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Rimborso chilometrico al professionista: l’ade chiarisce
Con la Risposta n 270 del 23 ottobre le Entrate chiariscono il perimetro della imponibilità del rimborso spese documentato analiticamente dal profesisonista.
La risposta è importante poichè il nuovo testo normativo (l'art 54 del TUIR come recentemente modificato) non definisce la nozione di rimborso delle spese “addebitate analiticamente in capo al committente” ed è proprio su questo punto arrivano le precisazioni dell’Amministrazione finanziaria.
Nel caso dell'interpello, i rimborsi chilometrici sono stati:
- concordati preventivamente con il committente;
- calcolati sulla base di parametri oggettivi, documentabili mediante il prospetto riepilogativo delle attività svolte;
- commisurati ai chilometri effettivamente percorsi e alla tariffa pattuita.
Vediamo se tali requisiti sono sufficienti alla deroga sull'imponibilità del rimborso spese.
Imponibiltità del rimborso chilometrico al professionista: l’ade chiarisce
Un libero professionista ha sottoposto all’Agenzia delle Entrate una questione pratica di grande interesse: il trattamento fiscale del rimborso spese chilometriche, quando documentato in modo analitico e inserito separatamente in fattura.
Nel caso specifico:
- il rimborso è stato concordato preventivamente con il committente;
- è stato calcolato sulla base dei chilometri percorsi, moltiplicati per una tariffa chilometrica prestabilita;
- è stato distinto in fattura rispetto al compenso per l’attività professionale;
- il professionista ha fornito documentazione a supporto, inclusi prospetti riepilogativi, mappature stradali e dati Telepass.
La domanda posta all’Amministrazione finanziaria è chiara: “Se il rimborso spese chilometrico, pur privo di giustificativi fiscali di terzi, ma documentato in modo oggettivo, possa essere escluso da ritenuta e non concorrere alla formazione del reddito professionale.”
Rimborso chilometrico al professionista: quando non è tassato
L’articolo 54 del TUIR, aggiornato dal D.Lgs. n. 192/2024, disciplina il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, stabilendo il principio di onnicomprensività:
Tutte le somme percepite in relazione all’attività professionale concorrono alla formazione del reddito, salvo specifiche eccezioni.
Tra queste eccezioni, l’art. 54, comma 2, lett. b) prevede che:
- Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione di un incarico, addebitate analiticamente in capo al committente.
La modifica normativa, tuttavia, entra in vigore pienamente solo dal periodo d’imposta 2025.
Fino al 31 dicembre 2024, continuano ad applicarsi le regole precedenti, secondo le quali anche i rimborsi analitici sono soggetti a ritenuta, se non accompagnati da giustificativi fiscalmente validi.
L’Agenzia con l'interpello ribadisce che l’esclusione dalla formazione del reddito e dalla ritenuta è subordinata a condizioni precise, e in particolare alla “analiticità” dell’addebito e con la risposta chiarisce che affinchè un rimborso sia considerato analitico e fiscalmente neutro, deve:
- riferirsi a spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’incarico;
- essere separato dal compenso in fattura;
- essere supportato da documentazione idonea, che consenta di verificare l’importo e il nesso con l’attività svolta.
Nel caso in esame, secondo l’Agenzia, la documentazione fornita non è sufficiente a soddisfare il requisito della “analiticità”, in assenza di giustificativi fiscali di terzi (es. scontrini carburante, ricevute, etc.).
Di conseguenza, il rimborso chilometrico concorre al reddito ai sensi dell’art. 54, comma 1, ed è soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 25 del DPR 600/1973. -
ZES UNICA: proroga al 2028 e modalità di invio comunicazione
L'art 96 in bozza del DDL di Bilancio 2026 contine misure per la ZES UNICA del mezzogiorno.
Vediamo tutti i dettagli.
ZES UNICA: proroga al 2028
In dettaglio viene modificato l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nel modo seguente:
- a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028»;
- b) al comma 4, primo periodo, le parole «e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 e dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028»;
- c) al comma 6, primo periodo, le parole «e di 2.200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2.200 milioni di euro per l'anno 2025, 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l’anno 2028».
