• Legge di Bilancio

    Adeguamento rimanenze di magazzino: pronti i coefficienti di maggiorazione

    Il MEF ha pubblicato il Decreto del 24 giugno con i coefficienti di maggiorazione necessari all'adeguamento delle rimanenze di magazzino 2024.

    Lo stesso decreto è stato pubblicato poi in GU n 145 del 25 giugno ed entra in vigora da oggi 26 giugno.

    Ricordiamo che scade il 30 giugno il termine per il pagamento della imposta sostitutiva prevista per tale riallineamento delle rimanenze previsto dalla Legge di Bilancio 2024. (Per tutte le regole sulla misura leggi anche Adeguamento rimanenze magazzino: pronti codici tributo)

    Vediamo ora il dettaglio dei coefficienti appena pubblicati.

    Adeguamento rimanenza di magazzino: il MEF pubblica i coefficienti

    Con il decreto Mef sono approvati i coefficienti di maggiorazione indicati negli allegati da 1 a 3, determinati sulla base della nota tecnica e metodologica contenuta nell’allegato 4, da utilizzare per determinare l’imposta sul valore aggiunto e l’imposta  sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito  delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute, in caso di  eliminazione di valori relativi alle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 78 a 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
    Ai fini dell’applicazione dei coefficienti di cui al comma 1, i soggetti che, nel  periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, hanno  svolto attività economiche:

    • a) per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui  all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, anche qualora si sia verificata, per il  medesimo periodo d’imposta, una delle cause di esclusione dall’applicazione  degli stessi, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 1;
    • b) e hanno dichiarato ricavi di importo superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui all’allegato n. 2;  
    • c) per le quali non sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di  cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con  modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e hanno dichiarato ricavi di  importo non superiore a euro 5.164.569, utilizzano i coefficienti di cui  all’allegato n. 3.

    Allegati:
  • Dichiarazione 730

    730/2024: il superbonus in 10 anni

    Nel modello 730/2024 da presentare entro il 30 settembre, va indicata, tra le altre, la detrazione per il superbonus.

    La novità di quest'anno è che si ha la possibilità di scegliere un arco temporale più ampio per fruire dell’agevolazione in oggetto.

    In particolare, per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel superbonus, non indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2022, il contribuente potrà optare nel modello 730/2024 (o nel modello Redditi 2024) per la ripartizione in dieci rate, vediamo come.

    Superbonus in 10 anni nel 730/2024: istruzioni

    L’art. 2, comma 3-sexies, del DL n 11/2023 noto come Decreto Cessione crediti, ha introdotto nell’ art. 119 del decreto Rilancio il comma 8-quinquies, grazie al quale per le spese sostenute nell’anno 2022, si può ripartire il beneficio fiscale in dieci anni piuttosto che in quattro anni, come previsto prima.

    La nuova ripartizione decorre dal periodo d’imposta 2023, quindi con il modello 730/2024.

    Pertanto solo per le spese del superbonus 110% sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, relativamente agli interventi di cui all’ art. 119, D.L. n. 34/2020, è possibile effettuare un riparto, in luogo delle 4 rate previste, in 10 quote annuali a partire dal periodo d’imposta 2023.

    Tale possibilità è vincolata all’esercizio di un’opzione da effettuare nel modello dichiarativo (nel rigo E61) a condizione che la rata di detrazione, relativa al periodo d’imposta 2022, non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi (Circolare n. 13 E/2023 delle Entrate)

    In particolare con la compilazione del rigo da E6 del quadro, se per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2022, il contribuente vuol optare per ripartire la spesa in dieci quote annuali di pari importo dovrà indicare:

    • Colonna 2 (Anno): 2022;
    • Colonna 7 (Numero rata): 1

    Per una sintesi della altre novità di quest'anno leggi: Modello 730/2024: le principali novità di quest'anno.

  • Le Agevolazioni per le Ristrutturazioni Edilizie e il Risparmio Energetico

    Sconto in Fattura di fine anno: come sanare se scartata dallo Sdi

    Con Risposta n 140 del 24 giugno le entrate chiariscono come fare per sanare una fattura di fine anno scartata dallo Sdi e necessaria alla agevolazione superbonus al 110% trattandosi di spese 2023.

    L'istante ritiene che «la fattura possa considerarsi comunque trasmessa allo SdI entro il 31 dicembre 2023, con applicazione dell'aliquota del 110 per cento. Nel caso di specie nel quale la trasmissione allo SDI è avvenuta regolarmente entro il 31 dicembre 2023, si ritiene che lo scarto successivo e la nuova emissione non inficino la validità della data di primo invio allo SDI.»

