• PRIMO PIANO

    Perizia di stima per le perdite eccedenti il patrimonio netto contabile

    Con la Risposta a interpello n 278 del 3 novembre l'agenzia si è pronunciata sul riporto delle perdite fiscali in ambito di fusione per incorporazione.

    L'agenzia delle Entrate affronta un tema di grande rilevanza per le operazioni di fusione societaria: la possibilità di riportare le perdite fiscali in capo alla società incorporata, alla luce delle nuove regole introdotte dal D.lgs. 192/2024. 

    In particolare, viene chiarito se sia possibile disapplicare la norma antielusiva dell’articolo 172, comma 7, del TUIR, senza dover produrre una perizia giurata di stima.

    Vediamo nel dettaglio il caso oggetto dell’istanza, la risposta dell’Amministrazione finanziaria e cosa cambia in concreto per imprese e consulenti.

    Fusione e riporto perdite fiscali: obbligo di perizia con il D.lgs. 192/2024

    La questione nasce nell’ambito del gruppo internazionale GAMMA, attivo in oltre 80 Paesi.

    Nel 2023 il gruppo ha acquisito la società DELTA S.p.A., poi rinominata ALFA S.p.A., con l’obiettivo di rafforzare la presenza in mercati strategici, come l’Italia e la Spagna. 

    In seguito all’acquisizione, ALFA è stata fusa per incorporazione nella società controllante ETA S.p.A., con effetti giuridici dal 1° ottobre 2024.

    Alla data della fusione, ALFA deteneva consistenti posizioni fiscali soggettive:

    • perdite fiscali riportabili,
    • interessi passivi indeducibili,
    • eccedenza ACE.

    L’Istante (ETA S.p.A.) ha chiesto all’Agenzia se fosse possibile disapplicare il limite patrimoniale previsto dalla norma antielusiva per poter riportare integralmente i tax asset di ALFA.

    L’art. 172, comma 7, TUIR prevede due condizioni fondamentali:

    • il test di vitalità economica, superato nel caso in esame,
    • il test del patrimonio netto, che invece risulta incapiente rispetto all’ammontare delle perdite da riportare, senza perizia giurata.

    L’Istante ha chiesto di basarsi sul solo valore contabile del patrimonio netto, escludendo l’onere della relazione giurata di stima, introdotta dal D.lgs. 192/2024.

    Le Entrate hanno replicato che dal 2024, la riforma fiscale ha modificato sensibilmente il regime del riporto delle perdite in caso di fusione. 

    In particolare, ha rafforzato i presìdi antiabuso, introducendo:

    • l’obbligo di determinare il patrimonio netto su base economica, non solo contabile,
    • la necessità di una perizia giurata redatta da soggetti qualificati ai sensi dell’art. 2409-bis c.c.,
    • un meccanismo di rettifica dei versamenti effettuati nei 24 mesi antecedenti la fusione.

    L’Agenzia chiarisce che la perizia giurata è obbligatoria ogni volta che si vogliano riportare perdite fiscali eccedenti il valore contabile del patrimonio netto

    La relazione illustrativa al D.lgs. 192/2024 conferma che: “L’onere di far periziare il valore economico sussiste quando le perdite superano il patrimonio netto contabile.”

    Nel caso in esame, ALFA non ha presentato la perizia, di conseguenza, l’Agenzia limita il riporto alle perdite contenute entro il valore contabile rettificato, escludendo le eccedenze.

    Il legislatore ha ritenuto che il valore contabile sia un indicatore inadeguato della reale capacità dell’impresa di generare redditi futuri. Il patrimonio economico, più vicino al “going concern”, consente una valutazione più realistica e prudenziale, evitando il rischio di utilizzo di soggetti in perdita per neutralizzare l’imponibile di altri soggetti beneficiari della fusione.

    Fino al 2024, l’Agenzia delle Entrate ammetteva in diversi interpelli la possibilità di fare riferimento al patrimonio netto contabile anche in assenza di perizia, qualora il valore fosse coerente con le perdite da riportare.

    Con il D.lgs. 192/2024, invece, si assiste a una stretta normativa, la risposta n. 278/2025 si allinea pienamente al nuovo impianto, rappresentando una discontinuità interpretativa.

    Le società che intendono beneficiare del riporto di perdite devono dotarsi di perizia, qualora:

    • le perdite eccedano il patrimonio netto contabile,
    • siano intervenuti conferimenti/finanziamenti nei 24 mesi precedenti,
    • si voglia superare il limite quantitativo previsto.

    In assenza di perizia, le perdite non sono perse, ma possono essere riportate solo entro il limite contabile, decurtato degli apporti recenti.

    La relazione giurata diventa così un documento chiave:

    • attesta il valore economico alla data di efficacia della fusione,
    • legittima il riporto delle perdite eccedenti,
    • costituisce elemento difensivo in sede di accertamento.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Registratori di cassa e collegamento POS: come provvedere entro il 1° gennaio

    Dal prossimo 1° gennaio 2026 scatterà un nuovo obbligo introdotto dalla scorsa legge di bilancio 2025 volto al contrasto dell'evasione fiscale.

    In dettaglio entrerà in vigore l'obbligo di collegare Pos e scontrini telematici.

    In proposito le Entrate in data 31 ottobre ha pobblicato il Provvedimento n 424470 con tutte le regole operative

    Si introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e registratori telematici. 

    Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.

    Sarà prevista una sanzione pecuniaria e una sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per ciascuna violazione di:

    • mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici con lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati 
    • mancata trasmissione o memorizzazione dei dati dei pagamenti elettronici.

    Vediamo il dettaglio della norma.

    Controlli sui corrispettivi: incassi e scontrini collegati dal 1° gennaio

    In dettaglio, si stabilisce che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

    A tal fine, lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici è sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Registratori di cassa e POS: sanzioni per chi non provvede

    Si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

    Inoltre si estende l’applicazione di tale sanzione, anche nei casi di violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei pagamenti elettronici.

    La sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 prevista per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale si applica anche nel caso di mancato collegamento dello strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri.

    Leggi Pos e registratori di cassa: regole per collegarli  per tutte le modalità per adempiere al nuovo obbligo in arrivo

  • Enti no-profit

    Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica

    Con la Risposta a interpello n 279 del 3 novembre le Entrate replicano ad una associazione senza scopo di lucro, chiarendo che possono beneficiare dell’art bonus le erogazioni liberali destinate a sostenere l’attività concertistica e corale, ricevute a partire dall’anno 2024, sulla base del decreto ministeriale n. 463/2024 che ha abrogato e sostituto il decreto ministeriale del 27 luglio 2017, in materia di criteri per l’erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo.

    Art bonus: chiarimenti per una Onlus che svolge attività coristica

    La Onlus istante specificava che con l'introduzione nel decreto ministeriale 27 luglio 2017 dell'articolo 21­bis relativo ai “Centri di produzione musica”, è entrata a far parte di tale categoria, lasciando quella delle attività artistiche e corali. 

    Essa domanda se, con l'inserimento nel settore “Centri di produzione musica” le erogazioni liberali ricevute possano rientrare nell’Art bonus (articolo 1 del Dl n. 83/2014).

    L’Agenzia richiama la disciplina sull’Art bonus ricordando che esso è un credito d'imposta pari al 65% delle erogazioni di denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il  sostegno  degli  istituti  e  dei  luoghi  della  cultura  di  appartenenza  pubblica,  delle fondazioni lirico  sinfoniche  e  dei  teatri  di  tradizione,  delle  istituzioni  concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo” (Dl n. 83/2014).

    Il bonus spetta nei limiti del 15% del reddito imponibile e nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui se si tratta di titolari di reddito d’impresa, in tre quote annuali e vale anche se le donazioni per la manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai concessionari dei beni.

    A fine di verificare la spettanza del bonus in oggetto alle erogazioni liberali destinate alla Onlus ha acquisito il parere del ministero della Cultura che ha elencato i contributi fruiti dall’ente per l’attività concertistica e corale in vari trienni e segnala che per le annualità 2025-2027 la stessa Onlus è stata ammessa anche al contributo a valere sul FNSV per l'anno 2025 per il settore ''centri di produzione'' e per il settore ''festival di musica''.

    Analizzato ciò viene evidenziato che l’associazione abbia i requisiti di attività strutturata nel settore dello spettacolo e pertanto possiede i requisiti richiesti dall'articolo 1 del decreto legge n. 83/2014 e di conseguenza le erogazioni liberali ricevute e destinate al sostegno della propria attività possono beneficiare  dell'Art bonus.

    Allegati:
  • Pace Fiscale

    Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: com’è tassato

    Con la Risposta a interpello n 277 del 3 novembre le Entrate replica ad un istante professionista che dichiara di aver «acquistato nel 2022 attrezzature […] strumentali per la propria attività professionale […]. Per tali attrezzature, il sottoscritto ha iniziato a dedurre le quote di ammortamento a partire dal 2022 […] secondo il coefficiente di ammortamento […] previsto per la categoria di appartenenza. Nel 2025, il sottoscritto ha ricevuto un contributo in conto impianti […] relativo alle medesime attrezzature acquistate nel 2022, a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico regionale».
    Il dubbio nasce dalla tempistica: il contributo è stato incassato tre anni dopo l’acquisto.

    L’istante chiede quindi come debba essere trattato fiscalmente il contributo ricevuto nel 2025, alla luce del nuovo principio di onnicomprensività introdotto nel 2024 nell’articolo 54 del TUIR, e se sia possibile applicare una forma di tassazione parziale, similmente a quanto avviene in ambito d’impresa.

    Per evitare una tassazione integrale e immediata, il contribuente propone una soluzione alternativa:

    • tassare nel 2025 solo la parte del contributo relativa agli ammortamenti già dedotti (2022–2024), come sopravvenienza attiva;
    • ridurre il valore residuo dei beni per la parte restante del contributo, ricalcolando le quote di ammortamento future.

    In sostanza, l’istante chiede di allineare la fiscalità professionale a quella d’impresa, evitando un trattamento più penalizzante.

    Contributo in conto impianti e lavoro autonomo: quando scatta la tassazione

    L’Agenzia ricorda che il nuovo articolo 54 del TUIR, modificato dal D.Lgs. 192/2024, introduce per i lavoratori autonomi un principio di onnicomprensività secondo cui sono imponibili tutte le somme percepite, a prescindere dalla loro natura, comprese le sopravvenienze attive.

    Anche se i contributi in conto impianti non sono espressamente citati, la relazione illustrativa al decreto conferma che componenti reddituali straordinari – prima esclusi – rientrano ora nel calcolo del reddito.

    Se il contributo è incassato nello stesso anno dell’acquisto del bene, esso riduce il costo fiscalmente rilevante, e quindi abbassa le quote di ammortamento deducibili.

    Tuttavia, se, come nel caso esaminato ,il contributo arriva in un periodo d’imposta successivo, la situazione cambia: l’ammortamento è già stato parzialmente dedotto, basandosi su un valore più alto rispetto a quello che si sarebbe dovuto applicare se il contributo fosse stato ricevuto prima.

    In questi casi, spiega l’Agenzia, occorre:

    • determinare la differenza tra le quote di ammortamento già dedotte (sul costo pieno) e quelle che sarebbero state dedotte se il contributo fosse stato ricevuto prima;
    • tassare tale differenza come sopravvenienza attiva nel 2025;
    • ridurre il valore residuo del bene dal 2025 in poi, per il calcolo delle nuove quote di ammortamento.

    Questa posizione accoglie in parte la proposta dell’istante, ma esclude la possibilità di una tassazione diluita sulla parte non ancora ammortizzata: quella deve abbattere il costo fiscale del bene.

    La Risposta n. 277/2025 è rilevante perché traduce operativamente il principio di onnicomprensività per la prima volta in un caso concreto che coinvolge:

    • contributi pubblici ricevuti da professionisti;
    • differenze temporali tra l’investimento e l’erogazione del contributo;
    • l’armonizzazione del trattamento tra lavoro autonomo e reddito d’impresa.

    "Nel caso in esame, considerato che il contributo è stato incassato nel 2025 e che lo stesso si riferisce all'acquisto di attrezzature, il cui costo è stato sostenuto nel 2022, al fine di riprendere a tassazione, a titolo di sopravvenienza attiva, le maggiori quote di ammortamento già dedotte sulla base del costo di acquisto di tali beni strumentali, l'Istante dovrà rilevare nel 2025 una sopravvenienza attiva pari alla differenza complessiva tra le quote di ammortamento già dedotte negli anni dal 2022 al 2024 e quelle che invece sarebbero state deducibili assumendo, sin dall'inizio del periodo di ammortamento, il costo di acquisto delle attrezzature al netto dei predetti contributi.

    Dal periodo d'imposta 2025, le quote di ammortamento deducibili dovranno essere calcolate applicando i coefficienti di ammortamento al costo di acquisto delle attrezzature al netto dei contributi in conto impianti percepiti."

  • Successioni

    Minori ed eredità: obbligo di dichiarazione dei redditi anche senza inventario

    Con la Risposta n 275 del 3 novembre le Entrate hanno chiarito cosa fare nel caso in cui l'erede sia un soggetto minore che è obbligato alla dichiarazione dei redditi del de cuius.

    Un contribuente ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito agli obblighi fiscali in caso di successione ereditaria da parte di un minore

    In particolare, l’istante rappresenta il caso del figlio minorenne, designato erede della signora deceduta nel marzo 2025. 

    Il minore è stato autorizzato dal Tribunale dei Minori ad accettare l’eredità con beneficio d’inventario, ma, al momento dell’istanza, l’inventario non era stato ancora redatto, da qui il dubbio: il minore è obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi della defunta anche se la procedura di inventario non è conclusa?

    L’istanza si sofferma sul valore giuridico dell’autorizzazione all’accettazione con beneficio d’inventario e sull’impatto fiscale di una situazione ancora "in sospeso". 

    L’istante ritiene che, in assenza di inventario, non sia chiaro se il minore sia da considerarsi erede a tutti gli effetti, e se quindi scatti l’obbligo di presentare la dichiarazione 730/2025 per i redditi percepiti dalla defunta nel 2024

    Quando il minore acquisisce la qualifica di erede: cosa fare

    L’Agenzia con la risposta a interpello in oggetto chiarisce un punto centrale: il minore acquisisce la qualifica di erede nel momento in cui viene presentata al tribunale la dichiarazione di accettazione con beneficio d’inventario, anche prima della redazione dell’inventario stesso.

    Questo orientamento si fonda sull’art. 484 del codice civile e sulla sentenza a sezioni unite della Cassazione n. 31310/2024, che ribadisce come la redazione dell’inventario incida solo sul regime di responsabilità per i debiti ereditari, ma non sull’attribuzione della qualifica di erede. "La dichiarazione di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario rende il minore erede anche in assenza dell'inventario" – Cass. SS.UU. 31310/2024

    Una volta assunta la qualifica di erede, il minore (tramite il genitore o rappresentante) è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi del defunto entro i termini previsti. Per i deceduti entro il 30 giugno 2025, la dichiarazione può essere presentata entro il 31 ottobre 2025, con possibilità di versare le imposte entro il 31 dicembre 2025, beneficiando della proroga di 6 mesi prevista dall’art. 65 del DPR 600/1973.

    L’Agenzia specifica che l’obbligo grava direttamente sugli eredi e che non sono previste esenzioni o sospensioni automatiche per i minori, salva la possibilità, futura, di rinunciare all’eredità nei termini previsti dalla legge.

    Il punto chiave della risposta n. 275/2025 risiede nella novità interpretativa: l'Agenzia recepisce pienamente l’orientamento della Suprema Corte e stabilisce che l'inventario non è condizione necessaria per l’acquisizione della qualifica di erede da parte del minore. Di conseguenza, tutti gli obblighi fiscali decorrono da quel momento, incluso quello di presentare la dichiarazione del de cuius.

    Questo chiarimento colma un vuoto interpretativo e rende più definito l’inquadramento fiscale delle successioni con minori.

    Allegati:
  • PRIMO PIANO

    Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante

    Pubblicato in GU n 252 del 29 ottobre il Decreto 16 ottobre con le regole per la minimum tax.

    In particolare, si pubblicano le modalità di invio della comunicazione rilevante da presentare alle Entrate ad opera delle imprese localizzate nel territorio italiano e delle entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023.

    Scarica qui il Modello di Comunicazione rilevante 2025.

    Inoltre il MEF in data 31 ottobre ha pubblicato le Linee Guida per procedere.

    Global minimum tax: regole per la comunicazione rilevante

    Ai fini della global minimu tax, le imprese localizzate nel territorio italiano e le entità apolidi costituite in base alle leggi dello Stato italiano, che fanno parte di gruppi multinazionali o nazionali rientranti nell’ambito applicativo del Titolo II del decreto legislativo 209 del 27 dicembre 2023, sono tenute a presentare la comunicazione rilevante all’agenzia delle Entrate. 

    In alternativa, tali soggetti possono delegare un’altra impresa del gruppo ad adempiere, per loro conto, agli obblighi informativi in esame. 

    A stabilirlo è il Decreto 16 ottobre 2025 del MEF.

    La comunicazione rilevante deve rispettare il modello standard di cui all’allegato 1, con le informazioni generali sul gruppo di appartenenza e i dati necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta dal gruppo in relazione ai diversi Paesi a bassa imposizione in cui questo opera.

    Attenzione al fatto che, sono esonerati dall’obbligo di presentazione i soggetti che individuano un’impresa locale designata o un’impresa designata o la controllante capogruppo che presenta la comunicazione rilevante per conto loro. 

    Nel decreto in oggetto, con l'articolo 3 si disciplinano le modalità di raccolta e trasmissione dei dati relativi all’imposizione integrativa, quando più Paesi rivendicano un diritto di imposizione su un gruppo multinazionale.

    Se più Paesi hanno diritto all’imposizione per lo stesso esercizio, l’Impresa Dichiarante italiana deve compilare la Comunicazione Rilevante seguendo le Regole OCSE segnalando eventuali divergenze tra la normativa OCSE e quella dei singoli Paesi che hanno diritto di imposizione.

    L’Agenzia delle Entrate italiana può richiedere ulteriori informazioni per valutare il rischio fiscale e la correttezza dei dati.

    Se solo un Paese ha il diritto d’imposizione, l’Impresa dichiarante seguirà le regole di quel singolo Paese.

    Se un gruppo è controllato da un’impresa estera che ha già versato un’imposta minima equivalente in un altro Stato (Porto Sicuro), l’Italia può accettare quei dati come validi.

    Con l’articolo 4 si definisce invece nel dettaglio il pacchetto di informazioni che devono essere contenute nella Comunicazione Rilevante.

    Essa si compone di una sezione generale e di più sezioni giurisdizionali:

    • sezione generale: con le informazioni generali sul gruppo multinazionale o nazionale (struttura, società controllate, dati identificativi). Sintesi dei dati fiscali del gruppo e applicazione dell’imposta integrativa:
    • sezioni giurisdizionali: con dati fiscali specifici per ciascun Paese in cui il gruppo opera.

    La comunicazione come evidenziato dal decreto, contenente le informazioni e i dati previsti, è trasmessa all'agenzia delle entrate entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio cui la comunicazione si riferisce.

    Si rimanda al Decreto per tutte le altre informazioni.

    Allegati:
  • Fatturazione elettronica

    Pos e registratori di cassa: regole per collegarli

    Dal 1° gennaio prossimo, il registratore di cassa potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi. Leggi anche Registratori di cassa e POS: nuovo obbligo dal 2026             

    A tale fine, con il Provvedimento n 424470 del 31 ottobre le Entrate pubblicano le regole per dare attuazione alle disposizioni dell’articolo 1, commi 74 e 77, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 Legge di Bialncio 2025.

    In particoalre, si tratta delle modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi

    Vediamo il dettaglio.

    Pos e registratori di cassa: regole per collegarli

    Il collegamento tra gli strumenti di pagamento elettronico e gli strumenti di certificazione dei corrispettivi è effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell’area riservata.
    I soggetti obbligati effettuano il collegamento registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato, in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, preventivamente censito e attivato, nell’area riservata. 

    Al fine di garantire il corretto svolgimento delle eventuali attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria, i soggetti obbligati registrano anche l’indirizzo dell’unità locale presso la quale sono utilizzati gli strumenti di pagamento elettronico.
    Il collegamento è effettuato direttamente dai soggetti obbligati anche tramite un soggetto, con delega al servizio “Accreditamento e censimento dispositivi” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre 2024 e successive modificazioni.
    Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate utilizzando la procedura web, di cui al punto 1.11 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 182017 del 28 ottobre 2016 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, n. 99297 del 18 aprile 2019, il collegamento è effettuato dai soggetti obbligati utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili nella medesima procedura web.
    I soggetti obbligati aggiornano i dati a seguito di variazioni dei collegamenti.

    Pos e registratori di cassa: termini entro uci collegarli

    Con riferimento agli strumenti di pagamento elettronico, a disposizione dei soggetti obbligati, per i quali nel mese di gennaio 2026 è in vigore un Contratto di convenzionamento , il collegamento è effettuato entro quarantacinque giorni a partire dalla data di messa a disposizione nell’area
    riservata del servizio web
    .

    La data di messa a disposizione del citato servizio web sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
    Per gli strumenti di pagamento elettronico per i quali il Contratto di convenzionamento è stipulato successivamente al 31 gennaio 2026, il
    collegamento è effettuato a partire dal sesto giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. 

    Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le operazioni di collegamento di cui al punto 2.1. effettuate entro l’ultimo giorno del mese. I termini si applicano anche nei casi in cui venga modificato il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato.

    Trasmissione aggregata dei dati dei pagamenti elettronici: come fare

    La memorizzazione puntuale dei dati dei pagamenti elettronici è effettuata al momento della registrazione delle operazioni di vendita o prestazione con lo
    strumento di certificazione dei corrispettivi, riportando nel documento commerciale le forme di pagamento utilizzate e il relativo ammontare.

    I dati dei pagamenti elettronici memorizzati sono trasmessi giornalmente in forma aggregata in conformità alle specifiche tecniche dei provvedimenti relativi agli strumenti di certificazione dei corrispettivi di cui al punto 1.2 del provvedimento in oggetto.

    Allegati: