• Adempimenti Iva

    IVA e punti delle carte fedeltà: disciplina UE

    La Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 5 marzo 2026, causa C-436/24, ha chiarito un tema di grande interesse per imprese e operatori fiscali: i punti assegnati ai clienti nei programmi di fidelizzazione non costituiscono “buoni” ai fini IVA.

    La decisione interpreta l’articolo 30 bis della direttiva IVA (direttiva 2006/112/CE), introdotto dalla direttiva 2016/1065, che disciplina il regime fiscale dei voucher o buoni.

    La pronuncia è particolarmente rilevante perché molti operatori commerciali utilizzano sistemi di raccolta punti o premi fedeltà, e la qualificazione fiscale di tali strumenti incide direttamente sulla determinazione della base imponibile IVA.

    IVA per i punti delle carte fedeltà: il caso della Sentenza della Corte UE

    La controversia riguarda una società svedese che vende prodotti per la cura dei capelli e cosmetici, sia in negozi fisici sia online. L’impresa aveva progettato un programma di fidelizzazione gratuito per i clienti privati.

    Il meccanismo funzionava nel seguente modo:

    • i clienti accumulavano punti in base all’importo degli acquisti;
    • i punti potevano essere utilizzati solo in occasione di un successivo acquisto;
    • i punti davano diritto a scegliere prodotti in un “negozio di punti” dedicato;
    • i prodotti disponibili potevano appartenere alla gamma ordinaria o essere articoli di basso valore;
    • le aliquote IVA dei beni erano diverse (ad esempio:
      • 25% per cosmetici
      • 12% per integratori alimentari);
    • i punti non avevano valore monetario, non potevano essere:
      • convertiti in denaro
      • acquistati
      • trasferiti ad altri soggetti;
    • i punti scadevano dopo due anni.

    Il valore dei prodotti ottenibili tramite punti era indicativamente pari al 2–10% del valore degli acquisti effettuati.

    Punti carte fedeltà: trattamento ai fini IVA secondo la Corte UE

    Per chiarire il trattamento IVA del programma, la società ha chiesto un parere preliminare alla Commissione tributaria svedese.

    La questione principale era se i punti attribuiti ai clienti dovessero essere qualificati come “buoni multiuso” ai sensi della direttiva IVA.

    La Commissione ha risposto negativamente, affermando che:

    • i punti non hanno valore monetario determinato
    • sono attribuiti gratuitamente
    • non comportano il trasferimento di un buono.

    La decisione è stata impugnata sia dalla società sia dall’amministrazione finanziaria, e la controversia è giunta alla Corte suprema amministrativa svedese, che ha deciso di sottoporre la questione alla Corte di giustizia UE tramite rinvio pregiudiziale.

    Il giudice svedese ha chiesto alla Corte di chiarire due punti fondamentali:

    • se i punti attribuiti nell’ambito di un programma di fidelizzazione possano costituire un “buono” ai sensi dell’articolo 30 bis della direttiva IVA;
    • in caso affermativo, come debba essere determinata la base imponibile IVA quando tali punti sono utilizzati per ottenere beni.

    La Corte parte dall’analisi dell’articolo 30 bis della direttiva IVA, che definisce il buono come uno strumento che soddisfa due condizioni cumulative.

    Il buono deve essere uno strumento:

    • che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo per una cessione di beni o una prestazione di servizi;
    • nel quale i beni o servizi o l’identità dei potenziali fornitori sono indicati nello strumento o nella relativa documentazione, comprese le condizioni di utilizzo.

    Non tutti gli strumenti commerciali denominati “buoni” rientrano quindi in questa categoria ai fini IVA.

    Nel caso in esame, la Corte osserva che i punti:

    • vengono assegnati in funzione degli acquisti effettuati;
    • possono essere utilizzati solo in occasione di un nuovo acquisto;
    • consentono di ottenere beni di basso valore come premio.

    Secondo i giudici europei, questo meccanismo non comporta un obbligo per il fornitore di accettare i punti come corrispettivo di una cessione di beni o servizi.

    I punti, infatti, non rappresentano un mezzo di pagamento, ma solo un beneficio promozionale o uno sconto indiretto.

    In sostanza, il cliente non acquisisce un vero diritto ad ottenere beni mediante un corrispettivo autonomo: riceve piuttosto un premio legato alla prosecuzione del rapporto commerciale.

