• Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Superbonus: spetta per l’installazione dell’ascensore esterno?

    Con Risposta a interpello n 580 del 1 dicembre 2022 le Entrate chiariscono la spettanza del superbonus 110% per l'installazione di un'ascensore esterno.

    Vediamo i dettagli del caso di specie.

    Un condominio intende realizzare un intervento di riqualificazione energetica sulle parti comuni, rientrante tra quelli ammessi al cd Superbonus  (intervento  ''trainante'') nonché un intervento ''trainato'' consistente  nell'installazione  di  «un nuovo ascensore a servizio del condominio, con l'impianto e le relative apparecchiature realizzate all'esterno del medesimo, in apposita struttura in via di realizzazione''.

    In particolare, l'ascensore sarà posizionato all'esterno dell'edificio condominiale su  area  di  sedime  diverso, destinata ad autorimessa e risulterà adiacente all'edificio oggetto dell'intervento ''trainante''.

    L'Istante chiede se per il prospettato intervento sia  possibile fruire del Superbonus  per l'installazione dell'ascensore esterno  ''in quanto costituente parte necessaria all'uso comune dell'edificio adiacente''. 

    Le Entrate specificano che con la Circolare n. 23 del 2022 è stato chiarito che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, tra gli interventi  ''trainati'' dagli interventi di efficienza energetica di cui al comma 1 rientrano anche quelli finalizzati «alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,  n.  104», indicati  nell'articolo  16­bis,  comma  1, lettera  e),  del testo  unico  delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

    Ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche: ­

    • possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali; ­  
    • rientrano tra le opere ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 ­ e, dunque, possano essere qualificati come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche; 
    • spettano anche se i predetti interventi sono effettuati in favore di persone di età  superiore a  sessantacinque  anni. 

    Ai  fini dell'applicazione del  Superbonus,  inoltre, è necessario che, qualora l'intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia ''trainato'' da uno degli interventi di efficienza energetica ''trainanti'' di cui al citato comma 1 del medesimo articolo 119, sia realizzato ''congiuntamente'' a tali interventi e che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

    Anche in tal caso, il predetto miglioramento va dimostrato mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l'intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata. 

    In merito al posizionamento dell'ascensore si ritiene che la predetta agevolazione spetti anche quando l'installazione venga effettuata all'esterno dell'edificio oggetto dell'intervento ''trainante'' e l'impianto è adiacente allo stesso.

    In linea di principio, ai  fini della  fruizione dell'agevolazione, non rileva la circostanza che l'impianto esterno all'edificio oggetto dell'intervento  ''trainante'' sia collocato in un'area pertinenziale del predetto edificio visto che ai  fini dell'agevolazione  in esame è necessario, in particolare, che siano rispettate le caratteristiche tecniche previste dal citato decreto ministeriale  n.  236  del 1989  e, dunque, l'intervento  possa essere qualificato di abbattimento delle barriere architettoniche.

    Concludendo, nel caso di specie, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, le spese sostenute dai condomini del Condominio istante per gli interventi di installazione e messa in opera dell'ascensore posizionato all'esterno dell'edificio condominiale sono ammesse al Superbonus. 

    Allegati:
  • Accertamento e controlli

    Avviso di intimazione: nuovo modello dalle Entrate

    Con Provvedimento n 439455 del 29 novembre ma pubblicato dall'Agenzia il giorno 30, si rende disponibile il nuovo modello di avviso di intimazione, ai sensi dell’art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

    SCARICA QUI IL MODELLO

    Le Entrate provvedono a sostituire il riferimento alle Commissioni tributarie contenuto nel modello di avviso di intimazione con l’attuale denominazione di Corti di giustizia tributaria nonché ad adeguare il logo dell’agente della riscossione.

    Si ricorda che l’art. 50, comma 2, del DPR 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che l’espropriazione forzata, se non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni dalla data della predetta notifica.

    L’art. 29, comma 1, lett. e), del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la notifica del suddetto avviso venga effettuata anche nel caso di mancato avvio dell’espropriazione forzata entro un anno dalla notifica dell’avviso di accertamento e degli atti successivi emessi dall’Agenzia delle entrate a sensi del citato art. 29, comma 1, lett. a), del DL n. 78 del 2010. 

    La notifica dell’avviso di intimazione è parimenti prevista dall’art. 9, comma 3 ter, DL 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con riguardo agli atti emessi dall’Agenzia delle dogane ai sensi del menzionato art. 9, comma 3 bis, DL 2 marzo 2012, n. 16. 

    L’avviso di intimazione può essere oggetto di impugnazione solo per vizi propri dell’atto innanzi all’autorità giurisdizionale competente per l’atto indicato nell’avviso e di cui si intima l’adempimento.

    Si sottolinea che la Legge 31 agosto 2022, n.130, ha riformato l’ordinamento della giustizia tributaria introducendo, tra l’altro, la nuova denominazione delle commissioni tributarie con effetto a decorrere dal 16 settembre 2022.

    In particolare, l’art. 1, comma a) della citata legge 130 del 2022 ha modificato l’art. 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 recante l’“Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.” 

    L’attuale formulazione dell’art. 1 dispone pertanto che “Gli organi di giurisdizione in materia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, sono riordinati in corti di giustizia tributaria di primo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni provincia, ed in corti di giustizia tributaria di secondo grado, aventi sede nel capoluogo di ogni regione.”

    Con il provvedimento in oggetto è approvato il modello di avviso di intimazione di cui all’allegato 1 che sostituisce il modello di cui all’allegato 1 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17 febbraio 2015.

    Sulle novità della riforma del processo tributario La riforma del processo tributario 2022: cosa cambia

    Allegati:
  • Accise

    Modelli dichiarativi 2022: aggiornamento dei software delle Entrate

    Con notizie pubblicata in data 24 novembre sul sito della propria rivista online, Fiscooggi, le Entrate informano di un pacchetto di applicazioni informatiche aggiornate peri modelli dichiarativi.

    In particolare, si rende noto che sul sito dell’Agenzia delle entrate, sono disponibile gli update di dodici software per procedere alla redazione e alla successiva verifica dei modelli dichiarativi 2022 relativi a:

    La stessa agenzia spiega i motivi dell'aggiornamento dei software e in particolare si specifica che:

    • per quanto riguarda i Modelli Redditi, con l’aggiornamento è stata prevista la possibilità di indicare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” del frontespizio.
    • per l'Irap, l'aggiornamento concerne il controllo relativo al rigo IS80, consentendo l’inserimento del codice 62 
    • per il Cnm è possibile il controllo relativo al campo dell’“Eccedenza imposta nazionale” nel quadro NE in relazione all’aliquota massima del periodo di imposta.
  • Voluntary Disclosure

    Criptovalute, anzi cripto-attività: ecco la voluntary disclosure

    Per il Legislatore sono sempre giorni intensi quelli a ridosso della promulgazione della Legge di bilancio. Quest’anno, in conseguenza dei tempi molto ristretti, causa elezioni, forse lo sono anche più del solito.

    Dalla lettura di una prima bozza della legge saltano subito agli occhi gli articoli da 30 a 34 dedicati all’universo delle criptovalute, da considerarsi nell’eccezione più ampia ed estensiva del termine, non a caso definite cripto-attività.

    Il Legislatore si occupa di regolare la normativa del settore guardando al passato e al futuro; per il futuro propone una riforma fiscale con cui le criptovalute si sganciano dall’assimilazione di prassi con le valute estere e in qualche modo si avvicinano alle attività estere di natura finanziaria, da cui discende l’obbligo di dichiarazione sul quadro RW della dichiarazione dei redditi, ma di questo parleremo in modo approfondito in separata sede; al passato dedica l’articolo 33 intitolato “Regolarizzazione delle cripto-attività”.

    A tutti gli effetti, quella prospettata, è una vera e propria nuova voluntary disclosure, dedicata alle valute virtuali.

    La collaborazione volontaria è uno strumento che consente ai contribuenti che detengono capitali all’estero di sanare eventuali violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale ed in tema di versamento delle imposte applicate.

    L’idea di applicare questo strumento alle cripto-attività non è nuova: in ragione dell’incertezza che a lungo ha interessato la materia, nella precedente legislatura era stata elaborata una bozza di normativa italiana dedicata alle valute virtuali, ed in quella sede era già stata prevista una norma transitoria per sanare gli obblighi di monitoraggio fiscale disattesi negli anni precedenti.

    In base all’articolo 33 della bozza di Legge di bilancio 2023, i contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale i redditi e le consistenze in cripto-attività alla data del 31 dicembre 2021, potranno regolarizzare la loro posizione attraverso una procedura di collaborazione spontanea, con la quale fare emergere queste attività non dichiarate; la procedura prevede:

    1. la presentazione di una dichiarazione, (secondo il modello approvato dall'Agenzia delle Entrate con provvedimento del 07.08.2023 leggi qui Regolarizzazione criptovalute possedute al 31.12.2021: invio istanza entro il 30 novembre);
    2. il versamento di una sanzione ridotta e di una eventuale imposta sostitutiva.

    Entrando più nello specifico, per meglio definire la situazione da un punto di vista operativo, sarà necessario distinguere due situazioni:

    • quella dei contribuenti che, nei periodi di imposta interessati, non hanno realizzato redditi e le cui violazioni si limitano alla mancata indicazione delle attività possedute sul quadro RW;
    • quella dei contribuenti che, in uno o più periodi di imposta, hanno realizzato dei redditi imponibili.

    I contribuenti che non hanno realizzato redditi potranno regolarizzare la propria posizione attraverso la dichiarazione delle cripto-attività possedute in ogni periodo di imposta interessato, e versando una sanzione pari allo 0,5% del valore delle attività per ogni anno fiscale.

    Diversamente i contribuenti che hanno realizzato redditi derivanti da cripto-attività, in uno o più periodi di imposta, potranno regolarizzare la propria posizione tramite:

    1. la presentazione della dichiarazione con la quale fare emergere le attività possedute;
    2. il versamento di una imposta sostitutivanella misura del 3,5 per cento del valore delle medesime attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo”;
    3. oltre che il versamentodi una ulteriore somma pari allo 0,5% per cento per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni e interessi”.

    Il versamento avverrà secondo le modalità e le scadenze che saranno previste dal medesimo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che pubblicherà il modello di dichiarazione attraverso il quale fare emergere le cripto-attività possedute ma non dichiarate.

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    Green new deal: agevolazioni per imprese con domande dal 17 novembre

    Dal giorno 17 novembre sarà possibile presentare le domande per l'agevozione Green New Deal Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione per la transizione ecologica e circolare negli ambiti del Green New Deal italiano

    Ricordiamo che già dal 4 novembre è stato possibile precompilare le domande per accedere alla agevolazione.

    La misura si rivolge a imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria e centri di ricerca, che presentano progetti singolarmente o in forma congiunta.

    Con avviso MISE (MIMIT) viene inoltre specificato che l’Addendum alla Convenzione che regola la concessione dei finanziamenti agevolati del FRI è stato siglato il 10 novembre 2022, e reca il modello di attestazione creditizia che dovrà essere allegato alla domanda di agevolazioni.
    L’attestazione da allegare alla domanda di agevolazioni deve obbligatoriamente essere rilasciata da un istituto appartenente all’elenco delle banche finanziatrici convenzionate.
    La domanda potrà essere accolta solo in presenza di una idonea attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento, rilasciata da una banca registrata al predetto elenco, che sarà pubblicato e costantemente aggiornato sulla pagina dedicata del sito di Cassa Depositi e Prestiti

    Green new deal italiano: che cosa è

    Con 750 milioni di euro a valere:

    • sul Fondo per la crescita sostenibile (FCS), gestito da Mediocredito Centrale, 
    • e sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI), gestito da Cassa depositi e prestiti

    verranno finanziati i progetti che prevedono investimenti, non inferiori a 3 milioni e non superiori a 40 milioni, da realizzare sul territorio nazionale.

    L'intervento, realizzato nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile (FCS), è disciplinato dal decreto 1° dicembre 2021 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    Con il recente decreto direttoriale 23 agosto 2022 sono state definite le modalità attuative per la prima applicazione della misura, e i relativi Allegati.

    Green new deal italiano: presenta la domanda dal 17 novembre

    Dalle ore 10 del 17 novembre 2022 tutte le imprese che svolgono attività:

    • industriali, 
    • agroindustriali, 
    • artigiane, 
    • di servizi all’industria e centri di ricerca,

    potranno richiedere agevolazioni e contributi a fondo perduto per realizzare nuovi processi produttivi, prodotti e servizi, o migliorare notevolmente quelli già esistenti, al fine di raggiungere gli obiettivi di:

    • decarbonizzazione
    • economia circolare
    • riduzione dell’uso della plastica e sostituzione della plastica con materiali alternativi
    • rigenerazione urbana
    • turismo sostenibile
    • adattamento e mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico

    Attenzione al fatto che le imprese, anche in forma congiunta tra loro, potranno presentare le domande esclusivamente online attraverso il sito https://fondocrescitasostenibile.mcc.itdove sarà attivata una fase di precompilazione a partire dal prossimo 4 novembre.

    Green new deal italiano: le agevolazioni

    Come specificato anche dalla pagina preposta del Mise, si tratta di finanziamenti agevolati del FRI di importo pari al 60% dei costi di progetto, accompagnati da finanziamenti bancari per il 20% e in presenza di idonea attestazione creditizia.

    Contributi a fondo perduto, per una percentuale massima delle spese e dei costi ammissibili di progetto:

    • pari al 15 per cento come contributo alla spesa, a sostegno delle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e per l’acquisizione delle prestazioni di consulenza relative alle attività di industrializzazione;
    • pari al 10 per cento come contributo in conto impianti, per l’acquisizione delle immobilizzazioni oggetto delle attività di industrializzazione.
    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU: il valore della residenza anagrafica

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano con la sentenza n. 2636 essendo datata 28 settembre 2022 ha involontariamente anticipato quanto poi è stato affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza 209 del 13 ottobre 2022, ossia che il requisito della dimora abituale va riferito soltanto al possessore e non più al nucleo familiare.

    (Leggi anche  Possibile la doppia esenzione IMU per i coniugi residenti in Comuni diversi)

    La sentenza milanse ha in pratica affermato che quanto risulta dall'anagrafe ha valore meramente presuntivo sul luogo di residenza effettiva e può essere superato da una prova contraria come ad esempio:

    • la denuncia Tari, 
    • gli avvisi di pagamento delle utenze domestiche 
    • o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell’amministratore di condominio. 

    I fatti della causa riguardavano un contribuente che ha impugnato avvisi di accertamento 2018 e 2019 relativi all'IMU in quanto residente, ma anche con dimora e domicilio in un immobile acquistato anni addietro come prima casa. 

    Il Comune in giudizio aveva eccepito che nei periodi accertati il contribuente risultava ancora nel nucleo familiare insieme ai genitori, nella stessa via e numero civico, ma in un appartamento differente. 

    Secondo l'ente locale egli non poteva godere della agevolazione fiscale in quanto "a fronte di un unico nucleo familiare vi può essere una sola abitazione principale ai fini Imu considerato che allo stesso civico, ma in altro appartamento, risultava residente anche la madre".

    La Cgt di Milano accoglie invece il ricorso del contribuente confermando il diritto all’esenzione. 

    I giudici hanno ritenuto che le risultanze anagrafiche hanno valore meramente presuntivo sulla residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria. 

    Va ricordato che la CTP di Milano sentenza n 2743/2021, in tema per abitazione principale aveva affermato che non deve intendersi quella di residenza anagrafica, visto che l’articolo 8, comma 2, Dlgs 504/1992, come modificato dall’articolo 1, comma 173, legge 296/2006, introduce una presunzione relativa che può essere superata fornendo prova contraria. Secondo il Codice civile la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. 

    La Corte di Cassazione in varie occasioni ed in ultimo con la sentenza n 13241/2018, in merito alla abitazione principale, si era già espressa riprendendo il concetto civilistico di residenza determinato dalla abituale e volontaria dimora in un luogo, che si caratterizza per l’elemento oggettivo della permanenza e soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, fatto appunto confermato dalla recente sentenza di ottobre 2022 della Cassazione di sopra richiamata.

  • PRIMO PIANO

    Acconto IRES 2022: entro il 30 novembre in cassa

    Entro il prossimo 30 novembre 2022 deve essere effettuato il versamento della seconda (o unica) rata dell’acconto delle seguenti imposte sui redditi:

    • IRPEF, IRES, IRAP
    • per il periodo fiscale 2022 redditi 2021 

    Occorre sottolineare che l'acconto può essere calcolato in due modi diversi, ossia:

    • in base al metodo storico
    • oppure utilizzando il metodo previsionale

    Acconto IRES 2022: quanto e come si paga

    L'acconto IRES 2022, secondo il metodo storico, per i soggetti diversi dalle persone fisiche è pari al 100% dell’importo indicato al rigo RN17 del Modello Redditi 2022 SC (oppure, per gli Enti non commerciali, al rigo RN28 del Modello Redditi 2022 ENC) “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente”, da versare secondo le seguenti modalità:

    1. se l'importo è minore di euro 20,66 non è dovuto
    2.  se l'importo è compreso tra euro 20,66 e euro 257, 50 va versato in una unica soluzione entro il 30 novembre 2022
    3. se l'importo è superiore a euro 257,50 va versato in due rate come segue:
      • 40% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.06.2022 (o entro il 30.07.2022 con la maggiorazione dello 0,40%) se l’esercizio è coincidente con l’anno solare e il bilancio è approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per il 2021);
      • 60% del rigo RN17 (o RN28 per gli ENC) entro il 30.11.2022 se esercizio è coincidente con l'anno solare (oppure entro l'undicesimo mese successivo alla conclusione dell’esercizio)
      • Per i “soggetti ISA” le rate di acconto sono entrambe pari al 50%

    Oltre al metodo storico, come specificato si può scegliere di versare l’acconto tramite il metodo previsionale, nel caso in cui si presuma di conseguire un reddito 2022 inferiore a quello del 2021.

    In tal caso è necessario:

    • determinare l’imposta “presunta” sulla base delle disposizioni fiscali per il periodo d’imposta 2022;
    • versare la percentuale minima prevista per l’acconto (come vista in precedenza).

    Attenzione al fatto che risulta possibile utilizzare differenti metodologie di determinazione dell’acconto per i diversi tributi: ad esempio, è possibile scegliere il metodo storico per l’IRPEF/IRES e quello previsionale per l’IRAP. Si può inoltre utilizzare il metodo di versamento in maniera non uniforme, ossia ad esempio in sede di versamento della 1° rata di acconto viene utilizzato il metodo “storico”; per il versamento della 2° rata viene adottato il metodo “previsionale”.

    Acconto IRES 2022: le SRL e il regime di trasparenza

    In merito alle SRL che hanno optato per il regime di trasparenza determinano l’acconto IRES con modalità differenziate a seconda che si tratti del primo anno di efficacia dell’opzione, ovvero delle annualità successive.

    SRL con opzione di tassazione per trasparenza

    PERIODO 

    MODALITA’

    SRL PRIMO ANNO DI OPZIONE

    La società che applica il regime di trasparenza dal 2022 calcola l'acconto IRES 2022 con il metodo storico o previsionale (senza tener conto del regime di trasparenza) anche se dal 2022 non sarà soggetto passivo IRES

    L'acconto che è stato comunque versato dalla società sarà attribuito ai soci, in proporzione alla quota di partecipazione, e da questi scomputato dai propri redditi (nel successivo mod. REDDITI PF 2023 per il periodo d’imposta 2022, a partire dal quale il reddito gli verrà imputato per trasparenza)

    SRL OPZIONE ANNI SUCCESSIVI

    La società che ha già optato, prima del 2022, per il regime di trasparenza non deve versare l'acconto IRES 2022, dal momento che vi sono obbligati i singoli soci

    1° PERIODO SUCCESSIVO LA SCADENZA DEL TRIENNIO

    La società che ha optato per il regime di trasparenza per il triennio 2019 – 2021, e che non ha rinnovato l’opzione per il triennio 2022 – 2024, deve versare l’acconto IRES 2022 sulla base dell’imposta che sarebbe stata determinata senza considerare l’opzione

    DECADENZA DAL REGIME

    La società per la quale si è verificata la decadenza dal regime di trasparenza dal 2022 è tenuta a versare l’acconto IRES 2022 calcolato sull'imposta 2021 rideterminata senza tener conto del regime di trasparenza