• Split Payment

    Split payment società quotate: la novità del DL Fiscale convertito

    A decorrere dal 1° luglio 2025 le società quotate nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana identificate ai fini IVA (art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72), sono escluse dallo split payment. 

    Ricordiamo che tale previsione è contenuta nella decisione del Consiglio dell’Ue n. 1552 del 25 luglio 2023 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 188 del 27 luglio, che ha autorizzato l’Italia a continuare a prevedere il meccanismo dello split payment fino al 30 giugno 2026.  

    In proposito leggi anche: Split payment: ufficiale la proroga al 2026.

    Inoltre in ottobre 2024 sono stati approvati gli elenchi di riferimento per l'anno 2025: Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi.

    Ciò premesso, la parte degli elenchi delle società quotate ed in ogni caso le indicazioni in riferimento alle società quotate che dovesse riscontrarsi in altre parti della pubblicazione, vale come indicazione per la fatturazione dei fornitori in regime di scissione solo fino al 30 giugno 2025.

    Il meccanismo dello split payment prevede che l’IVA gravante sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

    Split payment: escluse le società quotate dal 1° luglio

    Le società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa Italiana dal prossimo 1° luglio sono escluse dall’ambito applicativo dello split payment e i cedenti e prestatori che effettuano operazioni nei confronti di tali società, incasseranno dalle stesse l’imposta addebitata in via di rivalsa, salvo quando si applica il reverse charge. La norma è contenuta nel decreto fiscale in vigore dal 18 giugno convertito  in legge 108 2025 (GU del 1.8.2025).

    La disposizione che fa rientrare tali società nel campo della scissione dei pagamenti, ossia l’art. 17-ter comma 1-bis lett. d) del DPR 633/72 viene  soppressa a decorrere dal 1° luglio 2025 con riguardo “alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data”.

    Ricordiamo che il meccanismo della scissione dei pagamenti prevede che l’IVA sull’operazione sia indicata in fattura dal cedente o prestatore, ma versata direttamente all’Erario dal cessionario o committente, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta.

    Questa novità determina che i fornitori dovranno rivedere le modalità di fatturazione verso tali società, per esercitare la rivalsa nei modi ordinari, salvo nei casi in cui ricorra una fattispecie in cui si applica il meccanismo del reverse charge.

    La conseguenza dell'esclusione delle società quotate dal meccanismo dello split payment, fa si che i fornitori dovranno valutare attentamente come operare osservando le regole dell’effettuazione dell’operazione che incidono nella tempistica di emissione della fattura.

    Gli automatismi della fatturazione dovranno essere aggiornati tra il prima 30 giugno 2025 e il dopo, ossia dal 1° luglio 2025.

    A tal proposito è stato pubblicato un chiarimento delle Entrate con FAQ del 27 giugno.

    Alle fatture emesse, ossia che risulteranno trasmesse allo Sdi, a partire dal 1° luglio 2025, il meccanismo Iva di scissione dei pagamenti non sarà invece più applicabile.

    Veniva chiesto all’Agenzia per quali operazioni, dal punto di vista temporale, sussista ancora l’obbligo di utilizzare il meccanismo dello split payment per le operazioni effettuate nei confronti dei nuovi esclusi.

    L’Agenzia anzitutto evidenzia che dalla formulazione letterale della norma deriva che l’esclusione dallo split payment delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana opera con riferimento alle operazioni, poste in essere nei loro confronti, per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025, non rilevando, a tal fine, la data di effettuazione delle stesse.

    Lo split payment, quindi, si applica in relazione alle fatture emesse entro il 30 giugno 2025, con la precisazione che una fattura si ha per emessa quando questa risulta trasmessa al Sistema di interscambio, in linea con i chiarimenti già forniti dalle FAQ del 13 gennaio scorso.

    Ora con una norma di salvaguardia inserita nella conversione in legge del DL Fiscale si chiarisce che: "sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (18 giugno 2025).

    Per fare un esempio pratico, un fornitore che ha consegnato beni il 30 giugno 2025 e ha emesso la fattura entro il 12 luglio 2025, con trasmissione il 3 luglio allo Sdi, e avesse applicato lo split payment con la quotata che non ha richiesto la nota di credito e ha pagato l’Iva all’erario, vi sarà una automatica sanatoria.

  • Adempimenti Iva

    Riparazione protesi acustiche: quale aliquota IVA spetta

    Con la Consulenza giuridica n 8 del 15 luglio le Entrate hanno chiarito la corretta applicazione dell'aliquota IVA per i disabili che necessitano di una riparazione per protesi acustica e in particolare viene specificato che l'IVA è quella ordinaria, vediamo il perchè.       

