• Fatturazione elettronica

    Imposta di bollo fatture elettroniche: quando e come si versa

    Si avvicina la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il III trimestre 2024.

    In particolare, come specificato guida aggiornata al 2024, il pagamento dell'imposta di bollo del III trimenstre scade il prossimo 30 novembre (2 dicembre quest'anno poichè il 30.11 è sabato), con delle precisazioni sugli importi complessivi, vediamo i dettagli dalla tabella ADE che riepiloga le scadenze.

    Leggi anche Imposta di bollo fatture elettroniche e bollo virtuale: che differenza c'è?

    Imposta di bollo fatture elettroniche: come si versa?

    Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica l’articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato lassolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l’obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

    L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.

    Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.

    Nell’ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’articolo 12-novies del decreto legge n. 34/2019 (come modificato dal Dm del 4 dicembre 2020) ha previsto che l’Agenzia delle entrate metta a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A), integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).

    I soggetti Iva possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

    Se, invece, i soggetti Iva ritengono che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione elaborata dall’Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, possono eliminarle dall’integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell’Agenzia.

    Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B (quest’ultimo nella versione modificata entro i termini dal contribuente), l’Agenzia delle entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.

    Fonte immagine: Agenzia delle Entrate


    Imposta di bollo fatture elettroniche: quando si versa?

    Come si evince dalla tabella ADE di seguito il prossimo pagamento previsto per il bollo sulle fatture elettroniche è previsto entro il giorno 30 novembre che cadendo di sabato slitta al 2 dicembre.


    Per quanto riguarda le modalità, il pagamento dell'imposta di bollo viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.

    In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.

  • Split Payment

    Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi

    Il Ministero delle Finanze ha pubblicato gli elenchi 2025 per lo split payment.

    Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), disciplinato dall’art.17 ter, DPR 633/72, prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d’imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. 

    Split Payment 2025: pubblicati gli elenchi

    Al fine di emettere correttamente le fatture soggette a tale meccanismo è tuttavia necessario consultare gli elenchi che di anno in anno vengono pubblicati e che riepilogano quali soggetti, appartenenti alla pubblica amministrazione o derivati da essa, hanno le caratteristiche necessarie a ricevere fatture ex art. 17ter.

    Proprio in merito a ciò sono stati resi noti gli elenchi dei soggetti per l'anno 2025.

    Ciò comporta che al momento della fatturazione i cedenti/committenti dovranno accertarsi di dover o meno applicare a scissione dei pagamenti.

    Di seguito gli elenchi pubblicati dal MEF che individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment per l’anno 2025. 

    Gli elenchi risultano aggiornati alla data del 17 ottobre 2024 nel rispetto dell’art. 5-ter, comma 2 del DM 23 gennaio 2015 che richiede appunto la pubblicazione entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valore per l’anno successivo:

    Ricordiamo che il meccanismo dello split payment era in scadenza, tuttavia ha ottenuto l’ok dall’Unione Europea fino al 30 giugno 2026, pertanto, almeno fino a quella data il meccanismo continuerà ad applicarsi alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del DPR 633/72. Leggi Split payment: ufficiale la proroga al 2026 per gli aggiornamenti sulla proroga UE.

  • Enti no-profit

    ETS e Fondo progetti interesse generale: domande entro il 24 ottobre

    Il Ministero del lavoro con avviso n 2/2024 disciplina le regole per accedere al finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale per gli enti del terzo settore.

    Lart. 72, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017 prevede che il  Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative lo svolgimento di attività di interesse generale ex articolo 5 del codice, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
    Con atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, adottato con D.M. n. 122 del 29 luglio 2024,sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il fondo di cui all’art. 72 del D.Lgs. n. 117 del 2017, per l’annualità 2024, a valere sulle risorse disponibili, pari a complessivi € 22.770.000,00, di cui:

    • € 19.950.000,00 afferenti al fondo ex articolo 72 del D. Lgs. n. 117 del 2017
    • € 2.820.000,00 afferenti all’ articolo 73 del D. Lgs. n. 117 del 2017, da destinare alle ODV, APS e alle fondazioni
       del Terzo Settore.

    Le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore ed essere svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.

    Come previsto dal DM n 122/2024 le iniziative e i progetti di rilevanza nazionale dovranno prevedere lo svolgimento di attività in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni ai fini della presente tipologia le province autonome di Trento e Bolzano). 

    Il finanziamento ministeriale complessivo per ciascuna iniziativa o progetto, considera la rilevanza nazionale dei progetti e l'oportunità di conseguire sinergie tra gli enti proponenti, non potrà essere inferiore a 250.000 euro nè superare l'importo di 600.000 euro.

    Fondo progetti interesse generale terzo settore: istruzioni

    I soggetti proponenti devono presentare, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, Modello-A-Domanda di ammissione al finanziamento.
    In caso di partenariato, l’istanza di ammissione al finanziamento deve essere compilata solo dal soggetto capofila e accompagnata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il Modello A1_Dichiarazione di partecipazione al partenariato, attestante la volontà di partecipare al partenariato.
    Detta dichiarazione dovrà essere presentata anche per le collaborazioni gratuite  econdo il Modello-A3-Dichiarazione di collaborazione.
    Nel caso di Reti, l’Ente proponente dovrà indicare gli associati/affiliati che partecipano alla realizzazione del progetto o iniziativa, compilando il Modello A2_Reti-associati-affiliati.
    La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal Modello-B-Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 4452000 in caso di presenza di partner, contenente le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., attestanti:

    • che il progetto/iniziativa presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari;
    • l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. di cui va allegato apposito elenco contenente le loro generalità;
    • l’insussistenza di carichi pendenti e/o di condanne penali a carico del rappresentante legale e dei componenti degli organi di Amministrazione ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023;
    • che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;
    • che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
    • che l’Ente nel triennio 2021-2023 abbia maturato un’esperienza analoga, ovvero sia stato beneficiario di contributi per l’attuazione di interventi nelle aree prioritarie di cui alla proposta progettuale come riportati nel Modello F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione, Foglio A1_Ente Capofila e Partner o Associazioni/affiliati nel quale saranno inserite le esperienze dell’Ente proponente/capofila e quelle, eventualmente, degli Enti Partner ed Enti Associati/affiliati.

    Tutti gli enti partecipanti dovranno, pena l’esclusione, produrre, se non presenti nel RUNTS, copia dello statuto aggiornato e dell’ultimo bilancio consuntivo approvato o, in alternativa, indicare che gli stessi sono pubblicati sul proprio sito internet, fornendo l’URL di riferimento di entrambi.

    Per ogni proposta progettuale o iniziativa dovrà essere presentata, pena l’esclusione, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte, dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il Modello-C-Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner.

    Inoltre, l’Ente proponente dovrà compilare il Modello-F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione inserendo anche i dati dei Partner e/o associati laddove richiesti.

    Fondo progetti interesse generale terzo settore: domande dal 23 settembre

    Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente modulistica:

    • Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);
    • Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
    • Modello A2 (Dichiarazione Rete sugli associati-affiliati);
    • Modello A3 (Dichiarazione di collaborazione);
    • Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
    • Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
    • Modello D (Scheda della proposta);
    • Modello E (Piano finanziario);
    • Modello-F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione.

    Tutta la documentazone è scaricabile qui

    La documentazione suindicata dovrà essere caricata, pena l’esclusione, sulla piattaforma accessibile al seguente indirizzo: https://servizi.lavoro.gov.it/ a partire dal 23 settembre 2024 e sarà possibile accedervi esclusivamente utilizzando le proprie credenziali SPID

    Il richiedente, dopo essersi registrato, compila l’istanza disponibile sulla Piattaforma. 

    Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso al finanziamento pubblico, al soggetto istante è richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva. 

    La compilazione della domanda potrà avvenire dalle ore 12.00 del 23 settembre 2024 sino alle ore 20.00 del 22 ottobre 2024 utilizzando la Piattaforma.

