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Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi
Scaduto il termine "ordinario" del 17 marzo (il 16 marzo era domenica) di invio della CU 2025 Certificazione Unica dei sostituti di imposta si può ancora rimediare se non si è provveduto.
Ricordiamo che per le sole certificazioni degli autonomi il termine è a fine mese e in proposito leggi: Certificazione Unica autonomi: in scadenza il 31 marzo.
Relativamente alla scadenza ordinaria, chi non provvede nei tempi stabiliti dalla legislazione, può sempre ricorrere al ravvedimento operoso.
In proposito le Entrate hanno pubblicato lo scorso anno la Circolare n 12/2024 con oggetto Istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e all’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2023.
Il documento, sotto forma di risposte a quesiti, su specifiche tematiche tra i dubbi ne riguardava appunto uno sulla CU.
In ipotesi di errore o omissione nella trasmissione all’Agenzia delle entrate della certificazione unica (CU), si chiedeva se fosse possibile avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso.
La risposta delle Entrate è stata affermativa, ossia è possibile ravvedersi per tardiva CU, vediamo il dettaglio delle motivazioni.
Certificazione Unica tardiva o errata: regole per ravvedersi
Le Entrate, nel citato documento di prassi e in quelli successivi, specificano che è stato evidenziato che la tempistica prevista per l’invio delle CU è essenziale ai fini del loro utilizzo per l’elaborazione delle dichiarazioni precompilate, da rendere tempestivamente disponibili ai contribuenti, risultando non sempre compatibile con l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
In merito, le Entrate hanno chiarito che la norma sanzionatoria posta a presidio della citata tempestività di cui all’articolo 4, comma 6-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è stata oggetto di diversi interventi legislativi, assumendo l’attuale formulazione, secondo la quale, tra l’altro, per «[…] ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro in deroga a quanto previsto dall’articolo 12, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, con un massimo di euro 50.000 per sostituto di imposta. Nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i cinque giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Se la certificazione è correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini previsti nel primo e nel terzo periodo, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di euro 20.000».
Il legislatore ha, quindi, ritenuto ammissibile l’invio della CU oltre il termine di legge, sanzionando la tardività di tale invio e stabilendo apposita graduazione del quantum sanzionatorio.
Al fine di contemperare tale volontà con i principi generali dell’ordinamento tributario, tra i quali figura l’applicazione generale del ravvedimento operoso, in assenza di espressa previsione di segno contrario, devono ritenersi superate le indicazioni fornite con la circolare n. 6/E del 2015.
Ne consegue che è ammissibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti.
Se il sostituto trasmette all’Agenzia delle entrate e rilascia al percipiente una CU tardiva o rettificativa, il contribuente potrà esibirla al CAF o al professionista abilitato affinché quest’ultimo ne tenga conto ai fini della predisposizione o dell’eventuale rettifica della dichiarazione dei redditi.
Tabelle di riepilogo delle scadenze invio CU 2025
Percipiente Trasmissione ADE Lavoratori dipendenti, pensionati e redditi
assimilati
17 marzo Lavoratori autonomi esercenti arti o
professioni abituali
31 marzo Redditi esenti o non soggetti alla dichiarazione
precompilata
31 ottobre -
Modelli ISA 2025: ecco le regole
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 131055 del 17 marzo le regole per gli ISA indici sintetici di affidabilità:
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Commercio
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Agricoltura
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Manifatture
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Professionisti
- ISA 2025 Indici sintetici di affidabilità – Servizi
Ricordiamo che all'atto della pubblicazione della prima bozza le Entrate evidenziavano che i modelli sono aggiornati ai nuovi codici ATECO 2025.
ISA 2025: pubblicati i definitivi
A partire dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025 che sostituisce la versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.
Tale nuova classificazione verrà adottata ai fini amministrativi a partire dal 1° aprile 2025 e se ne è tenuto conto anche nella predisposizione degli ISA 2025.
Con il provvedimento di cui sopra, sono approvati, unitamente alle relative istruzioni – costituite da una Parte Generale, comune a tutti i modelli, da parti specifiche per ciascun modello e da parti relative ai quadri A, F e H, comuni ai modelli che ne prevedono il richiamo nelle relative istruzioni specifiche – i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, che sono parte integrante dei modelli della dichiarazione dei redditi.
Attenzione al fatto che i modelli devono essere presentati dai contribuenti che nel periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività
professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale indicati nella Tabella 1 allegata alle Istruzioni Parte Generale in precedenza citate e che sono tenuti all’applicazione degli stessi, ovvero che, ancorché esclusi dall’applicazione degli indici, sono comunque tenuti alla presentazione dei modelli, in quanto:- esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’indice sintetico di affidabilità fiscale, relativo all’attività prevalente, superi il 30 per cento dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
- svolgono attività d’impresa, arte o professione e partecipano a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Al solo fine di acquisire le informazioni utili alla elaborazione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, i contribuenti che, nel periodo d’imposta 2024, hanno dichiarato redditi d’impresa derivanti dall’esercizio in via prevalente di una delle seguenti attività economiche:
- a) Attività di ingegneria, codice attività 71.12.10;
- b) Attività di commercialisti, codice attività 69.20.01;
- c) Attività di esperti contabili, codice attività 69.20.03;
- d) Attività di consulenti del lavoro, codice attività 69.20.04;
- e) Progettazione, pianificazione e supervisione di scavi archeologici, codice attività 71.11.01;
- f) Attività di architettura n.c.a., codice attività 71.11.09;
- g) Servizi veterinari, codice attività 75.00.00;
- h) Attività legali e giuridiche, codice attività 69.10.10, devono compilare uno dei seguenti modelli approvati con il presente provvedimento:
- DK02U – Attività degli studi di ingegneria, per l’attività di cui alla lettera a);
- DK05U – Servizi forniti da dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro, per le attività di cui alle lettere da b) a d);
- DK18U – Attività degli studi di architettura, per le attività di alle lettere e) e f);
- DK22U – Servizi veterinari, per l’attività di cui alla lettera g);
- DK04U – Attività degli studi legali, per l’attività di cui alla lettera h).
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Transazioni commerciali: tasso per ritardato pagamento
Pubblicato in GU n 63 del 17 marzo il comunicato del MEF con il saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali.
Ricordiamo che ai sensi dell'art. 5 del Dlgs n. 231/2002 "Gli interessi moratori sono determinati nella misura degli interessi legali di mora. Nelle transazioni commerciali tra imprese è consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso, nei limiti previsti dall'articolo 7."
Il tasso di riferimento è così determinato:
- per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno;
- per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno.
Pertanto ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo. n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2025 il tasso di riferimento e' pari al 3,15 per cento.
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Spese sanitarie detraibili anche quando sostenute all’estero
Sono molteplici le situazioni in conseguenza delle quali un contribuente italiano può trovarsi a sostenere delle spese sanitarie all’estero.
Può accadere durante un viaggio, durante un periodo di lavoro all’estero oppure anche per scelta, quando c’è la necessità di una prestazione sanitaria di particolare specializzazione, non reperibile in Italia.
A riguardo il sito del Ministero degli esteri e quello del Ministero della salute offrono una serie di utili informazioni per i contribuenti che hanno necessità di usufruire di prestazioni sanitarie all’estero.
Come regola generale, i cittadini dell’Unione Europea possono usufruire di cure gratuite, presso le strutture pubbliche o in quelle convenzionate, in tutti i paesi dell’Unione, fermo restando il pagamento del ticket sanitario.
Per usufruire di queste prestazioni basta presentare una tessera sanitaria italiana in corso di validità; ma va precisato che l’entità del ticket sanitario può variare, anche considerevolmente, da paese a paese.
Per quanto riguarda invece i paesi extra UE, bisogna fare una distinzione tra i paesi con cui l’Italia è in un rapporto di convenzione per l’assistenza sanitaria e quelli in cui questo rapporto non c’è.
Quando un tale rapporto c’è, le condizioni previste dalla convenzione possono cambiare da paese a paese. Diversamente, quando una tale convenzione non c’è, come accade spesso per molti paesi fuori dall’Unione Europea, i costi sono totalmente a carico del contribuente.
Per tale motivazione, chi viaggia fuori dall’Unione, spesso stipula una polizza assicurativa che copre anche una evenienza di questo tipo.
La detrazione delle spese sanitarie sostenute all’estero
In ragione di tutto ciò si pone il problema se i costi sostenuti all’estero dal contribuente per prestazioni sanitarie possano godere della detrazione del 19% dal reddito complessivo Irpef: la risposta è affermativa.
Come regola generale le spese sanitarie sostenute all’estero godono dello stesso regime di detrazione di quelle sostenute in Italia.
Anche per queste spese, dunque, è necessario un documento fiscale che certifichi le caratteristiche della prestazione usufruita, con i riferimenti di chi l’ha sostenuta, come avviene in Italia, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E/2023.
Per le medesime motivazioni la spesa sanitaria, per essere detraibile, dovrà essere sostenuta con mezzo tracciato, come bonifico bancario o pagamento tramite bancomat o carta di credito (requisito ovviamente non richiesto per farmaci e dispositivi medici).
Riguardo i documenti comprovanti la prestazione, ovviamente effettuata da personale sanitario qualificato, sarà richiesta la traduzione: se il documento è in inglese, francese, tedesco e spagnolo, la traduzione può essere fatta dallo stesso contribuente; se in altra lingua, è richiesta una traduzione giurata in lingua italiana.
Può accedere, tuttavia, che la spesa sanitaria sostenuta all’estero non sia pagata direttamente dal contribuente, ma dalla compagnia assicurativa con la quale questi aveva stipulato una polizza: si pensi alle già citate polizze assicurative che molti contribuenti stipulano in caso di viaggio fuori dall’Unione Europea.
Ebbene, il costo è detraibile anche quando una prestazione sanitaria è effettuata all’estero e la spesa viene sostenuta dal contribuente e poi rimborsata da compagnia assicuratrice, oppure sia da questa direttamente saldata per conto del contribuente.
Ciò che è richiesto, ai fini della detraibilità, in questo caso, è che il premio sostenuto dal contribuente per la polizza non sia stato né detratto né dedotto dal contribuente.
Per quanto riguarda l’obbligo di tracciabilità, quando la spesa è sostenuta direttamente dalla società assicuratrice, questo si considera assolto.
Tratta proprio di una situazione analoga la recente sentenza della Corte di Cassazione numero 30611/2024, di cui chi scrive ha già parlato con l’articolo “Spese sanitarie detraibili anche quando pagate dall’assicurazione”, e a cui si rimanda per un approfondimento: nel caso esaminato dalla Corte, la prestazione sanitaria era stata effettuata dal contribuente in un paese fuori dall’Unione Europea, e pagata direttamente dalla compagnia assicurativa.
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Colonnine di ricarica con corrispettivi: nuovo obbligo in arrivo
E' stato approvato il Dlgs Correttivo di norme su adempimenti fiscali e processo tributario.
Il Governo in data 13 marzo ha licenziato però un testo approvato in via preliminare che passa ora alle commissioni parlamentari. La tempistica di approvazione definitiva non è ancora stata chiarita.
Vediamo cosa contiene la norma sui veicolo elettrici.
Colonnine di ricarica con corrispettivi: nuovo obbligo in arrivo
La norma in bozza prevede che il Regolamento (UE) 2023/1804, allo scopo di incentivare lo sviluppo della mobilità sostenibile e armonizzare la regolamentazione tecnica unionale, ha previsto una peculiare disciplina riguardante le infrastrutture mediante le quali rifornire veicoli a combustibili alternativi rispetto a quelli fossili.
In particolare, il Regolamento stabilisce che il punto di ricarica sia “connesso digitalmente”, inviando e ricevendo informazioni in tempo reale, comunicando in modo bidirezionale con la rete elettrica e il veicolo elettrico, al fine di essere monitorato e controllato a distanza, anche per avviare e interrompere la sessione di ricarica e misurare i flussi di energia elettrica.
Inoltre, l’articolo 5 del Regolamento prevede che “presso i punti di ricarica accessibili al pubblico installati a decorrere dal 13 aprile 2024, è possibile effettuare una ricarica ad hoc utilizzando uno strumento di pagamento ampiamente utilizzato nell’Unione. A tal fine i gestori dei punti di ricarica accettano pagamenti elettronici presso tali punti mediante terminali e dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento, tra cui almeno uno degli strumenti seguenti:
a) lettori di carte di pagamento;
b) dispositivi con funzionalità senza contatto che consente quanto meno di leggere carte di pagamento;
c) per i punti di ricarica accessibili al pubblico con una potenza di uscita inferiore a 50 kW, dispositivi che utilizzano una connessione internet e consentono operazioni di pagamento sicure, ad esempio quelli che generano uno specifico codice di risposta rapida.”.
In considerazione delle peculiarità stabilite dal Regolamento unionale e delle garanzie di tracciabilità dei dati riferiti alle singole operazioni di ricarica elettrica e dei relativi pagamenti, viene introdotta una specifica disposizione normativa per disciplinare l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte degli operatori che mettono a disposizione servizi di ricarica elettrica dei veicoli, tramite stazioni di ricarica che non prevedono l’identificazione del cliente.
La norma dà attuazione ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nell’articolo 16, comma 1, della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, integrando gli interventi di cui al decreto legislativo n. 1, del 2024, garantendo il rispetto dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.
Si demanda a uno specifico provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanarsi entro 180 giorni dalla entrata in vigore della disposizione, la regolamentazione tecnica del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, escludendo qualsiasi informazione sui clienti.
Con la nuova disposizione, inoltre, vengono estese alle operazioni di ricarica elettriche le sanzioni connesse alle violazioni dovute alla mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero alla memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, disciplinate dagli articoli 6, comma 2-bis, e 11, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Conseguentemente sono state apportate analoghe modifiche agli articoli 31, comma 3, e 36, comma 6 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024.
Si attende la norma definitiva.
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Contributo riversamento crediti R&S: slitta anche il decreto attuativo?
Il MIMIT avrebbe dovuto emanare entro 2 marzo, il decreto attuativo del contributo in conto capitale riconosciuto ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta ricerca e sviluppo del periodo 2015-2019.
E' quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 entrata i vigore il 1° gennaio.
Con il Decreto 25/2025 pubblicato in GU del 14 marzo si sono riaperti i termini per il riversamento dei crediti, si presume pertanto che il decreto del contributo di cui si tratta slitterà di conseguenza.
Riepiloghiamo intanto cosa ha introtto la legge di bilancio.
Riversamento credito R&S: cosa ha previsto la Legge di bilancio 2025
Ai sensi del comma 458, ai soggetti che hanno fruito del credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2013, e che hanno aderito alla procedura di riversamento dell’importo entro il 31 ottobre 2024, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 146/2021, (Leggi anche Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugno) è riconosciuto un contributo in conto capitale commisurato in termini percentuali a quanto riversato, nel limite di spesa di cui al successivo comma 460.
Il riversamento è stato riaperto quindi si attendono notizie anche di questo contributo introdotto dal 1° gennaio e di cui si attendeva entro il 2 marzo il decreto attuativo.
Il presupposto per l’ottenimento del contributo in conto capitale è:
- l’aver percepito il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del DL n. 145 del 2013, senza averne in tutto o in parte titolo;
- l’aver aderito alla procedura di riversamento spontaneo del credito d’imposta prevista dall’articolo 5, commi da 7 e 12, del decreto legge n. 146 del 2021.
Tale norma prevede che i soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del DL n. 245/2013, senza averne titolo, possono effettuare il riversamento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi al ricorrere di determinate condizioni ed entro specifici termini.
Ai sensi del comma 459, le modalità di erogazione del contributo, le percentuali e la rateizzazione dello stesso, riconosciuto a chi ha aderito al riversamento spontaneo conclusosi in ottobre (e ora riaperto), sono stabilite, con decreto emanato, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e quindi entro il 2 marzo.
Il comma 460 istituisce a tal fine nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione finanziaria di:
- 60 milioni di euro per l’anno 2025,
- 50 milioni di euro per l’anno 2026,
- 80 milioni di euro per l’anno 2027
- 60 milioni di euro per l’anno 2028.
Si attendono conferme per la misura.
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Modello 730/2025: novità per i redditi dominicali e agrari
Pubblicate tutte le regole per il Modello 730/2025 che quest'anno prevede diverse novità.
Scarica qui il Modello e le istruzioni per presentare entro il 30 settembre la dichiarazione dei redditi.
Tra le novità figura il nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P., vediamo il dettaglio.
Modello 730/2025: novità per i redditi dominicali e agrari
Nel Modello 730/2025, per gli anni 2024 e 2025, è stato previsto un regime agevolato per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
In particolare, i suddetti redditi dominicali e agrari concorrono congiuntamente alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
- a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
L'agevolazione compete anche ai familiari coadiuvanti del coltivatore diretto purché appartenenti al medesimo nucleo familiare, siano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatori diretti e partecipino attivamente all’esercizio dell’impresa familiare.
I redditi dominicali e agrari vanno indicati nel Quadro A del 730/2025:
Essi possono essere ricavati direttamente dagli atti catastali se la coltura praticata corrisponde a quella risultante dal catasto; se non corrisponde, vanno seguite le indicazioni contenute in Appendice alla voce “Variazioni di coltura dei terreni”.
I redditi dominicale e agrario delle superfici adibite alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l’applicazione della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia dove è situato il terreno. Tale metodo si applica anche alle superfici adibite alle colture prodotte in serra.
Si precisa che l’attività di funghicoltura è considerata agricola se vengono rispettati i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b) e c) del Tuir.
Per ciascun terreno indicare i dati di seguito descritti:- Colonna 1 (Reddito dominicale): indicare l’ammontare del reddito dominicale risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.
- Colonna 3 (Reddito agrario): indicare l’ammontare del reddito agrario risultante dagli atti catastali. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32, comma 3-bis, del Tuir il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir, è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento. La rivalutazione dei redditi dominicale e agrario sarà operata da chi presta l’assistenza fiscale, nella misura descritta nel precedente paragrafo “Rivalutazione dei redditi dei terreni”. In caso di conduzione associata, nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario calcolata in proporzione al periodo di durata del contratto e alla percentuale di partecipazione. Tale percentuale è quella che risulta da un apposito atto firmato sottoscritto da tutti gli associati, altrimenti le partecipazioni si considerano ripartite in parti uguali.
In caso di società semplici costituite per l’esercizio in forma associata di attività agricola con attività e redditi compresi nei limiti fissati dall’art. 32 del Tuir, i soci devono indicare le quote di partecipazione agli utili come risultano dall’atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all’inizio del periodo d’imposta. Se non sono determinate, le quote si presumono proporzionali ai conferimenti. - Colonna 2 (Titolo): indicare uno dei seguenti codici:
- ‘1’ proprietario del terreno non concesso in affitto;
- ‘2’ proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico);
- ‘3’ proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone (regime di libero mercato);
- ‘4’ conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario;
- ‘5’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- ‘6’ partecipante dell’impresa familiare agricola diverso dal titolare. Indicare nella colonna 3 la quota del reddito agrario imputata dall’impresa familiare. Il partecipante dell’impresa familiare che è anche proprietario del terreno deve riportare, secondo le regole ordinarie, reddito dominicale (colonna 1), giorni e percentuale di possesso;
- ‘7’ titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare;
- ‘10’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e agrario non imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società. Gli importi vanno indicati rispettivamente nelle colonne 1 e 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso;
- ‘11’ socio di società semplice, in relazione al reddito dominicale e/o agrario imponibile ai fini Irpef attribuito dalla società che fruisce del
regime agevolato previsto per imprenditori agricoli professionali. Il reddito dominicale va indicato in colonna 1 e il reddito agrario va riportato in colonna 3. Non vanno indicati giorni e percentuale di possesso e non va barrata la colonna 10. Se il proprietario del terreno o il conduttore del fondo è anche il titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare, può essere indicato indifferentemente il codice 1 o 7, oppure 4 o 7.
- Colonna 4: indicare il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l’intero anno).
- Colonna 5: indicare la percentuale di possesso espressa in percentuale (100 se per intero).
- Colonna 6 (Canone di affitto in regime vincolistico): in caso di terreno dato in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), indicare il canone risultante dal contratto, rapportato al periodo di colonna 4.
- Colonna 7 (Casi particolari): indicare uno dei seguenti codici:
- ‘2’ perdita per eventi naturali di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo nell’anno, se il possessore danneggiato ha presentato denuncia all’ufficio del Territorio (ex ufficio tecnico erariale) entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o, se la data non è esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto. In tale situazione i redditi dominicale e agrario sono esclusi dall’Irpef;
- ‘3’ terreno in conduzione associata;
- ‘4’ terreno dato in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale o che acquisiscano tali qualifiche entro due anni dalla firma del contratto di affitto che deve avere durata uguale o superiore a cinque anni (vedi in Appendice la voce “Agevolazioni imprenditoria giovanile in agricoltura”);
- ‘6’ se ricorrono contemporaneamente le condizioni specificate al codice 2, al codice 4. Se nella colonna 7 è presente uno di questi codici, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’agevolazione e lo comunica nel riquadro riservato ai messaggi del modello 730-3.
- Colonna 8 (Continuazione): se nel corso del 2024 si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, acquisto o perdita della qualifica di coltivatore diretto o IAP, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In questi casi, va barrata la casella di colonna 8 per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.
Se la percentuale di possesso del reddito dominicale è diversa da quella del reddito agrario, ad esempio nell’ipotesi in cui solo una parte del terreno è concessa in affitto e in alcune delle ipotesi indicate in Appendice alla voce “Società semplici e imprese familiari in agricoltura”, occorre compilare due distinti righi senza barrare la casella di colonna 8. - Colonna 9 (IMU non dovuta): barrare la casella se il terreno rientra tra le ipotesi di esenzione descritte nel paragrafo “Terreni esenti Imu”. In tali casi sul reddito dominicale del terreno sono dovute l’Irpef e le relative addizionali anche se il terreno non è affittato. Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi la casella di questa colonna va barrata solo sul primo dei righi compilati, in quanto
si riferisce all’intero periodo d’imposta. - Colonna 10 (Coltivatore diretto o IAP): barrare la casella nel caso di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) iscritto nella previdenza agricola. Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:
- a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;
- b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;
- c) oltre 15.000 euro, 100 per cento.
Se tale condizione è riferita solo ad una parte dell’anno è necessario compilare due distinti righi, barrando la casella “Continuazione”e la casella “Coltivatore diretto o IAP”; quest’ultima solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. Se nell’anno d’imposta si sono verificate diverse situazioni per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), la presente casella va barrata in tutti i righi per i quali sussiste la condizione agevolativa.
Il familiare del coltivatore diretto titolare di impresa agricola, può barrare la casella di colonna 10 se è iscritto alla gestione assistenziale e previdenziale agricola in qualità di coltivatore diretto e se appartiene allo stesso nucleo familiare del titolare dell’impresa agricola a cui partecipa attivamente.
- Colonna 11 (Produzione vegetali): barrare la casella qualora il rigo sia compilato per l’attività agricola diretta alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, così come previsto dall’art. 32, comma 2, lett. b-bis) del Tuir.