    Riparazione protesi: che aliquota IVA spetta

    Secondo l'Agenzia le riparazioni di protesi acustiche sono soggette all’Iva ordinaria del 22%, mentre alla loro cessione si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento. 

    Il tutto è stato chiarito con la consulenza giuridica n 8 del 15 luglio  rispondendo ad una Associazione istante che si è interrogata sulla possibilità di assoggettare le riparazioni delle protesi alla stessa aliquota prevista per le cessioni delle medesime protesi destinate a persone con disabilità all’udito. 

    Veniva chiesto se tali operazioni possano rientrare nel campo di applicazione previsto dal punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, che contempla ausili e protesi per disabili.

    L'associazione ricordava che con la Circolare n. 87/1987 l’Amministrazione finanziaria aveva previsto l’applicazione dell’Iva ordinaria alle riparazioni di protesi acustiche, includendo manodopera e parti di ricambio, ma evidenzia anche che la Tabella A del decreto Iva non esclude espressamente le riparazioni. 

    Pertanto a suo parere, le riparaizioni non comporterebbero la cessione di un nuovo bene, ma il ripristino funzionale di un ausilio già detenuto dal disabile.

    L’Agenzia delle entrate conferma un orientamento diverso rispetto all’interpretazione proposta, basandosi su vari fondamenti:

    • sia il punto 30 della Tabella A, parte II, del decreto Iva che il punto 41-quater riguardano esclusivamente le cessioni di beni (apparecchi e ausili), non le prestazioni di servizi come la riparazione. 
    •  la circolare 87/1987 ha già chiarito che le riparazioni sono prestazioni di servizi soggette all'aliquota ordinaria del 22% e che, in analogia con le riparazioni di veicoli per disabili (cfr risoluzione n. 306/2002), le agevolazioni si applicano solo alle modifiche/adattamenti, non alle riparazioni generiche.
    • sulla possibilità di equiparare il trattamento fiscale delle riparazioni delle protesi a quello delle cessioni delle stesse, conclude dicendo che le prestazioni in argomento sono escluse dall’articolo 16, comma 3, del decreto Iva, che riguarda le produzioni su commessa, non le riparazioni successive al ciclo produttivo. A tal proposito l’Agenzia richiama un altro documento di prassi, la circolare n. 43/1975, con la quale, l’allora ministero delle Finanze ha chiarito che le riparazioni non integrano il concetto di produzione, e quindi non beneficiano del meccanismo di equiparazione dell’aliquota.                   

  • Determinazione del Reddito

    Il Decreto Fiscale è legge: le novità della conversione

    Il Decreto Fiscale 84 -2025 pubblicato in GU n 138/2025  ha terminato il suo iter di conversione . Il testo  della legge di conversione n. 108 2025 è apparso in Gazzetta Ufficiale il 1 agosto 2025.

    Diverse le novità approvate con emendamento, e tra queste la conferma del ravvedimento speciale per il CPB 2025-2026 e maggiori tutele per gli accessi e le ispezioni da parte ella GdF.

    Ricordiamo che il DL già conteneva il differimento dei termini di versamento delle tasse delle partite IVA:

    • del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari.

    Vediamo una sintesi dei contenuti piu rilevanti.

    Decreto fiscale: nuovo ravvedimento per il CPB

    Tra le novità il Decreto Fiscale convertito in Legge, contiene la riapertura del ravvedimento speciale con una nuova sanatoria fiscale per i contribuenti che hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).

    Si consente di regolarizzare le annualità dal 2019 al 2023 attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva calcolata in base ai voti di affidabilità ottenuti per ciascun anno, se si aderisce al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.

    Per beneficiare della sanatoria l’adesione al CPB dovrà avvenire entro il 30 settembre 2025, mentre il pagamento dell’imposta sostitutiva potrà essere effettuato entro il 15 marzo 2026.

    Leggi anche: CPB, confermato il nuovo Ravvedimento speciale: i dettagli.

    Decreto Fiscale: maggiori tutele per gli accessi della GdF

    Relativamente agli accessi e ispezioni della Guardia di Finanza, vengono stabiliti nuovi criteri per le verifiche fiscali.

    In particolare si limitano i controlli tributari in aziende e studi professionali che dovranno essere motivati adeguatamente da Agenzia delle Entrate e Gdf.

    In caso di accesso, ispezione e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali, le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l'accesso dovranno essere "espressamente ed adeguatamente indicate e motivate" negli atti di autorizzazione e nei verbali, stabilisce la nuova norma

    Decreto Fiscale: i contenuti di prima approvazione

    Il primo testo prevedeva una serie di misure di semplificazione per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo, tra le quali la deducibilità delle spese di viaggio, vitto e alloggio, sostenute all’estero anche se effettuate con mezzi non tracciabili

    Al pari delle imprese, la deducibilità delle spese di rappresentanza è invece vincolata al pagamento con mezzi tracciabili ovunque, non solo in Italia.

    Sempre nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, si chiariscono due importanti aspetti legati alla dichiarazione per il periodo d’imposta 2024:

    1. le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in STP, costituiscono redditi diversi;
    2. gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni costituiscono redditi di capitale e non reddito di lavoro autonomo.

    Inoltre, per la determinazione del reddito d’impresa vi sono delle importanti semplificazioni in merito:

    • al calcolo della determinazione del riporto delle perdite;
    • alla determinazione della maggiore deduzione del costo del lavoro (chi più assume meno paga) eliminando il riferimento alle società collegate;
    • al calcolo del regime per le società estere controllate (CFC) sia nell’ambito del calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia nell’ambito del regime opzionale per il calcolo della CFC introdotto dalla riforma fiscale.

     Lo stesso decreto in ambito IVA, prevede:

    • a seguito della scadenza dell’autorizzazione UE, dal 1° luglio 2025 non sono più soggette allo split payment le operazioni effettuate con le società quotate FTSE-MIB;
    • per quanto riguarda lo split payment nell’ambito della logistica, si estende l’ambito applicativo anche al settore del trasporto.

    Infine, per dare seguito alla comfort letter notificata dalla Direzione generale della Concorrenza (COMP) della Commissione europea in cui si è affermato che le misure fiscali del Terzo Settore e per le imprese sociali non sono selettive (ai fini degli aiuti di Stato), si rimuove il riferimento all’autorizzazione da parte della Commissione. Tale regime fiscale troverà applicazione dal 1° gennaio 2026.

  • Contenzioso Tributario

    Condominio: indeducibili le spese di riconoscenza

    La Corte di Cassazione, con l’ordinanza numero 16385, pubblicata il 18 giugno 2025, affronta il caso una società, fornitore di alcuni condomini, che elargiva delle somme di denaro agli amministratori a titolo di provvigioni per averla favorita.

    La situazione nel caso specifico analizzato riguarda gli amministratori di condominio, ma può essere benissimo estesa a tutti quei casi in cui l’amministrazione di un soggetto giuridico viene affidata a un soggetto terzo, in potenziale conflitto di interesse.

    La qualificazione delle spese di riconoscenza

    Nel caso in esame la società portava in deduzione questi costi, dal reddito d’impresa, come provvigioni corrisposte in conseguenza delle vendite.

    La Corte di Cassazione definisce questo tipo  di costi come spese di riconoscenza e ne nega la deducibilità fiscale.

    Il perno della questione è che questi costi non costituiscono affatto delle lecite provvigioni corrisposte per attività di intermediazione, ma sono delle  elargizioni illecite, in quanto gli amministratori sono dei rappresentanti dei condomini.

    Se gli amministratori fossero dei mandatari del fornitore, le somme versate sarebbero delle lecite provvigioni, ma, dato che invece sono soggetti mandatari dei condomini, i clienti, controparte presumibilmente all’oscuro del rapporto esistente tra fornitore e amministratore e del conseguente conflitto d’interessi, l’elargizione di tali somme costituisce un illecito.

    In conseguenza di ciò i relativi costi sostenuti e contabilizzati dal fornitore sono privi di sostanza giuridica e, di conseguenza, indeducibili sul piano fiscale.

    Secondo la Corte di Cassazione, infatti, un costo illecito come quello sostenuto nel caso in esame, seppure inerente dal punto di vista commerciale, si trova in una condizione di difetto di causa, in conseguenza del quale è da considerarsi privo del requisito dell’inerenza e della stessa esistenza giuridica come costi. Requisiti necessari per configurarne il riconoscimento fiscale.

    Il fatto è che “costituendo esse mere elargizioni di riconoscenza, non remunerano prestazioni degli amministratori di condominio aventi titolo in un’obbligazione a sua volta consacrata in un rapporto meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico e perciò non trovano fondamento in una causa giuridicamente apprezzabile”.

    Il fondamento giuridico

    Va tuttavia precisato che il punto di vista portato avanti dalla Corte di Cassazione, secondo cui un costo illecito non godrebbe del beneficio della deducibilità fiscale, a prescindere dalla condivisibilità, non si basa su una norma di diritto positivo chiaramente identificabile.

    In generale, nel contesto italiano, specifiche norme settoriali regolano specifiche fattispecie fiscali relative ad attività illecite: si pensi all’articolo 14, comma 4, della Legge 537/1993 che stabilisce l’imponibilità fiscale dei proventi illeciti, a condizione che non siano sottoposti a sequestro o confisca; oppure al comma 1 dell’articolo 8 del DL 16/2012 che stabilisce l’indeducibilità fiscale dei costi sostenuti per beni e servizi utilizzati per commettere delitti non colposi. Tutte situazioni nella sfera del diritto penale molto distanti da quella esaminata, costituente un illecito civile.

    Sarà da chiarire quanto il punto di vista della Corte, enunciato con l’ordinanza 16385/2025, in mancanza di adeguato supporto normativo positivo, riuscirà a consolidarsi.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Redazione atti di cessione quote di S.r.l: chi è autorizzato

    Un Ordine territoriale chiedeva al CNDCEC un chiarimento in merito alla possibilità, per i professionisti iscritti nella sezione B dell’Albo dei Commercialisti, di redigere atti di cessione di quote di società a responsabilità limitata.

    Il quesito nasceva dal fatto che nel P.O. n. 156/2015 si affermava che solo gli iscritti alla sezione A dell’Albo dei Dottori Commercialisti potessero redigere atti di cessione di quote di S.r.l. 

    Tuttavia, con la modifica dell’art. 31 della legge 340/2000, introdotta dalla legge 191/2023 (in vigore dal 17 dicembre 2023), anche i professionisti iscritti alla sezione B dell’Albo possono ora presentare telematicamente domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA, escluse le attività riservate ai notai. 

    L’Ordine in questione chiedeva se, a seguito di questa modifica, anche i professionisti della sezione B possano ora redigere atti di cessione di quote di S.r.l., attività finora loro preclusa. Vediamo cosa chiarisce il Consiglio Nazionale.

    Redazione atti di cessione quote di S.r.l: chi può redigerli

    Il CNDCEC premette che il servizio di risposta ai quesiti  è  finalizzato unicamente a risolvere questioni interpretative di carattere generale. 

    Pertanto, in riferimento alla fattispecie  evidenziata, si forniscono alcune considerazioni generali che potranno essere di ausilio nella  valutazione del caso concreto.
     In merito a quanto richiesto, si rende necessaria una ricostruzione completa della fattispecie.  

    Con l’art. 36, co. 1- bis, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n.133, è stata approvata una nuova procedura di deposito presso il registro delle imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. 

    La norma citata dispone che “l’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale,  nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed  è depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la  sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 31, co. 2-  quater, della legge 24 novembre  2000, n. 340. 

    In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma”.

    Procedura alternativa

    Ai fini di una completa esposizione della fattispecie va ricordato che, in virtù di quanto previsto dal secondo comma dell’art. 2470 c.c., il deposito presso il registro delle imprese dell’atto di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. deve essere effettuato dal notaio che ne ha autenticato la sottoscrizione. 

    La disposizione, dunque, ha introdotto una procedura alternativa non in sostituzione di quella al tempo già vigente, ma che si è affiancata ad essa, offrendo agli operatori un’ulteriore opportunità, in coerenza con gli intenti, dichiaratamente perseguiti dal legislatore, di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative concernenti l’attività d’impresa.

    Ampliamento della platea di abilitati

    In virtù del richiamo al testo allora vigente dell'art. 31, co. 2- quater della l. 24 novembre 2000, n. 340, la norma in commento individuava negli “iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali” i soggetti idonei al rivestire il ruolo di intermediario nella procedura di deposito, da ciò evincendosi la volontà del legislatore di contemperare l'esigenza di semplificazione sopra richiamata con la necessita di garantire la tutela del pubblico interesse, rappresentato nella specie dell'efficacia del regime di pubblicità richiesto dalla legge per gli atti in oggetto. Per effetto di quanto disposto dall'art. 78, co. 1, d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, tale competenza doveva ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A “Commercialisti” dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

    Per tale motivo anche il P.O. 156/2015, richiamato nel quesito, confermava la predetta impostazione.

    La modifica dell’art. 31, co. 2- quater della legge n. 340/2000, introdotta dall’art. 8-ter della legge n. 191/2023 (di conversione del d.l. 145/2023), ha effettivamente ampliato la platea dei soggetti abilitati alla presentazione telematica di domande e denunce al Registro delle Imprese e al REA. 

    La norma in esame stabilisce infatti che “Il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del Codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti nelle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società”.

    Il successivo comma 2- quinquies della l. n. 340/2000 aggiunge che gli iscritti alle Sezioni A e B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, muniti di firma digitale, incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l'intervento di un notaio.

    Alla luce delle rilevanti modifiche normative che hanno eliminato il richiamo all’art. 78, co. 1, d.lgs. 139/2005, a cui era necessariamente ricollegata la lettura restrittiva con riferimento ai destinatari della disposizione di cui all’art. 36, co. 1- bis, d.l. n. 112/2008, deve ritenersi che il ruolo di intermediario nella procedura di deposito degli atti di cessione di quote di S.r.l. possa essere assunto anche dagli iscritti nella sezione B dell’Albo.

  • Studi di Settore

    Tasse Partite IVA: chi deve pagare ad agosto 2025 con maggiorazione

    Il Decreto legge n 84/2025 noto come Decreto Fiscale è stato pubblicato in GU n138 del 17 giugno 2025 e tra l'altro prevede il rinvio del pagamento delle tasse delle PIVA al 21 luglio e al 20 agosto con maggiorazione. Il 1 giugno è stata pubblicata anche la legge di conversione n. 108 2025.

    Qui il testo coordinato della legge con il decreto

    Vediamo maggiori dettagli sul rinvio dei versamenti.

    Tasse PIVA: chi deve con maggiorazione

    Come detto il DL n 84/2025 contiene, tra l'altro, la proroga delle tasse per le PIVA.

    Già il Vice Ministro dell’Economia Maurizio Leo aveva anticipato  molte settimane fa alla stampa il differimento dal 30 giugno al 21 luglio dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’Iva.

    Successivamente il Decreto ha previsto in dettaglio:

    • la proroga dal 30 giugno al 21 luglio del termine per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale compresi quelli aderenti al regime forfetario o dei c.d. “minimi”.

    Attenzione al fatto che i versamenti devono quindi essere effettuati:

    • entro il 21 luglio 2025, il 20 luglio è domenica, invece che entro il 30 giugno, senza maggiorazione;
    • o dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con maggiorazione dello 0,4% come interesse.

    La relazione illustrativa al decreto specifica che il differimento riguarda anche i versamenti dell’imposta sostitutiva del maggior reddito di chi ha aderito al concordato.

    Il nuovo calendario è stato commentato dal Presidente dei commercialisti Elbano de Nuccio che ha ringraziato il ministero dell’Economia per aver accolto la richiesta in linea con la compliance e la collaborazione (…)

    In dettaglio, entro lunedì 21 luglio, i contribuenti che beneficiano della proroga (di cui all’art. 13 del DL 17 giugno 2025 n. 84) hanno provveduto ad effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi e IRAP, senza la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse e in particolare si tratta di:

    • contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro);
    • ma anche i contribuenti che:
      • applicano il regime forfetario,
      • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità,
      • presentano altre cause di esclusione dagli ISA quali ad esempio. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.;
      • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi “per trasparenza”.

    Attenzione al fatto che sono comunque esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari.

    Infine va evidenziato che la proroga è applicabile anche al versamento del saldo 2024 e del primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti dagli artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle apposite Gestioni.

    Ora i pagamenti con maggiorazione scadono il 22 agosto.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Ripartizione 8xmille: il Governo approva per l’irpef 2024

    Il Consiglio dei Ministri del 30 luglio ha deliberato in merito alla ripartizione delle risorse dell’8 per mille relative all’anno 2024 che i contribuenti hanno scelto di destinare allo Stato.

    Ripartizione irpef 2024 8xmille: tutti gli importi

    Come evidenzia lo stesso Governo nel comunciato stampa pubblicato sul proprio sito istituzionale, le li risorse ammontano, complessivamente, a 202 milioni di euro.

    La quota espressa, cioè corrispondente a scelte fatte dai contribuenti tra le varie finalità specifiche cui può essere destinata la quota statale, ammonta a 128 milioni di euro. 

    La quota inespressa, cioè destinata genericamente allo Stato, senza destinazione specifica da parte del contribuente, ammonta a 73 milioni di euro. Dai 73 milioni deve essere dedotto il 20%, che la legge destina all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS).

    Residuano 58,9 milioni di euro che, analogamente all’annualità precedente, vengono destinati alla categoriaPrevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche”.

    La quota espressa è così ripartita:

    • assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati: 9,6 milioni;
    • calamità naturali: 25,4 milioni;
    • conservazione dei beni culturali: 24 milioni;
    • edilizia scolastica: 59,1 milioni;
    • fame nel mondo: 19,2 milioni.