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Rottamazione quater: prossimo pagamento entro il 30 novembre
Per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater” introdotta dalla Legge n. 197/2022), è necessario effettuare il versamento della rata in scadenza il 30 novembre 2025, in caso di soggetti riammessi e entro la data indicata dal proprio piano per gli altri soggetti.
Attenzione al fatto che, in considerazione dei 5 giorni di tolleranza concessi dalla legge e dei differimenti previsti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno considerati tempestivi i pagamenti effettuati entro martedì 9 dicembre 2025.
Anche per i riammessi, le rate successive andranno saldate secondo le scadenze del proprio piano di riammissione contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.
Attenzione al fatto che in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Una copia della Comunicazione delle somme dovute, con il riepilogo del piano e i moduli per il pagamento, è sempre disponibile nell’area riservata.
Si ricorda che nel caso in cui il pagamento non venga eseguito, sia effettuato oltre il termine ultimo o sia di ammontare inferiore rispetto all’importo previsto, verranno meno i benefici della Definizione agevolata e quanto già corrisposto sarà considerato a titolo di acconto sul debito residuo.
Per conoscere tutte le modalità di pagamento consulta la pagina dedicata.Riepiloghiamo ora le regole della rottamazione.
Rottamazione quater: che cos’è?
La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.
Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica.
Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora di cui all’art. 30, comma 1, del DPR n. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio.
La "Rottamazione-quater” riguarda tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:
- contenuti in cartelle non ancora notificate;
- interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
- già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.
I carichi affidati dalle casse/enti previdenziali di diritto privato rientrano nella Definizione agevolata solo se l’ente, entro il 31 gennaio 2023, ha provveduto a:
- adottare uno specifico provvedimento;
- trasmetterlo, sempre entro la stessa data, ad Agenzia delle entrate-Riscossione;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.
Le casse/enti previdenziali di diritto privato che hanno deliberato entro il 31 gennaio 2023 che i propri carichi rientrano nell’ambito applicativo della Definizione agevolata sono:
- CNPA FORENSE – Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza forense
- ENPAB – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
- CNPR – Cassa Ragionieri
- ENPAV – Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari
- INPGI "GIOVANNI AMENDOLA" – Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti italiani.
Rottamazione quater: come si paga
Per pagare i moduli allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” della Definizione agevolata, oltre al servizio "Paga online", è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.
La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivi sono reperibili sul sito di pagoPA.
Inoltre, è on-line il nuovo servizio di domiciliazione bancaria disponibile nella sezione “Definizione agevolata” in area riservata, che consente di attivare o revocare l’addebito diretto delle rate sul conto corrente, anche intestato ad altro soggetto se autorizzato.
Il contribuente che desidera usufruirne dovrà:
- specificare gli estremi del conto corrente su cui effettuare l’addebito compilando l’apposito campo IBAN;
- fornire tutte le informazioni e il consenso necessario ai fini della sicurezza del dato trattato;
- inviare la richiesta.
A seguito dell’invio, il contribuente riceverà una e-mail di presa incarico con l’identificativo della richiesta e, successivamente, l’Agente della riscossione provvederà a effettuare le opportune verifiche, fornendo riscontro.
Attenzione al fatto che è anche possibile pagare quanto dovuto, utilizzando i moduli di pagamento allegati alla "Comunicazione delle somme dovute" presso banche, Poste, ricevitorie, tabaccai.
Infine, sono sempre disponibili gli sportelli, previo appuntamento.
Rottamazione quater: scegli cosa pagare
Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell'intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella "Comunicazione delle somme dovute" inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione.
Il servizio ContiTu consente di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare, per farlo occorre:- Compilare il form e selezionare tutte le cartelle/avvisi che si intende pagare inserendo, nell'apposito campo, il numero progressivo dei singoli documenti.
- Per le sole cartelle/avvisi selezionati, verrà visualizzato l'importo complessivo da pagare e quello relativo alle singole rate. Il numero delle rate resta quello indicato nella domanda di adesione alla "Rottamazione-Quater" presentata
- Completata la procedura, si potrà scaricare subito i nuovi moduli di pagamento, che saranno trasmessi anche tramite e-mail. I moduli riporteranno l'importo aggiornato non conteggiando quello dovuto per le cartelle/avvisi che si è deciso di eliminare dal piano di pagamento.
Attenzione si riepilogoa che per non incorrere nell'inefficacia della Definizione agevolata, è necessario che ciascuna rata sia regolarmente e integralmente pagata nel rispetto delle scadenze previste dalla legge.
Eventuali pagamenti tardivi o parziali saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determineranno l'estinzione del carico residuo per il quale l'Agente della riscossione dovrà proseguire l'attività di recupero.
Si ricorda che per ciascuna "Comunicazione delle somme dovute", è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.
Rottamazione quater: scegli l’addebito in conto
Come specificato dalla Riscossione è possibile chiedere l’attivazione dell’addebito diretto delle rate della Definizione agevolata sul conto corrente:
- allo sportello,
- dall’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” presente nella sezione Definizione agevolata. Sarà sufficiente selezionare il piano di Definizione agevolata su cui si vuole attivare la domiciliazione bancaria e inserire i dati richiesti. Alla fine della compilazione, il sistema invia una e-mail di presa in carico all’indirizzo di posta elettronica indicato e successivamente una seconda comunicazione con la conferma dell’attivazione del servizio e l’indicazione della rata che sarà addebitata. Qualora il contribuente non riceva tale conferma entro 10 giorni lavorativi antecedenti la scadenza della rata (ad esempio, il 17 ottobre per la rata del 31 ottobre 2023) il pagamento dovrà essere effettuato mediante le altre modalità previste.
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730/2025: la detrazione per il trasferimento per lavoro
La detrazione dedicata ai lavoratori dipendenti riguarda chi si trasferisce in un’altra località per motivi di lavoro.
In questi casi può capitare di dover prendere in affitto una nuova casa in altro comune e il legislatore ha previsto un’apposita agevolazione, che consiste in una detrazione forfetaria specificamente dedicata ai lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi e che siano titolari di un contratto di locazione per un immobile adibito ad abitazione principale.
Il beneficio si applica per i primi tre anni dalla data di variazione della residenza e spetta anche ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.
730/2025: la detrazione per il trasferimento per lavoro
Ai fini della detrazione per i lavoratori che si trasferiscono per motivi di lavoro, utilizzando il Modello 730, l’agevolazione va indicata al rigo E72.
Attenzione al fatto che la detrazione forfetaria va rapportata al numero di giorni nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale ed è pari a:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro,
- 495,80 euro se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro.
Si evidenzia che nel calcolo del reddito complessivo rientrano anche:
- i redditi assoggettati a cedolare secca
- i redditi assoggettati all’imposta sostitutiva del forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni
- la quota di agevolazione Ace
- le mance dei lavoratori dipendenti impiegati in strutture ricettive, bar e ristoranti, sottoposte alla specifica imposta sostitutiva
- e, dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture
Ricordiamo che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le disposizioni per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.
Detrazione per il trasferimento per lavoro: condizioni per averla nel 730
La detrazione per lavoratori che trasferiscono la residenza in un altro comune spetta a condizioni che:
- il contribuente che si è trasferito deve essere titolare di un contratto di lavoro dipendente,
- deve essere titolare di un contratto di locazione di un immobile adibito ad abitazione principale.
Relativamente al primo requisito, il beneficio si applica anche a favore dei lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza in conseguenza di un nuovo contratto.
Sono invece esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
La detrazione spetta anche nel caso di trasferimento della residenza all’estero e nell’anno del trasferimento il contribuente avrà diritto alla detrazione in relazione all’annualità in cui è fiscalmente residente in Italia.
Per le annualità successive potenzialmente agevolabili, se non risulta più fiscalmente residente in Italia, il contribuente non può beneficiare della detrazione, dal momento che le detrazioni per canoni di locazione dell’articolo 16 del Tuir non rientrano tra le detrazioni che possono diminuire l'imposta lorda dovuta dai soggetti non residenti.
Per quanto riguarda il secondo requisito,occore evidenziare che il contratto di locazione può essere di qualunque tipo, purché adibito a un’unità immobiliare da considerare abitazione principale.
Infine, per il trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, essa deve avvenire nei tre anni precedenti a quello in cui si richiede la detrazione e:
- il nuovo comune di residenza deve distare dal vecchio almeno 100 chilometri
- e, comunque, deve essere situato in una diversa regione.
I due elementi devono essere rispettati contestualmente.