    La Corte di giustizia conclude affermando il seguente principio: “La nozione di ‘buono’ definita all’articolo 30 bis, punto 1, della direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che essa non include l’assegnazione di punti da parte di un fornitore ai suoi clienti nell’ambito di un programma di fidelizzazione, in forza del quale i punti sono determinati in funzione dell’importo degli acquisti di beni e utilizzati da tali clienti per ottenere ulteriori beni offerti in vendita da tale fornitore in occasione di un nuovo acquisto presso quest’ultimo, dal momento che detti punti non contengono alcun obbligo per il fornitore di accettarli come corrispettivo totale o parziale a fronte di una cessione di beni.”

    Nel caso dei programmi di fidelizzazione, tuttavia, la Corte ritiene che non si sia neppure in presenza di un “buono”, rendendo irrilevante la distinzione. La decisione introduce un chiarimento importante nel sistema IVA europeo.

    I programmi di fidelizzazione basati su raccolta punti legata agli acquisti devono essere considerati strumenti promozionali, non voucher fiscalmente rilevanti.

    Ne derivano alcune conseguenze pratiche:

    • l’attribuzione dei punti non costituisce una cessione di buoni;
    • il meccanismo è assimilabile a sconti o premi commerciali;
    • non si applicano le regole IVA specifiche previste per i voucher.

  • Accertamento e controlli

    Tax compliance: modalità di controllo del Fisco

    L'atto di indirizzo del MEF a firma del Ministro Giorgetti, pubblicato a fine febbraio, specifica le attività che il Fisco metterà in campo nel prossimo triennio per implementare la tax compliance ossia una proficua collaborazione tra Agenzia e contribuenti al fine di ridurre l'evasione e aumentare la soddisfazione dei cittadini.

    Vediamo cosa contiene il paragrafo sulla prevenzione e controllo da parte delle Entrate

    Tax compliance: modalità di controllo del Fisco

    Nel paragrafo intitolato Promuovere la tax compliance a costi ridotti e aumentare il gettito derivante da attività di prevenzione e controllo viene specificato che l'attività è svolta per potenziare ulteriormente gli strumenti di promozione dell’adempimento volontario a costi ridotti, puntando prioritariamente sulla semplificazione dei rapporti con i contribuenti e sull’ampliamento dei servizi erogati dalle agenzie fiscali ai contribuenti-utenti e su una loro semplificata modalità di fruizione.

    A tema di adempimento fiscale esso non dovrà essere concepito o percepito come una richiesta di adeguamento alle esigenze dell’amministrazione finanziaria, in quanto sarà compito di quest’ultima intercettare le esigenze dei contribuenti, utilizzando strumenti e procedure appropriati, in un’ottica customer oriented.
    Con riguardo alla semplificazione del sistema tributario e al miglioramento dei rapporti tra contribuente e amministrazione fiscale, un ruolo rilevante è attribuito alla dichiarazione precompilata, inclusa la precompilata IVA, la quale consentirà un significativo risparmio in termini di costi amministrativi e di adempimento riducendo anche la possibilità di errori da parte dei contribuenti nel momento dichiarativo.
    Per migliorare la compliance volontaria dei contribuenti, particolare attenzione verrà riservata alla promozione dei diversi strumenti di dialogo preventivo con i contribuenti che il sistema fiscale mette a disposizione al fine di minimizzare i rischi interpretativi capaci di incidere negativamente sulle decisioni di business. 

    Tra essi, rilevano le varie tipologie di interpello e, in particolare, l’interpello sui nuovi investimenti, che è dedicato agli investitori anche esteri e oggetto di specifiche misurazioni.
    Nella stessa logica di garantire la certezza del diritto e incoraggiare le decisioni di business nel nostro Paese, si pongono gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale quale strumento di compliance che consenta di garantire, nell’ambito di operazioni transnazionali complesse, trasparenza e certezza nei rapporti tra Amministrazione e imprese, garantendo sostegno alle imprese,

    Di rilievo sarà anche l’adozione di informazioni vincolanti quale strumento di promozione di forme di compliance doganali.
    La medesima logica customer oriented è alla base del rinnovato impegno per assicurare la tempestiva lavorazione dei rimborsi richiesti dai contribuenti, in particolare dei rimborsi IVA, che comporta, come di seguito evidenziato, anche il contrasto a quelli fraudolentemente creati e la puntuale e tempestiva verifica dei presupposti, rilevante anche ai fini della realizzazione delle riforme necessarie per l’estensione del periodo di aggiustamento del PSB. 

    Di tali innovazioni potranno beneficiare tutti i contribuenti e, soprattutto, le imprese, grazie alla riduzione dei propri vincoli finanziari, a seguito dell’accresciuta liquidità proveniente dai rimborsi, anche con effetti positivi in termini di riduzione di attività elusive ed evasive motivate da recupero di liquidità.
    Nella stessa direzione di promuovere l’adempimento volontario a costi ridotti vi è anche il cambio di paradigma per quanto riguarda i controlli, passando dalla verifica ex post a quella ex ante. 

    Sarà incoraggiato, infatti, il ricorso agli strumenti, anche premiali, previsti dalla legge per migliorare l’affidabilità fiscale dei contribuenti. In tale direzione si muovono, innanzitutto, il concordato preventivo biennale per i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni e il potenziamento del regime di adempimento collaborativo per i soggetti di maggiori dimensioni (con fatturato superiore a 750milioni nel 2024, superiore a 500milioni nel 2026 e superiore a 100 milioni nel 2028).
    Per aumentare il gettito derivante dall’attività di prevenzione e contrasto sarà potenziato il sistema informativo della fiscalità e l’interoperabilità delle banche dati, facendo anche leva sull’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale. 

    A tal fine, saranno ulteriormente migliorati gli strumenti di analisi del rischio di evasione e di frode, sfruttando appieno le nuove tecnologie e strumenti di data analysis sempre più avanzati che possono favorire l’acquisizione di informazioni rilevanti per effettuare controlli più mirati da parte dell’amministrazione finanziaria, riducendo l’invasività dei controlli e i casi di “falsi positivi”. 

    Sarà, inoltre, favorito un collegamento più efficace tra le attività di controllo e il recupero del gettito.
    Effetti positivi in termini di riduzione del tax gap deriveranno anche dal rafforzamento delle attività di contrasto all’evasione e all’elusione nel settore doganale e delle accise, con particolare riguardo a quei fenomenimaggiormente pericolosi, come i casi di evasione totale dei dazi, delle accise e delle imposte e le frodi IVA all’importazione, attuate anche attraverso piattaforme digitali (dichiarazioni di modico valore nel settore dell’e-commerce).

    Viene anche precisato che strategico e trasversale rispetto alle predette linee di azione – di sostegno alla compliance volontaria e di contrasto all’evasione – sarà il completamento del processo di transizione digitale che ha fortemente interessato anche l’amministrazione finanziaria. 

    La digitalizzazione dei processi nei settori di competenza dell’amministrazione finanziaria recherà beneficio inmodo significativo ai soggetti direttamente coinvolti (cittadini, imprese) e, più in generale, al contesto nazionale. 

    Le imprese e gli operatori economici, da un lato, si avvantaggeranno di procedure trasparenti, certe e tempestive con evidenti impatti positivi in termini di competitività sul mercato globale e riduzione degli oneri amministrativi. 

    Gli utenti (contribuenti, consumatori), dall’altro lato, avranno a disposizione strumenti trasparenti e livelli qualitativi superiori. 

    Da questo punto di vista, nei prossimi anni si rafforzeranno le misure per la digitalizzazione e dematerializzazione del procedimento di controllo e accertamento, conseguenti anche all’attuazione delle delega fiscale, promuovendo forme di interlocuzione a distanza. 

    Ciò permetterà, non solo un recupero di efficienza del processo, grazie alla riduzione dei costi amministrativi di gestione delle attività a più basso valore aggiunto (quali ad esempio quelli di stampa, notifica e conservazione degli atti) ma anche un ulteriore miglioramento del confronto tra i contribuenti, gli intermediari e l’amministrazione, con positivi riflessi in termini di sostenibilità degli obblighi tributari e di riduzione del contenzioso.

  • Amministrazione e Controllo

    Pec amministratori società: chiarimenti sul bollo

    Con la risposta a interpello n. 67 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito un punto operativo legato al nuovo obbligo di domicilio digitale per gli amministratori di società: la comunicazione della PEC al Registro delle imprese è esente dall’imposta di bollo, analogamente a quanto già previsto per le imprese.

    Il chiarimento riguarda l’applicazione dell’imposta di bollo alle comunicazioni introdotte dalla recente normativa che ha esteso l’obbligo di domicilio digitale anche ad alcune figure apicali delle società.

    L’obbligo di domicilio digitale per gli amministratori sconta il bollo?

    La questione nasce dalle modifiche normative introdotte negli ultimi anni. 

    In particolare:

    • l’articolo 1, comma 860, della legge di bilancio 2025 (legge n. 207/2024) ha modificato l’articolo 5 del decreto-legge n. 179/2012;
    • la norma ha esteso l’obbligo di domicilio digitale (PEC), già previsto per imprese e società, anche agli amministratori di società.

    Successivamente, il decreto-legge n. 159/2025 ha circoscritto l’obbligo alle seguenti figure:

    • amministratore unico;
    • amministratore delegato;
    • presidente del consiglio di amministrazione, in assenza dell’amministratore delegato.

    Inoltre, la normativa stabilisce che la PEC dell’amministratore non può coincidere con quella dell’impresa.

    Le società già iscritte nel Registro delle imprese devono comunicare l’indirizzo PEC degli amministratori entro il 31 dicembre 2025, oppure al momento del conferimento o rinnovo dell’incarico. 

    Il quesito posto all’Agenzia delle Entrate riguardava il trattamento fiscale della comunicazione della PEC degli amministratori.

    In linea generale, infatti, le domande e le denunce presentate al Registro delle imprese sono soggette all’imposta di bollo, secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 642/1972.

    La tariffa prevede, per le comunicazioni telematiche al Registro delle imprese:

    • 17,50 euro per le ditte individuali
    • 59 euro per le società di persone
    • 65 euro per le società di capitali 

    Tuttavia, per la comunicazione della PEC delle imprese esiste già una specifica esenzione prevista dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 185/2008, che ha introdotto l’obbligo di domicilio digitale per le imprese.

    Il dubbio interpretativo riguardava quindi se questa esenzione potesse essere applicata anche alle comunicazioni della PEC degli amministratori.

    L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello, ha adottato una interpretazione estensiva della norma, ritenendo applicabile anche in questo caso l’esenzione dall’imposta di bollo, la comunicazione della PEC degli amministratori:

    • risponde alle stesse finalità di tracciabilità e ufficialità delle comunicazioni con la pubblica amministrazione;
    • è sostanzialmente analoga alla comunicazione della PEC delle imprese;
    • si inserisce nello stesso contesto normativo volto alla riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese

    Pertanto, anche la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori al Registro delle imprese beneficia dell’esenzione dall’imposta di bollo prevista per il domicilio digitale delle imprese.

    L’Agenzia delle Entrate precisa tuttavia che l’esenzione non opera in modo generalizzato, ma solo in specifiche condizioni:

    • riguarda esclusivamente la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori individuati dalla normativa;
    • si applica anche alle successive variazioni della PEC;
    • non si applica se la comunicazione contiene ulteriori atti o informazioni oltre alla semplice indicazione del domicilio digitale.

    Allo stesso modo, l’esenzione non vale per soggetti diversi da quelli espressamente indicati nell’articolo 5 del decreto-legge n. 179/2012. 

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  • Determinazione imposta IRAP

    Credito Irap enti pubblici: chiarimento ADE su compensazione

    Con l'istanza di interpello n 62/2026 le Entrate chiariscono aspetti del credito IRAP da utilizzare in compensazione per gli enti pubblici.

    Essa replica ad un quesito di Alfa che afferma «[…] quale ente pubblico, determina l'IRAP ai sensi dell'art. 10bis del D.Lgs. n. 446/1997, c.d. IRAP enti pubblici; […] ha presentato la dichiarazione IRAP 2024 relativa all'anno d'imposta 2023, dalla quale è emerso un credito IRAP di euro 6.618.012,00 e per il quale è stato apposto visto di conformità all'interno della dichiarazione; tale credito risulta regolarmente indicato nel quadro IR32 della dichiarazione IRAP 2024 redditi 2023; il Collegio Sindacale ha espresso perplessità in merito alla compensazione verticale tramite modello F24EP, il quale non prevede un codice tributo a credito per l'IRAP e non risulta possibile inviare modello F24 ''a saldo zero'' come previsto ai sensi dell'art. 11, co. 2, lettera a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66».
    Tanto premesso, l'istante chiede quale sia il «[…] corretto trattamento da applicare all'utilizzo del credito IRAP enti pubblici in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici)».
    Vediamo la replica Ade.

    Credito Irap enti pubblici: chiarimento ADE su compensazione

    Le Entrate rcordano che in materia di compensazione dei crediti fiscali il legislatore è ripetutamente intervenuto per razionalizzare tale strumento, anche nel tentativo di limitare i casi di uso fraudolento dello stesso da parte degli operatori economici.
    Con la circolare n. 16/E del 28 giugno 2024, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che, dal 1° luglio 2024, tutti i versamenti eseguiti mediante compensazione all'esito delle modifiche che l'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024) ha apportato all'articolo 11 del decreto legge n. 66 del 2014 devono essere eseguiti « esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate», laddove, precedentemente alla citata modifica normativa, detto obbligo riguardava soltanto le compensazioni con modelli F24 a ''saldo zero''.
    Per effetto dell'attuale previsione normativa «[…] l'obbligo sussiste, quindi, anche nel caso in cui la compensazione dei crediti con i debiti sia solo parziale, con modello F24 non a ''saldo zero''. […]», dovendo «ritenersi che tale obbligo si estenda anche alla compensazione ''verticale'', che interviene nell'ambito dello stesso tributo (ad esempio ''acconti IRES con saldi IRES a credito''), nel caso in cui questa venga esposta nel modello F24»
    Tuttavia, l'agenzia precisa che ne caso di specie il credito può essere utilizzato in compensazione esclusivamente ai fini del pagamento dell'IRAP relativa all'attività istituzionale e che tale compensazione ''verticale'' non deve essere esposta nel modello F24.
    Alla luce di quanto considerato, si condivide la soluzione rappresentata dall'istante, poiché attualmente l'unica possibilità di compensare l'IRAP a credito per il versamento di quella a debito è la c.d. compensazione ''interna'' al modello dichiarativo, come previsto dalle istruzioni alla compilazione del modello IRAP 2025.

    Per completezza si evidenzia quanto suggerito dall'istante: «il credito IRAP enti pubblici può essere utilizzato in compensazione verticale del debito del medesimo tributo (IRAP enti pubblici), in assenza di trasmissione del modello F24 EP e con rilevazione (dell'utilizzo) nella dichiarazione IRAP nell'anno successivo all'utilizzo. Ciò anche in considerazione del fatto che il codice tributo previsto per il versamento dell'IRAP enti pubblici con F24EP (cod. 380E) non prevede l'utilizzo della colonna ''importi a credito compensati'' e non risulta sia stato previsto un altro codice tributo per l'utilizzo del credito IRAP enti pubblici nel medesimo modello F24EP»

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  • Adempimenti Iva

    Lavanderia per ospiti RSA: trattamento ai fini IVA

    Con la Consulenda giuridica n 4 del 3 marzo le Entrate hanno chiarito aspetti del servizio di lavanderia per ospiti RSA trattamento ai fini IVA
    In sintesi il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti delle Rsa non può essere considerato essenziale o funzionale alla gestione globale della Residenza e, quindi, è soggetto al regime Iva ordinario. 

    Servizio di lavanderia per ospiti RSA: trattamento ai fini IVA

    Con l'istanza l'Associazione Alfa chiede di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile al servizio di lavanderia per indumenti personali di ospiti delle Residenze Sanitarie Assistenziali ''RSA'' quando reso da cooperative sociali ovvero da imprese.
    In particolare, l'Associazione riferisce che le lavanderie industriali ''si offrono come appaltatrici per le RSA committenti, al fine di garantire il servizio di lavaggio, stiratura e trattamento sanitizzante degli indumenti personali degli ospiti soggiornanti presso la struttura del committente''.
    Detta prestazione: '' consiste in un servizio che non attiene alla gestione globale della RSA, ma che è solo incidentalmente collegato con essa, dal momento che ha ad oggetto indumenti personali del ricoverato, che sceglie di avvalersi del servizio di lavanderia, ma che
    potrebbe rivolgersi parimenti a familiari o a soggetti comunque esterni'';
    '' è solitamente prevista, quale servizio opzionale, all'interno del servizio globale verso la RSA. Il ricoverato sceglie autonomamente di fruire del servizio che viene appositamente tracciato in relazione a ciascun ricoverato, dal prestatore del servizio e viene rendicontato e fatturato alla struttura che lo riaddebita al cliente/paziente''.
    Le Entrate replicano che tale servizion sconta l'IVA ordinaria, concordando con l'interpretazione dell'istante, e richiama innanzitutto l’articolo 10, primo comma, n. 21), del decreto Iva, che prevede l’esenzione per le prestazioni tipiche di strutture come brefotrofi, case di riposo e servizi analoghi, includendo anche vitto, indumenti, medicinali e attività accessorie.

    Al riguardo, le risoluzioni n. 188/2002 e n. 164/2005 hanno chiarito che l’elencazione delle attività esenti non è tassativa: ciò che conta è che l’ente assicuri alloggio ed eventuali prestazioni accessorie a persone che necessitano di assistenza e cura.

    La risoluzione n. 39/2004 ha precisato, inoltre, che la natura giuridica dell’ente che eroga il servizio non è determinante e che se il servizio è distinto e non essenziale per la gestione globale della Residenza, va applicato il regime Iva ordinario, salvo che rientri in una delle specifiche esenzioni dell’articolo 10 del Dpr n. 633/1972.

    L’Agenzia prosegue richiamando lla risoluzione n. 164/2005, che descrive le attività riconducibili alla “gestione globale” della Rsa, ricordando che tali strutture accolgono anziani non autosufficienti e hanno come obiettivo la tutela della salute fisica, del benessere psicologico e il mantenimento delle capacità residue, assicurando un progetto complessivo di assistenza.

    Con documenti di prassi più recenti, l’Amministrazione ha confermato che per beneficiare dell’esenzione occorre che il servizio sia effettivamente integrato nell’organizzazione assistenziale della Rsa.

    In conclusione, l’Amministrazione evidenzia che il servizio di lavanderia per gli indumenti personali degli ospiti non può essere considerato essenziale o funzionale alla gestione globale della Rsa. 

    Il fatto che sia un servizio opzionale, liberamente attivabile dall’ospite e sostituibile con soluzioni alternative, ne conferma la natura accessoria e non assistenziale.

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    730/2026: ecco le novità di quest’anno

    Viene pubblicato il Provvedimento n 71552 del 27 febbraio con le regole per il Modello 730/2026 da inviare entro il 30 settembre prossimo.

    Scarica qui:

    In particolare, con il provvedimento sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
    a) 730/2026, relativo alla dichiarazione semplificata agli effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche, che i contribuenti che si avvalgano dell’assistenza fiscale devono presentare nell’anno 2026, per i redditi prodotti
    nell’anno 2025;
    b) 730-1, concernente le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
    c) 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, che contengono la ricevuta dell’avvenuta consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
    d) 730-3, relativo al prospetto di liquidazione riguardante l’assistenza fiscale prestata;
    e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la bolla di consegna
    e la ricevuta del risultato contabile al sostituto d’imposta;
    f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).

    Inoltre sempre in data 27 febbraio è stato pubblicato il Provvedimento n 722960 con approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2026, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.
    Inoltre, sono approvate le istruzioni necessarie per lo svolgimento degli adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei professionisti abilitati.

    Si ricorda che i contribuenti in possesso di determinati redditi possono presentare la dichiarazione con il modello 730 e utilizzare il modello 730 è vantaggioso, in quanto il contribuente:

    • non deve eseguire calcoli e pertanto la compilazione è più semplice;
    •  ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, generalmente a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
    • se deve versare delle somme, in presenza di sostituto d’imposta queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione direttamente nella busta paga.

    730/2026: ecco le novità di quest’anno

    Le principali novità contenute nel modello 730/2026 sono le seguenti:

    • Scaglioni di reddito e delle aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;
    • Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro;
    • Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, non disabili. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    • Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;
    • Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero;
    • Incremento del limite delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa soggette a imposta sostitutiva: per l'anno 2025, in caso di distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota degli utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi, effettuata in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali, il limite dell'importo complessivo soggetto all'imposta sostitutiva è elevato a 5.000 euro lordi;
    • Regime fiscale dei compensi degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche: i compensi corrisposti ai predetti addetti sono considerati, ai fini IRPEF, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e concorrono a formare il reddito per la parte eccedente complessivamente nel periodo d’imposta la soglia di 15.000 euro;
    • Modifica alla detrazione per il personale del comparto sicurezza e difesa: nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, la detrazione per il comparto sicurezza e difesa spetta per un importo massimo di 458,50 euro ai lavoratori che nell’anno 2024 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
    • Trattamento Integrativo: dall’anno 2025, è confermata la previsione in base alla quale l’agevolazione in questione spetta, in rapporto al periodo di lavoro nell'anno, se l'imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è maggiore della detrazione per lavoro dipendente ridotta di 75 euro;
    •  Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro di-pendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
    • Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda
    • Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione: per l’anno 2025, la tassazione sostitutiva può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 30 per cento del reddito percepito per le prestazioni lavorative nell’anno. Possono accedere al regime di tassazione sostitutiva i lavoratori che conseguono redditi di lavoro dipendente per un importo complessivo non superiore a 75.000 euro nell’anno di imposta precedente;
    • Esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a fabbricati: per i dipendenti assunti a tempo indeterminato nell’anno 2025, che si trovino in determinate condizioni, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai medesimi lavoratori, non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui;
    • Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;
    • Detrazione delle spese sostenute per la frequenza scolastica: dall’anno 2025, è innalzato a 1.000 euro il limite massimo detraibile dall’imposta lorda, per alunno o studente, in relazione alle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione;
    •  Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica degli edifici e antisismici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di riqualificazione edilizia, di risparmio energetico e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
    • Detrazione delle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida: dall’anno 2025, l’ammontare della detrazione forfetaria prevista per le spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida è innalzato a 1.100 euro;
    •  Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 65%;
    • Credito d’imposta per i dipendenti di “strutture sanitarie di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune o in un comune limitrofo
    •  Credito d’imposta per i dipendenti delle “scuole di montagna”: per i dipendenti che prendono in locazione, ovvero acquistano, con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo “comune di montagna” o in un comune limitrofo
    •  Credito d’imposta per l'acquisto o la ristrutturazione edilizia dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale sita in un Comune di montagna: per le persone fisiche che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell’anno dell’accensione di un finanziamento o ipotecario o fondiario, comunque denominato, stipulato dopo il 20 settembre 2025.
    • Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esi-
      stente in tale data;
    • Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1 gennaio di ciascun anno, è consentito a persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione di rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

    Leggi anche:

    Allegati:
  • Turismo

    Cammini d’Italia 2026: tutte le regole per promuoverli

    Viene pubblicata sulla GU n 46 del 25 febbraio la Legge n 24/2026 in vigore dal 26 febbraio con le regole per la promozione e la valorizzazione dei cammini d'italia.

    Scopo delle norme è assicurare:

    • la fruizione dei luoghi su cui insistono, garantendo adeguati standard di sicurezza, di  qualità dell'accoglienza  e  di accessibilità per  le persone  con  disabilità o  con   ridotta mobilità;
    • lo sviluppo di un turismo lento, sostenibile e diffuso sul territorio; 
    • la conoscenza della rete dei cammini italiani sui mercati turistici  nazionali e   internazionali;   
    • l'incentivazione delle attività connesse alle  tradizioni dei  territori  interessati  e all'evoluzione  della lingua italiana nella storia  dei cammini medesimi, delle tradizioni religiose, dei luoghi e  delle  comunita'; 
    • la valorizzazione dei monumenti e  dei siti di interesse  storico, culturale, religioso, paesaggistico e naturalistico e delle minoranze linguistiche presenti nei territori  attraversati;  
    • lo  studio  degli aspetti   storici,   culturali,   religiosi,  sociali, ambientali, paesaggistici  ed  enogastronomici  che  li  connotano; 
    • il  dialogo interculturale e  interreligioso;  
    • la tutela  dell'ambiente  e  del paesaggio. 

    Cammini d’Italia 2026: la banca dati e la cabina di regia

    La legge prevede che al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo, la tutela  e  la promozione, anche a fini turistici, dei cammini, è istituita presso il Ministero del turismo la  banca  dati  dei  cammini  d'Italia che integra una mappa digitale dei cammini con informazioni relative alle loro principali caratteristiche, finalizzate ad orientare il potenziale fruitore.
    Sono inseriti nella banca  dati,  qualora  conformi  ai  criteri individuati dal decreto di cui al comma 4

    a)  i  tratti  presenti  sul  territorio  italiano  dei   cammini riconosciuti  quali  itinerari  culturali   europei   dal   Consiglio d'Europa, in attuazione della risoluzione del Comitato  dei  Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res (2013)67, adottata il 18 dicembre 2013, e  le  loro dirette  confluenze  viarie  di  riconosciuto  interesse turistico, culturale, locale o regionale;

    b) i cammini interregionali  che  interessano  il  territorio  di almeno due regioni, di una regione e di una provincia autonoma ovvero delle province autonome di Trento e di Bolzano;

    c) i cammini riconosciuti da  una  regione o  da una  provincia autonoma quali cammini di interesse regionale o locale;

    d) i cammini riconosciuti dalle citta' metropolitane  e  da Roma Capitale quali cammini di interesse locale.

    Al fine di agevolare  il  conseguimento  delle  finalità ella presente legge, favorendo il coordinamento delle  politiche  e  degli interventi che le amministrazioni  interessate  devono  attuare,  con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il  Ministro  della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in vigore della presente legge, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituita,  presso  il  Ministero del turismo, la cabina di regia  nazionale  per  lo  sviluppo  e  la promozione dei cammini d'Italia.

    Cammini d’italia: 1 milione l’anno per la promozione

    La cabina  di regia in  attuazione  dell'articolo  3,  comma  2, lettera c), sentito il tavolo  permanente,  predispone  il  programma nazionale per lo sviluppo e la promozione dei  cammini  d'Italia,  indicando   le   priorita'   degli interventi e definendo la  strategia  unitaria  di  promozione  e  di valorizzazione dei cammini d'Italia a livello nazionale. Il programma ha durata triennale.

    Gli interventi inseriti  nel  programma  sono  realizzati  dalle amministrazioni centrali, regionali o locali  secondo  le  rispettive competenze, con il coordinamento del Ministero del turismo.
    All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  articolo  si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a carico della finanza pubblica.

    Al fine di promuovere  i  cammini  inseriti  nella  banca  dati, incentivandone la fruizione e favorendo lo  sviluppo  di  un  turismo lento,  sostenibile  e  diffuso  sul  territorio,  il  Ministero  del turismo, sentita la cabina di regia, realizza e coordina campagne  di promozione a livello nazionale e internazionale.
    Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata  la  spesa di euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 8. 

    Cammini religiosi: che cosa sono

    Ricordiamo che gà dal 2023 è stato istituito il fonod dei cammini religiosi.

    Per cammini religiosi si intendono gli itinerari escursionistici a tema religioso o spirituale, percorribili esclusivamente o prevalentemente a piedi o con altri mezzi riconducibili a forme di turismo lento e sostenibile.

    Nella visione condivisa dal MITUR con l’Agenzia, l’attivazione del Fondo per i cammini religiosi è stata declinata in un’ottica di medio-lungo periodo con l’obiettivo di mettere a disposizione del Ministero una base di conoscenza utile a indirizzare in maniera mirata sia le azioni promozionali sia gli investimenti sulla struttura, i servizi e le dotazioni dei cammini religiosi, anche in vista dei flussi che interesseranno tali percorsi in occasione del Giubileo 2025.

    A tal fine viene pubblicato sul sito del Ministero del Turismo nella pagina dei cammini Religiosi il DD del 22 marzo 2023 con “Misure attuative del Fondo per i cammini religiosi di cui all’articolo 1, comma 963, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234” in attuazione della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.” 

    Il Fondo per i cammini religiosi è stato istituito dalla Legge di Bilancio per il 2022 con lo scopo di:

    • promuovere una importante componente dell’offerta turistica italiana,
    • recuperare e valorizzare ai fini turistici gli immobili di proprietà pubblica localizzati in prossimità dei tracciati.

    Con la Legge di Bilancio 2023 sono state  previste novità per il Fondo Cammini religiosi In particolare, si rifinanzia di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 il fondo istituito dall’articolo 1, comma 963 della legge n. 234/2022.

    Ricordiamo che le disposizione attuative del fondo in oggetto sono state adottate con D.M. 23 giugno 2022, che destina le risorse del Fondo per i cammini religiosi a: 

    a) azioni per il rilancio e la promozione turistica dei Cammini religiosi, finalizzate all’ideazione e attuazione di una strategia di comunicazione coordinata del prodotto turistico nazionale “Cammini religiosi”; 

    b) azioni per il recupero e la valorizzazione degli immobili pubblici presenti sui percorsi dei Cammini religiosi, volte ad arricchire l’offerta degli itinerari con servizi per la sosta, la permanenza, lo svago dei visitatori.

    Leggi qui per tutti gli altri dettagli.

    Allegati: