• Identità digitale

    Codice fiscale per stranieri: che cos’è e come richiederlo

    L'Agenzia delle Entrate pubblica in data 24 aprile la nuova guida per il codice fiscale per stranieri.

    Codice fiscale: come è composto

    Ricordiamo innanzitutto che, il Codice fiscale è un codice di 16 caratteri, formato da lettere e numeri che caratterizzano i dati anagrafici del cittadino: 

    • le prime 3 lettere per il cognome 
    • le seconde 3 lettere per il nome
    • i primi 2 numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita
    • il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita
    • i successivi due numeri sono il giorno di nascita (per le donne è aumentato di 40 unità) 
    • i caratteri da 12 a 15 indicano il Comune italiano o lo Stato estero di nascita
    • l’ultimo carattere è calcolato in automatico dal sistema.

    Codice fiscale: a cosa serve

    Il codice fiscale identifica un cittadino nei rapporti con la Pubblica amministrazione ed è necessario per 

    • iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (Asl) 
    • fare la scelta del medico.

    È valido solo quello rilasciato e certificato dall’Agenzia delle entrate e non ha scadenza. 

    Viene spedito, tramite posta ordinaria:

    • all’indirizzo di residenza, per i cittadini residenti 
    • al domicilio fiscale comunicato dal cittadino al momento della richiesta, per i non residenti.

    Codice fiscale per stranieri comunitari

    I cittadini comunitari che intendono soggiornare in Italia possono chiedere il codice fiscale presentando il modello AA4/8 a un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate. (leggi anche Come richiedere la tessera sanitaria: la guida delle Entrate aggiornata a febbraio 2022)

    La richiesta deve essere motivata e accompagnata da un documento in corso di validità (passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio). Il codice fiscale può essere richiesto, inoltre, alla rappresentanza consolare italiana presente nel paese di provenienza del cittadino.

    Attenzione al fatto che i cittadini comunitari possono usufruire del Servizio Sanitario Nazionale con la tessera sanitaria rilasciata dal loro Paese di residenza (TEAM – tessera europea di assicurazione malattia)

    Codice fiscale per stranieri non comunitari

    Ai cittadini stranieri che arrivano in Italia il codice fiscale viene attribuito: 

    • dallo Sportello unico per l’Immigrazione, presente in ogni Prefettura e competente per il rilascio del nulla osta all’ingresso ai cittadini stranieri che richiedono il permesso di soggiorno per lavoro dipendente o ricongiungimento familiare
    • dalla Questura, ufficio della Polizia di Stato, per i cittadini stranieri che richiedono altre tipologie di permessi di soggiorno.

    Lo Sportello unico per l’immigrazione attribuisce un codice fiscale numerico provvisorio. 

    Al momento del rilascio del permesso di soggiorno, il cittadino straniero ottiene quello definitivo (formato da lettere e numeri). 

    Chi si rivolge alla Questura per la richiesta del permesso di soggiorno, ottiene subito il codice fiscale definitivo. 

    Se due o più persone hanno dati che generano lo stesso codice fiscale, lo Sportello unico per l’immigrazione o la Questura invitano il cittadino a recarsi presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate che, dopo una verifica, rilascerà il codice fiscale definitivo.

    Codice fiscale per stranieri profughi ucraini (procedura speciale di accoglienza) 

    I cittadini ucraini che richiedono protezione temporanea ottengono il codice fiscale definitivo dalla Questura al momento di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno temporaneo. 

    Solo se due o più persone hanno dati anagrafici che generano lo stesso codice fiscale, la Questura rilascia al cittadino un codice fiscale numerico provvisorio e lo invita a rivolgersi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle entrate per il rilascio del codice fiscale definitivo

    Leggi: Richiedere on line il codice fiscale e la PIVA: breve guida per i servizi delle Entrate con ulteriori infornazioni sul codice fiscale

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Procedimento dell’Ordine per recupero somme dovute da Iscritti morosi

    Con il pronto ordini del 18 aprile il CNDCEC risponde a quesito sul recupero delle quote dagli iscritti morosi.

    In particolare, si ricorda che ai sensi dell’art.12, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il Consiglio dell’Ordine “stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l’iscrizione nell’albo e/o nell’elenco, …”. 

