• Redditi Diversi

    Società semplice: l’immobile in godimento al socio non produce reddito

    La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 17441, pubblicata il 25 giugno 2024, si pronuncia sul discusso tema dell’imponibilità del reddito figurativo scaturente dall’attribuzione dell’uso di un immobile, di proprietà di una società, a uno dei soci.

    La disciplina

    La materia, si ricorderà, è stata novellata nel 2011 dal DL numero 138, il quale, con finalità antielusiva, aveva l’obiettivo di contrastare l’attribuzione di beni di proprietà di una società ai suoi soci a condizioni di favore.

    I commi numero 36-terdecies, 36-quaterdecies, 36-quinquiesdecies e seguenti, dell’articolo 2 del DL 138/2011, inserendo una nuova lettera h-ter all’articolo 67 comma 1 del TUIR, stabiliscono che:

    • costituisce reddito diverso “la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore”;
    • i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile”;
    • la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo concorre alla formazione del reddito imponibile del socio o familiare utilizzatore”.

    La disciplina, quindi, punta a penalizzare l’immobile concesso dalla società al socio (o a un suo familiare) a titolo gratuito o a titolo oneroso ma dietro un corrispettivo minore rispetto al valore di mercato.

    Fermo restando e sorvolando sulla difficoltà di stabilire il valore di mercato in molteplici situazioni, in ogni caso, le nuove norme risultano alquanto punitive in quanto, in caso di utilizzo di un bene da parte del socio, è prevista:

    • l’indeducibilità dei costi;
    • l’imponibilità in capo alla società dell’eventuale corrispettivo riscosso;
    • l’imponibilità del provento figurativo, dato dalla differenza tra valore di mercato e corrispettivo corrisposto, in capo al socio come reddito diverso.

    La Corte di Cassazione

    La sopra citata sentenza 17441/2024 della Corte di Cassazione, ha la particolarità di prendere in esame la disciplina appena esposta nel contesto della società semplice; nel caso in cui, quindi, una società semplice attribuisce in godimento un bene a uno dei suoi soci.

    La Corte puntualizza che “il presupposto dell’imposizione di detti redditi è […] che si tratti di beni concessi da società che svolgano attività commerciale, il che è precluso alla società semplice”, per cui emana il seguente principio di diritto: “la disposizione della lettera h-ter dell’articolo 67, comma 1, TUIR non è applicabile agli immobili concessi in godimento al socio di società semplice”.

  • Fatturazione elettronica

    Richiedere la PIVA: istruzioni 2024

    Le Entrate, tra le altre specifiche, nella ultima guida pubblicata a luglio 2024 con un riepilogo di tutti i servizi offerti ai contribuenti, evidenzia come richiedere la PIVA.

    Prima di dettagliare si sottolinea che a seconda che si tratti di un soggetto obbligato alla iscrizione al registro imprese oppure no, cambiano le suddetta modalità di richiesta, vediamo le differenze.

    Richiesta PIVA: soggetti obbligati al Registro Imprese o no

    Se si è un soggetto obbligato all'iscrizione al Registro Imprese (come le società), devi utilizzare il servizio "ComUnica". Questo servizio permette di effettuare con una sola comunicazione tutti gli adempimenti necessari presso diverse amministrazioni, inclusi:

    • Richiesta di apertura/variazione/cessazione della partita IVA.
    • Apertura delle posizioni INPS e INAIL.
    • Iscrizione al Registro delle Imprese.

    Se si è un'impresa individuale, un lavoratore autonomo, un'associazione, una fondazione o un ente collettivo non tenuto all'iscrizione nel Registro Imprese, devi utilizzare il modello AA9/12.

    Nel modello va specificato il codice dell'attività economica che si intende avviare sapendo che i codici attività possono essere trovati nella pagina “Classificazione delle attività economiche Ateco” del sito dell'Istat.

