• Dichiarazione IVA

    Dichiarazione IVA: esigibilità operazioni ante e post fallimento

    Con Risposta a interpello n 127 del 3 giugno le Entrate replicano ad un curatore fallimentare che chiede chiarimenti sull'esigibilità IVA delle operazioni ante fallimento e relativa compilazione della dichiarazione annuale IVA (articolo 8 del dPR 22 luglio 1998, n. 322).

    L'istante, dichiarata fallita con sentenza del 2023, ha continuato ad operare nel settore della distribuzione di energia elettrica e gas in ambito nazionale, in adempimento della normativa vigente, al fine di evitare interruzioni del servizio alle utenze finali, sino al passaggio dei POD ad altro gestore.

    Viene riferito che "in ottemperanza al disposto di cui all'art. 42 l.f. che onera il Curatore alla gestione del patrimonio del soggetto fallito, ha provveduto a richiedere il pagamento delle partite non fatturate ai Clienti/utenti finali, sia per il periodo ante fallimento (non avendovi provveduto l'Organo di gestione della [ALFA]) sia post fallimento (…) All'esito dell'incasso del corrispettivo, avvenuto quindi in epoca successiva alla declaratoria di fallimento, è stata emessa ex artt. 6 e 21 DPR 633/1972 da parte dello scrivente Curatore la relativa fattura. Le fatture ricevute in data successiva a quella di dichiarazione di fallimento sullo SDI sono quasi tutte caratterizzate dal fatto che non è possibile individuare la ripartizione del consumo secondo la competenza tra periodo ante e post fallimento: ciò in quanto non è indicato il consumo ripartito per il periodo di competenza ma solo per un intervallo cronologico posto a cavallo (ad esempio dal 0103 al 3105). […]»

    Pertanto, l'istante chiede di sapere:  

    • come vada compilata la dichiarazione annuale IVA/2024 periodo 2023   al fine di tenere separati i risultati riferibili alle operazioni ante fallimento da quelli riferibili alle operazioni realizzate nel corso del periodo d'imposta 2023, anche al fine di utilizzare in compensazione l'eccedenza a credito IVA emergente da tale periodo;
    • le sorti dell'IVA, relativa a prestazione di servizi per la fornitura di Energia Elettrica e Gas  art. 21 DPR 633/72  per le prestazioni rese e ricevute ante e post fallimento e incluse in fatture rispettivamente emesse e ricevute dopo la dichiarazione di fallimento, nell'oggettiva impossibilità di determinare correttamente la competenza rispetto a detti periodi.

    Dichiarazione IVA: compilazione per operazioni ante e post fallimento

    L'agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 230 del 2021, nota all'istante, ha chiarito che ogni qualvolta l'evento generatore del debito IVA si verifichi prima dell'apertura della procedura concorsuale […], la circostanza che l'IVA diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura, sicché il credito non può considerarsi prededucibile ma partecipa alla ripartizione dell'attivo con gli altri crediti concorsuali.

    Fatta tale premessa, in assenza di una specifica modulistica che consenta di segregare il debito IVA riferito al fallito, emerso in un periodo d'imposta diverso da quello di apertura della procedura concorsuale, è possibile presentare la dichiarazione annuale IVA 2021 seguendo le istruzioni per la compilazione di cui al punto A del paragrafo 2.3 ''Fallimento e liquidazione coatta amministrativa'', nonostante il fallimento sia stato aperto nel 2019. 

    In particolare, l'istante deve presentare una dichiarazione con due moduli, indicando:

    1. nel primo, dopo aver barrato la casella posta al rigo VA3, le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui IVA è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020,
    2. nel secondo le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d'imposta 2020. 

    Secondo le istruzioni del modello, laddove emerga un debito IVA dalle operazioni relative al periodo ante fallimento, «…occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento …in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro»

    L'eventuale eccedenza a credito IVA emergente dal quadro VX può essere utilizzata per compensare, mediante modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all'apertura del fallimento. 

    Resta fermo, come già chiarito dalla Direzione regionale, l'obbligo della curatela di trasmettere all'Agenzia delle entrate la comunicazione delle operazioni relative al periodo ante fallimento, la cui imposta è divenuta esigibile dopo l'apertura del fallimento al fine di consentirne l'insinuazione tardiva al passivo.  

    L'agenzia conclude che, laddove, in attesa di questa risposta, sia già stata presentata la dichiarazione IVA/2024 per il periodo d'imposta 2023, applicando i criteri di ripartizione descritti dall'istante e con cui l'agenzia non concorda, la stessa andrà tempestivamente sostituita/integrata per non incorrere nell'errata liquidazione dell'imposta.

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Gestore Piattaforma digitale: chiarimenti su obbligo comunicazione dati al Fisco

    Con la Risposta a interpello n 122 del 3 giugno le Entrate replicano ad una piattaforma digitale di intermediazione specificando se in base ai suoi requisiti essa debba adempiere all'obbligo di comunicazione dati ai fini degli obblighi derivanti dalla Direttiva dac7.

    La società ''Alfa'' attiva nel settore del turismo ''incoming ', si occupa, anche per il tramite di una piattaforma di prenotazione alberghiera operante solo in Italia, della promozione e commercializzazione del territorio. 

    La piattaforma, agendo quale intermediaria tra il ''venditore'' (struttura alberghiera) ed il cliente finale, non gestisce direttamente né le transazioni né i pagamenti. 

    I dubbi dell'Istante riguardano le nozioni di ''piattaforma'' e di ''corrispettivo'' illustrate, rispettivamente, alle lettere a) ed l) dell'articolo 2 del citato Decreto legislativo n 32/2023. 

    La Società sottolinea che la piattaforma non accredita alcun corrispettivo al venditore per l'attività pertinente da questi esercitata.

    La struttura alberghiera, difatti, incassa il corrispettivo direttamente dal cliente mentre alla Società viene riconosciuta una commissione per l'attività di intermediazione svolta. 

    Sinteticamente le Entrate specificano che la società che tramite una piattaforma digitale di prenotazioni alberghiere agisce in qualità di intermediario tra cliente e struttura ricettiva si configura come “gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione” e, pertanto, ha l’obbligo di inviare all’Agenzia delle entrate i dati previsti dal Dlgs attuativo della direttiva Ue contro le frodi fiscali.

    Gestore Piattaforma digitale: chi deve comunicare i dati al Fisco

    L'Italia ha dato attuazione alla DAC 7 con il Dlgs. 1° marzo 2023, n. 32

    Il Decreto impone ai gestori di piattaforme digitali che soddisfano determinati requisiti (c.d. ''gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione'') l'obbligo di:

    • i) espletare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale ai fini dell'identificazione dei venditori presenti sulle piattaforme (articoli da 3 a 7 del Decreto);
    • ii) comunicare all'Agenzia delle entrate, al fine del successivo scambio con le Amministrazioni fiscali estere, una serie di informazioni riguardanti i venditori, le attività intermediate per il tramite della piattaforma, i corrispettivi versati ai venditori in relazione a tali attività e, se conosciuti, gli identificativi dei conti finanziari sui quali vengono accreditati i corrispettivi (cfr. gli articoli 10 e 11 del Decreto). 

    L'applicazione degli obblighi derivanti dalla DAC 7 decorre dal 1° gennaio 2023. 

    Con Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. prot. 406671/2023 del 20 novembre 2023 e n. prot. 406671/2024 del 30 gennaio 2024 sono state individuate, tra l'altro, le modalità di comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforma obbligati. 

    In particolare, ai sensi del punto 8 del citato Provvedimento del 20 novembre 2023, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere le informazioni richieste avvalendosi dei servizi telematici appositamente messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 

    Con riferimento al caso di specie si ritiene che le descritte attività di intermediazione tra strutture ricettive e clienti finali, gestite per il tramite di una piattaforma dedicata alle prenotazioni alberghiere, consentano di configurare in capo all'Istante lo status di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione''

    Si osserva, in particolare, che la piattaforma di cui si avvale la Società, consentendo l'interazione tra strutture ricettive e clientela, assicura ai venditori l'efficace e mirato svolgimento delle proprie attività. 

    Essa, pertanto, integra i requisiti funzionali richiesti dalla Direttiva e ritualmente ripresi dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto, secondo cui la piattaforma è ''qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consente ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un'attività pertinente per tali utenti '' 

    Non sembra, inoltre, conferente l'obiezione dell'Istante in merito al fatto che la piattaforma non si occupi della gestione degli incassi per le attività pertinenti ospitate.     

    Si osserva, in merito alla gestione degli incassi relativi al rapporto tra le strutture ricettive e il cliente finale che. l'articolo 2, comma 1, lett. a) del Decreto, nel prevedere che la nozione di ''piattaforma'' ''include qualsiasi accordo per la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all'attività pertinente, è volto a comprendere nel perimetro definitorio anche accordi di pagamento e riscossione del corrispettivo, senza che tale funzione costituisca presupposto necessario ai fini della qualificazione di una piattaforma rilevante. 

    Sul punto, il paragrafo 4 del Commentario alle Model Rules  che rappresentano un utile strumento ermeneutico  chiarisce che la ''definizione di ''piattaforma'' comprende anche operazioni di raccolta del corrispettivo dagli utenti, in vista del pagamento di tale corrispettivo al venditore, in tutto o in parte, o dopo la fornitura dell'attività pertinente ' (enfasi aggiunta alla traduzione non ufficiale). 

    In tal senso depone anche la circostanza che, tra le informazioni da comunicare, enucleate dall'articolo 11 del Decreto, figura l'identificativo del conto finanziario sul quale viene accreditato il corrispettivo, solo ove conosciuto dal gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione, potendo, dunque, tale pagamento essere eseguito anche direttamente in favore del venditore o di altro soggetto cui è intestato il conto. Parimenti non risulta ostativa all'attribuzione della qualifica di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' la circostanza che la piattaforma operi solo in Italia. 

    Come sottolineato dal Considerando 10 della Direttiva, gli obblighi informativi in esame coinvolgono ''sia le attività transfrontaliere che quelle non transfrontaliere, al fine di garantire l'efficacia delle norme di comunicazione, il corretto funzionamento del mercato interno, la parità di condizioni e il principio di non discriminazione''

    L'articolo 13 del Decreto, a cui l'Istante rinvia, riguarda la diversa ipotesi in cui un soggetto si qualifichi come ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' in più di uno Stato membro. 

    In tal caso, al fine di evitare la duplicazione delle comunicazioni e in un'ottica di semplificazione amministrativa, è prevista la possibilità che il ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' si qualifichi come tale solo in Italia, con le modalità di cui al punto 3 del menzionato Provvedimento del 20 novembre 2023. 

    Pertanto l'Istante assume la qualifica di ''gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione'' divenendo, pertanto, destinataria degli adempimenti previsti dagli articoli 10 e ss. del Decreto 

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Bonus Ristrutturazioni edilizie: aliquota 2024 e come cambierà

    Il DL n 39/2024 convertito in Legge n 67/2024 ha previsto, tra l'altro una rimodulazione dell'aliquota per il bonus sulle ristrutturazioni edilizie.

    In particolare,  il comma 8 dell'art 9-bis introdotto in fase di conversione prevede che: "all'articolo  16‐bis  del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3‐bis è inserito il seguente "3‐ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle  di cui al comma 3‐bis, l'aliquota di detrazione è  ridotta al 30 per cento".

    Facciamo un riepilogo di questa agevolazione: aliquote, spettanza e tetto massimo per immobile.

    Bonus ristrutturazioni edilizie: come cambiano aliquota e tetto di spesa

    Il comma su indicato prevede quindi una riduzione dell'aliquota spettante per le detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie a partire dal 2028 dall'attuale 36% al 30%.

    In particolare, scende anche il tetto massimo di spesa passando dagli attuali 96.000 euro a 48.000.

    Facciamo un riepilogo in tabella della detrazione di cui all'art. 16 bis del TUIR noto come bonus casa, come modificato nel corso del tempo.

    Detrazione bonus casa

    Percentuale spettante Limite temporale Tetto massimo di spesa
    50% spese fino al 31.12.2024 96.000 euro per unità immobiliare
    36% spese dall'1.01.2025 al 31.12.2027 48.000 euro per unità immobiliare
    30% spese dall'1.01.2028 al 31.12.2033 48.000 euro per unità immobiliare

  • Dichiarazione 730

    730/2024: la detrazione per le spese di colonnine di ricarica

    Le spese sostenute per l’istallazione delle colonnine di ricarica delle auto elettriche sono oggetto di detrazione d’imposta nelle dichiarazioni dei redditi.

    Vediamo le istruzioni per il modello 730/2024.

    Detrazione spese colonnine ricarica auto elettriche nel 730/2024

    Nel Modello 730/2024 tali spese vanno indicate nel rigo E56 e spetta una detrazione del 50%.

    In dettaglio, nel rigo E56 occorre indicare:

    • nella colonna 1, il codice che identifica la spesa, nel caso delle spese per le colonnine di ricarica è il codice "2" (di seguito meglio dettagliato);
    • nella colonna 2, l’anno in cui è stata sostenuta la spesa;
    • nella colonna 3, la spesa sostenuta;
    • nella colonna 4, se in colonna 2 è indicato l’anno 2023 e in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’, ‘4’ o ‘5’, indicare il codice ‘1’ se si applica la percentuale di detrazione del 110 per cento, indicare il codice ‘2’, se si applica la percentuale di detrazione del 90 per cento;
    • nella colonna 5, se in colonna 2 è indicato l’anno 2022 e in colonna 1 è stato indicato il codice ‘3’ o il codice ‘4’ o il codice ‘5’, indicare il numero della rata che il contribuente utilizza per il 2023.

    Su opzione del contribuente, per le spese sostenute nel 2022, è possibile ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo a condizione che la menzionata spesa non sia già stata indicata nel 730/2023 o nel modello REDDITI PF 2023. 

    L’opzione si intende esercitata con l’indicazione del numero ‘1’ in questa colonna e dell’anno ‘2022’ nella colonna ‘2’

    Come specificato nelle istruzioni al modello, per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica il codice da indicare in colonna 1 è il codice "2".

    La detrazione spetta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, incluse le opere

    strettamente funzionali alla realizzazione dell’intervento. 

    Deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard e non accessibili al pubblico. 

    Le spese devono essere di ammontare non superiore a 3.000 euro e la detrazione è ripartita in 10 rate di pari importo

    Possono beneficiare della detrazione i contribuenti che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, se le spese sono rimaste a loro carico, e possiedono o detengono l’immobile o l’area in base ad un titolo idoneo. 

    La detrazione si applica anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente, per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni degli edifici condominiali.

    I pagamenti sono effettuati dai contribuenti con bonifico bancario o postale ovvero con altri mezzi di pagamento tracciabili quali, ad esempio, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Tali modalità di pagamento non sono richieste per i versamenti da effettuarsi con modalità obbligate in favore di pubbliche amministrazioni. 

    Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute.

    Per quanto riguarda le spese per le colonnine, legate al superbonus, si rimanda nel dettaglio delle istruzioni al Modello 730/2024.

  • Dichiarazione 730

    Come rateizzare le spese sanitarie in dichiarazione 2024

    Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate se le spese sanitarie, escluse quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili, (indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3) superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo.

    Attenzione al fatto che, la scelta di rateizzazione o detrazione in un’unica soluzione, che avviene in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è irrevocabile e deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute, barrando l’apposita casella posta in corrispondenza dei righi E1, E2, E3. 

    Se i contribuenti, nelle precedenti dichiarazioni dei redditi hanno optato negli anni d’imposta 2020 e/o 2021 e/o 2022 per la rateizzazione di tali spese, riportano nel rigo E6 della dichiarazione dei redditi gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione, indicando nell’apposita colonna il numero di rata (da 2 a 4) di cui si intende fruire.

    Nell’ipotesi in cui il contribuente abbia scelto di ripartire la spesa in quattro rate e deceda prima di aver goduto dell’intera detrazione, l’erede tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del de cuius può detrarre in un’unica soluzione le rate residue. 

    In particolare, il Rigo E6 è riservato ai contribuenti che negli anni 2020 e/o 2021 e/o 2022 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. 

    Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli.

    730/2024: il Rigo E6 per la rateizzazione degli anni precedenti

    Il rigo E6 va cosi compilato:

    • nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4.
    • nella colonna 2 indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione. In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il Mod. 730:
      • per le spese sostenute nel 2022 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2023, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
      • per le spese sostenute nel 2020 e/o nel 2021 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2023.

    Se, invece, nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche:

    • per le spese sostenute nel 2022 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo RN47, colonna 55, del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2023 mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
    • per le spese sostenute nel 2020 e/o nel 2021 l’importo da indicare nella colonna 2 è pari all'importo indicato nel rigo RP6 del quadro RP del Mod. REDDITI Persone Fisiche 2023 moltiplicato per quattro.
  • Oneri deducibili e Detraibili

    Spese funebri e detraibilità nel 730/2024

    Nel QUADRO E del 730/2024 vanno indicate le spese che danno diritto a una detrazione d’imposta o una deduzione dal reddito.

