• Enti no-profit

    Società sportive e ASD: fac simile per richiedere fondi per spese sanitarie 2022

    Con avviso pubblicato sulla propria pagina internet, il Dipartimento per lo sport informa che il 4 novembre è stato registrato dalla Corte dei Conti con n. 2756, il Dpcm 3 ottobre 2022 relativo alle modalità e ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo a fondo perduto a ristoro:

    • delle spese sanitarie,
    • di sanificazione e prevenzione 
    • e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19,

    in favore delle società sportive professionistiche, delle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito presso il Dipartimento per lo sport ai sensi del d.lgs 39/2021.

    SCARICA QUI:

    Attenzione al fatto che, dalla data di pubblicazione del DPCM sul sito del Dipartimento per lo sport, avvenuta il 7 novembre, decorrono i termini di 30 giorni entro i quali i beneficiari dovranno presentare le domande agli organismi sportivi affilianti:

    • Federazioni o Leghe per le società sportive professionistiche, 
    • Federazioni, Enti di promozione sportiva o Discipline Sportive per ASD e SSD

    A loro volta, gli organismi affilianti dovranno presentare al Dipartimento per lo sport il prospetto delle domande pervenute e istruite positivamente, mediante una procedura semplificata.
    E' bene sottolineare che anche i soggetti già beneficiari del contributo ai sensi del dpcm 16 settembre 2021 dovranno presentare una nuova istanza.

    Fondo perduto spese mediche società sportive: le spese ammissibili

     Ai sensi dell'art. 4 del DPCM sono oggetto del contributo le spese effettuate tra il 1 febbraio 2020 e il 31 marzo 2022.

    Sono ammissibili al contributo a fondo perduto le spese sostenute per:

    1. la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso;
    2.  la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l'attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;
    3.  l'acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    4.  gli accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2
    5. l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, tennoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione
    6. l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    7. la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui a.Il'articolo 2;
    8. i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
    9. i seguenti accertamenti effettuati nei confronti di coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all'articolo 2:
      • Visita medica;
      • Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello Sport; Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione 02 a riposo, durante e dopo sforzo;
      • Ecocardiogramma color doppler; ECG a riposo;
      • ECG Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo); Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV);
      • Esami ematochimici;
      • Radiologia polmonare: TAC per COVID+;
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Bonus rottamazione TV e decoder: possibile richiederli entro il 12 novembre

    Con un comunicato dll'8 novembre il MIMIT (ex MISE) informa che le risorse economiche stanziate per l’erogazione dei 

    • Bonus TV – Decoder 
    • Bonus Rottamazione TV per la sostituzione dei vecchi apparecchi televisivi non più compatibili con i nuovi standard di trasmissione o per l'acquisto dei decoder compatibili con gli standard DVBT2 

    si esauriranno il prossimo 12 novembre.

    In particolare, dalle ore 23.59 del giorno 12 novembre, la piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per ricevere l’autorizzazione al rilascio dei due bonus (passaggio obbligatorio per ogni esercente prima di procedere alla vendita) non sarà più attiva.

    Attenzione al fatto che resta ancora attivo il Bonus Decoder casa a domicilio che prevede la fornitura, collaborazione con Poste Italiane, di un decoder a casa ai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni:

    • con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui
    • titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

    Facciamo un riepilogo delle regole 

    Bonus TV decoder: a chi spetta

    Il bonus può essere richiesto dalle famiglie con ISEE fino a 20 mila euro.

    Viene erogato sotto forma di sconto fino a 30 euro sul prezzo del prodotto acquistato. 

    A partire da ottobre 2022, per l’acquisto di decoder satellitari o di TV con decoder satellitare integrato, il Bonus potrà essere erogato fino ad un importo massimo di 50 euro.

    I cittadini che intendono beneficiare dei contributi possono presentare al venditore registrato apposita richiesta contenente la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R n. 445 del 2000, con cui si attesta il rispetto delle condizioni ISEE e familiari richieste per ottenere lo sconto: SCARICA QUI IL MODULO

    Per ulteriori info vai alla pagina dedicata al Bonus TV – Decoder 

    Bonus rottamazione TV: a chi spetta

    Il bonus può essere richiesto:

    • da chi rottama un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018,
    • risiede in Italia 
    • ed è in regola con il pagamento del canone al servizio di radiodiffusione. 

    Non prevede limiti di ISEE.

    Consiste anch'esso in uno sconto (fino a 100 euro) sul prezzo d’acquisto: SCARICA QUI IL MODULO per la rottamazione che può essere alternativamente utilizzato come segue:

    • la rottamazione può essere effettuata direttamente presso i rivenditori aderenti alla iniziativa presso cui si acquista la nuova televisione, consegnando al momento dell’acquisto la TV obsoleta.
        In tal caso sarà poi il rivenditore a occuparsi del corretto smaltimento dell’apparecchio fruendo di un credito fiscale pari allo sconto applicato all’acquirente.
    • in alternativa, si può consegnare la vecchia TV direttamente in una isola ecologica autorizzata, prima di recarsi ad acquistare la nuova. In questo caso, l’addetto del centro di raccolta RAEE deve convalidare il modulo, che certifica l’avvenuta consegna dell’apparecchio. Con il modulo firmato l’utente potrà recarsi nei punti vendita aderenti e fruire dello sconto sul prezzo di acquisto.

    Per ulteriori info vai alla pagina dedicata al Bonus Rottamazione TV

    Bonus decoder casa

    Il bonus prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia e può essere richiesto dai cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20 mila euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

    Per saperne di più vai alla pagina dedicata al Bonus Decoder a casa

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fondo industria conciaria: domande dall’8.11

    Dalle ore 10.00 del giorno 8 novembre è possibile precompilare le domande per il “Fondo a sostegno dell’industria conciaria”.

    Ricordiamo che, il Decreto Direttoriale 6 settembre 2022 MISE reca le modalità e termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per il sostegno dell’industria conciaria e per la tutela della filiera del settore conciario, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento.

    Il decreto dà attuazione al Decreto interministeriale 30 dicembre 2021 del MISE rubricato "Disciplina delle modalità di funzionamento  del  fondo  a  sostegno dell'industria conciaria  e  la  tutela  delle  filiere  nel  settore conciario" è stato pubblicato in GU n 72 del 26 marzo 2022.

    Si tratta di una misura introdotta dal Decreto Sostegni bis che con l'art. 8 dai commi 2-bis a 2-septies che istituisce un Fondo con una dotazione di 10 milioni per il 2021, per sostenere l'industria conciaria, gravemente danneggiata dall'emergenza COVID-19, e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, sperimentazione, ricerca e di sviluppo nel settore conciario

    Le domande a partire dall'8 novembre 2022 secondo un iter prestabilito.

    Fondo industria conciaria: i beneficiari

    Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell'industria conciaria.

    In particolare, le agevolazioni sono concedibili per la realizzazione di progetti aventi le caratteristiche previste dall’articolo 7 del decreto ubicati negli ambiti territoriali di riferimento dei distretti conciari riportati nell’allegato n. 1 al decreto. 

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni le imprese beneficiarie, aventi le caratteristiche richieste devono svolgere presso la sede oggetto della domanda di agevolazione l’attività economica, come risultante dal codice di attività comunicato al Registro delle imprese, di “preparazione e concia del cuoio e pelle” di cui al codice ATECO 15.11.00. 

    Inoltre, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese alla data di presentazione della domanda, devono:
    a)  essere  regolarmente  costituite,  iscritte  e  «attive»  nel Registro delle imprese;

    b) avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e,  comunque,  operare  nell'ambito  territoriale  e  funzionale  del distretto conciario di appartenenza, secondo  quanto  previsto  nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
    c) non avere beneficiato del contributo di cui all'art. 1,  commi 157 e 158, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

    d) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;

    e) non essere già in difficoltà al 31 dicembre  2019,  come  da definizione stabilita dall'art.  2,  punto  18,  del  regolamento  di esenzione. La predetta condizione non si applica alle microimprese  e piccole imprese, purché risulti  rispettato  quanto  previsto  dalla lettera d) e a condizione che  le  imprese  interessate  non  abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

    f)  non  rientrare  tra  i  soggetti  che   hanno   ricevuto   e, successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato, gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla Commissione europea;

    g) aver restituito somme dovute a  seguito  di  provvedimenti  di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

    h) essere in  regola  con  le  disposizioni  vigenti  in  materia obblighi contributivi. 

    Fondo industria conciaria: presenta la domanda dal 15 novembre

    Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), sezione “Fondo a sostegno dell’industria conciaria”, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì secondo il seguente iter:

    a) compilazione della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 dell’8 novembre 2022.  In tale fase, l’impresa richiedente può svolgere le seguenti attività: a.1) accesso alla piattaforma informatica secondo quanto previsto al comma 5, lettera b); a.2) immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda e caricamento dei relativi allegati; a.3) generazione del modulo di domanda in formato “pdf” immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dall’impresa richiedente e apposizione della firma digitale; a.4) caricamento della domanda firmata digitalmente e conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa; 

    b) invio della domanda di agevolazione, a partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022. In tale fase, sono previste le seguenti attività: b.1) accesso dell’impresa richiedente alla piattaforma informatica, effettuato dal medesimo soggetto di cui al comma 5, lettera b), che ha compilato la domanda ai sensi della precedente lettera a); b.2) inserimento, da parte dell’impresa richiedente, ai fini del formale invio della domanda di agevolazione, del “codice di predisposizione domanda” di cui alla lettera a), numero 4); b.3) rilascio dell’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato “pdf” immodificabile, da parte della piattaforma informatica, con indicazione della data e dell’orario di invio telematico della stessa domanda. 

    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

    Fondo industria conciaria: progetti ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado  di  accrescere  la  competitività delle  imprese proponenti  e  con  ricadute  positive  sul  distretto  conciario  di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi  di  investimento dotati di elevato contenuto  di  innovazione  e  sostenibilità  che possono anche  includere  lo  svolgimento  di  attività di  ricerca industriale o sviluppo  sperimentale,  purché  queste  ultime  siano strettamente connesse e funzionali  alle  finalità  del  progetto  e comunque non preponderanti nell'ambito del complessivo  programma  di spesa, secondo quanto specificato dall'art. 8, comma  2.  I  predetti progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:
    a)  introduzione,  nell'attività dell'impresa  proponente,  di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:

    a.1) ampliamento della gamma dei prodotti e/o  servizi  o  loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;

    a.2) introduzione di contenuti e processi digitali;
    b)  minimizzazione,  secondo  principi  di  ecosostenibilità  ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell'utilizzo di acqua, di energia  e di  prodotti  chimici,   per   il   trattamento   dei   reflui,   per l'abbattimento delle emissioni nell'atmosfera, per  il  recupero  dei rifiuti;

    c) creazione o consolidamento  di  strumenti  di  condivisione  e integrazione di attività conoscenze  e  competenze  relative  alla filiera del settore conciario,  attraverso  la  creazione  di  idonee piattaforme e strutture di condivisione o  animazione,  in  grado  di favorire l'innovazione e l'internazionalizzazione delle  imprese  del settore conciario.

    Fondo industria conciaria: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di cui al punto precedente relative ai seguenti investimenti:

    a) acquisto di  macchinari,  impianti  e  attrezzature  nuovi  di fabbrica, comprese le relative spese di installazione

    b) programmi informatici e licenze software;

    c) formazione del personale  inerente  agli  aspetti  su  cui  è incentrato il  progetto  a  fronte del quale è richiesta l'agevolazione. 

    La formazione deve essere acquisita da terzi che  non hanno  relazioni  con  l'acquirente  e  alle  normali  condizioni  di mercato,  in misura  non  superiore  al  10%   (dieci   per   cento) dell'importo del progetto;
    d) acquisto di beni immobili e realizzazione di opere  murarie  e assimilabili, limitatamente ai progetti di cui all'art. 7,  comma  1, lettera c), nel  limite  del  30%  (trenta  per  cento)  delle  spese ammissibili complessive

    Le agevolazioni sono  concesse  sulla base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello e i termini e le  modalità di presentazione  delle domande di agevolazione sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle  imprese  del  Ministero.

    Con  il  medesimo   provvedimento,  sono resi disponibili gli schemi in base ai quali devono essere  presentate  le domande di agevolazione ed è precisata  l'ulteriore  documentazione utile  allo  svolgimento  dell'attività  istruttoria  da  parte  del soggetto gestore, nonché sono forniti gli ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 

    Allegati:
  • Bonus fiscali e crediti d'imposta

    Caro carburanti Autotrasportatori: via all’uso del credito d’imposta

    Con la Risoluzione n 65 del 9 novembre le Entrate istituiscono il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 

    Ricordiamo che questa norma prevede che alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del testo unico delle accise approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell'anno 2022 per l'acquisto del gasolio, alle condizioni ivi indicate. 

    Secondo i decreti attuativi della misura il credito d’imposta riconosciuto ai beneficiari è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate. 

    Inoltre, i citati decreti stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse a fruire dell’agevolazione e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche anche parziali. 

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. 

    Ciò premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione della suddetta agevolazione, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, è istituito il seguente codice tributo:

    • “6989” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. 

    Viene precisato che in sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. 

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.  

    Allegati:
  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    S.U.Do.Co: sperimentazione sui controlli dall’8 novembre

    Con Circolare n 38 del 7 novembre di ADM si informa del fatto che, dall'8 novembre l’attuazione del S.U.Do.Co. prevede l’implementazione di tre moduli funzionali:

    1. Il modulo «Gestione Controlli» che, così come previsto all’art. 4 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di consentire ad ADM di effettuare il coordinamento delle richieste di controllo presentate dalle Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti nel processo di ingresso delle merci nel territorio doganale dell’Unione, affinché le ispezioni disposte dai diversi organi si possano svolgere contemporaneamente e nello stesso luogo (cd. approccio one stop shop), senza mutare comunque le competenze in capo ad ognuno 
    2. Il modulo «Gestione Certificati» che, così come previsto dagli artt. 2 e 3 della DD S.U.Do.Co., ha l’obiettivo di offrire un “single entry point”, mediante il Portale S.U.Do.Co., per gli operatori e per le Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato coinvolti per la gestione ed il rilascio di provvedimenti autorizzativi necessari.
    3.  Il modulo «Tracciamento Merci», che ha l’obiettivo di raccogliere le informazioni utili a monitorare l’evoluzione delle operazioni logistico-procedurali sulle merci, offrendo agli operatori economici interessati e ad Amministrazioni/Enti/Organi dello Stato competenti la possibilità di ottenere informazioni sul tracciamento fisico e documentale.

    Ricordiamo che  in data 12 luglio si è insediato il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli (S.U.Do.Co)

    Sinteticamente, lo Sportello Unico Doganale e dei Controlli permetterà di adeguare il sistema italiano alle raccomandazioni emanate a livello internazionale in particolare in relazione alla applicazione del principio del "once only", secondo cui la trasmissione delle informazioni da parte degli operatori deve avvenire una sola volta, attraverso un'interfaccia unica.

    SUSOCO metterà a disposizione un portale attraverso il quale gli operatori gestiranno le procedure per il rilascio delle certificazioni, controllandone lo stato di avanzamento.

    Sportello unico doganale: come funziona S.U.D.o.C.o. 

