• Dichiarazione 730

    Dichiarazione 730/2023: novità per 8, 5, 2 x1000 per i sostituti

    ATTENZIONE: aggiornamento dell'11 maggio. Con la pubblicazione in GU n 108 del 10 maggio del DL n 51/2023 si posticipa al periodo di imposta 2023 (modelli di dichiarazione 2024) l'invio telematico delle schede relative all'8, al 5, al 2 per mille mantenendo le modalità di trasmissione cartacea per il periodo di imposta 2022.

     Chi presenta la dichiarazione al proprio sostituto d’imposta deve consegnare la delega per l’accesso al modello 730 precompilato.

    Il sostituto acquisisce anche la scheda contenente la scelta per destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef secondo le disposizioni indicate dallo specifico provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, previsto dall’art. 37, comma 2-bis, lettera c-bis) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di dematerializzazione delle schede relative alle scelte.

    Da quest’anno i sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale possono trasmettere direttamente in via telematica le schede relative alle scelte anche senza avvalersi di un intermediario.

    La legge di conversione del cd. Decreto “Semplificazioni”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 193 del 19 agosto 2022 ha introdotto novità per i sostituti d'imposta in merito ai dati delle scelte dei contribuenti su 8, 5,e 2 per mille.

    In particolare, viene prevista la "Dematerializzazione scheda scelta di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille nel caso di 730 presentato tramite sostituto d’imposta" che semplifica gli adempimenti di compliance a carico dei sostituti d’imposta (datori di lavoro) che forniscono il servizio di assistenza fiscale ai dipendenti e pensionati sostituiti per la presentazione della dichiarazione dei redditi Modello 730. 

    In pratica si consente la dematerializzazione delle modalità di acquisizione e trasmissione da parte dei sostituti d’imposta delle scelte di destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef espresse dai dipendenti che presentano il modello 730 tramite il datore di lavoro, analogamente a quanto avviene per i modelli 730 presentati direttamente tramite il portale dell’Agenzia delle entrate ovvero tramite intermediari abilitati.  

    Sostanzialmente si potrà procedere con invio telematico anziché consegna della copia cartacea da parte dei sostituti d'imposta.

    Le attuali disposizioni prevedono che: 

    • i dipendenti presentino in busta chiusa al datore di lavoro la scheda cartacea relativa alle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef; 
    • i datori di lavoro consegnano le buste a un ufficio postale o a un soggetto incaricato che provvedono alla trasmissione telematica dei dati all’Amministrazione finanziaria.

    Con questa modifica si permette di procedere all'invio digitale e quindi di ridurre i rischi di:

    • errori di trascrizione delle scelte espresse dai contribuenti nelle schede cartacee da parte dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica all’Amministrazione finanziaria; 
    • mancata o tardiva presentazione del 730 all’Agenzia delle entrate in assenza della consegna della busta al datore di lavoro (ad esempio, per disguidi postali o altri errori materiali).
  • Dichiarazione 730

    730 Precompilato 2023: da oggi 11 maggio è possibile l’invio

    Da oggi 11 maggio è possibile inviare la precompilata.

    Ricordiamo che con il Provvedimento n. 131884 datato 18 aprile le Entrate hanno fissato il calendario per i contribuenti interessati al suo utilizzo.

    In particolare, dal pomeriggio di martedì 2 maggio le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potevano essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio è possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

    Come specificato dal comunicato stampa delle Entrate:

    • le dichiarazioni quest’anno saranno ancora più semplici da utilizzare, grazie anche alla possibilità, a partire dal prossimo 20 aprile, di delegare una persona di fiducia sia online che in videocall;
    • crescono inoltre i dati trasmessi all’Agenzia, che superano quest’anno quota 1 miliardo e 300 milioni (+8% rispetto al 2022). Saranno inoltre utilizzati nuovi dati: corsi post-diploma presso istituti statali di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, spese per canoni di locazione, spese di intermediazione per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa. Tutte informazioni che si aggiungono a quelle già presenti negli anni scorsi, come ad esempio i contributi previdenziali e assistenziali, quelli versati per i lavoratori domestici, le spese universitarie, per gli asili nido, le spese per gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico. 

    Leggi anche 730/2023 Precompilato: quando sarà disponibile? 

    Modello 730 precompilato 2023: accesso dal 2 maggio

    In particolare, il contribuente direttamente gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati, a partire dal 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo), accedono ai seguenti documenti: 

    • a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;
    • b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1). 

    Il contribuente accede direttamente ai documenti attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione: 

    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del Codice dell’amministrazione Digitale; 
    • Carta d’identità elettronica (CIE) 
    • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad utilizzarle; 
    • Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.

    Modello 730 precompilato 2023: modifiche e invio dall'11 maggio

    Il contribuente, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni: 

    • visualizzazione e stampa; 
    • accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio; 
    • annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la dichiarazione già inviata;
    • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto 6.7; 
    • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso nei casiprevisti; 
    • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata; 
    • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

    Modello 730 precompilato 2023: accesso con persona di fiducia

    Il contribuente può consentire a un familiare o una persona fisica di sua fiducia di accedere ai servizi online dell’Agenzia e di gestire e presentare il proprio 730 precompilato. 

    L’incaricato accede con le proprie credenziali e poi sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica. 

    Questa modalità d’accesso è consentita soltanto per le persone fisiche e non in caso di abilitazione a sostituti d’imposta, Caf o professionisti. 

    Il modulo per la richiesta di abilitazione è stato approvato con il provvedimento n 130859 del 17 aprile 2023, può essere presentato direttamente dall’interessato tramite la specifica funzionalità web oppure tramite il servizio online di videochiamata, disponibile nella sezione “Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Leggi anche Precompilata 2023: dal 20 aprile modalità semplificate di delega per persone di fiducia per ulteriori dettagli.

    Modello 730 precompilato 2023: quali dati contiene

    L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi: 

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; 
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi; 
    • contributi previdenziali e assistenziali; 
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi; 
    • spese veterinarie; 
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico; 
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili; 
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica; spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi; 
    • detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34; 
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Agevolazioni per impianti Agrivoltaici: le regole per averli

    Pubblicato il Decreto 14 aprile 2023 dell'Ambiente con le regole per richiedere i fondi per l'agrivoltaico.

    In particolare il decreto, in attuazione dell’articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 199 del 2021, reca criteri e modalità per incentivare la realizzazione, entro il 30 giugno 2026, di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR:

    • per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW 
    • ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

    Ai fini del raggiungimento dell’obiettivo ai sistemi agrivoltaici che rispettano i requisiti stabiliti dal decreto, è riconosciuto un incentivo composto da

    a) un contributo in conto capitale nella misura massima del 40 per cento dei costi ammissibili; 

    b) una tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete. 

    Impianto Agrivoltaico sperimentale: che cos'è

    Per impianto agrivoltaico di natura sperimentale si intende: un impianto agrivoltaico che, in conformità a quanto previsto dal PNRR e quanto stabilito dall'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, adotta congiuntamente: 

    • 1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione; 
    • 2. sistemi di monitoraggio, sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria-CREA in collaborazione con il GSE (nel seguito: Linee guida CREA-GSE), che consentano di verificare l’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

    Gli indicatori sul recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici, sono individuati dal GSE, sentito il CREA, nell’ambito delle regole applicative di cui all’articolo 12, comma 2;

    Fondi per Agrivoltaico: i beneficiari

    I soggetti beneficiari della misura ai sensi dell'art 4 del decreto sono: 

    a) imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, come definite dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e associazioni temporanee di imprese agricole;

    b) associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui alla lettera a)

    Fondi per Agrivoltaico: requisiti per averli

    Viene specificato che, accedono ai meccanismi incentivanti di cui al decreto a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW, gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) su indicato

    Invece, accedono ai meccanismi incentivanti di cui al decreto a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b). 

    Gli impianti di cui sopra accedono alle procedure bandite se garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti: 

    a) possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto; 

    b) possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva; 

    c) rispettano i requisiti di cui all’Allegato 2, lettera a); 

    d) garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto; 

    e) gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione; 

    f) sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio “non arrecare un danno significativo” di cui all’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, come illustrato nelle regole operative di cui all’articolo 12; 

    g) possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento 

    L’accesso agli incentivi per gli impianti agrivoltaici avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche, distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del biennio 2023-2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti. 

    Le procedure si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie. 

    Ai fini dell’accesso alle procedure gli impianti rispettano i requisiti richiesti e i soggetti richiedenti devono offrire, nell’istanza di partecipazione, una riduzione percentuale sulla tariffa di riferimento non inferiore al 2%

    Per ulteriori dettagli sulle procedure si rimanda alla lettura integrale del Decreto 14 aprile 2023.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus ambientale: nuova piattaforma attiva dal 4 maggio

    Con un comunicato stampa del 4 maggio 2023 il MASE informa della nuova piattaforma per il bonus ambientale ossia il contributo del Ministero dell'ambiente per effettuare interventi quali:

    • bonifica contro il dissesto, 
    • ristrutturazione di un parco o di un’area verde. 

    In particolare, è online la Piattaforma web “Bonus Ambiente” in attuazione del DPCM del 10 dicembre 2021, che disciplina la possibilità di erogazioni liberali in denaro a favore di interventi su edifici e terreni pubblici, nel dettaglio per:

    • la bonifica ambientale anche dall’amianto, 
    • la prevenzione e il risanamento del dissesto idrogeologico, 
    • la realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate,
    • il recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

    Il contributo verrà erogato sotto forma di credito d’imposta. (Per approfondimenti leggi anche Credito d'imposta bonifica ambientale: le regole per averlo)

    Il Ministro Pichetto ha commentato la nuova piattaforma specificando che: “Con l’avvio della piattaforma diamo forma a un’iniziativa di ampio respiro civile, che permette a tutti di contribuire alla cura della nostra casa comune. Con un meccanismo trasparente e semplice ciascuno può adesso sostenere piccole e grandi opere di risanamento. Non si tratta di sostituire l’impegno pubblico, ma di dare la possibilità, a chi lo voglia, di aggiungere consapevolmente un tassello al futuro dell’ambiente italiano. Vogliamo far conoscere questa opportunità con iniziative dedicate di diffusione e informazione”.

    Bonus ambientale: come accedere

    Viene specificato che, accedendo dal 4 maggio 2023 alla nuova piattaforma, una volta che gli interventi promossi dalle Pa proprietarie saranno stati approvati e pubblicati, si potrà avere accesso a un elenco di opere e azioni finanziabili, continuamente aggiornato dal Ministero.

    Il donatore, attraverso la Piattaforma e una procedura automatizzata, potrà contattare l’amministrazione proprietaria del bene per concordare l’importo e i termini dell’erogazione liberale

    Il contributo andrà poi prenotato, comunicando tutti i riferimenti al MASE, che avrà dieci giorni per dare il via libera all’erogazione, mentre entro i successivi dieci dovrà essere fatto il pagamento.

    Sul portale, realizzato da Sogei, sono presenti tutte le istruzioni per il riconoscimento del credito d’imposta.

    Visita qui la sezione FAQ per ogni dubbio sul credito di imposta ambientale 

    Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica potrà poi pubblicare sul portale Bonus Ambiente il nominativo e l’entità del contributo, previa autorizzazione del donatore.

    Bonus ambientale: a chi è rivolto

    Il bonus ambiente è rivolto:

    • alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia;
    • agli enti non commerciali pubblici o privati diversi dalle società, residenti in Italia, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali;
    • ai soggetti titolari di reddito d'impresa, di ogni natura giuridica dimensione o regime contabile;

    Bonus ambientale: a quanto ammonta

    Il credito d’imposta è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate per gli interventi ammissibili. 

    Esso spetta:

    • nel limite del 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e Enc,
    • nel limite del 10‰ dei ricavi annui per i titolari del reddito d’impresa.

    Il contributo viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.

  • Identità digitale

    Codice fiscale per stranieri: che cos’è e come richiederlo

    L'Agenzia delle Entrate pubblica in data 24 aprile la nuova guida per il codice fiscale per stranieri.

    Codice fiscale: come è composto

    Ricordiamo innanzitutto che, il Codice fiscale è un codice di 16 caratteri, formato da lettere e numeri che caratterizzano i dati anagrafici del cittadino: 

    • le prime 3 lettere per il cognome 
    • le seconde 3 lettere per il nome
    • i primi 2 numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita
    • il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita
    • i successivi due numeri sono il giorno di nascita (per le donne è aumentato di 40 unità) 
    • i caratteri da 12 a 15 indicano il Comune italiano o lo Stato estero di nascita
    • l’ultimo carattere è calcolato in automatico dal sistema.

    Codice fiscale: a cosa serve

    Il codice fiscale identifica un cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed è necessario per 

    • iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (Asl) 
    • fare la scelta del medico.

    È valido solo quello rilasciato e certificato dall’Agenzia delle entrate e non ha scadenza. 

    Viene spedito, tramite posta ordinaria:

    • all’indirizzo di residenza, per i cittadini residenti 
    • al domicilio fiscale comunicato dal cittadino al momento della richiesta, per i non residenti.

    Codice fiscale per stranieri comunitari

    I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia possono chiedere il codice fiscale presentando il modello AA4/8 a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. (leggi anche Come richiedere la tessera sanitaria: la guida delle Entrate aggiornata a febbraio 2022)

    La richiesta deve essere motivata e accompagnata da un documento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). Il codice fiscale può essere richiesto, inoltre, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di provenienza del cittadino.

    Attenzione al fatto che i cittadini comunitari possono usufruire del Servizio Sanitario Nazionale con la tessera sanitaria rilasciata dal loro Paese di residenza (TEAM – tessera europea di assicurazione malattia)

    Codice fiscale per stranieri non comunitari

    Ai cittadini stranieri che arrivano in Italia il codice fiscale viene attribuito: 

    • dallo Sportello unico per l’Immigrazione, presente in ogni Prefettura e competente per il rilascio del nulla osta all’ingresso ai cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o ricongiungimento familiare
    • dalla Questura, ufficio della Polizia di Stato, per i cittadini stranieri che richiedono altre tipologie di permessi di soggiorno.

    Lo Sportello unico per l’immigrazione attribuisce un codice fiscale numerico provvisorio. 

    Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero ottiene quello definitivo (formato da lettere e numeri). 

    Chi si rivolge alla Questura per la richiesta del permesso di soggiorno, ottiene subito il codice fiscale definitivo. 

    Se due o più persone hanno dati che generano lo stesso codice fiscale, lo Sportello unico per l’immigrazione o la Questura invitano il cittadino a recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate che, dopo una verifica, rilascerà il codice fiscale definitivo.

    Codice fiscale per stranieri profughi ucraini (procedura speciale di accoglienza) 

    I cittadini ucraini che richiedono protezione temporanea ottengono il codice fiscale definitivo dalla Questura al momento di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno temporaneo. 

    Solo se due o più persone hanno dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale, la Questura rilascia al cittadino un codice fiscale numerico provvisorio e lo invita a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del codice fiscale definitivo

    Leggi: Richiedere on line il codice fiscale e la PIVA: breve guida per i servizi delle Entrate con ulteriori infornazioni sul codice fiscale

  • Definizione Liti pendenti

    Liti pendenti: chiarimenti ADE sulla conciliazione “fuori udienza”

    Con la Circolare n 9 del 19 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate fornisce le istruzioni per i contribuenti che intendono accedere alla Conciliazione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge di Bilancio 2023 (commi da 206 a 212).

    La circolare illustra l’ambito applicativo della misura e le modalità di accesso. 

    In particolare, dopo le modifiche introdotte dal Dl n. 34/2023, la conciliazione agevolata è applicabile alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023, mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione totale o parziale è prorogato al 30 settembre 2023. 

    Nell’accordo sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. 

    A questo proposito, la circolare ricorda che è prevista la possibilità di effettuare i versamenti in forma rateale (fino a 20 rate di pari importo).

    Le Entrate con la circolare forniscono cenni sulla procedura conciliativa “fuori udienza” che permette di definire con:

    • un abbattimento delle sanzioni a un diciottesimo del minimo 
    • e l’ulteriore beneficio di una rateazione in cinque anni 

    le controversie tributarie pendenti davanti alle Corti di giustizia tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, che hanno ad oggetto atti impositivi.

    La Circoalre specifica che il comma 206 prevede la possibilità di definire la controversia sottoscrivendo un accordo conciliativo ai sensi dell’articolo 48 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (di seguito: “articolo 48”). 

    L’articolo 48 disciplina la conciliazione fuori udienza, istituto novellato dalla riforma del processo tributario di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, e per il quale sono state fornite indicazioni con la circolare n. 38/E del 29 dicembre 2015. 

    La norma dispone, al comma 1, che «se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia».

     Nella richiamata circolare n. 38/E del 2015, par. 1.11.2, si è precisato che si tratta di una «proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito» che ciascuna delle parti è legittimata a depositare in giudizio, di primo o di secondo grado, ai fini della definizione della controversia. 

    È stato, altresì, chiarito che «La nuova disposizione non fissa un termine per il deposito dell'accordo di conciliazione, che invece la pregressa disciplina individuava nella data di trattazione in camera di consiglio o di discussione in pubblica udienza del giudizio di primo grado. Ciononostante, si ritiene che un limite temporale sia comunque rappresentato dal momento in cui la causa è trattenuta in decisione, superato il quale apparirebbe vanificato lo scopo deflattivo del contenzioso a cui è preordinata la conciliazione. Pertanto, il deposito della proposta preconcordata deve avvenire non oltre l’ultima udienza di trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza, del giudizio di primo o di secondo grado.»

    Ai sensi del comma 2 dell’articolo 48, se sussistono le condizioni di ammissibilità della conciliazione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, che può essere anche parziale ove l’accordo riguardi solo una parte della pretesa erariale e, in tal caso, si procederà alla trattazione della causa in ordine alle questioni ancora in contestazione. 

    Il comma 4 dell’articolo 48, infine, dispone che «La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento» 

     Ai sensi del successivo articolo 48-ter del d.lgs. n. 546 del 1992, la conciliazione comporta la riduzione delle sanzioni amministrative applicabili al quaranta, oppure al cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, a seconda che l’accordo si perfezioni nel corso del primo o del secondo grado di giudizio. 

    L’accordo raggiunto, avente efficacia novativa del precedente rapporto, può essere eseguito anche mediante versamenti in forma rateale, secondo le modalità stabilite per l’accertamento con adesione dall’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 2185 , e costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore. 

    Il mancato pagamento delle somme dovute dal contribuente legittima l’ufficio al recupero dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, e all’applicazione della sanzione, maggiorata, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Procedimento dell’Ordine per recupero somme dovute da Iscritti morosi

    Con il pronto ordini del 18 aprile il CNDCEC risponde a quesito sul recupero delle quote dagli iscritti morosi.

    In particolare, si ricorda che ai sensi dell’art.12, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Consiglio dell’Ordine “stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’albo e/o nell’elenco, …”. 

    L’importo del contributo è liberamente determinato dal Consiglio dell’Ordine, sia pure entro i limiti strettamente necessari a coprire le proprie spese (ex art. 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382)

    Le norme attribuiscono al Consiglio dell’Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di coloro che sono iscritti nell’albo professionale. 

    Tale contributo, come stabilito dall’ordinanza 1782/2011 della Corte di Cassazione, ha natura di tassa, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto.

    Si ritiene che il Consiglio dell’Ordine possa, data anche la natura tributaria del contributo, nell’ambito della propria autonomia in materia di contribuzione prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato versamento

    Con riguardo alle spese amministrative del procedimento disciplinare, si ricorda che il comma 5 dell’art 6 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito prevede che:

    •  “nei confronti dell'iscritto, qualora sanzionato, può essere disposto il rimborso forfettario delle spese amministrative del procedimento se e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine". 

    Pertanto, i diritti amministrativi relativi al procedimento disciplinare possono essere previsti dal Consiglio dell’Ordine solo se preventivamente determinati con apposita delibera e saranno dovuti solo se l’iscritto viene sanzionato