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Tessile e Moda: decreto di assegnazione dei contributi 2025
Il MIMIT ha pubblicato il decreto di assegnazione dei contributi per il settore tessile e della moda.
Ricordiamo che il 3 giugno sono scadute le domande per l'incentivo finalizzato al sostegno di programmi di investimento, sull’intero territorio nazionale, nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale provenienti anche da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l’impatto ambientale.
La misura è stata istituita dall’articolo 10 della Legge n. 206 del 27 dicembre 2023, recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy” che ha previsto una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro, poi rifinanziata dalla Legge di Bilancio per l'anno 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) per un ammontare pari a 15, 5 milioni di euro per il triennio 2025-2027.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 30,5 milioni di euro.
Con il Decreto interministeriale del 10 dicembre 2024 il MIMIT ha fissato le regole per l'agevolazione.
Successivamente con Decreto Direttoriale 26 febbraio 2025 , sono stati definiti i termini e le procedure per l’apertura dello sportello, nonché modalità di presentazione delle domande dal 3 aprile prossimo e la documentazione necessaria per l’accesso alle suddette agevolazioni.
Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.
Di seguito il riepilogo delle regole.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: i beneficiari
Le agevolazioni sono rivolte a micro, piccole e medie imprese, che, alla data di presentazione della domanda, siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese e svolgano almeno una delle attività identificate dai seguenti codici della classificazione ATECO 2007:
- ATECO 13 (Industrie Tessili);
- ATECO 15.11 (Preparazione e concia del cuoio).
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le modalità di erogazione
Le agevolazioni sono concesse a ciascuna impresa con le seguenti modalità:
- a) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 100.000,00 (centomila/00), nella forma del contributo a fondo perduto nella misura del 60% (sessanta per cento) delle spese ammissibili;
- b) per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 100.000,00 (centomila/00) e fino ad euro 200.000,00 (duecentomila/00):
- nella forma del contributo a fondo perduto, nei limiti delle intensità di cui alla precedente lettera a), per la quota di spese ammissibili fino ad euro 100.000,00 (centomila/00);
- nella forma del finanziamento agevolato, nella misura del 80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili eccedenti il valore di euro 100.000 ,00 (centomila/00) e fino a 200.000,00 (duecentomila/00).
Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni saranno concesse dal soggetto gestore nella sola forma di finanziamento agevolato nella misura dell’80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili fino ad euro 200.000,00 (duecento/mila).
Le agevolazioni sono concesse, nei limiti e alle condizioni previste dal Regolamento de minimis, nella forma del contributo a fondo perduto e del finanziamento agevolato, secondo quanto definito all’articolo 8 del decreto interministeriale 10 dicembre 2024.
Attenzione al fatto che le agevolazioni sono concesse da Invitalia, secondo l’ordine definito in graduatoria sulla base delle risorse disponibili.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: spese ammissibili
Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a 30.000,00 euro e classificabili come spese di investimento.
I beni relativi ai programmi di investimento devono essere fisicamente individuabili e installati presso l’unità produttiva interessata dal programma di investimento e risultare iscritti nei libri contabili come immobilizzazioni (materiali e immateriali).
Nello specifico sono ammissibili le spese relative a:
- a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- b) formazione del personale dedicato all’uso dei nuovi macchinari pari ad un massimo del 20% del bene bene ammesso all’agevolazione;
- c) acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d’uso;
- d) spese connesse all’acquisizione della certificazione di sostenibilità di prodotto o di processo, compresi gli oneri di verifica finalizzati all’acquisizione della suddetta certificazione rilasciati da organismi di conformità accreditati;
- e) acquisto di nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;
- f) spese per attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, complessivamente nel limite del 30% della somma delle spese di cui ai punti precedenti, riconducibili a:
- spese per il personale dipendente, limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, adibito alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale oggetto del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- strumenti e attrezzature, nuovi di fabbrica (diversi da quelli previsti dall’art. 7 comma 1 lettera a) del decreto 10 dicembre 2024 nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.
Sono ammissibili solo le spese che risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: le linee di intervento
Le linee di intervento della misura per il Tessile e la Moda riguardano i seguenti programmi:
- "crescita e innovazione" con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati;
- "sostenibilità ambientale" con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni.
Per i programmi di investimento comportanti spese di importo non superiore a 100mila euro, il contributo a fondo perduto concesso sarà pari al 60% delle spese.
Per i programmi di investimento comportanti spese tra 100mila e 200mila euro, il contributo a fondo perduto sarà pari al 60% delle spese fino a 100.000 euro e con finanziamento agevolato all’80% per la quota restante.
Le spese dovranno riguardare:
- l’acquisto e l’installazione di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica;
- la formazione del personale dedicata all’uso dei nuovi macchinari;
- l’acquisto di brevetti, licenze d’uso, certificazioni di sostenibilità di prodotto o di processo, nuove licenze software per la tracciabilità della filiera;
- attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale.
Invitalia svolgerà l’istruttoria per l’ammissione alle agevolazioni.
Con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, gli schemi in base ai quali devono essere presentate e l’ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del soggetto gestore.
Agevolazioni PMI Tessile e Moda: domande entro il 3 giugno
I termini per la presentazione delle domande sono stati aperti dalle ore 12:00 del giorno 3 aprile 2025 e sono scadytu alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2025.
Le domande di agevolazione devono essere redatte in lingua italiana e presentate dalle imprese proponenti, esclusivamente tramite la procedura informatica.Dal sito di invitalia si legge che:- dalle 12.00 del 27 marzo 2025 le imprese possono registrarsi e scegliere un eventuale delegato, accedendo alla sezione “Anagrafica e deleghe”. La registrazione dell'impresa è propedeutica e necessaria per la presentazione della domanda,
- la compilazione e la presentazione delle domande è possibile dalle 12.00 del 3 aprile 2025 alle 12.00 del 3 giugno 2025 accedendo all'area riservata.
A tal fine è necessario:
- essere in possesso di un’identità digitale (SPID, CNS, CIE) ,
- accedere all'area riservata per compilare online la domanda,
- disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
L’accesso alle agevolazioni avverrà sulla base di una procedura valutativa a graduatoria. Quest'ultimasarà stilata sulla base degli indicatori e dei criteri contenuti nell’Allegato 1 del decreto interministeriale10 dicembre 2024.
A breve sarà disponibile in questa pagina la documentazione per inviare la domanda e la guida alla presentazione.
Attenzione: a seguito della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente viene comunicato il Codice unico di progetto (CUP) che deve essere presente sulle fatture relative alle prestazioni agevolate. Ogni fattura deve riportare la dicitura “Agevolazioni di cui all’articolo 11 della legge n. 206 del 2023 – Progetto ID …………. CUP ……………”.
Con riferimento ai titoli di spesa in formato elettronico, la suddetta dicitura può essere apposta nell’oggetto o nel campo note; se non è possibile inserire per esteso la dicitura è necessario, comunque, l’inserimento del CUP all’interno della fattura elettronica, tenuto conto delle disposizioni di cui all’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
Clicca qui per l'elenco dei beneficiari nel Decreto 14 agosto del MIMIT.
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Contributi diretti 2024 Imprese Editrici: piattaforma aperta fino al 30 settembre
Riattivata la piattaforma per la gestione delle domande per l’ammissione ai contributi diretti per l’anno 2024 a favore delle imprese editrici di quotidiani, editi e diffusi in Italia o all’estero, e delle imprese editrici di periodici editi e diffusi in Italia.
Per il riepilogo delle regole leggi anche: Contributi Quotidiani e Periodici: domande entro il 31 gennaio
Contributi diretti 2024 Imprese Editrici: piattaforma aperta fino al 30 settembre
Con avviso del 18 luglio il Dipartimento specifica che la piattaforma per le domande del contributo in oggetto rimarrà aperta fino al 30 settembre 2025, data entro la quale le imprese dovranno procedere, a pena di decadenza, all’inserimento dei dati e dell’ulteriore documentazione istruttoria prevista:
- dall’art. 2, commi 4 e 5, del DPCM 28 luglio 2017 (giornali diffusi sul territorio nazionale)
- e dall’art. 2, comma 3, del DPCM 15 settembre 2017 (quotidiani italiani diffusi all’estero) ovvero dell’intera documentazione indicata nei suddetti provvedimenti, ove non prodotta unitamente alla domanda.
Gli editori possono accedere alla piattaforma, raggiungibile all'indirizzo:
- https://die-stampa.palazzochigi.it, mediante le credenziali utilizzate in occasione della presentazione delle domande e con analoghe modalità.
Una volta inseriti i dati, i prospetti e le dichiarazioni sostitutive previsti per legge saranno generati automaticamente dalla piattaforma, fatti salvi alcuni campi che dovranno essere compilati a cura dell’editore.
La modulistica, certificata dal revisore ove richiesto dalla legge, dovrà essere poi ricaricata sulla piattaforma unitamente alle relazioni di certificazione e al bilancio di esercizio per il successivo invio.
Attenzione al fatto che sono sempre disponibiliti per i supporto tecnico i seguenti recapiti:
- casella di posta elettronica [email protected]
- versione aggiornata del manuale utente con le istruzioni per l'utilizzo della piattaforma (l'elenco delle modifiche rispetto alle revisioni precedenti del manuale è nel § 1.1).
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Dichiarazione omessa: il contribuente può chiedere il rimborso dell’imposta a credito
In base al comma 7 dell’articolo 2 del DPR 322/1998 una dichiarazione presentata entro il termine di 90 giorni dalla data di scadenza si considera valida, pur essendo sanzionabile per il ritardo; una dichiarazione trasmessa oltre tale termine di 90 giorni si considera invece omessa, ma costituisce comunque “titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta”.
Chiarito, quindi, che anche in caso di dichiarazione cosiddetta ultratardiva le imposte da essa scaturenti sono comunque liquidate, la domanda che si pone è cosa succede nell’opposto caso in cui dalla dichiarazione emerge una imposta a credito.
Il contribuente ha il diritto di chiedere il rimborso di queste imposte, anche quando la dichiarazione fiscale da cui scaturiscono è stata trasmessa oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza (e quindi si considera omessa)?
La prassi è intervenuta sulla questione con la Risoluzione numero 82 del 24 dicembre 2020: qui, l’Agenzia delle Entrate sostiene che “per il riconoscimento del credito emergente dalla dichiarazione omessa, il contribuente è comunque tenuto a presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 602”.
Ciò vuol dire che, secondo l’Agenzia, trasmettere una dichiarazione fiscale oltre il termine della scadenza dei 90 giorni, con la quale si richiede il rimborso dell’imposta attraverso la compilazione a rimborso del quadro RX (o del quadro VX in caso di dichiarazione annuale IVA), non è sufficiente per chiedere e ottenere il rimborso; diversamente, secondo la prassi, dovrebbe essere trasmessa una separata richiesta di rimborso all’ente, ex articolo 38 del DPR 602/1973.
Il diverso parere della Corte di Cassazione
Di ben diverso avviso la Corte di Cassazione, la quale, con l’ordinanza numero 18715, pubblicata il 9 luglio 2025, afferma che la richiesta di rimborso effettuata attraverso la dichiarazione fiscale (compilando a rimborso i quadri RX o VX, rispettivamente per i redditi e l’IVA), presentata oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza della trasmissione della stessa, è da considerarsi comunque valida, anche se la dichiarazione con cui viene trasmessa è omessa; o, per meglio dire, usando le parole della Corte, “la dichiarazione ultratardiva, in quanto inesistente, non fa sorgere il diritto al rimborso risultante dalla stessa, salvo che nella stessa dichiarazione non sia stata formulata una esplicita richiesta in tal senso”, per cui il contribuente ha “l'onere di formulare una espressa istanza al riguardo”, ma “detta istanza […] può ritenersi validamente rappresentata anche dalla dichiarazione dei redditi tardivamente presentata, ove in essa egli non si sia limitato ad esporre il credito d'imposta, ma ne abbia specificamente domandato il rimborso”.
In sostanza, presentando una dichiarazione dei redditi o dell’IVA oltre il termine dei 90 giorni dalla scadenza, richiedendo a rimborso l’eventuale imposta a credito compilando il quadro RX o VX, comporta la legittimità della trasmissione dell’istanza di rimborso, anche se questa è contenuta all’interno di una dichiarazione che si considera omessa.
Quindi il ritardo comporta l’omissione della dichiarazione, ma non della richiesta di rimborso in questa contenuta.
Ciò presumibilmente perché, ai fini della validità della domanda di rimborso, le norme non prevedono uno specifico vincolo temporale o formale, per cui, nel momento in cui la richiesta è a conoscenza dell’amministrazione fiscale, anche trasmessa attraverso una dichiarazione fiscale che per diverse motivazioni si considera omessa, l’istanza acquisisce comunque validità.
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Transizione 5.0: aggiornamento della piattaforma e nuove funzionalità
Con l’intervento di manutenzione della piattaforma “Transizione 5.0”, svolto nella giornata del 7 agosto, sono state introdotte le seguenti funzioni, pensate per semplificare le procedure e ampliare le possibilità per le imprese beneficiarie del credito d’imposta.
Nuove funzionalità disponibili dopo l’aggiornamento
1. Energy Service Company come beneficiaria
Gli utenti potranno indicare una Energy Service Company (ESCo) quale soggetto beneficiario del credito d’imposta.
2. Segnalazione del cumulo con altre agevolazioni
Sarà possibile dichiarare l’eventuale cumulo con altre misure di sostegno già ottenute o richieste per i medesimi costi ammissibili.
3. Sostituzione di beni materiali
Per i beni compresi nell’Allegato A, sarà consentito indicare la sostituzione con un bene equivalente, già ammortizzato da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
4. Semplificazioni per beni di valore inferiore a 300.000 €
Per beni con spesa inferiore a 300.000 euro, in alternativa alla perizia asseverata o alla certificazione di un ente accreditato, sarà possibile caricare una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario.
5. Aggiornamento delle categorie di impianti termici
La tipologia “Energia termica da fonte geotermica” sarà sostituita da: “Energia termica da fonte geotermica, acqua/acqua e acqua/aria”. Restano invariati i massimali previsti dalla Tabella 2b, Sezione II, del DM 24 luglio 2024.
Dove trovare istruzioni e approfondimenti
La Guida all’utilizzo del portale TR5, con spiegazioni dettagliate e indicazioni operative, è disponibile nella sezione dedicata del sito GSE, che qui alleghiamo.
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Cessione crediti Superbonus 2025: aggiornato il modello per la trasmissione telematica
Con provvedimento n. 321370 del giorno 7 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello (con istruzioni e specifiche tecniche) per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o lo sconto in fattura delle spese sostenute nel 2025 nell’ambito del Superbonus.
Scarica il Modello con le relative istruzioni
Il nuovo modello dovrà essere utilizzato dai contribuenti a partire dall'8 settembre 2025 e fino a giorno 16 marzo 2026; restano comunque valide le comunicazioni trasmesse fino a giorno 7 settembre 2025 utilizzando il precedente modello.
Il nuovo modello aggiorna la versione precedente, risalente al 3 febbraio 2022, e recepisce le novità in tema di blocco delle cessioni, oltre al mutato quadro normativo su di cessione o sconto di crediti edilizi.
Si attende l’aggiornamento del software ministeriale CIR20 e dei relativi controlli telematici.
Gli interventi esclusi dal nuovo modello
Rispetto alla versione precedente del 2022, la principale novità del nuovo modello è l’esclusione dalla tabella dei codici degli interventi agevolati di quei bonus fiscali che nel 2025 non sono più cedibili o scontabili in fattura, o che non sono più attivi:
- ecobonus ordinario;
- bonus casa;
- bonus facciate;
- bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- eco-sisma bonus;
- interventi sulle parti comuni, per più del 25% dell’involucro, di cui al decreto del 26 giugno 2015.
Quindi il modello recepisce l’esclusione per i bonus minori della possibilità di cedere o scontare in fattura i crediti; ciò perché il modello assorbe il fatto che il DL 34/2020, all’articolo 121, prevedeva che per la generalità dei bonus edilizi fosse possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito solo per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
In ragione di ciò, a partire dall’anno fiscale 2025, per la generalità dei bonus edilizi l’opzione non è più esercitabile, eccezione fatta per le spese relative al Superbonus.
Va segnalato che il modello prevede ancora la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito anche per il Sisma bonus acquisti. Non è chiaro se questa si debba considerare una svista o se l’Agenzia, così facendo, ha abbracciato una lettura estensiva della norma che prevede la possibilità di usufruire di questi bonus anche nel 2025.
Le novità del modello
Fondamentalmente la struttura del modello è rimasta analoga a quella della precedente versione del 2022, di cui rappresenta una versione snellita. Tra le modifiche più rilevanti va segnalato che:
- sono state mantenute solo le tipologie di intervento relative al Superbonus, ed eliminati i codici relativi alle detrazioni non più cedibili (si veda il paragrafo precedente);
- non è più presente la casella Periodo che, nel modello precedente, richiedeva di distinguere le spese tra sostenute nel primo o nel secondo semestre del 2020.
- non è più presente la casella Edilizia libera, in quanto non ci sono più interventi sostenibili nel 2025, con crediti che possono essere scontati in fattura o ceduti, per i quali non sia richiesta una comunicazione allo Sportello Unico dell’Edilizia;
- sono stati eliminati i campi relativi alla “cessione delle rate residue”: il nuovo modello recepisce il fatto che dal 29 maggio 2024 non è più consentita la cessione delle rate residue di detrazione, quelle successive alla prima, in applicazione del comma 7 dell’articolo 4-bis del DL 39/2024.
Per il resto, con il nuovo modello restano invariate le regole operative di base, in relazione:
- alla determinazione dell’ammontare della detrazione, dello sconto in fattura e del credito cedibile;
- ai termini e alle modalità di invio della comunicazione;
- alla possibilità di esercitare le opzioni di cessione o sconto durante lo stato di avanzamento lavori (è previsto il limite di due SAL, ognuno dei quali riferito ad almeno il 30% dei lavori);
- all’obbligo di asseverazioni tecniche, di congruità delle spese e di allegazione del visto di conformità.
Allegati: -
Regime di tassazione dei redditi dei terreni: nuove istruzioni dell’Agenzia delle Entrate
L’8 agosto 2025 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare n. 12/E, con la quale ha fornito agli Uffici le indicazioni operative sul riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni.
Si tratta di un intervento attuativo del decreto legislativo n. 192/2024, emanato in applicazione della legge delega per la riforma fiscale (legge n. 111/2023), che introduce un quadro aggiornato e più inclusivo per le attività agricole, riconoscendo anche quelle tecnologiche e orientate alla sostenibilità ambientale.
Un concetto di reddito agrario più ampio
La riforma amplia il perimetro delle attività considerate produttive di reddito agrario, includendo anche quelle che non si basano direttamente sullo sfruttamento del terreno ma sono legate alla cura di un ciclo biologico, realizzate con tecniche innovative.
Rientrano ora nella tassazione catastale:
- coltivazioni “fuori suolo” in fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10), come vertical farm, colture idroponiche o micropropagazione in vitro, entro il limite di superficie definito dalla normativa,
- produzioni agricole “green”, comprese quelle che generano beni immateriali come i crediti di carbonio certificati, se realizzate con modalità virtuose sotto il profilo ambientale.
In entrambi i casi, i redditi così prodotti sono assoggettati a un regime fiscale semplificato, basato su tariffe catastali, e non più alla tassazione ordinaria, entro specifici limiti quantitativi.
Nuove regole per reddito dominicale e agrario
La circolare dettaglia il metodo di calcolo:
- a regime, la determinazione avverrà secondo criteri stabiliti da un decreto interministeriale, che definirà anche la “superficie agraria di riferimento”;
- in via transitoria, si applica la tariffa d’estimo più alta della provincia, incrementata del 400%, sia per il reddito dominicale sia per quello agrario, rapportata alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile produttivo.
È previsto inoltre un confronto obbligatorio tra il reddito dominicale rivalutato e la rendita catastale dell’immobile: se quest’ultima è più alta, diventa la base imponibile minima.
Attività agricole a tutela dell’ambiente
La nuova lettera b-ter) dell’art. 32 TUIR qualifica come reddito agrario i proventi derivanti dalla produzione di beni, anche immateriali, ottenuti da coltivazione, allevamento o silvicoltura che contribuiscono alla tutela ambientale e alla lotta ai cambiamenti climatici, un esempio tipico è la cessione di crediti di carbonio.
Questi redditi sono tassati catastalmente fino a concorrenza di un limite di “agrarietà” calcolato sui corrispettivi delle altre cessioni di beni agricoli.
L’eccedenza rispetto al limite è considerata reddito d’impresa, determinato forfettariamente applicando un coefficiente di redditività del 25%.
Società agricole e regime catastale
Il decreto estende i criteri forfettari dell’art. 56-bis TUIR anche alle società agricole che hanno optato per la tassazione catastale ex legge 296/2006.
Tuttavia, per l’attività agrituristica restano ferme le regole speciali previste dalla legge n. 413/1991:
- il reddito è determinato applicando il coefficiente del 25% sui ricavi,
- con esclusione della possibilità di utilizzare il regime forfettario dell’art. 56-bis per questa specifica attività.
Aggiornamento digitale del catasto
Infine, l’articolo 2 del decreto introduce una procedura automatizzata di aggiornamento delle qualità e classi di coltura per i terreni monitorati da AGEA.
I proprietari e conduttori non dovranno più presentare la denuncia di variazione colturale per queste particelle: sarà AGEA stessa a comunicare le modifiche al catasto. L’obbligo resta solo per i terreni non sottoposti a monitoraggio.
Le nuove disposizioni si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo d’imposta 2024, per i contribuenti con anno solare coincidente con il periodo d’imposta.
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Tax Control Framework: nuove schede tecniche sulla gestione del rischio fiscale
L’Agenzia aggiorna le linee guida sul Tax Control Framework con 3 schede tecniche su swap, diritto di superficie e obbligazioni convertibili.
Con il Provvedimento n. 321934 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato nuove e specifiche istruzioni in materia di mappatura dei rischi fiscali derivanti dai principi contabili applicati dai contribuenti, in attuazione dell’articolo 4, comma 1-quater, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128.
Le istruzioni, elaborate congiuntamente all’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), integrano le Linee guida sul sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework – TCF) già approvate il 10 gennaio 2025 (leggi anche Adempimento collaborativo: le linee guida per obblighi e certificazioni).
Il documento fa parte della strategia di rafforzamento del Regime di adempimento collaborativo, volto a garantire certezza nell’applicazione della norma tributaria, ridurre il contenzioso e promuovere un dialogo costruttivo tra imprese e Amministrazione finanziaria.
Scarica il testo del Provvedimento e le 3 nuove Schede tecniche allegate:
- Allegato 1 – Recesso anticipato da un contratto di commodity swap: trattamento contabile e fiscale
- Allegato 2 – Trattamento contabile, ai fini delle imposte sui redditi, del corrispettivo per la concessione del diritto di superficie
- Allegato 3 – Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero: trattamento contabile e fiscale.
Contesto normativo e obiettivi
Il Regime di adempimento collaborativo, introdotto dal D.Lgs. 128/2015 e recentemente modificato dal D.Lgs. 221/2023 e dal D.Lgs. 108/2024, prevede che le imprese aderenti dispongano di un TCF efficace, ora soggetto a certificazione anche in relazione alla conformità ai principi contabili.
Le nuove istruzioni operative, predisposte nell’ambito del tavolo tecnico Agenzia–OIC istituito il 10 ottobre 2024, mirano a standardizzare e uniformare le modalità di individuazione e gestione dei rischi fiscali connessi alle scelte contabili, facilitando così la transizione verso modelli certificati e riconosciuti.
Le tre nuove schede tecniche approvate
Il provvedimento allega tre schede di mappatura dei rischi che forniscono indicazioni di trattamento contabile e fiscale per specifiche operazioni:
- Recesso anticipato da un contratto di commodity swap
- disciplina le modalità di contabilizzazione della riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi e la rilevanza fiscale del provento derivante dalla chiusura anticipata del derivato,
- il principio di derivazione rafforzata guida la rilevazione ai fini IRES e IRAP in coerenza con la rappresentazione in bilancio.
- Corrispettivo per la concessione del diritto di superficie
- stabilisce che i canoni periodici percepiti per la costituzione di un diritto di superficie a tempo determinato siano contabilizzati come ricavi e non come plusvalenze,
- ai fini fiscali, per i soggetti “Nuovi OIC” si applicano le regole di qualificazione e imputazione temporale derivanti dalla corretta contabilizzazione.
- Emissione e chiusura di un prestito obbligazionario convertibile a tasso zero
- illustra il trattamento IAS/IFRS della componente di debito e di equity, la ripartizione dei costi di transazione e la rilevazione degli interessi passivi “sostanziali”,
- prevede il regime fiscale sia nella fase di vita del titolo sia alla scadenza, con e senza esercizio del diritto di conversione.
Implicazioni per le imprese
Le nuove schede tecniche rappresentano strumenti operativi per i contribuenti, in particolare per le società di maggiori dimensioni e complessità, che intendono aderire o già aderiscono al Regime di adempimento collaborativo. Esse consentono di:
- uniformare i comportamenti contabili e fiscali su operazioni tipiche e potenzialmente critiche;
- ridurre il rischio di contestazioni grazie alla preventiva mappatura e gestione delle fattispecie sensibili;
- facilitare il processo di certificazione del TCF, ora requisito obbligatorio.
Il provvedimento ribadisce inoltre che le istruzioni potranno essere periodicamente aggiornate o integrate, ampliando il ventaglio di casistiche esaminate.
Allegati: