• Contenzioso Tributario

    Processo tributario: PEC non valida nessun obbigo di secondo invio

    Con Ordinanza n 3703 del 2025 la Cassazione hanno fissato un utile principio per le notifica via PEC. 

    In particolare viene statuito che In caso di notifica a mezzo pec di cui all’art. 60, d.p.r. n. 600/1973, ove l’indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società (OMISSIS) e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell’avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all’invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell’atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura ai primo tentativo;”. 

    Notifiche via PEC: principio della Cassazione per PEC inattiva o non valida, cosa fare

    Il caso di specie nasceva dall’impugnazione da parte di una società contribuente di un’intimazione di pagamento basata su cartelle di pagamento che secondo la ricorrente, non erano state regolarmente notificate, con conseguente estinzione della pretesa impositiva per prescrizione e decadenza.

    La CTP accoglieva il ricorso della società ed anche la Commissione tributaria regionale lo confermava.

    L'Agenzia delle Entrate presentava ricorso per Cassazione, affidandosi a due motivi di impugnazione: 

    • il primo denunciava la violazione degli articoli 60 Dpr n. 600/1973, 26 Dpr n. 602/1973, e 2697 codice civile, poichè la notifica delle cartelle di pagamento in contestazione era valida pur in assenza del secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni,
    • il secondo si opponeva alla sentenza impugnata laddove aveva erroneamente ritenuto decaduta la pretesa fiscale ai sensi dell’articolo 25, Dpr n. 602/1973.

    La Corte suprema ha esaminato i due motivi, ritenendoli entrambi fondati chiarendo quanto segue:

    • in caso di notifica a mezzo Pec, ai sensi dell’articolo 60, Dpr n. 600/1973, nei confronti di un’impresa, all’indirizzo risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec), qualora l’indirizzo del destinatario risulti non valido o inattivo, per il completamento della notifica (deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito InfoCamere e pubblicazione dell’avviso) non occorre prima effettuare un secondo tentativo di consegna dell’atto via Posta elettronica certificata decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Tale obbligo sussiste solo nel caso in cui la casella Pec del destinatario risulti satura al primo tentativo di notifica.

    Secondo interpretazione letterale dell’articolo 60, Dpr n. 600/1973, si distinguono due ipotesi alternative: 

    • casella Pec satura, che richiede un secondo invio dopo almeno sette giorni, 
    • e indirizzo non valido o inattivo, per il quale la norma prevede direttamente il deposito telematico presso InfoCamere e la successiva pubblicazione dell’avviso; nonché a seguito di un ragionamento logico-sistematico, secondo cui non avrebbe senso imporre un secondo invio a un indirizzo Pec certificato come non valido o inattivo, poiché ciò costituirebbe un adempimento privo di utilità pratica.

    Pertanto i giudici hanno affermato che la notifica delle cartelle di pagamento deve considerarsi, nel caso di specie, valida e pertanto non si è verificata alcuna decadenza, in quanto il termine di cui all’articolo 25, Dpr n. 602/1973, non era ancora scaduto al momento della notifica.

  • Certificazione Unica

    Certificazione Unica 2025: ultimi giorni prima del 17 marzo

    Entro il 17 marzo occorre inviare la CU 2025 la certificazione dei sostituti d'imposta.

    Con il Provvedimento n 9454 del 15 gennaio le Entrate hanno pubblicato tutte le regole per la certificazione dell'anno di imposta 2024, scarica qui: Modello CU 2025 e istruzioni, per provvedere all'adempimento (scadenza ordinaria 16 marzo che cadendo di domenica slitta al giorno 17)

    Si evidenzia anche che le Entrate hanno anche pubblicato il Modello di Certificazione unica 2025 in tedesco comprensiva del modello sintetico e delle relative istruzioni per la compilazione.

    Ricordiamo infine che entro il 17 marzo occorre anche presentate il CUPE 2025, leggi qui l'approfondimento.

