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Delibere TARI: proroga dei termini nel Decreto PA
Il Decreto PA convertito in Legge n 69/2025 contiene tra l'altro novità in tema di delibere TARI.
Vediamo i dettagli dall'art 10 ter della Legge in oggetto.
Leggi anche Decreto PA 2025 convertito: cosa cambia per assunzioni, concorsi e stipendi.
TARI: che cos’è, le delibere che la determinano
La TARI ricordiamolo è la tassa sui rifiuti, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre i rifiuti medesimi.
La TARI è stata introdotta, a decorrere dal 2014, dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014) quale tributo facente parte, insieme all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI), dell’imposta unica comunale (IUC).Dal 2014, pertanto, la TARI ha sostituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020) ha successivamente abolito, a decorrere dall’anno 2020, la IUC e – tra i tributi che la costituivano – la TASI.Sono, invece, rimasti in vigore gli altri due tributi che componevano la IUC, vale a dire l’IMU, come ridisciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019, e la TARI, le disposizioni relative alla quale, contenute nella legge n. 147 del 2013, sono state espressamente fatte salve.
I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico hanno la facoltà di applicare, in luogo della TARI, che ha natura tributaria, una tariffa avente natura di corrispettivoLa TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga il locale o l’area e, quindi, dal soggetto utilizzatore dell’immobile
In caso di detenzione breve dell’immobile, di durata non superiore a sei mesi, invece, la tassa non è dovuta dall’utilizzatore ma resta esclusivamente in capo al possessore (proprietario o titolare di usufrutto, uso, abitazione o superficie).
In caso di pluralità di utilizzatori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Le tariffe della TARI sono determinate con deliberazione del Consiglio comunale sulla base dei costi individuati e classificati nel PEF piano economico finanziario, che viene predisposto dal gestore del servizio e approvato dallo stesso Consiglio comunale, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi medesimi.
Il PEF, quindi, individua e classifica i costi che devono essere coperti con le entrate della TARI, mentre la delibera di approvazione delle tariffe è finalizzata a ripartire tali costi tra gli utenti e, pertanto, a determinare le voci tariffarie da applicare alle diverse utenze.
Queste ultime si distinguono in domestiche e non domestiche: le prime sono costituite soltanto dalle abitazioni familiari e le seconde ricomprendono tutte le restanti utenze (attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere).
Affinché le delibere regolamentari e tariffarie in materia di TARI siano applicabili, esse devono essere:
- approvate, a decorrere dall’anno 2022, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Il termine per l'approvazione di tali atti coincide, invece, con quello stabilito dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione – fissato al 31 dicembre dell’anno precedente, ma che può essere differito ad una successiva data con disposizione normativa o decreto del Ministro dell’interno – nell’ipotesi in cui detto termine sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento;
- pubblicate sul sito delle Fianzie entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento.
A tal proposito con l'articolo 10-ter (Differimento del termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva) del Decreto PA si prevede che Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile (previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate gia' stabiliti con regolamento comunale
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Certificazione Unica forfettari: addio dal 2025
Entro il 17 marzo, poichè il giorno 16, scadenza ordinaria, cade di domenica, i sostituti di imposta devono inviare la CU 2025.
Per scaricare modello e istruzuioni, leggi anche: CU 2025: modello e istruzioni.
Quest'anno, a seguito della riforma fiscale (Legge n 111/2023) e in particolare a seguito della entrata in vigore del Decreto Semplificazione adempimenti tributari non sono più dovute per le certificazione uniche dei compensi per i forfettari.
Vediamo il dettaglio della novità.
Addio al CU dei forfettari: le novità 2025
Con l'art 3 rubricato Eliminazione della Certificazione Unica relativa ai soggetti forfettari e ai soggetti in regime fiscale di vantaggio il Dlgs n 1/2024 prevede di apportare le seguenti modifiche.
All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 6-sexies è inserito il seguente: “6-septies. A decorrere dall’anno d’imposta 2024, i soggetti indicati al comma 1 che corrispondono compensi, comunque denominati, ai contribuenti che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ovvero il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono esonerati dagli adempimenti previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies.” quindi dalla CU.In pratica questa novità ha fatto si che l'ultima certificazione unica inviata per i forfettaria sia stata quella 2024 compensi corrisposti nel 2023 mentre per tutti i compensi erogati ai forfettari nell'anno di imposta 2024 non è più dovuto l'invio della CU alle entrate.
Come evidenziato dalle stesse entrate nella relazione di accompagnamento al Decreto Legislativo che ha introdotto la novità, la ratio della previsione risiede nel fatto che dal 1° gennaio 2024 anche per i forfettari vige l'obbligo di fatturazione elettronica e pertanto i flussi reddituali passeranno per lo SdI.
Relativamente alla CU dei medici forfettari convenzionati con il SSN occorre sapere che a differenze degli altri soggetti, continua ad esserci l'obbligo di certificazione, in proposito leggi: Medici forfettari in SSN: resta obbligo della CU.
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Costituzione usufrutto e nuda proprietà: tassazione
Con Risposta a interpello n 133 del 14 maggio le Entrate trattano le novità della tassazione sulla costituzione dell'usufrutto (art 67 TUIR)
L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito un aspetto della fiscalità immobiliare chiarendo il caso di cessione separata, ma contestuale, di due diritti reali distinti: l’usufrutto e la nuda proprietà di un immobile.
A porre il quesito sono due coniugi in regime di separazione dei beni, comproprietari al 50% di un appartamento (categoria catastale A/2) e della relativa cantina (C/2), intenzionati a vendere l’usufrutto a un soggetto e la nuda proprietà a un altro, con due atti distinti ma contestuali. Il dubbio fiscale ruota attorno all’applicazione dell’art. 67 del TUIR: si tratta di un’unica cessione della piena proprietà – soggetta alla lettera b) – oppure di due operazioni autonome da qualificarsi separatamente, ossia la costituzione di un diritto di godimento (usufrutto) e la cessione del diritto residuo (nuda proprietà)?
Vediamo la replica dell'ADE.
Costituzione usfrutto e nuda prorietà: tassazione
I contribuenti citano lo Studio n. 14-2024/T del Consiglio Nazionale del Notariato, secondo cui quando un soggetto si spoglia interamente della proprietà (anche se in modo frazionato), il trattamento fiscale dovrebbe essere unico e rientrare nell’ambito della lettera b) dell’art. 67.
In pratica, sebbene i diritti siano trasferiti a soggetti diversi e con modalità diverse, il risultato finale è economicamente identico a una cessione integrale della proprietà, quindi – secondo tale impostazione – dovrebbe esserci una sola tassazione come plusvalenza immobiliare.
L’Agenzia delle Entrate, però, non accoglie questa lettura e viene innanzitutto richiamata la nuova formulazione dell’art. 9, comma 5, del TUIR, così come modificata dalla Legge di Bilancio 2024, che distingue chiaramente tra la “costituzione” e la “cessione” dei diritti reali.
In linea con questo principio, l’Agenzia ribadisce che:
- la costituzione del diritto di usufrutto genera un “reddito diverso” ai sensi della lettera h) dell’art. 67, da tassare in base all’articolo 71,
- mentre la cessione della nuda proprietà, in quanto trasferimento a titolo oneroso di un diritto preesistente, rientra nella lettera b), e dunque è soggetta a tassazione per plusvalenza secondo le regole ordinarie (art. 68 TUIR), con la consueta esenzione dopo cinque anni o per uso abitativo principale.
Consolidati orientamenti della Corte di Cassazione, hanno stabilito come la cessione contestuale di usufrutto e nuda proprietà a soggetti diversi non possa essere considerata come un’unica operazione, bensì due negozi autonomi con effetto causale distinto, anche se collegati dalla volontà delle parti.
In altre parole, il fatto che l’operazione realizzi, nel suo complesso, il trasferimento pieno del bene a terzi non comporta automaticamente l’unificazione del trattamento fiscale.
Allegati: -
730 semplificato 2025: via alle modifiche dal 15 maggio
Dal 15 maggio 2025 sarà possibile accettare, modificare, integrare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle entrate, direttamente tramite l’applicazione web.
Dalla stessa data è possibile modificare e inviare anche il modello Redditi precompilato e nell’applicazione web sarà poi possibile consultare la dichiarazione trasmessa e la ricevuta telematica dell’avvenuta presentazione.
Ricordiamo che è possibile accedere alla sezione della propria precompilata, cliccando qui.
Le Entrate con il Provvedimento n 193922 del 24 aprile hanno fissato tutte le regole necessarie.
Attenzione a causa dell'intenso traffico sul sito all'ingrosso con le proprie credenziali può apparire il seguente messaggio:

730 precompilato 2025: il primo accesso
Appena effettuato il primo accesso della precompilata, le Entrate domandano se si vuole utilizzare la compilazione in modalità semplificata.
Si tratta di una possibilità, introdotta già nella dichiarazione dello scorso anno, e quest’anno è stata rivista e migliorata, consentendo di compilare il modello seguendo un percorso guidato.
I lavoratori dipendenti, i pensionati e i contribuenti che percepiscono redditi che vanno dichiarati con il modello 730, infatti, possono modificare, integrare o aggiungere dati utilizzando, oltre alla modalità di compilazione ordinaria, una modalità semplificata.
In questa modalità, le informazioni disponibili sulla situazione reddituale e sulle spese sostenute dal contribuente e dai familiari a carico, sono messe a disposizione in maniera dettagliata e rappresentate in modo intuitivo.Il contribuente può consultare i dati all’interno delle relative sezioni e sottosezioni e successivamente confermarle, integrarle o modificarle.
Dopo la validazione, i dati verranno riportati in automatico nei campi corrispondenti del modello 730.
Attenzione al fatto che il contribuente che preferisce tornare a integrare e modificare la dichiarazione con la modalità di compilazione ordinaria, ha la possibilità di farlo in qualsiasi momento selezionando un apposito pulsante presente nell’applicazione.730 precompilato accettato o modificato
Se il Modello 730 precompilato non richiede alcuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche e, di conseguenza, usufruire dei vantaggi previsti sui controlli.
Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti, o mancanti, è necessario modificare o integrare la dichiarazione.
Le operazioni di modifica o di integrazione possono essere effettuate direttamente dall’interessato o tramite un soggetto delegato (sostituto, Caf, professionista).
Il modello 730 precompilato si considera accettato se:- è trasmesso senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata
- oppure se il contribuente effettua delle modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta.
Le Entrate riportano gli ulteriori seguenti esempi, la dichiarazione si considera accettata quando:
- vengono indicati o modificati i dati anagrafici del contribuente, senza però modificare il comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef
- vengono indicati o modificati i dati identificativi del sostituto che effettua il conguaglio
- viene indicato o modificato il codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico
- viene compilato il quadro per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello (quadro I)
- si congiunge la propria dichiarazione con quella del coniuge
- viene scelto di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
- viene richiesta la suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F.
Invece, la dichiarazione precompilata si considera modificata se vengono variati i redditi, gli oneri o le altre informazioni presenti in essa, oppure se sono inserite nuove voci non presenti nel modello precompilato.
Precompilata 2025: i dati inseriti dalle Entrate
L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi da soggetti terzi:
- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
- spese sanitarie e relativi rimborsi;
- spese veterinarie;
- spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
- contributi versati alle forme di previdenza complementare;
- spese funebri;
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico;
- spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
- erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;
- spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
- spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
- spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
- rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive (cd. “bonus vista”);
- rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente autorizzato;
- oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione
730 precompilato congiunto
I coniugi possono presentare la dichiarazione congiunta se:
- possiedono solo redditi che si possono dichiarare con tale modello,
- almeno uno dei due può utilizzare il modello 730.
Anche se l’anno precedente si è presentato il modello 730 in forma congiunta, l’Agenzia delle entrate predispone comunque due distinte dichiarazioni, una per ciascun coniuge.
Chi presenta la dichiarazione congiunta è indicato come “dichiarante” (le operazioni di conguaglio verranno effettuate dal suo datore di lavoro o ente pensionistico), l’altro è definito “coniuge”.
Inoltre, è sempre necessario inserire il codice fiscale del coniuge nella sezione dei familiari.
Il dichiarante, dopo aver completato il suo modello, sceglie di congiungerlo a quello del coniuge (che a sua volta deve aver scelto la dichiarazione congiunta), selezionando nella sezione Dichiarazione congiunta “Sì, come dichiarante” e poi “Salva”.
In tal modo, le informazioni contenute nella dichiarazione del coniuge confluiscono nel 730 congiunto, disponibile e visualizzabile solo nell’area autenticata del dichiarante.730 precompilato e i rimborsi
In base ai dati inseriti dall’Agenzia delle entrate e a quelli modificati o integrati, il contribuente stesso può verificare se dalla dichiarazione risulta un credito, un debito o se non ci sono imposte né a credito né a debito (saldo zero).
Il rimborso o il pagamento delle imposte risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 precompilato avviene con le stesse modalità del 730 ordinario.
Pertanto, a prescindere dal fatto che la dichiarazione sia stata accettata o modificata, quando emerge un credito da rimborsare la somma si otterrà direttamente dal datore di lavoro o dall’ente pensionistico. In alternativa, dopo aver compilato il quadro I “Imposte da compensare”, il credito (per intero o in parte) può essere utilizzato per pagare, mediante compensazione nel modello F24, altre imposte non comprese nel modello 730.
Se, invece, emerge un debito il datore di lavoro o l’ente pensionistico effettuerà la trattenuta.Se dal modello 730 precompilato “senza sostituto” emerge un credito e il contribuente ha fornito all’Agenzia le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (codice Iban), il rimborso viene accreditato su quel conto.
Allegati:
Quando, al contrario, emerge un debito, il contribuente che invia direttamente la dichiarazione può effettuare il pagamento tramite la stessa applicazione online (la procedura consente di poter utilizzare per l’addebito del modello F24 lo stesso Iban indicato per i rimborsi).
Può anche stampare il modello F24 che l'Agenzia ha già precompilato con i dati necessari e pagare con le modalità ordinarie.
Il contribuente, invece, che si rivolge per l’assistenza fiscale a un Caf o a un professionista abilitato, può trasmettere in via telematica il modello F24 all’Agenzia delle entrate tramite lo stesso intermediario, oppure versare con il modello F24 che gli sarà consegnato. -
CIN affitti brevi nel modello 730/2025
Entro il 30 settembre occorre presentare il Modello 730/2025 anno di imposta 2024 per i dipendenti e i pensionati.
Tra le novità del modello vi è quella dalla indicazione, da quest'anno, del CIN codice identificativo nazionale per gli affitti brevi.
Ricordiamo che l’articolo 13-ter del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 ha previsto che il locatore ovvero il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva debba richiedere il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora l’unità immobiliare ad uso abitativo sia destinata a contratti di locazione per finalità turistiche, nonché alle locazioni brevi ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Vediamo le istruzioni per l'indicazione del CIN nel 730/2025 e quanto previsto dalle specifiche tecniche pubblicate il 12 marzo dalle Entrate.
Dichiarazione 730/2025: la novità del CIN affitti brevi
Per i contratti di locazione per finalità turistiche e per i contratti di locazione breve, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve indicare, nella sezione III del quadro B, il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
In particolare, nella sezione III del quadro B, il CIN va indicato nel rigo B12 come segue:
- Colonna 1 (N. di rigo): riportare il numero del rigo della sezione I nel quale sono stati indicati i dati dell’immobile locato. Nel caso di contemporanea locazione di più porzioni dello stesso immobile, al quale è attribuita un’unica rendita catastale, riportare in questa colonna il primo rigo utilizzato della sezione I.
- Colonna 2 (Mod. n.): indicare il numero del modello nel quale sono stati riportati i dati dell’immobile locato, solo se sono stati compilati più modelli.
- Colonne 3 (Codice CIN): riportare il Codice Identificativo Nazionale assegnato dal Ministero del Turismo

In data 12 marzo le Entrate hanno pubblicato il Provvedimento n 120707 con le specifiche tecniche per l'invio della Dichiarazione 730/2025.
A proposito di CIN le istruzioni ADE evidenziano che in caso di errori nella compilazione del rigo contenente il Cin delle locazioni brevi la dichiarazione 730 può essere scartata senza possibilità di conferma.
Nell’allegato C sono riepilogate le istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei Caf e dei professionisti abilitati.
Tali soggetti, quest'anno dovranno prestare particolare attenzione alla compilazione del Rigo B12, nel quale va riportato il codice Cin assegnato per le locazioni turistiche e le altre locazioni brevi.
Nelle specifiche tecniche viene precisato che, il campo CIN se presente, deve essere lungo 18 caratteri ed è obbligatorio compilare anche le Colonne 1 e 2 per abbinare il codice al relativo immobile.
Il CIN può essere indicato solo se per il rigo del fabbricato a cui esso si riferisce è compilata anche la casella Codice Canone.
I controlli previsti dalle specifiche tecniche vanno svolti con grande attenzione, perché un errore (anche solo l’indicazione di un numero di cifre del Cin inferiore a 18) determina, in caso di non conformità, lo scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma.
Si rimanda alle specifiche tecniche in oggetto per ulteriori approfondimenti, scarica qui..
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Redditi PF 2025: dove indicare il canone RAI imprese
Il Modello redditi Persone Fisiche 2025 deve essere presentato entro i termini seguenti:
- dal 30 aprile al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
- entro il 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Vediamo chi compila la casella Canone Rai Imprese.
Canone Rai imprese: istruzione per il Modello Redditi PF 2025
La casella canone RAI imprese presente nel Modello redditi PF 2025 fascicolo 1 deve essere compilata:
- dai contribuenti che esercitano attività di impresa e che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radio (indicando il codice 1) o radio televisive (indicando il codice 2) in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o impiegati a scopo di lucro diretto o indiretto. Va indicato il codice 3 qualora il contribuente non detenga alcun apparecchio di cui sopra.
Se vengono indicati i codici 1 o 2, i dati relativi all’abbonamento Rai devono essere riportati nei righi RS41 e/o RS42 del quadro RS

Il prospetto del canone RAI per le imprese, deve essere compilato:
- dalle società o imprese che abbiano detenuto nel periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione o che detengano per la prima volta nel periodo d’imposta successivo a quello oggetto della presente dichiarazione uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare,
- o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto per i quali si è versato l’importo fissato annualmente per l’abbonamento speciale alla Rai ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 21 febbraio 1938, n.246, e D.L.Lt. 21 dicembre 1944, n. 458 (art. 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201).

Il contribuente deve compilare un rigo per ogni singolo abbonamento alla Rai, qualora detenga più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in sedi diverse.
A tal fine indicare nei righi da RS41 a RS42:
- nella colonna 1, la denominazione dell’intestatario dell’abbonamento; si precisa che il predetto campo va compilato laddove l’intestatario dell’abbonamento risulti diverso dal soggetto dichiarante;
- nella colonna 2, il numero di abbonamento speciale intestato al soggetto dichiarante;
- nelle colonne da 3 a 7, rispettivamente, il Comune (senza alcuna abbreviazione), la sigla della provincia (per Roma: RM), il codice catastale del comune, la frazione, la via, il numero civico, il codice di avviamento postale per cui è stipulato il suddetto abbonamento; si precisa che l’indirizzo deve essere quello indicato nel libretto di iscrizione. Il codice catastale del comune, da indicare nel campo “Codice Comune”, può essere rilevato dall’elenco reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it;
- nella colonna 8 (“Categoria”), la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento, desunta dalla seguente tabella generale, avendo cura di indicare la corrispondente lettera:
- “A” – CATEGORIA A (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento);
- “B” – CATEGORIA B (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso);
- “C” – CATEGORIA C (alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari);
- “D” – CATEGORIA D (alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici);
- “E” – CATEGORIA E (strutture ricettive – alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, ecc. DPCM 13/09/2002 – di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421;
- nella colonna 9, la data del primo versamento per un nuovo abbonamento speciale, qualora sia stato effettuato nell’anno successivo a quello oggetto della presente dichiarazione.
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Redditi PF 2025: novità di quest’anno
Con il Provvedimento n 131076 del 17 marzo 2025 le Entrate hanno pubblicato le regole per i contribuenti interessati all'utilizzo del Modello Redditi PF 2025 anno di imposta 2024.
In dettaglio, sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che:
- hanno conseguito redditi nell’anno 2024 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle;
- sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.
Tali soggetti, sulla base delle disposizioni del D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, devono presentare il Modello REDDITI Persone Fisiche 2025 entro i termini seguenti:
- dal 30 aprile 2025 al 30 giugno 2025 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio delle Poste italiane S.p.a.;
- dal 30 aprile 2025 al 31 ottobre 2025 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.
Attenzione al fatto che, le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine sono considerate valide, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articoli 2 e 8 del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni).
Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.
Scarica il Modello Redditi PF 2025 e le relative istruzioni
Modello Redditi PF 2025: chi deve presentarlo
Devono utilizzare il modello Redditi PF i contribuenti che nell’anno di riferimento della dichiarazione hanno conseguit
- redditi d’impresa anche in forma di partecipazione
- redditi di lavoro autonomo
- redditi diversi (elencati nell' articolo 67 del Tuir, compresi quelli dichiarabili con il modello 730)
- plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate ovvero derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati
- redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario
- redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati posseduti in Italia
- redditi di capitale
- redditi di lavoro dipendente (inclusi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di pensione)
Attenzione al fatto che i contribuenti che nell’anno di imposta hanno conseguito redditi di lavoro dipendente, assimilati e di pensione possono presentare la dichiarazione anche tramite il Modello 730/2025.
Devono, inoltre, presentare il modello Redditi PF i contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- sono non residenti e hanno prodotto redditi in Italia
- sono eredi che presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti
Dichiarazione dei Redditi PF 2025: le principali novità
Come si evince dalle istruzioni al Modello Redditi PF 2025 ecco una sintesi delle novità di questìanno a cui i contribuenti dovranno prestare attenzione:
- Dichiarazione rettificativa mod. 730/2025: inserita nuovo campo nel Frontespizio per consentire la correzione di errori della dichiarazione 730/2025 (anno di imposta 2024), commessi da parte del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale,
- Aliquote IRPEF: per il periodo d’imposta 2024 sono rimodulate le aliquote per scaglioni di reddito che sono fissate in tre;
- Nuovo regime agevolativo per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P.: per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, considerati congiuntamente, non concorrono, ovvero concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo;
- Locazioni Brevi: i redditi derivanti dai contratti di locazione breve sono assoggettati ad imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca con aliquota al 26 per cento nel caso di opzione per tale tipo di regime; la predetta aliquota è ridotta al 21 per cento per i redditi da locazione breve relativi ad una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi;
- Codice Identificativo Nazionale (CIN): inserita nuova Sezione nel Quadro RB per l’indicazione del CIN rilasciato dal Ministero del Turismo per l’identificazione dell’immobile locato per le finalità previste dalla normativa di settore;
- Lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera: dal 2024, il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente 10.000 euro;
- Imposta sostitutiva frontalieri su retribuzione svizzera: i lavoratori dipendenti residenti nei Comuni ubicati entro i 20 chilometri dal confine svizzero, nel rispetto di determinate condizioni, possono optare, in luogo della tassazione ordinaria, per un’imposta sostitutiva;
- Detrazione per lavoro dipendente: per l’anno 2024, la detrazione per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, è innalzata ad euro 1.955, se il reddito complessivo non supera euro 15.000;
- Lavoro sportivo dilettantistico e professionistico: ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che, dal 1° luglio 2024, non può generare reddito assimilato a quello di lavoro autonomo;
- Rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza: per l’anno d’imposta 2024 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 610,50 euro per i lavoratori che nell’anno 2023 hanno percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 30.208 euro;
- Bonus tredicesima: per l’anno 2024, ai titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore ad euro 28.000 che rispettino determinate condizioni, è riconosciuta un’indennità di importo pari ad euro 100, ragguagliata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo;
- Lavoratori impatriati: ridisegnato il regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2024;
- Trattamento Integrativo: per l’anno 2024, l’importo riconosciuto in favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è calcolato qualora l’imposta lorda determinata sul reddito di lavoro dipendente e su alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno;
- Rimodulazione delle detrazioni per oneri: per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, è prevista una riduzione di 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024;
- Detrazione bonus mobili: per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 5.000 euro;
- Detrazione Superbonus: per le spese sostenute nel 2024 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, si applica la percentuale di detrazione del 70%. Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2024 la detrazione è rateizzata in 10 rate di pari importo;
- Detrazione Sismabonus ed eliminazione barriere architettoniche: per le spese sotenute nel 2024 relative ad interventi rientranti nel Sismabouns o finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del D.L. 34/2020, la detrazione è rateiz- zata in 10 rate di pari importo;
- Opzione Superbonus 2023: per le spese Superbonus sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è possibile optare per la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo mediante presentazione di una dichiarazione integrativa di quella presentata per il periodo d’imposta 2023, da presentare entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. L’opzione è irrevocabile e la maggiore imposta eventualmente dovuta è versata, entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta 2024, senza applicazione di sanzioni e interessi;
- IVIE e IVAFE: l’aliquota dell’imposta sul valore degli immobili situati all’estero è fissata all’1,06 per cento, mentre per i prodotti finanziari detenuti in Stati o Territori a regime privilegiato l’aliquota è del 4 per mille annuo;
- Tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri: dall’anno 2024 è consentito ai lavoratori residenti in determinati comuni italiani, situati a 20 km dal confine svizzero, in possesso di specifici requisiti, di optare per l’applicazione, sui redditi da lavoro dipendente percepiti in Svizzera, di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sugli stessi redditi.
- Credito di imposta per investimenti in start-up e Pmi innovative: qualora la detrazione spettante per investimenti in start-up e Pmi innovative, sia di ammontare superiore all’imposta lorda, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari all’eccedenza.