• Principi Contabili Nazionali

    OIC: consultazione per principi contabili nazionali fino al 31 luglio

    L’OIC ha aperto una consultazione pubblica per proposte emendative ai principi contabili a seguito di richieste di chiarimento pervenute.

    Gli interessati posso inviare commenti entro il 31 luglio 2025 all’indirizzo:

    Vediamo il dettaglio dei cambiamenti proposti.

    OIC:consultazione per principi contabili nazionali fino al 31 luglio

    L'Organismo presica che i principali cambiamenti proposti intervengono su:

    • OIC 13 Rimanenze, OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di contabilizzazione degli acquisti con opzione di rivendita. Si propone di specificare che il bene acquistato è iscritto in bilancio solo se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione di rivendita non venga esercitata, questo vale sia quando l’opzione è in capo all’acquirente, sia quando è in capo al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore;
    • OIC 21 Partecipazioni in tema di contabilizzazione degli oneri accessori all’acquisto di una partecipazione. Si propone di modificare il paragrafo 6 dell’OIC 21 per precisare che la capitalizzazione degli oneri accessori non è opzionale;
    • OIC 24 Immobilizzazioni Immateriali in tema di ammortamenti di immobilizzazioni immateriali parametrati ai ricavi. Si propone di modificare al paragrafo 63 dell’OIC 24 per precisare che il ricorso ai ricavi, come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è possibile solo se: si utilizza il metodo di ammortamento a quote decrescenti e i ricavi rappresentano una approssimazione dello sfruttamento dell’attività immateriale stessa e ciò sia dimostrabile;
    • OIC 25 Imposte sul reddito in tema di contabilizzazione dell’imposta sostitutiva da corrispondere per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. Si propone di specificare che l’imposta sostitutiva è rilevata in contropartita della riserva di patrimonio netto da affrancare;
    • OIC 16 Immobilizzazioni Materiali e all’OIC 31 Fondi rischi ed oneri in tema di attualizzazione dei fondi oneri. Si propone di classificare gli effetti che derivano dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso, se rilevanti, in una voce ad hoc della classe C di conto economico.

  • Dichiarazione Redditi Persone Fisiche

    Procedura web per 8,5,2×1000 Irpef 2025 degli esonerati dalla dichiarazione

    Dal 2025, destinare l’8, 5 e 2 per mille dell’Irpef diventa ancora più semplice, anche per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi

    L’Agenzia delle Entrate ha attivato un nuovo servizio online, accessibile dall’area riservata del sito istituzionale, che consente di esprimere le proprie scelte in modo guidato e senza scaricare software.

    Procedura web per 8,5,2×1000 Irpef 2025 degli esonerati dalla dichiarazione

    Il nuovo strumento Web per esprimere le preferenze si trova tra i servizi disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia. 

    Per accedervi è sufficiente utilizzare una delle seguenti credenziali:

    • SPID
    • Carta d’Identità Elettronica (CIE)
    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)

    Una volta effettuato l’accesso, il contribuente potrà accedere alla sezione dedicata alla Scelta della destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’IRPEF” e compilare passo dopo passo le tre schede previste.

    Il percorso guidato permette di indicare:

    • l’8 per mille: da destinare allo Stato o a una confessione religiosa.
    • il 5 per mille: da assegnare a soggetti che operano in ambiti di interesse sociale (è possibile indicare direttamente il codice fiscale dell’ente prescelto).
    • il 2 per mille: da destinare a un partito politico.

    In assenza di preferenze, è possibile spuntare la voce “Nessuna scelta” e proseguire alla schermata successiva.

    Al termine della compilazione, il sistema propone un riepilogo e consente di inviare le schede tramite il tasto “Invia”

    Una volta inviate, sarà disponibile la ricevuta di avvenuta trasmissione.

    Il servizio è pensato soprattutto per i contribuenti esonerati dalla dichiarazione dei redditi, ovvero soggetti che, per motivi reddituali o anagrafici, non sono tenuti a presentare né il modello 730 né il modello Redditi PF, ma che intendono comunque esprimere la propria preferenza sulla destinazione di una quota dell’IRPEF.

    Le schede relative alla destinazione dell’8, 5 e 2 per mille devono essere trasmesse entro il 31 ottobre 2025. 

    Sono previste quattro modalità di invio:

    1. tramite la nuova procedura web, direttamente online senza download.
    2. scaricando il software dell’Agenzia e trasmettendo il file via desktop.
    3. consegnando la scheda in busta chiusa presso un ufficio postale.
    4. affidandosi a un intermediario abilitato (CAF, professionista, ecc.).

  • Senza categoria

    Bonus edicole 2025 in scadenza in 30 luglio: riepilogo delle regole

    Il Decreto 5 giugno del Dipartimento per l'Editoria reca le regole per gli aiuti alle edicole 2025. 

    Vediamo chi può presentare domanda dal 1° al 30 luglio prossimo per percepire un contributo fino a 4.000 euro.

    Bonus edicole 2025: norme di riferimento

    Il decreto in oggetto prevede che i sensi dell’articolo 1, del DPCM 17 aprile 2025, alle imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste è riconosciuto un contributo, per un importo fino a euro 4.000, pari al 60 per cento delle spese sostenute per IMU, TASI, CUP, TARI, canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento ad Internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa o di registratori telematici, acquisto o noleggio di dispostivi POS e altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico, al netto dell’IVA ove prevista.
    L’agevolazione è riconosciuta entro il limite di 10 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.

    Bonus edicole 2025: requisiti per averlo

    Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui all’articolo 1:

    • a) l’esercizio dell’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l’indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, relativo al commercio al dettaglio di giornali, periodici e riviste, quale codice di attività primario e/o prevalente;
    • b) non essere sottoposti a procedure di liquidazione volontaria, coatta amministrativa o giudiziale;
    • c) nel caso in cui l’impresa si avvalga di personale alle proprie dipendenze, essere in regola con l’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali

    Bonus edicole 2025: il contributo

    l contributo è riconosciuto in misura pari al 60 per cento delle spese, al netto dell’IVA ove prevista, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024 con riferimento alle seguenti voci di spesa:

    • a) Imposta municipale unica – IMU;
    • b) Tassa per i servizi indivisibili – TASI;
    • c) Canone unico patrimoniale – CUP;
    • d) Tassa sui rifiuti – TARI;
    • e) Spese per canoni di locazione;
    • f) Spese per i servizi di fornitura di energia elettrica;
    • g) Spese per i servizi telefonici e di collegamento a Internet;
    • h) Spese per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.
    • i) Altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico.

    Nel caso in cui l’edicola abbia garantito l’apertura domenicale in misura non inferiore al 50% del numero complessivo di domeniche in relazione al periodo di apertura, l’importo del contributo è incrementato del 10 per cento, comunque entro il limite di 4.000 euro.

    Bonus edicole 2025: presenta la domanda entro il 30 luglio

    I soggetti che intendono accedere al contributo di cui al comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del portale www.impresainungiorno.gov.it.

    Le domande in via telematica possono essere presentate dal 1° luglio 2025 (ore 10.00) al 30 luglio 2025 (ore 17.00).
    Le domande devono includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

    • a) il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2;
    • b) le spese, tra quelle indicate all’articolo 3, comma 1, sostenute nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024;
    • c) nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’articolo 3, di aver garantito, nell’anno 2024, l’apertura per un numero di domeniche in misura non inferiore al 50% del numero complessivo di domeniche in relazione al periodo di apertura;
    • d) gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

    La documentazione attestante le spese sostenute deve essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell’amministrazione in sede di controllo.

  • Oneri deducibili e Detraibili

    Prospetto Spese sanitarie Sistema TS: vale ai fini della detrazione

    Le Entrate con una FAQ del 17 luglio confermano quanto precedentemente specificato dal MEF durante il question time, relativamente alla detrainilità delle spese sanitarie.

    Ricordiamo che il MEF con la risposta n 5-04219 del 9 luglio replicava ai dubbi sull'utilizzo del prospetto del sistema TS per la detrazione delle spese mediche nel Modello Redditi PF specificando che è possibile utilizzare, ai fini della detrazione, tutte le spese indicate nel prospetto in oggetto.

    Vediamo i dettagli e la conferma ADE.

    Prospetto Spese sanitarie sistema TS: conferma MEF e ADE per utilizzo nel Redditi PF

    Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, con riferimento alla detraibilità delle spese sanitarie sostenute dai contribuenti e debitamente documentate, richiama la Circolare n 14/2023 delle Entrate che in caso di presentazione della dichiarazione precompilata, ha riconosciuto ai contribuenti la facoltà di sostituire la documentazione cartacea necessaria alla detrazione delle spese sanitarie con il prospetto delle spese scaricato dal portale STS, a condizione che venga resa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

    L'interrogante fa presente come nelle istruzioni relative al modello Redditi Persone Fisiche 2025 sia presente un rinvio generico alla predetta circolare n. 14/E del 2023 senza, tuttavia, formulare un espresso riconoscimento dell'utilizzabilità del prospetto STS quale documentazione sostitutiva ai fini della detrazione fiscale in caso di dichiarazione ordinaria non precompilata.

    Tanto premesso, chiede di sapere se si intenda "prevedere un aggiornamento delle istruzioni ministeriali al modello Redditi PF, volto a esplicitare tale facoltà, in coerenza con quanto già previsto per il modello 730, al fine di garantire uniformità di trattamento e certezza normativa, al fine di chiarire se il prospetto delle spese sanitarie reso disponibile dal STS sia utilizzabile anche ai fini della detrazione IRPEF per le spese sanitarie nel caso di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche 2025 non precompilato".

    Al riguardo, l'Agenzia delle entrate rappresenta anzitutto che il decreto legislativo n. 1 dell'8 gennaio 2024 ha introdotto il comma 1 – nell'articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, in base al quale la dichiarazione precompilata è predisposta anche per i contribuenti con redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e pensione. Pertanto, oltre al modello 730 precompilato, l'Agenzia delle entrate elabora anche il modello Redditi Persone fisiche precompilato per tutti i contribuenti, anche con partita IVA, per i quali l'Agenzia dispone di informazioni rilevanti ai fini della dichiarazione, quali redditi, oneri e spese deducibili e/o detraibili. Inoltre, il citato comma 1-bis precisa che con riferimento agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi si applicano le regole in tema di controlli di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

    Per quanto attiene alla documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni per le spese sanitarie con la circolare n. 14 del 2023, al paragrafo "Acquisizione e conservazione del modello 730 e relativi documenti", è stato chiarito che il contribuente, in luogo della documentazione (scontrini, ricevute, fatture, ecc.), può conservare/esibire il prospetto dettagliato delle spese sanitarie disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria, unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui attesta che tale prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria.

     Tale principio, come rilevato dall'Onorevole interrogante, trova applicazione a prescindere dal modello di dichiarazione utilizzato e, dunque sia se il contribuente utilizza il modello 730 che nel caso in cui venga utilizzato il Modello Redditi precompilato.

    Allo stesso modo, il citato prospetto può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del "servizio" web della dichiarazione dei redditi precompilata disponibile nell'area riservata presente sul sito dell'Agenzia delle entrate e che, quindi, compilano e presentano la dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche) in via autonoma. In quest'ultimo caso, ovviamente, non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo di cui al richiamato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

    La possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria è di fatto affermata anche nelle istruzioni ai modelli sia 730 che Redditi – Persone fisiche attraverso un generico richiamo alla citata circolare. 

    Occorre, infatti considerare che le istruzioni ai modelli forniscono indicazioni su una pluralità di casistiche e, pertanto, in particolare per quanto attiene agli aspetti interpretativi, non possono che fornire indicazioni sintetiche.

    Tanto premesso, per una maggiore chiarezza sarà cura dell'Agenzia fornire chiarimenti sulla possibilità di attestare le spese sanitarie tramite il prospetto delle spese sanitarie disponibile nel Sistema Tessera Sanitaria anche per il Modello Redditi Persone fisiche mediante la pubblicazione di un'apposita FAQ esplicativa sul sito dell'Agenzia arrivata in data 17 luglio scorso "è possibile attestare il sostenimento delle spese sanitarie indicate nella dichiarazione dei redditi (Modello 730/2025 e REDDITI PF 2025) anche attraverso il prospetto di dettaglio delle spese reso disponibile digitalmente dal Sistema Tessera Sanitaria.
    L'esibizione del prospetto è alternativa alla conservazione di tutti i documenti di spesa sanitari, come fatture, scontrini e ricevute, purché, come in , accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la corrispondenza tra le spese elencate nel prospetto e quelle fornite dal Sistema Tessera Sanitaria.

  • Enti no-profit

    Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale

    Viene approvato un emendamento al DL fiscale  (DL n 84/2025) sull’esenzione Imu per le ASD e SSD.

    In particolare, è stato approvato in commissione Finanze alla Camera un correttivo al decreto fiscale (Dl 84/2025) che interviene sui requisiti di accesso al regime di esenzione Imu in ambito sportivo.

    L'esenzione spetta a condizione che gli immobili siano utilizzati da enti non commerciali per lo svolgimento di attività sportive esclusivamente con modalità non commerciali.

    Esenzione IMU immobili usati per sport dilettantistici: novità dal DL Fiscale

    Con le novità approvate in sede di onversione del decreto fiscale (DL 84/2025) è stata introdotta un'importante misura in favore del mondo sportivo dilettantistico e IMU.

    Si prevede l’esenzione dall’IMU per gli immobili di proprietà di associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD), regolarmente iscritte al RASD, a condizione che svolgano esclusivamente attività non commerciali.

    Per la non commercialità dell'ente e necessario che essi:

    • offrano gratuitamente i servizi,
    • oppure li offrano dietro pagamento di un compenso simbolico,
    • comunque non superiore al 50% dei prezzi medi praticati per attività simili svolte a scopo di lucro nello stesso territorio comunale.

    La novità si applica a Federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che risultano iscritti nel medesimo Registro RASD.

    Le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD e SSD) possono usufruire dell’esenzione dall’IMU, a condizione che gli immobili di loro proprietà siano interamente destinati ad attività sportive non professionistiche e senza finalità di lucro.

    Qundi tali attività non devono generare reddito commerciale, oppure che eventuali ricavi siano del tutto marginali rispetto all’impostazione non lucrativa dell’impiego dell’immobile.

    Inoltre, i prezzi richiesti non devono essere collegati al reale costo del servizio offerto, confermando così l’assenza di finalità economiche.

    Con la nuova norma approvata attraverso l’emendamento al Decreto Fiscale, si stabilisce che per riconoscere l’esenzione IMU prevista dall’art. 1, comma 759, lett. g), della legge 160/2019, è necessario fare riferimento ai criteri stabiliti nel regolamento ministeriale 200/2012.

    In particolare, per verificare la natura non commerciale delle attività sportive, i comuni sono tenuti a individuare i corrispettivi medi delle attività simili a pagamento, svolte a livello locale in forma concorrenziale e l'individuazione deve avvenire:

    • con cadenza annuale,
    • consultando le rappresentanze sportive del territorio,
    • e deve esserci una pubblicazione degli importi sul sito istituzionale del comune.

    Attenzione al fatto che temporaneamente, nell'attesa che i comuni provvedano all’attuazione completa delle nuove disposizioni, il legislatore ha previsto una disciplina transitoria. per poter usufruire dell’esenzione IMU, e a tal fine è sufficiente che le ASD e SSD risultino iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD), istituito dall’art. 4 del D.lgs. 39/2021. 

  • Nautica da diporto

    Contributi nautica da diporto sostenibile: proroga domande al 1° ottobre

    Con decreto del 14 luglio viene ulteriormente prorogato alle ore 12.00 del 1° ottobre 2025 il termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione relative agli investimenti nel settore della nautica da diporto sostenibile, già prorogate con Decreto MIMIT del 9 giugno al 15 luglio.

    Conn il Decreto 20 giugno il MIMIT  ha pubblicato  le domande ammesse allo stato attuale e ha disposto  la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti indicati nell’Allegato A. 

    Attenzione al fatto che, gli ammessi devono adempiere a quanto evidenziato nell'art 4 dello stesso decreto per ricevere il contributo di cui si tratta.

    Ricordiamo che le regole operative sono state fissate con il DD del 11 marzo 2025.

    In sintesi la misura agevolativa prevede la concessione sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, peer la sostituzione di motori nautici endotermici con motori elettrici e  prevedono un importo concedibile

    •  fino a 8.000 euro nel caso di persona fisica e 
    • fino a 50.000 euro nel caso di impresa.

    Fermi i limiti soggettivi imposti, il contributo per ogni singolo motore elettrico fuoribordo dotato di batteria integrata di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, è di 2.000 euro mentre per quelli fuoribordo con batteria esterna, entrobordo, entrofuoribordo o POD di propulsione è di 10.000 euro.

    Fondo incentivi nautica da diporto: i beneficiari

    Possono beneficiare delle agevolazioni le persone fisiche e le imprese proprietarie di unità da diporto utilizzate per:

    • a) navigazione da diporto effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Codice della nautica da diporto;
    • b) fini commerciali, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Codice della nautica da diporto;
    • c) nautica sociale, come disciplinata dall’articolo 2-bis, comma 1, del Codice della nautica da diporto.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le persone fisiche devono:

    • a) essere residenti o stabiliti nel territorio dello Stato;
    • b) essere nel pieno godimento dei diritti civili;
    • c) non trovarsi nelle condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

    Ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono:

    • a) risultare “attive”, regolarmente costituite, iscritte al Registro delle imprese ed essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
    • b) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto un ordine di recupero;
    • c) non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui al comma 4.

    Non sono ammesse alle agevolazioni  le imprese:

    • a) che operano nei settori, non rientranti nel campo di applicazione del regolamento de minimis, della pesca e dell’acquacoltura. A tal fine, rileva il codice di attività prevalente della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 esercitato dal soggetto richiedente e comunicato con modello AA7/AA9, all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio;
    • b) destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto
    • legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
    • c) che si trovano nelle condizioni ostative previste dalla disciplina antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
    • d) che si trovano in stato di liquidazione o che sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
    • e) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
    • f) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda

    Fondo incentivi nautica da diporto: spese ammissibili

    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese per la sostituzione e contestuale rottamazione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica, nonché per l’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto, che rispettino le specifiche di cui ai commi 2 e 3.

    Ai fini dell’ammissibilità, le spese possono riguardare l’acquisto di motori elettrici di potenza non inferiore a 0,5 Kw e fino a 12 Kw, destinati alla propulsione delle seguenti unità da diporto:

    • a) di tipo fuoribordo (FB), se predisposti per il posizionamento sulla poppa dell’unità;
    • b) di tipo entrobordo (EB) ed entrofuoribordo (EFB);
    • c) di tipo “POD” di propulsione.

    I motori elettrici devono essere commercializzati in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ove applicabile e rispondere:

    • a) allo standard UNI EN 16315 e successivi emendamenti, per i motori di propulsione elettrici;
    • b) allo standard ISO/TS 23625:2021 e successivi emendamenti, per le batterie al litio;
    • c) alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, per le batterie di altra tipologia

    Fondo incentivi nautica da diporto: importo dell’aiuto

    L’agevolazione, fermi i limiti soggettivi di cui al successivo comma 2, è concessa sotto forma di contributo a fondo perduto e nella misura massima del 50% (cinquanta percento) delle spese ammissibili nel limite dei seguenti importi:

    • a) euro 2.000,00 (duemila/00), per motori elettrici fuoribordo (FB) dotati di batteria integrata;
    • b) euro 10.000,00 (diecimila/00) per:
      • i. motori elettrici fuoribordo (FB) con batteria esterna;
      • ii. motori elettrici entrobordo (EB), entrofuoribordo (EFB) o POD di propulsione, dotati di batteria esterna.

    Ciascun soggetto beneficiario di cui all’articolo 4 può presentare una sola domanda di agevolazione, riferita all’acquisto di uno o più motori di cui all’articolo 5, entro i seguenti limiti:

    • a) nel caso in cui il richiedente sia una persona fisica, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di un massimo di due motori di cui all’articolo 5, fino a un importo di contributo complessivamente concedibile di euro 8.000,00 (ottomila/00);
    • b) nel caso in cui il richiedente sia un’impresa, la domanda di agevolazione può riguardare l’acquisto di più motori di cui all’articolo 5, fino a un importo massimo di contributo complessivamente concedibile di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

    Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse, nel caso di imprese, ai sensi del

    regolamento de minimis e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

    Fondo incentivi nautica da diporto: domande entro il 1° ottobre

    Per accedere all’agevolazione i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero

    Nell’istanza di agevolazione, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, il soggetto richiedente fornisce:

    • a) i dati anagrafici;
    • b) gli estremi della licenza di navigazione per le imbarcazioni da diporto registrate nell’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), ovvero della DCI relativa al natante da diporto per il quale è destinato il propulsore elettrico, riportante l’indicazione della matricola del motore endotermico da rottamare;
    • c) l’indicazione dell’importo del contributo richiesto, accompagnata da idoneo preventivo di spesa attestante il costo della sostituzione del motore endotermico alimentato da carburanti fossili con un motore ad alimentazione elettrica conforme ai requisiti indicati all’articolo 5, nonché il costo dell’acquisto di un eventuale pacco batterie per l’impiego e l’istallazione in unità da diporto;
    • d) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) per eventuali comunicazioni connesse alla concessione del contributo.

