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Adempimento collaborativo: le regole per il ravvedimento operoso
Pubblicato in GU n 211 del 10 settembre il Decreto n 126/2024 con il Regolamento che disciplina la procedura di ravvedimento guidato nell'ambito dell'adempimento collaborativo.
In particolare, i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo di cui agli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, che ravvisano omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle disposizioni tributarie rilevanti sulla determinazione e sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate o intendono regolarizzare la propria posizione aderendo alle indicazioni dell'Agenzia delle
entrate, possono provvedere spontaneamente a sanare la violazione commessa utilizzando l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, avvalendosi della procedura disciplinata dal presente decreto.
La procedura è consentita per i periodi di applicazione del regime di adempimento collaborativo.Adempimento collaborativo: come si avvia il ravvedimento
Il decreto specifica che i soggetti su indicati presentano al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione qualificata che contenga tutti gli elementi informativi idonei a consentire all'Ufficio una esauriente disamina della fattispecie, nonché le imposte, le sanzioni e gli interessi correlati alla violazione rilevata.
La comunicazione redatta in carta libera è sottoscritta e presentata all'Ufficio competente, mediante:
- consegna a mano,
- spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
- ovvero per via telematica attraverso l'impiego della posta elettronica certificata
La comunicazione deve essere sottoscritta con firma autografa, ovvero, nei casi in cui il documento è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, con firma digitale o con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Ai fini delle riduzioni sanzionatorie di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si tiene conto della data di presentazione della comunicazione qualificata di cui al comma 1.Ravvedimento nell’adempimento collaborativo: il contraddittorio con l’agenzia
Il Decreto prevede che l'Ufficio competente, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione notifica al contribuente, con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, uno schema di ricalcolo contenente l'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi dovuti in base alla comunicazione qualificata, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentire eventuali osservazioni.
Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato l'Ufficio, valutate le eventuali osservazioni del contribuente, notifica, con le stesse modalità un atto di ricalcolo contenente l'indicazione dell'ammontare delle maggiori imposte, sanzioni e interessi correlati alla violazione comunicata e la data, non inferiore a 15giorni, entro cui effettuare il versamento.
La misura delle sanzioni contenuta nell'atto di ricalcolo è determinata sulla base delle riduzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.Ricorrendone le condizioni, la sanzione base, cui applicare le riduzioni previste dal citato articolo 13, è costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate ridotta della metà ai sensi dell'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128.
E' fatta salva la facoltà del contribuente di anticipare la chiusura della procedura mediante pagamento immediato delle maggiori imposte, sanzioni e interessi indicati dall'Ufficio nello schema di ricalcolo.Ravvedimento nell’adempimento collaborativo: come si chiude la procedura
Viene previsto, infine che la procedura si conclude, con il versamento degli importi dovuti in base all'atto di ricalcolo ovvero nelle ipotesi di cui all'articolo 3, comma 4, in base allo schema di ricalcolo, e, ricorrendone i presupposti, con la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 8, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
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Fertilizzanti esteri commercializzati in Italia: aliquota Iva agevolata al 4%
I fertilizzanti di produzione estera, legalmente riconosciuti e autorizzati in Italia tramite il mutuo riconoscimento previsto dal regolamento (UE) 2019/515, possono beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4%. Tuttavia, è fondamentale che tali prodotti rispettino i requisiti imposti dal MASAF e siano inseriti nei registri nazionali.
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate, nella risposta di Consulenza giuridica n. 4 del 30.08.2024 a seguito della richiesta di un parere dell'Associazione ALFA proprio sulle modalità di applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% sui fertilizzanti di provenienza estera commercializzati in Italia.
Il Quesito e il parere dell’Agenzia delle Entrate
L'Associazione ALFA, operante con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), si occupa della promozione e consulenza nel campo dei fertilizzanti.
In particolare, l'Associazione ha chiesto se i fertilizzanti legalmente commercializzati in altri Paesi dell'Unione Europea e successivamente introdotti in Italia tramite il principio del mutuo riconoscimento possano beneficiare dell'aliquota IVA agevolata del 4%, come previsto dal n. 19 della Tabella A, Parte II del d.P.R. n. 633/1972.
In merito ricordiamo che il regolamento (UE) 2019/515 stabilisce le modalità per l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento per i fertilizzanti provenienti da altri Paesi dell'UE.
Pertanto, l'operatore economico interessato, prima di rendere disponibili sul mercato italiano i prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE, deve chiedere l'autorizzazione preventiva al MASAF (ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del regolamento 2019/515), che procederà con la valutazione attraverso il Gruppo di lavoro per la protezione delle piante.
Solo dopo il parere positivo, i fertilizzanti possono essere commercializzati in Italia.
Per quanto concerne l'aliquota IVA applicabile ai fertilizzanti, si osserva che il n. 19) della Tabella A sopra citato non fa riferimento ad alcuna voce doganale in quanto rientrano nell'ambito dei fertilizzanti i più svariati prodotti, compresi in diversi capitoli della nomenclatura combinata.
Deve pertanto ritenersi applicabile l'aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere:
- sia quando prodotti ovvero introdotti nel mercato a seguito della predetta autorizzazione,
- sia quando inseriti negli appositi elenchi del MASAF.
È inoltre importante sottolineare che la riduzione o esenzione IVA per i fertilizzanti chimici dovrà cessare entro il 1° gennaio 2032, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 105-bis della Direttiva 2006/112/CE, modificata nel 2022.
Questo chiarimento risponde all'esigenza di fornire una maggiore certezza normativa agli operatori del settore agricolo e commerciale, facilitando l'importazione e la commercializzazione di fertilizzanti provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea.
Il principio del mutuo riconoscimento
Il mutuo riconoscimento è un principio del diritto dell'Unione Europea che permette la libera circolazione di beni tra gli Stati membri.
Questo principio implica che un prodotto legalmente commercializzato in un Paese dell'UE può essere venduto anche in un altro Stato membro senza dover sottostare a requisiti aggiuntivi, salvo alcune eccezioni.
Nel contesto dei fertilizzanti, come spiegato nella risposta dell'Agenzia delle Entrate, il mutuo riconoscimento consente ai prodotti fertilizzanti legalmente commercializzati in un altro Paese dell'UE di essere introdotti nel mercato italiano.
Tuttavia, per poter essere venduti in Italia, questi fertilizzanti devono ottenere un’autorizzazione preventiva da parte del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF), che verifica la conformità del prodotto attraverso una procedura di valutazione. Solo a seguito di questo riconoscimento, i fertilizzanti possono essere commercializzati sul territorio nazionale con i benefici previsti, come l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta.
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FRI Turismo: domande per il fondo prorogate fino al 12.09
Prorogato al 12 settembre il termine ultimo per le domande per la misura Fri Tur, rivolta alle imprese che operano nel turismo.
Ricordiamo che con l'avviso del 7 maggio del Ministero del Turismo sono state dettate le regole per accedere alle agevolazioni della misura PNRR M1C3-4.2.5 ex art. 3 D.L. 152/2021 “Fondo Rotativo Imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”
Possono presentare domanda di agevolazione:
- le imprese alberghiere,
- le imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme
regionali, - le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta,
- nonché le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
I soggetti di cui sopra:
- 1) devono gestire, in virtù di un contratto, regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- 2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l’attività ricettiva o il servizio turistico.
- 3. I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata non esaminabile, o che abbiano rinunciato, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso anche per i medesimi programmi di investimento.
I soggetti di cui al precedente comma 1, che hanno già presentato domanda di agevolazione a valere sull’Avviso del 28 gennaio 2023, che sia risultata accolta positivamente ovvero conclusa con esito negativo, possono ripresentare istanza di incentivo sul presente Avviso esclusivamente per programmi di investimento differenti da quelli già proposti.
Fondo Rotativo Turismo: investimenti ammissibili
Sono ammissibili alla misura agevolativa i Programmi di investimento i cui costi al netto di IVA, inclusa la relativa specifica progettazione, siano relativi a:
- a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture di cui all’art.2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020;
- b) interventi di riqualificazione antisismica di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi;
- c) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- d) interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o installazione di manufatti leggeri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), incluse le unità abitative mobili e loro pertinenze e accessori collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
- e) interventi di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
f) interventi per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. - g) interventi di acquisto/rinnovo di arredi.
Fondo Rotativo Turismo: spese ammissibili
Sono ammissibili, al netto dell’IVA, le spese d’investimento necessarie alla realizzazione degli interventi indicati tra le “Spese ammissibili” sostenute direttamente dal Soggetto beneficiario e relative all’acquisto di beni e servizi, rientranti nei seguenti limiti dell’investimento totale ammissibile:
- a) servizi di progettazione relativi alle successive voci di spesa sub b) c) d) e), nella misura massima complessiva del 2%;
- b) suolo aziendale e sue sistemazioni, nella misura massima del 5%;
- c) fabbricati, opere murarie e assimilate, nella misura massima del 50 %;
- d) macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- e) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, nella misura massima del 5%
Fondo Rotativo Turismo: domande entro il 12 settembre
La domanda di concessione degli incentivi potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del giorno 01/07/2024 alle ore 12:00 del giorno 31/07/2024 (termine prorogato al 12 settembre prossimo), e deve essere compilata esclusivamente in forma elettronica utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da Invitalia,
La modulistica necessaria per la presentazione della domanda sarà disponibile da Invitalia, nell’apposita sezione dedicata alla misura, sul sito internet www.invitalia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 30/05/2024.Il modulo di domanda e il piano progettuale, redatti in lingua italiana, devono essere firmati digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa proponente, pena l’inammissibilità della domanda stessa, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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Bandi Brevetti, Design, Marchi: in arrivo i fondi 2024
Pubblicato in GU n 205 del 2 settembre il Decreto 31 luglio del MIMIT con la Programmazione fondi per bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+.
Bandi Brevetti, Design, Marchi: in arrivo i fondi 2024
Il Decreto MIMIT 31 luglio prevede che gli importi delle risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2024 ammontano a euro:
- 20.000.000,00 per la misura Brevetti+,
- 10.000.000,00 per la misura Disegni+
- 2.000.000,00 per la misura Marchi+.
Il decreto ricorda che la direttiva del Ministro delle imprese e del made in Italy del 13 marzo 2024 (registrata alla Corte dei conti il 4 aprile 2024, reg. prev. n. 496), prevede anche la realizzazione di azioni finalizzate a supportare le imprese, in particolare le PMI, per la valorizzazione dei titoli della proprietà industriale (quali ad esempio i bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+) e ricorda inoltre il decreto del Ragioniere Capo dello Stato n. 46550 con il quale è stato istituito, presso il Dipartimento per le politiche per le imprese, il capitolo 7496 «Risorse per la gestione di misure agevolative e progetti per la promozione e valorizzazione dei titoli di proprietà industriale», destinato ad essere alimentato per la gestione dei predetti bandi.
Il decreto precisa inoltre che per l'annualità 2024, gli avvisi di riapertura dei bandi relativi alle misure agevolative Brevetti+, Disegni+ e Marchi+ saranno adottati dalla competente Direzione generale per gli incentivi alle imprese e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito www.uibm.mise.gov.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e pertanto entro giorno 2 ottobre prossimo.
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770/2024: novità nel quadro SX
Il Modello 770/2024 va inviato dai sostituti d'imposta entro il 31 ottobre 2024 al fine di dichiarare le ritenute operate.
Tra le novità di quest'anno ve ne sono per il quadro SX vediamole.
770/2024: rigo sx1 le novità
Nel Quadro SX vanno indicati i dati riepilogativi:
- del credito 2022 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2023 e del suo utilizzo in compensazione
esterna, tramite Mod. F24, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 9 luglio 1997 entro la data di presentazione di questa dichiarazione; - dei crediti sorti nel corso del periodo d’imposta 2023 e del loro utilizzo in compensazione esterna tramite F24 ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997, come previsto dal comma 1, art. 15 del D.Lgs. n. 175 del 2014, tenuto conto degli eventuali crediti risultanti dal quadro DI.
Quest'anno nel quadro SX al rigo SX 1 compare la nuova colonna 6 per il trattamento integrativo speciale

In particolare, come evidenzaito dalle istruzioni del modello, nel rigo SX1 colonna 6 deve essere indicato il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario, riconosciuto dal sostituto d’imposta nei giorni festivi per il periodo dal 1° giugno al 21 settembre 2023 (di cui all’art. 39bis decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48).
L’importo corrisponde alla somma indicata nel campo 479 delle CU trasmesse.
- del credito 2022 derivante dalla precedente dichiarazione – Mod. 770/2023 e del suo utilizzo in compensazione
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Dichiarazione 2024: il calendario aggiornato dopo il Correttivo
A seguito del Decreto Legislativo n 108/2024 noto come Decreto Correttivo del 5 agosto scorso cambia il termine per l'invio del Modello redditi PF 2024.
In sintesi il 31 ottobre 2024 invece del 15 ottobre 2024 scade il termine per inviare:
- il modello Redditi Persone fisiche 2024,
- il modello Redditi correttivo del 730,
- il modello Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM – ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni – RS, RT e RU),
- il modello Redditi con il quadro LM e Concordato Preventivo.
Il 29 gennaio 2025, invece del 14 gennaio 2025, è l’ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato tardivo (entro 90 giorni dalla scadenza).
Modello 730/2024: invio entro il 30 settembre
Il modello 730/2024, sia nella versione precompilata dall’Agenzia delle entrate sia nella versione ordinaria, deve essere presentato entro il 30 settembre 2024.
Il modello precompilato può essere trasmesso:
- direttamente dal contribuente,
- oppure presentato a un Caf, a un professionista abilitato o al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico che entro il 15 gennaio ha comunicato di prestare assistenza fiscale).
Il modello 730 ordinario può essere presentato:
- al Caf,
- al professionista abilitato o al proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale).
Modello redditi PF 2024: l’invio slitta al 31 ottobre
Per chi presenta il modello Redditi Persone Fisiche 2024, i termini originari erano i seguenti:
- entro il 15 ottobre 2024, se la presentazione è effettuata per via telematica direttamente dal contribuente o se la dichiarazione viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati
- dal 2 maggio 2024 al 30 giugno 2024, se la presentazione viene effettuata in forma cartacea (nei casi previsti) per il tramite di un ufficio postale.
A seguito appunto della pubblicazione del Decreto Correttivo del 5 agosto il termine previsto per il l'invio del Modello redditi PF 2024 slitta al 31 ottobre.
Invece i termini di versamento delle imposte che risultano dal modello Redditi PF:
- entro il 1° luglio 2024 (considerato che il 30 giugno 2024 è domenica) deve essere versato il saldo e il primo acconto
- entro il 31 luglio 2024, se si sceglie di versare le imposte dovute con la maggiorazione dello 0,40%.
Leggi anche: Pagamento imposte PIVA: ultima chiamata per il 30 agosto
Il calendario della dichiarazione dei redditi 2024 dopo il correttivo
A seguito del Decreto Correttivo inoltre, l'agenzia delle entrate ha integrato la guida sulla Dichiarazione precompilata 2024.
In particolare, è stata aggiornata la scadenza per l’invio del modello Redditi Persone fisiche, che è fissato ora al 31 ottobre
Sempre al 31 ottobre sono spostati i termini per l’invio dei modelli “Redditi aggiuntivo” e “Redditi correttivo”, utili per i contribuenti che hanno già inviato un modello 730 e hanno la necessità di completare o correggere la dichiarazione.
Ricordiamo che occorre presentare il modello Redditi aggiuntivo nel caso in cui sia stato inviato il 730 precompilato e, ad esempio, siano stati percepiti nel 2023 redditi relativi ai quadri RM (ad esclusione dei redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva e rivalutazione dei terreni), RS, RT e RU.Non è più possibile inviare Redditi aggiuntivo per comunicare i dati che da quest’anno sono stati integrati nel modello 730 Di conseguenza se il contribuente ha inviato il 730 precompilato dimenticando di inserire questi dati, dovrà poi scegliere una tra le seguenti soluzioni:
- annullare la dichiarazione e inviarne una nuova, a condizione che l’annullamento avvenga entro il 24 giugno 2024
- inviare Redditi correttivo entro il 31 ottobre 2024
- presentare, dopo il 31 ottobre 2024, Redditi integrativo
Se invece, dopo aver inviato il modello 730, ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, dal momento che il termine per annullarlo è già passato, occorre presentare “Redditi correttivo” secondo la nuova scadenza del 31 ottobre 2024.
Dopo questa data, sarà possibile presentare solo “Redditi integrativo”. Vale la stessa procedura nel caso si sia già inviato il modello Redditi web.
Anche il termine per presentare il modello Redditi precompilato “tardivo” è di conseguenza spostato al 29 gennaio 2025 anziché 14 gennaio 2025.
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Sanzioni tributarie: come cambiano i criteri
Il Decreto Sanzioni Dlgs n 87/2024 con diverse novità in vigore dal 1° settembre modifica, tra l'altro, i criteri di determinazione delle sanzioni tributarie, vediamo tutti i dettagli.
Sanzioni tributarie: come cambiano i criteri
La precedente normativa ossia il Dlgs n 472/97 viene modificata innanzitutto chiarendo l’applicazione del principio di proporzionalità anche alla determinazione della sanzione.
Viene poi modificata la disciplina sanzionatoria nel caso di reiterazione delle violazioni della stessa indole.
In particolare:
- nel caso di reiterazione di violazioni, la misura dell’innalzamento della sanzione è incrementata dalla vigente misura della metà al limite massimo del doppio,
- tale incremento, invece di richiedere la commissione di violazioni della stessa indole nei tre anni precedenti, si applica ove il contribuente sia incorso in altra violazione della stessa indole nei 3 anni successivi:
- al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione,
- alla inoppugnabilità dell’atto;
- la relativa disciplina si applica ove le violazioni commesse successivamente non siano state definite
- con ravvedimento operoso, o
- con adesione ai verbali di constatazione.
Come riportato nella relazione illustrativa, con la modifica attuata vengono recepiti gli orientamenti giurisprudenziali in tema di recidiva e violazioni della stessa indole.
In tema di manifesta sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, la norma viene sostituita integralmente: la sanzione viene ora ridotta fino a 1/4 della misura prevista e si precisa che la riduzione avviene sia nel caso di sanzione fissa che proporzionale o variabile, si prevede inoltre che se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate secondo i criteri della gravità della violazione, personalità del contribuente e condizioni economiche e sociali, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.
Sempre sul decreto sanzioni ti consigliamo: Nuove sanzioni per gli errori dei versamenti dal 1° settembre