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Affitto d’azienda: non è causa di cessazione del CPB
Con la Risposta a interpello n 46 del 24 febbraio, le Entrate chiriscono che l’affitto di azienda (o di ramo di azienda) non rientra tra le ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale previste dall'articolo 21 del Dlgs n. 13/2024.
Concordato preventivo biennale e affitto d’azienda: chiarimenti
L'istante è una società in accomandita semplice che nel secondo anno di adesione al Cpb (2025) Essa ''per ragioni dovute ad una più efficiente organizzazione e ad una migliore razionalizzazione dei costi'' sarebbe intenzionata a prendere in affitto l'azienda di proprietà Beta per un periodo di due anni, eventualmente rinnovabili.
Posto ciò, l'Istante chiede se il descritto affitto di azienda che intende porre in essere rappresenti una causa di cessazione ovvero di decadenza dal CPB.Le motivazioni sottese all'affitto d'azienda si rinvengono principalmente nella miglior gestione della parte amministrativa e contabile delle due società interessate, nonché nella miglior gestione del personale dipendente che, allo stato attuale, si trova spesso ad essere distaccato per esigenze temporanee da un'azienda all'altra (con conseguente aggravi anche in termini di adempimenti amministrativi), oltre alla circostanza che, a seguito dell'affitto dell'azienda di proprietà BETA, l'Istante acquisirebbe maggiore forza contrattuale nel rapporto con i fornitori.
L'agenzia ha ricordato che il richiamato articolo 21 prevede che ''[i]l concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:
- […] bter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato''.
Con l'articolo 21 e, nello specifico, con la lettera bter), il legislatore ha, dunque, individuato le operazioni idonee a modificare la capacità reddituale del contribuente e, conseguentemente, configurato come una causa di cessazione del CPB, solo le operazioni straordinarie ivi descritte (e le fattispecie ad esse assimilabili).
Pertanto, l'affitto di azienda (o di ramo di azienda) non è un'operazione che, in linea di principio, integra una causa di cessazione del CPB, non essendo richiamata nella lettera bter) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 13 del 2024 e non essendo riconducibile ad alcuna delle fattispecie ivi indicate.
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Assemblee a distanza: fino al 30 settembre 2026
Il DDL di conversione del Decreto Milleproghe è in dirittura di arrivo, approvato dalla Camera deve terminare il suo iter con l'approvazione in Senato e poi apporodare in GU.
Tra le proroghe quella relativa alle assemblee da remoto. Vediamo il riepilogo di questa scadenza più volte prorogata.
Approvazione Bilancio 2025: modalità a distanza nel Milleproroghe
In particolare il comma in oggetto del DDL di conversione del Decreto Milleproroghe 2026 estende l’applicabilità delle norme disposte dall’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 relative allo svolgimento – con modalità telematiche – delle assemblee ordinarie delle
società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), delle società cooperative e delle mutue assicuratrici, nonché delle associazioni e delle fondazioni (commi 2 e 3).
La medesima norma dispone che le società con azioni quotate, le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di
negoziazione e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante nonché possono per le assemblee ordinarie o straordinarie un
rappresentante, anche ove lo statuto disponga diversamente.Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato al quale possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe (commi 4 e 5).
Una disciplina sostanzialmente analoga è prevista per le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici (comma 6).
Si ricorda che il termine di applicazione di tali norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie, stabilito al comma 7 dell’articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, è stato più volte prorogato rispetto al termine originario del 31 dicembre 2020.
In particolare, l’ultima proroga è stata disposta dall’articolo 3, comma 14- sexies del decreto-legge n. 202 del 2024, come da modifica apportata in sede di conversione in legge n. 15 del 2025.Ai sensi di tale disposizione, il termine di applicazione delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie è stato spostato al 31 dicembre 2025, ora rinviato ulteriormente al 30 settembre 2026.
Per completezza, si ricorda che l’applicabilità di tali norme era stata già estesa dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 per effetto dell'articolo 3, comma 6, lettera b) del decreto-legge n. 183 del 2020, quindi al 31 dicembre 2021 dall’articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2021, poi al 31 luglio 2022 dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 228 del 2021, in seguito, dall’articolo 3, comma 10-undecies, del decreto legge 198 del 2022, al 31 luglio 2023; successivamente, al 30 aprile 2024 dall’articolo 3, comma 12-duodecies, del decreto-legge n. 215 del 2023 e quindi al 31 dicembre 2024, dall’articolo 11, comma 2 a legge n. 21 del 2024 (legge sulla competitività dei capitali).