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Spese pannelli solari: detrazione nel 730/2025
Le spese per l'acquisto di pannelli solari sono tra quelle detraibili da indicare nel Modello 730/2025. In particolare esse compaiono nel Quadro E Oneri e spese da indicare nei righi da E61 a E62.
Vediamo le istruzioni per l'anno di imposta 2024 che ci si appresta a dichiarare con il Modello 730/2025.
Spese pannelli solari: detrazione nel 730/2025
Per interventi di installazione di pannelli solari (di cui all’art. 1, comma 346, della legge n. 296 del 2006) la detrazione nel Modello 730 spetta:
- nel limite di euro 60.000 ad immobile
- ed è calcolata nella misura del 65% delle spese.
Viene precisato che gli interventi che danno diritto all’agevolazione consistono nell’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università.
Il termine minimo di garanzia dei pannelli solari è fissato in cinque anni per pannelli e bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici.
Tra le condizioni per avere l'agevolazione:
- i collettori solari termici devono possedere la Certificazione Solar Keymark;
- l’installazione dell’impianto deve essere eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti;
- inoltre, per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, in conformità a quanto previsto dall’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007, così come modificato dal d.m. 6 agosto 2009, collettori solari termici devono presentare una certificazione di qualità conforme alle norme rilasciata da un laboratorio accreditato; sono equiparate alle UNI EN 12975 o UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione europea o della Svizzera.
Non sono ammessi alla detrazione i pannelli solari per i quali siano prodotte certificazioni di qualità diverse da quelle espressamente previste dal d.m. 19 febbraio 2007
In alternativa alle garanzie sopra previste e alla certificazione di qualità conforme, nel caso di pannelli solari autocostruiti, può essere prodotto l’attestato di partecipazione a uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda.
Le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico per la sola produzione di acqua calda sono ammesse interamente alla detrazione.
Per quanto riguarda la certificazione di qualità di tale sistema termodinamico (richiesta ai fini della detrazione ai sensi dell’art. 8 del d.m. 19 febbraio 2007), è applicabile la normativa vigente prevista per i collettori solari (EN 12975).
Qualora la normativa europea non sia applicabile (EN 12975), nelle more dell’emanazione di una specifica normativa, in luogo della certificazione di qualità può essere utilizzata una relazione sulle prestazioni del sistema approvata dall’ENEA (Risoluzione 07.02.2011 n.12/E).
Non beneficia, invece, della detrazione l’installazione di un impianto di solar cooling ossia l’impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (Risoluzione 14.07.2008 n. 299/E).
Invece, con riferimento agli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, per gli impianti solari termici prefabbricati del tipo factory made, la certificazione Solar Keymark relativa al solo collettore può essere sostituita dalla certificazione Solar Keymark relativa al sistema.
Per i collettori solari a concentrazione ovvero per quelli dotati di protezione automatica dall’eccesso di radiazione solare per i quali non è possibile l’ottenimento della certificazione Solar Keymark, quest’ultima è sostituita da un’approvazione tecnica rilasciata dall’ENEA.
Detrazione nel 730/2025 per pannelli solari: elenco spese agevolabili
L'Agenzia precisa che le spese ammissibili per le quali spetta la detrazione sono indicate:
- per interventi con data di inizio dei lavori antecedente al 6 ottobre 2020, all’art. 3 del d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni e integrazioni;
- per gli interventi con data di inizio dei lavori a partire dal 6 ottobre 2020, all’art. 5 del d.m. 6 agosto 2020. e comprendono quelle sostenute per:
- la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento.
Sono, in ogni caso, comprese tra le spese in questione anche quelle:
- relative alle prestazioni professionali, incluse sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio;
- sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento.
Spese per pannelli solari: indicazione nel 730/2025
Le spese per l'acquisto di pannelli solari come anticipato vanno indicate nei righi da E61 a E62.
In particolare, nella Sezione IV – (righi da E61 a E62) si indicano le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta per gli interventi di risparmio energetico.
Per l'installazione di pannelli solari, ossia gli interventi per l’installazione di pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico, occorre indicare il codice "3" nella colonna 1 "Tipo di intervento".
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Rimborsi del 730: quando vengono bloccati
I dipendenti e i pensionati hanno cominciato a ricevere i rimborsi del 730/2025 dalla busta paga di luglio, pagata in agosto, o dal cedolino di pensione dello stesso mese.
In alcuni casi le Entrate possono bloccare temporaneamente il rimborso al contribuente a credito, vediamo perchè.
Rimborsi del 730: quando vengono bloccati
Le Entrate, per rimborsi spettanti superiori a 4.000 euro, hanno la facoltà di bloccare temporaneamente il pagamento.
L’articolo 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 e l’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 175/2014, disciplinansno le procedure di verifica della dichiarazione.
I controlli hanno lo scopo di garantire la compensazione di eventuali debiti fiscali pregressi del contribuente con il credito emergente dalla dichiarazione, sia a prevenire frodi, errori o rimborsi non spettanti.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate, prima di erogare un rimborso fiscale compreso quello derivante dal Modello 730, è tenuta a verificare se il contribuente beneficiario del rimborso abbia eventuali debiti pendenti iscritti a ruolo, ossia somme dovute a seguito della notifica di cartelle di pagamento ancora insolute.
Dal 2025 vi è una novità importante relativa alla soglia per l’attivazione della verifica: se il rimborso d’imposta spettante al contribuente è di ammontare superiore a 500 euro l’Agenzia delle Entrate deve preventivamente controllare se il beneficiario risulta anche debitore del Fisco con una o più cartelle di pagamento.
Se l'esito di tale verifica è affermativo, l’Agenzia delle Entrate notifica al contribuente una proposta di compensazione e il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica di tale proposta per accettarla o rifiutarla.
Qualora il contribuente rifiuti la proposta di compensazione, le somme chieste a rimborso restano comunque bloccate e messe a disposizione dell’Agente della Riscossione fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta.
Durante questo periodo, l’Agente della Riscossione ha la facoltà di avviare l’azione esecutiva per soddisfare coattivamente il debito iscritto a ruolo.
730/2025: il blocco del rimborso per controlli
Il Modello 730 presentato dal contribuente può essere selezionato per un controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il controllo scatta se dalla dichiarazione emergono potenziali situazioni di rischio fiscale, come incoerenze o importi di rimborso particolarmente elevati.
Se la dichiarazione viene selezionata per questo controllo preventivo segue un blocco del rimborso spettante e di conseguenza:
- il rimborso fiscale non verrà erogato direttamente e nei tempi ordinari dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico;
- l’erogazione del rimborso avverrà a cura dell’Agenzia delle Entrate stessa, e al termine delle procedure di controllo.
Attenzione però che, a tutela dei contrbuenti, nei casi di controllo preventivo, il rimborso sarà erogato non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione del Modello 730, ordinariamente previsto per il 30 settembre e quindi, al più tardi, entro la fine di marzo dell’anno successivo.
730/2025: quando scattano i controlli
Il controllo preventivo può scattare al verificarsi di almeno una delle seguenti due condizioni:
- il Modello 730 presenta elementi di incoerenza rispetto a specifici criteri che vengono individuati con cadenza annuale da un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate;
- il Modello 730 determina un rimborso di importo superiore a 4.000 euro.
Non è detto comunuque che il blocco e il controllo preventivo scattino automaticamente poichè si tratta di una facoltà dell’Agenzia delle Entrate, che può decidere di non attivare il controllo se, ad esempio, il contribuente è noto per la sua affidabilità fiscale o se il rimborso elevato è chiaramente giustificato da dati preesistenti e coerenti.
Secondo la prassi consolidata e i provvedimenti ADE emanati nel tempo, gli elementi di incoerenza che tipicamente possono far scattare un controllo preventivo riguardano principalmente:
- scostamenti per importi significativi dei dati dichiarati nel Modello 730 rispetto a quelli che risultano:
- negli F24 effettuati dal contribuente;
- nelle Certificazioni Uniche (CU);
- nelle dichiarazioni dei redditi dell’anno precedente;
- altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati che sono stati inviati da enti esterni all’Agenzia delle Entrate o rispetto a quelli esposti nelle Certificazioni Uniche;
- situazioni di rischio specifiche individuate dall’Agenzia sulla base di irregolarità o anomalie che si sono verificate per lo stesso contribuente negli anni precedenti;
- crediti d’imposta di importo rilevante che sono stati riportati dalla dichiarazione dell’anno precedente (magari a seguito della presentazione di dichiarazioni integrative a favore) e che risultano modificati rispetto al primo modello presentato per quell’annualità.
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Bando pratiche ecologiche: domande entro il 26 settembre
Il MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 235 del 21 luglio 2025 che approva un Avviso pubblico per disciplinare la partecipazione alla procedura prevista dal PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 "Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell'economia circolare" Misura "Pratiche Ecologiche" di cui al DM 13 marzo 2024 n. 99.
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 193 milioni di euro.
Attenzione al fatto che lo sportello telematico sarà aperto a partire dalle ore 12:00 del 27 agosto 2025 e resterà attivo fino alle ore 12:00 del 26 settembre 2025 con domande da trasmettere esclusivamente in modalità telematica tramite l’applicazione informatica messa a disposizione dal GSE.
Vediamo quali sono i beneficiari e le regole per le domande.
Bando pratiche ecologiche: circa 193 milioni di risorse per i contributi alle imprese
L'investimento si propone di:
- sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano,
- riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento. Il biometano prodotto deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;
- sostituire trattori meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II e dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;
- promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato).
Bando pratiche ecologiche: beneficiari e costi ammessi al contributo 2025
Sono beneficiari del Bando “Pratiche ecologiche” le imprese e aziende agricole, consorzi e ATI.
Ricordiamo che le modalità di attuazione dell'intervento sono state individuate con il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 13 marzo 2024, n. 99 mentre i termini di apertura e le modalità per la presentazione delle domande sono stati definiti dal decreto n. 235 del 21 luglio 2025.
Gli investimenti devono rientrare nelle seguenti categorie di intervento:- 1) interventi volti alla diffusione di pratiche ecologiche quali:
- 1.a) nella fase di produzione del biogas, la realizzazione di sistemi di minima lavorazione del suolo e sistemi innovativi a bassa emissività per la distribuzione del digestato, per migliorare l’efficienza dell’uso di nutrienti con conseguente riduzione dell’uso di fertilizzanti sintetici, e l’aumento dell’approvvigionamento di materiale organico nei suoli;
- 1.b) la creazione di poli consortili per il trattamento centralizzato per lo sfruttamento del digestato e degli effluenti con la produzione di fertilizzanti di origine organica. Per tale categoria di intervento, sono ammissibili le seguenti spese:
- creazione di poli consortili: la progettazione e l'installazione di nuove opere civili, idrauliche ed elettriche per lo stoccaggio e per la gestione del digestato nonché il miglioramento e/o la ristrutturazione di manufatti aziendali esistenti destinati allo stoccaggio delle materie prime, l'acquisto di macchine e di attrezzature per la lavorazione del digestato finalizzata alla commercializzazione sotto forma di fertilizzante di origine organica;
- diffusione di pratiche ecologiche: utilizzo di sistemi con alta efficienza di riciclo dei nutrienti e a bassa emissività per la distribuzione del digestato ed investimenti volti a migliorare l'efficienza gestionale degli effluenti zootecnici (a titolo esemplificativo: separatori solido/liquido a media o alta efficienza; sistemi di localizzazione GPS delle operazioni di distribuzione degli effluenti; sistemi diagnostici per l'analisi chimica rapida degli effluenti; realizzazione di reti interrate e stoccaggi decentrati anche mobili; macchine per l'interramento immediato degli effluenti, per la distribuzione ombelicale o rasoterra in bande, strutture e attrezzature per la fertirrigazione con matrici organiche chiarificate, ed ogni altro macchinario per la distribuzione efficiente del concime organico) e a ridurre l'emissione ammoniacale, in particolare tramite la copertura delle strutture per lo stoccaggio degli effluenti e del digestato, nonché l’utilizzo di attrezzature per la minima lavorazione, la lavorazione in bande (strip tillage) e la semina su sodo;
- 2) interventi di sostituzione di trattori obsoleti e a bassa efficienza con trattori più efficienti, dotati di strumenti per l’agricoltura di precisione e alimentati esclusivamente a biometano che sia conforme al principio di “non arrecare un danno significativo”, nonché ai pertinenti requisiti di cui all’
allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241, e il cui utilizzo sia certificato da garanzie di origine. Per tale tipologia di interventi sono agevolati i costi sostenuti per l’acquisto di trattori, dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione, alimentati esclusivamente a biometano, in sostituzione di trattori agricoli meccanici obsoleti e a bassa efficienza, nonché gli eventuali costi sostenuti per la necessaria rottamazione - 3) interventi finalizzati a migliorare l’efficienza. Per tali interventi, sono ammissibili:
- i costi per l'acquisto e l’installazione di sistemi di recupero e utilizzo del calore prodotto dall’impianto biogas, l’acquisto e l’installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni derivanti dall’impianto stesso, quali ad esempio vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas;
- i costi sostenuti per interventi volti ad aumentare l’efficienza complessiva dell’impianto di produzione di biogas quali ad esempio interventi di sostituzione di motori primi elettrici con nuovi motori a classe di efficienza maggiore e/o dotati di inverter, la sostituzione dei motori endotermici (motore a combustione interna) accoppiati ad alternatore con nuovi motori a celle combustibili.
Per gli interventi di cui ai punti 1) e 3) sono inoltre ammissibili le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile.
L’avvio dei lavori dovrà essere successivo alla data di presentazione dell’istanza di contributo.
Per gli interventi di cui di cui ai punti 1) e 3), le attività e le opere a essi relativi dovranno essere ultimati entro il 30 giugno 2026, mentre per gli interventi di cui al punto 2), la sostituzione del trattore e l’acquisto del nuovo trattore dovranno avvenire entrambi entro il 30 giugno 2026.
Attenzione al fatto che ill contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammissibili, nel limite di 600.000 euro per impresa e per ciascun investimento ed:- è cumulabile con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno in conto capitale che si configurano come aiuti di Stato destinati ai medesimi costi ammissibili, entro il predetto tetto massimo di 600.000 euro e nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento;
- non è cumulabile con incentivi o regimi di sostegno derivanti da fondi comunitari.
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Contributi Scuole per riviste e giornali: domande dal 10 dicembre
Le istituzioni scolastiche statali e paritarie di ogni ordine e grado che, nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 ed il 28 febbraio 2026, acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale, possono richiedere
un contributo fino al 90 per cento della spesa sostenuta.In particolare con avviso del 9 settembre il Dipartimento per l'Editoria informa della possibilità di presentare le domande dal 10 dicembre prossimo, vediamo i dettagli.
Contributi Scuole per riviste e giornali: tutte le regole per richiederli
Viene pubblicato il Bando per l’ammissione al contributo, previsto dall'art. 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come sostituito dall articolo 1 comma 320 della legge n 213/2023 a favore delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, che per l’anno scolastico 2025/2026 acquistano uno o più abbonamenti a giornali quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore, anche in formato digitale.
Ricordiamo che la misura, istituita nell’anno 2020 è stata modificata dal sopra citato art. 1, comma 320 della legge n. 213 del 2023, che ha previsto un unico contributo a favore di tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali e paritarie, per sostenere la spesa per l’acquisto di abbonamenti, collegati all’anno scolastico e non più all’anno solare.
Come evidenzia l'avviso del Dipartimento per l'editoria, le domande, firmate digitalmente dal Dirigente scolastico e indirizzate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria, potranno essere presentate a partire dal 10 dicembre 2025 al 16 marzo 2026, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° settembre 2025 e il 28 febbraio 2026.
Con successiva comunicazione della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, saranno indicate le modalità di trasmissione per via telematica.
Il bando è stato emanato ai sensi dell’articolo 4 del DPCM del 24 luglio 2024, adottato di concerto con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, che, recando i criteri e le disposizioni applicative per l'accesso al contributo a favore delle istituzioni scolastiche, ha innovato la disciplina in un’ottica di semplificazione procedurale.
Contributi Scuole per riviste e giornali: spese ammesse ed escluse
Sono ammesse al contributo di cui all’articolo 1 le spese sostenute per l’acquisto di uno o più abbonamenti, riferiti anche alla medesima testata, a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato digitale, registrati presso il competente Tribunale.
Non rientrano tra le spese ammissibili, le spese sostenute per:
- a) l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici, riviste scientifiche e di settore non deliberati dal Collegio dei docenti;
- b) l’acquisto di libri;
- c) l’acquisto di servizi di “prestito digitale” di prodotti editoriali;
- d) l’acquisto di prodotti editoriali con finalità diversa da quella didattica, quali, a solo titolo esemplificativo, prodotti strumentali all’attività amministrativo-gestionale e di segreteria dell’istituzione scolastica;
- e) l’acquisto di strumenti informatici di gestione della classe, quali applicazioni e servizi dedicati all’interazione e alla comunicazione tra studenti e con i docenti.
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Spazi esterni bar e ristoranti: nuove regole in arrivo
Il nuovo decreto legislativo sul riordino delle strutture amovibili (dehors, pedane, tavolini, ombrelloni, elementi di arredo urbano), adottato in attuazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. 193/2024, art. 26) entrerà in vigore, salvo proproghe, dal 2026.
Si chiude definitivamente la lunga fase emergenziale avviata con il Covid, quando la normativa aveva previsto deroghe per agevolare le attività di somministrazione di alimenti e bevande.Il decreto introduce regole uniformi e semplificate per l’occupazione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico da parte di bar, ristoranti e pubblici esercizi, con novità anche per i Comuni.
Spazi esterni bar e ristoranti: cosa cambia per i Comuni
I Comuni diventano protagonisti dell’attuazione della nuova disciplina in quanto responsabili di adempimenti specifici.
Inoltre, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, la Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura individuerà, con appositi elenchi, i siti archeologici e i beni culturali di eccezionale valore.
I Comuni dovranno pubblicare tali elenchi sui propri siti istituzionali, garantendone la consultazione da parte dei cittadini ed emettere:
- regolamenti comunali con disposizioni che assicurino:
- il passaggio dei mezzi di soccorso;
- zone adeguate per il transito di persone con disabilità o ridotta mobilità,
- procedure edilizie uniformi infatti secondo le nuove norme l’installazione dei dehors sarà soggetta a CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) semplificata. Nei casi di utilizzo temporaneo fino a 180 giorni basterà una semplice comunicazione;
- accordi semplificatori: i Comuni potranno stipulare intese con le Soprintendenze per adottare criteri standardizzati sulle tipologie di dehors ammissibili, con vantaggi in termini di velocità e chiarezza procedurale.
Dehors: novità per bar e ristoranti e Comuni
Per gli esercenti, la riforma definisce chiaramente cosa si intende per strutture amovibili e quando è necessaria un’autorizzazione, in particolare in esse sono comprese:
- tavolini, sedute, ombrelloni, pedane, paratie frangivento;
- elementi di arredo urbano e strutture leggere di copertura;
- dehors anche chiusi, purché smontabili e non legati da opere murarie.
Sono escluse invece le strutture non destinate direttamente alla somministrazione, come depositi o ricoveri di attrezzature.
In gran parte degli spazi pubblici, l’installazione di dehors non sarà più subordinata alle autorizzazioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).
Resta comunque obbligatoria l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, rilasciata dal Comune.
L’autorizzazione culturale/paesaggistica resta necessaria per i dehors collocati in prossimità di siti archeologici e monumenti di eccezionale valore storico-artistico.
In questi casi, l’esame della Soprintendenza avverrà secondo parametri precisi:
- mantenimento della percezione visiva del bene e delle prospettive urbane;
- distanze minime dal monumento;
- omogeneità e decoro dei materiali utilizzati;
- progettazione integrata con lo spazio circostante.
La Soprintendenza dovrà pronunciarsi entro 45 giorni, con la regola del silenzio-assenso in caso di mancata risposta.
Il decreto prevede una disciplina transitoria per garantire un passaggio graduale:
- le strutture amovibili già installate ai sensi delle norme emergenziali (art. 9-ter, D.L. 137/2020) potranno restare fino al 31 dicembre 2025.
- dal 1° gennaio 2026, gli esercenti avranno 90 giorni di tempo per presentare domanda di autorizzazione, se i dehors si trovano in aree vincolate.
- in caso di diniego, le strutture dovranno essere rimosse e i luoghi ripristinati entro 180 giorni.
In sintesi quindi, il nuovo assetto produce effetti concreti per entrambe le parti:
- per i Comuni: maggiore responsabilità nella pubblicazione degli elenchi, nel rilascio delle autorizzazioni di suolo pubblico e nel controllo del rispetto delle regole. In cambio, beneficeranno di procedure uniformi e strumenti di semplificazione.
- per gli esercenti: più chiarezza normativa. Nelle aree non vincolate, l’installazione dei dehors sarà più veloce e meno burocratica. Nelle aree di pregio culturale, invece, occorrerà programmare per tempo la documentazione e rispettare requisiti di decoro e compatibilità.
- regolamenti comunali con disposizioni che assicurino: