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Richiesta Passaporto 2026: come fare
Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre scorso.
In questa guida completa viene spiegato:
- chi può richiederlo,
- come presentare la domanda,
- quali documenti sono necessari,
- quanto costa,
- e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.
Come richiedere il passaporto: procedura completa
La domanda può essere presentata:
- in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza,
- all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
- online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale passaportonline.poliziadistato.it tramite SPID o CIE
In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.
Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.Documenti necessari per richiedere il passaporto
Per presentare la domanda servono:
1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni). Si firma anche l’informativa sul trattamento dei dati personali.
2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.
3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:
- recenti (entro 6 mesi),
- a colori su sfondo bianco,
- con espressione neutra,
- occhi aperti e ben visibili,
- riprese frontali (no profilo),
- nitide, senza ombre o riflessi,
- di dimensione 35–40 mm,
- con volto che occupa il 70–80% dell’immagine
Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.
4. Ricevuta del pagamento, attenzione fino al 30 novembre 2025 si continua ad accettare il pagamento tramite bollettino da € 42,50, dal 1° diocembre vi è una novità ossia l'importo sale a euro 42,70con pagamento tramite PagoPA o Poste.
5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.
6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.
7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.
8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.
Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità
Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.
Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:
- presso un Ufficio Postale
- tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA
- presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento)
- online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP
Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).
Non sono più accettati:
- bollettini postali compilati dopo il 1° dicembre.
- bonifici,
- giroconti,
- altre forme di pagamento non PagoPA.
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Terzo settore: la disciplina della non commercialità nella circolare ADE
La Bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate, in consultazione pubblica fino al 23 gennaio, contine anche un’analisi approfondita dei criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo Settore (ETS) ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES).
Questo passaggio è centrale per comprendere quando le attività di un ETS non sono considerate commerciali, con importanti conseguenze sul regime fiscale applicabile.
Nella Circolare questo aspetto è trattato nel paragrafo 2.2 offrendo un quadro chiaro e operativo dei criteri di non commercialità ai fini IRES per le attività istituzionali degli ETS, con particolare attenzione all’applicazione pratica del test costi/ricavi e alla gestione dei margini di tolleranza.
La non commercialità degli ETS nella Circolare ADE
La non commercialità per le attività di interesse generale è un concetto cardine per determinare se i proventi di un ETS restano esenti da tassazione IRES o se, al contrario, vengono trattati come reddito commerciale.
In estrema sintesi:
- un’attività è non commerciale se è svolta in modo gratuito oppure se i corrispettivi percepiti non superano i costi effettivamente sostenuti per svolgerla.
Per favorire una certa flessibilità di esercizio, la circolare introduce un margine di tolleranza del 6 %: se il margine tra ricavi e costi resta entro questo limite, l’attività può continuare a essere considerata non commerciale.
Questo approccio ha una grande rilevanza pratica perché consente agli ETS di mantenere qualifiche fiscali favorevoli anche in caso di leggero avanzamento di entrate rispetto ai costi effettivi, senza trasformare automaticamente l’attività in commerciale
Il test di non commercialità degli ETS: metodi
La circolare chiarisce che il confronto tra ricavi e costi può essere effettuato:
- unitariamente, quando le diverse attività di interesse generale svolte dall’ente sono strutturalmente e funzionalmente omogenee (stessi processi, stessi beni e servizi).
- separatamente, quando non è possibile individuare un’omogeneità oggettiva tra le attività. In questi casi, si calcola il rapporto costi/ricavi per ciascuna attività.
Questa distinzione è fondamentale perché consente di valutare con maggiore precisione la natura dell’attività svolta, evitando che un’attività economicamente marginale inficia l’intero posizionamento fiscale dell’ente
Test di non commercialità degli ETS: costi rilevanti e loro imputazione
Per determinare se un’attività sia non commerciale, è necessario definire correttamente quali costi sono rilevanti.
Secondo la bozza di circolare:
- si considerano i costi diretti legati all’esercizio dell’attività. Sono inclusi anche i costi indiretti e generali, oneri finanziari e oneri tributari;
- in presenza di costi promiscui (non direttamente attribuibili a un’unica attività), è possibile imputarli proporzionalmente ai ricavi secondo criteri coerenti con l’articolo 144 del TUIR.
Questa impostazione evita artificiosità contabili e favorisce una maggiore trasparenza nella determinazione fiscale delle attività
Test di non commercialità degli ETS: margine di tolleranza del 6 %
Un aspetto di grande rilievo pratico riguarda il margine di tolleranza del 6 %.
La circolare precisa che 9l margine è una clausola temporanea e non una franchigia strutturale: può essere applicato solo per tre esercizi consecutivi, purché l’attività sia stata pienamente non commerciale in almeno un periodo;
Se lo scostamento positivo persiste oltre il terzo anno consecutivo, l’attività può essere considerata commerciale.
Questa previsione è pensata per consentire agli ETS di assorbire piccole fluttuazioni di mercato senza perdere immediatamente lo status fiscale agevolato.
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Credito fruttifero attivo: come si conteggia in successione
Con la Risposta a interpello n 318 del 23 dicembre le Entrate chiariscono la determinazione della base imponibile di un credito fruttifero compreso nell'attivo ereditario.
L'istante in qualità di erede di Tizia, deceduta nel 2024, chiede se, ai fini della determinazione della base imponibile dell'attivo ereditario, con specifico riferimento ad un conto corrente bancario, fruttifero di interessi, debba ritenersi rilevante: il saldo effettivo risultante alla data (e l'ora) del decesso della de cuius, che tiene conto di un prelevamento bancomat di euro 60,00 eseguito quando Tizia era ancora in vita, con data valuta coincidente al giorno del decesso, oppure l saldo contabile superiore, comunicato dalla banca nella lettera di sussistenza successoria, che non considera il prelievo in quanto contabilizzato in data successiva (…), pur con valuta al giorno del decesso.
L'Istante riferisce che la banca, nella lettera di sussistenza rilasciata ai fini della dichiarazione di successione di Tizia, ha indicato un importo di saldo del conto corrente in argomento, che non tiene conto del prelievo bancomat effettuato il giorno in cui è deceduta Tizia.
L'Istante fa presente che l'istituto bancario ha chiarito che l'importo comunicato corrisponde al saldo contabile del conto corrente, risultante alla data del decesso, e che non tiene conto delle operazioni effettuate con valuta in pari data.Credito fruttifero attivo ereditario: la base imponibile
Le Entrate ricordano che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 «L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per successione a causa di morte (…)».
La determinazione dell'imposta in esame è prevista dal successivo articolo 7, a mente del quale, per i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, le aliquote sono applicate sul valore complessivo netto dei beni e dei diritti devoluti.
In generale, in base all'articolo 8, primo comma, il valore complessivo netto dell'asse ereditario «è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, (…)».
Con specifico riferimento ai crediti compresi nell'attivo ereditario, l'articolo 18 del TUSD stabilisce che la base imponibile «è determinata assumendo: a) per i crediti fruttiferi, il loro importo con gli interessi maturati; (…)».
Dunque, per i crediti fruttiferi come, ad esempio, i saldi attivi di conti correnti postali o bancari, occorre considerare, oltre al loro valore, anche agli interessi maturati fino al giorno del decesso del defunto.
In particolare, il contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall'articolo 1852 del codice civile, che recita «(…) il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, (…)», si caratterizza per la circostanza che le posizioni di debito e di credito di elidono progressivamente e automaticamente attraverso la ''compensazione'' delle operazioni attive e passive.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 20 febbraio 1998, n. 1846, nel rilevare la specificità della disciplina dei conti correnti bancari, rispetto al contratto di conto corrente ordinario (regolato dall'articolo 1823 e ss. del c.c.), ha ribadito che «le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni (…) hanno un valore esclusivamente contabile ed una efficacia meramente dichiarativa».Nella citata sentenza, la Suprema Corte conclude «che allorquando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini della identificazione del saldo finale (diverso da quello c.d. disponibile) che deve essere pagato immediatamente, sia esso a credito del correntista o della banca, occorre far esclusivo riferimento al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive o passive destinate a confluire in detto conto ed ormai perfezionatesi, senza che a nulla rilevi la loro annotazione o no nel conto.».
Dalla citata sentenza si rileva che per individuare il saldo finale occorre avere riguardo all'identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel conto corrente bancario, a nulla rilevando il saldo contabile giornaliero o quello che risulta disponibile.
Per la fattispecie dell'interpello, ai fini dell'individuazione del saldo finale del conto corrente bancario appartenuto a Tizia, da indicare nella dichiarazione di successione, occorre tenere conto delle operazioni attive e passive effettuate da quest'ultima, e perfezionatesi prima del suo decesso.
Pertanto, si è dell'avviso che l'importo prelevato di euro 60,00 dalla de cuius lo stesso giorno in cui è deceduta vada conteggiato nella determinazione della base imponibile ai fini del tributo successorio.
L'Istante potrà, quindi, sottrarre dal saldo contabile comunicatogli dalla banca l'importo dell'operazione di prelevamento, debitamente documentata, dal momento che la stessa si è conclusa attraverso la consegna del denaro alla de cuius, prima del suo decesso. -
Bonus investimenti pubblicitari 2025: via alle dichiarazioni sostitutive
Con un avviso del Dipartimento dell'Editoria datato 8 gennaio, si avvia la fase invio delle dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2025.
L'articolo 57 bis del DL n 50/2017 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 dall'anno 2018 ha introdotto il bonus che consiste in un credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell'1% rispetto agli analoghi investimenti dell'anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
A decorrere dall’anno 2023, a seguito delle modifiche normative introdotte dall'art 25 bis del DL n 17/2022 convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 il credito di imposta è riconosciuto ai medesimi soggetti già contemplati dalla precedente normativa nella misura unica del 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati in campagne pubblicitarie sulla sola stampa quotidiana e periodica, anche on line, e nel limite massimo di 30 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa. Scarica qui modello e istruzioni.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: tutte le regole
Per accedere al bonus pubblicità è necessario inviare la domanda tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, attraverso l'apposita procedura disponibile nella sezione dell'area riservata "Servizi per" alla voce "Comunicare", accessibile previa autenticazione con:
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID),
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS),
- o Carta d'Identità Elettronica (CIE).
In particolare:
- dal 1° al 31 marzo dell'anno per il quale si chiede l'agevolazione, è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato;
- dal 9 gennaio al 9 febbraio dell'anno successivo, i soggetti che hanno inviato la "comunicazione per l'accesso" debbono inviare la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell'anno agevolato.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: a chi spetta
Possono richiedere il bonus investimenti pubblicitari:
- le imprese o i lavoratori autonomi,
- e gli enti non commerciali,
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superiore di almeno l'1% gli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Bonus investimenti pubblicitari 2025: modalità di fruizione
Si prevede che per la generalità dei soggetti ammessi, il credito d’imposta può essere fruito – mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate – a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di concessione e del relativo elenco allegato, sul sito Internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri www.informazioneeditoria.gov.it.
Per i soggetti ammessi alla fruizione di un credito superiore ad euro 150.000,00 – fatta salva l’ipotesi, verificata dall’Amministrazione, che il soggetto abbia dichiarato di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, per le categorie di operatori economici ivi previste il credito d’imposta può essere fruito, mediante compensazione da effettuare con il modello F24 attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla comunicazione individuale di abilitazione che sarà trasmessa a cura del Dipartimento in esito alla procedura di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, e quindi dopo il rilascio dell’informazione antimafia liberatoria ovvero decorso il termine per il rilascio della stessa, sotto condizione risolutiva, ai sensi dell’art. 92, comma 3, del sopracitato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Allegati: -
Emendamenti ai principi contabili OIC: in vigore dal 1° gennaio
L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato gli emendamenti ai principi contabili nazionali per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi.
Le modifiche riguardano i principi:
- Oic 13 (rimanenze),
- Oic 16 (immobilizzazioni materiali),
- Oic 24 (immobilizzazioni immateriali),
- Oic 25 (imposte sul reddito)
- Oic 31 (fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto).
Le nuove regole entreranno in vigore dai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026.
OIC: pubblicati nuovi emendamenti ai principi contabili
Si evidenzia che:
- per i principi OIC 13,16 e 24, per gli acquisti con opzione di rivendita da parte dell’acquirente o del rivenditore, viene chiarito che il bene acquistato può essere iscritto in bilancio soltanto se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione non verrà esercitata, sia che essa sia attribuita all’acquirente sia che sia attribuita al venditore, mentre negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
- il paragrafo 63 dell’Oic 24 è stato ritoccato per precisare che l’utilizzo dei ricavi come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni, che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è consentito esclusivamente quando si adotta il metodo a quote decrescenti e quando sia dimostrabile che i ricavi rappresentano una valida approssimazione dello sfruttamento dell’attività,
- per l'OIC 25 la nuova versione del principio stabilisce che l'imposta per l'affrancamento delle riserve in sospensione, deve essere rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una riserva specifica,
- per gli Oic 16 e 31 sono stati modificati in tema di attualizzazione dei fondi oneri, al fine di chiarire la classificazione degli effetti derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso.
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Contributi diretti Editoria: domande dal 2 gennaio
Il Dipartimento per l'Editoria con un avviso di fine anno annuncia che dal 2 gennaio 2026 è attiva la piattaforma per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi per l'anno 2025 in favore delle imprese editrici di quotidiani, nazionali e diffusi all'estero, e di periodici nazionali, il cui termine scade il 31 gennaio 2026.
Le domande presentate al di fuori di tale periodo saranno considerate inammissibili.
Contributi diretti Editoria: domande dal 2 gennaio
Per la presentazione delle domanda viene precisato che, gli ulteriori documenti richiesti per l’eventuale erogazione della rata di anticipo, devono essere presentati esclusivamente utilizzando la procedura online accessibile, dalle ore 8.00 del 2 gennaio 2026 alle ore 24.00 del 31 gennaio 2026, sulla piattaforma per la gestione dei contributi implementata dal Dipartimento.
Le imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero, oltre a trasmettere al Dipartimento, entro il termine del 31 gennaio 2026, la domanda e i relativi documenti utilizzando la procedura on line sulla piattaforma per la gestione dei contributi, devono inoltrare, entro il medesimo termine a pena di inammissibilità, la stessa documentazione all'Ufficio consolare italiano di prima categoria territorialmente competente, il quale, verificatane la completezza, la trasmetterà al Dipartimento, e per conoscenza al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro il successivo 28 febbraio.
Per la presentazione della domanda di contributo relativa all’annualità 2025, sono state introdotte le misure di sicurezza di autenticazione multi-fattore (MFA).
Pertanto, tutte le imprese che intendono presentare domanda devono trasmettere:
- all’indirizzo PEC [email protected]
- il modulo di comunicazione dei dati per l'accesso debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, con il quale deve essere individuata la figura del referente principale abilitato alla gestione dei dati sulla piattaforma.
Attenzione al fatto che, ai fini dell’accesso alla piattaforma, le imprese che hanno presentato domande di contributo per le annualità precedenti, dovranno utilizzare lo username già in possesso dell’impresa editrice.
Per tutte le richieste di informazioni sulla agevolazione è possibile scrivere alla casella di posta elettronica: [email protected].