    L’importo del contributo è liberamente determinato dal Consiglio dell’Ordine, sia pure entro i limiti strettamente necessari a coprire le proprie spese (ex art. 7, comma 2, decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382)

    Le norme attribuiscono al Consiglio dell’Ordine un vero e proprio potere impositivo nei confronti di coloro che sono iscritti nell’albo professionale. 

    Tale contributo, come stabilito dall’ordinanza 1782/2011 della Corte di Cassazione, ha natura di tassa, il cui importo non è commisurato al costo del servizio reso od al valore della prestazione erogata, bensì alle spese necessarie al funzionamento dell’ente, al di fuori di un rapporto sinallagmatico con l’iscritto.

    Si ritiene che il Consiglio dell’Ordine possa, data anche la natura tributaria del contributo, nell’ambito della propria autonomia in materia di contribuzione prevedere sanzioni amministrative pecuniarie per il ritardato versamento

    Con riguardo alle spese amministrative del procedimento disciplinare, si ricorda che il comma 5 dell’art 6 del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito prevede che:

    •  “nei confronti dell'iscritto, qualora sanzionato, può essere disposto il rimborso forfettario delle spese amministrative del procedimento se e nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine". 

    Pertanto, i diritti amministrativi relativi al procedimento disciplinare possono essere previsti dal Consiglio dell’Ordine solo se preventivamente determinati con apposita delibera e saranno dovuti solo se l’iscritto viene sanzionato

  • Pace Fiscale

    Multe stradali e bollo auto: due mesi in più per aderire alla Rottamazione

    La Rottamazione-quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli: 

    • contenuti in cartelle non ancora notificate; 
    • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione; 
    • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

    In generale chi aderisce alla sanatoria dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica, senza interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. 

    Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, come per le precedenti rottamazioni, saranno dovute le somme relative al capitale e alle sanzioni, riguardando l’agevolazione soltanto gli interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. 

    Quindi, contrariamente a quanto previsto per gli altri debiti compresi nella sanatoria, non c’è nessuno sconto sulla sanzione, e sulla cartella per violazione del codice della strada si pagherà quindi la sanzione amministrativa (l’importo della multa) scontata degli interessi, questo perché il debito, contrariamente a quanto accade per le altre pendenze incluse nella sanatoria, non è un tributo ma una sanzione, pertanto non può valere la regola generale. 

    Restano fuori le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza). Tra gli illeciti stradali penali ci sono anche la guida sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente , la fuga dopo incidente con danni a persone e l’omissione di soccorso a feriti in incidente.

    In merito al bollo auto, la rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d’Italia, a prescindere dalla volontà dell’ente. 

    Chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, secondo la regola generale. 

    Per aderire alla sanatoria occorrerà seguire una delle due procedure online previste dall’agenzia entro il 30 aprile 2023.

    ATTENZIONE il termine è stato prorogato al 30 giugno, in proposito leggi: Rottamazione quater 2023: prorogato al 30 giugno il termine per le domande

    La domanda di adesione potrà essere presentata:

    On-line in area riservata con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi e in questo caso si riceverà una e-mail di presa in carico con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023). 

    On-line in area pubblica compilando il form e allegando la documentazione di riconoscimento. In questo caso si 

    • Riceverà una prima e-mail all’indirizzo indicato, da convalidare entro le successive 72 ore. 
    • Dopo la convalida della richiesta, una seconda e-mail indicherà la presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. 
    • Infine, se la documentazione allegata è corretta, una terza e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione (R-DA-2023).

    È possibile pagare gli importi:

    • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
    • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), con l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023. 

    In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. 

    ATTENZIONE a seguito della proroga del termine di adesione anche il calendario dei pagamenti subisce modifiche. per le domande.

    Rottamazione ruoli fino a mille euro

    La legge di bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli dei ruoli esattoriali affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro

    Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. 

    La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023. Leggi: Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile per approfondire.

  • Identità digitale

    Codice identificativo univoco ANPR: fissate le regole

    Con decreto del 3 marzo pubblicato in GU n. 91 del 18 aprile il Ministero dell'Interno reca Modalità di attribuzione, da parte dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, di un codice identificativo univoco per garantire la circolarità dei dati anagrafici e l'interoperabilità con le altre banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici. 

    In particolare, con il presente decreto è definito l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche  della piattaforma  di funzionamento dell'ANPR per  l'attribuzione a  ciascun cittadino del codice identificativo univoco (ID ANPR) di cui all'art. 62, comma 3,  ultimo periodo, del CAD.

    Ricordiamo che, l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), è la banca dati nazionale nella quale sono confluite le anagrafi comunali.

     ANPR è un sistema integrato che consente ai Comuni di svolgere i servizi anagrafici e di consultare o estrarre dati, monitorare le attività, effettuare statistiche: è il punto di riferimento per l'intera Pubblica amministrazione e per tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in particolare i gestori di pubblici servizi.

    Codice identificativo univoco ANPR: che cos'é

    L'ID ANPR è integrato in ANPR per la corretta  identificazione del  cittadino  registrato  in  ANPR al  fine di garantire l'interoperabilità dell'ANPR  con le altre banche dati  delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), nei limiti della conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti.
     L'ID ANPR è attribuito ad ogni individuo all'atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione in ANPR.
     L'ID ANPR si contraddistingue per le seguenti caratteristiche:

    • a. è alfanumerico con lunghezza di 9 caratteri compreso il check digit;
    • b. è attribuito e associato univocamente ad ogni individuo già registrato in ANPR ovvero ad ogni individuo in fase di registrazione nell'ANPR;
    • c. può essere generato soltanto dal sistema ANPR;
    • d. non è ricavato dai dati anagrafici della persona a  cui è attribuito,
    • e. non contiene elementi identificativi dei dati anagrafici della persona a cui è attribuito,
    • f. non può essere riassegnato,
    • g.  garantisce l'associazione  immutabile  al  soggetto cui è attribuito;
    • h. non fornisce evidenza di alcuna sequenzialità  tantomeno temporale;
    • i. è dotato di check digit (il check digit è l'ultimo carattere dell'ID ANPR calcolato tramite uno specifico algoritmo per consentire di verificare la validità dei numeri che lo precedono);
    • j. è possibile la ricostruzione del check digit;

    Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'ID ANPR è attribuito a tutti  gli individui già registrati  in ANPR. 

    A decorrere dalla medesima data, l'ID ANPR viene attribuito  ad ogni individuo in fase di registrazione in ANPR. 

    Leggi anche: Certificati gratis on line: sul portale ANPR scopri quali per scoprire i servizi on line gratuiti sul sito ANPR.

  • Agricoltura

    Bando ISMEA investe: faq aggiornate al 17 aprile

    Con avviso del 17 aprile ISMEA informa della pubblicazione delle graduatorie di ricevibilità e di un fascicolo di FAQ aggiornate con le principali risposte ai dubbi frequenti sulla misura ISMEA INVESTE.

    Ricordiamo che con Determinazione del Direttore generale n 1112 del 9 novembre 2022, ISMEA, in attuazione del Decreto 12 ottobre 2017 e successive modifiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate al successivo art. 4 del presente Bando attraverso:

    • A. interventi finanziari a condizioni agevolate mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento (FAG), di cui al Capo II del Decreto;
    • B. interventi finanziari a condizioni di mercato mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi (FCM), di cui al Capo III del Decreto

    SCARICA QUI IL BANDO con tutte le informazioni e la modulistica necessarie a presentare domanda.

    Riepilogo delle regole della misura.

    Bando ISMEA investe: i beneficiari

    La partecipazione al presente Bando è riservata a:

    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera 4.  c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    • società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Bando ISMEA investe: cosa finanzia

    Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.

    Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02.

    La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni.

    La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: 

    • per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; 
    • a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. 

    In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%. 

    Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui: 

    • non più di 5 anni di preammortamento 
    • non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

    Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro. 

    Gli interventi finanziari a condizioni di mercato sono effettuati dall’ISMEA nella forma di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari o strumenti finanziari partecipativi. 

    L’intervento a condizione di mercato è compreso tra un minimo di 2 milioni di euro e un massimo di 20 milioni di euro e non potrà essere superiore all’apporto da parte dei privati, in modo da garantire che ISMEA operi come socio di minoranza. 

    I versamenti effettuati da ISMEA dovranno essere concomitanti o successivi a quelli degli investitori privati. 

    Gli apporti da parte dei privati possono consistere in versamenti in denaro e/o conferimento di beni, questi ultimi solo se funzionali al raggiungimento degli obiettivi del progetto. 

    Il valore dei beni conferiti deve risultare da perizia redatta ai sensi della normativa civilistica vigente e verificata da parte dell’ISMEA.