    ATTENZIONE al fatto che il termine in scadenza il 22 ottobre è prorogato alle ore 20.00 del giorno 24 ottobre con Decreto n 253 del dipartimento delle politiche sociale del 17 ottobre. 

    Allegati:
  • Rendicontazione non finanziaria

    Abilitazione revisori sostenibilità: decreto in arrivo

    Il MEF in data 15 ottobre replica ad una richiesta di chiarimento sui tempi di abilitazione dei revisori della sostenibilità.

    In particolare si esprimevano dubbi sulla compatibilità tra gli adempimenti richiesti dal DLgs. 125/2024, che ha recepito la direttiva Ue 2022/2464, e la necessità per alcuni revisori di rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità per l’esercizio 2024.

    Vediamo la replica del Ministero.

    Abilitazione revisori sostenibilità: chiarimenti del Ministero

    L'interpellante premetteva che ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 125 del 2024, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2022/2464 «Csrd», riguardante la rendicontazione societaria di sostenibilità, gli iscritti al registro dei revisori legali dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 sono considerati, nel rispetto di specifici requisiti, abilitati e possono rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità; tale abilitazione avviene sulla base di una domanda redatta secondo le indicazioni definite con decreto adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 39 del 2010, ed entro centocinquanta giorni dalla domanda il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità.

    L'interpellante evidenzia inoltre che vi sono enti di interesse pubblico – società quotate, banche e assicurazioni – tenuti, già dall'esercizio 2024, a sottoporre ad attestazione la rendicontazione di sostenibilità.

    Per l'esercizio 2024, quindi, con specifico riferimento agli adempimenti sussistenti in capo ai soggetti già sottoposti a «Csrd», emerge l'esigenza di abilitare i revisori legali al rilascio dell'attestazione della rendicontazione di sostenibilità di tali enti di interesse pubblico.

    In considerazione delle tempistiche di adozione della complessiva normativa e dell'iter previsto per la richiesta di abilitazione, il suddetto termine di centocinquanta giorni potrebbe risultare inconciliabile per abilitare i revisori legali a svolgere le attività di rendicontazione ed emettere la relativa relazione per l'esercizio 2024.

    Il MEF replica che l'abilitazione dei revisori iscritti al registro allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità è disciplinata dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, introdotto dal decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della Direttiva 2022/2464 (UE) relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità.

    Il citato articolo 6 prevede che il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di abilitazione dei revisori legali siano definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Consob.

    Tale decreto è in corso di predisposizione da parte dei competenti Uffici e nella redazione del testo si è tenuto conto degli effetti dell'applicazione graduale degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dagli articoli 17 e 18 del citato decreto legislativo n. 125 del 2024.

    In particolare, il decreto tiene nella giusta considerazione i termini in base ai quali i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 125 del 2024 dovranno adempiere agli obblighi di attestazione della rendicontazione della sostenibilità relativa all'esercizio 2024 e tali da consentirne la conseguente abilitazione con una tempistica coerente.

    Il termine di centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda previsto dall'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo n. 125 del 2024 è la data ultima entro la quale il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'annotazione dell'abilitazione nel registro, assicurandone la pubblicità, ed è, quindi, da intendersi come data sicuramente successiva alla decorrenza dell'effettiva abilitazione che potrà essere modulata tenendo conto delle implicazioni derivanti dalle peculiarità applicative introdotte dalle disposizioni transitorie del sopracitato decreto legislativo n. 125 del 2024.

  • Adempimenti Iva

    Rinuncia unilaterale del credito IVA verso il fallimento: chiarimenti ADE

    Con Risposta a interpello n 203 del 15 ottobre le Entrate rispondono ad un contribuente che vorrebbe rinunciare unilateralmente ad un credito IVA vantato verso un fallimento.

    La società fa presente di vantare un credito senza alcuna possibilità di recupero.

    Essa intende rinunciare allo stesso, con l'obiettivo di poter recuperare l'IVA anticipatamente rispetto alla conclusione della procedura, ossia vorrebbe rinunciare per emettere nota di variazione IVA, (…) anticipatamente alla definitività del piano di riparto, e le Entrate replicano che non è possibile, vediamo il perché.

    Rinuncia unilaterale del credito IVA verso il fallimento: chiarimenti ADE

    L'agenzia ritiene che la ''rinuncia unilaterale al credito'' che l'istante intende esercitare nei confronti del ''Fallimento[BETA]'' non possa essere ''assimilata'' ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell'articolo 26 del decreto IVA.

    Più in dettaglio, quando un'operazione per la quale è stata emessa fattura viene meno, in tutto o in parte, oppure se ne riduce l'ammontare imponibile a seguito di eventi come dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione o eventi simili, il cedente o prestatore del servizio ha il diritto di ridurre la base imponibile e, quindi, l'IVA. Questo si ottiene emettendo una "nota di variazione" che corregge l'operazione precedente.

    La nota di variazione non può essere emessa se sono passati più di 12 mesi dall'operazione originale, tranne in casi di errori di fatturazione o accordi tra le parti che modificano l'operazione.

    La variazione è consentita anche nel caso in cui il cessionario o committente non paghi il corrispettivo dovuto, ma solo se questi è soggetto a una procedura concorsuale (come il fallimento) o altre procedure esecutive rimaste infruttuose.

    Le Entrate specificano quindi che nel caso di rinuncia unilaterale all'incasso del credito (aspetto meramente finanziario), l'operazione economica originaria che ha determinato l'esercizio della rivalsa dell'imposta, non viene meno in tutto o in parte, né se ne riduce l'ammontare imponibile.

    In altre parole, l'incasso del credito, cui l'istante «intende rinunciare», riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva. 

    La sorte finanziaria del credito (ossia il mancato incasso) costituisce presupposto per la variazione dell'imponibile e dell'imposta solo in presenza di una procedura concorsuale o di azioni esecutive rimaste infruttuose.

    Allegati:
  • Contribuenti minimi

    CPB e forfettari: chiarimenti sul superamento delle soglie

    Con il Decreto legislativo n. 13 del 2024 è stato introdotto nell’ordinamento l’istituto del Concordato preventivo biennale (CPB). 

    Con l’articolo 2-quater del decreto legge n. 113 del 2024, successivamente, è stata prevista la possibilità di adottare un nuovo regime di ravvedimento riservato a coloro che aderiscono al CPB.
    In proposito sono intervenute anche delle FAQ delle Entrate al fine di replicare ai dubbi frequenti dei contibuenti.

    Ieri 15 ottobre, le faq, pubblicate sul sito ADE, sono state aggiornate, e tra queste si replica ad un contribuente forfettario con dubbi sulla possibile adesione al CPB.

    Il contribuente non supera il limite di ricavi e compensi pari a 85.000 euro, ma fuoriesce dal regime agevolato dal 2024, per effetto di una causa ostativa verificatasi nel 2023 ossia per il conseguimento di redditi di lavoro dipendente per un importo superiore a 30.000 euro o al possesso di quote di partecipazione in società di persone.

    Vediamo il quesito e la replica delle entrate.

    CPB e forfettari: chiarimenti sul superamento delle soglie

    Veniva domandato se può accedere al CPB, per l'anno d'imposta 2024, un contribuente in regime forfetario che, nel periodo d'imposta 2023, ha conseguito ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro, ma che ha percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

    ossia che abbia superto i limiti previsti per la fuoriuscita dal regime.

    L'articolo 2, primo comma, secondo periodo, del decreto ministeriale del 15 luglio 2024, prevede che la proposta di CPB venga elaborata "per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfetario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190".

    Considerato che la richiamata disposizione individua, espressamente, nel solo superamento del limite dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, ragguagliati ad anno, di cui all'articolo 54 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'unica condizione ostativa all'accesso al CPB, si ritiene che non sia preclusa, per il periodo d'imposta 2024, l'adesione al CPB per i contribuenti nei riguardi dei quali, nel corso del periodo d'imposta 2023, si siano verificate le altre condizioni di decadenza dal regime dei forfetari previste dai commi 54, lettera b) e 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, tra cui rientra anche quella prospettata nel quesito relativa a:

    • "d-ter) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro".