Inoltre per gli anni 2026, 2027 e 2028, ai fini della fruizione del credito d'imposta come modificato dal comma 1 su indicato gli operatori economici comunicano all'Agenzia delle entrate:
- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026,
- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2027
- dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2028.
A pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui al primo periodo inviano:
- dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027,
- dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028
- dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029
all'Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione presentata ai sensi del predetto primo periodo.
La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, reca, altresì, l'indicazione dell'ammontare del credito d'imposta
maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 21 maggio 2024.
Attenzione la comunicazione integrativa indica un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione inviata.
Con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e sono definite le relative modalità di trasmissione telematica.
Ai fini del rispetto dei limiti di spesa per gli anni 2026, 2027 e 2028 l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione integrativa moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative.
Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta indicati nelle comunicazioni integrative.
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Crediti d’imposta e onere della prova: principio della Cassazione
Con la Cassazione n 24841/2025 viene chiarito l'onere della prova per il contribuente ai fini dell'utilizzo dei crediti di imposta, ossia la suprema corte specifica che grava sul contribuente, il quale richieda il riconoscimento di un credito d’imposta, l’onere di provare i fatti costitutivi dell’esistenza del credito.
Non è sufficiente l’esposizione della pretesa nella dichiarazione, poiché il credito fiscale non nasce da questa, ma dal meccanismo di applicazione del tributo.
È sempre il contribuente, anche nelle ipotesi in cui trattasi di compensazione di debiti tributari con credito Iva, ad essere gravato dell’onere di dar prova dei fatti costituenti il diritto esercitato.
Crediti d’imposta e onere della prova: principio della Cassazione
Quando un contribuente presenta un’istanza di rimborso per un credito d’imposta, non è sufficiente dichiarare l’esistenza del credito nella dichiarazione fiscale.
È necessario dimostrarlo con documentazione adeguata, perché il credito non nasce dalla dichiarazione, ma dal meccanismo di applicazione del tributo.
Questo è il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24841 del 9 settembre 2025, confermando un principio consolidato:
- chi chiede un credito d’imposta assume il ruolo di attore in senso sostanziale e ha l’onere di provare i fatti costitutivi del diritto esercitato.
Tale assunto si applica anche ai casi di compensazione orizzontale con crediti IVA: anche in questi casi è il contribuente a dover fornire prova piena e concreta della spettanza del credito utilizzato.
Crediti d’imposta e onere della prova: la giurisprudenza consolidata
Il caso analizzato dalla Cassazione riguarda una controversia tra una Srl e l’Agenzia delle Entrate.
La società aveva chiesto il rimborso di importi versati in eccesso con F24 a titolo di Ires, Iva e Irap per l’anno d’imposta 2013.
In particolare:
- il versamento era stato effettuato in compensazione, utilizzando un credito IVA maturato nel 2016;
- la somma versata era riferita a un debito già annullato dall’Agenzia in autotutela, quindi inesistente.
La società, quindi, non doveva nulla, ma ha eseguito un versamento compensando con un credito successivo, per poi chiedere il rimborso dell’importo pagato.
L’Agenzia ha negato il rimborso e ha contestato la legittimità del credito IVA utilizzato, sostenendo che si trattava di un’operazione strumentale al conseguimento indebito del rimborso.
In primo e secondo grado, le Commissioni tributarie avevano accolto le ragioni della società.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi presentato ricorso in Cassazione, che ha ribaltato il verdetto.
Secondo la Corte:
- l’onere probatorio non si esaurisce con la dichiarazione;
- il credito non nasce con l’esposizione nella dichiarazione, ma dal rapporto tributario sostanziale;
- il contribuente deve provare la reale sussistenza del credito, anche se lo ha utilizzato in compensazione.
Nel caso specifico, la Cassazione ha sottolineato che:“Tale onere non può essere assolto con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella dichiarazione, giacché il credito fiscale non nasce da questa, bensì dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo previsto dalla legge”.
