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Abuso del diritto: a rischio la holding che non distribuisce gli utili
Una persona fisica può detenere una o più partecipazioni societarie per il tramite di una società di capitali, anche unipersonale, la cui attività è costituita appunto dalla gestione di partecipazioni mobiliari.
Una tale società prende il nome di holding, e il suo utilizzo costituisce una legittima scelta da parte del contribuente.
Nel sistema fiscale italiano il percepimento di un dividendo diviene a tassazione piena nel momento in cui questo arriva nelle mani della persona fisica, che è soggetta a una imposta sostitutiva del 26%.
Diversamente i passaggi intermedi di dividendi, da una società di capitali a un’altra società di capitali, sono soggetti solo a una piccola imposta: il 24% di IRES sul 5% del dividendo percepito, che porta a una pressione fiscale sull’intero dividendo del solo 1,2%, in base alle previsioni dell’articolo 89 del TUIR.
La scelta operata dal legislatore ha come motivazione la necessità di non duplicare imposizione fiscale durante i passaggi intermedi, lasciando solo una piccola imposta come contropartita del fatto che le società di capitali percepenti i dividendi, a differenza delle persone fisiche, possono dedurre i costi collegati alle partecipazioni.
Inoltre il medesimo trattamento fiscale è previsto anche nel caso in cui una società di capitali ceda la partecipazione detenuta conseguendo una plusvalenza in regime di participation exemption, ex articolo 87 del TUIR.
Per queste ragioni detenere una partecipazione per il tramite di una holding può comportare un evidente vantaggio fiscale fintanto che i dividendi percepiti o le plusvalenze realizzate restino in capo alla società e non vengano distribuite ai soci.
Una tale situazione deve essere considerata legittima, perché è proprio il meccanismo fiscale sottostante che prevede la piena imposizione fiscale solo nel momento in cui dividendi e plusvalenze arrivano nelle mani della persona fisica, attraverso la distribuzione degli utili da parte della holding.
Tuttavia, in base al recente Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025 sull’abuso del diritto, sembra che tale legittimità possa presentare delle limitazioni.
Cosa prevede l’Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025 sull’abuso del diritto
Il documento emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 27 febbraio scorso precisa infatti che possono rientrare in una situazione di abuso del diritto “anche i differimenti di imposizione, cioè le situazioni nelle quali il contribuente consegue un vantaggio finanziario, purché si tratti di un rinvio della tassazione sine die o significativamente posticipato, dunque non meramente temporaneo”.
Sorvolando sull’opportunità (se vogliamo salvaguardare la certezza del diritto) di gravare una possibile contestazione di una scadenza temporale non chiaramente definita, applicando l’indirizzo del MEF al caso esaminato, si può concludere che può essere soggetta a una contestazione di abuso del diritto una holding che non distribuisce dividenti ai propri soci, differendo così “sine die” l’imposizione in capo alle persone fisiche di dividenti percepiti e plusvalenze realizzate.
Cosa comporta
Va precisato che un tale orientamento non va preso con eccessiva rigidità, in quando, come sempre accade in tema di abuso del diritto, se ci sono valide motivazioni extrafiscali per motivare un determinato comportamento, l’eventuale contestazione non è legittima.
Se, infatti, può essere considerato abusivo il comportamento della holding che percepisce dividendi o realizza plusvalenze e lascia in cassa ciò che ha realizzato o lo investe in strumenti finanziari facilmente liquidabili, come farebbe una persona fisica, diversamente una holding che reinveste ciò che ha realizzato, ad esempio in altre partecipazioni, non può subire una tale contestazione essendo quella l’attività tipica della società.
È parere di chi scrive (e come tale va considerato) che, con ogni probabilità, quanto previsto dall’Atto di indirizzo MEF del 27 febbraio 2025 abbia l’obiettivo di mettere sotto osservazione situazioni limite di utilizzo abusivo dello strumento della holding, come strumento, per la persona fisica, di rimandare all’infinito l’imposizione fiscale interponendo una società; situazione ben diversa da quella in cui una holding opera in una ottica di investimento o reinvestimento.
Va però sottolineato che a gravare sull’applicazione pratica dell’Atto di indirizzo del MEF ci sono delle difficoltà operative insite in una contestazione basata su questa ipotesi.
Infatti va ricordato che la distribuzione degli utili, da parte di una società, è una decisione che spetta all’assemblea, e quindi ai soci, e non alla società o ai suoi amministratori: per cui non dovrebbe essere possibile avanzare una contestazione di abuso del diritto alla società, dato che la decisione (e il vantaggio fiscale) è stata assunta dai soci.
Diversamente, poniamo il caso in cui la holding abbia più soci, e i soci di minoranza abbiano votato in assemblea per la distribuzione degli utili, a differenza del socio di maggioranza: in questo caso la contestazione dovrebbe riguardare solo chi ha negato la distribuzione degli utili o tutti i soci?
Inoltre non va trascurato un ulteriore problema: anche nel caso in cui una tale contestazione possa essere considerata legittima, quale dovrebbe essere la sanzione?
Logica vorrebbe l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% sulle somme in cassa della holding ma non distribuite; ma se poi, in una fase successiva, la distribuzione avviene effettivamente, questa dovrebbe essere tassata nuovamente?
Così si andrebbe a tassare due volte lo stesso reddito, fatto contrario ai principi basilari del nostro ordinamento tributario.
Quindi, pur comprendendo l’intento di voler limitare eccessi di situazioni limite, le modalità dell’effettiva applicazione pratica della previsione dell’Atto di indirizzo MEF rappresentano nodi ancora tutti da sciogliere.
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Imposta di registro su canoni di locazione retroattivi dopo rinuncia alla disdetta
A seguito di una rinuncia alla disdetta di un contratto di locazione con effetto retroattivo, le somme già versate come indennità di occupazione (e tassate come tali) si trasformano in canoni di locazione.
Di conseguenza, il contribuente non perde quanto pagato in più (la diversa aliquota prevista per le due fattispecie comporta il versamento di un’imposta superiore al dovuto), ma ha diritto a chiedere il rimborso o a compensare l’imposta eccedente con l'imposta dovuta per le annualità successive dello stesso contratto, purché rispetti il termine di tre anni e presenti la documentazione adeguata.
Questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate con l'Interpello n. 207 dell’8 agosto 2025 riguarda un caso che ha coinvolto un locatore e l’Agenzia del Demanio.
La società istante aveva locato immobili a Torino, Genova e Imperia a diverse amministrazioni pubbliche, con contratti registrati a partire dal 2013. Tra dicembre 2021 e dicembre 2022, sia il locatore che il conduttore avevano formalizzato la disdetta dei contratti. Alla scadenza, però, gli immobili non erano stati liberati e l’occupazione era proseguita senza titolo.Per il 2023 erano quindi state corrisposte indennità di occupazione, considerate di natura risarcitoria e tassate con imposta di registro al 3%, ai sensi dell’art. 9 della Tariffa, Parte I, del DPR 131/1986.
La novità normativa e la retroattività
La situazione è cambiata con la Legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 69, L. 213/2023), che ha introdotto la possibilità per chi aveva disdetto il contratto di rinunciare agli effetti della disdetta stessa. Se accettata, la rinuncia retroagisce alla data della disdetta, assicurando la prosecuzione del rapporto locatizio agli stessi termini previsti per il rinnovo automatico.
Nel caso in esame, tra aprile e maggio 2024 le parti hanno formalizzato la rinuncia alla disdetta per tutti gli immobili. Questo ha comportato la trasformazione delle indennità di occupazione in veri e propri canoni di locazione, soggetti all’imposta di registro dell’1% prevista per i fabbricati strumentali locati da soggetti IVA.
Il problema fiscale: imposta versata in eccesso
L’istante si è quindi trovato ad aver pagato un’imposta più alta di quella dovuta.
Per le annualità 2022-2023 e 2023-2024 aveva già versato complessivamente circa 88.778 euro (calcolati al 3%), mentre l’imposta effettiva, all’1%, ammontava a circa 75.071 euro.
La domanda posta all’Agenzia delle Entrate era se fosse possibile:
- autoliquidare l’imposta all’aliquota corretta dell’1%;
- compensare verticalmente l’imposta versata in eccesso con quella dovuta per le annualità successive;
- oppure chiedere il rimborso dell’eccedenza.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha confermato che, essendo retroattivo l’effetto della rinuncia, i canoni devono essere tassati all’1% e che quindi l’imposta versata in più può essere recuperata.
In particolare:
- rimborso: può essere richiesto ai sensi dell’art. 77, comma 1, TUR, entro tre anni dal momento in cui è sorto il diritto alla restituzione, che coincide con l’accettazione della rinuncia alla disdetta.
- compensazione: in alternativa, l’eccedenza può essere imputata all’imposta dovuta per le annualità successive degli stessi contratti, sempre entro il termine triennale.
L’Agenzia sottolinea che spetta all’Ufficio competente valutare la spettanza del rimborso o della compensazione e procedere di conseguenza.
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Cessione crediti Superbonus 2025: aggiornato il modello per la trasmissione telematica
Con provvedimento n. 321370 del giorno 7 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello (con istruzioni e specifiche tecniche) per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura delle spese sostenute nel 2025 nell’ambito del Superbonus.
Scarica il Modello con le relative istruzioni
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato dai contribuenti a partire dall'8 settembre 2025 e fino a giorno 16 marzo 2026; restano comunque valide le comunicazioni trasmesse fino a giorno 7 settembre 2025 utilizzando il precedente modello.
Il nuovo modello aggiorna la versione precedente, risalente al 3 febbraio 2022, e recepisce le novità in tema di blocco delle cessioni, oltre al mutato quadro normativo su di cessione o sconto di crediti edilizi.
Si attende l’aggiornamento del software ministeriale CIR20 e dei relativi controlli telematici.
Gli interventi esclusi dal nuovo modello
Rispetto alla versione precedente del 2022, la principale novità del nuovo modello è l’esclusione dalla tabella dei codici degli interventi agevolati di quei bonus fiscali che nel 2025 non sono più cedibili o scontabili in fattura, o che non sono più attivi:
- ecobonus ordinario;
- bonus casa;
- bonus facciate;
- bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- eco-sisma bonus;
- interventi sulle parti comuni, per più del 25% dell’involucro, di cui al decreto del 26 giugno 2015.
Quindi il modello recepisce l’esclusione per i bonus minori della possibilità di cedere o scontare in fattura i crediti; ciò perché il modello assorbe il fatto che il DL 34/2020, all’articolo 121, prevedeva che per la generalità dei bonus edilizi fosse possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito solo per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
In ragione di ciò, a partire dall’anno fiscale 2025, per la generalità dei bonus edilizi l’opzione non è più esercitabile, eccezione fatta per le spese relative al Superbonus.
Va segnalato che il modello prevede ancora la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per il Sisma bonus acquisti. Non è chiaro se questa si debba considerare una svista o se l’Agenzia, così facendo, ha abbracciato una lettura estensiva della norma che prevede la possibilità di usufruire di questi bonus anche nel 2025.
Le novità del modello
Fondamentalmente la struttura del modello è rimasta analoga a quella della precedente versione del 2022, di cui rappresenta una versione snellita. Tra le modifiche più rilevanti va segnalato che:
- sono state mantenute solo le tipologie di intervento relative al Superbonus, ed eliminati i codici relativi alle detrazioni non più cedibili (si veda il paragrafo precedente);
- non è più presente la casella Periodo che, nel modello precedente, richiedeva di distinguere le spese tra sostenute nel primo o nel secondo semestre del 2020.
- non è più presente la casella Edilizia libera, in quanto non ci sono più interventi sostenibili nel 2025, con crediti che possono essere scontati in fattura o ceduti, per i quali non sia richiesta una comunicazione allo Sportello Unico dell’Edilizia;
- sono stati eliminati i campi relativi alla “cessione delle rate residue”: il nuovo modello recepisce il fatto che dal 29 maggio 2024 non è più consentita la cessione delle rate residue di detrazione, quelle successive alla prima, in applicazione del comma 7 dell’articolo 4-bis del DL 39/2024.
Per il resto, con il nuovo modello restano invariate le regole operative di base, in relazione:
- alla determinazione dell’ammontare della detrazione, dello sconto in fattura e del credito cedibile;
- ai termini e alle modalità di invio della comunicazione;
- alla possibilità di esercitare le opzioni di cessione o sconto durante lo stato di avanzamento lavori (è previsto il limite di due SAL, ognuno dei quali riferito ad almeno il 30% dei lavori);
- all’obbligo di asseverazioni tecniche, di congruità delle spese e di allegazione del visto di conformità.
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Reverse charge nel settore logistica: nuovo modello di comunicazione opzione
Con il provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione dell’opzione per l’applicazione del regime transitorio in materia di reverse charge IVA nelle prestazioni di servizi rese a imprese che operano nel settore del trasporto, della movimentazione merci e della logistica.
Il modello, corredato dalle relative istruzioni, recepisce le disposizioni introdotte dall’art. 1, commi 59 e 60, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, come modificati dal decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, ed è utilizzabile già dal 30 luglio 2025.
Scarica il Modello con le relative istruzioni di compilazione.
Ambito di applicazione e finalità
Il nuovo modello riguarda le prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di:
- appalto e subappalto;
- affidamento a soggetti consorziati;
- rapporti negoziali equivalenti.
Il regime transitorio prevede che il pagamento dell’IVA sia effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, con responsabilità solidale di quest’ultimo. L’opzione:
- può essere esercitata anche nei rapporti tra subappaltatori, indipendentemente dalla scelta effettuata nel rapporto tra committente e primo appaltatore;
- ha durata triennale a decorrere dalla data di trasmissione della comunicazione;
- può riguardare uno o più contratti tra le stesse parti, indicati in moduli separati all’interno della stessa comunicazione.
Modalità di presentazione
La trasmissione del modello avviene esclusivamente in via telematica:
- direttamente dal committente;
- oppure tramite un intermediario abilitato ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR 322/1998.
Per la compilazione e l’invio è necessario utilizzare il software gratuito “ReverseChargeLogistica”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’intermediario deve rilasciare al committente:
- copia della comunicazione trasmessa;
- ricevuta telematica attestante l’avvenuto invio, che costituisce prova di presentazione.
Contenuto del modello
Il modello si compone di sezioni dedicate a:
- Dati del committente e dell’eventuale rappresentante firmatario;
- Dati del prestatore;
- Dati del contratto, comprese:
- qualificazione del prestatore (esecutore diretto, consorzio, subappaltante, ecc.);
- date di stipula, inizio e fine contratto;
- valore annuale o descrizione dell’oggetto;
- Subappaltatori o imprese consorziate coinvolti;
- Luoghi di esecuzione del contratto.
È prevista inoltre la possibilità di presentare una comunicazione correttiva, ma senza modificare opzioni già esercitate: si possono soltanto rettificare dati errati relativi a tali opzioni.
Consultazione e versamento dell’imposta
Il prestatore e il committente possono consultare i dati della comunicazione accedendo al Cassetto fiscale nella propria area riservata, anche tramite intermediario delegato. Il versamento dell’IVA, effettuato dal committente, dovrà avvenire:
- senza compensazione;
- entro il termine del mese successivo alla data di emissione della fattura;
- con modello F24 utilizzando il codice tributo “6045”, secondo le istruzioni fornite con risoluzione del 28.07.2025 n. 47.
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Accertamento analitico-induttivo: costi deducibili in via presuntiva
La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata a luglio, interviene su un caso di accertamento fiscale ai danni di una società e dei suoi soci, ribadendo un principio importante: anche nell’accertamento analitico-induttivo il contribuente può dedurre i costi in via presuntiva.
Si tratta di una pronuncia destinata ad avere rilevanza pratica, soprattutto alla luce della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023.
Accertamento analitico-induttivo: costi deducibili in via presuntiva
Il caso riguarda una società sas e i suoi soci, destinatari di un avviso di accertamento per l’anno 2014, con riprese fiscali ai fini IRAP, IRPEF e IVA. L’Amministrazione finanziaria aveva riscontrato ricavi non contabilizzati e costi indeducibili, rinvenendo documentazione extracontabile nel corso di una verifica condotta dalla Guardia di Finanza.
L’accertamento, oltre che sulla società, fu esteso ai soci secondo la disciplina della trasparenza (art. 5 del TUIR), e fu impugnato avanti alle Commissioni tributarie provinciale con esito sfavorevole ai contribuenti.
In secondo grado, la Corte di Giustizia Tributaria Regionale confermava la validità dell’atto impositivo, valorizzando la “contabilità parallela” rinvenuta presso la sede della società e ritenendo inidonei gli elementi difensivi prodotti dai ricorrenti.
I contribuenti ricorrevano in Cassazione affidando la propria difesa a cinque motivi di impugnazione, tutti volti a contestare:
- la carenza di motivazione della sentenza d’appello;
- l’uso improprio di presunzioni semplici;
- l’omessa considerazione di documentazione giustificativa dei costi sostenuti;
- il mancato riconoscimento dei costi relativi ai ricavi presunti.
I primi quattro motivi sono stati rigettati dalla Corte, che ha confermato la piena motivazione della sentenza d’appello, e la legittimità dell’uso di elementi extracontabili a fini probatori.
La Cassazione però con il quinto motivo, in cui i ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento di costi correlati ai maggiori ricavi accertati ad opera della Corte di Giustizia Tributaria regionale.
La Cassazione, al contrario, ha accolto il motivo, affermando un principio aggiornato sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 10/2023.
Secondo la Suprema Corte, anche in presenza di accertamento analitico-induttivo – cioè basato su anomalie parziali nella contabilità ma non completamente privo di riferimenti – il contribuente può opporre la prova contraria in forma presuntiva, sostenendo l’esistenza di costi proporzionati ai ricavi presunti.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato come, dopo la sentenza n. 10/2023 della Consulta, sarebbe irragionevole non riconoscere al contribuente tale possibilità, creando una disparità rispetto a chi è sottoposto ad accertamento induttivo puro, dove invece la deduzione forfetaria dei costi è già ammessa.
Nell’ordinanza, la Corte afferma espressamente che “In tema di accertamento dei redditi con il metodo analitico-induttivo, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 2023, il contribuente imprenditore può sempre opporre la prova presuntiva contraria, eccependo una incidenza percentuale forfetaria di costi di produzione, che vanno quindi detratti dall'ammontare dei maggiori ricavi presunti.”
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Affitto di ramo d’azienda e ammortamenti: quando spettano al concedente per la Cassazione
La Cassazione con l’ordinanza n 19653/2025 si è pronunciata in merito al trattamento fiscale, nell’ambito del reddito d’impresa, delle quote di ammortamento dei beni dell’azienda concessa in affitto.
In sintesi viene fornito un importante chiarimento per distinguere la casistica da quella delle spese di manutenzione, vediamo i dettagli del caso di specie e della pronuncia della suprema corte.
Ammortamento beni d’azienda concessi in affitto
Una società a responsabilità limitata svolge attività di acquisizione e messa a disposizione di beni immobili strumentali, in particolare centri commerciali e cinematografi, attraverso contratti di affitto di ramo d’azienda.
Tali beni, dislocati in diverse Regioni italiane, vengono ceduti in gestione operativa agli affittuari, con clausole contrattuali specifiche.
L’Agenzia delle Entrate ha contestato la deduzione delle quote di ammortamento dei beni strumentali operata dalla società concedente, sostenendo che, in base all’art. 102, comma 8 del TUIR, il diritto spettasse agli affittuari.
Secondo l’Amministrazione, i contratti prevedevano il riaccredito delle spese di manutenzione ordinaria agli affittuari, rendendoli di fatto responsabili della conservazione dell’efficienza del ramo d’azienda.
La norma fiscale in questione stabilisce che le quote di ammortamento dei beni compresi nell’azienda affittata sono deducibili da chi è tenuto a mantenerne l’efficienza.
Tale obbligo ricade di consueto sull’affittuario, come previsto anche dall’art. 2561 del Codice civile, che attribuisce all’affittuario la gestione e la conservazione del compendio aziendale.
Nel caso analizzato, i contratti di affitto derogavano espressamente agli articoli del codice civile, stabilendo che fosse la società concedente a doversi occupare della conservazione dell’efficienza dell’organizzazione e degli impianti.
Tuttavia, altre clausole prevedevano il riaddebito agli affittuari di alcune spese di manutenzione ordinaria, generando incertezza sull’attribuzione del diritto alla deduzione.
La Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione favorevole alla società, già espressa in primo grado, ritenendo che la deducibilità delle quote di ammortamento fosse legittimamente esercitata dal concedente. I giudici hanno riconosciuto la validità della deroga contrattuale all’art. 2561 c.c., attribuendo l’obbligo di conservazione al concedente.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, in assenza dell’obbligo contrattuale di mantenimento in efficienza del compendio aziendale in capo all’affittuario, la deducibilità degli ammortamenti resta in capo al concedente.
La decisione della CTR è stata ritenuta corretta anche nella distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e spese per la conservazione dell’efficienza dell’intera organizzazione.
Il diritto alla deduzione delle quote di ammortamento si fonda sul rischio di deperimento economico del bene, che normalmente grava sull’affittuario. Tuttavia, nel caso in cui tale rischio sia contrattualmente attribuito al concedente, non si verifica la traslazione del diritto alla deduzione, che rimane in capo al soggetto che sopporta l’onere.
La Cassazione ha sottolineato che è necessario distinguere tra:
- spese per il mantenimento dell’efficienza dell’organizzazione e degli impianti, poste a carico del concedente in virtù della deroga contrattuale;
- spese di manutenzione ordinaria e servizi generali (pulizia, vigilanza, antincendio, gestione neve, ecc.), poste a carico degli affittuari, che non implicano trasferimento dell’obbligo di conservazione.
La presenza di clausole di riaddebito non è, di per sé, sufficiente per attribuire agli affittuari il diritto alla deduzione degli ammortamenti.
La Corte di Cassazione ha conseguentemente rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
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CPB, nuovo Ravvedimento speciale 2025: i dettagli
Era nell’aria da diverso tempo, e prima di essere confermato ha subito delle riformulazioni, ma in Commissione Finanze è stato approvato un emendamento al cosiddetto Decreto Fiscale, il DL 84/2025, con il quale si ripropone, anche per quest’anno, il Ravvedimento speciale per i contribuenti che aderiranno al Concordato Preventivo Biennale.
L’ultima riformulazione del correttivo è stata effettuata per recepire alcune modifiche dell’ultima ora. La legge di conversione è stata pubblicata in GU il 1 agosto 2025. QUI IL TESTO COORDINATO
Rispetto alle previsioni, la modifica più rilevante sul Ravvedimento Speciale riguarda l’ambito di applicazione: potranno infatti sanare gli anni fiscali dal 2019 al 2023 solo coloro che aderiranno al CPB quest’anno, per il biennio 2025-2026.
Diversamente da quanto ipotizzato precedentemente, non è prevista la possibilità di sanare il 2023 per coloro che hanno aderito al CPB l’anno scorso per il biennio 2024-2025.
È facile ipotizzare che tra le motivazioni della scelta ci sia il fatto che il Ravvedimento speciale costituisca un mezzo per incentivare l’adesione al CPB, strumento su cui l’attuale governo ha puntato molto, ma che si sta rivelando deludente nel numero di adesioni.
Permettere infatti a coloro che hanno aderito l’anno scorso di sanare adesso il 2023 non avrebbe incentivato l’adesione in alcun modo.
Va tuttavia detto che l’effetto congiunto di CPB e Ravvedimento speciale, può rendere l’adesione appetibile per chi ha bisogno di tutelarsi da eventuali controlli del fisco per il passato; ma non rende il CPB più appetibile per chi di norma paga le imposta e fa fatica a impegnarsi per il futuro, in una situazione globale così incerta come quella attuale.
Le caratteristiche del nuovo Ravvedimento speciale
Il Ravvedimento speciale permette di sanare eventuali violazioni tributarie avvenute negli anni precedenti in modo semplificato, pagando delle sanzioni forfettizzate, evitando così di incorrere in un accertamento tributario.
Costituisce quindi, a tutti gli effetti, uno scudo fiscale sulle annualità precedenti, a cui è possibile accedere, dopo aver accettato la proposta di CPB per il biennio 2025-2026, dietro versamento di una imposta sostitutiva per le imposte sui redditi (e relative addizionali) e per l’IRAP, da calcolare anno per anno su ogni annualità che il contribuente vuole scudare.
Il meccanismo di calcolo è analiticamente previsto dall’emendamento approvato dalla Commissione Finanze, che presumibilmente verrà confermato dalla Camera prima e dal Senato poi.
La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), con le eventuali addizionali, e dell’IRAP “è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato […] in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del”:
- del 5%, per chi ottiene un punteggio ISA pari a 10;
- del 10%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 8 e 10;
- del 20%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
- del 30%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 4 e 6;
- del 40%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 3 e 4;
- del 50%, per chi ottiene un punteggio ISA inferiore a 3.
Per le annualità 2019, 2022 e 2023 l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi viene calcolata applicando le seguenti aliquote:
- aliquota del 10%, per chi ottiene un punteggio ISA pari o superiore al 9;
- aliquota del 12%, per chi ottiene un punteggio ISA compreso tra 6 e 8;
- aliquota del 15%, per chi ottiene un punteggio ISA inferiore a 6.
Per i medesimi periodi d’imposta l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRAP sarà il 3,9%.
Ravvedimento speciale: anni 2020-2021
Per le annualità 2020 e 2021, in considerazione degli effetti della pandemia, le medesime aliquote sono ridotte del 30%.
I contribuenti potranno accedere al Ravvedimento speciale per una determinata annualità tra il 2019 e il 2023, anche nel caso in cui in questa abbia dichiarato:
- una delle cause di esclusione dall’ISA legate alla pandemia;
- una condizione di non normale svolgimento dell’attività
- una delle cause di esclusione dagli ISA legate all’esercizio di più attività.
Però, per le annualità interessate da una di queste situazioni, che si caratterizzano per l’assenza di un punteggio ISA:
- la base imponibile sarà calcolata come differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
- l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle eventuali addizionali sarà il 12,5%;
- l’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’IRAP rimane il 3,9%.
Fondamentalmente quindi il Ravvedimento speciale previsto per quest’anno ricalca a grosse linee quello dell’anno scorso.
Come l’anno scorso infatti, il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali per ciascuna annualità non può essere inferiore a euro mille.
Il versamento dovrà essere effettuato in unica soluzione tra il giorno 1 gennaio 2026 e il 15 marzo 2026; è prevista inoltre la possibilità del pagamento rateale in massimo 10 rate mensili maggiorate degli interessi, a partire dal 15 marzo 2026.