-
Come richiedere il passaporto dal 1° dicembre: guida aggiornata
Richiedere il passaporto è oggi un’operazione più semplice rispetto al passato, anche grazie ai servizi online e alle nuove modalità di pagamento introdotte dal 1° dicembre 2025.
In questa guida completa viene spiegato:
- chi può richiederlo,
- come presentare la domanda,
- quali documenti sono necessari,
- quanto costa,
- e quali sono le novità introdotte dal passaggio al sistema PagoPA.
Come richiedere il passaporto: procedura completa
La domanda può essere presentata:
- in Italia: presso la Questura o i Commissariati di Pubblica Sicurezza,
- all’estero: presso ambasciate e consolati italiani,
- online: prenotando un appuntamento tramite il portale ufficiale passaportonline.poliziadistato.it tramite SPID o CIE
In presenza di comprovati motivi di urgenza (lavoro, studio, salute, turismo o altre necessità documentate), è possibile rivolgersi direttamente alla Questura senza appuntamento, secondo le modalità indicate da ciascuna Questura sul proprio sito per una richiesta di Passaporto urgente.
Se si richiede il passaporto in un luogo diverso dalla residenza, occorre motivare l’impossibilità a rivolgersi alla Questura competente.
In questo caso sono necessari tempi più lunghi, perché il rilascio è subordinato al nulla osta della Questura di residenza.Documenti necessari per richiedere il passaporto
Per presentare la domanda servono:
1. Modulo di richiesta scaricabile dal portale Passaporto Online nella sezione Documenti. Va compilato scegliendo il modello corretto (maggiorenni o minorenni). Si firma anche l’informativa sul trattamento dei dati personali.
2. Documento di riconoscimento in originale + fotocopia.
3. Due fotografie conformi agli standard ICAO. Le foto devono essere:
- recenti (entro 6 mesi),
- a colori su sfondo bianco,
- con espressione neutra,
- occhi aperti e ben visibili,
- riprese frontali (no profilo),
- nitide, senza ombre o riflessi,
- di dimensione 35–40 mm,
- con volto che occupa il 70–80% dell’immagine
Sono ammesse foto con copricapo solo per motivi religiosi, purché siano visibili i contorni del volto.
4. Ricevuta del pagamento, attenzione fino al 30 novembre 2025 si continua ad accettare il pagamento tramite bollettino da € 42,50, dal 1° diocembre vi è una novità ossia l'importo sale a euro 42,70con pagamento tramite PagoPA o Poste.
5. Contrassegno amministrativo con costo di euro 73,50, acquistabile in tabaccheria.
6. Vecchio passaporto, se si desidera riaverlo, va richiesto al momento della domanda. In ogni caso deve essere presentato per l’annullamento.
7. In caso di furto o smarrimento cccorre allegare la denuncia.
8. Ricevuta di registrazione su Agenda Online, da stampare dopo la prenotazione dell’appuntamento.
Passaporto dal 1° dicembre 2025: tutte le novità
Dal 1° dicembre 2025 cambia definitivamente il sistema di pagamento per il rilascio del passaporto ordinario.
Il pagamento di euro 42,70 può essere effettuato:
- presso un Ufficio Postale
- tramite gli sportelli bancari aderenti a PagoPA
- presso tabaccherie e altri PSP (Prestatori di Servizi di Pagamento)
- online tramite piattaforme di Poste, banche o PSP
Inoltre a tale fine è necessario indicare nome e codice fiscale del richiedente (anche se minorenne).
Non sono più accettati:
- bollettini postali compilati dopo il 1° dicembre.
- bonifici,
- giroconti,
- altre forme di pagamento non PagoPA.
-
Nuovo possibile condono edilizio nella Legge di Bilancio 2026: cosa cambia davvero
Con l’iter della Legge di Bilancio 2026 in fase finale, è ormai sul tavolo della maggioranza un pacchetto di emendamenti che prevede una sanatoria edilizia su larga scala.
Le misure allo studio
Si prevede la riapertura del condono previsto dal Decreto‑legge 269/2003, con estensione su tutto il territorio nazionale. Saranno sanabili — purché rispettino vincoli urbanistici e siano conformi agli strumenti vigenti al 31 marzo 2003 — una serie di abusi edilizi come tettoie, balconi, pergolati, logge, ristrutturazioni interne ed esterne, restauro, manutenzioni straordinarie e altri interventi di modesta entità.
Non rientrano invece nella sanatoria le nuove costruzioni completamente abusive, ampliamenti volumetrici significativi, sopraelevazioni, o edifici in aree con vincoli paesaggistici o ambientali severi.
Procedura e tempistiche
Gli emendamenti sono già inseriti nel fascicolo della manovra e sono considerati “con elevata probabilità” di approvazione da parte del Parlamento.
La norma prevederebbe che le opere da sanare siano ultimate entro il 30 settembre 2025 per poter accedere alla sanatoria.
Tuttavia, la sanatoria non sarebbe automatica: servirà una legge di recepimento da parte delle Regioni, che definirà le modalità effettive di adesione.Perché la misura fa discutere
Da un lato, la sanatoria può offrire un’opportunità concreta a chi ha regolarizzato – anche involontariamente – situazioni non in regola da tempo, evitando demolizioni o procedure sanzionatorie. Dall’altro, la riapertura di un condono — soprattutto su scala nazionale — riaccende il dibattito sull’equità, il rispetto delle regole urbanistiche e il rischio che incentivi l’abusivismo.
-
Contributi per ASD e SSD per eventi sportivi: domande fino al 15 dicembre
Il Dipartimento per lo sport ha pubblicato l'avviso 2025 con le regole per la realizzazione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale.
Le risorse per l’anno 2025 ammontano a 6,5 milioni di euro.
Possono presentare la domanda di accesso al contributo:
- le Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e le Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in forma singola ovvero in forma associata,
- iscritte al Registro Nazionale delle Attività sportive dilettantistiche,
- i Comitati organizzatori regolarmente costituiti,
- le Federazioni sportive nazionali e paralimpiche,
- le Discipline sportive associate e paralimpiche,
- gli Enti di promozione sportiva e gli Enti e/o società pubbliche o private, purché abbiano un titolo di esclusività nella organizzazione e/o realizzazione dell’evento per il quale viene richiesto il contributo.
Eventi sportivi di rilevanza internazionale: domande entro dicembre
Gli eventi sportivi oggetto di contributo devono essere riconosciuti dalle Federazioni sportive, anche internazionali, dalle Discipline sportive associate o da Enti di promozione sportiva di riferimento ed avere un rilievo internazionale o nazionale, con assegnazione di titoli riconosciuti dalle stesse Federazioni di riferimento, nonché dalle Discipline associate e dagli Enti di promozione sportiva.
Le domande dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma informatica messa a disposizione dal Dipartimento per lo Sport, disponibile a partire dal giorno 8 maggio 2025 al seguente link: https://avvisibandi.sport.governo.it/
In particolare, le proposte progettuali dovranno specificare i seguenti elementi:
- pregio internazionale – o nazionale in caso di eventi sportivi femminili – in relazione alle finalità di valorizzazione dell’immagine dell’Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
- impatto sull’economia e sulle comunità dei territori coinvolti e potenziali benefici e ricadute positive per il Paese;
- coinvolgimento di soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà e fasce più vulnerabili della popolazione (es. persone con disabilità, minorenni, anziani);
- attenzione alla sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
- adozione di specifiche misure o interventi finalizzati a mitigare o ridurre l’impatto dell’evento sull’ambiente;
- capacità diffusiva dell’evento tramite campagne di promozione e comunicazione, anche attraverso l’utilizzo di social media.
Attenzione al fatto che l’accesso alla Piattaforma informatica dedicata, consentito a partire dalle ore 14:00 del giorno 8 maggio 2025, potrà avvenire esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante.
Requisito essenziale per gli aiuti è che le richieste di contributo dovranno essere caricate, a pena di irricevibilità, almeno 20 giorni prima della data dell’inizio dell’evento e comunque entro e non oltre il 15 dicembre 2025.
Eventuali chiarimenti o informazioni potranno essere richiesti tramite i contatti di assistenza indicati in piattaforma.
-
Credito d’imposta ZLS: nuovo modello per l’integrativa per Marche e Umbria
Con il Provvedimento n 503079 del 19 novembre, le Entrate modificano il Modello per la comunicazione integrativa, per il creto d'imposta delle ZLS, da inviare entro il 2 dicembre per l'igresso di Marche e Umbria nelle zone logistiche speciali.
Ciò a seguito della inclusione delle due regioni nelle zone logistiche speciali.
Leggi anche: ZLS: entrano anche Marche e Umbria.
Credito d’imposta ZLS: nuovo modello per l’integrativa
L’articolo 3 della legge 18 novembre 2025, n. 171 ha esteso l’agevolazione del credito d'imposta per le zone logistiche speciali, prevista dall’articolo 3, commi 14-octies, 14-novies, 14- decies, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025 nelle zone delle regioni Marche e Umbria ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della legge, ai fini della fruizione della predetta agevolazione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare all’Agenzia delle entrate, dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, esclusivamente la comunicazione integrativa di cui all’articolo 3, comma 14-novies, secondo periodo, del decreto-legge, per attestare l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 è stato approvato il modello di Comunicazione
integrativa per la fruizione del credito di imposta per investimenti nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), e sono state definite le relative modalità di
trasmissione telematica, in proposito leggi: Credito per le ZLS: tutte le regole 2025.Con il provvedimento del 19 novembre sono disposte le modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27
marzo 2025, al modello di Comunicazione integrativa e alle relative istruzioni, per consentire anche alle imprese che, dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, hanno effettuato investimenti nelle zone agevolate delle regioni Marche e Umbria di presentare la Comunicazione integrativa, scarica qui modello e istruzioni per la comunicazione integrativa.Attenzione al fatto che il provvedimento, al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 153474 del 27 marzo 2025 e delle successive modifiche
-
ZLS: entrano anche Marche e Umbria
Dal 20 novembre 2025 Marche e Umbria entrano in ZES unica. A stabilirlo è la legge n 171/2025 pubblicata in GU n 269 del 19 novembre.
Vediamo i dettagli dalle norme in gazzetta ufficiale.
Leggi anche Credito d'imposta ZLS: nuovo modello per l'integrativa per Marche e Umbria.
ZLS: entrano anche Marche e Umbria
In particolare, a decorrere dal 20 novembre 2025, si prevede l'ampliamento della Zona Economica Speciale (ZES) unica per il Mezzogiorno, che gode di specifiche agevolazioni, includendovi anche la Regione Marche e la Regione Umbria.
Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli per lo sviluppo di nuovi investimenti nelle regioni in transizione, come individuate dalla normativa dell'Unione europea, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ricomprende anche l'intero territorio delle regioni Marche e Umbria.
Per le finalità suddette e a decorrere dal 20 novembre:- a) la composizione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, e' integrata con i Presidenti delle regioni Marche e Umbria;
- b) sono estesi al territorio delle regioni Marche e Umbria i compiti e le attivita' della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 2023, nonche' quelli del portale web della ZES unica e dello sportello unico digitale ZES per le attivita' produttive nella ZES unica (S.U.D. ZES) di cui agli articoli 12 e 13 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023. All'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche di cui alla presente lettera si provvede a valere sulle disponibilita' del Programma nazionale di assistenza tecnica – Capacita' per la coesione 2021-2027, finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione per gli anni 2021-2027.
L'art. 3 della Legge n. 171/2025, prevede che gli investimenti in beni strumentali realizzati, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nelle zone delle Regioni Marche e Umbria, in presenza dei requisiti normativamente previsti, sono agevolabili con il credito d'imposta ZLS di cui all'articolo 3, D.L. n. 202/2024.
A tal fine, i soggetti interessati per ottenere detta agevolazione sono tenuti esclusivamente a presentare la comunicazione integrativa di cui all'art. 3, comma 14-novies, secondo periodo, D.L. n. 202/2024.
Le modifiche sono state recepite dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento 19 novembre 2025, n. 503079 e conseguente aggiornamento del modello utile.
-
Legge sulla semplificazione: cosa contiene
Viene pubblicata in GU n 265 del 14 novembre la Legge n 167/2025 con Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualita' della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.
La legge in vigore dal 29 novembre prossimo consta di 23 articoli divisi in quattro Capi.
L'articolo 1 prevede che il Governo entro il 30 giugno di ogni anno presenta alle Camere un disegno di legge recante il titolo: «Legge annuale di semplificazione normativa», seguito dall'anno di riferimento, per la semplificazione, il riordino e il riassetto della normativa vigente su determinate materie, anche mediante conferimento di deleghe legislative da attuare nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2.
Ai fini della presentazione del disegno di legge di cui al comma 1, entro il 30 aprile di ogni anno, il Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione acquisiscono dai Ministri competenti proposte di semplificazione normativa, che tengono conto degli esiti delle eventuali valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR) effettuate.La legge annuale di semplificazione normativa indica le materie di competenza esclusiva dello Stato per le quali il processo di semplificazione, riordino e riassetto è completato attraverso l'emanazione, anche contestualmente all'entrata in vigore del relativo decreto legislativo, di un testo unico delle disposizioni regolamentari che disciplinano la medesima materia, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
Vediamo la delega per la digitalizzazione.Legge sulla semplificazione: delega al Governo per la digitalizzazione
Tra le deleghe contenute nella Legge n 167/2025 vi è quella in materia di semplificazione, aggiornamento e riassetto del Codice dell’amministrazione digitale.
Ai sensi dell'art 11 per valorizzare e rafforzare il patrimonio informativo pubblico, i processi di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e l’erogazione di servizi in rete ai cittadini e alle imprese, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più Decreti di semplificazione, modificazione e integrazione del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al DLgs. n 82/2005.Il Governo dovrà adempiente osservando seguenti principi e criteri direttivi specifici
- aggiornare la disciplina dei mezzi di identificazione elettronica e dei servizi fiduciari in coerenza con il quadro regolatorio europeo, al fine di semplificare l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni e la fruizione dei medesimi;
- garantire e rafforzare l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei servizi pubblici, mediante la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure per l’accesso ai dati e la loro disponibilità tramite i servizi della piattaforma digitale nazionale dati nonché per la generazione e la conservazione dei documenti.
-
Deducibilità costi sponsorizzazione: presunzione e inerenza
Con Ordinanza 13 novembre 2025, n. 30036, la Cassazione si è espressa in tema di deducibilità dei costi di sponsorizzazione sostenuti da una società.
In particolare, la Corte Suprema ha precisato che, in tema di imposte sui redditi e di IVA, la "inerenza" di un costo, sostenuto nell’esercizio dell’attività d’impresa, comporta una valutazione qualitativa e non di tipo utilitaristico o quantitativo, per cui lo stesso attiene o non attiene all'attività a prescindere dalla sua entità.
Ne consegue che il contribuente è tenuto a provare i fatti costitutivi della spesa e a documentarli, quali, ad esempio, la sua esistenza e natura, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, ponendoli in correlazione all'attività imprenditoriale svolta.
Con specifico riferimento alla deducibilità dei costi di sponsorizzazione, si chiarisce che essi sono deducibili dal reddito d’impresa ove risultino inerenti all’attività della stessa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura, esclusa ogni valutazione in termini di utilità o vantaggio, ovvero di potenziale incremento per l’attività imprenditoriale.
Deducibilità costi sponsorizzazione: preseunzione e inerenza dalla Cassazione
La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul tema della deducibilità fiscale dei costi di sponsorizzazione e della corretta applicazione dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002.
L’ordinanza n. 30036/2025 offre un’analisi importante: chiarisce quando opera la presunzione assoluta di inerenza in favore delle società sportive dilettantistiche e ribadisce il criterio qualitativo dell’inerenza per le sponsorizzazioni prive dei requisiti soggettivi.La controversia trae origine da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione, ai fini IVA, IRES e IRAP, i costi di sponsorizzazione sostenuti nel 2015 da una Srl.
Secondo l’Ufficio, tali costi non erano inerenti né congrui, contestandone sia la natura pubblicitaria sia, in subordine, l’effettiva esistenza delle prestazioni.La Corte di giustizia tributaria regionale in secondo grado, aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo provata l’inerenza e la realtà delle operazioni.
L’Agenzia proponeva così ricorso per Cassazion sostenendo che:
- l’inerenza non discende automaticamente dall’esistenza del costo o dall’assolvimento dell’IVA;
- nel caso concreto non ricorrevano i presupposti dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002, che disciplina la presunzione di deducibilità per le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- i soggetti percettori della sponsorizzazione non avrebbero entrambi posseduto tali requisiti.
La Suprema Corte traccia una distinzione fondamentale tra i due contratti di sponsorizzazione contestati.
Per la ASD destinataria di € 30.000, la Cassazione riconosce l’applicabilità dell’art. 90, comma 8, L. 289/2002.
Secondo una giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo Cass. 4612/2023):- le sponsorizzazioni rese in favore di imprese sportive dilettantistiche godono di una presunzione assoluta di inerenza e congruità;
- tale presunzione deriva dalla finalizzazione della spesa alla “promozione dell’immagine o dei prodotti” del soggetto erogante, a fronte di una verificabile attività promozionale da parte del beneficiario;
- il costo diventa integralmente deducibile, senza necessità di ulteriori prove da parte del contribuente.
La Corte precisa però che il beneficio si applica solo se il soggetto percettore è una società sportiva dilettantistica costituita come società di capitali senza scopo di lucro, come chiarito da Cass. 9614/2019.
Diverso il discorso per la sponsorizzazione da € 70.000 alle Srl, società di capitali ordinaria, priva dei requisiti delle società sportive dilettantistiche, qui non opera la presunzione di cui sopra.
La deducibilità deve essere valutata secondo i criteri generali previsti per l’inerenza, ai sensi dell’art. 108 TUIR e dell’art. 19 DPR 633/1972 (IVA).Per la parte dei costi non coperti dalla presunzione, la Cassazione richiama l’orientamento secondo cui:
- L’inerenza è un giudizio qualitativo, non utilitaristico né quantitativo. Un costo è inerente se correlato all’attività imprenditoriale, anche indirettamente o in proiezione futura, senza dover dimostrare un vantaggio economico immediato.
Il contribuente deve dimostrare:
- l’esistenza del costo;
- la natura dell'operazione;
- la correlazione con l’attività d’impresa.
Nel caso concreto, la CTR aveva accertato che l’utilizzo del marchio e la visibilità derivante dalle sponsorizzazioni (anche tramite adesivi sulle vetture) generavano potenziale utilità promozionale, ritenuta sufficiente ai fini dell’inerenza.
L’Agenzia sosteneva che mancassero cartelloni, banner, hospitality e altre forme di promozione previste contrattualmente.
La Corte però osserva che la contestazione rileva solo in ambito civilistico (inadempimento), non fiscale: se un minimo di promozione è avvenuto, la spesa può essere considerata inerente.La sentenza ribadisce in modo chiaro due principi:
- la presunzione ex art. 90 L. 289/2002 è assoluta e riguarda soltanto:
- sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche;
- costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro e in tali casi, i costi sono integralmente deducibili, senza ulteriori prove.
Per il criterio generale di inerenza per le altre sponsorizzazioni, quando la presunzione non opera:
- l’inerenza deve essere valutata qualitativamente;
- la promozione può anche essere indiretta, potenziale o proiettata nel futuro;
- non occorre dimostrare l’efficacia economica della campagna pubblicitaria;
- è sufficiente provare l’esistenza di una concreta attività promozionale.
La pronuncia offre indicazioni utili per la gestione dei contratti di sponsorizzazione:
- verificare la natura del soggetto sponsorizzato: solo le ASD costituite come società di capitali senza scopo di lucro godono della presunzione;
- conservare prove documentali della promozione: anche minime (foto, adesivi, menzioni, pubblicazioni).
- curare la coerenza tra attività promozionale e business aziendale: la “proiezione futura” è sufficiente, ma la correlazione deve essere rintracciabile.
- attenzione alle clausole contrattuali: eventuali inadempimenti del soggetto sponsorizzato non incidono automaticamente sulla deducibilità, ma possono essere rilevanti sul piano civilistico.
Cocludendo le sponsorizzazioni verso ASD possono beneficiare di presunzione di inerenza solo se rispettano pienamente i requisiti dell’art. 90.
Le spese verso soggetti con fini di lucro devono essere documentate e giustificate nella loro utilità per l’attività d’impresa.
Il principio è chiaro: non conta solo il nome del soggetto sponsorizzato, ma la sua reale natura giuridica e la coerenza fiscale dell’operazione.