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Decreto Energia: agevolazioni per gli autotrasportatori
Il Decreto Energia (DL n 17/2022) viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 01.03.2022 e reca misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Si va ad intervenire in favore del settore autotrasporti visto l'aumento registrato nel corso dell'ultimo anno, del costo dei prodotti energetici e, in particolare, del gasolio per autotrazione con un impatto in termini di maggiori costi sulle imprese del settore.
Decreto Energia: incremento risorse Comitato Centrale Albo trasportatori
Si incrementa, per l'anno 2022 di 20 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, che assegna risorse al Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori.
La finalità dalla norma è quella di sostenere il comparto dell'autotrasporto essenziale per l'approvvigionamento di beni di prima necessità, tenuto conto che in Italia oltre l'80% delle merci viaggia su gomma.
Si ricorda che il Comitato centrale è disciplinato dal decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 e le sue risorse finanziarie sono costituite, in base all'articolo 2 del decreto del Presidente dalla Repubblica 21 giugno 20 l O, n. 134 (Regolamento Contabile del Comitato):
a) dalle quote annuali di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori al cui versamento sono soggette le imprese iscritte e che sono utilizzate esclusivamente per la tenuta dell'Albo nazionale e per le attività comunque connesse al funzionamento ed alle attribuzioni del Comitato centrale;
b) dagli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, che sono utilizzati per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Comitato.
Decreto Energia: riduzione pedaggi autotrasporto
Nell'ambito degli stanziamenti viene finanziata la riduzione compensata dei pedaggi autostradali.
Al riguardo, si precisa che la riduzione dei pedaggi autostradali è disciplinata dalla direttiva europea c.d. "Eurovignette" che detta disposizioni in materia d'imputazione dei costi connessi all'utilizzo delle infrastrutture alle imprese di trasporto, anche al fine di introdurre una tariffazione per l'utilizzo dell'infrastruttura stradale.
A tal fine la direttiva consente agli Stati membri di introdurre modulazioni dei sistemi di pedaggio, prevedendo che "tali sconti o riduzioni non superano comunque il 13 % del pedaggio pagato dagli autoveicoli equivalenti cui lo sconto o riduzione non è applicabile".
Decreto Energia: deduzione forfettaria spese non documentate autotrasporti
Si prevede che l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo l, comma 150, della legge n. 190 del 2014 è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, per il medesimo anno, di spese non documentate da parte degli autotrasportatori di cui all'articolo l, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Decreto Energia: credito di imposta componente AdBiue
Inoltre si riconosce per I' anno 2022 alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VVD a bassissime emissioni inquinanti, un credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto al netto dell'imposta sul valore aggiunto del componente AdBiue necessario per la trazione dei predetti mezzi.
L'acquisto del componente deve essere comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. La disposizione precisa che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente mediante la compensazione e che ad esso non si applica il limite utilizzati annuale di 250.000 euro
La misura, pertanto, è finalizzata a garantire, non solo la sostenibilità d'esercizio delle imprese del trasporto merci, ma anche ad evitare ulteriori impatti negativi in termini di emissioni climalteranti e inquinanti, in netto contrasto con tutte le politiche di sostenibilità ambientale intraprese dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il percorso virtuoso avviato dal comparto del trasporto merci su gomma.
Decreto Energia: credito di imposta acquisto metano liquefatto
Si riconosce un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di metano liquefatto destinato all'alimentazione dei mezzi impiegati nel settore del trasporto merci su strada. Nel corso dell'ultimo anno, infatti, è stato registrato un aumento del costo dei prodotti energetici e, in particolare, del gasolio per autotrazione con un impatto in termini di maggiori costi sulle imprese che esercitano attività di autotrasporto.
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Imbarcazioni dadiporto: chiarimenti su IVA e dazi per imbarcazione britannica in acque IT
La società istante riferisce di essere proprietaria di un'imbarcazione, battente bandiera britannica, attualmente stazionata nelle acque territoriali italiane.
L'Istante riferisce di aver acquistato questa imbarcazione nel corso del 2017 da un soggetto privato residente nel Regno Unito.
A partire dal mese di settembre 2017 la stessa ha stazionato nelle acque territoriali europee, in gran parte italiane.
Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito risulta essere equiparato ad uno Stato Extra Ue in virtù della c.d. Brexit.
Il comandante dell'imbarcazione è stato quindi contattato dalla Capitaneria del Porto per compilare il "costituto" d'arrivo inerente alle imbarcazioni extra-UE, a far data dal 1° gennaio 2021.
Per effetto di tale comunicazione, è stato ritenuto che "l'imbarcazione è legittimata a stanziare nelle acque comunitarie per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della comunicazione in regime di c.d. ammissione temporanea, trascorso tale periodo senza che l'unità da diporto venga trasferita fuori dal territorio dell'UE, ai sensi dell'art. 217 co. 1 lett. e) RD-C.D.U., l'imbarcazione dovrà essere nazionalizzata alle condizioni previste per ciascuna categoria dalla legislazione italiana ovvero cadrà nella posizione di contrabbando laddove la permanenza nelle acque comunitarie dovesse eccedere i 18 mesi ai sensi dell'articolo 216, comma 2, del TULD".
L'Istante chiede chiarimenti in merito agli adempimenti doganali e IVA da assolvere in relazione alla fattispecie di imbarcazione battente bandiera britannica che staziona nella acque italiane.
Le Entrate con Risposta a interpello n 26 del 14 gennaio 2022 specificano che dal 1° gennaio 2021, a seguito della Brexit, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e IVA dell'Unione Europea.
Il 31 dicembre 2020 ha segnato la fine del periodo transitorio, durante il quale il Regno Unito ha operato a tutti gli effetti come Paese membro della UE sia ai fini doganali, sia ai fini IVA e accise, quindi senza procedure e dazi doganali alle frontiere e con applicazione delle norme proprie degli scambi intraunionali per quanto attiene IVA e accise.
In merito alle unità da diporto, la risposta n. 49 contenuta nel documento della Commissione europea – DG TAXUD: "Taxation and Customs: Questions and Answers on the impact of the UK's withdrawal from the EU, its Single Market and Customs Union" fornisce utili chiarimenti ai fini del relativo trattamento fiscale per le imbarcazioni da dadiporto.
In particolare, le unità dadiporto battenti bandiera del Regno Unito che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano all'interno delle acque territoriali doganali della UE mantengono lo status di merce unionale.
Diversamente, quelle che alla data del 1° gennaio 2021 si trovavano in territorio doganale del Regno Unito o in altro Paese terzo, hanno perso il loro status di merce unionale.
La posizione dell'unità alla data del 1° gennaio 2021 può essere dimostrata con prove documentali quali, ad esempio la dichiarazione del porto di ormeggio.
La citata risposta fa anche presente che se l'unità da diporto ha perso il suo status di merce unionale perché al 1° gennaio 2021 si trovava in territorio/acque non comunitarie, può essere reintrodotta nella UE in libera circolazione in esenzione da dazi all'importazione al ricorrere delle condizioni che l'articolo 203 del Regolamento UE n. 952 del 2013 prevede per le "merci in reintroduzione" (cd. "return goods relief "), tra cui:
- il lasso di tempo non maggiore di tre anni dall'uscita dal territorio doganale per chiedere la re-introduzione;
- l'assenza di alterazioni/trasformazioni sull'unità da diporto, accertata al momento dell'importazione, con esclusione degli interventi per il mantenimento dello stato in cui si trovava.
Qualora l'unità non soddisfi i suddetti requisiti previsti per la reintroduzione, la stessa al rientro in acque territoriali UE può essere vincolata al regime doganale di ammissione temporanea.
Con riferimento al caso di specie, si ritiene che l'Istante non sia tenuto agli adempimenti propri di una merce/bene extra-unionale, qualora sia in grado di dimostrare che al 1° gennaio 2021 l'imbarcazione di cui trattasi si trovava all'interno delle acque territoriali doganali dell'Unione Europea, come sembra desumersi dalle informazioni dallo stesso rese.
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Dichiarazione nautica in alto mare: soggetti abilitati
Con Provvedimento n 352534 del 9 dicembre 2021 le Entrate prevedono "l'individuazione di nuove tipologie di utenti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare, ai fini della non imponibilità, ai sensi degli articoli 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633"
In particolare si dispone che, per la trasmissione telematica delle dichiarazioni ai fini della non imponibilità IVA si considerano altri incaricati della trasmissione:
- i soggetti iscritti agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135;
- le società nelle quali operi – in qualità di amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione con specifica delega alla raccomandazione marittima o institore – almeno un soggetto iscritto agli elenchi dei Raccomandatari Marittimi di cui all’articolo 6 della legge del 4 aprile 1977, n.135.
Dichiarazioni in alto mare: riepilogo delle regole
Ricordiamo che per le operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del Provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 con cui è approvato il modello:
• gli utilizzatori che intendono fruire di prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto inviano telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione per attestare la percentuale di effettivo utilizzo nel territorio dell’Unione Europea di tali prestazioni (art. 1, comma 710, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
• i soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare navi adibite alla navigazione in alto mare e/o beni e servizi alle stesse riferibili inviano telematicamente all’Agenzia delle entrate la dichiarazione per attestare la condizione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità (art. 8 bis, comma 3, d.P.R. n. 633/1972 introdotto dall’art. 1, comma 708, della legge n. 178/2020).
La dichiarazione è presentata esclusivamente mediante i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle entrate e a partire dal 15 luglio 2021:
- direttamente dal dichiarante
- o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica.
La trasmissione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “dichiarazione nautica”
A seguito della presentazione della dichiarazione è rilasciata una ricevuta telematica con indicazione del numero di protocollo di ricezione e i soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l’obbligo di rilasciare al dichiarante copia della dichiarazione inviata, nonché copia della ricevuta rilasciata dall’Agenzia delle entrate che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.
Il modello è composto da:
a) il frontespizio
b) il quadro A, relativo alla dichiarazione della percentuale di utilizzo dei servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto, ai sensi dell’art. 7-sexies, comma 1, lett. e-bis), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
c) il quadro B, relativo alla dichiarazione di navigazione in alto mare ai fini della non imponibilità ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che contiene le seguenti informazioni.
Ricordiamo inoltre che dal 15 luglio è on line l’applicativo "dichiarazione nautica" che consente gratuitamente la compilazione della dichiarazione per beneficiare della non imponibilità iva sui servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine nel territorio della Ue di imbarcazioni da diporto e di navigazione in alto mare.
Con il Provvedimento n. 151377 del 15 giugno 2021 le Entrate hanno approvato il modello e le istruzioni per:
- la dichiarazione di utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria e simili non a breve termine, nel territorio della UE, di imbarcazioni da diporto
- la dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare,
ai fini della non imponibilità IVA (ai sensi, rispettivamente, degli artt. 7-sexies e 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)
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Piattaforma Cessione Crediti: nuovo provvedimento delle entrate
Con Provvedimento Prot. 205147/2021 di ieri 29 luglio le Entrate approvano le specifiche tecniche per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma cessione crediti”.
In particolare, con il documento sono approvate le specifiche tecniche:
- per l’invio telematico massivo all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni dei crediti presenti nella “Piattaforma cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- per la comunicazione telematica ai cessionari degli esiti delle richieste
Le specifiche tecniche riportate in allegato al presente provvedimento (SCARICA QUI L'ALLEGATO) sono utilizzate a decorrere dal 29 luglio 2021.
Il provvedimento specifica che le richieste di accettazione o rifiuto delle cessioni sono inviate tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate esclusivamente dal soggetto che risulta quale cessionario del credito da accettare o rifiutare.
L’esito delle richieste è comunicato telematicamente al cessionario entro il secondo giorno successivo all’invio delle richieste, tramite apposito file compilato secondo le specifiche tecniche scaricabile dai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Entro il giorno successivo all’invio del file contenente le richieste è possibile inviare la richiesta di annullamento di tutte le richieste contenute nello stesso file.
Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate ha diffuso il manuale operativo di accesso alla "Piattaforma cessione crediti" contenente i dettagli relativi alle modalità di accesso e utilizzo della piattaforma raggiungibile al seguente indirizzo:
SCARICA QUI LA GUIDA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI
Come specificato nella introduzione alla guida stessa, recenti disposizioni normative hanno introdotto nel nostro sistema tributario delle alternative all’utilizzo diretto, da parte dei beneficiari, delle detrazioni fiscali.
Ad esempio, per certe tipologie di spese per interventi edilizi è stata prevista la possibilità di usufruire, in alternativa alla detrazione, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati.
Per queste stesse spese e per quelle sostenute dai contribuenti in seguito alla diffusione della situazione emergenziale da Covid-19 v quali spese di sanificazione, per acquisto di dispositivi di protezione, di adeguamento dei luoghi di lavoro, è stata introdotta anche la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante.
Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.
Per utilizzare questa possibilità è necessario che l’interessato lo comunichi all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione.
In merito alla cessione dei crediti l’Agenzia delle entrate ha messo a punto un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.
Piattaforma cessione crediti, per quali crediti posso utilizzarla?
Crediti già presenti in piattaforma
Le informazioni su alcuni crediti cedibili sono già a disposizione dell’Agenzia e sono visibili nella piattaforma cessione crediti.
Ad esempio parliamo dei crediti relativi:
- al bonus vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, a seguito dell’applicazione dello sconto concesso al cliente (articolo 176 del decreto legge n. 34/2020)
- alle spese di sanificazione e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, DPI (articolo 125 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute
- alle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (articolo 120 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i soggetti che le hanno sostenute.
I titolari di tali crediti accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito dell’Agenzia e possono visualizzare i propri crediti, per comunicarne l’eventuale cessione ad altri soggetti.
Crediti non presenti nella piattaforma
Altri crediti cedibili non sono noti all’Agenzia perché possono essere utilizzati dal titolare senza una preventiva comunicazione all’Agenzia stessa.
Ad esempio parliamo dei crediti relativi:
- ai canoni dei contratti di locazione di botteghe e negozi (articolo 65 del decreto legge n. 18/2020) o degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (articolo 28 del decreto legge n. 34/2020), di cui sono titolari i locatari e gli affittuari
- alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi, di cui sono titolari i soggetti che hanno sostenuto le relative spese.
Pertanto, i dati del credito e la relativa cessione devono essere preventivamente comunicati dal titolare attraverso le apposite procedure presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.
In questo modo il credito viene caricato nella piattaforma a nome del cessionario.
In particolare, i crediti dal contratti di locazione e da superbonus sono caricati nella piattaforma in seguito alla comunicazione:
- della cessione dei crediti relativi ai canoni dei contratti di locazione che determina il trasferimento del credito dal titolare ad altri soggetti cessionari (anche i proprietari degli immobili)
- delle opzioni relative alle detrazioni per Superbonus e altri interventi edilizi che determinano il trasferimento della detrazione dal titolare ai fornitori che hanno realizzato gli interventi (in caso di opzione per lo sconto) oppure ad altri soggetti cessionari (in caso di opzione per la cessione del credito).
In tutti questi casi, i cessionari dei crediti e i fornitori che hanno realizzato gli interventi accedono alla piattaforma dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia, per confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, al fine di utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure comunicarne l’eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, sempre tramite la piattaforma.
E' bene sottolineare come dice la guida che "le Comunicazioni effettuate tramite la piattaforma non possono essere annullate e le operazioni in essa eseguite non rappresentano, né sostituiscono, gli atti e le transazioni intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle relative disposizioni civilistiche e fiscali. La presenza dei crediti sulla piattaforma non significa che i crediti stessi siano stati certificati dall’Agenzia come certi, liquidi ed esigibili. Ai sensi delle vigenti disposizioni, l’Agenzia si riserva di controllare in capo al titolare originario del credito o della detrazione l’esistenza dei relativi presupposti"
Le funzionalità della piattaforma cessione crediti
Chi riceve il credito attraverso la piattaforma può:
- monitorare i crediti
- cedere crediti
- confermare di accettare la cessione tramite la funzione “Accettazione crediti”
- consultare l’elenco delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario.
Per approfondimenti SCARICA QUI LA GUIDA PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI
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730/2021: ecco il modello e le istruzioni in tedesco e sloveno per i lavoratori di confine
Pubblicati i modelli 730/2021 in lingua tedesca e slovena:
- Vordruck 730/2021, con le istruzioni per la compilazione Anleitungen für die Abfassung
- Obrazec 730/2021, con le istruzioni per la compilazione Navodila za izpolnjevanje
Per agevolare negli adempimenti tributari e in particolare nella compilazione delle dichiarazioni dei redditi i cittadini appartenenti a minoranze linguistiche residenti:
- nella provincia di Bolzano
- in Friuli Venezia Giulia
l'agenzia delle entrate ha reso disponibili i modelli scaricabili e stampabili nelle versioni italo-tedesca e italo-slovena del modello dichiarativo 730/2021, relativo ai redditi 2020.
L’Agenzia, come ogni anno, mette a disposizione i modelli e le istruzioni tradotti a beneficio delle minoranze linguistiche i quanto di tratta del modello maggiormente utilizzato da:- lavoratori dipendenti
- pensionati
corredato dalle relative istruzioni nelle due lingue diffuse nelle zone di confine del Paese.
Ricordiamo che possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario i contribuenti che nel 2021 sono:
- pensionati o lavoratori dipendenti
- persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es integrazioni salariali, indennità di mobilità)
- soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- sacerdoti della chiesa cattolica
- giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive
- persone impegnate in lavori socialmente utili
- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno. Questi contribuenti possono presentare il 730 precompilato direttamente all’Agenzia delle entrate o rivolgersi a:
- sostituto d’imposta se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo
- caf o a professionista abilitato se il rapporto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo e si conoscono i dati del sostituto di imposta che dovrà fare il conguaglio
- personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato
- produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta, IRAP e IVA
Per conoscere i casi di esonero dalla presentazione 730 leggi l'approfondimento intitolato: I Casi di esonero dalla presentazione del 730 o del Modello Redditi 2021
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Codici Tributo IMU 2020 tra conferme e novità
L’agenzia delle entrate con Risoluzione n29/E del 29 maggio ha dato istruzioni per il versamento dell’IMU (di cui all’art. 1, commi da 739 a 783 della L. 160/2019) con l’utilizzo del modello F24 precisando che restano invariati i seguenti codici tributo:
- "3912” denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE”;
- “3913” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “3914” denominato: “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “3916” denominato: “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “3918” denominato: “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “3923” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3924” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “3925” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
- “3930” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”
istituiti con le risoluzioni nn. 35/2012 e 33/2013.
Ne viene istituito uno nuovo che va ad aggiungersi ai precedenti ossia:
“3939” denominato “IMU – imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – COMUNE”.
La stessa risoluzione conferma che restano invariati anche i codici tributo per F24 EP (Enti Pubblici) già istituiti con le ris. nn. 53/2012 e n. 33/2013:
- “350E” denominato “IMU – imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
- “351E” denominato “IMU – imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;
- “353E” denominato “IMU – imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE”;
- “355E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;
- “357E” denominato “IMU – imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “358E” denominato “IMU – imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
- “359E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO”;
- “360E” denominato “IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE”.
Sanzioni e interessi dovuti in caso di ravvedimento ( tanto per gli F24 quanto per gli F24 EP) vanno pagati insieme con l’imposta municipale propria.
La risoluzione chiarisce inoltre che i suddetti codici vanno indicati nella sezione “IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”

con le seguenti istruzioni operative:
- nel campo “codice ente/codice comune” indicare il codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sulsito internet www.agenziaentrate.gov.it;
- barrare la casella “Ravv.” se il pagamento è effettuato a titolo di ravvedimento;
- barrare la casella “Acc.” se il pagamento si riferisce all’acconto;
- barrare la casella “Saldo” se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in un’unica soluzione, barrare entrambe le caselle “Acc.” e “Saldo”;
- nel campo “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nel campo “Anno di riferimento” indicare l’anno d’imposta a cui si riferisce il pagamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia barrata la casella “Ravv.”
- indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
La risoluzione in oggetto ricorda che a decorrere dall’anno 2020 è abolita l’imposta unica comunale IUC eccetto le disposizioni sulla TARI. (ai sensi dell’art 1 comma 738 della Legge 160/2019) e l’IMU imposta municipale propria è disciplinata dai commi 739-783 della Legge 160/2019.
Per approfondimenti sulla nuova IMU si legga lo speciale “Nuova IMU 2020: guida al versamento del 16 giugno”
Infine, attenzione va prestata al fatto che, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 214429/2020 sono state disciplinate, le modalità di versamento dell’IMU secondo quanto previsto dall’art. 17 del DLgs. 241/97.
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Omaggi natalizi: l’IVA sui voucher o buoni regalo per i dipendenti
Con l’avvicinarsi del Natale inizia il periodo in cui ci si occupa degli omaggi natalizi verso clienti e dipendenti.
Gli omaggi ai dipendenti sono una prassi per molte aziende, soprattutto per quelle di una certa dimensione. In merito proprio agli omaggi ai dipendenti, una fattispecie particolarmente utilizzata nella pratica è quella del voucher o buono regalo, che consente al destinatario di spendere una certa cifra presso un esercizio commerciale.
In generale:
- in merito al trattamento fiscale dei voucher, per le imposte dirette non si rilevano particolarità, mentre
- qualche parola deve essere spesa per il trattamento Iva.
Il caso più difficile è quello dei cc.dd. voucher multiuso, ovvero quelli che consentono una spesa libera da parte del possessore, che può quindi decidere cosa acquistare presso l’esercizio commerciale che ha rilasciato il voucher.
Secondo le indicazioni della prassi, la circolazione del buono è equiparata alla circolazione del denaro cioè sono semplici documenti di legittimazione, non titoli rappresentativi di merce, e pertanto non è assoggettata ad Iva. Pertanto, non c’è applicazione dell’Iva:
- nel rapporto tra la società che acquista i buoni e la società che li emette;
- nel rapporto tra la società che acquista i buoni ed i dipendenti che ne beneficiano.
Diversamente, l’Iva è applicata dall’esercizio commerciale che ha emesso il buono nel momento in cui esso è utilizzato per l’acquisto di beni.