    Vediamo se l'agenzia conferma.

    Fattura di fine anno scartata dallo Sdi: come sanarla

    Nel merito della questione posta, va evidenziato come l'Agenzia delle Entrate abbia recentemente ribadito che una fattura inviata al Sistema di Interscambio (''SdI''), ma dallo stesso scartata, non viene a giuridica esistenza e non può considerarsi emessa.
    Tuttavia, «lo scarto non pregiudica di per sé la tempestiva emissione del documento laddove il problema che vi ha dato corso venga corretto nei cinque giorni successivi alla ricezione del messaggio che dà conto dello scarto stesso (restando ovviamente escluse correzioni ripetute che portino al superamento dei termini previsti, in generale, dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per l'emissione delle fatture). […] 

    Stanti le richiamate indicazioni, deve pertanto ribadirsi il principio in base al quale una fattura inviata allo SdI nei termini di cui all'articolo 21 e ss. del d.P.R. n. 633 del 1972 dallo stesso SdI scartata e nuovamente inviata nei cinque giorni successivi con medesimo numero e data si ha per tempestivamente emessa»

    L'agenzia ha ulteriormente precisato «che laddove l'emissione della fattura per i servizi resi non sia contestuale al pagamento degli stessi (anche tramite riconoscimento dello sconto) e, pertanto, il documento indichi due diverse date [una di effettuazione dell'operazione (ossia di pagamento, anche tramite l'equivalente sconto) ed una successiva di trasmissione allo SdI], laddove la seconda sia rispettosa dei termini di legge (ivi compresi i sopra richiamati cinque giorni dall'eventuale scarto), la fattura risulterà correttamente emessa e lo sconto applicato.

    In altre parole, ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo ''sconto integrale'' in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e ricorrano gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del ''Superbonus 110%''.»
    Alla luce di quanto sopra, la soluzione ipotizzata dall'istante può essere condivisa.

    Allegati:
  • IMU e IVIE

    Dichiarazione IMU 2024: entro il 1 luglio

    Entro il 1 luglio, poichè il 30 giugno termine ordinario cade di domenica, va presentata la dichairaizone IMU.

    A tal proposito ricordiamo che è stato pubblicato in GU n 112 del 15 maggio il Decreto MEF del 24 aprile con i nuovi modelli dichiarativi per:

    Nel decreto vengono specificati i termini di presentazione dei modelli e rispettivamente:

    • la dichiarazione IMU/IMPi, cartacea o telematica, deve essere presentata (a norma dell’articolo 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
    • la dichiarazione IMU ENC deve essere presentata (ai sensi dell’articolo 1, comma 770 della legge n. 160 del 2019), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. La dichiarazione IMU/ENC va presentata ogni anno.

    La scadenza quindi, per quest'anno slitta per entrambi i modelli al 1 lgulio.

    Dichiarazione IMU: gli immobili occupati abusivamente

    Nel modello di dichiarazione IMU/IMPI 2024, viene recepito il chiarimento pubblicato dal MEF in merito alla esenzione spettante agli immobili occupati.

    In sintesi viene specificato che l'esenzione IMU per gli immobili occupati spetta anche in attesa dell'adozione del decreto attuativo che dovrà disciplinare, ai fini della esenzione, una dichiarazione ad hoc per questi casi.

    Per approfondire il contenuto del comunicato del 2023 leggi: Esenzione IMU immobili occupati abusivamente: il MEF conferma ma manca il modello 

    Inoltre, nei nuovi modelli pubblicati con il DM 24 aprile 2024 (qui si riporta il quadro A del modello IMU/IMPI) viene inserita un’apposita sezione da compilare per dichiarare l’acquisto o la perdita dei requisiti dell’esenzione per gli immobili occupati:

    Inoltre per la dichiarazione relativa agli immobili occupati abusivamente viene prescritto l’obbligo di presentazione in modalità telematica.

    Allegati:
  • Agricoltura

    Soccida semplice: il trattamento fiscale dell’accrescimento e rivendita animali

    L'istante Alfa s.s. chiede chiarimenti sul corretto trattamento fiscale, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, della seguente operazione:

    • vendita degli animali acquistati dal Soccidario (Beta S.r.l.) e successivamente rivenduti al macello.

    Le Entrate con la Risposta n 134/2024 sinteticamente, chiariscono che la rivendita della quota di accrescimento degli animali, ai fini IVA, rientra nel regime speciale di detrazione per imprenditori agricoli, mentre ai fini delle imposte dirette genera redditi d'impresa. 

    L'istante deve assicurarsi che tutte le operazioni siano documentate e conformi al contratto di soccida semplice per evitare riqualificazioni fiscali.

    Trattamento fiscale delle operazioni nella soccida semplica: chiarimenti ADE

    Più in dettaglio nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate fornisce i seguenti chiarimenti:

    • le operazioni di conferimento e divisione del bestiame nella soccida semplice non sono considerate trasferimenti di proprietà e quindi non sono rilevanti ai fini IVA;
    • la divisione dell'accrescimento degli animali è considerata una fruttificazione del diritto di proprietà del bestiame oggetto del contratto di soccida e quindi fuori campo IVA;
    • sia il soccidante che il soccidario, essendo entrambi imprenditori agricoli, possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell'IVA di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Questo regime prevede una detrazione forfettizzata per gli imprenditori agricoli, mantenendo il rispetto dei principi di afferenza e inerenza;
    • la quota monetizzata non è soggetta a IVA, poiché rappresenta un utile derivante dall'attività associata e non una cessione di beni;
    • l'attività di rivendita della quota di accrescimento acquistata dal soccidario non può essere qualificata come reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del TUIR;
    • poiché l'Istante non svolge alcuna attività ulteriore sulla quota di accrescimento (come trasformazione o manipolazione), la rivendita di tale quota genera redditi da determinarsi analiticamente secondo le ordinarie disposizioni in tema di redditi d'impresa, contenute nell'articolo 56 del TUIR.

    Viene specificato che è essenziale che la volontà di costituire una soccida non monetizzata sia riscontrabile nel contratto, nelle scritture contabili e nel comportamento concreto delle parti durante l'esecuzione del contratto.

    La stima iniziale, la valutazione e la divisione dell'accrescimento devono essere correttamente documentate e rispettate.

    Soccida semplice: definizioni e norme di riferimento

    La soccida semplice è un tipo di contratto agrario disciplinato dal Codice Civile italiano, specificatamente dagli articoli 2170 e seguenti. 

    È un accordo tra due parti, il soccidante e il soccidario, che si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di bestiame. 

    Si può riassumenere quantosegue:

    • il soccidante è il proprietario del bestiame conferito per l'allevamento,
    • il soccidario è colui che si occupa dell'allevamento e della gestione quotidiana del bestiame.
    • l'obiettivo del contratto di soccida è l'allevamento e lo sfruttamento del bestiame, con la successiva ripartizione dei
    • frutti derivanti da questa attività, che includono:
      • l'accrescimento del bestiame.
      • altri prodotti e utili derivati dall'allevamento.

    Il bestiame è conferito dal soccidante al soccidario.La stima iniziale del bestiame include il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso, l'età e il relativo prezzo di mercato.

    La proprietà del bestiame conferito rimane al soccidante, mentre il soccidario ne assume la custodia; la direzione dell'impresa spetta al soccidante, che deve seguire le regole della buona tecnica di allevamento.

    Il soccidario deve prestare il lavoro necessario per la custodia e l'allevamento del bestiame, seguendo le direttive del soccidante.

    Al termine del contratto, si effettua una nuova stima del bestiame e il soccidante preleva una quantità di capi corrispondente al bestiame inizialmente conferito.

    L'accrescimento, ovvero la differenza tra il peso del bestiame all'inizio e alla fine del contratto, viene diviso tra le parti in base agli accordi stabiliti.

    Allegati:
  • Legge di Bilancio

    Adeguamento rimanenze magazzino: pronti i codici tributo

    Scade il 30 giugno il termine per il pagamento della imposta sostitutiva prevista per il riallineamento delle rimanenze di magazzino (Legge di Bilancio 2024). 

    Ricordiamo che, il c.d. "riallineamento del magazzino", introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 è a beneficio dei soggetti che desiderano iscrivere rimanenze che non sono transitate in contabilità o, viceversa, eliminare importi relativi a simili beni che risultano ancora iscritti in bilancio. 

    Le Entrate, a tal proposito, hanno pubblicato la Risoluzione n 30 del 17 giugno con i codici tributo necessari.

    Ieri il MEF ha pubblicato anche il Decreto n 611/2024 con i necessari coefficienti di maggiorazione applicabili (ai fini IVA) in caso di cancellazione delle rimanenze, laddove risulta per l'appunto dovuta anche l'imposta sul valore aggiunto. 

    Leggi qui l'approfondimento.

    Riallineamento magazzino: le novità della Legge di Bilancio 2024

    I commi 78-85 dell'unico articolo della legge di bilancio 2024 prevedono che agli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali possano adeguare ai fini fiscali le rimanenze iniziali di magazzino, per il solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023, con metodi diversi che possono portare al pagamento di imposte di tipologia diversa ma, in ogni caso, con irrilevanza a fini sanzionatori.

    Più nello specifico, l’adeguamento delle rimanenze può essere effettuato in due modi:

    1. Eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi: l’adeguamento comporta il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale. L’adeguamento comporta poi il pagamento di una imposta sostitutiva dell’IRPEF, dell’IRES e dell’IRAP, in misura pari al 18% da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con le modalità indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
    2. Registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente: tale caso comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18% da applicare al valore iscritto.

    Attenzione al fatto che, l’adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2023.

    Le imposte dovute sono versate in due rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta suddetto e la seconda entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo. 

    Al mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.

    L’adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d’imposta indicato e, nel limite del valore iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato.

    L’adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

    Ai fini dell’accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. 

    L’imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

    Riallineamento magazzino: i codici tributo per pagare entro il 30 giugno

    Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “1732” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – IVA – articolo 1, comma 80, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1733” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1734” denominato “Adeguamento per esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1735” denominato “Adeguamento per eliminazione delle esistenze iniziali dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 80, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213”;
    • “1736” denominato “Adeguamento per  esistenze iniziali omesse dei beni – Imposta sostitutiva IRES e IRAP – articolo 1, comma 81, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. 
    Allegati:
  • Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese

    Fotovoltaico imprese agricole: contributo a fondo perduto per produrre energia pulita

    Il MASAF con il Decreto Ministeriale del 17 Aprile 2024 aumenta le risorse relative ai progetti della misura PNRR "Parco Agrisolare" per migliorare l'efficienza energetica delle aziende agricole.

    Entro il 2026, la potenza complessiva degli impianti che verranno realizzati sarà pari a 1,38 GW, esattamente il triplo rispetto a quanto previsto dall'originaria formulazione del PNRR del 2021.

    Fotovoltaico imprese agricole: ulteriori risorse per un ammontare di 850 milioni di euro

    Il 14 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare MASAF il Decreto prot. n. 176845, emanato in data 17 aprile 2024 , che persegue le medesime finalità di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023 (leggi anche Fotovoltaico imprese agricole: domande di fondo perduto dal 12.09) e che si intende integralmente richiamato. 

    Il Soggetto attuatore dell'intera misura è il Gestore Servizi Energetici (GSE).

    Il decreto ministeriale prot. n. 176845 incrementa la dotazione finanziaria assegnata alla misura 'Parco Agrisolare' di ulteriori 850 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2.

    Il Decreto è stato ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 12 giugno 2024, n. 1036. Il testo del decreto è stato trasmesso alla Commissione europea per la relativa autorizzazione del regime di aiuto

    Come da comunicato del MASAF del 7.06.2024:  "Sono 1.307 le imprese alle quali il MASAF ha erogato in questi giorni il saldo del contributo a fondo perduto concesso per la realizzazione degli investimenti previsti dalla misura, per un importo complessivo di 64 milioni di euro. Ad oggi, sono state già ammesse a finanziamento oltre 14.000 imprese per un importo totale di 1,35 miliardi di euro. Almeno ulteriori 5.000 imprese verranno finanziate nei prossimi mesi, grazie al riconoscimento di ulteriori risorse per un ammontare di 850 milioni di euro da parte della Commissione europea, portando così la dotazione complessiva della misura a 2,35 miliardi di euro. Entro il 2026, la potenza complessiva degli impianti che verranno realizzati sarà pari a 1,38 GW, esattamente il triplo rispetto a quanto previsto dall'originaria formulazione del PNRR del 2021".

    Si ricorda che si intende selezionare e finanziare progetti che prevedono:

    • l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sulle coperture di fabbricati strumentali all’attività dei Soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica e unitamente a tale attività possono essere eseguiti 
    • uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture
      • rimozione e smaltimento dell’amianto (o, se del caso, dell’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente (tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro); 
      • realizzazione dell’isolamento termico dei tetti. La relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato, anche al fine di migliorare il benessere animale; 
      • realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria). La relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria, anche al fine di migliorare il benessere animale.

    Per la sola quota di risorse che riguarda il finanziamento di progetti da realizzarsi nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (di cui all’articolo 2, comma 3-bis del decreto prot. n. 176845) sarà emanato l’Avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande.

    È prevista la realizzazione di interventi  nelle forme indicate dall’allegato A e per le seguenti imprese:

    1. imprese del settore della produzione agricola primaria;
    2. imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli;
    3. imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;
    4. imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all’articolo 2, comma 3 del presente Decreto (tabella 4A di cui all’Allegato A del Decreto).

    Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto ministeriale prot. n. 211444 del 19 aprile 2023.