    Il Modello di apertura della partita IVA va presentato:

    • Via Telematica: Il modello AA9/12 può essere presentato in via telematica, direttamente o tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica (es. un intermediario). Il servizio è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Trasmissioni telematiche”. Per accedere, cerca "invio documenti" nel campo “Cerca il servizio”.
    • Presso un Ufficio dell’Agenzia delle Entrate: In alternativa, il modello può essere presentato in duplice esemplare direttamente o tramite persona delegata a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate, prenotando un appuntamento.

    E' bene fare attenzione al fatto che il modello AA9/12 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio o fine dell’attività o dalla data di variazione.

    Il modello può essere scaricato e compilato attraverso il sito dell’Agenzia delle Entrate.

  • Accertamento e controlli

    Rimborso somme versate in eccesso: come richiederlo

    L'agenzia della Riscossione ha pubblicato la nuova guida aggiornata a luglio 2024 con tante informazioni e istruzioni per relazionarsi con gli uffici.

    Tra le altre utili informazioni viene specificato come richiedere un rimborso di somme versate in eccesso, vediamo come comportarsi.

    Somme versate in eccosso: come richiedere il rimborso

    Se il contribuente ha pagato una somma in eccesso rispetto a quanto dovuto, Agenzia delle Entrate-Riscossione invia una comunicazione con la quale rende noto il diritto a un rimborso, in cui spiega le modalità per richiederne l’accredito con bonifico bancario. 

    Per ricevere il rimborso è necessario compilare il modello di richiesta rimborso allegato alla comunicazione ricevuta, che può essere presentato: 

    • via e-mail all’indirizzo riportato sul modello stesso, allegando la documentazione necessaria per il riconoscimento che varia a seconda che il rimborso sia richiesto da una persona fisica o giuridica: scarica qui il documento 
    • presso lo sportello territoriale o attraverso lo sportello online.

    Se il contribuente è a conoscenza di aver pagato in eccesso ma non ha ricevuto la comunicazione, può richiedere la verifica della disponibilità del rimborso presso uno sportello territoriale oppure allo sportello online. 

  • Cooperative e Consorzi

    Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA

    Con Risposta a interpello n 164 del 1 agosto le Entrate chiariscono il trattamento fiscale applicabile alle quote associative versate nell'ambito di un rapporto consortile.

    In particolare viene chiarito quando queste quote sono soggette o no ad IVA.

    Quote versate ai consorzi: quando sono soggette a IVA

    L'istante è un ente  di  ricerca che aderisce al Consorzio alfa.

    In  base  allo  statuto  del Consorzio  alfa emerge che lo stesso costituisce un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (…), istituito a norma del regolamento (CE) n. (…).

    L'Istante precisa che il Consorzio alfa ha emesso fattura di addebito  delle  quote  annuali  di costituzione,  adesione  e contributo  al  funzionamento della  struttura consortile,  relativa agli anni  2022 e  2023 e chiede chiarimenti in merito alla corretta qualificazione fiscale, agli effetti dell'Iva, delle suddette somme concernenti le richiamate quote associative indicate nella suddetta fattura.

    Più  specificatamente chiede di conoscere  la  natura  delle suddette somme, versate quali quote consortili a copertura di spese generali di gestione e per le quali non sono individuabili specifiche prestazioni fornite dal predetto Consorzio alfa.

    Le quote versate al Consorzio Alfa coprono una serie di spese generali di gestione dell'infrastruttura di ricerca europea. In particolare, queste quote sono destinate a coprire le seguenti spese:

    • Materiali di consumo: Forniture e beni necessari per le operazioni quotidiane del consorzio.
    • Viaggi del personale: Spese di trasferta per il personale del consorzio per partecipare a riunioni, conferenze e altre attività legate alle funzioni del consorzio.
    • Riunioni: Costi associati all'organizzazione e alla partecipazione a riunioni, workshop e incontri di lavoro.
    • Attività di sensibilizzazione: Spese per attività di comunicazione e promozione delle attività del consorzio.
    • Servizi: Inclusi consulenza legale, contabilità, auditing, marketing, assunzione e subappalto.
    • Attrezzature: Software, licenze e altri strumenti necessari per le operazioni del consorzio.
    • Retribuzione del direttore generale: Stipendio e compensi per il direttore generale del consorzio.

    Le Entrate, richiamando precedenti risoluzioni e risposte (es. risoluzione n. 156/E del 1996 e risposta n. 361 del 2021), hanno chiarito che i contributi consortili, anche se definiti come spese di funzionamento, sono rilevanti ai fini dell'IVA se sono commisurati ai servizi resi dal consorzio ai consorziati. 

    Viceversa, le quote versate a copertura di spese generali di gestione, per le quali non sono individuabili specifiche prestazioni di servizi, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'IVA. 

    Allegati:
  • Matrimonio, Unioni Civili e Convivenze di fatto

    Convivente di fatto: incostituzionale la minore tutela nell’impresa familiare

    La Corte Costituzionale ha dichiarato con Sentenza 148 del 25 luglio l'incostituzionale del comma 3 dell'art 230 bis e dell'art 230 ter relativamente alla mancata inclusione del convivente di fatto.

    Vediamo i dettagli della pronuncia.

    Convivente di fatto: novità dalla Corte Costituzionale

    La Consulta sinteticamente si è espressa sottolineando che il convivente di fatto è un familiare ed è impresa familiare quella con cui collabora. 

    Questa è la sintesi della importante conclusione della Consulta in risposta ad una questione sollevata dalla Cassazione sul tema dei conviventi di fatto.

    Ricordiamo che per “conviventi di fatto”, secondo la definizione prevista dall'articolo 1, comma 36, di tale legge, si intendono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”.

    Il caso di specie veniva sollevato da una donna convivente di fatto di una soggetto deceduto, la quale aveva presentato ricorso in Cassazione vedendosi negare dai giudici di prima cure il diritto ad ottenere la liquidazione della sua quota come partecipante all'impresa, per il periodo in cui aveva lavorato nell'azienda agricola di famiglia.

    Il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso della donna valutando che il convivente di fatto non poteva essere considerato familiare ai sensi dell'art. 230-bis, terzo comma, del Codice civile. Identicamente si era pronunciata la corte di appello.

    Da qui il ricorso proposto alla Suprema Corte, presso la quale la ricorrente evidenziava anche «la mancata considerazione delle mutate sensibilità sociali in materia di convivenza more uxorio, oltre che delle aperture della giurisprudenza sia di legittimità e sia costituzionale»

    La Consulta ha accolto le questioni della ricorrente rilevando che, in una società profondamente mutata, vi è stata una convergente evoluzione sia della normativa nazionale, sia della giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto piena dignità alla famiglia composta da conviventi di fatto.

    Comunque sono immutate le differenze di disciplina rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio.

    In questo caso però si tratta di diritti fondamentali, questi devono essere riconosciuti a tutti senza distinzioni come il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione.

    Tale diritto nel contesto di un'impresa familiare, richiede uguale tutela, versando anche il convivente di fatto, come il coniuge, nella stessa situazione in cui la prestazione lavorativa deve essere protetta.

    Nel rimandare alla consultazione della corposa sentenza e si evidenzia sinteticamente che la Corte Costituzionale ha praticamente dato ragione alla ricorrente e con la Sentenza n. 148/2024 in oggetto 24 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 3 dell'art 230 nella parte in cui non prevede:

    • come familiare, oltre al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, anche il convivente di fatto;
    • come impresa familiare quella cui collabora anche il convivente di fatto.

    Inoltre, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 230 ter che riconosce al convivente di fatto una tutela significativamente più ridotta.

  • Riforma fiscale

    Concordato preventivo biennale: i correttivi per migliorarlo

    Il consiglio dei ministri ha approvato in data 26 luglio diversi importanti provvedimenti e nel dettaglio come evidenziato dal comunicato stampa del Governo:

    • il Disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. Il provvedimento si compone di tre parti: 
      • misure in materia di concessioni autostradali; 
      • misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio 
      • misure in materia di start up. 
    • il Dlgs con disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale.
    • il Dlgs con disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi

    Correttivo CPB e scadenze: la nota di Leo del 26 luglio

    Il Viceministro Leo con una nota diffusa alla stampa ha specificato che con il decreto correttivo sulle scadenze fiscali e concordato preventivo biennale arrivano "misure di fondamentale importanza per fornire maggiore chiarezza e flessibilità ai contribuenti, facilitando il rispetto delle scadenze fiscali e rendendo più agevole la gestione degli obblighi tributari".

    Inoltre, ha aggiunto che l'intervento rappresenta un passo significativo verso una maggiore efficienza e semplificazione del sistema fiscale
    La bozza del provvedimento non è ancora disponibile ma si evidenzia che nel decreto, che procede ad una ridefinizione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni, viene anche "ampliato da trenta a sessanta giorni il termine per il pagamento degli avvisi bonari ricevuti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni".
    Per il concordato preventivo biennale, recependo la condizione del Parlamento, viene introdotta un'imposta sostitutiva (flat tax) sul maggior reddito concordato con aliquote variabili dal 10 al 15 per cento in relazione al punteggio ISA ottenuto dal contribuente

    Correttivo CPB: approvata la flat tax

    Il Cdm di oggi ha apprvoato la Flat tax per rendere più vantaggioso il concordato preventivo biennale per le partite IVA.

    Nel corso dell’esame definitivo del correttivo, i cui contenuti sono stati anticipati alla stampa nei giorni scorsi, è stata confermata la proroga della dichiarazione dei redditi al 31 ottobre.

    La flat tax sul reddito incrementale rispetto al 2023 sarà strutturata su tre aliquote e rappresenta di fatto l’ultima mossa del Governo per evitare il flop del nuovo strumento di compliance fiscale.

    Di fatto sono state accolte le proposte dei commercialisti prevedendo che la tassa piatta sarà strutturata su tre aliquote, sulla base del grado di affidabilità fiscale dei titolari di partita IVA:

    • aliquota del 10 per cento gli affidabili fiscalmente, con punteggio ISA da 8 a 10;
    • aliquota del 12 per cento per chi ha una pagella tra il 6 e l’8;
    • aliquota del 15 per cento i meno “affidabili”, con voto inferiore a 6”.

    Si attende il testo del provvedimento.

  • Start up e Crowdfunding

    Start up innovative: novità in arrivo nel Dl Concorrenza

    Il Governo ha approvato in data 26 luglio, tra gli altri provvedimenti il DL Concorrenza con novità per le start up.

    Il Governo precisa che il provvedimento si inserisce a pieno titolo nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del PNRR e si compone di tre parti: 

    • misure in materia di concessioni autostradali; 
    • misure in materia di rilevazione dei prezzi e usi commerciali, settore assicurativo, trasporto e commercio 
    • misure in materia di start up.

    Tra l’altro, nel testo vengono  definite le procedure di aggiudicazione delle concessioni autostradali, l’iter procedurale per la stipula delle convenzioni, la tariffazione e la gestione dei pedaggi e la pianificazione e programmazione degli investimenti autostradali. 

    Vengono inoltre introdotte disposizioni sul trasporto pubblico non di linea e in materia di dehors.

    Start up innovative: cosa contiene il DL Concorrenza

    Come specificato dal MIMIT viene implementata la definizione di Startup innovative: vengono introdotti nuovi parametri in grado di individuare e premiare le imprese con le maggiori potenzialità, ovvero le micro, piccole e medie imprese che, entro 2 anni dall’iscrizione nell’apposito registro speciale, hanno un capitale sociale di 20 mila euro e almeno un dipendente. 

    Viene data particolare attenzione alle Startup innovative che operano nei settori strategici, che potranno permanere nel relativo registro speciale fino a 84 mesi (invece di 60).
    Ampliate le ipotesi in cui gli incubatori certificati possono essere riconosciuti e iscritti nell’apposito registro, estendendo agli stessi i benefici delle deduzioni fiscali del 30% dall’Ires di cui oggi beneficiano altri soggetti economici che investono in Startup.
    Previste inoltre disposizioni per promuovere gli investimenti in capitale di rischio da parte di investitori privati e istituzionali.

    Si attende il testo del provvedimento per maggiori dettagli.