• Corsi Accreditati per Commercialisti

    Revisori legali: sanzioni MEF per mancate comunicazioni

    In data 26 settembre si legge sul sito della revisione legale del MEF un comunicato con i primi provvedimenti sanzionatori per la mancata comunicazione degli incarichi da revisore legale e del domicilio digitale.

    Omesse comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni MEF

    Nel dettaglio, sono stati adottati dal Mef i primi provvedimenti sanzionatori per mancata comunicazione/aggiornamento:

    • degli incarichi di revisione legale svolti dagli iscritti al registro,
    • e della casella di posta elettronica certificata PEC ora domicilio digitale.

    Il MEF specifica che, a seguito dell’entrata in vigore del DM. 135/2021 e dell’adozione delle relative disposizioni attuativa, ha proceduto all’accertamento di alcune violazioni, emerse nell’ambito di attività istruttorie e di monitoraggio effettuate dall’amministrazione, relative alle fattispecie di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b) del citato decreto, riguardanti in particolare:

    • l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione degli incarichi di revisione legale al Registro dei revisori (art. 11, comma 1, lettera b) e comma 2 lettera a) del DM 145/2012) 
    • la mancata comunicazione al registro del domicilio digitale (l’articolo 7, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  e l’articolo 16, comma 7, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il quale integra l’obbligo comunicativo da parte degli iscritti al Registro dei revisori legali dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata nella forma di domicilio digitale di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82).

    Mancate comunicazioni dei revisori legali: le sanzioni

    Rilevate le omissioni, le sanzioni applicate sono state determinate, su proposta motivata della Commissione centrale per i revisori legali, entro i limiti della misura stabilita dall’articolo 24, comma 2, lettera b) del D.lgs. 39/2010:

    • a 50,00 Euro a 2.500,00 Euro tenuto conto delle circostanze pertinenti di cui all’articolo 25, comma 3 del citato decreto.

  • Legge di Bilancio

    NADEF 2023: i dati sul debito pubblico e previsioni future

    Il Consiglio dei Ministri n 52, datato 27 settembre, ha approvato la Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (NADEF) 2023, che delinea lo scenario a legislazione vigente senza definire gli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2024-2026. 

    Vediamo i dettagli dal comunicato stampa dello stesso Governo.

    NADEF 2023: quadro riassuntivo

    Viene precisato che, la crescita del PIL è stimata allo 0,8 per cento nel 2023, all’1,2 per cento nel 2024 e, rispettivamente, all’1,4 per cento e all’1 per cento nel 2025 e nel 2026.
    Riguardo agli obiettivi di indebitamento netto in rapporto al PIL, il documento indica un deficit tendenziale a legislazione vigente del 5,2 per cento nel 2023, del 3,6 per cento nel 2024, del 3,4 nel 2025 e del 3,1 per cento nel 2026. Nello scenario programmatico il deficit è del 5,3 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024. 

    Riguardo alle proiezioni per il 2025 e il 2026 il documento prevede rispettivamente il 3,6 per cento e il 2,9 per cento.

    Il rapporto debito pubblico/PIL per il 2024 è previsto al 140,1 per cento.
    Il tasso di disoccupazione è previsto in riduzione al 7,3 per cento nel 2024 (dal 7,6 per cento previsto per il 2023).

    NADEF 2023: cosa si prevede

    La NADEF predisposta dal Governo tiene in considerazione la complessa situazione economica internazionale, l’impatto della politica monetaria restrittiva, con l’aumento dei tassi d’interesse, e le conseguenze della guerra in Ucraina. 

    Il quadro di finanza pubblica riflette un’impostazione prudente, con una revisione delle stime di crescita per il 2023-2024 a causa del rallentamento dell’economia in corso. 

    Tale rallentamento e l’andamento dell’inflazione richiedono tuttavia una politica di sostegno ai redditi reali delle famiglie, in particolare quelle con redditi più bassi. 

    Anche grazie alla conferma del taglio del cuneo fiscale sul lavoro, la pressione fiscale per il 2024 è prevista in riduzione. 

    Resta in ogni caso confermato l’obiettivo di ridurre la pressione fiscale in maniera più decisa nel corso della legislatura.

    Gli interventi previsti dal disegno di legge di bilancio che il Governo intende presentare riflettono tale impostazione:

    • conferma del taglio al cuneo fiscale sul lavoro anche nel 2024;
    • prima fase della riforma fiscale;
    • sostegno alle famiglie e alla genitorialità;
    • prosecuzione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego, anche con particolare riferimento alla sanità;
    • conferma degli investimenti pubblici, con priorità a quelli del PNRR;
    • rifinanziamento delle politiche invariate.

    Sebbene l’indebitamento netto in rapporto al PIL venga rivisto al rialzo in particolare nel 2024, l’aggiustamento strutturale prefigurato e l’andamento dell’aggregato di spesa di riferimento sono in linea con la Raccomandazione del Consiglio europeo e con quello che si ritiene sarà il futuro assetto delle regole di bilancio dell’Unione Europea. 

    Inoltre, incisive saranno le misure adottate per il contenimento della spesa pubblica.

    Per quanto riguarda il profilo del debito, si osserva che in particolare i bonus edilizi comportano un sostanziale incremento del fabbisogno pubblico nel corso della legislatura.

    Ciononostante, la programmazione dei saldi di bilancio e gli sforzi di valorizzazione e successiva parziale privatizzazione di alcuni asset pubblici consentiranno di conseguire un profilo moderatamente discendente del rapporto debito/PIL lungo l’arco temporale della NADEF.

    Successivamente, il saldo di finanza pubblica conseguito a fine periodo e il venire meno degli effetti negativi sul saldo di cassa dovuti al Superbonus consentiranno di ottenere una discesa molto più rapida del rapporto debito/PIL, con l’obiettivo di tornare ai livelli pre-crisi entro la fine del decennio.

    Il saldo di bilancio sconta l’incremento dello stock di debito pubblico conseguente agli interventi di scostamento adottati nel periodo pandemico.

  • Fatturazione elettronica

    Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA

    Con Risposta a interpello n 435 del 26 settembre le Entrate chiariscono il Dies a quo per l'esercizio del diritto alla detrazione IVA nel caso di documenti depositati dal SdI nella sezione messa a disposizione. Cosa si intende per ''presa visione'' della fattura elettronica (articolo 19, comma 1, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633). 

    Sinteticamente le Entrare chiariscono che con il diritto alla detrazione matura con la "presa visione" o presunta tale.

    Vediamo il caso di specie e i chiarimenti dettagliati delle entrate.

    L'istante fa presente che ancorché costituita nel 2019, solo nel corso del FY 2021 ha cominciato in modo significativo a sostenere costi afferenti alla propria attività e a ricevere le relative fatture passive

    Nel corso del FY 2022, la Società operando le opportune verifiche sul proprio cassetto fiscale nell'area fatture e corrispettivi apprende che il sistema di interscambio (di seguito ''SdI'') non riuscendo a consegnare ha collocato alcune fatture ,relative al FY 2021, nell'area di cd. messa a disposizione per problemi del canale telematico.

    Tali fatture delle quali la Società ha ricevuto per e­mail la copia cd. cortesia:

    • i) sono state emesse da operatori stabiliti in Italia,
    • ii) hanno ad oggetto prestazioni di servizio
    • iii) sono state in parte pagate nel corso del FY 2021 (IVA relativa per l'importo di € 154.802,71, ndr), in parte nel corso del FY 2022 (IVA relativa per l'importo di € 47.417,03, ndr), in parte ad oggi non risultano pagate (IVA relativa per l'importo di € 35.773,10, ndr) […]

    L'istante precisa altresì che «tenuto conto di non aver mai preso visione nel corso del FY 2021 e del FY 2022 delle fatture in commento e né conseguentemente di aver provveduto alla loro registrazione ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. 633/72, non ha fatto concorrere le operazioni passive in commento nel Modello IVA 2022 relativo al FY 21 inviato in data 25/07/2022». 

    A  seguito di  richiesta  di chiarimenti e documentazione integrativa da parte delle Entrate, l'istante ha altresì precisato di non aver tutt'oggi preso visione delle fatture collocate nell'area cd. di  ''messa  a  disposizione'' di  fatture  e  corrispettivi,  tempestivamente e  regolarmente anticipate dai propri fornitori mediante invio della relativa copia di cortesia a mezzo mail. 

    Ciò premesso, chiede di sapere «se sia possibile recuperare in detrazione l'IVA relativa alle fatture afferenti il FY 2021 allocate dal SdI nell'area cd. ''messa a disposizione'' in fatture e corrispettivi a partire dal giorno di presa visione delle stesse e dunque nell'esercizio della loro presa visione (2023) previa registrazione ancorché pagate in parte nel corso del FY 2021, in parte nel FY 2022 in parte ad oggi non pagate per l'importo dell'IVA pari a € 237.992,84 o in subordine e alternativamente la Società ritiene (previa registrazione delle fatture) di recuperare in detrazione l'IVA: i) per € 154.802 presentando una Dichiarazione IVA Integrativa relativa al FY 2021; ii) per € 47.417 includendo le relative fatture nel Modello IVA relativo al FY 2022; iii) per € 35.773 nell'esercizio di presa visione delle fatture o pagamento se precedente».

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    Fatture elettroniche: presa visione e detrazione IVA

    Le Entrate dopo aver richiamato la normativa generale per la detrazione IVA , con  specifico  riferimento all'emissione  e  alla  ricezione  delle  fatture elettroniche, ricorda che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018,  n.  89757  è  stato  chiarito  che  «4.3 Nel caso in cui […] il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al cessionario/ committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il cedente/prestatore comunichi ­ per vie diverse dal SdI­ al cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella predetta area riservata. […] 4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data di presa visione della stessa sul sito web dell'Agenzia delle entrate da parte del cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l'avvenuta presa visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente». 

    Più  nello  specifico, si  legge  «per  il  cliente, ogni  qual  volta il SdI consegna la fattura, la stessa si considera ricevuta e la data a partire dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella della consegna del documento; nel caso in cui la fattura superasse i controlli ma il SdI non riuscisse a consegnarla per problemi del canale telematico a cui tenta di recapitarla, la data dalla quale può essere detratta l'Iva coincide con quella di ''presa visione'' (da parte del cliente) della fattura nell'area riservata ''Consultazione € Dati rilevanti ai fini IVA'' del portale ''Fatture e Corrispettivi''». 

    In base a tali precisazioni, la ''presa visione'' della fattura determina l'avverarsi del ''presupposto formale'' che  in ragione dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 1/ E del 2018 ­ unitamente al realizzarsi del ''presupposto sostanziale'', consente il legittimo esercizio del diritto alla detrazione. 

    I principi di carattere generale sopra richiamati, in merito all'individuazione del ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione nel momento in cui coesistono il  presupposto sostanziale dell'esigibilità e  quello  formale  del  possesso della  fattura  ­necessari per  salvaguardare il diritto di credito del  cessionario/committente in  buona fede che riceva tardivamente la fattura, senza essere consapevole dell'avvenuta emissione della medesima da parte del cedente/prestatore ­ vanno tuttavia valutati tenendo conto delle specifiche circostanze descritte dall'istante. 

    In particolare, per stessa ammissione dell'istante, essa era a conoscenza: 

    • che il presupposto sostanziale ­ esigibilità dell'imposta ­ si era realizzato, avendo pagato il corrispettivo relativo alle prestazioni ricevute; 
    • che  le  fatture  erano  state  emesse  ­  avendo  ricevuto  le  copie  di  cortesia (assimilabili  a  dei  documenti  equipollenti)  e  che, quindi,  era  possibile  perfezionare quanto prima anche il presupposto formale; 
    • che il sistema di ricezione aveva avuto un mal funzionamento e che le fatture erano a disposizione nell'area riservata.   

    Ciò  nonostante, l'istante,  pur essendo in  possesso  di  una copia  delle  fatture, è rimasto inerte, procrastinando arbitrariamente la data di ''presa visione'' e, quindi, anche il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione. 

    Né da quanto descritto nell'istanza, risulta che si sia attivato secondo le indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, in base al quale, nell'ipotesi di mancata ricezione della fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, al fine di non incorrere nella sanzione ivi prescritta, il cessionario/committente ha l'onere di emettere autofattura da consegnate anche all'amministrazione e di versare una somma pari all'IVA relativa all'operazione. 

    Stante il comportamento omissivo  tenuto dal contribuente, nel caso specifico innanzi descritto, si ritiene il ''dies a quo'' per l'esercizio del diritto alla detrazione non possa arbitrariamente essere protratto fino al momento in cui il medesimo deciderà di prendere visione delle fatture conservate nell'area riservata (nel 2023). 

    D'altronde, sono decorsi due anni da quando l'imposta è divenuta esigibile e l'istante avrebbe avuto la possibilità di recuperare tempestivamente il mal funzionamento del sistema e avrebbe, altresì, potuto nelle more utilizzare le fatture di cortesia, salvo prendere visione anche successivamente delle fatture elettroniche ricevute. 

    Con riferimento, quindi, alle prestazioni pagate negli anni 2021 e 2022 il termine ultimo per l'esercizio del diritto a detrazione risulta ormai spirato. 

    Resta esclusa altresì la possibilità di integrare le dichiarazioni predette, trattandosi di  facoltà contemplata dalla circolare n. 1/E del 2018 nella sola ipotesi di tempestiva ricezione delle fatture. 

    Allegati:
  • Redditi di impresa

    Svalutazione titoli attivo circolante: possibile deroga per il 2023

    Pubblicato in GU n. 223 del 23 settembre il Decreto MEF rubricato Sospensione Minusvalenze da valutazione per i titoli destinati a permanere non durevolmente nei bilanci redatti secondo le disposizioni del codice civile.

    Il Decreto prevede che le disposizioni previste dal DL semplificazioni in tema di svalutazione titoli siano estese anche al 2023.

    Ricordiamo che la norma ha consentito di non svalutare i titoli del circolante con riferimento all’esercizio in corso al 22 giugno 2022.

    Il decreto ministeriale in oggetto ne dispone ora la proroga specificando: “considerato il permanere di una situazione di volatilità dei corsi e quindi di turbolenza dei mercati finanziari”.

    Con il solo art. 1 si prevede che le disposizioni di cui all'art. 45, commi 3-octies  e  3-novies, del  decreto-legge  21 giugno 2022,  n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche per tutto l'esercizio 2023. 

    Art 1: " Le imprese indicate al comma 3-novies che si avvalgono della facoltà di cui al comma 3-octies destinano a  una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla differenza tra i valori registrati in applicazione delle disposizioni dei commi 3-octies e 3-novies e i valori di mercato rilevati alla data di chiusura del periodo di riferimento, al  netto  del  relativo onere fiscale.  In caso di utili di esercizio di importo  inferiore  a quello della suddetta differenza, la riserva è integrata utilizzando riserve di utili o  altre riserve  patrimoniali  disponibili  o,  in mancanza, mediante utili degli esercizi successivi"

    Anche nei bilanci 2023, sarà possibile derogare al criterio di valutazione previsto dall’art. 2426 comma 1 n. 9 c.c., che impone di valutare i titoli che non costituiscono immobilizzazioni “al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato”, se minore del costo.
    Sarà possibile valutare i titoli in esame in base al loro valore di iscrizione, come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato.

    Attenzione al fatto che la deroga è comunque facoltativa restando possibile adottare i criteri ordinari, con la conseguente possibilità di svalutare i titoli.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Congruità parcella: possibile chiedere parere post cancellazione dall’Albo

    Con il pronto ordini n 99/2023 il CNDCEC risponde ad una quesito sulla congruità della parcella professionale a seguito di istanza presentata da un ex iscritto all’Albo che abbia eseguito le attività professionali prima della cancellazione. 

    Il Consiglio specifica che allorquando l’istante ha eseguito le attività professionali per le quali ha richiesto il parere di congruità era un soggetto iscritto all’Albo e la circostanza che lo stesso sia stato cancellato successivamente non gli impedisce di poter richiedere all’Ordine il detto parere di congruità. 

    La cancellazione dall’Albo in linea generale non impedisce al cancellato di poter richiedere il pagamento di crediti professionali maturati in epoca antecedente alla cancellazione, in quanto il diritto di credito è sorto prima della cancellazione.

    Tra l’altro, la formulazione di pareri in materia di liquidazione di onorari relativi a prestazioni professionali degli iscritti è una funzione attribuita al Consiglio dell’Ordine dall’art. 12, co. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 139/2005 che persegue una finalità di pubblico interesse, esercitata nell'interesse della categoria professionale e a tutela della collettività che vi si rivolge. 

    Poiché essa consiste in una valutazione tecnica sulla individuazione delle attività espletate e sulla congruità del compenso richiesto per l’attività professionale rispetto i parametri/tariffe legalmente approvate, la circostanza che successivamente alla conclusione delle attività professionali l’iscritto venga cancellato dall’Albo non impedisce all’Ordine di effettuare quel controllo nell’interesse della categoria e della collettività proprio perché si riferisce a prestazioni rese all’epoca da un iscritto all’Albo.

  • Identità digitale

    Servizi on-line Entrate/Riscossione: dal 25.09 modello unico per delegare terzi

    Con un comunicato stampa del 25 settembre le Entrate informano del fatto che   basterà un'unica richiesta per delegare un familiare o una persona di fiducia ad accedere, nel proprio interesse, ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. 

    Con Provvedimento n 332731 del 25 settembre delle Entrate sono approvati i modelli e le istruzioni per consentire:

    • alle persone di fiducia, 
    • ai genitori,
    • e agli altri “rappresentanti” (ad esempio i tutori),

    di utilizzare i servizi web delle due Agenzie nell’interesse di un’altra persona. 

    La soluzione pensata per andare incontro ai contribuenti che hanno poca dimestichezza con i servizi online o non hanno la possibilità di usarli direttamente, già attivata lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate, dal 25 settembre viene estesa anche ai servizi dell’agente della riscossione. 

    Per abilitare una terza persona sarà quindi sufficiente una sola richiesta, da presentare all’Agenzia delle Entrate, che potrà essere valida al massimo fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di attivazione.

    Servizi on-line Entrate/Riscossione: come delegare terzi

    La richiesta di abilitazione riguarda tre diversi modelli (persone di fiducia, tutori/amministratori di sostegno/curatori speciali, genitori) e va presentata all’Agenzia delle Entrate: 

    • recandosi di persona in un Ufficio, 
    • tramite pec a una Direzione Provinciale
    • o con una videochiamata.

    La persona di fiducia può essere autorizzata anche all’interno della propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate, mentre per i rappresentanti è possibile utilizzare anche il servizio web “Consegna documenti e istanze”. L’elenco dettagliato dei servizi “delegabili” è indicato nel provvedimento.

    Servizi on-line Entrate/Riscossione: su cosa delegare terzi

    I servizi dell’Agenzia delle entrate-Riscossione che sarà possibile “aprire” a persone di fiducia e rappresentanti nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate-Riscossione riguardano:

    • visualizzare eventuali cartelle e avvisi di pagamento (emessi a partire dal 2000), 
    • consultare pagamenti, sgravi, sospensioni, piani di rateizzazione, 
    • chiedere informazioni specifiche sulla posizione debitoria.

    Sarà inoltre possibile presentare istanza di rateizzazione, di sospensione legale della riscossione e utilizzare i servizi relativi alla definizione agevolata dei carichi iscritti a ruolo.

    L'agenzia ricorda che da maggio 2022 nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate sono disponibili “su delega” numerosi servizi, che spaziano dalla consultazione (accedere al cassetto fiscale del rappresentato o interessato, visualizzare le comunicazioni e i pagamenti, effettuare visure degli immobili) alle richieste (per esempio ottenere il duplicato della tessera sanitaria) fino al controllo del pin e la possibilità di gestione dei propri contatti. 

    Naturalmente il rappresentante o la persona di fiducia può gestire, per conto dell’interessato, anche tutte le funzionalità relative alla dichiarazione precompilata: visualizzazione, eventuale modifica e integrazione, invio del modello.

    Infine ricordiamo che con Provvedimento n 130859 del 17 aprile le Entrate modificavano il precedente Provvedimento n 173217 del 1905.2022  relativo ai servizi on line delle Entrate e i modelli per richiederli "per conto" del contribuente impossibilitato a farlo in prima persona.

    Allegati:
  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Donazioni Commercialisti alluvionati: domande entro il 7 ottobre

    Con Informativa n 117 del CNDCEC si da evidenza dell'Avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito le zone elencate nell’allegato 1 della Legge 31.07.2023 n 100 (GU n 177 del 31.7.2023.

    In particolare, l’iniziativa è volta a conoscere le situazioni di disagio che hanno riguardato gli iscritti agli Ordini delle diverse aree interessate, per finanziarne la ripresa delle attività lavorative e per agevolarne il ritorno alle normali condizioni di vita, in un'ottica di solidarietà e di vicinanza tra tutti gli iscritti, gli Ordini territoriali e le associazioni di colleghi.

    La Communitas Onlus dei commercialisti, ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte che ammontano a 77.024,56 euro.

    I requisiti per la partecipazione al bando prevedono che:

    • i commercialisti residenti, o con studio, nei comuni colpiti dagli eventi alluvionali e inseriti nell’elenco all 1 della Legge 31.07.2023 n 100 
    • dimostrino, con apposita documentazione, l’entità dei danni subiti, allegando la relativa documentazione contenente gli eventuali costi sostenuti per il ripristino degli stessi.

    I commercialisti interessati potranno inoltre rappresentare altre situazioni di necessità conseguentemente agli eventi calamitosi verificatesi e dovranno anche dichiarare le eventuali somme ricevute a fronte dei danni subiti.

    Le richieste dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 24 del 7 ottobre 2023, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:

    L’oggetto della mail dovrà riportare quale oggetto: “Avviso pubblico finalizzato alla assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che hanno subito danni a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 che hanno colpito le zone elencate nell’allegato 1 della Legge 31.07.2023 n 100 (GU n 177 del 31.7.2023)”.

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