-
Controlli formali dichiarazione: codici tributo per pagare
Con Risoluzione ADE n 5 del 24 gennaio vengono istituiti i codici tributo per pagare le somme derivanti dai controlli ADE ex art 36 bis del DPR 633/73.
Controlli formali dichiarazione: codici tributo per adempiere
Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si istituiscono i codici tributo da consultare in dettaglio nella Risoluzione n 5/2025.
Attenzione al fatto che i suddetti codici di nuova istituzione sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 (controlli formali) non intenda versare l’importo complessivamente richiesto, riportato nel modello di pagamento F24 precompilato allegato alla comunicazione, ma ne intenda versare solo una quota.
Per agevolare i contribuenti a individuare l’esatta codifica, si riportano nella tabella, in corrispondenza dei codici tributo di nuova istituzione (seconda colonna), i codici tributo già istituiti (terza colonna), utilizzati per il versamento spontaneo.
Le istruzioni riportate dall'Agenzia evidenziano che in caso di utilizzo del modello F24 ordinario, i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nel formato “AAAA”) reperibili all’interno della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
In caso di utilizzo del modello F24 EP, i codici istituiti sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “sezione” è valorizzato con “Erario” (valore F); il campo “codice atto” e il campo “riferimento B” sono valorizzati con il codice atto e l’anno di riferimento, nel formato “AAAA”, reperibili all’interno della stessa comunicazione.
Ricordiamo che il suddetto art 36 bis ai commi 1 e 2 recita testualmente che:
- avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.
- sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:
- a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi
- b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
- c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
- d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;
- e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;
- f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta.
-
Contributo Revisori Legali 2025: pagamento entro il 31 gennaio
Entro il 31 gennaio è necessario pagare la quota annuale di iscrizione per i revisori legali 2025.
Il MEF con un comunicato ha riepilogato le modalità di pagamento:
- online,
- o con altre modalità.
Contributo annuale Revisori Legali 2025: via ai pagamento
Il base a quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 2023 il contributo annuale per gli iscritti al registro è stato rideterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in Euro 57,00.
In particolare, a decorrere dal 2 gennaio 2025 è possibile a tutti gli iscritti al registro, procedere al pagamento on line del nuovo importo accedendo, tramite SPID, o CIE all’area riservata del portale della revisione legale alla voce “contribuzione annuale”.
Come già accaduto nel 2024, non saranno trasmessi a cura del Ministero dell’economia e delle finanze gli avvisi cartacei di pagamento ai singoli iscritti ma tali avvisi saranno disponibili ed eventualmente scaricabili esclusivamente on-line accedendo tramite SPID o CIE all’area riservata del portale della revisione legale.
Il Mef, per il tramite di Consip, invierà invece annualmente a tutti gli iscritti una comunicazione concernente le modalità e i termini con cui procedere al pagamento del contributo annuale per l’iscrizione al registro dei revisori legali.
La comunicazione sarà trasmessa al Domicilio digitale comunicato al Registro dei revisori legali ai sensi dell’articolo 16, comma 7 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, così come modificato dal decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto semplificazioni), ovvero a mezzo posta elettronica ordinaria o posta ordinaria.
Attenzione al fatto che, ai sensi dell’articolo 21, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, gli iscritti sono tenuti al versamento del contributo annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno.
In caso di omesso o ritardato pagamento del contributo, il Ministero dell’economia e delle finanze dispone secondo quanto previsto dall’articolo 24-ter la sospensione per morosità, e decorsi ulteriori sei mesi dal provvedimento di sospensione, in caso di perdurare dell’inadempimento del pagamento del contributo annuale, la cancellazione dal registro dei revisori.
Il MEF precisa che per le altre modalità di pagamento per le quali è necessario scaricare l’avviso di pagamento on line presente nell’area riservata occorre sapere che:
- i revisori potranno effettuare il pagamento del contributo annuale tramite i servizi del sistema pagoPA®, disponibili:
-
- sul sito web della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it), accedendo alla propria area riservata alla voce “Contribuzione annuale” e scegliendo tra gli strumenti disponibili: carta di credito o debito o prepagata, oppure il bonifico bancario o il bollettino postale nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa. Il servizio è sempre attivo eccetto dalle ore 00:30 alle 01:30 per manutenzione giornaliera.
- Presso le banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: tabaccherie e ricevitorie autorizzate, home banking, ATM, APP da smartphone, sportello,ecc). L’elenco degli operatori abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/pspaderenti-elenco. Per poter effettuare il pagamento occorre utilizzare il Codice Avviso di Pagamento oppure il QR Code o i Codici a Barre presenti sulla stampa dell'avviso.
- il pagamento può essere altresì effettuato mediante bonifico bancario, utilizzando il seguente IBAN IT57E0760103200001009776848, intestato a Consip S.p.A, riportando nella causale il “Codice di avviso di pagamento” contenuto nell’avviso di pagamento, il codice fiscale ed il numero di iscrizione del revisore, oppure compilando, con i suddetti dati, il bollettino PA bianco “TD 123”, disponibile presso gli Uffici Postali sul C/C postale n. 1009776848 intestato a Consip S.p.A..
-
Adempimento collaborativo: l’applicativo web delle Entrate
In data 23 gennaio viene invece annunciato il nuovo applicativo web “Regime adempimento collaborativo” utilizzabile tanto da chi ha già aderito all'istituto quanto da chi vuole aderire.
Ricordiamo anche che con Provvedimento n 5320 del 10 gennaio le Entrate approvano le Linee guida TFC per la predisposizione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in attuazione dell’articolo 4, comma 1- quater del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
Facciamo il punto.
Adempimento collaborativo: linee guida per certificazione rischio fiscale
L’articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 ha introdotto nell’ordinamento il regime di adempimento collaborativo al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, “TCF”.
Il regime di adempimento collaborativo comporta l’assunzione di impegni sia per l’Agenzia delle entrate sia per i contribuenti ammessi e risponde ad esigenze di certezza e di stabilità nell’applicazione della norma tributaria e di riduzione del contenzioso.
In tale contesto, la legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega al Governo per la riforma fiscale in un quadro più generale di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, ha inteso potenziare il regime di adempimento collaborativo con interventi mirati ad ampliare la platea dei contribuenti eleggibili e a rafforzare ulteriormente gli effetti premiali dell’istituto.
Le previsioni della legge delega sono state attuate con il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221 e con decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 mediante i quali sono state apportate significative modifiche alla disciplina originaria dell’istituto, ponendo, così, le basi per una nuova fase di sviluppo del regime.
Nell’ambito delle disposizioni del decreto delegato, un rilievo centrale assumono le misure volte a rafforzare l’efficacia del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e ad agevolarne l’adozione da parte di una platea sempre più ampia di imprese.
In particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto delegato, ha modificato l’articolo 4 del decreto e ha previsto a carico degli operatori che intendono aderire al Regime l’obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili. Leggi anche: Adempimento collaborativo: requisiti dei certificatori del rischio fiscale dell'impresaL’articolo 1, comma 2, del decreto correttivo contenente “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale” ha, inoltre, introdotto, a carico dei soggetti esonerati dalla presentazione della certificazione – in quanto già ammessi al regime o che hanno presentato istanza antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
delegato – l’obbligo di attestare l’efficacia operativa del sistema di controllo del rischio fiscale, secondo modalità definite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Per favorire la transizione da un “Modello Aperto” a un modello “Certificato” e maggiormente “Standardizzato” è stata, quindi, prevista, al comma 1-quater dell’articolo 4 del decreto, la pubblicazione da parte dell’Agenzia delle entrate di apposite linee guida;- contenenti indicazioni per la costruzione e aggiornamento di un efficace TCF
- e per la sua certificazione e attestazione dell’efficacia operativa.
Il presente provvedimento individua le linee guida per la redazione del documento che disciplina il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (c.d. Tax Compliance Model – TCM) e per la compilazione della “Mappa dei Rischi e dei Controlli Fiscali” dei contribuenti appartenenti al settore industriale, oltre a fornire specifiche indicazioni sui controlli e gli adempimenti che ci si attende vengano posti in essere per la certificazione del TCF. Clicca qui per tutti gli altri allegati al provvedimento.
Adempimento collaborativo: nuovo applicativo web delle Entrate
Le Entrate inoltre, con un comunicato stampa del 23 gennaio, annunciano il via del nuovo servizio relativo all'Adempimento collaborativo.
In particolare, i contribuenti ammessi alla Cooperative compliance e quelli che hanno presentato domanda di adesione hanno ora a disposizione un servizio web per gestire in maniera più semplice la loro posizione nell’ambito dell’istituto.
Il nuovo applicativo, online in area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, consente di inserire direttamente a sistema sia la Mappa dei rischi, compilata sulla base dei modelli disponibili, sia di caricare ed eventualmente aggiornare gli altri documenti necessari (come per esempio la strategia fiscale, la relazione agli organi di gestione e le certificazioni richieste).
L’applicativo “Regime adempimento collaborativo” può essere utilizzato_
- dai contribuenti che hanno presentato istanza di adesione prima dell’entrata in vigore del Dlgs n. 221/2023 (“soggetti aderenti”),
- da coloro che, volendo aderire alla Cooperative, hanno già presentato la relativa istanza e sono stati inseriti nella lista dei soggetti in possesso dei requisiti soggettivi (“nuovi istanti”).
In particolare, il servizio consente di:
- scaricare i modelli disponibili per la compilazione della Mappa dei rischi e dei controlli fiscali (ad oggi è disponibile il modello standardizzato di Mappa dei rischi per il settore industriale);
- caricare la propria Mappa compilata a seguito delle verifiche eseguite con esito positivo dal sistema;
- caricare gli ulteriori documenti richiesti tra cui, per esempio, il corpus normativo interno del TCF (TCM, Strategia Fiscale, ecc.), la relazione agli organi di gestione e le certificazioni (art. 4 Dlgs n. 128/2015);
- consultare e aggiornare la propria documentazione.
-
La sospensione di 85 giorni sposta la decadenza: decreto della Cassazione
Con Decreto del 23 gennaio la Cassazione, in tema di sospensione termini da covid, ha statuito quanto segue
visto l’art. 363-bis cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte di giustizia tributaria, di Gorizia e dalla Corte di giustizia tributaria di Lecce, relativamente all’applicabilità, ai termini di decadenza di accertamento sia annuali sia infrannuali, della proroga ex art. 67 comma 1 del 18/2020 così prevista: "Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Riepiloghiamo la questione.
La sospensione di 85 giorni sposta la decadenza: decreto della Cassazione
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Gorizia, con ordinanza depositata il 18 novembre 2024 ha sollevato, ai sensi dell’art. 363-bis cod. proc. civ., la seguente questione pregiudiziale: “se la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 – il quale stabilisce, al comma 1, che sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori e, al comma 4, che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l’art. 12, commi 1 e 3, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159 – operi solo per gli accertamenti il cui termine finale scadeva entro il 31 dicembre 2020 oppure anche per quelli in scadenza negli anni successivi, che erano in corso dall’8 marzo al 31 maggio 2020”
Identica questione ha sollevato la CGT di Lecce ma per i tributi locali e in particolare per l'IMU.
La Cassazione con il decreto in oggetto ha replicato che: “Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l’arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall’art. 67 e l’espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall’art. 12, comma 1, DLgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Allegati: -
Fondi pesta suina: ripartizione 2024
Pubblicato in GU n 17 del 22 gennaio il Decreto 5 dicembre 2024 MASAF con misure urgenti per contrastare la diffusione della peste suina africana.
Si dà attuazione alla previsione dell'articolo 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, Decreto Agricoltura, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2024, n. 101 e si individuano i criteri di distribuzione delle risorse per incentivare interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza.
Fondi pesta suina: ripartizione 2024
In particolare, al fine di attuare le misure di biosicurezza, previste dall'art. 6 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, a protezione degli allevamenti suinicoli italiani, il decreto in oggetto prevede il riparto di un importo complessivo di 6,5 milioni di euro per l'anno 2024 al fine di rifinanziare le attività del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» di cui al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
L'importo, che andra' impiegato secondo le previsioni del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 e del regolamento (UE) 2013/1408 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è ripartito sulla base della consistenza del patrimonio suinicolo come risultanti per ciascuna regione ad esclusione della Sardegna alla data del 30 giugno 2024 dalle statistiche del Sistema informativo veterinario elaborate sulla base della Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica (BDN) istituita dal Ministero della salute presso il CSN dell'Istituto «G. Caporale» di Teramo.
Per attuare le misure suddette sono utilizzati i seguenti fondi assegnati per l'anno 2024 ai rispettivi capitoli di spesa dello stato previsionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste:- a) quanto ad euro 5 milioni, a valere sul capitolo 7831, p.g.01;
- b) quanto ad euro 1,5 milioni, a valere sul capitolo 7729, p.g.01.
Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap. 7831, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano, dovendo essere riacquisite al bilancio dello Stato, sono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in combinato disposto con l'art. 79 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972.
Con riferimento alla ripartizione delle somme di cui al cap. 7729, p.g.01, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano vengono azzerate con conseguente rideterminazione delle quote destinate alle altre regioni in luogo alla restituzione al bilancio dello Stato, tenuto conto che il comma 128 dell'art. 1 della legge di bilancio n. 178 del 2020, istitutivo del Fondo di che trattasi, non annovera espressamente le province autonome tra i beneficiari del riparto.
Attenzione al fatto che ciascuna regione beneficiaria dei fondi di cui al presente decreto e' tenuta a trasmettere al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di investimenti realizzato, contenente almeno:
- numero e localizzazione degli interventi,
- tipologia di allevamento,
- numero capi interessati e avanzamento finanziario.
La prima relazione andrà trasmessa entro il 30 dicembre 2025.
-
Consulente ONG: tassazione per lavoro prestato a Roma
Con Risposta a interpello n 9 del 23 gennaio le Entrate replicano ad una consulente UNICEF che lavora da Roma relativamente alla corretta tassazione dei suoi redditi.
L'istante è una cittadina italiana, residente in Italia, che è stata assunta dall'Agenzia delle Nazioni Unite UNICEF ECARO (UNICEF), con la qualifica di Consultant (Individual Contractor), vale a dire di Consulente.
La prestazione lavorativa è svolta in Italia, a Roma, presso l'avamposto dell'ufficio UNICEF di Ginevra creato nel 2016. Il contratto di lavoro prevede un pagamento per deliverables, da effettuarsi a fronte della presentazione di una richiesta interna da parte della lavoratrice nei confronti dell'UNICEF al momento della consegna di ogni deliverable, senza la necessità che questa apra partita IVA.
Le Entrate specificano che il reddito è soggetto a tassazione in Italia vediamo il perché.
Consulente UNICEF: tassazione per lavoro prestato a Roma
Le Entrate specificano che in linea generale, i dipendenti di Organizzazioni internazionali beneficino di peculiari regimi di esenzione con riferimento ai redditi percepiti nell'esercizio delle relative funzioni.
La ratio di tale esenzione è quella di evitare che gli Stati aderenti alle Organizzazioni internazionali possano, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva, riappropriarsi di parte dei contributi versati a favore delle stesse.
I rapporti tra i singoli Stati (ospitanti) e gli Enti (ospitati) sono disciplinati dai c.d. Accordi di sede, i quali, limitando in qualche modo la sovranità dei primi, mirano a garantire il pieno svolgimento dell'attività dei secondi nonché a prevedere taluni privilegi e immunità in favore dei relativi dipendenti.
Nell'ordinamento italiano, importante punto di riferimento in relazione agli accordi di sede è l'articolo 41 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 601, rubricato «Accordi ed enti internazionali», ai sensi del quale «Continuano ad applicarsi le esenzioni e agevolazioni previste dagli accordi internazionali resi esecutivi in Italia e dalle leggi relative ad enti e organismi internazionali»
Di conseguenza, in presenza di particolari esenzioni in materia fiscale previsti dalle Convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia, è necessario darvi applicazione in luogo degli ordinari regimi di tassazione.
Ciò posto, si rileva come per l'UNICEF, che si inserisce nella struttura dell'ONU, si faccia riferimento alla Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, approvata dall'Assemblea generale ONU del 13 febbraio 1946 e resa esecutiva in Italia con la legge del 20 dicembre 1957, n. 1318.
La Convenzione citata prevede, all'articolo V, taluni privilegi e immunità in favore dei funzionari («Officials») dell'ONU compresi nelle categorie individuate dal Segretario Generale, tra cui, per quel che in questa sede rileva, l'esenzione da qualsiasi imposta sugli stipendi e sugli emolumenti ad essi corrisposti dall'Organizzazione
Si osserva che tale esenzione trova applicazione esclusivamente con riferimento ai funzionari («Officials») dell'Organizzazione, mentre l'Istante ha stipulato con l'UNICEF ECARO un contratto che le attribuisce la qualifica di Consulente («Consultant»).
Infatti, come risulta dall'Allegato III contenente i termini e le condizioni generali del contratto di consulenza, al punto 2.2, il Consulente non è un membro dello staff in base alle Staff Regulations delle Nazioni Unite e alle politiche UNICEF, né un funzionario ai fini della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite. Pertanto, in assenza di tale essenziale requisito soggettivo, non si ritiene applicabile nei confronti della Contribuente l'esimente di cui trattasi, con la conseguente affermazione della potestà impositiva dello Stato italiano e l'assoggettamento a tassazione in Italia dei compensi dalla stessa percepiti
Per quel che concerne, inoltre, la necessità o meno che l'Istante apra partita IVA, si rileva come quest'ultima vada aperta da chi esercita un'attività economica o professionale in modo abituale e continuativo.
Difatti, in materia di IVA, ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633, che definisce l'ambito soggettivo dell'imposta in esame, «per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse»
Allegati: -
Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF
Con un comunicato stampa del 20 gennaio le Entrate informano della firma del Protocollo di intesa sulla Adempimento Collaborativo con la Guardia di Finanza.
Viene specificato che si tratta di una azione coordinata a supporto della compliance nell’ambito dell’istituto dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance).
Come previsto dal decreto legislativo n. 221/2023, attuativo della legge delega (Legge n. 111/2023), infatti, le due Istituzioni sono chiamate a rafforzare la collaborazione anche in vista del progressivo ampliamento della platea.
Ti consigliamo anche: Adempimento collaborativo: requisiti e adempimenti per la certificazione
Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF
Il comunicato specifica che Entrate e Gdf si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nell’ambito dell’adempimento collaborativo al fine di assicurare un’attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche dell’istituto.
In linea con le best practice internazionali, che prevedono un modello organizzativo basato sull’interfaccia unica, quest’ultima sarà individuata nell’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi della collaborazione del Corpo.
In particolare, la Guardia di Finanza, nell’ambito della sua attività ordinaria, segnalerà elementi identificativi di possibili fenomeni di evasione, elusione o frode fiscale o situazioni che possano comportare l’esclusione dal regime. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunicherà alla Guardia di Finanza i dati identificativi dei soggetti che hanno chiesto di aderire, di quelli esclusi per perdita dei requisiti o per inosservanza degli impegni assunti e di coloro che, pur non possedendo i requisiti, hanno adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).
Il regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance (Dl n. 128/2015) è finalizzato a promuovere un rapporto di trasparenza e collaborazione tra l’Amministrazione fiscale e i contribuenti.
Esso, rivolgendosi alle imprese che adottano un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo continuo e preventivo al fine di individuare e risolvere in anticipo le situazioni potenzialmente a rischio fiscale, aumentando così la trasparenza e la sicurezza del sistema tributario.
Ricordiamo che dal 2024 la platea dei soggetti ammessi al regime include anche i contribuenti con un volume d’affari non inferiore a 750 milioni di euro.
Tale soglia verrà ridotta progressivamente nei prossimi anni: a 500 milioni di euro nel 2026 e a 100 milioni di euro nel 2028.