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Dichiarazione IVA 2025: rimborsi e nuovi codici ateco
Dal 1° aprile sono in vigore i nuovi codici ATECO 2025
Ricordiamo che sono stati adottati in gennaio scorso con premessa di entrata in vigore dallo 01.04.2025.
In proposito leggi l'approfondimento: Nuovi ATECO 2025: in vigore dal 1° gennaio ma operativi da aprile.
Il 5 marzo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un chiarimento relativamente alle Dichiarazioni IVA 2025 presentate proprio dal primo giorno di aprile da cui si evince anche che per i rimborsi IVA con istanze presentate per il I trimestre 2025 occorre la nuova classificazione.
Dichiarazione IVA 2025: istruzioni per i nuovi codici ATECO
Veniva domandato, alla luce del fatto che dal 10 gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025 che, come comunicato dall'ISTAT, verrà adottata operativamente dal 1° aprile 2025, per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dalla predetta data del 1° aprile 2025 quali codici ATECO dovranno essere indicati nei corrispondenti campi del modello?
Le Entrate hanno specificato che per le dichiarazioni IVA 2025 che saranno presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti potranno indicare, in alternativa:
- i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022)
- oppure i "nuovi" codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella "Situazioni particolari" presente nel frontespizio del modello.
Attenzione al fatto che, specifica l'agenzia, a tal fine, prima della predetta data (1° aprile 2025), saranno aggiornati il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione.
Leggi anche IVA 2025: il quadro VA e i nuovi codici ATECO
Rimborsi IVA da adeguare ai nuovi codici ATECO
Relativamente ai nuovi codici ATECO sono sorti dubbi sull'applicabilità per la dichiarazione IVA e per i rimborsi.
Per il modello IVA TR da parte dei soggetti passivi che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA del primo trimestre 2025 si presume che in assenza di indicazioni specifiche, e considerato che il modello può essere presentato soltanto a partire dal prossimo 1° aprile, data in cui sarà già operativa la nuova classificazione, si dovrebbe poter fare riferimento direttamente alla nuova tabella ATECO.
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Riversamento Crediti ricerca e sviluppo: riapertura termini al 3 giugno
Viene pubblicato in GU n 61 del 14 marzo il Decreto MIMIT n 25/2205 Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni con anche l'art 19 che al comma 5 prevede una riapertura dei termini per il riversamento dei crediti ricerca e sviluppo scaduto il 31 ottobre scorso.
In particolare si potrà aderire entro il 3 giugno 2025, con la possibilità di restituire l’importo in tre rate.
Ricordiamo che il 31 ottobre scadeva il termine ultimo per presentare la domanda per la procedura di riversamento del credito di ricerca e sviluppo.
La domanda poteva essere presentata telematicamente entro il 31 ottobre 2024 direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato a Entratel.
Dopo aver presentato la domanda si doveva eseguire il riversamento del credito compensato entro il 16 dicembre 2024, anche in tre rate annuali di pari importo maggiorate degli interessi legali.
Ora la possibilità slitta al 3 giugno.
Ricordiamo che è stato il DL n 39 convertito in Legge n 67 pubblicata in GU N 123 del 28 maggio a modificare i termini per il riversamento spontaneo.
Il comma 7-bis, introdotto in sede referente, modifica la disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta, di cui all'articolo 5 del decreto legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, al fine di prorogare il termine per l’adesione alla procedura dal 30 luglio al 31 ottobre 2024, termine ora ulteriormente prorogato.
Il comma 7-ter interveniva ulteriormente sulla disciplina del riversamento spontaneo del credito di imposta modificando l’articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 145 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 191 del 2023, al fine di prorogare dal 30 giugno al 30 settembre 2024 il termine per esercitare la possibilità di revoca dell’adesione alla medesima procedura.
Infine con Provvedimento n 169262 del 29 marzo 2024 le Entrate hanno modificano parte del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 188987 del 1° giugno 2022 relativo alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146. Scarica qui il modello
Si attende verosimilmente un ulteriore provvedimento in proposito con aggiornamento del modello.
Riversamento spontaneo credito d’imposta R&S: riaperti i termini al 3 giugno
Il comma 5 dell'art 19 del DL n 25/2025 in vigore dal 15 marzo prevede che il termine di cui al comma 9 dell'articolo 5 del decreto-legge21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e' riaperto sino al 3 giugno 2025. Per coloro che aderiscono, il versamento puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025, ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il suddetto termine e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.
A decorrere dal 4 giugno 2025, sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi di cui all'articolo 5, comma 11, del citato decreto-legge, calcolati al tasso legale. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.
Si attendono eventuali aggiornamenti ADE.
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Il CIN affitti brevi nel modello 730/2025
Pubblicato il Modello 730/2025 anno di imposta 2024 con anche le istruzioni necessarie al dichiarazione dei redditi dei pensionati e dei dipendenti.
Tra le novità del modello vi è quella dalla indicazione, da quest'anno, del CIN codice identificativo nazionale per gli affitti brevi.
Ricordiamo che l’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l’unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Vediamo le istruzioni per l'indicazione del CIN nel 730/2025 e quanto previsto dalle specifiche tecniche pubblicate il 12 marzo dalle Entrate.
Dichiarazione 730/2025: la novità del CIN affitti brevi
Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare, nella sezione III del quadro B, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
In particolare, nella sezione III del quadro B, il CIN va indicato nel rigo B12 come segue:
- Colonna 1 (N. di rigo): riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.
- Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
- Colonne 3 (Codice CIN): riportare il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo
In data 12 marzo le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 120707 con le specifiche tecniche per l'invio della Dichiarazione 730/2025.
A proposito di CIN le istruzioni ADE evidenziano che in caso di errori nella compilazione del rigo contenente il Cin delle locazioni brevi la dichiarazione 730 può essere scartata senza possibilità di conferma.
Ricordiamo che come sempre, nell’allegato C sono riepilogate le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.
Tali soggetti, quest'anno dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione del Rigo B12, nel quale va riportato il codice Cin assegnato per le locazioni turistiche e le altre locazioni brevi.
Nelle specifiche tecniche viene precisato che il campo CIN se presente, deve essere lungo 18 caratteri ed è obbligatorio compilare anche le Colonne 1 e 2 per abbinare il codice al relativo immobile.
Il ICN può essere indicato solo se per il rigo del fabbricato a cui esso si riferisce è compilata anche la casella Codice Canone
I controlli previsti dalle specifiche tecniche vanno svolti con grande attenzione, perché un errore (anche solo l’indicazione di un numero di cifre del Cin inferiore a 18) determina, in caso di non conformità, lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma.
Si rimanda alle specifiche tecniche in oggetto per ulteriori approfondimenti, scarica qui..
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Certificazione Unica autonomi: in scadenza il 31 marzo
Entro il 17 marzo va presentato il Modello di Certificazione Unica 2025 ritenute 2024.
Le Entrate a tal proposito hanno pubblicato nel mese di febbraio scorso il modello e le istruzioni per provvedere:
Scarica qui modello e istruzioni della Cu 2025.
Quest'anno però c'è l'importante novità che riguarda gli autonomi per i quali la scadenza è differenziata rispetto agli altri ed è al 31 marzo.
Certificazione Unica autonomi: in scadenza il 31 marzo
Tra le novità di quest'anno ve ne sono appunto per i lavoratori autonomi.
In particolare, il calendario per la Certificazione Unica prevede il nuovo termine di trasmissione in relazione ai lavoratori autonomi.
Lo scadenzario per la CU 2025 è cosi articolato:
- 16.03.2025, termine differito a lunedì 17.03 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere le CU di dipendenti e pensionati;
- 31.03.2025 termine per le CU contenenti redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo e professionale;
- 31.10.2025, termine per inviare le CU contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Ciò premesse occorre evidenziare però che la consegna del modello di Certificazione Unica 2025 ai percipienti deve essere effettuata entro il 17.03.2025.
L'altra novità di rilievo è il fatto che da quest'anno viene meno l’obbligo di trasmissione della Certificazione Unica per i compensi corrisposti ai contribuenti che applicano:
il regime forfetario (art. 1, c. 54-89 L. 190/2014)
il regime di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011),
a causa dell'estensione a tali soggetti dell’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2024.
Attenzione al fatto che per ciascuna CU omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di 100 euro, con un massimo di 50.000 euro per sostituto di imposta; tuttavia c’è una importante novità a beneficio dei sostituti d’imposta.
Nella circolare n. 12/2024, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che è consentito ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso laddove l’invio della CU venga effettuato oltre i termini ordinariamente previsti, stante l’assenza di un’espressa previsione normativa di segno contrario.
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Verbali distribuzioni utili: registrati con RAP online dal 12.03
Le Entrate hanno pubblicato il nuovo Modello RAP 2025 con diversi aggiornamenti. Per tutte le novità leggi anche Modello RAP 2025: registrazione atti privati.
Tra le novità, vi è quella del modello aggiuntivo per il verbale di distribuzione utile che, dal 12 marzo, può essere inviato via web con il RAP online.
Attenzione al fatto che, una volta inserite le informazioni necessarie, il sistema calcola in automatico le imposte (registro e/o bollo) e consente di versarle con il c/c contestualmente.
Verbali distribuzioni utili registrati con RAP online
Il modello di Registrazione Atti privati (RAP), può essere utilizzato dai contribuenti, mediatori e intermediari per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione di alcune tipologie di atti privati.
Attualmente è possibile utilizzare il modello RAP per la registrazione:
- del contratto di comodato,
- del contratto preliminare di compravendita
- e del verbale di distribuzione utili delle società.
Il modello può essere presentato in via telematica da colui che sottoscrive la richiesta:
- direttamente,
- oppure tramite un intermediario abilitato,
mediante l’apposita procedura web resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione al fatto che alla richiesta di registrazione è necessario allegare:
- l’atto comprensivo dei suoi allegati e la copia dei documenti d’identità (in corso di validità) delle parti che lo hanno sottoscritto, creando con essi un unico file nei formati ammessi TIF e/o TIFF e PDF/A (PDF/A-1a o PDF/A-1b);
- il file così realizzato conterrà, quindi:
- la copia dell’atto da registrare sottoscritto dalle parti;
- gli eventuali documenti allegati all’atto;
- la carta d’identità in corso di validità delle parti che lo hanno sottoscritto.
La novità del nuovo Modello RAP 2025 è appunto il fatto che esso contiene il nuovo Quadro ATTO per il verbale di distribuzione utili e a seguire il QUADRO SOCI:
Nel QUADRO ATTO verbale di distribuzione utili vanno indicati:
- Totale Utile conseguito dove indicare l’importo dell’utile di esercizio conseguito dalla società che approva il Bilancio.
- Importo Utile distribuito ai soci dove indicare l’importo dell’utile di esercizio che viene destinato alla distribuzione tra i soci.
Attenzione al fatto che il richiedente la registrazione in questo caso è sempre la società ossia il soggetto obbligato a richiedere la registrazione dell’atto, anche se chi sta materialmente effettuando la richiesta è il rappresentante legale della stessa società o un professionista abilitato di cui la società si avvale.
Il soggetto che sottoscrive la richiesta attesta che tutti i dati dichiarati coincidono con quelli contenuti nell’atto originale.
ed è tenuto a conservare in originale l’atto sottoscritto dalle parti unitamente alla richiesta di registrazione e alle ricevute di presentazione rilasciate dal servizio online.
Il richiedente, inoltre, deve consegnare alle parti del contratto la copia delle ricevute dalle quali risulta la registrazione dell’atto ovvero l’esito del pagamento delle imposte.
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Corrispettivi telematici: invio con software in linea con le regole ADE
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento n 111204 del 7 marzo con la definizione delle informazioni da trasmettere e delle specifiche tecniche per la realizzazione, approvazione e rilascio delle soluzioni software di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, ai fini della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri anonimi di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127
In particolare, gli esercenti che effettuano operazioni al dettaglio di cui all'art. 22 del DPR 633/72 potranno memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi anche mediante soluzioni software, senza necessità di dotarsi dei registratori telematici, secondo quanto previsto dalla Riforma Fiscale.
Corrispettivi telematici: invio con software in linea con le regole ADE
Il Dlgs n 1/2024 all'art 24 ha previsto che sia possibile utilizzare in alternativa ai registratori telematici e alla procedura web delle Entrate mediante soluzioni software che garantiscano la sicurezza e l’inalterabilità dei dati.
A tal proposito con il provvedimento in esame le Entrate hanno anche pubblicato le specifiche tecniche di riferimento.
Viene stabilito che le Soluzioni Software sono approvate, su istanza del Produttore, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentito il parere della Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle Finanze del 23 marzo 1983, organo competente a valutare la conformità delle stesse alle prescrizioni stabilite dal presente provvedimento e alle specifiche tecniche ad esso allegate.
Le Soluzioni Software possono essere attivate esclusivamente da un Erogatore precedentemente accreditato al sistema dell’Agenzia secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche.
L’Erogatore utilizza esclusivamente Soluzioni Software per le quali sia in vigore l’approvazione dell’Agenzia
Ai fini dell’attivazione della Soluzione Software, il soggetto Erogatore accreditato sottoscrive preventivamente un apposito accordo di servizio con l’Agenzia delle entrate.
Con il citato accordo, l’Erogatore si impegna a garantire il corretto e continuo funzionamento del sistema in osservanza delle regole disciplinate dalle specifiche tecniche, affinché gli Esercenti che adottano la Soluzione Software possano adempiere correttamente agli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015.
Secondo le regole ADE il processo di rilevazione dei corrispettivi sarà basato sull’utilizzo di due componenti software strettamente interdipendenti:
- il modulo fiscale 1 (MF1) un’applicazione o software gestionale installato su un dispositivo o sistema hardware tipo il PC o altro similare,
- il modulo fiscale 2 (MF2), installato su un sistema hardware in grado di interfacciarsi in modalità web service con il sistema dell’Agenzia delle Entrate.
Per tutti i dettagli si rimanda alle specifiche tecniche 1.0 allegate al provvedimento in oggetto.
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Certificazione Unica 2025: ultimi giorni prima del 17 marzo
Entro il 17 marzo occorre inviare la CU 2025 la certificazione dei sostituti d'imposta.
Con il Provvedimento n 9454 del 15 gennaio le Entrate hanno pubblicato tutte le regole per la certificazione dell'anno di imposta 2024, scarica qui: Modello CU 2025 e istruzioni, per provvedere all'adempimento (scadenza ordinaria 16 marzo che cadendo di domenica slitta al giorno 17)
Si evidenzia anche che le Entrate hanno anche pubblicato il Modello di Certificazione unica 2025 in tedesco comprensiva del modello sintetico e delle relative istruzioni per la compilazione.
Ricordiamo infine che entro il 17 marzo occorre anche presentate il CUPE 2025, leggi qui l'approfondimento.
CU 2025: soggetti obbligati
Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2025 ovvero entro il 31 marzo 2025 coloro che:
- nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413,
- nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail.
La CU 2025 deve essere inoltre presentata dai soggetti, comprese le Pubbliche amministrazioni che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell’INPS.
Certificazione Unica 2025: il calendario diversificato di quest’anno
In dettaglio, per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:
- entro il 17 marzo, poiché il 16 è domenica, le certificazioni relative:
- ai redditi di lavoro dipendente,
- ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente,
- ai redditi diversi,
- ed entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.
Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:
- Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
- Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
- Certificazione Unica 2025 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.
Certificazione Unica 2025: alcune novità di quest’anno
La Certificazione Unica è ricca di novità e tra queste spicca la scadenza per la trasmissione dei dati sui redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale, che da quest’anno dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
Sintesi di altre novità contenute nel modello CU 2025:
- a seguito delle modifiche della disciplina e all’accordo contro le doppie imposizioni con la Svizzera, viene implementato il numero delle informazioni richieste riguardo ai percipienti esteri con la compilazione del punto 42 e della casella 46,
- inserite le novità in materia di lavoro sportivo,
- una nuova sezione per il “bonus Natale” ossia l’indennità una tantum di 100 euro destinato, a determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro che non concorre alla formazione del reddito,
- per i fringe benefit al punto 474 (benefit base) e 475 (con figli fiscalmente a carico),
- i campi da 671 a 673 dedicati all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni aggiuntive finalizzate al taglio dei tempi delle liste d’attesa
e altro ancora che verrà in seguito maggiormente dettagliato.
Leggi anche Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi..
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