    CU 2025: soggetti obbligati

    Sono tenuti all’invio del flusso telematico entro il 16 marzo 2025 ovvero entro il 31 marzo 2025 coloro che:

    • nel 2024 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 25 bis, 25-ter, 25-quater e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 33, comma 4, del D.P.R. n. 42 del 1988, dell’art. 21, comma 15, della L.27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 11, della L. 30 dicembre 1991, n. 413,
    • nel 2024 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’Inail. 

    La CU 2025 deve essere inoltre presentata dai soggetti, comprese le Pubbliche amministrazioni che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta alle Gestioni dell’INPS.

    Certificazione Unica 2025: il calendario diversificato di quest’anno

    In dettaglio, per il periodo d’imposta 2024, i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate:

    • entro il 17 marzo, poiché il 16 è domenica, le certificazioni relative:
      • ai redditi di lavoro dipendente, 
      • ai redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente,
      • ai redditi diversi,
    • ed entro il 31 marzo, le certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale ovvero entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre, per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

    Le predette certificazioni, sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate al percipiente entro il 16 marzo.

    Il flusso telematico da inviare all’Agenzia si compone:

    • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica;
    • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate;
    • Certificazione Unica 2025 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi di- versi nonché i dati fiscali relativi alle certificazioni dei redditi relativi alle locazioni brevi.

    Certificazione Unica 2025: alcune novità di quest’anno

    La Certificazione Unica è ricca di novità e tra queste spicca la scadenza per la trasmissione dei dati sui redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arte o professione abituale, che da quest’anno dovrà avvenire entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

    Sintesi di altre novità contenute nel modello CU 2025: 

    • a seguito delle modifiche della disciplina e all’accordo contro le doppie imposizioni con la Svizzera, viene implementato il numero delle informazioni richieste riguardo ai percipienti esteri con la compilazione del punto 42 e della casella 46,
    • inserite le novità in materia di lavoro sportivo,
    • una nuova sezione per  il “bonus Natale” ossia l’indennità una tantum di 100 euro destinato, a determinate condizioni, ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28mila euro che non concorre alla formazione del reddito,
    • per i fringe benefit al punto 474 (benefit base) e 475 (con figli fiscalmente a carico),
    • i campi da 671 a 673 dedicati all’imposta sostitutiva del 15% sui compensi erogati al personale sanitario per le prestazioni aggiuntive finalizzate al taglio dei tempi delle liste d’attesa

    e altro ancora che verrà in seguito maggiormente dettagliato.

    Leggi anche Certificazione unica tardiva o errata: regole per ravvedersi.. 

    Allegati:
  • Matrimonio, Unioni Civili e Convivenze di fatto

    Divorzio fittizio: attenzione alla prova dei post sul social

    La Cassazione con sentenza n 8259/2025 depositata il 28 febbraio scorso specifica che commenti e immagini postati su Facebook possono assumere valore confessorio e quindi rendere fittizio il divorzio. 

    Vediamo il caso di specie.

    Divorzio fittizio: attenzione ai post sul social che sono una prova

    Nel caso di specie marito e moglie erano imputati e poi condannati dal Tribunale di Torino in quanto dapprima promuovevano un procedimento di separazione personale continuando però a convivere more uxorio, prevedendo, tra le condizioni della separazione:

    • l'impegno del marito a trasferire alla moglie, la quota del 100% di un immobile, a titolo di contributo una tantum al mantenimento a favore della stessa e successivamente ricorrevano per ottenere la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, in realtà continuando a convivere more uxorio;
    • l'intestazione di un'autovettura Porsche Cayenne alla madre dell'imputata, essendo l'autovettura in realtà di proprietà del genero;
    • la corresponsione da parte del marito di una somma in contanti nell'ambito della compravendita di un’altra autovettura, acquistata a nome della moglie.

    A quest'ultimo veniva notificato con avviso di accertamento, poco prima delle operazioni fraudolente, un debito verso l'erario di quasi 500.000 euro.

    La Procura rinveniva su Facebook una serie di elementi atti a comprovare la natura fraudolenta della separazione e del successivo divorzio, nonché degli atti dispositivi.

    Così, per dimostrare la persistenza della comunione di vita e di interessi (evidentemente incompatibili con l’intervenuto accordo di separazione), sono stati correttamente ritenuti particolarmente significativi sia un post pubblicato dal marito, con il quale, dopo aver definito "ex moglie" la persona ritratta in foto, ha precisato nei commenti che si trattasse ancora della sua compagna, sia quelli attestanti viaggi comuni a Parigi, a Venezia ed all’estero, nonché il costante mantenimento di comuni relazioni amicali e familiari.

    La Procura si era avvalsa anche di servizi di appostamento effettuati dalla Polizia Giudiziaria presso l'abitazione della moglie, nonché presso l'abitazione dove l'imputato aveva formalmente trasferito la sua residenza.

    Dagli appostamento era emerso che il marito frequentasse assiduamente, anche durante le ore notturne, la prima abitazione, formalmente di proprietà della (ex) moglie mentre quest'ultima non avesse mai dimorato nel secondo immobile.

    La Cassazione ha richiamato un costante orientamento giurisprudenziale per cui, “ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta allorquando siano connotati da elementi di artificio, inganno o menzogna tali da rappresentare ai terzi una riduzione del patrimonio non corrispondente al vero, così mettendo a repentaglio o, comunque, rendendo più difficoltosa, la procedura di riscossione coattiva”.

    Va ricordato che il Fisco può agire in sede civile con l’azione revocatoria o con l’azione di simulazione, azioni giudiziarie volte a rendere inefficace la separazione simulata.

    L'esperibilità dell’azione revocatoria nei confronti del trasferimento immobiliare operato in sede di separazione consensuale è costantemente riconosciuta dalla giurisprudenza, sul presupposto che l’accordo integra comunque un atto negoziale, frutto di libera determinazione dei coniugi, rispetto al quale il provvedimento di omologazione è mera condizione sospensiva di efficacia: l’azione va quindi a colpire non la separazione in sé, ma solamente la disposizione lesiva delle aspettative dei creditori, a nulla rilevando che essa sia considerata inscindibile rispetto al complesso delle altre condizioni dell’accordo di separazione.

    Con la sentenza n. 26127 del 7/10/2024 la Cassazione ha esteso la possibilità di ottenere la revoca dei trasferimenti patrimoniali pregiudizievoli anche a quelli contenuti in accordi assunti nell’ambito di una separazione giudiziale e recepiti nella sentenza che ne abbia definito il procedimento, a seguito della rassegnazione di conclusioni congiunte da parte dei coniugi, “anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza che lo ha recepito, spiegando quest’ultima efficacia meramente dichiarativa, come tale non incidente sulla natura di atto contrattuale privato del suddetto accordo”.

  • Enti no-profit

    Proprietà superficiaria di Onlus, Odv e APS: chiarimenti per il superbonus

    Con la Risoluzione n 19 del 10 marzo le Entrate chiariscono la rilevanza della proprietà superficiaria ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore delle ONLUS, OdV e APS.

    Si tratta in particolare di chiarimenti sulla spettanza del superbonus nel caso di immobile detenuto con proprietà superficiaria, vediamo i chiarimenti ADE.

    Proprietà superficiaria di Onlus, Odv e APS: chiarimenti per il superbonus

    Con la risoluzione in oggetto, le Entrate, con riferimento all’applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali e che possiedono gli immobili oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie, sentita l’Avvocatura generale dello Stato, forniscono le seguenti precisazioni.
    Ai sensi del comma 10-bis del citato articolo 119, le ONLUS, le OdV o le APS che svolgono prestazioni di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di carica e che effettuano gli interventi agevolabili su edifici di categoria catastale B/1, B/2 e D/4, posseduti «a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’usogratuito» in data certa, anteriore al 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore della disposizione contenuta nel citato comma 10-bis dell’articolo 119), determinano il limite di spesa ammesso alla detrazione di cui all’articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. Superbonus) moltiplicando il limite unitario, previsto per le singole unità immobiliari, per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi ammessi alla detrazione e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI).

    Come noto, tale norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti in generale (e, in particolare, quelli che si occupano dei servizi socio-sanitari- assistenziali) esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni anche in considerazione del fatto che, per taluni servizi che vengono erogati alla collettività (Centro Diurno Integrato, Residenza Sanitaria Assistenziale, Poliambulatori, Servizi Sanitari e assistenziali, ecc.), le norme e gli standard funzionali impongono la disponibilità di notevoli superfici appositamente attrezzate.

    Tali soggetti, pertanto – ai fini della fruizione del Superbonus – risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari oggetto di interventi atteso che interi immobili o interi complessi edilizi sono catastalmente individuati quale singola unità immobiliare.

    Chiarimenti in ordine all’applicazione del citato comma 10-bis sono stati forniti, tra l’altro, con la circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E e con la circolare 13 giugno 2023, n. 13/E, alle quali si rinvia per un compiuto approfondimento dei requisiti previsti per fruire della agevolazione.

    Con la citata circolare n. 3/E del 2023 è stato precisato che, ai fini della verifica del rispetto della condizione relativa al possesso dell’immobile, l’elencazione dei titoli rilevanti contenuta nella disposizione normativa (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito) deve considerarsi tassativa.

    Con specifico riferimento all’ipotesi di possesso dell’immobile in virtù di diritto di superficie, si osserva che, sulla base dell’articolo 952 del codice civile, «Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo».

    In altri termini, il diritto di superficie può concretizzarsi nel diritto di costruire e mantenere la proprietà di una costruzione sul suolo altrui, oppure nel diritto di proprietà su una costruzione già esistente.

    Il codice civile, dunque, qualifica il proprietario superficiario come titolare di un vero e proprio diritto di proprietà (limitato al solo edificio e non esteso al terreno su cui lo stesso sorge), che gli consente di «godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo», così come stabilito dall’articolo 832 del medesimo codice civile.

    Anche la giurisprudenza di legittimità depone in tale direzione laddove viene chiarito che «la peculiarità del diritto di proprietà superficiaria sta in ciò, che essa identifica, come oggetto di un diritto reale su immobile altrui, una porzione fisica separata dell’oggetto del diritto di proprietà su di un fondo (il quale ultimo normalmente si estende verso l’alto e verso il basso, entro i limiti ragionevoli di una adeguata possibilità di concreto sfruttamento), porzione che diviene oggetto di un diritto reale analogo a quello della proprietà, salvo solo il limite derivante nei confronti del concedente e del negozio di costituzione del diritto; nei confronti dei terzi, ai quali quest’ultimo sia opponibile in virtù anche delle norme in tema di trascrizione degli atti che costituiscono o modificano diritti reali immobiliari, il titolare della proprietà superficiaria può equipararsi ad un proprietario, essendo appunto dotato nei loro confronti, quanto al bene edificato al di sopra del suolo, di tutte le facoltà di norma facenti capo al dominus. Quest’ultimo bene può allora definirsi nella proprietà piena del superficiario, salvi i visti vincoli» (cfr. Cass. 26 luglio 2023, n. 22534).

    Pertnato la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito di applicazione della disposizione del citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

    Più precisamente, tenuto conto dello specifico contesto dell’agevolazione in esame e delle finalità che il legislatore ha inteso perseguire attraverso la previsione delle agevolazioni de qua, si deve ritenere che una ONLUS, una OdV o una APS che sostiene spese ammesse al Superbonus per interventi su un immobile di categoria catastale B/1, B/2 e D/4 possa applicare la peculiare modalità di calcolo prevista dal citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio anche in relazione agli immobili per i quali vanti un diritto di superficie, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla norma.

    Tale conclusione non fa comunque venir meno il carattere tassativo dei titoli in forza del quale l’immobile deve essere posseduto dal contribuente, in quanto la proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell’ambito oggettivo di applicazione della disposizione quale “tipo” di proprietà.

    Risulta, quindi superata la risposta ad interpello n. 2 pubblicata l’8 gennaio 2024 nella parte in cui si afferma l’esclusione dall’ambito di applicazione del citato comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto Rilancio delle ONLUS, OdV e APS che possiedono l’immobile oggetto degli interventi agevolabili in virtù di un diritto di superficie.