Per effetto della disposizione in esame, il termine di applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie disposte dall’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 viene ulteriormente prorogato al 30 settembre 2026. -
POS e registratori: niente obbligo per le sale giochi
Con la Risposta a interpello n. 44/2026 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’obbligo di collegamento tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti di certificazione e memorizzazione dei corrispettivi, in vigore dal 1° gennaio 2026.
La novità normativa trae origine dalle modifiche apportate all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ad opera della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025). La disposizione prevede che lo strumento hardware o software con cui sono accettati i pagamenti elettronici sia sempre collegato allo strumento mediante il quale i corrispettivi sono registrati, memorizzati e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
L’obiettivo è garantire integrazione e coerenza tra incassi elettronici e certificazione fiscale, attraverso la memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici e la loro trasmissione aggregata giornaliera insieme ai corrispettivi.
Il documento di prassi chiarisce l’ambito applicativo dell’obbligo con riferimento a diverse attività esercitate all’interno di una medesima struttura: bowling con biglietteria SIAE, sale giochi e attività di bar e ristorazione.
Il caso: centro ricreativo con piu attività
L’istanza, come detto, riguardava una società che gestisce un centro ricreativo comprendente più attività: bowling, sala giochi, carambole e ping pong, nonché bar e ristorante.
Le modalità di certificazione dei corrispettivi risultano differenziate:
- per il bowling, gli incassi sono regolati mediante biglietteria automatizzata con titoli di accesso;
- per il bar e il ristorante, sussiste l’obbligo di emissione del documento commerciale tramite registratore telematico;
- per sala giochi, carambole e ping pong non vi è obbligo di rilascio di documento fiscale.
In vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di collegamento tra POS e registratori telematici, il contribuente ha formulato diversi quesiti, tra cui:
- se per l’attività di bowling sia necessario un POS dedicato e associato alla biglietteria;
- se per le attività prive di obbligo di certificazione sia necessario censire e collegare il POS;
- se per bar e ristorazione sia obbligatorio il collegamento al registratore telematico anche tramite protocollo “Scambio Importo”;
- se sia possibile utilizzare un unico POS per più attività;
se i dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone debbano essere collegati ai registratori o solo censiti.
Il dubbio interpretativo si concentra quindi sull’individuazione delle attività effettivamente soggette al nuovo vincolo di collegamento tecnico.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle Entrate distingue l'obbligo per le diverse attività sulla base degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.
Per quanto riguarda il bowling, trattandosi di attività soggetta a imposta sugli intrattenimenti, la certificazione avviene mediante rilascio di titoli di accesso attraverso biglietterie automatizzate. I dati relativi a tali titoli sono trasmessi tramite il sistema dedicato e resi disponibili all’Amministrazione finanziaria attraverso i flussi previsti dalla normativa di settore.
Di conseguenza, i corrispettivi del bowling sono esclusi dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica previsto dal D.Lgs. n. 127/2015 e, coerentemente, non sussiste l’obbligo di collegare il POS alla biglietteria automatizzata.
La stessa conclusione viene raggiunta per sala giochi, carambole e ping pong. Si tratta di attività rientranti tra quelle esonerate dagli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi in base al decreto ministeriale 10 maggio 2019, attuativo dell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015. In assenza dell’obbligo di certificazione tramite registratore telematico, non sussiste neppure l’obbligo di collegamento del POS né di suo censimento ai fini del nuovo vincolo tecnico.
Diversa è la situazione per bar e ristorazione. Tali attività rientrano tra quelle indicate nell’art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sono soggette all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. In questo caso, il collegamento tra strumento di pagamento elettronico e registratore telematico diventa obbligatorio dal 1° gennaio 2026.
Il collegamento deve avvenire secondo le modalità operative definite dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 ottobre 2025, che prevede un abbinamento “logico” tramite apposite funzionalità nell’area riservata del contribuente. Il protocollo di “Scambio Importo”, pur utilizzabile per semplificare l’operatività, non costituisce elemento determinante ai fini dell’adempimento normativo.
Quanto all’utilizzo di un unico POS per più attività, l’Agenzia chiarisce che non vi è un divieto in tal senso. È tuttavia necessario che, per le attività soggette a certificazione, sia rispettato l’obbligo di collegamento con il registratore telematico e che, in fase di emissione del documento commerciale, siano correttamente indicate le modalità di pagamento e i relativi importi.
Infine, con riferimento ai dispositivi portatili utilizzabili tramite smartphone o altri modelli autonomi, non esiste un elenco tassativo degli strumenti ammessi. Anche tali dispositivi possono essere utilizzati, purché rispettino l’obbligo di collegamento con lo strumento di certificazione dei corrispettivi nei casi in cui l’attività sia soggetta a memorizzazione e trasmissione telematica.
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Formazione Revisori: il programma 2026
Con Determina MEF del 20 febbraio viene pubblicato il nuovo programma di formazione dei Revisori legali 2026.
La Determina specifica che è adottato, per l’anno 2026, il programma di formazione continua e aggiornamento professionale dei revisori legali iscritti al registro di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026, i revisori legali iscritti al registro sono tenuti ad assolvere l’obbligo di formazione continua partecipando a corsi formativi, organizzati con le modalità previste dall’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che vertono su argomenti e temi indicati nel programma, fermo restando quanto disposto dall’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per coloro i quali abbiano conseguito l’abilitazione al rilascio dell’attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità.Programma Formazione Revisori: regole 2026
Viene precisato che il Programma di aggiornamento professionale per l’anno 2026 si colloca nel solco della continuità rispetto all’edizione precedente, mantenendo la struttura per aree tematiche e la prevalenza delle materie caratterizzanti la revisione legale, ma introducendo una serie di aggiornamenti significativi finalizzati ad assicurare un costante allineamento con l’evoluzione del quadro normativo, tecnico e professionale.
L’impianto didattico è improntato alla qualità, alla proporzionalità e alla coerenza con gli standard internazionali di revisione e di rendicontazione, nella prospettiva di sostenere il revisore legale nell’esercizio di un ruolo sempre più articolato e interdisciplinare.
Tra le materie caratterizzanti la revisione legale (gruppo A), il Programma 2026 recepisce importanti innovazioni in ambito tecnico. In particolare, viene introdotto il nuovo Principio internazionale per la revisione dei bilanci delle imprese meno complesse (ISA LCE), che amplia il quadro metodologico di riferimento per gli incarichi relativi alle piccole e medie imprese, garantendo un approccio proporzionato e coerente con la complessità operativa delle realtà aziendali. Inoltre, è aggiornato il riferimento al processo di manutenzione e revisione dei Principi ISA Italia. Nell’ambito della disciplina della revisione legale, il programma valorizza le modifiche introdotte dalla legge 14 marzo 2025, n. 35, in materia di responsabilità civile dei sindaci, e conferma l’attenzione alle tematiche dell’intelligenza
artificiale applicata alla revisione, approfondendone i profili etici, di sicurezza e di conformità regolamentare. Particolare attenzione è posta al tema della copertura assicurativa della responsabilità civile del revisore legale e dei sindaci.
Per quanto riguarda le materie non caratterizzanti (gruppi B e C), il Programma 2026 presenta nuovi moduli di approfondimento volti a rafforzare le competenze trasversali del revisore legale.Nel gruppo B6, dedicato alla contabilità pubblica, è inserito un nuovo contenuto relativo agli standard contabili italiani (ITAS) base accrual introdotti nell’ambito della Riforma 1.15 del PNRR, che amplia le conoscenze necessarie per l’attività di revisione negli enti e nelle società pubbliche.
Nel gruppo C2, dedicato al diritto societario, vengono aggiunti moduli in materia di cybersecurity, con particolare riferimento alla direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2) e al decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, nonché un approfondimento sulla riforma organica dei mercati dei capitali recata dalla legge 5 marzo 2024, n. 21.
È poi introdotto un nuovo modulo sul Tax Control Framework, finalizzato a potenziare la capacità di analisi e valutazione dei rischi fiscali e di conformità da parte dei revisori legali.
Le materie caratterizzanti ai fini dell’attestazione della rendicontazione di sostenibilità (gruppo D) registrano un ulteriore consolidamento e aggiornamento.Accanto ai riferimenti già presenti alla direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD) e al decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, il Programma 2026 recepisce le evoluzioni più recenti della normativa europea e delle prassi tecniche di assurance. In particolare, vengono introdotti nuovi contenuti connessi alla relazione del soggetto incaricato dell’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità e al nuovo standard internazionale VSME (Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs), destinato alle piccole e medie imprese non quotate.
In aggiunta, è stata ricompresa nel Programma la normativa europea di semplificazione della disciplina della rendicontazione di sostenibilità (cosiddetto “Pacchetto Omnibus”), che contribuisce a delineare un quadro formativo più organico e coerente con lo sviluppo del diritto dell’Unione europea.
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Decreto bollette: gli aiuti per le imprese
Pubblicato in GU n 42 del 20 febbraio il Decreto Bollette. Tra le novità aiuti per le imprese relativamente al caro bollette.
Il provvedimento contiene 12 articoli che confermano la volontà del Governo di proseguire il negoziato con l’Europa per eliminare l’impatto sul costo sostenuto a monte dai produttori termoelettrici per l’acquisto del gas . Vediamo la sintesi del provvedimento.
Leggi anche Bonus bollette 2026: decreto in Gazzetta
Decreto Bollette: le misure per le imprese
Nel decreto sono contenute le seguenti misure per le imprese:
- Contributo sulla bolletta elettrica di 431 milioni per 2026, 500 milioni per il 2027, 68 milioni per il 2028, per tutte le imprese. Il beneficio si traduce in uno sconto pari a 3,4 euro/MWh per l’anno 2026, 4 euro/MWh per l’anno 2027 e 0,54 euro/MWh per l’anno 2028. Le risorse derivano da un incremento di due punti percentuali dell’aliquota IRAP applicata alle imprese di alcuni comparti del settore energetico.
- Contributo sulla bolletta elettrica di 850 milioni per le imprese, corrispondente a 6,8 euro al MWh. Le risorse derivano dalla riduzione delle tempistiche di giacenza degli oneri di sistema, versati dai venditori, nelle casse delle imprese distributrici di energia elettrica.
- Promozione del ricorso ai Power Purchase Agreement (PPA) da parte delle PMI, per favorire una contrattazione a lungo termine di energia pulita a costi inferiori. Incentivo all’aggregazione della domanda tramite associazioni di categoria, aggregatori territoriali e Acquirente Unico. Il GSE svolge il ruolo di garante di ultima istanza per soggetti qualificati. Il beneficio della norma è il disaccoppiamento del prezzo dell’elettricità da quello del gas, garantendo energia rinnovabile a prezzi più bassi.
- Promozione della contrattualizzazione degli impianti FER (fonti energetiche rinnovabili) a fine incentivazione a prezzi calmierati all’interno del servizio di aggregazione svolto da Acquirente Unico nell’ambito della bacheca PPA, prevedendo una premialità, pari al 15% della differenza tra la media annua ponderata, sulle quantità contrattualizzate, dei prezzi del mercato spot nella zona in cui è localizzato l’impianto e il prezzo riconosciuto nell’ambito del servizio di aggregazione.
- Facoltà dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei Conti Energia di aderire a un meccanismo che, a fronte di una riduzione dell’incentivo del 15% o del 30% nel secondo semestre 2026 e nel 2027, ne estende la durata di 3 o di 6 mesi. La misura incide sulla riduzione della componente ASOS nel 2026 e nel 2027.
- Facoltà di repowering dei soggetti titolari degli impianti fotovoltaici beneficiari dei “Conti Energia” di aderire ad un meccanismo che, a fronte della fuoriuscita dai “Conti Energia” e dell’impegno al repowering, consente di partecipare a meccanismi di supporto per la capacità corrispondente all’incremento di potenza.
- Valorizzazione a mercato del gas stoccato dal GSE e da SNAM e riduzione degli oneri gas e ulteriori componenti tariffarie per tutte le imprese.
- Semplificazione della misura del Gas release per incrementare i volumi di gas estratti sul territorio nazionale e offerta a prezzi calmierati ai clienti finali industriali.
- Misure di tutela dei settori industriali ad alta intensità energetica (HTA) nell’approvvigionamento del biometano, per decarbonizzare i consumi e ridurre i costi dell’ETS.
- Attribuzione ad ARERA del compito di definire un quadro preliminare di principi e criteri per l’accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio del biossido di carbonio.
Misure a favore di tutti gli utenti del sistema elettrico
- Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite il rimborso del valore, definito da ARERA, del costo del gas per la produzione di energia elettrica, nel limite della quotazione dei diritti riconosciuti per l’ETS. La misura è sottoposta a notifica alla Commissione europea.
- Riduzione del costo di produzione dell’energia elettrica da parte degli impianti termoelettrici tramite un rimborso degli oneri di trasporto del gas utilizzato per la generazione elettrica.
- Rafforzamento della concorrenza sui mercati elettrici (REMIT) per limitare eventuali comportamenti speculativi.
- Riduzione degli oneri generali degli impianti rinnovabili alimentati da bioliquidi, biomasse e biogas.
Misure a favore di tutti i consumatori di gas e degli utenti del sistema elettrico e gas
- Eliminazione dello spread TTF-PSV pari a circa 2 €/MWh, attraverso l’introduzione di un servizio di liquidità del gas per evitare l’accumulo di costi di trasporto aggiuntivi rispetto al TTF dovuti all’attraversamento del territorio di altri Stati. Il meccanismo opera nel limite massimo di spesa di 200 milioni di euro, derivanti dalle risorse rinvenienti dalla vendita del gas stoccato del GSE e di SNAM.
Data center
- Semplificazione e accelerazione del processo autorizzativo dei datacenter, garantendo un approccio integrato alla valutazione dei progetti. Si prevede un procedimento unico in cui l’Autorità competente è la stessa dell’autorizzazione integrata ambientale (sino a 300 MW la Regione, con possibilità di delega alla Provincia; sopra i 300 MW il MASE).
Saturazione virtuale della rete
- Norme per affrontare la saturazione virtuale della rete, che ha bloccato la capacità di rete per anni, a causa di richieste da parte di impianti che non sono mai stati realizzati. Si garantiscono le richieste di connessione alla rete per impianti già autorizzati o abilitati; mentre per le restanti richieste di connessione si prevede l’apertura di procedure periodiche che mettono a disposizione slot di capacità della rete libera.
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Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio
Viene pubblicato in GU n 41 del 19 febbraio il Decreto Ministero del Lavoro sui controlli alle imprese sociali.
In particolare vengono introdotte modifiche alla disciplina dei controlli sull’impresa sociale e aggiornati gli schemi di verbale.
Imprese sociali: novità per i controlli dal 22 febbraio
Visto il decreto 29 marzo 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022, con il quale, in attuazione dell'art. 15, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 2017, sono stati definiti
- le forme, i contenuti e le modalità dell'attività ispettiva sulle imprese sociali,
- nonche' il contributo per l'attività ispettiva da porre a loro carico e, ai fini del comma 3 del medesimo articolo,
- sono individuati i criteri, i requisiti e le procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Inoltre, visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 20 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2022; e il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023, con il quale sono stati approvati i modelli di verbale per l'attività ispettiva, differenziati in base alle caratteristiche e al contenuto dei controlli, sono state apportate alcune modifiche agli articoli 7 e 23 del decreto 29 marzo 2022 per coordinarlo con le previsioni di cui al decreto interministeriale del 20 luglio 2022.
Rilevata la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 8 del sopra citato decreto ministeriale 29 marzo 2022 ai fini ell'operatività dei controlli e cConsiderate le numerose disposizioni che successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 14 febbraio 2023 hanno apportato modificazioni al decreto legislativo n. 112 del 2017 e alle norme del codice civile ivi richiamate, si rende opportuno l'adeguamento dei contenuti dei modelli di verbale approvati con il citato decreto ministeriale.
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Terzo settore: come iscriversi al RUNTS
La Circolare n 1 delle Entrate con anche tutte le osservazioni giunte nel periodo di consultazione, conclusasi il 23 gennaio scorso, contiene numerosi chiarimenti sulle novità normative per il terzo settore.
Vediamo il dettaglio sulle regole di iscrizione al RYNTS
Terzo settore: il RUNTS, le Entrate ricordano cosa contiene
Il Codice ha previsto l’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito, “RUNTS”) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma.
Il RUNTS è suddiviso in sezioni, in ognuna delle quali gli enti sono iscritti a seconda del possesso dei requisiti specifici, normativamente stabiliti; l’iscrizione ha effetto costitutivo riguardo l’acquisizione della qualifica di ETS e della eventuale qualifica specifica (OdV, APS, Enti Filantropici, Rete associativa) ed è condizione necessaria per la fruizione dei benefici fiscali, siano essi riservati agli iscritti in determinate sezioni o previsti per tutti gli ETS.
A seconda della sezione19 di iscrizione gli ETS si dividono in:- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali20;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso.
A una settima sezione, sono iscritti gli altri enti di carattere privato diversi dalle società (associazioni, riconosciute o non riconosciute, comitati, fondazioni ecc.) comunque costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale
Per quanto riguarda gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all’articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, si precisa che, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del Codice del Terzo settore, le norme del Codice trovano applicazione esclusivamente con riferimento allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse previste dall’articolo 6.
A tal fine, tali enti sono tenuti ad adottare un apposito regolamento, redatto in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, che, nel rispetto della loro peculiare struttura e finalità e salvo quanto diversamente stabilito, recepisca le disposizioni del Codice. Il regolamento deve essere depositato nel RUNTS.
Per l’esercizio delle suddette attività deve, inoltre, essere costituito uno specifico patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili previste dall’articolo 13 del Codice. I beni che compongono il patrimonio destinato devono essere indicati all’interno del regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato.
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie rispondono delle obbligazioni assunte nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 5 e 6 esclusivamente nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell’ente non possono avanzare alcuna pretesa sui beni ricompresi nel patrimonio destinato allo svolgimento delle attività sopra richiamate.
Sono esclusi dalla possibilità di acquisire la qualifica di ETS e, quindi, non possono essere iscritti al RUNTS:- le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- le formazioni e le associazioni politiche;
- I sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro;
- gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile.
Non rientrano tra i soggetti esclusi dalla qualifica di ETS e, quindi, possono richiedere l’iscrizione nel RUNTS:
- i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d’Aosta;
- le associazioni o fondazioni di diritto privato ex IPAB derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza.
Il Codice ha rinviato a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, per i profili attuativi concernenti, fra l’altro:
- la definizione della procedura per l’iscrizione nel RUNTS;
- le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del medesimo Registro finalizzate ad assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del registro stesso e le modalità con cui è garantita la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese e il RUNTS con riferimento alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese;
- la trasmigrazione dei registri esistenti, vale a dire, le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvedono a comunicare al RUNTS i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei registri speciali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale.
Al riguardo, è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2020, n. 261.
Con l’avvio dell’operatività del RUNTS, a decorrere dal 23 novembre del 2021, sono cessati di esistere i registri del volontariato gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome, nonché i registri delle associazioni di promozione sociale gestiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle Regioni competenti.
Il Ministero dell’Interno ha mantenuto tra le proprie competenze il riconoscimento delle finalità assistenziali degli enti a carattere nazionale valevole a escludere gli spacci annessi ai relativi circoli affiliati dalla programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Per quanto concerne l’Anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la stessa cessa di esistere al 31 dicembre 2025.
A tale ultimo riguardo, il citato d.m. 15 settembre 2020 ha previsto specifiche disposizioni attuative in merito al percorso di ingresso nel RUNTS degli enti iscritti all’Anagrafe delle ONLUS.ONLUS: iscrizione al runts entro marzo
Il Ministero con un avviso, leggi qui, alla luce della cessazione dell'anagrafe delle ONLUS, informa del fatto che l’ente interessato potrà presentare apposita istanza di iscrizione al RUNTS esclusivamente in modalità telematica all’Ufficio RUNTS competente, tramite il portale dedicato, accedendo con SPID o CIE del legale rappresentante della Onlus interessata o del legale rappresentante della rete associativa cui aderisca la Onlus medesima.
Per le Onlus con personalità giuridica, la relativa istanza sarà presentata a cura del notaio.
L’iscrizione al RUNTS è in ogni caso condizionata al buon esito dell’istruttoria dell’Ufficio RUNTS competente.
Ai sensi dell’articolo 34, comma 3, D.M. 15 settembre 2020, n. 106, con la presentazione dell’istanza di iscrizione al RUNTS, la Onlus interessata dovrà indicare, tra l’altro, la sezione del RUNTS nella quale intende essere iscritta, allegando:- atto costitutivo (in mancanza si rinvia all’articolo 8, comma 5, lett. a), del D.M. n.106/2020);
- statuto adeguato alle disposizioni inderogabili del Codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117/2017;
- ultimi 2 bilanci consuntivi approvati, redatti secondo i modelli di cui al D.M. n. 39/2020.
Sulla base dei documenti di prassi adottati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con note n 11560/220 e n 14432/2023 laddove dagli ultimi 2 bilanci approvati emerga che la Onlus interessata all’iscrizione al RUNTS abbia superato 2 dei limiti previsti dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. 117/2017, la stessa è tenuta a nominare l’Organo di controllo.
La nomina dell’Organo di controllo è sempre obbligatoria per le Onlus aventi natura giuridica di Fondazione (art. 30, comma 1 del D.lgs. 117/2017).