• Legge di Bilancio

    PEC amministratori società: adempimento al 31 dicembre

    La Legge di Bilancio 2025 in vigore dal 1° gennaio ha previsto una novità per gli amministratori delle società, l'obbligo di PEC personale.

    Il MIMIT ha diffuso inizialmente la nota n 43836 del 12 marzo con chiarimenti in merito al nuovo adempimento.

    Il 25 giungo, a seguto di numeri dubbi e polemiche sollevate dalle stesse Camere di Commercio, il MIMIT ha pubblicato una nuova nota n 654 di chiarimenti, tutte le regole per il nuovo adempimento. 

    PEC Amministratori di società: come procedere

    Il comma 860 modifica l’articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, numero 179, disponendo l’estensione dell’obbligo di possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) anche agli amministratori di imprese costituite in forma societaria.

    Nella relazione illustrativa alla legge si evidenziava che la ratio della norma è quella di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica amministrazione.
    In questo modo, inoltre, si uniforma l'uso della PEC tra tutte le tipologie di imprese, favorendo l'integrazione nel sistema digitale nazionale.

    Avendo la norma una formulazione generica, le Camere di Commercio prima dei chiarimenti MIMIT hanno diffuso il proprio orientamento interpretativo, tanto per le società già esistenti quanto per quelle neocostituite.

    In data 12 marzo è arrivato il primo chiarimento del MIMIT con la nota n 43836 con cui relativamente al termine viene specificato quanto segue:

    • In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno – salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore – assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025.
      Si demanda al Sistema camerale la diffusione dell’informazione presso le imprese, di cui sarà in ogni caso data notizia anche mediante pubblicazione di apposita nota informativa sul sito istituzionale del Ministero.

    Pertanto il 30 giugno è termine indicato nella nota del Ministero.

    La stessa nota MIMIT con chiarezza indicava che:

    • l'obbligo di PEC per gli amministratori riguarda tutti gli amministratori e si assolve iscrivendo un indirizzo PEC personale,
    • le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025, o per quelle che – pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente – presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, lo si è individuato in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione nel registro delle imprese,
    • l’iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria,
    • l’omissione della indicazione della PEC, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di commercio ricevente l’istanza dovrà pertanto disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

    Per istruzioni pratiche su come procedere leggi anche: PEC amministratori: come si comunica al registro imprese?

    A seguito dei dubbi sollevati dalle camere di commercio d'Italia,  il termine del 30 giugno, slitta al 31 dicembre 2025 e giungono lteriori precisazioni nella nota MIMIT n 654 del 25 giugno.

    PEC amministratori società: come orientarsi con le istruzioni della nota MIMIT

    La nota del 25 giugno evidenzia che "in considerazione dei limiti e vincoli posti dall'ordinamento ad un intervento per via interpretativa, questa Direzione Generale si riservava, anche alla luce delle criticità e delle segnalazioni che fossero medio termine emerse dal territorio, dal Sistema camerale e dagli attori professionali e imprenditoriali coinvolti nell'attuazione della norma, di procedere a successivi interventi volti ad ampliare e, ove necessario, correggere le indicazioni applicative fornite alle Camere, comunque garantendo un'attuazione della disciplina conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale.
    Sono state recentemente sottoposte all'attenzione di questo Ministero talune criticità che starebbero emergendo sul territorio, anche in conseguenza di prassi camerali difformi, con particolare riferimento, tra l'altro, al termine entro il quale i soggetti obbligati sono chiamati ad effettuare la prevista iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel registro delle imprese.
    Come noto, nella richiamata ministeriale del 12 marzo scorso erano esposte in merito le seguenti considerazioni.

    Premessa l'indubbia applicazione della norma di cui all'arti8colo 1 comma 860, della legge n. 207 del 2024 sia alle imprese costituite a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione, sia alle imprese alla medesima data già costituite, si rilevava l'assenza di un espresso termine di adempimento, non determinato dal legislatore né altrimenti rintracciabile per via interpretativa 
    se non mediante ricorso alla ordinaria disciplina in materia di entrata in vigore delle disposizioni legislative, di cui all'art 10 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
    Valutata pertanto la opportunità di individuare un termine che consentisse una «legittima applicazione dell'obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari», nonché «alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell'obbligo», questa Direzione Generale procedeva dunque, in un'ottica di semplificazione dell'onere e di favor per le imprese chiamate all'adempimento, ad individuare un termine per la prima comunicazione da parte delle imprese già costituite alla data di entrata in vigore dell'obbligo, fissandolo alla data del 30 giugno 2025.
    Al riguardo è stato recentemente rappresentato a questo Ministero che la data così individuata genererebbe criticità operative 
    anche in ragione della concomitanza con gli adempimenti societari connessi all'approvazione dei bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2024, esprimendosi da più parti l'auspicio per un differimento del termine di comunicazione in parola alla data del 31 dicembre 2025.
    In merito,
     anche tenuto conto delle interlocuzioni con gli Uffici di diretta collaborazione del Sig. Ministro e con gli Uffici del Sottosegretario di Stato con delega, al fine di consentire una più ordinata attuazione dell'obbligo normativo, al contempo curandone un contemperamento con le esigenze esposte dal mondo professionale e imprenditoriale, si intende modificare le indicazioni già fornite alle Camere di commercio prevedendo la traslazione del termine di adempimento qui all'esame sino alla data del 31 dicembre 2025.
    Rimangono allo stato immodificate e qui confermate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite con la più volte richiamata nota prot. n.43836 del 12 marzo u.s..
    Si invitano le Camere di commercio destinatarie della presente a voler dare seguito alle indicazioni complessivamente fornite da questa Direzione Generale, curando la corretta diffusione dell'informazione presso le imprese."

    Allegati:
  • Enti no-profit

    Attività di controllo su ETS: pubblicato il decreto con tutte le regole

    In gazzetta ufficiale del 15 settembre viene pubblicato il Decreto 7 agosto del Ministero del Lavoro con Definizione di forme, contenuti, termini e modalita' per  l'esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli enti  del terzo settore.

    Il decreto ha ad oggetto:

    • a) la definizione delle forme, dei contenuti, dei termini e delle modalita' per l'esercizio da parte del Ministero del lavoro  e  delle politiche sociali, e degli  Uffici del registro unico nazionale del terzo settore, delle  funzioni  di vigilanza,  controllo  e  monitoraggio relative al sistema di registrazione e controllo degli enti del terzo settore, di  cui all'articolo  2  del presente decreto;
    • b) la definizione  delle  modalita'  di  raccordo  con  le  altre amministrazioni interessate e degli schemi delle relazioni annuali di cui all'articolo 95 comma 2 del decreto legislativo 117 del 2017;
    • c)  la  definizione  dei  criteri,  requisiti  e  procedure   per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di controllo  da  parte delle reti associative nazionali,  e degli enti accreditati come centri di servizio per  il  volontariato, delle forme di vigilanza  da  parte  del Ministero sui Soggetti autorizzati e dei criteri  per  l'attribuzione ad essi delle relative risorse finanziarie, ove previste.

    Sono fatte salve l'attivita' di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale di  competenza  dell'Ispettorato  nazionale  del lavoro,   l'attivita'   di   controllo   di   competenza   di   altre amministrazioni, nonche' le diverse tipologie di  controlli  previste dalle disposizioni vigenti, con particolare riguardo ai controlli  di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 117 del 2017 da  parte dell'amministrazione   finanziaria.   

    L'amministrazione   finanziaria trasmette al competente  Ufficio  del  RUNTS  gli  elementi  utili  a valutare la cancellazione di  un  ETS  dal RUNTS,  risultanti  dalle attivita' di  controllo  da  essa  svolte,  secondo  quanto  disposto dall'art. 94 comma 2 del decreto legislativo n. 117  del 2017.  

    Sono altresi' fatti salvi i controlli  amministrativi  e  contabili  delle amministrazioni pubbliche  e  degli  enti  territoriali  che  erogano risorse  finanziarie  o concedono  l'utilizzo  di  beni  immobili  o strumentali di qualsiasi genere agli ETS  per  lo  svolgimento  delle attivita' statutarie di interesse generale, necessari  a  verificarne il corretto impiego da parte degli ETS beneficiari.

    I  controlli  sugli  ETS sono esercitati nell'interesse pubblico e a tutela della funzione sociale svolta dagli enti  medesimi.  

    Se  ne  ricorrono  i  presupposti   i competenti Uffici del RUNTS, all'esito  dei  controlli  esperiti  dai soggetti autorizzati, adottano i provvedimenti previsti dal  decreto legislativo  n.  117  del  2017,  con  particolare  riferimento  agli articoli 32, comma 1-bis, 35, comma 1-bis, 48, comma 4, 50, comma  1. 

    Se ne ricorrono i presupposti, essi irrogano altresi' le sanzioni  di cui all'articolo 48 dello stesso decreto legislativo n. 117 del 2017. 

    Le risultanze dei controlli sono acquisite ai  fini  della  revisione periodica del RUNTS, ai sensi dell'articolo 51 del  medesimo  decreto legislativo n. 117 del 2017. 

    L'Ufficio  del RUNTS  competente  puo' utilizzare gli esiti dei controlli effettuati nei confronti degli ETS costituiti in forma di fondazione per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 25, 26 e 28 del codice civile.

    Il Ministero autorizza, ai sensi delle disposizioni del presente decreto, le  RAN  e  i  CSV, che  ne  facciano  richiesta,  all'esercizio dell'attivita' di controllo nei confronti degli ETS ad essi aderenti.

    Ai fini dei controlli si considerano «enti aderenti» gli ETS che abbiano dichiarato al RUNTS,  con  le  modalita' previste la  propria  affiliazione  ad  un soggetto autorizzato.

    Attenzione al fatto che il presente decreto non si applica agli enti:

    • in  possesso  della qualifica di impresa sociale, che  sono  sottoposti  a  vigilanza  ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo  n.  112  del  2017  e relative disposizioni di attuazione;
    • alle  societa'  di mutuo soccorso, anche se iscritte nella sezione  f)  del  RUNTS,  che sono sottoposte a vigilanza ai sensi del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 e relative disposizioni di attuazione.

    Controlli ETS: gli enti interessati

    Secondo il decreto sono  sottoposti  ai  controlli  esclusivamente gli ETS iscritti nelle sezioni a), b), c), e) e g) del RUNTS, compresi quelli in scioglimento volontario  o  in  concordato preventivo, ad eccezione di quelli sottoposti   a  gestione commissariale ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del codice civile, e alle procedure concorsuali di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

    Controlli ETS: le tipologie

    Le tipologie di controlli sono finalizzati ad accertate:

    • a)  la  sussistenza  e  la  permanenza  dei  requisiti  necessari all'iscrizione nel RUNTS;
    • b) il perseguimento delle finalita' civiche, solidaristiche o  di utilita' sociale;
    • c) l'adempimento degli  obblighi  derivanti  dall'iscrizione  nel RUNTS.

    I controlli sono «ordinari» o «straordinari»:

    • sono «ordinari» i controlli programmati di cui  all'articolo  51 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e all'articolo 21  del decreto  del  Ministro  del lavoro  e  delle  politiche  sociali  15 settembre 2020, n. 106, condotti a scadenza triennale  su  tutti  gli ETS di cui al precedente articolo  2,  secondo  le disposizioni  del presente decreto.
    • sono «straordinari» i controlli disposti dal competente  Ufficio del RUNTS sulla base di esigenze di approfondimento  derivanti  dagli esiti dei controlli ordinari, nonche' ogni qualvolta ed in  qualsiasi momento esso lo  ritenga  opportuno  in  ragione  di  atti  o  fatti, rilevanti per le finalita' elencate al comma 1, di cui sia  venuto  a conoscenza, anche su segnalazione di altre amministrazioni.

    Attività di controllo ETS: inarrivo i modelli di verbali utili

    Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, l'Ufficio di livello  dirigenziale  generale  del  Ministero presso il quale e' istituito l'ufficio statale del RUNTS approva  con apposito decreto i  modelli  di  verbale  dei  controlli  ordinari  e straordinari.
    Le  risultanze  delle  attivita'  di  controllo  devono  essere riportate esclusivamente nel modello  di  verbale  approvato  con  il decreto direttoriale di cui al comma 1. 

  • Dichiarazione 730

    730/2025: come correggere errori e mancanze

    Il Modello 730/2025 per dipendenti e pensionati va presentato entro il 30 settembre prossimo.

    Attenzione però al fatto che, se dopo aver inviato il modello 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati o di averli inseriti in modo errato, ed è già trascorso il periodo utile per poterlo annullar, ossia il termine del 20 giugno 2025, occorre presentare il modello “Redditi correttivo” entro il 31 ottobre 2025. 

    Dopo questa data è possibile presentare il modello “Redditi integrativo”. 

    Va evidenziato inoltre che:

    • se la nuova dichiarazione comporta un maggiore credito o un minor debito, si può chiedere l’eventuale rimborso o, in caso contrario, pagare l’imposta dovuta;
    • se il contribuente riscontra errori commessi dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale deve comunicarglielo il prima possibile, per permettergli l’elaborazione di un Modello 730 “rettificativo”;
    • se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione, le modalità di integrazione della dichiarazione originaria sono diverse a seconda che le modifiche comportino o meno una situazione a lui più favorevole.

    Vediamo le varie casistiche.

    730/2025: termini e modalità di correzione

    Integrazione della dichiarazione che comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano
    un maggiore credito o un minor debito (ad esempio, per oneri non indicati nel Mod. 730 originario) o un’imposta pari a quella determinata
    con il Modello 730 originario (ad esempio per correggere dati che non modificano la liquidazione delle imposte), a sua scelta può:

    • presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 completo di tutte le sue parti, indicando il codice 1 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio. Il Modello 730 integrativo deve essere comunque presentato a un Caf o a un professionista abilitato
      anche in caso di assistenza precedentemente prestata dal sostituto. Il contribuente che presenta il Modello 730 integrativo deve esibire
      la documentazione necessaria al Caf o al professionista abilitato per il controllo della conformità dell’integrazione che viene effettuata.
      Se l’assistenza sul Mod. 730 originario era stata prestata dal sostituto d’imposta occorre esibire al Caf o al professionista abilitato tutta
      la documentazione;
    • presentare un modello Redditi Persone fisiche 2025, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso. Il modello
      Redditi Persone fisiche 2025 può essere presentato:
      • entro il 31 ottobre (correttiva nei termini);
      • oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI Persone fisiche 2025 relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
      • oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa –
        art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

    730/2025: cosa fare se i dati del sostituto sono incompleti

    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio o di averli forniti in modo inesatto può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere tali dati. 

    Attenzione al fatto che, in questo caso dovrà indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

    Il nuovo modello 730 deve contenere, pertanto, le stesse informazioni del modello 730 originario, ad eccezione di quelle nuove indicate nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”.

    730/2025: cosa fare se vari dati sono incompleti

    Quando l'integrazione della dichiarazione riguarda vari dati da cui scaturiscono un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta invariata occorre procedere come segue.
    Se il contribuente si accorge sia di non aver fornito tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio (o di
    averli forniti in modo inesatto) sia di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione e/o la rettifica comportano
    un maggior importo a credito, un minor debito oppure un’imposta pari a quella determinata con il modello 730 originario, il contribuente
    può presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello 730 per integrare e/o correggere questi dati, indicando il codice 3 nella
    relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio.

    730/2025: cosa fare per integrazione che genera uno sfavore per il contribuente

    Se il contribuente si accorge di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l’integrazione o la rettifica comporta un
    minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello REDDITI Persone fisiche 2025.
    Il modello REDDITI Persone fisiche 2025 può essere presentato:

    • entro il 31 ottobre (correttiva nei termini). In questo caso, se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà procedere
      al contestuale pagamento del tributo dovuto, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in
      misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso);
    • entro il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa). In questo
      caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi
      calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso;
    • entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998). In questo caso se dall’integrazione emerge un importo a debito, il contribuente dovrà pagare contemporaneamente il tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e le sanzioni in misura ridotta previste in materia di ravvedimento operoso.

  • Sicurezza sul Lavoro

    Lavori sotto tensione: elenco aggiornato soggetti autorizzati

    Con il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero della Salute  del 9 settembre 2025    è stato   aggiornato l'elenco relativo a :

    1. i soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori  su impianti alimentati a frequenza industriale a  tensione superiore a 1000V e
    2. i soggetti formatori dei lavoratori impiegati per i lavori sotto tensione,

    come previsto al punto 3.4 dell'Allegato I del Decreto ministeriale 4 febbraio 2011 e  articolo 82, comma 2 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

    Attenzione al fatto che l'abilitazione si applica in particolare :

    a) ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in  tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza;

    b) alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative.

    L'elenco, allegato al  decreto, sostituisce integralmente il 13° elenco adottato con decreto direttoriale  di luglio 2025.

    Elenco soggetti autorizzati e Commissione

     L'elenco dei soggetti autorizzati  prevede  che:

    • l' iscrizione  ha validità triennale dalla data del decreto, 
    • le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di  applicazione del  D.M. 4.2.2011.

    Qualsiasi variazione nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori  intendono operare, deve essere comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, previo parere  della Commissione interministeriale  per i lavori sotto tensione  si esprime in merito alla variazione comunicata.

    A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate  può essere  disposta l'immediata sospensione  dell'  scrizione nell'elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori. 

    Nei casi di particolare gravità  si procede alla cancellazione.

    La Commissione per i lavori sotto tensione è istituita presso il Ministero del lavoro e delle  politiche sociali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è composta da: 

    a) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con  funzione di Presidente;

    b) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Ministero della salute;

    c) un rappresentante effettivo ed uno supplente del Comitato Elettrotecnico Italiano, di seguito CEI;

    d) un rappresentante effettivo ed uno supplente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di seguito INAIL.

  • La casa

    Prima casa immobile preposseduto: chiarimenti sul credito d’imposta

    Con la Risposta a interpello n 238 del 10 settembre le Entrate trattano ancora il tema della agevolazione prima casa.

    Nello specifico l’Agenzia delle Entrate interviene su una questione rilevante per la prassi applicativa delle agevolazioni “prima casa”, in particolare per quanto riguarda la possibilità di fruire del credito d’imposta ex art. 7, L. 448/1998 nei casi in cui il nuovo acquisto agevolato preceda la vendita dell’immobile già posseduto. 

    L’interpello si inserisce nel contesto della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che ha esteso da 12 a 24 mesi il termine per la rivendita dell’immobile preposseduto, ai sensi del comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa Parte I allegata al TUR.

    L'istante ha acquistato una nuova abitazione nel 2024 beneficiando dell’aliquota IVA agevolata del 4%, impegnandosi contestualmente a vendere l’immobile precedentemente acquistato con i benefici “prima casa” entro il nuovo termine biennale.

    Il quesito posto alle Entrate verte sulla possibilità di utilizzare il credito d’imposta in dichiarazione (mod. 730/2025) in relazione alla precedente imposta di registro versata, includendo anche la quota relativa al figlio fiscalmente a carico.

    L’Istante aveva acquistato nel 2003 un’abitazione in comproprietà al 50% con il futuro coniuge, beneficiando delle agevolazioni “prima casa” e versando un’imposta di registro di 1.000 euro. 

    Dopo il decesso del coniuge nel 2011, ha ereditato un ulteriore 25% dell’immobile, mentre il restante 25% è stato devoluto al figlio minore, fiscalmente a carico. 

    Nel 2024, ha effettuato un nuovo acquisto agevolato, versando IVA al 4%, impegnandosi a vendere l’immobile precedente nei termini previsti dalla legge. Il contribuente chiede di poter detrarre l’intero importo dell’imposta di registro versata nel 2003, inclusa la quota del figlio, in sede di dichiarazione dei redditi per il 2024. 

    Prima casa: il credito di imposta nel caso di immobile preposseduto

    L'agenzia ricorda che la modifica normativa introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, co. 116, L. 207/2024) ha esteso a due anni il termine per l’alienazione dell’immobile preposseduto al fine di mantenere i benefici “prima casa”, modificando il comma 4-bis della Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa Parte I allegata al TUR. 

    Tale estensione, come chiarito anche dalla risposta n. 127/2025, si applica anche ai casi in cui il termine annuale non sia ancora scaduto al 31 dicembre 2024.

    Questa disposizione consente, in deroga alla regola generale, di acquistare un nuovo immobile agevolato prima di vendere quello preposseduto, a condizione che la vendita avvenga entro due anni.

    Viene anche ricordato che l’art. 7, comma 1, L. 448/1998 riconosce un credito d’imposta nei casi in cui il contribuente alieni l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” e ne acquisti un altro, sempre agevolato, entro un anno.

     Tuttavia, con la circolare 12/E del 2016 e successivi chiarimenti (inclusa la recente risposta n. 197/2025), l’Agenzia ha esteso in via interpretativa l’applicabilità del credito anche all’ipotesi inversa: riacquisto prima della vendita, a condizione che quest’ultima avvenga entro i termini previsti dal comma 4-bis, ora due anni.

    Il diritto al credito sorge in via provvisoria con il nuovo acquisto agevolato e si consolida solo se l’alienazione dell’immobile preposseduto avviene entro i due anni. 

    In mancanza, il contribuente decade dai benefici “prima casa” e perde anche il diritto al credito.

    L’Agenzia ha precisato che il credito è personale e deve essere calcolato in proporzione alla quota di proprietà effettivamente posseduta e trasferita. 

    Nel caso di specie, l’Istante può beneficiare del credito solo nella misura corrispondente alla propria quota del 75% (50% acquisito nel 2003 + 25% ereditato nel 2011).

    La restante quota del 25%, intestata al figlio minore, non può generare credito in favore del genitore, anche se fiscalmente a carico, in quanto manca la titolarità diretta del bene.

    Ai sensi dell’art. 7, co. 2, L. 448/1998, il credito può essere utilizzato in dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto, in compensazione dell’IRPEF dovuta. Resta fermo che l’importo del credito non può superare l’imposta dovuta sul nuovo acquisto (in questo caso l’IVA al 4%).

    Allegati:
  • Contenzioso Tributario

    Cessione quote societarie ai figli: quando è reato perchè evitare recupero debiti fiscali

    Con Sentenza n. 29943/2025 la Cassazione ha stabilito che configurano il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex articolo 11 Dlgs n. 74/2000), anche i comportamenti che appaiono formalmente leciti ma che complessivamente rappresentano uno stratagemma finalizzato a sottrarre garanzie patrimoniali all'esecuzione del debito da parte dell'Amministrazione finanziaria.

    Vediamo i dettagli della causa.

    Cessione quote societarie ai figli: quando è reato perchè evita il recupero debiti fiscali

    Un soggetto veniva condannato dal Tribunale penale perché ritenuto responsabile del reato di cui all'articolo 11 Dlgs n. 74/2000, per avere compiuto atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte mediante la cessione al figlio convivente delle proprie quote di una società semplice.

    La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado, di qui il ricorso in Cassazione.

    L'imputato eccepiva l'errata applicazione dell' articolo 11 citatoda parte del giudice di seconde cure, che aveva ritenuto che la cessione al figlio di una percentuale delle proprie quote di partecipazione nella società avesse natura fraudolenta per essere stata posta in essere per occultare i propri beni ipregiudicando l'attività di recupero dell'Amministrazione finanziaria.

    La Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile premettendo che l’articolo 11 Dlgs n. 74/2000 sanziona alternativamente, la condotta di chi, allo scopo di sottrarsi al pagamento di imposte, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 

    Come evidenziato da precedente pronuncia (Cassazione n 36290/2011) Il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'erario.

    Secondo la giurisprudenza di legittimità la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie in esame èstata più volte evidenzaita.

    A tale proposito, la suprema Corte ha chiarito che il reato in questione è integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare l'attività di recupero della amministrazione finanziaria.

    Nel novero di “altri atti fraudolenti” sono compresi sia atti materiali di occultamento e sottrazione dei propri beni sia anche atti giuridici diretti, secondo una valutazione concreta, a sottrarre beni al pagamento delle imposte.

    La Cassazione ha specificato che la nozione di atto fraudolento è da evidenziarsi come:   

    • “ogni comportamento che, formalmente lecito (analogamente, del resto, alla vendita di un bene), sia tuttavia caratterizzato da una componente di artifizio o di inganno” (cfr Cassazione n. 25677/2012), ovvero
    • ogni atto che sia idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero (per la verità con una sovrapposizione rispetto alla simulazione)” ovvero
    • “qualunque stratagemma artificioso tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali alla riscossione” (cfr Cassazione n. 3011/2016).

    Con riferimento all'alienazione di beni, l’orientamento consolidato prevede che in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei a eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'articolo 11 Dlgs n. 74/2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione.

    Infine la Cassazione ha chiarito che la nozione di "atti fraudolenti" comprende tutti quei comportamenti che, quand'anche formalmente leciti, siano tuttavia connotati da elementi di inganno o di artificio, dovendosi cioè ravvisare l’esistenza di uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione, rilevando, tra i possibili indicatori della fraudolenza, la prova dell'eventuale compiacenza degli acquirenti, la congruità del prezzo pagato (cfr Cassazione n. 25677/2012).

    Pertanto è corretta la pronuncia della Corte d’Appello che aveva rilevato l’esistenza di un comportamento fraudolento finalizzato a rendere difficoltosa la procedura di riscossione coattiva del debito.

  • Corsi Accreditati per Commercialisti

    Elezioni Commercialisti 2026: si vota il 15 e 16 gennaio

    Il Consiglio Nazionale dei commercialisti, in data 6 agosto, ha deliberato che le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali in carica nel periodo febbraio 2026 – febbraio 2030 si terranno nei giorni 15 e 16 gennaio 2026. 

    Nelle stesse date avranno luogo anche le elezioni del Collegio dei Revisori/Revisore unico e dei Comitati Pari Opportunità territoriali

    Lo comunicava lo stesso Consiglio nazionale con l’informativa 124/2025.

    Inoltre il Regolamento elettorale, adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 20 maggio 2025,  trasmesso al Ministro della Giustizia per l’approvazione è stato approvato, vediamo tutti i dettagli.

    Elezioni Commercialisti 2026: si volta il 15 e 16 gennaio

    Con un comunicato stampa dell'11 settembre il CNDCEC informa del fatto che il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha approvato il 9 settembre il regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del collegio dei revisori. 

    Lo stesso Consiglio nazionale, nella seduta del 6 agosto 2025, aveva deliberato le date del 15 e 16 gennaio 2026 per lo svolgimento della tornata elettorale e aveva contestualmente trasmesso il regolamento al Ministro della Giustizia per l’approvazione.

    Il presidente De Nuccio ha commentato l'approvazionie specificando quanto segue:

    “Con l’ok del Ministero della Giustizia al regolamento si compie un altro passo del percorso elettorale della nostra categoria. In questi mesi è stata fatta circolare l’ipotesi che fosse in atto il tentativo di ottenere una proroga di queste elezioni. In realtà, come ho avuto più volte modo di affermare pubblicamente, il percorso elettorale non è mai stato messo in discussione e ha seguito il suo normale iter. Le elezioni si terranno regolarmente con il sistema elettorale attualmente vigente. Con l’approvazione del regolamento da parte della Giustizia vengono dunque clamorosamente smentite ipotesi messe strumentalmente in campo nell’irresponsabile tentativo di bloccare la riforma del nostro ordinamento professionale”.

    Riforma professione Commercialisti ed Esperti Contabili

    Inoltre sempre a tema professioni occorre evidenziare che in data 11 settembre il Cdm ha approvato la riforma dell’Ordinamento dei Commercialisti ed Esperti Contabili, con un Disegno di legge delega presentato dal ministero della Giustizia.

    Come evidenziato dal comunicato stampa del Governo il testo mira a riorganizzare le attività professionali e a valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato.

    Il Governo è delegato a riordinare le attività professionali, distinguendo quelle riservate per legge da quelle che connotano tipicamente la professione nell’ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e giuslavoristico.

    Attenzione al fatto che si prevede la revisione della disciplina del tirocinio, con la possibilità di svolgerlo interamente durante il corso di studi, triennale per gli esperti contabili e magistrale per i commercialisti, al fine di ridurre i tempi per l’abilitazione e favorire un accesso più rapido al mondo del lavoro.

    Si introducono misure per definire una disciplina specifica per le società tra professionisti, regolamentandone l’iscrizione all’albo e il funzionamento, in linea con gli obiettivi di semplificazione e innovazione.

    Si rafforza l’obbligo di aggiornamento professionale per gli iscritti, con particolare attenzione alle nuove materie emergenti, come la crisi d’impresa.

    Leggi Riforma Commercialisti approvata: testo del DDL e novità per approfondimento.