Nel processo tributario, quando è in gioco il riconoscimento di un rimborso, il contribuente ha un ruolo attivo, anche se è formalmente resistente.
La Cassazione ha ribadito che in questi casi il contribuente è attore in senso sostanziale e deve allegare e provare i fatti che fondano il credito.
Le contestazioni dell’Agenzia costituiscono mere difese e non sono soggette a preclusioni.
Questo principio è coerente con precedenti orientamenti giurisprudenziali che chiariscono come in tema di rimborsi il contribuente debba assumersi integralmente l’onere probatorio.
Con una precedente sentenza n. 21766/2021, i giudici hanno affermato che: l’Amministrazione finanziaria può contestare un credito IVA, anche dopo il termine per accertare l’imponibile, se il credito non deriva da una minore imposta dovuta, ma da altri fattori (es. errori, duplicazioni, irregolarità formali).
Lo stesso principio era stato affermato in precedenza anche in materia di IRES (Cass. n. 5096/2016) che ha statuito che i termini decadenziali per l’accertamento valgono solo per i crediti del Fisco, non per i debiti nei confronti del contribuente.
Ciò significa che la richiesta di rimborso non può mai essere considerata automatica o intoccabile, ma può essere sempre oggetto di verifica sstanziale da parte dell’Agenzia.
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Aiuti al Turismo: cosa prevede la legge di Bilancio 2026
Il DDL di Bilancio 2026 ha cominciato ufficialmente il suo iter che si concluderà entro il 31 dicembre prossimo.
Si tratta di una manovra finanziaria da circa 18 miliari.
Relativamente al settore del Turismo vediamo gli aiuti per incentivare le imprese.
Aiuti a Turismo: cosa prevede la legge di Bilancio 2026
L'articolo 98 rubricato Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese prevede di modificare l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, e in particolare il comma 502 che viene sostituito.
Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica nel territorio nazionale, anche attraverso interventi in grado di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici, la digitalizzazione dell'ecosistema turistico, le filiere turistiche, gli investimenti per il rispetto dei criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) e il turismo sostenibile, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro del turismo, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali.
Per il sostegno e o sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industrialee commerciale, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto per gli investimenti privati nel settore.I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione dei contributi di cui al periodo precedente sono definiti con decreto da adottare, ai sensi del comma 502 e seguenti dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Una quota non superiore all’uno per cento delle risorse del presente articolo può essere destinata, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui all’articolo 1, comma 505, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
Per il finanziamento dei contratti di sviluppo, disciplinati ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l’anno 2027, 50 milioni di euro per l’anno 2028 e 250 milioni di euro per l’anno 2029. -
Modello 770/2025: regole per invio entro il 31 ottobre
Il Modello 770/2025 va inviato entro fine ottobre.
A tale proposito le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 75896/2025 con le regole per i sostituti d'imposta. Scarica qui il Modello 770/2025 e le relative istruzioni.
Modello 770/2025: come è composto
È approvato il modello 770/2025 per l’anno di imposta 2024, con le istruzioni per la compilazione, da utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nell’anno 2024 ed i relativi versamenti, nonché le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria ed i versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.
Il modello 770/2025 è altresì utilizzato per l’indicazione delle compensazioni operate nonché per l’indicazione dei crediti d’imposta utilizzati e dei dati relativi alle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi.Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, DI, ST, SV, SX e SY.
I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, devono trasmettere in via telematica i dati delle dichiarazioni redatte su modelli conformi secondo le specifiche tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento.
770/2025: chi è tenuto alla presentazione
Il modello 770/2025 (anno d’imposta 2024) deve essere utilizzato dai sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate le ritenute operate su:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
- dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010)
- locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)
- somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti a occupazioni d’urgenza.
Attenzione al fatto che l'invio del modello 770 è possibile a condizione che il sostituto abbia trasmesso – nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 (17 marzo ;31 marzo e 31 ottobre 2025) – la Certificazione unica e, qualora richiesto, la Certificazione degli utili.
Occorre evidenziare che, dall’anno d’imposta 2025 i sostituti di imposta che corrispondono esclusivamente compensi di redditi di lavoro dipendente, autonomo o assimilati e che al 31 dicembre dell’anno precedente avevano un numero complessivo di dipendenti non superiore a cinque possono aderire al sistema semplificato di comunicazione dei dati (articolo 16, decreto legislativo 1/2024) secondo le modalità e le procedure stabilite dal provvedimento 31/01/2025 dell’Agenzia delle entrate, come modificato dal Provvedimento 3 giugno 2025.
Leggi anche 770 semplificato: dati entro il 30 settembre.
La comunicazione dei dati attraverso tale sistema è equiparata alla loro esposizione nella dichiarazione annuale modello 770.
770/2025: alcune novità
Occorre evidenziare che, la scadenza per la trasmissione telematica del 770 è confermata al 31 ottobre 2025 e tra le novità vi sono:
- rimodulate le note nei quadri ST e SV,
- e gestito, nel quadro SX, il credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro.
Le istruzioni che accompagnano il modello mostra un alleggerimento dei quadri dei versamenti, ST e SV.
Tra le note da esporre nel punto 10 scompare quella identificata con il codice N che, in caso di cessioni di contratto e operazioni societarie senza estinzione, veniva utilizzata dal sostituto d’imposta cessionario che proseguiva le operazioni di trattenuta e versamento delle rate delle addizionali e degli altri tributi da assistenza fiscale iniziate dal datore di lavoro cedente.
Appare nuova invece la nota M, riservata alle amministrazioni statali che effettuano il conguaglio fiscale entro due mesi dalla cessazione del rapporto, in base all’articolo 29, comma 2, del Dpr 600/1973.
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Agevolazioni in favore delle imprese del settore agricolo: estese anche al 2026
Il DDL di Bilancio 2026 estende al 2026 le agevolazioni per il settore agricolo anche al 2026.
Riepiloghiamo la norma originaria che con l'art 6 della bozza di legge di bilancio viene ulteriormente ampliata.
Agevolazioni in favore delle imprese del settore agricolo: estese anche al 2026
L'articolo 3 in bozza prevede che all'articolo 1, comma 44, secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «2024, 2025 e 2026».
In particolare si tratta della norma che per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, prevede che i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'arti 1 del Dlgs n 99/2004 iscritti nella previdenza agricola.
Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1 comma 1093 della Legge n 296/2006 concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
- a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
La legge di bilancio 2026 ancora in bozza prevede di ampliare al 2026 la misura.
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Irpef 2026: come cambiano le aliquote con la Legge di bilancio
Il DDL di Bilancio 2026 con diverse novità per imprese e famiglie, tra le attese novità, reca l'abbassamento della seconda aliquota dell'irpef imposta sui redditi delle persone fisiche.
Ricordiamo che dal 2025 è entrata a regime la ridefinizione degli scaglioni passati da quattro a tre ( leggi anche: Irpef 2025: le 3 aliquote e gli scaglioni) ed ora si dovrebbe prevedere l'abbassamento della cosiddetta aliquota del ceto medio.
Irpef 2026. cambio aliquote e norma in dettaglio
In particolare, all’articolo 11, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole 35 per cento sono sostituite dalle seguenti: 33 per cento
Inoltre, all’articolo 16-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente:5-bis. Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 200.000 euro l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione ai seguenti oneri, determinato tenendo conto di quanto previsto dai commi precedenti e dall’articolo 15, comma 3-bis, è diminuito di un importo pari a 440 euro:
- a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19 per cento dal presente testo unico o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c);
- b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13;
- c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’articolo 119, comma 4, quinto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Durante un convegno dei Commercialisti tenutosi a Genova, il Presidente De Nuccio ha espresso giudizio positivo per la novità sull'irpef e su altre norme contenute nella Legge di bilancio 2026.
In particolare, ha specificato che "Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso degli Stati generali dei commercialisti che si sono svolti a giugno a Roma, aveva preso l’impegno di ridurre la pressione fiscale sul ceto medio" e la manovra riduce di due punti percentuali l’aliquota Irpef per il secondo scaglione, che va dai 28mila ai 50mila euro.