• Rimborso Iva

    Rimborso IVA per non residente: quando è possibile

    Con la Risposta a interpello n 319 del 24 dicembre le Entrate chiariscono il perimetro del rimborso IVA per non residenti, vediamo i dettagli.

    Rimborso IVA per non residente: quando è possibile

    Viene chiarito che, per un soggetto passivo IVA non residente, è possibile chiedere il rimborso dell’IVA con la procedura web nel caso in cui questi svolga in Italia due attività, di cui una mediante la propria identificazione diretta.

    A tal fine è necessario che le attività siano contabilmente tenute distinte, optando per il regime di separazione.

    Il caso di specie riguarda una ditta spagnola, operante nel settore immobiliare, che ha acquistato in Italia:

    • un fabbricato industriale in categoria D/7, da affittare a soggetti passivi d’imposta stabiliti in Italia esercitando l’opzione per l’applicazione dell’IVA:
    • un immobile di civile abitazione in categoria A/3 da affittare a persone fisiche.

    Viene specificato che dato che i beni immobili si trovano in Italia, sia gli acquisti degli stessi che le prestazioni di servizi di locazione sono rilevanti nel territorio dello Stato.

    L'istante è a credito per l’attività avente a oggetto l’immobile strumentale dato che non è possibile compensare verticalmente l’imposta assolta all’atto dell’acquisto del bene con l’IVA da applicare in via di rivalsa alle prestazioni di servizi.

    Per l’immobile abitativo è, invece esente da IVA

    Il soggetto spagnolo ha provveduto a identificarsi direttamente, ex art. 35-ter del DPR 633/72 e, mediante tale posizione IVA, procederà a emettere fatture nei confronti dei privati consumatori e ad adempiere agli obblighi IVA connessi. 

    Tutto ciò premesso, l’istante chiede se sia possibile ottenere il rimborso dell’IVA assolta sul bene immobile strumentale con la procedura di cui all’art. 38-bis2 del DPR 633/72, dato che la restituzione non può essere chiesta da soggetti non stabiliti in Italia che ivi abbiano effettuato operazioni diverse da quelle soggette a inversione contabile, da quelle non imponibili relative a servizi di trasporto o accessorie ai trasporti, Si chiede se lo svolgimento di altra attività ossia la locazione dell’immobile abitativo, esente da IVA, non soggetta a reverse charge e priva del diritto alla detrazione, faccia decadere la ditta spagnola dal diritto di beneficiare del rimborso mediante portale elettronico.

    L’Agenzia delle Entrate conferma che la procedura è ammessa anche nel caso il richiedente Ue si identificato in Italia o abbia un rappresentante fiscale “purché ne ricorrano le condizioni ed in assenza di cause ostative”. 

    Inoltre, le fatture di acquisto recanti l’imposta oggetto di rimborso:

    • devono essere intestate alla partita IVA estera del soggetto non residente e non a quella italiana;
    • per conseguenza, non devono confluire nelle liquidazioni IVA e nelle dichiarazioni IVA della posizione IVA locale.

    Nel caso di specie, le fatture dell’acquisto dell’immobile strumentale sono intestate alla partita IVA spagnola della ditta e le stesse non rientrano né nelle liquidazioni IVA, né tra le operazioni dichiarate con partita IVA italiana, “Per rendere evidente la distinzione delle due attività” e il fatto che il rimborso tramite il portale elettronico sia pertinente a solo una di queste, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il soggetto spagnolo possa optare per la separazione delle attività ai sensi dell'articolo 36 comma 3 del DPR 633/72.

  • Agricoltura

    Ismea investe 2026: domande fino al 15 maggio

    Pubblicato il Bando 2026 ISMEA Investe per il settore agricoltura. 

    La domanda può essere presentata a partire dalle ore 12,00 del giorno 8 gennaio 2026, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12,00 del giorno 15 maggio 2026. 

    Nel corso di tale periodo lo sportello telematico sarà aperto nei giorni feriali dalle ore 9,00 alle ore 18,00 ad eccezione del primo giorno di apertura (dalle ore 12,00 alle ore 18,00) e del giorno di chiusura dello sportello telematico (dalle ore 9,00 alle ore 12,00).

    Ricordiamo in breve che, l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA in attuazione del Decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, intende incentivare e sostenere finanziariamente sul territorio nazionale progetti di investimento, sviluppo o consolidamento da parte delle imprese del settore agricolo e agroalimentare specificatamente individuate all’art. 3 del menzionato Decreto ed espressamente richiamate all' art. 4 del Bando attraverso:
    1. interventi finanziari a condizioni agevolate (FAG), mediante la concessione di mutui a tasso di interesse agevolato e con durata fino a 15 anni, di cui fino a 5 di preammortamento, di cui al Capo II del Decreto;
    2. interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM) mediante interventi di equity, quasi equity, prestiti obbligazionari, finanziamenti, strumenti finanziari partecipativi in caso di società cooperative, di cui al Capo III del Decreto.

    La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 100 milioni, dei quali 50milioni destinati agli interventi FAG e 50 milioni agli interventi FCM con la possibilità di trasferimento delle risorse tra le due linee di intervento descritte.

    Ismea investe 2026: i beneficiari

    La partecipazione al presente Bando è riservata a:

    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli, compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
    • società di capitali, anche in forma cooperativa, che operano nella produzione di beni prodotti nell’ambito delle relative attività agricole, individuate ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
    • società di capitali partecipate almeno al 51 per cento da imprenditori agricoli, cooperative agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente, ovvero le cooperative i cui soci siano in maggioranza imprenditori agricoli, che operano nella distribuzione e nella logistica, anche su piattaforma informatica, dei prodotti agricoli compresi nell’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

    Limitatamente agli interventi finanziari a condizioni di mercato (FCM), nel caso di società di capitali con veste giuridica di S.r.l. l’eventuale ammissione all’intervento ISMEA – mediante aumenti di capitale o sottoscrizione di prestiti obbligazionari – sarà condizionata alla trasformazione della società richiedente in S.p.A.

    Ismea investe 2026: le condizioni

    Gli interventi finanziari a condizioni agevolate sono effettuati dall’ISMEA nella forma di finanziamento a tasso di interesse agevolato.
    Il tasso di interesse al quale viene concesso il finanziamento agevolato, è pari al 30% del tasso di interesse costituito da un tasso-base e da un margine, entrambi determinati secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02. 

    La componente rappresentata dal margine è fissa e determinata alla data della concessione delle agevolazioni. 

    La componente rappresentata dal tasso-base è variabile: per le prime due rate semestrali equivale al tasso base vigente alla data di concessione delle agevolazioni; a partire dalla terza rata semestrale, è calcolata in base alla media dei tassi-base mensili, rilevati dalla Commissione europea per quanto riguarda l'Italia e pubblicati alla pagina internet https://competition-policy.ec.europa.eu/state- aid legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en nei dodici mesi precedenti a ogni scadenza. In ogni caso il tasso di interesse agevolato sarà almeno pari a 0,50%.
    Il finanziamento agevolato ha durata massima di quindici anni, di cui:

    • non più di 5 anni di preammortamento,
    • non più di 10 anni di ammortamento, con rate semestrali posticipate a quota capitale costante.

    I contributi previsti dal presente Bando possono essere cumulati secondo le disposizioni del D.M. 29 dicembre 2023 ed in particolare:

    • con altri aiuti di Stato nella misura in cui questi ultimi riguardino costi ammissibili individuabili diversi; con altri aiuti di Stato in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell’allegato A al D.M. 29 dicembre 2023.

    In ogni caso deve essere garantito il rispetto del divieto di doppio finanziamento previsto dalla normativa europea e nazionale nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

    Sono ammessi al finanziamento agevolato i progetti con un ammontare di spese ammissibili compreso tra 2 milioni e 20 milioni di euro.

    Gli interventi, ritenuti ammissibili, devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. 

    Le agevolazioni si intendono concesse con la delibera di approvazione dell’ISMEA che individua il soggetto beneficiario, le caratteristiche del progetto finanziato, l’ammontare del finanziamento, la misura del tasso di riferimento e quella delle agevolazioni concesse in termini di ESL, le spese ammesse, i tempi per l’attuazione del progetto e la durata del finanziamento agevolato oltre alle condizioni dell’erogazione, ai successivi controlli e alle penalità a carico del beneficiario in caso di violazioni e/o inadempimenti degli impegni assunti.

    Scarica qui il bando completo per tutti i dettagli per le domande da presentare entro il 15 maggio 2026

  • IMU e IVIE

    Esenzione IMU per genitore affidatario di figlio maggiorenne senza reddito

    Una CTP con sentenza n 241/2025 depositata a fine anno si è espressa in tema di IMU ribadendo che la casa familiare gode del regime di esenzione Imu in capo all’ex coniuge assegnatario di tale immobile e affidatario del figlio anche qualora quest’ultimo sia divenuto maggiorenne, purché non sia ancora economicamente autosufficiente. 

    Affidatario del figlio minorenne: non paga IMU

    La vincenda partiva dalla impugnazione di un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2020 con cui il Comune accertava un omesso versamento Imu in capo all’ex coniuge assegnatario e non proprietario dell’abitazione familiare e affidatario di un figlio divenuto maggiorenne proprio lo stesso anno. 

    Generalmente, a seguito di separazione o divorzio, la casa familiare viene assegnata dal giudice al genitore affidatario dei figli, tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei medesimi figli a conservare il loro habitat domestico, genitore assegnatario che è tra i soggetti passivi Imu. 

    L'articolo 1, comma 743 della legge n. 160/2019 stabilisce che il provvedimento giudiziale di assegnazione costituisce, ai soli fini dell’Imu, il diritto di abitazione del genitore affidatario sulla casa familiare. 

    Il genitore non affidatario, anche se proprietario, è escluso dall’Imu, in quanto sulla casa familiare insiste il diritto reale di abitazione del genitore affidatario.

    L’articolo 1, comma 741, lettera c) n. 4 della legge n. 160/2019, stabilisce che la casa familiare assegnata al genitore affidatario rientra tra le fattispecie assimilate all’abitazione principale, con le correlate agevolazioni ai fini dell’Imu.

    Secondo una risposta interpretative IFEL ANCI, e una della Cassazione ossia la n 10204/2019 da sempre alcuni Comuni, come accaduto nel caso di specie della sentenza in esame, tendono a disconoscere, ai fini dell’Imu, l’assimilazione all’abitazione principale della casa familiare, qualora il figlio sia divenuto maggiorenne, anche se non ancora economicamente autosufficiente.

    La Corte di giustizia tributaria di primo grado ha stabilito che la circostanza che il figlio del genitore affidatario e assegnatario della casa familiare sia divenuto maggiorenne, ma non ancora economicamente indipendente, non fa venire meno l’applicabilità dell’esenzione da Imu. 

    Per la giurisprudenza della Cassazione sul tema si richiamano le seguenti pronunce: 

    • Ordinanza n. 4303/2025
    • Ordinanza n. 23443/2025.

    cui si rimanda per il dettaglio.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione

    Con Risoluzione n 1 del 12 gennaio le Entrate hanno pubblicato il codice tributo da usare per il credito transizione 5.0.

    Credito residuo transizione 5.0: come usarlo in compensazione

    La Risoluzionne ha indicato il codice tributo "7072" per usare in compensazione in F24 il credito residuo 5.0 che risultava al 31 dicembre scorso.

    Si ricorda che l’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, nell’istituire il Piano Transizione 5.0, riconosce un credito d’imposta, alle condizioni e per gli investimenti ivi indicati.
    Il comma 13 del citato articolo 38 del d.l. n. 19 del 2024 dispone che “il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate, dell’elenco di cui all’ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo”.
    Con la presente risoluzione si forniscono indicazioni ai fini della fruizione del credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025.
    Il credito di imposta residuo al 31 dicembre 2025 è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili nel cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    L’importo annuo è utilizzato in compensazione indicando il codice tributo “7072” istituito con risoluzione n. 63/E del 18 dicembre 2024 e, quale anno di riferimento, l’anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato “AAAA”, indicato nel cassetto fiscale.

  • Agricoltura

    Credito ZES agricoltura: ufficializzate le nuove percentuali

    L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa del 10 gennaio con gli aggiornamenti delle percentuali per il credito ZES Agricoltura relativamente alle disposizioni della Legge di Bilancio 2026.

    Vediamo il dettaglio.

    Credito ZES Agricoltura: novitĂ  2026

    L’Agenzia delle Entrate ha ufficializzato l’aumento del credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo, recependo le nuove percentuali introdotte dalla Legge di Bilancio 2026.

    In particolare, in attuazione dell’articolo 1, comma 460 della Legge di Bilancio 2026 il credito d’imposta ZES unica per il settore agricolo è stato rideterminato applicando le seguenti aliquote:

    • 58,7839% per le micro, piccole e medie imprese (MPMI);
    • 58,6102% per le grandi imprese.

    La norma ha introdotto un incremento effettivo del beneficio fiscale riconosciuto alle imprese beneficiarie.

    L’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento dei plafond disponibili nel cassetto fiscale dei contribuenti interessati che pertanto possono utilizzare immediatamente il credito d’imposta ZES unica in compensazione, tramite modello F24, senza necessità di ulteriori comunicazioni o adempimenti.

    Credito d’imposta ZES Unica: riepilogo delle regole

    Il credito d’imposta ZES unica è un’agevolazione fiscale introdotta dal DL N 124/2023 finalizzata a incentivare gli investimenti in beni strumentali nuovi realizzati dalle imprese operanti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno.

    Ricordiamo che la ZES unica comprende:

    • le zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE;
    • le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    La Legge di Bilancio 2026 ha confermato il credito d’imposta ZES unica, stanziando circa 4 miliardi di euro complessivi per garantirne l’operatività della misura fino al 31 dicembre 2028 ripartiti nel dettaglio:

    • 2,3 miliardi di euro per il 2026;
    • 1 miliardo di euro per il 2027;
    • 750 milioni di euro per il 2028.

    Tra le novità inoltre vi è anche l'ampliamento del periodo di realizzazione degli investimenti agevolabili e in dettaglio sono agevolabili gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.

  • Enti no-profit

    Terzo settore: la disciplina della non commercialitĂ  nella circolare ADE

    La Bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate, in consultazione pubblica fino al 23 gennaio, contine anche un’analisi approfondita dei criteri di non commercialità delle attività di interesse generale svolte dagli Enti del Terzo Settore (ETS) ai fini dell’Imposta sul Reddito delle Società (IRES)

    Questo passaggio è centrale per comprendere quando le attività di un ETS non sono considerate commerciali, con importanti conseguenze sul regime fiscale applicabile.

    Nella Circolare questo aspetto è trattato nel paragrafo 2.2 offrendo un quadro chiaro e operativo dei criteri di non commercialità ai fini IRES per le attività istituzionali degli ETS, con particolare attenzione all’applicazione pratica del test costi/ricavi e alla gestione dei margini di tolleranza.

    La non commercialitĂ  degli ETS nella Circolare ADE

    La non commercialità per le attività di interesse generale è un concetto cardine per determinare se i proventi di un ETS restano esenti da tassazione IRES o se, al contrario, vengono trattati come reddito commerciale. 

    In estrema sintesi:

    • un’attività è non commerciale se è svolta in modo gratuito oppure se i corrispettivi percepiti non superano i costi effettivamente sostenuti per svolgerla.

    Per favorire una certa flessibilità di esercizio, la circolare introduce un margine di tolleranza del 6 %: se il margine tra ricavi e costi resta entro questo limite, l’attività può continuare a essere considerata non commerciale.

    Questo approccio ha una grande rilevanza pratica perché consente agli ETS di mantenere qualifiche fiscali favorevoli anche in caso di leggero avanzamento di entrate rispetto ai costi effettivi, senza trasformare automaticamente l’attività in commerciale 

    Il test di non commercialitĂ  degli ETS: metodi

    La circolare chiarisce che il confronto tra ricavi e costi può essere effettuato:

    • unitariamente, quando le diverse attività di interesse generale svolte dall’ente sono strutturalmente e funzionalmente omogenee (stessi processi, stessi beni e servizi).
    • separatamente, quando non è possibile individuare un’omogeneità oggettiva tra le attività. In questi casi, si calcola il rapporto costi/ricavi per ciascuna attività.

    Questa distinzione è fondamentale perché consente di valutare con maggiore precisione la natura dell’attività svolta, evitando che un’attività economicamente marginale inficia l’intero posizionamento fiscale dell’ente 

    Test di non commercialitĂ  degli ETS: costi rilevanti e loro imputazione

    Per determinare se un’attività sia non commerciale, è necessario definire correttamente quali costi sono rilevanti

    Secondo la bozza di circolare:

    • si considerano i costi diretti legati all’esercizio dell’attività. Sono inclusi anche i costi indiretti e generali, oneri finanziari e oneri tributari;
    • in presenza di costi promiscui (non direttamente attribuibili a un’unica attività), è possibile imputarli proporzionalmente ai ricavi secondo criteri coerenti con l’articolo 144 del TUIR.

    Questa impostazione evita artificiosità contabili e favorisce una maggiore trasparenza nella determinazione fiscale delle attività 

    Test di non commercialità degli ETS: margine di tolleranza del 6 %

    Un aspetto di grande rilievo pratico riguarda il margine di tolleranza del 6 %

    La circolare precisa che 9l margine è una clausola temporanea e non una franchigia strutturale: può essere applicato solo per tre esercizi consecutivi, purché l’attività sia stata pienamente non commerciale in almeno un periodo;

    Se lo scostamento positivo persiste oltre il terzo anno consecutivo, l’attività può essere considerata commerciale.

    Questa previsione è pensata per consentire agli ETS di assorbire piccole fluttuazioni di mercato senza perdere immediatamente lo status fiscale agevolato. 

  • Contenzioso Tributario

    Udienze da remoto: regole dal 1° gennaio

    Pubblicato in GU n 275 del 26 novembre il DL 25 novembre con le regole operative per le udienze da remoto

    In particolare, esso disciplina le regole  tecnico-operative  per lo svolgimento delle udienze a distanza a  decorrere  dal  1° gennaio 2026.

    Le udienze a  ìdistanza  si  svolgono ì mediante  collegamenti  da remoto utilizzando la piattaforma Microsoft Teams.

    I collegamenti da remoto sono effettuati con la  piattaforma  il  cui  servizio  è reso  con  un  canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica con un sistema  di gestione e controllo su cloud in aree (tenant) di data center ubicati nel territorio dell'Unione europea.
    Per i collegamenti da remoto è necessario che i dispositivi utilizzati rispettino le caratteristiche tecniche e di sicurezza indicate nelle «Linee guida tecnico-operative» di seguito dettagliate.

    Il decreto specifica che le regole si applicano alle udienze a distanza, le  cui comunicazioni sono inviate a decorrere dal 1° dicembre 2025.
    Restano ferme le modalità di partecipazione alle udienze a distanza  le  cui comunicazioni sono inviate sino al 30 novembre 2025 con  riferimento alle udienze da svolgersi entro il 31 dicembre 2025.

    Udienze da remoto: la partecipazione a distanza

    In particolare a partecipazione all'udienza avviene a  distanza mediante un collegamento audiovisivo da remoto con modalità tali  da  assicurare la contestuale, effettiva e  reciproca  visibilità  delle  persone collegate e la possibilità di udire quanto viene detto, a  garanzia della partecipazione e del contraddittorio.
    A decorrere  dal  1°  gennaio  2026, almeno tre giorni prima dell'udienza, l'ufficio di segreteria della Corte di giustizia tributaria  invia  una comunicazione  all'indirizzo di posta elettronica alla  parte che  ha  fatto  richiesta  del collegamento da remoto, contenente  il  link  per  la partecipazione all'udienza  a  distanza,  l'avviso  dell'ora  della  convocazione  e l'informazione che l'accesso all'udienza tramite tale  link  comporta il trattamento dei dati personali come da informativa.

    Il link è diverso per ciascuna udienza, strettamente personale e non cedibile a  terzi, fatta eccezione per l'eventuale difensore delegato.
    I magistrati, i giudici  tributari  e  i  segretari di  sezione utilizzano  per  il  collegamento  telematico il  link  inviato esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, per il cui accesso è prevista una procedura  di  identificazione  basata sull'uso di almeno due fattori di autenticazione.
    All'udienza pubblica o camerale, il Presidente del collegio o il giudice monocratico, con l'assistenza  del  segretario,  verifica  la funzionalità del collegamento.
    E' vietata la registrazione, con ogni strumento e  da  parte  di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonche' della Camera di consiglio da remota tenuta dai soli magistrati  o  giudici  tributari per la decisione degli affari.

    E' in ogni caso  vietato  l'uso  della messaggistica istantanea interna agli applicativi di  videoconferenza e  di  altri  strumenti   che   possano conservare   tracce delle dichiarazioni o opinioni espresse durante le udienze o le  camere  di consiglio, nonche' il deposito di documenti tramite la piattaforma di videoconferenza. 

    All'atto del collegamento e prima di procedere  alla discussione, i difensori delle parti  o  le  parti  che  agiscono  in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto  accade nel corso dell'udienza o della Camera di consiglio non e'  visto  ne' ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla  udienza  o  alla Camera di  consiglio,  nonche'  si  impegnano  a  non  effettuare  le registrazioni di cui al primo periodo.  Al  termine  dell'udienza  da remoto, le parti danno atto del regolare svolgimento del collegamento audio-video. 

    Tali dichiarazioni sono  riportate  dal  segretario  nel processo verbale d'udienza.

    In caso di mancato funzionamento del collegamento da remoto,  il Presidente o il giudice monocratico sospende l'udienza e, nel caso in cui sia impossibile ripristinare il collegamento, rinvia  la  stessa disponendo che  ne  venga  data  comunicazione  alle  parti  con  le modalità previste

    Udienze da remoto: il verbale di udienza

    Il  verbale di  udienza  digitale è sottoscritto con  firma elettronica qualificata o firma digitale dal Presidente o dal giudice monocratico e dal segretario dell'udienza.

    In esso si da atto  delle modalità di  accertamento dell'identità dei soggetti  ammessi a partecipare al  collegamento da  remoto, previa, ove necessario, esibizione di  documento  di riconoscimento,  della preliminare conoscenza  dell'informativa e  della  loro  libera  volontà di partecipare all'udienza da remoto, anche  per  quanto  concerne  la disciplina dei dati personali.

    Non  si provvede   all'annotazione degli   estremi   del documento di riconoscimento dei soggetti partecipanti all'udienza da  remoto.

    Nel verbale di udienza digitale si da', altresì atto che la Camera di consiglio o l'udienza si sono  svolte in videoconferenza tramite il sistema di collegamento
    Nei casi di indisponibilita' del S.I.Gi.T., il processo  verbale è redatto in formato  analogico.  

    In tal  caso,  il segretario  di sezione provvede successivamente a creare la  copia  informatica  del documento  cartaceo  e  ne  attesta  la   conformità all'originale apponendo la firma  elettronica  qualificata  o  firma  digitale. 

    Il processo verbale d'udienza redatto in  formato  analogico è  parte integrante del fascicolo processuale, tenuto  e  formato

    Il  processo  verbale d'udienza redatto in formato analogico è conservato.
    Il processo verbale digitale dell'udienza o la copia informatica del processo verbale analogico sono  inseriti  in forma integrale nel fascicolo informatico. 

    Udienze da remoto: le linee guida

    Le  specifiche  tecniche  funzionali alla  partecipazione dei difensori o delle parti che si difendono in proprio, sono individuate nelle linee guida tecnico-operative,  pubblicate sul  sito  internet dedicato al Dipartimento della  giustizia  tributaria  del  Ministero dell'economia e delle finanze e  aggiornate  in base  all'evoluzione normativa e tecnologica.
    Le misure tecniche e organizzative adottate al fine di garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi  connessi  ai  trattamenti dei dati personali sono regolarmente  riesaminate  e  aggiornate  dal Ministero dell'economia e delle finanze tenendo conto  dei  risultati di apposite valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati con  riferimento  ai trattamenti che presentano elevati rischi per i diritti e le liberta' degli interessati.

    Per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Microsoft Teams  il Ministero dell'economia e delle  finanze si  avvale  della  società Sogei, partner tecnologico, che ai  fini  del  trattamento dei  dati personali assume il ruolo di responsabile