• Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bando Disegni+: domande dal 18 dicembre

    Il MIMIT ha pubblicato i bandi delle misure agevolative per PMI:

    • Bando Marchi+
    • Bando Brevetti+
    • Bando Disegni+

    Quest'anno il calendario parte da novembre e termina in dicembre.

    La misura Disegni+2025 è l’intervento che intende supportare le imprese di micro, piccola e media dimensione nella valorizzazione di disegni e modelli attraverso agevolazioni concesse nella forma di contributo in conto capitale.

    La dotazione finanziaria, riferita all’annualità 2025 e stanziata per l’attuazione dell’intervento, è pari a 10 milioni di euro.

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    Bando Disegni+: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese che, alla data di presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

    • avere una dimensione di micro, piccola o media impresa, sulla base dei requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE e dall’allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione e successive modifiche e integrazioni;
    • avere sede legale e operativa in Italia;
    • essere regolarmente costituite, iscritte nel Registro delle imprese e risultare attive;
    • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in stato di liquidazione o scioglimento, non essere sottoposte a procedure concorsuali ed essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi attestati dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    • operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;
    • non avere nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni);
    • non essere incorse in sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii. o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
    • non avere legali rappresentanti o amministratori che, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
    • non essere incorse in revoche e/o non avere procedimenti in corso connessi ad atti di revoca per indebita percezione di risorse pubbliche;
    • essere titolari del disegno/modello oggetto del progetto di valorizzazione. Il disegno/modello deve essere registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) o l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI). In tale ultimo caso tra i Paesi designati deve esserci l’Italia. Il disegno/modello deve essere registrato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e comunque in data antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione ed essere in corso di validità;
    • essere in regola con l’obbligo in materia di assicurazioni a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 101 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39.

    Bando Disegni+: presenta la domanda dal 18 dicembre

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere compilata esclusivamente tramite la procedura informatica e secondo le modalità che verranno successivamente indicate.

    La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, è presentata a partire dalle ore 12:00 del 18 dicembre 2025 e fino alle ore 18.00 del medesimo giorno nonché, in caso di disponibilità finanziarie residue, dalle ore 12:00 alle ore 18.00 dei successivi giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

  • Antiriciclaggio

    Titolare effettivo: dati consultabili solo da specifici soggetti

    Il Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre tra gli altri ha approvato in esame preliminare un decreto legislativo che introduce modifiche al D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

    Il comunicato stampa specifica che il provvedimento rappresenta la prima attuazione della Direttiva (UE) 2024/1640, con particolare riferimento all’articolo 74, che disciplina l’accesso alle informazioni relative al titolare effettivo delle persone giuridiche.

    L’obiettivo è rafforzare i meccanismi di prevenzione e contrasto all’uso del sistema finanziario a fini illeciti. Tra gli interventi specifici, si prevedono l’adeguamento del sistema sanzionatorio, sia penale che amministrativo, e la garanzia della più ampia collaborazione a livello nazionale e con le omologhe autorità europee.

    Leggi anche Registro Titolare effettivo: Unioncamere sospende ufficialmente

    Titolare effettivo: dati consultabili solo da soggetti previsti dalla norma

    Il testo arrivato già in Parlamento, costituisce un passo significativo verso l’armonizzazione delle regole a livello europeo, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e tracciabilità nei rapporti societari e finanziari.

    L’Italia si allinea rapidamente alla direttiva europea in materia di antiriciclaggio (2024/1640), limitando l’accesso al registro dei titolari effettivi. 

    In proposito solo:

    • autorità competenti, 
    • intermediari finanziari 
    • e soggetti privati 

    che dimostrino un interesse giuridico qualificato potranno ottenere le informazioni.

    La disciplina nazionale sui titolari effettivi ricordiamo è stato molto contestata al punto che il Consiglio di Stato ha sospeso l'operatività del Registro dei Titolari Effettivi in attesa di ulteriori decisioni.

    Essa prevedeva teoricamente una consultazione estesa a chiunque, ora con il nuovo decreto, la disciplina cambierà radicalmente.

    cambia radicalmente.

    Il decreto legislativo approvato il 2 ottobre 2025 prevede tre categorie di soggetti autorizzati:

    • autorità di vigilanza, magistratura e forze dell’ordine;
    • soggetti obbligati ai fini degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;
    • privati che riescano a dimostrare un interesse giuridico specifico e differenziato, compresi i giornalisti.

    Un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese definirà le modalità pratiche per la valutazione delle richieste, stabilendo i criteri per determinare quando un interesse giuridico può considerarsi legittimo.

    E' bene specificare che la relazione illustrativa al decreto sottolinea che la rapidità del recepimento si è resa necessaria poiché il termine era già scaduto il 10 luglio 2025, inducendo la Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione, notificata anche ad altri Stati membri.

    Saranno necessari  ulteriori correttivi regolamentari, a partire dalla revisione del decreto ministeriale n. 55 del 2022, che disciplina la comunicazione e la consultazione dei dati relativi alla titolarità effettiva. 

    Su queste modifiche saranno chiamati a esprimersi il Consiglio di Stato e il Garante per la protezione dei dati personali.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Clausola contrattuale AI: il CNDCEC pubblica un esempio

    Il CNDCEC a seguito della entrata in vigore dell'art 13 della Legge n 132/2025 sull'Intelligenza artificiale, ha pubblicato a supporto dei professionisti un esempio di clausola contrattuale da inserire nella informativa che ciscuno può allegare al mandato di incarico.

    Sul fac simile di informativa diffuso da Confprofessioni e ANF leggi anche: Informativa AI clienti dal 10 ottobre: fac simile per i professionisti.

    Clausola contrattuale AI: il CNDCEC pubblica un esempio

    Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) in data 9 ottobre ha pubblicato un avviso con il quale informa della messa a disposizione della categoria un esempio di clausola contrattuale da inserire nei mandati professionali. 

    In particolare, l'esempio di clausola contrattuale è inserita nella terza guida della collana dedicata all’intelligenza artificiale, dal titolo “L’Aiuto Intelligente al Commercialista”, che sarà presentata nel corso del Congresso Nazionale della categoria, in programma a Genova dal 22 al 24 ottobre. Il documento rappresenta un ulteriore tassello del percorso intrapreso dal CNDCEC per accompagnare la categoria nella transizione digitale, coniugando innovazione tecnologica, tutela della qualità professionale e rispetto dei principi deontologici.

    La clausola rappresenta uno strumento operativo concreto per consentire ai professionisti di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti.

    Viene anche ricordato che l’articolo 13, comma 2, della Legge 132/2025 stabilisce infatti che “per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo” e con l'esempio proposto ai professionisti si vuole affrontare in modo organico tutti gli aspetti rilevanti dell’utilizzo dell’IA nell’attività professionale quali:

    • finalità ausiliarie: l’utilizzo dell’IA è consentito esclusivamente per attività di supporto, quali ricerca documentale, redazione di bozze e predisposizione di contenuti non decisionali;
    • responsabilità professionale: viene ribadito che le valutazioni critiche, le decisioni e la responsabilità rimangono esclusivamente in capo al professionista, che mantiene il controllo umano effettivo su tutte le attività;
    • tutela dei dati personali: il trattamento dei dati avviene nel rispetto del GDPR, dell’AI Act europeo e della normativa nazionale, con esclusione di decisioni automatizzate;
    • trasparenza: il professionista si impegna a fornire, su richiesta, informazioni dettagliate sugli strumenti utilizzati e sulle misure di sicurezza adottate;
    • diritto di opposizione: il cliente può chiedere l’esclusione dell’utilizzo di strumenti di IA nell’ambito dell’incarico.

    Consulta da qui il sito del Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili.

  • Bollo e concessioni governative

    Piattaforma sollevamento antincendio messa in servizio: quando sconta il bollo

    Una Pubblica Amministrazione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate sulla debenza dell’imposta di bollo per una piattaforma idraulica di sollevamento destinata a servizi antincendio e di soccorso.

    L’immatricolazione era stata richiesta all’INAIL, in adempimento dell’obbligo previsto dall’articolo 71, comma 11, del D.lgs. 81/2008, relativo alla messa in servizio di attrezzature di lavoro.

    L’ente riteneva che non fosse dovuto il bollo, appellandosi all’esenzione prevista dall’articolo 16 della Tabella allegata al DPR 642/1972, secondo cui: «Gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane, sono esenti dal bollo se scambiati tra loro».

    Tuttavia, l’INAIL ha richiesto il versamento dell’imposta, non riconoscendo l’esenzione. 

    Piattaforma sollevamento antincendio messa in servizio: quando sconta il boll

    Con la Risposta a interpello n 260/2025 le Entrate hanno chiarito il dubbio sulla debenza del bollo sulla autorizzazione per la messa in servizio della piattaforma antincendio presentata da un ente pubblico all’Inail.

    Considerato che l’Inail è un ente pubblico economico e non una amministrazione dello Stato, le istanze presentate all'Istituto rilevano, ai fini dell'imposta di bollo, solo se riguardano la tenuta di pubblici registri'' e sono tese a ottenere ''un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati''.