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Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo
Con la Risposta a interpello n 316 del 18 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro dell'IVA per le fallimento e accordo novativo con mediazioni.
La società istante è una società slovena che, in data 14 luglio 2022, con scrittura privata, ha stipulato con BETA un contratto di affitto/locazione per un capannone situato in territorio italiano.
In sintesi le Entrate hanno chiarito che se un contratto di affitto stipulato prima del fallimento viene superato da un accordo di mediazione novativo, il trattamento IVA delle somme versate va rivalutato in base alla nuova natura del rapporto.
Locazione e fallimento: come cambia l’IVA in caso di accordo di mediazione novativo
L’istante ALFA, società slovena, aveva stipulato nel luglio 2022 un contratto di affitto per un capannone in Italia con BETA, soggetto che successivamente:
- presenta domanda di concordato preventivo, poi rinunciata;
- viene dichiarato fallito nel settembre 2022, nell’ambito di un autonomo procedimento prefallimentare.
Il contratto, registrato dopo il deposito del ricorso per concordato ma prima della sentenza di fallimento, prevedeva l’esenzione IVA, non essendo stata esercitata l’opzione per l’imponibilità da parte del locatore.
Nonostante la procedura concorsuale, il rapporto locatizio è di fatto proseguito, concludendosi solo a novembre 2024 con un accordo di mediazione tra ALFA e il Fallimento di BETA.
La società ALFA, in sede di interpello, chiede se le somme da corrispondere al fallimento per la detenzione dell’immobile dopo la dichiarazione di fallimento debbano:
- mantenere il regime di esenzione IVA previsto nel contratto originario, oppure
- essere considerate imponibili, trattandosi di una nuova obbligazione.
L’istante sostiene che:
Il contratto originario è stato registrato prima del fallimento, e quindi è opponibile;
- In esso non era prevista l’opzione per l’imponibilità IVA, dunque l’operazione resta esente;
- Il curatore è subentrato nel contratto ai sensi dell’art. 80 della Legge Fallimentare;
- La procedura di concordato era estinta e non vi è continuità giuridica con il fallimento, per cui non si può disconoscere il contratto preesistente.
L’Agenzia riconosce il valore novativo dell’accordo di mediazione, sottoscritto nel novembre 2024, che:
- dichiara cessato il contratto di locazione originario;
- definisce le somme da corrispondere come indennità di occupazione e rimborsi spese;
- stabilisce un nuovo regime di uso temporaneo dell’immobile, sino alla sua aggiudicazione.
Secondo l’Agenzia, l’accordo ha natura di transazione novativa: crea un nuovo rapporto giuridico, distinto e incompatibile con quello precedente.
Le somme pattuite (60.000 euro per l’occupazione pregressa + 16.000 euro per rimborsi spese + 3.000 euro mensili per l’uso continuato fino al 31 gennaio 2025) costituiscono il corrispettivo per un servizio reso dal Fallimento, cioè la messa a disposizione dell’immobile in cambio di pagamento.
Si tratta quindi di prestazione di servizi generica, imponibile IVA salvo che il Fallimento non scelga l’esenzione ex art. 10, comma 1, n. 8 del DPR 633/1972.
Se ALFA è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia, l’operazione è imponibile al 22%;
Se ALFA è non residente, si applica la regola del luogo del bene, e l’operazione può risultare fuori campo IVA se il Fallimento non è soggetto passivo italiano.
Il chiarimento dell’Agenzia è rilevante perché conferma che:
- l’accordo di mediazione novativo prevale sul contratto originario;
- le somme pattuite devono essere valutate in base alla loro funzione economica attuale;
- in presenza di natura sinallagmatica, si applica il regime IVA ordinario, indipendentemente dal regime iniziale del contratto.
Il caso conferma l’importanza di una corretta impostazione fiscale degli accordi concorsuali, soprattutto quando la locazione di immobili entra in gioco con procedure di mediazione o liquidazione.
Allegati: