• Risparmio energetico

    Lavori di efficientamento energetico: quando spetta doppia detrazione

    Con Risposta a interpello n 143 del 23 gennaio 2023 le Entrate chiariscono quando gli interventi di efficientamento energetico eseguiti sullo stesso immobile in periodi d’imposta differenti non sono l’uno (il secondo) la mera prosecuzione dell’altro, quindi, godono ognuno della detrazione spettante con limite di spesa massimo. 

    In particolare, viene specificato che l’autonomia dei lavori effettuati in anni diversi è dimostrata dagli adempimenti amministrativi necessari per la loro realizzazione.
    Nel caso di specie l’Agenzia ha fornito chiarimenti ad un istante che aveva dubbi in merito alla sistemazione e il rifacimento della copertura di uno stabile, per i quali ha prodotto copia della Cila e della comunicazione all’Enea della fine dei lavori, presentate rispettivamente ad agosto e a dicembre 2019, nonché della fattura emessa dalla ditta che ha effettuato gli interventi e sullo stesso stabile, aveva provveduto anche alla sostituzione degli infissi, ma l'anno successivo, fornendo copia degli stessi documenti presentati e datati 2020.

    Egli chiedeva:

     “nel caso in cui gli interventi … realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni'' 

    Le Entrate hanno replicato invece che l'istante potrà beneficiare:

    • nel periodo d'imposta 2020, della detrazione fiscale del 50% fino a un valore massimo di 60mila euro, con riferimento alle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, 
    • anche se ha già usufruito, nel periodo 2019, della detrazione fiscale del 65% fino a un valore massimo di 60mila euro, per le spese di sistemazione e rifacimento del tetto, come da dichiarazione della ditta individuale che li ha eseguiti.

    Viene specificato che con la circolare n 175/2015 è stato chiarito che l’intervento, per essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, deve essere autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia vigente.

    Con la circoalre n 19/2020 viene precisato invece che l'autonoma configurabilità dell'intervento è dimostrata da elementi riscontrabili in via di fatto oltre che dall'espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, come ad esempio, Scia, eventuale collaudo o dichiarazione di fine lavori.

    Visto che gli adempimenti amministrativi presentati dall’istante, in relazione ai due interventi, sono indubbiamente riscontrabili, come previsto dall'art 14 del decreto legge n. 63/2013, che attualmente disciplina le detrazioni in oggetto, le Entrate ritengono che lo sconto fiscale spetti nella misura del 65% fino a un valore massimo di 60 mila euro per l'intervento del 2019 e nella misura del 50% fino a un valore massimo di 60 mila euro per la sostituzione degli infissi.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus Mezzogiorno: chiarimenti MEF del 18 gennaio

    Con una interrogazione parlamentare n 5-00247 del 17 gennaio (risposta pubblicata il 18) rivolta al MEF veniva formulata una richiesta di chiarimenti sulla proroga prevista dalla legge di Bilancio 2023 sul Bonus Mezzogiorno

    In particolare, viene ricordato come la stessa legge di bilancio per il 2023, ha previsto significative misure fiscali in favore del Mezzogiorno, quali la proroga del credito d'imposta per gli investimenti destinati a strutture produttive nelle regioni del Mezzogiorno (acquisto di beni strumentali nuovi, quali macchinari, impianti e attrezzature varie) e l'incentivo correlato agli investimenti effettuati nelle zone economiche speciali – ZES, al 31 dicembre 2023 per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno, sempre attraverso il credito d'imposta.

    Dato che, il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, ha rappresentato uno strumento agevolativo di elevato interesse per il sistema delle imprese, in particolare delle Pmi localizzate in tutto il territorio nazionale, il cui impatto sull'economia meridionale ha confermato un trend in crescita degli investimenti produttivi, soprattutto in determinate zone del Mezzogiorno, gli onorevoli interpellanti domandano se si intenda rendere tale misura strutturale.

    Ad avviso dei sottoscrittori della interrogazione (On. Congedo, De bertoldi, Filini, Matera, Matteoni e Testa) ciò consentirebbe di determinare condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi per il Mezzogiorno, in grado di consentire lo sviluppo delle imprese già operanti e l'insediamento di nuove aziende nelle medesime aree interessate.

    Si chiede se il Ministro interrogato condivida le osservazioni in premessa citate e se al riguardo non ritenga opportuno adottare iniziative per l'introduzione nel corso della legislatura, una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio del credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

    Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, il MEF ha replicato quanto segue.
    Sul piano normativo si segnala che la proposta di introdurre una disposizione volta a rendere strutturale il beneficio sembra presentare profili di criticità alla luce della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
    L'articolo 107, paragrafo 1), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede infatti che «Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in citi incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
    In tal senso il riconoscimento della misura di cui si discute è configurabile quale deroga al principio generale di incompatibilità di aiuti con il mercato comune, e per tale profilo la sua durata di validità deve essere limitata nel tempo, come peraltro emerge dalla stessa giurisprudenza della Corte di giustizia UE.
    Va considerato che lo stesso Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) ha una durata limitata nel tempo e la sua validità è stata prorogata al 31 dicembre 2023.
    Attualmente risulta conclusa la procedura di consultazione, avviata dalla Commissione europea per la modifica del citato regolamento, le cui risultanze potrebbero influire, a decorrere dal 2024, sulla disciplina relativa agli aiuti a finalità regionale agli investimenti come finora attuata, in corrispondenza, nell'ordinamento nazionale.
    Alla luce di quanto detto, visto che le misure di aiuto riconosciute sulla base del citato Regolamento europeo devono essere strutturate e comunicate alla Commissione europea in conformità delle condizioni ivi previste, ugualmente soggette a revisioni e aggiornamenti, l'introduzione di una misura «a regime» potrebbe, nel tempo, non risultare coerente con il quadro normativo europeo di riferimento che rende applicabile l'intervento.
    In ultimo, sotto il profilo finanziario, si segnala che la proroga del beneficio in argomento comporta un onere in termini di perdita di gettito quantificato in 1.467 milioni di euro e pertanto, l'introduzione di una norma finalizzata a rendere strutturale il credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno determinerebbe un onere pari a 1.467 milioni di euro su base annua per il quale occorrerebbe trovare, a regime, idonei mezzi di copertura finanziaria.

  • Adempimenti Iva

    Ludoteca e servizi infanzia: quando si applica l’IVA al 22%

    Con Risposta a interpello n 131 del 20 gennaio 2023 le Entrate chiariscono l'aliquota IVA applicabile alle prestazioni rese da una ludoteca che offre servizi integrativi e sperimentali per la prima infanzia (Sispi) 

    Le prestazioni  rese  dall'Istantedato che non presentano le caratteristiche proprie di  quelle rese dall'asilo non sono riconducibili tra le prestazioni esenti, di cui all'articolo 10, primo comma, n. 21) del Decreto IVA.

    In ogni caso, con specifico riferimento ai Servizi integrativi e sperimentali per  la  prima  infanzia  si  fa  presente  che  nel  caso  di  specie gli  stessi  pur  presentando  caratteristiche e finalità educative, come risulta dal decreto legislativo n. 65 del 2017 e  dall'allegato B della Deliberazione della Giunta Regionale, non possono godere neanche della esenzione IVA prevista per le: ''le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS (…)'', ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n.  20), del menzionato d.P.R. 633 del 1972, per i seguenti motivi. 

    Come chiarito nella circolare n. 22/E del 18 marzo 2008, la disposizione recata  dal citato articolo 10, primo comma n. 20) del d.P.R. n. 633 del 1972, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 132 della Direttiva CE n. 112 del 2006, subordina l'applicazione del beneficio dell'esenzione dall'IVA al verificarsi di due requisiti, uno di carattere oggettivo e l'altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce: 

    a)  devono  essere  di  natura  educativa  dell'infanzia  e  della  gioventù  o  didattica  di ogni genere, ivi compresa l'attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e  riconversione professionale; 

    b)  devono  essere  rese  da  istituti  o  scuole  riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni. In particolare, relativamente agli organismi privati operanti nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione,  al paragrafo 4 della circolare n. 22/E del 2008, è stato precisato che il riconoscimento  utile ai fini fiscali continua ad essere effettuato dai soggetti competenti per materia (Regioni, Enti locali, ecc.), con le modalità previste per le specifiche attività educative,  didattiche e formative, ad esempio, con l'iscrizione in appositi albi o attraverso l'istituto  dell'accreditamento (cfr. risoluzione n. 53/E del 15 marzo 2007). 

    Inoltre, al paragrafo 5 della menzionata circolare n. 22/E del 2008, sono riconducibili nell'ambito applicativo  del beneficio dell'esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, primo comma n. 20) del DPR n. 633 del 1972, le prestazioni educative, didattiche e formative approvate e finanziate  da enti pubblici (Amministrazioni statali, Regioni, Enti locali, Università, ecc.).

    Ciò detto, si fa presente che, a seguito di richiesta di documentazione integrativa,  l'Istante ha dichiarato che le prestazioni educative rese non sono state finanziate da enti  pubblici. 

    Inoltre, nel caso in esame, in assenza di una iscrizione in un apposito albo, di uno pecifico accreditamento da parte del soggetto competente e della circostanza che le prestazioni educative in questione non siano approvate e finanziate da enti pubblici, non trova applicazione il regime di esenzione dall'IVA di cui al citato articolo 10, comma primo, n. 20) del DPR n. 633 del 1972. 

    Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, si ritiene che le prestazioni rese dall'Istante relative  alla  attività  di  ludoteca  e all'attività di  Servizi  integrativi e  sperimentali per la prima infanzia sono soggette all'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento.

    Allegati:
  • Contribuenti minimi

    Forfettari: chiarimenti su adesione al regime IOSS

    Con Risposta a interpello n 74 del 18 gennaio le Entrate forniscono chiarimenti in merito al regime forfettario e la possibile adesione al regime IOSS.

    Nel dettaglio, la società istante svolge, in modo prevalente, attività commerciale posta in essere ricorrendo al modello di vendita comunemente conosciuto come ''dropshipping'' che consente di vendere  i prodotti senza che l'impresa venditrice li possegga fisicamente al momento dell'acquisto da parte degli utenti dell'e­commerce. Ciò in quanto l'ordine ricevuto dal cliente finale viene prontamente inoltrato al fornitore (effettivo possessore della merce), il quale si occupa della spedizione e consegna del prodotto per conto dell'impresa venditrice. 

    La società istante effettua, con propria interfaccia elettronica, vendite a distanza di beni di valore intrinseco inferiore a 150 euro importati da Paesi extra­UE e spediti, per  suo conto in Italia o in altri Paesi UE, a persone fisiche non soggetti d'imposta.

    Il contribuente, che applica il regime forfettario, ha  provveduto a registrarsi al regime IOSS al fine di versare l'IVA relativa alle menzionate operazioni di vendita a distanza, conformemente  alle  nuove  regole vigenti dal 1° luglio  2021 (introdotte  dal  decreto legislativo n. 83 del 2021 in recepimento della Direttiva UE n. 2017/2455, che  ha modificato la Direttiva UE n. 2006/112). 

    L'impresa ha effettuato a favore di persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati europei vendite a distanza di beni importati da un Paese extra­UE (comunicando allo spedizioniere il proprio codice identificativo IOSS ai fini delle relative procedure doganali) e chiede se:

    • per le vendite a  distanza  tramite interfaccia elettronica rilevanti  in Italia, i  soggetti forfettari possano considerarsi esonerati  dall'obbligo di trasmettere i dati e quale sia la procedura corretta per versare l'IVA. 
    • inoltre, considerata la  fuoriuscita dal regime forfettario ed il passaggio al regime ordinario, chiede chiarimenti sulle modalità di liquidazione dell'IVA per le vendite in regime IOSS effettuate nei confronti di persone fisiche residenti in Italia. 

    Le Entrate innanzitutto ricordano che il nuovo articolo 14bis della  Direttiva IVA prevede che, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica (quale una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi), le vendite a distanza  di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non  superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la vendita abbia ricevuto e ceduto detti beni

    La  norma introduce l'istituto del c.d.  ''fornitore  presunto'' . L'articolo  2 ­bis  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633 stabilisce che si considerano cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l'uso di  un'interfaccia elettronica (…) ''b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, di cui all'articolo 38­bis, commi 2 e 3, del decreto­legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro''. 

    Il secondo comma dello stesso articolo specifica che ''Il soggetto passivo che facilita tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le cessioni di beni di cui al comma 1 si considera cessionario e rivenditore di detti beni''. 

    Schematizzando, l'impianto impositivo della vendita a distanza di un bene importato da  un territorio terzo o da Paese terzo mediante la facilitazione di una piattaforma residente (per rimanere al caso concreto) è scomponibile in due diverse operazioni:

    1. l'operazione di acquisto del prodotto all'esterno dell'Unione Europea da parte della piattaforma 
    2. e la successiva rivendita dello stesso nei confronti dell'acquirente finale non soggetto passivo da parte della medesima  piattaforma. 

    La  prima operazione, tra  il fornitore extra  UE e la piattaforma, non verrà  assoggettata ad imposta in quanto fuori campo IVA per difetto di territorialità essendo considerata alla stregua di una operazione senza trasporto. 

    La seconda, dall'interfaccia  elettronica all'acquirente finale, sarà la cessione alla quale viene assegnato il trasporto e,  pertanto, imponibile ad IVA da dichiarare e versare attraverso il portale dedicato.

    L'introduzione del bene sul territorio unionale non verrà, pertanto, sottoposta ad imposizione in dogana posto che, fornito l'identificativo IOSS  in quella sede, il pagamento dell'IVA verrà posticipato al tempo della dichiarazione IOSS relativa al periodo (entro la fine del mese successivo all'operazione). 

    Tanto premesso, con riferimento al quesito 1, si ricorda che il suddetto regime forfetario esclude i soggetti  passivi con ammontare dei ricavi e compensi inferiore ai 65.000 euro annui (soglia ora elevata 85.000) dall'obbligo di applicare l'IVA in rivalsa sulle cessioni di beni o prestazioni di servizi dagli stessi poste in essere. (Per tutte le novità previste sul regime forfettario leggi: Guida al regime forfettario 2023).

    Tuttavia, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 58, lettera e) della citata legge n. 140 del 2014, i contribuenti che si avvalgono del regime  forfetario possono effettuare importazioni di beni applicando le regole ordinariamente previste per tali categorie di operazioni (rispettivamente, l'articolo 38, comma 5, lettera  c), del decreto­legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge  29  ottobre  1993,  n.  427,  e  successive modificazioni,  e le  disposizioni  di  cui  al  DPR  633/1972). 

    I contribuenti in esame sono esclusi dal diritto a detrarre l'imposta assolta, dovuta o addebitata sulle importazioni afferenti alle operazioni attive dagli stessi effettuate. 

    Si ritiene che l'adesione al regime IOSS sia possibile anche per i soggetti che beneficiano del regime c.d. forfetario, ferma restando l'applicazione alle operazioni soggette a detto regime, delle ordinarie regole in materia  di territorialità e gli adempimenti connessi (cfr. articolo 1, comma 58, lettera e) della legge n. 190 del 2014). 

    Pertanto, un soggetto aderente al regime forfettario, operante  in Italia come piattaforma  facilitatric o come fornitore diretto, si ritiene possa dichiarare all'interno del regime IOSS, tramite il  portale  dedicato, le  vendite  a  distanza  di  beni  importati da territori terzi o da Paesi a favore di acquirenti residenti, applicando l'imposta  ordinariamente dovuta in Italia. 

    In  merito  al  quesito  2, concernente le  modalità  di compilazione  della dichiarazione IVA IOSS di cui all'art. 74 sexies 1, comma 10, del decreto IVA, per le  operazioni  di  vendita a  distanza in  cui l'Italia  sia lo Stato membro di  arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione, si conferma che le predette operazioni debbano essere distintamente  indicate, suddivise per aliquota di riferimento, nella dichiarazione IVA IOSS da presentarsi, con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo cui la predetta dichiarazione si riferisce . 

    Ne consegue che l'IVA sulle operazioni in esame sarà dichiarata e versata tramite il portale IOSS anche nell'ipotesi in cui la società Alfa aderisca al regime ordinario. 

  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Crediti d’imposta energia e gas dicembre 2022: i codici tributo

    Con Risoluzione n 72 del 12 dicembre 2022  vengono istituiti i codici tributo energia e gas per il mese di dicembre 2022.

    L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, ha esteso i crediti d’imposta di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. 

    Il successivo comma 2 del citato articolo 1 estende anche, il credito d’imposta previsto e disciplinato dal comma 1, secondo e terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e auto-consumata nel mese di dicembre 2022

    Il medesimo articolo stabilisce che i crediti d’imposta maturati per il mese di dicembre 2022, entro la data del 30 giugno 2023, siano utilizzati in compensazione mediante modello F24, oppure ceduti solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate Per approfondire leggi: Crediti d’imposta energia e gas imprese: si aggiunge il bonus per dicembre.

    Attenzione, la conversione del Decreto Aiuti quater ha previsto novità:

    • i crediti d'imposta possono essere utilizzati entro il 30 settembre 2023 in luogo del 30 giugno 2023 (la proroga è stata definita in sede di conversione in Legge n. 6/2023 del decreto Aiuti quater n. 176/2022) per gli importi spettanti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta di cui trattasi da parte delle imprese beneficiarie, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo: 

    • “6993” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
    •  “6994” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”; 
    • “6995” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
    •  “6996” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.

    Istruzioni operative per la compilazione dell'F24 nella Risoluzione n 72 cui si rimanda 

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus villette 2023: 90% con alcune condizioni

    Il Decreto aiuti quater pubblicato in GU n.13 del 17 gennaio 2023 è legge e reca, tra le altre, novità in tema di superbonus, vediamo il dettaglio.

    Decreto aiuti quater: sintesi delle novità per il superbonus

    Con l’articolo 9 si riduce la percentuale della detrazione riconosciuta nel 2023 per gli interventi rientranti nella disciplina del cd superbonus, portandola dal 110 al 90 per cento. 

    Il comma 2 dello stesso articolo 9 introduceva, a determinate condizioni, rilevate alla data del 25 novembre 2022, alcune deroghe all’applicazione di tale riduzione ma tale comma è stato soppresso nel corso dell’esame in Commissione.
    La norma, tuttavia, proroga al 31 marzo 2023 il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari e riconosce, a determinate condizioni di reddito familiare e di titolarità del bene, la possibilità di vedersi riconosciuta la detrazione nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute per le unità immobiliari nel 2023.
    Inoltre, l’agevolazione con aliquota nella misura del 110% viene riconosciuta fino al 2025 ai soggetti del terzo settore che esercitano servizi socio-sanitari e assistenziali e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso.
    Viene prevista anche la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni di reddito di riferimento inferiore a 15.000 euro.
    Viene, altresì, riconosciuta la possibilità di un allungamento dei termini per avvalersi dell’agevolazione fiscale nei casi di cessione dei crediti d'imposta legati al superbonus, aumentando in tal modo la capienza fiscale del cessionario. Si stabilisce infatti che, limitatamente ai crediti d’imposta le cui comunicazioni di cessione o di sconto in fattura sono state inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022, sia possibile ripartire l’utilizzo del credito residuo in 10 rate annuali.
    Inoltre, l’articolo, come modificato in sede referente, innalza il limite (portandolo da due a tre) del numero di cessioni del credito previste per gli interventi di efficientamento energetico e recupero edilizio, con la conseguenza che dopo la prima cessione, il credito può essere ceduto ancora al massimo per tre volte nei confronti di soggetti qualificati ovvero banche, intermediari e assicurazioni.
    La disposizione contiene altresì una misura, anch’essa introdotta in sede referente, finalizzata a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese che hanno realizzato interventi edilizi rientranti nella disciplina del superbonus. 

    Si prevede a tal fine che SACE possa concedere garanzie in favore di banche, istituzioni finanziarie e soggetti abilitati al credito, per finanziamenti a favore di imprese che realizzano interventi previsti dall’articolo 119 del decreto legge 34 del 2020.

    Vediamo maggiori informazioni per il superbonus villette.

    Decreto aiuti quater: il superbonus villette

    La norma estende altresì il termine previsto per l’utilizzo della detrazione del 110% per le spese sostenute da persone fisiche sugli edifici unifamiliari:  tale agevolazione sarà utilizzabile fino al 31 marzo 2023 (rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2022) rimanendo comunque ferma la condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

    Viene inserito inoltre un nuovo periodo all’articolo 8-bis che estende, a determinate condizioni, la possibilità di avvalersi dell’agevolazione fiscale (al 90per cento) per tutto il 2023 per le spese sostenute per interventi realizzati su unità immobiliari dalle persone fisiche.

    In particolare viene precisato che per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. 

    Per avvalersi dell’agevolazione sopra descritta si devono verificare le seguenti condizioni:

    • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
    • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
    • il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 (introdotto anch’esso dal decreto in esame), non superiore a 15.000 euro.
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Nuovo Patent box: aperta la consultazione pubblica delle Entrate

    L'agenzia delle Entrate con notizia pubblicata sul proprio sito internet informa del fatto che sono disponibili in consultazione:

    • una bozza di circolare che fornisce chiarimenti in merito al nuovo regime Patent box introdotto dall’articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 
    • uno schema di Provvedimento recante alcune modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 15 febbraio 2022, che la bozza di circolare già recepisce.

    I soggetti interessati ad inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o di integrazione possono procedere entro il 3 febbraio al seguente indirizzo:

    Viene precisato che lo scopo della consultazione è permettere alle Entrate di valutare i contributi trasmessi, ai fini di un loro eventuale recepimento nella versione definitiva della circolare.

    Accedi qui alle bozze:

    Viene specificato che, per garantire un efficiente processo di consolidamento dei diversi contributi, i soggetti interessati sono invitati a seguire lo schema seguente:

    • Tematica
    • Paragrafo della circolare
    • Osservazione
    • Contributo
    • Finalità.

    Una volta terminata la fase della consultazione pubblica, l’Agenzia delle entrate pubblicherà i commenti pervenuti, con l’esclusione di quelli contenenti una espressa richiesta di non divulgazione.

    Sinteticamente la circolare, in una prima parte, illustra l’istituto del Patent box soffermandosi sui requisiti soggettivi, oggettivi e sulle modalità di accesso al regime opzionale. 

    Si chiarisce ulteriormente il concetto di investitore e fornisce delle precisazioni sull’esercizio dell’opzione, irrevocabile e rinnovabile e di durata pari a cinque periodi d’imposta ammettendo, inoltre, come avveniva anche con il vecchio regime, l’istituto della “remissione in bonis”.
    Vengono fornite delle indicazioni sul regime transitorio dal precedente regime al nuovo, in particolare sulla tipologia di contribuenti che intendono transitare nel nuovo regime e sui contribuenti che permangono nel vecchio regime o per scelta o perché previsto dalla norma primaria.
    Nella seconda parte ci si dedica all’ambito oggettivo e alle modalità di calcolo dell’agevolazione. Viene confermato che rientrano fra i beni agevolabili i brevetti industriali, software coperto da copyright e disegni e modelli giuridicamente tutelati, mentre, a differenza del precedente regime Patent box, sono esclusi i brevetti in corso di concessione e il know how.

    Si rimanda al sito delle entrate per la consultazione delle bozze