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    Operatori di Cripto attività: nuove regole dal 1° gennaio

    Il Governo nel consiglio dei ministri dell8 ottobre ha approvato un Dlgs in via preliminare che recepisce la direttiva DAC-8, introducendo l’obbligo di comunicazione e lo scambio automatico di dati sulle operazioni in cripto-attività da parte dei gestori, estendendo così l’ambito della cooperazione amministrativa internazionale nel settore fiscale. 

    Inoltre si amplia l’oggetto dello scambio d’informazioni ai meccanismi fiscali transfrontalieri che coinvolgono persone fisiche ad alto patrimonio netto. L’obiettivo è rafforzare la lotta all’evasione fiscale, in linea con gli standard internazionali, includendo anche le tasse e imposte non armonizzate.

    Operatori di Cripto attività: nuove regole dal 1° gennaio

    Dal 1° gennaio si allarga lo scambio automatico delle informazioni in ambito fiscale tra l’Italia e l’Ue.

    Tutti i redditi previsti dalla direttiva del 2011 (redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e proprietà e redditi immobiliari, fino ad oggi erano invece solo due tipologie a scelta) entrano nell'ambito delle informazioni da fornire.

    Lo schema di decreto di recepimento della direttiva “Dac 8” n 2226 del 2023, in linea con la normativa MICAR, spinge sulla reportistica fiscale per gli exchanger

    Gli obblighi di trasmissione dati diventano estremamente dettagliati, superando quelli previsti dal collaudato Common Reporting Standard (Crs) sullo scambio automatico. 

    Ciò andrà ad incidere in modo significativo sugli standard di trasparenza e verifica del mondo cripto, cornice che va anche oltre le raccomandazioni del Gafi ossia Gruppo di azione finanziaria, soddisfatte dalla licenza a operare rilasciata da un’autorità statale, dalla trasparenza fiscale e dal corretto approccio antiriciclaggio.

    A partire dal 1° gennaio 2026, tutti i prestatori di servizi per le cripto-attività saranno tenuti a comunicare annualmente all’agenzia delle Entrate un set di informazioni molto complesso: 

    • dati angrafici
    • dati fiscali
    • natura delle operazioni

    Attenzione al fatto che il termine per ottenere l’autorizzazione a operare secondo la normativa Micar è fissato al 31 dicembre 2025, scadenza che riguarda sia i nuovi operatori sia i già attivi sotto il precedente regime nazionale Oam, i quali dovranno regolarizzare la posizione per evitare interruzioni nell’operatività. Gli obblighi di reportistica scatteranno poi dal 1° gennaio 2026.

    E' utile evidenziare che il Decreto legislativo approvato ieri consta di 19 articoli tra i quali l'art 7 evidenzia che i Prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione sono soggetti i seguenti:

    • a) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione autorizzati, ai sensi dell’articolo 63 del regolamento (UE) 2023/1114, dallo Stato ovvero autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività nel territorio dello Stato a seguito di notifica ai sensi dell’articolo 60 del medesimo regolamento (UE) 2023/1114; 
    • b) i prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, diversi da quelli indicati alla lettera a), che sono: 
      • 1) entità o persone fisiche residenti ai fini fiscali nel territorio dello Stato;
      • 2) entità costituite o organizzate in base a disposizioni nazionali e aventi la personalità giuridica o soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel territorio dello Stato;
      • 3) entità gestite nello Stato;
      • 4) entità o persone fisiche che hanno una sede abituale di attività nel territorio dello Stato.

    Si attende il seguito dell'iter di approvazione definitiva per maggiore dettaglio delle attese novità con decorrenza 2026.

  • IUC (Imu - Tasi - Tari)

    Valore IMU aree fabbricabili: valutazione per quelle acquistate all’asta

    Per le aree edificabili, la base imponibile IMU è rappresentata dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione o alla data di approvazione degli strumenti urbanistici (art. 1, comma 746, L. 160/2019).

    Questo valore venale deve essere determinato tenendo conto di fattori oggettivi, come:

    • la zona territoriale;
    • l’indice di edificabilità;
    • la destinazione d’uso consentita;
    • gli eventuali oneri per l’urbanizzazione;
    • i prezzi di mercato per aree simili.

    Una delle questioni più dibattute riguarda le aree acquistate tramite asta giudiziaria.

    In questi casi, ci si chiede: il prezzo di aggiudicazione può coincidere con il valore venale da dichiarare ai fini IMU.

    Valore IMU aree fabbricabili: il caso di quelle acquistate all’asta

    La normativa non contempla esplicitamente il prezzo d’asta come parametro di riferimento, di conseguenza, la sua validità ai fini IMU è oggetto di interpretazioni giurisprudenziali contrastanti.

    La giurisprudenza di legittimità e tributaria ha offerto nel tempo letture divergenti.

    In alcune sentenze, la Cassazione ha escluso il prezzo di aggiudicazione tra i parametri validi per determinare la base imponibile IMU. 

    Secondo questa visione, il prezzo d’asta può risultare distorto da ribassi rilevanti dovuti alla necessità di vendere rapidamente, e non rispecchiare il reale valore di mercato (Cass. 17 maggio 2017, n. 12273).

    Al contrario, altre pronunce (Cass. 24 settembre 2003, n. 14148; CGT Reggio Emilia, sent. 155/2/25) riconoscono valenza oggettiva al prezzo di aggiudicazione, in quanto:

    • fissato in una procedura pubblica;
    • basato su perizia del CTU;
    • validato da organi giudiziari.

    In queste sentenze si sottolinea come la procedura d’asta garantisca trasparenza, rendendo il prezzo un possibile riferimento attendibile.

    Ciò premesso non è  possibile dunque individuare una regola valida in assoluto, ma si ritiene che vada invece adottata una valutazione caso per caso.

    In conclusone, se nell’asta giudiziaria in cui è stato acquistata l’area fabbricabile, non si sono verificate circostanze da rendere il prezzo difforme dal valore di mercato si dovrebbe potere fare riferimento al predetto prezzo per determinare la base imponibile IMU.

    Il prezzo d'asta potrebbe ad esempio essere ritenuto idoneo nel caso in cui, ad esmepio, sia conforme alla perizia del CTU nell’ambito del pignoramento immobiliare, oppure similare a prezzi di aree edificabili con analoghe caratteristiche

  • IMU e IVIE

    Prospetto aliquote IMU: il calendario dal MEF

    Dal 2025 è obbligatorio inviare il prospetto delle aliquote IMU da parte dei Comuni, tramite il portale federalismo fiscale.

    Ricordiamo che le delibere di approvazione del proseptto andavano approvate entro il 28 febbraio scorso.

    Successivamente, il Dl n 84/2025 convertito in legge, ha previsto una proroga per gli enti locali consentendo maggior tempo per adempiere, ossia entro il termine del 15 settembre.

    Il MEF in data 6 ottobre ha pubblicato un avviso per ricordare le scadenze.

    Prospetto aliquote IMU: entro il 14 ottobre sul portale federalismo

    Il mef con avviso ha ricordato che entro lunedì 14 ottobre 2025 i Comuni sono tenuti a trasmettere telematicamente al Ministero dell’Economia e delle Finanze le delibere tariffarie Imu e Tari relative al 2025, attraverso il Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge n. 201/2011 e del comma 767 della legge n. 160/2019.

    Il termine è perentorio: la mancata trasmissione nei tempi stabiliti comporta l’inefficacia delle delibere, con conseguenti effetti sul gettito e possibili profili di responsabilità amministrativa per i funzionari comunali.

    Attenzione al fatto che, l’efficacia delle delibere è subordinata anche alla pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale, che deve avvenire entro il 28 ottobre 2025 a cura del MEF.
    La pubblicazione completa il procedimento e consente alle delibere trasmesse nei termini di acquisire piena validità.

    In particolare, per la Tari l’inefficacia comporta l’applicazione delle tariffe 2024, in virtù del principio di conferma tacita delle delibere vigenti, mentre per l’Imu la mancata pubblicazione determina l’applicazione delle aliquote di base (e non più quelle dell’anno precedente, come invece accadeva fino al 2024 in caso di inadempienza).

    Il MEF chiarisce anche che il procedimento di trasmissione delle delibere Imu è stato semplificato. 

    Non è più necessario caricare l’intero testo della delibera di approvazione, ma solo il prospetto delle aliquote indicando, altresì, numero e data della delibera ed organo deliberante. 

    Proprio per consentire agli Enti locali di adeguarsi alle nuove modalità di caricamento sul Portale del federalismo fiscale, difatti, il decreto-legge 29 giugno 2025, n. 84, ha prorogato al 15 settembre 2025 il termine entro il quale i Comuni potevano approvare o modificare le delibere regolamentari e tariffarie relative ai tributi locali, inclusi Imu e Tari.

    Ricordiamo che l'IFEL, su questo adempimento, aveva pubblicato alcuni chiarimenti. 

    In proposito leggi: Prospetto aliquote IMU 2025: il MEF pubblica le FAQ 

    Il MEF aveva chiarito che per tale adempimento è possibile consultare le: “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU dove viene evidenziato che il Prospetto aliquote IMU 2025 deve essere approvato con espressa delibera, la quale, però, non va trasmessa al Dipartimento delle finanze ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi nella successiva fase di trasmissione del Prospetto.

    Conseguentemente, nel caso in cui il comune trasmetta comunque il testo della delibera approvativa del Prospetto, all’interno, ad esempio, della sezione relativa ai regolamenti dell’applicazione “Gestione IMU” oppure di altra sezione del medesimo Portale (non essendo più presente, a decorrere dall’anno 2025, l’apposita sezione per l’inserimento della delibera di approvazione delle aliquote IMU, sostituita da quella del Prospetto), il MEF procederà alla
    cancellazione della delibera stessa dall’applicazione.

  • Reverse Charge

    Coobligato reverse charge logistica: codice tributo ad hoc

    Coon la Risoluzione n 53 del 7 ottobre le Entrate hanno istituito il codice tributo  “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione
    contabile IVA logistica”.

    Riepiloghiamo la norma di riferimento prima delle istruzioni per il modello F24.

    Coobligato reverse charge logistica: codice tributo ad hoc

    L’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha previsto un regime opzionale per il versamento dell’IVA per il settore della logistica.

    E' stato stabilito che per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta”.
    Con risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo “6045” per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
    Con la risoluzione n 53 del 7 ottobre, per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto solidalmente responsabile dell’imposta dovuta, si istituisce il seguente codice identificativo:

    • “66” denominato “Soggetto solidalmente responsabile inversione contabile IVA logistica”.

    Pertanto, in sede di compilazione del modello F24 nella sezione “Contribuente” sono riportati il codice fiscale e i dati anagrafici del committente

    o dell’appaltatore, nei relativi campi; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è valorizzato con il codice fiscale del soggetto solidalmente responsabile, prestatore o subappaltatore, unitamente al codice “66” da riportare nel campo “codice identificativo”

    Allegati:
  • Agricoltura

    Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo

    Con la Risoluzione n 54 del 7 ottobre viene istituito il codice tributo per il bonus formazione giovani agricoltori.

    Per tutte le regole del bonus leggi anche: Bonus formazione giovani agricoltori: percentuale al 100% ma ricordiamo sinteticamente che si tratta di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore
    a quarantuno anni compiuti, 
    che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola.

    Bonus formazione giovani agricoltori: ecco il codice tributo

    Con il Provvedimento n 364506/2025 del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 ottobre 2025 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario per le spese di formazione.
    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area
    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

    •  “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola – articolo 6,
      comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

    Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

    Allegati:
  • Banche, Imprese e Assicurazioni

    Rifiuti: nuove regole per contrasto agli illeciti

    Pubblicata in GU del 7 ottobre la Legge n 147/2025 di conversione del Decreto legge n 116/2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi e per l’istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. 

    Vediamo le novità per gli illeciti.

    Rifiuti: nuove regole per contrasto agli illeciti

    Il Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183/2025, introduce un pacchetto di sanzioni più severe per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti e la realizzazione o gestione di discariche abusive.
    L’intervento normativo risponde all’urgenza di tutelare le aree maggiormente esposte al degrado ambientale, con particolare attenzione alla Terra dei Fuochi, ma con effetti estesi a tutto il territorio nazionale.

    Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate  le seguenti modificazioni:

    • a)  all'articolo  212,  dopo  il  comma  19-bis  e'  aggiunto  il seguente: «19-ter. Fermo il reato di cui all'articolo 256, l'impresa  che esercita l'autotrasporto di cose per conto di  terzi  che,  essendovi tenuta,  non  risulta  iscritta  all'Albo   nazionale   dei   gestori ambientali e commette una violazione delle  disposizioni  di  cui  al Titolo VI della Parte quarta nell'ambito dell'attivita' di trasporto, e'  soggetta,  oltre alle  sanzioni  previste   per  la   specifica violazione, alla  sanzione  accessoria  della  sospensione  dall'Albo nazionale  delle  persone  fisiche  e   giuridiche   che   esercitano l'autotrasporto di cose per conto di  terzi,  di  cui  alla  legge  6 giugno 1974, n. 298 da  quindici  giorni  a  due  mesi. In  caso  di reiterazione delle violazioni  ai  sensi  dell'articolo  8-bis  della legge 24 ottobre 1981, n. 689 o di recidiva ai sensi dell'articolo 99 del  codice  penale,  si applica  la   sanzione   accessoria   della cancellazione dall'Albo nazionale delle persone fisiche e  giuridiche che esercitano l'autotrasporto  di  cose  per  conto  di  terzi,  con divieto di reiscrizione prima che siano trascorsi due anni.»;
    • b) all'articolo 255: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192,  commi  1  e  2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque  superficiali  o  sotterranee  e'  punito  con l'ammenda da millecinquecento a diciottomila euro. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante  l'utilizzo  di  veicoli  a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi',  la  sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a  quattro mesi, secondo le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo  II,  Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,  i titolari di imprese e  i  responsabili  di  enti  che  abbandonano  o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono  nelle acque superficiali o sotterranee in violazione  del  divieto  di  cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da tremila a ventisettemila euro.»; 3) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Fuori dai casi  di  cui  all'articolo  15,  comma  1, lettera f-bis), del decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285, quando l'abbandono o il deposito  riguarda  rifiuti  ai  sensi  degli articoli 232-bis e 232-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n. 152, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento di una somma da 80 euro a 320 euro.»; 4) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: «1-ter. L'accertamento delle violazioni di cui al comma 1-bis puo' avvenire senza contestazione immediata attraverso  le  immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati. Il Sindaco del Comune in cui e' stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis e' competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.»; 5) la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Abbandono  di rifiuti non pericolosi»;
    • c) dopo l'articolo 255 sono inseriti i seguenti:  «Art. 255-bis (Abbandono di  rifiuti  non  pericolosi  in  casi particolari). – 1. Chiunque, in violazione delle disposizioni  degli articoli 192, commi 1 e 2,  226,  comma  2,  e  231,  commi  1  e  2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li  immette  nelle acque superficiali o sotterranee e' punito con la reclusione  da  sei mesi a cinque anni se: a) dal fatto deriva pericolo  per  la  vita  o  l'incolumita' delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento: 1)  delle  acque  o  dell'aria,  o  di  porzioni  estese  o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della  biodiversita',  anche  agraria, della flora o della fauna; b) il fatto e' commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze. 2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.
      3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresi', la sanzione accessoria della sospensione della  patente  di guida da due a sei mesi. Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al Titolo VI, Capo II, Sezione II  del  decreto legislativo  30  aprile 1992, n. 285.

    Per tutte le altre novità si rimanda al testo del DL e in sintesi si può affermare che con il D.L. 116/2025 si estende la responsabilità penale diretta dei vertici aziendali:

    • i titolari di imprese e i responsabili operativi rispondono per condotte anche colpose;
    • le sanzioni si applicano anche per omessa vigilanza sul comportamento degli autisti o del personale operativo.«[…] Il titolare dell'impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza […]» (art. 259-bis).

    In caso di reato ambientale, l’impresa può incorrere anche nella responsabilità amministrativa degli enti (ex D.Lgs. 231/2001).

  • Reverse Charge

    Reverse charge logistica: chiarimenti ADE per la fattura

    Le Entrate con una faq hanno replicato a dubbi sulla fatturazione elettronica per l'opzione del reverse charge del settore logistica.

    In relazione alle prestazioni per le quali sia stata effettuata l'opzione per il reverse charge nel settore della logistica, veniva domandato come debba essere compilata la fattura elettronica, al fine di evidenziare che l’IVA non viene versata dal prestatore, bensì dal committente, e come debba essere registrata tale fattura nei registri IVA di prestatore e committente.

    Prima del dettaglio della risposta delle Entrate con FAQ del mese di settembre ricordiamo che con la Risoluzione n 47 del 28 luglio, le Entrate hanno istituito il codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore aggiunto IVA dovuta dal committente in nome e per conto del prestatore (a seguito dell’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

    Reverse charge logistica: chiarimenti ADE per la fattura elettronica

    Le Entrate hanno replicato che in attesa dell’autorizzazione unionale all’applicazione del meccanismo del reverse charge alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica, introdotto dalla nuova formulazione dell’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del DPR n. 633 del 1972, il prestatore e il committente possono optare per il regime transitorio disciplinato dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ai sensi del quale, il pagamento dell’IVA sulle anzidette prestazioni è «effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. (…). Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore».

    Da tale formulazione normativa discende che l’obbligo di fatturazione permane in capo al prestatore – debitore d’imposta – che è tenuto a emettere fattura ai sensi dell’articolo 21 del DPR n. 633 del 1972, indicando, oltre all’imponibile, anche l’aliquota e l’ammontare dell’imposta, con l’annotazione “Opzione IVA a carico del committente ex articolo 1, comma 59, legge n. 207 del 2024” (in analogia a quanto precisato, con la circolare n. 15/E del 13 aprile 2015, in materia di split payment). 

    È traslato, in capo al committente, esclusivamente l’onere del versamento dell’IVA, da eseguire in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.

     Qualora le parti, ai fini gestionali, lo ritengano utile, è possibile valorizzare, in fattura, il blocco opzionale e ripetibile “2.1.3 ”, compilando i seguenti campi: 

    • il campo “2.1.3.2 ” (con il valore predefinito “RCLogistica”),
    • il campo “2.1.3.5 ” (con il numero del protocollo telematico della comunicazione), 
    • il campo “2.1.3.3 ” (con la data corrispondente).

    Il prestatore deve poi annotare, in modo distinto, le fatture emesse in regime di opzione nel registro “IVA vendite” ai sensi dell’articolo 23 del DPR n. 633 del 1972, riportando dunque separatamente l’IVA che – non essendo incassata e versata – non concorre né alla liquidazione periodica, né a quella annuale del prestatore medesimo.

    In capo al committente tenuto al versamento, resta l’obbligo di registrare le fatture nel registro “IVA acquisti” di cui all’articolo 25 del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione della relativa imposta.

    L’imposta è versata dal committente con modello F24, senza possibilità di compensazione, entro il giorno sedici del mese successivo alla data di emissione della fattura, utilizzando il codice tributo “6045”, secondo le modalità indicate nella risoluzione n. 47/E del 28 luglio 2025.

    Si precisa infine che le modalità di compilazione della fattura elettronica e l’annotazione nei registri del committente e del prestatore non incidono sulla validità dell’opzione, che si perfeziona e si considera effettuata – ai sensi dell’articolo 1, comma 61, della legge n. 207 del 2024 – dalla data di trasmissione del modello di comunicazione approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 luglio 2025.

    Opzione IVA dal committente settore logistica: codice tributo per versare

    L’articolo 17, sesto comma, lettera a-quinquies), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevede l’applicazione del regime dell’inversione contabile alle prestazioni di servizi ivi previste, effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica.
    Il comma 58 dell’articolo 1 della legge n. 207 del 2024 subordina l’efficacia della disposizione di cui alla citata lettera a-quinquies) al rilascio, da parte del
    Consiglio dell’Unione europea, dell’autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre
    2006.
    Nelle more della autorizzazione, il comma 59 del richiamato articolo 1 della legge n. 207 del 2024 ha previsto un regime opzionale stabilendo
    ch
    e “per le prestazioni di servizi ivi previste, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica, il prestatore e il committente possono optare affinché il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto sulle prestazioni rese sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta.  La medesima opzione può essere esercitata nei rapporti tra l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori. In tal caso, si applicano le disposizioni di cui al quarto periodo e resta ferma la responsabilità solidale dei subappaltatori per l’imposta dovuta.  Nel caso di cui al primo periodo, la fattura è emessa ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 dal prestatore e l’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo alla data di emissione della fattura da parte del prestatore”.
    Con il Provvedimento n 309107 delle Entrate del 28 luglio 2025 è stato approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni
    di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica
    di cui all’articolo 1, comma 60, della legge n. 207 del 2024, nonché le relative istruzioni.
    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite il modello F24, delle somme in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:

    • “6045” denominato “IVA – inversione contabile settore logistica –regime opzionale di cui all’articolo 1, comma 59, della legge 30
      dicembre 2024, n. 207”.

    In sede di compilazione del modello di versamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” esclusivamente in corrispondenza delle

    somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento”, del mese e dell’anno d’imposta per cui si effettua il pagamento, rispettivamente, nei formati “00MM” e “AAAA”