• Base imponibile

    Dichiarazione Irap 2025: la correttiva e l’integrativa

    Le Entrate hanno pubblicato le regole per la dichiarazione Irap 2025 anno di imposta 2024: scarica qui il Modello e le istruzioni.

    La Dichiarazione va presentata telematicamente direttamente dal contribuente o da un intermediario abilitato entro il 31 ottobre.

    Qualora si provveda prima di tale data e successivamente si voglia provvedere a correggere la dichiarazione si può fare seguendo delle precise istruzioni.

    Dichiarazione Irap 2025: la correttiva nei termini

    Nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, egli deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”.

    Invece, scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando, secondo le stesse modalità previste per la dichiarazione originaria, una nuova dichiarazione completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.
    Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria.

    Attenzione al fatto che per quanto riguarda la dichiarazione integrativa, sono considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza, fatta salva l’applicazione delle sanzioni.

    La dichiarazione integrativa può essere necessaria in vari casi, uno tra questi è il caso di errori contabili (art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/98)
    Tale casella va barrata in caso di presentazione di una dichiarazione integrativa a favore per la correzione di errori contabili di competenza oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

    Dichiarazione Irap 2025: la casella eventi eccezionali per gli aiuti

    Nel tipo di dichiarazione infine può essere barrata la casella eventi eccezionali che riguarda chi, essendone legittimato, ha fruito per il periodo d’imposta oggetto della dichiarazione di agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali.
    La casella va compilata anche nel caso in cui dette agevolazioni siano fruite successivamente al periodo d’imposta oggetto della dichiarazione (ad esempio, sospensione del versamento del saldo IRAP relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione).

  • Adempimenti Iva

    IVA Parco Divertimenti: l’aliquota per parcheggio e altri servizi

    Con Risposta a interpello n 96 dell'11 aprile le Entrate chiariscono l'aliquota IVA da applicare ad un  parco divertimenti per i servizi accessori.

    In particolare l'istante riferisce di svolgere l'attività di ''Parco Tematico in forma stabile'' di cui alla Legge n. 337 del 1968. 

    La società specifica che alcune recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione e della corte di Giustizia UE hanno generato dei dubbi in merito alla corretta aliquota IVA da applicare ad alcuni servizi dallo stesso proposti all'interno del parco. 

    I dubbi in particolare riguardano: ­il servizio di parcheggio; ­ il noleggio di ombrelloni e cabanas, 

    IVA Parco Divertimenti: l’aliquota per parcheggio e altri servizi

    Le Entrate accolgono parzialmente la soluzione dell'istante e specificano quanto segue.

    Per l'articolo 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337 recante ''Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante'', «Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti (n.d.r. enfasi aggiunta), anche se in maniera stabile (…)».

    Il decreto del Ministero dell'Interno del 18 maggio 2007, nel fissare «…requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attività dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337», all'articolo 2, comma 1, lettera d) definisce il parco di divertimento come ''complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.'' 

    Chiarito che i pachi divertimento rientrano tra gli spettacoli viaggianti, in merito al relativo trattamento IVA, si ricorda che per il numero 123) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA, sono soggetti all'aliquota IVA del 10 per cento gli «spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, (…); attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti». 

    Ne consegue che i parchi divertimento beneficiano dell'aliquota Iva ridotta del 10 per centro. 

    Ciò premesso, le entrate chiariscono che per beneficiare della medesima aliquota IVA ridotta, le altre prestazioni rese dalla Società, cioè i servizi di parcheggio e noleggio ombrelloni e cabanas, devono poter essere considerate accessorie a quella principale dalla stessa effettuata. 

    Per il principio di accessorietà, sancito dalla richiamata disposizione, le operazioni considerate ''accessorie'' rivestono un ruolo secondario e complementare rispetto all'operazione principale e concorrono alla formazione della sua stessa base imponibile, mutuandone il medesimo regime impositivo. 

    A tal fine, viene evidenziato che una cessione di beni o una prestazione di servizi deve soddisfare le seguenti caratteristiche deve: ­ 

    • completare, integrare o rendere possibile l'operazione principale; ­ 
    • essere resa direttamente dallo stesso soggetto che effettua l'operazione principale oppure da terzi, ma per suo conto e a sue spese; ­
    • essere effettuata nei confronti del medesimo soggetto (cessionario/ committente) cui è destinata l'operazione principale (ex multisrisoluzioni 3 ottobre 2008, n. 367/E; 1° agosto 2008, n. 337/E, 15 luglio 2002, n. 230/E nonché risposta ad interpello 3 giugno 2020, n. 163).

    Le Entrate specificano che quanto al servizio di parcheggio a esclusivo uso del parco, il nesso di accessorietà è in re ipsa in quanto risponde alla necessità di facilitare il raggiungimento del parco da parte di quei potenziali clienti che scelgono/preferiscono spostarsi con il mezzo proprio rispetto alle altre soluzioni di trasporto che ­ secondo quanto affermato dal Contribuente ­sarebbero peraltro assai limitate

    Vi sono perplessità in merito al servizio di noleggio ombrelloni e cabanas, rispetto ai quali si rende necessario operare una distinzione. 

    Dal sito internet della Società risulta che la stessa è titolare di due parchi divertimento, entrambi localizzati a omissis: 

    si tratta di ''AlfaX'' ­ parco divertimenti c.d. ''classico'' ­

    e ''AlfaY'', aperto a partire dalla metà di giugno, più propriamente un parco acquatico. 

    Il parco acquatico rientra nella categoria dei parchi divertimento ed è dotato di attrazioni, giochi d'acqua, scivoli, piscine, ecc. in cui possono essere presenti fiumi e lagune artificiali, oltre a servizi ulteriori quali spogliatoi, servizi igienici e punti di ristoro. 

    Nell'istanza, il Contribuente non precisa in quale parco offre il servizio di noleggio ombrelloni e cabanas.

     Nei parchi acquatici, come AlfaY, le piscine e le attrazioni acquatiche sono parte integrante dell'esperienza di intrattenimento offerta ai visitatori e pertanto l'allestimento di un'area di relax, dotata di un servizio ombrelloni/cabanas, dove peraltro è possibile ripararsi dal sole, costituisce un servizio strettamente funzionale alla fruizione delle attività principali, contribuendo al comfort e al benessere dei visitatori. 

    Per il parco acquatico è dunque ravvisabile il nesso di accessorietà tra l'ingresso e il servizio di noleggio di ombrelloni e cabanas mentre tale nesso non può ritenersi verificato per l'altro parco divertimenti di cui l'Istante è titolare. 

    In conclusione, il requisito dell'accessorietà cui consegue l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10 per cento prevista per l'ingresso al parco divertimenti è ravvisabile: 

    • per il servizio di parcheggio, a prescindere se sia offerto per l'uno o l'altro parco, o per entrambi; ­ 
    • per il noleggio di ombrelloni e cabanas offerto nel parco acquatico in AlfaY

    Attenzione al fatto che quest'ultimo servizio sarà invece soggetto all'aliquota ordinaria IVA del 22 per cento se offerto nell'altro parco c.d. classico di cui è titolare l'Istante.

  • Operazioni Intra ed extracomunitarie

    Prestatori servizi pagamento: chiarimenti su conservazione dati

    Con il Principio di Diritto n 2 dell'11 aprile le Entrate si occupano di chiarire che, nell'ambito degli obblighi di conservazione e comunicazione, i prestatori di servizi di pagamento non sono responsabili della valutazione dell'idoneità delle informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere per raggiungere gli obiettivi della normativa europea contro le frodi Iva.

    La responsabilità spetta al legislatore Ue, che ha stabilito obblighi chiari e precisi per garantire la conformità e la trasparenza nel settore dei pagamenti.

    Prestatori servizi di pagamento: chiarimenti ADE su invio dati all’UE

    Il Principio di diritto ricorda che il 18 febbraio 2020 il Consiglio dell’Unione europea ha introdotto un pacchetto di importanti novità legislative per contrastare le frodi Iva con l’introduzione, tra l’altro, di alcuni obblighi per i prestatori di servizi di pagamento.

    La direttiva 2020/284 ha aggiunto una sezione specifica alla direttiva Iva (2006/112/Ce), e il nuovo articolo 243-ter impone agli Stati membri di garantire che i prestatori di servizi di pagamento conservino la documentazione relativa ai servizi offerti per i pagamenti transfrontalieri, per garantire la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni.

    Inoltre, il Regolamento (Ue) 2020/283 ha previsto, con il nuovo articolo 24-ter, che ciascun Stato membro raccolga le informazioni raccolte dai prestatori dei servizi di pagamento mettendoli poi a disposizione della Commissione europea.

    Pertanto è stato istituito presso la Commissione Ue un sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, il Cesop (Central electronic system of payment information), che ha il compito di archiviare, aggregare e analizzare le informazioni relative ai beneficiari dei pagamenti.

    Con il Dlgs n. 153/2023 è stata recepita tale novità

    Il decreto ha introdotto, all’interno del decreto Iva, un nuovo “Titolo II BIS”, che stabilisce gli obblighi di conservazione e comunicazione dei prestatori di servizi di pagamento, fornisce i criteri di localizzazione del pagatore e del beneficiario del pagamento, indica le informazioni che devono essere conservate e trasmesse. 

    Il sistema è in vigore dal 1° gennaio 2024.

    Inoltre, il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023 ha definito le specifiche tecniche per la trasmissione di dati (vedi articolo “Prestatori di servizi di pagamento: dal 2024 nuovi obblighi anti-frodi Iva”).

    Ciò detto, l’Agenzia delle entrate, con il principio di diritto, precisa che non spetta ai prestatori dei servizi di pagamento stabilire se le informazioni che sono tenuti a raccogliere e trasmettere siano idonee a perseguire gli scopi anti-frode Iva voluti dalla normativa europea.

    È il legislatore Ue che ha introdotto le modifiche a valutare la rilevanza dei nuovi obblighi rispetto alle finalità per cui sono stati previsti.

    Allegati:
  • Riforma fiscale

    Passive income nel CFC: il risarcimento del danno non rientra

    Con il Principio di diritto n 4 del 14 aprile le Entrate chiariscono la rilevanza di un  risarcimento del danno ai fini dell'applicazione della disciplina CFC.

    Ricordiamo che la  normativa  in  materia di  Controlled Foreign Companies  (CFC) è  dettata dall'articolo 167  del TUIR, come modificato  dall'articolo  4  del  d.lgs.  29 novembre 2018, n. 142, di recepimento della Direttiva (UE) 2016/1164 (c.d. ATAD) e, da ultimo, dall'articolo 3 del d.lgs. 27 dicembre 2023, n. 209 Decreto fiscalità internazionale. Come chiarito nella Relazione Illustrativa al citato d.lgs. n. 142 del 2018,  ''La finalità della norma è quella di evitare che i soggetti con società controllate in Paesi a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscano ingenti quantità di utili dalla società controllante ­ soggetta ad elevata fiscalità ­ verso le società controllate soggette, invece, a tassazione ridotta. A tal fine, la disciplina CFC prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata''.  

    Passive income nel CFC: il risarcimento del danno non vi rientra

    L'obiettivo di contrasto a fenomeni di dirottamento degli utili verso giurisdizioni a bassa fiscalità viene perseguito dalla norma attraverso un meccanismo di riallocazione, al ricorrere di determinate condizioni, del reddito dell'entità estera in capo al soggetto residente che la controlla, per trasparenza e indipendentemente dalla sua effettiva percezione.

    Più in particolare, in base all'articolo 167 del TUIR, l'operatività della normativa CFC è subordinata al verificarsi congiuntamente di tre condizioni:

    • il controllo, di diritto o economico, dell'entità estera, da parte di un soggetto residente in Italia (commi 1 e 2);
    • l'assoggettamento dell'entità estera controllata ad un livello di tassazione effettiva non congruo (comma 4, lettera a);
    • la realizzazione, da parte dell'entità estera controllata, di proventi rientranti nelle categorie di passive income menzionate nella stessa disposizione, per oltre un terzo dei proventi complessivi (comma 4, lettera b).

    Le Entrate nel Principio di diritto in oggetto in merito a quest'ultima  condizione, chiariscono che si ritiene che il risarcimento  del danno, conseguito sulla base di un accordo transattivo a seguito dell'interruzione di un'attività economica effettiva imputabile alla controparte, non possa essere ascritto ai passive income di cui al citato articolo 167, comma 4, lettera b), del TUIR.

  • Determinazione Imposta IRES

    Ires 2025: come prepararsi per quest’anno

    Aperta la campagna dei Dichiarativi 2025:  le Entrate hanno pubblicato tutte le regole anche per la Dichiarazione delle società di capitali.

    In particolare, per pagare l'Ires 2025 anno di imposta 2024 le società interessate devono predisporre il Modello Redditi SC 2025 con istruzioni.

    Vediamo chi deve versare l'Ires.

    Ires 2025: chi la paga

    Devono versare l'Ires 2025 anno di imposta 2024:

    • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia;
    • gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
    • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

    In particolare sono considerati fiscalmente residenti in Italia:

    • le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno in Italia la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale;
    • gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia 
    • salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia, se almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del trust sono fiscalmente residenti in Italia
    • salvo prova contraria, i trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente in Italia effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, e vincoli di destinazione sugli stessi.

    Attenzione al fatto che, sono esenti dall’imposta sulle società i redditi degli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in  Italia e di quelli con sede in Lussemburgo, nei casi previsti dalla legge (TUIR art. 73, comma 5-quinquies).

    Ires 2025: a cosa prestare attenzione quest’anno

    Quest'anno occorre prestare attenzione ad alcune delle principali novità:

    • Concordato preventivo biennale. È stato previsto il nuovo quadro CP e sono stati aggiornati i quadri RF, RS, RH, TN, PN e GN per accogliere le novità della disciplina del concordato preventivo biennale (decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
    • Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura. Nel quadro RQ è stata prevista la sezione XXV dedicata ai giovani agricoltori che hanno intrapreso un’attività d’impresa nel settore agricolo ed esercitato l’opzione per il regime fiscale agevolato consistente nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRES, delle relative addizionali e dell’IRAP applicata alla base imponibile costituita dal reddito d’impresa prodotto nel periodo d’imposta (art. 4 della legge 15 marzo 2024, n. 36)
    • Maggiorazione costo del personale. Il quadro RF è stato aggiornato per accogliere, tra le variazioni in diminuzione, la maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).
    • Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate da parte di società ed enti commerciali non residenti. Nel quadro RT è stata inserita la sezione VI dedicata al nuovo regime delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate con requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 87 del TUIR, da parte di società ed enti commerciali non residenti (art. 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2023, n. 213).
      Affrancamento straordinario delle riserve. È stata prevista la nuova sezione VII-B del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 (art. 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).

  • Next Generation EU e Recovery Fund

    Trasformazione digitale imprese: domande di aiuti entro il 30.06

    PID-Next è il Polo di Innovazione del Sistema Camerale e ha l'obiettivo di supportare la trasformazione digitale delle imprese, in particolare quelle di micro, piccole e medie dimensioni (MPMI). 

    A tal fine vengono offerti servizi finanziati con contributi pubblici da un minimo del 90% fino al 100% per le micro e piccole imprese – di first assessment e attività di orientamento a cui è possibile accedere attraverso la partecipazione all’avviso pubblico partito in dicembre 2024 e attivo fino al 30 giugno 2025.

    Vediamo tutte le regole per partecipare.

    PID-Next: che cos’è?

    Su PID-Next di Unioncamere le imprese poranno partecipare al progetto, previa presentzione della domanda, che si sviluppa come segue:

    1. Analisi personalizzata maturità digitale; la prima fase prevede il First Assessment Digitale ovvero un incontro in impresa con un addetto del Polo che svolgerà una prima analisi del livello di maturità digitale e soprattutto degli obbiettivi dell’azienda e dei fabbisogni tecnologici necessari al loro raggiungimento.
    2. Orientamento e Innovazione: in questa fase le imprese ricevono un report che raccoglie gli esiti del primo incontro e suggerisce i partner con cui l’impresa può proseguire il proprio cammino di digitalizzazione e segnalando eventuali possibilità di finanziamento ulteriori che potrebbero essere utilizzate.
    3. Opportunità per le Imprese: PID-Next apre la strada al trasferimento tecnologico e accesso a un network di partner pubblici e privati mirato sulle esigenze dell’impresa.

    PID-Next: i beneficiari e le domande entro il 30 giugno

    L'agevolazione PID-Next rivolta alle Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) con sede legale o operativa in Italia prevede una partecipazione all’Avviso pubblico con domande da inviare attraverso la piattaforma restart.infocamere.it a partire dalle ore 10:00 del 16/12/2024, accedendo con SPID/CIE/CNS, e fino a ore 16:00 del 30 giugno 2025.

    A tal fine Unioncamere ha pubblicato anche una apposit qui: scaricabile QUI

    In data 15 aprile sul sito del suddetto Polo di Unioncamere è stato pubblicato un avviso che appunto informa della proroga al 30 giugno della data entro la quale aderire alla iniziativa e si informa di quanto segue: si autorizza la modifica dell’articolo 4, comma 1 lettera b) dell’Avviso PID NEXT, come di seguito riportata:
    “siano regolarmente costituite come impresa e iscritte nel Registro Imprese (si specifica, a tal proposito, che non è sufficiente la sola iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo). Sono ammesse anche le imprese individuali, artigiane e agricole. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall’omologo Registro Imprese; per tali soggetti, inoltre, deve essere dimostrata, prima del ricevimento del servizio, la disponibilità di almeno una sede secondaria nel territorio nazionale e il rispetto degli adempimenti di cui all’articolo 9, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581”.

     Per tutte le ulteirore regole di partecipazione si rimanda al sito del Polo di Innovazione..

  • Dichiarazione 730

    730/2025: spese adozioni a distanza quando sono detraibili

    Le spese sostenute per una adozione a distanza possono essere detraibili al 26% nel Modello 730/2025.
    Le spese detraibili vanno indicate, ricordiamolo, nel Quadro E oneri e spese dove ai righi da E1 a E14 vanno indicate tali spese.

    Vediamo il chiarimento delle Entrate sul tema e le istruzione per il 730/2025.

    730/2025: spese adozioni a distanza quando sono detraibili

    L'Agenzia con una FAQ 2024 ancora valida, ricordava che la Circolare 95/2000 ha chiarito che, in generale, le spese per le adozioni a distanza non rappresentano un onere detraibile o deducibile. 

    Tuttavia, se le somme sono erogate a favore di una Onlus per adozioni a distanza, a determinate condizioni, possono rientrare tra le spese detraibili.

    Viene chiarito che è possibile usufruire di una detrazione dall’Irpef del 26%, da calcolare su un importo massimo di 30.000 annui, per le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per adozioni a distanza.

    Per richiedere l’agevolazione è necessario, però, che:

    • le somme ricevute siano utilizzate dall’organizzazione non lucrativa nell’ambito della sua attività istituzionale,
    • a favore di persone che versano in una condizione di bisogno,
    • e che le stesse erogazioni siano state riportate nelle scritture contabili. 

    Attenziona al fatto che, la Onlus che percepisce l’erogazione dovrà certificare al contribuente la spettanza o meno della detrazione d’imposta.

    Altra condizione per la detraibilità è che l’erogazione deve essere effettuata con:

    • versamento bancario (o postale),
    • o tramite sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).

    Infine viene evidenziato che in alternativa alla detrazione, le erogazioni effettuate alle Onlus (quindi anche le somme versate quale contributo per adozione a distanza) sono deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

    Vediamo dove indicare tali spese.

    730/2025: spese adozioni a distanza quando sono detraibili

    Nel Quadro E alla Sezione I – (righi da E1 a E14) è possibile indicare le spese per le quali spetta la detrazione d’imposta 

    • del 19 per cento (per esempio spese sanitarie) 
    • o del 26 per cento o del 30 per cento (erogazioni liberali alle ONLUS o alle APS)
    • o del 35 per cento (erogazioni liberali alle OV) 
    • o del 90 per cento (premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del sismabonus al 110 per cento ad un’impresa di assicurazione).

    In particolare, nei righi da E8 a E10 Altre spese: indicare le spese desumibili dalla sezione “Oneri detraibili” le spese contraddistinte dai codici 61 e 62, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 26 per cento.