-
5xmille ONLUS 2024: elenchi ammessi ed esclusi
Le Entrate hanno pubblicato sul sito internet nella sezione dedicata, gli elenchi permanenti 2024 delle ONLUS ammesse al 5xmille 2024.
In data 18 dicembre vengono inseriti anche gli elenchi degli esclusi, clicca qui per accedere.
5xmille ONLUS: elenco 2024 ammessi ed esclusi
Dal 18 dicembre 2024 sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate gli elenchi delle ONLUS ammesse e di quelle escluse alla ripartizione del 5 per mille per l'anno finanziario 2024.
In particolare, negli elenchi sono comprese anche le organizzazioni che, pur non avendo assolto (in tutto o in parte) gli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo entro i termini previsti, hanno usufruito della rimessione in bonis, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.L. n. 16/2012.
Ogni ente è individuato con l'indicazione;
- del codice fiscale,
- della denominazione,
- della Regione,
- dell'indirizzo,
- della Provincia e del Comune in cui ha la sede legale.
Si segnala infine che, entro il settimo mese successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni 2024 (maggio 2025), l'Amministrazione finanziaria pubblicherà gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi di tutte le categorie, con l'indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi, nonché l'elenco completo degli enti ammessi al contributo con gli importi complessivi spettanti.
5xmille ONULS: tutte le regole
In generale, si ricorda che l’articolo 17 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, stabilisce, infatti, che, anche per l’anno finanziario 2024, le ONLUS iscritte all’Anagrafe delle ONLUS continuano ad essere destinatarie della quota del 5 per mille dell’Irpef, con le modalità previste per gli enti del volontariato dal DPCM 23 luglio 2020.
Per tale tipologia di enti resta ferma la competenza all’Agenzia delle entrate ai fini dell’accreditamento, della verifica dei requisiti di accesso e della pubblicazione dei relativi elenchi.
In particolare, nell'elenco permanente sono comprese le ONLUS già inserite nell’elenco permanente del 2023 e le ONLUS regolarmente iscritte nell’anno 2023 in presenza dei requisiti previsti dalla norma.
Sono state, inoltre, apportate le modifiche conseguenti alle verifiche effettuate e alle revoche dell’iscrizione trasmesse dalle stesse ONLUS.
Si evidenzia che le ONLUS che presenti nell’elenco permanente 2024 non sono tenute a ripetere la procedura di iscrizione al 5 per mille.
Il rappresentante legale dell’ente, presente nell’elenco permanente, comunica alla Direzione regionale competente le variazioni dei requisiti per l’accesso al beneficio, nei successivi trenta giorni, mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti da parte dell’ente, il rappresentante legale, entro i successivi trenta giorni, sottoscrive e trasmette la richiesta di cancellazione dall’elenco permanente.
Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito dall’ente in carenza dei requisiti, si applicano le disposizioni dell’articolo 17 del DPCM 23 luglio 2020.
Gli elenchi permanenti degli enti del Terzo Settore, della ricerca scientifica e dell’Università, della ricerca sanitaria e delle associazioni sportive dilettantistiche, sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 8 del DPCM 23 luglio 2020, sul sito web di ciascuna amministrazione competente (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell’Università e della Ricerca, Ministero della Salute e Comitato olimpico nazionale italiano).
5x mille : elenco ammessi 2023
Disponibili qui anche gli elenchi dei beneficiari del 5 per mille 2023.
-
Sostitutiva Irpef-Ires società controllate estere: codici tributo
Con la Risoluzione n 64 del 18 dicembre le Entrate istituiscono codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dovuta ai sensi dell’articolo 167, comma 4-ter, del TUIR, come modificato dall’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ovvero dovuta per il regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
Imposta sostitutiva Irpef-Ires società contralle estere: codici tributo
L’articolo 3 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha inserito il comma 4- ter nell’articolo 167 del TUIR, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introducendo un regime opzionale di tassazione alternativa per le imprese estere controllate (CFC).
In particolare, il citato comma 4-ter dell’articolo 167 del TUIR stabilisce che “In alternativa a quanto previsto al comma 4, lettera a), i soggetti controllanti di cui al comma 1, con riferimento ai soggetti controllati non residenti di cui ai commi 2 e 3, possono corrispondere, nel rispetto degli articoli 7 e 8 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15 per cento dell’utile contabile netto dell’esercizio calcolato senza tenere in considerazione le imposte che hanno concorso a determinare detto valore, la svalutazione di attivi e gli accantonamenti a fondi rischi. […]”.Il medesimo comma disciplina durata e condizioni dell’opzione per l’imposta sostitutiva.
Tanto premesso, per consentire il versamento tramite modello F24 della suddetta imposta sostitutiva, si istituiscono i seguenti codici tributo:- “4077” denominato “Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllate (CFC) – Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4078” denominato “Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del
TUIR”; - “4079” denominato ““Imposta sostitutiva dell'irpef con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4080” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC)- Acconto I rata – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”;
- “4081” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC)- Acconto II rata o acconto in unica soluzione – art. 167, comma 4-ter, del
TUIR”; - “4082” denominato ““Imposta sostitutiva dell'ires con riferimento alle società estere controllare (CFC) – Saldo – art. 167, comma 4-ter, del TUIR”.
-
Esponente aziendale AML: il documento del CNDCEC
Il CNDCEC con l'informativa n 171 del 13 gennaio rende noto della pubblicazione di un documento sul ruolo dell’Esponente aziendale AML che può essere rivestitito anche dai Commercialisti.
In particolare il documento “La figura dell’Esponente aziendale AML nel Provvedimento Banca d’Italia del 1° agosto 2023. Il ruolo del Commercialista esperto AML” illustra la nuova figura dell’Esponente aziendale AML (Anti-Money Laundering), introdotta nel Provvedimento della Banca d’Italia del 1° agosto 2023 in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il ruolo dell’Esponente aziendale AML può essere ricoperto anche dai Commercialisti, già abitutati a svolgere incarichi nei Consigli di Amministrazione di intermediari finanziari, vediamo maggiori dettagli.Esponente aziendale AML: il documento del CNDCEC
Il documento in premessa evidenzia che per contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, è fondamentale che gli intermediari finanziari adottino adeguati processi organizzativi e sistemi di controllo interno.
Tale attenzione è evidenziata anche dal documento della Banca d'Italia 26 marzo 2019 “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo”, modificato con il citato provvedimento del 1° agosto 2023, che chiarisce e integra le norme principali, per supportare gli intermediari finanziari nell’applicare gli obblighi di legge in modo consapevole ed efficace, seguendo il principio del risk-based approach
A tal fine:
- le procedure e i controlli vanno calibrati sulle caratteristiche specifiche dell’attività svolta, quali la natura, la dimensione, la complessità organizzativa e la tipologia di servizi offerti, applicando così il principio di proporzionalità;
- devono essere definiti chiaramente ruoli, compiti e responsabilità assegnati ai diversi livelli;
- viene ribadita l'importanza delle prevedere procedure interne per l’osservanza degli obblighi di adeguata verifica della clientela, segnalazione delle operazioni sospette, nonché conservazione della documentazione, delle evidenze dei rapporti e delle operazioni.
L’organizzazione dei presidi AML dei soggetti obbligati, è stata rimodulata e l’Autorità di vigilanza ha dovuto rinnovare i presidi organizzativi minimi che devono almeno dotarsi di delle seguenti aree e figure di riferimento:
- una funzione antiriciclaggio;
- un responsabile per l’invio delle segnalazioni sospette;
- una funzione di internal audit;
- un esponente aziendale per l’antiriciclaggio.
Il ruolo dell’esponente aziendale AMLpuò essere ricoperto anche dai commercialisti che come specifica il documento del CNDCEC sono “già abituati a svolgere incarichi nei Consigli di Amministrazione di intermediari finanziari in ragione di mandati professionali specifici e, soprattutto, già in possesso dell’esperienza e della conoscenza delle norme e delle tecniche di gestione dei rischi”.
-
Consulenti proprietà industriale: i parametri dei compensi
Il Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy n. 194 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 17.12 2024 stabilisce i parametri per la liquidazione dei compensi per i consulenti in proprietà industriale, applicabili nei casi in cui il compenso non sia stato determinato per iscritto consensualmente tra le parti.
Il regolamento definisce un quadro di riferimento per garantire equità e proporzionalità dei compensi rispetto alla complessità e alla natura delle prestazioni svolte e fornisce le tabelle dettagliate per tutte le attività di di fronte ai diversi enti .
Il compenso è proporzionato all'importanza dell'opera, con un incremento o una riduzione del 40% in base alla difficoltà del lavoro svolto e all'urgenza richiesta.
Sono previsti anche i rimborsi per le spese accessorie come oneri, tasse, traduzioni, e costi di consulenti esterni.
Di seguito alcuni dettagli. Qui le tabelle complete
Ti puo interessare leggere Codice della proprietà industriale: le linee guida
Attività professionali connesse a brevetti e marchi di proprietà industriale
Il decreto individua una serie di attività professionali specifiche per le quali si applicano i parametri di compenso, tra cui consulenza e rappresentanza presso
- l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM),
- l'Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO),
- l'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), e
- l'Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO).
Le prestazioni regolamentate includono anche attività connesse ai brevetti per invenzioni industriali, marchi, disegni, modelli e topografie di semiconduttori, nonché certificati complementari di protezione.
Il compenso viene determinato in base a diverse fasi di lavoro come lo studio preliminare, il deposito delle domande, l'istruttoria, e la concessione dei titoli di proprietà industriale.
Proprieta industriale: attività extra procedimentali
Infine, il decreto prevede disposizioni per le attività extra procedimentali, come:
- la consulenza strategica,
- la gestione dei diritti di proprietà industriale e
- le controversie giudiziali ed extragiudiziali.
Per tali attività, il compenso può essere stabilito a tempo con una tariffa oraria compresa tra 200 e 500 euro.
È regolamentata anche la liquidazione delle spese per trasferte, con rimborsi per soggiorni in hotel a quattro stelle e un'indennità chilometrica secondo le tariffe ACI.
Le disposizioni del decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 2025 e saranno applicabili alle liquidazioni successive a questa data.
-
Bilanci 2024: pronte le liste di controllo ASSIREVI
Come ogni anno Assirevi, Associazione privata riconosciuta senza scopo di lucro riconosciuta che riunisce 16 società di revisione italiane, ha pubblicato le liste di controllo per la revisione dei bilanci d'esercizio e bilanci consolidati. Scopo dei documenti ASSIREVI è fornire supporto ad imprese e professionisti impegnati nella redazione e revisione del Bilancio.
Il professionisti impegnati in questi compiti, potranno naturalmente adattare alla relatà aziendale i documenti di Assirevi valutando di approfondire in base a:
- dimensioni aziendali,
- natura dell’attività dell’impresa,
- valutazione dei rischi di revisione,
- nonché di eventuali modifiche normative, regolamentari e nei principi contabili di riferimento intervenute.
Bilanci 2024: pronte le liste di controllo ASSIREVI
Assirevi ha pubblicato le liste di controllo (in formato word editabile) per i bilanci d’esercizio e consolidati 2024 delle società Oic adopter.
I documenti insieme alle checklist con le informazioni integrative da fornire nelle note ai bilanci redatti in base ai principi contabili Ias/Ifrs, sono disponibili sul sito.
Le liste destinate alle imprese che redigono bilanci di esercizio e consolidati in base alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali sono aggiornate per recepire l’introduzione del nuovo Oic 34 “Ricavi”.
In proposito leggi anche: OIC 34 Ricavi: società che agisce per conto proprio o per conto di terzi
I documenti per il bilancio d’esercizio contengono una sezione generale dedicata alla sua composizione, al rendiconto finanziario, alle informazioni da fornire nella Nota integrativa e al deposito del bilancio.
Successivamente vi sono le singole voci di Stato patrimoniale, sulla base dell’ordine riportato negli schemi previsti dal codice civile.
Specifiche schede si riferiscono ai seguenti aspetti:
- operazioni di locazione finanziaria e compravendita con retrolocazione finanziaria;
- operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione;
- cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio;
- svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali;
- strumenti finanziari derivati
- patrimoni destinati a uno specifico affare;
- fusione e scissione;
- patrimoni destinati a uno specifico affare;
- quote di emissione gas a effetto serra.
I documenti per il bilancio consolidato, si sono dettagli per predisporre:
- criteri generali di redazione;
- criteri di dettaglio per la redazione;
- metodo di consolidamento integrale;
- metodo di consolidamento proporzionale;
- traduzione dei bilanci non espressi in euro.
La lista di controllo destinata alle imprese Ias adopter recepisce nuovi obblighi informativi previsti novità normative 2024 quali tra gli altri:
- la passività del leasing in un’operazione di vendita e retrolocazione,
- la classificazione delle passività come correnti e non correnti con riferimento a debiti e altre passività a data di estinzione incerta
- la classificazione, come correnti e non correnti, delle passività derivanti da un finanziamento con clausole.
Si ricorda che le checklist sono uno strumento per i revisori ma anche per i soggetti direttamente coinvolti nel processo di redazione del bilancio.
-
Tasso Interesse legale passa al 2% dal 1° gennaio 2025
A partire dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale passa al 2%.
L’aggiornamento annuale è previsto dall’articolo 1284, primo comma, del codice civile, secondo cui la percentuale deve essere rivista "sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell’anno".
A stabilire questa diminuzione per il 2025 è il Decreto del MEF del 10.12.2024 pubblicato sulla GU n. 294 del 16.12.2024.
La variazione ha risvolti di varia natura, anche di carattere fiscale, ad esempio in fase di determinazione delle somme da versare quando si fa ravvedimento operoso.
Leggi anche Ravvedimento operoso 2024: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola
Infatti, quando si ricorre a tale istituto, è questo il saggio da considerare per il conteggio degli interessi dovuti: essi vanno calcolati giornalmente, tenendo conto del fatto che il tasso da applicare potrebbe non essere unico, ma cambiare in ragione di quello vigente nei diversi periodi.
Questo perché, negli ultimi anni, è stato puntualmente modificato:
- nel 2024 pari al 2,5%
- nel 2023 pari al 5%
- nel 2022 pari al 1,25%
- nel 2021 pari allo 0,01%
- nel 2020 pari allo 0,05%
- nel 2019 pari allo 0,8%
- nel 2018 pari allo 0,3%
- nel 2017 pari allo 0,1%;
- nel 2016 pari allo 0,2%;
- nel 2015 pari allo 0,5%;
- nel 2014 pari all’1%;
- negli anni 2013 e 2012, pari al 2,5 per cento
-
Superbonus: spese 2022 non detraibili se le rate sono state cedute
Con Risposta a interpello n 262 del 17 dicembre le Entrate chiariscono che l’opzione per ripartire in dieci quote annuali, di pari importo, la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non può essere esercitata se, pur non essendo stata indicata la prima rata della detrazione nella dichiarazione per i redditi 2022, è stata effettuata la cessione delle rate residue. Vediamo i dettagli del caso di specie.
Superbonus: spese 2022 non detraibili se le rate sono state cedute
Un contribuente afferma di aver ceduto nel 2024, il credito relativo alla seconda, terza e quarta rata della detrazione spettante per alcuni interventi con Superbonus (articolo 119 del Dl n. 34/2020).
La prima rata non è stata oggetto né di cessione né di detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2022.
Egli domanda ome utilizzare il credito non ceduto e non fruito.
L’Amministrazione ricorda che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.
Il comma 8-quinquies dell’articolo 119 del Tuir (inserito dal Dl n. 11/2023) stabilisce che per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2023.
Condizione per l'opzione è che la spesa relativa al periodo d'imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima delle quattro quote di detrazione di pari importo, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (modello dichiarativo 730/2023 o Redditi 2023).
Possono esercitare l'opzione i contribuenti che scelgono di non indicare nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 la spesa sostenuta in tale anno con l'effetto che l'intera detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Ciò per consentire la ripartizione della detrazione su un periodo più ampio.
Nel caso di specie l’opzione non può essere esercitata dal momento che, pur non essendo stata indicata nella dichiarazione dei redditi la prima rata della detrazione spettante, è stata effettuata la cessione delle rate residue relative alle spese sostenute nell'anno 2022.Pertanto, chiarisce l’Agenzia, il contribuente può comunque presentare il Modello redditi persone fisiche integrativo del modello 730/2023, indicando, per intero, la prima rata della detrazione.
Allegati: