• IMU e IVIE

    IMU 2025: tutte le novità di quest’anno

    Il presupposto dell’IMU imposta municipale propria è il possesso di:

    • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9);
    • aree fabbricabili;
    • terreni agricoli.

    Sono soggetti passivi dell’IMU i seguenti soggetti:

    • proprietario dell’immobile;
    • titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sull’immobile;
    • genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
    • concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
      locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

    L'IMU è dovuta con un unico pagamento oppure in due rate, la prima di acconto e la seconda a saldo.

    Per l'IMU 2025:

    Dal 2025 la novità più rilevante per l'IMU è l'obbligatorietà del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU. I comuni devono caricare la delibera delle aliquote sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento (in questo caso 2025) per essere poi pubblicate entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote base.

    Vediamo di seguito tutti gli sconti possibili per l'IMU 2025.

    Leggi anche Sconto IMU 2025 immobili in comodato a parenti di primo grado             

    Esenzioni IMU 2025

    I contribuenti tenuti al pagamento dell'IMU possono considerare che, per l'anno 2025, per le seguenti catergoria di immobili/terreni spetta una esenzione:

    • immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
    • immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
    • immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
    • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
    • terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, Legge 448/2001);
    • terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993);
    • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
    • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
    • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…); immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze;
    • gli immobili di proprietà della Santa Sede;
    • immobili dell'Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
    • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.

    Riduzioni IMU 2025

    Inoltre, sempre per l'anno 2025 ai fini IMU, valgono le seguenti riduzioni:

    • riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato;
    • riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
    • riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
    • riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
    • riduzione del 50% dell'imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.

    Ravvedimento IMU 2025: le sanzioni

    A seguito della riforma del sistema sanzionatorio, introdotta dal Decreto Legislativo 14 giugno 2024 , n. 87, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 il ravvedimento operoso si basa sulla sanzione minima ridotta al 25% (dal 30%). 

    Per il 2025 la sanzione del ravvedimento operoso anche per l'IMU è applicata nelle seguenti misure:

    • 0.083% giornaliero per ravvedimenti effettuati entro 14 giorni dalla scadenza;
    • 1.25% per ravvedimenti effettuati dopo il 14° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza;
    • 1.39% per ravvedimenti effettuati dopo il 30° giorno ed entro 90 giorni dalla scadenza;
    • 3,125% (1/8 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati dopo 90 giorni ed entro il termine di presentazione della dichiarazione (in caso di dichiarazione periodica) o entro un anno dalla scadenza;
    • 3,572% (1/7 della sanzione minima) per ravvedimenti effettuati successivamente alla data precedente.
    • 4.17% (1/6 della sanzione minima) in presenza di comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Riversamento spontaneo crediti R&S: entro il 3 giugno

    Con Provvedimento n 224105 del 19 maggio le Entrate hanno pubblicato le regole per il riversamento spontaneo dei crediti R&S indebitamente fruiti.

    In particolare, si tratta della riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e successiva modifiche (decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69).

    La procedura si riferisce ai crediti maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzati indebitamente in compensazione al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146/2021.

    Scarica qui il modello e le istruzioni per il riversamento spontaneo dei crediti R&S.

    Riversamento spontaneo credito R&S: oggetto della regolarizzazione

    In particolare questa occasione converne gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che sono stati indebitamente fruiti a causa di:

    • attività non qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri previsti dalla normativa,
    • attività non ammissibili al credito d’imposta (comma 1-bis, articolo 3, Dl n. 145/2013),
    • spese, anche se afferenti ad attività ammissibili, determinate in modo non conforme ai principi di pertinenza e congruità,
    • errata determinazione della media storica di riferimento.

    Attenzione al fatto che, tale opportunità, non riguarda il riversamento di crediti già recuperati con atti definitivi, né in presenza di condotte fraudolente, simulazioni, false rappresentazioni o documentazione falsa, e i crediti derivanti da atti di recupero o provvedimenti impositivi già definitivi al 22 ottobre 2021.

    Riversamento credito R&S: modalità di presentazione

    Secondo le regole ADE, i contribuenti interessati inbviano il modello appena approvato, esclusivamente online, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari incaricati, entro il 3 giugno prossimo, seguendo le modalità indicate.

    A breve sarà attivato il servizio e nel frattempo è possibile provvedere via Pec, inviando il modello alla direzione provinciale delle Entrate competente. 

    I contribuenti dovranno indicare nella domanda presentata anche eventuali contenziosi pendenti e rinunciare a impugnare gli atti di recupero o i provvedimenti impositivi ancora in corso di definizione.

    L’Agenzia una volta ricevuto il modello da parte degli interessati provvede a rilasciare una ricevuta telematica entro circa cinque giorni lavorativi. 

    Qualora invece il file viene scartato, il contribuente riceve un’apposita comunicazione e può ripresentare la domanda entro i successivi cinque giorni.

    Attenzione al fatto che la procedura si perfeziona con il pagamento tramite modello F24, in unica soluzione o tramite rate, dell’importo indebitamente fruito. 

    Il pagamento della prima rata o dell’intera somma deve essere effettuato entro il 3 giugno 2025. 

    In caso di rateizzazione sono previste tre rate di pari importo, con scadenza: 

    • il 3 giugno 2025, 
    • il 16 dicembre 2025
    • il 16 dicembre 2026, 

    con l’applicazione degli interessi al tasso legale. 

    Il mancato pagamento di una delle rate si traduce nel mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo degli importi residui e l’applicazione di sanzioni e interessi.

    Occorre sottolienare che il pagamento va eseguito direttamente, senza compensare con altri crediti o debiti.

    Le domande presentate con il modello in vigore prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 25/2025, sono considerate comunque valide.

    Per quanto riguarda chi aveva già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, ma non aveva effettuato il versamento in unica soluzione o la prima rata entro il 16 dicembre 2024, questi potrà comunque effettuare il riversamento seguendo le opzioni e le scadenze stabilite dal nuovo decreto-legge n. 25/2025, regolarizzando la propria posizione senza perdere i benefici della procedura.

  • Dichiarazione 730

    Modello 730/2025: la tassazione agevolata delle mance

    Le Entrate hanno pubblicato il Modello 730/2025 con le relative istruzioni per provvedere entro il 30 settembre all'invio della dichiarazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati anno di imposta 2024.

    Diverse le novità di quest'anno, per una sintesi leggi anche: 730/2025: tutto pronto per la dichiarazione dei redditi

    Nel Modello 730 vanno indicata anche le mance dei dipendenti del settore turistico, vediamo le istruzioni.

    Modello 730/2025: le mance dei dipendenti

    La Sezione VII Tassazione mance settore turistico-alberghiero e di ricezione del Modello 730/2025 va compilata dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (per la definizione di esercizi si veda l’art. 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287) del settore privato che hanno percepito somme a loro destinate
    a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamenti elettronici e a loro riversate.

    Modello 730/2025: rigo C16 per tassazione agevolata mance

    Il rigo C16 può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande (art.5, legge 25 agosto 1991, n.287) del settore privato che nel 2024 hanno percepito somme dai clienti a titolo di liberalità (mance), anche attraverso mezzi di pagamento elettronici e che nell’anno d’imposta 2023 hanno percepito redditi da lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.

    Ai fini del calcolo del limite reddituale previsto devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico- alberghiero e della ristorazione.
    Salvo rinuncia scritta del lavoratore, il sostituto d’imposta assoggetta le mance a una tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5 per cento.
    Questa tassazione agevolata può essere applicata su un ammontare delle mance non superiore al 25 per cento della somma di tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno per le prestazioni di lavoro rese nel settore turistico alberghiero e della ristorazione, ivi comprese le mance, anche se derivanti da rapporti di lavoro intercorsi con datori di lavoro diversi. 

    La parte eccedente il menzionato limite deve essere assoggettata a tassazione ordinaria.

    Modello 730/2025: imposta sostitutiva sulle mance

    In generale l’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta (in tal caso risulta compilato il punto 652 “Mance assoggettate ad imposta sostitutiva” della Certificazione Unica 2025 e il punto 653 “Imposta sostitutiva” o il punto 654 “Imposta sostitutiva sospesa”), tranne nei casi di espressa rinuncia in forma scritta da parte del lavoratore.
    Il contribuente può decidere, però, di modificare la tassazione operata dal sostituto se ritiene quest’ultima meno vantaggiosa e si trova, ad esempio, in una delle seguenti condizioni:

    • a) avere interesse ad assoggettare a tassazione ordinaria le mance percepite che invece il datore di lavoro ha assoggettato a imposta sostitutiva (punto 652 della Certificazione Unica 2025 compilato). In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale farà concorrere alla formazione del reddito complessivo i suddetti compensi considerando le imposte sostitutive trattenute quali ritenute Irpef a titolo d’acconto;
    • b) avere interesse ad assoggettare a tassazione sostitutiva le mance percepite che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria (punto 654 della Certificazione Unica 2025 compilato). Condizione necessaria per esercitare tale opzione è quella di aver percepito nell’anno 2023 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro. In tal caso il soggetto che presta l’assistenza fiscale non comprenderà nel reddito complessivo i suddetti ammontari (entro il limite massimo dato dalla somma di tutti gli importi indicati nella colonna 2 del presente rigo di tutti i moduli compilati) e calcolerà sugli stessi l’imposta sostitutiva del 5 per cento.

    L’indicazione nel rigo C16 delle mance percepite e assoggettate ad imposta sostitutiva è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del trattamento integrativo di cui al rigo C14.

    Se si intende confermare la tassazione operata dal datore di lavoro nel rigo C16:

    • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 655 e, pertanto, si conferma la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande;
    • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 652 e, pertanto, si conferma la tassazione con imposta sostitutiva delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande.

    Se si intende modificare la tassazione operata dal datore di lavoro nel rigo C16:

    • colonna 5: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 652 e, pertanto, si sceglie la tassazione ordinaria delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato ad imposta sostitutiva;
    • colonna 6: barrare la casella se nella Certificazione Unica 2025 è compilato il punto 655 e, pertanto, si sceglie di assoggettare ad imposta sostitutiva le mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande che il datore di lavoro ha assoggettato a tassazione ordinaria.
    • colonna 7 (Assenza requisiti): se si intende modificare la tassazione agevolata operata dal datore di lavoro perché non si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio, nel caso di tassazione agevolata delle mance, ad esempio, perché nell’anno precedente sono state percepite somme superiori ad importo 50.000 euro) barrare la presente casella

  • Enti no-profit

    Modello Redditi ENC 2025: regole per gli enti non commerciali

    Pubblicato il Provvedimento n 131080 del 17 marzo con approvazione del modello di dichiarazione Redditi 2025–ENC 2025” con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell’anno 2025 ai fini delle imposte sui redditi.

    Inoltre sono anche approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello.

    Modello Reddici ENC 2025: tutte le regole per gli enti

    È approvato il modello “Redditi 2025–ENC”, da presentare nell’anno 2025 è composto da:

    • a) il frontespizio ed i quadri RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RL, RM, RN, PN, RQ, RU, RT, RK, RO, RS, RW, RZ, FC, RX, AC, CE, TR, OP, DI, CP;
    • b) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità fiscale, che sono approvati con apposito provvedimento. 

    Con il medesimo provvedimento sono indicati i criteri con cui rilasciare l’asseverazione di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

    Il frontespizio del Modello REDDITI ENC si compone di due facciate:

    1. la prima facciata contiene l’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
      2016/679, nonché i campi relativi alla “Denominazione” e al “Codice fiscale”.
    2. la seconda facciata contiene le informazioni relative al tipo di dichiarazione, alla società o all’ente, alla ONLUS, e al rappresentante che sottoscrive la dichiarazione. Inoltre, contiene i riquadri per la sottoscrizione della dichiarazione, per l’apposizione del visto di conformità, per la certificazione tributaria e per l’impegno dell’incaricato alla presentazione telematica della dichiarazione.

    l modello Redditi ENC è utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi degli enti non commerciali ed equiparati.

    Tale modello deve essere presentato dai seguenti soggetti Ires:    

    • enti non commerciali (enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti in Italia,               
    • organizzazioni non lucrative di utilità sociale – Onlus (Articolo 10 del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460), ad eccezione delle società cooperative, comprese le cooperative sociali,               
    • società ed enti non commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia,               
    • curatori di eredità giacenti se il chiamato all’eredità è soggetto all’IRES e se la giacenza dell’eredità si protrae oltre il periodo di imposta nel corso del quale si è aperta la successione.

    La dichiarazione deve essere presentata a partire dal 30 aprile dell'anno successivo, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, ed entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (art. 2, comma 2, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322). 

    Pertanto, se il periodo d'imposta coincide con l'anno solare, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 ottobre 2025.

    Modello ENC 2025: sintesi delle novità

    Vediamo le principali novità contenute nel modello ENC 2025:

    • Concordato preventivo biennale: è stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RG, RE, RS e RH per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • Maggiorazione costo del personale: sono state aggiornate le variazioni in diminuzione del quadro RF e i componenti negativi dei quadri RC, RE e RG per accogliere la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
    • Proddotti finanziari detenuti in stati o territori a regime fiscale privilegiato: nel quadro RW è stata prevista una nuova casella da barrare in caso di applicazione dell’aliquota dell’IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, fissata nella misura dello 0,40 per cento a decorrere dal 2024 (art. 19, comma 20-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011); è stata inoltre prevista la nuova aliquota dell’IVIE che, a decorrere dal 2024, è pari allo 1,06 per cento (art. 19, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011).
    • Rivalutazione di terreni e partecipazioni: nei quadri RT (sezione X) ed RM (sezione III) sono state gestite le modifiche agli artt. 5 e 7 della legge n. 448 del 2001 al fine di introdurre a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2025, la possibilità di avvalersi della rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni e dei
      terreni edificabili e con destinazione agricola (art. 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)
    • Redditi derivanti dalla produzione di vegetali: nel quadro RD (sezioni II e II-A) è stata prevista la modifica dell’art- 56-bis del TUIR riguardante la tassazione forfetaria dei redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre i limiti di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-bis) e i redditi derivanti dalla produzione e cessioni di beni di cui all’art. 32, comma 2, lett. b-ter) (sezione III) oltre il limite ivi indicato (art. 1, comma 1, lett. e) e f) del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
    • Affrancamento cripto attività: Nel quadro RT (sezione XI) è stato previsto che ai fini della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR, a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento da versare entro il 30 novembre 2025 (art. 1, commi da 26 a 29, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
      • Affrancamento straordinario delle riserve: è stata prevista la nuova sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).
      • Regime società di comodo: il prospetto relativo a alla verifica delle operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo del quadro RS è stato aggiornato per accogliere le modifiche previste dall’art. 20 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192.
      • Sismabonus ed ecobonus: nel quadro RS è stata prevista la detrazione del 36 per cento per le spese sostenute per interventi “Sismabonus” ed “Ecobonus”, effettuati nel 2025 (art. 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
      Codice identificativo nazionale: è stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare il codice identificativo nazionale assegnato alle strutture ricettive (art. 1, comma 78, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).
      • Tonnage tax: è stato previsto un nuovo prospetto del quadro RS per indicare i redditi di partecipazione in una (o più) società fiscalmente trasparente che ha optato per la determinazione del reddito in maniera forfetaria ai sensi degli artt. 155 e seguenti del TUIR.

  • Dichiarazione redditi Società di Capitali

    Regime agevolato giovani imprenditori agricoli: novità nei modelli redditi 2025

    L'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 131067 del 17 marzo ha approvato il modello “Redditi 2025–SC”, da presentare nell'anno 2025 da parte delle società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e dei soggetti non residenti equiparati.

    Con il Modello Redditi SC 2025 sono approvate le relative istruzioni per la compilazione e le istruzioni generali ai modelli “Redditi 2025 delle Società e degli Enti”: Scarica il Modello Redditi SC-2025 con relative istruzioni.

    Tra le novità vi è quella del Quadro RQ per l'agricoltura, vediamo i dettegli.

    Redditi SC: il rigo RQ 106 per i giovani imprenditori agricoli

    Come sinteticamente riportato nelle istruzioni, tra le novità vi è quella del Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. 

    In particolare, al tal proposito, nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36).

    La sezione va compilata dai soggetti di cui all’art. 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36, che intraprendono un’attività d’impresa in agricoltura e che abbiano esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP, determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4, comma 1, della predetta legge n. 36 del 2024). 

    Attenzione al fatto che l’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

    Tale regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’art. 32 del TUIR. 

    L’agevolazione è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e alle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge n. 36 del 2024. 

    La nuova sezione va compilato come segue:

    • la casella denominata “Assenza reddito” va barrata se il reddito d’impresa derivante dall’attività agricola è negativo o pari a zero.
    • in colonna 1, va indicato l’ammontare del reddito d’impresa derivante dall’attività agricola, già ricompreso nel quadro RF; 
    • in colonna 2, va indicato l’ammontare delle perdite computabili in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR);
    • in colonna 3, va indicato l’ammontare delle perdite computabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR); 
    • in colonna 4, va indicata la somma delle perdite di cui alle colonne 2 e 3 e l’importo delle perdite d’impresa maturate nel presente periodo d’imposta; detta somma non può eccedere il reddito di cui alla colonna 1. 
    • in colonna 5, va indicata l’imposta sostitutiva calcolata nella misura del 12,5 per cento della differenza tra l’importo indicato in colonna 1 e quello in colonna 4. 

    Redditi PF: il rigo RQ 106 per i giovani imprenditori agricoli

    Analogamente, nel Modello Redditi PF 2025, la sezione va compilata dai soggetti di cui all’art. 2 della legge 15 marzo 2024, n. 36, che intraprendono un’attività d’impresa in agricoltura e che abbiano esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, determinata applicando l’aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4, comma 1, della predetta legge n. 36 del 2024). 

    L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi d’imposta successivi.

    Tale regime si applica limitatamente alle attività agricole diverse da quelle per le quali il reddito è determinato forfetariamente ovvero ai sensi dell’art. 32 del TUIR.

    L’agevolazione in esame è riconosciuta nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e alle condizioni di cui al comma 2 dell’art. 4 della legge n. 36 del 2024.

    Nel Rigo RQ106 occorre barrare: 

    • la casella denominata “Assenza reddito” va barrata se il reddito d’impresa derivante dall’attività agricola è negativo o pari a zero.

    e indicare:

    • in colonna 1, l’ammontare del reddito d’impresa derivante dall’attività agricola, già ricompreso nel quadro RF (e RG);
    •  in colonna 2, l’ammontare delle perdite computabili in misura limitata (art. 84, comma 1, del TUIR) “:
    • in colonna 3, l’ammontare delle perdite computabili in misura piena (art. 84, comma 2, del TUIR);;
    • in colonna 4, la somma delle perdite di cui alle colonne 2 e 3 e l’importo delle perdite d’impresa maturate nel presente periodo d’imposta, detta somma non può eccedere il reddito di cui alla colonna 1;
    • in colonna 5,’mposta sostitutiva calcolata nella misura del 12,5 per cento della differenza tra l’importo indicato in colonna 1 e quello in colonna 4.

  • Dichiarazione 730

    730 semplificato 2025: via alle modifiche dal 15 maggio

    Dal 15 maggio 2025 sarà possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web. 

    Dalla stessa data è possibile modificare e inviare anche il modello Redditi precompilato e nell’applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.

    Ricordiamo che è possibile accedere alla sezione della propria precompilata, cliccando qui.

    Le Entrate con il Provvedimento n 193922 del 24 aprile hanno fissato tutte le regole necessarie.

    Attenzione a causa dell'intenso traffico sul sito all'ingrosso con le proprie credenziali può apparire il seguente messaggio:

    730 precompilato 2025: il primo accesso

    Appena effettuato il primo accesso della precompilata, le Entrate domandano se si vuole utilizzare la compilazione in modalità semplificata.

    Si tratta di una possibilità, introdotta già nella dichiarazione dello scorso anno, e quest’anno è stata rivista e migliorata, consentendo di compilare il modello seguendo un percorso guidato. 

    I lavoratori dipendenti, i pensionati e i contribuenti che percepiscono redditi che vanno dichiarati con il modello 730, infatti, possono modificare, integrare o aggiungere dati utilizzando, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, una modalità semplificata.
    In questa modalità, le informazioni disponibili sulla situazione reddituale e sulle spese sostenute dal contribuente e dai familiari a carico, sono messe a disposizione in maniera dettagliata e rappresentate in modo intuitivo. 

    Il contribuente può consultare i dati all’interno delle relative sezioni e sottosezioni e successivamente confermarle, integrarle o modificarle. 

    Dopo la validazione, i dati verranno riportati in automatico nei campi corrispondenti del modello 730.
    Attenzione al fatto che il contribuente che preferisce tornare a integrare e modificare la dichiarazione con la modalità di compilazione ordinaria, ha la possibilità di farlo in qualsiasi momento selezionando un apposito pulsante presente nell’applicazione.

    730 precompilato accettato o modificato

    Se il Modello 730 precompilato non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche e, di conseguenza, usufruire dei vantaggi previsti sui controlli.

    Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancanti, è necessario modificare o integrare la dichiarazione. 

    Le operazioni di modifica o di integrazione possono essere effettuate direttamente dall’interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista).
    Il modello 730 precompilato si considera accettato se:

    • è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata 
    • oppure se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta.

    Le Entrate riportano gli ulteriori seguenti esempi, la dichiarazione si considera accettata quando:

    •  vengono indicati o modificati i dati anagrafici del contribuente, senza però modificare il comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef
    • vengono indicati o modificati i dati identificativi del sostituto che effettua il conguaglio
    • viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
    • viene compilato il quadro per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello (quadro I)
    • si congiunge la propria dichiarazione con quella del coniuge
    • viene scelto di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
    • viene richiesta la suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.

    Invece, la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.

    Precompilata 2025: i dati inseriti dalle Entrate

    L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
    • contributi previdenziali e assistenziali;
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi;
    • spese veterinarie;
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
    • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
    • spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
    • rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione

    730 precompilato congiunto

    I coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta se:

    • possiedono solo redditi che si possono dichiarare con tale modello,
    • almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.

    Anche se l’anno precedente si è presentato il modello 730 in forma congiunta, l’Agenzia delle entrate predispone comunque due distinte dichiarazioni, una per ciascun coniuge.
    Chi presenta la dichiarazione congiunta è indicato come “dichiarante” (le operazioni di conguaglio verranno effettuate dal suo datore di lavoro o ente pensionistico), l’altro è definito “coniuge”.
    Inoltre, è sempre necessario inserire il codice fiscale del coniuge nella sezione dei familiari.
    Il dichiarante, dopo aver completato il suo modello, sceglie di congiungerlo a quello del coniuge (che a sua volta deve aver scelto la dichiarazione congiunta), selezionando nella sezione Dichiarazione congiunta “Sì, come dichiarante” e poi “Salva”.
    In tal modo, le informazioni contenute nella dichiarazione del coniuge confluiscono nel 730 congiunto, disponibile e visualizzabile solo nell’area autenticata del dichiarante.

    730 precompilato e i rimborsi

    In base ai dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e a quelli modificati o integrati, il contribuente stesso può verificare se dalla dichiarazione risulta un credito, un debito o se non ci sono imposte né a credito né a debito (saldo zero).

    Il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.
    Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. In alternativa, dopo aver compilato il quadro I “Imposte da compensare”, il credito (per intero o in parte) può essere utilizzato per pagare, mediante compensazione nel modello F24, altre imposte non comprese nel modello 730.
    Se, invece, emerge un debito il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta.

    Se dal modello 730 precompilato “senza sostituto” emerge un credito e il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.
    Quando, al contrario, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente di poter utilizzare per l’addebito del modello F24 lo stesso Iban indicato per i rimborsi).
    Può anche stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie.
    Il contribuente, invece, che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o a un professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato.

    Allegati:
  • Attualità

    In arrivo il DL fiscale a fine maggio: le novità

    È prevista per la fine di maggio l’emanazione di un Decreto Legge fiscale che si occuperà di emanare alcuni correttivi ad alcune norme tributarie previste dalla Legge di bilancio 2025 e dalla riforma fiscale; al tempo stesso è previsto lo slittamento dell’entrata in vigore di alcune norme.

    Tracciabilità spese di trasferta

    La Legge di bilancio 2025 ha introdotto l’obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta da rimborsare ai dipendenti, di solito riconducibili a spese di trasporto e spese di vitto.

    Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, se le spese di trasferta sono sostenute con mezzi di pagamento tracciabili l’importo non costituisce reddito per il dipendente, ma costituisce un onore deducibile per l’impresa che l’ha sostenuto.

    Diversamente, nel caso in cui il pagamento avvenga in contanti, l’importo rimborsato costituisce reddito imponibile per il dipendente e onere indeducibile per l’impresa.

    La misura, che ha finalità antielusiva, alla fine si rivela particolarmente gravosa per l’impresa, nel caso in cui questa non possa dimostrare il pagamento con modalità tracciate, per evidenti motivazioni.

    La finalità antielusiva non riguarda tanto le imprese e i lavoratori che sostengono questi costi, piuttosto mira a coloro che incassano i pagamenti, che non sempre dichiarano questi ricavi.

    Alla luce proprio di questo punto, pare che il governo abbia intenzione di limitare la portata dell’obbligo di tracciabilità alle sole spese sostenute nel territorio nazionale, lasciando quindi escluse dall’obbligo le spese di trasferta all’estero.

    Cessione opere d’arte

    L’attuale normativa IVA sulla cessione di opere d’arte prevede l’applicazione dell’aliquota ordinaria del 22%, con le sole eccezioni delle cessioni effettuate direttamente dall’autore dell’opera (o dai suoi eredi) e delle importazioni dall’estero, che godono di una aliquota agevolata del 10%.

    La Direttiva UE numero 542 del 2022 ha previsto la possibilità per gli stati membri, a partire dal giorno 1 gennaio 2025, di inserire tra i beni soggetti ad aliquota ridotta anche gli oggetti d’arte e di antiquariato.

    Francia e Germania si sono già mosse, prevedendo dal giorno 1 gennaio 2025 delle aliquote agevolate, rispettivamente il 5,5% e il 7%; ed altri paesi, come il Lussemburgo, si stanno muovendo nella medesima direzione.

    In occasione della Legge 111/2023, la delega ad effettuare la riforma fiscale, il governo aveva già previsto l’intenzione di intervenire anche in questo settore, ma per ragioni di onerosità della modifica l’intervento non si è poi concretizzato.

    Sembra adesso che con il Decreto Legge fiscale la riduzione dell’aliquota IVA troverà davvero applicazione, con ogni probabilità nella misura del 5%, a partire dalla seconda metà dell’anno, in quanto la misura sembra rappresentare una necessità per non fare perdere all’Italia competitività a livello internazionale nel mercato dell’arte e dell’antiquariato.

    Contestualmente, in applicazione alla delega sulla riforma fiscale, per la cui attuazione c’è tempo tutto il 2025, è possibile che il legislatore intervenga anche per modificare il regime di tassazione delle plusvalenze da cessione di questa tipologia di beni.

    Rinvio sugar tax

    Sul fronte dei rinvii, tra le varie possibilità, pare certo l’ennesimo slittamento della sugar tax, che dovrebbe entrare in vigore il 1° luglio 2025, ma che, con ogni probabilità, sarà rinviata al 1° gennaio 2026.

    Questa imposta viene rinviata periodicamente fin dalla sua introduzione avvenuta con la Legge di bilancio 2020.

    La motivazione dell’ennesimo rinvio dovrebbe essere quella di non voler incidere sul costo dei prodotti alimentari che utilizzano come ingrediente principale lo zucchero; questa logica tuttavia trascura il fatto che un aumento del prezzo di questi prodotti farebbe risultare più competitivi quei generi alimentari, più sani, che non si basano su questo ingrediente, fatto che migliorerebbe le prospettive della salute della popolazione.