    Con la Determinazione direttoriale 39493 del 28 gennaio 2022 delle Dogane e Monopoli (Adm) è iniziato il processo di realizzazione della piattaforma S.U.Do.Co  ai fini dello sportello unico doganale. Nel documento doganale tutte le regole sul suo funzionamento.

    I servizi messi a disposizione dal portale S.U.Do.Co  offrono agli operatori economici un’interfaccia unica per:
     •    l’attivazione dei procedimenti prodromici e dei controlli necessari all’entrata/uscita delle merci nel/dal territorio nazionale;
     •    la tracciabilità dello stato di avanzamento dei procedimenti e dei controlli;
     •    la verifica dell’avvenuta conclusione dei procedimenti e dei controlli;
     •    la consultazione dello stato di attivazione dell’interoperabilità tra i sistemi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e quelli delle amministrazioni coinvolte.

    Il testo consente al sistema nazionale di proseguire nell’attività di adeguamento alle principali raccomandazioni emanate a livello internazionale in materia di facilitazione del commercio, con riferimento particolare

    • alla trasmissione delle informazioni da parte degli operatori economici una sola volta (once only) attraverso un’unica interfaccia (single window)
    • e alla necessità di eseguire i controlli contemporaneamente e nello stesso luogo (one stop shop), attraverso il dialogo telematico tra le amministrazioni e gli organi dello Stato coinvolti e gli operatori economici interessati, velocizzando l’espletamento delle procedure e dei controlli e rendendo trasparente l’azione delle amministrazioni cooperanti.

    Ricordiamo infine che il 31 dicembre 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.310 il Decreto del Presidente della Repubblica  29 dicembre 2021, n. 235 concernente il Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) Il Provvedimento è entrato in vigore il 15 gennaio 2022.

    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Bonus investimenti pubblicitari: non agevolati i compensi dell’intermediario

    Con Risposta a interpello n 548 del 4 novembre 2022 viene specificato che nel caso in cui l’investimento in pubblicità agevolato venga realizzato attraverso un’agenzia pubblicitaria, la fruizione dell'agevolazione è consentita esclusivamente per le spese nette sostenute per la pubblicità. 

    E' escluso il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione. Vediamo i dettagli.

    Con l'istanza di interpello una srl dichiara di essere "una qualificata agenzia di pubblicità, grafica e web" che si occupa di ideare, realizzare e pianificare campagne pubblicitarie. 

    Il bonus pubblicità è disciplinato dall'articolo 57-bis del Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni della legge 21 giugno 2017 n. 96 e s.m.i., che disciplina gli «incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova costituzione».

    La società istante evidenzia che intende fatturare i mezzi pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici precedentemente acquistati dagli organi di informazione alla propria clientela offrendo contemporaneamente servizi complementari rispetto ai servizi agevolati.

    Con riferimento all'ambito oggettivo chiede di sapere se il cliente finale possa procedere alla richiesta di contribuzione di cui all'articolo 57-bis  per i soli servizi agevolabili «anche se questi ultimi vengono forniti per tramite di agenzie di marketing (come ad esempio la società istante) e non direttamente da emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e da giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile».

    Le Entrate ricordano che l'agevolazione è stata estesa anche agli investimenti operati negli anni successiva al 2018, fino al 2023 in relazione ai «ai medesimi soggetti ivi contemplati» nel comma 1 del menzionato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, con limiti e massimali differenti. 

    Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90, sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione del credito d'imposta de quo, mentre con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito con le relative modalità di presentazione. 

    L'articolo 2 del decreto dispone che «Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché gli enti non commerciali, possono beneficiare del credito d'imposta in relazione agli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, effettuati a partire dal 1° gennaio 2018, il cui valore superi […]».

    L'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto dispone che «Ai soli fini dell'attribuzione del credito di imposta le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa»

    Con FAQ (aggiornate al 23 ottobre 2019) pubblicata sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato precisato che: «Le spese sostenute per l'acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d'imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell'incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, pertanto, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità. Nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle "imprese editoriali", ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l'importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall'importo relativo al compenso dell'intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l'emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria»

    In considerazione di quanto descritto, dunque, nell'ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione dell'agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Restano, dunque, in ogni caso esclusi il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione. Al fine di consentire la corretta applicazione di quanto disposto i documenti rappresentativi dei costi ammissibili dovranno contenere separa indicazione delle spese per campagne pubblicitarie rispetto al costo del servizio svolto dalla società di intermediazione. Resta fermo che, in ogni caso, l'agevolazione qui in esame non è fruibile da un soggetto che opera quale intermediario, come nel caso dell'istante, con riferimento ai costi sostenuti, in nome e per conto dei propri clienti, per gli investimenti di cui al citato articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.

    Leggi anche Bonus pubblicità 2023: cosa cambia

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Indeducibile il maggior costo della consulenza per revisione del corrispettivo pattuito

    Nel diritto tributario ci sono questioni che sono complicate e questioni che sono semplici; ma talvolta ci sono anche questioni semplici che si complicano.

    La recente sentenza numero 29342 della Corte di Cassazione, datata 7 ottobre 2022, tratta del semplicissimo caso in cui il valore di una consulenza era stata stabilita contrattualmente tra le parti e, a consulenza conclusa, l’imprenditore aveva corrisposto al professionista, senza nessuna pretesa da parte sua, un maggior corrispettivo per la prestazione.

    Il caso non è così inusuale come può sembrare: alcune consulenze possono rivelarsi più onerose del previsto per colui che le presta, oppure il professionista può ottenere un risultato tanto soddisfacente da indurre l’imprenditore a elargire un bonus.

    Del resto i bonus usati come incentivi per i collaboratori, anche non contrattualmente previsti e determinati, non rappresentano una pratica estranea alla sfera degli usi.

    Essendo questi compensi elargiti nel contesto di una consulenza inerente all’attività dell’impresa, e come tale deducibile, si potrebbe facilmente ritenere che lo sia anche il maggior costo derivante dalla revisione del corrispettivo, in seguito ad accordo, possibilmente anche verbale.

    Invece l’inaspettata sentenza 29342/2022 ci dice che non è così.

    La Corte di Cassazione emana il seguente principio di diritto: “in materia di costi deducibili dal reddito d’impresa […] non è inerente all'attività d'impresa il maggior compenso che il contribuente si sia spontaneamente offerto di pagare alla controparte per remunerare prestazioni di consulenza già ricevute ed effettuate in esecuzione di un titolo contrattuale che prevedeva in anticipo, per i medesimi servizi, un minor corrispettivo predeterminato”.

    Secondo la Corte, infatti, l’attribuzione patrimoniale aggiuntiva in questione non è compatibile, coerente e correlata, quale costo, all'attività imprenditoriale svolta idonea a produrre redditi”, in quanto la volontaria assunzione dell’obbligo di pagare ulteriori somme, per le medesime prestazioni ricevute, pone la causa concreta del surplus del costo al di fuori della corrispettività con l’attività funzionale all’impresa, rendendolo fiscalmente neutro”.

    Puntualizzando che nella situazione in esame non si rileva nessuna ipotesi di evasione o elusione, dato che il maggior costo per l’impresa è anche maggior ricavo per il professionista, fondamentalmente, secondo la Corte di Cassazione, il costo deducibile e inerente è quello rappresentato dal corrispettivo pattuito contrattualmente; la maggiorazione spontaneamente elargita dall’imprenditore non sarà deducibile in quanto, semplificando per chiarezza, inquadrabile come una sorta di regalia.

    Da un punto di vista teorico possibilmente questa interpretazione può considerarsi coerente con il diritto, ma chi scrive dubita del fatto che sia anche rappresentativa di una corretta rappresentazione della realtà, dalla quale il diritto tributario dovrebbe stare attento a non discostarsi troppo.