• Accertamento e controlli

    Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF

    Con un comunicato stampa del 20 gennaio le Entrate informano della firma del Protocollo di intesa sulla Adempimento Collaborativo con la Guardia di Finanza.

    Viene specificato che si tratta di una azione coordinata a supporto della compliance nell’ambito dell’istituto dell’adempimento collaborativo (cooperative compliance).

    Come previsto dal decreto legislativo n. 221/2023, attuativo della legge delega (Legge n. 111/2023), infatti, le due Istituzioni sono chiamate a rafforzare la collaborazione anche in vista del progressivo ampliamento della platea.

    Ti consigliamo anche: Adempimento collaborativo: requisiti e adempimenti per la certificazione

    Cooperative compliance: protocollo ADE e GdF

    Il comunicato specifica che Entrate e Gdf si impegnano a regolare, coordinare e sviluppare la reciproca collaborazione nell’ambito dell’adempimento collaborativo al fine di assicurare un’attività di compliance coerente con le finalità e le caratteristiche dell’istituto. 

    In linea con le best practice internazionali, che prevedono un modello organizzativo basato sull’interfaccia unica, quest’ultima sarà individuata nell’Agenzia delle Entrate, che potrà avvalersi della collaborazione del Corpo.

    In particolare, la Guardia di Finanza, nell’ambito della sua attività ordinaria, segnalerà elementi identificativi di possibili fenomeni di evasione, elusione o frode fiscale o situazioni che possano comportare l’esclusione dal regime. L'Agenzia delle Entrate, a sua volta, comunicherà alla Guardia di Finanza i dati identificativi dei soggetti che hanno chiesto di aderire, di quelli esclusi per perdita dei requisiti o per inosservanza degli impegni assunti e di coloro che, pur non possedendo i requisiti, hanno adottato un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (tax control framework).

    Il regime di adempimento collaborativo o cooperative compliance (Dl n. 128/2015) è finalizzato a promuovere un rapporto di trasparenza e collaborazione tra l’Amministrazione fiscale e i contribuenti. 

    Esso, rivolgendosi alle imprese che adottano un sistema strutturato di gestione e controllo del rischio fiscale, prevede un dialogo continuo e preventivo al fine di individuare e risolvere in anticipo le situazioni potenzialmente a rischio fiscale, aumentando così la trasparenza e la sicurezza del sistema tributario. 

    Ricordiamo che dal 2024 la platea dei soggetti ammessi al regime include anche i contribuenti con un volume d’affari non inferiore a 750 milioni di euro.

    Tale soglia verrà ridotta progressivamente nei prossimi anni: a 500 milioni di euro nel 2026 e a 100 milioni di euro nel 2028.

  • La casa

    Prima casa: cittadini trasferiti all’estero e benefici

    Le Entrate tramite la propria rivista FiscoOggi pubblicano un FAQ di chiarimento e riepilogo sulla ageovlazione prima casa per i non residenti.

    Vediamo il quesito da cui parte la replica ADE: "un italiano emigrato nel Regno unito per lavoro domanda se può acquistare una casa su tutto il territorio italiano usufruendo dei benefici “prima casa” senza l’obbligo di prendere la residenza nel Comune dove si trova l’immobile".

    Prima casa: cittadini trasferiti all’estero e benefici

    Le Entrate in mancanza di alcuni dettagli utili al chiarimento, poiché non esplicitati dal contribuente interpellante quali ad esempio: possesso di altri immobili in Italia o godimento delle agevolazioni per un precedente acquisto ricordando tutte le condizioni per avere tale agevolazione nel caso dei residenti esteri.

    Le condizioni previste dalla nota II-bis (comma 1, lettera a) della  Tariffa Parte 1 articolo 1 del DPR n 131/1986 affinché un cittadino che si è trasferito all’estero possa richiedere le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in Italia, sono le seguenti:

    • possono accedere alla agevolazione prima casa, le persone fisiche che, contestualmente:
      • si sono trasferite all’estero per ragioni di lavoro (per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, e non necessariamente subordinato); il trasferimento deve sussistere già al momento dell’acquisto dell’immobile (se avviene in un momento successivo non è possibile usufruire del beneficio fiscale)
      • hanno risieduto in Italia per almeno cinque anni (anche non in maniera continuativa), o hanno svolto in Italia, per il medesimo periodo, la loro attività, anteriormente all’acquisto dell’immobile
      • acquistano l’immobile nel Comune di nascita o in quello in cui avevano la residenza (o in cui svolgevano la loro attività prima del trasferimento).

    Resta fermo che per richiedere l’agevolazione devono ricorrere anche le condizioni indicate alle lettere b) e c) della citata nota II-bis e rispettivamente:

    • assenza di altri diritti reali vantati su immobili ubicati nello stesso Comune
    • e novità nel godimento dell’agevolazione.

    Non è richiesto, invece, che l’interessato stabilisca la sua residenza nel Comune in cui è situato l’immobile acquistato.

    Leggi anche: Agevolazione prima casa 2025: tutte le regolecon li aggiornamenti all'ultima legge di bilancio.

  • Turismo

    Misure per il Turismo prorogate dal Milleproroghe

    Con un comunicato pubblicato sul proprio sito internet il Turismo riepiloga in sintesi le misure agevolative che riguardano le imprese operanti nel settore turistico che hanno subito delle proroghe a seguito della approvazione del Decreto Milleproroghe 2025, pubblicato in GU n 302 del 27 dicembe 2024.

    Sostegno al turismo nei Comuni della dorsale appenninica: cosa contiene il Milleproroghe

    La prima misura, relativa al sostegno al turismo nei Comuni all’interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica, proroga al 31 marzo 2025 il termine entro cui erogare i contributi in favore di alcune categorie di imprese.

    I destinatari del contributo a fondo perduto, riconosciuto alle attività che hanno subito una diminuzione delle presenze turistiche a causa della scarsità di precipitazioni nevose nel periodo dal 1° novembre 2023 al 31 marzo 2024, con conseguente riduzione dei ricavi non inferiore al 30% rispetto a quelli conseguiti nel periodo dal 1° novembre 2021 al 31 marzo 2022, sono:

    • esercenti attività di impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, nonché di preparazione delle piste da sci;
    • noleggiatori di attrezzature per sport invernali;
    • maestri di sci, iscritti negli appositi albi professionali, e delle scuole di sci presso le quali questi operano;
    • agenzie di viaggio;
    • tour operator;
    • gestori di stabilimenti termali;
    • imprese turistico-ricettive e imprese di ristorazione.

    Contributi imprese ricettive: cosa contiene il Milleproroghe

    La seconda misura proroga fino al 31 ottobre 2025 il termine per la conclusione di alcuni interventi, rispetto ai quali è previsto, a favore delle imprese turistiche, il riconoscimento di due contributi:

    • il credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute, 
    • il contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione.

    I destinatari di questa misura sono:

    • le imprese alberghiere;
    • le imprese che esercitano attività agrituristica;
    • le imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
    • le imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

    Impianti fotovoltaici Turismo: cosa contiene il Milleproroghe

    La terza misura prevede la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024.

    Lavoro imprese del turismo: cosa contiene il Milleproroghe

    La quarta misura proroga il termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.

    Rischi catastrofali imprese del turismo: cosa contiene il Milleproroghe

    La quinta misura, infine, inserita nell’articolo relativo alle proroghe in materie di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, proroga al 31 marzo 2025 il termine per la stipula di contratti assicurativi in capo alle imprese per la copertura dei rischi catastrofali, per consentire agli organismi associativi una compiuta azione informativa e divulgativa e alle imprese una scelta ponderata e ragionata della migliore polizza anche in ragione dei diversi rischi catastrofali indicati e definiti nella fonte secondaria.

    L’attuazione di queste proroghe consente di avere a disposizione più tempo per portare a termine le procedure necessarie e, quindi, per contribuire fattivamente alla ripresa delle attività economico-produttive degli operatori del settore, incentivando un potenziamento complessivo dell’offerta turistica nazionale.

  • Successioni

    Dichiarazione di successione: in arrivo i nuovi modelli

    Sul sito delle Entrate nella sezione dedicata alla Dichiarazione di Successione è pubblicato il seguente avviso:

    è in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 introdotte dal Decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139.
    Il nuovo modello sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione.
    Qualora vi sia l’urgenza di presentare la dichiarazione di successione prima che sia disponibile la nuova procedura, è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.

    Leggi anche 

    Dichiarazione di successione: chi la presenta

    E’ in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139).

    Viene anche ricordato che la dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

    La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente:

    • tramite i servizi telematici
    • tramite un intermediario abilitato o
    • presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

    Di seguito anche i dettagli sulla Dichiarazione di successione web.

    Leggi anche: Imposta di successione: come cambia dal 1° gennaio 2025

    Dichiarazione di successione web: che cos’è

    La Dichiarazione di successione web offre diversi vantaggi: 

    • una dichiarazione in parte precompilata con contestuale richiesta di voltura catastale degli immobili –  Grazie al caricamento in dichiarazione di diversi dati già in possesso dell’Agenzia, viene lasciato al contribuente il solo compito di validare o eventualmente modificare tali informazioni, ottenendo così una compilazione più veloce,
    •  calcolo automatico delle somme dovute per le formalità ipo-catastali –  Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo e la tassa per i servizi ipotecari e catastali. Grazie alla dichiarazione telematica tale calcolo viene effettuato in automatico a conclusione della fase di compilazione del modello,
    • attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione – In fase di compilazione e quindi con la presentazione della dichiarazione di successione telematica è possibile richiedere l’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione in formato elettronico, necessaria, ad esempio, per ottenere lo sblocco dei conti. Anche le somme dovute per ottenere l’Attestazione vengono calcolate in automatico e versate direttamente con la presentazione della dichiarazione telematica,
    • segnalazione  immediata errori causati da una errata compilazione del modello dichiarativo o dall’inserimento di documenti non conformi. – Grazie ai  controlli attivati dall’Agenzia  si  eliminano le situazioni di scarto nelle fasi successive  all’invio,
    • visualizzazione e stampa delle ricevute telematiche – Direttamente nell’applicativo web, in una specifica area dedicata, è possibile ottenere informazioni sullo stato di elaborazione delle ricevute telematiche, in base ad ogni fase del processo di lavorazione della dichiarazione, dalla sua trasmissione fino ad arrivare agli esiti delle volture automatiche, qualora richieste. Inoltre, nella stessa area è possibile prelevare la copia semplice e l’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (se richiesta in dichiarazione),
    • non è necessario installare e configurare alcun software  di compilazione  e di invio telematico.

  • Riforma dello Sport

    ASD: la Cassazione chiarisce i requisiti per il regime di favore

    Con l'ordinanza n 31924/2024 la Corte di Cassazione, ha stabilito che che ai fini dell'applicazione del regime di favore (di cui all'art. 1 della legge n. 398 del 1991), previsto per le Associazioni Sportive Dilettantistiche è necessario non soltanto il rispetto dei formali adempimenti previsti, ma anche l'effettivo svolgimento di un'attività non lucrativa da parte dell'ente. 

    Vediamo il caso giunto dinanzi ai giudici.

    ASD: requisiti per il regime di favore

    Una ASD è ricorsa presso la CTP per impugnare un avviso di accertamento con cui l'ADE a seguito del controllo della posizione fiscale della società intimata, verificata la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2013, disconosceva all'Associazione la qualifica di ASD e determinava un reddito d' impresa imponibile a fini IRES, IRAP e IVA.

    La CTP accoglieva il ricorso della ASD inducendo l'Agenzia a proporre appello avanti la Corte di giustizia tributaria di secondo grado CGT, evidenziando:

    • l'omessa indicazione nella denominazione della natura "sportiva" e "dilettantistica" delle attività poste in essere dall'associazione; 
    • la presentazione tardiva del Modello EAS; 
    • la pubblicizzazione dell'attività dell'ente alla stregua di un'attività commerciale; 
    • la mancata tenuta dei libri sociali; 
    • la mancanza di elementi rappresentativi della democraticità e della effettività della vita associativa dell'ente; 
    • la mancanza di percezione da parte dei "nuovi soci" di essere iscritti ad un ente sportivo; 
    • l'approvazione del rendiconto attuata da appena quattro soci; 
    • l'omessa valutazione complessiva sia della condotta dell'ente sia della documentazione allegata a sostegno della propria tesi.

    La CGT ha respinto l'appello, osservando che:

    • la dicitura per esteso di "Associazione Sportiva Dilettantistica" non è prevista a pena di decadenza; 
    • che dalla presentazione tardiva del modello EAS, circostanza incontestata, non deriva alcuna conseguenza, trattandosi di adempimento con finalità meramente informative; 
    • che la pubblicizzazione della propria attività su un sito internet, peraltro contestata e priva di riscontri probatori, non è prerogativa esclusiva delle attività commerciali; 
    • che la mancanza del requisito di democraticità non può essere desunta dalla riscontrata ridotta partecipazione dei soci alle assemblee societarie né dalla omessa tenuta di un libro dei soci; 
    • che l'associazione assolveva comunque alla finalità di contabilizzazione dei propri associati e monitoraggio degli stessi mediante la raccolta e conservazione di schede archiviate presso la sede;
    • che lo status effettivo di una associazione sportiva dilettantistica della stessa e la sua eventuale commercialità non può farsi discendere da sensazioni assolutamente soggettive, quali le percezioni dei soci.

    Contro tale decisione l'Agenzia ha proposto ricorso per Cassazione fondato su unico motivo.

    In dettaglio, l'Agenzia deduce, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., "Violazione e falsa  applicazione degli artt. 143, 148 e 149 del D.P.R. 917/86 e dell'art. 2697 c.c.", per aver la CTR annullato  l'avviso di accertamento senza verificare in concreto l'effettivo esercizio dell'attività dell'ente in conformità alle finalità statutarie. 

    Secondo l'Ufficio, la violazione degli obblighi statutari costituisce, invece, sintomo dell'esercizio di una attività difforme da quella istitutiva dell'ente e giustificativa della qualificazione di ASD, senza finalità di lucro. 

    In particolare, la non osservanza degli obblighi di comunicazione dei dati ai fini della non imponibilità dei ricavi, così come dei principi di democraticità, uguaglianza e collegialità degli organi assembleari, comporta la perdita della qualifica di ente non commerciale, sviando l'ente da quelle finalità "non di lucro" per cui è stata costituita. 

    La CTR aveva errato nel ritenere non rilevanti gli elementi denunziati, che erano in realtà sintomatici dell'assenza di democraticità dell'ente e dell'assenza di una effettiva vita associativa nonché della fondatezza della contestazione della perdita della qualifica di ente non commerciale e dei benefici fiscali connessi.
    Il motivo secondo la Cassazione è ammissibile, in quanto non chiede una rivalutazione degli accertamenti in fatto ma denunzia una difettosa applicazione dei principi in materia e un c.d. "vizio di sussunzione" cioè una  erronea riconduzione del fatto materiale alla fattispecie legale (Cass. n. 21772 del 2019).

