• Cedolare secca

    Cedolare secca locazioni commerciali: debutto al 1 gennaio 2024?

    Gli esperti incaricati dal ministero dell’Economia hanno preparato lo schema della norma sulla cedolare secca per i locali commerciali che la Riforma fiscale vorrebbe reintrodurre.

    La domanda è se sarà possibile dal 1 gennaio 2024 e, come previsto dalla norma, dopo la consegna dei testi e delle relazioni degli esperti toccherà al Governo decidere i debutto della novità e in quale versione. Ciò che si deve verificare è di fatto la copertura finanziaria per la misura.

    Le previsioni non sono rosee viste le dichiarazioni di Giorgetti a commento della NADEF.

    Una delle ipotesi possibile è applicare la cedolare solo ai nuovi contratti, come è accaduto nel 2019. 

    Cedolare secca locazioni commerciali: cosa prevede la Riforma fiscale

    Rucordiamo che nel Disegno di Legge Delega fiscale approvato il 12 luglio 2023, dalla Camera all'art. 5 è tornata la previsione della cedolare secca per le locazioni commerciali.

    Piu' precisamente viene previsto che torna:  "per i redditi dei fabbricati, la possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo ove il conduttore sia un esercente un’attività d’impresa, un’arte o una professione"

    La cedolare secca è il regime facoltativo, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali oltre alla esclusione del pagamento dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. 

    La cedolare secca non si sostituisce all’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

    Possono optare per il regime della cedolare secca:

    • le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), 
    • che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

    L’opzione può essere esercitata, attualmente, per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione.

    Ai sensi del del comma 59 dell'art.1 della Legge n 145/2018 l’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019. 

    In questo caso, i locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. 

    L’aliquota applicabile è del 21%.

    Nella legge delega di Riforma fiscale torna la reintroduzione di questa agevolazione per le locazioni commerciali rimasta circoscritta all'anno 2019. 

    E' bene ricordare che il testo del comma 59 dell'art 1 citato nella previsione della cedolare secca sui negozi introduceva anche una norma antielusiva, infatti l'opzione era preclusa ai contratti stipulati nel 2019 se alla data 15 ottobre 2018 risultava un contratto non scaduto, tra gli stessi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale. 

  • Fatturazione elettronica

    Lettere di compliance su pagamenti POS: le Entrate chiariscono l’errore

    Nei gironi scorsi alcuni operatori lamentavano la ricezione di lettere di compliance errate relative ad anomalie sui pagamenti POS.

    Lettere di compliance su pagamenti POS: l'allarme di ANC

    Ieri l'ANC Associazione nazionale commercialisti con un comunicato stampa firmato dal suo presidente Cuchel afferma che:Anche alla nostra Associazione giungono numerose segnalazioni di commercialisti da ogni parte d’Italia sulle lettere che l’Agenzia sta inviando ai titolari di attività economiche per anomalie che si sostanziano in evidenti errori nella gestione dei dati telematici, con le stesse transazioni considerate due o anche tre volte, oppure con l’attribuzione di importi del tutto incomprensibili rispetto all’entità effettiva degli incassi.

    Non sappiamo se l’errore di fondo sia attribuibile agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari oppure all’Agenzia delle Entrate, certo è che la situazione è oramai insostenibile, con contribuenti disorientati e preoccupati, e con i commercialisti chiamati a gestire le comunicazioni, sostenendo un aggravio di lavoro per ricostruire una mole di dati non indifferente, e sperare di riuscire presso gli uffici dell’Amministrazione Finanziaria a risolvere la pratica”.

    Lettere di compliance su pagamenti POS: la replica delle Entrate

    L'Agenzia delle Entrate nella giornata ha replicato alle lettere di compliance errate con un comunicato stampa datato sempre 11 ottobre.

    Si sottolinea che, da alcune segnalazioni giunte da contribuenti e intermediari è emerso che degli operatori finanziari, obbligati per legge alla trasmissione dei dati relativi ai pagamenti elettronici (Pos), hanno commesso degli errori sulle informazioni inviate.

    L’Agenzia delle Entrate è venuta a conoscenza di questa circostanza – non riferibile al proprio operato e, trattandosi di informazioni trasmesse in forma giornaliera e aggregata, non rilevabile neppure dalle attività di verifica della qualità delle banche dati – solo dopo l’invio delle lettere di compliance relative al confronto tra pagamenti elettronici giornalieri e fatture elettroniche e/o corrispettivi telematici trasmessi.

    L’Agenzia si è attivata con gli stessi operatori finanziari per individuare nel dettaglio gli errori da loro commessi e nei prossimi giorni invierà ai contribuenti coinvolti una comunicazione di annullamento delle lettere di compliance che riportano dati sbagliati.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Registro Tirocinio Commercialisti: quando si procede alla cancellazione dell’iscritto

    Con il Pronto Ordini n. 97/2023 in risposta ad un quesito sulla cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita di
    efficacia del relativo certificato, si evidenzia che, non essendo il registro dei Tirocinanti un registro pubblico, l'Oridne può decidere autonomamente se procedere a cancellare il tirocinante, abilitatosi alla professione, prima del decorso dei 5 anni previsti dalla norma.
    In dettaglio, si chiedeva se alla luce di quanto previsto dall’articolo 6, comma 12 del d.P.R. 137/2012, ai sensi del quale: « Il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti», sia legittimo procedere alla cancellazione d’ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti cinque anni nel caso in cui sia disposta l’iscrizione nell’albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso il quale è stato effettuato il tirocinio.
    Viene precisato che l’art. 6, comma 12, del d.P.R. 137/20121 stabilisce la perdita di efficacia del tirocinio trascorsi cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l’esame di Stato. 

    Anche se la lettera della norma parla di perdita di efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al d.P.R. 137/2012 (“…. stabilisce, infine, l’inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l’esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo”). 

    Ciò significa che, trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell’esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.
    Pur ribadendo che la norma collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita di efficacia del certificato (rectius del tirocinio) sembrando avere la finalità di mantenere, per così dire, traccia dei tirocini ancora in corso di validità, passando al caso di specie ed in ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna” – non essendo quello del tirocinio un registro pubblico – si ritiene che codesto Ordine possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito di imposta microelettronica: stanziati 530 ML dal Decreto Asset

    Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale de l9 ottobre n. 236 la Legge del 9 ottobre 2023 n. 136 di conversione del Decreto legge del 10.08.2023 n. 104 (c.d. Decreto Asset o Omnibus bis) contenente disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici.

    Tra le altre misure figura un credito di imposta per le imprese della microelettronica e nel dettaglio, con l’articolo 5, commi 1-6, riconosce un incentivo, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, che effettuano investimenti in progetti di ricerca e sviluppo relativi al settore dei semiconduttori.

    Viene specificato che, il credito d’imposta è calcolato sulla base dei costi ammissibili elencati nell’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014, con esclusione dei costi relativi agli immobili, sostenuti dalla data di entrata in vigore del presente decreto sino al 31 dicembre 2027. 

    Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento dei costi ed è riconosciuto nel limite di spesa stabilito. L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è comunque subordinato al rilascio, da parte del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, della certificazione attestante l’effettivo sostenimento dei costi e la corrispondenza degli stessi alla documentazione contabile predisposta dall’impresa beneficiaria.

    Attenzione al fatto che in caso di imprese non soggette per obbligo di legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione iscritti nella sezione A del registro (di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39).

    Con decreto del  MIMIT, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno individuati i criteri di assegnazione e le procedure applicative ai fini del rispetto dei limiti di spesa stabiliti.

    Credito di imposta microelettronica: costi ammissibili

    In merito ai costi ammissibili al credito di imposta di cui si trattaricordiamo che, il citato 25 del del Regolamento UE  n. 651/2014 prevede i seguenti (esclusi appunto quelli per gli immobili espressamente esclusi dal decreto):

    • a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
    • b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;
    • d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
    • e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto.
  • Crisi d'impresa

    Beni da pignorare: operativo l’accesso ai dati per gli ufficiali giudiziari

    Con un comunicato stampa del 3 ottobre il Ministero della giustizia informa del fatto che dal mese di ottobre è pienamente attiva e operativa la convenzione tra il Ministero della giustizia e l'Agenzia delle entrate che consente l'accesso autonomo degli ufficiali giudiziari alle banche dati ADE, utili ai fini della ricerca telematica di beni con titolo esecutivo da pignorare su richiesta di creditore o da sottoporre a procedura concorsuale da parte del curatore della liquidazione giudiziale.
    La convenzione, siglata a giugno dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, introduce, infatti, la possibilità che siano i creditori a richiedere agli ufficiali giudiziari l'accesso alle banche dati telematiche.
    Il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia ha completato il processo di connessione alle banche dati di Agenzia delle entrate da parte di tutti gli uffici NEP (Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) che possono ora accedere direttamente e reperire agevolmente i dati sui beni da sottoporre a esecuzione forzata o a procedure concorsuali.
    Gli ufficiali giudiziari possono ricercare i beni da sottoporre a esecuzione, nel rispetto della disciplina del codice della privacy, direttamente dalle banche dati interconnesse, all'interno dell'Anagrafe tributaria, comprensiva dell'archivio dei rapporti tributari, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica. 

    Le nuove procedure imprimono una notevole accelerazione nelle attività di indagine: le risposte sono fornite in pochi minuti agli ufficiali giudiziari rendendo agevole e fluido lo svolgimento delle attività e limitando sensibilmente l'impiego di risorse.
    Ricordiamo che già con una nota del 21 agosto il Ministero della Giustizia informava del fatto che a partire dal 22 agosto 2023 è operativo con valore legale l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati dell’Agenzia delle Entrate per le finalità di cui all'articolo 492-bis c.p.c., ossia per la ricerca, con modalità telematiche, dei beni da pignorare.

    Si specificava che si tratta dell’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario attraverso il Sistema di Interscambio flussi Dati (SID) alle seguenti banche dati: 

    • a) Dichiarazioni dei Redditi e Certificazione unica;
    • b) atti del Registro; 
    • c) archivio dei Rapporti finanziari
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Sport bonus 2023: pubblicato elenco dei beneficiari

    Il 10 ottobre il Dipartimento per lo sport informa della pubblicazione dell’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che hanno effettuato erogazioni liberali in denaro per la realizzazione e/o interventi su impianti sportivi pubblici, che possono usufruire dello Sport Bonus previsto dalla legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614.

    Viene precisato che qualora i soggetti beneficiari riscontrassero delle anomalie nell’elenco pubblicato, è possibile inviare una mail a:

    • [email protected]
    • specificando nell’oggetto: “Sport bonus – numero seriale – anomalia elenco”.

    Alle imprese spetta un credito d'imposta, immediatamente utilizzabile, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione, presentando il modello F24 (codice tributo “6892”) esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate in ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.

    Si ricorda inoltre a tutti i soggetti beneficiari delle erogaizoni liberali che, ai sensi dell’art. 1 comma 626 della legge n. 145/2018, è fatto obbligo di dare adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici delle somme ricevute e che, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello dell’erogazione e fino all’ultimazione dei lavori, devono rendicontare al Dipartimento per lo sport i lavori eseguiti e le somme utilizzate.

    Sport bonus 2023: la prima finestra

    Dal 17 agosto era aperta la primafinestra per lo sport bonus 2023.

    Il Dipartimento per lo sport informava del fatto che era stato pubblicato l’elenco dei soggetti, identificati con il numero seriale, che potevano effettuare erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici o per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus 2023 – 1°finestra).

    Le imprese indicate nell'elenco erano tenute ad effettuare le erogazioni liberali tra il 17 agosto ed il  13 settembre 2023 tramite:

    • bonifico bancario, 
    • bollettino postale, 
    • carte di debito, carte di credito e prepagate, 
    • assegni bancari e circolari 

    e, sempre entro la stessa data, dovevano inviare la quietanza di pagamento, con causale “sport bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”, da cui risulti visibile il CRO o il TRN,  a mezzo posta elettronica a: [email protected] inserendo come Oggetto: ”Sport Bonus 2023 – 1^ finestra – (numero seriale assegnato)”.

    Successivamente il Dipartimento provvederà ad inoltrare all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese che hanno effettuato i bonifici secondo le modalità indicate, per il conseguente inserimento nel cassetto fiscale.

    Dopo la conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Dipartimento, il 10 ottobre ha pubblicato l’elenco dei beneficiari del credito di imposta e, decorsi cinque giorni dalla pubblicazione, lo stesso sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

    Attenzione al fatto che, le richieste escluse in questa prima finestra potranno comunque essere presentate all’apertura della seconda del Bando Sport Bonus 2023, che avverrà il 15 ottobre 2023.

    Sport bonus 2023: i requisiti per averlo

    Ricordiamo che la nuova legge di bilancio (legge 29/12/2022, n. 197, art. 1, comma 614)  ha esteso anche per l’anno 2023 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 all’art. 1 commi da 621 a 626.

    Il Dipartimento nell'avviso di apertura della nuova finestra temporale per il bonus ha ricordato i requisiti per averlo, e in particolare:

    • i soggetti che possono effettuare le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro sono esclusivamente le imprese,
    • ad esse è riconosciuto un credito di imposta pari al 65% dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari import
    • il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2022), 
    • mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere i 15 milioni di euro per l’anno in corso.

    Anche per il 2023 il procedimento risulta definito dal DPCM del 30 aprile 2019 e prevede l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. 

    Sport bonus 2023: come richiederlo

    Le domande per la partecipazione allo sport bonus 2023 devono essere presentate tramite l’apposita piattaforma reperibile al seguente link: 

    All’interno della stessa l’utente troverà la “guida alla compilazione” e i riferimenti per l’assistenza tecnica e procedurale.

    Attenzione al fatto che, eventuali richieste di informazione e chiarimenti devono essere inoltrate a:

  • Appalti

    Imposta di bollo Appalti: chiarimenti su stipula e registrazione contratti

    Con Risposta a interpello n 446 del 9 ottobre, in merito all'imposta di bollo negli Appalti, le Entrate chiariscono che nella fase di registrazione non è dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto a quella da  assolvere al momento della stipula del contratto secondo le modalità indicate dall'Allegato  I.4.

    In sintesi la nuova imposta di bollo una tantum dovuta per i contratti di appalti pubblici, (art 18 comma 10 Dlgs n 36/2023) sostituisce anche l’imposta di bollo dovuta sui contratti di appalto al momento della registrazione. 

    Vediamo il quesito nel dettaglio.

    L'istante chiedeva di sapere se ai fini della registrazione dei contratti di appalto debba essere applicata o meno l'imposta di bollo finora richiesta per l'espletamento della formalità di registrazione in aggiunta a quella prevista dalla richiamata tabella di cui all'Allegato I.4 al nuovo Codice dei contratti.

    In sede di integrazione documentale, l'Istante ha precisato che l'istanza non è riferita ad un caso specifico, ma è intesa «ad avere una linea di condotta in vista di FUTURI contratti che potrebbero essere registrati, in modo da adempiere in maniera esatta alla prescrizione normativa».

    Registrazione contratti di appalto: le regole per l'imposta di bollo

    Le Entrate ricordano intanto che l'imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all'articolo 1, dispone che «Sono soggetti all'imposta […] gli atti, documenti e registri  indicati nell'annessa tariffa».

    Relativamente agli atti indicati nella tariffa, si rileva che ai sensi dell'articolo 1bis si applica l'imposta di bollo fin dall'origine agli «atti rogati, ricevuti o autenticati da notai  o da altri pubblici ufficiali sottoposti a registrazione con procedure telematiche e loro copie conformi per uso registrazione».