    Con il Decreto dell'11 marzo 2025 sono state definite le indicazioni pratiche per le domande è in particolare è stato previsto che le domande di agevolazione di cui all’articolo 7, comma 1 del decreto 5 settembre 2024, devono essere redatte in lingua italiana e presentate esclusivamente tramite la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale di Invitalia pena l’invalidità e l’irricevibilità, dopo varie proroghe entro il 1° ottobre 2025.

    L’accesso alla piattaforma informatica avverrà tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica. 

    I soggetti proponenti potranno delegare alla compilazione della domanda una persona fisica individuata a mezzo di delega conferita con le formalità di cui agli articoli 21, comma 1, e 38, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

    È richiesto il possesso di una casella di posta elettronica certificata (PEC) attiva. All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, ai  soggetti proponenti sarà rilasciato dalla piattaforma il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato, ai sensi dell’articolo 5, commi 6 e 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41

    Allegati:
  • Oneri deducibili e Detraibili

    730/2025: le spese funebri

    Il Modello 730 e il Modello Redditi PF 2025 contengono come ogni anno la sezione per detrarre le spese funebri.

    In particolare, le spese funebri vanno indicate:

    • nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730
    • nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF

    Riepiloghiamo tutte le regole da seguire e elenchiamo la documentazione da conservare.

    Spese funebri: istruzioni per il 730 e il Modello redditi 2025

    Per le spese funebri, in dichiarzione, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento  da chiunque sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta.

    Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri come, ad esempio, l’acquisto di un loculo prima della morte (Risoluzione 28.07.1976 n. 944).
    Si considerano spese funebri non solo quelle per le onoranze, ma anche quelle connesse al trasporto e alla sepoltura.
    La detrazione spetta anche per le spese funebri sostenute all’estero acerte condizioni:

    • analogamente a quanto precisato nel caso di spese mediche sostenute fuori dal territorio nazionale, la documentazione in lingua originale comprovante tali spese sia corredata da una traduzione giurata in lingua italiana, 
    • tranne che non sia redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, nel qual caso la traduzione può essere eseguita e sottoscritta dal contribuente.

     La documentazione redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente è residente nella Regione Friuli Venezia Giulia e appartiene alla minoranza slovena.

    Detrazione spese funibri: limiti 2025

    La detrazione compete nel limite massimo di spesa di euro 1.550. Tale limite non è riferito al periodo d’imposta, ma a ciascun decesso.
    Dall’anno di imposta 2020 la detrazione dall’imposta lorda per le spese funebri spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predetto limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro
    240.000. Dall’anno d’imposta 2020 la detrazione per le spese funebri spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
    Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2025 (punti da 341 a 352) con il codice 14-

    Spese funebri: dove indicarle nel 730 e nel Modello Redditi 2025

    Abbiamo detto che nei due modelli dichiarativie per il 2025 anno di imposta 2024 le spese funibri vanno indicata:

    • nel rigo E8/E10, cod. 14 del Modello 730:

    Per le spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. 

    Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. 

    Nel caso di più eventi occorre compilare più righi da E8 a E10 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.

    • nei righi da RP8 a RP13, codice14 nel Modello redditi PF:

    Con il codice 14 indicare gli importi delle spese funebri sostenute per la morte di persone, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con esse. L’importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.550,00 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa. Nel caso di più eventi, occorre utilizzare più righi da RP8 a RP13 riportando in ognuno di essi il codice 14 e la spesa relativa a ciascun decesso.
    L’importo deve comprendere anche le spese indicate con il codice 14 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione
    Unica.

    Detraibilità spese funebri 2025: la documentazione da controllare e conservare

    Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante la relativa annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale, da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. In alternativa, l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” può essere dimostrato mediante prova cartacea della transazione (ovvero tramite ricevuta della carta di debito o della carta di credito, copia bollettino postale, MAV, dei pagamenti con PagoPA, estratto conto, ecc.).
    Se la spesa funebre è sostenuta da soggetti diversi dall’intestatario della fattura, affinché questi possano fruire della detrazione è necessario che nel documento originale di spesa sia riportata una dichiarazione di ripartizione della stessa sottoscritta anche dall’intestatario del documento