    Tra queste spese, danno diritto ad una detrazione d’imposta, le spese funebri, e in particolare tali spese danno diritto ad una detrazione del 19% e vanno indicate nella sezione I del QUADRO E.

    Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese funebri da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta. 

    Spese funebri: detraibilità nel 730/2024

    Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte. 

    Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura. 

    La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero a condizione che, analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente. 

    La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. 

    Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso. 

    Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000. 

    Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

    Spese funebri: dove indicarle nel 730/2024

    Le spese funebri da indicare nel rigo da E8 a E10 sono annotate con il codice “14".

    In particolare, nel Modello 730/2024 nel QUADRO E Sezione I nei righi da E8 a E10 andrà indicato:

    • il codice “14” nella colonna 1,
    • la spesa nella colonna 2.

    L’importo riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro.

    Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. 

    Attenzione al fatto che, nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice “14” e la spesa relativa a ciascun decesso.

  • PRIMO PIANO

    Delibere dell’assemblea: la metà del capitale sociale richiede comunque la maggioranza

    Gli articoli 2479 e 2479 bis del Codice civile disciplinano il funzionamento dell’assemblea dei soci in una Società a responsabilità limitata ma, in generale, similari principi di funzionamento sono previsti per tutte le società di capitali.

    Come regola generale l’articolo 2479 bis del Codice civile dispone che l’assemblea “delibera a maggioranza assoluta”, e, per talune situazioni di particolare importanza decisionale, come la modificazione dell’atto costitutivo o la decisione di porre in essere operazioni che comportino la sostanziale modificazione dell’oggetto sociale, richiede che le decisioni debbano essere assunte “con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale”.

    Inoltre è anche possibile che lo statuto di una società di capitali prescriva, per l’approvazione di tutte le deliberazioni sociali, l’ottenimento del voto favorevole di almeno metà del capitale sociale, come nel caso esaminato dall’ordinanza numero 5429/2024 della Corte di Cassazione, in questa sede esaminata.

    Il casus belli, esaminato dalla Corte di Cassazione, è quello in cui una delibera assembleare ha sì l’approvazione di un numero di soci che rappresentano la metà del capitale sociale ma, al tempo stesso, ha il voto contrario di un numero di soci rappresentativo di una eguale porzione di capitale sociale, nel contesto di una assemblea totalitaria.

    Ordinanza Cassazione n 5429/2024

    Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 5429, pubblicata il 29 febbraio 2024, il capitale sociale di una Società a responsabilità limitata era diviso tra due soci in eguali parti, ma l’analisi effettuata dalla Corte è egualmente valida per tutti i casi in cui, nel contesto di una assemblea totalitaria di società di capitali, si contrappongano due posizioni equivalenti raggiungenti entrambe la metà del capitale sociale.

    Nel contesto di una decisione che richiede, per l’approvazione, del voto favorevole di almeno la metà del capitale sociale, ciò che viene analizzato è se questa possa considerarsi approvata nel momento in cui abbia il voto favorevole di soci che rappresentano una tale porzione di capitale sociale, anche quando abbia il voto sfavorevole di una equivalente parte dei diritti di voto.

    La Corte di Cassazione precisa che il Codice civile, per le deliberazioni assembleari, impone il “principio maggioritario”, in rispetto del quale una decisione, per essere assunta debba essere votata a maggioranza; inoltre, per talune tipologie di deliberazioni, o quando lo statuto lo disponga (come nel caso esaminato), la deliberazione deve essere assunta con la maggioranza rappresentativa di almeno metà del capitale sociale; tuttavia, precisa la Corte, la maggior richiesta di voti rappresentativi almeno la metà del capitale sociale non è indipendente o alternativo al “principio maggioritario”, ma si aggiunge a questo.

    Quindi, per queste deliberazioni, le decisioni devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei diritti di voto, costituenti almeno la metà del capitale sociale.

    Di conseguenza, una deliberazione che abbia il voto favorevole della metà del capitale sociale, ma non il voto dell’altra metà, presente in assemblea, non rispondendo al “principio maggioritario”, semplicemente non è approvata.