    La censura va ricondotta al paradigma della "falsa applicazione di norme di diritto", che consiste nel controllare se la fattispecie concreta (assunta così come ricostruita dal giudice di merito e, dunque, senza che si debba procedere ad una valutazione diretta a verificarne l'esattezza e meno che mai ad una diversa valutazione e ricostruzione o apprezzamento ricostruttivo), è stata ricondotta a ragione o a torto alla fattispecie giuridica astratta individuata dal giudice di merito come idonea a dettarne la disciplina oppure al contrario doveva essere ricondotta ad altra fattispecie giuridica oppure ancora non era riconducibile ad una fattispecie giuridica astratta, sì da non rilevare in iure, oppure ancora non è stata erroneamente ricondotta ad una certa fattispecie giuridica cui invece doveva esserlo, essendosi il giudice di merito rifiutato expressis verbis di farlo.
    La Corte di Cassazione ha già affermato con la recente sentenza n 6361/2023 che "Ai fini del riconoscimento del regime agevolato di cui  all'art. 1 della legge n. 398 del 1991, rileva la qualificazione dell'associazione sportiva dilettantistica  quale organismo senza fine di lucro da intendersi, in aderenza alla nozione eurounitaria, quello il cui  atto costitutivo o statuto escluda, in caso di scioglimento, la devoluzione dei beni agli associati,  trovando tale requisito preciso riscontro, ai fini IVA, nell' art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972 e, per  le imposte dirette, nell'art. 111, comma 4-quinquies (oggi art. 148, comma 8) del D.P.R. n. 917 del 1986 .
    Alla formale conformità delle regole associative al dettato legislativo si aggiunge, poi, l'esigenza di una  verifica in concreto sull'attività svolta al fine di evitare che lo schema associativo (pur formalmente  rispettoso degli ulteriori requisiti prescritti dalle lettere a), c), d), e) ed f ) degli artt. 148, comma 8, del  vigente D.P.R. n. 917 del 1986 e 4, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972) sia di fatto impiegato quale schermo di un'attività commerciale svolta in forma associata"
    (v. Cas. N. 30008 del 2021 ed altra giurisprudenza ivi citata; più recentemente, v. anche Cass. n. 6361 del 2023).
    Si è precisato che se è vero che l'applicabilità della disposizione è subordinata, innanzitutto, ad un requisito formale, cioè all'affiliazione dell'associazione alle federazioni sportive nazionali o a enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali (con riguardo alle imposte sul valore aggiunto e sui redditi), tuttavia il possesso di questo requisito non è sufficiente, essendo necessaria la dimostrazione del presupposto sostanziale, costituito dalla effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legge

    In particolare, si è evidenziato in varie sentenze che le esenzioni d' imposta a favore delle associazioni non lucrative – e, specificamente, delle associazioni sportive dilettantistiche dipendono non dalla veste giuridica assunta dall'associazione (o, quantomeno, non soltanto da quella), bensì dall'effettivo esercizio di un'attività senza fine di lucro, sicché l'agevolazione fiscale (ma a n c h e quella contributiva) non spetta in base al solo dato formale (estrinseco e neutrale) dell'affiliazione al CONI, bensì per l'effettivo svolgimento dell'attività considerata, il cui oner  probatorio incombe sul contribuente.

    Sotto lo specifico profilo dell'onere probatorio, poi, va considerato che gli enti di tipo associativo non godono di una generale esenzione da ogni prelievo fiscale (come si evince dall'art. 111, comma 2, ora 148 comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986 ), potendo anche le associazioni senza fini di lucro svolgere, di fatto, attività a carattere commerciale. 

    L'accertamento sulla spettanza del regime agevolato deve essere compiuto, oltre che sul piano formale, anche in concreto, con onere probatorio a carico del contribuente, esaminando le attività sportive effettivamente praticate, le modalità con cui le prestazioni dell'ente sono erogate e l'effettiva sussistenza delle caratteristiche soggettive dell'associazione sportiva.
    La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi esposti, poiché ha riconosciuto la natura non commerciale dell'ente – e, conseguentemente, il regime di agevolazione tributaria previsto per gli enti non aventi natura commerciale – in ragione dei soli dati formali, peraltro non valutati in tutti i loro aspetti, omettendo di verificare la natura (in tesi, non lucrativa) dell'attività in concreto esercitata, come se incombesse sull'Ufficio l'onere di provare l' insussistenza dei requisiti per accedere alle agevolazioni in oggetto.
    La sentenza non appare in linea con la giurisprudenza di questa Corte neppure nella considerazione di singoli elementi laddove ha svalutato o minimizzato il rilievo delle violazioni denunziate. 

    Il ricorso deve essere accolto e, cassata di conseguenza la sentenza impugnata, la causa va rinviata al giudice del merito.

  • Pace Fiscale

    Rateizzazione Cartelle: tutto ciò che c’è da sapere

    Dal 2025 sono in vigore le nuove regole per la rateizzazione dei debiti.

    L'Ader con un comunicato stampa ha spiegato:

    • normativa di riferimento, 
    • modelli necessari alla richiesta,
    • funzionalità attive on line,

    per le richieste di rateizzazione delle cartelle a partire dal 1° gennaio da effettuarsi secondo le ultime novità introdotte dalla Riforma Fiscale.

    In data 17 gennaio l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato in proposito la sua  Guida aggiornata. 

    Cartelle a rate: tutte le novità 2025

    Con l’entrata in vigore delle nuove regole in materia di rateizzazioni, previste dal Decreto Legislativo n. 110/2024 di riordino del sistema nazionale della riscossione, Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile sul proprio sito la nuova versione del servizio “Rateizza adesso” per l’invio telematico delle richieste, oltre all’aggiornamento della modulistica e di tutte le informazioni utili.

    L'agenzia delle Entrate invece ha pubblicato. in data 17 gennaio, la Guida intitolata La Nuova rateizzazione delle Cartelle di pagamento.
    Il decreto legislativo di Riforma Fiscale stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2025 e per tutto il 2026, su semplice richiesta del contribuente, che dichiara di versare in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico/finanziaria, la rateizzazione di importi iscritti a ruolo fino a 120mila euro, compresi in ciascuna domanda di dilazione, può arrivare fino a un massimo di 84 rate mensili, al posto delle precedenti 72. 

    Il provvedimento prevede il progressivo innalzamento a 96 rate per le istanze che verranno presentate:

    • negli anni 2027-2028
    • e a 108 rate a partire dal 1° gennaio 2029.

    Le rateizzazioni con semplice richiesta fino a 84 rate si possono ottenere direttamente presentando:

    • la domanda tramite il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nell’area riservata del sito Ader,
    • oppure compilando la nuova modulistica da trasmettere via pec o in alternativa da consegnare agli sportelli.

    Per importi da rateizzare superiori a 120 mila euro o per importi fino a 120 mila euro qualora si intenda ottenere una dilazione per un numero di rate maggiore di quelle concedibili con semplice richiesta (cioè più di 84 rate per le domande presentate nel 2025-2026), il decreto legislativo n. 110/2024 prevede che il contribuente debba comprovare la propria situazione di temporanea difficoltà economica allegando all’istanza di rateizzazione idonea documentazione (per esempio l’Isee per le persone fisiche). Per le richieste, dette documentali, in presenza dei requisiti per l’accesso alla dilazione, la ripartizione del pagamento può arrivare fino a un massimo di 120 rate mensili (10 anni).

    Scarica qui:

    Attenzione al fatto, che per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2024 restano valide le modalità previste dalla precedente normativa.

    Cartelle a rate: semplice richiesta via web fino a 84 rate

    Le istanze di rateizzazione per debiti inferiori o pari a 120 mila euro possono essere presentare in autonomia attraverso:

    • il servizio “Rateizza adesso”, disponibile nella sezione “Rateizza il debito” dell’area riservata del sito di AdeR
    • e dell’App Equiclick, a cui si accede con le credenziali Spid, Cie e Cns (per gli intermediari fiscali anche le credenziali dell’Agenzia delle Entrate).

    Il servizio consente di visualizzare i documenti interamente rateizzabili (cartelle e avvisi) con il relativo importo, selezionare gli atti da dilazionare, scegliere il numero di rate fino a un massimo di 84 e inviare la richiesta, ricevendo in tempo reale l’esito e via e-mail il provvedimento di accoglimento, il piano e i moduli di pagamento. 

    In alternativa, la domanda di rateizzazione può essere effettuata anche utilizzando la nuova modulistica da inviare, insieme alla documentazione utile al riconoscimento, tramite pec oppure da presentare, previo appuntamento, agli sportelli. Scarica qui: Rateizzazione cartelle di pagamento fino a 120.000,

    Cartelle a rate: richiesta documentata fino a 120 rate

    Per le richieste documentate che consentono di ottenere fino a un massimo di 120 rate mensili, si prevede l’obbligo di comprovare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. 

    Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti e della determinazione del numero massimo di rate concedibili, verranno presi in considerazione, in base alle modalità di applicazione del Decreto MEF del 27 dicembre 2024 i seguenti indicatori:

    • l’Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; 
    • l’indice di Liquidità e l’indice Alfa per i soggetti diversi da persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati; 
    • l’indice Beta per i condomini. 

    Per approfondire leggi anche Dilazioni cartelle 2025: tutte le regole per richiederle

    Certificazioni specifiche sono inoltre previste per le amministrazioni pubbliche (art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) e per i soggetti colpiti da eventi atmosferici, calamità naturali, incendi o altro evento eccezionale che abbiano determinato l’inagibilità totale dell’unico immobile, adibito ad uso abitativo in cui risiedono i componenti del nucleo familiare o dell’unico immobile adibito a studio professionale o sede dell’impresa.

    Scarica qui: Rateizzazione cartelle di pagamento superiori a 120.000

    Cartelle a rate: come verificare online la propria situaizone

    Agenzia delle entrate-Riscossione ha reso disponibile nella sezione “Rateizzazione” del proprio sito il servizio "Rateizzazioni Documentate – Simula il numero delle rate" per verificare, preventivamente, se sussiste la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria e, in caso positivo, il numero massimo di rate concedibili e l’importo indicativo delle stesse.

  • Fatturazione elettronica

    Conservazione sostitutiva e-fatture: in scadenza il 31 gennaio

    Ai sensi dell'art. 39 del DPR n.  633/1972, sia chi emette sia chi riceve una E-fattura è obbligato a conservarla elettronicamente.

    La conservazione elettronica, precisa l'agenzia delle entrate, non è la semplice memorizzazione su PC del file della fattura, bensì un processo regolamentato tecnicamente dalla legge CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale.

    La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 46/E del 2017 ha chiarito che la Conservazione Digitale dei documenti deve avvenire “…entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali, da intendersi, in un’ottica di semplificazione e uniformità del sistema, con il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.”

    Relativamente alla dichiarazione dei redditi 2024 anno di imposta 2023 (quindi per le fatture elettroniche 2023) la conservazione elettronica deve avvenire entro 3 mesi dal 31 ottobre 2024 termine ordinario di presentazione delle dichiarazioni.

    Pertanto per le e-fatture 2023 la conservazione elettronica deve avvenire entro il 31 gennaio 2025.

    Conservazione sostitutiva fatture elettroniche: prossima scadenza 31 gennaio

    Il prossimo 31 gennaio scade il termine per effettuare la conservazione costitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute e degli altri documenti fiscali dell’anno 2023.

    Ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.M. 17 giugno 2014 (che rinvia all’art. 7, comma 4-ter del D.L. n. 357/1994) la conservazione dei documenti informatici, ai fini della rilevanza fiscale, deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali ossia come chiarito dalla risoluzione ADE su indicata, si intende il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

    Dato che per periodo d’imposta 2023:

    • il Modello Redditi 2024 doveva essere presentato entro il 31 ottobre 2024;
    • il termine di conservazione sostitutiva scade il 31 gennaio 2025.

    La macanta conservazione comporta una sanzione pecuniaria che varia da 1.000 a 8.000 euro ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.

    L'agenzia delle Entrate precisa anche che con il processo di conservazione elettronica a norma si ha la garanzia di non perdere le fatture, riuscire sempre a leggerle e poter recuperare in  qualsiasi momento l’originale della fattura stessa.

    Il processo di conservazione elettronica a norma è usualmente fornito da operatori privati certificati, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate mette gratuitamente a disposizione un servizio di conservazione elettronica a norma per tutte le fatture emesse e ricevute elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio.

    Il servizio è accessibile dall’utente dalla sua area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.