    L'articolo 18, comma 10, del richiamato d.lgs. n. 36 del 2023 stabilisce che «Con  la tabella di cui all'allegato I.4 al codice è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con  la  medesima  tabella  sono  sostituite  le  modalità  di  calcolo  e  versamento dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. […]  l'allegato  I.4  è  abrogato  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  di  un corrispondente  decreto  del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che  lo  sostituisce  integralmente anche in qualità di allegato al codice».

    L'allegato  I.4  prevede  all'articolo  1 che  «Il  valore  dell'imposta  di  bollo  che  l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla  base della Tabella annessa […]. L'imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni  o rinnovi esplicitamente stabiliti. Sono esenti dall'imposta gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro». 

    L'articolo 2 dell'allegato in esame stabilisce che «Il pagamento dell'imposta di  cui  all'articolo  1  ha  natura  sostitutiva  dell'imposta  di  bollo  dovuta  per  tutti  gli  atti  e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13,punto 1, della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642». 

    Con riferimento all'articolo 18, comma 10, la relazione illustrativa, oltre ad aver chiarito che la finalità della norma è la «semplificazione razionalizzando i testi vigenti»,  precisa  che  «Il  comma  10  rimanda  all'allegato  I.4  del  codice  per la  determinazione  dell'imposta di bollo a carico dell'appaltatore,stabilendo che venga corrisposta in unica soluzione al momento della stipula del contratto e in proporzione al suo valore». 

    Con riferimento all'Allegato I.4, nella medesima relazione illustrativa si legge che «Le disposizioni […] semplificano le modalità di calcolo dell'imposta di bollo su atti e  documenti formati in esito a una delle procedure disciplinate dal codice dei contratti pubblici. Inoltre, viene chiarito che il pagamento dell'imposta come determinata sulla base della Tabella contenuta nel presente allegato, cui l'appaltatore aisensi dell'articolo 18, comma 10, del codice deve provvedere al momento della stipula del contratto, tiene luogo dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642»

    Leggi anche Imposta di bollo appalti: regole e codice tributo per i pagamenti dal 01.07 

    Come precisato nella circolare 22/E del 28 luglio 2023, con la quale sono stati  forniti chiarimenti in ordine all'applicazione delle nuove disposizioni, le stesse trovano  applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023. 

    Inoltre, nella medesima circolare 22/E del 2023 è stato precisato che «Per effetto  delle novità introdotte col nuovo codice dei contratti pubblici […] il pagamento assolto alla stipula del contratto dall'aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l'intera procedura […]in sostituzione dell'imposta di bollo dovuta in forza del d.P.R. n. 642 del 1972 […]. Con riferimento alla fase successiva alla stipula del contratto, invece, non sono più  previsti ulteriori versamenti dell'imposta di bollo da parte  dell'aggiudicatario». 

    Relativamente  alle  modalità  di  versamento,  il  provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  del  28  giugno 2023,  prot.  n.  240013/2023,  stabilisce  che  l'imposta  di  bollo  di  cui  all'articolo  18,  comma  10,  del  d.lgs.  n.  36  del  2023,  in sostituzione delle modalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del d.P.R. n. 642 del 1972, «è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)».

    Ulteriori  modalità  di  versamento  «anche  attraverso  l'utilizzo  degli  strumenti  offerti dalla piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale (pagoPA)» possono essere definite con successivi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 

    Nella circolare 22/E è inoltre precisato che nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all'articolo 3­bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n. 463, l'imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata  procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.

    Non è, invece, ammesso il versamento dell'imposta di bollo con modalità virtuale. 

    Pertanto,  si  ritiene che in  relazione alla fase di registrazione non sia dovuta ulteriore imposta di bollo rispetto  a quella da  assolvere  al  momento  della  stipula del contratto  secondo le modalità  indicate dall'Allegato  I.4  al Codice dei Contratti, richiamato dall'articolo 18, comma 10. 

    Inoltre,  come  detto,  le  nuove  disposizioni, dunque, si  applicano in relazione  ''ai  futuri  contratti  che  potrebbero essere  registrati'',  purché  relativi,  in  ogni  caso,  a  procedimenti avviati a partire da tale data. 

    Allegati: