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Registro Aiuti di Stato: come regolarizzare gli errori 2021
Con il Provvedimento n 244832 del 5 giugno le Entrate fissano le regole di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli REDDITI, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2021 – dati erronei e/o non coerenti con la relativa disciplina agevolativa.
Errori 2021 RNA: come regolarizzare spontaneamente
Con il provvedimento n 244832 del 5 giugno sono dettate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2021.
Il Registro Nazionale degli aiuti di Stato, è stato istituito al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato
L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi- automatici” di cui all’articolo 10 del Regolamento, provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni fiscali.Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle
entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5, all’anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2021.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.I dati di cui si tratta sono:
- a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
- c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021;
- d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA;
- e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;
- f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti;
- g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cuial successivo punto 5.
Consulta il provvedimento n 244832/2025 di cui si tratta per tutte le altre info su come procedere alla eventuale regolarizzazione.
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Rottamazione tributi locali: chi riguarderà
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un Decreto Legislativo che introduce disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale.
Tra le altre novità il testo in bozza all'art 4 prevede la possibilità di introdurre forme di definizione agevolata, con riduzione di sanzioni e interessi.
Vediamo il contenuto di questo articolo, ancora in bozza, che dovrà essere approvato in via definitiva.
Rottamazione tributi locali: cosa si prevederà
Il Decreto Legistativo preliminare con la nuova disciplina dei tributi locali all'art 4 prevede che ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione, dei principi generali dell’ordinamento tributario nonché nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l’esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell’atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
In particolare, ciascuna regione e ciascun ente locale possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.
Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell’attività di riscossione ai soggetti di cui all’articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e all’articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai
contribuenti il medesimo trattamento tributario.
Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell’imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l’utilizzo di tecnologie digitali per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’applicazione delle relative disposizioni.
Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.
Attenzione al fatto che si prevede una specifica deroga alle norme statali, prevedendo che i regolamenti degli enti locali acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell’ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.
Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.Si resta in attesa del testo definitivo della disposizione.
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730/2025: le novità del Quadro D
Il Modello 730/2025 reca diverse novità per quest'anno.
Tra queste vi sono le novità riguardanti il Quadro D a seguito dell'introduzione del nuovo Quadro M.
Nel 730/2025 alcuni redditi soggetti a tassazione separata, precedentemente indicati nel quadro D, hanno trovato una nuova collocazione e l'eliminazione della Sezione II, righi D6 e D7.
Viene mantenuta la Sezione I però rinominata "Altri redditi (redditi di capitale, lavoro autonomo e redditi diversi)".
La Riforma fiscale ha previsto, con il Dlgs n 1/2024, un ampliamento della platea dei soggetti che possono presentare il Modello 730, con l'introduzione dei nuovi Quadri T e M, rispettivamente dedicati alle plusvalenze di natura finanziaria e ai redditi soggetti a tassazione separata, ad imposta sostitutiva e ai dati relativi alla rivalutazione dei terreni.
Il Modello 730/2025 convesente quindi di essere utilizzato per dichiarare alcune fattispecie di reddito che, fino allo scorso anno, richiedevano la presentazione dei quadri "aggiuntivi" RM e RT del Modello Redditi PF.
730/2025: le novità del Quadro D
Il Quadro D si presenta come segue con i righi da D1 a D5

Rigo D1 – Utili ed altri proventi equiparati Nel rigo D1 indicare gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione.
Rigo D2 – Altri redditi di capitale Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2024, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto.
Rigo D3 – Redditi derivanti da attività assimilate al lavoro autonomo Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da altre attività di lavoro autonomo, che essendo carenti di alcune peculiarità proprie del lavoro autonomo, sono definite come assimilate.
Per tali compensi sono previste delle detrazioni dall’imposta lorda che, se spettanti, verranno riconosciute dal soggetto che presta l’assistenza fiscale. Queste detrazioni, infatti, sono teoriche poiché la loro determinazione dipende dalla situazione reddituale del contribuente (vedere la tabella 8 riportata dopo l’Appendice).Rigo D4 – Redditi diversi (per i quali non è prevista una detrazione)
Rigo D5 – Redditi derivanti da attività occasionale (commerciale o di lavoro autonomo) o da obblighi di fare, non fare e permettere
Nel presente rigo devono essere indicati i redditi derivanti da attività commerciali o da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettereDal Qaudro D del Modello 730/2025 sono invece stati eliminati i righi D6 e D7, Sezione II, nei quali andavano esposti determinati redditi soggetti a tassazione separata.
