• Riforme del Governo Meloni

    Sugar tax: proroga al 1° gennaio 2026

    Pubblicato in GU n 149 del 30 giugno il Dl Omnibus con Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita'  economiche  e imprese, nonche' interventi di carattere  sociale  e  in  materia  di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.

    Tra le novità la proroga ulteriore per la sugar tax, facciaamo il punto.

    Dl Economia: il Cdm del 20 giugno con ulteriori novità fiscali

    E' in vigore dal 1° luglio il DL Omnibus con diverse novità fiscali.

    Tra le più attese la proroga al 2026 per la sugar tax che sarebbe dovuta entrate in vigore oggi.

    Viene pubblicato in GU del 30 giugno il decreto contenitore con diverse misure.

    L'art 8 del DL prevede che al'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 1° luglio 2025», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2026». Ai relativi oneri, valutati in 142 milioni di  euro per l'anno 2025, 12,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 1 milione  di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 20.

    Relativamente alla Sugar tax, introdotta nel 2019, non ancora applicata e disapprovata dalle imprese che producono e vendono bevande analcoliche che paventano un calo degli acquisti di materia prima per oltre 400 milioni, così come un taglio del 10% del fatturato secondo le ultime stime della associazione di categoria Assobibe.

    La proroga per la tassa sullo zucchero, vorrebbe essere allineata all'entrata in vigore di quella sulla plastica. Leggi anche: Plastic e sugar tax: i nuovi termini di vigenza 

    Ricordiamo che la tassa è stata fissata nella misura pari a 10 euro per ettolitro o 0,25 euro per chilogrammo per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

    La proroga risponde ad una richiesta di riduzione del carico impositivo per le imprese, ma anche a finalizzare i provvedimenti di attuazione e più in dettaglio a semplificare gli obblighi contabili e gestionali connessi. 

    Questi obblighi che ritrovano la loro definizione nel decreto del ministero dell’Economia del 12 maggio 2021 destano e hanno destato preoccupazioni degli operatori e pertanto, è necessario che le autorità in collaborazione con le imprese trovino delle soluzioni per utilizzare al meglio i dati che può fornire la contabilità ordinaria in essere nelle imprese, senza prevedere ulteriori adempimenti per gli interessati.

  • Dichiarazione 730

    Acconto Irpef: scadenza ordinaria al 30 giugno per il 730

    Il DL fiscale in vigore dal 18 giugno prevede tra l'altro, lo slittamento del pagamento delle tasse di giugno per le PIVA.

    Leggi anche: Tasse PIVA: rinvio a luglio definitivo. Vediamo invece per chi la scadenza resta invariata.

    Acconto Irpef 730: scadenza ordinaria al 30 giugno

    Con il DL n 55/2025 convertito in legge sparisce definitivamente il disallineamento tra le nuove regole Irpef e la norma transitoria sull’acconto 2025. 

    Leggi anche: Acconto IRPEF 2025: confermata la norma di salvaguardia per i contribuenti             

    Da ciò discende che chi presenta il 730 senza sostituto deve versare entro il 30 giugno l’acconto Irpef 2025 calcolato in base ai tre scaglioni Irpef in vigore, e non a quelli 2023.

    Identicamente vale per che presenta il Modello Redditi PF e non è soggetto a Isa.  

    Relativamente alla Dichiarazione Precompilata gli acconti sono già calcolati correttamente.

    La legge di Bilancio 2025 ha introdotto definitivamente la nuova tabella di aliquote e scaglioni dell' Irpef a tre aliquote.

    L’acconto maggiorato pertanto risultava sproporzionato rispetto al reale, perché l’anticipo avrebbe superato l’imposta dovuta per l’anno corrente. 

    Il comunicato stampa del Mef n 32 dello scorso 25 marzo aveva già chiarito che il problema non riguardava solo chi aveva un saldo da versare superiore a 51,65 euro annunciando un provvedimento in merito.

    A tal fine, il Governo è intervenuto d’urgenza con il Dl n 55/2025, entrato in vigore il 24 aprile scorso, sopprimendo la maggiorazione dell’acconto 2025 e ripristinando le regole ordinarie di calcolo, basate:

    • sull’imposta dovuta per l’anno precedente ossia metodo storico,
    • su quella prevista per l’anno in corso ossia metodo previsionale.

    Con la conversione in legge del DL n 55 viene stabilizzato il riferimento alle tre sole aliquote in vigore e di ciò terrà conto nella liquidazione dei versamenti in scadenza il 30 giugno, che riguarda tutti soggetti che non applicano gli Isa.

    Chi non ha partita Iva può presentare il 730 oridnario o precompilato, inserendovi tutti i redditi posseduti, anche se non ha redditi di lavoro o di pensione e anche se non ha un sostituto d’imposta.

    I soggetti senza sostituto, devono versare autonomamente con F24, saldo e primo acconto Irpef entro il 30 giugno (o 30 luglio con maggiorazione 0,40%).

    In alternativa è possibile utilizzare il Modello Redditi precompilato.

  • Attualità

    Le multinazionali USA esentate dalla global minimum tax

    Era il 2021 quando l’OCSE ha avanzato un progetto di riforma della tassazione globale delle multinazionali, concordato da oltre 140 paesi, che si basava su due linee di intervento, i cosiddetti pilastri della riforma:

    • la rilocalizzazione della tassazione nel luogo in cui i ricavi sono effettivamente conseguiti;
    • l’introduzione di una imposta minima globale del 15%.

    Nel 2021 il contesto internazionale era maturo per un intervento di questo tipo; e, nonostante non tutti i paesi partecipanti avessero la medesima urgenza di percorrere questa strada, questa appariva comunque segnata; così l’accordo OCSE è stato firmato dall’amministrazione Biden (anche se il congresso USA non ha mai approvato il trattato), e nel 2024 l’Unione Europea ha introdotto una prima versione della global minimum tax.

    Dal 2021 sono passati pochi anni, soltanto quattro, ma, dal punto di vista geopolitico, la situazione globale è radicalmente cambiata; non è un caso che oggi il sistema di tassazione delle imprese multinazionali pensato dall’OCSE si stia sgretolando.

    L’accordo del G7

    Il 16 e il 17 giugno 2025 in Canada si è svolto l’ultimo G7; chi lo ha seguito ricorderà che è stato caratterizzato dalla postura muscolare della nuova amministrazione americana.

    È notizia degli ultimi giorni che Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia e Regno Unito hanno accettato (o probabilmente dovuto accettare) l’esenzione delle multinazionali USA, comprese le cosiddette big tech, dal secondo pilastro del sistema di tassazione globale, che altro non sarebbe che la global minimum tax.

    Ufficialmente l’esenzione è stata motivata “in virtù delle regole di tassazione minima esistenti negli USA a cui sono soggetti” i gruppi di società multinazionali, come comunicato dalla presidenza di turno canadese.

    Con ogni probabilità si fa riferimento al sistema di tassazione GILTI, acronimo di Global Intangible Low-Taxed Income, introdotto nel 2017 dalla prima presidenza Trump, che prevede la tassazione dei profitti esteri superiori a una determinata soglia di rendimento; finora questa imposta, caratterizzata da un’aliquota abbastanza ridotta, non era stata considerata dagli altri paesi equivalente alla global minimum tax, per cui si prevedeva l’applicazione di questa anche alle multinazionali americane. Oggi, nel mutato contesto internazionale, evidentemente la medesima aliquota è divenuta sufficiente per legittimare l’esenzione per le imprese americane.

    Va da sé che questo tassello deve essere inserito nel più complesso progetto (voluto dall’amministrazione americana, ma da vedere quanto effettivamente realizzabile) di ribilanciamento della bilancia commerciale degli USA, che finora si è concretizzato nella partita dei dazi unilaterali.

    L’accordo così raggiunto costituisce una vittoria diplomatica per l’amministrazione Trump, e una conferma di debolezza delle controparti interessate. Va infatti puntualizzato che il sistema di tassazione globale delle multinazionali, nel momento in cui vengono esentate le imprese americane, non ha più senso di esistere, per sopraggiunta residualità, dato che le principali multinazionali esistenti hanno sede negli Stati Uniti.

    A rischio anche la web tax

    Molti paesi, tra cui anche l’Italia, in attesa di una definizione a livello internazionale del primo pilastro sistema di tassazione globale proposto dall’OCSE, hanno introdotto delle web tax nazionali, con l’obiettivo di tassare le grandi multinazionali del web.

    Ebbene, nel mutato contesto internazionale, specialmente per i paesi che al G7 hanno firmato l’accordo di esenzione delle multinazionali americane dalla global minimun tax, il futuro mantenimento delle web tax nazionali appare oltre che difficile anche improbabile.

    Infatti l’accordo figlio del G7 mina alle fondamenta il secondo pilastro del sistema di tassazione globale proposto dall’OCSE, per cui la possibilità che in qualche modo in un futuro prossimo possano concretizzarsi le previsioni del primo pilastro appaiono oggi oltremodo recondite.

  • Redditi di impresa

    MUD 2025: invio entro il 30 giugno

    Il MASE ha chiarito la scadenza del MUD 2025.

    Con Avviso 13 giugno 2025, pubblicato sul proprio sito istituzionale, il Ministero ha chiarito che la presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per il 2025 potrà essere effettuata fino a lunedì 30 giugno 2025, in quanto il termine ordinario per l'anno 2025, ossia il 28 giugno, cade di sabato. 

    Ricordiamo che a tal proposito è stato pubblicato in GU n 49 del 28 febbraio il DPCM del 29 gennaio con approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2025 – MUD.

    Che cos'è il Modello Unico e chi è tenuto alla sua presentazione.

    MUD 2025: che cos’è

    Il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso con provvedimento e come detto la presentazione va effettuata entro il 28 giugno prossimo.

    Si evidenzia che il modello unico di dichiarazione ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e ho gestito durante l'anno precedente.

    Esistono i seguenti tipi di MUD:

    • Rifiuti,
    • Rifiuti Semplificata,
    • Veicoli Fuori Uso,
    • Imballaggi,
    • RAEE,
    • Rifiuti urbani e raccolti in convenzione,
    • Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche.

    Si evidenzia che Unioncamere comunicava che "Dal 2025 l’accesso ai portali per la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni MUD potrà avvenire esclusivamente tramite SPID, CIE (carta d'identità elettronica) o CNS (firma digitale).

     Gli utenti che in precedenza hanno utilizzato credenziali di tipo user/password, una volta fatto l’accesso tramite SPID, CIE o CNS, potranno recuperare le dichiarazioni compilate negli anni passati, con il precedente account, usando la funzionalità “Collega utenti user/password”. Informazioni ed i relativi aggiornamenti sulle modalità di presentazione del MUD 2025 (dati 2024) saranno pubblicati nella sezione "MUD" del portale di EcoCamere"

    MUD 2025: soggetti obbligati all’invio

    La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale MUD, alla Camera di commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura competente sul territorio in cui è insediata l’unità IocaIe cui si riferisce Ia dichiarazione. 

    I soggetti che svolgono attività di solo trasporto e gli intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD alla Camera di commercio della provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII'impresa cui Ia dichiarazione si riferisce.

    Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

    i soggetti tenuti alla presentazione deI MUD, per Ie sue diverse parti, sono: 

    • Chiunque effettua a titolo professionale attività di racco. Ita e trasporto di rifiuti 
    • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione 
    • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti 
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi 
    • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D. Igs.152/2006che hanno più di dieci dipendenti. 
    • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi. 
    • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di racco. Ita di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.

    MUD Telematico 2025. istruzioni per l’uso

    Sul sito del MUD telemnatico viene precisato che per l'invio telematico i dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale valido al momento dell'invio.

    Il file trasmesso per via telematica può recare le dichiarazioni relative a più unità locali afferenti alla stessa CCIAA competente territorialmente, sia appartenenti ad un unico soggetto dichiarante che appartenenti a più soggetti dichiaranti.

    Viene anche precisato che:

    • le associazioni di categoria, 
    • i professionisti e gli studi di consulenza 

    possono inviare telematicamente i MUD compilati  per conto dei propri associati e dei propri clienti apponendo cumulativamente ad ogni invio la propria firma elettronica, sulla base di espressa delega scritta dei propri associati e dei clienti che restano responsabili della veridicità dei dati dichiarati) che deve essere mantenuta presso    la sede delle medesime associazioni e studi.

    Per spedire via telematica è necessario:

    • essere registrati al sito www.mudtelematico.it;
    • disporre di una firma digitale, che può essere quella dell'associazione di categoria, del consulente, del professionista o        di altri soggetti che curano, per conto del dichiarante, la compilazione.    

    I diritti di segreteria ammontano a 10,00 € per dichiarazione, e vanno pagati esclusivamente  con carta di credito, PagoPA o con Telemaco InfoCamere

    Si ricorda inoltre che:

    • la Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione va presentata, esclusivamente via telematica, tramite il sito www.mudcomuni.it;
    •  la Comunicazione Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche va presentata esclusivamente via telematica, tramite il sito www.registroaee.it.

    Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.ecocamere.it.

  • Società tra professionisti

    Lavoro autonomo: primi chiarimenti ADE su interessi, premi e crediti edilizi

    L'agenzia delle Enrate con la Risposta a interpello n 171 del 26 giugno fornisce i primi chiarimenti sulla riforma dei redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 5 del Dlgs 192/2024, come modificata dal DL n 84/2025.

    In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta tre quesiti posti da un’associazione professionale tra commercialisti, in merito alla qualificazione fiscale di alcune componenti reddituali alla luce della nuova formulazione dell’art. 54 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024

    Il quesito si sofferma su:

    • interessi attivi derivanti dal conto corrente bancario dell’associazione;
    • trattamento del premio assicurativo professionale riaddebitato ai singoli assicurati;
    • natura del provento da cessione di crediti edilizi acquistati a sconto.

    La replica ADE in sintesi chiarisce:

    1. gli interessi da conto corrente restano redditi di capitale, esclusi dal reddito autonomo;
    2. i riaddebiti tra professionisti per spese comuni non generano né ricavi né oneri deducibili, se non per la parte effettivamente riferibile al soggetto;
    3. il differenziale positivo da crediti edilizi è rilevante ai fini del reddito professionale, con modalità di imputazione basata sul principio di cassa.

    1. Gli interessi attivi bancari: redditi di capitale, non di lavoro autonomo

    L’istante sostiene che gli interessi attivi da conto corrente non siano collegati all’attività professionale e, pertanto, debbano essere qualificati come redditi di capitale, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
    L’Agenzia delle Entrate conferma tale impostazione e chiarisce che gli interessi percepiti da conti correnti bancari costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR, in virtù anche dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 54 TUIR ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 84/2025. 

    La disposizione, in vigore per i redditi 2024 in poi, stabilisce che “Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell'esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”.
    Pertanto, tali somme non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, nonostante siano collegate ad un’attività associativa professionale, ma sono soggette a ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’imposta, ex art. 26, commi 2 e 4, DPR 600/1973.

    Premi assicurativi professionali riaddebitati: esclusi dal reddito

    L’istante descrive un meccanismo di copertura assicurativa collettiva secondo il quale l’associazione stipula una polizza per sé e per altri professionisti, con conseguente riaddebito pro-quota del premio a ciascun assicurato.
    L’Agenzia ritiene che, in ottica di principio di onnicomprensività, introdotto dal nuovo art. 54 del TUIR, rilevano ai fini del reddito professionale solo gli importi correlati direttamente all’attività.

    In particolare:

    • la quota di premio rimasta effettivamente a carico dell’Associazione è deducibile;
    • la parte riaddebitata ai terzi non è deducibile in capo all’Associazione (non essendoci inerenza);
    • le somme incassate a titolo di rivalsa del premio non costituiscono reddito di lavoro autonomo, in quanto non percepite “in relazione all’attività artistica o professionale” come richiesto dal comma 1 dell’art. 54 TUIR nella nuova versione.

    Tale trattamento è coerente anche con precedenti prassi e giurisprudenza sul concetto di “inerenza” quale limite oggettivo alla deducibilità dei costi

    Bonus edilizi acquistati a sconto: il differenziale è ora tassabile

    Il quesito più rilevante attiene al trattamento del “provento” costituito dalla differenza tra valore nominale e prezzo d’acquisto di un credito d’imposta edilizio, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020. 

    In passato, sulla base della risposta n. 472/2023, tale differenziale non era ritenuto imponibile, non configurandosi come corrispettivo di una prestazione professionale o reddito classificabile ai sensi dell’art. 6 del TUIR.
    Tuttavia, con l’introduzione del principio di onnicomprensività per il lavoro autonomo (art. 54 TUIR post D.Lgs. 192/2024), l’Agenzia muta orientamento chiarendo che il differenziale positivo derivante dall’acquisto scontato di crediti edilizi concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto rientra nella nozione ampia di "tutti i valori percepiti in relazione all’attività", anche se non derivanti da prestazioni rese.
    La tassazione segue il principio di cassa:

    il costo di acquisto del credito è deducibile nel periodo d’imposta in cui è sostenuto;

    il valore nominale “incassato” tramite utilizzo in compensazione diventa rilevante ai fini IRPEF nel periodo d’imposta in cui viene effettivamente utilizzato per abbattere imposte e contributi.

    Tale criterio impone, quindi, una spalmatura pluriennale della tassazione, in linea con il numero di rate previste per l’utilizzo del credito in compensazione.

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Deposito Bilanci ETS: istruzioni del Ministero per procedere entro il 30.06

    Entro il 30 giugno, perchè la scadenza del 29 maggio cade di domenica, occorre depositare i bilanci degli ETS chiusi al 31 dicembre 2024.

    Il Ministero del Lavoro in proposito ha pubblicato un avviso del 5 giugno con comunicazioni per i soggetti interessati precisando che 

    entro il 30 giugno 2025, tutti gli ETS, anche tramite la propria Rete associativa o un commercialista, dovranno effettuare presso il RUNTS il deposito di bilancio o rendiconto per cassa dell’esercizio chiuso il 31/12/2024. 

    Riepiloghiamo tutte le regole sul deposito bilanci ETS con novità introdotte dalla Legge 104/2024.

    Deposito Bilanci ETS: entro il 30 giugno

    La Legge n 104 del 4 luglio 2024 ha introdotto disposizioni rilevanti per le politiche sociali e gli enti del terzo settore.

    Per approfondire leggi: Deposito Bilanci ETS: da termine fisso a termine mobile. 

    Su questa novità è intervenuta una nota del Ministero del lavoro datata 29 maggio che specifica che l’art. 48, comma 3 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), come modificato dalla Legge 104/2024, prevede che gli Enti del Terzo Settore depositino al RUNTS il bilancio di esercizio (o rendiconto per cassa), con gli eventuali rendiconti delle raccolte fondi effettuate nell’esercizio precedente, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio stesso.

    Entro la stessa scadenza gli enti che superano 1 milione di euro di entrate devono depositare il bilancio sociale.

    Viene specificato che, per l’esercizio chiuso il 31 dicembre 2024, i 180 giorni scadono il 29 giugno 2025 ma, essendo domenica, il deposito potrà essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo, ossia entro lunedì 30 giugno 2025.

    Attenzione al fatto che, il deposito si effettua esclusivamente attraverso il portale RUNTS. A tal fine occorre cliccare sulla voce “Accedi al Registro” e, come da indicazioni contenute nel manuale utente, e aprire una pratica di Deposito Bilancio.
    Il mInistero precisa che non saranno considerati validi gli invii di bilanci/rendiconti effettuati via pec agli Uffici.

    In data 5 giugno lo stesso Ministero del Lavoro e politiche sociali, informa del fatto che a partire da martedì 10 giugno 2025, una volta aperta la pratica di deposito bilancio, nella schermata "Dati principali", a fianco dell'indicazione "Anno di riferimento" sarà presente il campo "Totale entrate".

    In esso andrà inserito il valore presente:

    • nel modello B (rendiconto gestionale) alla voce "Totale proventi e ricavi";
    • nel modello D (rendiconto per cassa) alla voce "Totale entrate della gestione".

    Attenzione al fatto che se nel bilancio il valore presenta delle cifre decimali, dovrà essere arrotondato al numero intero superiore, ad esempio valore di bilancio € 101.234,15: inserire 101235.

    Una volta compilato il campo, proseguire normalmente fino all'invio della pratica.

    In caso di necessità, consulta il Manuale Utente (file pdf).

    Il Ministero precisa anche che la mancata compilazione del campo "Totale entrate" non consentirà di proseguire nella compilazione della pratica.

    In caso di errore, gli Uffici del RUNTS potranno correggere il dato inserito, senza ulteriori conseguenze per gli Enti.

    Il dato sul "Totale entrate" è finalizzato a migliorare la base informativa del sistema e razionalizzare la programmazione delle attività degli Uffici.

    Gli Enti che hanno già depositato il bilancio/rendiconto per cassa 2024 prima dell'attivazione della funzionalità, non dovranno ripresentare la pratica di deposito bilancio.

  • Enti no-profit

    Erogazioni pubbliche: rendiconto per trasparenza fiscale entro il 30 giugno

    La Legge. n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza – articolo 1, commi 125 – 129), in seguito modificata dal DL n. 34/2019 prevede che le imprese e le associazioni che hanno ricevuto da pubbliche amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente delle erogazioni, quali:

    • sovvenzioni,
    • sussidi, 
    • vantaggi, 
    • contributi o aiuti, 
    • in denaro o in natura, 

    non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevuti, debbano darne specifica comunicazione. 

    Tale adempimento comunicativo va adempiuto entro il 30 giugno.

    Attenzione al fatto che l’obbligo di comunicazione è previsto qualora l’importo dei suddetti contributi sia pari o superiore a 10.000 euro.

    Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: come si adempie entro il 30.06

    Ai sensi dell’art. 1 comma 125 ss. della L. 124/2017, scade il 30 giugno il termine per rendicontare le erogazioni pubbliche percepite nel 2024 da parte dei soggetti che inseriscono l’informativa sui siti internet

    Stesso termine anche per i soggetti che inseriscono l’informativa nella Nota integrativa e che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

    L'ultima modifica normativa in materia c'è stata con la Legge n 160/2023. 

    Nel dettaglio sono destinatarie dell'obbligo:

    • enti non commerciali quale: associazioni di protezione ambientale, associazioni di consumatori, associazioni, ONLUS, fondazioni, cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri 
    • imprese.

    Per gli enti commerciali occorre pubblicare le informazioni:

    • nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
    • nella Nota integrativa (ove predisposta), nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.

    Per le imprese soggette all’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese occorre pubblicare le informazioni nella Nota integrativa del bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato. Il termine per l’adempimento coincide, quindi, con quello previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio durante il quale sono percepite le erogazioni.

    Qualora il bilancio sia approvato nel termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale (e, quindi, per il bilancio 2024, entro il 30 giugno 2025), anche la pubblicazione delle erogazioni pubbliche viene conseguentemente differita.

    Per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata occorre pubblicare:

    • sul proprio sito internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno oppure
    • nella Nota integrativa nel termine previsto per l’approvazione del bilancio.

    Per imprenditori individuali, società di persone e micro imprese occorre pubblicare su propri siti internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, entro il 30 giugno di ogni anno.

    Trasparenza fiscale erogazioni pubbliche: sanzioni per chi non adempie

    E' bene specificare che in caso di inosservanza degli obblighi di trasparenza è prevista una sanzione amministrativa pari all'1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 euro, e la sanzione accessoria dell’adempimento della pubblicazione.

    Inizialmente l'entrata in vigore delle sanzioni era previsto a partire dal 1 gennaio 2020 ma l’articolo 1, comma 28-ter del decreto Milleproroghe (L.15/2022, di conversione del D.L. 228/2021) ha prorogato ulteriormente al 31 luglio 2022 (al posto del 1 gennaio 2022) l’applicabilità delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi formativi in materia di erogazioni pubbliche per l’anno 2021.

    Inoltre, l’articolo 3 septies del decreto Milleproroghe ha introdotto un’ulteriore proroga anche per l’anno 2022 e le sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.