    Allegati:
  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Remissione in bonis del cessionario eliminata dall’ F24

    Con Risoluzione n 18 del 7 marzo le Entrate prevedono la soppressione del codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore dal Modello F24.

    Il codice in oggetto da indicare nel modello F24 Elide, serviva per versare, con la remissione in bonis, la sanzione ridotta in caso di mancato invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito da bonus edilizi. 

    In particolare, il codice identificativo doveva essere riportato nell’omonimo campo della “sezione” “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” insieme al codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito.  

    Nel campo doveva essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che aveva acquistato il credito.

    Con la Risoluzione in oggetto viene ricordato che con risoluzione n. 58/E del 11 ottobre 2022 sono state impartite istruzioni per il versamento, tramite modello F24 ELIDE, della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la prima cessione del credito in relazione alle detrazioni spettanti per lavori edilizi, di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

    In proposito, l’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, ha stabilito che “Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si applicano in relazione all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni precedenti.”.

    Tanto premesso con la presente risoluzione si procede alla soppressione del codice identificativo “10” denominato “cessionario/fornitore”.

  • Redditi di Capitale

    CUPE 2025: rilascio entro il 17 marzo

    Entro il 17 marzo (poiché il 16 termine ordinario cade di domenica) occorre rilasciare la CUPE Certificazione degli utili e dei proventi equiparati, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili 2024 derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti.

    La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva.

    Scarica qui:

    Attenzione al fatto che la certificazione non deve essere rilasciata per gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73.

    CUPE 2025: rilascio entro il 17 marzo

    La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata da: 

    • società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc. (articolo 73, comma 1, lettere a e b del Tuir),
    • casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati,
    • intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa,
    • rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa,
    • società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati,
    • imprese di investimento e agenti di cambio,
    • ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.

    La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da:

    • titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni,
    • contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro),
    • contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).

  • Adempimenti Iva

    Imponibilità IVA per servizi resi da professionisti a residente extra UE

    Con Risposta a interpello n. 65/2025 le Entrate chiariscono la territorialità IVA delle prestazioni consulenziali concernenti un immobile situato in Italia.
    Con l'istanza di interpello una contribuente nata e residente in Argentina, intende procedere alla vendita dell'immobile di proprietà situato in Italia.
    Essa riferisce di aver incaricato un'agenzia di intermediazione immobiliare per la vendita del cespite e di essersi, altresì, rivolta ad un professionista (ragioniere) affinché curi una trattativa extragiudiziale per la cancellazione di un debito ipotecario gravante sul predetto immobile.
    Precisa, inoltre che i menzionati consulenti sono stabiliti nel territorio dello Stato.

    L'Istante chiede di conoscere se, in quanto soggetto iscritta all'AIRE, sia tenuta al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) relativamente alle prestazioni di servizi erogate nei suoi confronti dai predetti professionisti.

    Territorialità IVA per i servizi resi da professionisti a un residente

    L'agenzia ricorda innanzitutto che, in materia di territorialità Iva, la regola generale contenuta nell'articolo 7 ter del Decreto Iva, prevede che l'imposta sia dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente (rapporti B2B) ovvero il prestatore (rapporti B2C).
    Tale regola incontra una esplicita deroga per talune tipologie di prestazioni di servizi, tassativamente individuate, in relazione alle quali il legislatore, al fine di stabilire il luogo di radicamento dell'imposizione, valorizza ulteriori elementi quali, ad esempio, la natura del servizio e/o la modalità ed il luogo di esecuzione dello stesso.
    Tra le operazioni sottratte alla regola generale stabilita dall'articolo 7 ter del Decreto Iva, figurano le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, tassabili, in linea di principio, nel luogo in cui il cespite è situato.
    In particolare, l'articolo 7 quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva prevede che: 

    • ''In deroga a quanto stabilito dall'articolo 7 ter, comma 1, si considerano effettuate nel territorio dello Stato: a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia (…), quando l'immobile è situato nel territorio dello Stato''.

    La previsione nazionale recepisce l'articolo 47 della Direttiva 2006/112/CE o Direttiva Iva  secondo cui ''Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, (…) è il luogo in cui è situato il bene''.

    L'elencazione contenuta nella normativa nazionale e unionale è indicativa e non esaustiva, e pertanto restano soggetti alla deroga territoriale basata sul luogo di ubicazione del bene immobile tutte le prestazioni di servizi che siano ad esso relative.

    Al riguardo, l'articolo 31 bis, paragrafo 1) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio del 15 marzo 2011, come emendato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del 7 ottobre 2013, chiarisce cosa debba intendersi per ''servizi relativi a un bene immobile'' precisando essere tali ''soltanto i servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni''.

    Tra questi il legislatore unionale annovera: ' 'i servizi: 

    • a) derivati da un bene immobile se il bene è un elemento costitutivo del servizio ed è essenziale e indispensabile per la sua prestazione;
    • b) erogati o destinati a un bene immobile, aventi per oggetto l'alterazione fisica o giuridica di tale bene''.

    Il successivo paragrafo 2) ricomprende, inoltre, tra i servizi relativi a un bene immobile: ''le attività di intermediazione nella vendita, nella locazione finanziaria o nella locazione di beni immobili'' (lett. p); nonché ''i servizi legali relativi al trasferimento di proprietà di beni immobili, alla costituzione o al trasferimento di determinati diritti sui beni immobili o diritti reali su beni immobili (…)'' (lett. q).

    La Corte di Giustizia UE è intervenuta rilevando la necessità che ''il bene immobile sia l'oggetto stesso della prestazione di servizi.  Tale ipotesi si verifica, in particolare, quando un bene immobile espressamente determinato debba essere considerato elemento costitutivo di una prestazione di servizi, in quanto ne rappresenta un elemento centrale e indispensabile'

    In particolare, le prestazioni di servizi che riguardano ''la gestione, compreso lo sfruttamento, e la valutazione'' dell'immobile ''sono caratterizzate dal fatto che il bene immobile costituisce il loro stesso oggetto'' (cfr. sentenza del 27 giugno 2013, C155/12, punti 3536). 

    L'agenzia, tutto ciò premesso rileva che le prestazioni di agenzia relative a beni immobili sono espressamente ricomprese nell'articolo 7 quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva. 

    Si tratta, infatti, di prestazioni di servizi, rese dall'agenzia di intermediazione immobiliare, dirette alla ricerca di un acquirente per un cespite situato in Italia, da assoggettare, pertanto, a imposta nello Stato.

    Con riferimento alla prestazione di servizi concernente la ''consulenza legale stragiudiziale per giungere alla cancellazione dell'ipoteca che grava sull'immobile'',  la stessa Agenzia nel rilevare la genericità della descrizione fornita dall'Istante ritiene che anche questa sia riconducibile nell'alveo previsionale dell'articolo 7 quater, comma 1, lett. a), del Decreto Iva e assoggettata a Iva in Italia.

    La cancellazione dell'ipoteca, diritto reale di garanzia, disciplinato dagli articoli 2808 e ss. del codice civile è l'atto finale di un iter procedimentale di cui l'immobile ipotecato costituisce l'oggetto primario e, come tale, elemento essenziale e qualificante.

    La cancellazione dell'ipoteca incide sulla qualificazione giuridica dell'immobile che, in caso di esito positivo della procedura, non risulta più gravato dal diritto reale di garanzia.

    Ne consegue che l'attività consulenziale tecnico-legale resa dal professionista, essendo oggettivamente e causalmente connessa all'immobile, integra i requisiti previsti dalle disposizioni unionali e nazionali per qualificare tale attività come ''servizio immobiliare'' rilevante in Italia.

    Conclude l'agenzia che tale conclusione è coerente con la definizione fornita dal citato articolo 31 bis, paragrafo 1) del Regolamento n. 282/2011 di ''servizi relativi a un bene immobile'' come ''servizi che presentano un nesso sufficientemente diretto con tali beni'' e la descrizione più puntuale rinvenibile alle lettere p) e q) del successivo paragrafo 2)

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