Tali redditi sono accolti dal 2025 anno d'imposta 2024 nel nuovo quadro M, e in particolare si tratta di:
- redditi percepiti da eredi e legatari, prima indicati a rigo D6. Ora vanno indicati nel rigo M5, quadro M;
- imposte e oneri rimborsati nell'anno precedente a quello d'imposta e altri redditi soggetti a tassazione separata indicati prima nel rigo D7, ora sono indicati rispettivamente:
- nel rigo M2 in caso di:
- altri redditi di capitale qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 17, comma 1, lett. n), TUIR;
- importi derivanti da cessione di aree edificabili (indipendentemente dal periodo di possesso);
- somme percepite a titolo di indennità di esproprio di cui all'art 11 commi da 5 a 8 Legge n 413/1991;
- nel rigo M3, qualora si tratti di:
- rimborsi di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta;
- canoni percepiti in periodo d'imposta successivo a quello di riferimento;
- nel rigo M4 in caso si tratti di rimborsi di oneri dedotti dal reddito complessivo;
- nel rigo M6 qualora si tratti di emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti.
- nel rigo M2 in caso di:
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Contributo sale cinematografiche: domande entro il 6 giugno
Il Ministero della Cultura ha annunciato l’avvio delle richieste per il bonus destinato alle sale cinematografiche per le spese sostenute nel 2024.
Le richieste, da effettuarsi tramite la piattaforma DGCOL, vanno inviate dalle ora 10 del giorno 5 maggio e fino al giorno 6 giugno prossimo.
In particolare, in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024, saranno applicabili le disposizioni del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152, i
L'avviso specifica che la presentazione delle richieste non costituisce titolo per il riconoscimento del credito d’imposta.
Il credito potrà essere autorizzato subordinatamente e non prima del perfezionamento del nuovo decreto che disciplinerà il credito d’imposta in oggetto.
Scarica qui il vademecum per le domande
Per richieste di assistenza connesse all’utilizzo della piattaforma DGCOL si invitano gli utenti a:
- consultare la guida online “Hai bisogno di aiuto?” presente, in alto a destra, all’interno di alcune schede delle domande;
- consultare i vademecum disponibili alla pagina dedicata al materiale utile per l’utilizzo della piattaforma DGCOL;
- attivare un ticket di assistenza tramite l’apposita funzione “Assistenza” disponibile all’interno della propria Area Riservata (DGCOL)da indirizzare a:
- il Supporto informatico, per problematiche di carattere tecnico;
- il Supporto modulistica, per assistenza alla compilazione della modulistica.
Contributo sale cinematografiche: domande entro il 6 giugno
Il Ministero informa del fatto che è aperta una sessione ricognitiva per il tax credit funzionamento sale cinematografiche.
Nelle more del perfezionamento del nuovo Decreto del Ministro della cultura, che disciplinerà il credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica di cui all’articolo 18 della Legge 14 novembre 2016 , n. 220, ed a seguito delle richieste degli operatori del settore cinematografico, si comunica che dalle ore 10.00 del 5 maggio 2025 e fino alle 23.59 del 6 giugno 2025 sarà possibile presentare – tramite la piattaforma DGCOL – le domande di credito d’imposta relative alla linea di intervento
- TAX CREDIT FUNZIONAMENTO SALE CINEMATOGRAFICHE (TCF)
in relazione ai costi di funzionamento inerenti all’anno 2024.
Contributo sale cinematografiche: che cos’è
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 30 per cento dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, calcolato in base alle voci di costo indicate nella Tabella 5-bis, di cui al decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, del 2 aprile 2021, n. 152.
Attenzione al fatto che tale aliquota è incrementata al 40 per cento, in caso di piccole e medie imprese ed al 50 per cento, in caso di microimprese e di imprese di nuova costituzione o costituite nei precedenti 36 mesi, decorrenti dalla data di richiesta, che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria oppure di cessione di azienda o di ramo di azienda e che, altresì, non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un’altra impresa dell’esercizio cinematografico fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all’anno di costituzione.
È inoltre previsto un ulteriore incremento di 5 punti percentuali se la sala cinematografica destina più del 15 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo oppure, in caso di monosale, più del 10 per cento della programmazione annuale alle predette opere, o di 10 punti percentuali per le sale storiche e per le sale cinematografiche che destinano più del 25 per cento della programmazione annuale a opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo o, in caso di monosale, più del 20 per cento della programmazione annuale alle predette opere.
L’aliquota massima applicabile non può comunque essere superiore al 60 per cento dei costi di funzionamento e, in ogni caso, il credito d’imposta riconosciuto all’impresa o al medesimo gruppo di imprese non può essere superiore a euro 9.000.000 annui.
Contributo sale cinematografiche: requisiti di accesso
Ai fini dell’accesso al credito di imposta, l’impresa deve aver programmato nell’anno precedente un numero minimo di 100 spettacoli con emissione di titolo di accesso a pagamento, ridotto a 40 spettacoli per le sale all’aperto e a 10 spettacoli per ogni mese intero di attività per le sale di nuova apertura o chiuse per ristrutturazione.
I costi di funzionamento sostenuti devono essere certificati da un revisore contabile iscritto da almeno tre anni alla sezione A del Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nel caso in cui il credito d’imposta riconosciuto sia superiore a euro 40.000.
L’importo minimo di costo eleggibile è pari ad euro 10.000.
Ai sensi dell’articolo 53, parr. 7 e 8, del regolamento (UE) n. 651/2014, l’importo del credito di imposta non può superare:
- l’80 per cento dei costi ammissibili per gli aiuti non superiori a euro 2.200.000;
- quanto necessario per coprire le perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione.
Nel caso in cui il totale dei crediti d’imposta spettanti sia superiore alle risorse annualmente stanziate, i crediti d’imposta sono autorizzati previa decurtazione proporzionale a tutti i beneficiari, intervenendo prioritariamente sulle seguenti voci di costo di funzionamento:
- A1 e A2;
- C1.
Tale decurtazione non si applica alle sale cinematografiche cui è riconosciuto un credito d’imposta inferiore a euro 40.000,00 salvo che, a seguito di riduzione proporzionale dei crediti spettanti pari o superiori a euro 40.000,00, le risorse stanziate risultino ancora insufficienti.
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Riduzione pedaggi autotrasportatori domande dal 3 giugno
Dal 3 giugno si parte con le domande per avere la riduzione dei pedaggi autostradali sostenuti nel 2024.
A tal fine con la Delibera del 19 aprile 2025 pubblicata in GU n 108 del 12 maggio, il Comitato centrale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori ha definito le modalità per accedere al bonus destinato a:
- imprese,
- cooperative e consorzi
del settore trasporto merci.
Il beneficio, che può arrivare fino al 13% dei costi fatturati, è riservato ai soggetti che utilizzano veicoli ecologici e sistemi di pagamento differito.
La procedura di domanda è interamente telematica e si articola in due fasi a partire dal 3 giugno.
Vediamo i requisiti di accesso, i soggetti beneficiari, i criteri di calcolo e le modalità operative previste dal provvedimento.
Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: veicoli ammessi
La misura agevolativa consiste in un rimborso parziale dei costi per i pedaggi autostradali sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024.
Sono ammissibili solo i costi fatturati o da fatturare dai service provider convenzionati.
La riduzione applicabile è calcolata in base al volume del fatturato annuale relativo ai pedaggi e alla classe ecologica del veicolo.
Sono ammessi:
- Veicoli Euro V, Euro VI o superiori,
- Veicoli a trazione elettrica o ad alimentazione alternativa,
- Veicoli classificati nelle classi B, 3, 4, 5 (per assi e sagoma) o 2, 3, 4 (volumetrico).
È prevista una riduzione aggiuntiva per transiti notturni (ingresso tra le 22:00 e le 02:00, uscita entro le 06:00) pari al 10% della percentuale base, purché tali transiti rappresentino almeno il 10% del fatturato annuo relativo ai pedaggi.
Riduzione pedaggi autotrasporto: soggetti beneficiari
Possono presentare domanda per la riduzione dei pedaggi autostradali:
- Imprese di autotrasporto conto terzi iscritte all'Albo alla data del 31 dicembre 2023 o nel 2024
- Cooperative, consorzi, società consortili iscritte all’Albo e aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto
- Imprese o raggruppamenti con sede nell’UE, Svizzera o Regno Unito, titolari di licenza comunitaria
- Imprese esercenti trasporto in conto proprio, italiane o estere, in possesso di licenza specifica
Anche le imprese in conto proprio interne a consorzi e cooperative possono accedere, purché abbiano individualmente sostenuto almeno 200.000 euro di costi per pedaggi nel 2024.
Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: criteri di riparto
Il fatturato minimo richiesto per accedere al beneficio è pari a euro 200.000,00 per i soli pedaggi 2024.
L’importo rimborsabile è calcolato:
- In base alla percentuale definita per ciascuno scaglione di fatturato,
- Secondo la classe ecologica dei veicoli impiegati,
- Nel limite massimo del 13% dei costi sostenuti.
In caso di domande eccedenti le disponibilità, il Comitato applicherà un coefficiente di riparto che modificherà in proporzione le percentuali di riduzione previste.
Riduzione pedaggi imprese e cooperative autotrasporto: domande dal 3 giugno
La presentazione della domanda avviene esclusivamente online tramite l’applicativo “Pedaggi” sul portale: alboautotrasporto.it secondo le seguenti fasi:
- Prenotazione della domanda: dal 3 giugno 2025 ore 9:00 al 9 giugno 2025 ore 14:00 Il richiedente inserisce dati anagrafici e codici cliente dei service provider.
- Inserimento e invio della domanda: dal 23 giugno 2025 ore 9:00 al 22 luglio 2025 ore 14:00
Il soggetto carica i dati relativi a veicoli, targhe, classe euro, e titolo di disponibilità (anche per veicoli esteri).
La domanda va firmata digitalmente ed inviata entro il termine perentorio.
Il Comitato centrale calcolerà gli importi dovuti per ciascun soggetto beneficiario, in base ai dati ricevuti dai provider.
Le somme saranno accreditate ai service provider che provvederanno a riaccreditarle agli aventi diritto.
È obbligatorio:- Dotarsi di firma digitale qualificata,
- Effettuare il pagamento dell’imposta di bollo tramite PagoPA,
- Conservare la ricevuta del pagamento per eventuali verifiche,
Sono previsti controlli a campione, soprattutto su veicoli esteri con dati corretti manualmente.
Allegati: -
Locazione in cedolare secca: la clausola penale sconta l’imposta di registro?
Con Risposta a in terpello n 146/2025 le Entrate chiariscono chi opta per il regime della cedolare secca, non dovrà applicare l’imposta di registro alla clausola penale che intende inserire nel contratto di locazione per tutelarsi da eventuali inadempimenti.
Vediamo il perchè dal chiarimento delle Entrate.
Locazione in cedolare secca: la clausola penale sconta l’imposta di registro?
Viene specificato che la penale è una clausola accessoria e non autonoma che beneficia della stessa disciplina fiscale applicata al contratto di affitto pertanto non è prevista l'imposta di registro se il contratto è sottoposto a cedolare secca.
Il caso di specie concende l'occasione alle Entrate per chiarire che il regime della cedolare secca esclude:
- l'applicazione dell’Irpef secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito, e delle relative addizionali,
- delle imposte di registro e di bollo,
consentendo al locatore di applicare un regime di tassazione agevolato e semplificato con aliquota fissa (21% o 10% per i contratti a canone concordato).
Ai sensi dell'art 1382 del codice civile, la clausola penale è un patto con cui le parti concordano che in caso di inadempimento o ritardo il trasgressore corrisponda all’altro una determinata prestazione, in genere una somma di denaro.
L’Agenzia ricorda la consolidata giurisprudenza di legittimità che sostiene e ribadisce l’accessorietà di tale clausola rispetto al contratto principale e pertanto giunge alla seguente conclusione:
- come avviene per il contratto di locazione che in forza dell’opzione per la cedolare secca non sconta l’imposta di Registro, ugualmente la clausola penale, accessoria alla stessa locazione, non assumerà rilievo per la medesima imposta.
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Deposito Bilancio 2025: modalità e scadenze
La campagna bilancio 2025 è nel vivo con anche il riferimento della Guida sul deposito 2025 che ogni anno viene pubblicata da UNIONCAMERE.
La guida descrive le modalità di compilazione della modulistica elettronica e di deposito telematico dei Bilanci e degli Elenchi Soci nel 2025.
Si ricorda che il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio.La giurisprudenza è giunta alla conclusione che il mancato deposito del bilancio costituisce un’evidenza della causa di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484 n. 3) c.c. “per l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea”.
Per il deposito del bilancio di esercizio e dell’eventuale elenco soci annuale (per le SPA, le SAPA e le SCpA) è necessario utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in: https://www.registroimprese.it/deposito-bilanci
Attenzione al fatto che, come precisato anche da Unioncamere, il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica.Leggi anche:
- Deposito a rettifica del bilancio: quando è possibile
- Deposito Bilanci ETS: entro il 30 giugno quelli chiusi al 31.12.2024
Bilanci 2024 deposito 2025: scadenze e sintesi delle novità
l termine di presentazione del bilancio, con i relativi allegati, al Registro delle Imprese territorialmente competente, è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione (art. 2435 c.c.).
Termini differenti sono stabiliti per i seguenti depositi:- Situazione patrimoniale Consorzi: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- Situazione patrimoniale Contratti di Rete: entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- Situazione patrimoniale Consorzi tra Enti Locali: entro il 31 maggio di ogni anno;
- Situazione patrimoniale G.E.I.E.: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;
- bilancio delle Aziende Speciali, Aziende Speciali Consortili iscritte alla Sezione Ordinaria e delle Istituzioni di Enti Locali iscritte nel REA : entro il 31 maggio di ogni anno;
- Bilancio Sociale di Impresa Sociale: entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;
- Bilancio di esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS) – non imprese sociali: entro 60 giorni dalla data di approvazione
- Documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle società di mutuo soccorso (717): entro 60 giorni dalla data di approvazione.
Attenzione al fatto che non è previsto alcun termine per il deposito del:
- Bilancio Consolidato della società controllante ;
- Bilancio di Società estera avente sede secondaria in Italia, ad esclusione delle società creditizie e/o finanziarie;
- Bilancio Consolidato di Società di persone interamente possedute da società di capitali.
Sinteticamente le società di capitali devono procedere con l’approvazione del bilancio entro:
- 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- 180 giorni in caso di particolari esigenze.
Attenzione al fatto che, quest'anno non è stata però riproposta, per il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024 la norma che prevedeva lo slittamento automatico a 180 giorni del termine di approvazione del bilancio e quindi il bilancio 2024 andrà approvato, salva l’esistenza delle particolari esigenze, nell’ordinario termine del 30 aprile 2025.
Tabella di sintesi campagna deposito bilanci 2025
Bilancio 2024 Termine ordinario Approvazione a 180 giorni Redazione progetto bilancio e relazione sulla gestione 31 marzo 30 maggio Trasmissione progetto di bilancio e relazione sulla gestione all'organo di revisione 31 marzo 30 maggio Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell’organo di revisione agli amministratori 15 aprile 15 giugno Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale 15 aprile 15 giugno Approvazione del bilancio da parte dell’assemblea 30 aprile 30 giugno Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese
30 maggio 30 luglio Bilanco 2024 con deposito 2025. sintesi delle novità
Premesso il riepilogo dei tempi di "lavorazione" del bilancio di esercizio 2024, si evidenzia una delle novità di quest'anno, l’entrata in vigore del documento OIC 34.
Il nuovo principio contabile affronta tematiche che non erano state affrontate dagli standard di riferimento e le indicazioni in esso contenute consentono di chiarire il trattamento da adottare in riferimento alla prassi consistente nella vendita di beni unitamente alla fornitura di servizi, da prestare successivamente cosiddetti ricavi misti.
Inoltre, tra le novità vi è anche quella sulla imputazione temporale dei ricavi derivanti da prestazioni di servizi, che consentono di ricorrere al criterio dello stato di avanzamento, se sono rispettate specifiche condizioni.
Inoltre sempre in tema di OIC, il bilancio 2024 conterrà gli emendamenti ad altri principi contabili nazionali rilasciati dalla Fondazione OIC dopo la pubblicazione dell'OIC 34 e in particolare:
- i documenti emendati OIC 11, 12, 13, 15, 16, 19, 23, 31 e 33, con lo scopo di eliminare le incoerenze rispetto all’OIC 34.
Un'altra novità è quella dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio di esercizio in vigore già dal 2024 e quindi applicabili ai bilanci per così dire in corso e in chiusura.
Con il DLgs. 125/2024 si determina l’estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio.
Inoltre, nella predisposizione del bilancio 2024 rilevano anche le disposizioni introdotte dal DLgs. 192/2024 decreto di riforma dell’Irpef e dell’Ires finalizzate alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali.
Infine, si segnala l’emanazione del DLgs. 125/2024, contenente le nuove regole per la rendicontazione di sostenibilità, che da collocarsi nella Relazione sulla gestione.
Deposito bilancio: sanzioni per chi non provvede
Si ricorda che l’art. 2630 c.c. individua le sanzioni amministrative pecuniarie previste in materia di deposito del bilancio:
- "Art. 2630 – (Omessa esecuzione di denunce, comunicazione e depositi) Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un Consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o deposito presso il Registro delle Imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250 primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 € a 1.032 €. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”