    In questi casi non si può applicare l’esenzione prevista dall'articolo 16 della Tabella allegata al Dpr n. 642/1972 e il pagamento del bollo grava sull’ente pubblico non economico.

    Il punto centrale della vicenda riguarda la natura giuridica dell’INAIL: secondo quanto chiarito dalla Risoluzione n. 179/E del 2008 (e ora ribadito nella Risposta n. 260/2025 dell’Agenzia delle Entrate), l’INAIL è un ente pubblico non economico, non riconducibile alle amministrazioni dello Stato elencate dall’art. 16 del DPR 642/1972.

    Ne consegue che l’esenzione dal bollo non si applica agli atti tra una PA e l’INAIL.

    Inoltre, l’articolo 3, comma 1-bis, della Tariffa allegata al DPR 642/1972 stabilisce che: Le istanze telematiche rivolte a enti pubblici per la tenuta di pubblici registri o il rilascio di certificati sono soggette a bollo nella misura di euro 16,00, se tendenti all’ottenimento di un provvedimento amministrativo.

    Nel caso specifico, l’Agenzia delle Entrate riconosce che:

    • la richiesta non era finalizzata a ottenere un provvedimento amministrativo o un certificato;
    • si trattava piuttosto di una comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 81/2008, necessaria per la gestione della banca dati dell’INAIL (non di un pubblico registro);
    • la richiesta di immatricolazione, inviata tramite l’applicativo CIVA, è classificabile come adempimento tecnico-funzionale privo di valore certificativo.

    Pertanto, non si configura il presupposto impositivo per l’applicazione del bollo.

    Riepiloghiamo dala risposta delle Entrate una distinzione importante:

    • Non è dovutoil bollo quando:
      • l’atto è una comunicazione obbligatoria, senza effetti certificativi;
      • non vi è richiesta di un provvedimento amministrativo (es. autorizzazione, licenza, ecc.);
      • l’ente ricevente (in questo caso l’INAIL) non tiene pubblici registri, ma solo banche dati operative.
    •  È dovutoil bollo quando:
      • l’istanza mira all’ottenimento di un certificato o provvedimento;
      • l’interlocutore è un ente diverso da quelli indicati nell’art. 16 (es. INAIL, INPS, altri enti pubblici non economici);
      • la comunicazione attiva una procedura amministrativa formale.

    In questi casi, l’imposta è a carico dell’ente pubblico mittente, salvo applicazione dell’articolo 8 del DPR 642/1972, secondo cui, nei rapporti con lo Stato, il bollo è a carico dell’altra parte.

  • Dichiarazione IVA

    Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE

    L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento n. 369141/2025 per segnalare ai titolari di partita IVA eventuali anomalie tra la dichiarazione IVA 2023 e i dati trasmessi telematicamente attraverso fatture elettroniche e corrispettivi giornalieri. L’obiettivo è favorire l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, prevenendo accertamenti e sanzioni.

    Adempimento spontaneo anomalie IVA 2023: le regole ADE

    Le comunicazioni sono rivolte ai soggetti passivi IVA che, secondo i controlli automatizzati dell’Agenzia, presentano scostamenti significativi tra i dati dichiarati e quelli risultanti da:

    • fatture elettroniche inviate tramite SDI,
    • corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente.

    Il sistema incrocia i dati delle operazioni attive e passive, incluse quelle in reverse charge, confrontandoli con i righi della dichiarazione IVA (es. VE24, VE37, VJ6, VJ17 ecc.).

    Le differenze possono riguardare:

    • totali delle operazioni attive imponibili,
    • operazioni passive soggette a reverse charge,
    • missioni o importi discordanti tra i documenti elettronici e quanto indicato nei righi dichiarativi.

    Anche i corrispettivi trasmessi dai registratori telematici o da distributori automatici possono evidenziare anomalie. Lo stesso vale per l’inversione contabile, sia attiva che passiva.

    Comunicaizone anomalie IVA 2023: cosa contiene

    La comunicazione è inviata al domicilio digitale del contribuente e consultabile anche tramite:

    • cassetto fiscale,
    • area “Fatture e Corrispettivi”,

    Tra i dati presenti:

    • protocollo e data della dichiarazione IVA,
    • importi anomali e differenze rispetto ai dati telematici,
    • elenco clienti/fornitori con importi discordanti,
    • dettagli dei corrispettivi giornalieri,

    Il contribuente può:

    • accedere al portale ADE per visualizzare il dettaglio
    • usare gli strumenti messi a disposizione per inviare chiarimenti o giustificazioni

    Anche intermediari fiscali (es. commercialisti) possono gestire la comunicazione e l’eventuale risposta, nel rispetto dell’art. 3, comma 3 del DPR 322/1998.

    Come regolarizzare e ridurre le sanzioni

    Se le anomalie sono confermate, il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), sanando errori e beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso.

    Attenzione: il ravvedimento è possibile solo se non sono già stati notificati atti di accertamento, liquidazione o comunicazioni di irregolarità.

    Il beneficio non è più applicabile se:

    • sono in corso ispezioni o verifiche
    • è stato notificato un atto formale
    • sono state ricevute comunicazioni ex art. 36-bis o 54-bis

    Allegati:
  • Principi Contabili Nazionali

    OIC 30 Bilanci intermedi: in vigore dal 1° gennaio 2026

    Dal 1° gennaio 2026 sarà applicabile il princio contabile OIC 30 per i bilanci intermedi.

    Attenzione al fatto che già può essere applicato in via anticipata ai bilanci intermedi relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025. 

    Nella redazione del bilancio intermedio sarà necessario utilizzare i medesimi criteri utilizzati per il bilancio annuale.

    Ricordiamo che per tale principio è stata effettuata da parte dell'organismo di contabilità una consultazione a seguito della quale è stato pubblicato il testo definitivo dell'OIC 30, consultazioni chiusesi al 30 giugno scorso.

    Bilanci intermedi: aperta la consultazione per l’OIC 30

    Seguendo l’impostazione contabile della precedente versione dell’OIC 30, il principio si basa sull’assunto che i bilanci intermedi sono redatti utilizzando gli stessi criteri di redazione del bilancio annuale. 

    Pertanto, conformemente alle regole ordinarie del bilancio di esercizio, l’eventuale svalutazione dell’avviamento effettuata in un bilancio intermedio non può essere ripristinata in un bilancio successivo.
    Il nuovo OIC 30, coerentemente con la prassi internazionale, conferma che le imposte sul risultato del periodo intermedio vanno determinate applicando all’utile semestrale prima delle imposte l’aliquota fiscale annua effettiva stimata. 

    Questa soluzione, sottolinea l'Organismo, ha il vantaggio di favorire una maggiore comparabilità tra gli operatori quotati nell’Euronext Growth Milan, i quali attualmente possono redigere la relazione semestrale sia con gli IFRS che con gli OIC.
    Infine, per rendere più chiaro il funzionamento di tale modalità di calcolo, l’OIC ha riformulato ed integrato gli esempi riportati in appendice al principio.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Informativa AI clienti dal 10 ottobre: fac simile per i professionisti

    Il documento messo a disposizione di Confprofessioni e ANF è una informativa dettagliata per i clienti di studio sull'utilizzo di AI da consegnare dal 10 ottobre, data di entrata in vigore della norma di riferimento, l'’art.13 della Legge n 132/2025.

    Come evidenziato dalla stessa Associazione il documento è stato messo a punto da un gruppo di giuristi del Corso di Etica e Intelligenza Artificiale della Pontificia Università Antonianum, elaborato per ANF Associazione nazionale forense e Confprofessioni.

    Leggi anche Legge IA in Gazzetta al 10.10 nuovi obblighi per i professionisti  e l'approfondimento di L. Romano: Da domani i commercialisti devono confessare l'uso di IA

    Informativa AI clienti: fac simile di Confprofesisoni per i professionisti

    Il documento, come evidenaziato dal ANF, rappresenta un importante passo avanti nell’attuazione della nuova normativa e si configura come uno strumento pratico e immediato per tutti i professionisti tenuti a fornire l’informativa ai propri clienti.

    Attenzione al fatto che il modulo è adatto a tutte le professioni cui si applica il decreto e può essere allegato alla lettera di incarico professionale, al consenso informato in ambito sanitario, o a qualsiasi contratto che preveda l’obbligo di comunicare in modo trasparente l’uso di tecnologie basate su AI .

    In proposito il Presidente ANF ha specificato che: "L’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo delle professioni impone nuove responsabilità e un approccio consapevole. Questo primo modulo informativo rappresenta un passo concreto nella direzione della trasparenza e della tutela reciproca, valori che Confprofessioni promuove da sempre”.

    Viene anche evidenziato che il gruppo di studio ha avviato la costituzione di un laboratorio permanente dedicato all’analisi del rapporto tra AI e professioni, con l’obiettivo di approfondire le implicazioni etiche, giuridiche e deontologiche e di promuovere garanzie concrete a tutela dei clienti, ma anche dei professionisti che utilizzano strumenti basati su Intelligenza Artificiale.

    Scarica qui il fac simile che ciascun professionista può allegare alla lettere d'incarico.