    Le Entrate chiariscono inoltre che, per il periodo d'imposta 2024, il reddito concordato dovrà essere assoggettato ad imposizione secondo le aliquote ordinarie, a seguito del verificarsi, nel periodo d'imposta precedente, di una causa di decadenza dal regime dei forfetari, fatta salva la possibilità di optare per il regime opzionale di imposizione sostitutiva in relazione al maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nel periodo d'imposta precedente.

  • Antiriciclaggio

    Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regole

    Il DM n 55/2022 contiene il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di:

    • imprese dotate di personalità giuridica,
    • persone giuridiche private,
    • trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali 
    • e istituti giuridici affini al trust.

    Le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono le imprese dotate di personalità giuridica tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese quali: 

    • società per azioni, 
    • società a responsabilità limitata, 
    • società a responsabilità limitata semplificata, 
    • società in accomandita per azioni, 
    • società cooperative, 
    • società consortili per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata.

    I suddetti obblighi di comunicazione non si applicano, pertanto, a titolo esemplificativo, alle società di persone e alle imprese individuali.

    Il Consiglio di stato, dopo diverse sentenze, in ultimo aveva sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi fino al 19 settembre 2024. Ieri 15 ottobre, ha notificato ai ricorrenti l’ordinanza di trasmissione del contenzioso alla Corte di giustizia europea in via pregiudiziale, chiedendo il  binario veloce perché "allo stato la concreta attuazione delle disposizioni della Direttiva nell’ordinamento italiano risulta congelata".

    Per il riepilogo dei provvedimenti susseguitivi nel 2023 leggi anche: Comunicazione Titolare effettivo: calendario degli adempimenti.

    Vediamo in cosa consiste la Comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva e come provvedervi.

    Comunicazione Titolare effettivo: obbligatorietà tra le sospensioni del Consiglio di Stato

    Ai sensi dell'art 3 comma 6 ultimo periodo del DM n 55/2022 le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema avvenuta con il DM Mimit 29.09.2023 pubblicato in GU n 236 del 9.10.2023.

    Il termine ultimo per adempiere, inizialmente previsto, era il giorno 11 dicembre 2023, e per le vicende giudiziarie presso il TAR tra sospensioni varie è scaduto lo scorso 11 aprile 2024.

    Successivamente, è stata disposta la sospensione dell'operatività del registro fino al 19 settembre scorso, pertanto nelle prossime ore dovrebbe arrivare notizie in merito alla ulteriore provvedimento dal Consiglio di Stato.

    Nell'attesa ricordiamo che il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione sulla titolarità effettiva comporta l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. che va da 103 euro a 1032 euro accertata e contestata dalla Camera di commercio competente.

    Vedremo appunto se il termine entro cui provvedere alla comunicazione dei dati del titolare effettivo, sarà chiarito in modo definitivo.

    Ciò premesso, la normativa prevede inoltre che, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 comunicano eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva entro trenta giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione. Gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma. Le imprese dotate di personalita' giuridica possono effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio. Delle avvenute comunicazioni e' rilasciata contestuale ricevuta.

    Secondo quanto previsto dall'art 3 comma 3 del DM n 55/2023 gli obbligati a questo adempimneto devono anche comunicare eventuali variazioni e devono ogni anno dalla prima comunicazione provvedere a dare conferma dei dati comunicati.

    Per la prima comunicazione leggi anche: Titolare effettivo: come si procede per la prima comunicazione?

    Titolare effettivo: chi è, chi deve comunicare i dati

    Secondo la normativa sull'antiriciclaggio, il Titolare Effettivo è la persona fisica che possiede o controlla un'entità giuridica ovvero ne risulta beneficiaria.

    Come specificato sul sito del registro delle imprese i soggetti interessati ovvero:

    •  le imprese dotate di personalità giuridica quindi, ad esempio, tutte le SRL (ordinarie, semplificate, start-up innovative, etc), le SPA, e altre società di capitali,
    •  le persone giuridiche private, come le fondazioni e le associazioni riconosciute,
    •  i trust e gli istituti giuridici affini ai trust,

    possono comunicare il Titolare Effettivo, procedendo come segue:

    • si accede a DIRE, lo strumento del Registro Imprese per compilare e inviare pratiche di Comunicazione Unica, oppure altre soluzioni di mercato,
    • si sceglie la pratica del Titolare Effettivo,
    • si indica l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e si dichiarano i dati del suo Titolare Effettivo,
    • si firma con Firma Digitale.

    Nel dettaglio, gli amministratori delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatoreove in vita, oppure i soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private comunicano all'ufficio del registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4, del decreto antiriciclaggio, per la loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma del registro delle imprese.

    Il fiduciario di trust o di istituti giuridici affini comunica all'ufficio del registro delle imprese della Camera di
    commercio territorialmente competente i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva, acquisiti ai sensi
    dell'articolo 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio per la loro iscrizione e conservazione nella sezione speciale del
    registro delle imprese.

    Titolare effettivo: quali dati comunicare

    Ai sensi dell'art 4 del decreto m 55/2022 la comunicazione avente ad oggetto dati e informazioni sulla titolarità effettiva contiene:

    • a) i dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolare effettivo ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 5, del decreto antiriciclaggio per le imprese dotate di personalità giuridica, dell'articolo 20, comma 4, del decreto antiriciclaggio per le persone giuridiche private, dell'articolo 22, comma 5, decreto antiriciclaggio per i trust o istituti affini;
    • b) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le imprese dotate di personalità giuridica: 
      • 1) l'entità della partecipazione al capitale dell'ente da parte della persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, del decreto antiriciclaggio; 
      • 2) ove il titolare effettivo non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione di cui al punto 1), le modalità di esercizio del controllo ovvero, in ultima istanza, i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo, ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 5, del decreto antiriciclaggio; 
    • c) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), per le persone giuridiche private, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 
      • 1) la denominazione dell'ente; 
      • 2) la sede legale e, ove diversa da quella legale, la sede amministrativa dell'ente; 
      • 3) l'indirizzo di posta elettronica certificata;
    • d) in aggiunta a quanto previsto dalla lettera a), relativamente ai trust e agli istituti giuridici affini, il codice fiscale e, anche nel caso di eventuali successive variazioni: 
      • 1) la denominazione del trust o dell'istituto giuridico affine; 
      • 2) la data, il luogo e gli estremi dell'atto di costituzione del trust o dell'istituto giuridico; 
    • e) l'eventuale indicazione delle circostanze eccezionali, ai fini dell'esclusione dell'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera f), secondo periodo, e comma 4, lettera d-bis), terzo periodo, del decreto antiriciclaggio, nonché l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica per ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 7, comma 3, nella qualità di controinteressato; 
    • f) la dichiarazione, ai sensi dell'articolo 48 del TUDA, di responsabilità e consapevolezza in ordine alle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti e delle dichiarazioni rese. 

    Attenzione al fatto che la Camera di commercio territorialmente competente provvede all'accertamento e alla contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva e all'irrogazione della relativa sanzione amministrativa che va da 103 a 1.032 euro (ai sensi dell'articolo 2630 del codice civile rubricato Omesse esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

    Titolare effettivo: riepilogo della normativa

    Al fine di dare attuazione al Decreto n 55/2022 nel corso del 2023 sono stati pubblicati alcuni decreti attuativi necessari, e in particolare:

    • il decreto direttoriale 12 aprile 2023 (GU n.93 del 20-04-2023) che definisce le specifiche tecniche per la comunicazione della titolarità effettiva al Registro delle Imprese;
    • il decreto ministeriale 16 marzo 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) e relativo allegato che definiscono i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva;
    • il decreto interministeriale 20 aprile 2023 (GU n. 149 del 28-06-2023) che definisce gli importi dei diritti di segreteria da corrispondere per le pratiche e gli output sulla titolarità effettiva.

    Il 9 ottobre 2023 viene data la operatività alle regole con la pubblicazione in GU n 236/2023 del DM MIMIT 29.09-2023