     La durata dell’intervento dell’ISMEA è di 5-8 anni con una chiara individuazione delle modalità di uscita/rimborso (way out). 

    Bando ISMEA investe: presenta la domanda fino al 31 marzo

    A pena di esclusione, la domanda di partecipazione al bando deve essere presentata in via telematica mediante il portale dedicato  nella sezione di interesse (FAG o FCM) e compilata secondo le modalità ivi indicate per ciascuno strumento.

    Clicca qui per accedere http://strumenti.ismea.it
    La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 1° dicembre 2022, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 31 marzo 2023. 

    Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione  del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello  telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).
    La mancata presentazione della domanda nei termini predetti o la presentazione della domanda  con modalità diverse da quelle sopra indicate costituisce motivo di esclusione – non sanabile  successivamente – dalla presente procedura. 

    A pena di esclusione, uno stesso soggetto non può presentare più di una domanda di partecipazione. Nel caso di presentazione di più di una domanda di partecipazione a valere sulla stessa misura o a  valere su entrambe le misure, verrà considerata esclusivamente l’ultima domanda di partecipazione presentata dallo stesso soggetto. 

    A pena di esclusione, i soggetti richiedenti, o i loro delegati, dovranno compilare e caricare sul portale dedicato, alla sottosezione di interesse, la domanda di ammissione, completa della  documentazione indicata nell’Allegato I al presente bando.

    La domanda, le autodichiarazioni e lo studio di fattibilità devono essere redatti secondo i modelli disponibili sul portale. 

  • Legge di Bilancio

    Annullamento automatico debiti fino a 1.000: in scadenza il 30 aprile

    Entro il 30 aprile avverrà l'annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati alla Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 a meno che gli enti interessati non abbiamo provveduto a deliberare la non applicazione della misura agevolativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 poi modificata nei termini dal Decreto Milleproroghe.

    In particolare, la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha modificato le disposizioni sullo “Stralcio” dei debiti fino a mille euro introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) prevedendo: 

    • differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 del termine entro il quale gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali potevano deliberare la non applicazione dello “Stralcio” parziale (Leggi anche Stralcio mini ruoli: gli enti non statali hanno tempo fino al 31.03);
    • introduzione per gli stessi enti creditori della possibilità di deliberare, entro il 31 marzo 2023, lo “Stralcio” integrale (precedentemente previsto solo per gli enti statali).

    Sulla base di ciò la norma ha previsto:

    • il rinvio dal 31 marzo al 30 aprile 2023 della data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015; 
    • fino al 30 aprile 2023 la sospensione delle attività di riscossione per tutti i carichi rientranti nel perimetro applicativo dello “Stralcio”.

    Annullamento automatico debiti entro 1.000 euro

    La Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) ha previsto l’annullamento automatico ("Stralcio") dei carichi di importo residuo fino a mille euro, affidati ad Agenzia delle entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

    Si tratta di un annullamento automatico di tipo “parziale”, riferito alle somme dovute a titolo di:

    • interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
    • sanzioni e interessi di mora (articolo 30, comma 1, del DPR n. 602/1973).

     L’annullamento automatico di tipo “parziale” non riguarda invece le somme dovute a titolo di:

    • capitale;
    • rimborso spese per procedure esecutive;
    • diritti di notifica.

    Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della Strada (DLgs n. 285/1992), diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, l’annullamento “parziale” riguarda esclusivamente gli interessi (compresi quelli di cui all’articolo 27, comma 6, della Legge n. 689/1981 e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del DPR. n. 602/1973) e non  le predette sanzioni (che vengono quindi considerate come somme dovute a titolo di “capitale”).

    Gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali hanno potuto esercitare (Legge di Bilancio 2023) la facoltà di non applicare l’annullamento parziale adottando, entro il 31 gennaio 2023 (termine prorogato al 31 marzo), uno specifico provvedimento, pubblicato sul proprio sito istituzionale e trasmesso, entro la stessa data, all’Agente della riscossione.

    La Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Legge n. 14/2023 di conversione del DL n. 198/2022) ha dato appunto la facoltà agli enti che non hanno adottato entro il 31 gennaio 2023 il provvedimento di non applicazione all’annullamento “parziale” di farlo entro la nuova scadenza del 31 marzo 2023.

    La norma citata consente inoltre, agli stessi enti, di applicare l’annullamento “integrale” dei propri crediti – comprensivo quindi della quota “capitale” nonché delle eventuali spese per procedure esecutive e diritti di notifica, per il cui rimborso l’Agente della riscossione presenterà apposita richiesta all’ente creditore – adottando, entro il 31 marzo 2023, uno specifico provvedimento.

    I provvedimenti, adottati dagli enti nelle forme previste dalla legislazione vigente e pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, devono essere comunicati all’Agenzia delle entrate-Riscossione entro la medesima data del 31 marzo 2023.

    La legge di conversione del Decreto Milleproroghe ha rinviato dal 31 marzo al 30 aprile 2023 la data di effettivo annullamento dei carichi rientranti nel perimetro applicativo della disposizione.

  • Imposta di registro

    Locazione non residenti: le regole per la registrazione del contratto

    Con una FAQ del 14 aprile le entrate ribadiscono che è possibile registrare un contratto di locazione nel quale il locatario è persona fisica non residente e non munita di codice fiscale.

    In particolare, in tali situazioni la registrazione del contratto va richiesta a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate utilizzando, invece che il modello RLI, il modello 69. 

    Tale modello, tra l’altro, consente al locatore di esercitare l’opzione per il regime fiscale della cosiddetta “cedolare secca”. 

    E anche gli eventuali adempimenti successivi (risoluzione, cessione, proroga), dovranno essere effettuati tramite il modello 69.
    L’obbligo (previsto dall’art 6 primo comma, lettera b, del Dpr n. 605/1973) di riportare nel contratto il codice fiscale del locatario, non residente e che non lo possiede, si intende adempiuto, in questi casi, con l’indicazione del cognome e nome, del luogo e della data di nascita, del domicilio estero.

    Ricordiamo che questo aspetto era stato già chiarito dalla Risoluzione n 5 dl 14 febbraio con la quale le Entrate replicano ad una serie di quesiti con richieste di chiarimento sulla registrazione di un contratto di locazione nel caso di:

    • soggetto non residente
    • non munito di codice fiscale.

    Registrazione contratto locazione non residente senza codice fiscale

    L’articolo 6, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, prevede che il codice fiscale debba essere indicato, tra l’altro, nelle richieste di registrazione degli atti da registrare in termine fisso o in caso d’uso, relativamente ai soggetti destinatari degli effetti giuridici immediati dell'atto, con esclusione degli atti elencati nella tabella allegata al medesimo d.P.R. n. 605/73. 

    Inoltre, il secondo comma del citato articolo 6, al secondo periodo, precisa che l’obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con l’indicazione dei seguenti dati:

    • a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero; 
    • b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale. Inoltre, per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza. 

    Pertanto, si precisa che nella richiesta di registrazione del contratto di locazione, per il caso segnalato non è obbligatorio indicare il codice fiscale del locatario.

    La registrazione potrà essere richiesta presso un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello 69, scaricabile dal sito internet della stessa Agenzia, anziché tramite il modello RLI.

    Nel dettaglio, il modello 69 consente al locatore, tra l’altro, di esercitare l’opzione per il regime fiscale della c.d. cedolare secca. 

    Viena precisato inoltre che, anche gli eventuali successivi adempimenti relativi al contratto di locazione quali risoluzione, cessione e proroga dovranno essere effettuati tramite il modello 69, da presentare all’ufficio presso il quale è avvenuta la registrazione. 

    Registrazione contratto locazione non residente senza codice fiscale: come pagare le imposte

    In merito al pagamento delle imposte eventualmente dovute per la registrazione del contratto di locazione dovrà essere effettuato:

    1. tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 14/E del 24 gennaio 2014 e seguendo le istruzioni ivi impartite,
    2. oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione. 

    Le eventuali imposte dovute per le annualità successive alla prima e per gli adempimenti successivi alla registrazione dovranno essere versate tramite modello F24, secondo le istruzioni della stessa risoluzione n. 14/E del 2014. 

    Le modalità sopra indicate sono applicabili anche alla registrazione degli atti privati diversi dai contratti di locazione, in quanto compatibili. 

    Anche in tali casi il versamento delle imposte dovute per la registrazione deve essere effettuato tramite modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti con le risoluzioni n. 9/E del 20 febbraio 2020 e n. 73/E del 19 novembre 2020 e seguendo le istruzioni ivi impartite, oppure mediante addebito sul proprio conto bancario o postale, da richiedere all’ufficio presso cui viene eseguita la registrazione.

    Allegati: