'aggiornamento e la gestione dello stesso.

    Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: a certificazione

    Il decreto prevede che, la certificazione può esser richiesta dai soggetti che abbiano effettuato o  intendano effettuare investimenti  in attività ammissibili ai  fini del riconoscimento dei crediti d'imposta  a  condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei suddetti crediti d'imposta non siano state già constatate  con processo verbale o contestate con atto impositivo.
    L'impresa che  intende  avvalersi della  procedura di certificazione deve farne richiesta al Ministero delle imprese e  del made in Italy, tramite l'apposito  modello e  secondo  le modalità informatiche definiti con il decreto direttoriale di cui all'art. 2, comma 2, nel  quale  dovrà essere  data indicazione  del  soggetto certificatore incaricato dall'impresa per  l'esperimento delle attività di certificazione e della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso.

    La certificazione è  rilasciata dal soggetto iscritto all'albo sulla base dei criteri e delle regole previsti negli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico del 26 maggio 2020, nonché in  coerenza  con  le «Linee guida».

    La  certificazione  deve   comunque contenere,  oltre  alla sottoscrizione ai  sensi  del   testo   unico   delle   disposizioni legislative e  regolamentari  in materia di  documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

    • i) le informazioni concernenti le capacità organizzative  e  le competenze tecniche dell'impresa richiedente la certificazione o  dei soggetti esterni a cui la ricerca è stata commissionata, al fine  di attestarne  l'adeguatezza   rispetto   all'attività effettuata   o programmata;
    • ii) la descrizione dei progetti o dei sotto progetti realizzati  o in corso di realizzazione e delle diverse fasi inerenti  agli  stessi ovvero,  nel  caso  degli  investimenti  non  ancora  effettuati,  la descrizione dei progetti o sotto progetti da iniziare;
    • iii)  le  motivazioni  tecniche  sulla  base  delle  quali  viene attestata  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'ammissibilità  al credito  d'imposta  o  il  riconoscimento  della   maggiorazione   di aliquota;
    • iv) la dichiarazione, sotto la propria responsabilità da  parte del soggetto certificatore nonché, nel caso delle società e degli enti di cui all'art. 2, commi 4 e 5, anche  dei  tecnici  ed  esperti valutatori che sottoscrivono la certificazione ai sensi del  comma  6 del presente articolo, di non versare in situazioni di  conflitto  di interesse, derivanti anche da rapporti di coniugio o parentela  entro il quarto grado,  e,  comunque,  di  non  avere  rapporti  diretti  o indiretti di partecipazione o cointeressenza nell'impresa certificata o comunque altri interessi economici ricollegabili agli  investimenti nelle  attività oggetto  di  certificazione  o  al   soggetto   che sottoscrive la relazione tecnica asseverata di cui all'art. 1,  comma 206, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
    • v)  tutte  le  ulteriori  informazioni  e  gli   altri   elementi descrittivi ritenuti utili dal soggetto certificatore per la completa rappresentazione della fattispecie  agevolativa,  in  funzione  delle attività di vigilanza da parte del Ministero  delle  imprese e  del made in Italy di cui al successivo art. 4 del presente decreto e  per l'effettuazione  dei  controlli  dell'Agenzia  delle entrate   sulla corretta applicazione del credito d'imposta ai sensi  del  comma  207 dell'art. 1 della citata legge n. 160 del 2019.

    Il Ministero delle imprese e del made in Italy  provvede,  entro il 31 dicembre 2023, all'elaborazione e alla pubblicazione di  «Linee guida» integrative per la corretta applicazione del credito d'imposta e al loro aggiornamento per tener conto dell'evoluzione della  prassi interpretativa e delle eventuali  modifiche  normative  sopravvenute.

    Con le  stesse «Linee  guida»  possono  essere  adottati  schemi  di certificazione riferiti alle  diverse  tipologie  di investimenti  e attività e ai diversi settori e comparti economici.

    Albo Certificatori crediti ricerca e sviluppo: chi può iscriversi

    Possono  presentare  domanda  di   iscrizione  all'albo dei certificatori le persone fisiche, in possesso  di  titolo di  laurea idoneo rispetto all'oggetto della certificazione, che dichiarino:

    • a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o  decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza  di  applicazione della pena  su  richiesta  ai  sensi  dell'art.  444  del  codice  di procedura penale, per i reati indicati nell'art.  94,  comma  1,  del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per i reati di cui al libro II, titolo VII, capo III ed all'art. 640, comma 1, del codice penale, nonché che non sussistano le  condizioni  di  cui  al  comma  2  del predetto art. 94;
    • b)  di  aver  svolto,  nei  tre  anni  precedenti  la   data   di presentazione  della  domanda  d'iscrizione,  comprovate  e idonee attività relative alla presentazione, valutazione o  rendicontazione di almeno quindici progetti, da indicare puntualmente  nella  domanda di iscrizione stessa con i relativi  riferimenti  che  ne  consentano l'individuazione, collegati  all'erogazione  di  contributi  e  altre sovvenzioni  relative  alle  attività di   ricerca,   sviluppo   e innovazione;
    • c) i medesimi soggetti devono altresì dichiarare, al fine  degli adempimenti di  cui  al  comma  7,  la  pendenza,  al  momento  della presentazione della domanda, di procedimenti per i  reati  richiamati alla  lettera  a),  ovvero  di  atti  impositivi  anche  non   resisi definitivi dell'Amministrazione finanziaria,  ricevuti  nel  triennio precedente, per maggiori imposte complessivamente  superiori  a  euro 50.000,00.

    Possono altresì presentare domanda  d'iscrizione  all'albo  dei certificatori  le  imprese  svolgenti  professionalmente servizi di consulenza  aventi  ad  oggetto  progetti  di  ricerca,  sviluppo  e innovazione  che,  al  momento  della  presentazione della  domanda, soddisfino i requisiti di cui al comma 3 ed inoltre:

    • a) abbiano sede legale o  unità locale  attiva  sul  territorio nazionale e siano iscritte al registro delle imprese;
    • b) non siano sottoposte a procedura concorsuale e non si  trovino in stato di  liquidazione  volontaria,  liquidazione giudiziale, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in  qualsiasi altra situazione equivalente  secondo  la  normativa vigente,  fatta salva  l'applicazione  dell'art.  94,  comma  5,  lettera  d)  ultimo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
    • c) non  sono  destinatarie  di  sanzioni  interdittive  ai  sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

    Possono, inoltre, presentare domanda di iscrizione all'albo  dei certificatori, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3  e di cui al comma 4, lettere a) e b), in quanto compatibili:

    • a) i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, ai sensi  del  decreto  direttoriale  del  Ministero  dello sviluppo economico  22  dicembre   2017,   e   successive   modificazioni   ed integrazioni;
    • b) i centri di competenza ad alta specializzazione ai  sensi  del decreto  direttoriale  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  29 gennaio 2018;
    • c) i poli europei  dell'innovazione  digitale  (EDIH  e  Seal  of excellence)  selezionati  a  valle   delle   call   ristrette   della Commissione europea e definiti all'art. 2, punto 5), del  regolamento (UE) 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del  29  aprile 2021 che istituisce il  Programma  Europa  digitale  per  il  periodo 2021-2027 e abroga la decisione (UE) 2240/2015;
    • d) le università statali, le università non statali  legalmente riconosciute e gli enti pubblici di ricerca.

    E' fatto obbligo ai soggetti iscritti all'albo dei certificatori di comunicare alla  Direzione  generale  competente  ogni variazione relativa  alle  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di   iscrizione, contestualmente al verificarsi della variazione medesima  e  comunque non oltre i successivi quindici giorni.

    La perdita dei requisiti comporta la cancellazione dall'Albo dei certificatori. La cancellazione dall'albo può essere disposta anche per la mancata osservanza,  da  parte  del soggetto certificatore, degli obblighi di cui ai commi 1 e 3,  ultimo periodo, dell'art.  4,  considerate  l'entità la  gravità,  e  la rilevanza degli inadempimenti.

    La Direzione generale  competente,  nell'esercizio  dei  propri poteri di vigilanza e controllo,  esegue  idonei  controlli  anche a campione sui soggetti iscritti al fine di  verificare  la  permanenza dei requisiti. 

    Si ricorda che affinché il nuovo sistema entri in vigore occorro i seguenti passaggi:

    • il visto della Corte dei Conti (indicato nel decreto in GU),
    • la pubblicazione del Dpcm sulla GU (avvenuta in data 4.11.2023),
    • un successivo decreto direttoriale con le modalità con cui chiedere l’iscrizione all’Albo,
    • le Linee guida per la corretta applicazione del credito d’imposta.

    Ad oggi non ci sono notizie certe in merito e la scadenza, da norma, per la pubblicazione dei decreti attuativi è il 17 febbraio.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Pagamento 5xmille Onlus: come ottenerlo su c/c

    L'agenzia delle Entrate, per consentire alle Onlus ammesse al beneficio del 5 per mille di riscuotere le somme, specifica come comunicare le proprie coordinate bancarie. 

    Le Onlus interessate, tramite il rappresentante legale, forniscono all’Agenzia delle entrate il proprio Iban:

    • tramite la specifica applicazione che consente la compilazione e l’invio dei dati via web (accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia e seguendo, dopo l’autenticazione, il percorso “Servizi per – Richiedere – Accredito rimborso e altre somme su c/c”.
    • compilando l’apposito modello e istruzioni.

    Cosa fare se non si dispone di un conto corrente?

    Vediamo come provvedere.

    Pagamento 5xmille Onlus: come ottenerlo su c/c

    Viene precisato che il Modello per richiedere l'accredito in c/c del 5xmille destinato alle Onlus contiene appunto la seguente dicitura: il modello può essere utilizzato anche dagli enti del volontariato ammessi al beneficio del cinque per mille dell’Irpef, per ricevere sul proprio conto corrente le somme spettanti.

    Per ragioni relative alla sicurezza dei dati, il Modello può essere presentato solo:

    • come allegato a un messaggio Pec di uso esclusivo dell’interessato, trattandosi di attività non delegabile; in questo caso, deve essere firmato digitalmente e inviato a qualsiasi ufficio dell’Agenzia (preferibilmente, alla direzione Provinciale di propria competenza);
    • presso qualsiasi ufficio territoriale, allegando al modello copia di un documento di identità del contribuente e, in caso di delega, anche del soggetto delegato, entrambi in corso di validità.

    Nel caso in cui invece, la Onlus non comunichi le proprie coordinate bancarie o non disponga di un conto corrente, occorre indicare al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di voler ricevere il contributo con modalità differenti dall’accredito.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Tax credit musica spese 2023: domande entro il 28 febbraio

    Il Ministero della Cultura informa del fatto che, in attuazione di quanto previsto dal D.I. MIC-MEF del 13 agosto 2021, così come modificato dal D.I. MIC-MEF n. 147 del 30 marzo 2023, recante “Disposizioni applicative del credito di imposta per la promozione della musica, nonché degli eventi di spettacolo dal vivo di portata minore di cui all’art. 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112”, le imprese interessate al riconoscimento del beneficio fiscale ed in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 2, del citato D.I., possono presentare le domande. 

    Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, se nell'oggetto sociale è prevista la produzione, in forma continuativa e strutturale, di fonogrammi, e che abbiano tra i propri codici Ateco il codice 5920, nonché la produzione di videogrammi musicali, la produzione e l’organizzazione di spettacoli musicali dal vivo (articolo 3, comma 2, Di n. 312/2021).

    Il bonus, pari al 30% dei costi sostenuti nell’anno di riferimento secondo gli scopi dell’agevolazione, è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24 presentato attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    In particolare, la domanda per il tax credit musica spese 2023 può essere presentata on line utilizzando, all’interno della piattaforma DGCOL, la modulistica per il riconoscimento del tax credit musica dal 1 gennaio al 28 febbraio 2024.

    Vediamo ulteriori dettagli.

    Tax credit musica sepse 2023: domande entro il 28 febbraio

    Il comunicato datato dicembre 2023 sottolinea che le modalità telematiche di trasmissione dell’istanza sono definite dal decreto direttoriale rep. n. 1781 del 10 maggio 2023, il quale prevede che per accedere all’agevolazione fiscale in oggetto, i soggetti interessati devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata e di un dispositivo per l’apposizione della firma digitale.

    A pena di inammissibilità, la domanda deve essere:

    • presentata utilizzando la piattaforma informatica online: “piattaforma DGCOL”;
    • firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente secondo le modalità descritte al precedente articolo 2, comma 1. La firma digitale è necessaria anche in caso di accesso tramite SPID;
    • completa della documentazione prevista nel D.I. del 13 agosto 2021 e ss.mm.ii. e ulteriormente specificata all’interno della piattaforma;
    • presentata nei termini previsti dall’art. 1 del citato decreto direttoriale. Al fine del rispetto dei termini, fa fede la data di invio rilevabile dalla piattaforma DGCOL e riportata nella PEC generata automaticamente dalla medesima piattaforma al termine della compilazione della modulistica on-line.

    Attenzione al fatto che, parallelamente all’invio della domanda online, sarà inoltre necessario:

    • consegnare il supporto fisico dell’opera, oggetto della richiesta di beneficio, alla Direzione generale Cinema e audiovisivo a mezzo raccomandata A/R, indirizzata alla D.G. Cinema e audiovisivo – Servizio I – Tax credit Musica,
    • oppure tramite consegna a mano, in busta chiusa, con indicazione “Allegato istanza credito d’imposta, art. 7 comma 6, del D.L.91/2013 – D.I. 13 agosto 2021”.

    Attenzione per eventuali necessità di chiarimenti afferenti all’istruttoria è possibile scrivere all’indirizzo: [email protected].

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Detraibilità spese sanitarie pagate da un fondo sanitario: regole per gli eredi

    Con Risposta a interpello n 43 del 15 febbraio le Entrate chiariscono la detraibilità delle spese sanitarie pagate a beneficio di una struttura sanitaria da un fondo  sanitario per conto di un soggetto deceduto l'anno successivo al pagamento.

    Nel caso di specie l'Istante è erede del coniuge, il quale era iscritto ad un fondo sanitario di dirigenti aziendali.

    L'istante specifica che i contributi versati non sono deducibili dal reddito complessivo. 

    Lo stesso Fondo, secondo quanto riferisce l'interpellante, ha pagato nell'anno successivo al decesso del coniuge, direttamente ad una struttura sanitaria, una fattura intestata al de cuius,  a fronte di prestazioni sanitarie rese nell'anno precedente. 

    Ciò premesso, si chiede se le suddette spese sanitarie, pagate dal Fondo nell'anno successivo a quello del decesso, possono  essere portate in detrazione nella dichiarazione dei  redditi del de cuius relativa al periodo d'imposta in cui è avvenuta l'emissione della fattura, ovvero l'anno precedente.

    Detrazione spese sanitarie soggetto deceduto: detraibilità per gli eredi

    Nel caso di specie, le Entrate chiariscono che, secondo quanto affermato dall'Istante, i contributi versati al Fondo non sono deducibili dal reddito complessivo e, pertanto, le spese sanitarie, pagate direttamente dal Fondo, sono detraibili in base al principio di ''cassa'' nell'anno in cui le stesse sono pagate dal Fondo alla struttura sanitaria.

    Ne consegue che, le predette spese non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione presentata dagli eredi per conto del de cuius, relativa all'anno precedente di sostenimento delle stesse.

    A supporto di ciò le entrate ricordano quanto chirito dalla circolare n. 14 del 2023, secondo la quale: «gli oneri e le spese devono essere indicati, in linea di massima, nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui sono stati sostenuti (principio di cassa) e idoneamente documentati, anche se la spesa è sostenuta in un periodo d'imposta diverso da quello in cui la prestazione è resa.».
    Inoltre, con riferimento alle spese sanitarie rimborsate da un fondo di assistenza sanitaria integrativa ai dirigenti in pensione, con la risoluzione 25 novembre 2005 n. 167/E è stato chiarito che la detrazione delle spese in questione spetta anche nell'ipotesi in cui tali spese sono pagate direttamente alla struttura sanitaria da un fondo, in nome e per conto dell'iscritto. 

    Ciò in quanto «il pagamento diretto alle strutture sanitarie in questione si atteggia come una mera modalità di liquidazione prevista, a scopo di semplificazione e velocizzazione delle procedure […]. Inoltre, rilievo determinante assume la circostanza che i pagamenti effettuati […] alla struttura sanitaria avvengono sempre in nome e per conto del dirigente in pensione beneficiario della prestazione sanitaria. […] Può affermarsi, pertanto, che questo particolare modo di sostenimento dell'onere sanitario […] determina, in sostanza, gli stessi effetti del ''rimborso'' previsto dall'art. 15 del Tuir.».
    Inoltre, in base ai principi su indicati, le spese rimborsate direttamente alle strutture sanitarie si considerano sostenute nell'anno del pagamento effettuato dal fondo sanitario, in applicazione del principio di ''cassa''.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Aumenta l’IVA sui prodotti per l’infanzia: vediamo quali

    L'agenzia delle entrate con la Circolare n 3 del 16 febbraio chiarisce le varie novità 2024 in materia di:

    • IVA prodotti infanzia e prodotti igiene femminile,
    • IVA pellet,
    • esenzione imposta registro per modifiche agli statuti ETS,
    • e altro,

    introdotti dalla Legge di Bilancio 2024, dal DL Anticipi collegato alla legge di bilancio e dal decreto salva infrazioni.

    In dettaglio vediamo l'approfondimento sull'aumento dell'IVA per i prodotti per l'infanzia.

    Legge di Bilancio 2024: novità su iva prodotti infanzia

    Con l’articolo 1, comma 45, della legge di bilancio 2024, viene prevista una modifica delle aliquote IVA relative alle cessioni di alcuni prodotti per l’infanzia e per l’igiene femminile, precedentemente ricompresi nell’ambito applicativo dell’aliquota ridotta al 5 per cento. 

    Nel dettaglio, la norma dispone, in primo luogo, l’abrogazione dei numeri 1- quinquies e 1-sexies della Tabella A, Parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 i quali assoggettavano all’aliquota IVA del 5 per cento, rispettivamente: 

    • determinati prodotti destinati alla protezione dell’igiene intima femminile, quali assorbenti, tamponi e coppette mestruali;
    • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto; i pannolini per bambini e i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli. 

    La norma in argomento interviene, altresì, nella Parte III della suindicata Tabella, attraverso la modifica del n. 65), ricomprendendo tra i beni e servizi soggetti ad aliquota IVA del 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento): 

    • il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto; 
    • gli estratti di malto e le preparazioni per l’alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso. 

    L’articolo 1, comma 45, inoltre, con l’introduzione dei numeri 114.1) e 114.2) nella medesima Parte III della Tabella A, dispone l’applicazione della suindicata aliquota al 10 per cento (in luogo di quella del 5 per cento) anche per i prodotti assorbenti, per i tamponi destinati all’igiene femminile, per le coppette mestruali, nonché per i pannolini per bambini.

    Vengono, infine, esclusi dal novero dei beni assoggettati ad aliquota ridotta i seggiolini per bambini, per i quali l’imposta torna ad applicarsi nella misura ordinaria, pari al 22 per cento.