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ETS: personalità giuridica per i comitati se iscritti al RUNTS
Viene pubblicata la Circolare n 5/2025 del Lavoro con diversi chiarimenti per i Comitati.
In sintesi, questi "altri enti" possono acquisire la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, vediamo i dettagli.
ETS: personalità giuridica per i comitati se iscritti al RUNTS
La Circolare nel suo incipit ricorda che una delle principali novità della riforma del Terzo settore è senz’altro costituita dall’aver introdotto nell’ordinamento giuridico nazionale una chiara definizione di ente del Terzo settore (“ETS”), attraverso la previsione contenuta nell’articolo 4, comma 1 del d.lgs. n. 117 del 2017 o “Codice del Terzo settore” o “CTS”.
Tale definizione ricomprende all’interno del Terzo settore accanto agli ETS tipici anche gli ETS atipici, intendendosi per tali “ …gli altri enti di diritto privato diversi dalle società” che perseguono, “senza scopo di lucro, […] finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di
produzione o scambio di beni o servizi”, e che risultano “iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore” .
Sulla base di tale inquadramento generale si deve considerare pacificamente acclarata la possibilità che un comitato, privo di personalità giuridica possa essere iscritto al RUNTS.L’ampia formulazione dell'articolo 4, comma 1 del CTS, consente, infatti, la collocazione del comitato nella sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lettera g), destinata ad accogliere gli altri enti del Terzo settore, in coerenza con il consolidato orientamento giurisprudenziale il quale considera il comitato, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, come un autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, con conseguente possibilità di attribuzione ad esso della titolarità di diritti, sia obbligatori, che reali.
Guardando all’oggetto e al profilo finalistico, la definizione contenuta nell’articolo 39 del Codice civile evidenzia il carattere altruistico e di interesse generale del fine per il quale il comitato viene costituito e viene effettuata la raccolta dei fondi.
Altrettanto indubbia è, da ultimo, l’assenza dello scopo di lucro che caratterizza il comitato.
Infine, è incluso nel perimetro del Terzo settore il carattere tendenzialmente temporaneo e transitorio del comitato ove si consideri che l’articolo 21, comma 1 del CTS prevede espressamente tra i contenuti dell’atto costitutivo delle associazioni e delle fondazioni del Terzo settore l’eventuale previsione della durata dell’ente, ammettendosi pertanto la configurabilità di un ETS avente un orizzonte temporale delimitato.
È stata sottoposta all’attenzione del Ministero da parte degli uffici del RUNTS, la questione relativa all’applicabilità ai comitati della disciplina contenuta nell’articolo 22 del Codice del Terzo settore e, quindi, concretamente, della possibilità per essi di acquisire la personalità giuridica mediante l’iscrizione al RUNTS (comma 1) ovvero, se già dotati di personalità giuridica ottenuta ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, di conseguire la qualifica di ETS (comma 1-bis).
Il Ministero ha replicato positiviamente specificando che i comitati possono assumere la qualifica di ente del Terzo settore, iscrivendosi al RUNTS nella categoria residuale degli altri enti del Terzo settore, e acquisire la personalità giuridica tramite la procedura di cui all’art. 22 del DLgs. 117/2017,
Si ritiene comunque possibile il ricorso a questa procedura valorizzando, sotto un profilo sistematico, il principio costituzionale di eguaglianza formale e i criteri contenuti nella legge delega per la riforma del Terzo settore (n. 106/2016) volti a garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione.
Si evita così che si generino ingiustificate disparità di trattamento tra il comitato privo di personalità giuridica che può acquisire la qualifica di ETS e il comitato che intende acquisire personalità giuridica contestualmente alla qualifica di ETS o in un momento successivo
Il ministero specifica che a tale tema è necessariamente collegato il tema dell’ammontare del patrimonio minimo necessario per l’acquisto della personalità giuridica: la rilevanza, che nell’evoluzione del comitato rispetto al suo momento genetico assume l’elemento patrimoniale, in quanto, nella definizione codicistica dei tratti distintivi di questa fattispecie organizzativa, vengono primariamente in risalto gli aspetti afferenti alla raccolta, gestione, conservazione e destinazione dei fondi, suggerisce di assumere come parametro di riferimento, ai fini dell’individuazione del patrimonio minimo, la soglia di 30.000 euro prevista dall’articolo 22, comma 4 per le fondazioni.
Allegati:
Da ultimo, si devono ritenere attribuiti all’ ufficio del RUNTS territorialmente competente i poteri che l’articolo 42 del Codice civile conferisce all’autorità governativa in tema di devoluzione dei fondi nelle ipotesi di loro insufficienza per la realizzazione dello scopo originario, di scopo divenuto inattuabile, o, in caso di raggiungimento dello scopo, nel caso in cui risulti un residuo degli stessi. -
Concordato preventivo biennale: ravvedimento entro il 31 marzo
Entro il 31 marzo è possibile optare per il ravvedimento speciale per gli ISA.
Con il Provvedimento n 403886 del 4 novembre 2024 l'ADE ha pubblicato modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale.
Ricordiamo che l’articolo 2-quater del “decreto-legge”, consente ai soggetti che hanno applicato gli “ISA” e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “CPB” di adottare il regime di “ravvedimento” disciplinato dallo stesso articolo 2-quater versando le imposte sostitutive sia delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sia dell'imposta regionale sulle attività produttive.
A tal fine con il provvedimento del 4 novembre si prevede che i soggetti ISA che entro il 31 ottobre hanno aderito al Concordato preventivo biennale, entro il prossimo 31 marzo 2025 possono optare per l'istituto del ravvedimento speciale, vediamo come.
Concordato preventivo biennale: chi può optare per il ravvedimento
I contribuenti ISA aderenti al concordato preventivo biennale, possono esercitare entro il 31 marzo 2025 l’opzione del ravvedimento mediante la presentazione del modello F24 corrispondente al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive, utilizzando i codici tributo appositamente istituiti con l’indicazione dell’annualità per la quale è esercitata l’opzione.
A tal proposito è stata pubblicata la Risoluzione n 50/2024 che ha istituito i codici tributo utili al pagamento, per i dettagli leggi: Codici tributo per il ravvedimento del CPB.
Il Provvedimento ADE del 4 novembre fissa termini e modalità di comunicazione delle opzioni relative all’applicazione del ravvedimento che si concretizza con il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali, e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Possono adottare il “ravvedimento” i soggetti che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al “concordato”, di cui agli articoli da 10 a 22 del “decreto legislativo” e che nelle “annualità”:
- hanno applicato gli “ISA”;
- ovvero, hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA correlata alla diffusione della pandemia da COVID-19, introdotta con i decreti attuativi dell’articolo 148 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- ovvero, hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività di cui all’articolo 9-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle relative
dichiarazioni presentate, anche ai fini dell’applicazione degli ISA, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto-legge”.
Attenzione al fatto che, nell’Allegato n. 1 al presente provvedimento sono riportati i riferimenti ai campi delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte da versare per adottare il “ravvedimento”.
I soggetti che hanno conseguito, nell’annualità d'imposta interessata dal “ravvedimento”, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, possono adottare tale istituto solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali
CPB: modalità e termini della opzione del ravvedimento entro il 31.03.2025
Per l’adozione del “ravvedimento” l’opzione è esercitata, per ogni “annualità”, mediante presentazione del “modello F24” relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” della relativa “annualità” indicando il numero complessivo delle rate, tramite i codici tributo appositamente istituiti con la “risoluzione”.
Il provvedimento specifica che per le società e associazioni di cui all’articolo 5 ovvero le società di cui agli articoli 115 e 116 del “Tuir” l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i “modelli F24” di versamento, relativi alla prima o unica rata:
- dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive da parte della società o associazione;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei soci o associati.
In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna “annualità”, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.
Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Il “ravvedimento” non si perfeziona se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, di cui all’articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti.
L’opzione deve essere esercitata con la presentazione del “modello F24” relativo al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 31 marzo 2025.
Allegati:
Il pagamento rateale è possibile in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. -
Fondo sostegno transizione industriale: domande entro l’8 aprile
Dal 5 febbraio 2025 e fino al giorno 8 aprile è operativo lo sportello per la presentazione delle domande per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno alla transizione industriale che si pone l'obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici.
Vediamo i beneficiari e le regole per le domande.
Leggi anche Fondo transizione industriale: come richiedere il primo anticipo
Fondo sostegno transizione industriale: regole operative
Il decreto direttoriale MIMIT 23 dicembre 2024 contiene tutte le regole operative della misura.
I fondi destinati a questa agevolazione ammontano a 400 milioni di euro, nella forma del contributo a fondo perduto, di cui il 40% verranno messe a disposizioni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Nell’ambito di operatività del decreto e tenuto conto delle finalità connesse alla misura, una quota pari al 50% della somma sarà riservata alle imprese energivore.
Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale con almeno una delle seguenti finalità:
- una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;
- un uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III dello stesso decreto.
Le risorse attingono ai fondi del PNRR disponibili nell’ambito della Misura M1, Componente C2, Investimento 7 “Sostegno al sistema di produzione per la transizione ecologica, le tecnologie a zero emissioni nette e la competitività e la resilienza delle catene di approvvigionamento strategiche”.
Soggetto gestore della misura è Invitalia che pubblicherà quanto necessario per le domande.
Fondo sostegno transizione industriale: beneficiari
Le agevolazioni sono concesse a imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda devono:
- essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- operare nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
- non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.
- non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall’art. 5, comma 2, del DM 21 ottobre 2022.
Fondo sostegno transizione industriale: spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all’articolo 7 del Decreto del 21 ottobre 2022 relative all’acquisto e alla costruzione di immobilizzazioni, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:
- Suolo aziendale e relative sistemazioni (entro il 10% dell’investimento totale ammissibile)
- Opere murarie e assimilate (nel limite del 40% dell’investimento totale ammissibile e solo se funzionali agli obiettivi ambientali)
- Impianti e attrezzature varie di nuova fabbricazione
- Programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate
La misura ammette, inoltre, le spese per la formazione del personale e in particoalre sono ammesse:
- spese di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione connessi al progetto e costi servizi di consulenza;
- spese di personale relative ai formatori;
- costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.
Fondo sostegno transizione industriale: domande fino all’8 aprile
Con il decreto direttoriale del 23 dicembre 2024 del MIMIT sono state definite le seguenti modalità di domanda:
- le imprese possono presentare la domanda esclusivamente on-line attraverso la piattaforma informatica accessibile nell’apposita sezione del sito web dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia
- a partire dalle ore 12:00 del 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.
La procedura di compilazione della domanda di agevolazione e la ulteriore documentazione allegata sarà resa disponibile per tempo nel sito internet di Invitalia.
Le domande saranno avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l’ordine conseguito in graduatoria.
Le domande valutate positivamente saranno ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.
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Rimborsi IVA beni di terzi: la nozione di beni ammortizzabili
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n 20 del 26 marzo in replica a dubbi sul rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile in caso di “realizzazione di opere su beni di terzi”.
Si risponde in particolare a richieste di chiarimenti in merito all’interpretazione dell’articolo 30, comma 2, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito, “d.P.R. n. 633 del 1972”) con riferimento alla rimborsabilità dell’eccedenza IVA detraibile “per opere realizzate su beni di terzi” a seguito della sentenza della Corte di cassazione – Sezioni Unite Civili – del 14 maggio 2024, n. 13162
Relativamente al rimborso dell’IVA assolta da un soggetto passivo per interventi su beni di terzi di cui il soggetto abbia il possesso, l’Agenzia ha precisato che la nozione di “beni ammortizzabili”, deve essere estesa ai beni che, “pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali investimenti (beni strumentali)”.
Rimborsi IVA beni di terzi: chiarimenti su beni ammortizzabili
La Risoluzione in oggetto ricorda nel dettaglio che le Sezioni Unite, recependo l’indirizzo maggioritario della Sezione
Tributaria, hanno ribadito «l’equivalenza dei presupposti della detrazione e del rimborso dell’IVA.»
I giudici di legittimità hanno parificato sul piano sostanziale “detrazione” e “rimborso” e hanno chiarito che, all’espressione «acquisto … di beni ammortizzabili», utilizzata dal legislatore IVA interno (articolo 30, comma 2 , lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972), «va attribuito il significato – lato – di disponibilità di tali beni in virtù di un titolo giuridico che ne garantisca il possesso ovvero la detenzione per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (quale appunto è, di norma, non solo quello derivante dall’acquisizione della proprietà ovvero di un diritto reale, ma anche da un contratto di locazione/comodato), ferma in ogni caso la necessaria “strumentalità” dei beni stessi all’esercizio dell’impresa (che comunque è presupposto generale della detraibilità dell’IVA ex art. 19, comma 1, DPR n. 633/1972)» e che «l’applicazione della disposizione legislativa de qua va necessariamente estesa ai beni che, pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo mediolungo, appunto quali ‘investimenti’ (beni strumentali)», ovvero con «riferimento alla nozione -ampia e sostanzialmente economica- di ‘beni di investimento.’»
Più specificamente, le Sezioni Unite hanno rimarcato che «il concetto di ‘bene ammortizzabile’ non può essere correttamente inteso nel contesto giuridico dell’IVA con riferimento alle previsioni normative in materia di imposte dirette
(artt. 102, 103, dPR 917/1986) e nemmeno risultano ermeneuticamente dirimenti le disposizioni sul bilancio contenute nel codice civile ovvero i principi contabili. Piuttosto bisogna fare riferimento alla nozione – ampia e sostanzialmente economica – di “beni di investimento” che è quella utilizzata nella direttiva ‘rifusa’ (artt. 174, comma 2, lett. a) e comma 3, 188, comma 1, secondo periodo, e comma 2, 189, lett. a), 190, direttiva 2006/112/CEE) e che quindi risulta essere l’unico parametro al quale un’interpretazione ‘conforme’ deve affidarsi.»
Così definiti i beni ammortizzabili nel perimetro dell’articolo 30, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 633 del 1972 e in relazione al diritto al rimborso dell’IVA assolta dal soggetto passivo per “l’esecuzione di opere” su beni di terzi di cui abbia la detenzione, appare chiaro che l’applicazione della suddetta disposizione legislativa nazionale «deve necessariamente essere estesa ai beni che, pur stricto sensu non ammortizzabili, sono comunque destinati all’esercizio dell’impresa per un periodo di tempo medio-lungo, appunto quali ‘investimenti’ (beni strumentali).» -
Rivenditori Monopoli: come pagare le somme una tantum
Con la Circolare n. 5/D del 2025 l’Agenzia delle Dogane promuove l’utilizzo della piattaforma PagoPA anche per il pagamento delle somme una tantum, sostituendo la modalità di pagamento effettuata tramite il modello di versamento F24.
In particolare, l’una tantum è il corrispettivo che il rivenditore deve versare per l’assegnazione, il rinnovo e il cambio di titolarità della concessione di rivendita di generi di monopolio.
Tali soggetti hanno la facoltà di corrispondere la somma una tantum dovuta, sia in un’unica soluzione che mediante pagamento rateizzato, utilizzando:
- il modello di versamento F24
- o attraverso le funzionalità disponibili sulla piattaforma digitale PagoPA.
Rivenditori Monopoli: come pagare le somme una tantum
Con la Circolare n. 5/D del 2025 l'Agenzia delle Dogane ricorda che, per il pagamento dell'unatantum, utilizzando il modello di versamento F24, è possibile che il rivenditore possa incorrere in errori di compilazione o nel versamento di somme in eccesso, caso in cui il rimborso comporta un’ulteriore attività istruttoria che coinvolge, oltre alla Direzione e all’Ufficio dei monopoli competente, anche il Dipartimento delle Finanze e l’Ufficio centrale di bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze.
Di contro, l’utilizzo delle funzionalità della piattaforma PagoPA, invece, oltre che semplificare e velocizzare le operazioni di versamento, con correlato vantaggio del rivenditore e sgravio degli adempimenti amministrativi, previene anche la possibilità di errori negli importi versati e nel numero delle rate pagate.
Pertanto, con ai fini di una digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, l’Agenzia delle Dogane ha invitato gli Uffici dei Monopoli promuove l’utilizzo della piattaforma PagoPA anche per il pagamento delle somme una tantum, sostituendo la modalità di pagamento effettuata tramite il modello di versamento F24.
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IVA Agenzia di viaggio: chiarimenti ADE
Con Risposta a interpello n 80 del 21 marzo le Entrate replicano a dubbi sull'IVA delle agenzie di viaggio.
L’istante è una società estera extra-UE, non stabilita né identificata ai fini IVA in Italia, che gestisce una piattaforma online di prenotazione di servizi turistici (come hotel e voli), rivolta ai consumatori finali.
La società opera in nome proprio e, tramite un modello contrattuale chiamato "X Collect Booking", ottiene anticipatamente la disponibilità esclusiva di stanze da parte di hotel, che poi rivende ai viaggiatori senza dover chiedere conferma per ogni prenotazione.
La società istante sottolinea che secondo la normativa e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea per le agenzie di viaggio è consolidato l’uso del regime speciale Toms (Tour operators margin scheme) anche per i servizi turistici singoli.
Tale regime è stato recepito nella normativa italiana attraverso l’articolo 74-ter del decreto Iva (Dpr 633/1972), il quale stabilisce che le agenzie devono avere la disponibilità dei servizi (come alloggi o trasporti) prima della richiesta del cliente.
L'istante ritiene di soddisfare le condizioni per i servizi offerti in quanto agisce in nome proprio e ottiene la disponibilità dei servizi di alloggio prima delle richieste dei clienti.
Vediamo la replica delle Entrate.
IVA Agenzia di viaggio: chiarimenti ADE
L'aganzia ricorda che l'applicazione del regime IVA delle agenzie di viaggio e turismo alla cessione di singoli servizi turistici è disciplinata dal comma 5 bis dell'articolo 74 ter del Decreto IVA ai sensi del quale Per le operazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo relative a prestazioni di servizi turistici effettuati da altri soggetti, che non possono essere considerati pacchetti turistici ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111, qualora precedentemente acquisite nella disponibilità dell'agenzia, l'imposta si applica, sempreché dovuta, con le stesse modalità previste dal comma 5 (ossia Per le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo che agiscono in nome e per conto proprio relative a pacchetti turistici organizzati da altri soggetti e per le prestazioni dei mandatari senza rappresentanza di cui al secondo periodo del comma 1, l'imposta si applica sulla differenza, al netto dell'imposta, tra il prezzo del pacchetto turistico ed il corrispettivo dovuto all'agenzia di viaggio e turismo, comprensivi dell'imposta.)
Nell'interpello viene chiarito che per applicare lo speciale regime Iva, previsto per le agenzie di viaggio e turismo, è necessario che i servizi siano forniti da terzi e che l’agenzia li abbia acquisiti prima della richiesta del cliente.
Tale interpretazione è stata confermata da recenti sentenze della Corte di giustizia Ue e della Corte di Cassazione che chiariscono che è sufficiente che l’agenzia abbia la disponibilità del servizio, senza necessità di un acquisto definitivo.
Nella risposta delle Entrate viene anche citata la Sentenza n 3857/2022 con cui la Cassazione ha precisato che le norme, “… non richiedono che l'agenzia di viaggi abbia “acquistato” il servizio oggetto di rivendita al cliente, ma soltanto che il medesimo sia stato “acquisito nella disponibilità” dell'agenzia di viaggi, anteriormente ad una specifica richiesta del viaggiatore”.
Anche secondo la suprema Corte è sufficiente che l’agenzia di viaggi abbia la previa disponibilità del singolo servizio, intesa come potere di disporne effettivamente in qualsiasi momento, in via esclusiva e senza necessità di alcuna autorizzazione, almeno sino a una certa scadenza.
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Coefficienti redditività forfettari: quali usare per la dichiarazione 2025
Il Correttivo approvato, in via preliminare, il 13 marzo scorso dal Governo, contiene tra le altre norme una novità per i forfettari.
In particolare si chiarisce come comportarsi con la prossima dichiasrazione dei redditi 2025 anno di imposta 2024 vista la novità per i codici ATECO 2025 che influenzano anche i codici di redditività per quasta categoria di contribuenti.
Coefficienti redditività forfettari: quali usare per la dichiarazione 2025
L'art 1 in bozza del Dlgs approvato il 13 marzo si inquadra nel programma di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, iniziata con il decreto legislativo n. 1, del 2024, in attuazione della delega legislativa di cui all’articolo 16, della n. 111, del 2023.
La norma rubricata Disposizioni in materia di coefficienti per la determinazione del reddito dei contribuenti forfetari
in sintesi prevede che i coefficienti di redditività del regime forfetario si adatteranno alla nuova classificazione ATECO 2025 e fino a quel momento, continuano ad applicarsi quelli della tabella allegata alla L. 190/2014.
In dettaglio al solo fine di determinare il reddito imponibile nei confronti dei contribuenti forfetari e sino a quando non saranno elaborati dei nuovi coefficienti sulla base della classificazione ATECO 2025, il comma 1 prevede l’utilizzo dei coefficienti di redditività di cui all’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, utilizzando la precedente classificazione ATECO 2017, in continuità con gli anni precedenti.
La nuova classificazione ATECO 2025 in vigore dal 1° gennaio seppur operativa dal 1° aprile prossimo ha individuato le attività economiche secondo dei codici e descrizioni non più compatibili con la tabella dei coefficienti contenuta nell’allegato n. 2, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, attualmente in vigore.
Considerato che la nuova classificazione introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, i singoli contribuenti potrebbero rilevare la necessità di comunicare alle Entrate una nuova codifica, nel caso in cui meglio rappresenti l’attività svolta come evidenziato dalla Nota informativa congiunta di ISTAT, Unioncamere e Agenzia delle Entrate 11 dicembre 2024.
Ai fini amministrativi, è stato evidenziato che non sarà necessario effettuare alcuna comunicazione e il processo di riclassificazione sarà eseguito d’ufficio dalle Camere di Commercio, a partire dal 1° aprile 2025.
La nuova classificazione è stata recepita nella modulistica per l’applicazione degli ISA 2025.
Dal codice ATECO dipende anche il coefficiente di redditività del regime forfetario di cui alla L. 190/2014 e nella Relazione illustrativa al Decreto correttivo è stato rilevato che la nuova classificazione ATECO 2025 ha individuato le attività economiche secondo dei codici e delle descrizioni non più compatibili con quella attualmente in uso.
Per questo si dispone che nelle more dell’approvazione di una nuova tabella, continui a trovare applicazione quella attualmente prevista all’allegato 4 della L. 190/2014, come sostituita, da ultimo, dalla L. 145/2018.
Nella prossima dichiarazione dei reddeiti, il reddito continuerà ad essere determinato tenendo conto della precedente classificazione ATECO e dei relativi coefficienti di redditività, anche se il proprio codice risulti variato.